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TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Fallimentare
Fallimento THREE GROUP SRL
n. 131/15 del 19/05/2015
Giudice Delegato: Dott. Gianluigi Canali
Curatore: Dott. Alessandro Scalmana
PEC: [email protected]
INVITO AD OFFRIRE
AVVISO, BANDO E REGOLAMENTO
PER ASSEGNAZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO
E PER CONTESTUALE VENDITA DI BENI MOBILI
Il Curatore della procedura fallimentare in intestazione, qui procede alla stesura del bando
per l’assegnazione in affitto dell’azienda della società fallita e per la contestuale vendita di
alcuni beni mobili, secondo il seguente ordine:
i) PREMESSE
ii) OGGETTO DEL BANDO: CONDIZIONI DEL CONTRATTO D’AFFITTO
D’AZIENDA E DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI
MAGAZZINO
iii) OFFERTE DEGLI INTERESSATI
iv) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFITTO D’AZIENDA E DELLA
VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO
v) SECONDA GARA
vi) PUBBLICITA’ ED ACCESSO ALL’AZIENDA ED AL MAGAZZINO MERCI
PREMESSE
Il fallimento della società THREE GROUP SRL è stato dichiarato dal Tribunale di Brescia
col n. 131/15 con sentenza del 19/05/2015; l’inventario fallimentare ex art. 87 L.F. è stato
redatto ed ultimato il 29/06/2015.
Considerato che:
- l’attività esercitata dalla società fallita tramite l’azienda oggetto del presente bando
consisteva nel commercio al dettaglio di calzature, articoli di abbigliamento in genere ed
accessori;
- sono state rinvenute, tra l’altro, calzature ed articoli di abbigliamento riferibili in
particolar modo alla stagione “primavera-estate 2015”,
è intenzione della Curatela (nel prosieguo: il “fallimento”):
- concedere in affitto l’azienda della società fallita ai sensi dell’art. 104-bis L.F., ovvero
prima della presentazione del programma di liquidazione in quanto ritenuto utile alla
successiva vendita della stessa azienda;
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- vendere alcuni dei beni mobili (articoli in esposizione) della predetta società fallita,
ovvero vendere le calzature, gli articoli di abbigliamento e gli accessori meglio descritti nel
prosieguo. Tale vendita avverrà ai sensi dell’art. 104-ter, comma 6, L.F., pertanto prima
dell’approvazione del programma di liquidazione, poiché la stagionalità degli articoli
richiede urgenza.
OGGETTO DEL BANDO: CONDIZIONI DEL CONTRATTO D’AFFITTO
D’AZIENDA E DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI
MAGAZZINO
La procedura competitiva riguarda:
1. la concessione in affitto dell’azienda in precedenza gestita dalla predetta società
fallita e come di seguito meglio descritta;
ed inscindibilmente:
2. la vendita delle giacenze di calzature, di articoli di abbigliamento ed accessori
(magazzino merci) rinvenute in sede d’inventario e tuttora esposte nel punto
vendita al dettaglio sito a Manerba del Garda (BS) in località Trevisago.
Nello specifico si esplicitano ed evidenziano i principali termini dei concludendi contratti di
affitto d’azienda (1) e di vendita di calzature, di articoli di abbigliamento in genere ed
accessori (2).
1. AFFITTO D’AZIENDA
A) L’azienda da affittarsi è costituita da:
- beni strumentali quali mobilio, scaffalature (cd. “gondole”) ed arredi da esposizione
(a terra ed a muro), bancone cassa, macchine elettroniche d’ufficio come personal
computer con stampante e relativo software, lettori scanner di codici a barre,
telefono e fax, impianto radio con microfono, misuratore fiscale (registratore di
cassa), così come rinvenuti presso il punto vendita di Manerba del Garda e
dettagliati nell’inventario fallimentare. Si ALLEGA in proposito estratto verbale
d’inventario fallimentare con relativi dettagli;
- disponibilità, nello stato di fatto e di diritto, al momento del perfezionamento del
contratto di affitto d’azienda, dell’immobile sito a Manerba del Garda (BS), strada
statale n. 572, località Trevisago s.n.c., a piano terra avente superficie di circa 900
mq, identificato al N.C.T. del Comune di Manerba del Garda al Foglio 14, particella
10421, categoria catastale D/8 (protocollo 178056/00). Detta disponibilità viene
concessa attraverso il trasferimento in capo alla parte affittuaria (subentro) del
vigente contratto di locazione di tale immobile di proprietà di terzi, concernente
locale open-space per esposizione calzature ed abbigliamento, locali di servizio e
locale caldaia, locale magazzino/deposito. Tale contratto, ALLEGATO in copia al
presente bando, prevede un canone di 7.000,00 euro mensili, oltre IVA, da
corrispondere anticipatamente entro il giorno 20 del mese di competenza. Detto
contratto, stipulato il 03/11/2010 e registrato il 26/11/2010 prevede anche una
“rivalutazione ISTAT” del canone, seppur mai applicata. Ogni onere e spesa,
comprese imposte e tasse (come ad esempio l’imposta di registro e la TASI),
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riguardanti sia il trasferimento del contratto che la sua regolare vigenza, saranno ad
esclusivo carico dell’affittuaria dell’azienda;
- impianto di illuminazione a soffitto con controsoffittature, impianto antincendio,
impianto di allarme ed antifurto, impianto di condizionamento; impianti tutti
collocati nel predetto immobile di cui la parte affittuaria (nel prosieguo: l’
“affittuaria”) diverrà conduttrice subentrando nel relativo contratto di locazione;
- autorizzazioni amministrative, licenze, concessioni e permessi rilasciati per
l’esercizio dell’azienda se ed in quanto valide ed efficaci all’atto di stipula del
contratto; è comunque esclusa la disponibilità del (già sospeso) sito internet:
“www.ilmondodellescarpe.it”;
- tre contratti di lavoro subordinato attualmente in essere, concernenti le mansioni di
“commessa/addetta alle vendite”, che prevedono, rispettivamente, due contratti un
rapporto di 30 ore settimanali di attività di dipendente, ed un contratto un rapporto
di 24 ore settimanali di attività di dipendente;
- insegna con dicitura: “Il mondo delle scarpe”, collocata sul tetto del sopra menzionato
immobile sito a Manerba del Garda;
- avviamento commerciale.
Sono espressamente esclusi dall’affitto d’azienda:
- crediti e disponibilità liquide anteriori alla stipula dello stesso contratto d’affitto,
nonché debiti e passività dell’azienda, ivi inclusi i debiti verso i dipendenti maturati
anteriormente alla stipula del contratto. Specularmente, saranno totalmente a
beneficio ed a carico dell’affittuaria i crediti ed i debiti sorti per effetto della
conduzione dell’azienda successivamente alla data di inizio dell’affitto e per tutta la
durata dello stesso;
- tutti i contratti commerciali stipulati dalla fallita, ad eccezione di quelli già
specificati riguardanti la locazione immobiliare ed il personale dipendente, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, forniture di elettricità, gas, acqua, telefonia
ed altri rapporti di somministrazione, contratti di assicurazione, prestazioni d’opera
e di servizi in genere e simili. In particolare, si chiarisce sin d’ora ed espressamente
che all’affittuaria non sarà concesso volturare le utenze esistenti, dovendo la stessa
eventualmente provvedere ad attivarne di nuove;
- i beni strumentali non di proprietà, quali le “apparecchiature POS” e l’antenna per
servizio connessione telefonica/internet, utilizzati quali accessori di specifici
contratti di fornitura di servizi, e soggetti a domande di rivendicazione/restituzione
ex art. 103 L.F.;
- dotazioni di scorte, ovvero giacenze di magazzino (beni merce). Tali beni non sono
ricompresi nell’affitto d’azienda poiché oggetto di distinto contratto di
compravendita, come precisato nel prosieguo del bando.
L’azienda sarà data in affitto nelle consistenza in cui la stessa si troverà al momento della
consegna, essendo a carico dell’assegnatario il rischio di variazioni qualitative e
quantitative, esclusa ogni responsabilità del fallimento.
Il partecipante alla procedura competitiva, nella propria offerta, dovrà dichiarare
espressamente di aver preso visione dei beni mobili ed immobili componenti l’azienda
concessa in affitto, specificando, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di ben conoscere
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tali beni e di trovarli rispondenti alle qualità promesse ovvero a quelle essenziali per
l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di calzature e di articoli d’abbigliamento
in genere, e di non avere nulla da osservare.
L’affitto non sarà soggetto alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza delle
qualità, né potrà essere revocato per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di
eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità dei beni compresi nel compendio
aziendale, nonché oneri di qualsiasi genere ovvero derivanti dall’eventuale necessità di
adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature e simili alle leggi vigenti, anche se
occulti o comunque non evidenziati in sede di trasferimento d’azienda, non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del canone d’affitto, essendosi ciò già
tenuto conto nella valutazione del prezzo offerto per l’affitto dei medesimi beni
componenti l’azienda.
Eventuali interventi necessari per rendere l’azienda rispondente alle previsioni della
normativa sulla sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, nonché della normativa
ambientale, rimarranno ad integrale cura e carico dell’affittuaria, esonerando in ogni caso
il fallimento concedente da ogni onere e responsabilità in merito.
B) Durata, conduzione, risoluzione, recesso e retrocessione dell’azienda, penale:
l’affitto avrà durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data in cui l’accordo verrà siglato
innanzi al Notaio designato, con facoltà di recesso ad nutum per il solo fallimento ai sensi
dell’art. 104-bis, comma 3, L.F. Detto recesso anticipato potrà avvenire con un preavviso
di 30 giorni notificato tramite posta elettronica certificata (PEC).
Nel contratto d’affitto d’azienda sarà prevista, a favore del solo fallimento, clausola
risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., nel caso di mancato puntuale pagamento, da parte
dell’affittuaria, anche di una sola mensilità di canone d’affitto d’azienda, o nel caso di
mancato regolare pagamento, da parte delle stessa affittuaria e locataria, dei canoni
mensili di locazione immobiliare.
Sarà obbligo dell’affittuaria rilasciare l’azienda al termine del contratto di affitto, ovvero,
in caso di esercizio di recesso anticipato da parte del fallimento, alla scadenza indicata dal
Curatore dello stesso; tale rilascio dovrà avvenire previa pulizia dei locali, a spese
dell’affittuaria.
La retrocessione dell’azienda affittata non comporterà responsabilità per il fallimento ai
sensi dell’art. 104-bis, comma 6, L.F., neppure con riferimento ai debiti verso i lavoratori
subordinati, così come per gli eventuali rapporti pendenti si applicheranno le disposizioni
di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II della L.F.
L’affittuaria sarà tenuta a riconsegnare l’azienda ed i beni che la compongono (compresi
quelli immateriali e gli impianti collocati nell’immobile) in buono stato di conservazione e
funzionamento, salvo il deperimento dei beni derivante dall’uso ordinario e normale.
Nel caso di inadempimento dell’affittuaria all’obbligo di immediata riconsegna e rilascio
dell’azienda sarà prevista l’applicazione di una penale giornaliera di 150,00
(centocinquanta/00) euro per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto al maggior risarcimento
del danno.
L’affittuaria non potrà recedere, risolvere, sciogliere o comunque modificare il contratto di
locazione immobiliare in cui è subentrata senza il preventivo consenso del fallimento, né
cedere detto contratto, e neppure trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del
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menzionato immobile in Manerba del Garda, impegnandosi, altresì, a pagare
regolarmente i rispettivi canoni di locazione mensili.
In costanza del contratto, l’affittuaria non potrà in nessun caso modificare l’attuale
destinazione del compendio aziendale, di cui dovrà mantenere l’efficienza organizzativa,
con espresso obbligo di svolgere, tramite lo stesso compendio, attività di commercio al
dettaglio di calzature, di articoli di abbigliamento in genere ed accessori, a pena del
risarcimento danni; l’affittuaria avrà comunque l’obbligo di sostenere tutti gli oneri
necessari per mantenere i beni aziendali nella propria corretta funzionalità ed efficienza,
preservando l’integrità patrimoniale del medesimo compendio aziendale e le
caratteristiche strutturali atte a generare redditi futuri.
Parimenti, l’affittuaria, che dovrà gestire l’azienda con la diligenza del buon imprenditore
del settore, sarà obbligata a condurre l’azienda con perizia, serietà e correttezza, e si
obbligherà a non cessare, sospendere o interrompere l’attività senza giustificato motivo e
senza previo consenso del fallimento.
C) Canone:
per l’affitto dell’azienda dovrà essere offerto un canone minimo (base d’asta) pari a
1.800,00 (milleottocento/00) euro mensili, oltre IVA;
Sarà facoltà dell’aggiudicatario definitivo (ossia dell’affittuaria), nella specifica ipotesi di
successivo acquisto dell’azienda ora posta in affitto, decurtare dal prezzo di acquisto i
canoni regolarmente versati in pendenza dell’affitto.
Il pagamento del canone d’affitto mensile avverrà, tramite bonifico bancario sul conto
corrente della procedura, entro il giorno 10 di ogni mese.
D) Personale dipendente:
con l’affitto d’azienda avverrà il trasferimento dei già citati tre rapporti di lavoro
subordinato, obbligandosi l’affittuaria a mantenere i medesimi rapporti in carico
all’azienda (con gli stessi contratti e trattamenti già maturati), salvo volontarie dimissioni.
L’eventuale stipula di nuovi contratti di lavoro subordinato dovrà avvenire con forme e
tipologie giuridiche tali da consentire, al termine dell’affitto, il rilascio dell’azienda col
ritrasferimento in capo al fallimento degli originari tre rapporti di lavoro subordinato
(salvo volontarie dimissioni con sostituzione del dipendente receduto con altro
dipendente a condizioni contrattuali non maggiormente gravose). Sarà espressamente
specificato e previsto che in caso di inadempimento di tale specifica pattuizione verrà
riconosciuta al fallimento una penale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni rapporto di
lavoro dipendente eccedente i tre originari ovvero quelli attualmente in forza.
E) Divieto di subaffitto e di cessione del contratto:
è dato divieto assoluto di subaffitto, sublocazione, concessione e/o cessione, trasferimento,
a qualsiasi titolo, dell’azienda in affitto, nonché di cessione o trasferimento a terzi, a
qualsiasi titolo, del contratto d’affitto. Parimenti è dato divieto assoluto di sublocare,
trasferire o concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell’immobile detenuto in
locazione.
F) Divieto di trasferimento beni componenti l’azienda affittata:
è dato divieto assoluto di subaffitto, sublocazione, concessione e/o cessione a qualsiasi
titolo anche dei beni mobili (ed immobili) componenti l’azienda affittata. Qualora, per
esigenze tecnico-aziendali, dovesse ravvisarsi la necessità di estromettere dal processo
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produttivo/commerciale alcuno dei beni strumentali componenti l’azienda, l’affittuaria ne
darà immediata notizia al fallimento il quale, tramite il Curatore, potrà provvedere in tal
senso; in tale ultima ipotesi, l’affittuaria rimarrà diligente custode del bene sino
all’eventuale asportazione dello stesso da parte dello stesso Curatore, ed il canone d’affitto
non subirà alcuna variazione per la mancata disponibilità di detto bene strumentale; tale
pattuizione si applicherà necessariamente anche in caso di rottura e/o danneggiamento di
beni/cespiti (strumentali, compresi i menzionati impianti collocati nel sopra specificato
immobile di Manerba del Garda).
Per quanto concerne i beni non di proprietà della fallita, quali ad esempio le
“apparecchiature POS” e l’antenna per servizio connessione telefonica/internet,
l’affittuaria si obbligherà a consentirne la restituzione ai proprietari richiedenti in forza di
ammessa domanda di rivendicazione/restituzione; tali variazioni al compendio aziendale
non comporteranno variazione alcuna al canone di affitto, né comporteranno refusioni,
rimborsi o indennizzi a favore dell’affittuaria.
Il ramo d’azienda operativo/commerciale non potrà essere separato/scorporato dal citato
immobile di Manerba del Garda, con divieto di trasferimento in altro luogo.
G) Migliorie, acquisizione di altri beni/cespiti ed avviamento:
eventuali migliorie, addizioni, acquisti di altri beni/cespiti strumentali, apportati
all’azienda, anche se autorizzati dal fallimento, al termine dell’affitto rimarranno ad
esclusivo beneficio del fallimento, senza che l’affittuaria, nonostante l’onere sostenuto in
merito, possa pretendere alcunché.
Al termine dell’affitto, il fallimento non riconoscerà alcun avviamento o incremento dello
stesso all’affittuaria, né altre indennità/indennizzi di sorta, a qualsiasi titolo.
H) Contratti stipulati dall’affittuaria:
ad eccezione dei rapporti di somministrazione concernenti le utenze (le quali dovranno
essere attivate dal principio dall’affittuaria) che non prevedono una scadenza prefissata,
ogni altro contratto di durata (quali ad esempio, locazioni, leasing, e simili) dovranno
essere stipulati considerando la durata del contratto d’affitto e pertanto prevedendo il
termine degli stessi o la facoltà non onerosa di recesso o disdetta entro la data in cui
cesserà l’affitto d’azienda. In ogni caso, in proposito, nessun onere potrà essere addebitato
o gravare sul fallimento, che potrà, in difetto, rivalersi sull’affittuaria, anche trattenendo il
deposito cauzionale, salvo il risarcimento del maggior danno.
I) Prelazione:
all’affittuaria verrà concessa, previo parere favorevole del Comitato dei Creditori ed
autorizzazione del Giudice Delegato, il diritto di prelazione sulla futura vendita
dell’azienda ai sensi dell’art. 104-bis, comma 5, L.F. Detta prelazione verrà concessa sulla
totalità dei beni (compresi quelli immateriali e gli impianti connessi all’immobile
attualmente detenuto in locazione) oggetto dell’affitto attualmente di proprietà della
fallita.
L) Custodia, manutenzioni ordinarie e straordinarie, accesso/ispezione:
l’affittuaria si impegnerà a gestire l’azienda senza modificarne l’attuale destinazione e
conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti/attrezzature; previo esplicito
consenso del fallimento potrà essere consentito modificare o sostituire l’insegna
attualmente in uso (“Il mondo delle scarpe”). L’azienda non potrà essere in nessun caso
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trasferita in altro luogo. Per quanto concerne le cosiddette dotazioni di scorte di merci, si
precisa che non sarà previsto alcun obbligo o onere né a carico del fallimento, né a carico
dell’affittuaria poiché la cessione di tali beni (giacenze di magazzino) costituirà oggetto di
distinti contratti di vendita; invero, al termine dell’affitto, le rimanenze/dotazioni in essere
rimarranno di esclusiva proprietà dell’affittuaria, la quale sarà obbligata a trasferirle
liberando e pulendo i locali dell’azienda.
Nei rapporti con terzi in relazione all’esercizio dell’attività nel punto vendita in parola (a
Manerba del Garda (BS), località Trevisago), l’affittuaria dovrà sempre precisare la sua
qualifica di “parte affittuaria” dell’azienda.
L’affittuaria avrà l’obbligo di custodia dell’azienda e dei suoi beni mobili ed immobili, con
espresso esonero del fallimento da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che
potrebbero derivarle da fatti o omissioni colposi o dolosi di terzi.
L’affittuaria avrà altresì espresso obbligo ed onere della manutenzione ordinaria e
straordinaria sia dei beni strumentali componenti l’azienda (compresi tutti gli impianti siti
nell’immobile in uso), che specificatamente dell’immobile in cui la medesima azienda è
collocata ed esercitata (come previsto dal relativo contratto di locazione), e tutto ciò anche
in deroga alle norme generali.
L’affittuaria riconoscerà al fallimento la facoltà di accedere ed ispezionare l’azienda ai
sensi dell’art. 104-bis L.F., ed in ogni caso al fine di verificarne lo stato dei beni mobili ed
immobili, anche al solo fine di consentire a terzi di prenderne visione. A tal proposito sarà
fatto assoluto divieto all’affittuaria di compiere atti o attività tendenti a rendere
difficoltosa o antieconomica la visione dei beni dell’azienda da parte di terzi o
scoraggiarne le iniziative per l’acquisto.
M) Garanzia fideiussoria, deposito cauzionale, polizze assicurative ed altri oneri ed
obblighi a carico dell’affittuaria:
- l’affittuaria dovrà prestare, all’atto di sottoscrizione del contratto d’affitto, garanzia
fidejussioria bancaria a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezione alcuna e
con la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario
istituto di credito italiano, a garanzia del puntuale ed integrale pagamento dei canoni
mensili (entro il giorno 10 di ogni mese), del rilascio del complesso aziendale al termine
del contratto, ed espressamente del regolare pagamento dei canoni di locazione
immobiliare (anticipati entro il giorno 20 di ogni mese), e comunque dell’esatto
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, con importo minimo garantito di
120.000,00 (centoventimila/00) euro;
- l’affittuaria sarà tenuta al pagamento di tutte le spese, oneri tasse ed imposte inerenti e
conseguenti la stipula del contratto di affitto ed al subentro nel contratto di locazione
immobiliare;
- l’affittuaria sarà obbligata a stipulare polizze assicurative con nota compagnia di
primaria importanza ed operante sul territorio nazionale a copertura dei seguenti rischi:
a) responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
b) responsabilità civile a copertura del rischio locativo (compreso rischio incendio e rischi
accessori) in relazione all’immobile di proprietà di terzi, e detenuto in costanza dell’affitto
d’azienda (come previsto della stesso contratto di locazione cui l’affittuaria subentrerà).
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Le polizze tutte avranno i massimali ed i requisiti derivanti dagli elementi che le
compagnie assicurative prenderanno a base delle loro proposte di copertura;
- l’affittuaria dovrà versare al fallimento, in sede di stipula del contratto, una somma a
titolo di deposito cauzionale pari a tre mensilità di canone d’affitto tramite assegno
circolare intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL”. Tale deposito cauzionale non sarà
produttivo di interessi e non potrà essere imputato in conto pagamento dei canoni mensili;
- l’affittuaria avrà l’onere di provvedere a propria cura e spese alla re-intestazione del
misuratore fiscale (registratore di cassa) presente, nonché alla specifica comunicazione
all’Agenzia delle Entrate di tale intervenuta re-intestazione;
- l’affittuaria dovrà consentire al fallimento il recupero e l’estromissione dall’azienda dei
beni oggetto di ammesse domande di rivendicazione/restituzione ex art. 103 L.F.;
- l’affittuaria dovrà impegnarsi a sviluppare un adeguato piano pubblicitario.
2. CESSIONE DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO
Trattasi nello specifico di beni mobili consistenti in calzature, articoli di abbigliamento ed
accessori rinvenuti in sede d’inventario e tuttora esposti nel punto vendita al dettaglio sito
a Manerba del Garda (BS) in località Trevisago, nell’immobile in locazione compreso nel
compendio aziendale.
Sono viceversa esplicitamente escluse le giacenze di magazzino rinvenute ed
immagazzinate presso i locali della sede legale siti a Verolavecchia (BS), via Vittorio
Veneto n. 36/38 (seppur riportate nell’allegato estratto del verbale d’inventario).
Detti beni mobili, nel prosieguo indicati anche come: “magazzino merci”, saranno ceduti
nella consistenza in cui i medesimi si troveranno al momento della consegna, essendo a
carico dell’assegnatario il rischio di variazioni qualitative e quantitative, esclusa ogni
responsabilità del fallimento.
Il partecipante alla procedura competitiva, nella propria offerta, dovrà dichiarare
espressamente di aver preso visione di tali beni mobili (magazzino merci), come risultanti
dall’inventario fallimentare, specificando, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di ben
conoscerli e di trovarli rispondenti alle qualità promesse ovvero a quelle essenziali per
l’esercizio della propria attività commerciale, e di non avere nulla da osservare.
La vendita del magazzino merci non sarà soggetta alle norme concernenti la garanzia per
vizi o mancanza delle qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità dei
predetti beni merce, nonché oneri di qualsiasi genere ovvero derivanti dall’eventuale
necessità di riparazioni, sostituzioni, anche se occulti o comunque non evidenziati in sede
di inventario e/o di trasferimento degli stessi, non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del corrispettivo di cessione, essendosi ciò tenuto
conto nella valutazione dei medesimi beni.
OFFERTE DEGLI INTERESSATI
0. In GENERALE
Le offerte segrete ed irrevocabili di affitto dell’azienda e di acquisto del magazzino merci
dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del Curatore fallimentare,
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dott. Alessandro Scalmana, a Visano (BS), via Kennedy n. 61, entro le ore 19.00 del giorno
17 luglio 2015.
Sulla parte esterna della busta dovrà essere indicato il nome di chi deposita materialmente
l’offerta (che può essere persona diversa dall’offerente) e la dicitura: “OFFERTA PER
AFFITTO D’AZIENDA E ACQUISTO MAGAZZINO MERCI – FALLIMENTO N. 131/15”.
Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta.
L’offerta per l’affitto e l’acquisto dovrà contenere:
UNO: Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile,
recapito telefonico/indirizzo mail del sottoscrittore dell’offerta; se l’offerente è coniugato
dovrà rendere autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale e, se in comunione
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;
DUE: l’indirizzo PEC al quale l’offerente elegge domicilio per ogni comunicazione;
TRE: la fotocopia del documento d’identità e codice fiscale; se l’offerente agisce quale
impresa o quale rappresentante di società o altro ente, dovrà essere allegata visura
camerale e documentazione comprovante l’attuale vigenza dell’impresa individuale o
collettiva, e le modalità di attribuzione dei poteri di firma alla persona fisica che
rappresenta la società/ente nell’offerta;
QUATTRO: specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
offerente, che:
A) manifesti espressamente la volontà di partecipare alla procedura competitiva;
B) riporti espressamente la consapevolezza e l’accettazione dello stato di fatto e di diritto
dei beni componenti l’azienda da affittarsi, nei termini precisati alle pagg. 3 e 4 del
presente bando (parte sottolineata);
C) riporti espressamente la consapevolezza e l’accettazione dello stato di fatto e di diritto
dei beni mobili (magazzino merci) da acquistarsi, nei termini precisati a pag. 8 del
presente banco (parte sottolineata);
D) manifesti l’espressa e specifica accettazione di tutte le clausole del presente bando,
senza riserva alcuna;
E) manifesti la volontà e l’impegno inderogabile a prestare la garanzia fidejussoria
richiesta (e sopra ben precisata);
CINQUE: il riferimento all’azienda affittanda ed a beni mobili cedendi in relazione ai quali
l’offerta è proposta;
SEI: le modalità pratiche di adempimento dell’impegno a sviluppare un adeguato piano
pubblicitario riguardante l’azienda.
1. Sull’AFFITTO D’AZIENDA
SETTE: l’interessato a rilevare in affitto l’azienda, consapevole che dovrà necessariamente
acquistare anche il magazzino merci sito a Manerba del Garda (località Trevisago), dovrà
formulare un’offerta (proposta) vincolante ed irrevocabile ex art. 1329 c.c. sul canone
d’affitto, esprimendosi su un valore che non potrà essere inferiore (base d’asta) ad
1.800,00 (milleottocento/00) euro mensili, oltre IVA di legge. In relazione ai canoni
regolarmente pagati, come già specificato, sarà concessa facoltà di portarli in deduzione
dal prezzo di acquisto in caso di eventuale futura cessione della stessa azienda
all’affittuaria.
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OTTO: l’offerta, oltre all’indicazione del canone mensile offerto, dovrà contenere assegno
circolare non trasferibile intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL” dell’importo pari
al 10% del canone annuo offerto (con importo minimo di 2.160,00
(duemilacentosessanta/00) euro), a titolo di cauzione.
Per la comparazione delle offerte ricevute, preso atto che la durata dell’affitto è stabilita
pari a 12 mesi si considererà il canone mensile offerto moltiplicato per 12, in modo da
ottenere il corrispettivo annuo dell’affitto d’azienda.
Si rammenta che l’aggiudicatario dell’azienda in affitto, oltre a dover prestare la sopra
specificata garanzia fideiussoria e ad ottemperare agli obblighi concernenti la stipula di
adeguate polizze assicurative, dovrà versare al fallimento, in sede di stipula del contratto,
una somma a titolo di deposito cauzionale pari a tre mensilità di canone d’affitto; da tale
somma verrà decurtato l’importo già corrisposto a titolo di cauzione per l’affitto d’azienda
(assegno circolare non trasferibile).
2. Sulla VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO
NOVE: l’interessato dovrà formulare un’offerta (proposta) irrevocabile e vincolante ex art.
1329 c.c. concernente l’acquisto del magazzino merci (calzature, articoli di abbigliamento
in genere ed accessori), indicati nell’inventario fallimentare, con riferimento ai soli beni
collocati ed esposti nel più volte citato immobile a Manerba del Garda (BS) in località
Trevisago, esprimendosi su un valore che non potrà essere inferiore (base d’asta) a
185.000,00 (centottantacinquemila/00) euro, oltre IVA di legge.
DIECI: l’offerta, oltre all’indicazione del prezzo offerto per predetti beni mobili, dovrà
contenere assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL”
dell’importo pari al 10% del prezzo offerto, con importo minimo di 18.500,00
(diciottomilacinquecento/00) euro, a titolo di cauzione.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFITTO D’AZIENDA E DELLA
VENDITA DEI BENI MOBILI (MERCI) DI MAGAZZINO)
L’esame delle proposte di affitto d’azienda e di acquisto dei beni merce (apertura delle
buste), qui definite l’ “offerta complessiva” (poiché composta da due distinti importi)
avverrà a cura del Curatore fallimentare, dott. Alessandro Scalmana, presso il cui Studio
professionale a Visano (BS), via Kennedy n. 61, verrà tenuta la procedura competitiva (asta
al miglior offerente), alle ore 11.00 del giorno 18 luglio 2015.
Gli offerenti potranno essere presenti all’apertura delle buste, anche in considerazione
della gara che potrà seguire.
Verranno ritenute valide ed accettate le sole offerte complessive che presenteranno gli
elementi (da UNO a DIECI) indicati ai precedenti punti 0. (in GENERALE), 1.
(sull’AFFITTO D’AZIENDA) e 2. (sulla VENDITA DEI BENI MOBILI DI MAGAZZINO),
con particolare riferimento ai documenti ed alle dichiarazioni necessarie, alle garanzie
prestate, ed agli importi (minimi) di base d’asta.
Tutti gli importi richiamati sono da intendersi oltre imposte, tasse ed accessori, e riferiti
allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, come in precedenza indicato.
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Il valore dell’offerta complessiva, ai fini della gara, sarà determinato secondo la seguente
sommatoria =
+ canone mensile d’affitto offerto moltiplicato per 12 (di fatto canone annuo);
+ offerta per il magazzino merci di calzature, articoli di abbigliamento ed accessori riferito
ai beni mobili siti nel punto vendita di Manerba del Garda (località Trevisago).
L’offerta complessiva non sarà vincolante per il fallimento. Il presente bando e la ricezione
di eventuali offerte non comportano per il fallimento stesso alcun obbligo contrattale nei
confronti degli eventuali offerenti, né costituiscono per gli stessi fonte di diritto alcuno. Il
presente bando in forma di avviso, rappresenta un mero invito ad offrire e non un’offerta
al pubblico ex art. 1336 c.c. Conseguentemente, gli interessati e/o gli offerenti non
potranno eccepire alcunché e non avranno nulla da pretendere dal fallimento all’esito
della procedura competitiva.
Nel caso di unica offerta complessiva valida ed accettata, si procederà all’aggiudicazione
all’offerente a titolo provvisorio.
Nel caso di più offerte complessive si procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti,
partendo dall’offerta complessiva più alta, con rilancio minimo, entro 60 secondi, di 500,00
(cinquecento/00) euro a titolo del solo magazzino merci, fermi tutti gli altri fattori.
Nel caso vengano presentate più offerte complessive valide, ove nessuno degli offerenti
intenda partecipare alla gara, verrà preferita l’offerta più alta e, a parità di prezzo offerto,
quella depositata per prima presso lo Studio del Curatore.
Al termine della procedura competitiva, chi risulterà il miglior offerente sarà individuato
quale aggiudicatario provvisorio. Ottenuta l’autorizzazione del Giudice Delegato detto
aggiudicatario provvisorio dovrà:
- prestare l’idonea garanzia fideiussoria come sopra specificata (fidejussione bancaria
a prima richiesta, senza possibilità di eccezioni e con rinuncia alla preventiva
escussione, rilasciata da primario istituto di credito italiano);
- sottoscrivere il contratto di affitto dell’azienda redatto dal Notaio incaricato, con
versamento della cauzione (tre mensilità d’affitto), al netto della cauzione del 10%
già corrisposta in sede di offerta per l’affitto d’azienda;
- pagare al fallimento i beni merce (magazzino di Manerba del Garda) regolarmente
fatturati, al netto della cauzione del 10% già corrisposta in sede di offerta per
l’acquisto del medesimo magazzino merci.
Il predetto pagamento della fattura dei beni mobili (magazzino merci) dovrà avvenire per
l’intero (IVA compresa) prima della stipula del contratto d’affitto d’azienda, tramite
assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento THREE GROUP SRL”.
L’atto notarile di affitto d’azienda dovrà essere stipulato entro 14 giorni
dall’aggiudicazione.
Ove il predetto aggiudicatario rifiutasse, ovvero frapponesse qualsivoglia impedimento
alla sottoscrizione del suddetto atto notarile e/o al pagamento della fattura e/o a prestare la
predetta garanzia fidejussioria, tutti gli importi versati a titolo di cauzione in sede di
presentazione dell’offerta verranno incamerati dal fallimento quale penale (10% del
canone annuo d’affitto e 10% dell’offerta per l’acquisto del magazzino merci), e
l’aggiudicazione verrà revocata integralmente.
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Nel caso di mancata presentazione dell’offerente all’esame delle proposte come da
presente bando, potrà ugualmente essere preferita l’offerta dell’assente, che in ogni caso
dovrà poi presentarsi presso lo Studio del Notaio incaricato per la stipula del contratto
d’affitto d’azienda, per l’acquisto del magazzino merci e per la prestazione dell’idonea
garanzia fidejussoria richiesta, pena la perdita, anche in questo caso, di tutti gli importi
versati a titoli di cauzione in sede di presentazione dell’offerta, che verranno incamerati
dal fallimento a titolo di penale (10% del canone annuo d’affitto e 10% della offerta per
l’acquisto del magazzino merci), e l’aggiudicazione verrà revocata integralmente.
Tutte le spese e gli oneri relativi al contratto d’affitto d’azienda, comprensive (a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo) delle spese, imposte e tasse di registrazione, di
pubblicazione al Registro delle Imprese, imposte di bollo, oneri notarili, etc., saranno ad
esclusivo carico della parte acquirente e dovranno da quest’ultima essere versate
direttamente ed a propria cura.
Ai partecipanti alla procedura competitiva non risultanti aggiudicatari provvisori,
verranno restituiti gli assegni circolari consegnati a titolo di cauzione.
Ai sensi dell’art. 107, comma 4, L.F., il Curatore potrà sospendere l’assegnazione in affitto
e la vendita ove pervenga, entro 72 ore dalla medesima assegnazione, irrevocabile offerta
complessiva migliorativa alle medesime condizioni e modalità del presente bando, per un
importo non inferiore al 10% del prezzo complessivamente offerto.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, L.F., il Giudice Delegato potrà sospendere le operazioni di
assegnazione e vendita, su istanza degli interessati, qualora ricorrano gravi e giustificati
motivi, ovvero potrà impedire il perfezionamento della stessa assegnazione e vendita, su
istanza presentata dagli interessati entro 10 giorni dal deposito in Cancelleria della
documentazione relativa al perfezionamento dell’assegnazione dell’azienda in affitto e
della vendita del magazzino merci, quando il prezzo complessivo offerto risulti
notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato e della
stagionalità degli beni mobili venduti.
SECONDA GARA
Nell’eventualità in cui, entro il termine specificato (ore 19.00 del 17 luglio 2015), non
dovessero pervenire offerte valide, il fallimento provvederà a dar corso, sempre quale
procedura competitiva, ad una seconda gara il giorno 20 luglio 2015, alle ore 18.00, presso
il citato Studio professionale del Curatore.
Gli interessati a partecipare dovranno presentare entro l’ora precedente tale seconda gara,
ovverosia entro le ore 17.00 del 20 luglio 2015, irrevocabile offerta cauzionata con le
medesime caratteristiche ed allegazioni documentali previste dal paragrafo: “Offerte degli
interessati” del presente bando, ad eccezione dell’importo minimo da offrirsi per
l’acquisto del magazzino merci (e del correlativo importo minimo della cauzione), che
subirà una riduzione del 10%, fermi tutti gli altri fattori.
I proponenti valide offerte parteciperanno alla seconda gara, che prevederà
l’aggiudicazione al miglior offerente secondo i medesimi termini e le regole previsti dal
paragrafo: “Criteri di aggiudicazione dell’affitto d’azienda e della vendita dei beni
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mobili (merci) di magazzino” (compresa l’applicazione degli artt. 107, comma 4, e 108,
comma 1, L.F.); come sopra specificato la base d’asta del solo prezzo del magazzino merci
subirà una riduzione del 10% rispetto a quanto previsto per la procedura competitiva con
apertura buste al 18 luglio 2015, risultando pertanto pari a 166.500,00
(centosessantaseimilacinquecento/00) euro, oltre IVA di legge, fermi tutti gli altri fattori
(quindi con cauzione minima pari a 16.650,00 (sedicimilaseicentocinquanta/00) euro).
Conseguentemente si rammenta che nel caso di più offerte complessive si procederà alla
gara tra gli offerenti, partendo dall’offerta complessiva più alta, con rilancio minimo, entro
60 secondi, di 500,00 (cinquecento/00) euro a titolo del solo magazzino merci, fermi tutti gli
altri fattori.
PUBBLICITA’ ED ACCESSO ALL’AZIENDA ED AL MAGAZZINO MERCI
Al fine di rendere pubblica la presente procedura competitiva e di garantire la massima
partecipazione, il presente avviso di bando è visionabile on-line presso i siti internet:
www.bresciaonline.it, e www.gobid.it, dove verranno messi a disposizione:
- estratto del verbale dell’inventario fallimentare;
- estratto del vigente contratto di locazione dell’immobile in Manerba del Garda.
Ciascun interessato, previo appuntamento col Curatore, potrà procedere alla visita del
complesso aziendale sito a Manerba del Garda (BS), località Trevisago, oltre che ottenere
ogni informazione in merito, rivolgendosi ai seguenti contatti:
- tel. mobile: 333.37.031.94;
- fax: 030.995.28.63;
- PEC del fallimento: [email protected]
Il Curatore fallimentare
dott. Alessandro Scalmana
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