Cassa integrazione, mobilità, LSU, disoccupazione
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Cassa integrazione, mobilità, LSU, disoccupazione
Febbraio / Marzo 2009 Cassa integrazione, mobilità, L.S.U., disoccupazione 1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CHE COSA E' E' un intervento rivolto a: sostenere le imprese in situazioni di difficoltà; garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione. A CHI SPETTA Agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti. QUANDO SPETTA In caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato. DOMANDA La domanda va presentata dalle imprese entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. A cura di G. Marcante IN CHE MISURA Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno; per il 2009 è pari a 886,31 €. (meno riduzione 5,84% = 834,55 €), elevato a 1.065,26 €. (meno riduzione 5,84% = 1.003,05 €.) in caso di retribuzione mensile superiore a 1.917,48 €. Nel settore edile e lapideo quando la Cig è stata determinata da eventi INDICE: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA MOBILITA’, DISOCCUPAZIONE, ECC. . NOVITA’ LEGGE NR.2/2009 (EX DL 185/2008) metereologici, il limite è incrementato del 20%: per il 2009 è pari a 1.063,57 €. (€ 1.001,46 €. al netto del 5,84%), elevato a 1.278,31 €. (1.203,66 al netto del 5,84%) in caso di retribuzione mensile superiore a 1.8917,48 €. I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. PER QUANTO TEMPO La durata massima è di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi, elevato a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima è: di 13 settimane in caso di sospensione del lavoro; di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. Patronato INCA CGIL Veneto NON SPETTA Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla sede INPS di competenza, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per la durata dell'attività lavorativa. IL RICORSO Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'INPS, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere presentato tramite il Patronato INCA CGIL. Per il ricorso servono tutti quei documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. 2. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA CHE COSA E' E' un intervento che vuole: sostenere le imprese in situazioni di crisi o di difficoltà; garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione. PER QUALI MOTIVI SPETTA ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale, procedure concorsuali. A CHI SPETTA Agli operai, impiegati e quadri delle: • imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, e dei servizi di pulizia. Le stesse devono aver occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; • imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; • imprese di vigilanza. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'inter- 2 vento ordinario. La rotazione La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni. Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione. LA DOMANDA Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La domanda dovrà contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio. QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERE Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario. QUANTO DURA Si differenzia a seconda della causa che ha determinato l’intervento. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, non può superare i 2 anni, tenuto conto che il programma di risanamento presentato deve attuarsi entro tale periodo. In casi eccezionali, e quando i programmi di risanamento presentino particolari difficoltà di attuazione, può essere concessa una proroga della cassa integrazione per ulteriori 2 anni. Tale proroga è accordata con due provvedimenti distinti, della durata di 12 mesi ciascuno. In caso di crisi aziendale che presenti particolare rilievo per i livelli di occupazione locale e per la situazione produttiva del settore, la prestazione non può superare i 12 mesi. Eventuali proroghe possono essere previste, in casi eccezionali, solo dopo che siano trascorsi almeno i due terzi del periodo già concesso (ad esempio, se un’azienda beneficia di 9 mesi di cassa integrazione straordinaria, la proroga potrà essere concessa solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi). Nel caso di imprese dichiarate fallite, ammesse al concordato preventivo, in !..! ATTENZIONE! L'ART 1-QUINQUIES DELLA LEGGE N. 291 DEL 2004 HA STABILITO LA DECADENZA DAI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ, CIGS E DISOCCUPAZIONE SPECIALE QUALORA IL BENEFICIARIO: RIFIUTI DI ESSERE AVVIATO AD UN PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO OVVERO AD UN CORSO DI FORMAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE O NON LO FREQUENTI REGOLARMENTE; NON ACCETTI L'OFFERTA DI UN LAVORO INQUADRATO IN UN LIVELLO RETRIBUTIVO NON INFERIORE DEL 20% RISPETTO A QUELLO DELLE MANSIONI DI PROVENIENZA. LA NUOVA NORMA SI APPLICA QUANDO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE O DI FORMAZIONE OVVERO DI RIQUALIFICAZIONE SI SVOLGONO IN UN LUOGO CHE NON DISTA PIÙ DI 50 KM DALLA RESIDENZA DEL LAVORATORE O COMUNQUE RAGGIUNGIBILE MEDIAMENTE IN 80 MINUTI CON I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI. Patronato INCA CGIL Veneto liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria, la durata non può superare i 12 mesi, con una proroga di 6 mesi solo quando ci siano fondate prospettive di ripresa dell’attività produttiva. In deroga ai normali limiti di durata, alle aziende con una eccedenza di personale, il Ministero del Lavoro può prorogare la CIG straordinaria per 12 mesi, a condizione che un accordo collettivo abbia stabilito un programma per fronteggiare tale eccedenza. La proroga può operare anche per le imprese con più di 500 dipendenti. La durata dell’integrazione straordinaria non può superare i 36 mesi nell’arco di un quinquennio, compresi i periodi di CIG ordinaria per situazioni temporanee di mercato. Solo in casi eccezionali, previsti dal CIPE (Comitato Interministeriale per le Politiche Economiche), il limite può essere superato. IN CHE MISURA SPETTA L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali. L’ammontare deve essere poi ridotto di una percentuale che, dal 1° gennaio 1998, è pari al 5,54% (corrispondente all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare. Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione: paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri; indennità di contingenza; aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di CIG); aumenti contrattuali. A questi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali: maggiorazioni di turno; indennità di trasferta; indennità di mensa; indennità di cassa; indennità di trasporto. L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate dall’Istat. Importi 2009: 1° Massimale per retribuzioni mensili fino ad Euro 1.917,48 = Euro 886,31 (al netto del 5,84% = 834,55); 2° Massimale per retribuzioni mensili superiori ad Euro 1.917,48 = Euro 1.065,26 (al netto del 5,84= 1.003,05); Settore edili, per intemperie stagionali: 1° Massimale per retribuzioni mensili fino ad Euro 1.917,48 = Euro 1.063,57 (al netto del 5,84% = 1.001,46) 2° Massimale per retribuzioni mensili superiori ad Euro 1.917,48 = Euro 1.278,31 (al netto del 5,84%= 1.203,66). I PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA SONO UTILI PER IL DIRITTO E PER LA MISURA DELLA PENSIONE 3 NON SPETTA Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria Sede dell'INPS, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro. 3. INDENNITÀ DI MOBILITÀ A CHI SPETTA Ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di: esaurimento della cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda. A CHI NON SPETTA Ai lavoratori: che svolgono attività stagionali o saltuarie; assunti con contratto a tempo determinato; che hanno una qualifica diversa da operaio, impiegato o quadro; che hanno diritto alla pensione di vecchiaia o che sono titolari di pensione di anzianità o anticipata, ovvero sono titolari di pensione di inabilità; i titolari di pensione o di assegno di invalidità possono optare, all'atto della domanda, tra tali trattamenti e quello di mobilità. QUANDO SPETTA Quando il lavoratore: è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l’Impiego; ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni. PER QUANTO TEMPO SPETTA La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda (ved. tabella). Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto a pensione. LA DOMANDA La domanda va indirizzata all'INPS e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento. Patronato INCA CGIL Veneto LA DECORRENZA L'indennità di mobilità decorre: dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi. 4 Patronato INCA CGIL. Al ricorso vanno allegati tutti quei documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. L'IMPORTO Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo. In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato ogni anno; per il 2009 è di € 886,31, (meno riduzione 5,84% = € 834,55) elevato ad € 1.065,26 (meno riduzione 5,84% = € 1.003,05) in caso di retribuzione mensile superiore a €. 1.857,48. Dal 13° mese in l’indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20%; con la stessa decorrenza, però, non trova più applicazione la ritenuta del 5,84%. Il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell’indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell’indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati, come invece avviene per la CIG, nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata. INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE L’indennità ordinaria di disoccupazione: Che cos’è È una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per: licenziamento; sospensione per mancanza di lavoro; scadenza del contratto; dimissioni per giusta causa, determinate da: a) molestie sessuali; b) mancato pagamento della retribuzione; c) modifica peggiorativa delle mansioni lavorative; d) il cosiddetto mobbing; Assegno per il nucleo familiare L'assegno spetta per intero Indennità di malattia Non spetta. Viene erogata l'indennità di mobilità a) QUANDO VIENE PAGATA Ogni mese direttamente al lavoratore QUANDO VIENE SOSPESA Quando l'interessato viene assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. QUANDO CESSA Quando l'interessato: • viene cancellato dalle liste di mobilità • viene assunto con contratto a tempo indeterminato • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità. IL RICORSO Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reiezione. Il ricorso può essere presentato tramite il Rapporto con l'indennità di mobilità Prestazioni o istituto b) Maternità c) spetta l'indennità di maternità per astensione obbligatoria al posto di quella di mobilità i periodi di maternità (obbligatoria e facoltativa) non sono computabili nel calcolo complessivo della durata di iscrizione nelle liste. L'erogazione dell'indennità di mobilità prosegue, quando termina l'astensione, per il residuo periodo spettante (Cass. n. 1947 del 19.2.2000) la lavoratrice in maternità non viene cancellata o servizi di pubblica utilità o la frequenza di corsi professionali Trattamenti pensionistici diretti a carico dell'AGO, degli ordinamenti sostituivi, Incompatibili con l'indennità di esonerativi ed esclusivi, delle mobilità gestioni speciali dei lavoratori autonomi, pensioni di inabilità, pensionamenti anticipati Assegno o pensione di invalidità Possibilità di opzione con l'indennità di mobilità Indennità sostituiva del preavviso Incumulabile Indennità per cariche sindacali E' cumulabile ( INPS, msg. 16920 o elettive del 28.1.1999 ) Patronato INCA CGIL Veneto notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche; spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico. L’indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato all’INPS dal datore di lavoro (dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). A chi spetta Agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato; ai dirigenti di qualsiasi settore privato; ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra; ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta; ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale; ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; ai lavoratori con contratto di solidarietà; ai portieri di stabili; ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale; ai soci di cooperative, con l’esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.); ai lavoratori del settore pubblico (Sanità, EE.LL., Scuola, ecc.) assunti a tempo determinato. A chi non spetta Non possono ottenere l’indennità: i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino); i lavoratori parasubordinati; i lavoratori autonomi; i lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa; i lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra nel corso del rapporto di lavoro; 5 i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale; gli apprendisti; i caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate; i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili; i ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo; i soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70; i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58; i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche. Quando spetta Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere specifici requisiti: a) essere disoccupato (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata); b) aver rilasciato al Centro per l’Impiego (CI), competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione; c) avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento; d) avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro; e) essere in possesso della capacità lavorativa, sia pure residua (non avere cioè in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario, l’indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione. La contribuzione utile I contributi settimanali validi (cioè necessari per poter richiedere l’indennità di disoccupazione) sono quelli versati per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Sono considerati utili anche i seguenti periodi coperti dalla contribuzione figurativa: periodi indennizzati di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità; periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni; periodi di servizio militare o civile, se nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi; periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati. Altri periodi coperti da contribuzione figurativa sono, invece, considerati neutri cioè non utili per il raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie, ma consentono di ampliare il biennio nel quale ricercarle. Sono considerati neutri i periodi di: servizio militare o servizio civile nel caso in cui nell’anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati almeno 24 contributi settimanali contro la Patronato INCA CGIL Veneto disoccupazione; autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni a zero ore; astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza non indennizzata; assenza per infortunio sul lavoro; assenza per malattia certificata ma non indennizzata; lavoro all’estero in paesi non convenzionati; assenza per permesso e congedo per i figli con handicap grave. Come ottenerla Per ottenere l’indennità di disoccupazione, si deve presentare la domanda alla sede Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. Ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è comunque obbligata a ricevere la domanda. La domanda La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro: 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale; 98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa. N.B.: Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l’indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Ad esempio, se un lavoratore viene licenziato il 15 marzo senza il preavviso di 15 giorni e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dal 30 marzo. La domanda va redatta sull’apposito modulo (rinnovato nel 2009) esistente presso le sedi del patronato INCA CGIL. Potranno servire delle “dichiarazioni / domande aggiuntive” quali, ad esempio: la dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste; la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l’impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l’immediata disponibilità all’attività lavorativa; la domanda per la corresponsione dell’ANF (Assegno per il nucleo familiare); lo stato di famiglia ovvero una dichiarazione sostitutiva. In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la sua volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando, ad esempio, diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze ecc.). Chi paga L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps. Si può scegliere una delle seguenti modalità: a) assegno circolare; b) bonifico bancario o postale; c) sportello di un qualsiasi Ufficio Postale sul territorio nazionale previo accertamento dell’identità personale attraverso: un documento di riconoscimento; 6 il codice fiscale; la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento. N.B.: In caso di accredito sul conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto. La durata A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è stato elevato a: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile. Il prolungamento si applica soltanto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con esclusione, quindi, degli altri trattamenti di disoccupazione. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni. La decorrenza Il pagamento dell’indennità decorre a partire: • dall'ottavo giorno successivo alla sospensione/ licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni; • dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti. In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni e si ha diritto all’indennità a partire: • dal trentottesimo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni; • dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento. L’indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste di collocamento. Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto “anno mobile”, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. Es.: se il pagamento di una indennità di disoccupazione ha inizio il 10 aprile e termina il 5 ottobre dello stesso anno, un’altra eventuale prestazione non potrà essere concessa prima del 10 aprile dell’anno successivo (differimento della decorrenza). Patronato INCA CGIL Veneto La decorrenza viene frazionata nel caso in cui l’interessato, nell’anno mobile, non abbia beneficiato per intero delle 240 (o 360) giornate indennizzabili (frazionamento della decorrenza). Es.: la prima indennità di disoccupazione decorre dal 16 gennaio e termina il 14 luglio, per un totale di 178 giornate pagate. La seconda decorre dal 15 dicembre dello stesso anno, cioè prima della scadenza dell’anno mobile. In questo caso, si otterrà subito il pagamento delle due giornate residue, mentre le successive 178 non potranno essere pagate prima del 16 gennaio dell’anno seguente data in cui si chiude l’anno mobile (frazionamento della decorrenza). Quanto spetta Dal 1° gennaio 2008 l’indennità spetta nella misura del 60% della retribuzione media lorda annua per i primi sei mesi, del 50% per i due mesi seguenti e del 40% per i restanti mesi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese ad eccezione del mese di febbraio. A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l’indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all’indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità. L’indennità di disoccupazione è soggetta a trattenuta Irpef alla fonte; tutti coloro che percepiscono l’indennità ricevono dall’Inps una certificazione reddituale (Cud). Sospensione del pagamento Il pagamento rimane sospeso per il periodo in cui il disoccupato: • si trova in maternità; • si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall’Inps) o è ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l’assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare; Termine del pagamento Il pagamento termina quando il disoccupato: • ha percepito tutte le giornate di indennità; • viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all’Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi; • inizia un’attività di lavoro autonomo (si ha diritto all’indennità di disoccupazione anche nel caso in cui si svolga un’attività in proprio di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, l’interessato ha diritto all’indennità solo se l’attività non riveste carattere di continuità e professionalità); • viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati; • diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L’indennità è interamente cumulabile con le 7 pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva; • si trasferisce, durante il periodo di godimento dell’indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l’esatto numero di giorni (28 o 29). Il disoccupato che percepisce l’indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all’assegno per il nucleo familiare. Importi mensili L’importo dell’indennità di disoccupazione non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita. I limiti vengono incrementati ogni anno in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Gli importi massimi mensili - per il 2009 - dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (per la quale non opera la riduzione del 5,84%), sono pari a 886,31 €. Per una retribuzione mensile lorda fino ad €. 1.917,48, ed a €. 1.065,26 nel caso di retribuzione mensile lorda superiore a 1917,48 €. La contribuzione figurativa per indennità di disoccupazione I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l’ultimo giorno pagato. Esempio: se un lavoratore riscuote l’indennità di disoccupazione dal 15 marzo al 23 maggio dello stesso anno, per un totale di settanta giorni, le settimane di contribuzione figurativa accreditate sono dieci (70:7=10). Assicurati INPDAP La contribuzione in questione, per gli assicurati INPDAP, potrà essere ricongiunta ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, conseguentemente, fatti valere ai fini del diritto e della misura della (futura) pensione. Per gli assicurati INPS i medesimi contributi potranno essere utilizzati per: il diritto (cioé il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti) e la misura per la pensione di vecchiaia; il diritto e la misura per l’assegno ordinario di invalidità; solo la misura per la pensione di anzianità; il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all’età richiesta per la pensione di anzianità. L’indennità non viene corrisposta per il periodo in cui il disoccupato soggiorna in Paesi extracomunitari non regolati da convenzioni bilaterali. Patronato INCA CGIL Veneto L’indennità è incompatibile con: • le pensioni dirette; • l’assegno ordinario di invalidità; • l’indennità giornaliera • l’indennità di maternità. 8 rate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l’obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti ecc.). N.B.: non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme esonerative (fondi aziendali), sostitutive o esclusive della stessa (fondo volo, fondo telefonici ecc.). L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti Che cos’è E’ una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio: le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali). La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell’anno solare precedente la domanda. A chi spetta L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell’anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo. Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro. È, invece, indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto sia della durata e della misura della prestazione da liquidare. Le dimissioni intervenute l’anno precedente o che intervengano l’anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità . Quando spetta Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna: a) avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria; il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell’anno per il quale viene richiesta la prestazione; b) avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento. Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavo- Casi particolari L'iscrizione alla Gestione separata non preclude il diritto all’indennità, ma le giornate svolte come parasubordinato, anche coincidenti con un’attività di lavoro dipendente, non sono utili né per il diritto né per la durata né per la misura della prestazione. In particolare, non si ha diritto alla prestazione: se si è iscritti come liberi professionisti, dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione; se si è iscritti come collaboratori coordinati e continuativi o come lavoratori a progetto, per i periodi di attività che dovranno essere dichiarati con autocertificazione o con attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto. PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: ∗ Belluno: 0437 942 553 ∗ Mestre: 041 549 13 56 ∗ Padova: 049 894 42 90 ∗ Rovigo: 0425 377 325 ∗ Treviso: 0422 409 211 ∗ Verona: 045 867 46 29 ∗ Vicenza: 0444 564 844 Patronato INCA CGIL Veneto Quindi, il lavoratore che, nell’anno solare di riferimento, ha prestato la sua attività esclusivamente come parasubordinato (con obbligo di iscrizione alla Gestione separata), non ha diritto alla prestazione. La domanda La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il 31 marzo (improrogabilmente)dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione. La domanda, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata dal modulo per le detrazioni ai fini dell’Irpef, compilato e firmato dall’interessato. In caso di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) sarà necessario allegare: la domanda di assegno per il nucleo familiare; lo stato di famiglia o l’autocertificazione sostitutiva. Quanto spetta A partire dal 1° gennaio 2008 l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35 % della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40 % per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Spetta per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente e per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nello stesso anno (sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 156, comprese quelle eventualmente indennizzate con i requisiti normali. N.B.: per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui si è svolta attività lavorativa subordinata, indipendentemente dalla durata e dalla retribuzione percepita. In caso di orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, si considera il sesto giorno come effettivamente lavorato. Chi paga L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps. Si può indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: assegno circolare; bonifico bancario o postale; Importi mensili Anche per la disoccupazione con requisiti ridotti (verificatasi nell’anno precedente) sono previsti determinati limiti di importo Per la disoccupazione non agricola a requisiti ridotti e per quella agricola a requisiti normali e ridotti, da liquidare per le prestazioni lavorative effettuate nel 2008, occorre fare riferimento agli importi massimi previsti per il 2008 e cioè Euro 858,58 e Euro 1.031,93. L’indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall’Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto a tutti coloro che percepiscono l’indennità l’Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud). I contributi figurativi I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le 9 settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso. I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore. Per l’utilizzo e la valorizzazione di questi contributi valgono le regole richiamate nel capitolo riferito all’indennità di disoccupazione ordinaria. Indennità ridotta Il lavoratore che ha presentato domanda di disoccupazione con requisiti normali, pur avendo titolo soltanto a quella con requisiti ridotti, si vedrà respingere l’istanza. Il lavoratore, però, può chiedere il riesame della domanda e ottenere il pagamento dell’indennità con requisiti ridotti, purché la stessa risulti presentata nei termini previsti (1° gennaio - 31 marzo successivo all’anno solare di riferimento). Qualora la domanda di disoccupazione con requisiti normali venga respinta oltre i suddetti termini, la Sede può comunque concedere l’indennità, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti. Il ricorso Nel caso in cui la domanda venga respinta o accolta parzialmente, l’interessato può proporre ricorso all’Inps entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato provinciale dell’Inps, può essere: presentato tramite il Patronato INCA CGIL. La decisione sul ricorso viene presa dal Comitato provinciale entro 90 giorni. Contro la decisione finale sul ricorso o in caso di silenzio dell’Istituto per oltre 90 giorni, è possibile promuovere un’azione giudiziaria. Decadenza e prescrizione Il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria è di 1 anno a decorrere dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento di parziale accoglimento o di rifiuto della domanda. Le somme non riscosse si prescrivono decorsi 60 giorni dalla data in cui il beneficiario ha avuto notizia della loro disponibilità. In mancanza di un provvedimento espresso dell’Inps in merito alla domanda di indennità, il diritto alla prestazione richiesta o all’esatto importo si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. SANZIONI Chi riscuote indebitamente (con alterazioni di dati o con altri metodi dolosi) l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali o ridotti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa. Il responsabile, inoltre, sarà privato, con determinazione dell’Inps, di 120 giorni di indennità di disoccupazione in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell’indebita riscossione. Tale sanzione, salve le eventuali pene previste dal co- Patronato INCA CGIL Veneto dice penale, si applica anche nei confronti di chi tenti di ottenere, con dati alterati o altri mezzi fraudolenti, l’indennità di disoccupazione. TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA l trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano: cessazione dell'attività aziendale; ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; riduzione di personale. Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). REQUISITI - Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere: almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia; l'iscrizione nelle liste dei disoccupati. IMPORTO - Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria (ved. punto 2 precedente: CIGS) percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l’80% di tale importo. Il trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed è corrisposto per 90 giorni. In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi. L’indennità di disoccupazione speciale in l’edilizia per fine lavoro (Legge 6 agosto 1975, n. 427) non è sottoposta alla rivalutazione ISTAT annuale: anche per l’anno 2009 l’importo è pari a 579,49 €. che, al netto della riduzione del 5,84%, ammonta ad euro 545,65. DOMANDA e DECORRENZA - La domanda va presentata all'Inps entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi. Il trattamento decorre: dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento; dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi. Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale; viene avviato ad un nuovo lavoro; viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati; diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione antici- 10 pata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE OPERAI AGRICOLI E' uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). REQUISITI - Il trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che: ha i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio); ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione; ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150. La domanda La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il 31 marzo (improrogabilmente) dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione. La domanda, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere corredata dal modulo per le detrazioni ai fini dell’Irpef, compilato e firmato dall’interessato. In caso di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) sarà necessario allegare: la domanda di assegno per il nucleo familiare; lo stato di famiglia o l’autocertificazione sostitutiva. Quanto spetta A partire dal 1° gennaio 2008 l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35 % della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40 % per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Spetta per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente e per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nello stesso anno (sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 156, comprese quelle eventualmente indennizzate con i requisiti normali. N.B.: per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui si è svolta attività lavorativa subordinata, indipendentemente dalla durata e dalla retribuzione percepita. In caso di orario settimanale Patronato INCA CGIL Veneto articolato su cinque giorni lavorativi, si considera il sesto giorno come effettivamente lavorato. Chi paga L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps. Si può indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: assegno circolare; bonifico bancario o postale; Importi mensili Anche per la disoccupazione con requisiti ridotti (verificatasi nell’anno precedente) sono previsti determinati limiti di importo Per la disoccupazione agricola a requisiti normali e ridotti, da liquidare per le prestazioni lavorative effettuate nel 2008, occorre fare riferimento agli importi massimi previsti per il 2008 e cioè Euro 858,58 e Euro 1.031,93. L’indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall’Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto a tutti coloro che percepiscono l’indennità l’Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo Cud). I contributi figurativi I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso. I contributi sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento e specificatamente nel periodo più favorevole al lavoratore. Per l’utilizzo e la valorizzazione di questi contributi valgono le regole richiamate nel capitolo riferito all’indennità di disoccupazione ordinaria. Indennità ridotta Il lavoratore che ha presentato domanda di disoccupazione con requisiti normali, pur avendo titolo soltanto a quella con requisiti ridotti, si vedrà respingere l’istanza. Il lavoratore, però, può chiedere il riesame della domanda e ottenere il pagamento dell’indennità con requisiti ridotti, purché la stessa risulti presentata nei termini previsti (1° gennaio - 31 marzo successivo all’anno solare di riferimento). Qualora la domanda di disoccupazione con requisiti normali venga respinta oltre i suddetti termini, la Sede può comunque concedere l’indennità, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti. Il ricorso Nel caso in cui la domanda venga respinta o accolta parzialmente, l’interessato può proporre ricorso all’Inps entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato provinciale dell’Inps, può essere: presentato tramite il Patronato INCA CGIL. La decisione sul ricorso viene presa dal Comitato provinciale entro 90 giorni. Contro la decisione finale sul ricorso o in caso di silenzio dell’Istituto per oltre 90 giorni, è possibile promuovere un’azione giudiziaria. 11 Decadenza e prescrizione Il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria è di 1 anno a decorrere dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento di parziale accoglimento o di rifiuto della domanda. Le somme non riscosse si prescrivono decorsi 60 giorni dalla data in cui il beneficiario ha avuto notizia della loro disponibilità. In mancanza di un provvedimento espresso dell’Inps in merito alla domanda di indennità, il diritto alla prestazione richiesta o all’esatto importo si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. SANZIONI Chi riscuote indebitamente (con alterazioni di dati o con altri metodi dolosi) l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali o ridotti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa. Il responsabile, inoltre, sarà privato, con determinazione dell’Inps, di 120 giorni di indennità di disoccupazione in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell’indebita riscossione. Tale sanzione, salve le eventuali pene previste dal codice penale, si applica anche nei confronti di chi tenti di ottenere, con dati alterati o altri mezzi fraudolenti, l’indennità di disoccupazione. INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI AGRICOLI E' un intervento che vuole: sostenere le aziende quando non sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa; garantire al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. A CHI SPETTA - Spetta agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. NON SPETTA …. se il lavoratore sospeso svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione; in caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro. L’IMPORTO - La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale importo è ridotto di un'aliquota pari al 5,54% (Legge 6 agosto 1975, n. 427). L'integrazione salariale viene pagata al lavoratore direttamente dall'Inps. La durata massima del periodo di integrazione è di 90 giorni all'anno. I periodi in cui è percepita l'integrazione salariale sono utili per il diritto e per la misura della pensione. Patronato INCA CGIL Veneto NOVITA’ Dalle domande di disoccupazione che si presenteranno nel 2009, i diversi trattamenti ordinario e speciale vengono superati, e si adotterà un unico trattamento, unificato al 40% della retribuzione percepita. L’indennità è riconosciuta a tutti i lavoratori agricoli, che abbiano lavorato almeno 51 giornate nel corso dell’anno, quale numero di giornate minimo di accesso ai diritti previdenziali. L’indennità si calcola in misura proporzionale al numero di giornate lavorate per le quali il lavoratore è iscritto negli elenchi anagrafici, capienza massima 365 giornate. Si generalizza il parametro 365 (366 negli anni bisestili) quale limite invalicabile entro cui collocare le giornate di lavoro più quelle coperte dal trattamento di disoccupazione. Va da se dunque che il numero massimo di giornate concretamente indennizzabili si attesta a 182 o 183 nell’anno. Dall’indennità così calcolata, e per un massimo di 150 giorni indennizzati, l’INPS trattiene il 9% quale contributo di solidarietà e di partecipazione degli operai agricoli all’aumento generalizzato del trattamento di disoccupazione e della relativa copertura figurativa della contribuzione ai fini pensionistici. Ciò significa che il contributo di solidarietà del 9% non si calcola per le giornate ulteriori a 150. a] Lavoratore con 51 giornate di lavoro. Retribuzione 50 €. al giorno: indennità DS pari al 40% = €.1.020 – (9%) €.91,8 = indennità di disoccupazione: € 928,2 b] Lavoratore con 130 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità DS pari al 40% = € 2.600 – (9%) €. 234 = indennità di disoccupazione: € 2.366,00 c] Lavoratore con 151 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità DS pari al 40% = € 3.020 – (9%) €.270 (fino a 150 gg) = indennità di disoccupazione: € 2.750,00 d] Lavoratore con 180 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità DS pari al 40% = € 3.600 – (9%) €.270 (fino a 150 gg) = indennità di disoccupazione: € 2.970,00 e] Lavoratore con 162 giornate di lavoro. Retribuzione € 50 al giorno: indennità DS pari al 40% = € 3.240 – (9%) €.270 (fino a 150 gg) = indennità di disoccupazione: € 3.330,00 Ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola sono valutati i periodi di lavoro sia nel settore agricolo che in altri settori purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. Copertura figurativa: giornate lavorate 51 = totale copertura 270 gg. valide per pensione di vecchiaia e invalidità. giornate lavorate 101 = totale copertura 270 gg. valide per pensione di vecchiaia e invalidità di cui 191 valide ai fini del diritto alla pensione di anzianità. giornate lavorate 151 = totale copertura 270 gg. valide per pensione di vecchiaia e invalidità di cui 241 valide ai fini del diritto alla pensione anzianità. 12 ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.) L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, viene rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, dal 1° gennaio 2009 è pari a € 529,15 Per quanto riguarda i lavoratori inoccupati impegnati nei lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non opera la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il relativo assegno resta fissato in 413,16 € mensili. INDENNITA’ DI MALATTIA E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire dal 4° giorno (non sono indennizzati i primi 3 giorni che, però, in molti CCNL ne viene previsto il pagamento a carico del datore di lavoro). A CHI SPETTA L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario: 1) alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); 2) ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro. DIRITTO Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni, dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro. I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso. L’Inps ha predisposto una procedura per la trasmissione telematica dei certificati medici. Sarà il medico curante a inviare direttamente il certificato all’Istituto evi- Patronato INCA CGIL Veneto tando la mediazione del lavoratore. Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi. Dal 25 giugno 2008, per i lavoratori del pubblico impiego, le fasce orarie sono: 8,00 - 13,00 e 14,00 - 20,00. Motivi che possono giustificare l'assenza al controllo: necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie; situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio: partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni, convocazione da parte di autorità pubbliche. Necessità di effettuare accertamenti specialistici durante le fasce orarie. IMPORTO L'indennità è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta. L'indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps: ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l'indennità è ridotta; agli operai agricoli; ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali. MALATTIA e FERIE La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all'Inps. Controlli sanitari E' data facoltà al datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia del lavoratore con le ferie, di chiedere il controllo, da parte dei medici iscritti alle liste dell'Inps o della Azienda Sanitaria Locale (Asl), specificando che si tratta di lavoratore ammalatosi durante le ferie. L'idoneità della malattia ai fini della sospensione deve essere valutata in relazione a quello che viene definito "danno biologico". Di conseguenza, l'interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta, incida sulla sfera biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie. L'indennità non spetta per i giorni di ritardo nell'invio del certificato; 13 quando il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall'Inps o dalla Asl: in tal caso è prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia. Prestazioni di malattia agli apprendisti A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l'indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati e sono loro applicate le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. RICORSO Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. INDENNITA’ DI MALATTIA AI LAVORATORI PARASUBORDINATI La legge ha esteso l'indennità di malattia, in caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000. REQUISITI L'indennità spetta ai collaboratori e ai professionisti che non sono iscritti ad altre gestioni pensionistiche e che versano all'Inps, dal 1° gennaio 2004, il contributo del 17,80%. Per ottenere l'indennità di malattia l' assicurato deve: essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all'Inps; avere un accredito contributivo di almeno tre mensilità; essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale. L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. IMPORTO - L'indennità è pari a una percentuale del massimale contributivo valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero. Vediamo come: 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi; 12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi; 16% del massimale contributivo se risultano accredi- Patronato INCA CGIL Veneto tate da nove a dodici mensilità di contributi. DOMANDA Per ottenere l'indennità l'assicurato può fare domanda presso le Sedi dell'Inps entro 180 giorni dalla data di dimissioni dalla struttura ospedaliera. L'indennità non spetta ai lavoratori parasubordinati che sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già titolari di pensione, che versano all'Inps il contributo del 10%. CURE TERMALI E' una prestazione che l'Inps può concedere per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. Hanno diritto alle cure termali tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps. La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati né ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, a meno che non siano titolari di assegno di invalidità. CONDIZIONI - Per poter fruire delle cure termali sono necessari cinque anni di assicurazione presso l'Inps e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Le cure possono essere praticate per forme broncocatarrali e reumo-artropatiche. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell'Inps. L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge. Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell'assistito. Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni casi particolari individuati dai medici dell'Inps. DOMANDA - La domanda di cure termali va presentata alla Sede Inps di residenza del lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno. Sul modulo di domanda è già inserito un certificato sul quale il medico di fiducia del lavoratore deve indicare la malattia per la quale vengono chieste le cure termali. Domanda respinta - Nel caso in cui la domanda di cure termali venga respinta, il lavoratore può presentare una richiesta di riesame. L'istanza di riesame può essere presentata alla: DIREZIONE GENERALE presso il Coordinamento generale medico legale da tutti gli assicurati; dagli assicurati titolari di assegno di invalidità in caso di accoglimento o di rifiuto corredate della documentazione sanitaria relativa all'accoglimento dell'assegno; DIREZIONE REGIONALE dagli assicurati che hanno superato il quinto anno di cura (in caso di pratiche già accolte dalla Sede) per la decisione definitiva. 14 INDENNITA’ ANTITUBERCOLARI Sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. Non è necessario che i familiari siano assicurati. L'Inps paga le indennità economiche, mentre l'assistenza sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. REQUISITI Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa. L'indennità giornaliera spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali. L'indennità post-sanatoriale. Spetta per due anni all'interessato che abbia raggiunto la guarigione clinica o la stabilizzazione: dopo la fine del ricovero, che sia durato non meno di 60 giorni, oppure dopo la fine della cura ambulatoriale se la cura è durata non meno di 60 giorni e se l'interessato non ha lavorato almeno per 60 giorni, anche non continuativi oppure dopo la fine dell'assistenza sanitaria che si sia svolta in parte mediante ricovero e in parte mediante cura ambulatoriale, per un totale di 60 giorni. Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art.2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20/11/2008, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 12/12/2008 - nelle misure, rispettivamente del 1,7% dal 1°gennaio 2007 (anziché 1,6% come anticipato con D.M. del 19 novembre 2007) e (in via provvisoria) del 3,3%, dal 1°gennaio 2009 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente (art. 4 L. 419/1975 e comma 2 art.2 L. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2008 e per il 2009 sono i seguenti: indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati, 1° gennaio 2008 = 11,62; 1” gennaio 2009 = €. 12,01, Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975, 1° gennaio 2008 = €. 5,81; 1° gennaio 2009 = €. 6,00; Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera), 1° gennaio 2008 = €. 19,36, 1° gennaio 2009 = €. 20,00; Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai Patronato INCA CGIL Veneto pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera), 1° gennaio 2008 = €. 9,69, 1° gennaio 2009 = €. 10,01; Assegno di cura o di sostentamento (mensile), 1° gennaio 2008 = €. 78,10, 1° gennaio 2009 = €.80,67. L’aggiornamento sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 12,01, dovrà essere erogata quest’ultima. L'assegno di cura o sostentamento spetta all'interessato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e che non percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno. L'assegno spetta per 2 anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo sempre che permangano i requisiti amministrativi e sanitari. L'assegno natalizio spetta all'interessato che abbia fruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di assistenza antitubercolare sanitaria od economica. L'assegno natalizio è pagato nella misura pari a 30 giorni dell'indennità più favorevole corrisposta all'interessato nel mese di dicembre. DOMANDA La domanda per ottenere le indennità antitubercolari va compilata su un modulo, reperibile presso qualunque ufficio del Patronato INCA CGIL e presentata presso la Sede Inps di residenza dell'interessato. Il PATRONATO INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) è stato istituito – dalla CGIL - nel 1945 per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuire alla riforma della legislazione sociale e previdenziale. L’attività Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che chiedono tutela. Inca è il primo patronato italiano per volume di attività e per struttura organizzativa. 15 NOVITA’ LEGGE NR. 2/2009 La legge n.2 del 28 gennaio 2009, di conversione del D.L. n.185/2008, con l’art. 19, estende ammortizzatori sociali ai lavoratori sospesi, licenziati, agli apprendisti e ai lavoratori iscritti nella Gestione separata e disciplina gli ammortizzatori in deroga. Il 3° comma del citato art. 19 prevede l’emanazione di specifico Decreto Ministeriale di cui siamo in attesa. Proponiamo un primo - sommario - stralcio dei punti principali Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali, compresi i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro, purché in possesso dei requisiti per la concessione dell'indennità di disoccupazione e subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% dell'indennità erogato dagli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non potrà superare 90 giorni annui. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali, in possesso dei requisiti di accesso previsti subordinatamente ad un’intervento integrativo pari ad almeno il 20% dell'indennità, a carico dell'Ente bilaterale. La durata massima del trattamento non potrà superare 90 giorni annui d’indennità. N.B.: le due richiamate disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con la previsione di sospensioni lavorative programmate e con contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetterà al lavoratore che rifiuti un’ offerta di lavoro o non partecipi a corsi di formazione senza giustificato motivo. Fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale previsto al comma 3, le prestazioni potranno essere concesse anche senza l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale. Ai lavoratori con qualifica di apprendisti, in via sperimentale e per il periodo 2009-2011, in caso di licenziamento o sospensione per crisi aziendali o occupazionali verrà erogato un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per la durata di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Per aver accesso al trattamento gli apprendisti devono essere dipendenti, alla data del 29 novembre 2008, dell’azienda interessata dalla crisi con almeno tre mesi di servizio. Il trattamento è concesso agli apprendisti subordinatamente all'intervento integrativo pari al 20% a carico dell’ente bilaterale. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare ai centri per l'impiego ed alla sede INPS la sospensione dell'attività ed i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori devono comunicare ai servizi per l'impiego la loro imme- Patronato INCA CGIL Veneto 16 diata disponibilità ad una nuova occupazione o ad un percorso di riqualificazione. trattamento straordinario di cassa integrazione, nel limite di spesa di 5 milioni di euro. Con riferimento sia ai lavoratori dipendenti che agli apprendisti è utile chiarire che l'intervento degli ammortizzatori in deroga interviene dopo l'esaurimento dei periodi delle tutele previste - 90 giorni di disoccupazione ordinaria e requisiti ridotti e 90 giorni nel periodo di apprendistato. CIGS per cessazione attività o crisi aziendale. E’ rifinanziato per l'anno 2009, con 30 milioni di euro, l'intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario d’ integrazione salariale previsto per crisi aziendale con cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. Collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti alla Gestione separata. Nel triennio 2009-2011 ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una “una tantum” pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente. Le condizioni: operare in regime di monocommittenza; aver conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore ad euro 13.819 (minimale contributivo per l'anno 2008); avere accreditate nella Gestione separata, sia nell'anno di riferimento che nell’anno precedente, almeno tre mensilità di contribuzione e, nell'anno precedente, non avere più di dieci mesi coperti da contribuzione, presso la stessa Gestione separata. Sono esclusi dal beneficio gli iscritti alla Gestione separata titolari di partita Iva e gli iscritti che svolgono anche altra attività. Condizioni per poter usufruire delle misure di sostegno al reddito Per percepire qualsiasi trattamento di sostegno, il lavoratore deve sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità, presso il centro per l’impiego, ad accettare un percorso di riqualificazione o un congruo lavoro. Il rifiuto comporta la perdita del diritto ad ogni tipo di indennità. L'offerta di lavoro si ritiene valida in un ambito territoriale distante fino 50 Km o raggiungibile in 80 minuti con il trasporto pubblico e con una retribuzione non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza. Inoltre ai lavoratori non destinatari di trattamenti di mobilità (es. lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti) licenziati per cessazione o riduzione dell'attività può essere erogato un trattamento pari all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori in deroga. E' prevista una contribuzione figurativa di 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni e di 12 mesi per quelli con più di 50 anni, equivalente all’ indennità di disoccupazione ordinaria, non utile per la pensione di anzianità. Proroga Cigs - Mobilità. Prorogata fino al 31.12.2009 la Cigs e la Mobilità per i dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro. Proroga iscrizione nelle liste di mobilità. I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti possono iscriversi nelle liste di mobilità fino 31 dicembre 2009. Sono stanziati 45 milioni di euro. Contratti di solidarietà. E’ estesa la possibilità di stipulare contratti di solidarietà fino al 31 dicembre 2009 alle imprese artigiane, con meno di 16 dipendenti, non destinatarie del Formazione. Sono destinati, anche per l'anno 2009, 80 milioni di euro alle attività formative dell'apprendistato. Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile. Viene istituito un fondo di sostegno per l'imprenditoria giovanile. L'età per accedere ai finanziamenti agevolati viene innalzata a 35 anni Indennizzi per le imprese commerciali. Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, è ripristinata un’ indennità pari al trattamento minimo INPS fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia a favore degli esercenti di attività commerciale che abbiano 62 anni, se uomo, 57 se donna,iscritti da almeno 5 anni alla gestione commercianti, a condizione che essi cessino l’attività. PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: ∗ Belluno: 0437 942 553 ∗ Mestre: 041 549 13 56 ∗ Padova: 049 894 42 90 ∗ Rovigo: 0425 377 325 ∗ Treviso: 0422 409 211 ∗ Verona: 045 867 46 29 ∗ Vicenza: 0444 564 844 … non sai che pesci pigliare??? Rivolgiti al Patronato INCA CGIL