congressi e convegni - Ordine degli Avvocati di Milano

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La Rivista del Consiglio
Congressi e convegni
n. 4/2012
CONGRESSI E CONVEGNI
CONGRESSO ANNUALE DELL’I.B.A.
Dublino, ottobre 2012
(report a cura dell’avv. Mauro Rubino Sammartano)
L’IBA, l’associazione internazionale con più iscritti, opera attraverso il suo
Consiglio, in cui ogni Ordine è rappresentato.
Essa ha due grosse divisioni, la Legal Practice Division e la Public and Professional Interests Division.
Essa ha inoltre una Commissione che si occupa di questioni relative agli Ordini.
Nel 2012, il Congresso si è tenuto a Dublino ed il discorso principale d’apertura è stato tenuto dal Prof. Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel per l’economia, docente ordinario alla Columbia University di New York, che ha esposto
la sua valutazione della situazione economica, delle sue cause e le prospettive
circa la sua soluzione.
La Legal Practice Division conta quasi 40 Commissioni tra le quale in materia di concorrenza, societaria, arbitrato, contenzioso, mediazione, ambiente, appalti, diritto bancario, titoli azionari, lavoro, insolvenza, proprietà intellettuale,
vendita, franchising, diritto di famiglia, trasporti e diritto pubblico.
Il Convegno, oltre a vari altri eventi, è centrato sui lavori delle Commissioni
che durano diversi giorni. Hanno partecipato al convegno varie migliaia di
iscritti.
La presenza alla seduta delle Commissioni varia da 20 a 100 partecipanti.
Spesso vi sono delle riunioni congiunte di due o più Commissioni.
L’IBA a volte adotta dei testi di importanza generale quali regolamenti e
guidelines. Tra di essi ha adottato guidelines relative alla prova testimoniale
nell’arbitrato, nonché al conflitto di interessi tra gli arbitri.
L’ultimo testo approvato a Dublino è stato il Regolamento per la mediazione di controversie tra Stato e investitori in materia di investimenti esteri.
Erano presenti 113 avvocati italiani, di cui 57 di Milano.
Il Congresso 2013 avrà luogo a Boston, Massachusetts, dal 6 all’11 ottobre
2013.
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INCONTRO FRA L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
E L’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIR. GEN. LOMBARDIA
8 novembre 2012, Aula Magna del Palazzo di Giustizia
(report a cura dell’avv. Luciana Tullia Bertoli)
L’8 novembre 2013 si è svolto, nell’Aula Magna di Palazzo di Giustizia di
Milano, un evento formativo che ha visto riuniti l’Ordine degli Avvocati di
Milano e la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate.
L’incontro, già importante di per sé, nell’ambito del contraddittorio fra l’Avvocatura e l’Ente impositivo, ha assunto ulteriore maggior valore per il risultato conseguito, ossia la firma di un Protocollo d’intesa, riguardante l’applicazione del nuovo istituto della mediazione tributaria, sottoscritto per l’Ordine dal
Presidente Avv. Paolo Giuggioli e per l’Agenzia delle Entrate dal Direttore Regionale della Lombardia Dott. Eduardo Ursilli.
Il Presidente dell’Ordine, Avv. Paolo Giuggioli, nel presentare il protocollo che viene riportato in calce al presente articolo - ha cosı̀ illustrato gli aspetti
più salienti della normativa:
‘‘Sono davvero lieto di poter sottoscrivere oggi, in rappresentanza sia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano sia dell’Unione Lombarda degli Ordini
Forensi, che ho entrambi l’onore di presiedere, il Protocollo di Intesa che ci leghera`
all’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Lombardia.
L’accordo che stiamo per siglare `
e un’occasione storica in quanto prevede l’attuazione di una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria,
con l’obiettivo di migliorare i rapporti fra i contribuenti, rappresentati dagli Avvocati, e l’Agenzia delle Entrate, favorendo una soluzione delle questioni gia` in sede
amministrativa, evitando cosı`il contenzioso con l’Agenzia.
L’istituto della mediazione tributaria consente infatti di definire il rapporto con
il Fisco in tempi brevi (al massimo entro 90 giorni), con la possibilita` di riduzione
delle sanzioni irrogate al 40%, senza il pagamento del contributo unificato, da
corrispondere in caso di ricorso in Commissione, e senza il rischio di condanna al
pagamento delle spese previsto nelle controversie presso la giustizia tributaria.
Confidiamo altresı` nel fatto che gli esiti della mediazione offrano un contributo
determinante nel miglioramento della qualita` degli atti amministrativi, rimuovendone eventuali vizi, e nello sviluppo della tax compliance.
Prima di procedere vorrei ricordare che l’evento odierno `
e doppiamente significativo perche´, oltre alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, intende informare voi
che siete qui oggi, attraverso le relazioni e la tavola rotonda programmate, sul ser88
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vizio Entratel e sulla mediazione tributaria nei suoi aspetti essenziali, con il lodevole intento di prepararvi al meglio su un argomento cosı` importante e pero` ostico
e in continua evoluzione.
Il nuovo istituto del reclamo e della connessa mediazione con l’Agenzia delle Entrate, per le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro, e` regolato dalla
norma di cui all’art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 546/92 e si applica agli atti
notificati a decorrere dall’1 aprile 2012.
Il dottor Tangorra, Capo dell’Ufficio Legale della Direzione Regionale della
Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, ci illustrera` le condizioni e le modalita` di
applicazione di questo nuovo rito, che si inserisce nell’ambito del processo tributario.
Come Ordine degli Avvocati intendiamo sottolineare da subito la valenza positiva del Protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate, alla luce anche delle difficolta` che si sono verificate nei mesi scorsi, in relazione alle prime cause trattate.
Un primo aspetto che attiene al Legislatore, e che qui puo` essere solo messo in
luce, concerne la riscossione dei tributi: il reclamo ex art. 17-bis e la conseguente
mediazione si svolgono infatti solo ed esclusivamente per gli atti emessi dall’Agenzia
delle Entrate.
Essendo questo, come detto in apertura, un evento formativo, `
e bene ricordare
che la riscossione dei tributi prevede:
un atto dell’Agenzia delle Entrate, ossia l’iscrizione a ruolo dei tributi;
una intimazione ad adempiere il pagamento dei tributi iscritti a ruolo, ossia la
cartella di pagamento, notificata al contribuente dall’agente della riscossione Equitalia.
Ebbene, il nuovo rito concerne solo gli ‘‘atti emessi dall’Agenzia delle Entrate’’,
come letteralmente recita il primo comma dell’art. 17-bis.
Pertanto, solo per le controversie relative all’iscrizione a ruolo dei tributi, che definisco qui per meglio intenderci ‘‘controversie sul merito della riscossione’’, e` previsto il reclamo e la conseguente mediazione con l’Agenzia delle Entrate, trattandosi
di atto emesso dalla stessa.
Al contrario, le controversie concernenti i vizi della cartella di pagamento non
rientrano nel nuovo rito, in quanto controparte non `
e l’Agenzia delle Entrate, bensı` Equitalia: l’impugnazione della cartella di pagamento segue il rito che definirei
principale, ossia il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per
territorio.
Cio` significa che in presenza sia di vizi nell’iscrizione a ruolo dei tributi, ossia
vizi di merito, sia di vizi della cartella di pagamento, si aprono due vie di contraddittorio e di contenzioso, ossia:
per quanto concerne il merito, si presenta il reclamo ai fini della mediazione;
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per quanto concerne i vizi della cartella, si notifica ricorso e lo si deposita in
Commissione Tributaria, con pagamento del contributo unificato.
Qualora l’accordo di mediazione sul merito non sia raggiunto, il contribuente,
deposita in Commissione Tributaria Provinciale copia conforme del reclamo - che
assume cosı`la forma di ricorso - e versa un ulteriore contributo unificato.
In sintesi, se il contribuente vuole impugnare sia l’iscrizione a ruolo dei tributi
sia la cartella di pagamento, si possono verificare due casi:
se non raggiunge un accordo di mediazione nel merito, paga due volte il contributo unificato;
se raggiunge un accordo di mediazione, dovra` quanto meno comunicarlo nella
causa con Equitalia e modificare conseguentemente le proprie conclusioni, nel senso
richiesto dalla fattispecie concreta.
Quel che `
e necessario sottolineare e` l’aggravio che il nuovo rito comporta, fin
tanto che il Legislatore non voglia intervenire completando le norme che regolano
il reclamo e la mediazione tributaria ed eliminando la necessita` di aprire due diversi procedimenti.
Auspico, pertanto, che il Legislatore voglia meglio regolare questo nuovo rito, cosı`
da renderlo strumento agile e atto alla composizione delle controversie in tema tributario.
A tal fine, si renderebbe opportuna l’applicazione della sospensione feriale dei
termini anche ai 90 giorni concessi all’Agenzia delle Entrate per l’esame del reclamo. Solo cosı` verrebbero superate le problematiche sorte l’estate scorsa per i reclami
in scadenza nel mese di agosto.
Prima di avviarmi alla conclusione, vorrei rivolgere l’attenzione al fatto che nei
pochi mesi trascorsi dall’entrata in vigore dell’istituto del reclamo-mediazione `
e
emersa la necessita` che il difensore si ponga egli stesso quale mediatore fra l’Agenzia
delle Entrate e il contribuente.
Infatti, il contraddittorio per la mediazione si svolge fra l’Ufficio e il difensore.
Appare allora chiara la funzione di garanzia che l’avvocato svolge in tale ambito e cioe` tanto nella tutela dei giusti diritti del proprio cliente, quanto nell’utilizzo
di quel bagaglio di capacita` di comunicazione e di composizione delle liti elaborato
nel corso degli anni dall’Avvocatura milanese.
Data l’importanza del ruolo che l’avvocato `
e cosı` chiamato a ricoprire, l’Ordine
degli Avvocati di Milano provvedera` a organizzare iniziative divulgative periodiche per informare e sensibilizzare i propri iscritti al fine di evidenziare il carattere
preventivo e obbligatorio dell’istituto e di migliorare lo svolgimento delle procedure
attraverso canali di comunicazione rapidi e diretti.
E` con questo spirito che apro i lavori congressuali di oggi e che sottoscrivo il protocollo di intesa nell’ambito del procedimento di mediazione con la Direzione Re90
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gionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, preannunciando che le parti
sottoscrittrici si impegnano a costituire sia un nucleo misto di esperti con il compito
di effettuare un costante monitoraggio della giurisprudenza tributaria in merito,
sia un Osservatorio Regionale sull’andamento della mediazione tributaria allo scopo di favorire la corretta e responsabile gestione del procedimento di mediazione.
Nel ribadire l’impegno e il vivo interesse dell’Ordine degli Avvocati di Milano e
dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi per la collaborazione che sta nascendo
con l’odierno Protocollo, iniziativa che apre la strada a ulteriori esperienze condivise con altri Enti, quali l’Agenzia del territorio e il Comune di Milano, lascio la
parola al dottor Giovanni Tangorra dell’Agenzia delle Entrate’’.
Il dottor Giovanni Tangorra, Capo dell’Ufficio Legale della Direzione Regionale della Lombardia, ha sottolineato l’importanza che l’Ente impositivo attribuisce alla collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano, proprio
per le possibilità che tale nuova modalità di comunicazione può offrire in termini di economicità del contenzioso tributario.
Il dottor Vincenzo Caserta, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ha illustrato le modalità per la comunicazione telematica con l’Agenzia delle Entrate,
chiarendo che l’avvocato difensore, opportunamente abilitato all’ingresso nei
canali di comunicazione Fisconline ed Entratel, su specifico mandato del cliente, può:
– entrare nel cassetto fiscale dello stesso e trarre tutti i dati fiscali necessari
alla difesa;
– conoscere le vicende del fascicolo dei procedimenti pendenti in Commissione Tributaria.
Su tale tema, la scrivente, Avv. Luciana Tullia Bertoli, moderatrice della tavola rotonda che ha fatto seguito alle relazioni, ha formulato una proposta accolta dall’Agenzia delle Entrate, circa lo svolgimento di eventi formativi di approfondimento, con particolare attenzione ai canali Fisconline ed Entratel.
Ha inoltre ulteriormente richiamato il ruolo proprio dell’avvocato in ambito
tributario, un ruolo di mediatore fra il cliente e l’Ente impositore.
Esistono da tempo istituti che prevedono un contraddittorio fra contribuente e Agenzia delle Entrate, quali la conciliazione e l’accertamento con adesione,
e che richiedono la presenza di un difensore che sappia coordinare la giusta
applicazione delle norme con la capacità di gestione della comunicazione.
Con l’istituto della mediazione tributaria queste capacità, proprie dell’avvocato, si rendono ulteriormente necessarie.
Si è poi aperto il dibattito al quale hanno partecipato anche l’Avv. Patrizio
Tumietto, Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tri91
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butaristi e l’Avv. Luigi Vassallo, Giudice tributario d’Appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano.
La tavola rotonda si è chiusa con l’auspicio, sia da parte dell’Ordine degli
Avvocati di Milano che da parte della Direzione Regionale della Lombardia
dell’Agenzia delle Entrate, di proseguire nel cammino intrapreso, per una sempre più proficua collaborazione, sia istituzionale che operativa.
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CONFERENZA OSSERVATORIO ‘‘GIORDANO DELL’AMORE’’
8-9 novembre 2012, Università Statale di Milano
(report a cura dell’avv. Enrico Vizzardelli)
Si è tenuta nei giorni 8 e 9 novembre 2012, la XXV Conferenza Internazionale dell’Osservatorio ‘‘Giordano Dell’Amore’’ sui rapporti tra diritto ed economia, presso l’Università Statale di Milano: gli stranieri erano stupefatti della
meraviglia del cortile del Filarete, ed anche delle modifiche dell’arch. Reggiori....un po’ disturbati (loro e noi) dalla musica sincopata di alcuni c.d. studenti
che forse volevano dimostrare il loro grado di educazione.
Dopo un inizio in cui si sono svolte delle relazioni più storiche e filosofiche
e sociologiche, (a cura del Prof. Antonio Gambaro, del Prof. Antonio Padoa
Schioppa e del Prof. Andrea Giardina, e del Prof. Diego Quaglioni, quest’ultimi due rispettivamente docenti a Roma e a Trento), ha avuto la parola Prof.
Chiara Tenella Sillani, Ordinario di diritto privato dell’Università degli Studi
di Milano, che (un po’ ostacolata, nel tempo, dalla Presidenza), ha sostanzialmente ampliato la visione dei diritti e dell’utilizzo privato e collettivo dell’istituto della ‘‘proprieta`’’, sottolineando le situazioni che hanno determinato la crisi attuale.
Nel pomeriggio della prima giornata, Piergaetano Marchetti ha introdotto la
tematica dell’evoluzione futura della ‘‘proprieta` finanziaria’’, ponendo l’accento
sulla grave crisi che è stata determinata dai promotori finanziari, e dal sistema
bancario in Italia ed in Europa, come riflesso di vicende che hanno avuto origine, peraltro, negli Stati Uniti, all’epoca del Presidente Carter.
Una relazione a braccio, che ci ha fatto ricordare i nostri antichi e comuni
professori degli anni 1950 (Cesare Grassetti, Aurelio Candian, Renato Treves,
Alberto Dall’Ora, Giandomenico Pisapia, Giacomo Delitala ed altri) che sapevano trattare gli argomenti senza leggere, creando una situazione di indubbio
pathos, che ha posto le premesse dei successivi interventi del giorno 9 novembre 2012.
Fra questi ultimi, di particolare interesse, è stato l’intervento del Prof. Eligio
Resta, Ordinario di Filosofia e Sociologia del Diritto nell’Università degli Studi di Roma 3, che ha sottolineato la crescita dei due settori, privato e comune,
della proprietà, non introducendo tematiche faziose, ma ponendo in evidenza
i grandi temi che affliggono l’attualità, sia nel mondo occidentale, sia in quello
europeo.
Di estremo interesse anche le due relazioni del Prof. Mario Losano dell’Uni93
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versità del Piemonte Orientale, e quella del Prof. Robert D. Cooter, (Law
School - University of California, Berkeley), che hanno elaborato le varie tematiche della ricerca di nuovi equilibri, in un ambito di elevata cultura storica
ed economica, non viziata da approcci unilaterali.
In breve, relazioni di estrema precisione, che hanno molto interessato tutta
la Conferenza, che ha spiccato il volo nella sua concretezza e nell’intervento
del Prof. Jonathan Macey (Sam Harris Professor of Corporate Law, Comporate Finance, and Securities Law, Yale Law School), una relazione, la sua, tutta
puntata sulle questioni relative ai derivati ed ai warrants, in sede internazionale, svolta anch’essa a braccio e con una serenità e piacevolezza di eloquio......quello che, in genere, si cerca in un docente, da parte sia dei discenti, sia dei
meno giovani ascoltatori.
Il Prof. Guido Alpa ha quindi spostato la sua attenzione sulle tematiche relative alla ‘‘rete’’, con escursioni verso le attuali situazioni in Spagna e Belgio,
particolarmente soffermandosi sulle cautele ‘‘del diritto di proprieta`’’ dei vari internet - google - e della posizione ‘‘delle memorie, dei singoli utenti’’.
Vincenzo Ferrari e Stefano Rodotà si sono addentrati, quindi, sulla necessità
di una regolamentazione de lege ferenda, per valutare il tema dei diritti di proprietà nella ‘‘rete’’, e nelle necessità del mercato finanziario.
Cosı̀ sono usciti nomi internazionali quali quelli di Popper, di Majnard
Keynes, della Scuola di Friburgo (Ropke), e delle Scuole Americane, il tutto
in modo piano e sereno, ma lasciando comprendere che la situazione attuale
è, ancora, tutta da chiarire, stante il susseguirsi di novità tecniche.
Le conclusioni sono state affidate a Guido Rossi, evidentemente preoccupato
se lascerà, a suo nipote, solo un lingotto d’oro, vivendo la crisi, in modo viscerale, ma sperando in soluzioni di ripresa, sia sotto il profilo della cultura, sia
sotto il profilo della ricerca.
Ha chiuso il Convegno Guido Calabresi, (nipote del famoso filosofo del diritto di Bologna - Del Vecchio -), che si trasferı̀ nel 1939 in America, e poi
tornò in Italia a collaborare con Luigi Einaudi, allorché questi, con De Gasperi, Sforza, Malagodi e altri si presentarono come vinti, ma facendo capire agli
americani, che gli italiani avevano rialzato la testa....e cosı̀ nacque il piano
Marshall!
Guido Calabresi è sicuramente un liberals, ed ha sottolineato le tre caratteristiche del diritto di proprietà, (attualità, storicità e relatività), magistralmente,
lasciando comprendere che l’individuo e la proprietà sono strettamente congiunti, che la famiglia non può essere dimenticata, che le tasse devono essere
sobrie, e che la proprietà collettiva o statale non deve essere il frutto di una
‘‘tecnocrazia burocratica’’, e che l’egoismo dei tecnocrati, può essere utile per
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non chiudere i bilanci in rosso, ma che la cultura e la ricerca individuale debbono risollevare e risollevarci dalle situazioni tendenti alla povertà.
Guido Calabresi ha chiuso ricordando le ipotesi di Camus, e di San Francesco, lasciando però intendere che non li nominerebbe mai, né l’uno né l’altro,
Ministro del Tesoro.
Insomma chiudendo con un invito alla ‘‘speranza’’, dopo alcune analisi, che
si soffermavano piuttosto sull’attuale crisi, sugli errori dei politici e di alcuni
economisti.
Un Congresso al quale avrebbero dovuto partecipare coloro che hanno le
bacchette di direttore d’orchestra tra le mani, ma più spesso pensano più al
proprio ‘‘io’’, che al bene comune.
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CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Bari, 22-24 novembre 2012
Intervento del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
avv. Paolo Giuggioli
Sappiamo bene che il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato da grandi
difficoltà che hanno investito la nostra categoria, prima tra tutte la drammatica
crisi economica che sta pesantemente condizionando l’attività di moltissimi tra
noi.
Contestualmente la nostra categoria ha dovuto e deve continuare a difendere
le proprie prerogative dagli irresponsabili provvedimenti che dall’estate 2011
in poi hanno stravolto l’intero settore professionale, facendo scempio dei princı̀pi posti a fondamento dell’ordinamento forense.
Su altro fronte, siamo stati costretti a denunciare - ancora una volta voce
isolata tra tutte - le gravi violazioni del diritto di accesso alla giustizia, messe
in atto con le norme sulla revisione della geografia giudiziaria, con il filtro all’appello, con l’innalzamento indiscriminato del contributo unificato e, prima
ancora, con l’introduzione della mediazione obbligatoria.
In gioco c’è la stessa sopravvivenza della nostra categoria e con essa, ma direi
prima ancora di essa, in gioco vi è il permanere dell’effettività dei diritti e della
possibilità per il cittadino di poterli difendere, vi è - altresı̀ - la certezza del diritto, incrinata dal grave dissesto della nostra giurisdizione e da un’azione legislativa troppo spesso schizofrenica, approssimativa e - come abbiamo visto in
questi giorni - insensibile all’orientamento espresso dalla Consulta in tema di
mediazione.
L’Avvocatura ha, dunque, una grande responsabilità, rappresentata dall’esercizio stesso del suo ruolo di difesa dei diritti e dalla modalità con cui essa è in
grado di svolgere tale ruolo.
Come non ricordare dunque che proprio noi abbiamo assunto l’iniziativa di
promuovere il rinnovamento della nostra professione, a partire dalla disciplina
che ne scandisce il funzionamento e che costituisce strumento essenziale per il
buon esercizio delle funzioni che la legge ci affida?
L’impegno, preso in carico ben quattro anni fa, di riscrivere l’ordinamento
professionale per renderlo idoneo a regolamentare sia l’esercizio della professione nel contesto attuale, sia il funzionamento degli Ordini (i quali devono essere messi nella condizione di assolvere ai compiti per i quali sono stati istituiti),
ci ha portati ad approvare - tutti insieme - un testo di riforma che è stato for96
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malizzato nel progetto approvato dal Consiglio Nazionale Forense nel febbraio
2009.
Su tale testo si è formata la volontà comune di tutte le rappresentanze dell’Avvocatura e, su questa premessa, il progetto di legge è stato consegnato all’allora Ministro Alfano e al Parlamento.
Ciò che è accaduto dopo è noto a tutti noi:
è occorso più di un anno e mezzo perché il Senato giungesse, a ridosso del
nostro Congresso di Genova (novembre 2010), a una prima approvazione del
testo di riforma, in parte rimaneggiato dall’esame in Commissione Giustizia e
in Assemblea;
quindi, è seguito il lungo periodo in cui il disegno di legge è rimasto fermo
alla Camera, mentre - parallelamente - il Governo apriva la strada alle liberalizzazioni dell’estate del 2011 che hanno rimesso in discussione tutto, fino ad arrivare a delegificare importanti capitoli della materia professionale;
infine la ripresa dei lavori alla Camera, prima in Commissione Giustizia e
quindi con l’esame dell’Assemblea, che si sono conclusi alla fine del mese scorso con l’approvazione di un testo significativamente diverso da quello proposto
dall’Avvocatura, che ora è stato nuovamente rimesso all’attenzione - si spera finale - del Senato.
Cari amici, questa è la situazione e con essa dobbiamo oggi fare i conti. Nessuno, penso, può sostenere che l’articolato approvato alla Camera sia ottimale e
rispondente in pieno alle aspettative dell’Avvocatura. Si tratta di un difficile
componimento delle istanze confluite nell’originario progetto stilato nel 2009
con le sempre più pressanti spinte liberiste che, non nascondiamoci, qualora
non fosse approvato tale testo dal Parlamento, acquisteranno carattere di definitività anche per la professione forense e solo il buon esito delle nostre impugnazioni davanti al Tar del Lazio ne potrà impedire l’applicazione in futuro.
Chiediamoci dunque quale autonomia e quale indipendenza possano sussistere in una disciplina della professione forense sottratta al confronto parlamentare e ridotta a semplice regolamentazione secondaria.
Che valenza potrà conservare la specificità e il rilievo costituzionale riconosciuti alla funzione svolta dall’avvocato, qualora si consolidi un tale declassamento, oltretutto, posto in essere attraverso previsioni che, agli occhi di tutti
noi, sono apparse immediatamente del tutto generiche e inadeguate alla complessità degli ambiti su cui sono intervenute?
Ma, scusate, che autonomia ed indipendenza potranno essere offerte al cittadino difeso da avvocati che operano all’interno di società il cui capitale è posseduto, sia pure in proporzioni ridotte rispetto alla prima versione della norma
in questione, da soggetti non iscritti all’albo?
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Quale beneficio potrà trarre il cittadino dall’indiscriminata e del tutto immotivata riduzione degli importi indicati dai parametri relativamente ai compensi degli avvocati?
Siamo infatti ben consci che l’applicazione acritica dei parametri, oltre a
provocare l’ulteriore impoverimento della categoria forense, determinerà l’abbassamento della qualità dei servizi professionali e, indirettamente, l’indebolimento degli strumenti di difesa dei diritti dei cittadini.
Ritengo, in realtà, che l’abbattimento dei compensi calcolati sulla base dei
suddetti parametri sia rivelatore di una volontà di penalizzazione della categoria forense; volontà che - ovviamente - esula completamente dalle finalità della
norma di legge istitutiva dei parametri stessi e di cui, tra l’altro, non si trova
traccia con riferimento ad altre professioni ugualmente contemplate nel decreto.
Si potrebbe andare avanti. Ma basta solo un ulteriore accenno alla regolamentazione della materia disciplinare contenuta nel D.P.R. 137/2012: è impensabile che si affidino le funzioni in tale ambito a organismi composti da
persone nominate dal Presidente del Tribunale (anche se scelte al’interno di
un elenco stilato dagli Ordini), tra cui - in linea puramente teorica - potrebbero esservi anche soggetti non avvocati che, addirittura, se anagraficamente più
anziani di tutti gli altri componenti, dovrebbero assumere la presidenza.
A me pare una follia!
Allora, se è questa la prospettiva (in realtà già attuale) per la nostra professione, risulta evidente l’assoluta necessità che il Parlamento approvi la legge di
riforma dell’ordinamento forense che, malgrado tutto, costituisce un corpus
unico avente valore di legge all’interno del quale finalmente, dopo quasi ottant’anni, si riuscirebbe a racchiudere buona parte dei princı̀pi che in tutto tempo
hanno permeato il nostro agire.
Ma ciò può realisticamente compiersi solo se al Senato non verranno apportate modifiche al testo che ha già ottenuto - con ampissimi consensi - il via libera alla Camera.
Sappiamo benissimo che il breve periodo che ci separa al termine della legislatura non consente ulteriori passaggi parlamentari e la mancata approvazione
in pochi giorni della riforma, oltre a produrre gli effetti sinteticamente richiamati prima, vanificherebbe ogni sforzo compiuto i questi anni da parte nostra
e in sede legislativa, dando cosı̀ ragione e respiro a chi vuole un’avvocatura appiattita alla logica mercantilistica che - come già denunciavamo nel Congresso
2006 di Roma e poi via via in seguito - mira ad equiparare le prestazioni professionali all’attività commerciale.
Mi sia perciò consentito a questo punto rivolgere un invito tutte le rappre98
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sentanze dell’Avvocatura qui riunite affinché sia evitata qualunque iniziativa
che possa contribuire a dilatare i tempi di svolgimento dell’iter parlamentare.
L’unità dimostrata in occasione della definizione della nostra proposta di riforma della professione forense deve oggi riproporsi!
Onestamente non si comprendono le ragioni che hanno spinto alcuni di
noi a intervenire all’audizione in Commissione Giustizia del Senato la settimana scorsa, sollecitando interventi di modifica alla riforma, su questioni in alcuni casi di per sé anche condivisibili, più che condivisibili, ma la cui presa in
considerazione oggi da parte dei Senatori comporterebbe inesorabilmente l’impossibilità di portare a termine l’esame complessivo del disegno di legge.
La compattezza attestata dalla gran parte degli Ordini e delle Unioni Regionali su questo punto deve ulteriormente consolidarsi ed essere espressa in questa assise attraverso l’assunzione di una posizione unitaria.
Per questo ribadisco la linea già affermata dall’Ordine di Milano e dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi nelle proprie delibere assunte nelle settimane scorse.
Non si può commettere l’errore di sottovalutare l’importanza del risultato
che si otterrebbe con l’approvazione del testo di riforma all’esame del Senato.
Una nuova legge professionale significherebbe porre un robusto argine alle
pressioni sempre più energiche provenienti da questi stessi ambienti che oggi
vogliono a tutti i costi reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione, nonostante la sonora bocciatura della Corte Costituzionale, e che - rendiamoci ben
conto - hanno dato impulso a proposte di modifica dirette in tale senso che
hanno trovato spazio (per fortuna senza alcuno sbocco) anche nei lavori parlamentari per l’approvazione della riforma del condominio!
Da questo Congresso deve emergere chiaramente un’indicazione unitaria su
questi temi: non concediamo alibi a una politica irresponsabile e miope che
sembra non essere in grado di vedere oltre al tornaconto elettorale!
Non diamo pretesti a chi con le liberalizzazioni e le norme sulla mediazione
obbligatoria vogliono impossessarsi di spazi che competono agli avvocati!
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