La “voluntary disclosure”: i soggetti e le fattispecie interessate, le

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La “voluntary disclosure”: i soggetti e le fattispecie interessate, le
La “voluntary disclosure”: i soggetti e le
fattispecie interessate, le modalità di
adesione, gli effetti economici e penali
dott. Valerio Stroppa
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Il quadro normativo
•Legge n. 186/2014
(e di conseguenza…)
• D.L. 167/1990
(art. da 5-quater a 5-septies)
• Provvedimento A.E. del 30 gennaio 2015
•Circolare A.E. n. 10/E del 13 marzo 2015
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Le alternative a disposizione
• La collaborazione volontaria internazionale (c.d. voluntary
estera) – Art. 1, co. 1, legge 186/2014
• La collaborazione volontaria nazionale
(c.d. voluntary interna) – Art. 1, co. 2, legge 186/2014
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Le parole chiave della VD
1. Veridicità
2. Completezza
3. Spontaneità
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Differenza con scudi e condoni:
no anonimato
full disclosure
le imposte si pagano per intero (con interessi)
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V.D. estera: profili soggettivi
Possono aderire alla VD estera i soggetti tenuti
all’obbligo di compilazione del quadro RW di Unico,
vale a dire:
– Persone fisiche
– Enti non commerciali (inclusi trust, fondazioni e associazioni)
– Società non commerciali (società semplici)
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Il requisito della residenza
• Il soggetto richiedente deve essere fiscalmente
residente nello Stato in cui ha violato gli obblighi di
monitoraggio (Italia)
• Concetto di residenza fiscale: norme civilistiche, art.
2 del TUIR + presunzione per black list
• Chiarimento Circolare 10/E: non è necessaria
residenza al momento di presentazione istanza,
basta un anno tra quelli sanabili
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VD anche per i “VIP”
• La circolare 10/E amplia i profili oggettivi della VD estera a:
– Residenti di fatto (non iscritti all’AIRE): caso di artisti e
sportivi stranieri che si esibiscono o e/o giocano in Italia;
– Italiani iscritti all’AIRE con residenza fittizia;
– Residenti in paesi black list (DM 4 maggio 1999)
– Per enti e associazioni rilevano i principi OCSE: beneficial
owner + effective place of management: es. di trust o
fondazioni interposte
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VD estera: profili oggettivi
• Tutti gli asset detenuti all’estero in violazione del
monitoraggio fiscale:
– Direttamente
– Tramite soggetti interposti (trust, fondazioni, fiduciarie,
società di comodo, polizze)
– Anche diritti reali (usufrutto, nuda proprietà)
• Devono essere regolarizzati anche patrimoni non di
proprietà, ma sui quali il contribuente ha disponibilità a
operare (es: conti con procura che consenta prelievi e
investimenti)
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VD estera: profili oggettivi
• Attività finanziarie:
– Conti correnti, denaro, azioni e partecipazioni; obbligazioni, titoli di Stato,
conti deposito, certificati, pronti contro termine, polizze vita e di
capitalizzazione, derivati, metalli preziosi, fondi previdenza complementare,
etc.
– Si considerano detenute all’estero anche quote di società italiane detenute
tramite fiduciaria estera o veicoli societari di diritto estero(spesso in funzione
di conduit)
• Immobili situati all’estero (incluse multiproprietà e quote)
• Oggetti preziosi e opere d’arte situate all’estero (incluse quelle custodite in
cassetta di sicurezza)
• Beni mobili registrati iscritti in registri pubblici esteri o che dovrebbero essere
iscritti in registri italiani (auto, moto, imbarcazioni, aerei privati, elicotteri)
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Cosa regolarizzare
• Per ogni attività non dichiarata deve essere sanato:
1)Violazione dichiarazione quadro RW (sanzione);
2)Redditi connessi alle attività estere (costituzione, se non
prescritta, e rendimenti: imposta, sanzione e interessi)
3)Presunzione di redditività ex DL 78/2009 se paese black list
(salvo prova contraria)
4)Eventuali violazioni dichiarative non connesse ad attività estere
(principio all-in!) VD nazionale
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Gli anni da regolarizzare
• Il periodo interessato dalla VD estera varia in relazione a
molteplici elementi (spesso di non facile ricostruzione):
– Patrimonio statico o dinamico: basta un solo flusso in entrata
per riaprire termini accertamento anche su capitali
vecchissimi!
– Localizzazione degli investimenti (black list, white list o black
list con accordo Ocse)
– Superamento o meno soglie penali ex Dlgs 74/2000
– Omessa dichiarazione vs infedele dichiarazione
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Annualità ai fini delle II.DD.
• Infedele dichiarazione senza raddoppio termini (no penale,
no black list, o black list con trattato): 2010-2013
• Infedele dichiarazione con raddoppio (sì penale e/o black
list o black list senza trattato Ocse): 2006-2013
• Omessa dichiarazione senza raddoppio termini (no penale,
no black list, o black list con trattato): 2009-2013
• Infedele dichiarazione con raddoppio (sì penale e/o black
list o black list senza trattato Ocse): 2004-2013
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Annualità ai fini di quadro RW
• Emendamento Sanga al DL 192/2014: allineato termini
sanzioni RW a quelli dell’accertamento.
(pertanto…)
• Se paese black list o black list senza trattato): 2004-2013
• Se paese white list o o black list con trattato Ocse): 20092013
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Quanto si paga: II.DD. e relative sanzioni
• IRPEF: aliquota progressiva per scaglioni (da 23% al 43%) +
addizionali (circa 2%) + ev. contributo solidarietà (3% over300.000 €)
• Imposte sostitutive su redditi di capitale o redditi diversi (12,5%,
20%, 26% o 27% a seconda di tipologia di asset e aliquota vigente
ratione temporis)
• Sanzioni:
Se la dichiarazione è infedele dal 133% al 266%
Se la dichiarazione è omessa dal 160% al 320%
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Quanto si paga: monitoraggio fiscale
• Il costo delle sanzioni da quadro RW è legato al periodo e al luogo di
detenzione dei capitali irregolari.
• In particolare:
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Quanto si paga: riduzione sanzioni
• La normativa sulla VD rende applicabile la riduzione al 50% del minimo
prevista dall’articolo 7, comma 4 del Dlgs n. 472/1997, a determinate
condizioni di trasparenza (trasferimento dei fondi in Italia o in paese white
list, accordo per scambio di informazioni, rilascio di waiver alla banca estera
se detenuti in paese black list):
• A ciò va aggiunta la riduzione ordinaria a 1/3 prevista dalla legge per la
definizione delle sanzioni tributarie
• Di fatto ai fini RW si paga lo 0,5% per i paesi white list o black list con
accordo, mentre l’1% per i paesi black list senza accordo
• Cumulo materiale vs cumulo giuridico?
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Quanto si paga: riduzione sanzioni
• La normativa sulla VD rende applicabile la riduzione al 50% del minimo
prevista dall’articolo 7, comma 4 del Dlgs n. 472/1997, a determinate
condizioni di trasparenza (trasferimento dei fondi in Italia o in paese white
list, accordo per scambio di informazioni, rilascio di waiver alla banca estera
se detenuti in paese black list):
• A ciò va aggiunta la riduzione ordinaria a 1/3 prevista dalla legge per la
definizione delle sanzioni tributarie
• Di fatto ai fini RW si paga lo 0,5% per i paesi white list o black list con
accordo, mentre l’1% per i paesi black list senza accordo
• Cumulo materiale vs cumulo giuridico?
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Effetti penali
La legge n. 186/2014 prevede la non punibilità:
• Reati previsti dal D.lgs. N. 74/2000
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Art. 2 - Dichiarazione fraudulente mediante falsa fatturazione
Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 - Dichiarazione infedele
Art. 5 - Omessa dichiarazione
Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute certificate
Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA
• Reati previsti dal Codice penale collegati ai reati fiscali:
• Art. 648-bis – Riciclaggio
• Art. 648-ter - Impiego di denaro di provenienza illecita
• Art. 648-ter-1 - Auto-riciclaggio
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VD nazionale: profili soggettivi
• Si applica anche ai contribuenti diversi da quelli soggetti al
monitoraggio fiscale
• Possono quindi accedere tutti i contribuenti, incluse le società di
capitali
• Perché?
1)Per evitare di “chiudere una porta e aprire un portone” agli
accertamenti (cfr. rischio delazione e soggetti collegati)
2)Per evitare di fare “figli e figliastri” tra i contribuenti con
imponibili all’estero e quelli che li lasciano in Italia
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VD nazionale: profili oggettivi
• Devono essere definite tutte le violazioni a obblighi fiscali,
connessi o meno ad eventuali patrimoni all’estero
• Fattispecie interessate:
– IRPEF/IRES e relative addizionali;
– Imposte sostitutive;
– IRAP
– IVA
– Ritenute e contributi previdenziali omessi da sostituti
d’imposta
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Come si presenta l’istanza
• L’istanza va trasmessa entro il 30 settembre 2015
• Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato
esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati
a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati.
• Al modello deve accompagnarsi una relazione illustrativa (vero
cuore della procedura) più tutta la documentazione di supporto
• Sarà l’AdE a convocare il contribuente per l’avvio del
contraddittorio e della procedura di accertamento
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