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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 38
03.02.2014
Veicolo strumentale solo ai fini Iva
Categoria: Auto
Sottocategoria: Iva
Ai fini Iva, con la L. n. 244/2007 è stato regolamentato il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta
relativa all’acquisto dei veicoli a motore, compresi i carburanti, lubrificanti e servizi d’impiego, al fine di
adeguare l’ordinamento italiano a quello europeo.
In particolare, come si vedrà, in seguito alla modifica dell’art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972, un veicolo
stradale a motore, può essere considerato strumentale ai fini Iva (imposta interamente detraibile), ma
allo stesso tempo soggetto a limitazioni fiscali, ai fini delle imposte sui redditi.
Premessa
L’art. 1, comma 261, lett. e), L. n. 244/2007, ha modificato l’art. 19-bis 1, D.P.R. n.
633/1972, introducendo importanti novità in materia di detraibilità dell’Iva per i
veicoli stradali a motore.
Si riporta di seguito la lett. c), art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972:
Ö “c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a
motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e
dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella
misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente
nell’esercizio
dell’impresa,
dell’arte
o
della
professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i
predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli
stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di
persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a otto”.
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In particolare, l’imposta pagata per l’acquisto e/o l’importazione risulta
detraibile:
•
nella misura forfettaria del 40%, se i veicoli sono utilizzati solo
parzialmente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
•
per l’intero importo:
9
se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
(ad esempio, autonoleggio, autoscuola, concessionario, ecc.);
9
in ogni caso, per agenti e rappresentanti di commercio;
9
se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, alle stesse
condizioni è ammessa in detrazione l’Iva relativa all’acquisto e/o
importazione dei componenti e/o ricambi dei veicoli in esame.
Detrazione
Si riporta di seguito la lett. d), art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972:
Ö ”d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti di diporto e veicoli stradali
a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16
e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego,
compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione
nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativo
all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore.”
Come si può notare, l’art. 19-bis 1, lettere c) e d), D.P.R. n. 633/1972, non
presenta più la storica distinzione tra autovetture, autoveicoli e autocarri, e
adotta il concetto unitario di “veicoli stradali a motore”.
La detraibilità dell’Iva, quindi, diventa indipendente dalla classificazione del
veicolo, ai fini del Codice della strada.
Si assiste, pertanto, all’applicazione di una disciplina uniforme per tutti i mezzi
di trasporto rientranti nella nozione di veicoli stradali, a prescindere dalla loro
classificazione in base al codice della strada.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 164, comma 1, TUIR, prevede l’integrale
deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti e lubrificanti, pedaggi
autostradali, bollo, assicurazione, ecc.) soltanto per:
•
autovetture e autocaravan, di cui all’art. 54, lett. a) e m), Codice della
Strada;
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ciclomotori e motocicli
Ö utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria
dell’impresa (nella quale non rientrano, ad esempio, tutte quelle
attività eseguite in modo occasionale o accessorio); esempi tipici
sono quelli del taxista e della scuola guida.
Diversamente, le spese relative ai veicoli sopra citati, il cui utilizzo è diverso da
quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, sono
deducibili nella misura del 20%.
Come si può notare, mentre la disciplina relativa alla detraibilità dell’Iva non
fa più riferimento alla classificazione dei veicoli in base al codice della
strada, ai fini delle imposte sui redditi, tale classificazione rimane rilevante.
Inoltre, l’art. 164, comma 1, TUIR, si differenzia parzialmente con quanto
previsto dall’art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972.
Come visto in precedenza, infatti, affinché l’Iva sia interamente detraibile, è
sufficiente che i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione (in cui rientrano, ad esempio,
anche le attività eseguite in modo occasionale o accessorio); mentre affinché
il costo sia interamente deducibile, è necessario che i veicoli siano utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Pertanto, in base a quanto previsto dalla disciplina della detraibilità dell’Iva
(art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972) e da quella della deducibilità ai fini delle
imposte sui redditi (art. 164, TUIR), può verificarsi la particolare fattispecie in
cui, relativamente ad un veicolo aziendale:
9 l’Iva sia interamente detraibile e
9 il costo sia deducibile soltanto nella misura del 20%.
In pratica, il veicolo è considerato fiscalmente strumentale solo ai fini Iva.
Acquisto e
ammortamento
L’acquisto e l’ammortamento di un veicolo strumentale, solo ai fini Iva,
presenta alcune peculiarità.
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Come anticipato, infatti:
9 l’Iva relativa all’acquisto risulta interamente detraibile, ai fini dei
redditi;
9 il costo risulta deducibile solamente nella misura del 20% (sempre nei
limiti massimi deducibili, di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR).
ESEMPIO
Si ipotizzi che la Alfa S.p.a., operante nella grande distribuzione di
elettrodomestici, acquisti nel 2013 un’autovettura destinandola esclusivamente
alle trasferte lavorative dei propri dipendenti.
Costo d’acquisto:
€ 35.000,00 + € 7.350,00 (Iva 21%) = € 42.350,00
L’Iva sull’acquisto del veicolo è interamente detraibile (€ 7.350,00):
l’autovettura, infatti, viene utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.
Tuttavia, ai fini delle imposte sui redditi il costo risulta deducibile al 20% nel
limite massimo di spesa, pari ad € 18.075,99 (€ 3.615,20): l’autovettura, infatti,
non forma oggetto dell’attività propria dell’impresa (grande distribuzione di
elettrodomestici).
Il piano di ammortamento fiscale sarà il seguente:
Costo deducibile
Anno
3.615,20
Valore
%
Amm.to
F.do Amm.to
2013
12,50%
451,90
451,90
3.163,30
2014
25%
903,80
1.355,70
2.259,50
2015
25%
903,80
2.259,50
1.355,70
2016
25%
903,80
3.163,30
451,90
2017
12,50%
451,90
3.615,20
--
TOTALI
100%
3.615,20
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Riepilogo
VEICOLO
Strumentale ai fini Iva
Con limitazione ai fini dei redditi
Iva detraibile al 100%
No deducibilità al 100%
Classificazione veicoli
in base al Codice della Strada
Non rileva ai fini Iva (art. 19-bis 1,
Rileva ai fini dei redditi (art. 164,
D.P.R. n. 633/72)
TUIR)
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