Capitolato - Comune di Sanremo
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Capitolato - Comune di Sanremo
Allegato 1 Comune di Sanremo Settore Sicurezza Sociale R.S.A./R.P. “Casa Serena” CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Per l’affidamento dei SERVIZI di: ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE ASSISTENZA INFERMIERISTICA ASSISTENZA FISIOTERAPICA COORDINAMENTO INFERMIERISTICO – COORDINAMENTO OSS - CONSULENZA FISIATRICA –– ASSISTENZA SOCIALE PARRUCCHIERE per UOMO e per DONNA – da effettuarsi presso la RESIDENZA PROTETTA per PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI e AUTOSUFFICIENTI di PROPRIETA’ COMUNALE denominata “CASA SERENA” sita in POGGIO di SANREMO Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 1.1 Sono oggetto del presente capitolato i servizi di consulenza fisiatrica - coordinamento infermieristico - assistenza infermieristica – coordinamento oss - assistenza socio-assistenziale – assistenza fisioterapica – assistenza sociale - parrucchiere per uomo e per donna - da effettuarsi presso la Residenza Protetta per persone non autosufficienti, parzialmente non autosufficienti e autosufficienti di proprietà comunale denominata “Casa Serena” sita in Sanremo Frazione Poggio, via Grossi Bianchi 229 con l’avvertenza che trattasi di appalto di servizi di cui all’allegato II B del D. Lgs. n. 163/06, conseguentemente ai sensi dell’art. 20 del citato decreto, la procedura di aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dalle norme ivi richiamate e dalla normativa espressamente citata negli atti di gara. 1.2 La Residenza Protetta comprende: n. 81 n. 112 n. 193 posti per non autosufficienti AGED > a 16; posti per ospiti con AGED compreso tra 0 e 16; posti totali articolati in moduli come meglio risulta infra n. 3 n. 9 n. 21 minialloggi singoli per autosufficienti minialloggi doppi per autosufficienti posti totali n. 4 n. 4 n. 8 posti 1° livello Centro Diurno di Zona per malati di Alzheimer posti 2° livello Centro Diurno di Zona per malati di Alzheimer posti totali 1 1.3 La Residenza Protetta è convenzionata con l'ASL n. 1 Imperiese per n. 40 posti letto non autosufficienti AGED > a 16 e n. 40 posti letto parzialmente non autosufficienti AGED compreso tra 10 e 16. 1.4 La struttura è disposta su 3 piani rialzati e 2 seminterrati ed è suddivisa in n. 11 moduli residenziali (con stanze a 1 e 2 posti letto). 1.5 I mini alloggi sono situati al 3° piano rialzato. Descrizione dei mini alloggi: - n. 9 camere doppie di cui 3 con posto letto per disabile - almeno uno dei componenti il nucleo deve essere autosufficiente e deve garantire l’assistenza all’altro familiare, parzialmente o non autosufficiente - n. 3 camere singole 1.6 Il Centro Diurno di Zona per malati di Alzheimer è situato al piano terra. Descrizione del Centro Diurno: n. 4 posti n. 4 posti 1° livello in convenzione ASL 2° livello in convenzione ASL Descrizione dei moduli: (il numero dei posti letto è da intendersi come numero massimo per modulo) 1° piano n.81 posti non autosufficiente (aged > 16) Modulo A n. 11 posti letto Modulo B n. 21 posti letto Modulo C n. 21 posti letto Modulo D n. 8 posti letto Modulo E n. 20 posti letto 2° piano Modulo F n. 22 posti letto Modulo G n. 22 posti letto Modulo H n. 18 posti letto Modulo I n. 18 posti letto Ospiti con AGED compreso tra 0 e 16 1° Piano interrato 2°Piano interrato n. 16 posti letto n. 16 posti letto Ospiti con AGED compreso tra 0 e 16 Ospiti con AGED compreso tra 0 e 16 1.7 La distribuzione degli ospiti nei vari piani e moduli è suscettibile di diversa valutazione da parte della Direzione. Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO 2.1 L'appalto avrà la durata certa di anni quattro decorrenti dalla data di effettiva consegna del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in concorso con l'appaltatore. 2 2.2 Entro il termine del terzo anno di durata contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo fino ad un massimo di tre anni. 2.3 La Ditta appaltatrice è comunque obbligata a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo appaltatore, nelle more dello svolgimento della nuova gara d’appalto, alle condizioni economiche e contrattuali di cui al comma precedente, e comunque non superiore a mesi 12 (dodici) dalla scadenza contrattuale. Art. 3 – VALORE DELL’APPALTO 3.1 Il prezzo a base di gara è determinato con riferimento alle seguenti prestazioni: 1.assistenza socio-assistenziale 2.assistenza infermieristica 3.assistenza riabilitativa 4.coordinamento infermieristico 5.coordinamento servizi 6.consulenza fisiatrica 7.assistenza sociale 8.parrucchiere per donna e per uomo h 202 giornaliere per giorni 365 h 1600 mensili per mesi 12 h 420 mensili per mesi 12 h 36 settimanali x 52 settimane h 36 settimanali x 52 settimane 2 volte alla settimana per h 3 complessive h 25 settimanali per 52 settimane n. 1 lavaggio – taglio – messa in piega per ogni Ospite donna al mese e n. 1 lavaggio con taglio al mese per uomo. 3.2 Il valore dell'appalto per la gestione del servizio in oggetto, relativamente alla durata contrattuale certa di quattro anni è stimato in € 8.828.000,00 ( annui € 2.207.000,00) oltre IVA di legge e oneri di sicurezza (rischi interferenza), pari ad € 8.000,00 (annui € 2.000,00) oltre IVA di legge, non soggetti a ribasso. 3.3 L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 15.449.000,00 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza, di cui € 8.828.000,00 oltre IVA e oneri di sicurezza (rischi interferenza) riferiti alla durata contrattuale certa di anni quattro e, per l’ipotesi di cui all’art.2.2, € 6.621.000,00 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza e per rischi interferenziali (cd. DUVRI), relativi all'eventuale affidamento di servizi analoghi di cui all'art. 57 - comma 5 - lett. B) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 4 – MODIFICHE IN CORSO D’ESECUZIONE - INCREMENTO/DECREMENTO PRESTAZIONI 4.1 Qualora intervenisse un incremento nel numero degli ospiti parzialmente non autosufficienti e/o degli ospiti non autosufficienti rispetto a quanto previsto all’art. 1, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti delle prestazioni, ai sensi dell’art.114 - comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art.311 - comma 2 e comma 4 - DPR 5 ottobre 2010, n.207, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. 4.2 Parimenti potranno intervenire variazioni in diminuzione delle prestazioni, qualora il numero dei moduli dedicati agli ospiti non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti si riducesse rispetto a quanto previsto dal presente capitolato. 4.3 Il costo relativo all’aumento/diminuzione delle prestazioni sarà calcolato in base alla variazione delle quantità orarie riferite alle prestazioni di assistenza socio assistenziale e infermieristica e riabilitativa (art.3. comma 1°, nn. 1-2-3) 3 Art. 5 – NATURA DEL SERVIZIO 5.1 Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerare ad ogni effetto pubblico servizio e costituiscono attività di pubblico interesse, quindi i servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati. 5.2 In caso di astensione dal lavoro per sciopero o per riunioni sindacali l’Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 5.3 In caso di arbitrario abbandono o sospensione anche parziale delle prestazioni, il Comune di Sanremo potrà procedere all’esecuzione in danno tramite altra Ditta per l’esecuzione d’ufficio rivalendosi anche sul deposito cauzionale, come previsto dall’art. 20. Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 6.1 L’ Impresa appaltatrice si obbliga ad effettuare i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e tempistiche indicate nel presente capitolato, nonché in base alle eventuali migliorie offerte nel progetto tecnico. 6.2 La Residenza Protetta è certificata ISO 9001:2008. L’appaltatore deve attenersi nell’esecuzione delle prestazioni alle prescrizioni del Manuale di qualità della Struttura, adeguando le proprie procedure a quelle in uso nella Casa. 6.3 Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dal Manuale di qualità della Struttura, dalle prescrizioni del presente capitolato e dalle normative vigenti in materia. 6.4 Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla base dell’offerta presentata. 6.5 E’ fatto obbligo all’appaltatore di garantire, per tutto il personale socio-assistenziale, infermieristico, riabilitativo di nuova assunzione, l’affiancamento da parte di personale già in servizio per la durata di almeno tre giorni. 6.6 L’appaltatore è tenuto a collaborare nella stesura e nell’attuazione, d’intesa con gli organi preposti della Struttura, di idonei programmi di attività (piani individuali assistenziali – PIA.) finalizzati al recupero psico-fisico ed al mantenimento delle condizioni dell’Ospite. 6.7 Agli ospiti dei minialloggi è garantita, tramite il personale OSA e infermieristico, l’assistenza di base alla persona e inoltre il primo intervento necessario per la tutela dell’ospite. (A) OBIETTIVI COMUNI DEGLI OPERATORI A.1 L’appaltatore promuove nei propri operatori condotte improntate al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli ospiti e alla comprensione delle loro necessità. A.2 Il comportamento degli operatori è improntato alla cortesia e alla disponibilità nei confronti degli ospiti e dei visitatori. 4 A.3 E’ fatto assoluto divieto per tutti gli operatori di richiedere e/o accettare denaro o altre utilità dagli Ospiti o da visitatori degli Ospiti. In caso di accertata violazione del suddetto divieto l’appaltatore dovrà immediatamente adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del soggetto responsabile ed allontanarlo senza indugio dalla Struttura Residenziale. A.4 Tutto il personale inoltre: • deve mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprensibile; • esso dovrà vestire una divisa, distinta per servizio (i cui colori e fogge saranno preventivamente concordati con la Direzione della Struttura), sempre pulita ed in ordine, munita di riconoscimento nominativo e foto dell’operatore, qualifica e ditta, e dovrà astenersi dal tenere accesi i propri cellulari durante il servizio; • deve avere cura degli arredi e delle attrezzature e curare il contenimento dei consumi energetici, anche spegnendo le luci, i macchinari o gli apparecchi elettrici non necessari ; • deve provvedere alla consegna delle cose ritrovate; • rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza; • deve essere sempre presente nella rispettiva area di lavoro negli orari prestabiliti e dovrà lasciare i locali non appena ultimato il servizio; • è inoltre tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali in vigore presso la Struttura. (B) OBIETTIVI DELL’ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE B.1 L’aspetto più qualificante di una corretta metodologia d’intervento assistenziale consiste nel rapporto diretto tra operatore e Ospite. B.2 L’attività assistenziale dovrà svolgersi nel rispetto dei ritmi e delle attitudini della persona, tendendo, nel rapporto quotidiano con l’Ospite, a soddisfare il suo bisogno di relazione. B.3 Le prestazioni dell’assistenza diretta all’ospite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono : • • • • • • • • • • nell’attuazione delle linee di indirizzo assistenziale fornite dal Coordinatore d’Area Sanitaria e Socioassistenziale, dal gruppo infermieristico e dai fisioterapisti; nella cura dell’igiene personale, che comprende anche il taglio della barba e la cura nell’aspetto esteriore dell’Ospite; nella mobilizzazione, l’alzata, la messa a letto e le deambulazioni non specialistiche; nella vestizione, rispettando il più possibile il desiderio degli Ospiti; l’abbigliamento deve essere costituito da indumenti personali; nella preparazione e l’aiuto nell’assunzione dei pasti (colazione, merende, pranzo e cena) agli Ospiti impossibilitati a provvedervi autonomamente, dopo aver fatto assumere una postura corretta e confortevole, secondo le direttive del personale sanitario, assicurando il rispetto delle norme igieniche; nell’idratazione degli Ospiti; nell’assistenza e l’aiuto nell’espletamento delle necessità fisiologiche; nell’assistenza e l’aiuto nella mobilizzazione e deambulazione, con accompagnamento negli spazi di vita collettiva e in quelli esterni, avendo cura del decoro dell’abbigliamento; nell’assistenza e l’aiuto del bagno periodico, almeno 1 volta per settimana e comunque ogni qualvolta necessario anche secondo le indicazioni del PIA, in vasca doccia o barella doccia, con l’esecuzione di tutte le cure personali (capelli, unghie ecc.); nella sorveglianza e l’assistenza degli Ospiti con particolare riguardo ai disorientati; 5 • • • • • • • • nella segnalazione agli infermieri di qualsiasi condizione anomala, di salute e non, riscontrata negli Ospiti; il rifacimento giornaliero dei letti, occupati e non, la raccolta differenziata della biancheria sporca e la collocazione negli appositi sacchi; il cambio della biancheria da letto deve essere effettuato al bisogno e comunque settimanalmente; nella cura dell’armadio guardaroba individuale e di tutti gli effetti personali dell’Ospite; nel controllo del microclima ambientale; nella sanificazione delle apparecchiature e degli ausili; nel supporto nell’organizzazione di iniziative di animazione all’interno della Struttura e la collaborazione con gli altri operatori durante lo svolgimento delle stesse; negli interventi d’urgenza di pulizia dei locali, in assenza di personale preposto, al fine di salvaguardare l’igiene dell’ambiente e la salvaguardia degli Ospiti e dei visitatori; in ogni altro servizio di supporto e di aiuto per il soddisfacimento dei bisogni degli Ospiti. B.4 Gli operatori dovranno osservare scrupolosamente le seguenti norme generali di comportamento: • • • • • • • • • la ricerca continua di un’apertura di contatto e di dialogo con gli Ospiti, con l’obiettivo di cogliere segnali delle loro problematiche psico-fisiche, concorrendo per rimuoverle; la partecipazione all’individuazione e all’incentivazione delle attitudini, esperienze ed inclinazioni positive di ciascun Ospite relativamente al rapporto con attività lavorative e/o ludiche, intese come terapia occupazionale ed occasione di integrazione sociale; il lavorare in équipe interdisciplinare (quale metodologia di lavoro) per la definizione del progetto personalizzato e raggiungimento degli obiettivi; eventuale accompagnamento di Ospiti per visite specialistiche presso ambulatori ASL o studi medici; garantire che la consumazione del pasto, qualora l’Ospite lo gradisca, avvenga possibilmente in sala da pranzo per favorire la socializzazione; garantire l’alzata giornaliera, salvo diverse disposizioni; sia l’alzata che la messa a letto devono rispettare le abitudini individuali; garantire le attività di assistenza, diretta e indiretta, d’intesa con l’Ospite, nei limiti del possibile; l’intervento, su chiamata dell’Ospite, anche mediante l’apposito avvisatore acustico, dovrà essere tempestivo e adeguato; tempestiva richiesta di approvvigionamento del materiale per le attività di assistenza; B.5 Il servizio dovrà essere garantito durante l’arco delle 24 ore per 365 giorni, mantenendo contingenti di personale adeguato alle differenti necessità operative che si presentano durante la giornata-tipo, con preciso riferimento al piano delle attività reso esplicitato in sede di offerta. B.6 In caso di eventi particolari e straordinari (es. epidemie) lo standard deve essere adeguato al fine di ripristinare la condizione normale. B.7 In ogni caso dovrà essere garantita la presenza notturna di almeno n.2 operatori OSS per tutta la Struttura . B.8 Il personale opererà su turni adottati dall’appaltatore in piena libertà, purché coerenti con le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di orario di lavoro e con l’organizzazione generale del servizio. B.9 Gli orari mensili, l’assegnazione del personale ai turni, le sostituzioni, saranno disposti dal Referente della Ditta appaltatrice, previa approvazione del Responsabile della Struttura. 6 (C) OBIETTIVI DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA C.1 L’assistenza infermieristica comprende le prestazioni professionali del ruolo, nonché il coordinamento operativo del personale di cui alla lettera precedente e l’integrazione ed ausilio all’opera del medesimo. C.2 L’infermiere professionale rappresenta la figura di riferimento rispetto alle esigenze degli anziani. Si rapporta in modo significativo con il Coordinatore dell’Area Sanitaria e Socio-Assistenziale. C.3 Il servizio infermieristico richiesto riguarderà l’impiego di n.10 infermieri in possesso del Diploma di Infermiere Professionale o Laurea in Discipline Infermieristiche e l’iscrizione al relativo Albo Professionale, per n. 1.600 ore mensili (per mesi 12). C.4. Le attività e prestazioni inerenti l’assistenza infermieristica dovranno fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, dal “patto infermiere-cittadino” del 12 maggio 1996, dal codice Deontologico del 12 maggio 1999, dalla Legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica”, tutte disposizioni da osservare. C.5 Il servizio dovrà essere garantito durante l’arco delle 24 ore tutti i giorni dell’anno, mantenendo contingenti di personale adeguato alle differenti necessità operative che si presentano durante la giornatatipo, con preciso riferimento al piano delle attività reso esplicitato in sede di offerta. C.6 In ogni caso dovrà essere garantita la presenza notturna di almeno n. 2 infermieri professionali. C.7 In caso di eventi particolari e straordinari (es. epidemie) lo standard deve essere adeguato al fine di ripristinare la condizione normale. C.8 Il servizio presso il Centro Diurno prevede la presenza di un infermiere professionale per un’ora al giorno (dal lunedì al venerdì). (D) OBIETTIVI DELL’ASSISTENZA FISIOTERAPICA D.1 L’assistenza fisioterapica è finalizzata al mantenimento e al recupero dell’autonomia personale degli ospiti: in tale ottica l’operatore della riabilitazione svolge attività diretta alla prevenzione, cura e riabilitazione. D.2 Il servizio fisioterapico richiesto riguarderà l’impiego di un numero idoneo di fisioterapisti (almeno 3), in possesso del Diploma di Fisioterapista o Laurea in Discipline Fisioterapiche, per un monte di 420 ore mensili, per un totale di n. 5.040 ore annue. D.3 Le attività e prestazioni inerenti l’assistenza fisioterapica dovranno fare riferimento alla normativa vigente in materia. D.4 Le prestazioni richieste attengono in particolare : a) interventi di fisioterapia - elettroterapia - ultrasuonoterapia 7 - massoterapia b) interventi di chinesiterapia - rieducazione funzionale - rieducazione motoria D.5 Il servizio fisioterapico si dovrà svolgere dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14 alle ore 18 dal lunedì al sabato. D.6 La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature fisioterapiche di proprietà del Comune, tramite verifiche periodiche programmate effettuate da tecnico abilitato. D.7 Copia del programma delle verifiche e certificazione degli interventi effettuati dal tecnico, dovranno essere presentati annualmente alla Direzione della Struttura. D.8 Elenco attrezzature fisioterapiche: - n. 1 Apparecchio per magnetoterapia Fisioline “Fisiofield Middle”; n. 1 Stimolatore neuromuscolare per elettroterapia Fisioline “Modulo Medicale 2”; n. 1 Apparecchio ultrasuoni Cam “Minus Micro”; n. 1 Apparecchio radar Cam “TPX 200 Micro”; n. 2 Apparecchio Standing New: Chinesport e Officina Ortopedica Sanremese; n. 2 Cyclette: Atala “Facila” e GS “MG 700”; n. 1 Tapis roulant Weslo “Cadence 920”; n. 1 Lettino Kirone; n. 2 Lettini per massaggi; n. 2 Parallele; n. 2 Spalliere; n. 1 Scala. (E) OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO Deve essere assicurata la presenza per 36 ore settimanali, comprese le festività infrasettimanali, per 52 settimane, di un coordinatore – referente del servizio, in possesso di laurea in scienze infermieristiche o di diploma di infermiere professionale con esperienza di coordinamento in servizi presso Residenze sociosanitarie per anziani, invalidi, portatori di handicap almeno biennale. (F) OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO OSS Deve essere assicurata la presenza per 36 ore settimanali, comprese le festività infrasettimanali per 52 settimane, di un coordinatore – referente del servizio, in possesso di esperienza di coordinamento almeno biennale. (G) OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISIATRICA G.1 Il servizio consiste in visite specializzate (laureati in medicina con specializzazione in ortopediafisiatria) agli ospiti per la prescrizione e il controllo degli interventi individuali di fisioterapia riabilitativa e conservativa, da effettuarsi tramite il personale di assistenza fisioterapica. G.2 Dovrà essere effettuato presso la struttura due volte alla settimana per n. 3 ore settimanali complessive. 8 (H) OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE H.1 Il servizio comprende le prestazioni professionali del ruolo. In via esemplificativa, e non esaustiva consta di: attività di programmazione, coordinamento, accoglienza segretariato sociale e indirizzo verso i servizi rivolti all’Area Anziani. Interventi principali : • sostenere i processi di autonomia e inserimento armonico in struttura; • favorire la rimozione di fenomeni di esclusione ed autoemarginazione dalla comunità; • concorrere all'attivazione di servizi qualitativamente e quantitativamente rispondenti agli stati di bisogno del singolo ospite; • favorire il rafforzamento e il mantenimento delle risorse personali e socio-familiari del singolo ai fini di un suo maggior benessere psico-fisico; • costruire un'adeguata rete di legami e relazioni per il raggiungimento di un buon livello di integrazione nel tessuto comunitario. In particolare : • accoglienza e presentazione della struttura e dei servizi interni, accoglimento della domanda, predisposizione della relazione sociale d’ingresso, individuazione/ sistemazione in camera e sala da pranzo; • informativa sui servizi volti alla terza età e ruolo di filtro verso tali servizi, in particolare per soggetti non più autosufficienti nella gestione dei propri interessi, l’Assistente Sociale svolge un ruolo determinante nell’affermazione dei diritti per tali soggetti; • rapporti constanti e continuativi con Enti – Patronati – ASL- Tribunale per l’espletamento delle pratiche; • contatti costanti con ospiti e parenti; • predisposizione e monitoraggio del Piano Individuale Assistenziale e coordinamento equipe gruppo PIA. H.2 Deve essere garantita la presenza di un assistente sociale per n.5 ore al giorno per n.5 giorni la settimana, comprese le festività infrasettimanali. (I) OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI PARUCCHIERE UOMO E DONNA. I.1 Il servizio deve garantire per ogni OSPITE: n. 1 lavaggio con taglio al mese per gli Ospiti maschili; n. 1 lavaggio – taglio – messa in piega al mese per ogni Ospite femminile. I.2 Tali prestazioni, effettuate in orari concordati con la Direzione, dovranno risultare da registro conservato presso la stessa. I.3 Il servizio viene svolto in locali appositamente messi a disposizione dalla Struttura, fatto salvo per gli ospiti allettati, per i quali il servizio deve avere luogo in camera. I.4 Le attrezzature ed il materiale occorrenti per l’espletamento del servizio sono a carico della ditta appaltatrice. I.5 Ogni servizio prestato all’ospite, oltre a quello previsto dal presente capitolato, è a carico dell’ospite stesso. 9 Art. 7 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO A) REFERENTE DELL’APPALTO A.1. La Ditta aggiudicataria è tenuta, prima dell’attivazione del Servizio, a comunicare alla Direzione della Struttura il nominativo, in possesso di adeguato curriculum, di un Referente dell’appalto avente funzioni di Coordinamento di tutto il personale in servizio presso la Struttura. A.2. Il Referente fungerà da interlocutore primario con la Direzione della Struttura e dovrà essere abilitato ad assumere i provvedimenti necessari, ordinari e straordinari, per il rispetto degli obblighi contemplati nel presente capitolato. A.3. Il Referente dovrà possedere adeguata competenza organizzativa ed assicurare adeguata presenza presso la struttura, nonché una pronta reperibilità, almeno telefonica. A.4. I relativi costi si intendono compresi nel prezzo complessivo dell’appalto. A.5 Qualsiasi variazione attinente alla figura del Referente deve essere tempestivamente comunicata. B) LOCALI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE B.1. Il Comune mette a disposizione della Ditta appositi locali macchinari, magazzino materiali, spogliatoio e simili. ad uso di deposito attrezzature e B.2. Il Comune tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai suddetti locali con osservanza delle norme relative alla tutela della privacy. B.3. La Ditta è custode dei locali ad essa assegnati e di tutto quanto in essi contenuto, di proprietà della stessa Ditta e/o del Comune. B.4. La Ditta risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che il proprio personale possa causare al Comune e/o ai terzi, anche per quanto depositato nei locali. B.5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti dolosi o colposi del proprio personale o di terzi, riferiti ai materiali depositati presso i locali assegnati alla Ditta. B.6. Eventuali ulteriori necessità dovranno essere soddisfatte con oneri a carico dell’appaltatore. B.7. l’appaltatore si assume l’onere della manutenzione ordinaria dei locali e la responsabilità per ogni danno eventualmente ad essi arrecato. B.8. Si intende che a termine del rapporto contrattuale i locali dovranno essere riconsegnati al Comune, a seguito di sopralluogo, integri, in perfetto stato di conservazione. 10 C) STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI C.1. Tutti i servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti dalla Ditta con la massima cura, qualità, diligenza, professionalità e puntualità, tenendo conto dei complessi bisogni di assistenza degli Ospiti della Struttura, in prevalenza in condizioni di non autosufficienza. C.2 Viene istituita la figura del Direttore dell’esecuzione del contratto individuato nel Responsabile della Struttura,, ai sensi del regolamento del codice dei contratti (DPR 207/2010 (artt.299-301) . La vigilanza del servizio è pertanto affidata al Direttore dell’esecuzione del contratto, che effettuerà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, ispezioni e controlli, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore, e comunque come previsto specificamente dall‘art.301 del DPR 207/2010 C.3 Il Comune utilizzerà, per il controllo gli strumenti previsti dal Manuale di Qualità e ogni altro strumento ritenuto opportuno. Art. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE IN MATERIA DI PERSONALE 8.1 L’appaltatore deve assicurare i servizi con personale idoneo, con garanzie di moralità ed affidabilità, ed in numero adeguato a garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, in possesso di un adeguato livello di professionalità certificato, ove richiesto, da titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti, oltre che dell’eventuale iscrizione all’albo professionale. 8.2 In ogni caso i servizi di assistenza socio assistenziale e infermieristica e i relativi coordinatori nonché l’assistenza riabilitativa debbono essere garantiti a mezzo di personale dipendente dell’appaltatore, che si impegna ad adottare misure organizzative volte al contenimento del turn over. 8.3 Tutto il personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo e dovrà esprimersi in modo corretto e corrente in lingua italiana. 8.4 In base ai principi della Direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, la ditta aggiudicataria si impegna, nei limiti e nei modi consentiti dalle normative vigenti, anche in assenza di specifiche norme della contrattazione collettiva in materia, ad assicurare il servizio utilizzando per i servizi oggetto dell’appalto prioritariamente il personale già operante presso la Struttura alla data dell’aggiudicazione definitiva, in ragione della continuità del servizio e del minor disagio dell’utenza. 8.5 L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare al Comune un elenco del personale dipendente e dei collaboratori che verranno impiegati, attestandone il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, indicando i dati anagrafici, il curriculum da cui si evinca il tipo di professionalità, la formazione e le mansioni assegnate, comunicando tempestivamente ogni variazione. Per il personale dipendente dovrà essere indicato il numero di iscrizione al Libro matricola. Al fine della valutazione delle misure organizzative per il contenimento del turn over, l’appaltatore dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un rendiconto degli eventuali movimenti del personale correlato dalla motivazione della cessazione del rapporto di lavoro 8.6 Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio degli addetti che non abbiano rispettato gli obiettivi fissati dall’art. 6, ovvero non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato. 11 8.7 Le sostituzioni effettuate dall’Appaltatore in ragione delle richieste della Direzione, non sono tenute in conto, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di contenimento del turnover. 8.8 L’appaltatore deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. 8.9 L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, nonché a rispettare le relative norme e procedure previste dalla legge, dalla data di inizio e per tutta la durata dell’appalto. 8.10 L’appaltatore è altresì tenuto all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nonché a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale addetto al servizio. 8.11 In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010. Art. 9 – SPECIFICHE IN ORDINE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE 9.1 Per il personale di assistenza è richiesta la qualifica professionale di OSS conseguita attraverso l’attuale piano didattico formativo, ovvero mediante la partecipazione a corsi professionali svolti secondo gli ordinamenti didattici regionali; è ammesso il possesso di eventuali titoli, anche superiori, di natura teorico/pratica, purché affini alla tipologia di servizio. Art. 10 - SEGRETO D’UFFICIO 10.1 La Ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui gli operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 10.2 Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza al D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale. 10.3 Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, a qualunque titolo acquisita o prodotta dalla Ditta e contenente dati personali sugli Ospiti, in particolare quelli di natura sensibile, deve essere trattata rispettando i criteri previsti dalla normativa vigente. Art. 11 – SICUREZZA 11.1 Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, compresi gli oneri di fornitura riguardanti dispositivi ed indumenti di protezione individuale (guanti – mascherine e occhiali ecc.), necessari per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 12 11.2 I dispositivi di protezione individuale debbono essere conformi ai seguenti standard di qualità: - idoneità per la specifica destinazione d’uso e conformità tecnica (scheda tecnica) alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di sicurezza sui luoghi di lavoro ,nonché alle vigenti normative igienico-sanitarie che disciplinano la gestione di strutture socio-assistenziali residenziali per anziani non autosufficienti ed alle vigenti normative in materia di gestione di rifiuti sanitari ed assimilati. 11.3 L’appaltatore dovrà valutare e provvedere all’ attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi sia per quanto riguarda gli ambienti sia per quanto riguarda le interferenze con il personale comunale e degli altri appalti. 11.4 Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n.81/2008, valutata l’esistenza di rischi interferenziali derivanti dall’ esecuzione del presente appalto, è stato redatto dal committente il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ( cd DUVRI ) che costituisce elaborato tecnico del presente capitolato. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. 11.5 L’ impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al citato DUVRI da formularsi, ai sensi dell’ art..131 del codice dei contratti approvato con decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni. 11.6 Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta l’ obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’ attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’ attività svolta. Art.12 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 11.1 L’appaltatore oltre la fornitura del materiale di cui all’articolo precedente deve mettere a disposizione degli operatori tutti i prodotti necessari all’igiene personale dell’ospite (in via esemplificativa bagno schiuma, shampoo, manopole, etc..). I prodotti utilizzati, di primaria marca, dovranno avere caratteristiche adeguate alla particolare utenza. 12.2 L'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di proprietà della struttura, di seguito elencate: • n. 112 letti elettrici con sostituzione delle parti non funzionanti • 88 letti con regolazione manuale • 5 sollevatori con sostituzione delle parti non funzionanti di cui 1 con bilancia pesapersone • 2 lava padelle con sostituzione delle parti non funzionanti • 1 lava carrozzelle con sostituzione delle parti non funzionanti • n. 1 Defibrillatore semiautomatico “Fred Easy”; • n. 2 Aerosol “Fluirespira professional”; • n. 1 Sterilizzatrice Gima “Gimette 28”; • n. 2 Aspiratori “New Askir 20”; • n. 1 Elettrocardiografo “Cardiette”; • n. 1 Produttore automatico di ghiaccio a cubetti Zanussi; • n. 2 Bilancia pesapersone (Seca – Cuzzeri & Nenzi); • n. 1 Bilancia professionale; • n. 1 Sollevatore a bilancia Minstrel; • n. 2 Frigoriferi Smeg; • n. 1 Frigorifero Zanussi; 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • n. 2 Concentratore di ossigeno “Respironics”; n. 3 Bombole di ossigeno; n. 1 Carrello per emergenze; n. 1 Carrello per terapia professionale; n. 1 Carrello per medicazioni; n. 1 Carrello per medicinal n. 1 Apparecchio per magnetoterapia Fisioline “Fisiofield Middle”; n. 1 Stimolatore neuromuscolare per elettroterapia Fisioline “Modulo Medicale 2”; n. 1 Apparecchio ultrasuoni Cam “Minus Micro”; n. 1 Apparecchio radar Cam “TPX 200 Micro”; n. 2 Apparecchio Standing New: Chinesport e Officina Ortopedica Sanremese; n. 2 Cyclette: Atala “Facila” e GS “MG 700”; n. 1 Tapis roulant Weslo “Cadence 920”; n. 1 Lettino Kirone; n. 2 Lettini per massaggi; n. 2 Parallele; n. 2 Spalliere; n. 1 Scala. 12.3 Prima dell’inizio dell’appalto e ogni anno dovrà presentare al committente il Piano annuale di controllo e manutenzione redatto da tecnico specializzato, munito di specifica autorizzazione. 12.4 Prima dell'inizio dell'appalto sarà redatto apposito inventario recante descrizione e stato di manutenzione di quanto al comma precedente. Le attrezzature ivi elencate, saranno prese in consegna all'atto della stipula del contratto mediante apposito verbale e dovranno essere restituite al termine dell'appalto in normale stato d'uso. 12.5 Gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria si estendono alle attrezzature comunque acquisite in corso d’appalto. 12.6 L’appaltatore si impegna altresì a sostituire anche nel corso del rapporto contrattuale le attrezzature non suscettibili di riparazione e comunque obsolete, a insindacabile giudizio e verifica della ditta incaricata della manutenzione. Le attrezzature eventualmente sostituite diventeranno di proprietà della Struttura dal momento della loro installazione. Art. 13 - GARANZIE PER L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA – PENALITÀ 13.1 L’appaltatore si impegna ad assumersi l’onere della formazione del proprio personale, con i contenuti minimi indicati nel piano di formazione presentato nel progetto tecnico ovvero sopravvenuti necessari, dandone comunicazione alla Direzione. 13.2 La mancata o incompleta adozione delle iniziative formative, è oggetto di penalità art. 20 del presente capitolato. Art. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 14.1 A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere a causa di inadempienza o non conforme esecuzione del servizio, l’appaltatore dovrà versare prima della 14 stipulazione del contratto una cauzione definitiva nella misura e con le modalità e condizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti. 14.2 La cauzione definitiva è svincolata con le modalità e con i limiti di cui all’ articolo 113,comma 3 del decreto legislativo n.163/2006. Lo svincolo del deposito avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di esso l’ Amministrazione dovesse operare per mancati od inesatti adempimenti contrattuali. 14.3 Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, l’importo della cauzione dovesse ridursi, per le cause di cui al comma 1, il reintegro della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Comune, pena la facoltà per l’Amministrazione stessa di risolvere il contratto , con le conseguenze previste dal presente capitolato speciale per i casi di risoluzione. 14.4 Il documento di garanzia sarà restituito al contraente solo alla conclusione del rapporto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali in assenza di contestazioni, contenzioso ed accertamento danni. Art. 15 - ESONERO DA RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. 15.1 L’appaltatore risponderà direttamente dei danni arrecati al Comune , alle persone e alle cose nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza che i terzi abbiano diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 15.2 A tal fine l’appaltatore dovrà depositare all’atto della stipula del contratto d’appalto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi (Comune compreso) con copertura per danni a persone, cose o animali, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, rinnovata tempestivamente alla scadenza infrannuale, valida per tutto il periodo contrattuale, con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro nonché la copertura di danno biologico. 15.3 Ugualmente dovrà depositare polizza assicurativa in assenza di contestazioni e inadempimenti di cui all’art.20, che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori del servizio (R.C.O.) con un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro. Art. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITA' DI PAGAMENTO 16.1 Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato in rate mensili posticipate, da corrispondersi all' appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune, della fattura relativa al servizio effettuato nel mese precedente, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’impresa, ai sensi del D. Lgs.vo 9.10.2002 n. 231 e s.m.i., e in assenza di contestazioni e /o inadempimenti di cui all’art.20. 16.2 Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso. Art. 17 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO 17.1 Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell’art.115 del D. lgs.163/06 e s.m.i.. 17.2 La revisione, che decorrerà dal secondo anno dell’appalto, verrà operata su richiesta della Ditta e su base di istruttoria condotta dal Dirigente del Settore Sicurezza Sociale, esclusivamente sulla base dei prezzi 15 rilevati dall’ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 30.6 e il 30.12 dell’anno di riferimento. (art.7 comma 4 lett. c e comma 5 D. lgs.vo 163/2006 e s.m.i.). In assenza di tali dati si farà riferimento all’indice FOI , elaborato dall’ISTAT e pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 18.1 E’ fatto divieto assoluto di cessione, anche parziale, del contratto. 18.2 In deroga all’art. 118 D. Lgs. n. 163/06, in considerazione della peculiarità dei servizi oggetto del presente capitolato, non è ammesso il subappalto. Art. 19 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 19.1 L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto d’ appalto. 19.2 In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto. 19.3 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall’art.37, comma 18 e 19 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. Art. 20 - PENALITA' 20.1 In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Dirigente del Settore contesterà formalmente le inadempienze accertate, assegnando di volta in volta un termine per presentare le proprie giustificazioni. 20.2 Qualora nel termine fissato la Ditta non presenti giustificazioni ovvero le stesse non siano ritenute adeguate, il Comune potrà applicare nei suoi confronti una penalità variabile, secondo quanto stabilito al comma successivo, fatto salvo il diritto per il Comune di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 21. 20.3 Le penalità tengono conto della gravità dell’inadempimento come segue. a) da € 250,00 a € 2.500,00 inadempimenti di minor rilevanza, quali in via esemplificativa e non esaustiva: • • • • inosservanza delle norme di comportamento definite nell’art. 6.l del presente capitolato, salvo non comportino un rischio o un danno per la salute degli ospiti; formazione degli addetti incompleta o tardiva oltre gg. trenta rispetto al calendario pattuito; inosservanza di altre disposizioni del presente capitolato; inosservanza degli impegni assunti in sede di offerta in termini di progettualità o migliorie; b) da € 2.500,00 a € 5.000,00 recidiva negli inadempimenti di cui alla lettera precedente e inadempimenti di maggior gravità, quali in via esemplificativa e non esaustiva: • inosservanza delle norme di comportamento che comporta un rischio per la salute degli ospiti (mobilizzazione inadeguata, mancato rispetto della tempistica delle terapie e/o medicazioni); 16 • • • inosservanza delle disposizioni del capitolato in materia di manutenzione delle attrezzature, mancata/tardiva segnalazione di malfunzionamenti, salvo ne sia derivato un danno alla salute degli ospiti; recidiva, nei precedenti ventiquattro mesi, negli inadempimenti di cui alla lettera a); inosservanza degli impegni di contenimento del turnover : la valutazione dell’an e del quantum della sanzione avrà luogo tenendo conto delle ragioni del mancato rispetto degli impegni assunti c) da € 5.000,00 a € 10.000,00 recidiva negli inadempimenti di cui alla lettera precedente e inadempimenti di maggior gravità, quali in via esemplificativa e non esaustiva : • • inosservanza delle norme di comportamento che comporta un danno per la salute degli ospiti; recidiva nei precedenti ventiquattro mesi negli inadempimenti di cui alla lettera b); 20.4 Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune e, ove incapiente, mediante prelevamenti dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere immediatamente ripristinato nell’importo iniziale. Art. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 21.1 Fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art.1, comma 13 del Dl. n. 95 del 6.7.2012 convertito in legge n.135 del 7.08.2012, qualora nel corso dell’affidamento si verifichino gravi inadempienze contestate con le modalità di cui all’art. 20 e consistenti in: • recidiva, oltre la terza, nell’inosservanza di norme di comportamento che comportano un grave rischio per la salute degli ospiti; • inosservanza delle norme di comportamento che comporta un grave danno per la salute degli ospiti; • cessione del contratto o subappalto; • inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi di cui all’art.8. • arbitraria interruzione del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 del Codice Civile il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata a.r., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato e comunque previa instaurazione di contraddittorio come previsto dal presente capitolato. 21.2. Nel caso di cui al comma precedente, resta salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione intervenuta. 21.3 La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all’art.14 senza pregiudizio per le penalità previste dal precedente art.20 21.4 Resta salvo il diritto del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria si rendesse comunque opportuna. Art.22 – AFFIDAMENTO IN DANNO ALL’APPALTATORE 22.1 Indipendentemente dai precedenti articoli, qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni richieste nel presente capitolato, su segnalazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, il Settore Sicurezza Sociale – Sevizio Residenza Protetta “Casa Serena” potrà affidare a terzi, previa comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria, dell’esecuzione totale o parziale dei servizi 17 omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi sostenuti oltre gli eventuali danni arrecati al Comune. 22.2 E’ possibile ricorrere all’affidamento del servizio in danno all’Appaltatore, previsto al precedente comma, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto. Art. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 23.1 Fa parte del contratto il presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati nonché il Progetto Tecnico presentato dal soggetto aggiudicatario. 23.2 L’Impresa contraente si impegna a stipulare il contratto in forma pubblico amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall’art. 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, presentando la documentazione richiesta dal servizio Appalti e Contratti. 23.3 Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all’Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prodotta in gara ai sensi dell’art.75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, avviando l’affidamento in danno di cui all’art. precedente, le cui spese sostenute saranno addebitate all’Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni. 23.4 Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se e in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l’I.V.A. 23.5 Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese di pubblicazione di cui al 2^ periodo del comma 2 art.66 Dlgs.163/2006 e s.m.i., che dovranno essere rimborsate entro gg.60 dall’aggiudicazione. Art. 24 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE 24.1 La Ditta aggiudicataria che non ha sede in questo Comune dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Sanremo, presso la sede municipale - Settore Sicurezza Sociale. Art. 25 - CONTROVERSIE 25.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune e la Ditta aggiudicataria, è competente il foro di Imperia. Art.26 – TRATTAMENTO DEI DATI 26.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Sanremo esclusivamente per le finalità concesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sanremo. Art.27 - DISPOSIZIONI FINALI 27.1 La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. 18 27.2 Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto. Sanremo, li 07.10.2014 Il Dirigente del Settore Dott. Domenico Sapia Il Responsabile R.P. “Casa Serena” Michele Anselmo 19
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