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TRIBUNALE DI BRESCIA Sezione Fallimentare Fallimento THREE GROUP SRL n. 131/15 del 19/05/2015 Giudice Delegato: Dott. Gianluigi Canali Curatore: Dott. Alessandro Scalmana PEC: [email protected] INVITO AD OFFRIRE AVVISO, BANDO E REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO E PER CONTESTUALE VENDITA DI BENI MOBILI Il Curatore della procedura fallimentare in intestazione, qui procede alla stesura del bando per l’assegnazione in affitto dell’azienda della società fallita e per la contestuale vendita di alcuni beni mobili, secondo il seguente ordine: i) PREMESSE ii) OGGETTO DEL BANDO: CONDIZIONI DEL CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA E DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO iii) OFFERTE DEGLI INTERESSATI iv) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFITTO D’AZIENDA E DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO v) SECONDA GARA vi) PUBBLICITA’ ED ACCESSO ALL’AZIENDA ED AL MAGAZZINO MERCI PREMESSE Il fallimento della società THREE GROUP SRL è stato dichiarato dal Tribunale di Brescia col n. 131/15 con sentenza del 19/05/2015; l’inventario fallimentare ex art. 87 L.F. è stato redatto ed ultimato il 29/06/2015. Considerato che: - l’attività esercitata dalla società fallita tramite l’azienda oggetto del presente bando consisteva nel commercio al dettaglio di calzature, articoli di abbigliamento in genere ed accessori; - sono state rinvenute, tra l’altro, calzature ed articoli di abbigliamento riferibili in particolar modo alla stagione “primavera-estate 2015”, è intenzione della Curatela (nel prosieguo: il “fallimento”): - concedere in affitto l’azienda della società fallita ai sensi dell’art. 104-bis L.F., ovvero prima della presentazione del programma di liquidazione in quanto ritenuto utile alla successiva vendita della stessa azienda; 1 - vendere alcuni dei beni mobili (articoli in esposizione) della predetta società fallita, ovvero vendere le calzature, gli articoli di abbigliamento e gli accessori meglio descritti nel prosieguo. Tale vendita avverrà ai sensi dell’art. 104-ter, comma 6, L.F., pertanto prima dell’approvazione del programma di liquidazione, poiché la stagionalità degli articoli richiede urgenza. OGGETTO DEL BANDO: CONDIZIONI DEL CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA E DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO La procedura competitiva riguarda: 1. la concessione in affitto dell’azienda in precedenza gestita dalla predetta società fallita e come di seguito meglio descritta; ed inscindibilmente: 2. la vendita delle giacenze di calzature, di articoli di abbigliamento ed accessori (magazzino merci) rinvenute in sede d’inventario e tuttora esposte nel punto vendita al dettaglio sito a Manerba del Garda (BS) in località Trevisago. Nello specifico si esplicitano ed evidenziano i principali termini dei concludendi contratti di affitto d’azienda (1) e di vendita di calzature, di articoli di abbigliamento in genere ed accessori (2). 1. AFFITTO D’AZIENDA A) L’azienda da affittarsi è costituita da: - beni strumentali quali mobilio, scaffalature (cd. “gondole”) ed arredi da esposizione (a terra ed a muro), bancone cassa, macchine elettroniche d’ufficio come personal computer con stampante e relativo software, lettori scanner di codici a barre, telefono e fax, impianto radio con microfono, misuratore fiscale (registratore di cassa), così come rinvenuti presso il punto vendita di Manerba del Garda e dettagliati nell’inventario fallimentare. Si ALLEGA in proposito estratto verbale d’inventario fallimentare con relativi dettagli; - disponibilità, nello stato di fatto e di diritto, al momento del perfezionamento del contratto di affitto d’azienda, dell’immobile sito a Manerba del Garda (BS), strada statale n. 572, località Trevisago s.n.c., a piano terra avente superficie di circa 900 mq, identificato al N.C.T. del Comune di Manerba del Garda al Foglio 14, particella 10421, categoria catastale D/8 (protocollo 178056/00). Detta disponibilità viene concessa attraverso il trasferimento in capo alla parte affittuaria (subentro) del vigente contratto di locazione di tale immobile di proprietà di terzi, concernente locale open-space per esposizione calzature ed abbigliamento, locali di servizio e locale caldaia, locale magazzino/deposito. Tale contratto, ALLEGATO in copia al presente bando, prevede un canone di 7.000,00 euro mensili, oltre IVA, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 20 del mese di competenza. Detto contratto, stipulato il 03/11/2010 e registrato il 26/11/2010 prevede anche una “rivalutazione ISTAT” del canone, seppur mai applicata. Ogni onere e spesa, comprese imposte e tasse (come ad esempio l’imposta di registro e la TASI), 2 riguardanti sia il trasferimento del contratto che la sua regolare vigenza, saranno ad esclusivo carico dell’affittuaria dell’azienda; - impianto di illuminazione a soffitto con controsoffittature, impianto antincendio, impianto di allarme ed antifurto, impianto di condizionamento; impianti tutti collocati nel predetto immobile di cui la parte affittuaria (nel prosieguo: l’ “affittuaria”) diverrà conduttrice subentrando nel relativo contratto di locazione; - autorizzazioni amministrative, licenze, concessioni e permessi rilasciati per l’esercizio dell’azienda se ed in quanto valide ed efficaci all’atto di stipula del contratto; è comunque esclusa la disponibilità del (già sospeso) sito internet: “www.ilmondodellescarpe.it”; - tre contratti di lavoro subordinato attualmente in essere, concernenti le mansioni di “commessa/addetta alle vendite”, che prevedono, rispettivamente, due contratti un rapporto di 30 ore settimanali di attività di dipendente, ed un contratto un rapporto di 24 ore settimanali di attività di dipendente; - insegna con dicitura: “Il mondo delle scarpe”, collocata sul tetto del sopra menzionato immobile sito a Manerba del Garda; - avviamento commerciale. Sono espressamente esclusi dall’affitto d’azienda: - crediti e disponibilità liquide anteriori alla stipula dello stesso contratto d’affitto, nonché debiti e passività dell’azienda, ivi inclusi i debiti verso i dipendenti maturati anteriormente alla stipula del contratto. Specularmente, saranno totalmente a beneficio ed a carico dell’affittuaria i crediti ed i debiti sorti per effetto della conduzione dell’azienda successivamente alla data di inizio dell’affitto e per tutta la durata dello stesso; - tutti i contratti commerciali stipulati dalla fallita, ad eccezione di quelli già specificati riguardanti la locazione immobiliare ed il personale dipendente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, forniture di elettricità, gas, acqua, telefonia ed altri rapporti di somministrazione, contratti di assicurazione, prestazioni d’opera e di servizi in genere e simili. In particolare, si chiarisce sin d’ora ed espressamente che all’affittuaria non sarà concesso volturare le utenze esistenti, dovendo la stessa eventualmente provvedere ad attivarne di nuove; - i beni strumentali non di proprietà, quali le “apparecchiature POS” e l’antenna per servizio connessione telefonica/internet, utilizzati quali accessori di specifici contratti di fornitura di servizi, e soggetti a domande di rivendicazione/restituzione ex art. 103 L.F.; - dotazioni di scorte, ovvero giacenze di magazzino (beni merce). Tali beni non sono ricompresi nell’affitto d’azienda poiché oggetto di distinto contratto di compravendita, come precisato nel prosieguo del bando. L’azienda sarà data in affitto nelle consistenza in cui la stessa si troverà al momento della consegna, essendo a carico dell’assegnatario il rischio di variazioni qualitative e quantitative, esclusa ogni responsabilità del fallimento. Il partecipante alla procedura competitiva, nella propria offerta, dovrà dichiarare espressamente di aver preso visione dei beni mobili ed immobili componenti l’azienda concessa in affitto, specificando, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di ben conoscere 3 tali beni e di trovarli rispondenti alle qualità promesse ovvero a quelle essenziali per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di calzature e di articoli d’abbigliamento in genere, e di non avere nulla da osservare. L’affitto non sarà soggetto alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza delle qualità, né potrà essere revocato per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità dei beni compresi nel compendio aziendale, nonché oneri di qualsiasi genere ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature e simili alle leggi vigenti, anche se occulti o comunque non evidenziati in sede di trasferimento d’azienda, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del canone d’affitto, essendosi ciò già tenuto conto nella valutazione del prezzo offerto per l’affitto dei medesimi beni componenti l’azienda. Eventuali interventi necessari per rendere l’azienda rispondente alle previsioni della normativa sulla sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, nonché della normativa ambientale, rimarranno ad integrale cura e carico dell’affittuaria, esonerando in ogni caso il fallimento concedente da ogni onere e responsabilità in merito. B) Durata, conduzione, risoluzione, recesso e retrocessione dell’azienda, penale: l’affitto avrà durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data in cui l’accordo verrà siglato innanzi al Notaio designato, con facoltà di recesso ad nutum per il solo fallimento ai sensi dell’art. 104-bis, comma 3, L.F. Detto recesso anticipato potrà avvenire con un preavviso di 30 giorni notificato tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel contratto d’affitto d’azienda sarà prevista, a favore del solo fallimento, clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., nel caso di mancato puntuale pagamento, da parte dell’affittuaria, anche di una sola mensilità di canone d’affitto d’azienda, o nel caso di mancato regolare pagamento, da parte delle stessa affittuaria e locataria, dei canoni mensili di locazione immobiliare. Sarà obbligo dell’affittuaria rilasciare l’azienda al termine del contratto di affitto, ovvero, in caso di esercizio di recesso anticipato da parte del fallimento, alla scadenza indicata dal Curatore dello stesso; tale rilascio dovrà avvenire previa pulizia dei locali, a spese dell’affittuaria. La retrocessione dell’azienda affittata non comporterà responsabilità per il fallimento ai sensi dell’art. 104-bis, comma 6, L.F., neppure con riferimento ai debiti verso i lavoratori subordinati, così come per gli eventuali rapporti pendenti si applicheranno le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II della L.F. L’affittuaria sarà tenuta a riconsegnare l’azienda ed i beni che la compongono (compresi quelli immateriali e gli impianti collocati nell’immobile) in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento dei beni derivante dall’uso ordinario e normale. Nel caso di inadempimento dell’affittuaria all’obbligo di immediata riconsegna e rilascio dell’azienda sarà prevista l’applicazione di una penale giornaliera di 150,00 (centocinquanta/00) euro per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto al maggior risarcimento del danno. L’affittuaria non potrà recedere, risolvere, sciogliere o comunque modificare il contratto di locazione immobiliare in cui è subentrata senza il preventivo consenso del fallimento, né cedere detto contratto, e neppure trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del 4 menzionato immobile in Manerba del Garda, impegnandosi, altresì, a pagare regolarmente i rispettivi canoni di locazione mensili. In costanza del contratto, l’affittuaria non potrà in nessun caso modificare l’attuale destinazione del compendio aziendale, di cui dovrà mantenere l’efficienza organizzativa, con espresso obbligo di svolgere, tramite lo stesso compendio, attività di commercio al dettaglio di calzature, di articoli di abbigliamento in genere ed accessori, a pena del risarcimento danni; l’affittuaria avrà comunque l’obbligo di sostenere tutti gli oneri necessari per mantenere i beni aziendali nella propria corretta funzionalità ed efficienza, preservando l’integrità patrimoniale del medesimo compendio aziendale e le caratteristiche strutturali atte a generare redditi futuri. Parimenti, l’affittuaria, che dovrà gestire l’azienda con la diligenza del buon imprenditore del settore, sarà obbligata a condurre l’azienda con perizia, serietà e correttezza, e si obbligherà a non cessare, sospendere o interrompere l’attività senza giustificato motivo e senza previo consenso del fallimento. C) Canone: per l’affitto dell’azienda dovrà essere offerto un canone minimo (base d’asta) pari a 1.800,00 (milleottocento/00) euro mensili, oltre IVA; Sarà facoltà dell’aggiudicatario definitivo (ossia dell’affittuaria), nella specifica ipotesi di successivo acquisto dell’azienda ora posta in affitto, decurtare dal prezzo di acquisto i canoni regolarmente versati in pendenza dell’affitto. Il pagamento del canone d’affitto mensile avverrà, tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura, entro il giorno 10 di ogni mese. D) Personale dipendente: con l’affitto d’azienda avverrà il trasferimento dei già citati tre rapporti di lavoro subordinato, obbligandosi l’affittuaria a mantenere i medesimi rapporti in carico all’azienda (con gli stessi contratti e trattamenti già maturati), salvo volontarie dimissioni. L’eventuale stipula di nuovi contratti di lavoro subordinato dovrà avvenire con forme e tipologie giuridiche tali da consentire, al termine dell’affitto, il rilascio dell’azienda col ritrasferimento in capo al fallimento degli originari tre rapporti di lavoro subordinato (salvo volontarie dimissioni con sostituzione del dipendente receduto con altro dipendente a condizioni contrattuali non maggiormente gravose). Sarà espressamente specificato e previsto che in caso di inadempimento di tale specifica pattuizione verrà riconosciuta al fallimento una penale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni rapporto di lavoro dipendente eccedente i tre originari ovvero quelli attualmente in forza. E) Divieto di subaffitto e di cessione del contratto: è dato divieto assoluto di subaffitto, sublocazione, concessione e/o cessione, trasferimento, a qualsiasi titolo, dell’azienda in affitto, nonché di cessione o trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, del contratto d’affitto. Parimenti è dato divieto assoluto di sublocare, trasferire o concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell’immobile detenuto in locazione. F) Divieto di trasferimento beni componenti l’azienda affittata: è dato divieto assoluto di subaffitto, sublocazione, concessione e/o cessione a qualsiasi titolo anche dei beni mobili (ed immobili) componenti l’azienda affittata. Qualora, per esigenze tecnico-aziendali, dovesse ravvisarsi la necessità di estromettere dal processo 5 produttivo/commerciale alcuno dei beni strumentali componenti l’azienda, l’affittuaria ne darà immediata notizia al fallimento il quale, tramite il Curatore, potrà provvedere in tal senso; in tale ultima ipotesi, l’affittuaria rimarrà diligente custode del bene sino all’eventuale asportazione dello stesso da parte dello stesso Curatore, ed il canone d’affitto non subirà alcuna variazione per la mancata disponibilità di detto bene strumentale; tale pattuizione si applicherà necessariamente anche in caso di rottura e/o danneggiamento di beni/cespiti (strumentali, compresi i menzionati impianti collocati nel sopra specificato immobile di Manerba del Garda). Per quanto concerne i beni non di proprietà della fallita, quali ad esempio le “apparecchiature POS” e l’antenna per servizio connessione telefonica/internet, l’affittuaria si obbligherà a consentirne la restituzione ai proprietari richiedenti in forza di ammessa domanda di rivendicazione/restituzione; tali variazioni al compendio aziendale non comporteranno variazione alcuna al canone di affitto, né comporteranno refusioni, rimborsi o indennizzi a favore dell’affittuaria. Il ramo d’azienda operativo/commerciale non potrà essere separato/scorporato dal citato immobile di Manerba del Garda, con divieto di trasferimento in altro luogo. G) Migliorie, acquisizione di altri beni/cespiti ed avviamento: eventuali migliorie, addizioni, acquisti di altri beni/cespiti strumentali, apportati all’azienda, anche se autorizzati dal fallimento, al termine dell’affitto rimarranno ad esclusivo beneficio del fallimento, senza che l’affittuaria, nonostante l’onere sostenuto in merito, possa pretendere alcunché. Al termine dell’affitto, il fallimento non riconoscerà alcun avviamento o incremento dello stesso all’affittuaria, né altre indennità/indennizzi di sorta, a qualsiasi titolo. H) Contratti stipulati dall’affittuaria: ad eccezione dei rapporti di somministrazione concernenti le utenze (le quali dovranno essere attivate dal principio dall’affittuaria) che non prevedono una scadenza prefissata, ogni altro contratto di durata (quali ad esempio, locazioni, leasing, e simili) dovranno essere stipulati considerando la durata del contratto d’affitto e pertanto prevedendo il termine degli stessi o la facoltà non onerosa di recesso o disdetta entro la data in cui cesserà l’affitto d’azienda. In ogni caso, in proposito, nessun onere potrà essere addebitato o gravare sul fallimento, che potrà, in difetto, rivalersi sull’affittuaria, anche trattenendo il deposito cauzionale, salvo il risarcimento del maggior danno. I) Prelazione: all’affittuaria verrà concessa, previo parere favorevole del Comitato dei Creditori ed autorizzazione del Giudice Delegato, il diritto di prelazione sulla futura vendita dell’azienda ai sensi dell’art. 104-bis, comma 5, L.F. Detta prelazione verrà concessa sulla totalità dei beni (compresi quelli immateriali e gli impianti connessi all’immobile attualmente detenuto in locazione) oggetto dell’affitto attualmente di proprietà della fallita. L) Custodia, manutenzioni ordinarie e straordinarie, accesso/ispezione: l’affittuaria si impegnerà a gestire l’azienda senza modificarne l’attuale destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti/attrezzature; previo esplicito consenso del fallimento potrà essere consentito modificare o sostituire l’insegna attualmente in uso (“Il mondo delle scarpe”). L’azienda non potrà essere in nessun caso 6 trasferita in altro luogo. Per quanto concerne le cosiddette dotazioni di scorte di merci, si precisa che non sarà previsto alcun obbligo o onere né a carico del fallimento, né a carico dell’affittuaria poiché la cessione di tali beni (giacenze di magazzino) costituirà oggetto di distinti contratti di vendita; invero, al termine dell’affitto, le rimanenze/dotazioni in essere rimarranno di esclusiva proprietà dell’affittuaria, la quale sarà obbligata a trasferirle liberando e pulendo i locali dell’azienda. Nei rapporti con terzi in relazione all’esercizio dell’attività nel punto vendita in parola (a Manerba del Garda (BS), località Trevisago), l’affittuaria dovrà sempre precisare la sua qualifica di “parte affittuaria” dell’azienda. L’affittuaria avrà l’obbligo di custodia dell’azienda e dei suoi beni mobili ed immobili, con espresso esonero del fallimento da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potrebbero derivarle da fatti o omissioni colposi o dolosi di terzi. L’affittuaria avrà altresì espresso obbligo ed onere della manutenzione ordinaria e straordinaria sia dei beni strumentali componenti l’azienda (compresi tutti gli impianti siti nell’immobile in uso), che specificatamente dell’immobile in cui la medesima azienda è collocata ed esercitata (come previsto dal relativo contratto di locazione), e tutto ciò anche in deroga alle norme generali. L’affittuaria riconoscerà al fallimento la facoltà di accedere ed ispezionare l’azienda ai sensi dell’art. 104-bis L.F., ed in ogni caso al fine di verificarne lo stato dei beni mobili ed immobili, anche al solo fine di consentire a terzi di prenderne visione. A tal proposito sarà fatto assoluto divieto all’affittuaria di compiere atti o attività tendenti a rendere difficoltosa o antieconomica la visione dei beni dell’azienda da parte di terzi o scoraggiarne le iniziative per l’acquisto. M) Garanzia fideiussoria, deposito cauzionale, polizze assicurative ed altri oneri ed obblighi a carico dell’affittuaria: - l’affittuaria dovrà prestare, all’atto di sottoscrizione del contratto d’affitto, garanzia fidejussioria bancaria a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezione alcuna e con la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto di credito italiano, a garanzia del puntuale ed integrale pagamento dei canoni mensili (entro il giorno 10 di ogni mese), del rilascio del complesso aziendale al termine del contratto, ed espressamente del regolare pagamento dei canoni di locazione immobiliare (anticipati entro il giorno 20 di ogni mese), e comunque dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, con importo minimo garantito di 120.000,00 (centoventimila/00) euro; - l’affittuaria sarà tenuta al pagamento di tutte le spese, oneri tasse ed imposte inerenti e conseguenti la stipula del contratto di affitto ed al subentro nel contratto di locazione immobiliare; - l’affittuaria sarà obbligata a stipulare polizze assicurative con nota compagnia di primaria importanza ed operante sul territorio nazionale a copertura dei seguenti rischi: a) responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro; b) responsabilità civile a copertura del rischio locativo (compreso rischio incendio e rischi accessori) in relazione all’immobile di proprietà di terzi, e detenuto in costanza dell’affitto d’azienda (come previsto della stesso contratto di locazione cui l’affittuaria subentrerà). 7 Le polizze tutte avranno i massimali ed i requisiti derivanti dagli elementi che le compagnie assicurative prenderanno a base delle loro proposte di copertura; - l’affittuaria dovrà versare al fallimento, in sede di stipula del contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale pari a tre mensilità di canone d’affitto tramite assegno circolare intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL”. Tale deposito cauzionale non sarà produttivo di interessi e non potrà essere imputato in conto pagamento dei canoni mensili; - l’affittuaria avrà l’onere di provvedere a propria cura e spese alla re-intestazione del misuratore fiscale (registratore di cassa) presente, nonché alla specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate di tale intervenuta re-intestazione; - l’affittuaria dovrà consentire al fallimento il recupero e l’estromissione dall’azienda dei beni oggetto di ammesse domande di rivendicazione/restituzione ex art. 103 L.F.; - l’affittuaria dovrà impegnarsi a sviluppare un adeguato piano pubblicitario. 2. CESSIONE DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO Trattasi nello specifico di beni mobili consistenti in calzature, articoli di abbigliamento ed accessori rinvenuti in sede d’inventario e tuttora esposti nel punto vendita al dettaglio sito a Manerba del Garda (BS) in località Trevisago, nell’immobile in locazione compreso nel compendio aziendale. Sono viceversa esplicitamente escluse le giacenze di magazzino rinvenute ed immagazzinate presso i locali della sede legale siti a Verolavecchia (BS), via Vittorio Veneto n. 36/38 (seppur riportate nell’allegato estratto del verbale d’inventario). Detti beni mobili, nel prosieguo indicati anche come: “magazzino merci”, saranno ceduti nella consistenza in cui i medesimi si troveranno al momento della consegna, essendo a carico dell’assegnatario il rischio di variazioni qualitative e quantitative, esclusa ogni responsabilità del fallimento. Il partecipante alla procedura competitiva, nella propria offerta, dovrà dichiarare espressamente di aver preso visione di tali beni mobili (magazzino merci), come risultanti dall’inventario fallimentare, specificando, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di ben conoscerli e di trovarli rispondenti alle qualità promesse ovvero a quelle essenziali per l’esercizio della propria attività commerciale, e di non avere nulla da osservare. La vendita del magazzino merci non sarà soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza delle qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità dei predetti beni merce, nonché oneri di qualsiasi genere ovvero derivanti dall’eventuale necessità di riparazioni, sostituzioni, anche se occulti o comunque non evidenziati in sede di inventario e/o di trasferimento degli stessi, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del corrispettivo di cessione, essendosi ciò tenuto conto nella valutazione dei medesimi beni. OFFERTE DEGLI INTERESSATI 0. In GENERALE Le offerte segrete ed irrevocabili di affitto dell’azienda e di acquisto del magazzino merci dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Curatore fallimentare, 8 dott. Alessandro Scalmana, a Visano (BS), via Kennedy n. 61, entro le ore 19.00 del giorno 17 luglio 2015. Sulla parte esterna della busta dovrà essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può essere persona diversa dall’offerente) e la dicitura: “OFFERTA PER AFFITTO D’AZIENDA E ACQUISTO MAGAZZINO MERCI – FALLIMENTO N. 131/15”. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta per l’affitto e l’acquisto dovrà contenere: UNO: Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico/indirizzo mail del sottoscrittore dell’offerta; se l’offerente è coniugato dovrà rendere autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale e, se in comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; DUE: l’indirizzo PEC al quale l’offerente elegge domicilio per ogni comunicazione; TRE: la fotocopia del documento d’identità e codice fiscale; se l’offerente agisce quale impresa o quale rappresentante di società o altro ente, dovrà essere allegata visura camerale e documentazione comprovante l’attuale vigenza dell’impresa individuale o collettiva, e le modalità di attribuzione dei poteri di firma alla persona fisica che rappresenta la società/ente nell’offerta; QUATTRO: specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente, che: A) manifesti espressamente la volontà di partecipare alla procedura competitiva; B) riporti espressamente la consapevolezza e l’accettazione dello stato di fatto e di diritto dei beni componenti l’azienda da affittarsi, nei termini precisati alle pagg. 3 e 4 del presente bando (parte sottolineata); C) riporti espressamente la consapevolezza e l’accettazione dello stato di fatto e di diritto dei beni mobili (magazzino merci) da acquistarsi, nei termini precisati a pag. 8 del presente banco (parte sottolineata); D) manifesti l’espressa e specifica accettazione di tutte le clausole del presente bando, senza riserva alcuna; E) manifesti la volontà e l’impegno inderogabile a prestare la garanzia fidejussoria richiesta (e sopra ben precisata); CINQUE: il riferimento all’azienda affittanda ed a beni mobili cedendi in relazione ai quali l’offerta è proposta; SEI: le modalità pratiche di adempimento dell’impegno a sviluppare un adeguato piano pubblicitario riguardante l’azienda. 1. Sull’AFFITTO D’AZIENDA SETTE: l’interessato a rilevare in affitto l’azienda, consapevole che dovrà necessariamente acquistare anche il magazzino merci sito a Manerba del Garda (località Trevisago), dovrà formulare un’offerta (proposta) vincolante ed irrevocabile ex art. 1329 c.c. sul canone d’affitto, esprimendosi su un valore che non potrà essere inferiore (base d’asta) ad 1.800,00 (milleottocento/00) euro mensili, oltre IVA di legge. In relazione ai canoni regolarmente pagati, come già specificato, sarà concessa facoltà di portarli in deduzione dal prezzo di acquisto in caso di eventuale futura cessione della stessa azienda all’affittuaria. 9 OTTO: l’offerta, oltre all’indicazione del canone mensile offerto, dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL” dell’importo pari al 10% del canone annuo offerto (con importo minimo di 2.160,00 (duemilacentosessanta/00) euro), a titolo di cauzione. Per la comparazione delle offerte ricevute, preso atto che la durata dell’affitto è stabilita pari a 12 mesi si considererà il canone mensile offerto moltiplicato per 12, in modo da ottenere il corrispettivo annuo dell’affitto d’azienda. Si rammenta che l’aggiudicatario dell’azienda in affitto, oltre a dover prestare la sopra specificata garanzia fideiussoria e ad ottemperare agli obblighi concernenti la stipula di adeguate polizze assicurative, dovrà versare al fallimento, in sede di stipula del contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale pari a tre mensilità di canone d’affitto; da tale somma verrà decurtato l’importo già corrisposto a titolo di cauzione per l’affitto d’azienda (assegno circolare non trasferibile). 2. Sulla VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO NOVE: l’interessato dovrà formulare un’offerta (proposta) irrevocabile e vincolante ex art. 1329 c.c. concernente l’acquisto del magazzino merci (calzature, articoli di abbigliamento in genere ed accessori), indicati nell’inventario fallimentare, con riferimento ai soli beni collocati ed esposti nel più volte citato immobile a Manerba del Garda (BS) in località Trevisago, esprimendosi su un valore che non potrà essere inferiore (base d’asta) a 185.000,00 (centottantacinquemila/00) euro, oltre IVA di legge. DIECI: l’offerta, oltre all’indicazione del prezzo offerto per predetti beni mobili, dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL” dell’importo pari al 10% del prezzo offerto, con importo minimo di 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) euro, a titolo di cauzione. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFITTO D’AZIENDA E DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO) L’esame delle proposte di affitto d’azienda e di acquisto dei beni merce (apertura delle buste), qui definite l’ “offerta complessiva” (poiché composta da due distinti importi) avverrà a cura del Curatore fallimentare, dott. Alessandro Scalmana, presso il cui Studio professionale a Visano (BS), via Kennedy n. 61, verrà tenuta la procedura competitiva (asta al miglior offerente), alle ore 11.00 del giorno 18 luglio 2015. Gli offerenti potranno essere presenti all’apertura delle buste, anche in considerazione della gara che potrà seguire. Verranno ritenute valide ed accettate le sole offerte complessive che presenteranno gli elementi (da UNO a DIECI) indicati ai precedenti punti 0. (in GENERALE), 1. (sull’AFFITTO D’AZIENDA) e 2. (sulla VENDITA DEI BENI MOBILI DI MAGAZZINO), con particolare riferimento ai documenti ed alle dichiarazioni necessarie, alle garanzie prestate, ed agli importi (minimi) di base d’asta. Tutti gli importi richiamati sono da intendersi oltre imposte, tasse ed accessori, e riferiti allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, come in precedenza indicato. 10 Il valore dell’offerta complessiva, ai fini della gara, sarà determinato secondo la seguente sommatoria = + canone mensile d’affitto offerto moltiplicato per 12 (di fatto canone annuo); + offerta per il magazzino merci di calzature, articoli di abbigliamento ed accessori riferito ai beni mobili siti nel punto vendita di Manerba del Garda (località Trevisago). L’offerta complessiva non sarà vincolante per il fallimento. Il presente bando e la ricezione di eventuali offerte non comportano per il fallimento stesso alcun obbligo contrattale nei confronti degli eventuali offerenti, né costituiscono per gli stessi fonte di diritto alcuno. Il presente bando in forma di avviso, rappresenta un mero invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Conseguentemente, gli interessati e/o gli offerenti non potranno eccepire alcunché e non avranno nulla da pretendere dal fallimento all’esito della procedura competitiva. Nel caso di unica offerta complessiva valida ed accettata, si procederà all’aggiudicazione all’offerente a titolo provvisorio. Nel caso di più offerte complessive si procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti, partendo dall’offerta complessiva più alta, con rilancio minimo, entro 60 secondi, di 500,00 (cinquecento/00) euro a titolo del solo magazzino merci, fermi tutti gli altri fattori. Nel caso vengano presentate più offerte complessive valide, ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, verrà preferita l’offerta più alta e, a parità di prezzo offerto, quella depositata per prima presso lo Studio del Curatore. Al termine della procedura competitiva, chi risulterà il miglior offerente sarà individuato quale aggiudicatario provvisorio. Ottenuta l’autorizzazione del Giudice Delegato detto aggiudicatario provvisorio dovrà: - prestare l’idonea garanzia fideiussoria come sopra specificata (fidejussione bancaria a prima richiesta, senza possibilità di eccezioni e con rinuncia alla preventiva escussione, rilasciata da primario istituto di credito italiano); - sottoscrivere il contratto di affitto dell’azienda redatto dal Notaio incaricato, con versamento della cauzione (tre mensilità d’affitto), al netto della cauzione del 10% già corrisposta in sede di offerta per l’affitto d’azienda; - pagare al fallimento i beni merce (magazzino di Manerba del Garda) regolarmente fatturati, al netto della cauzione del 10% già corrisposta in sede di offerta per l’acquisto del medesimo magazzino merci. Il predetto pagamento della fattura dei beni mobili (magazzino merci) dovrà avvenire per l’intero (IVA compresa) prima della stipula del contratto d’affitto d’azienda, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL”. L’atto notarile di affitto d’azienda dovrà essere stipulato entro 14 giorni dall’aggiudicazione. Ove il predetto aggiudicatario rifiutasse, ovvero frapponesse qualsivoglia impedimento alla sottoscrizione del suddetto atto notarile e/o al pagamento della fattura e/o a prestare la predetta garanzia fidejussioria, tutti gli importi versati a titolo di cauzione in sede di presentazione dell’offerta verranno incamerati dal fallimento quale penale (10% del canone annuo d’affitto e 10% dell’offerta per l’acquisto del magazzino merci), e l’aggiudicazione verrà revocata integralmente. 11 Nel caso di mancata presentazione dell’offerente all’esame delle proposte come da presente bando, potrà ugualmente essere preferita l’offerta dell’assente, che in ogni caso dovrà poi presentarsi presso lo Studio del Notaio incaricato per la stipula del contratto d’affitto d’azienda, per l’acquisto del magazzino merci e per la prestazione dell’idonea garanzia fidejussoria richiesta, pena la perdita, anche in questo caso, di tutti gli importi versati a titoli di cauzione in sede di presentazione dell’offerta, che verranno incamerati dal fallimento a titolo di penale (10% del canone annuo d’affitto e 10% della offerta per l’acquisto del magazzino merci), e l’aggiudicazione verrà revocata integralmente. Tutte le spese e gli oneri relativi al contratto d’affitto d’azienda, comprensive (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo) delle spese, imposte e tasse di registrazione, di pubblicazione al Registro delle Imprese, imposte di bollo, oneri notarili, etc., saranno ad esclusivo carico della parte acquirente e dovranno da quest’ultima essere versate direttamente ed a propria cura. Ai partecipanti alla procedura competitiva non risultanti aggiudicatari provvisori, verranno restituiti gli assegni circolari consegnati a titolo di cauzione. Ai sensi dell’art. 107, comma 4, L.F., il Curatore potrà sospendere l’assegnazione in affitto e la vendita ove pervenga, entro 72 ore dalla medesima assegnazione, irrevocabile offerta complessiva migliorativa alle medesime condizioni e modalità del presente bando, per un importo non inferiore al 10% del prezzo complessivamente offerto. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, L.F., il Giudice Delegato potrà sospendere le operazioni di assegnazione e vendita, su istanza degli interessati, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, ovvero potrà impedire il perfezionamento della stessa assegnazione e vendita, su istanza presentata dagli interessati entro 10 giorni dal deposito in Cancelleria della documentazione relativa al perfezionamento dell’assegnazione dell’azienda in affitto e della vendita del magazzino merci, quando il prezzo complessivo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato e della stagionalità degli beni mobili venduti. SECONDA GARA Nell’eventualità in cui, entro il termine specificato (ore 19.00 del 17 luglio 2015), non dovessero pervenire offerte valide, il fallimento provvederà a dar corso, sempre quale procedura competitiva, ad una seconda gara il giorno 20 luglio 2015, alle ore 18.00, presso il citato Studio professionale del Curatore. Gli interessati a partecipare dovranno presentare entro l’ora precedente tale seconda gara, ovverosia entro le ore 17.00 del 20 luglio 2015, irrevocabile offerta cauzionata con le medesime caratteristiche ed allegazioni documentali previste dal paragrafo: “Offerte degli interessati” del presente bando, ad eccezione dell’importo minimo da offrirsi per l’acquisto del magazzino merci (e del correlativo importo minimo della cauzione), che subirà una riduzione del 10%, fermi tutti gli altri fattori. I proponenti valide offerte parteciperanno alla seconda gara, che prevederà l’aggiudicazione al miglior offerente secondo i medesimi termini e le regole previsti dal paragrafo: “Criteri di aggiudicazione dell’affitto d’azienda e della vendita dei beni 12 mobili (merci) di magazzino” (compresa l’applicazione degli artt. 107, comma 4, e 108, comma 1, L.F.); come sopra specificato la base d’asta del solo prezzo del magazzino merci subirà una riduzione del 10% rispetto a quanto previsto per la procedura competitiva con apertura buste al 18 luglio 2015, risultando pertanto pari a 166.500,00 (centosessantaseimilacinquecento/00) euro, oltre IVA di legge, fermi tutti gli altri fattori (quindi con cauzione minima pari a 16.650,00 (sedicimilaseicentocinquanta/00) euro). Conseguentemente si rammenta che nel caso di più offerte complessive si procederà alla gara tra gli offerenti, partendo dall’offerta complessiva più alta, con rilancio minimo, entro 60 secondi, di 500,00 (cinquecento/00) euro a titolo del solo magazzino merci, fermi tutti gli altri fattori. PUBBLICITA’ ED ACCESSO ALL’AZIENDA ED AL MAGAZZINO MERCI Al fine di rendere pubblica la presente procedura competitiva e di garantire la massima partecipazione, il presente avviso di bando è visionabile on-line presso i siti internet: www.bresciaonline.it, e www.gobid.it, dove verranno messi a disposizione: - estratto del verbale dell’inventario fallimentare; - estratto del vigente contratto di locazione dell’immobile in Manerba del Garda. Ciascun interessato, previo appuntamento col Curatore, potrà procedere alla visita del complesso aziendale sito a Manerba del Garda (BS), località Trevisago, oltre che ottenere ogni informazione in merito, rivolgendosi ai seguenti contatti: - tel. mobile: 333.37.031.94; - fax: 030.995.28.63; - PEC del fallimento: [email protected] Il Curatore fallimentare dott. Alessandro Scalmana 13