Fiscal News - Fiscal Focus
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 38 03.02.2014 Veicolo strumentale solo ai fini Iva Categoria: Auto Sottocategoria: Iva Ai fini Iva, con la L. n. 244/2007 è stato regolamentato il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto dei veicoli a motore, compresi i carburanti, lubrificanti e servizi d’impiego, al fine di adeguare l’ordinamento italiano a quello europeo. In particolare, come si vedrà, in seguito alla modifica dell’art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972, un veicolo stradale a motore, può essere considerato strumentale ai fini Iva (imposta interamente detraibile), ma allo stesso tempo soggetto a limitazioni fiscali, ai fini delle imposte sui redditi. Premessa L’art. 1, comma 261, lett. e), L. n. 244/2007, ha modificato l’art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972, introducendo importanti novità in materia di detraibilità dell’Iva per i veicoli stradali a motore. Si riporta di seguito la lett. c), art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972: Ö “c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In particolare, l’imposta pagata per l’acquisto e/o l’importazione risulta detraibile: • nella misura forfettaria del 40%, se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione; • per l’intero importo: 9 se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad esempio, autonoleggio, autoscuola, concessionario, ecc.); 9 in ogni caso, per agenti e rappresentanti di commercio; 9 se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, alle stesse condizioni è ammessa in detrazione l’Iva relativa all’acquisto e/o importazione dei componenti e/o ricambi dei veicoli in esame. Detrazione Si riporta di seguito la lett. d), art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972: Ö ”d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti di diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativo all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.” Come si può notare, l’art. 19-bis 1, lettere c) e d), D.P.R. n. 633/1972, non presenta più la storica distinzione tra autovetture, autoveicoli e autocarri, e adotta il concetto unitario di “veicoli stradali a motore”. La detraibilità dell’Iva, quindi, diventa indipendente dalla classificazione del veicolo, ai fini del Codice della strada. Si assiste, pertanto, all’applicazione di una disciplina uniforme per tutti i mezzi di trasporto rientranti nella nozione di veicoli stradali, a prescindere dalla loro classificazione in base al codice della strada. Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164, comma 1, TUIR, prevede l’integrale deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazione, ecc.) soltanto per: • autovetture e autocaravan, di cui all’art. 54, lett. a) e m), Codice della Strada; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info • ciclomotori e motocicli Ö utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (nella quale non rientrano, ad esempio, tutte quelle attività eseguite in modo occasionale o accessorio); esempi tipici sono quelli del taxista e della scuola guida. Diversamente, le spese relative ai veicoli sopra citati, il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, sono deducibili nella misura del 20%. Come si può notare, mentre la disciplina relativa alla detraibilità dell’Iva non fa più riferimento alla classificazione dei veicoli in base al codice della strada, ai fini delle imposte sui redditi, tale classificazione rimane rilevante. Inoltre, l’art. 164, comma 1, TUIR, si differenzia parzialmente con quanto previsto dall’art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972. Come visto in precedenza, infatti, affinché l’Iva sia interamente detraibile, è sufficiente che i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (in cui rientrano, ad esempio, anche le attività eseguite in modo occasionale o accessorio); mentre affinché il costo sia interamente deducibile, è necessario che i veicoli siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Pertanto, in base a quanto previsto dalla disciplina della detraibilità dell’Iva (art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972) e da quella della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (art. 164, TUIR), può verificarsi la particolare fattispecie in cui, relativamente ad un veicolo aziendale: 9 l’Iva sia interamente detraibile e 9 il costo sia deducibile soltanto nella misura del 20%. In pratica, il veicolo è considerato fiscalmente strumentale solo ai fini Iva. Acquisto e ammortamento L’acquisto e l’ammortamento di un veicolo strumentale, solo ai fini Iva, presenta alcune peculiarità. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Come anticipato, infatti: 9 l’Iva relativa all’acquisto risulta interamente detraibile, ai fini dei redditi; 9 il costo risulta deducibile solamente nella misura del 20% (sempre nei limiti massimi deducibili, di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR). ESEMPIO Si ipotizzi che la Alfa S.p.a., operante nella grande distribuzione di elettrodomestici, acquisti nel 2013 un’autovettura destinandola esclusivamente alle trasferte lavorative dei propri dipendenti. Costo d’acquisto: € 35.000,00 + € 7.350,00 (Iva 21%) = € 42.350,00 L’Iva sull’acquisto del veicolo è interamente detraibile (€ 7.350,00): l’autovettura, infatti, viene utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. Tuttavia, ai fini delle imposte sui redditi il costo risulta deducibile al 20% nel limite massimo di spesa, pari ad € 18.075,99 (€ 3.615,20): l’autovettura, infatti, non forma oggetto dell’attività propria dell’impresa (grande distribuzione di elettrodomestici). Il piano di ammortamento fiscale sarà il seguente: Costo deducibile Anno 3.615,20 Valore % Amm.to F.do Amm.to 2013 12,50% 451,90 451,90 3.163,30 2014 25% 903,80 1.355,70 2.259,50 2015 25% 903,80 2.259,50 1.355,70 2016 25% 903,80 3.163,30 451,90 2017 12,50% 451,90 3.615,20 -- TOTALI 100% 3.615,20 3.615,20 -- Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 residuo 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Riepilogo VEICOLO Strumentale ai fini Iva Con limitazione ai fini dei redditi Iva detraibile al 100% No deducibilità al 100% Classificazione veicoli in base al Codice della Strada Non rileva ai fini Iva (art. 19-bis 1, Rileva ai fini dei redditi (art. 164, D.P.R. n. 633/72) TUIR) - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 – E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info