apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015 RG n. 72793/2014 N. R.G. 72793/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Marianna Galioto dott. Guido Vannicelli Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 72793/2014 promossa da: JAQUELINE LANDSHEER (C.F. LNDJQL67A62Z126W), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA; GIULIANO LUCHETTI (C.F. LCHGLN66A23B636H), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA; VALERIO VARISCO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA; , CARLO BONDAVALLI (C.F. BNDCRL59E12I496P), con il patrocinio dell’avv. FONTANESI MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA; - tutti elettivamente domiciliato presso il difensore avv MASSIMO FONTANESI ATTORI contro MARCO DE PADOVA (C.F. DPDMRC68A01F205U), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO ANTONIO GAGLIARDI (C.F. GGLNTN67H13B915S), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO ALESSANDRO SAVERIO ESPOSITO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO MOCO SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO CONVENUTI pagina http://bit.ly/1V6ZwDz 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015 RG n. 72793/2014 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni, come di seguito: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l’invalidità e/o comunque l’inefficacia nei confronti della Moco s.r.l., dei soci e dei terzi, per violazione del diritto di prelazione previsto dagli artt. 7.2.1 e 7.2.2 dello Statuto sociale, dell’atto in data 12.09.2014, autenticato dal Dott. Vincenzo Melli (n. 21544 di rep.- n. 10405 di racc.), registrato ed iscritto nel libro dei soci il 17.09.2014, con cui i soci De Padova Marco (C.F. DPDMRC68A01F205U) e Gagliardi Antonio (C.F. GGLNTN67H13B915S) hanno ceduto all’Avv. Esposito Alessandro Saverio (C.F. SPSLSN78E06F205R), le proprie quote di partecipazione al capitale sociale della MOCO s.r.l. (C.F. 03976550966), rispettivamente pari al 10% ed al 3% del capitale sociale, quote del valore nominale complessivo di euro 1.300,00, dichiarando che il terzo acquirente non è mai entrato a far parte della compagine sociale ed ordinando al conservatore del Registro delle Imprese l’iscrizione della decisione. Con vittoria di spese e compenso professionale”. CONVENUTI: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità della lite e della domanda svolta dal signor Bondavalli Carlo per mancata preventiva applicazione ed attivazione della clausola compromissoria prevista dall’atto costitutivo di Moco Srl. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: - ai sensi dell’art. 221 c.p.c. accertare che la sottoscrizione dei signori Giuliano Luchetti e Valerio Varisco di cui alla procura alle liti conferita all’Avv. Massimo Fontanesi a margine dell’atto di citazione del 14.11.2014 introduttivo del presente giudizio è un falso e, per tali motivi, dichiarare la sua nullità, invalidità ed inefficacia. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare la domanda dagli attori nei confronti dei signori Marco De Padova e Antonio Gagliardi, di Moco Srl nonché dell’Avv. Alessandro Esposito in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa IN OGNI CASO: - con vittoria di compensi professionali e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese generali ai sensi del D.M. 55/2014 e delle spese vive sostenute da distrarre in favore del sottoscritto difensore. Concisa esposizione dei motivi della decisione Con l’atto introduttivo del presente giudizio gli attori, in qualità di titolari di quote di partecipazione al capitale della società MOCO srl (in una misura complessivamente pari al 34% del capitale), lamentano la violazione del proprio diritto di prelazione nella cessione da parte dei signori De Padova e Gagliardi delle partecipazioni di rispettiva pertinenza nella MOCO srl (pari complessivamente al 13% del capitale sociale) in favore dell’altro socio Alessandro Saverio Esposito e in tale prospettiva agiscono per la dichiarazione di inefficacia della relativa cessione nei confronti della MOCO, citando in giudizio sia la società che i diretti protagonisti dell’operazione di compravendita. I convenuti, ritualmente costituiti in giudizio con unico atto, in via preliminare hanno innanzitutto sollevato eccezione preliminare di arbitrato in ordine alla domanda proposta dagli attori; hanno altresì pagina http://bit.ly/1V6ZwDz 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 ATTORE: Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015 RG n. 72793/2014 contestato attraverso querela di falso l’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla procura rilasciata al difensore degli attori da parte dei soci Luchetti e Varisco (in sede di memorie ex art 183 cpc analoghe contestazioni sono state altresì proposte anche riguardo alla autenticità della sottoscrizione della socia Landsheer, ma per questa parte non risulta mai proposte formali domande). Nel merito hanno rivendicato la piena legittimità della cessione come avvenuta in puntuale esecuzione di contratto preliminare liberamente stipulato tra le parti, richiamando in diritto il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione, esclude il diritto dei soci pretermessi di riscattare le quote oggetto di cessione. A)Sulle questioni preliminari Deve essere innanzitutto rigettata come manifestamente pretestuosa l’eccezione preliminare di arbitrato sollevata da parte convenuta, atteso che la disposizione invocata era presente nell’atto costitutivo della società registrato in data 17.6.2003 ma non compare più nello statuto sociale come modificato da delibera assembleare 5.11.13. In particolare si deve rilevare che il nuovo statuto approvato risulta puntualmente allegato al menzionato verbale assembleare, composto da 33 articoli con rituale disposizione di chiusura con rinvio alle norme di legge non espressamente derogate: alla luce di tale rilievo deve reputarsi senz’altro priva di ogni serio fondamento l’assunto di parte relativo ad una invocata “sopravvivenza” della clausola compromissoria in precedenza prevista nell’originario atto costitutivo. Si deve altresì rigettare la domanda di accertamento della falsità delle sottoscrizioni Luchetti e Varisco nella procura rilasciata in calce all’atto di citazione, per i seguenti motivi: i)la domanda è stata proposta in sede di comparsa di costituzione sub specie di “querela di falso” e in simili termini è stata dichiarata nulla dal g.i. ai sensi del formale disposto di cui all’art 221 comma 2° cpc perché non corredata dalla indicazione degli elementi di prova addotti a sostegno – secondo determinazione che il collegio ritiene pienamente fondata; ii)nel prosieguo i convenuti hanno insistito nella medesima contestazione nelle successive memorie ex art 183 cpc senza proporre formalmente una “nuova” querela di falso (a supporto di tale “interpretazione” è appena il caso di rilevare che vengono in rilievo in questo caso atti di esercizio della ordinaria attività difensiva di competenza del legale in delega, non invece sottoscritti personalmente dalle parti o da procuratore speciale); iii)a ben vedere la contestazione in parola esula dalla fattispecie astratta di “querela di falso” (che attiene alla verifica della autenticità di documento prodotto da una parte ritualmente costituita in causa, come tale chiamata preventivamente pronunciarsi sull’interesse o meno alla utilizzazione nel processo del documento contestato) e attiene piuttosto ad una più generale esigenza di preliminare verifica della validità della procura rilasciata da alcuni degli attori in favore del legale che ha sottoscritto l’atto di citazione, ma sotto tale profilo si deve osservare che: * la questione è stata proposta in sede di costituzione in maniera del tutto generica (e come detto senza alcuna indicazione di prove a sostegno) e poi ribadita in corso di giudizio sulla base di “indizi” manifestamente inconsistenti; * ma soprattutto si tratta di questione semplicemente irrilevante ai fini di decisione della causa atteso che viene qui all’esame una domanda di accertamento ritualmente proponibile anche da un singolo socio (laddove la costituzione dei diversi attori a mezzo di un unico difensore fa altresì venire meno anche ogni eventuale interesse in materia di spese di lite). pagina http://bit.ly/1V6ZwDz 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Al riguardo il Collegio osserva quanto segue. Sentenza n. 12821/2015 pubbl. il 13/11/2015 RG n. 72793/2014 Nella specie si deve prendere atto che nessuno dei convenuti ha contestato che la cessione delle quote in favore del sig Esposito sia avvenuta in violazione della clausola di prelazione prevista dallo statuto sociale (come dedotto da controparte, insieme con la rivendicazione di interesse e volontà all’esercizio del diritto). I convenuti si sono piuttosto preoccupati di invocare la piena validità della intervenuta cessione ed a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione della clausola di prelazione non comporta affatto il riconoscimento di un diritto di riscatto in favore dei soci pretermessi – ma in tal modo sollevando questioni semplicemente non rilevanti ai fini del presente giudizio in cui parte attrice si è in realtà limitata a chiedere dichiarazione di inefficacia della cessione nei confronti della società, dei soci e dei terzi, secondo pretesa che appare puntualmente conforme al consolidato orientamento della S.C. secondo cui “la violazione di clausola di prelazione inserita nello statuto sociale comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione” (v da ultimo Cass 12370/14), del tutto a prescindere invece dalla piena validità dell’atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario. Per tutti quanti i motivi fin qui indicati il collegio ritiene dunque di dover senz’altro accogliere la domanda di parte attrice. Alla soccombenza segue condanna di tutti i convenuti alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: *dichiara l’inefficacia nei confronti della Moco s.r.l. e dei soci della medesima società, per violazione del diritto di prelazione previsto dagli artt. 7.2.1 e 7.2.2 dello Statuto sociale, dell’atto in data 12.09.2014, autenticato dal Dott. Vincenzo Melli (n. 21544 di rep.- n. 10405 di racc.), registrato ed iscritto nel libro dei soci il 17.09.2014, con cui i soci De Padova Marco (C.F. DPDMRC68A01F205U) e Gagliardi Antonio (C.F. GGLNTN67H13B915S) hanno ceduto all’Avv. Esposito Alessandro Saverio (C.F. SPSLSN78E06F205R), le proprie quote di partecipazione al capitale sociale della MOCO s.r.l. (C.F. 03976550966), rispettivamente pari al 10% ed al 3% del capitale sociale; *ordina di conseguenza al conservatore del Registro delle Imprese l’iscrizione della presente decisione intimando al legale rappresentante della convenuta MOCO di provvedere immediatamente alla relativa richiesta ed autorizzando fin d’ora parte attrice a richiedere di propria iniziativa l’iscrizione in caso di omissione del menzionato adempimento; *condanna i convenuti, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in € 196,00 per contributo unificato ed euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. . Così deciso in Milano 12.11.15 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1V6ZwDz 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 B)Sul merito della controversia