Bando per l`ammissione ai premi [file]

Transcript

Bando per l`ammissione ai premi [file]
Repubblica Italiana
Unione Europea
Regione Autonoma Sardegna
BANDO PER L’AMMISSIONE AI PREMI PREVISTI DALLA MISURA E - ZONE SVANTAGGIATE E ZONE
SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI PER L’ANNO 2006
(PERIODO D’IMPEGNO DAL 01.05.2006 AL 30.04.2007)
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000/2006 DELLA REGIONE SARDEGNA
REGOLAMENTO (CE) N° 1257/99 e successive modifiche e integrazioni
1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
•
Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni;
•
Regolamento
(CE)
n.
817/2004
della
Commissione del 29 aprile 2004 e successive
modifiche e integrazioni;
•
Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della
Regione
Sardegna
approvato
dalla
Commissione Europea con decisione n.
C(2001)4630 del 21.12.2001 e successive
modifiche e integrazioni;
Zone di montagna di cui all’articolo 18 del Reg.
(CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell’art. 3 par.
3° della direttiva (CEE) n. 268 del 28.04.1975, e
zone svantaggiate di cui all’articolo 19 del Reg.
(CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell’art. 3 par.
4° della stessa direttiva, e inserite nell’allegato III
“Elenco delle zone montane e svantaggiate” al
Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione
Sardegna.
•
Delibera della Giunta Regionale n. 10/6 del 14
marzo 2006.
Per quanto non specificato nel presente bando si
farà riferimento alle disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali vigenti e a quelle contenute nei
seguenti documenti disponibili su internet nel sito
ufficiale
della
Regione
Sardegna
www.regione.sardegna.it:
1. “Manuale delle Procedure e dei Controlli”
predisposto da AGEA, approvato dal Comitato
Nazionale di Sorveglianza sullo Sviluppo Rurale
del 9 luglio 2001 e aggiornato ad aprile 2004;
2. Circolare Agea n. 3 del 1 marzo 2006
contenente le istruzioni applicative per la
gestione delle domande d’aiuto per le Misure E
ed F campagna 2006;
3. Disposizioni
per
la
costituzione
e
l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale,
versione del 20 aprile 2004, emesso dal
Coordinamento AGEA.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria, stimata in 43 milioni di
euro, è assicurata dalle disponibilità finanziarie
previste dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. 10/6 del 14 marzo 2006 “Reg. CE 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
2000/2006:
presa
d’atto
della
Decisione
C(2005)4581 della Commissione Europea del
21.11.2005 che approva le modifiche apportate al
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
2000/2006, autorizzazione alla partecipazione della
Regione Sardegna all’operazione di “overbooking”
nazionale e direttive operative per l’attuazione della
misura F – Azione “Miglioramento del benessere
degli animali”.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori
agricoli singoli o associati che alla data del
01/05/2006 e per tutto l’anno d’impegno siano in
possesso dei seguenti requisiti:
-
non siano titolari di pensione di vecchiaia o di
anzianità a qualsiasi titolo;
1
- siano iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro elle
imprese agricole;
- siano regolarmente iscritti all’INPS, qualora tale
iscrizione sia prevista dalle norme vigenti;
- esercitino l’attività agricola in aziende localizzate
in zone montane e/o svantaggiate.
5. TIPOLOGIA E INTENSITÀ' DEGLI AIUTI
L’indennità compensativa è un premio annuale
concesso per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata
(SAU) ammissibile a premio.
Concorrono a determinare la SAU aziendale le
colture di cui all’Allegato A. Nello stesso allegato
sono
riportate
le
associazioni
coltura
raggruppamento colturale e l’ammissibilità/non
ammissibilità a premio delle colture.
Con il codice coltura 480 devono essere dichiarate,
oltre al bosco misto, anche le superfici cespugliate
e/o arborate naturali. Le stesse superfici, se
utilizzate per il pascolamento del bestiame
aziendale, fanno parte della SAU e devono essere
dichiarate con il codice 760 “prati permanenti e
pascoli-pascoli magri”.
Ai fini della differenziazione dei premi sono state
individuate le seguenti tipologie aziendali:
1.
2.
3.
aziende ad indirizzo zootecnico;
aziende ad indirizzo non zootecnico;
aziende apistiche.
I requisiti aziendali di seguito definiti devono essere
posseduti per tutto l’anno d’impegno (dal
01/05/2006 al 30/04/2007).
5.1 Aziende ad indirizzo zootecnico
Sono considerate aziende zootecniche quelle con
una consistenza bestiame aziendale pari ad
almeno 5 Unità Bovine Adulte (UBA) e con SAU
aziendale ricadente in zona montana e/o
svantaggiata non inferiore a 10 ettari.
Nel caso delle società la consistenza bestiame
aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA
moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU
aziendale ricadente in zona montana e/o
svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari
moltiplicato per il numero totale dei soci. (es.
società composta da cinque soci: consistenza
bestiame aziendale uguale o maggiore a 25 UBA;
SAU aziendale uguale o maggiore a 50 ha).
Per la determinazione della consistenza bestiame
aziendale riferita ai bovini (sono ricompresi anche i
bufalini), agli ovini, ai caprini e agli equidi devono
essere utilizzati gli indici di conversione in UBA,
riportati nel modulo di “Domanda di adesione
all’indennità
compensativa
–
anno
2006”
predisposto dall’AGEA e presenti sul portale SIAN.
Per le altre specie animali gli indici di conversione
in UBA da utilizzare sono quelli riportati nella
seguente tabella.
Categoria
Suini da ingrasso
Scrofe di peso > 50
Kg
Verri
Magroni
Polli da carne
Galline ovaiole
Coniglie madri
(fattrici)
UBA
0,14
0,31
0,31
0,14
0,0034483 (290 polli = 1 UBA)
0,0086957 (115 galline=1 UBA)
0,02 (50 coniglie = 1 UBA)
Per la determinazione della SAU aziendale deve
essere utilizzato l’Allegato A. E’ ammissibile a
premio tutta la SAU aziendale ricadente in zona
montana
e/o
svantaggiata,
giuridicamente
disponibile per l’intero anno d’impegno (dal
01.05.2006 al 30.04.2007). Per le superfici
foraggere identificate con i codici coltura di seguito
riportati è sufficiente la disponibilità giuridica per
sette mesi dell’anno d’impegno: 020, 110, 330, 340,
360, 370, 380, 390, 400, 600, 610, 620, 630, 640,
760, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 120, 130, 140,
210.
Le superfici destinate ai pascoli (codice colturale
370) ed ai prati-pascolo (codice colturale 380) e le
superfici cespugliate e/o arborate utilizzate per il
pascolamento del bestiame aziendale (codice
colturale 760) sono ammissibili a premio se il carico
di bestiame su di esse ricadente, calcolato come
rapporto tra le UBA aziendali e gli ettari destinati a
tali superfici, è superiore o uguale a 0,5. In caso
contrario il premio sarà concesso solamente alla
quota di tali superfici che consente il
raggiungimento di detto carico (es. superfici
destinate ai pascoli ed ai prati-pascolo e superfici
cespugliate e/o arborate utilizzate per il
pascolamento del bestiame aziendale = ha 100;
UBA totali aziendali = 10; carico su tali superfici =
0,1; quota di tali superfici che consente il
raggiungimento del carico di 0.5 = 20 ha).
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (CE) n. 817/2004, le
indennità compensative relative a superfici sfruttate
in comune da più agricoltori a fini di pascolo
possono essere concesse a ciascuno degli
agricoltori in questione, proporzionalmente ai
rispettivi usi o diritti d’uso del terreno. Tali usi o
diritti d’uso sono calcolati sulla base del numero di
capi di bestiame posseduti da ciascun imprenditore
rapportato al numero di capi di bestiame che
complessivamente pascolano sulle superfici
concesse in uso comune.
5.2 Aziende ad indirizzo non zootecnico
Sono considerate aziende non zootecniche quelle
con SAU aziendale ricadente in zona montana e/o
svantaggiata non inferiore a 2 ettari.
2
Nel caso delle società la SAU aziendale ricadente
in zona montana e/o svantaggiata non deve essere
inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale
dei soci. (es. società composta da cinque soci: SAU
aziendale uguale o maggiore a 10 ha).
Per la determinazione della SAU aziendale deve
essere utilizzato l’Allegato A.
E’ ammissibile a premio la SAU aziendale ricadente
in zona montana e/o svantaggiata, giuridicamente
disponibile per l’intero anno d’impegno (dal
01.05.2006 al 30.04.2007), ad eccezione di quella
destinata agli utilizzi definiti nella seguente tabella.
Codice
coltura
370
380
760
Descrizione
Pascoli
Prati-pascolo
Prati permanenti e pascoli-pascoli magri
5.3 Aziende apistiche
Sono considerate aziende apistiche quelle con
almeno 30 alveari e con SAU aziendale ricadente in
zona montana e/o svantaggiata non inferiore a 2
ettari.
Nel caso delle società il numero di alveari deve
essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero
totale dei soci e la SAU aziendale ricadente in zona
montana e/o svantaggiata non deve essere
inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale
dei soci. (es. società composta da cinque soci: n. di
alveari uguale o maggiore a 150; SAU aziendale
uguale o maggiore a 10 ha).
Per la determinazione della SAU aziendale deve
essere utilizzato l’Allegato A.
E’ ammissibile a premio tutta la SAU aziendale
ricadente in zona montana e/o svantaggiata,
giuridicamente disponibile per l’intero anno
d’impegno (dal 01.05.2006 al 30.04.2007).
Le superfici destinate all’attività di bottinamento
delle api sono assimilabili ai pascoli e alle superfici
cespugliate e/o arborate utilizzate per il
pascolamento del bestiame aziendale e, pertanto,
devono essere dichiarate con i codici colturali 380 e
760.
Il richiedente che conduce un’azienda con i requisiti
di accesso per le aziende apistiche e nel contempo
anche per le aziende zootecniche e/o non
zootecniche, se sceglie il premio previsto per le
aziende apistiche, dovrà farne esplicita richiesta
selezionando l’apposita voce nella maschera
“Personalizzazioni
regionali”
nel
caso
di
presentazione di domanda tramite un CAA, ovvero
barrando l’apposito spazio dell’Allegato D o E nel
caso di presentazione della domanda in proprio.
5.4 Importo dei premi
L’importo
dell’indennità
compensativa
è
differenziato sulla base della gravità degli svantaggi
naturali permanenti che pregiudicano le attività
agricole nelle zone montane e nelle zone
svantaggiate e sulla base dell’indirizzo produttivo
aziendale
secondo
le
tipologie
aziendali
precedentemente definite (aziende zootecniche,
aziende non zootecniche e aziende apistiche).
L'importo dell'indennità compensativa è calcolato
secondo le modalità riportate nelle seguenti tabelle:
a) Zone montane di cui all’articolo 18 del Reg.
(CE) n. 1257/99 e s.m.i. e delimitate ai sensi
dell’articolo 3 paragrafo 3° della direttiva (CEE)
n. 268 del 28/04/1975
Tabella 1 - Aziende zootecniche
Superfici
Euro/ettaro
(Ha)
fino a 30
140,00
maggiore di 30 e fino 70
100,00
oltre 70
0,00
Premio massimo per azienda
Totale
(euro)
4200,00
4000,00
0,00
8200,00
Tabella 2 - Aziende non zootecniche e aziende
apistiche
Superfici
Euro/ettaro
(Ha)
fino a 10
100,00
mMaggiore di 10 e fino a
60,00
20
oltre 20
0,00
Premio massimo per azienda
Totale
(euro)
1000,00
600,00
0,00
1600,00
b) Zone svantaggiate di cui all’articolo 19 del
Reg. (CE) n. 1257/99 e s.m.i. e delimitate ai sensi
dell’articolo 3 paragrafo 4° della direttiva (CEE)
n. 268 del 28/04/1975
Tabella 3 - Aziende zootecniche
Superfici
Euro/ettaro
(Ha)
fino a 30
130,00
maggiore di 30 e fino a 60
80,00
oltre 60
0,00
Premio massimo per azienda
Totale
(euro)
3900,00
2400,00
0,00
6300,00
Tabella 4 - Aziende non zootecniche e aziende
apistiche
Superfici
Totale
Euro/ettaro
(Ha)
(euro)
fino a 10
80,00
800,00
maggiore di 10 e fino a 20
50,00
500,00
oltre 20
0,00
0,00
Premio massimo per azienda
1300,00
3
Quando l'azienda è sita in zona mista, se la SAU
ricade prevalentemente in zona di montagna, si
applica il sistema di calcolo di cui alla tabella 1 o 2,
a seconda dell'indirizzo produttivo aziendale; se la
SAU ricade prevalentemente in zona svantaggiata
si applica il sistema di calcolo previsto dalla tabella
3 o 4, a seconda dell’indirizzo produttivo aziendale.
2.
Alle società è concedibile una indennità
compensativa per ogni socio avente diritto (socio
non titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità a
qualsiasi titolo e iscritto all’INPS qualora tale
iscrizione sia prevista dalle norme vigenti). Per
ogni socio avente diritto sarà calcolata una
indennità compensativa per la SAU media così
determinata: SAU totale diviso il numero di soci
totali. L’importo dell’indennità compensativa
spettante alla società sarà pari alla somma delle
indennità compensative calcolate per ogni singolo
socio avente diritto. La mancanza dei requisiti
soggettivi per uno o più soci non comporta per gli
altri soci l’esclusione dai benefici.
L’imprenditore agricolo singolo, titolare di
un’azienda individuale e che sia nel contempo
anche socio avente diritto di una società, ha diritto
a una sola indennità compensativa. Tale soggetto
può pertanto presentare, o domanda di adesione
all’indennità compensativa in qualità di imprenditore
agricolo singolo, oppure essere inserito nell’elenco
dei soci aventi diritto nell’ambito della domanda di
indennità compensativa della società. Qualora tale
soggetto
scelga
di
richiedere
l’indennità
compensativa in qualità di socio avente diritto deve
dichiarare di non aver presentato per lo stesso
anno
domanda
di
adesione
all’indennità
compensativa in qualità di imprenditore agricolo
singolo attraverso la compilazione dell’Allegato F.
nella gestione del suolo;
b.
nell’attuazione
della
dell’avvicendamento colturale;
c.
nella gestione della fertilizzazione e degli
effluenti zootecnici;
d.
nella gestione della difesa fitosanitaria;
e.
nella gestione dell’irrigazione;
f.
nella gestione dei pascoli;
g.
nel mantenimento di un carico di bestiame
non superiore a 2 UBA/ha di SAU
aziendale.
pratica
Obbligo a dichiarare tutte le superfici e gli
animali dell’azienda, comprese quelle per le
quali non viene chiesto alcun sostegno, in
quanto rilevanti ai fini del controllo dell’impegno
di cui al precedente punto 2. (articolo 66 del
Reg. (CE) n. 817/2004);
4.
Impegno a rispettare, secondo quanto disposto
dall’articolo 14 paragrafo 3 del Reg. (CE) n.
1257/99 e successive modifiche e integrazioni,
la direttiva 96/22/CE recepita con il decreto
legislativo n. 336 del 4 agosto 1999,
concernente il divieto di utilizzo di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni
animali. Il mancato rispetto di tale direttiva
comporterà l’applicazioni delle sanzioni di cui
all’art. 14 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1257/99
e successive modifiche e integrazioni;
5.
Impegno se richiesto, a fornire dati alla
Regione e/o agli esperti indipendenti incaricati
della valutazione del Piano di Sviluppo Rurale
così come previsto dal Reg. (CE) n. 1257/99 e
successive modifiche e integrazioni e dal Reg.
(CE) n. 817/2004;
6.
Impegno a comunicare all’ufficio istruttore,
entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in
grado di provvedervi, l’impossibilità a rispettare
gli impegni di cui ai precedenti punti 1, 2, 4 ed
ogni eventuale variazione di quanto dichiarato in
domanda.
Il richiedente, ai fini dell’ottenimento dell’indennità
compensativa deve assumere e rispettare i
seguenti impegni:
Impegno a proseguire un’attività agricola nelle
zone montane e/o svantaggiate per almeno
cinque anni a decorrere dal primo pagamento
dell’indennità compensativa. Tale impegno si
considera rispettato se durante i cinque anni, a
decorrere dal primo pagamento dell’indennità
compensativa,
il
beneficiario
conduce
un’azienda con almeno i requisiti minimi di
accesso alla misura stabiliti nel presente bando,
ossia 2 ettari di SAU per le aziende non
zootecniche, 2 ettari di SAU e 30 alveari per le
aziende apistiche e 10 ettari di SAU e 5 UBA di
bestiame per le aziende zootecniche, (stessi
parametri moltiplicati per il numero totale dei
soci nel caso delle società) e rimane iscritto alla
C.C.I.A.A nel registro delle imprese agricole.
a.
3.
6. IMPEGNI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
1.
Impegno ad applicare la Normale Buona
Pratica Agricola e Zootecnica così come definita
nell’Allegato I al Piano di Sviluppo Rurale
2000/2006 della Regione Sardegna, su tutta la
superficie aziendale, compresa quella per la
quale
non
viene
concessa
l’indennità
compensativa e per l’anno/anni di concessione
della stessa. In particolare il richiedente si
impegna ad applicare la Normale Buona Pratica
Agricola e Zootecnica:
4
7. RECESSO
IMPEGNI
E
TRASFERIMENTO
DEGLI
Fatti salvi i casi di forza maggiore di seguito definiti,
il recesso anticipato totale o parziale è sempre
possibile in qualsiasi momento dell’anno d’impegno
e comporta la decadenza totale o parziale dall’aiuto
e il recupero, anch’esso totale o parziale, delle
eventuali somme già erogate per tale annualità,
maggiorate degli interessi legali:
1. decesso dell’agricoltore;
2. incapacità professionale di lunga durata
dell’agricoltore;
3. espropriazione di una parte rilevante
dell’azienda, se detta espropriazione non
era prevedibile al momento dell’assunzione
dell’impegno;
4. calamità naturale grave, che colpisca in
misura rilevante la superficie agricola
aziendale;
5. distruzione accidentale dei fabbricati
aziendali adibiti all’allevamento;
6. epizoozia che colpisca almeno il 20% del
patrimonio zootecnico del beneficiario;
7. altri eventi segnalati dalla Regione
Autonoma della Sardegna come cause di
forza maggiore a condizione che gli stessi
siano stati notificati alla Commissione
Europea.
La cessazione dell’attività agricola prima di cinque
anni a decorrere dal primo pagamento
dell’indennità
compensativa,
comporta
la
restituzione di tutte le somme percepite a decorrere
da tale pagamento compreso, maggiorate degli
interessi legali, ad eccezione dei casi in cui:
a) il beneficiario trasferisca la sua azienda ad altro
soggetto, in possesso dei requisiti di accesso
alla misura, che subentri nell’impegno a
proseguire l’attività agricola per la restante
parte del quinquennio;
b) la cessazione dell'attività agricola sia dipesa
dalle cause di forza maggiore precedentemente
definite;
c) il beneficiario diventi titolare di una pensione di
anzianità o di vecchiaia;
d) il beneficiario abbia già rispettato una parte
consistente degli impegni (tre anni di attività
agricola a decorrere dal primo pagamento);
Nel caso a) l’indennità compensativa, relativa
all’anno d’impegno in cui è avvenuto il trasferimento
dell’azienda, verrà ripartita tra i due soggetti
interessati (beneficiario che trasferisce l’azienda e
subentrante) proporzionalmente alla frazione di
anno d’impegno in cui ciascun soggetto ha
condotto l’azienda.
Nei casi b), c) e d), l’indennità compensativa verrà
corrisposta per l'anno d’impegno in cui è avvenuta
la cessazione dell’attività agricola soltanto se
l'esercizio di tale attività si è protratto per almeno
otto mesi nel corso del suddetto anno.
L’agricoltore o i suoi eredi legittimi, che dovessero
trovarsi nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c) e
d), devono notificare le relative prove per iscritto
all’ERSAT Sardegna, presso il Servizio Territoriale
competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi
dal momento in cui siano in grado di provvedervi.
Se la notifica è effettuata tramite posta
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la
data del timbro postale di spedizione.
8. DOCUMENTAZIONE
La circolare AGEA n. 3 del 1 marzo 2006,
contenente le istruzioni applicative per la gestione
delle domande di aiuto per le Misure E ed F
campagna 2006, prevede che gli agricoltori che
presentano domanda di aiuto per la misura E
devono costituire e/o aggiornare il fascicolo
aziendale sulla base delle disposizioni contenute
dal manuale per la tenuta del fascicolo aziendale
emesso dal coordinamento Agea il 20/04/2005.
A tal fine alla domanda di adesione all’indennità
compensativa per l’anno 2006 dovrà essere
allegata la documentazione del fascicolo aziendale
di cui al successivo paragrafo 8.1 e la
documentazione specifica richiesta dal bando di cui
al successivo paragrafo 8.2.
8.1 Documenti del fascicolo aziendale
1. Copia fotostatica di un documento di identità o
di riconoscimento valido alla data di
presentazione della domanda dell’imprenditore
agricolo singolo o del Rappresentante Legale
nel caso di imprenditori agricoli associati.
2. Documenti fiscali e societari:
a. copia fotostatica del tagliando di attribuzione
della partita IVA ai sensi del DPR 633/1972;
b. copia fotostatica del codice fiscale;
c. visura camerale.
3. Consistenza zootecnica: copia fotostatica del
registro di stalla aggiornato alla data di
presentazione della domanda compreso il
frontespizio relativo all’identificazione e alla
registrazione degli animali ai sensi della
normativa vigente, regolarmente vidimato dalla
ASL competente;
4. Documenti catastali:
a. certificazioni catastali per le situazioni
particellari anomale, riordino fondiario e
frazionamento;
5
b. voltura catastale presentata all’Ufficio del
Territorio;
i.
irreperibilità:
dichiarazione
sostitutiva
attestante la circostanza di irreperibilità
dell’altro/altri comproprietari e che il
dichiarante è l’unico comproprietario a
condurre il terreno cui si riferisce la domanda.
Dichiarazione del comune attestante la
irreperibilità del comodante;
j.
usucapione: copia sentenza del Giudice;
k.
concessione e locazione di
demaniali: atto di concessione
con indicazione di sopralluogo
Territorio, assenso della
indicazione del canone;
l.
comunione dei beni tra coniugi: dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del coniuge che
presenta domanda di aiuto attestante il
consenso dell’altro coniuge a condurre il
terreno;
La documentazione di cui ai precedenti punti a. e
b. non deve essere prodotta nel caso di superfici
concesse in uso comune ai fini del pascolo.
5. Documenti attestanti la disponibilità giuridica
dei terreni interessati:
a. proprietà: qualsiasi atto pubblico o scrittura
privata resa pubblica mediante registrazione;
b. soccida: dichiarazione sostitutiva di entrambe
le parti attestante il rapporto di soccida
verbale o contratto di soccida;
c.
mezzadria o colonia parziale: contratto
registrato (scrittura privata o atto pubblico), se
trattasi di vecchio rapporto contrattuale
anteriore all’entrata in vigore della legge 3
maggio 1982 n. 203;
d. enfiteusi: contratto registrato;
e. affrancazione
dell’enfiteusi:
decreto
di
accoglimento, non opposto, da parte
dell’autorità giudiziaria da cui risulti la totale
cancellazione del vincolo dai registri catastali;
f.
superfici sfruttate in comune da più agricoltori
ai fini del pascolo (comprese le superfici
gravate
da
usi
civici):
dichiarazione
dell’Amministrazione o dell’Ente Pubblico o
Privato che ha concesso i terreni.
Qualora il soggetto concedente abbia
provveduto ad effettuare la ripartizione
virtuale delle particelle la dichiarazione di cui
sopra deve contenere gli elementi di cui
all’Allegato B. In tal caso nella domanda di
adesione per l’anno 2006 dovranno essere
dichiarate solo le particelle assegnate
virtualmente.
Qualora invece il soggetto concedente non
abbia provveduto ad effettuare la citata
ripartizione virtuale, la dichiarazione di cui
sopra dovrà contenere gli elementi di cui
all’Allegato C. In tal caso, nella domanda di
adesione per l’anno 2006, dovranno essere
dichiarate tutte le particelle interessate all’uso
comune ai fini del pascolo e le rispettive
superfici nette calcolate sulla base dei diritti
d’uso concessi;
g. usufrutto:
contratto
di
costituzione
dell’usufrutto e dichiarazione sostitutiva
attestante il consenso degli altri usufruttuari
per la conduzione intera del fondo;
h. comodato: contratto nel caso di atto scritto;
nel caso di contratto verbale, dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante la qualità
del comodatario, gli estremi del fondo e le
generalità del proprietario comodante;
beni immobili
o di locazione
dell’Ufficio del
Commissione,
m. comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del comproprietario che presenta
domanda di aiuto attestante il consenso degli
altri comproprietari a condurre il terreno;
n. affitto: contratto di affitto (scrittura privata o
atto pubblico registrato), dichiarazione
sostitutiva attestante il rapporto di affitto
verbale e dichiarazione di registrazione;
o. affitto a “giovani agricoltori”: contratto di
affitto (scrittura privata autenticata o atto
pubblico) registrato.
8.2 Documenti specifici della Misura E
Gli imprenditori agricoli singoli che presentano
domanda in proprio devono allegare alla domanda,
l’allegato D.
Gli imprenditori agricoli associati devono allegare
alla domanda la seguente documentazione:
a. Atto costitutivo e statuto societario;
b. Elenco nominativo di tutti i soci con
l’indicazione dei soci aventi diritto per i quali si
chiede
il
pagamento
dell’indennità
compensativa;
c.
Allegato E; da presentarsi a cura del
rappresentante legale della società, qualora la
domanda sia presentata in proprio;
d. Allegato F; da presentare per ciascun socio
avente diritto per il quale si richiede il premio,
incluso il rappresentante legale della società
qualora anch’egli sia socio avente diritto;
e. Deliberazione di approvazione da parte
dell’organo sociale competente (Assemblea dei
Soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la
presentazione della domanda di adesione
all’indennità compensativa per conto della
6
società
e
di
autorizzazione
per
il
rappresentante legale a chiedere e riscuotere i
premi concessi con la presente misura. Le
società semplici devono produrre una
dichiarazione firmata da tutti i soci attestante
che
gli
stessi
sono
informati
della
presentazione della domanda di indennità
compensativa e degli impegni che tale
domanda comporta.
La documentazione già in possesso dell’ufficio
istruttore in quanto prodotta per l’accesso al premio
previsto dalla Misura E di annualità precedenti
(2002 e/o 2003 e/o 2004 e/o 2005), può non essere
presentata se in corso di validità. In tal caso alla
domanda di adesione alla Misura E – anno 2006
dovrà essere allegato l’elenco dei documenti già in
possesso dell’ufficio istruttore e l’anno di
presentazione degli stessi.
9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande di adesione alla misura E e la
documentazione ad esse allegata devono essere
presentate all’ERSAT Sardegna, presso i Servizi
Territoriali competenti per territorio dalla data di
pubblicazione dell’avviso di apertura dei termini di
presentazione delle domande su due dei quotidiani
regionali più diffusi in Sardegna e fino alle ore
14.00 del 05/06/2006.
Le domande presentate successivamente a tale
data non sono accoglibili perché presentate oltre i
termini.
Le domande di aiuto possono anche essere inviate
tramite posta raccomandata con avviso di
ricevimento all’ERSAT Sardegna, presso il Servizio
Territoriale competente per territorio. In tal caso fa
fede la data del timbro postale di spedizione.
Il Servizio Territoriale dell’ERSAT Sardegna
competente per territorio deve essere individuato
sulla
base
della
localizzazione
comunale
dell’azienda. Qualora l’azienda ricada in più comuni
afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà
considerato Servizio Territoriale competente per
territorio quello su cui ricade la maggior quota della
Superficie Aziendale Totale. L’elenco dei comuni di
competenza di ciascun Servizio Territoriale è
riportato nell’Allegato G.
A norma dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000,
la sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad
autenticazione qualora la firma venga apposta in
presenza del funzionario addetto al ricevimento,
ovvero la domanda sottoscritta sia presentata
unitamente ad una copia fotostatica leggibile di un
valido documento di identità del sottoscrittore.
9.1 Presentazione delle domande da parte di
Produttori che hanno conferito mandato ad un
CAA
I richiedenti che hanno conferito mandato a un
Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)
convenzionato con AGEA dovranno avvalersi dello
stesso CAA per la compilazione e la presentazione
della domanda di aiuto.
I CAA dovranno compilare la domanda on-linea sul
portale SIAN, seguendo le istruzioni di cui
all’Allegato H.
I CAA non dovranno presentare all’ufficio istruttore i
documenti di cui al paragrafo 8.1, ad eccezione del
documento di identità o di riconoscimento, che in
base alle disposizioni del Manuale del Fascicolo
Aziendale, versione del 20 aprile 2004, emesso dal
Coordinamento AGEA, devono essere conservati,
dal CAA al quale è stato conferito mandato, nel
Fascicolo Aziendale.
Qualora i CAA presentino all’ERSAT Sardegna più
domande contemporaneamente, deve essere
allegata una nota di trasmissione contenente
l’elenco delle domande con almeno i seguenti dati
identificativi dei richiedenti: nome, cognome e
codice fiscale.
9.2 Presentazione delle domande da parte di
Produttori che non hanno conferito mandato ad
un CAA
I richiedenti che non hanno conferito mandato a
un CAA dovranno presentare la domanda di aiuto
in proprio, direttamente all’ERSAT Sardegna
presso i Servizi Territoriali competenti per territorio.
La domanda deve essere predisposta utilizzando il
modulo cartaceo AGEA “Domanda di adesione
all’indennità compensativa – anno 2006” seguendo
le istruzioni riportate Allegato I. Il modulo “Domanda
di adesione all’indennità compensativa - anno
2006” è reperibile presso gli uffici dell’ERSAT
Sardegna e scaricabile da internet seguendo le
istruzioni riportate nell’Allegato L.
10. ITER PROCEDURALE
1. La Regione Autonoma della Sardegna,
attraverso l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale, svolgerà attività di coordinamento.
2. L’ERSAT Sardegna curerà gli aspetti inerenti la
ricezione delle domande, l’istruttoria, i controlli, la
predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
loro trasmissione all’organismo pagatore AGEA.
3. L’ERSAT Sardegna provvederà, inoltre, alla
pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi,
inseriti negli elenchi di liquidazione inviati ad AGEA
7
e di quelli esclusi, presso l’albo del Servizio
Territoriale competente per territorio.
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,
esclusivamente
nell’ambito
del
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono
rese. I dati, per le finalità del presente bando,
devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso
di rifiuto di fornire i dati l’interessato è escluso dal
premio.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e
a ottenere le informazioni previste ai sensi
dell’articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
12. RICORSI
2. Allegato B - Schema della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che il
soggetto concedente superfici in uso comune a
più allevatori ai fini del pascolo deve rilasciare
qualora abbia provveduto alla ripartizione
virtuale delle particelle interessate, secondo
quanto previsto dall’articolo 8 paragrafo 2
lettera a) del Reg. (CE) n. 796/2004;
3. Allegato C - Schema della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che il
soggetto concedente superfici in uso comune a
più allevatori ai fini del pascolo deve rilasciare
qualora non abbia provveduto alla ripartizione
virtuale delle particelle interessate, secondo
quanto previsto dall’articolo 8 paragrafo 2
lettera a) del Reg. (CE) n. 796/2004;
4. Allegato D - Dichiarazione per gli imprenditori
agricoli singoli che non hanno conferito
mandato a un CAA;
La presentazione di ricorsi contro l’esito di fasi del
procedimento è sempre possibile.
5. Allegato E - Dichiarazione per il rappresentante
legale di società che non ha conferito mandato
a un CAA;
Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o
dei controlli, gli interessati possono presentare:
6. Allegato F - Dichiarazione per tutti i soci aventi
diritto;
1. ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’ERSAT Sardegna entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione;
7. Allegato G - Servizi Territoriali dell’ERSAT
Sardegna con i relativi comuni afferenti;
2. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
antro 60 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione;
3. ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’esito del ricorso
amministrativo.
8. Allegato H - Istruzioni regionali per i Produttori
che hanno conferito mandato ad un Centro
autorizzato di Assistenza Agricola (CAA);
9. Allegato I - Istruzioni regionali per i Produttori
che non hanno conferito mandato ad un Centro
autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).
10. Allegato L - Istruzioni per l’acquisizione della
modulistica AGEA.
14. ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE
BANDO
1. Allegato A – Classificazione colture;
8