Diritto Marittimo Soste dei contenitori, responsabilità dello
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Diritto Marittimo Soste dei contenitori, responsabilità dello
Diritto Marittimo Soste dei contenitori, responsabilità dello spedizioniere ed operazioni accessorie ex articolo 1737 c.c. Claudio Perrella e Pietro Nisi Premessa Una recente sentenza del Tribunale di Genova (Agenzia Marittima Le Navi c. Delta, sentenza 2951/2015) si colloca in un filone giurisprudenziale ormai piuttosto nutrito, relativo ad una fattispecie che ricorre con frequenza, ossia la richiesta di pagamento del corrispettivo per la ritardata restituzione dei container impiegati per il trasporto di merce su nave. La giurisprudenza sul tema è già piuttosto risalente, ma la produzione è divenuta negli ultimi anni più fitta, a testimonianza del fatto che si tratta di contenziosi ricorrenti, spesso originati dalla sopravvenuta insolvenza dei ricevitori acquirenti della merce, che tardano o rifiutano di prendere in consegna i contenitori provvedendo al loro svuotamento e restituzione al vettore marittimo. In molti casi contribuisce ad alimentare il contenzioso il ritardo con cui la compagnia marittima segnala i ritardi maturati a destino, al punto che non è infrequente che caricatori e spedizionieri vengano allertati del mancato ritiro a distanza di settimane o mesi, allorquando è divenuto difficile ottenere l’adempimento da parte del consignee ed è sopraggiunto il rischio dell’intervento ad opera delle autorità portuali o doganali del porto di sbarco, che procedono alla vendita forzosa della merce al fine di recuperare gli eventuali diritti maturati. Diritto Marittimo Le questioni tradizionalmente ricorrenti possono così riassumersi: la qualificazione del contratto relativo alla disponibilità dei contenitori; la qualificazione del corrispettivo ed il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato dal vettore; la legittimazione passiva di (rectius, la sussistenza dell’obbligo in capo a) caricatore e/o spedizioniere; le conseguenze di eventuali ritardi o inerzie da parte del vettore marittimo. E’ interessante rilevare come tutti i profili ora richiamati ricorrano immancabilmente anche nella giurisprudenza di altri paesi, nei quali fattispecie analoghe sono parimenti ricorrenti, e si rilevano marcate differenze di approccio nella giurisprudenza. 2. La qualificazione del contratto relativo alla disponibilità dei contenitori. L’inquadramento del contratto in base al quale il vettore marittimo concede la disponibilità dei contenitori per il trasporto è evidentemente punto preliminare e prioritario per l’individuazione della natura del corrispettivo richiesto dal vettore e del diritto da questo vantato. Si tratta in particolare di stabilire se il contratto che disciplina l’impiego dei container sia distinto ed autonomo dal contratto di trasporto (restando assoggettato dunque ad una disciplina specifica e distinta da quella che regge il trasporto), oppure se di tratti di null’altro che di una componente del contratto di trasporto avente ad oggetto il trasferimento della merce contenuta nei container. Sul punto la posizione raggiunta dalla nostra giurisprudenza è piuttosto netta, ed è nel senso che la fornitura da parte del vettore di container impiegati per lo stivaggio delle merci dà vita ad un contratto di locazione, distinto dal contratto di trasporto, che espone il caricatore al pagamento di un corrispettivo per l’eventuale ritardato svuotamento e riconsegna1. Di regola il vettore indica sulla polizza di carico che regge il trasporto la rata giornaliera di controstallia per ogni giorno di sosta del container, destinata a scattare a seguito di un primo periodo di franchigia ed essere progressivamente incrementata qualora la sosta ecceda alcune settimane. Diritto Marittimo Si tratta dunque di un contratto di locazione, distinto dal trasporto; la “connessione sussistente sul piano economico e tecnico ... tra utilizzazione dei container e la esecuzione del trasporto"2, non determina alcun "assorbimento giuridico": la disponibilità giuridica del locatore permane durante il viaggio anche in assenza (e senza bisogno) di un rapporto materiale e di una gestione diretta dei contenitori, e diritti ed obblighi che conseguono tale contratto sono riconducibili allo schema della locazione. Un punto che è stato talora affrontato dalle nostre corti è costituito dalla circostanza che le compagnie marittime impiegano molto spesso contenitori dei quali non sono proprietarie, disponendone per effetto di leasing agreements. Il dato è ad avviso della giurisprudenza irrilevante con riguardo al ricorso dello schema della locazione: si veda ad esempio3 … (in un contenzionso nel quale la polizza di carico conteneva la dicitura "containers owned/managed by sea carrier and hired by shipper" ) dove la corte ha affermato che “in punto alla possibilità di ricorrere ad un contratto di locazione anche nell'ipotesi in cui il locatore non abbia la proprietà dei beni locati, si osserva che a nulla rileva che i contenitori non fossero di proprietà del vettore, in quanto la qualità di locatore, attesa la natura personale del rapporto di locazione, non presuppone necessariamente quella di proprietario, essendo sufficiente la disponibilità materiale del bene da parte di chi lo loca. Di qui il suo diritto alla restituzione”. In precedenza la Cassazione4 aveva evidenziato che ”la qualità di locatore non presuppone necessariamente, attesa la natura personale del rapporto di locazione, quella di proprietario, essendo sufficiente la disponibilità materiale del bene da parte di chi lo loca, la circostanza che, in base alle specifiche previsioni contrattuali, la messa a disposizione dei container sia stata nella specie qualificata come locazione di beni mobili giuridicamente autonoma rispetto al contratto di trasporto, ancorchè ad esso funzionalmente correlata”. L’orientamento che sembra largamente prevalente è dunque nel senso che ricorre un contratto di locazione, con esclusione di qualunque disciplina inerente al contratto di trasporto. Diritto Marittimo In senso contrario si segnala tuttavia una recente decisione del Tribunale di Massa5, dove la Corte ha ritenuto di applicare i principi in materia di controstallie, sulla scorta del rilievo che “il compenso di controstallia è strettamente connesso al contratto di trasporto e ai relativi diritti ed obblighi da esso nascenti, essendo legato, nella fase di scaricazione, al diritto del destinatario/ricevitore di vedersi riconsegnata la merce, ma anche al suo dovere di collaborare con il vettore allo scopo di liberare la nave e i containers, in modo tale che l'armatore possa utilizzare i mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del contratto. Si potrebbe affermare, senza azzardare, che le clausole riferentesi alle controstallie attengono ad un profilo tipico (si potrebbe dire connaturato - germane) del trasporto marittimo. La loro previsione nel codice della navigazione non può che confortare questa tesi”. 3. Qualificazione del corrispettivo ed il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato dal vettore L’inquadramento del contratto in virtù del quale viene concessa la disponibilità dei contenitori si riverbera evidentemente sulla determinazione della natura del corrispettivo. Se il contratto è ascrivibile allo schema della locazione, la disciplina sarà quella dei canoni dovuti per effetto di tale locazione, con le conseguenze del caso in punto prescrizione6. Qualora invece si faccia ricondurre il contratto alla disciplina in materia di trasporto la conseguenza è quella delineata dal Tribunale di Massa nella decisione da ultimo richiamata, attribuendo al corrispettivo pattuito per la ritardata consegna del contenitore “natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata cooperazione del ricevitore al compimento delle operazioni di sbarco della merce da parte del vettore e svolge, pertanto, una funzione analoga a quella della penale, la cui pattuizione, rispondendo alle finalità di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso d'inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, dispensa il creditore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno sofferto.” Diritto Marittimo Nel caso ora citato il Tribunale finisce per ritenere che il compenso di controstallia per la ritardata restituzione del container “si presenta come una liquidazione preventiva e forfettaria delle spese e dei danni causati al vettore dalla violazione del dovere di cooperazione del destinatario/ ricevitore della merce, nei termini di una pattuizione riconducibile alla logica della mora del creditore e alla struttura della clausola penale”. Anche in altri ordinamenti le cd. detention dei contenitori sono tradizionalmente ricondotte allo schema della penale7 con implicazioni del tutto peculiari nei sistemi di common law, nei quali tradizionalmente si distingue tra liquidated damages clauses e penalty clauses, e si ritengono di regola ammissibili le prime e prive di effetto le seconde. Si riconosce in particolare validità solo alle clausole con cui le parti hanno in sostanza determinato in via anticipata i danni nascenti dall’inadempimento, e l’abbiano fatto in modo equilibrato e ragionevole, ossia attraverso una stima dei danni che possono concretamente e ragionevolmente derivare da una violazione (la giurisprudenza inglese sottolinea che “the essence of liquidated damages is a genuine pre-estimate of damage…”) e la clausola non abbia dunque finalità “punitive”8. Qualora il contratto sia soggetto a legge inglese qualificare le detention dei contenitori come penalty può portare alla conseguenza della declaratoria di nullità della pattuizione qualora la clausola venga ritenuta difettare dei requisiti richiesti per la validità di una clausola di liquidated damages. 4. Legittimazione passiva di (ovvero, sussistenza dell’obbligo in capo a) caricatore e/o spedizioniere Un punto spesso fonte di contenziosi è costituito dalla individuazione del soggetto tenuto al versamento del corrispettivo per la ritardata restituzione del container. La richiesta viene di regola presentata dal vettore marittimo al soggetto che risulta shipper in polizza di carico, oppure (qualora la veste non coincida) allo spedizioniere. Spesso ciò avviene in base ad una valutazione circa la maggiore o minore solvibilità del destinatario della richiesta. Diritto Marittimo La sentenza che si annota ha escluso la fondatezza della domanda formulata all’indirizzo dello spedizioniere, escludendo che la stipulazione del contratto relativo alla disponibilità dei contenitori sia configurabile quale operazione accessoria ai sensi dell’articolo 1737 cc. Sul punto era già intervenuta in precedenza la Cassazione9 affermando che "tra le prestazioni accessorie dello spedizioniere sono comprese sì la custodia della merce, oltre altri adempimenti, ma di certo non le modalità dei rischi dell'esecuzione, perché egli si obbliga solo a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente il contratto di trasporto". Il punto sembra ora piuttosto consolidato nella giurisprudenza delle nostre Corti. Nello stesso senso ad esempio è una recente sentenza del Tribunale di Parma10, che ha deciso un contenzioso promosso dal vettore marittimo per ottenere la condanna in via principale dello spedizioniere o, in via subordinata, del caricatore al pagamento di quanto pattuito per controstallie e mancata restituzione di quattro contenitori. Nel caso deciso dal Tribunale di Parma, al pari di quanto accaduto nella fattispecie decisa dalla sentenza in rassegna, lo spedizioniere aveva stipulato un contratto di trasporto marittimo con parte attrice, che aveva rilasciato polizza di carico nella quale veniva indicato come caricatore (shipper) la stessa mittente/mandante. Il Tribunale ha escluso la responsabilità dello spedizioniere, partendo dalla constatazione che ai sensi dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, e che ai sensi dell'art. 1705 c.c., in caso di mandato senza rappresentanza, il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Il Tribunale di Parma ha poi aderito alla tesi secondo cui qualora il vettore metta a disposizione dei contenitori per il trasporto, detti contenitori formano oggetto di un autonomo Diritto Marittimo contratto di locazione, non rientrante nella categoria delle "operazioni accessorie", facenti carico allo spedizioniere ex cit. art. 1737 c.c., in quanto tale contratto non è funzionalmente necessario ed imprescindibile rispetto alla stipulazione del contratto di trasporto. Ad avviso del giudice gli effetti di tale orientamento giurisprudenziale sono duplici: a) è possibile che tale contratto di locazione, svincolato dal contratto di spedizione, possa essere stipulato dallo spedizioniere in nome e per conto del caricatore, con le conseguenze proprie del mandato con rappresentanza. b) è possibile fornire prova del conferimento della relativa procura con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni, non occorrendo fornirne prova scritta, posto che, mentre per il contratto di trasporto marittimo di merce è richiesta la prova scritta, ai sensi dell'art. 420 c.n., per il contratto di locazione non sussistono tali limiti probatori11. Quanto alla rilevanza della indicazione in polizza di carico dell’identità del mittente/mandante, argomento questo che con grande frequenza viene sollevato nei contenziosi in esame, questa viene variamente valutata dalle nostri Corti. Il Tribunale di Parma ad esempio ha ritenuto che nel caso sottoposto alla sua decisione non potesse sicuramente desumersi che lo spedizioniere aveva stipulato il contratto di locazione in nome e per conto della mandante per il solo fatto che nella polizza di carico era stato indicato, come caricatore, tale soggetto, posto che quest'ultimo non aveva sottoscritto la polizza; ad avviso della Corte era inoltre priva di rilevanza la circostanza che la mandante avesse ricevuto in consegna la polizza di carico senza sollevare obiezione alcuna. La Cassazione12 (confermando sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Genova) ha affermato il difetto di legittimazione passiva dello spedizioniere, sulla base del rilievo che la stipulazione di contratti di locazione relativi alla disponibilità dei contenitori non può qualificarsi come “operazione accessoria” di cui all'art. 1737 c.c., e dunque deve fare oggetto di un mandato ulteriore e diverso rispetto a quello della spedizione. Diritto Marittimo Ne consegue ad avviso della Corte che è ben possibile che lo spedizioniere agisca per effetto di un mandato con rappresentanza, e che dunque il contratto che lo spedizioniere stipula per la disponibilità dei contenitori venga concluso in nome e per conto del mittente. Le valutazioni della Corte d'Appello di Genova che la Cassazione ha confermato con la sentenza ora richiamata si sono imperniate sul rilievo che la scelta della collocazione della merce in container rientra nella discrezionalità del mittente, in base ad una valutazione che esso fa sia in ordine ai costi che alla conservazione della merce, ed è estranea alle cd. operazioni accessorie. Corte d'Appello e Cassazione hanno inoltre posto l'accento sul rilievo della indicazione del venditore-mandante come shipper in polizza di carico. 5. Le conseguenze di eventuali ritardi o inerzie da parte del vettore marittimo Spesso accade che il vettore si attivi con ritardo nel segnalare la situazione esistente al porto di sbarco al fine di ottenere istruzioni per l’eventuale destinazione alternativa della merce (con la conseguenza tra l’altro che durante la sosta la merce viene danneggiata o deprezzata). Molto spesso la condotta scarsamente diligente e tempestiva del vettore viene ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 1227 cc, poiché il vettore di fatto finisce con il proprio operato per dilatare la durata della indisponibilità dei contenitori consegnati per il trasporto. In una sentenza del Tribunale di Genova avente ad oggetto le soste maturate per la permanenza al porto di Mombasa di 4 contenitori, la Corte dopo aver accertato che la comunicazione da parte della compagnia marittima del mancato ritiro della merce era avvenuta il 14 maggio 1999, mentre lo sbarco era stato eseguito nel gennaio precedente, ha ritenuto di non poter porre a carico dello spedizioniere/shipper i costi per la sosta nel periodo precedente all'invio della comunicazione del mancato ritiro, poiché faceva carico del vettore informare tempestivamente lo spedizioniere di quanto accaduto allo sbarco, ai sensi dell'articolo 450 del codice della navigazione. Diritto Marittimo Sul punto in esame in esame è intervenuta la Cassazione13, con una sentenza particolarmente dettagliata ed accurata. La Corte ha affrontato in modo specifico il punto della responsabilità per le soste qualora si verifichino ritardi nel segnalare al caricatore il mancato ritiro del container, precisando che “la questione di diritto consiste nello stabilire se, ove il vettore marittimo abbia locato dei contenitori al caricatore pattuendo un corrispettivo (nel caso in questione progressivamente crescente) a tempo fino alla data in cui ne consegua nuovamente la disponibilità a seguito del ritiro della merce contenutavi da parte del ricevitore nel porto di destinazione, sia o non sia configurabile una sua responsabilità verso il caricatore (conduttore dei containers), tenuto al pagamento del canone al vettore durante il tempo di giacenza dei contenitori, per aver omesso dì avvertirlo del mancato ritiro della merce da parte del ricevitore oltre il tempo da considerarsi normale …. ovvero se tale omissione addirittura comporti la cessazione dell'obbligo del conduttore del pagamento del canone per essere il mancato conseguimento della disponibilità dei contenitori da parte del locatore-vettore riconducibile al fatto dello stesso vettore”. La Corte ha aggiunto che qualora si ritenesse ininfluente l’eventuale ritardo maturato dal vettore si finirebbe per determinare una situazione irragionevole, ingenerando “la possibile convenienza economica per il vettore-locatore di astenersi dall'informare il caricatore- conduttore, che resterebbe comunque indefinitamente tenuto al pagamento del canone quand'anche non tragga più alcun utile dalla protrazione del rapporto locativo, la cui cessazione sarebbe tuttavia possibile sulla base di istruzioni che il caricatore potrebbe impartire al vettore se informato del mancato ritiro della merce, conosciuto solo dal vettore”. La sentenza ha dunque affermato in modo perentorio la responsabilità del vettore in caso di ritardi, fondando tale rilievo sulla disciplina dell'articolo 450 del codice della navigazione e dell'articolo 1690 del codice civile, che contemplano l'eventualità che il destinatario sia irreperibile oppure rifiuti o ritardi di ricevere il carico e di chiedere la riconsegna delle cose trasportate, e pongono a carico del vettore l'obbligo di domandare immediatamente istruzioni al mittente. Diritto Marittimo La Suprema Corte si è poi fatta carico di argomentare l’applicazione della disciplina del trasporto ad un rapporto contrattuale che essa stessa ha ricondotto allo schema della locazione “in ragione del sicuro collegamento funzionale fra i due contratti” e ritenendo che “la disciplina dettata in tema di trasporto sì applichi anche alle cose (quali i contenitori) non destinate al ricevitore (ma che tuttavia le contengono) quante volte, com'è il caso dell'avviso che il vettore è tenuto a dare al caricatore, la sua ratio sia quella di porre il caricatore in condizioni di evitare pregiudizi”. La Corte ha inoltre fatto richiamo al generale principio di correttezza e buona fede, che "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" e deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale previsti dall'art. 2 Cost.: ad avviso della Corte “la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”. 6. Una recente pronuncia sul punto della Court of Appeal inglese e la posizione nei sistemi di common law Sul tema si registra una recente pronuncia delle Corti inglesi14, che merita sicuramente un cenno. Nel caso in parola il vettore MSC ed il caricatore Cottonex avevano stipulato un contratto avente ad oggetto la disponibilità di 35 container per il trasporto di cotone grezzo da Bandar Abbas e Jebel Ali a Chittagong in Bangladesh. I contenitori erano stati sbarcati nel maggio e giugno 2011, i caricatori venditori avevano ricevuto il pagamento del prezzo, tuttavia i ricevitori non avevano mai provveduto al ritiro, ed il container erano rimasti dunque bloccati in porto per anni. La Commercial Court aveva ritenuto che Cottonex fosse in corsa in repudiation del contratto di trasporto nel settembre 2011, allorquando aveva informato MSC che non vi era nessuna realistica possibilità di ottenere la riconsegna dei contenitori, che il ritardo maturato in quel momento era tale da determinare una frustration, e che MSC non aveva dunque Diritto Marittimo a partire da quel momento alcun legitimate interest alla sopravvivenza dei contratti in vista di un futuro adempimento. La decisione è stata nella sostanza confermata dalla Court of Appeal, che ha ritenuto che la frustration dovesse individuarsi alla data del 2 febbraio 2012, allorquando MSC aveva proposto senza successo di vendere i contenitori a Cottonex. La Corte in particolare ha evidenziato che “it would have been wholly unreasonable for the carrier to insist on further performance … and in effect generate an unending stream of free income”. La decisione è di sicuro interesse e riecheggia numerosi dei temi che ricorrono nei contenziosi in esame, in particolare la singolarità della situazione che viene a crearsi allorquando il vettore consegue dalla sosta forzata dei contenitori corrispettivi molto più elevati di quelli derivanti dal loro impiego ordinario, che molto rapidamente finiscono per eccedere il valore stesso dei container. L’esame della giurisprudenza inglese sul punto è interessante anche considerando che le pronunce delle nostre corti che hanno applicato la disciplina della locazione richiamando principi e disposizioni di diritto italiano non sembrano aver approfondito il punto relativo alla individuazione della legge applicabile a tale contratto di locazione. Questa, in particolare, potrebbe essere quella richiamata in polizza laddove si ritenga il contratto retto e disciplinato dalla polizza di carico, o la legge nazione del vettore, mentre - almeno in linea di principio - più difficilmente dovrebbe essere la legge italiana in quanto legge del luogo ove ha sede lo shipper o lo spedizioniere. 1 Così ad esempio Cassazione, n. 12888/2009, Soc. Ari c. Soc. Grandi Traghetti Gilnavi; in precedenza, sempre nel senso della riconducibilità allo schema della locazione, Cassazione 16643/2008, La Mercantile S.r.l. c. Minasso ed in tempi recenti Tribunale Parma 20 febbraio 2012 n. 246 Brointermed Lines Ltd v. Logico s.r.l; Tribunale di Genova 21 ottobre 2015 Agenzia Marittima Le Navi S.p.a c.Delta S.r.l. Sul tema si vedano anche Tribunal de Commerce de Marseille 29 agosto 1989, Gilnavi S.r.l. c. Soc. Eugene Malbec, in questa Rivista, 1990, 1169; Tribunale Genova 30 maggio 1991, Calzaturificio International Shoes di F. Vaccariello & C. S.n.c. c. Gilnavi di Navigazione S.p.a., in questa Rivista 1992, 730 con nota di ORIONE, Brevi riflessioni in tema di utilizzazione da parte del caricatore di containers messi a disposizione del vettore. Tribunale Savona 13 settembre 2002, New Commercial Financial Group c. Fall. Galleano, in questa Rivista, 2004, 1028 con nota di BOI, Utilizzo dei containers e tipologie contrattuali. Tribunale Genova 6 giugno 2011, Ignazio Messina & C. S.pa c. Dd Trans S.r.l. e Stirtex S.r.l., in questa Rivista, 2012, 564. Diritto Marittimo 2 Così Cassazione n. 12888/2009, cit. 3 Tribunale Parma, 20 febbraio 2012 n. 246, cit. 4 Cassazione n. 12888/2009, cit. 5 Tribunale Massa 19 gennaio 2016, n. 41, in De Jure 6 Si veda, per l’esperienza di altri ordinamenti (segnatamente il Brasile) Superior Court of Justice Rules on Limitation Periods for Containers Demurrage Claims, in Lexology 7 E’ il caso ad esempio dell’ Australia, come chiarito nel caso D V Kelly Pty Ltd v China Shipping (Australia) Agency Co Pty Ltd New South Wales Consumer, Trader & Tenancy Tribunal, 2010. Si veda anche Tribunale Genova 8 settembre 1990, Gilnavi c. Multitrans ed altri, in questa Rivista, 1991, 784, che ha qualificato le detention una penale per la mancata tempestiva restituzione del container, riducibile equitativamente a norma dell’art. 1384 cod. civ. 8 E’ importante ad esempio non impiegare termini quali “penalty” o “by way of penalty”, ricorrendo invece a formulazioni ormai diffuse nella prassi del tipo “the parties agree that this clause provides a realistic pre-estimate of the loss and is not intended to be a penalty” (tenendo presente però che la terminologia usata dalle parti non mette al sicuro da una eventuale censura qualora la clausola sia formalmente definita di liquidated damages ma abbia invece natura e sostanza di penalità). La giurisprudenza inglese ed americana si è fatta carico di precisare cosa debba intendersi per “genuine preestimate of future loss” chiarendo che la stima non deve essere necessariamente esatta ed il danno in concreto può essere anche significativamente maggiore o minore, ma deve tuttavia essere attendibile e “it must not be unreasonably extravagant or simply arbitrary”. Un elemento spesso considerato di peso è la circostanza che il danno sia di difficile determinazione in via preventiva. 9 Cassazione n. 4900/2011, Ignazio Messina c. Intercosped S.r.l. in questa Rivista con nota di BOGLIONE Containers demurrage: nozione, titolarità e legittimazione a pretenderne il pagamento e ad effettuarlo e sua riduzione equitativa. Nello stesso senso anche Tribunale di Brescia, 30 aprile 2016, richiamata in The Italian Maritime Journal Giugno/Settembre 2016 n° 2, dove il giudice bresciano ha ritenuto che è lasciata all’autonomia delle parti determinare ciò che è giuridicamente accessorio (e quindi soggetto alla disciplina del contratto di spedizione), rilevando che “la ratio della disciplina è quella di connettere certe operazioni a un trasporto di cose, operazioni che, in virtù della scelta autonoma delle parti, possono essere praticamente collegate senza dare luogo ad un negozio unico, là dove la causa negotii è solo quella di concludere un contratto di trasporto, ovvero la consegna della merce da un luogo ad un altro, da un soggetto ad un altro”. 10 Tribunale Parma, cit. 11 Cassazione n. 4900/2011 cit. 12 Ancora in tal senso Cassazione n. 4900/2011, cit. 13 Cassazione, n. 12888/2009 cit. (nella specie la sosta si era protratta per circa diciassette mesi). 14 MSC vs. Cottonex Anstalt [2016] EWCA Civ 789 Claudio Perrella [email protected] tel. 051 232495 Pietro Nisi [email protected] tel. 051 232495 LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati www.lslex.com