Bando per l`ammissione ai premi [file]
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Bando per l`ammissione ai premi [file]
Repubblica Italiana Unione Europea Regione Autonoma Sardegna BANDO PER L’AMMISSIONE AI PREMI PREVISTI DALLA MISURA E - ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI PER L’ANNO 2006 (PERIODO D’IMPEGNO DAL 01.05.2006 AL 30.04.2007) PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000/2006 DELLA REGIONE SARDEGNA REGOLAMENTO (CE) N° 1257/99 e successive modifiche e integrazioni 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO • Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni; • Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni; • Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Sardegna approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2001)4630 del 21.12.2001 e successive modifiche e integrazioni; Zone di montagna di cui all’articolo 18 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell’art. 3 par. 3° della direttiva (CEE) n. 268 del 28.04.1975, e zone svantaggiate di cui all’articolo 19 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell’art. 3 par. 4° della stessa direttiva, e inserite nell’allegato III “Elenco delle zone montane e svantaggiate” al Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Sardegna. • Delibera della Giunta Regionale n. 10/6 del 14 marzo 2006. Per quanto non specificato nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti e a quelle contenute nei seguenti documenti disponibili su internet nel sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it: 1. “Manuale delle Procedure e dei Controlli” predisposto da AGEA, approvato dal Comitato Nazionale di Sorveglianza sullo Sviluppo Rurale del 9 luglio 2001 e aggiornato ad aprile 2004; 2. Circolare Agea n. 3 del 1 marzo 2006 contenente le istruzioni applicative per la gestione delle domande d’aiuto per le Misure E ed F campagna 2006; 3. Disposizioni per la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale, versione del 20 aprile 2004, emesso dal Coordinamento AGEA. 3. DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria, stimata in 43 milioni di euro, è assicurata dalle disponibilità finanziarie previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 10/6 del 14 marzo 2006 “Reg. CE 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2000/2006: presa d’atto della Decisione C(2005)4581 della Commissione Europea del 21.11.2005 che approva le modifiche apportate al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2000/2006, autorizzazione alla partecipazione della Regione Sardegna all’operazione di “overbooking” nazionale e direttive operative per l’attuazione della misura F – Azione “Miglioramento del benessere degli animali”. 4. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli singoli o associati che alla data del 01/05/2006 e per tutto l’anno d’impegno siano in possesso dei seguenti requisiti: - non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo; 1 - siano iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro elle imprese agricole; - siano regolarmente iscritti all’INPS, qualora tale iscrizione sia prevista dalle norme vigenti; - esercitino l’attività agricola in aziende localizzate in zone montane e/o svantaggiate. 5. TIPOLOGIA E INTENSITÀ' DEGLI AIUTI L’indennità compensativa è un premio annuale concesso per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile a premio. Concorrono a determinare la SAU aziendale le colture di cui all’Allegato A. Nello stesso allegato sono riportate le associazioni coltura raggruppamento colturale e l’ammissibilità/non ammissibilità a premio delle colture. Con il codice coltura 480 devono essere dichiarate, oltre al bosco misto, anche le superfici cespugliate e/o arborate naturali. Le stesse superfici, se utilizzate per il pascolamento del bestiame aziendale, fanno parte della SAU e devono essere dichiarate con il codice 760 “prati permanenti e pascoli-pascoli magri”. Ai fini della differenziazione dei premi sono state individuate le seguenti tipologie aziendali: 1. 2. 3. aziende ad indirizzo zootecnico; aziende ad indirizzo non zootecnico; aziende apistiche. I requisiti aziendali di seguito definiti devono essere posseduti per tutto l’anno d’impegno (dal 01/05/2006 al 30/04/2007). 5.1 Aziende ad indirizzo zootecnico Sono considerate aziende zootecniche quelle con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 Unità Bovine Adulte (UBA) e con SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata non inferiore a 10 ettari. Nel caso delle società la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: consistenza bestiame aziendale uguale o maggiore a 25 UBA; SAU aziendale uguale o maggiore a 50 ha). Per la determinazione della consistenza bestiame aziendale riferita ai bovini (sono ricompresi anche i bufalini), agli ovini, ai caprini e agli equidi devono essere utilizzati gli indici di conversione in UBA, riportati nel modulo di “Domanda di adesione all’indennità compensativa – anno 2006” predisposto dall’AGEA e presenti sul portale SIAN. Per le altre specie animali gli indici di conversione in UBA da utilizzare sono quelli riportati nella seguente tabella. Categoria Suini da ingrasso Scrofe di peso > 50 Kg Verri Magroni Polli da carne Galline ovaiole Coniglie madri (fattrici) UBA 0,14 0,31 0,31 0,14 0,0034483 (290 polli = 1 UBA) 0,0086957 (115 galline=1 UBA) 0,02 (50 coniglie = 1 UBA) Per la determinazione della SAU aziendale deve essere utilizzato l’Allegato A. E’ ammissibile a premio tutta la SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata, giuridicamente disponibile per l’intero anno d’impegno (dal 01.05.2006 al 30.04.2007). Per le superfici foraggere identificate con i codici coltura di seguito riportati è sufficiente la disponibilità giuridica per sette mesi dell’anno d’impegno: 020, 110, 330, 340, 360, 370, 380, 390, 400, 600, 610, 620, 630, 640, 760, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 120, 130, 140, 210. Le superfici destinate ai pascoli (codice colturale 370) ed ai prati-pascolo (codice colturale 380) e le superfici cespugliate e/o arborate utilizzate per il pascolamento del bestiame aziendale (codice colturale 760) sono ammissibili a premio se il carico di bestiame su di esse ricadente, calcolato come rapporto tra le UBA aziendali e gli ettari destinati a tali superfici, è superiore o uguale a 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alla quota di tali superfici che consente il raggiungimento di detto carico (es. superfici destinate ai pascoli ed ai prati-pascolo e superfici cespugliate e/o arborate utilizzate per il pascolamento del bestiame aziendale = ha 100; UBA totali aziendali = 10; carico su tali superfici = 0,1; quota di tali superfici che consente il raggiungimento del carico di 0.5 = 20 ha). Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (CE) n. 817/2004, le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno. Tali usi o diritti d’uso sono calcolati sulla base del numero di capi di bestiame posseduti da ciascun imprenditore rapportato al numero di capi di bestiame che complessivamente pascolano sulle superfici concesse in uso comune. 5.2 Aziende ad indirizzo non zootecnico Sono considerate aziende non zootecniche quelle con SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata non inferiore a 2 ettari. 2 Nel caso delle società la SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: SAU aziendale uguale o maggiore a 10 ha). Per la determinazione della SAU aziendale deve essere utilizzato l’Allegato A. E’ ammissibile a premio la SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata, giuridicamente disponibile per l’intero anno d’impegno (dal 01.05.2006 al 30.04.2007), ad eccezione di quella destinata agli utilizzi definiti nella seguente tabella. Codice coltura 370 380 760 Descrizione Pascoli Prati-pascolo Prati permanenti e pascoli-pascoli magri 5.3 Aziende apistiche Sono considerate aziende apistiche quelle con almeno 30 alveari e con SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata non inferiore a 2 ettari. Nel caso delle società il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: n. di alveari uguale o maggiore a 150; SAU aziendale uguale o maggiore a 10 ha). Per la determinazione della SAU aziendale deve essere utilizzato l’Allegato A. E’ ammissibile a premio tutta la SAU aziendale ricadente in zona montana e/o svantaggiata, giuridicamente disponibile per l’intero anno d’impegno (dal 01.05.2006 al 30.04.2007). Le superfici destinate all’attività di bottinamento delle api sono assimilabili ai pascoli e alle superfici cespugliate e/o arborate utilizzate per il pascolamento del bestiame aziendale e, pertanto, devono essere dichiarate con i codici colturali 380 e 760. Il richiedente che conduce un’azienda con i requisiti di accesso per le aziende apistiche e nel contempo anche per le aziende zootecniche e/o non zootecniche, se sceglie il premio previsto per le aziende apistiche, dovrà farne esplicita richiesta selezionando l’apposita voce nella maschera “Personalizzazioni regionali” nel caso di presentazione di domanda tramite un CAA, ovvero barrando l’apposito spazio dell’Allegato D o E nel caso di presentazione della domanda in proprio. 5.4 Importo dei premi L’importo dell’indennità compensativa è differenziato sulla base della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e sulla base dell’indirizzo produttivo aziendale secondo le tipologie aziendali precedentemente definite (aziende zootecniche, aziende non zootecniche e aziende apistiche). L'importo dell'indennità compensativa è calcolato secondo le modalità riportate nelle seguenti tabelle: a) Zone montane di cui all’articolo 18 del Reg. (CE) n. 1257/99 e s.m.i. e delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3° della direttiva (CEE) n. 268 del 28/04/1975 Tabella 1 - Aziende zootecniche Superfici Euro/ettaro (Ha) fino a 30 140,00 maggiore di 30 e fino 70 100,00 oltre 70 0,00 Premio massimo per azienda Totale (euro) 4200,00 4000,00 0,00 8200,00 Tabella 2 - Aziende non zootecniche e aziende apistiche Superfici Euro/ettaro (Ha) fino a 10 100,00 mMaggiore di 10 e fino a 60,00 20 oltre 20 0,00 Premio massimo per azienda Totale (euro) 1000,00 600,00 0,00 1600,00 b) Zone svantaggiate di cui all’articolo 19 del Reg. (CE) n. 1257/99 e s.m.i. e delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° della direttiva (CEE) n. 268 del 28/04/1975 Tabella 3 - Aziende zootecniche Superfici Euro/ettaro (Ha) fino a 30 130,00 maggiore di 30 e fino a 60 80,00 oltre 60 0,00 Premio massimo per azienda Totale (euro) 3900,00 2400,00 0,00 6300,00 Tabella 4 - Aziende non zootecniche e aziende apistiche Superfici Totale Euro/ettaro (Ha) (euro) fino a 10 80,00 800,00 maggiore di 10 e fino a 20 50,00 500,00 oltre 20 0,00 0,00 Premio massimo per azienda 1300,00 3 Quando l'azienda è sita in zona mista, se la SAU ricade prevalentemente in zona di montagna, si applica il sistema di calcolo di cui alla tabella 1 o 2, a seconda dell'indirizzo produttivo aziendale; se la SAU ricade prevalentemente in zona svantaggiata si applica il sistema di calcolo previsto dalla tabella 3 o 4, a seconda dell’indirizzo produttivo aziendale. 2. Alle società è concedibile una indennità compensativa per ogni socio avente diritto (socio non titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo e iscritto all’INPS qualora tale iscrizione sia prevista dalle norme vigenti). Per ogni socio avente diritto sarà calcolata una indennità compensativa per la SAU media così determinata: SAU totale diviso il numero di soci totali. L’importo dell’indennità compensativa spettante alla società sarà pari alla somma delle indennità compensative calcolate per ogni singolo socio avente diritto. La mancanza dei requisiti soggettivi per uno o più soci non comporta per gli altri soci l’esclusione dai benefici. L’imprenditore agricolo singolo, titolare di un’azienda individuale e che sia nel contempo anche socio avente diritto di una società, ha diritto a una sola indennità compensativa. Tale soggetto può pertanto presentare, o domanda di adesione all’indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo, oppure essere inserito nell’elenco dei soci aventi diritto nell’ambito della domanda di indennità compensativa della società. Qualora tale soggetto scelga di richiedere l’indennità compensativa in qualità di socio avente diritto deve dichiarare di non aver presentato per lo stesso anno domanda di adesione all’indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo attraverso la compilazione dell’Allegato F. nella gestione del suolo; b. nell’attuazione della dell’avvicendamento colturale; c. nella gestione della fertilizzazione e degli effluenti zootecnici; d. nella gestione della difesa fitosanitaria; e. nella gestione dell’irrigazione; f. nella gestione dei pascoli; g. nel mantenimento di un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale. pratica Obbligo a dichiarare tutte le superfici e gli animali dell’azienda, comprese quelle per le quali non viene chiesto alcun sostegno, in quanto rilevanti ai fini del controllo dell’impegno di cui al precedente punto 2. (articolo 66 del Reg. (CE) n. 817/2004); 4. Impegno a rispettare, secondo quanto disposto dall’articolo 14 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche e integrazioni, la direttiva 96/22/CE recepita con il decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999, concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. Il mancato rispetto di tale direttiva comporterà l’applicazioni delle sanzioni di cui all’art. 14 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche e integrazioni; 5. Impegno se richiesto, a fornire dati alla Regione e/o agli esperti indipendenti incaricati della valutazione del Piano di Sviluppo Rurale così come previsto dal Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche e integrazioni e dal Reg. (CE) n. 817/2004; 6. Impegno a comunicare all’ufficio istruttore, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi, l’impossibilità a rispettare gli impegni di cui ai precedenti punti 1, 2, 4 ed ogni eventuale variazione di quanto dichiarato in domanda. Il richiedente, ai fini dell’ottenimento dell’indennità compensativa deve assumere e rispettare i seguenti impegni: Impegno a proseguire un’attività agricola nelle zone montane e/o svantaggiate per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell’indennità compensativa. Tale impegno si considera rispettato se durante i cinque anni, a decorrere dal primo pagamento dell’indennità compensativa, il beneficiario conduce un’azienda con almeno i requisiti minimi di accesso alla misura stabiliti nel presente bando, ossia 2 ettari di SAU per le aziende non zootecniche, 2 ettari di SAU e 30 alveari per le aziende apistiche e 10 ettari di SAU e 5 UBA di bestiame per le aziende zootecniche, (stessi parametri moltiplicati per il numero totale dei soci nel caso delle società) e rimane iscritto alla C.C.I.A.A nel registro delle imprese agricole. a. 3. 6. IMPEGNI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 1. Impegno ad applicare la Normale Buona Pratica Agricola e Zootecnica così come definita nell’Allegato I al Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Sardegna, su tutta la superficie aziendale, compresa quella per la quale non viene concessa l’indennità compensativa e per l’anno/anni di concessione della stessa. In particolare il richiedente si impegna ad applicare la Normale Buona Pratica Agricola e Zootecnica: 4 7. RECESSO IMPEGNI E TRASFERIMENTO DEGLI Fatti salvi i casi di forza maggiore di seguito definiti, il recesso anticipato totale o parziale è sempre possibile in qualsiasi momento dell’anno d’impegno e comporta la decadenza totale o parziale dall’aiuto e il recupero, anch’esso totale o parziale, delle eventuali somme già erogate per tale annualità, maggiorate degli interessi legali: 1. decesso dell’agricoltore; 2. incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore; 3. espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno; 4. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola aziendale; 5. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento; 6. epizoozia che colpisca almeno il 20% del patrimonio zootecnico del beneficiario; 7. altri eventi segnalati dalla Regione Autonoma della Sardegna come cause di forza maggiore a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea. La cessazione dell’attività agricola prima di cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell’indennità compensativa, comporta la restituzione di tutte le somme percepite a decorrere da tale pagamento compreso, maggiorate degli interessi legali, ad eccezione dei casi in cui: a) il beneficiario trasferisca la sua azienda ad altro soggetto, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, che subentri nell’impegno a proseguire l’attività agricola per la restante parte del quinquennio; b) la cessazione dell'attività agricola sia dipesa dalle cause di forza maggiore precedentemente definite; c) il beneficiario diventi titolare di una pensione di anzianità o di vecchiaia; d) il beneficiario abbia già rispettato una parte consistente degli impegni (tre anni di attività agricola a decorrere dal primo pagamento); Nel caso a) l’indennità compensativa, relativa all’anno d’impegno in cui è avvenuto il trasferimento dell’azienda, verrà ripartita tra i due soggetti interessati (beneficiario che trasferisce l’azienda e subentrante) proporzionalmente alla frazione di anno d’impegno in cui ciascun soggetto ha condotto l’azienda. Nei casi b), c) e d), l’indennità compensativa verrà corrisposta per l'anno d’impegno in cui è avvenuta la cessazione dell’attività agricola soltanto se l'esercizio di tale attività si è protratto per almeno otto mesi nel corso del suddetto anno. L’agricoltore o i suoi eredi legittimi, che dovessero trovarsi nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), devono notificare le relative prove per iscritto all’ERSAT Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui siano in grado di provvedervi. Se la notifica è effettuata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale di spedizione. 8. DOCUMENTAZIONE La circolare AGEA n. 3 del 1 marzo 2006, contenente le istruzioni applicative per la gestione delle domande di aiuto per le Misure E ed F campagna 2006, prevede che gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la misura E devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale sulla base delle disposizioni contenute dal manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento Agea il 20/04/2005. A tal fine alla domanda di adesione all’indennità compensativa per l’anno 2006 dovrà essere allegata la documentazione del fascicolo aziendale di cui al successivo paragrafo 8.1 e la documentazione specifica richiesta dal bando di cui al successivo paragrafo 8.2. 8.1 Documenti del fascicolo aziendale 1. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell’imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso di imprenditori agricoli associati. 2. Documenti fiscali e societari: a. copia fotostatica del tagliando di attribuzione della partita IVA ai sensi del DPR 633/1972; b. copia fotostatica del codice fiscale; c. visura camerale. 3. Consistenza zootecnica: copia fotostatica del registro di stalla aggiornato alla data di presentazione della domanda compreso il frontespizio relativo all’identificazione e alla registrazione degli animali ai sensi della normativa vigente, regolarmente vidimato dalla ASL competente; 4. Documenti catastali: a. certificazioni catastali per le situazioni particellari anomale, riordino fondiario e frazionamento; 5 b. voltura catastale presentata all’Ufficio del Territorio; i. irreperibilità: dichiarazione sostitutiva attestante la circostanza di irreperibilità dell’altro/altri comproprietari e che il dichiarante è l’unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda. Dichiarazione del comune attestante la irreperibilità del comodante; j. usucapione: copia sentenza del Giudice; k. concessione e locazione di demaniali: atto di concessione con indicazione di sopralluogo Territorio, assenso della indicazione del canone; l. comunione dei beni tra coniugi: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell’altro coniuge a condurre il terreno; La documentazione di cui ai precedenti punti a. e b. non deve essere prodotta nel caso di superfici concesse in uso comune ai fini del pascolo. 5. Documenti attestanti la disponibilità giuridica dei terreni interessati: a. proprietà: qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione; b. soccida: dichiarazione sostitutiva di entrambe le parti attestante il rapporto di soccida verbale o contratto di soccida; c. mezzadria o colonia parziale: contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all’entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203; d. enfiteusi: contratto registrato; e. affrancazione dell’enfiteusi: decreto di accoglimento, non opposto, da parte dell’autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali; f. superfici sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo (comprese le superfici gravate da usi civici): dichiarazione dell’Amministrazione o dell’Ente Pubblico o Privato che ha concesso i terreni. Qualora il soggetto concedente abbia provveduto ad effettuare la ripartizione virtuale delle particelle la dichiarazione di cui sopra deve contenere gli elementi di cui all’Allegato B. In tal caso nella domanda di adesione per l’anno 2006 dovranno essere dichiarate solo le particelle assegnate virtualmente. Qualora invece il soggetto concedente non abbia provveduto ad effettuare la citata ripartizione virtuale, la dichiarazione di cui sopra dovrà contenere gli elementi di cui all’Allegato C. In tal caso, nella domanda di adesione per l’anno 2006, dovranno essere dichiarate tutte le particelle interessate all’uso comune ai fini del pascolo e le rispettive superfici nette calcolate sulla base dei diritti d’uso concessi; g. usufrutto: contratto di costituzione dell’usufrutto e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari per la conduzione intera del fondo; h. comodato: contratto nel caso di atto scritto; nel caso di contratto verbale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante; beni immobili o di locazione dell’Ufficio del Commissione, m. comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno; n. affitto: contratto di affitto (scrittura privata o atto pubblico registrato), dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione; o. affitto a “giovani agricoltori”: contratto di affitto (scrittura privata autenticata o atto pubblico) registrato. 8.2 Documenti specifici della Misura E Gli imprenditori agricoli singoli che presentano domanda in proprio devono allegare alla domanda, l’allegato D. Gli imprenditori agricoli associati devono allegare alla domanda la seguente documentazione: a. Atto costitutivo e statuto societario; b. Elenco nominativo di tutti i soci con l’indicazione dei soci aventi diritto per i quali si chiede il pagamento dell’indennità compensativa; c. Allegato E; da presentarsi a cura del rappresentante legale della società, qualora la domanda sia presentata in proprio; d. Allegato F; da presentare per ciascun socio avente diritto per il quale si richiede il premio, incluso il rappresentante legale della società qualora anch’egli sia socio avente diritto; e. Deliberazione di approvazione da parte dell’organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda di adesione all’indennità compensativa per conto della 6 società e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere i premi concessi con la presente misura. Le società semplici devono produrre una dichiarazione firmata da tutti i soci attestante che gli stessi sono informati della presentazione della domanda di indennità compensativa e degli impegni che tale domanda comporta. La documentazione già in possesso dell’ufficio istruttore in quanto prodotta per l’accesso al premio previsto dalla Misura E di annualità precedenti (2002 e/o 2003 e/o 2004 e/o 2005), può non essere presentata se in corso di validità. In tal caso alla domanda di adesione alla Misura E – anno 2006 dovrà essere allegato l’elenco dei documenti già in possesso dell’ufficio istruttore e l’anno di presentazione degli stessi. 9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di adesione alla misura E e la documentazione ad esse allegata devono essere presentate all’ERSAT Sardegna, presso i Servizi Territoriali competenti per territorio dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura dei termini di presentazione delle domande su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna e fino alle ore 14.00 del 05/06/2006. Le domande presentate successivamente a tale data non sono accoglibili perché presentate oltre i termini. Le domande di aiuto possono anche essere inviate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento all’ERSAT Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione. Il Servizio Territoriale dell’ERSAT Sardegna competente per territorio deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell’azienda. Qualora l’azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. L’elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale è riportato nell’Allegato G. A norma dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione qualora la firma venga apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento, ovvero la domanda sottoscritta sia presentata unitamente ad una copia fotostatica leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore. 9.1 Presentazione delle domande da parte di Produttori che hanno conferito mandato ad un CAA I richiedenti che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGEA dovranno avvalersi dello stesso CAA per la compilazione e la presentazione della domanda di aiuto. I CAA dovranno compilare la domanda on-linea sul portale SIAN, seguendo le istruzioni di cui all’Allegato H. I CAA non dovranno presentare all’ufficio istruttore i documenti di cui al paragrafo 8.1, ad eccezione del documento di identità o di riconoscimento, che in base alle disposizioni del Manuale del Fascicolo Aziendale, versione del 20 aprile 2004, emesso dal Coordinamento AGEA, devono essere conservati, dal CAA al quale è stato conferito mandato, nel Fascicolo Aziendale. Qualora i CAA presentino all’ERSAT Sardegna più domande contemporaneamente, deve essere allegata una nota di trasmissione contenente l’elenco delle domande con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti: nome, cognome e codice fiscale. 9.2 Presentazione delle domande da parte di Produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA I richiedenti che non hanno conferito mandato a un CAA dovranno presentare la domanda di aiuto in proprio, direttamente all’ERSAT Sardegna presso i Servizi Territoriali competenti per territorio. La domanda deve essere predisposta utilizzando il modulo cartaceo AGEA “Domanda di adesione all’indennità compensativa – anno 2006” seguendo le istruzioni riportate Allegato I. Il modulo “Domanda di adesione all’indennità compensativa - anno 2006” è reperibile presso gli uffici dell’ERSAT Sardegna e scaricabile da internet seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato L. 10. ITER PROCEDURALE 1. La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, svolgerà attività di coordinamento. 2. L’ERSAT Sardegna curerà gli aspetti inerenti la ricezione delle domande, l’istruttoria, i controlli, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la loro trasmissione all’organismo pagatore AGEA. 3. L’ERSAT Sardegna provvederà, inoltre, alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi, inseriti negli elenchi di liquidazione inviati ad AGEA 7 e di quelli esclusi, presso l’albo del Servizio Territoriale competente per territorio. 11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità del presente bando, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l’interessato è escluso dal premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs 196/2003. 12. RICORSI 2. Allegato B - Schema della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che il soggetto concedente superfici in uso comune a più allevatori ai fini del pascolo deve rilasciare qualora abbia provveduto alla ripartizione virtuale delle particelle interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 8 paragrafo 2 lettera a) del Reg. (CE) n. 796/2004; 3. Allegato C - Schema della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che il soggetto concedente superfici in uso comune a più allevatori ai fini del pascolo deve rilasciare qualora non abbia provveduto alla ripartizione virtuale delle particelle interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 8 paragrafo 2 lettera a) del Reg. (CE) n. 796/2004; 4. Allegato D - Dichiarazione per gli imprenditori agricoli singoli che non hanno conferito mandato a un CAA; La presentazione di ricorsi contro l’esito di fasi del procedimento è sempre possibile. 5. Allegato E - Dichiarazione per il rappresentante legale di società che non ha conferito mandato a un CAA; Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare: 6. Allegato F - Dichiarazione per tutti i soci aventi diritto; 1. ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’ERSAT Sardegna entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; 7. Allegato G - Servizi Territoriali dell’ERSAT Sardegna con i relativi comuni afferenti; 2. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente antro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; 3. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso amministrativo. 8. Allegato H - Istruzioni regionali per i Produttori che hanno conferito mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA); 9. Allegato I - Istruzioni regionali per i Produttori che non hanno conferito mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). 10. Allegato L - Istruzioni per l’acquisizione della modulistica AGEA. 14. ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO 1. Allegato A – Classificazione colture; 8