apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015
RG n. 72793/2014
N. R.G. 72793/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Guido Vannicelli
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72793/2014 promossa da:
JAQUELINE LANDSHEER (C.F. LNDJQL67A62Z126W), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI
MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA;
GIULIANO LUCHETTI (C.F. LCHGLN66A23B636H), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI
MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA;
VALERIO VARISCO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI MASSIMO
(FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA; ,
CARLO BONDAVALLI (C.F. BNDCRL59E12I496P), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI
MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA;
- tutti elettivamente domiciliato presso il difensore avv MASSIMO FONTANESI
ATTORI
contro
MARCO DE PADOVA (C.F. DPDMRC68A01F205U), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO
ALESSANDRO SAVERIO elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso
il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO
ANTONIO GAGLIARDI (C.F. GGLNTN67H13B915S), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO
ALESSANDRO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso
il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO
ALESSANDRO SAVERIO ESPOSITO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO
ALESSANDRO SAVERIO elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso
il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO
MOCO SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO,
elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. ESPOSITO
ALESSANDRO SAVERIO
CONVENUTI
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015
RG n. 72793/2014
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni,
come di seguito:
“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e
dichiarare l’invalidità e/o comunque l’inefficacia nei confronti della Moco s.r.l., dei soci e dei terzi, per
violazione del diritto di prelazione previsto dagli artt. 7.2.1 e 7.2.2 dello Statuto sociale, dell’atto in
data 12.09.2014, autenticato dal Dott. Vincenzo Melli (n. 21544 di rep.- n. 10405 di racc.), registrato ed
iscritto nel libro dei soci il 17.09.2014, con cui i soci De Padova Marco (C.F. DPDMRC68A01F205U)
e Gagliardi Antonio (C.F. GGLNTN67H13B915S) hanno ceduto all’Avv. Esposito Alessandro Saverio
(C.F. SPSLSN78E06F205R), le proprie quote di partecipazione al capitale sociale della MOCO s.r.l.
(C.F. 03976550966), rispettivamente pari al 10% ed al 3% del capitale sociale, quote del valore
nominale complessivo di euro 1.300,00, dichiarando che il terzo acquirente non è mai entrato a far
parte della compagine sociale ed ordinando al conservatore del Registro delle Imprese l’iscrizione della
decisione. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
CONVENUTI:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità della lite e della domanda svolta dal signor
Bondavalli Carlo per mancata preventiva applicazione ed attivazione della clausola compromissoria
prevista dall’atto costitutivo di Moco Srl.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA:
- ai sensi dell’art. 221 c.p.c. accertare che la sottoscrizione dei signori Giuliano Luchetti e Valerio
Varisco di cui alla procura alle liti conferita all’Avv. Massimo Fontanesi a margine dell’atto di
citazione del 14.11.2014 introduttivo del presente giudizio è un falso e, per tali motivi, dichiarare la sua
nullità, invalidità ed inefficacia.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare la domanda dagli attori nei confronti dei signori Marco De Padova e Antonio Gagliardi, di
Moco Srl nonché dell’Avv. Alessandro Esposito in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i
motivi esposti in narrativa
IN OGNI CASO:
- con vittoria di compensi professionali e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese generali ai
sensi del D.M. 55/2014 e delle spese vive sostenute da distrarre in favore del sottoscritto difensore.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con l’atto introduttivo del presente giudizio gli attori, in qualità di titolari di quote di partecipazione al
capitale della società MOCO srl (in una misura complessivamente pari al 34% del capitale), lamentano
la violazione del proprio diritto di prelazione nella cessione da parte dei signori De Padova e Gagliardi
delle partecipazioni di rispettiva pertinenza nella MOCO srl (pari complessivamente al 13% del
capitale sociale) in favore dell’altro socio Alessandro Saverio Esposito e in tale prospettiva agiscono
per la dichiarazione di inefficacia della relativa cessione nei confronti della MOCO, citando in giudizio
sia la società che i diretti protagonisti dell’operazione di compravendita.
I convenuti, ritualmente costituiti in giudizio con unico atto, in via preliminare hanno innanzitutto
sollevato eccezione preliminare di arbitrato in ordine alla domanda proposta dagli attori; hanno altresì
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ATTORE:
Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015
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contestato attraverso querela di falso l’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla procura rilasciata al
difensore degli attori da parte dei soci Luchetti e Varisco (in sede di memorie ex art 183 cpc analoghe
contestazioni sono state altresì proposte anche riguardo alla autenticità della sottoscrizione della socia
Landsheer, ma per questa parte non risulta mai proposte formali domande). Nel merito hanno
rivendicato la piena legittimità della cessione come avvenuta in puntuale esecuzione di contratto
preliminare liberamente stipulato tra le parti, richiamando in diritto il consolidato orientamento
giurisprudenziale che, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione, esclude il diritto dei soci
pretermessi di riscattare le quote oggetto di cessione.
A)Sulle questioni preliminari
Deve essere innanzitutto rigettata come manifestamente pretestuosa l’eccezione preliminare di
arbitrato sollevata da parte convenuta, atteso che la disposizione invocata era presente nell’atto
costitutivo della società registrato in data 17.6.2003 ma non compare più nello statuto sociale come
modificato da delibera assembleare 5.11.13. In particolare si deve rilevare che il nuovo statuto
approvato risulta puntualmente allegato al menzionato verbale assembleare, composto da 33 articoli
con rituale disposizione di chiusura con rinvio alle norme di legge non espressamente derogate: alla
luce di tale rilievo deve reputarsi senz’altro priva di ogni serio fondamento l’assunto di parte relativo ad
una invocata “sopravvivenza” della clausola compromissoria in precedenza prevista nell’originario atto
costitutivo.
Si deve altresì rigettare la domanda di accertamento della falsità delle sottoscrizioni Luchetti e Varisco
nella procura rilasciata in calce all’atto di citazione, per i seguenti motivi:
i)la domanda è stata proposta in sede di comparsa di costituzione sub specie di “querela di falso” e in
simili termini è stata dichiarata nulla dal g.i. ai sensi del formale disposto di cui all’art 221 comma 2°
cpc perché non corredata dalla indicazione degli elementi di prova addotti a sostegno – secondo
determinazione che il collegio ritiene pienamente fondata;
ii)nel prosieguo i convenuti hanno insistito nella medesima contestazione nelle successive memorie ex
art 183 cpc senza proporre formalmente una “nuova” querela di falso (a supporto di tale
“interpretazione” è appena il caso di rilevare che vengono in rilievo in questo caso atti di esercizio della
ordinaria attività difensiva di competenza del legale in delega, non invece sottoscritti personalmente
dalle parti o da procuratore speciale);
iii)a ben vedere la contestazione in parola esula dalla fattispecie astratta di “querela di falso” (che
attiene alla verifica della autenticità di documento prodotto da una parte ritualmente costituita in causa,
come tale chiamata preventivamente pronunciarsi sull’interesse o meno alla utilizzazione nel processo
del documento contestato) e attiene piuttosto ad una più generale esigenza di preliminare verifica della
validità della procura rilasciata da alcuni degli attori in favore del legale che ha sottoscritto l’atto di
citazione, ma sotto tale profilo si deve osservare che:
* la questione è stata proposta in sede di costituzione in maniera del tutto generica (e come detto senza
alcuna indicazione di prove a sostegno) e poi ribadita in corso di giudizio sulla base di “indizi”
manifestamente inconsistenti;
* ma soprattutto si tratta di questione semplicemente irrilevante ai fini di decisione della causa atteso
che viene qui all’esame una domanda di accertamento ritualmente proponibile anche da un singolo
socio (laddove la costituzione dei diversi attori a mezzo di un unico difensore fa altresì venire meno
anche ogni eventuale interesse in materia di spese di lite).
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Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015
RG n. 72793/2014
Nella specie si deve prendere atto che nessuno dei convenuti ha contestato che la cessione delle quote
in favore del sig Esposito sia avvenuta in violazione della clausola di prelazione prevista dallo statuto
sociale (come dedotto da controparte, insieme con la rivendicazione di interesse e volontà all’esercizio
del diritto). I convenuti si sono piuttosto preoccupati di invocare la piena validità della intervenuta
cessione ed a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione della
clausola di prelazione non comporta affatto il riconoscimento di un diritto di riscatto in favore dei soci
pretermessi – ma in tal modo sollevando questioni semplicemente non rilevanti ai fini del presente
giudizio in cui parte attrice si è in realtà limitata a chiedere dichiarazione di inefficacia della cessione
nei confronti della società, dei soci e dei terzi, secondo pretesa che appare puntualmente conforme al
consolidato orientamento della S.C. secondo cui “la violazione di clausola di prelazione inserita nello
statuto sociale comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del
diritto di prelazione” (v da ultimo Cass 12370/14), del tutto a prescindere invece dalla piena validità
dell’atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario.
Per tutti quanti i motivi fin qui indicati il collegio ritiene dunque di dover senz’altro accogliere la
domanda di parte attrice.
Alla soccombenza segue condanna di tutti i convenuti alla integrale rifusione delle spese di lite
sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
*dichiara l’inefficacia nei confronti della Moco s.r.l. e dei soci della medesima società, per violazione
del diritto di prelazione previsto dagli artt. 7.2.1 e 7.2.2 dello Statuto sociale, dell’atto in data
12.09.2014, autenticato dal Dott. Vincenzo Melli (n. 21544 di rep.- n. 10405 di racc.), registrato ed
iscritto nel libro dei soci il 17.09.2014, con cui i soci De Padova Marco (C.F. DPDMRC68A01F205U)
e Gagliardi Antonio (C.F. GGLNTN67H13B915S) hanno ceduto all’Avv. Esposito Alessandro Saverio
(C.F. SPSLSN78E06F205R), le proprie quote di partecipazione al capitale sociale della MOCO s.r.l.
(C.F. 03976550966), rispettivamente pari al 10% ed al 3% del capitale sociale;
*ordina di conseguenza al conservatore del Registro delle Imprese l’iscrizione della presente decisione
intimando al legale rappresentante della convenuta MOCO di provvedere immediatamente alla
relativa richiesta ed autorizzando fin d’ora parte attrice a richiedere di propria iniziativa l’iscrizione in
caso di omissione del menzionato adempimento;
*condanna i convenuti, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da parte
attrice, che si liquidano in € 196,00 per contributo unificato ed euro 12.000,00 per compensi, oltre
15% spese generali, i.v.a., c.p.a. .
Così deciso in Milano 12.11.15
Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello
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B)Sul merito della controversia