Le Responsabilità in riguardo alle attrezzature di lavoro

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Le Responsabilità in riguardo alle attrezzature di lavoro
Le Responsabilità in riguardo alle
attrezzature di lavoro
Formazione Preposti
I.T.I. G. Galilei Livorno
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21/05/2015
Ing. Eugenio Lucchesini
Articolazione dell’intervento
Quadro normativo vigente
Scelta, acquisto, installazione, manutenzione
Proprietà delle attrezzature di lavoro
Documenti delle attrezzature di lavoro
Sicurezza nell’uso delle attrezzature
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Quadro normativo vigente
Riforma sanitaria Legge n°883 del 23.12.78
Titolo I e III del D.lgs.81/08
Direttiva macchine
Norme tecniche armonizzate (EN UNI ISO)
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Riforma sanitaria L. 883/78
L’art. 24 evidenzia come il Governo è delegato ad
emanare una specifica norma, sotto forma di testo
unico, tesa a garantire la sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
Tale sicurezza e salute deve essere attuata su tre linee
d’interesse:
Luoghi di lavoro
Processi produttivi
Macchine, attrezzature e sostanze
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Riforma sanitaria L. 883/78
Nello specifico al comma 6 si evidenziano:
a. Gli obblighi e le responsabilità nella
progettazione, realizzazione, vendita, nolo,
concessione in uso delle macchine ed
attrezzature
b. I criteri e le modalità dei collaudi e le
verifiche periodiche su macchine ed
attrezzature
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Titolo I D.lgs. 81/08
Intorno alle attrezzature di lavoro ruotano responsabilità
dal momento della scelta sino alla loro installazione
Art. 22 Obblighi dei progettisti (rispetto dei R.E.S.)
Art. 23 Obblighi di fabbricanti e fornitori (certificazioni)
Art. 24 Obblighi degli installatori (verb. collaudo)
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Concetto di R.E.S.
La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore dal 29 Dicembre 2009.
Stabilisce che i costruttori garantiscano i requisiti minimi di sicurezza per i macchinari e
le apparecchiature commercializzati all’interno dell’Unione Europea.
Le macchine devono adeguarsi ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza elencati
nell’Allegato I (RES) della Direttiva, garantendo in tal modo un livello minimo di
protezione e sicurezza comune per tutto il mercato europeo.
Prima di immettere sul mercato una nuova macchina i produttori o i loro rappresentanti
autorizzati all’interno dell’EU devono garantire che la macchina sia conforme, rendere
disponibile un Fascicolo Tecnico in caso di richiesta giustificata da parte di un’autorità,
firmare una “Dichiarazione di Conformità” , apporre la marcatura CE, accompagnare
l’attrezzatura con il libretto d’uso e manutenzione.
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Le normative in ambito europeo
Direttiva CE:
Strumento legale utilizzato per armonizzare le legislazioni degli Stati membri
dell’Unione Europea
Stabilisce i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza
Obbligo di trasposizione nella legislazione nazionale
Norma tecnica:
Con il termine “norma” si intende una specifica tecnica approvata da un ente
normativo (es. UNI CEN ISO)
riconosciuto a svolgere questa attività di normazione
Norme armonizzate:
Una norma diventa armonizzata quando viene pubblicata negli Stati membri
della comunità
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Le normative in ambito europeo
Norme di tipo A
(norme base) contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e
gli aspetti
generali applicabili a tutte le macchine;
Norme di tipo B
(norme gruppo) trattano un aspetto specifico della sicurezza o un dispositivo di
sicurezza.
Sono suddivise in due gruppi:
- Tipo B1 : riguardano aspetti particolari della sicurezza (ad es. distanze di
sicurezza,temperatura della superficie, rumore);
- Tipo B2: riguardano i dispositivi di protezione (ad es. comandi a due
dispositivi di interbloccho delle protezioni);
Norme di tipo C
(norme famiglie di macchina) trattano i requisiti di sicurezza per tipologia di
macchina.
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Acquisto nuove macchine
L’introduzione di una nuova macchina e/o attrezzatura nell’ambiente
di lavoro presuppone una serie di passaggi di verifica atti a
stabilire la corretta interazione macchina-ambiente
Richiesta acquisto al D.L.
Verifica congiunta RSPP +
Resp. Laboratorio
Definizione dei protocolli di collaudo
Analisi di compatibilità
Definizione commissione di collaudo
Acquisto + Installazione +
Verbale di corretta installazione
Collaudo
Saldo acquisto
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Attrezzature di lavoro “usate”
Con la nuova direttiva macchine si afferma un
concetto fondamentale:
La macchina/attrezzatura deve risultare
conforme ai quadri normativi al momento
della sua costruzione
Occorre effettuare una specifica valutazione
del rischio al fine di stabilire la sua sicurezza
(EN/ISO 12100)
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Attrezzature di lavoro “usate”
Rottamazione
Adeguamento
Sostituzione totale e/o parziale
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Attrezzature di lavoro “usate”
Definire i limiti della macchina
Cosa è importante valutare?
Non dimenticare di prevedere un uso errato o non idoneo, come ad esempio l’eventuale utilizzo
di una macchina al di fuori delle specifiche tecniche.
Qual è l’aspettativa di vita di una macchina e dell’applicazione ad essa correlata?
Bisogna provvedere in che modo da rottamare la macchina al termine del suo ciclo di vita.
Identificare i rischi
Quali aspetti della macchina possono causare danni o lesioni ad una persona?
I pericoli da tenere in considerazione includono la possibilità di intrappolamento,
schiacciamento, taglio con attrezzi e utensili, con bordi e spigoli vivi della macchina o con
dei materiali lavorati.
Occorre inoltre considerare altri fattori quali stabilità della macchina, rumore, vibrazioni,
emissione di sostanze tossiche o fumi, radiazioni, superfici calde, agenti chimici o velocità
elevate. Questa fase deve includere tutti i rischi riscontrabili durante il ciclo di vita di una
macchina, compresa la costruzione, l’installazione e lo smaltimento.
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Attrezzature di lavoro “usate”
Concetto di adeguamento
Art.70 comma 2
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’
ALLEGATO V.
Si ricorda che il D.lgs. 81/08 non concede proroghe !
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Attrezzature di lavoro “usate”
Gli interventi di adeguamento non costituiscono nuova
immissione sul mercato e pertanto non sussiste l’obbligo della
certificazione CE.
Solo se gli interventi di adeguamento non rientrano nelle attività
manutentive ordinarie e straordinarie occorre attivare la
procedura di ricertificazione.
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Attrezzature di lavoro “usate”
Chi può provvedere agli adeguamenti ?
•Gli adeguamenti possono essere effettuati da ditte specializzate
regolarmente iscritte alle CCIAA
•Non esiste alcuna norma di legge che stabilisce i requisiti professionali
•La scelta del soggetto ricade sulla responsabilità del Datore di Lavoro
Qualora il D.L. ritenga che all’interno della propria organizzazione
lavorativa vi siano persone di comprovata capacità professionale in
grado di espletare tale incarico egli può assegnare l’incarico alla persona
da lui direttamente individuata
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Attrezzature di lavoro “usate”
Quale strategia adottare?
•Rivolgersi ad un professionista per l’analisi di rischio e
l’individuazione degli eventuali riallineamenti
•Si adottano i correttivi in linea con quanto stabilito dall’allegato V
del D.lgs.81/08
•Si ribadisce la responsabilità del Datore di Lavoro su tutto il
processo
•L’aggiornamento deve essere completato con gli schemi elettrici,
pneumatici, etc. a corredo del libretto d’uso e manutenzione
•In assenza di libretto occorre redigere procedure scritte con le
misure generali e specifiche di prevenzione e protezione
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Attrezzature di lavoro “usate”
I rischi riguardano principalmente:
Perforatura
Impigliamento
Urto
Schiacciamento
Folgorazione
Emissione sost. Pericolose
Scottature
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Attrezzature di lavoro “usate”
Esempio di verifica su macchina utensile:
•manca l'arresto di emergenza (fungo rosso su fondo giallo),
•mancano comandi e blocchi di sicurezza,
•parti elettriche sono installate poco protette da oli e/o liquidi,
•ingranaggi e cinghie sono in vista ed accessibili,
•punte e lame da taglio non sono sufficientemente segregate,
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Le manutenzioni
L’art. 71 comma 8 lettera b stabilisce la priorità dei controlli e delle
verifiche volti a garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza
Tipo di controllo
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Soggetto preposto
Frequenza
Registrazione
dell’azione
Controlli periodici
Non esiste un
profilo specifico
Libretto d’uso e
manutenzione
Registro delle
attrezzature (3 anni)
Controlli straordinari
Personale
specializzato
Libretto d’uso e
manutenzione
Registro delle
attrezzature (3 anni)
Verifiche periodiche
Ditte specializzate
Quadro normativo
Registro delle
attrezzature +
certificazione di
conformità
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Dichiarazione di conformità di
macchine/attrezzature usate
Attestazione di Conformità
ai sensi dell’art.72 del D.lgs. 81/08
Il sottoscritto …… nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta/Ente
denominato …………… con sede in ….. Via ……., P.I. ……..
Dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 72 comma 1 del D.lgs. 81/08,
che la macchina/attrezzatura …… mod. …… anno di costruzione …..
Matricola ….. Acquistata dalla Ditta ….. (vedi fattura n° …. Del …) è conforme
alla previgente normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro n° D.P.R.
459/96, ed in particolare è conforme all’allegato V del D.lgs. 81/08
Luogo e data
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Il legale rappresentante
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Rapporto uomo-macchina
Il luogo di lavoro deve essere organizzato correttamente in funzione delle macchine attrezzature
presenti (controllo delle mutue conflittualità)
La macchina deve avere il suo spazio vitale entro il quale non sono ammesse interferenze di alcun
genere (min. 60 cm.)
In prossimità della consolle di comando devono essere presenti le misure di prevenzione e protezione
In prossimità della macchina devono essere collocati i segnali dei DPI necessari per il suo uso
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Procedure di lavoro
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Attività collaterali di laboratorio
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Confinamento aree a rischio specifico
Formalizzazione delle procedure di lavoro
Assegnazione DPI
Registro delle manutenzioni
Registro degli acquisti
Verbali di verifica e collaudo attrezzature
Gestione rifiuti speciali
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LEZIONE
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