La “voluntary disclosure”: i soggetti e le fattispecie interessate, le
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La “voluntary disclosure”: i soggetti e le fattispecie interessate, le
La “voluntary disclosure”: i soggetti e le fattispecie interessate, le modalità di adesione, gli effetti economici e penali dott. Valerio Stroppa 1 Il quadro normativo •Legge n. 186/2014 (e di conseguenza…) • D.L. 167/1990 (art. da 5-quater a 5-septies) • Provvedimento A.E. del 30 gennaio 2015 •Circolare A.E. n. 10/E del 13 marzo 2015 2 Le alternative a disposizione • La collaborazione volontaria internazionale (c.d. voluntary estera) – Art. 1, co. 1, legge 186/2014 • La collaborazione volontaria nazionale (c.d. voluntary interna) – Art. 1, co. 2, legge 186/2014 3 Le parole chiave della VD 1. Veridicità 2. Completezza 3. Spontaneità • • • Differenza con scudi e condoni: no anonimato full disclosure le imposte si pagano per intero (con interessi) 4 V.D. estera: profili soggettivi Possono aderire alla VD estera i soggetti tenuti all’obbligo di compilazione del quadro RW di Unico, vale a dire: – Persone fisiche – Enti non commerciali (inclusi trust, fondazioni e associazioni) – Società non commerciali (società semplici) 5 Il requisito della residenza • Il soggetto richiedente deve essere fiscalmente residente nello Stato in cui ha violato gli obblighi di monitoraggio (Italia) • Concetto di residenza fiscale: norme civilistiche, art. 2 del TUIR + presunzione per black list • Chiarimento Circolare 10/E: non è necessaria residenza al momento di presentazione istanza, basta un anno tra quelli sanabili 6 VD anche per i “VIP” • La circolare 10/E amplia i profili oggettivi della VD estera a: – Residenti di fatto (non iscritti all’AIRE): caso di artisti e sportivi stranieri che si esibiscono o e/o giocano in Italia; – Italiani iscritti all’AIRE con residenza fittizia; – Residenti in paesi black list (DM 4 maggio 1999) – Per enti e associazioni rilevano i principi OCSE: beneficial owner + effective place of management: es. di trust o fondazioni interposte 7 VD estera: profili oggettivi • Tutti gli asset detenuti all’estero in violazione del monitoraggio fiscale: – Direttamente – Tramite soggetti interposti (trust, fondazioni, fiduciarie, società di comodo, polizze) – Anche diritti reali (usufrutto, nuda proprietà) • Devono essere regolarizzati anche patrimoni non di proprietà, ma sui quali il contribuente ha disponibilità a operare (es: conti con procura che consenta prelievi e investimenti) 8 VD estera: profili oggettivi • Attività finanziarie: – Conti correnti, denaro, azioni e partecipazioni; obbligazioni, titoli di Stato, conti deposito, certificati, pronti contro termine, polizze vita e di capitalizzazione, derivati, metalli preziosi, fondi previdenza complementare, etc. – Si considerano detenute all’estero anche quote di società italiane detenute tramite fiduciaria estera o veicoli societari di diritto estero(spesso in funzione di conduit) • Immobili situati all’estero (incluse multiproprietà e quote) • Oggetti preziosi e opere d’arte situate all’estero (incluse quelle custodite in cassetta di sicurezza) • Beni mobili registrati iscritti in registri pubblici esteri o che dovrebbero essere iscritti in registri italiani (auto, moto, imbarcazioni, aerei privati, elicotteri) 9 Cosa regolarizzare • Per ogni attività non dichiarata deve essere sanato: 1)Violazione dichiarazione quadro RW (sanzione); 2)Redditi connessi alle attività estere (costituzione, se non prescritta, e rendimenti: imposta, sanzione e interessi) 3)Presunzione di redditività ex DL 78/2009 se paese black list (salvo prova contraria) 4)Eventuali violazioni dichiarative non connesse ad attività estere (principio all-in!) VD nazionale 10 Gli anni da regolarizzare • Il periodo interessato dalla VD estera varia in relazione a molteplici elementi (spesso di non facile ricostruzione): – Patrimonio statico o dinamico: basta un solo flusso in entrata per riaprire termini accertamento anche su capitali vecchissimi! – Localizzazione degli investimenti (black list, white list o black list con accordo Ocse) – Superamento o meno soglie penali ex Dlgs 74/2000 – Omessa dichiarazione vs infedele dichiarazione 11 Annualità ai fini delle II.DD. • Infedele dichiarazione senza raddoppio termini (no penale, no black list, o black list con trattato): 2010-2013 • Infedele dichiarazione con raddoppio (sì penale e/o black list o black list senza trattato Ocse): 2006-2013 • Omessa dichiarazione senza raddoppio termini (no penale, no black list, o black list con trattato): 2009-2013 • Infedele dichiarazione con raddoppio (sì penale e/o black list o black list senza trattato Ocse): 2004-2013 12 Annualità ai fini di quadro RW • Emendamento Sanga al DL 192/2014: allineato termini sanzioni RW a quelli dell’accertamento. (pertanto…) • Se paese black list o black list senza trattato): 2004-2013 • Se paese white list o o black list con trattato Ocse): 20092013 13 Quanto si paga: II.DD. e relative sanzioni • IRPEF: aliquota progressiva per scaglioni (da 23% al 43%) + addizionali (circa 2%) + ev. contributo solidarietà (3% over300.000 €) • Imposte sostitutive su redditi di capitale o redditi diversi (12,5%, 20%, 26% o 27% a seconda di tipologia di asset e aliquota vigente ratione temporis) • Sanzioni: Se la dichiarazione è infedele dal 133% al 266% Se la dichiarazione è omessa dal 160% al 320% 14 Quanto si paga: monitoraggio fiscale • Il costo delle sanzioni da quadro RW è legato al periodo e al luogo di detenzione dei capitali irregolari. • In particolare: 15 Quanto si paga: riduzione sanzioni • La normativa sulla VD rende applicabile la riduzione al 50% del minimo prevista dall’articolo 7, comma 4 del Dlgs n. 472/1997, a determinate condizioni di trasparenza (trasferimento dei fondi in Italia o in paese white list, accordo per scambio di informazioni, rilascio di waiver alla banca estera se detenuti in paese black list): • A ciò va aggiunta la riduzione ordinaria a 1/3 prevista dalla legge per la definizione delle sanzioni tributarie • Di fatto ai fini RW si paga lo 0,5% per i paesi white list o black list con accordo, mentre l’1% per i paesi black list senza accordo • Cumulo materiale vs cumulo giuridico? 16 Quanto si paga: riduzione sanzioni • La normativa sulla VD rende applicabile la riduzione al 50% del minimo prevista dall’articolo 7, comma 4 del Dlgs n. 472/1997, a determinate condizioni di trasparenza (trasferimento dei fondi in Italia o in paese white list, accordo per scambio di informazioni, rilascio di waiver alla banca estera se detenuti in paese black list): • A ciò va aggiunta la riduzione ordinaria a 1/3 prevista dalla legge per la definizione delle sanzioni tributarie • Di fatto ai fini RW si paga lo 0,5% per i paesi white list o black list con accordo, mentre l’1% per i paesi black list senza accordo • Cumulo materiale vs cumulo giuridico? 17 Effetti penali La legge n. 186/2014 prevede la non punibilità: • Reati previsti dal D.lgs. N. 74/2000 • • • • • • Art. 2 - Dichiarazione fraudulente mediante falsa fatturazione Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 4 - Dichiarazione infedele Art. 5 - Omessa dichiarazione Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute certificate Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA • Reati previsti dal Codice penale collegati ai reati fiscali: • Art. 648-bis – Riciclaggio • Art. 648-ter - Impiego di denaro di provenienza illecita • Art. 648-ter-1 - Auto-riciclaggio 18 VD nazionale: profili soggettivi • Si applica anche ai contribuenti diversi da quelli soggetti al monitoraggio fiscale • Possono quindi accedere tutti i contribuenti, incluse le società di capitali • Perché? 1)Per evitare di “chiudere una porta e aprire un portone” agli accertamenti (cfr. rischio delazione e soggetti collegati) 2)Per evitare di fare “figli e figliastri” tra i contribuenti con imponibili all’estero e quelli che li lasciano in Italia 19 VD nazionale: profili oggettivi • Devono essere definite tutte le violazioni a obblighi fiscali, connessi o meno ad eventuali patrimoni all’estero • Fattispecie interessate: – IRPEF/IRES e relative addizionali; – Imposte sostitutive; – IRAP – IVA – Ritenute e contributi previdenziali omessi da sostituti d’imposta 20 Come si presenta l’istanza • L’istanza va trasmessa entro il 30 settembre 2015 • Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. • Al modello deve accompagnarsi una relazione illustrativa (vero cuore della procedura) più tutta la documentazione di supporto • Sarà l’AdE a convocare il contribuente per l’avvio del contraddittorio e della procedura di accertamento 21
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