doc. web n. 42268

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Amministrazioni di condominio - Attività dell'amministratore di condominio - 19 maggio 2000
L'Autorità chiarisce che la legge sulla privacy non pone ostacoli all'applicazione delle norme del codice
civile riguardanti il condominio degli edifici, sottolinando comunque la necessità che vengano raccolti e
utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà.
I condòmini devono infatti essere considerati come contitolare di un medesimo trattamento e in quanto
tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l'amministrazione e il
funzionamento del condominio.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'Ing. Claudio Manganelli, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
PREMESSO CHE:
a) sono pervenuti numerosi quesiti al Garante relativi al trattamento dei dati personali in ambito
condominiale;
b) i casi rappresentati presentano caratteristiche comuni e possono essere considerati nello stesso
contesto;
c) in particolare, è stato chiesto al Garante di precisare:
1) se sia lecito per l'amministratore chiedere ai condomini copia delle pagine dell'atto notarile dalle quali
verificare l'effettivo diritto di partecipazione all'assemblea condominiale e, in caso affermativo, se lo
stesso amministratore abbia il dovere di partecipare l'aggiornamento di tali dati agli altri condomini;
2) se sia legittimo per un amministratore di condominio comunicare al condomino richiedente
l'elenco dei proprietari di singole unità immobiliari, nonché dei conduttori in caso di
trattazione in assemblea di argomenti per i quali sia richiesta anche la partecipazione di questi
ultimi;
3) se la redazione e la comunicazione ai condomini dei prospetti contabili con le relative
posizioni attive e passive violi la normativa a protezione dei dati personali;
4) se possano considerarsi dati personali i recapiti telefonici dei singoli condomini pubblicati
nell'elenco telefonico, e se sia diversa la protezione di tali dati a seconda che l'utenza sia
intestata al condomino o ad un familiare convivente.
Occorre premettere che, per quanto riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali, i condomini
devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l'amministratore ha la
concreta gestione.
La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali
trattati presso il condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice civile, dati che sono raccolti ed
utilizzati correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina.
In secondo luogo, si osserva che la legge n. 675/1996 non modifica la normativa relativa al condominio
degli edifici rinvenibile al libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e non preclude, quindi,
l'applicazione delle norme in materia di costituzione dell'assemblea e di validità delle deliberazioni
(artt. 1136 e ss. cod. civ.).
Da dette norme discende la necessità di individuare con esattezza i nominativi dei condomini in quanto
essi rappresentano elementi indispensabili ai fini della regolare convocazione assembleare, nonché per la
verifica della validità delle stesse deliberazioni.
La normativa in materia non prevede espressamente specifici accertamenti a cura dell'amministratore di
condominio volti a verificare i registri immobiliari ma, secondo la giurisprudenza, pone a carico dei
singoli l'onere di dimostrare di avere titolo a partecipare all'assemblea (ad esempio, l'acquirente deve
assumere iniziative atte a far conoscere all'amministratore di essere il nuovo proprietario: Cass., sez. II
04.02.99, n. 985 e 20.03.99, n. 2617).
La documentazione in tal modo acquisita può essere quindi messa a disposizione dei condomini che ne
facciano richiesta al fine di verificare la regolarità delle suddette procedure assembleari o per proporre
eventuali impugnazioni delle deliberazioni.
Il regolamento di condominio può peraltro prevedere idonee modalità per verificare, anche
periodicamente, la legittimazione dei singoli a intervenire all'assemblea o per aggiornare in sede
assembleare i nominativi legittimati a partecipare alla stessa, anche previa esibizione di copia o estratti
degli atti notarili.
Con l'occasione si osserva che vanno comunque rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza sanciti
dall'art. 9 della legge n. 675/1996 e che è, pertanto, possibile procedere a tale accertamento previo esame
dei soli dati realmente necessari a verificare gli elementi idonei a individuare la titolarità dei singoli
soggetti a partecipare all'assemblea e l'ammontare delle singole quote rappresentate. Resta, pertanto,
ferma, l'esigenza che il condominio, in particolare attraverso l'amministratore, adotti le dovute cautele per
evitare che terzi non legittimati vengano a conoscenza dei dati.
Infine, in merito all'ultimo quesito formulato, va precisato che i numeri telefonici sono da considerarsi
dati personali. La legge n. 675, infatti, detta una definizione ampia di dato personale che comprende
qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, "anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione …" (art. 1, comma 2, lettera c)).
Gli estremi identificativi delle utenze telefoniche, intestate ai singoli condomini o ai loro familiari, non
possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria ed obbligatoria comunicazione all'interno del
condominio, in quanto gli stessi non rappresentano elementi utili a determinare i diritti o gli oneri sulla
cosa comune, né è rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso.
Resta peraltro ferma la possibilità per l'amministratore di condominio di comunicare i numeri di telefono
ai condomini richiedenti con il consenso degli interessati (art. 11 della legge n. 675) e salve le eventuali
disposizioni del regolamento di condominio, non rilevando la loro possibile pubblicazione sull'elenco
telefonico presso cui possono, comunque, essere reperiti autonomamente dai condomini interessati (e
ovviamente scambiati tra gli stessi condomini, configurandosi in tal modo un trattamento a fini personali
che come tale non è soggetto all'applicazione della legge n. 675 ai sensi del relativo art. 3.
Roma, 19 maggio 2000
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Manganelli
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli