Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
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Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Anno XXXII - N. 268 Poste Italiane - Spedizione in A.P. - art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Varese REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA MILANO - LUNEDÌ, 11 NOVEMBRE 2002 SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 46 SOMMARIO B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Ordinanza presidente Regione Lombardia 6 novembre 2002 – n. 20962 [3.2.0] Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4137 C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Deliberazione Giunta regionale 26 luglio 2002 – n. 7/9996 [5.3.5] Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26 – Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio di un impianto di termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e art. 3 del d.m. 19 novembre 1997, n. 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 26 luglio 2002 – n. 7/9997 [5.3.5] Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26. Rinnovo dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento costituito da discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10150 [5.3.5] Ditta Conceria Fraschini s.p.a. con sede legale in via Sottosasso, 2 Brenta (VA) – Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, nell’impianto, annesso alla Conceria Fraschini, situato nel comune di Cittiglio (VA) – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10154 [5.3.5] Ditta Lacto Siero Italia s.p.a., con sede legale in Bozzolo (MN) via della Giuseppina, 15 – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione – Impianto sito nel comune di Bozzolo (MN) via della Giuseppina, 15 – Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92 . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10166 [5.3.5] Autorizzazione alla ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8, per la gestione di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10167 [5.3.5] Ditta Axse s.r.l. – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti in corso d’opera effettuate presso l’impianto sito in comune di Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, già autorizzato con d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001, ed all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi ed al proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1 della l. 443/2001 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10172 [5.3.5] Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con sede legale in Milano (MI), corso Sempione, 39 – Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e/o recupero (R4, R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi e al proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1 della l. 443/2001 effettuate presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro, 27, impianto già autorizzato alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi con d.g.r. n. 6/31087 del 10 settembre 1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche 4138 4140 4141 4147 4150 4154 4161 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10242 [5.3.5] Ditta Eco-Zinde s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1 – Proroga dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58, già autorizzato con d.g.r. 48541 del 24 febbraio 2000, come integrata con d.g.r. n. 5959 del 2 agosto 2001 e determinazioni in merito alla messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri s.r.l. – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 20 settembre 2002 – n. 7/10394 [5.3.5] Modifica ed integrazione dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/7559 del 21 dicembre 2001 alla ditta Azzani Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C. con sede legale in Caino (BS), via Nazionale 124 e contestuale aggiornamento dei codici di rifiuti trattati ai sensi dell’art. 1, comma 15, della l. 21 dicembre 2001, n. 443 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10736 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 185/92) – 75º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10738 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (l. 488/98 art. 50, comma 1, lett. c) – 73º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10739 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (reg. (CE) 528/1999) – 74º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10740 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49 comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità (l. 215/92 «Azioni positive per l’imprenditoria femminile») – 76º provvedimento Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10784 [1.3.0] Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e provincia di Pavia per il coordinamento ed il sostegno di iniziative di e-government sul territorio provinciale pavese . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10785 [4.3.0] Approvazione deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova con sede in Mantova recante per oggetto: «Approvazione nuovo statuto consortile» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10786 [4.3.0] Approvazione deliberazione n. 16 adottata dal consiglio dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN) recante per oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto consortile e regolamento consorziale» . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10804 [3.1.0] Nomina di un commissario straordinario per l’IPAB denominata «Asilo infantile Gina Bregani» con sede legale in comune di Masciago Primo (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10820 [5.3.4] Approvazione del progetto per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per la diffusione degli impianti solari per la produzione di energia termica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10822 [4.0.0] Approvazione del progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili ai sensi dell’art. 21 – 3º comma della legge 317/91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10828 [5.2.1] Approvazione delle modifiche ed integrazioni al progetto definitivo del prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) alla stazione di Rho Fiera (Rho) relative alla stazione di Pero – Indizione di conferenza di servizi. Obiettivo gestionale 8.2.2.1 «Potenziamento dei sistemi a guida vincolata per migliorare l’efficacia e l’attrattività del Trasporto Pubblico» . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10832 [5.1.1] Legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 «Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali» e successive modificazioni – Piano finanziario relativo alle richieste di contributi pervenute nell’anno 2002. Obiettivo gestionale 10.1.2.4 «Utilizzo di leve finanziarie per incentivare la progettazione di piani e programmi urbanistici comunali ad elevato livello di qualità» . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10833 [5.1.0] Realizzazione di un CD-ROM per la diffusione e fruizione dei contenuti del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) vigente e predisposizione di un sito da inserire nel portale della Regione Lombardia riproducente il contenuto del CD-ROM stesso – Integrazione d.g.r. 6 agosto 2002 n. 7/10220 – Collegamento al PRS obiettivo gestionale 10.4.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10848 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e turismo (l. 135/01) – 82º provvedimento . . . . . . . 5.3.5 2.1.0 1.3.0 4.3.0 3.1.0 5.3.4 4.0.0 5.2.1 5.1.1 5.1.0 4134 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura SERVIZI SOCIALI / Assistenza AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento SVILUPPO ECONOMICO AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4172 4173 4173 4177 4181 4182 4184 4184 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Deliberazione Giunta regionale 28 ottobre 2002 – n. 7/10863 [5.3.4] Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Modifica della d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10870 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – 17º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10871 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – 18º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10872 [2.1.0] Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza – Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – 19º provvedimento . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10920 [2.1.0] Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10962 [3.3.0] Approvazione dell’avviso per la concessione di contributi, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 comma 27, per la realizzazione di iniziative nelle aree protette regionali . . . . . . . . . 4185 4188 4189 4189 4190 4204 D) CIRCOLARI E COMUNICATI Circolare regionale 4 novembre 2002 – n. 45 [1.3.0] Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – Modalità di presentazione e valutazione delle domande di finanziamento relative al Sistema Informativo Regionale Beni Culturali – S.I.R.Be.C., ai sensi della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di Musei di enti locali o di interesse locale» (Circolare attuativa della d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001) . . . . . . . . . . . . . 4205 Comunicato regionale 29 ottobre 2002 – n. 181 [4.6.4] Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati idonei Accompagnatore Turistico – Anno 2002 a seguito di corso abilitante presso gli Istituti di formazione professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4221 Comunicato regionale 29 ottobre 2002 – n. 182 [4.6.4] Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati idonei Guida Turistica e Accompagnatore Turistico – Bandi 2001 espletati dalle Amministrazioni provinciali 4221 E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI Decreto direttore generale Giunta regionale 29 ottobre 2002 – n. 20323 [3.2.0] Direzione Generale Sanità – Ulteriori integrazioni all’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002, avente per oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica», e attuazione del punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02» . . . . . . . 4224 Decreto direttore generale Giunta regionale 31 ottobre 2002 – n. 20481 [3.3.0] Approvazione dell’elenco dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3. Misura A2 – A3 – C3 – E1 Anno 2002 – Dispositivo «Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale» . . . 4224 F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20080 [4.4.0] Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Alpha System avente sede in Como . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20084 [4.4.0] Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Coccinella con sede in Concorezzo (MI). . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20085 [4.4.0] Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Pettirosso con sede in Paderno Dugnano (MI) . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20086 [4.4.0] Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Codams con sede in Voghera (PV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20088 [4.4.0] Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Ginestra P.S.C. con sede in Busto Arsizio (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.4 2.1.0 3.3.0 1.3.0 4.6.4 3.2.0 4.4.0 4227 4227 4227 4227 4228 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo SERVIZI SOCIALI / Sanità SVILUPPO ECONOMICO / Industria 4135 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2002 – n. 20448 [2.1.0] Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2002 – n. 20449 [2.1.0] Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 1 ottobre 2002 – n. 17869 [5.3.5] Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto relativo a «Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi» sito in comune di Senna Comasco (CO) – Committente: Difesa Ambiente s.r.l. – Cantù (CO) – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996) . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 22 ottobre 2002 – n. 19829 [5.3.0] Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione della direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3 della legge n. 102/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 22 ottobre 2002 – n. 19839 [3.2.0] Direzione Generale Sanità – Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria sul territorio della regione Lombardia a seguito di sieropositività – Abrogazione del d.d.u.o. n. 19372 del 17 ottobre 2002 2.1.0 5.3.5 5.3.0 3.2.0 4136 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente SERVIZI SOCIALI / Sanità 4228 4229 4229 4230 4233 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE [BUR2002011] [3.2.0] 10. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). Carlo Borsani O.p.g.r. 6 novembre 2002 – n. 20962 Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 L’ASSESSORE ALLA SANITÀ Visto il T.U. delle ll.ss. del 1934; Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 281/91 «Legge quadro in materia di animali d’affezione e tutela del randagismo»; Visto il Regolamento di polizia Veterinaria, approvato con d.P.R. 320/54; Visto il Regolamento Locale d’Igiene Tipo con d.g.r. n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985; Visto il diffondersi di comportamenti inadeguati nella tenuta degli animali domestici ed al fine di prevenire fenomeni di randagismo; Considerato il continuo verificarsi di casi di morsicature provocati da cani non idoneamente custoditi o sorvegliati; Valutata l’opportunità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente, completo delle direttive di cui al dispositivo della presente ordinanza, al fine di prevenire ogni possibile danno alla salute, per motivi di igiene e sanità pubblica; Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL); Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 24 maggio 2000 n. 13374 «Affidamento al sig. Carlo Borsani dell’incarico di assessore alla Sanità»; ORDINA 1. Le A.S.L. ed i Comuni della Lombardia, per quanto di rispettiva competenza, devono intensificare ogni iniziativa di informazione ed educazione sanitaria sui comportamenti da adottare per la tenuta, il mantenimento e la custodia degli animali domestici per prevenire e controllare fenomeni di randagismo. 2. Tutti gli organi di vigilanza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle A.S.L., i Sindaci dei Comuni ed i Comandi di Polizia Municipale procedono ad una più intensa attività di controllo del rispetto del Regolamento Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 320/54, della legge 281/91 «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo» e del Regolamento Locale di Igiene approvato con d.g.r. n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985. 3. I possessori dei cani sono tenuti alla regolare iscrizione degli stessi nell’anagrafe istituita presso le Aziende Sanitarie Locali. 4. Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, nei locali pubblici e sui pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. 5. Nei locali pubblici, sui pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all’interno delle zone urbanizzate, i cani di peso superiore ai chilogrammi diciotto o di altezza al garrese superiore a centimetri trentacinque, devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Sono esclusi dal presente obbligo i cani delle forze dell’ordine e delle forze armate quando utilizzati per servizio. 6. È fatto divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all’interno delle zone urbanizzate, i cani di cui al punto precedente. 7. Gli Organi di Controllo procederanno a sanzionare eventuali comportamenti illeciti previsti al precedente punto con la sanzione da C 25,82 a C 105,26 ai sensi art. 10 della l.r. 8 settembre 1987, n. 30 e gli illeciti previsti ai precedenti punti 4, 5 e 6 con sanzioni da C 258,23 a C 1.291,14 ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218, art. 6, comma 3. 8. Delle sanzioni comminate, trasmesse per competenza ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle AA. SS.LL., dovrà essere redatta relazione da inviarsi alla Direzione Generale Sanità (20124 Milano, via Pola 9/11). 9. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e avrà validità per periodo di mesi 12. 4137 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE [BUR2002012] [5.3.5] D.g.r. 26 luglio 2002 – n. 7/9996 Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26 – Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio di un impianto di termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e art. 3 del d.m. 19 novembre 1997, n. 503 LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. di rinnovare ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 l’autorizzazione alla ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26, per l’esercizio di un impianto di termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto; 2. di autorizzare la ditta Cartiere Burgo s.p.a., ai sensi dell’art. 3 del d.m. 503/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; 4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dall’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82; 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate; 6. di dare atto che l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, è di competenza dell’ARPA; 7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l’ARPA competenti per territorio; 8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; 9. di rideterminare in C 546.919,86 l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 calcolato con il seguente criterio: – deposito preliminare di 900 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla termodistruzione, pari a C 139.437,00; – deposito preliminare di 230 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’impianto, pari a C 35.633,90; – smaltimento, mediante incenerimento, di 10.000 kg/h di rifiuti speciali non pericolosi, pari a C 371.848,96; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle accettate con nota prot. n. 2752 del 21 gennaio 1998 e nota 26953 del 4 maggio 2000; 4138 10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova, all’ARPA dipartimento di Mantova ed al comune di Mantova; 11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01; 12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 9. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. ——— • ——— Allegato A Ditta: Cartiere Burgo s.p.a. Sede legale: Verzulo (CN), via Roma, 26 Ubicazione impianto: Mantova (MN), viale Poggio Reale, 9 1. Descrizione dell’impianto e delle operazioni 1.1 Vengono effettuati lo stoccaggio e l’incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi, originati dal proprio ciclo produttivo, individuati dal codice 03.03.05 (come individuato e classificato dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE); 1.2 L’impianto è articolato essenzialmente nelle seguenti sezioni: a) sili raccolta fanghi da incenerire; b) forno di combustione a letto fluido; c) impianto di produzione del vapore; d) turbina a vapore e relativo alternatore; e) sezioni di depurazione dei fumi; f) siti di raccolta delle ceneri e delle polveri; 1.3 Il deposito preliminare dei fanghi viene effettuato in 3 sili di stoccaggio da 300 mc/cad, per un totale di 900 mc; il deposito preliminare delle ceneri viene effettuato in un serbatoio di stoccaggio da 230 mc; 1.4 Il forno, sommariamente costituito da una camera di combustione e da una camera di post combustione, opera nel rispetto delle disposizioni previste dalla deliberazione 20 novembre 1985 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82 per l’incenerimento dei rifiuti aventi una concentrazione di Cl organico < 2%; 1.5 La capacità di trattamento dell’impianto risulta pari a 10.000 kg/h di rifiuto tal quale (5.000 kg/h su base secca); il quantitativo totale annuo smaltibile, su base secca, è pari a 40.000 t; 2. Prescrizioni 2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36; 2.2 I rifiuti stoccati devono sempre essere inferiori del 10% del volume complessivo disponibile. Ogni serbatoio e/o contenitore adibito allo stoccaggio di rifiuti deve montare uno strumento di misura delle quantità giacenti e riportare una sigla di identificazione. Gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. Devono essere comunque rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro gli incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi; 2.3 I rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi e movimentati in circuito chiuso; gli sfiati dei serbatoi devono essere collegati al forno. Per i periodi di fermata gli sfiati devono essere collegati ad un impianto di abbattimento di riserva idoneo per abbattere vapori idrosolubili e non; 2.4 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunica- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia te alla Regione, alla provincia, al comune e all’ARPA territorialmente competenti per territorio; 2.5 Gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti; 2.6 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; 2.7 Le operazioni di smaltimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio; 2.8 Le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nel d.p.c.m. 1 marzo 1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4º suppl. str. al n. 36 del 7 settembre 1991); 2.9 Le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall’impianto di depurazione fumi; 2.10 L’impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell’allegato 1 del d.m. 503/97; 2.11 Le fermate dell’impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, cosı̀ come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell’impianto stesso; 2.12 I reflui alimentati all’impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo; 2.13 Per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti; 3. Piani 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. 3.2 Piano di emergenza. Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi. ——— • ——— Allegato B Ragione sociale: Cartiere Burgo s.p.a. con sede legale in Verzuolo, via Roma 26, CN Indirizzo: Stabilimento di viale Poggio Reale 9, Mantova C.A.P.: 46100 Comune: Mantova Fascicolo: 4006/17441 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Settore di appartenenza: Industria cartaria ——— • ——— Prescrizioni La ditta dichiara che i limiti alle emissioni sono già adeguati a quelli fissati alla lettera A) allegato 1 del d.m. 503/97 Valori limite di emissione Valgono i limiti fissati alla lettera A) allegato 1 del d.m. 503/97, fatti salvi i limiti più restrittivi individuati con precedenti atti autorizzativi, già in possesso della ditta. Normalizzazione Le condizioni sono quelle fissate alla lettera B) allegato 1 del d.m. 503/97. Metodi di campionamento analisi e valutazioni delle emissioni Ci si deve uniformare a quanto previsto alla lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97. I sistemi di misurazione in continuo devono essere adeguati a quanto previsto dal manuale di gestione cosı̀ come individuato nella d.g.r. n. 33399 del 29 dicembre 2000, entro i termini fissati nel manuale stesso e nel contempo collegati al centro provinciale se già funzionante. Se il centro fosse in fase di realizzazione entro i tempi di collegamento devono essere concordati con l’ente gestore del centro stesso. Verifiche e calibrazioni secondo il manuale di gestione. Misurazioni periodiche La frequenza delle misurazioni periodiche viene uniformata ad una carenza quadrimestrale. Per quanto riguarda la determinazione delle diossine, la misurazione deve essere effettuata adottando la metodologia di campionamento ed analisi CEN-EN 1948/1/2/3 approvata dalla commissione C.E. con provvedimento 97/283/CE del 21 aprile 1997, pubblicato sulla G.U. 113/11. Valutazione dei risultati delle misure Vale quanto previsto al punto 4 lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97. Parametri di funzionamento Vale quanto previsto al punto 5 lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97. Prescrizioni in caso di avarie e mal funzionamenti Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di mal funzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l’alimentazione dei rifiuti al forno e le autorità competenti (ARPA, provincia), in assenza del collegamento al centro provinciale o per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante fax entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva all’evento. Gli stessi criteri valgono per l’avvenuto ripristino della completa funzionalità dell’impianto. Il collegamento con il centro provinciale deve prevedere informazioni in tempo reale come fissato dal manuale di gestione. Camera di combustione È accettato un esercizio ad una temperatura di 850 ºC anziché di 950 ºC a condizione che siano comunque rispettati i limiti di emissione e le caratteristiche eventualmente fissate per le ceneri e per le scorie. Controllo dell’alimentazione dei rifiuti Entro 6 mesi l’impianto deve essere dotato di un sistema d’allarme. Le soglie di allarme sono fissate per temperatura minima di 870 ºC. Rischio di superamento dei limiti degli inquinanti misurati in continuo al raggiungimento dell’85% del valore limite orario. Recupero energetico Gli impianti realizzati in prossimità di centri dotati di reti di teleriscaldamento o che per le caratteristiche di densità abitativa i centri vicini possono essere dotati di tali reti, devono privilegiare nel semestre freddo la fornitura di calore per il teleriscaldamento rispetto alla produzione di energia elettrica. 4139 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR2002013] Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 [5.3.5] D.g.r. 26 luglio 2002 – n. 7/9997 Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26. Rinnovo dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento costituito da discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. di rinnovare ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 l’autorizzazione alla ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento costituito da discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto; 2. di dare atto che l’autorizzazione rilasciata col presente provvedimento ha durata sino al 5 aprile 2006 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; 3. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dall’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82; 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate; 5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l’ARPA competenti per territorio; 6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto; 7. di disporre che vengano presentate agli uffici regionali appendici alle polizze fidejussorie già agli atti che indichino la variazione della sede legale; 8. di rideterminare in C 2.641.930,05 l’ammontare della garanzia finanziaria relativa al bacino 2 (superficie disponibile 9.690 mq, volume disponibile 62.985 mc) che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; 9. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova, all’ARPA dipartimento di Mantova ed al comune di Mantova; 10. di dare atto che la mancata presentazione delle appendici di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01; 11. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della 4140 sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. ——— • ——— Allegato A Ditta: Cartiere Burgo s.p.a. Sede legale: Verzulo (CN), via Roma, 26 Ubicazione impianto: Mantova (MN), viale Poggio Reale, 9 1. Descrizione dell’impianto e delle operazioni 1.1 La discarica interessa un’area, di cui ai mappali n. 35, 44, 48 del foglio n. 10, inserita in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere parte zona per uso esclusivamente produttivo, parte zona boschiva e di tutela del paesaggio agrario e parte area a destinazione d’uso pubblico per attrezzature di interesse territoriale; una piccola porzione del mappale n. 35 risulta sottoposta alla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la quale è stato concesso lo svincolo dalla Regione Lombardia, settore beni ambientali, in data 28 febbraio 1997, con atto n. 008342; non risulta l’esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 m dall’impianto; 1.2 L’impianto, come da progetto approvato con d.g.r. 30306/97 e successive modifiche ed integrazioni, è articolato in due bacini contigui aventi le seguenti caratteristiche: – Bacino 1 (già realizzato), costituito da due settori indipendenti agli effetti della raccolta di percolato, avente superficie e volume disponibile pari rispettivamente a 16.200 mq e 105.300 mc circa; – Bacino 2 (da realizzare), costituito da un solo settore, avente superficie e volume disponibile pari rispettivamente a 9.690 mq e 62.985 mc circa. 1.3 I tipi di rifiuti trattabili nell’impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai C.E.R.: 03.03.05 e 19.01.14. 2. Prescrizioni 2.1 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio; 2.2 L’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza del personale addetto; 2.3 Nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali sopracitati, di cui al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 36489/98; 2.4 Prima della ricezione dei rifiuti presso l’impianto, il gestore deve verificarne l’accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica controllata di II categoria, tipo B, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale; 2.5 I rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull’apposito registro, di cui all’art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97; 2.6 La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità; 2.7 Il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica; 2.8 I serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 2.9 I controlli periodici, effettuati dalla provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare: – 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di rilievo; – analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/1994 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993; – stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico; – analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica; – il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell’impianto; 2.10 È vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto; 2.11 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscono la loro dispersione; 2.12 Gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni; 2.13 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto. 3. Piani 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. 3.2 Piano di emergenza. Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi. [BUR2002014] [5.3.5] D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10150 Ditta Conceria Fraschini s.p.a. con sede legale in via Sottosasso, 2 Brenta (VA) – Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, nell’impianto, annesso alla Conceria Fraschini, situato nel comune di Cittiglio (VA) – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. di approvare il progetto e di attuare la ditta Conceria Fraschini s.p.a., con sede legale in Brenta (VA), via Sottosasso n. 2, all’esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, presso l’impianto, annesso alla conceria, sito in comune di Cittiglio (VA), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 2. di autorizzare la ditta Conceria Fraschini s.p.a., ai sensi dell’art. 28, lett. f) del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l’istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; 4. di disporre che la ditta avvii l’esercizio delle operazioni di smaltimento previo accertamento da parte della provincia di Varese degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio può essere avviato; 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate; 6. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dall’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82; 7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l’ARPA – dipartimento di Varese ed i comuni di Brenta e Cittiglio dove ha sede l’impianto; 8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; 9. di determinare in C 106.905,94 l’ammontare totale della fidejussione relativo a: – smaltimento di 90 mc/die di rifiuti speciali, C 92.962,24; – deposito preliminare di 90 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, C 13.943,70; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00; 10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5º comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97; 11. di dare atto che l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché il rispetto dei valori limite, ai sensi del 3º comma dell’art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell’ARPA; 12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Varese, ai comuni di Brenta e Cittiglio e all’ARPA – dipartimento di Varese; 13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00; 14. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. ——— • ——— 4141 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Allegato A Ditta: Conceria Fraschini s.p.a. Sede legale: Brenta (VA) via Sottosasso 2 Ubicazione impianto: Brenta (VA), via Sottosasso 2, l’impianto di depurazione, annesso alla conceria, è situato nel comune di Cittiglio (VA) 1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto 1.1 L’impianto interessa un’area di cui ai mappali (come da certificato di destinazione urbanistica n. 34/2000 rilasciato dal comune di Cittiglio): 3238 – 3227: (parte) aree RS di rispetto aree di rispetto delle attrezzature ed impianti. (parte) zona funzionale «E1» con prevalente destinazione agricola 3226 – 3228 – 3237 – 748 – 1773 – 4501: zona funzionale «E1» con prevalente destinazione agricola 3236: (parte) zona funzionale «E1» con prevalente destinazione agricola (parte) zona funzionale «E2» con prevalente destinazione agricola e a paesaggio protetto 4502: (parte) zona funzionale «E2» con prevalente destinazione agricola e a paesaggio protetto (parte) zona RS di rispetto aree di rispetto delle attrezzature ed impianti. Il mappale 4502 è in vincolo idrogeologico ex art. r.d. 3267/23. Tutti i mappali sono soggetti a vincolo paesaggistico ex art. 7 l. 1497/39 integrata dalla l. 431/85 e modificata dal d.lgs. 490/99. Il genio civile di Varese comunica che le aree di proprietà della ditta, poste al confine tra i comuni di Cittiglio e Brenta, in fregio al torrente Boesio, di cui ai mappali nn. 4501, 4502, 1773, 3237, 3238 – fg. 11 e 14 comune di Cittiglio non ricadono all’interno delle fasce fluviali A o B individuate dal PAI per il fiume Boesio; 1.2 L’impianto, oltre ai reflui della conceria, tratta, nelle sole fasi biologiche, anche le acque nere provenienti dalla fognatura comunale di Brenta, come da convenzione con il comune di Brenta; 1.3 Il deposito preliminare viene effettuato in 3 serbatoi cilindrici di stoccaggio in vetroresina, da 30 mc ciascuno, per una capacità geometrica complessiva di 90 mc, dotati di sistema che consente il ritorno diretto dell’aria di sfiato in autobotte; 1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali provenienti da terzi, trattati giornalmente è pari a 90 mc/die con un carico inquinante pari a 102 kg/die di COD e 54 kg/die di BOD5; 1.5 Vengono effettuate operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, come sinteticamente indicato di seguito: Sezione di trattamento chimico fisico – Vasca di accumulo ed omogeneizzazione; – Serbatoio di accumulo ed omogeneizzazione; – Grigliatura e filtrazione meccanica; – 2 vasche coperte di accumulo, omogeneizzazione, correzione del pH con calce e trattamento solfuri; una vasca accoglie i reflui della conceria, l’altra, annessa ad una vasca di neutralizzazione, quelli in conto terzi; – sollevamento tramite pompe centrifughe al sedimentatore chimico fisico; – aggiunta di coagulanti e flocculanti appropriati; – decantazione nel sedimentatore primario. Sezione biologica – Vasca di predenitrificazione; – 3 vasche di ossigenazione. L’ossigenazione è a turbina galleggiante integrata dall’erogazione di ossigeno liquido; – 2 vasche di post denitrificazione; – vasca di riossigenazione; – decantazione finale; Trattamento fanghi – Fanghi del processo chimico fisico sono avviati all’ispessimento, al trattamento in filtropressa e poi al deposito in cassone; 4142 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Le acque di filtrazione tornano nel processo biologico; – Fanghi del processo biologico tornano ad alimentare i due processi di denitrificazione e quindi il ciclo biologico. Il fango di supero va in filtropressa, in alternativa il fango biologico è riossidato nella vasca di ossidazione dell’impianto chimico fisico poi viene avviato alla sedimentazione; 1.6 Il fango ottenuto è avviato in discarica 2B; 1.7 Ulteriori modifiche impiantistiche: – realizzazione di una linea di pretrattamento dei rifiuti da fosse settiche e da caditoie stradali con grigliatura, pre ossigenazione e lavaggio in controcorrente per i rifiuti da caditoie stradali; – copertura delle seguenti vasche: – neutralizzazione, – reazione chimico-fisica da processo di depurazione reflui conceria, – reazione chimico-fisica da processo di depurazione conto terzi, – predenitrificazione, – ossigenazione, – reazione biologica, – pretrattamento fosse biologiche, pozzetti stradali, residui di pulizia delle fognature; – Copertura del separatore a griglia rotante; – Tutte le arie aspirate dalle vasche coperte, confluiranno, con sistema di condotte realizzate in tubi flangiati in PVC, in un unico impianto di abbattimento ad umido ed emesse in atmosfera dal punto «E1»; – Le vasche saranno chiuse con copertura rigida in PRFV (vetroresina), provviste di oblò di ispezione, le prese d’aria verranno realizzate a bordo vasca immediatamente sopra la copertura; – Realizzazione di una filtrazione finale delle acque in uscita dall’impianto con filtri a sabbia e carbone; 1.8 Viene mantenuto l’attuale impianto di deodorizzazione; 1.9 Il recapito finale delle acque depurate è il torrente Boesio; 1.10 Dati relativi all’impianto: a) Dati di progetto: – portata media in ingresso (mc/die) 1.080 – A.e. (n.) 6.000 – COD (kg/die) 1.080 – BOD5 (kg/die) 702 conceria b) dati di esercizio: totali da terzi e fognatura – portata effettiva (mc/die) 611 521 90 – A.e. serviti (n.) 4.000 2.000 2.000 – COD (kg/die) 265 163 102 – BOD5 (kg/die) 152,6 98,6 54 c) potenzialità residua: percentuale – portata effettiva (mc/die) 469 43.42% – A.e. (n.) 2.000 33.33% – COD (kg/die) 815 75.46% – BOD5 (kg/die) 549,4 78.26% 1.11 I rifiuti liquidi o liquido fangoso vengono trattati nella linea chimico-fisica e poi in quella biologica; 1.12 I rifiuti della pulizia delle strade, CER 200303, sabbie dei soli pozzetti stradali, saranno lavate in contro corrente; 1.13 I fanghi dei serbatoi settici vengono dapprima grigliati allontanando il solido, in seguito ossigenati ed avviati alla linea di trattamento biologica; 1.14 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi trattabili nell’impianto sono i seguenti (C.E.R.): CER 2002 non pericoloso Definizione 010102 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 010306 Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305 (liquidi) 010399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio e reflui di decantazione) 010412 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411 (in quanto soluzioni contenenti non metalli) Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407 (in quanto acque di burattatura non contenenti metalli) 010499 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da processi di lavorazione ed acque di lavaggio) 010599 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui di perforazione e prospezione) 020101 Fanghi (liquidi) da operazioni di lavaggio e pulizia 020106 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito (limitatamente alle acque di lavaggio salumi ed acque di scongelamento) 020199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio) 020201 Fanghi (liquidi) da operazioni di lavaggio e pulizia 020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (scarti vegetali in quanto comparati a brodi di fermentazione) 020204 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 020299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio, reflui da distilleria, acque di macellazione, salamoie) 020301 Fanghi (liquidi) prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 020303 Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solventi (in quanto acque derivanti da lavorazione di prodotti alimentari) 020305 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 020399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio) 020403 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (zucchero) 020499 Rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (zucchero) (limitatamente a borlande e reflui da processi produttivi) 020502 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (limitatamente a fanghi con massimo secco 2%) 020599 Rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (lattiero caseari) (limitatamente ad acque di lavaggio e reflui da processi produttivi) 020603 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (pasta e pane) (limitatamente a fanghi con massimo secco 2%) 020699 rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (pasta e pane) (limitatamente ad acque e reflui fangosi da impianti di depurazione ed acque di lavaggio) 020701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (in quanto acque derivanti da lavorazione di prodotti alimentari o soluzioni a bassissimo carico organico) 020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (in quanto residui di distillerie) 020703 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 020704 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (scarti vegetali in quanto comparati a brodi di fermentazione) 020705 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (bevande alcoliche ed analcoliche) (limitatamente a fanghi con massimo secco 2%) 020799 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio) 030199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio, acque di cabina di verniciatura, reflui da processi produttivi) 030302 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) (liquidi) (recupero dei bagni di macerazione) (liquidi limitatamente con contenuto secco max del 2%) 030305 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta (limitatamente con contenuto secco max del 2%) 030309 Fanghi (liquidi) di scarto contenenti carbonato di calcio (limitatamente con contenuto secco max del 2%) 030311 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 (limitatamente con contenuto secco max del 2%) Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 030399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio e reflui da processi produttivi) 040104 Liquido di concia contenente cromo 040105 Liquido di concia non contenente cromo 040106 Fanghi (liquidi) prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 040107 Fanghi (liquidi) prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti non contenenti cromo 040199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio, reflui da lavor. pelli, di salatura pelli, da prove di produzione, acque di cabina di rifinizione) 040215 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 040217 Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216 040220 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 (liquidi) 040299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio: attrezzature, quadri di stampa, marne imbozzimatura; acque di appretto, da imp. di depur-trattstoc) 050113 Fanghi (liquidi) residui dall’acqua di alimentazione delle caldaia 050114 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento (in quanto soluzioni e/o miscele con bassissimo carico organico e/o con inquinanti principalmente organici) 050199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio ed acque da processi produttivi) 050604 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 050699 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio ed acque da processi produttivi) 060314 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313; 060399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi e acque di lavaggio) 060499 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi e soluzioni saline) 060503 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502 (in quanto acque fenoliche) 060699 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi e acque di lavaggio) 060899 Rifiuti non specificati altrimenti (purché liquidi) 061099 Rifiuti non specificati altrimenti (purché liquidi) 061399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio e reflui da processi produttivi) 070122 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111 (prodotti organici) 070199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di raffreddamento, acque e reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio) 070212 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211 (PFFU plastiche) 070217 Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216 (purché liquidi) 070299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di raffreddamento, acque e reflui da processi produttivi, reflui da decatazione ed acque di lavaggio) 070312 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311 (coloranti) 070399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui fangosi da impianti di depurazione, acque di lavaggio e reflui di processo) 070512 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511 (prodotti farmaceutici) 070599 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di raffreddamento, acque e reflui da processi produttivi) 070612 fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 (cere e grassi) 4143 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 070699 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio e reflui da pulizia vasche) 070712 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 (prodotti della chimica fine) 070799 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio e acque prove di produzione) 080116 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115 (in quanto acque di processi produttivi) 080120 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 (in quanto acque di processi produttivi) 080199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da produzione, acque e reflui di cabina di verniciatura) 080202 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (in quanto acque di processi produttivi) 080203 Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 080299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a acque di lavaggio, acque e reflui di produzione) 080307 Fanghi acquosi contenenti inchiostro 080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 080399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio) 080414 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 080413 080416 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 080415 (in quanto soluzioni e/o miscele con inquinanti principalmente organici) 080499 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio, acque e reflui di produzione) 090199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a soluzioni e bagni esausti, acque di lavaggio, rulli) 100121 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 110120 (liquidi) 100123 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 100199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio, di abbattimento e simili) 100214 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213 (liquidi) 100215 Altri fanghi e residui di filtrazione 100299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio, di abbattimento e simili) 100326 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325 (liquidi) 100399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui di processo, acque di lavaggio, di abbattimento e simili) 100818 Fanghi (liquidi) e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817 101118 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100117 (liquidi) 101120 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 101119 (liquidi) 101199 Rifiuti non specificati altrimenti (in quanto bagni esausti di fissaggio deargenati – dal vetro, specchi) 101205 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi (liquidi) 101213 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (liquidi) 110110 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109 110112 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111 110114 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113 110203 Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 4144 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 110299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio e reflui da processi produttivi) 120199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio, soluzioni con basso carico organico, acque e reflui di burattatura e reflui da processi produttivi) 160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 (in quanto soluzioni e/o miscele con inquinanti principalmente organici) 160509 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 (purché liquidi) 160799 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di lavaggio serbatoio, cassonetti, container e simili, reflui e acque meteoriche da piazzali e pulizia pozzetti) 190199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui di trattamento e acque di raffreddamento) 190404 Rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati 190503 Composti (liquidi) fuori specifica (in quanto soluzioni e/o miscele con inquinanti principalmente organici) 190699 Rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (limitatamente alla fase liquida, percolato e/o miscela con inquinanti principalmente organici) 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (liquidi) 190812 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811 (liquidi) 190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 (liquidi) 190899 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque e reflui di trattamento, reflui e acque meteoriche da piazzali e pulizia pozzetti) 190901 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari (in quanto soluzioni a bassissimo carico organico) 190902 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle acque (liquidi) 190906 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 190999 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a soluzioni con basso carico organico, acque e residui di processo) 191106 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105 (liquidi) 200303 Residui di pulizia delle strade 200304 Fanghi delle fosse settiche 200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 2. Prescrizioni 2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36; 2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri: – pH; – Conducibilità; – Materiali sedimentabili; – Materiali in sospensione totali; – COD; – BOD5; – TKN; – P totale; – Sostanze ex tab. 5 dell’all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione; 2.4 La quantità dei rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile; 2.5 I rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentati direttamente al trattamento biologico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze della tab. 5 dell’all. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell’all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi, eventualmente stabiliti dall’ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5; 2.6 Le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento biologico, devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell’all. 5 del d.lgs. 152/99 per lo scarico in pubblica fognatura; 2.7 I rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile; 2.8 Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato; 2.9 Sulla linea di alimentazione dei rifiuti all’impianto e su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell’impianto, in uscita da ciascun serbatoio, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici: – all’uscita di ciascun serbatoio e/o vasca di stoccaggio; – su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell’impianto; 2.10 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate nell’apposita sezione attrezzata; 2.11 Gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni; 2.12 I fanghi prodotti dall’impianto di depurazione devono: a) essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche: – i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda; – il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento; b) essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti; 2.13 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto; 2.14 Possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 22/97; 2.15 Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti; 2.16 Settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento; 2.17 I controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97; 2.18 Il controllo sulla tenuta delle vasche in cemento armato deve essere almeno semestrale; 2.19 È vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico; 2.20 I rifiuti ritirabili e trattabili nell’impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l; 2.21 I rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984; (classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi); 2.22 I reflui conferiti ed accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento loro applicato; 2.23 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione; devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell’impianto biologico principale; 2.24 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità: a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti; b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio; Ulteriori prescrizioni 2.25 le zone di scarico rifiuti dovranno avere una superficie maggiore di quella occupata dalle autocisterne di massima portata, utilizzate per il conferimento dei reflui prodotti da terzi, al fine di garantire una protezione del suolo da eventuali sversamenti accidentali; 2.26 dei tre serbatoi di stoccaggio, uno deve essere tenuto a disposizione per i reflui destinati al trattamento biologico, uno per quelli destinati al pre-trattamento chimico-fisico ed il terzo può essere destinato a stoccare alternativamente rifiuti di tipo biologico o di tipo chimico-fisico, a condizione che tale variazione sia preceduta da una bonifica dello stesso. Al riguardo i serbatoi dovranno essere contrassegnati in maniera inamovibile e, per ogni partita di rifiuti conferita all’impianto, sul libro di carico e scarico dovrà essere riportata l’indicazione del serbatoio nel quale sono stati depositati gli stessi. Il lavaggio dei serbatoi dovrà comunque essere effettuato alla conclusione dell’attività settimanale; 2.27 le operazioni di svuotamento delle autocisterne ed invio dei reflui ai serbatoi di stoccaggio, nonché le successive fasi di scarico degli stessi all’impianto di trattamento, dovranno avvenire tramite pompe fisse, dotate di linee di trasporto reflui di tipo rigido. Le pompe dovranno essere posizionate in vasca di contenimento impermeabilizzata. Presso l’impianto dovranno essere inoltre tenute pompe carellate da utilizzarsi per interventi di emergenza in caso di guasto di quelle fisse; 2.28 sulle linee di mandata dei rifiuti, rispettivamente alla sezione di pretrattamento chimico-fisico ed alla sezione di trattamento biologico, dovranno essere installati contatori volumetrici dotati di sistemi di registrazione non resettabili, al fine di determinare i quantitativi di reflui provenienti da terzi, scaricati dai serbatoi di stoccaggio e dalla zona di scarico fosse biologiche alle due fasi depurative; 2.29 settimanalmente dai contatori volumetrici dovranno essere rilevati i dati progressivi dei volumi dei rifiuti avviati al trattamento. I valori dovranno essere riportati sul libro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97; 2.30 gli sfiati dei serbatoi dovranno essere convogliati ad appositi sistemi di bonifica e non potranno, durante le operazioni di scarico degli automezzi, essere rimessi nella cisterna degli stessi; 2.31 I tre serbatoi da 30 mc cadauno, adibiti allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotati di indicatori di livello, di valvola di troppo pieno collegata ad un sistema di blocco automatico della pompa di carico. Il troppo pieno dovrà essere dotato di guardia idraulica; 2.32 durante lo scarico dei rifiuti dalle autocisterne, che dovrà avvenire alla presenza di personale che opera presso l’impianto, in caso di sversamento, dovrà sospendersi immediatamente l’operazione, al fine di provvedere all’effettuazione degli interventi di pulizia dell’area; 2.33 l’attività di trattamento rifiuti dovrà sempre avvenire in presenza di personale tecnico specializzato, affinché possa intervenire in caso di avarie o guasti alle apparecchiature dell’impianto o, di non rispetto dei parametri di esercizio attestanti il corretto funzionamento del processo depurativo; 2.34 tutti i rifiuti, prima del loro conferimento all’impianto dovranno essere sottoposti a procedura di omologa, la quale, oltre a verificare gli inquinanti contenuti negli stessi, dovrà 4145 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia accertare che i reflui da sottoporre a trattamento siano compatibili con il processo depurativo e che la miscelazione degli stessi non dia origine a esalazioni maleodoranti; 2.35 l’Azienda, al fine di poter effettuare le operazioni di controllo di cui sopra e quelle di verifica sulle caratteristiche dei rifiuti conferiti e sul rispetto dei parametri operativi e dei limiti allo scarico, dovrà dotarsi presso l’impianto di laboratorio attrezzato; 2.36 l’esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti prodotti da terzi, sia subordinato alla verifica della tenuta idraulica di tutte le vasche dell’impianto, certificato da collaudatore abilitato. Tali prove dovranno essere eseguite successivamente con cadenza annuale; 2.37 l’impianto, le varie apparecchiature e le strumentazioni di controllo dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e per le ultime, più soggette a rottura o guasto, l’Azienda dovrà dotarsi di adeguati ricambi. Qualora intervengano malfunzionamenti a seguito di rotture o guasti, l’immissione dei rifiuti dovrà essere immediatamente sospesa e ripresa successivamente alla rimozione delle cause; 2.38 la zona dove è posizionato il cassone per la raccolta fanghi scaricati dalla filtro-pressa dovrà essere completamente chiusa e posta in depressione. Gli aeriformi dovranno essere trattati in idoneo impianto di bonifica; 2.39 intervenendo modifiche sostanziali all’impianto ed alle tipologie e caratteristiche dei reflui depurati immessi nel torrente Boesio, lo scarico dovrà essere nuovamente autorizzato dalla provincia di Varese, ai sensi del d.lgs. 152/99; 2.40 i controlli periodici sullo scarico finale, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella 3 – allegato 5 – al d.lgs. 152/99, dovranno essere effettuati con cadenza quadrimestrale e copia delle analisi dovranno essere allegate al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97 a disposizione delle autorità di controllo; 2.41 l’impatto visivo dell’impianto venga mascherato mediante verniciatura delle strutture fuori terra (vasche, ecc.) con colori compatibili con l’ambiente circostante; 2.42 prima dell’inizio dell’attività di trattamento conto terzi di rifiuti, dovrà essere predisposto un piano di emergenza che prenda altresı̀ in considerazione gli interventi da attuare in caso di incidenti durante le operazioni di scarico delle autocisterne; 2.43 la ditta dovrà registrare su un libro di impianto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di funzionamento e di controllo dell’impianto, le operazioni di lavaggio delle zone di scarico, nonché le motivazioni degli interventi e le fermate a seguito di avarie; 2.44 l’impianto di trattamento reflui, compresa la sezione di stoccaggio al servizio dello stesso, sia delimitato da recinzione di altezza non inferiore a 2 metri; 2.45 per i rifiuti speciali che a seguito della decisione 532/CE e successive modifiche ed integrazioni prevedono anche un codice specchio «pericoloso» l’Azienda prima del ritiro degli stessi e del successivo trattamento, dovrà accertarsi tramite analisi che trattasi di rifiuti speciali non pericolosi. 3. Piani 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Varese, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale. 3.2 Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi. ——— • ——— 4146 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Allegato B 1. Identificazione della ditta Ragione sociale: Conceria Fraschini Indirizzo unità operativa: via Sotto Sasso, 2 – Brenta (VA) Fascicolo: 101132/8048/2002 Settore di appartenenza: industria conciaria La ditta chiede di essere autorizzata, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ed ai sensi del d.lgs. 22/97 all’esercizio di un impianto per il trattamento di liquami biologici da fosse imhoff, di fanghi di pozzetti stradali di rifiuti liquidi e fangosi pompabili speciali – non pericolosi. Il quantitativo dei rifiuti trattati è indicato nell’allegato A. 2. Prodotti e materie prime 2.1 Materie prime Rifiuti non pericolosi soggetti a trattamento di depurazione delle acque. 3. Descrizione dell’impianto e del processo 3.1 I cicli sono riportati e descritti nell’allegato A Sinteticamente i cicli di lavorazione sono: 3.1.1 ciclo di conceria Rinverdimento delle pelli Depilazione/calcinazione Decalcinazione/macerazione Concia al cromo Neutralizzazione Tintura con riconcia e ingrasso Asciugatura, palissonatura e stoccaggio per rifinitura Rifinitura 3.1.2 ciclo di conceria + trattamento reflui per conto terzi – arrivo dell’automezzo e scarico diretto dei reflui all’interno dei serbatoi di stoccaggio mediante circuito chiuso; – neutralizzazione e reazione in vasca per precipitare i metalli pesanti; – decantazione in sedimentatore Fenwich; – stabilizzazione e filtro pressatura fanghi; – trattamento biologico e sedimentazione finale e scarico delle acque. La ditta intende mettere in atto degli interventi per mitigare il fenomeno olfattivo differenziando all’origine i reflui da trattare, coprendo le vasche N, C1, F, G, H, ed I con strutture a tenuta ed aspirando contemporaneamente gli effluenti da inviare ad un sistema di ossidazione chimico-fisico. 4. Emissioni 4.1 Punti di emissione I punti di emissione sono: E1 4.1.1 Camino Punto di emissione: E1 Portata massima operativa: 12.000 Nmc/h Portata di progetto del ventilatore: 15.000 Nmc/h Temperatura dei gas: >20 ºC Ore operative: h/die 24 Dati geometrici del punto di emissione: Altezza: 16 m Contenuto di inquinanti: Sostanze odorigene: /// mg/Nmc Diametro: 400 mm • Impianto di abbattimento Impianto di depurazione costituito da una torre ad umido con trattamento ossidativi e dosaggio automatico dei reagenti. Superficie filtrante: 103 mq Velocità di attraversamento: 1 m/s. Perdite di carico: non fornite Tempo di contatto: 1,5 s Pompa di ricircolo: 50 mc/h Serbatoi reagenti di soda e ipoclorito sodico Strato di riempimento: 5.000 l 5. Prescrizioni Si esprime parere favorevole alla costruzione dell’impianto con le prescrizioni di seguito riportate: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 5.1 Limite alle emissioni (E1) solfuri espressi come composti ridotti dello zolfo: 1 mg/Nmc ammoniaca ed ammine totali: 10 mg/Nmc 5.2.2 Requisiti minimi della tecnologia d’abbattimento I parametri progettuali del sistema di abbattimento sono in linea con quelli normalmente adottati Ulteriori prescrizioni La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle eventuali emissioni diffuse presidiate dal sistema di abbattimento. In caso di ulteriore presenza di molestie olfattive la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi olfattometriche adottando metodi di campionamento, analisi e valutazione dei risultati in accordo con l’Arpa territorialmente competente. 5.3 Prescrizioni e considerazioni di carattere generale La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 5.3.1 Riferimenti normativi • Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990 • per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da: – art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»; – art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»; – art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati». Di queste avarie deve essere data segnalazione alle autorità preposte al controllo. 5.3.2 Criteri di manutenzione • Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità: – Manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale; – Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d’uso e manutenzione), e in ogni caso con frequenza almeno semestrale; – Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazioni dell’aria; – Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo; – Le operazioni di manutenzione ordinaria dei sistemi di aspirazione e degli impianti di abbattimento deve essere settimanale; quella programmata, in contemporanea con le fermate prestabilite. 5.3.3 Messa in esercizio e a regime • La ditta deve comunicare, almeno 15 giorni, la messa in esercizio degli impianti, al comune o ai comuni interessati ed all’ARPA – struttura territorialmente competente. • Il termine massimo per la messa a regime degli impianti Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. 5.3.4 Modalità e controllo delle emissioni • Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune o ai comuni interessati ed all’ARPA – struttura territorialmente competente la quale si attiva all’espletamento degli accertamenti di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L’eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA, al fine dell’adozione degli atti di competenza. • Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell’attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo. • I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima. • La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione, al comune interessato ed all’ARPA – struttura territorialmente competente. 5.3.5 Metodologia analitica Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall’art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM), aggiornate con quanto previsto dal d.m. del 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell’unità operativa chimica dell’ARPA – struttura territorialmente competente. • Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico. • I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto. – I risultati delle analisi eseguite all’emissione devono riportare i seguenti dati: – concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3 – portata aeriforme espressa in Nm3/h – temperatura aeriforme in ºC. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 ºK e 101,323 kPa). – I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti in conformità al d.P.R. 322/71; – I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. [BUR2002015] [5.3.5] D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10154 Ditta Lacto Siero Italia s.p.a., con sede legale in Bozzolo (MN) via della Giuseppina, 15 – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione – Impianto sito nel comune di Bozzolo (MN) via della Giuseppina, 15 – Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92 LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. di rinnovare l’autorizzazione alla ditta Lacto Siero Italia s.p.a., con sede legale in Bozzolo (MN), via della Giuseppina, 15 all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto; 2. di far presente che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione; 4147 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate; 4. che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82; 5. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono le potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l’impianto; 6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto; 7. di rideterminare la fidejussione in C 70.155,45 l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Lacto Siero Italia s.p.a., deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativa a: – C 25.563,45 per la messa in riserva di mc 1.650 di fanghi da inviare al riutilizzo in agricoltura; – C 44.592 per lo spandimento in agricoltura di 4.800 t/anno di fanghi; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.r.g. n. 6/48055/00, all’accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 320248 del 13 ottobre 1997; 8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Bozzolo ed all’ARPA territorialmente competente; 9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all’allegato A alla d.r.g. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 4527/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000; 10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. ——— • ——— Allegato A Ditta: Lacto Siero Italia s.p.a. Sede legale: Bozzolo (MN), via della Giuseppina, 15 Sede impianto: Bozzolo (MN), via della Giuseppina, 15 1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto, tipologie e quantità di rifiuti 1.1 Viene effettuata la messa in riserva (R13), nonché il riutilizzo in agricoltura (R10), del seguente rifiuto speciale non pericoloso individuato dal CER 020502; 1.2 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati e riutilizzabili in agricoltura rimane inalterato rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. 30877/97 ed è pari a 4.800 t/anno; il quantitativo massimo di messa in riserva è inalterato e pari a 1.650 mc. 2. Prescrizioni 2.1 Impianto di messa in riserva 2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effet- 4148 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 tuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998, n. 36; 2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti; 2.1.3 il soggetto autorizzato, all’uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti; 2.1.4 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri; a) per i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione a servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri: – pH – carbonio organico in g/kg sostanza secca – grado di umificazione – azoto totale – fosforo totale – potassio totale in g/kg di sostanza secca – metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale) – conducibilità dell’estratto acquoso in microsiemens/cm – residuo secco a 105 ºC e 600 ºC – coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle; b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati: – grassi e olii animali e vegetali – olii minerali – solventi organici clorurati – pesticidi organo-clorurati; c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b) dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e delle materie prime impiegate. 2.1.5 le certificazioni di cui al precedente punto 2.1.4 dovranno essere prodotte e trasmesse alla provincia competente, ogni volta intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità di rifiuti trattati e comunque effettuate con le seguenti scadenze: – impianti di depurazione biologica con potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti, ogni 12 mesi – impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 6 mesi; – impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 3 mesi; 2.1.6 ad avvenuta chiusura dell’impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell’area del centro di stoccaggio; 2.1.7 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati; 2.2 Utilizzo agricolo 2.2.1 le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresı̀ utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11.; 2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/92; 2.2.3 per l’utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l’igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti speci- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell’area individuata prima del loro utilizzo; 2.2.4 i fanghi, al momento dell’utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti; 2.2.5 è in ogni caso vietato: a) l’utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della tab. 3 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all’allegato 3 del r.r. 3/82; – idrocarburi totali: mg/l 10 – solventi organici aromatici: mg/l 0,4 – solventi organici azotati: mg/l 0,2 – solventi clorurati: mg/l 2 – tensioattivi: mg/l 4 – pesticidi (totali): mg/l 0,05 – pesticidi fosforati: mg/l 0,1 b) l’impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca: – Cadmio (Cd): 20 – Rame (Cu): 1.000 – Nichel (Ni): 300 – Piombo (Pb): 750 – Zinco (Zn): 2.500 – Cromo (CrVI): 10 – Cromo (CrIII): 750 – Mercurio (Hg): 10 – Arsenico (As): 10 c) l’impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche: Valore limite – Carbonio organico % SS (min): 20 – Fosforo totale % SS (min): 0,4 – Azoto totale % SS (min): 1,5 è ammessa l’utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui sopra per tutti i rifiuti provenienti dall’industria agro alimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla l. 748/1984; d) l’impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici: Valore limite – coliformi fecali MPN/gr SS: < 10.000 – uova di elminti vitali: assenti – salmonelle MPN/gr SS: < 100 2.2.6 l’impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all’uso agricolo; 2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni: – nei giorni di pioggia; – allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; – con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; – con pH minore di 5; – con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr; – destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiare, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio; – destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; – quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree; Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 – quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente; – soggetti a vincolo idrogeologico; – ricoperti di neve oppure gelati; – situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici; – destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico; – situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m; – situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte; – situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, cosı̀ come definita dalla normativa vigente; – situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali; – situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica; 2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l’applicazione va effettuato l’interramento mediante opportuna lavorazione del terreno; 2.2.9 l’impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresı̀ alle seguenti limitazioni e modalità d’uso: – nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni; – lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento; – è vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia; – lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno; – lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione; – lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento; 2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a: – 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100 gr e pH compreso tra 6 e 7,5; – 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e un pH inferiore a 6, considerata l’aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante; – 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 6 e 7,5; – 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5. I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b); 2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell’allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti; 2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente; 2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92; 4149 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato; 2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall’art. 12 del d.lgs. 22/97. 3. Piani 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. 3.2 Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco. [BUR2002016] [5.3.5] D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10166 Autorizzazione alla ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8, per la gestione di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 LA GIUNTA REGIONALE Visti: – il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; – la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni; – il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3; – la deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; – il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni; Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8, ha inoltrato istanza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 21823 del 14 aprile 1997, cosı̀ come successivamente integrata, tendente ad ottenere – l’autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi effettuato mediante essiccazione e gassificazione; – l’autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi del d.P.R. n. 203/88, cosı̀ come previsto dal d.d.u.o. gestione rifiuti n. 25381 del 23 ottobre 2001; Richiamata la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, con la quale sono state dettate, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti; Richiamato il d.d.u.o. gestione rifiuti n. 25381 del 23 ottobre 2001, avente per oggetto: «Criteri in ordine alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività ai sensi del 7º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97»; Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa stessa che, in proposito, precisa che: a) le operazioni effettuate nell’impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; b) l’istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato; c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. MI149- 4150 1990-43283 avente per oggetto: «ritiro reflui... per loro trattamento...»; d) con certificato della CCIAA di Milano prot. n. CER/97803/2000/EMI0124 del 22 giugno 2000 è stata acquisita la certificazione di cui all’art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575; e) l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in C 18.592,45 ed è relativo all’impianto avente una potenzialità pari a 6.240 t/anno; Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa protezione ambientale e sicurezza industriale che, in proposito, precisa che: a) le prescrizioni, le caratteristiche degli impianti e i limiti alle emissioni, ai sensi del comma 1, lett. f), art. 28 del d.lgs. 22/97, nonché il termine per la messa a regime degli stessi, sono riportate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; b) l’istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato B soprarichiamato; Visto che il dirigente dell’unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzativo, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato A; Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, la ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8, alla gestione di un impianto mobile di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, effettuato mediante essiccazione e gassificazione, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28 d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione; 3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate; 4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto; 5. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia su cui il territorio viene utilizzato l’impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 20 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82 se la campagna di trattamento rifiuti viene effettuata sul territorio lombardo; 6. di far presente l’obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti dal 7º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dal d.m. n. 406/98; 7. di stabilire che la ditta per lo svolgimento delle singole campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto 6., deve ottemperare ai disposti contenuti nel d.d.u.o. gestione rifiuti n. 25381 del 23 ottobre 2001, avente per oggetto: «Criteri in ordine alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività ai sensi del 7º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97»; pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 26 novembre 2001; 8. di determinare in C 18.592,46 l’ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia; la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A) alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999; 10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Axse s.r.l.; 11. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 8. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. ——— • ——— Allegato A Ditta: Axse s.r.l. Sede legale: Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8 1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto A) Funzionamento e caratteristiche delle emissioni dell’impianto mobile di trattamento rifiuti tramite gassificazione: 1. Cicli tecnologici L’impianto mobile verrà realizzato allo scopo di poter effettuare il trattamento in situ di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Questo tipo di tecnologia è applicabile in tutti i casi sia sufficiente separare le sostanze organiche da quelle inerti mediante trattamento di gassificazione controllata. Tale applicazione potrà essere impiegata nella bonifica di suolo e sottosuolo nel caso di sversamenti accidentali, incidenti ecologici, siti inquinati, discariche abusive e/o trattamento sul posto di rifiuti destinati alle successive operazioni di recupero (mediante purificazione dalle sostanze inquinanti) e rimpiego degli stessi come combustibile o materiali rigenerabili e inerti. L’impianto, montato su uno o due semirimorchi con dimensione 2,5 ¥ 12 m, è costituito da una camera di combustione con bruciatore alimentato a gas metano all’interno della quale è installato un forno rotante con dimensioni di 1 m di diametro e 8 m di lunghezza realizzato in acciaio AISI 316 L. Il caricamento dell’impianto con il materiale da trattare viene effettuato per mezzo di nastro trasportatore a tazze o a coclea previa separazione delle parti grossolane per mezzo di vaglio rotativo. La tramoggia di carico è dotata di una vite senza fine per l’inserimento del materiale nel forno rotante. Nel caso in cui il materiale da trattare si presenti in grosse dimensioni (es. fusti, barili, contenitori) verrà preventivamente triturato. La temperatura di esercizio della camera di combustione sarà di 1200 ºC che permetterà di ottenere un riscaldamento omogeneo, per via indiretta, del materiale da trattare contenuto nel forno rotante. La temperatura interna al forno è prevista essere compresa tra i 400 ºC e i 500 ºC. La rotazione del forno viene garantita da un motovariatore a ruote dentate a doppia catena installato all’estremità della testa di carico. L’omogeneizzazione e quindi l’essiccamento completo del materiale da trattare viene ottenuto per mezzo della regolazione della velocità di rotazione e con l’ausilio di una vite senza fine a passo calcolato, installata all’interno del forno, ne determina il tempo di permanenza. Al termine del trattamento il materiale trattato viene scaricato in adatti contenitori e trasportato in centri specializzati per la successiva fase di recupero o smaltimento finale. Nel caso di interventi per la bonifica in situ di terreni inquinati, dopo il trattamento di essiccazione e purificazione, lo stesso terreno potrà essere impiegato per il ripristino dell’area. I gas generati all’interno del forno rotante durante la fase di essiccazione vengono convogliati ad una camera di post- Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 combustione con temperatura superiore ai 1.000 ºC per il trattamento termico degli inquinanti contenuti nei fumi sottoforma di aerosol. L’apporto di aria secondaria necessaria alla combustione viene dosata tramite valvole comandate da un analizzatore di ossigeno libero in continuo installato direttamente nella camera di post-combustione. Parte dei gas di scarico derivanti dal processo di essiccazione possono essere ricondensati e stoccati in appositi serbatoi in attesa di essere riutilizzati come combustibile liquido nel motore polifunzionale, installato su un secondo semirimorchio, per la produzione di energia elettrica necessaria al fabbisogno energetico della piattaforma mobile. I gas di scarico derivanti dall’impiego del motore polifunzionale vengono a loro volta convogliati nella camera di postcombustione per il trattamento termico dei residui inquinanti. I gas di scarico derivanti dal trattamento di post-combustione termica vengono quindi raffreddati, fino a raggiungere una temperatura di uscita compresa tra 150 e 200 ºC, per mezzo di uso scambiatore ad aria forzata. Successivamente vengono convogliati prima in un filtro a maniche per l’abbattimento delle polveri e quindi in una torre di abbattimento ad umido per il lavaggio dei fumi in controcorrente mediante soluzione acquosa a base di soda, calce ecc. Questi ultimi sistemi di abbattimento fumi sono montati su un secondo semirimorchio dove è anche installato il quadro comando dotato di controllo analogico di tutte le funzioni e controlli di sicurezza della piattaforma mobile. 2. Rifiuti trattabili e potenzialità Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni ed estrazioni cosı̀ catalogati e individuati dal CER: 020108 * – 020109 – 030201 * – 040216 * – 040217 – 040219 – 040220 – 050103 * – 050105 * – 050112 * – 050199 – 061302 * – 070107 * – 070108 * – 070109 * – 070110 * – 070199 – 070208 * – 070209 * – 070210 * – 070216 * – 070217 * – 070308 * – 070309 * – 070310 * – 070408 * – 070409 * – 070410 * – 070508 * – 070509 * – 070510 * – 070513 * – 070514 – 070599 – 070608 * – 070609 * – 070610 * – 070699 – 070708 * – 070709 * – 070710 * – 070799 – 080111 * – 080112 – 080117 * – 080118 – 080121 * – 080312 * – 080313 – 080314 * – 080315 * – 080409 * – 080410 – 080411 * – 080412 – 110113 * – 130109 * – 130501 * – 130502 – 130506 * – 130508 * – 130701 * – 130702 * – 130703 * – 13081 * – 130802 * – 130899 * – 140604 * – 140605 * – 150202 * – 160107 * – 160305 * – 160306 – 160708 * – 160709 * – 170301 * – 170503 * – 170504 – 170505 * – 170506 – 170507 * – 170508 * – 180103 * – 180106 * – 180107 – 180108 * – 180109 – 180110 * – 180202 * – 180205 * – 180206 – 180207 * – 180208 – 190105 * – 190107 * – 101401 * – 190113 * – 190114 – 190115 * – 190116 – 190119 – 191209 – 191107 * – 191209 – 191301 * – 191302 – 191303 * – 191304 – 191305 * – 191306 – 200127 * – 200128 * – 200131 * – 200132 – 200399 L’unità mobile ha una potenzialità di trattamento di 24/t al giorno per una quantità massima di 6.240 t/anno. 2. Prescrizioni 2.1 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 12 del d.lgs. 22/97 e succesive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto; 2.2 i rifiuti alimentati all’impianto devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo; 2.3 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti; 2.4 le scorie decadenti dalla camera di combustione devo- 4151 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia no essere tenute separate dai residui decadenti dall’impianto di depurazione fumi; 2.5 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lett. g) dell’allegato 1 del d.m. 124 del 25 febbraio 2000; 2.6 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 d.P.R. 912/82; 2.7 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicata alla Regione; 2.8 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione; 2.9 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio; 2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione; 2.11 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. ——— • ——— Allegato B 1. Identificazione della ditta Ragione sociale: Axse s.r.l. Indirizzo: via Milano, 8 in comune di Ceriano Laghetto 20020 (MI) Settore di appartenenza: servizi tecnologici per l’ambiente Settore produttivo: edile Data e protocollo: 5 dicembre 2001, prot. n. 31317 Oggetto: impianto mobile di trattamento rifiuti tramite gassificazione. 2. Prodotti, materie prime Per la descrizione della tipologia dei rifiuti e i quantitativi si rimanda a quanto descritto nell’allegato A. 3. Descrizione dell’impianto Informazioni relative al ciclo tecnologico da autorizzare. L’impianto mobile verrà realizzato allo scopo di effettuare il trattamento in situ di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in tutti quei casi sia sufficiente separare i composti organici volatili combustibili mediante gassificazione controllata. L’impianto prevede di operare con un forno rotante a 1.200 ºC con compiti di camera primaria. Un bruciatore alimentato a metano garantisce il supporto calorico. Il materiale viene introdotto nel forno con coclea o trasportatore a tazze. I gas, provenienti dalla camera primaria, vengono inviati alla camera secondaria operante a temperature superiori a 1.000 ºC. Una parte del gas in uscita dalla camera primaria può essere inviato ad un motore polifuzionale per la produzione di energia elettrica. I gas residui sono reimmessi nella camera di postcombustione e scaricati in atmosfera a 150200 ºC previo trattamento con filtro a maniche e torre ad umido di abbattimento. 4. Emissioni ed impianti di abbattimento Emissioni dichiarate: E1 Provenienza: impianto mobile di trattamento di rifiuti e terreni inquinati Portata (Nm3/h): 5-10.000 Nmc/h Temperatura emissione (ºC): 40-50 ºC Inquinante: polveri COT, acidi cloridrico, fluoridrico, bro- 4152 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 midrico e cianidrico, IPA ossidi di azoto e zolfo, metalli pesanti, PCDD, PCDF, ammoniaca e formaldeide. Concentrazione a valle del sistema di abbattimento: Polveri totali SO2 Nox HCI HF + HBr CO COT Cd + TI Hg Altri metalli Diossine IPA Formaldeide ed ammoniaca mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 < 10 < 50 < 200 < 10 <4 < 10 < 0,05 < 0,05 < 0,5 < 0,1 < 0,01 < 10 per ciascun inquinante Altezza: 4 m Impianto di abbattimento: postocombustore, torre ad umido e filtri a maniche 5. Prescrizioni specifiche Valori limite Polveri totali SO2 NOx HCI HF CO Sostanze organiche volatili Cd + TI Hg Altri metalli Diossine equivalenti IPA Ammoniaca e formaldeide D.m. n. 503/97 e d.m. 124/2000 Media oraria Media o semioraria * giornaliera ** mg/Nm3 30 10 mg/Nm3 200 100 – 50 mg/Nm3 400 200 mg/Nm3 40 – 60 20 – 10 mg/Nm3 4 1 mg/Nm3 100 50 mg/Nm3 20 10 mg/Nm3 0,05 *** mg/Nm3 0,05 *** mg/Nm3 0,5 *** mg/Nm3 0,1 *** mg/Nm3 0,01 *** mg/Nmc 10+10 *** * Le concentrazioni (valori medi orari e semiorari) delle polveri, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, dell’acido e dell’acido fluoridrico, dell’ossido di carbonio e delle sostanze organiche volatili, misurate con strumentazione in continuo, sono riferite ai valori semiorari od orari coincidenti sia per il decreto 503/97 che per il d.m. 124/2000, mentre per l’acido cloridrico il primo valore (dato orario) rappresenta quello del d.m. 503/97, mentre il secondo è riferito (dato semiorario) rappresenta quello del d.m. 124/2000. ** Le concentrazioni (valori medi giornalieri) delle polveri, degli ossidi di azoto, dell’acido fluoridrico, dell’ossido di carbonio e delle sostanze organiche volatili, misurate con strumentazione in continuo, sono coincidenti sia per il decreto 503/97 che per il d.m. 124/2000, mentre per l’acido cloridrico e gli ossidi di zolfo, misurati con strumenti in continuo, il primo valore (dato orario) rappresenta quello del d.m. 503/97, mentre il secondo è riferito al d.m. 124/2000. *** I valori limite in concentrazioni degli altri inquinanti sono coincidenti. Normalizzazione Le condizioni sono quelle fissate alla lett. b) allegato 1 del d.m. 503/97 e alla lett. b) allegato 1 del d.m. 124/2000. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni Ci si deve uniformare a quanto previsto alla lett. c) allegato 1 del d.m. 503/97 e del d.m. 124/2000. I sistemi di misurtazione in continuo devono essere adeguati a quanto previsto dal manuale di gestione, emanato dalla Regione. Verifiche e calibrazioni devono essere fatte secondo il manuale di gestione dello SME (sistema di monitoraggio delle emissioni). Misurazioni periodiche La frequenza delle misurazioni periodiche viene uniformata ad una cadenza mensile per periodi di campagna superiore ai 60 giorni. La frequenza verrà ridotta a 15 giorni per campagne inferiore ai 60 giorni. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Valutazione dei risultati delle misure Vale quanto previsto al punto 4 lett. c) allegato 1 del d.m. 503/97 per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con esclusione dell’applicazione di quanto previsto dal d.m. 21 dicembre 1995. Vale quanto previsto al punto 4 lett. c) allegato 1 del d.m. 124/2000 per il trattamento di rifiuti pericolosi con esclusione dell’applicazione di quanto previsto dal d.m. 21 dicembre 1995. Parametri di funzionamento Vale quanto previsto al punto 5 lett. c) allegato 1 del d.m. 503/97. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l’alimentazione dei rifiuti al forno e le autorità competenti (ARPA, competente per territorio e provincia), per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante fax, entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva all’evento. Gli stessi criteri valgono per l’avvenuto ripristino della completa funzionalità dell’impianto. Camera di combustione È accettato un esercizio ad una temperatura di 1.200 ºC a condizione che siano rispettati i limiti di emissione e le caratteristiche eventualmente fissate per le ceneri e per le scorie. Controllo dell’alimentazione dei rifiuti L’impianto deve essere dotato di un sistema d’allarme. Le soglie di allarme sono fissate per temperatura minima di 1.270 ºC. Rischio di superamento dei limiti degli inquinanti misurati in continuo al raggiungimento dell’85% del valore limite orario. Impianti di abbattimento Per il contenimento delle emissioni la ditta intende adottare uno scrubber a torre con soda ed un filtro a maniche di tessuto che dovranno avere le caratteristiche riportate nelle schede sottostanti. SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE Tipo di abbattitore Impiego Scubber a torre Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene Generica Provenienza degli inquinanti INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 1. Temperatura ⱕ 40 ºC Tempo di contatto Almeno 1 s per reazione acido/base Almeno 1,5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente Perdite di carico ⱕ 300 mm c.a. Portata minima 1.2 mc ¥ 1.000 mc di effluente gassoso 5. Tipo di nebulizzazione 6. Altezza di ogni stadio (mini- ⱖ 700 mm mo 1) 7. Tipo di fluido abbattente Acqua o soluzione specifica 8. Apparecchi di controllo Indicatore di livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido 9. Ulteriori apparati Separatore di gocce 10. Caratteristiche aggiuntive a) un misuratore di pH e di redox per le della colonna eventuali sostanze ossido riducenti b) almeno uno stadio di riempimento di altezza > 700 mm c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alla temperature f) dosaggio automatico dei reagenti g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 11. Manutenzione 12. Informazioni aggiuntive Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento Questa tipologia può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di granulometria più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE Tipo di abbattitore Impiego Provenienza degli inquinanti Filtro a maniche o a tasche di tessuto Abbattimento di polveri – Operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti INDICAZIONI IMPIANTISTICHE Temperatura Velocità di attraversamento Grammatura tessuto Sistemi di controllo Sistemi di pulizia Manutenzione Informazioni aggiuntive > 100 ºC tessuto in PTFE di idonea grammatura – 1 m/min. per polveri da forni fusori, per amianto e per principi attivi ⱖ 500 g/m2 a) Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico b) Contatore totalizzatore non tacitabile Scuotimento meccanico temporizzato per polveri con granulometria ⱖ 50 mm Lavaggio in controcorrente con aria compressa Pulizia maniche e sostituzione delle stesse Sistema di abbattimento preceduto, in caso di necessità, da ciclone e/o camera di calma Sistema di misura e controllo della temperatura collegata con valvola di inserimento di aria falsa per il raffreddamento delle maniche filtranti PRESCRIZIONI GENERALI – Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da: • art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»; • art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»; • art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati». CRITERI DI MANUTENZIONE – Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguiti con i seguenti modi: • manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale; • manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni di manutenzione, e comunque con frequenza almeno semestrale; • dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell’aria; 4153 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 • le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI – Entro 15 giorni a partire dalla data di inizio della campagna la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune o ai comuni interessati, all’ARPA – struttura territorialmente competente ed alla provincia competente per territorio, le quali si avvieranno all’espletamento degli accertamenti di cui al presente atto. L’eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione al fine dell’adozione degli atti di competenza. – Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza indicata in ciascuna scheda a partire dalla data di messa in esercizio dell’attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo. – I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima. METODOLOGIA ANALITICA Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottanto le metodologie di campionamento e di analisi previste dall’art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM), aggiornate con quanto previsto dal d.m. del 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell’unità operativa chimica dell’ARPA – struttura territorialmente competente. – I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto. – I risultati delle analisi eseguite all’emissione devono riportare i seguenti dati: • concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; • portata di aeriforme espressa in Nm3/h; • temperatura di aeriforme in 0 ºC. N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa). – I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. [BUR2002017] [5.3.5] D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10167 Ditta Axse s.r.l. – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti in corso d’opera effettuate presso l’impianto sito in comune di Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, già autorizzato con d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001, ed all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi ed al proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1 della l. 443/2001 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 LA GIUNTA REGIONALE Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Axse s.r.l. con sede legale in Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, ha inoltrato: – istanza ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 95/92, in atti regionali n. 34075 del 12 novembre 2001, e successive integrazioni, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di varianti in corso d’opera, consistenti in una riorganizzazione dell’impianto ove vengono svolte le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte in comune di Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, impianto già autorizzato con d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001, al fine di ottimizzare la gestione dello stesso, all’adeguamento ai disposti di cui al d.m. 392/96; – istanza tendente ad ottenere l’ampliamento quali-quantitativo dei rifiuti ritirati e trattati, effettuate presso l’impianto; – ed istanza, inoltrata ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l. 443/2001, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati 4154 come pericolosi, ai sensi della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001; Richiamate inoltre: – la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99»; – la d.g.r. n. 6/49226 del 24 marzo 2000, avente per oggetto: «Determinazione in merito all’applicazione dell’art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»; – il d.d.g. della tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui alla d.g.r. n. 19226 del 24 marzo 2000 per stabilire le ripercussioni sull’ambiente ai fini dell’assoggettabilità alla procedura di VIA regionale»; – la d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001, avente per oggetto: «Autorizzazione all’ampliamento quali-quantitativo e contestuale rinnovo dell’autorizzazione alla ditta Axse s.r.l. per l’esercizio di un impianto di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sito in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, 8. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 6/25610 del 28 febbraio 1997 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»; Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti che in proposito, precisa che: a) la richiesta di autorizzazione è tendente ad ottenere: – la realizzazione di varianti in corso d’opera, consistenti in una riorganizzazione del centro al fine di ottimizzare la gestione dello stesso e la realizzazione di serbatoi per il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 in adeguamento ai disposti di cui al d.m. 392/96; – l’ampliamento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi stoccati presso l’impianto (da 879.1 a 992 mc complessivi); – l’ampliamento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi trattati annualmente (da 28.600 mc a 32.000 mc complessivi); – l’autorizzazione ad ampliare qualitativamente le tipologie di rifiuti ritirati e trattati presso l’impianto nonché l’autorizzazione per realizzare un deposito di oli usati secondo i disposti di cui al d.m. 392/96 e di un’area attrezzata per il deposito di rifiuti contenenti PCB; b) l’istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A che sostituisce integralmente l’allegato della d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001 e che costituisce parte integrante del presente provvedimento; c) l’istruttoria tecnica amministrativa, relativa all’istanza di autorizzazione, inoltrata ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell’attività per i rifiuti che, sulla base della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, sono stati classificati come pericolosi, si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato ed escludendo l’impianto in oggetto dalla procedura di VIA, cosı̀ come disposto dall’art. 1, comma 15, della l. 443/2001 in quanto attività già in essere; d) le operazioni effettuate nell’impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell’allegato A soprarichiamato; e) la ditta ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della direzione generale tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull’ambiente ai fini dell’assoggettabilità dell’ampliamento alle procedure di VIA. La struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l’ampliamento in questione dalla procedura di VIA regionale; f) la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi il 7 maggio 2002, si è conclusa favorevolmente; g) la ditta deve provvedere ad integrare fino all’importo di C 394.411,66 l’ammontare totale della garanzia fidejussoria, accettata con nota n. 8894 del 23 marzo 2001, relativa a: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – deposito preliminare e/o messa in riserva di 914,8 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a C 283.472,86; – deposito preliminare di 77,2 mc di rifiuti aventi una concentrazione di CI organico > 2%, pari a C 75.753,90; – trattamento di 32.400 mc annui di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, pari a C 37.184,90; h) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. MI14943283 avente per oggetto: «ritiro... reflui... per loro trattamento...»; Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione del provvedimento autorizzativ, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e dell’art. 5 del d.lgs. 95/92, n. 22 e dell’art. 1, comma 15 della l. 443/2001, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato A e la revoca, contestualmente alla data di efficacia del presente atto, dell’allegato di cui alla d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001; Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5º comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l’approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale, cosı̀ come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – III supplemento straordinario del 10 settembre 1998 ed alla revoca, contestualmente alla data di efficacia del presente atto, dell’allegato A di cui alla d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’art. 5 del d.lgs. 95/92, la ditta Axse s.r.l. con sede legale in Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, alla realizzazione di varianti in corso d’opera, consistenti in una riorganizzazione del centro al fine di ottimizzare la gestione dello stesso ed in adeguamento ai disposti di cui al d.m. 392/96, all’ampliamento quali-quantitativo di rifiuti ritirati e trattati, effettuate presso l’impianto ove vengono svolte le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sito in comune di Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, già autorizzato con d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001; 2. di revocare, contestualmente alla data di efficacia del presente atto, l’allegato A di cui alla d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001; 3. di autorizzare la ditta al proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1 della l. 443/2001;di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28 d.lgs. 22/97, l’istanza di rinnovo deve essere presentata centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/3538 del 26 febbraio 2001; 5. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 6/3538 del 26 febbraio 2001; 6. di disporre che la ditta Axse s.r.l. avvii l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, relativamente alle varianti approvate con il presente provvedimento, previo accertamento da parte della provincia di Milano, degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio può essere avviato; 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate; 8. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deli- Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 berazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82; 9. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l’impianto; 11. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto; 11. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5º comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, cosı̀ come definito dalla circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – III supplemento straordinario del 10 settembre 1998; 12. di disporre che la ditta Axse s.r.l. deve provvedere ad integrare fino all’importo di C 394.411,66 l’ammontare totale della garanzia fidejussoria, accettata con nota n. 8894 del 23 marzo 2001, relativa a: – deposito preliminare e/o messa in riserva di 914,8 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a C 283.472,86; – deposito preliminare di 77,2 mc di rifiuti aventi una concentrazione di CI organico > 2%, pari a C 75.753,90; – trattamento di 32.400 mc annui di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, pari a C 37.184,90; la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999; 13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 12., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999; 14. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 12, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Axse s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Milano, comune di Ceriano Laghetto (MI) e all’ARPA; 15. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 12. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. ——— • ——— Allegato A Ditta: Axse s.r.l. Sede legale: Ceriano Laghetto (MI), via Milano n. 8 Ubicazione impianto: Ceriano Laghetto (MI) – via Milano n. 8 1. Descrizione dell’impianto e delle modifiche apportate e autorizzate a) La ditta con d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001 è autorizzata a svolgere presso il centro le seguenti operazioni: – ricondizionamento effettuato mediante cernita manuale, svuotamento, bonifica, vagliatura, disidratazione, sedimentazione, separazione, riconfezionamento ed imballaggio; – miscelazione; – adeguamento volumetrico mediante compattatori e trituratori; – inertizzazione mediante leganti idraulici di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi aventi una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; – trattamento mediante flocculazione, precipitazione, disi- 4155 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dratazione, ossido/riduzione, evaporazione, assorbimento su carboni attivi e flottazione previa rottura delle emulsioni di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi aventi una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; – trattamento di cartucce toner, nastri stampanti, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce stampanti, cartucce ink-jet al fine di ottenere materie prime, costituite da contenitori in materiale plastico o metallico da avviare al successivo reimpiego tal quale per gli usi originari; – trattamento di apparecchiature obsolete mediante cernita e smontaggio effettuato al fine di recuperare le parti riutilizzabili dei rifiuti individuati con il codice CER 160211P – 160212P – 160210P – 160214 – 160213P – 160215P – 160216 e 020110, mediante cernita e smontaggio effettuato al fine di recuperare le parti riutilizzabili; – disidratazione di fanghi di polimerizzazione polistirolo (individuati con il codice CER 070711P – 070712) effettuata mediante trattamento in dry-box o filtropressa al fine di ridurre la presenza di umidità in essi contenuta dal 50% circa al 10 – 15% circa per poterli avviare al recupero in sostituzione della materia prima corrispondente. Qualora i fanghi abbiano un contenuto di umidità diversa dal 10 – 15% circa, cosı̀ come indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza, gli stessi devono essere smaltiti come rifiuto; Vengono inoltre realizzati i seguenti interventi: – realizzazione di un soppalco in metallo nella IV e V categoria – realizzazione di un serbatoio di capacità di 20 mc per stoccare le emulsioni oleose (settore A-8) ed un serbatoio di capacità oli 0,5 mc per stoccare oli contaminati (settore A-8a) mentre gli oli esausti raccolti in fusti per una quantità non superiore a 500 lt stoccati nella 1ª categoria (settore A-8b) – realizzazione di un’area attrezzata per lo stoccaggio di max 2 mc di rifiuti costituiti da componenti, apparecchiature, trasformatori, condensatori e oli contenenti PCB/PCT; b) L’impianto è autorizzato a ritirare, e stoccare trattare e/o recuperare, secondo le specifiche ed i quantitativi sotto riportati, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate RSU), cosı̀ catalogati come da CER e cosı̀ ricatalogati secondo la decisione della comunità europea n. CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, entrata in vigore in data 1º gennaio 2002 e cosı̀ suddivisi per le singole aree funzionali. La I categoria comprende i rifiuti infiammabili speciali non pericolosi e speciali pericolosi stoccabili, miscelabili e recuperabili per un quantitativo massimo di 77.2 mc tali rifiuti stoccati in tre settori cosı̀ suddivisi: PRIMO SETTORE 010505P, 010506P, 010599 (rifiuti solidi contaminati da sostanze non pericolose), 020302, 020399 (rifiuti solidi e/o integratori alimentari), 020602, 020699, 020702, 020799 (soluzioni di lavattio), 030199 (limitatamente a residui e imballi contaminati), 030201P, 030202P, 030203P, 030205P, 030299 (scarti dalla lavorazione del legno), 040103P, 040199 (soluzioni dalla lavorazione della pelle e industria tessile) 040214P, 040216P, 040217, 040219P, 040220P, 040221, 040299 (soluzioni di lavaggio), 050103P, 050106P, 050108P, 050111P, 050117, 050199, 060313P, 060314, 060802P, 070101P, 070103P, 070104P, 070107P, 070108P, 070109P, 070110P, 070199, 070201P, 070203P, 070204P, 070207P, 070208P, 070209P, 070210P, 070213, 070214P, 070215, 070216P, 070217, 070299 (rifiuti solidi e/o di scarto dalle lavorazioni di plastiche, gomme e fibre), 070303P, 070304P, 070307P, 070308P, 070310P, 070399 (rifiuti solidi e/o di scarto dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070403P, 070404P, 070407P, 070408P, 070409P, 070410P, 070503P, 070507P, 070508P, 070510P, 070599 (farmaci e composti farmaceutici), 070603P, 070604P, 070607P, 070608P, 070609P, 070610P, 070699 (rifiuti solidi e/o cosmetici e/o integratori), 070703P, 070704P, 070707P, 070708P, 070709P, 070710P, 070799 (membrane e riduttori dalla manutenzione del gas), 080111P, 080112, 080115P, 080116, 080117, 080118, 080119P, 080120, 080121P, 080199 (limitatamente a residui di verniciatura), 080201, 080312P, 080313, 080314P, 080315, 080317P, 080318, 080319P, 080399 (imballaggi in più materiali e/o 4156 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 stracci sporchi), 080409P, 080410, 080411P, 080412, 080413P, 080414, 080415P, 080416, 080417P, 110113P, 120105, 130109P, 130401P, 130402P, 130403P, 130501, 130502P, 130503P, 130506P, 130507P, 130508P, 130701P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P, 140602P, 140603P, 140604P, 140605P, 150202P, 160107P, 160504P, 160505, 160506P, 160507P, 160508P, 160509, 160708P, 160709P, 160799, 160901P, 160902P, 160903P, 160904P, 161001P, 161002, 161003, 161004, 170503P, 180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110P, 180205P, 180206, 180207P, 180208, 190809, 190810P, 190207P, 200127P, 200128. SECONDO SETTORE 020108P, 020109, 020302, 020602, 020702, 030199 (limitatamente a residui di verniciatura e imballi contaminati), 030201P, 030202P, 030203P, 030205P, 030309, 030311, 030399, 040103P, 040107, 040209, 040213, 040214P, 040215, 040216P, 040217, 040219P, 040220, 040221, 050199, 060106P, 060205P, 060299, 060313P, 060314, 060704P, 060802P, 060899, 061199, 061301P, 070101P, 070103P, 070104P, 070107P, 070108P, 070109P, 070110P, 070199, 070201P, 070203P, 070204P, 070207P, 070208P, 070209P, 070210P, 070213, 070214P, 070215, 070216P, 070217, 070299, 070303P, 070304P, 070307P, 070308P, 070309P, 070310P, 070401P, 070403P, 070404P, 070407P, 070408P, 070409P, 070410P, 070501P, 070503P, 070504P, 070507P, 070508P, 070509P, 070510P, 070513P, 070514, 070601P, 070603P, 070604P, 070607P, 070608P, 070609P, 070610P, 070701P, 070703P, 070704P, 070707P, 070708P, 070709P, 070710P, 080111P, 080112, 080115P, 0801160, 080117P, 080118, 080119P, 080120, 080121P, 080201, 080312P, 080313, 080314P, 080315, 080308, 080316P, 080317P, 080318, 080319P, 080409P, 080410, 080411P, 08412, 080413P, 080414, 080415P, 080416, 080417P, 080499 (imballaggi in più materiali e/o stracci sporchi e adesivi sigillanti), 110113P, 120105, 120112P, 130109P, 120301P, 130111P, 130112P, 130204P, 130306P, 130308P, 130310P, 130506P, 130507P, 130701P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P, 140601P, 140602P, 140603P, 140604P, 140605P, 150110P, 150202P, 150203, 160107P, 160114P, 160211P, 160504P, 160505, 160506P, 160507P, 160508P, 160509, 160708P, 160709P, 160802P, 160803, 160804, 160805P, 160806P, 160807P, 160901P, 160902P, 160903P, 160904P, 161001P, 161002, 161003P, 161004, 170203, 170204P, 170503P, 170603P, 170604, 180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110P, 180205P, 180206, 180207P, 180208, 190105P, 190113P, 190114, 190207P, 190809, 190810P, 190899 (soluzioni concentrate di lavaggio e/o decadenti dall’impianto), 200113P, 200119P, 200127P, 200128, 200129P, 200130, 200131P, 200132. TERZO SETTORE 020108, 020109, 020302, 020602, 020702, 030199 (limitatamente a residui di verniciatura), 030201P, 030202P, 030302P, 030205P, 030309, 030311, 030399, 040103P, 040107, 040209, 040214P, 040215, 040216P, 040217, 040219P, 040220, 040221, 050199, 060106P, 060199, 060205P, 060299, 060704P,060313P, 060314, 060802P, 060899, 061199, 061301P, 070101P, 070103P, 070104P, 070107P, 070108P, 070109P, 070110P, 070199, 070201P, 070203P, 070204P, 070207P, 070208P, 070209P, 070210P, 070213, 070215, 070216P, 070217, 070299, 070303P, 070304P, 070307P, 070308P, 070309P, 070310P, 070399 (rifiuti solidi e/o di scarto dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070401P, 070403P, 070404P, 070407P, 070408P, 070409P, 070410P, 070501P, 070503P, 070504P, 070507P, 070508P, 070509P, 070510P, 070599, 070513P, 070514, 070601P, 070603P, 070604P, 070607P, 070608P, 070609P, 070610P, 070701P, 070703P, 070704P, 070707P, 070708P, 070709P, 070710P, 080111P, 080112, 080115P, 080116, 080117P,080118, 080119P, 080120, 080121P, 080199 (limitatamente a residui di verniciatura), 080201, 080308, 080312P, 080313, 080314P, 080315, 080316P, 080317P, 080318, 080319P, 080409P, 080410, 080411P, 080412, 080413P, 080414, 080415P, 080416, 110113P, 120105, 120112P, 120301P, 130109P, 130111P, 130112P, 130204P, 130306P, 130308P, 130310P, 130506P, 130507P, 130701P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P, 140601P, 140602P, 140603P, 140604P, 140605P, 150202P, 150203, 160107P, 160211P, 160504P, 160505, 160506P, 160507P, 160508P, 160509, 160708P, 160709P, 160802P, 160803P, 160804, 160805P, 160806P, 160807P, 160901P, 160902P, 160903P, 160904P, 161001P, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 161002, 161003P, 161004, 170203, 170204P, 170503P, 170603P, 170604, 180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110P, 180205P, 180206, 180207P, 180208, 190105, 190113P, 190114, 190207P, 190208, 190209, 190210, 190211, 190808, 190809, 190810P, 200113P, 200199P, 200127P, 200128, 200129P, 200130, 200131P, 200132. Inoltre in tale categoria è possibile stoccare in area attrezzata per un quantitativo max di 2 mc di rifiuti costituiti da componenti, apparecchiature, trasformatori e condensatori e oli contenenti PCB/PCT individuati con i codici CER 160109P, 160209P, 160210P, 170902P, 130101P, 130301P; – La II categoria comprende i rifiuti ritirati e stoccati a base acquosa speciali non pericolosi e speciali pericolosi, liquidi e fangosi pompabili, i quali possono essere miscelati e sottoposti ai seguenti tipi di trattamento: flocculazione, precipitazione, disidratazione, ossidazione, evaporazione, riduzione convenzionale, assorbimento su carbone attivo, flottazione previa rottura delle emulsioni. I rifiuti trattabili sono esclusivamente quelli che non superano le concentrazioni limite del paragrafo 1.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984. Il quantitativo massimo stoccabile dei rifiuti di tale categoria è pari a 379 mc e sono cosı̀ individuati e classificati dal CER: 010304P, 010305P, 010306, 010407P, 010412, 010413, 010411, 010502, 010504, 010505P, 010506P, 010507, 010508, 010599 (rifiuti liquidi di estrazione contaminati), 020101, 020199 (soluzioni acquose di lavaggio), 020201, 020203, 020301, 020303, 020305, 020399 (rifiuti liquidi e/o integratori alimentari), 020403, 020501, 020502, 020599 (soluzioni acquose di lavaggio), 020701, 020702, 020703, 020704, 020799 (soluzioni acquose di lavaggio), 030199, 030302, 030305, 030309, 030311, 030399 (limitatamente ad acque di lavaggio), 040101, 040102, 040104, 040105, 040199 (limitatamente ad acque di lavaggio), 040212, 040299 (limitatamente ad acque di lavaggio), 050105P, 050106P, 050112P, 050114, 050116, 050199 (limitatamente ad acque di lavaggio), 050604, 050799 (soluzioni acquose della lavorazione dei gasi), 060101P, 060102P, 060103P, 060104P, 060105P, 060106P, 060704P, 060199 (soluzioni di lavaggio), 060201P, 060203P, 060204P, 060205P, 060311, 060313P, 060314, 060405P, 060499 (soluzioni acquose contenenti più metalli), 060502P, 060503, 061199 (rifiuti liquidi dalla produzione di pigmenti), 061399 (soluzioni acquose da processi chimici inorganici non specificati altrimenti), 070101P, 070104P, 070201P, 070204P, 070208P, 070299 (rifiuti liquidi dalla lavorazione di plastica, gomme e fibre), 070301P, 070304, 070399 (rifiuti liquidi di scarto dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070401P, 070404P, 070501P, 070504P, 070601P, 070604P, 070611P, 070612, 070699 (rifiuti liquidi di cosmetici e disinfettanti), 070701P, 070704P, 070711, 070712, 080115P, 080116, 080118, 080119P, 080120, 080199 (limitatamente ad acque contenenti pitture e vernici), 080202, 080203, 080299 (rifiuti liquidi dalla lavorazione di rivestimenti), 080307, 080308, 080316P, 080399 (soluzioni acquose di lavaggio), 080407, 080412, 080413P, 080414, 080415P, 080416, 080499 (soluzioni acquose di lavaggio), 080501P, 090101P, 090102P, 090103P, 090104P, 090105P, 090106P, 090113P, 090199 (soluzioni acquose di lavaggio), 100109P, 100122P, 100123, 100126, 100199 (soluzioni acquose di lavaggio), 100299 (soluzioni acquose di lavaggio), 100607P, 100609, 100610, 100819, 100820, 101099 (soluzioni acquose di lavaggio), 101113, 101114, 101199, 101213, 101304, 110105P, 110106P, 110107P, 110108P, 110109P, 110110, 110111P, 110112, 110113P, 110114, 110115P, 110116P, 110198P, 110202P, 110203, 110205P, 110206, 110207, 110299, 110301P, 110302, 110501, 110599, 120108P, 120109P, 120113, 120114P, 120115, 120118P, 120199 (limitatamente a soluzioni di sgrassaggio e lavaggio), 120301P, 120302P, 130105P, 130507P, 130801P, 130802, 130899P, 140603P, 160107P, 160114P, 160115, 160199 (rifiuti liquidi dalla manutenzione di veicoli), 160303P, 160304 (limitatamente a prodotti liquidi e/o fangosi pompabili fuori specifica o inutilizzati), 160305P, 160306 (limitatamente a prodotti liquidi e/o fangosi pompabili fuori specifica o inutilizzati), (limitatamente ad acque di lavaggio di laboratorio), 160507, 160708P, 160709P, 160799 (soluzioni acquose di lavaggio), 160901P, 160902P, 160903P,160904P, 160506P, 160509P, 160508P, 160806P, 160904P, 161001P, 161002, 161003P, 161004, 170503P, 180106P, 180107, 180108P, 180109, 180205P, 190106P, 190199 (soluzioni acquose di lavaggio non specificate altrimenti), 190205P, 190206, 190210, 190211, 190299, 190304, 190305, 190599 (soluzioni acquose di lavaggio), 190603, 190604, 190702P, Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 190703, 190807P, 190899 (soluzioni acquose di lavaggio e/o decadenti dall’impianto), 190906, 191103P, 191212, 191303, 191305, 191306, 191307, 191308, 200114P, 200115P, 200117, 200129P, 200130, 200303 (limitatamente ad acque di lavaggio e fanghi da pulizia di pozzetti stradali e di autolavaggio); – La III categoria comprende rifiuti inertizzabili e recuperabili speciali non pericolosi e speciali pericolosi che non superino le previste concentrazioni limite del paragrafo 1.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 e sono cosı̀ classificati e catalogati come da CER: 010101, 010304P, 010305P, 010306, 010307P, 010308, 010309, 010399 (rifiuti solidi provenienti dall’estrazione e/o trattamento chimico fisico di minerali), 010407P, 010409, 010410, 010412, 010413, 010499 (rifiuti solidi di decantazione), 010504, 010505P, 010506P, 010507, 010508, 010599 (rifiuti solidi di estrazione contaminati), 020110, 020403, 030104P, 030105, 030199 (limitatamente a fanghi e morchie di verniciatura), 030302, 030305, 030309, 030310, 030311, 030399 (rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione della carta), 040106, 040107, 040199 (rifiuti solidi della lavorazione della pelle e industria tessile), 040209, 040219, 040220, 040299 (limitatamente a coloranti e vernici di scarto), 050102, 050105P, 050106, 050109P, 050110, 050112P, 050113, 050114, 050115P, 050116, 050199 (rifiuti solidi da raffinazione del petrolio e purificazione del gas), 050199 (rifiuti solidi da raffinazione del petrolio), 050604, 050701P, 050799 (rifiuti solidi della lavorazione dei gas), 060106P, 060704P, 060199 (rifiuti solidi e fangosi acidi), 060205P, 060299 (rifiuti solidi e fangosi basici), 060311P, 060313P, 060314, 060316, 060315P, 060313, 060404P, 060405P, 060499 (soluzioni acquose contenenti più metalli), 060502P, 060503, 060600, 060602P, 060603, 060702P, 060703P, 060704, 061302P, 061303, 061305, 061399 (rifiuti solidi provenienti da processi chimici inorganici non specificati altrimenti), 070108P, 070109P, 070110P, 070111P, 070112, 070201P, 070203P, 070204P, 070207P, 070208P, 070209P, 070210P, 070211P, 070212, 070216P, 070217, 070299, 070309, 070310P, 070311P, 070312, 070399 (rifiuti solidi e/o di scarto dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070409P, 070410P, 070411P, 070412, 070499 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 070509P, 070510P, 070511P, 070512, 070599 (rifiuti speciali e composti da lavorazione farmaceutica), 070609P, 070610P, 070611P, 070612, 070699, 070709, 070710P, 070711P, 070712, 070799 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 080111P, 080112, 080113P, 080114, 080121P, 080115P, 080116, 080117P, 080118, 080119P, 080120, 080199 (limitatamente a fanghi di verniciatura), 080201, 080202, 080299 (rifiuti solidi dalla lavorazione di rivestimenti), 080307, 080314P, 080315, 080317P, 080318, 080399 (imballaggi in più materiali e/o stracci sporchi), 080409P, 080410, 080411P, 080412, 080413P, 080414, 080415P, 080416, 080499 (imballaggi in più materiali e/o rifiuti solidi dalla lavorazione di adesivi sigillanti), 090106P, 090113P, 090199 (rifiuti solidi dalla lavorazione fototipolitografica), 100101, 100102, 100103, 100104P, 100107, 100113P, 100114P, 100115, 100116P, 100117, 100118P, 100119, 100120, 100121, 100122P, 100123, 100124, 100125, 100126, 100199 (rifiuti solidi inorganici provenienti da processi termici), 100201, 100202, 100207P, 100208, 100210, 100213P, 100214, 100215, 100304P, 100305, 100308P, 100309P, 100315P, 100316, 100319P, 100320, 100321P, 100322, 100323P, 100324, 100325P, 100326, 100329P, 100330, 100401P, 100402P, 100404P, 100405P, 100406P, 100407P, 100501, 100503P, 100504, 100505P, 100506P, 100510P, 100511, 100601, 100602, 100603P, 100604, 100606P, 100607P, 100701, 100702, 100703, 100704, 100705, 100799, 100804, 100808P, 100809, 100810P, 100811, 100815P, 100816, 100817P, 100818, 100903, 100905P, 100906, 100907P, 100908, 100909P, 100910, 100911P, 100912, 100999, 101003, 101005P, 101006, 101007P, 101008, 101009P, 101010, 101011P, 101012, 101105, 101109P, 101110, 101113, 101114, 101116, 101117P, 101118, 101119P, 101120, 101213, 101199 (rifiuti solidi derivanti dal trattamento termico e/o di filtrazione), 101203, 101205, 101208, 101209P, 101210, 101211, 101212, 101306, 101307, 101312P, 101313, 110108P, 110113P, 110115P, 110116P, 110202P, 110203, 110205P, 110206, 110207, 110299, 110301P, 110302P, 110501, 110502, 110503P, 110504P, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120112P, 120113, 120114P, 120115, 120116P, 120117, 120118P, 120120P, 120121, 120199 (rifiuti solidi dalla lavorazione di metalli e plastica), 130109P, 130501P, 130502P, 130506P, 130508P, 4157 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 130701P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P, 140604P, 140605P, 150104, 150105, 150110P, 150111P, 150202P, 150203, 160107P, 160108P, 160110P, 160111P, 160112, 160113P, 160114, 160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160121P, 160122, 160210P, 160213P, 160214, 160215P, 160216, 160401P, 160402P, 160403P, 160708P, 160709P, 160801, 160802P, 160803, 160804, 160805P, 160806P, 160807, 116101P, 161102, 161103P, 161104, 161105P, 161106, 170106P, 170107, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170407, 170409P, 170503P, 170504, 170505P, 170506, 170507P, 170508, 170903P, 170904, 180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110P, 190102, 190105P, 190106P, 190107P, 190110P, 190111P, 190112, 190113P, 190114, 190115P, 190116, 190117P,190118, 190119, 190203, 190204P, 190205P, 190206, 190207P, 190211, 190299 (rifiuti da pulizia impianti), 190304P, 190305, 190306P, 190307, 190401, 190402P, 190403P, 190404, 190802, 190805, 190806P, 190811P, 190812, 190813P, 190814, 190901, 190902, 190903, 190904, 190905, 190906, 191001, 191002, 191003P, 191004, 191101P, 191105P, 191106, 191203, 191209, 191301, 191302, 191303, 191304, 191035, 191306, 190999, 200127P, 200128, 200141; La IV e V categoria comprendono lo stoccaggio, la cernita, la riduzione volumetrica, il recupero e la miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti dalla raccolta differenziata; le fasi di miscelazione sono tese per ottenere miscele omogenee di rifiuti delle stesse tipologie, anche tra rifiuti speciali non pericolosi con rifiuti speciali pericolosi a condizione che quest’ultimi non contengano inquinanti che superino la concentrazione limite del paragrafo 1.2 della deliberazione interministeriale del27 luglio 1984. Inoltre sarà possibile eseguire la bonifica finalizzata al recupero di contenitori vuoti sporchi, filtri olio, filtri di tessuto e non tessuto, apparecchiature fuori uso o non più utilizzabili e rifiuti solidi inquinati quali rottami di demolizione e/o manutenzione impianti o da bonifiche. I rifiuti ritirati vengono stoccati nei vari settori in modo compatibile tra loro; in tale categoria viene ampliato lo stoccaggio da 451.9 mc a 527.8 mc costruendo un impalcatura in metallo. I rifiuti sono cosı̀ catalogati e classificati come da CER: SETTORE A-4 040214P, 070103P, 070203P, 070207P, 070303P, 070403P, 070503P, 070603P, 070703P, 070707P, 080111P, 080112, 080117P, 080118, 080121P, 140602P, 140604P, 140605P, 150202P, 150203, 161001P, 161002, 161003, 161004, 180106P, 180107. Materiale stoccabile in fusti Quantità max stoccabile: 19.2 mc SETTORE A-5 E A-V 010505P, 010506P, 020101, 020106, 020108P, 020109, 020201, 020204, 020299 (fanghi provenienti da operazioni di lavaggio e pulizia), 020301, 020305, 020401, 020402, 020403, 020502, 020603, 020705, 030104P, 030105, 030302, 030305, 030309, 030310, 030311, 040106, 040107, 040209, 040219P, 040220, 050102P, 050106P, 050109, 050110, 050199 (fanghi provenienti dalla raffinazione del petrolio), 060602P, 060603, 061301P, 070108P, 07011P, 070112, 070201P, 070208P, 070211P, 070212, 070307P, 070310P, 070311P, 070312, 070399 (fanghi e residui provenienti dalle lavorazioni di coloranti e pigmenti), 070401P, 070408P, 070411P, 070412, 070501P, 070508,070511P, 070512, 070513P, 070514, 070599, 070601P, 070604P, 070608P, 070611P, 070612, 070707P, 070708P, 070711P, 070712, 080111P, 080112, 080113P, 080114, 080115, 080116, 080117P, 080118, 080119P, 080120, 080121P, 080199 (fanghi di verniciatura), 080201, 080307, 080314P, 080315, 080409P, 080410, 080411P, 080412, 080413P,080414, 100120P, 100121, 100122P, 100123, 101119P, 101120, 110115P, 101213, 120105, 120114P, 120115, 120118P, 120120P, 120121, 120301P, 130502P, 130503P, 130801P, 140604P, 140605P, 150110P, 150202P, 150203, 160708P, 160709P, 130701P, 130702P, 130703P, 180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110, 190304P, 190305, 190501, 190603, 190604, 190605, 190606, 190805, 190811P, 190812, 190813P, 190814, 191105P, 191106, 191210, 191211P, 191212, 191303, 191305, 191306, 200127P, 200128, 200131P, 200132, 200119P, 200303 (limitatamente a fanghi di verniciatura), 200304, 200306. Materiale stoccato in fusti sacchi e cassoni 4158 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Quantità max stoccabile: 84.0 mc Per quanto riguarda i fanghi pompabili sarà eseguita una sedimentazione e disidratazione con dry-box e/o filtropressa con successivo trattamento delle acque. SETTORE A-6 E A-V 010101, 010304P, 010305P, 010306, 010307P, 010309, 010399, 010407P, 010412, 010413, 010499 (fanghi provenienti dalle operazioni di lavaggio e decantazione), 010504, 010506P, 010507, 030302, 030309, 030311, 040106, 040199 (fanghi provenienti dalle lavorazioni della pelle e dall’industria tessile), 040219P, 040220, 050102P, 050109P, 050110, 050113, 050114, 050116, 050701P, 060311P, 070313P, 060314, 060399 (fanghi provenienti dai processi chimici inorganici), 060404P, 060405P, 060499 (fanghi provenienti dalla lavorazione dei metalli), 060502P, 060600, 060602P, 060603, 060703P, 070108P, 070111P, 070112, 070211P, 070212, 070311P, 070312, 070411P, 070412, 070511P, 070512, 070611P, 070612, 070711P, 070712, 080202, 080299, 090106P, 090113P, 090199 (fanghi da lavorazione fototipolitografica), 100107, 100118P, 100119, 100120P, 100121, 100122P, 100123, 100213P, 100214, 100215, 100325P, 100326, 100399, 100407P, 100506P, 100607P, 100705, 100799, 100817P, 100818, 101109P, 101110, 101103 (limitatamente a fanghi lavorazione vetro), 101113, 101114, 101117P, 101118, 101119P, 101120, 101205, 110207, 101208, 101211, 101212, 101213, 101307, 110108P, 110109P, 110110, 110111P, 110112, 110113P, 110115P, 110116P, 110198P, 110202P, 110205P, 110206, 110299, 110301P, 110302P, 110501, 110502, 110503P, 110504P, 110599 (fanghi da lavorazione metalli non specificati altrimenti), 120114P, 120115, 120118P, 120120P, 120121, 120199 (limitatamente a fanghi dalla lavorazione superficiale di metalli e plastiche), 120299 (limitatamente a fanghi dal trattamento meccanico di metalli e plastiche), 170106P, 170107, 170903P, 170904, 180106P, 180107, 180110P, 190106P, 190203, 190204P, 190205P, 190206, 190207P, 190304P, 190305, 190306P, 190307, 190404, 190802, 190811P, 190812, 190813, 190814, 190901, 190902, 190903, 190904, 190906, 191105P, 191106, 191304. Materiale stoccato in fusti, sacchi e cassoni e/o box di stoccaggio Quantità max stoccabile: 104.4 mc Per quanto riguarda i fanghi pompabili in tali settori sarà eseguita una sedimentazione e disidratazione con dry-box e/o filtropressa con successivo trattamento delle acque. SETTORE A-7, A-VII E A-9 010101, 010304P, 010305P, 010306, 010307P, 010308, 010407P, 010408, 010409, 010410, 010411, 010412P, 010413, 010505P, 010506P, 010508, 010599 (rifiuti solidi di estrazione contaminati), 020102, 020108P, 020109, 020110, 020202, 020301, 020302, 020402, 030104P, 030105, 030199 (limitatamente a rifiuti solidi dalla lavorazione del legno e dei mobili), 030204P, 030299 (prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti), 030302, 030309, 030311, 040102, 040199, 040210, 040214P, 040215, 040216P, 040217, 040219P, 040220, 040299 (limitatamente a coloranti e vernici di scarto), 050103P, 050104P, 050105P, 050106P, 050107, 050108P, 050111, 050112P, 050115P, 050116, 050117, 1050199, 050199 (rifiuti solidi da raffinazione del petrolio), 050601P, 050603P, 050599, 050702, 050799 (rifiuti solidi dalla lavorazione del gas), 060101P, 060102P, 060103P, 060104P, 060105P, 060106P, 060704P, 060199 (rifiuti solidi e fangosi acidi), 060205P, 060299 (rifiuti solidi e fangosi basici), 060311P, 060313P, 060314, 060315P, 060316, 060399, 060401, 060403P, 060404P, 060405P, 060499 (rifiuti solidi e fangosi contenenti più metalli), 060602, 060603, 060699, 060701P, 060702P, 060703, 060704, 060799 (rifiuti solidi da processi chimici degli alogeni), 060902, 060903P, 060904, 061002P, 061099, 061101, 061199 (rifiuti solidi da processi chimici inorganici), 061301P, 061302P, 061303, 061304P, 061305, 061399 (rifiuti fangosi e solidi non specificati altrimenti da processi chimici inorganici), 070103P, 070104P, 070108P, 070109P, 070110P, 070111P, 070112, 070199 (rifiuti solidi e/o di scarto da processi chimici organici), 070208P, 070209P, 070210, 070211P, 070212, 070213, 070216P, 070217, 070299 (rifiuti solidi e/o di scarto dalla lavorazione di plastiche, gomme e fibre), 070308P, 070309P, 070310P, 070399 (rifiuti solidi dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070409P, 070410P, 070411P, 070412, 070499 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 070507P, 070508P, 070509P, 070510P, 070513, 070514, 070599 (limitatamente a Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia farmaci scaduti o non riutilizzabili, e stracci e/o imballaggi contaminati), 070607P, 070608P, 070609P, 070610P, 070699 (rifiuti solidi e/o cosmetici e integratori), 070704P, 070708P, 070709P, 070710P, 070799 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 080111P, 080112, 080113P, 080114, 080115P, 080116, 080117P, 080118, 080119P, 080120, 080121P, 080199 (limitatamente a residui di vernice e contenitori e stracci sporchi), 080201, 080308, 080309, 080312P, 080313, 080316P, 080317P, 080318, 080319P, 080399 (limitatamente a contenitori e stracci sporchi), 080409P, 080410, 080415P, 080416, 080417, 080501P, 090110, 090111P, 090112, 090199 (rifiuti solidi da lavorazione fototipolitografica), 100101, 100102, 100103, 100104P,100105, 100113P, 100114P, 100115, 100116P, 100117, 100118P, 100119, 100120P, 100121, 100124, 100125, 100126, 100201, 100202, 100207, 100208, 100210, 100211, 100212, 100299 (rifiuti solidi da lavorazione metalli non ferrosi), 100304P, 100305, 100308P, 100309P, 100315P, 100316, 100317P, 100318, 100319, 100320, 100321P, 100322, 100323P, 100324, 100327, 100328, 100329P, 100330, 100401P, 100402P, 100403P, 100404P, 100405P, 100406P, 100409, 100410, 100499 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 100501P, 100503P, 100504, 100505P, 100508, 100509, 100510P, 100511, 100599 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 100600, 100601, 100602, 100603P, 100604, 100606P, 100609, 100610, 100699 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 100701, 100702, 100703, 100704, 100707, 100708, 100804, 100808P, 100809, 100810P, 100811, 100812, 100813, 100815P, 100816, 100817P, 100818, 100819, 100820, 100899 (rifiuti solidi dalla lavorazione della metallurgia non ferrosi), 100903, 100905P, 100906, 100907P, 100908, 100909P, 100910, 100911, 100912, 100913, 100914, 100915, 100916, 100999 (rifiuti solidi dalla lavorazione di fusione di materiali ferrosi), 101003, 101005P, 101006, 101007P, 101008, 101009P, 101010, 101011P, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101099 (rifiuti solidi dalla lavorazione di fusione di materiali non ferrosi), 101105, 101109P, 101110, 101111P, 101112, 101113, 101114, 101115P, 101116, 101119P, 101120, 101199 (rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del vetro), 101203, 101208, 101209P, 101210, 101211, 101212, 101213, 101299 (rifiuti solidi da lavorazione di ceramiche e mattoni), 101301, 101304, 101306, 101307, 101309P, 101310, 101312P, 101313, 101314, 101401P, 110109P, 110110, 110111P, 110112, 110113P, 110114, 110115P, 110116, 110198P, 110202P, 110203, 110205P, 110206, 110207, 110299 (rifiuti solidi da lavorazione metalli non ferrosi), 110301P, 110302P, 110501, 110502, 110503P, 110504P, 110599 (rifiuti solidi della lavorazione metallurgica), 120101, 100210, 120101, 120102, 120103, 120104, 120112P, 120113, 120116P, 120117, 120199, 130109P, 130401P, 130402P, 130403P, 130502P, 130503P, 130506P, 130507P, 130701P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P (stracci sporchi di olio e residui di manutenzione impianti), 140601P, 140602P, 140604P, 140605P, 150101, 150102P, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110P, 150111P, 150202P, 150203, 160104P, 160106, 160107P, 160110P, 160111P, 160112, 160113P, 160114P, 160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 161212P, 160122, 160210P, 160211P, 160212P, 160213P, 160214, 160215P, 160216, 160303P, 160304, 160305P, 160306, 160401P, 160402P, 160403P, 160504P, 160505, 160506P, 160507P, 160508P, 160509, 160601P, 160602P, 160603P, 160604, 160605, 160808P, 160709P, 160799, 190801, 160801, 160802P, 160803, 160804, 160805P, 160806P, 160807P, 160901P, 160902P, 160903P, 160904P, 161001P, 161002, 161003P, 161004, 161101P, 161102, 161103P, 161104, 161105P, 161106, 170106P, 170107, 170202, 170204P, 170301P, 170302, 170303P, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170409P, 170410P, 170411, 170503P, 170504, 170505P, 170506, 170507P, 170508, 170601P, 170605P, 170901, 170903P, 170904, 150101, 180104P, 180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110P, 180205P, 180206, 180207P, 180208, 190102, 190105P, 190107P, 190110P, 190111P, 190112, 190113P, 190114, 190115P, 190116, 190117P, 190118, 190119, 190205P, 190206, 190208, 190209, 190210, 190211, 190299 (rifiuti solidi da pulizia impianti), 190808, 190401, 190402P, 190403P, 190502, 190801, 190802, 190806P, 190904, 190905, 191001, 191002, 191003P, 191004, 191005, 191006, 191101P, 191102P, 191104, 191107, 191201, 190203, 190204, 191205, 191206, 191207, 191208, 191209, 191211P, 191212, 191301, 191302, 191307, 191308, 200101, 200102, 200108 (limitatamente agli oli per frittura), Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 200110, 200111, 200113P, 200114, 200115, 200117P, 200119P, 200121P, 200123, 200125, 200126P, 200127P, 200128, 200129P, 200130, 200131P, 200132, 200133P, 200134, 200135P, 200126, 200137P, 200138, 200139, 200140, 200141, 200202, 200307, 200303 (limitatamente ai fanghi di autolavaggio e fanghi da pulizia pozzetti stradali), 200304, 200306. Materiale stoccato in fusti-sacchi e cassoni e/o box Quantità max stoccabile: 223.2 mc Rientrano in tali settori i rifiuti provenienti da bonifiche ambientali, prodotti chimici pericolosi di natura domestica, residui da uso agricolo e di servizi. In tale settore inoltre vengono stoccati i rifiuti liquidi appartenenti alla II categoria che per le caratteristiche chimico – fisiche e per le modeste quantità sono stoccate in fusti e/o cisternette oppure sono in attesa di essere travasati nei serbatoi corrispondenti. SETTORE A-8 050105P, 050112, 070699, 080319, 110113P, 110114, 120108P, 120109P, 120199 (soluzioni oleose lavorazione di metalli e plastica), 120302P, 130104P, 130105P, 130506P, 130507P, 130508P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P, 160107P, 160708P, 160709P, 160799, 190207P, 190208P, 190210, 190809, 190810P (quantità max stoccabile 20 mc) SETTORE A-8a SETTORE A-8b 050105P, 050112P, 050199, 080319P, 080417P, 120106P, 120107P, 120108P, 120110P, 120119P, 120199, 130101P, 130104P, 130109P, 130110P, 130111P, 130112P, 130113P, 130204P, 130205P, 130206P, 130207P, 130208P, 130301P, 130306P, 130307P, 130308P, 130309P, 130310P, 130401P, 130402P, 130403P, 130506P, 130507P, 130508P, 130701P, 130702P, 130703P, 130802P, 130899P, 160708P, 190207P, 200125, 200126P (materiale stoccato in serbatoio da 0,5 mc utili o in fusti) Quantità max stoccabile settore A-8a 0,5 mc Quantità max stoccabile settore A-8b non superiore a 500 lt SETTORE A-10 010407p, 010412, 040113, 020102, 020103, 020104, 020106, 020107, 020110, 020202, 020203, 020303, 020304, 020501, 020601, 020701, 020702, 020703, 020704, 030101, 030104P, 030105, 030199, 030301, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311, 040108, 040109, 040209, 040221, 040222, 070214, 070215, 070299, 080111P, 080112, 080501, 090107, 090108, 100120P, 100121, 101103, 101111P, 101112, 101119P, 101120, 120105, 120116P, 120117, 120199, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110P, 150111P, 150202P, 150203, 160103, 160107P, 160108P, 160108P, 160110P, 160111P, 160112, 160113P, 160114, 160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160121P, 160122, 160210P, 160212P, 160213P, 160214, 160215P, 160216, 160303P, 160304, 160504P, 160505, 160601P, 161105P, 161106, 170103, 170106P, 170107, 170202, 170203, 170204P, 170405, 170409, 170410P, 170411, 170603P, 170604, 170801P, 170802, 170903P, 170904, 180104, 190502, 190503, 190801, 191001, 191002, 191003P, 191004, 191201, 191203, 191204, 191205, 191206P, 191207, 191208, 191211P, 191212, 200101, 200102, 200110, 200111, 200123, 200133P, 200134, 200135P, 200136, 200137P, 200138, 200139, 200140, 200306, 200307. Il materiale sarà stoccato in compattatori e/o cassoni Quantità max stoccabile: 30 mc; c) La quantità massima stoccabile di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non può superare il volume complessivo di 992 mc di cui il quantitativo massimo di rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 costituiti da emulsioni oleose max 21 mc e olii minerali usati non superiore ai 500 litri. Il quantitativo dei rifiuti trattati in un anno è pari a 32.400 mc. 2. Prescrizioni a) L’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo nella conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi il 7 maggio 2002, quanto non diversamente stabilito dal presente atto; b) le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 per quanto non diverso disposto dal presente atto; c) i rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi trat- 4159 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia tabili presso la sezione inertizzazione mediante leganti idraulici e di trattamento mediante flocculazione, precipitazione, disidratazione, ossido/riduzione, evaporazione, assorbimento su carboni attivi e flottazione previa rottura delle emulsioni devono avere una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; d) nel rispetto dell’art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G del d.lgs. 22/97 esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare: – ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco; – ogni partita di rifiuti in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata; – il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento; – è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici; – il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell’impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione; h) in deroga al divieto di cui al 1º comma dell’art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate, tra i rifiuti individuati al precedente punto 1 lett. b), al fine di ottimizzare lo smaltimento e recupero, fasi di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi fermo restando quanto prescritto alla precedente lett. g). I rifiuti in uscita devono comunque essere smaltiti come rifiuti pericolosi attribuendo agli stessi il codice CER relativo al contaminante pericoloso prevalente, fatto salvo che l’impianto finale di smaltimento sia autorizzato a ricevere il rifiuto con il codice CER della miscela o i codici CER dei rifiuti che la costituiscono; i) le operazioni di travaso dei rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento; j) il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito; p) i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo; q) i fanghi di polimerizzazione polistirolo (individuati con il codice CER 070711 – 070712), derivanti dal processo di disidratazione effettuata mediante trattamento in dry-box o filtropressa possono essere avviati al recupero in sostituzione della materia prima corrispondente solo quando il contenuto è pari a circa il 10-15%. Qualora i fanghi abbiano un contenuto di umidità diversa dal 10-15% circa, cosı̀ come indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza, gli stessi devono essere smaltiti come rifiuto; r) la messa in riserva degli oli minerali usati settore (A-8b) non può superare i 500 lt; s) i rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ 4160 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati. È fatto altresı̀ obbligo che lo stoccaggio degli oli usati risponda ai requisiti dell’allegato C del d.m. 392/96. Sono fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori prescrizioni che gli enti competenti dovessero assumere a seguito dell’entrata in vigore del decreto del governo di cui al comma 2-bis dell’art. 56 del d.lgs. 95/92; t) ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 209/99 è vietata la miscelazione dei PCB o PCT usati di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e c) del richiamato decreto, ossia è vietata la miscelazione di rifiuti aventi una concentrazione superiore allo 0,005% in peso, con altre sostanze o fluidi; u) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto; v) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio; w) gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall’autorità competente. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali; x) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti; y) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; z) prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione e riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda descrittiva e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore); per rifiuti destinati al trattamento nelle sezioni di inertizzazione mediante leganti idraulici e di trattamento mediante flocculazione, precipitazione, disidratazione, ossido/riduzione, evaporazione, assorbimento su carboni attivi e flottazione previa rottura delle emulsioni, la ditta dovrà accertare, mediante analisi chimica che gli stessi abbiano una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82. Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; aa) per lo smaltimento dei rifiuti contenenti CFC devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti CFC deve essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei CFC stessi; bb) le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenenti; cc) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 d.P.R. 915/82; dd) i rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 fine di evitare dispersioni eoliche dell’amianto nell’ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si dispone, inoltre, l’assoluta osservanza del d.P.R. 257/92 e del d.P.R. 8 agosto 1994; ee) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VVFF territorialmente competenti; ff) non sono ammessi al trattamento di inertizzazione rifiuti con un contenuto di sostanza organica superiore al 5% o che in ambiente alcalino producano isotermia, sviluppino gas o che risultino comunque incompatibili con il processo, salvo effettuare una prova su piccole quantità per verificare la possibilità di recupero; gg) il prodotto «inertizzato» dovrà conseguire l’aspetto di materiale palabile e non gocciolante il cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla norma vigente in relazione alle caratteristiche dello stoccaggio definitivo in cui il rifiuto verrà collocato; hh) sui rifiuti inertizzati, prima del conferimento ad impianti finali di smaltimento, la ditta deve provvedere alle analisi sull’eluato secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 5/47636 del 7 febbraio 1994, cosı̀ come integrata con d.g.r. n. 6/36489 del 29 maggio 1998; ii) qualora il quantitativo dei rifiuti stoccati e quello dei prodotti ottenuti dall’attività di recupero dei rifiuti abbiano le caratteristiche previste dal d.lgs. 334/99 la ditta dovrà ottemperare alle disposizioni della stessa legge; jj) i gas di scarico degli automezzi operanti all’interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati; kk) gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un’area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi. 3. Piani 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove instiste l’impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. 3.2 Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti concessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi. [BUR2002018] [5.3.5] D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10172 Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con sede legale in Milano (MI), corso Sempione, 39 – Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e/o recupero (R4, R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi e al proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1 della l. 443/2001 effettuate presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro, 27, impianto già autorizzato alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi con d.g.r. n. 6/31087 del 10 settembre 1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 LA GIUNTA REGIONALE Visti: – il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; – la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni; – il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3; – la deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; – la decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001; – la legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 15; Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con sede legale in Milano (MI), corso Sempione, 39, ha inoltrato: – istanza, in atti regionali n. 20.2.02, tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro, 27; – istanza, in atti regionali n. 7575 del 26 febbraio 2002, inoltrata ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l. n. 443/2001, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001; Richiamate le: – d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99»; – d.g.r. n. 6/31807 del 10 settembre 1997, avente per oggetto: «Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a. – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro, 27 – Art. 28 del d.lgs. 22/97»; – d.d.g. n. 5437 del 24 dicembre 1997, avente per oggetto: «Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a. – Presa d’atto della variazione della sede legale. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 6/31087 del 10 settembre 1997»; – d.g.r. n. 6/9497 del 21 giugno 2002, avente per oggetto: «Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R13) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) – Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»; Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa stessa che, in proposito, precisa che: a) le operazioni effettuate nell’impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; b) l’istruttoria tecnica amministrativa relativa all’istanza di autorizzazione, inoltrata ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell’attività per i rifiuti che, ai sensi della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, sono stati classificati come pericolosi si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato ed escludendo l’impianto in oggetto dalla procedura di VIA, cosı̀ come disposto dall’art. 1, comma 15, della l. 443/2001 in quanto attività già in essere; c) l’istruttoria tecnica amministrativa relativa al rinnovo dell’autorizzazione si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato; d) l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia di Como è determinato in C 40.283,43 ed è relativo a: – deposito preliminare e/o messa in riserva di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a C 15.493,50; – recupero di un quantitativo massimo di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a C 24.789,93; c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 00809570153 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: «...metalli ferrosi... non ferrosi...»; e) con certificato della CCIAA di Milano prot. n. CER/12981/2002/EM0060 del 4 febbraio 2002 è stata acquisita la certificazione di cui all’art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575; 4161 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia f) non è pervenuta alcuna osservazione da parte della provincia di Como, pertanto ai sensi del 2º comma dell’art. 13 del r.r. 3/82, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’inoltro dell’istanza, il parere si intende espresso favorevolmente; Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzatorio ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato A; Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. Di rinnovare l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, alla ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con sede legale in Milano (MI), corso Sempione, 39, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e/o recupero (R4, R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, effettuate presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro 27, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28 d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione; 3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate; 4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Como, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 20 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82; 5. di dare atto che l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3º comma dell’art. 8, c. 1, e in applicazione della d.g.r. 6 aprile 2001 n. 4178, è di competenza dell’ARPA; 6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Como, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l’impianto; 7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto; 8. di determinare in C 40.283,43 l’ammontare totale della fidejussione che la ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., deve prestare a favore della provincia di Como ed è relativo a: – deposito preliminare e/o messa in riserva di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a C 15.493,50; – recupero di un quantitativo massimo di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a C 24.789,93; la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all’accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 2478 del 20 gennaio 1998; 9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999; 10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al pun- 4162 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 to 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., trasmettendone copia alla provincia di Como, al comune di Rovello Porro (CO) e all’ARPA; 11. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 8. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. ——— • ——— Allegato A Ditta: Premoli Luigi s.p.a. Sede legale: Milano (MI), corso Sempione, 39 Ubicazione impianto: Rovello Porro (CO), via General Porro, 27 1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto: a) l’impianto risulta dotato delle seguenti sezioni: – frantumazione blocchi; – deferrizzazione; – macinazione e lavaggio; – separazione ed essiccamento delle granelle e ceneri di alluminio; – sedimentazione degli ossidi fini, loro filtrazione ed essiccamento; – concentrazione delle acque di processo e cristallizzazione dei sali in esse contenuti mediante trattamento in un impianto di evaporazione; b) i prodotti ottenuti a valle dell’impianto di cristallizzazione sali possono essere cosı̀ utilizzati: – nella granella di alluminio per la fusione e produzione lingotti; – nelle ceneri di alluminio come prodotti esotermici per siderurgia; – nell’ossido di alluminio come materiale ausiliario nella industria edile e del cemento; – il cloruro di sodio e di potassio per il ciclo di fusione dell’alluminio; c) il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi stoccati presso l’insediamento è pari a 50 mc. Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi trattati annualmente è pari a 20.000 tonnellate; d) l’impianto è autorizzato al deposito preliminare (D15), messa in riserva e recupero mediante distillazione di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, cosı̀ ricatalogati secondo la decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1º gennaio 2002: 01.04.00 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01.04.11 rifiuti dalla lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 01.05.00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06 02.01.00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02.01.10 rifiuti metallici 06.03.00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 06.03.13 sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti 06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13 06.03.15 ossidi metallici contenenti metalli pesanti 06.03.16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15 06.03.99 rifiuti non specificati altrimenti 11.05.04 fondente esaurito Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 06.04.00 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.00 06.03.15 ossidi metallici contenenti metalli pesanti 06.03.16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15 06.04.05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti 06.05.00 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 06.05.02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 06.05.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02 08.05.00 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 08.05.01 isocianati di scarto 10.01.00 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 10.01.14 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 10.01.15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14 10.01.16 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 10.01.17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16 10.01.18 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10.01.19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18 10.01.20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 10.01.21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20 10.01.99 rifiuti non altrimenti specificati 10.02.00 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio 10.02.10 scaglie di laminazione 10.03.00 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 10.03.04 scorie della produzione primaria 10.03.05 rifiuti di allumina 10.03.08 scorie saline della produzione secondaria 10.03.09 scorie nere della produzione secondaria 10.03.15 schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10.03.16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15 10.03.19 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10.03.20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19 10.03.21 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte dai mulini a pale), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21 10.03.23 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10.03.24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23 10.03.25 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10.03.26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25 10.03.27 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10.03.28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27 10.03.29 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 10.03.30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.29 10.03.99 rifiuti non altrimenti specificati 10.08.00 rifiuti della metallurgia termica di altri metalli non ferrosi 10.08.04 polveri e particolato Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 10.08.08 scorie salate della produzione primaria e secondaria 10.08.09 altre scorie 10.08.10 impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10.08.15 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10.08.16 polveri dei gas di combustione, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.15 10.08.17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10.08.18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17 10.08.19 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10.08.20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.19 10.08.99 rifiuti non specificati altrimenti 10.10.00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 10.10.03 score di fusione 10.10.05 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10.10.06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05 10.10.07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10.10.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07 10.10.09 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10.10.10 polveri dei gasi di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09 10.10.11 altri particolati contenenti sostanze pericolose 10.10.12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11 10.10.99 rifiuti non altrimenti specificati 10.12.00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 10.12.06 stampi di scarto 11.02.00 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 11.02.02 rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) 11.02.03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 11.02.05 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose 11.02.06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05 11.02.07 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 11.02.99 altri rifiuti non specificati altrimenti 11.05.00 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 11.05.04 fondente esaurito 12.01.00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di materie plastiche 12.01.01 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 12.01.02 polveri e particolato di metalli ferrosi 12.01.03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 12.01.04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 12.01.18 fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 15.01.00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15.01.04 imballaggi metallici 15.01.06 imballaggi in materiali misti 15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 16.01.00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16.06.00 e 16.08.00) 4163 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 16.01.06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 16.01.08 componenti contenenti mercurio 16.01.10 componenti esplosivi (ad esempio «air bag») 16.01.16 serbatoi per gas liquido 16.01.17 metalli ferrosi 16.01.18 metalli non ferrosi 16.01.22 componenti non altrimenti specificati 16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti 16.03.00 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 16.03.03 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 16.03.04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 16.11.00 scarti di rivestimenti e materiali refrattari [in quanto rifiuti composti da ossidi metallici di alluminio e residui di metalli] 16.11.03 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03 17.04.00 metalli (inclusi le loro leghe) 02.01.10 rifiuti metallici 17.04.02 alluminio 17.04.07 metalli misti 17.04.09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 19.01.00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19.01.02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 19.10.00 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 19.10.01 rifiuti di ferro e acciaio 19.10.02 rifiuti di metalli non ferrosi 19.10.03 fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 19.10.04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03 19.10.05 altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 19.10.06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05 19.12.00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 19.12.02 metalli ferrosi 19.12.03 metalli non ferrosi 19.13.00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda [Qualora la contaminazione sia rappresentata da metalli e/o da sali] 19.13.03 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 19.13.04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.03.03 19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05 20.01.00 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15.01.00) 20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01. 23 e 20.01.35 20.01.40 metallo 2. Prescrizioni: a) prima della ricezione dei rifiuti presso l’impianto, deve essere verificata l’accettabilità mediante acquisizione del formulario di identificazione e di eventuali risultanze analitiche a complemento; 4164 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 b) il deposito preliminare dei rifiuti deve essere effettuato senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: – senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, – senza causare inconvenienti da rumori o odori – senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; c) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito; d) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta; e) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione; f) i rifiuti accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento da applicarsi a ciascuno di essi; g) possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime tipologie, ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 22/97; h) le eventuali operazioni di travaso di rifiuti devono avvenire in ambiente provvisto di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento in idoneo impianto di abbattimento; i) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione, che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; j) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto; k) i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di: – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; l) i fusti utilizzati per il deposito preliminare non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione, tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite; m) in deroga all’art. 9 del d.lgs. 22/97, può essere effettuata una miscelazione dei rifiuti ai fini del recupero di cui al precedente punto 1 lett. d), con i limiti previsti dall’art. 2.2 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997; n) i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimenrto finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 o) deve essere tenuto un registro di impianto sul quale devono essere riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; deve essere altresı̀ tenuto un registro dei guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali e totali dell’impianto; p) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997 e dall’art. 4 della l.r. 21/94, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto; q) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio; r) gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall’autorità competente. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali; s) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82. 3. Piani 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. 3.2 Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti concessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi. [BUR2002019] [5.3.5] D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10242 Ditta Eco-Zinde s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1 – Proroga dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58, già autorizzato con d.g.r. 48541 del 24 febbraio 2000, come integrata con d.g.r. n. 5959 del 2 agosto 2001 e determinazioni in merito alla messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri s.r.l. – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 LA GIUNTA REGIONALE Visti: – il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; – la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni; – il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3; – la deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82; Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Eco-Zinder s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1, ha inoltrato: – istanza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 3573 del 7 febbraio 2001, tendenti ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione regionale per l’esercizio di un impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58; – istanza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 11123 del 12 aprile 2001, tendente ad ottenere l’ampliamento qualitativo dei rifiuti ritirati e trattati; Richiamate le dd.g.r. n.: – 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99» come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055; – 6/48541 del 24 febbraio 2000, avente per oggetto: «Ditta Eco-Zinder s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva e determinazioni in merito alla messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri s.r.l. – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»; – 7/5959 del 2 agosto 2001, avente per oggetto: «Proroga al 31 agosto 2002 dei termini previsti dal punto 2 della d.g.r. n. 6/48541 del 24 febbraio 2000, rilasciata alla ditta Eco-Zinder s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1, recante: «Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58 e determinazioni in merito alla messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri s.r.l. – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»»; Preso atto che i punti 3 e 4 della richiamata d.g.r. n. 6/48541/2000 in particolare prevedevano che: a) entro 90 giorni dalla data di notifica dell’autorizzazione di cui sopra, la ditta Satri s.r.l., con la collaborazione del raggruppamento di imprese, dovesse presentare un progetto di messa in sicurezza/bonifica ex art. 17 del d.lgs. 22/97 degli ammassi di rifiuti pericolosi agli enti competenti; b) entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento dovrà essere concluso l’iter ex art. 17 del d.lgs. 22/97 sul progetto di messa in sicurezza/bonifica con provvedimento esplicito del comune di Trezzo sull’Adda, come da verbale di conferenza dell’8 novembre 1999; Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che ai punti 1 e 2 della d.g.r. n. 7/5959 del 2 agosto 2001 i suddetti termini sono stati prorogati come segue: a) al 31 agosto 2002 i termini previsti dal punto 2 della d.g.r. n. 6/48541 del 24 febbraio 2000, rilasciata alla ditta EcoZinder s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1, recante: «Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58 e determinazioni in merito alla messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri s.r.l.»; b) al 28 febbraio 2002, il procedimento previsto ai punti 3 e 4 della d.g.r.6/48541 del 24 febbraio 2000; Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che al fine di verificare il rispetto da parte delle ditte Satri s.r.l. ed Eco-Zinder s.r.l. delle prescrizioni contenute nelle suddette deliberazioni, è stata convocata specifica conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi in data 24 luglio 2002, nella quale sono stati acquisiti i seguenti specifici pareri: – Regione: a) u.o. autorizzazioni: l’autorizzazione in essere è corredata alla presentazione ed alla approvazione di un progetto di bonifica dei cumuli di rifiuti derivanti dalla precedente attività della ditta Eco-Zinder ed ora di pertinenza della ditta Satri; l presente conferenza è stata convocata per verificare lo stato di fatto sull’approvazione del progetto di bonifica. A fronte delle precisazioni fornite dal comune propone la proroga dell’autorizzazione per un periodo di 6 mesi; b) u.o.o. bonifiche: rileva che ai sensi della legislazione vigente (art. 10 d.m. 471/99, l.r. 16/99, nota assessorile del 12 giugno 2001) l’espressione dei pareri sul progetto di bonifica compete al dipartimento provinciale dell’ARPA; rileva peraltro la necessita del completamento dell’iter istruttorio riferito 4165 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al progetto di bonifica presentato dalla Satri e la sua approvazione da parte del comune di Trezzo sull’Adda. – Provincia: preso atto delle prescrizioni fornite dal comune, concorda con la proposta della Regione per una proroga limitata a 6 mesi collegata all’approvazione del progetto di bonifica ed alla presentazione della garanzia finanziaria a favore del comune. – Comune: il progetto di bonifica dei fanghi di pertinenza della ditta Satri, che prevede tra l’altro la presentazione di una garanzia finanziaria al comune per l’intero importo delle opere di messa in sicurezza previste, è in corso di valutazione e se ne presume l’approvazione entro 3 mesi. – ARPA: concorda per una proroga limitata al periodo di approvazione del progetto di bonifica. – Dichiarazione del soggetto istante: la ditta chiede che vengano esaminate le richieste di integrazione presentate in data 11 aprile 2001 e 27 febbraio 2002 per poter consentire lo sviluppo di programmi industriali e che successivamente all’approvazione del progetto di bonifica con misure di sicurezza da parte del comune venga valutato il rinnovo dell’autorizzazione. – Conclusioni della conferenza: sulla base dei pareri espressi dagli enti la conferenza da mandato agli uffici regionali di predisporre un provvedimento di proroga dell’autorizzazione per un periodo pari a 6 mesi; Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone: – l’assunzione dell’atto di proroga al 28 febbraio 2003, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, del termine previsto al punto 2 dell’autorizzazione di cui d.g.r. n. 48541/00 ed al punto 1 della d.g.r. n. 5959/01 in attesa dell’approvazione da parte del comune del progetto, ai sensi del d.m. 471/99, che la ditta Satri ha presentato in data 28 febbraio 2002 cosı̀ come risulta dalla nota del comune stesso, in atti regionali n. 21973 del 25 giugno 2000; – il rinvio ad una successiva valutazione tecnico amministrativa, ed a seguito della convocazione di una specifica conferenza, le determinazioni relative alla richiesta di ampliamento qualitativo dei rifiuti ritirati e trattati inoltrata dalla ditta Eco-Zinder s.r.l.; Ritenuto pertanto di procedere al rilascio della proroga al 28 febbraio 2003 del termine previsto al punto 2 della d.g.r. n. 48541/00 ed al punto 1 della d.g.r. n. 5959/01; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di prorogare al 28 febbraio 2003, in attesa dell’approvazione da parte del comune di Trezzo sull’Adda del progetto, ai sensi del d.m. 471/99, il termine previsto al punto 2 dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 48541/00 ed al punto 1 della d.g.r. n. 5959/01, rilasciate alla ditta Eco-Zinder s.r.l., con sede legale in Brescia, via Pontida 1, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58; 2. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82; 3. di far salve le altre autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto; 4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 48541/00; 5. di disporre che la ditta Eco-Zinder s.r.l. provveda a prorogare a tutto il 28 febbraio 2004 la validità della fidejussione accettata con nota in atti regionali n. 2553 del 7 luglio 2000; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99; 6. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 5., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Eco-Zinder s.r.l., alla ditta Satri s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Trezzo sull’Adda ed all’ARPA; 4166 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 7. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 5. entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274/99; 8. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 5. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. [BUR20020110] [5.3.5] D.g.r. 20 settembre 2002 – n. 7/10394 Modifica ed integrazione dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/7559 del 21 dicembre 2001 alla ditta Azzani Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C. con sede legale in Caino (BS), via Nazionale 124 e contestuale aggiornamento dei codici di rifiuti trattati ai sensi dell’art. 1, comma 15, della l. 21 dicembre 2001, n. 443 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni LA GIUNTA REGIONALE Visti: – la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni; – il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3; – la deliberazione c.i. 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82; – il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; – il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni; – la l. 15 maggio 1997, n. 127; – la decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE; – la l. 21 dicembre 2001, n. 443; Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente riferisce che la ditta Azzani Pietro Metalli con sede legale in Caino (BS), via Nazionale, 124, ha presentato: – domanda, in atti regionali n. 4624 del 5 febbraio 2002, tendente ad ottenere la rettifica della d.g.r. n. 7/7599 del 21 dicembre 2001 per mancato inserimento di alcuni codici CER di rifiuti già autorizzati; – domanda, in atti regionali n. 4574 del 5 febbraio 2002, inoltrata ai sensi dell’art. 1, comma 15 della l. 443/2001, tendente ad ottenere l’aggiornamento dei codici di rifiuti trattati; Richiamata la d.g.r. 21 dicembre 2001 n. 7/7559, avente per oggetto: «Azzani Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C. con sede legale in Caino (BS), via Nazionale 124 – Rinnovo dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 22284 del 13 dicembre 1996 come aggiornata ed integrata dalle d.g.r. n. 42736 del 29 aprile 1999, n. 43834 del 24 giugno 1999 e n. 49744 del 27 aprile 2000, all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non periolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»; Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente stesso che in proposito precisa che: – per mero errore materiale nell’allegato A, punto 1.6 della d.g.r. n. 7559/01 sono stati omessi i codici CER già autorizzati con le precedenti d.g.r. n. 42736 del 29 aprile 1999 e d.g.r. n. 43834 del 24 giugno 1999; – contestualmente alla rettifica del punto 1.6 dell’allegato A alla d.g.r. 7559/01 viene effettuato l’aggiornamento dei codici CER come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l. 443/01 che viene riportato al punto 1. del deliberato; Visto che il dirigente dell’unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione del provvedimento di modifica ed integrazione della d.g.r. n. 7/7559 del 21 dicembre 2001 con contestuale aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l. 443/01; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Delibera 1. Di modificare ed integrare l’autorizzazione alla ditta Azzani Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C. con sede legale in Caino (BS), via Nazionale 124, rilasciata con d.g.r. n. 7559/01 sostituendo il punto 1.6 dell’allegato A con il seguente che comprende l’aggiornamento dei codici CER previsto ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l. 443/01: «1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) e recupero (R3 o R4) sono i seguenti (CER): 02.01.10 – 06.09.02 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.02.10 – 10.02.99 (limitatamente a blocchi di ferro e/o acciaio di piccola dimensione) – 10.06.01 – 10.06.02 – 10.06.99 (limitatamente a blocchi di rame di piccola dimensione) – 10.08.09 – 10.08.11 – 10.08.99 (limitatamente a blocchi di ottone di piccola dimensione) – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 (limitatamente a blocchi di metallo anche di grosse dimensioni) – 10.12.01 – 10.12.06 – 10.12.99 (limitatamente a materiale ferroso proveniente dalla demolizione di forni per la fabbricazione della ceramica) – 10.13.11 – 11.01.14 – 11.02.06 – 11.05.01 – 11.05.02 – 12.01.01 – 12.01.02 – 12.01.03 – 12.01.04 – 12.01.08 * – 12.01.10 * – 12.01.99 (limitatamente a pezzi di scarto di medie dimensioni provenienti dalla lavorazione con macchine utensili) – 13.01.05 * – 13.01.09 * – 13.03.01 * – 13.03.07 * – 13.03.08 – 13.03.09 * – 13.03.10 * – 13.05.06 * – 13.05.07 * – 13.07.01 * – 13.07.03 * – 13.08.02 * – 15.01.04 – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.01.07 – 16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.20 – 16.01.22 – 16.01.99 (limitatamente a materiale elettrico composto per la maggior parte da materiale ferroso e non ferroso ma con una percentuale minima di porcellana, plastica, vetro e cartone) – 16.02.09 * – 16.02.10 – 16.02.13 * – 16.02.14 – 16.02.15 * – 16.02.16 – 16.11.02 – 16.11.04 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.02.02 – 17.04.01 – 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.05 – 17.04.06 – 17.04.07 – 17.04.10 * – 17.04.11 – 17.08.02 – 17.09.04 – 19.01.02 – 19.01.18 – 19.10.02 – 19.12.03 – 19.12.05 – 19.12.12 – 20.01.02 – 20.01.36 – 20.01.40 – 20.03.01 – 20.03.07»; 2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Caino (BS); 3. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R. Il segretario: Sala Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. [BUR20020111] [2.1.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10736 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 185/92) – 75º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l’obiettivo gestionale 3.4.1.1. «Interventi per l’adeguamento di processo e di prodotto nelle aziende agricole ed agroalimentari privilegiando l’intervento integrato attraverso gli accordi interprofessionali (tra produttori e trasformatori) e di filiera»; Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. del 22 dicembre 2000, n. 2870 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatica”»; Vista la l. 185 del 14 febbraio 1992 che ha approvato la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale; Vista la l. 122 del 27 marzo 2001, ed in particolare l’art. 16, comma 5 che dispone che dall’anno 2000 le assegnazioni di contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata; Vista la d.g.r. n. 7260 del 3 dicembre 2001 relativa all’iscrizione nel bilancio del 2º prelievo e riparto 2000 e del 1º prelievo e riparto 2001 con la quale sono stati istituiti capitoli in entrata e in uscita in conto annualità quinquennali per le finalità della l. 185/92 per la somma complessiva di C 2.062.212,39 sulla base delle due richieste della direzione generale agricoltura con nota dell’8 marzo 2001 prot. n. M1.2001.0007900 e del 7 settembre 2001 prot. n. M1.2001.0028140; Considerato che con il sopracitato art. 16 della l. 122/2001 i contributi per il credito di soccorso sono concessi in forma attualizzata e che, conseguentemente, le somme stanziate nel bilancio 2001 devono considerarsi con una assegnazione in un’unica soluzione del ministero a copertura dell’intervento previsto su tutta la durata del credito di soccorso; Considerato che occorre ridefinire la tipologia di spesa dei capitoli istituiti con la d.g.r. n. 7260/2001 classificando i capitoli in tipo spesa capitale e non in annualità, modificandone la descrizione, e cancellando le variazioni apportate al bilancio pluriennale 2002/2004; Vista la nota prot. n. M1.2002.0022961 del 6 agosto 2002 della direzione generale agricoltura – unità organizzativa politiche agroambientali e servizi per le imprese – con la quale si chiede di ridefinire la descrizione dei capitoli istituiti con d.g.r. 7260 del 3 dicembre 2001 in spese in conto capitale e di cancellare le variazioni apportate al bilancio pluriennale 2002/2004; Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. Di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: – al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura», la descrizione del capitolo 4.3.95.5721 è cosı̀ modificata: «Assegnazioni del fondo di società nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»; – al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la descrizione del capitolo 4.3.95.5722 è cosı̀ modificata: «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d’esercizio in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»; – al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la descrizio- 4167 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ne del capitolo 4.3.95.5723 è cosı̀ modificata: «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001». STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: – la descrizione e l’UPB del capitolo 2.3.4.0.4.183.5724 sono cosı̀ modificate: alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» il capitolo 2.3.4.1.3.30.5724 ha la seguente descrizione: «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»; – la descrizione e l’UPB del capitolo 2.3.4.0.4.183.5725 sono cosı̀ modificate: alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» il capitolo 2.3.4.1.3.30.5725 ha la seguente descrizione: «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»; – la descrizione e l’UPB del capitolo 2.3.4.0.4.183.5726 sono cosı̀ modificate: alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» il capitolo 2.3.4.1.3.30.5726 ha la seguente descrizione: «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»; 2. di apportare al bilancio pluriennale 2002/2004 le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: – al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni, in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5721 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001» è diminuita di C 352.740,06; – al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5722 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d’esercizio in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001», è diminuita di C 725.621,94; – al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5723 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001», è diminuita di C 983.850,39. STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: – alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finan- 4168 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 ziaria di competenza del capitolo 2.3.4.1.3.30.5724 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001», è diminuita di C 352.740,06; – alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.4.1.3.30.5725 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001» è diminuita di C 725.621,94; – alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.4.1.3.30.5726 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001» è diminuita di C 983.850,39; 3. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Il segretario: Sala [BUR20020112] [2.1.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10738 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (l. 488/98 art. 50, comma 1, lett. c) – 73º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali l’obiettivo gestionale 7.2.2.2. «Avanzamento delle rispettive fasi di realizzazione per i nuovi ospedali di Bergamo, Como, Milano policlinico e Niguarda»; Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatica»»; Vista la legge n. 488 del 23 dicembre 1998, ed in particolare l’art. 50, 1º comma, lett. c) che finanzia, per il triennio 1999/2001 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la legge n. 39 del 26 febbraio 1999, che converte in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 legge il d.l. 450/1998 recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998/2000, ed in particolare l’art. 4-bis che per gli interventi della sopracitata l. 488/1998 incrementa la spesa prevista per l’anno 2000 e 2001; Viste le leggi nn. 448 del 23 dicembre 1999 e 448 del 28 dicembre 2001, ed in particolare le tabelle F che dispongono ulteriori finanziamenti per l’attuazione del piano sanitario nazionale 1998/2000; Visto il decreto del ministero della salute – direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici – del 28 maggio 2002 che a valere sulle autorizzazioni del ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica previste dalle leggi sopraccitate, ammette al finanziamento il progetto denominato «Nuova edificazione, ristrutturazione e ammodernamento tecnologico dell’ospedale Bolognini di Seriate» per un importo totale di C 20.658.275,96; Vista la nota della direzione generale sanità – gestione fondo sanitario regionale – prot. n. H1.2002.0044335 del 7 agosto 2002 con la quale si richiede l’iscrizione della assegnazione di C 20.658.275,96 per l’ospedale Bolognini di Seriate ai capitoli 4.3.41.5548 di entrata e 3.7.2.2.3.245.5549 di uscita; Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato altresı̀ da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: • al titolo 4 categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.41. «Assegnazioni per investimenti in campo sanitario» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.41.5548 «Assegnazioni dello stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell’accordo di programma quadro fra governo e regione in materia di sanità», è incrementata di C 20.658.275,96; STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: • alla funzione obiettivo 3.7.2. «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie» tipo di spesa capitale UPB 2.7.2.2.3.245 «Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie» la dotazione finanziaria di competenza di cassa del capitolo 3.7.2.2.3.245.5549 «Contributi dello stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell’accordo di programma quadro fra governo e Regione in materia di sanità», è incrementata di C 20.658.275,96; 2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Il segretario: Sala [BUR20020113] [2.1.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10739 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (reg. (CE) 528/1999) – 74º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l’obiettivo gestionale 3.4.2.2. «Sviluppo di sistemi per l’assistenza tecnica, l’informazione, la divulgazione e la formazione professionale in campo agricolo»; Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatica»; Visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della commissione del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la produzione oleicola; Considerato che con d.g.r. 9724 del 12 luglio 2002 sono state iscritte a bilancio in entrata e spesa, per l’esercizio finanziario 2002, le somme di C 87.100,00 ed C 42.900,00 quali contributi comunitario e statale, per l’attuazione in Lombardia del «Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola» per il ciclo produttivo 2002-2003, come da assegnazioni stabilite con il decreto del ministero delle politiche agricole e forestali n. 30748 del 29 marzo 2002; Vista la notifica di rettifica del ministero delle politiche agricole e forestali n. 31519 del 24 giugno 2002, con la quale si comunica che i sopra indicati importi sono stati erroneamente riportati negli allegati del sopra richiamato decreto ministeriale e che in base alla correzione della relativa tabella i contributi comunitario e statale ammontano rispettivamente a C 86.666,67 ed C 43.333,33; Vista la nota prot. M1.2002.0022963 del 6 agosto 2002 della direzione generale agricoltura con cui si richiede di disporre il necessario atto di rettifica alla variazione di bilancio approvata con la sopra richiamata d.g.r. 9724 del 12 luglio 2002; Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge: Delibera 1. Di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: • al titolo 3, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozione e servizi in agricoltura»: – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.91.5110, «Assegnazioni UE destinate all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è ridotta di C 433,33; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.91.5111, «Assegnazioni statali destinate all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di C 433,33; STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: • alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell’innovazione come fattore di competitività aziendale»: – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del 4169 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 capitolo 2.3.4.2.2.31.5112 «Contributi UE destinati all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è ridotta di C 433,33; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.2.2.31.5113 «Contributi statali destinati all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di C 433,33; 2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni. Il segretario: Sala [BUR20020114] [2.1.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10740 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49 comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità (l. 215/92 «Azioni positive per l’imprenditoria femminile») – 76º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l’obiettivo gestionale 3.10.6.1. «Gestione della legge 215/92 sull’imprenditoria femminile»; Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico”»; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l’imprenditoria femminile»; Visto il d.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000 concernente il «Regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile»; Visto l’art. 2, comma 1, del citato d.P.R. n. 314/2000, ai sensi del quale il ministro delle attività produttive, previo parere del comitato per l’imprenditoria femminile, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi di cui alle lett. a) e b) dello stesso articolo rispettivamente destinati alla concessione di agevolazioni per programmi di iniziativa regionale finalizzati alla diffusione della cultura d’impresa; Visto il d.m. 28 marzo 2002 recante «Ripartizione del fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all’art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2002 per l’attuazione della legge 215/1992; Visto l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, ai sensi del quale nel caso in cui una delle quote riservate agli interventi di cui sopra risulti superiore alle richieste, l’eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell’anno successivo; Visto che sulla base delle eccedenze verificatesi nella gestione del bando 2001, nonché delle economie di spesa realizzatesi nella gestione dei bandi precedenti, risulta disponibile la 4170 somma di C 18.000.000,00 che viene destinata ad incrementare le risorse stanziate per il 2002 con il citato decreto del 28 marzo 2002; Visti gli artt. 11 e 21, comma 3, del d.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, ai sensi dei quali il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato determina annualmente la quota delle risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l’attivazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l’indice di disoccupazione femminile secondo l’ultima rilevazione ufficiale disponibile; Visti gli artt. 17 e 18, del d.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell’attività istruttoria e per l’attività ispettiva, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a); Visto il d.m. 11 giugno 2002 con cui il ministro delle attività produttive, sentito il parere del comitato per l’imprenditoria femminile, di cui all’art. 10 della legge 215/92, espresso nella riunione del 23 aprile 2002, ai sensi del citato d.P.R., ha ripartito tra le regioni e province autonome le risorse finanziarie statali dell’anno 2002 disponibili per gli interventi a favore dell’imprenditoria femminile ai sensi della legge 215/92 ed, in particolare, a favore della Regione Lombardia l’importo di C 8.596.179,98 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) ed C 499.815,16 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1 lett. b); Vista la delibera VII/4195 dell’11 aprile 2001 con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa per l’iscrizione delle citate somme nel bilancio per l’esercizio finanziario 2001; Vista la nota prot. n. N1.2002.0006650 del 19 luglio 2002, della direzione generale giovani, sport e pari opportunità, con la quale si chiede la variazione di bilancio per l’iscrizione delle suddette somme; Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. Di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: – al titolo 4, categoria 3 all’UPB 4.3.163 «Assegnazioni per le politiche di pari opportunità» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.163.5534 «Assegnazioni statali per interventi a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di C 8.596.179,98; – al titolo 2, categoria 1 all’UPB 2.1.164 «Assegnazioni per le politiche di pari opportunità» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.164.5535 «Assegnazioni statali per interventi a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di C 499.815,16; STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: – alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese» tipo di spesa «capitale» UPB 2.3.10.6.3.85 «Sviluppo dell’occupabilità e dell’imprenditorialtà femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.10.6.3.85.5454 «Interventi a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di C 8.596.179,98; – alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese» tipo di spesa «corrente operative» UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell’occupabilità e dell’imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.10.6.2.84.5394 «Interventi a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di C 499.815,16; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49 comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni; 3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni. Il segretario: Sala [BUR20020115] [1.3.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10784 Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e provincia di Pavia per il coordinamento ed il sostegno di iniziative di e-government sul territorio provinciale pavese LA GIUNTA REGIONALE Richiamato l’accordo sancito dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 settembre 1997, tra governo, regioni e autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), avente ad oggetto «Lo sviluppo delle reti telematiche a livello regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione» e le relative linee di indirizzo, che qualifica obiettivo strategico di rilevanza nazionale lo sviluppo delle reti unitarie a livello regionale e la loro interconnessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione centrale; Richiamata la d.g.r. del 10 luglio 1998 n. 37251 con la quale è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia e AIPA per la realizzazione della rete unitaria; Richiamata la d.g.r. dell’1 marzo 2000 n. 48790 – approvazione del documento «Programma Lombardia integrata» Stato di attuazione e prospettive di sviluppo assunto poi quale obiettivo specifico 1.4.1 nel piano regionale di sviluppo 20002005; Considerato che la Regione Lombardia considera il programma Lombardia integrata programma approvato con la sopracitata delibera – la propria scelta in ambito di e-government; Richiamata la d.g.r. del 24 luglio 2000 n. 501 che approva la «Proposta di programma regionale di sviluppo» e al punto 1.4 definisce il sistema informativo regionale come leva strategica del governo regionale, puntualizzando contesto, linee strategiche dell’azione e obiettivi previsti; Considerato che il programma Lombardia integrata è finalizzato allo sviluppo di servizi infotelematici integrati attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura di rete denominata RRL (rete regionale lombarda), che sarà realizzata in coerenza con gli standard previsti dall’amministrazione centrale per la RUPA (rete unitaria della pubblica amministrazione) e nell’ambito del piano di azione del governo per l’e-government; Considerato che la Regione Lombardia, la provincia di Pavia, la prefettura di Pavia, l’università degli studi di Pavia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, il comune di Pavia, il comune di Vigevano, il comune di Voghera, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data 21 novembre 1998 per la realizzazione di una rete unitaria tra le pubbliche amministrazioni della provincia di Pavia; Visto l’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, possono stipulare tra loro apposite convenzioni; Considerato che la sede territoriale di Pavia esercita un ruolo attivo nella realizzazione di azioni significative nel campo del partenariato e della comunicazione con le istituzioni locali, con particolare riferimento al tavolo territoriale di confronto; Riscontrata l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro tecnico per le azioni di coordinamento delle iniziative di egovernment sul territorio provinciale pavese il cui mandato è meglio definito nell’allegato «Protocollo d’intesa per il coordinamento ed il sostegno di iniziative di e-government sul territorio provinciale pavese»; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la provincia di Pavia, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 2. Di dare atto che l’assessore alla famiglia e solidarietà sociale e co-presidente del tavolo territoriale di confronti di Pa- via, delegato dal presidente della giunta regionale, sottoscriverà il protocollo di intesa oggetto del presente provvedimento; 3. Di dare mandato al segretario generale della giunta regionale di designare i rappresentanti della Regione Lombardia nel gruppo di lavoro tecnico di cui al protocollo d’intesa allegato; 4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala ——— • ——— REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI PAVIA PROTOCOLLO D’INTESA PER IL COORDINAMENTO ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI E-GOVERNMENT SUL TERRITORIO PROVINCIALE PAVESE Premesso che: Il piano regionale di sviluppo 2000-2005 assume quale obiettivo specifico 1.4.1 l’attuazione del programma Lombardia integrata, finalizzato allo sviluppo di servizi infotelematici integrati attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura di rete denominata RRL (rete regionale lombarda), che sarà realizzata in coerenza con gli standard previsti dall’autorità centrale per la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) e nell’ambito del piano di azione del governo denominato e-government. Il documento di programmazione economico finanziario 2003-2005 della Regione Lombardia riprende il documento strategico e-Lomb@rdia per lo sviluppo della società dell’informazione, che rappresenta lo strumento per coordinare e dare coerenza alle iniziative regionali sul tema. La Regione Lombardia con d.g.r. 1 marzo 2000 n. 6/48790 approvazione del documento «Programma Lombardia integrata, stato di attuazione e prospettive di sviluppo» indica obiettivi e linee d’intervento, soggetti coinvolti, ruolo della regione Lombardia e degli enti aderenti al programma. La Regione Lombardia considera il programma Lombardia integrata – programma approvato con la sopracitata delibera – la propria scelta in ambito di e-government. La Regione Lombardia ha istituito, con decreto n. 14787 del 15 giugno 2001, il centro tecnico della rete regionale lombarda (RRL), nel programma Lombardia integrata, con compiti di governo della rete regionale lombarda. La Regione Lombardia con d.g.r. n. 7/8683 del 9 aprile 2002 e-Lomb@rdia dall’e-government all’e-governance – documento strategico 2002-2005 per la diffusione della società dell’informazione in Lombardia traccia le linee guida per il raggiungimento dello scopo indicato nella citata deliberazione. Nel programma di mandato del presidente della provincia di Pavia è indicato quale obiettivo l’informatizzazione delle singole amministrazioni per migliorare l’efficienza operativa interna ed istituire una rete paritetica che consenta l’erogazione dei servizi e delle informazioni agli utenti (cittadini ed imprese) anche attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifiche progettualità. La provincia di Pavia, la Regione Lombardia, la prefettura di Pavia, l’università degli studi di Pavia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, il comune di Pavia, il comune di Vigevano, il comune di Voghera, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data 21 novembre 1998 per la realizzazione di una rete unitaria tra le pubbliche amministrazioni della provincia di Pavia. È opportuno presentare ai cittadini, alle imprese ed alle istituzioni pavesi una iniziativa integrata al fine di valorizzare gli investimenti, facilitare l’utilizzo degli strumenti sviluppati ed orientare in maniera univoca le scelte dei comuni in tema di sviluppo di servizi di e-government. Gli enti firmatari del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sviluppare le proprie azioni e gestire le risorse in modo coordinato e finalizzato alla realtà della provincia di Pavia. La provincia di Pavia con il supporto della sede territoriale di Pavia della Regione Lombardia ha predisposto il progetto «Protocollo provinciale federato della provincia di Pavia» approvato con propria delibera n. 18884 del 5 giugno 2002 per la partecipazione al bando nazionale di e-government, ottenendo l’adesione di 138 comuni sui 190 della provincia. 4171 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Questo progetto garantirà agli enti aderenti la più ampia autonomia in merito alle scelte degli strumenti tecnici e organizzativi per la realizzazione del sistema informativo e telematico al proprio interno, garantendone comunque l’interoperabilità nell’ambito della rete provinciale e di questa con il sistema Lombardia integrata nell’ambito del più ampio progetto di rete unitaria per la pubblica amministrazione (RUPA) sviluppata a livello nazionale. La Regione Lombardia considera lo sviluppo del progetto sopra menzionato momento pregnante per la crescita dell’egovernment sul territorio regionale, in funzione della sua esportabilità verso tutte le realtà territoriali lombarde. Sono presenti in provincia di Pavia significative iniziative di costituzione di sistemi informativi sovracomunali di comunicazione telematica degli enti locali (SISCoTEL) che la regione Lombardia intende promuovere per favorire una migliore gestione dei servizi in forma associata, cosı̀ da offrire ai cittadini servizi di qualità elevata con un contenimento dei costi di gestione e manutenzione delle reti. Sono presenti in provincia di Pavia significative iniziative di attivazione di sportelli unici per le attività produttive, supportate dal programma pluriennale di promozione e coordinamento della Regione Lombardia, al fine di ottenere, anche grazie agli indispensabili supporti informatici, un’azione amministrativa più veloce e trasparente. La provincia di Pavia, con il supporto della sede territoriale della Regione Lombardia ha aderito, con deliberazione n. 15045 dell’8 maggio 2002, al progetto «Development common perspectives in the approach to broadband connection in Alpin Space» del programma comunitario Interreg IIIB, per lo studio di dorsali transnazionali di rete cablata per la connettività dei sistemi di telecomunicazioni a banda larga. Tutte queste attività di sviluppo dell’e-government in provincia di Pavia necessitano di una sede opportuna di coordinamento che possa operare anche un raccordo, a livello locale, delle iniziative promosse dalle diverse direzioni generali regionali; La Regione Lombardia e la provincia di Pavia convengono quanto segue: Si impegnano ad avviare e mantenere una stabile collaborazione per le iniziative condivise nell’ambito dello sviluppo dell’e-government. Costituiscono a tale scopo un gruppo di lavoro tecnico permanente che viene attivato presso la sede territoriale di Pavia della Regione Lombardia, di cui fanno parte rappresentanti della Regione Lombardia e della provincia di Pavia. Il gruppo di lavoro tecnico avrà competenze: – di organizzazione e valutazione di specifiche attività di promozione e sviluppo nell’ambito delle aree di comune interesse di volta in volta individuate e condivise, – di raccordo, a livello locale, delle attività promosse dalle diverse direzioni generali regionali, – di supporto e coordinamento delle iniziative degli enti locali e di altri soggetti che operano a livello provinciale. La Regione Lombardia si impegna a supportare, anche dal punto di vista finanziario, la fase di sviluppo del progetto «Protocollo provinciale federato della provincia di Pavia». La provincia di Pavia si impegna a realizzare un data center provinciale ed a veicolare nel medesimo i vari servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione a favore di cittadini, imprese ed istituzioni. La provincia di Pavia si impegna a realizzare il sopracitato data center entro il 31 maggio 2003, ed a mettere a disposizione di altre realtà provinciali il programma di protocollo federato sviluppato con il contributo finanziario della Regione Lombardia, sulla base di un programma di lavoro approvato dal gruppo di lavoro tecnico. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione ed è suscettibile di revisione previo accordo tra le parti. Essa inoltre potrà essere disdetta da ciascuna delle parti a seguito di preavviso alle altre parti entro almeno un mese dalla scadenza di ogni anno e comunque non potrà avere una durata inferiore ai 18 mesi. Letto, firmato e sottoscritto. [BUR20020116] [4.3.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10785 Approvazione deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio 4172 di bonifica Sud Ovest Mantova con sede in Mantova recante per oggetto: «Approvazione nuovo statuto consortile» LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 20 comma 3 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l’approvazione da parte della giunta regionale degli statuti consortili; Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo schema di statuto cui i consorzi di bonifica della Regione Lombardia devono adeguarsi; Vista la deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova con sede in Mantova recante per oggetto: «Approvazione nuovo statuto consorziale»; Considerato dal dirigente dell’unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione: – è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nello statuto tipo; – a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di tutti i comuni del comprensorio consortile non sono state presentate opposizioni come da comunicazione del consorzio in atti; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera Recepite le motivazioni di cui alle premesse: 1. di approvare la deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova con sede in Mantova recante per oggetto: «Approvazione nuovo statuto consorziale» che costituisce parte integrante del presente provvedimento composto di n. 26 pagine (omissis); 2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala [BUR20020117] [4.3.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10786 Approvazione deliberazione n. 16 adottata dal consiglio dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN) recante per oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto consortile e regolamento consorziale» LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 20 comma 3 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l’approvazione da parte della giunta regionale degli statuti consortili; Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo schema di statuto cui i consorzi di bonifica della Regione Lombardia devono adeguarsi; Vista la deliberazione n. 16 adottata dal consiglio dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN) recante per oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto e regolamento consorziale»; Considerato dal dirigente dell’unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione: – è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nello statuto tipo; – a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di tutti i comuni del comprensorio consortile non sono state presentate opposizioni come da comunicazione del consorzio in atti; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera Recepite le motivazioni di cui alle premesse: 1. di approvare la deliberazione n. 16 adottata dal consiglio dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN) recante per oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto e regolamento consorziale» che costituisce parte inte- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 grante del presente provvedimento composto di n. 40 pagine (omissis); 2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala [BUR20020118] [3.1.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10804 Nomina di un commissario straordinario per l’IPAB denominata «Asilo infantile Gina Bregani» con sede legale in comune di Masciago Primo (VA) LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. di disporre la nomina della sig.ra Losito Anselma Maria nata a Novate Milanese (MI) il 12 settembre 1961 e residente a Luino (VA), via Dumenza n. 16/A, quale commissario straordinario dell’IPAB denominata «Asilo infantile Gina Bregani» con sede in Masciago Primo (VA) per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente atto con il compito di: a) effettuare un’accurata ricognizione della situazione istituzionale e patrimoniale dell’ente predisponendo dettagliata relazione che, entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico, dovrà essere contestualmente trasmessa a questa amministrazione ed all’organo di vigilanza territorialmente competente, b) predisporre gli atti finalizzati all’estinzione dell’ente in conformità alla normativa vigente, c) provvedere ed assicurare la temporanea rappresentanza legale dell’ente, d) fronteggiare situazioni di improvvisa emergenza ed adottare provvedimenti tesi a salvaguardare l’attuale consistenza patrimoniale; 2. di disporre che al commissario incaricato sia riconosciuta, a carico del bilancio dell’istituzione amministrata, l’indennità prevista dall’art. 1 – comma 1 – della l.r. 36/1992; 3. di disporre la notifica del presente atto al commissario incaricato, all’istituzione interessata, all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala [BUR20020119] [5.3.4] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10820 Approvazione del progetto per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per la diffusione degli impianti solari per la produzione di energia termica LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 10 «norme per l’attuazione del piano energetico regionale in materia di uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ed in particolare l’art. 30, che ha attribuito alle regioni le funzioni in materia non espressamente assegnate allo Stato o agli enti locali; Vista la legge 1 giugno 2002 n. 120 «Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 settembre 1997» che ha autorizzato il presidente della Repubblica a ratificare il protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni climalteranti; Vista la deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2000 con la quale è stato approvato dal consiglio regionale il «Programma regionale di sviluppo della VII legislatura» che comprende, all’interno dell’obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», l’obiettivo gestionale 9.1.1.4 «Diffusione di impianti solari termici e fotovoltaici»; Ritenuto di procedere all’attivazione dell’obiettivo programmatico per lo sviluppo della produzione di energia da fonte solare attraverso l’incentivazione per l’installazione degli impianti solari termici; Visto l’allegato 1 «Progetto per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonte solare termica», parte integrante della presente deliberazione; Ritenuto pertanto opportuno, per l’efficacia dell’azione re- gionale di incentivazione all’utilizzazione del solare termico, di individuare soggetti in grado di aggregare un potenziale di domanda per la realizzazione di interventi di modesta entità ma largamente diffusi sul territorio regionale fornendo, nel contempo, agli utenti l’opportunità di ottenere garanzie tecniche senza impegni economici aggiuntivi ai reali costi di gestione; Ritenuto che i soggetti sopracitati possano essere individuati nelle imprese produttrici e distributrici di impianti solari e nelle imprese installatrici di detti impianti che si impegnino a sottoscrivere l’allegato 2 «Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi per la realizzazione di impianti solari termici nel territorio della regione Lombardia» allegato come parte integrante della presente deliberazione; Rilevato che nell’allegato 2 sono state definite le caratteristiche tecniche delle installazioni, nonché gli impegni e gli obblighi al fine di determinare condizioni tecnico – economiche relativamente a: • contratto di installazione e manutenzione; • sistema di garanzie; • definizione del contributo regionale a fondo perduto calcolato sull’energia producibile dall’impianto su base annua; Ritenuto, al fine di abbreviare i tempi di assegnazione dei contributi e ridurre i costi di gestione dell’amministrazione regionale, di procedere all’incentivazione dell’installazione degli impianti solari termici attraverso l’espletamento della procedura, attuata per via telematica, di prenotazione dei contributi, di assegnazione degli stessi e successiva liquidazione, cosı̀ come individuata nella convenzione stipulata con l’associazione rete di punti energia, approvata con d.g.r. n. 7/8898 del 24 aprile 2002 e siglata il 24 luglio 2002; Ritenuto di provvedere, per la contribuzione all’installazione dei pannelli solari e alla copertura dei costi delle misure di accompagnamento, con la somma iniziale di C 1.032.456 attingendo all’UPB 4.9.1.1.3.138 capitoli 4268 (C 516.000) e 5785 (C 516.456) del bilancio 2002; Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» che definisce, tra l’altro, le competenze e le responsabilità della dirigenza; Ritenuto di approvare l’iniziativa di cui trattasi, comprensiva degli allegati 1 e 2, demandando la sua attuazione al dirigente competente che provvederà ad adottare apposito specifico bando; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di incentivare la realizzazione di interventi per la produzione di energia da fonte solare per uso termico al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo; 2. di approvare il «Progetto per l’assegnazione dei contributi in conto capitale finalizzati all’incentivazione degli impianti per la produzione di energia da fonte solare per uso termico», di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di approvare «Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi per la realizzazione di impianti solari termici ubicati nel territorio della regione Lombardia» di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4. di dare atto che il dirigente dell’unità organizzativa risorse energetiche e reti tecnologiche provvederà, con proprio decreto, alla redazione e all’approvazione del bando di incentivazione degli impianti per la produzione di energia da fonte solare per uso termico; 5. di provvedere al finanziamento dell’iniziativa, comprensivo delle misure di accompagnamento, con la somma iniziale di C 1.032.456 attingendo all’UPB 4.9.1.1.3.138 capitoli 4268 (C 516.000) e 5785 (C 516.456) del bilancio 2002; 6. di dare atto che, ad avvenuta approvazione del presente atto, l’impegno di spesa e i relativi trasferimenti dei fonti all’associazione rete di punti energia per l’attuazione del bando di incentivazione di cui al precedente punto 5, pari a C 1.032.456, saranno assunti con successivi provvedimenti del dirigente dell’unità organizzativa risorse energetiche e reti tecnologiche; 7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 4173 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Regione Lombardia della presente deliberazione comprensiva degli allegati 1 e 2. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato 1 Progetto per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonte solare per uso termico 1. Generalità Il progetto prevede l’emanazione di un bando per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per le installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento da realizzarsi sul territorio della regione Lombardia. Attraverso la consultazione del sito internet della direzione generale risorse idriche e servizi di pubblica utilità, all’indirizzo: http://www.energia.regione.lombardia.it il cliente interessato potrà scegliere il soggetto economico (produttore o distributore o installatore di impianti solari) abilitato dalla regione al quale affidare l’installazione dell’impianto; quest’ultimo provvederà alla definizione progettuale dell’impianto ed alla compilazione delle schede necessarie per la prenotazione e la successiva assegnazione del contributo. La prenotazione dei contributi per l’installazione degli impianti solari termici avverrà a cura del soggetto economico attraverso l’utilizzo della procedura telematica disponibile sull’area riservata del sito stesso. L’assegnazione del contributo avverrà a seguito della valutazione, da parte degli uffici competenti e in ordine cronologico di prenotazione, della documentazione pervenuta. A partire dalla data di assegnazione del contributo decorreranno 4 mesi durante i quali dovrà essere attivata la procedura comunale per l’installazione dell’impianto, dovrà essere ultimata l’installazione stessa e trasmessa, a cura del cliente, la documentazione amministrativa necessaria per la liquidazione del contributo. Potranno essere concesse proroghe per un tempo di regola non superiore a due mesi. Il contributo verrà erogato, alla fine dei lavori di installazione dell’impianto, direttamente al cliente. Le installazioni finanziate in attuazione del presente bando saranno quelle avviate, eseguite e fatturate a partire dalla data di assegnazione del contributo, distinte in: a) installazioni ad uso abitativo (strutture edilizie mono – plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento; b) installazioni diverse dall’uso abitativo (impianti sportivi, campeggi, piscine, case di riposo, alberghi, edifici industriali ecc.) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento. 2. Soggetti idonei all’assegnazione dei contributi Potranno accedere ai contributi i soggetti pubblici e privati che intendono installare impianti solari termici su strutture edilizie delle quali siano proprietari e che non abbiano già ottenuto o chiesto, in qualunque forma, altra agevolazione pubblica (regionale, statale, comunitaria) per la medesima iniziativa. Potranno accedere ai contributi, purché autorizzati dal proprietario, anche i locatari, usufruttuari ovvero i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sulla struttura edilizia oggetto dell’intervento. L’elenco dei soggetti economici abilitati verrà messo a disposizione degli interessati sul sito internet: http://www.energia.regione.lombardia.it e verrà aggiornato in continuazione. Coloro che non dispongono di un collegamento internet potranno rivolgersi, per la consultazione dell’elenco, presso gli uffici regionali della rete degli uffici relazioni con il pubblico «Spazio regione» oppure presso gli uffici provinciali dell’associazione rete di punti energia. 3. Soggetti economici idonei all’installazione degli impianti solari termici Ai fini dell’assegnazione dei contributi saranno autorizzati all’installazione degli impianti solari per la produzione di energia termica esclusivamente i soggetti economici che avranno sottoscritto con la regione Lombardia il documento allegato «Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi per la realizzazione di impianti solari termici ubicati nel territorio della regione 4174 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Lombardia» e che verranno inseriti nell’elenco regionale dei soggetti abilitati. Gli installatori di impianti solari che non dispongono di un collegamento internet o coloro che non hanno familiarità con le tecnologie informatiche, potranno usufruire di assistenza presso le associazioni di categoria con le quali verrà stipulato un apposito accordo volontario. 4. Entità del contributo Il contributo a fondo perduto assegnato sarà pari a: – C 0,35 al kWh producibile calcolato su base annua per le installazioni ad uso abitativo (strutture edilizie mono – plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento; – C 0,25 al kWh producibile calcolato su base annua per le installazioni diverse dall’uso abitativo (impianti sportivi, campeggi, piscine, case di riposo, alberghi, ecc.) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento. Per ogni realizzazione sarà riconosciuto, direttamente al cliente e in aggiunta al contributo spettante, un importo forfettario pari a C 130,00 per spese tecniche e amministrative sostenute dal cliente. In ogni caso il contributo massimo per ciascun intervento non potrà superare la cifra di C 50.000,00. 5. Prenotazione dei contributi e gestione delle pratiche Per la prenotazione dei contributi, per la gestione delle pratiche e la liquidazione dei contributi stessi verrà utilizzata una procedura telematica residente sul sito internet della DG risorse idriche e servizi di pubblica utilità, che verrà realizzata e gestita dall’associazione rete di punti energia, in forza alla convenzione approvata con DGR n. 7/8898 il 24 aprile 2002 e siglata il 24 luglio 2002. A tale procedura potranno accedere, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, esclusivamente i soggetti economici abilitati che, in nome e per conto dei loro clienti, dovranno provvedere alla compilazione e all’invio per via telematica di un apposito «Modulo di prenotazione del contributo». All’inoltro per via telematica del modulo di prenotazione del contributo dovrà seguire l’invio tramite posta, entro tre giorni lavorativi, di copia del contratto sotto condizione stipulato tra il soggetto economico che installa l’impianto e il cliente, debitamente sottoscritto e l’ulteriore documentazione che verrà indicata nel bando. 6. Assegnazione dei contributi Le richieste di prenotazione di contributo saranno valutate secondo l’ordine cronologico di registrazione sul sistema telematico di prenotazione dei fondi. La valutazione delle richieste di prenotazione di contributo verrà effettuata presso l’unità di coordinamento dell’associazione rete di punti energia. Potrà essere costituito un gruppo di lavoro pluridisciplinare composto da funzionari regionali, esperti dei punti energia aventi competenza tecnica e amministrativa e da eventuali consulenti esterni. Le richieste di prenotazione valutate ammissibili acquisiranno il diritto al contributo e verrà data comunicazione di assegnazione di contributo al soggetto economico tramite posta elettronica e al cliente beneficiario tramite posta ordinaria. 7. Realizzazione degli interventi Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle procedure autorizzative prescritte dalla normativa vigente. Gli interventi localizzati in aree o su edifici compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge n. 352/1997» dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni da parte degli organi competenti. L’ultimazione dei lavori e la presentazione della richiesta di liquidazione corredata dalla documentazione che verrà prescritta nel bando dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi dalla data di ricevimento, da parte del soggetto economico, della comunicazione di assegnazione del contributo. Potranno essere concesse proroghe per un tempo di regola non superiore a due mesi. 8. Erogazione dei contributi L’erogazione dei contributi verrà effettuata al cliente tramite bonifico bancario in un’unica soluzione a lavori ultimati, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia entro un mese dalla presentazione della documentazione che verrà indicata nel bando. ——— • ——— Allegato 2 Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi per la realizzazione di impianti solari termici ubicati nel territorio della regione Lombardia Art. 1 – Caratteristiche delle installazioni a) Le installazioni oggetto di contribuzione sono quelle ubicate sul territorio della regione Lombardia e destinate alla produzione di energia da fonte solare per uso termico, cosı̀ distinte: 1. installazioni ad uso abitativo (strutture edilizie mono-plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento; 2. installazioni diverse dall’uso abitativo (case di riposo, alberghi, piscine, campeggi, impianti sportivi, edifici industriali, ecc.) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento. b) I componenti impiantistici di maggior rilievo (collettori solari, serbatoi, pompe di circolazione, centralina elettronica) devono essere certificati da istituti riconosciuti dall’unione europea. c) Le installazioni devono essere eseguite in conformità al manuale di installazione e alle norme di cui alla l. 46/90. d) Al cliente deve essere fornito il suddetto manuale di installazione scritto in lingua italiana e il libretto di istruzioni contenente obbligatoriamente: • marca e modello del captatore solare, dell’apparato di regolazione spinta (se esiste) e del bollitore solare; • estremi dell’istituto che certifica i componenti dell’impianto; • modalità relative alla manutenzione ordinaria dell’impianto (pulizia vetri, controllo pressione dell’impianto, controllo antigelo, verifica funzionamento pompa e termostato, ecc.); • modalità e prescrizioni di legge da rispettare per lo smantellamento dell’impianto. Oltre al libretto di istruzioni deve essere allegata una scheda tecnica contenente i seguenti dati: • fabbisogno utente espresso in l/giorno a 45º C; • kWh/anno necessari con acqua in ingresso 12º C; • ingombro pannelli in m2; • superficie captante netta in m2; • copertura in % del fabbisogno, nel periodo aprile – settembre con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici); • copertura in % del fabbisogno, nel periodo ottobre – marzo con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici). Per impianti solari destinati al riscaldamento di vasche natatorie di piscine la scheda tecnica deve contenere i seguenti dati: • piscina coperta o scoperta, superficie vasca e presenza o meno di telo di protezione notturna; • uso periodico o annuale; • temperatura richiesta in vasca e temperatura ed umidità dell’ambiente (per piscina coperta); • fabbisogno termico annuo espresso in kWh/anno (riferiti al periodo d’uso); • superficie captante netta espressa in m2; • copertura in % del fabbisogno, nel periodo aprile-settembre con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici). • copertura in % del fabbisogno, nel periodo ottobremarzo con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici). e) Per gli interventi con produzione di energia uguale o superiore ai 35.000 kWh annui, l’impianto deve essere dotato di un contatore di calorie e deve essere sottoscritto da parte del produttore o del distributore o dell’installatore un contratto con «garanzia di risultato solare» (vedi successivo paragrafo 2.2, lett. d). f) La completa realizzazione dell’intervento proposto deve Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 avvenire entro 4 mesi dalla data della comunicazione di ammissibilità al contributo; entro lo stesso termine, pena la revoca del contributo assegnato, deve essere consegnata al cliente, affinché questi possa richiedere la liquidazione del contributo spettante, la necessaria documentazione, cosı̀ come prescritto con il bando regionale, attestante la realizzazione dell’intervento. g) I termini di cui alla precedente lett. e) possono essere prorogati, a seguito di motivata istanza presentata agli uffici regionali, per un tempo non superiore a 2 mesi. h) La realizzazione degli interventi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle prescrizioni di seguito elencate: • nel caso di coperture inclinate i pannelli solari devono essere adagiati preferibilmente in adiacenza alla copertura, con i serbatoi posizionati, laddove possibile, all’interno dell’edificio; qualora i serbatoi siano posizionati sulla copertura non devono recare scritte o marchi di fabbrica delle ditte venditrici e installatrici ed è necessario, inoltre, adottare gli strumenti idonei a minimizzare l’impatto visivo; • nel caso di copertura piana i pannelli solari ed i loro serbatoi dovranno essere installati con inclinazione ottimale nella parte centrale della copertura, e comunque in quella parte meno visibile dal piano stradale sottostante; • gli impianti a terra non dovranno recare scritte o marchi di fabbrica delle ditte venditrici e installatrici ed è necessario, inoltre, adottare gli strumenti idonei a minimizzare l’impatto visivo. i) Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle procedure autorizzative prescritte dalla normativa vigente. l) Gli interventi localizzati in aree o su edifici compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge n. 352/1997» devono acquisire le prescritte autorizzazioni da parte degli organi competenti. Art. 2 – Definizione degli obblighi 2.1 La regione Lombardia si impegna: a) a predisporre una procedura telematica accessibile tramite internet riservata ai sottoscrittori del presente atto per la prenotazione dei contributi per realizzare impianti solari per la produzione di energia termica. Il soggetto economico sottoscrittore del presente atto provvederà: – a registrarsi sul sito internet pubblico della DG risorse idriche e servizi di pubblica utilità all’indirizzo http://www.energia.regione.lombardia.it seguendo la procedura indicata; – ad inviare tramite posta raccomandata AR il presente atto debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto «in calce» congiuntamente al certificato attestante l’iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura non antecedente di sei mesi, alla copia di un documento di identità e al certificato dei requisiti tecnico – professionali comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 lett. c), d) ed e) (se i dati di quest’ultimo non risultano già presenti nel certificato di iscrizione alla CCIAA). Al ricevimento della suddetta documentazione, la regione Lombardia, provvederà, verificata l’idoneità del soggetto economico sottoscrittore, ad abilitare lo stesso all’accesso all’area riservata alle transazioni della procedura telematica. L’utilizzo della procedura telematica avverrà secondo le norme di cui al successivo punto 2.3; b) ad emanare un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per la fornitura e l’installazione di impianti solari per la produzione di energia termica, sulla base dei seguenti criteri: • possono accedere ai contributi soggetti pubblici e soggetti privati; • l’entità dei contributi a fondo perduto sarà pari a: – C 0,35 al kWh producibile calcolato su base annua per le installazioni ad uso abitativo (strutture edili- 4175 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia zie mono – plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento; – C 0,25 al kWh producibile calcolato su base annua per le installazioni diverse dall’uso abitativo (impianti sportivi, campeggi, piscine, case di riposo, alberghi, edifici industriali, ecc.) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento. – per ogni realizzazione sarà riconosciuto, direttamente al cliente e in aggiunta al contributo spettante, un importo forfettario pari a C 130,00 per spese tecniche e amministrative sostenute dal cliente; • i contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse a disposizione; • in occasione della messa a disposizione di nuove risorse, l’entità dei contributi può essere variata a giudizio insindacabile della regione Lombardia; di ciò ne verrà data comunicazione preventiva; • i contributi verranno liquidati direttamente al cliente presso cui sarà installato l’impianto a interventi realizzati e rendicontati secondo la documentazione prescritta dal bando integrale; • saranno valutati non ammissibili gli interventi per i quali sarà dichiarata una produzione di kWh su base annua palesemente inattendibile; c) a ricevere le istanze di contribuzione, effettuare le valutazioni di congruità con le specificazioni e le prescrizioni contenute nel bando, verificare la documentazione di rendicontazione presentata dai clienti e liquidare i contributi; d) a ridefinire ogni anno, o nel corso dello stesso anno in relazione alle disponibilità di bilancio ed alla capacità di spesa registrata, ulteriori risorse finanziarie da destinare all’iniziativa; e) a pubblicizzare il presente atto informando i cittadini delle opportunità che esso definisce e comunicando l’elenco dei soggetti firmatari ed interpellabili alle condizioni fissate in questo atto stesso. 2.2 Il soggetto economico sottoscrittore si impegna: a) a compilare e inoltrare la modulistica presente sulla procedura telematica; a inoltrare tramite posta, ovvero consegnare a mano, copia del modulo inoltrato elettronicamente controfirmato dal cliente e tutti gli altri documenti prescritti; tale documentazione determina la fornitura e l’installazione dell’impianto solare sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del presente atto e l’impegno a procedere definitivamente all’esecuzione dell’intervento solo a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo; b) a provvedere, alla realizzazione, esclusivamente a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento, di impianti per la produzione di energia termica da fonte solare con formula «chiavi in mano» aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 del presente accordo e le garanzie minime di cui alla successiva lett. c); c) a fornire, per gli impianti con produzione di energia inferiore a 35.000 kWh annui, la garanzia totale per un minimo di anni 5 ad esclusione di vetri, valvole, componenti elettrici ed elettronici per i quali la durata della stessa è pari ad anni 2, salvo danni derivanti da calamità naturali (grandine, fulmini, ecc.). Alla scadenza del quinto anno il soggetto economico deve proporre al cliente la sottoscrizione di un contratto di manutenzione: in ogni caso, a partire dalla suddetta scadenza e per il successivo quinquennio, deve essere garantita la disponibilità del materiale eventualmente da sostituire. Alle suddette garanzie minime si aggiungono eventuali ulteriori garanzie offerte e che devono essere riportate nel contratto stipulato tra il cliente e il soggetto economico; d) a sottoscrivere, per gli impianti con produzione di energia uguale o superiore a 35.000 kWh annui, un contratto con «garanzia di risultato solare» (GRS). Il contratto deve garantire annualmente la fornitura, concordata con il cliente, di un ammontare minimo di energia per un dato consumo di acqua ad una data temperatura e deve avere una durata minima di quattro anni articolata nelle seguenti due fasi: 4176 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 – fase di verifica (primo anno) durante la quale l’impianto deve dimostrare di essere in grado di fornire la quantità di energia garantita. Se alla fine di questo periodo la produzione risultasse inferiore alle stime, il soggetto conomico deve trovare una soluzione, a proprie spese, per garantire la fornitura concordata; – fase di conferma (successivi anni) durante la quale la produzione di energia dell’impianto deve mantenersi costante. Il soggetto economico, anche in questa fase, ha il diritto di correggere e migliorare l’impianto. Ultimata l’installazione, si controlla la conformità alle specifiche e il buon funzionamento e si consegna, quindi, l’impianto. Il contratto GRS ha inizio dalla data di consegna dell’impianto. Alla fine del primo anno viene predisposto il bilancio energetico: se sono stati raggiunti i risultati garantiti, la fase di collaudo viene dichiarata ufficialmente conclusa e la proprietà viene definitivamente trasferita dal soggetto economico realizzatore dell’impianto al cliente. Per superare i problemi relativi al rischio climatico, la produzione di energia garantita è limitata al 90% delle stime annuali. Se la media mensile di consumo annuo di acqua calda è inferiore rispetto alla tabella di riferimento, la produzione di energia garantita dovrebbe essere ricalcolata sulla base del consumo effettivo. La garanzia del raggiungimento dei risultati attesi rende necessaria un’attività di controllo sul buon funzionamento dell’installazione e sulla produzione energetica: di conseguenza deve essere prevista l’installazione di idonea apparecchiatura tecnica di monitoraggio debitamente sigillata. Nel caso in cui, alla fine dell’ultimo anno di contratto GRS, la produzione energetica solare misurata (PEM) durante il periodo del contratto risultasse inferiore alla produzione energetica garantita (PEG) il produttore e/o il distributore deve risarcire il cliente. Il risarcimento R si basa sulla differenza tra i risultati garantiti e quelli misurati in relazione ai costi complessivi di installazione sostenuti dal cliente secondo la seguente formula: PEM R = Costi complessivi installazione X 1 PEG 冢 冣 e) a rendersi garanti del rispetto di quanto contenuto nelle lett. b) e c) del presente paragrafo delle condizioni fissate nel presente atto e nel contratto stipulato con il cliente, sia in ordine alle specifiche tecniche sia in ordine all’installazione ed agli interventi di manutenzione degli impianti realizzati. Il soggetto economico sottoscrittore del presente atto può delegare ad impiantisti qualificati e di propria fiducia e in possesso, in ogni caso, dei requisiti tecnico – professionali di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 lett. c), d) ed e) la realizzazione dell’impianto solare e, più in generale, gli obblighi sottoscritti con il presente atto: in queste eventualità, resta inteso che il soggetto economico firmatario provvederà direttamente all’effettuazione degli interventi sostitutivi di quelli non attuati dai suddetti impiantisti e che lo stesso resta, in ogni caso, il responsabile del rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dei contenuti del presente atto e del contratto stipulato con il cliente verso la regione e il cliente medesimo; f) a consegnare al cliente la documentazione prescritta dal bando regionale e necessaria per l’erogazione del contributo in tempo utile per l’invio entro i termini prescritti e precisamente: – modulo di richiesta di erogazione del contributo (scaricabile via internet); – dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi della legge 46/90; – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto presentato, che l’impianto è stato collaudato e funziona regolarmente e che sono stati ottemperati gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’accordo volontario settoriale (scaricabile via internet); – le fatture quietanzate; g) a riportare nella propria attività di promozione e marketing per l’acquisizione di clienti le seguenti informazioni: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – citazione dell’atto di impegni ed obblighi stipulato con la regione Lombardia; – che il contributo regionale indicato all’art. 2, punto 2.1, lett. b), verrà erogato dalla regione Lombardia direttamente al cliente finale; – copertura dell’impianto con garanzia totale per 5 anni; – condizioni offerte per la garanzia parziale per i successivi cinque anni. 2.3 Sicurezza dei dati a) All’area del sito web riservata alle transazioni (compilazione e invio delle richieste di contributo) possono accedere esclusivamente i soggetti economici che siano stati abilitati e che soddisfino i requisiti di sicurezza riportati nel manuale d’uso. b) I soggetti economici possono accedere alle transazioni nell’area riservata utilizzando la tecnologia specificata nel manuale d’uso e devono assicurarsi che i loro computer possano utilizzare il software disponibile sul sito web. c) Ai soggetti economici abilitati verranno fornite le informazioni per garantire la sicurezza degli accessi (user name, password, ecc.) in modo da garantire la sicurezza dell’area a loro riservata. d) I soggetti economici devono tenere segrete tutte le «informazioni di sicurezza» che verranno loro fornite (user name, password, ecc.) e devono prevenire ogni accesso non autorizzato al sistema. e) Un soggetto economico deve notificare al webmaster il più presto possibile se sospetta che: – una persona non autorizzata conosce qualcuna delle sue «informazioni di sicurezza»; – una persona non autorizzata ha cercato o intende accedere all’area riservata alle transazioni del sito web; – ha dimenticato o perso le proprie «informazioni di sicurezza»; – qualche «informazione di sicurezza» è stata lasciata in modo da poter essere accessibile a una persona non autorizzata. f) A meno del ricevimento di una notificazione di cui al punto precedente, il webmaster assume che tutte le transazioni effettuate nell’area riservata del sito web sono state effettuate da persone autorizzate. g) Il webmaster prenderà tutte le misure ragionevoli per prevenire accessi non autorizzati nell’area del sito web riservata alle transazioni. h) Il webmaster può sospendere l’accesso all’area riservata alle transazioni del sito web ad un soggetto economico e ne darà immediata comunicazione agli uffici regionale, se ha motivo di credere che l’utente remoto: – non abbia ottemperato alle disposizioni di cui ai punti d) ed e); – abbia cercato di accedere ad un area per la quale non è autorizzato; – abbia cercato di introdurre «virus» o altri programmi dannosi nel software del sistema; – abbia ripetutamente cercato di accedere al sistema utilizzando informazioni di sicurezza errate; – non abbia comunque ottemperato alle istruzioni del manuale d’uso. Art. 3 – Controlli a) La regione Lombardia si riserva di procedere a verifiche a campione sugli interventi oggetto dei contributi. b) Qualora fosse accertato che l’installazione è difforme dalle caratteristiche tecniche fissate nel presente accordo con conseguente produzione di energia inferiore a quella dichiarata e che la responsabilità di quanto accaduto cade sul soggetto che ha realizzato l’intervento, quest’ultimo verrà radiato dalla lista dei soggetti abilitati alle realizzazioni con l’incentivazione della regione Lombardia e di ciò verrà fatta pubblicità nelle sedi e nei modi dovuti. Il seguente soggetto economico dichiara di accettare tutti gli articoli del presente atto e specificamente quanto contenuto all’art. 2, paragrafo 2.2 (*) Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Denominazione e ragione sociale ................. p. IVA ..... con sede legale nel comune di .................... prov. (...... ) via .............................. n. ............................. c.a.p. .......... tel. ........................... fax ........................... e-mail: ......... Iscrizione alla CCIAA di .................................. n. ........... del ..................................................... Eventuale iscrizione ad un’associazione di categoria .... ............................................................................................. In possesso dei requisiti tecnico – professionali comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, lett. c), d) ed e). Nominativo del responsabile tecnico per l’esercizio delle suddette attività di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46: ... ............................................................................................. Nominativo del titolare e del legale rappresentante: ..... ............................................................................................. Firma leggibile del titolare o del legale rappresentante e timbro della ditta: ............................................................................................. (*) I dati sopra riportati saranno utilizzati nell’ambito e per i soli fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675 c.d. «Tutela della privacy» – art. 27). ALLEGATI: ❏ Certificato di iscrizione alla CCIAA ❏ Certificato dei requisiti tecnico – professionali (se i dati dello stesso non risultano già presenti nel certificato di iscrizione alla CCIAA) ❏ Copia di un valido documento di identità Il presente atto, debitamente siglato su ogni pagina e sottoscritto «in calce» va inviato o consegnato a mano al seguente indirizzo: Regione Lombardia DG Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità Struttura Tecnologie e Gestioni Innovative via Stresa, 24 – 20125 Milano [BUR20020120] [4.0.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10822 Approvazione del progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili ai sensi dell’art. 21 – 3º comma della legge 317/91 LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera – di approvare l’allegato «A»: Progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili e disposizioni attuative per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi e Società Consortili tra le piccole imprese, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; – di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato «A» Progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili e relative disposizioni attuative per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi e Società Consortili tra le piccole imprese (art. 21 – legge 317/91) Progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili La Regione, in relazione al piano regionale di sviluppo nonché ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, al fine di dare concreta risposta alle richieste del sistema imprenditoriale lombardo, intende promuovere l’innovazione e la competitività delle piccole imprese nonché il loro processo di internazionalizzazione attraverso lo sviluppo e l’attività dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi. Ai sensi del 3º comma dell’art. 21 della legge 317/91 la Regione procede quindi con il presente bando all’attivazione di uno specifico progetto programma di sviluppo delle iniziative consortili sul territorio. Tale progetto programma indica, oltre le priorità degli in- 4177 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia terventi ed i criteri di valutazione dei progetti, le disposizioni attuative per l’assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute. Priorità degli interventi Per l’attuazione del presente progetto-programma sono presi in considerazione, in linea generale, gli indirizzi e le priorità per la realizzazione degli interventi previsti dalle ll.rr. 35/96 e 17/91, riguardanti la promozione e l’agevolazione per lo sviluppo di iniziative consortili volte a rendere disponibili alle piccole imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi, servizi in materia di assistenza tecnica, commerciale e organizzativa. In particolare tali priorità prevedono: a) area internazionalizzazione: iniziative rivolte principalmente a promuovere e agevolare stabili presenze commerciali all’estero da attuarsi anche attraverso la ricerca di partnership e la stipula di accordi di collaborazione con imprese estere; b) area riqualificazione ambientale: iniziative volte a favorire il miglioramento ambientale all’interno e all’esterno dei processi produttivi aziendali; c) area della qualità: progetti rivolti a offrire assistenza e servizi tecnici alle piccole e medie imprese per qualificare la produzione e per sviluppare i sistemi aziendali di qualità; d) area dell’innovazione: progetti finalizzati ad agevolare l’innovazione nei prodotti e nelle tecnologie di produzione; progetti rivolti ad assistere l’innovazione nella gestione e nell’organizzazione dei fattori produttivi; progetti rivolti a promuovere e sviluppare la ricerca applicata secondo modalità interaziendali. Criteri di valutazione dei progetti Onde poter esaminare e valutare correttamente e con metodo omogeneo i progetti presentati e potere cosı̀ elaborare la graduatoria per la concessione dei contributi, sono utilizzati, sulla base dell’esperienza maturata con l’attivazione della precedente programmazione, criteri di valutazione che tengano presente sia la struttura organizzativa e gestionale del soggetto proponente (Consorzio), sia il numero di imprese coinvolte nel progetto e l’incidenza e la ricaduta dell’attività consortile su queste imprese, sia infine la rilevanza del contenuto stesso dell’intervento progettato. In particolare: 1. grado di strutturazione del Consorzio (personale e collaboratori, funzioni generali svolte, servizi offerti, strutture e strumentazioni operative disponibili): punteggio da 1 a 5; 2. numero di imprese consorziate direttamente coinvolte nel progetto presentato: punteggio da 1 a 5; 3. livello di innovatività e al contempo di effettiva attuabilità del progetto; livello di impegno diretto del Consorzio nella promozione e nella gestione dell’intervento: punteggio da 1 a 5; 4. rilevanza del progetto sulle attività e sulle prospettive di sviluppo delle imprese coinvolte: punteggio da 1 a 5; 5. aree tematiche: – per progetti volti all’area internazionalizzazione: p.ti 4, – per progetti volti alla riqualificazione ambientale: p.ti 3, – per progetti volti all’area della qualità: punti 2, – per progetti volti all’area innovazione: punti 1. I progetti presentati, ritenuti ammissibili e valutati in base alle priorità e ai criteri di valutazione sopra indicati, sulla base del punteggio complessivo assegnato entrano a far parte della graduatoria per la concessione dei contributi ai singoli Consorzi. In caso di parità di punteggio complessivo, la posizione nella graduatoria è determinata dal punteggio ottenuto sulla base del criterio di valutazione di cui al precedente punto 4, eventualmente incrementato, qualora occorra, del punteggio ottenuto per quanto riguarda il criterio di cui al punto 3. Disponibilità finanziarie Per il presente bando le risorse finanziarie disponibili sono pari a C 2.975.933,62. Disposizioni attuative 1. Soggetti beneficiari Sono ammessi a godere dei benefici del presente bando: 1. i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole/medie imprese industriali o fra tali imprese e piccole medie imprese commerciali e di servizi con sede legale e operativa in Lombardia. 4178 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Sono altresı̀ ammessi i consorzi e le società consortili aventi le caratteristiche di cui sopra, ai quali alla data di presentazione della richiesta di agevolazione partecipano imprese industriali, commerciali o di servizi con limiti dimensionali superiori a quelli di piccola/media impresa, purché il numero di tali imprese non superi il 10% del numero complessivo delle imprese consorziate o socie; in tal caso quest’ultime non potranno beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente bando; 2. i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi nonché i consorzi e le società consortili costituiti fra tali imprese e piccole imprese industriali e/o piccole imprese commerciali e/o piccole imprese di servizi costituiti ai sensi dell’art. 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443; 3. i Consorzi e le Società Consortili all’export di cui al comma 1 e 2 devono avere sede legale ed operativa in Lombardia e devono essere costituiti da almeno 25 piccole e medie imprese, di cui non più del 10% e, comunque, in numero non superiore a 18 possono avere sede legale in altra regione. Le imprese con sede in altra Regione non potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando. Le imprese consorziate non possono essere iscritte a più di un consorzio all’esportazione; 4. i Consorzi e le Società Consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avere una struttura stabile, in proprietà od in affitto (sono esclusi i comodati gratuiti) e dotati di proprio personale dipendente, inoltre devono disporre di proprie attrezzature, arredi e mezzi informatici. I Consorzi e le Società Consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto. I Consorzi e le Società Consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 al momento della presentazione della domanda di finanziamento devono risultare costituiti da almeno 24 mesi, ad esclusione dei Consorzi di cui art. 1, comma 2, impegnati nell’acquisizione, costruzione e gestione di aree attrezzate; 5. ciascuna impresa consorziata deve sottoscrivere una quota del fondo consortile per un ammontare non inferiore a C 1290,00 e non superiore al 20% del fondo o del capitale, da versarsi interamente all’atto dell’iscrizione. Sono esclusi i consorzi che svolgono attività a favore delle imprese che appartengono al settore dell’agricoltura e/o della pesca. 2. Attività dei soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 20 della legge 317/91, hanno per oggetto la prestazione di servizi, anche nell’ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate. 2. La prestazione di servizi di cui al comma precedente può riguardare una attività tra quelle riportate all’art. 19 della legge 317/91 e deve risultare dallo statuto. 3. Ai sensi della lettera q) dell’art. 19 della legge 317/91 si intendono collegate alle iniziative di cui alle lettere precedenti dello stesso articolo quelle che risultano tecnicamente ed economicamente strumentali alla realizzazione dei programmi per i quali si chiede l’agevolazione. 4. I destinatari delle attività di cui ai comma precedenti devono essere esclusivamente le imprese consorziate o socie. 3. Investimenti ammissibili 1. Sono ammessi al contributo di cui all’art. 20 della legge 317/91 gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati successivamente alla domanda di richiesta di contributo, mediante acquisizione, anche in locazione finanziaria o realizzazione diretta da parte del consorzio o società consortile, finalizzati alla realizzazione dei programmi o progetti volti a promuovere le attività di cui all’art. 19 della legge. Per il presente bando sono ammessi al contributo di cui all’art. 20 della legge 317/91 gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati successivamente al 1º luglio 2002. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a: a) attrezzature, impianti, beni strumentali; b) personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia c) acquisizione dall’esterno di servizi, ivi compresa la progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa; d) costi relativi la realizzazione di prototipi non commercializzabili, impianti pilota (non produttivi ed in scala); e) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi; f) avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita; ampliamento e ammodernamento delle strutture di servizio; g) ricerche di mercato, sondaggi prodotto finalizzati al progetto-programma; h) consulenza in materia di commercio estero; i) interpretariato, traduzioni e più generalmente di assistenza linguistica; j) organizzazione di incontri con operatori esteri in Italia od all’estero; k) missioni commerciali all’estero riservate al personale del Consorzio e al personale delle imprese consorziate; l) realizzazione, stampa e distribuzione di materiale pubblicitario consortile; m) realizzazione e/o aggiornamento di sito o portale internet; n) apertura di sedi consortili all’estero (uffici, show-room) per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate, a supporto della loro internazionalizzazione; o) ricerca di agenti, distributori e partner all’estero; p) partecipazione a gare ed appalti; q) terreni e fabbricati, nel limite massimo del 10% del costo del programma. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni mirate a finanziare direttamente l’esportazione di prodotti degli associati, la costituzione e la gestione di reti di distribuzione e, più in generale, le spese correnti connesse all’attività di esportazione. I costi di cui alla lettera q) del presente articolo, sono eleggibili soltanto se sostenuti da consorzi di imprese artigiane di cui art. 1, comma 2. 2. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei consorzi o delle società consortili per almeno 3 anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati detto termine è di 5 anni. 3. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell’IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio. 4. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di ordinaria gestione. 5. I programmi concernenti le attività di cui ai punti f) e n) del comma 1 sono agevolabili solo se il consorzio o la società consortile si impegna a svolgere anche l’attività di gestione, rispettivamente, dei magazzini e delle aree attrezzate, per almeno cinque anni. 6. Sono ammessi al contributo di cui all’art. 20 della legge 317/91 gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati entro i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Entro tale periodo dovrà concludersi il progetto-programma. 7. Nel caso di acquisto di beni materiali in locazione finanziaria, saranno eleggibili all’agevolazione soltanto i canoni effettivamente pagati entro il termine del progetto-programma. 3. Misura del contributo 1. Il contributo è concesso nella misura massima del 30% delle spese ammesse per la realizzazione del programma. 2. Il limite massimo per ciascun soggetto beneficiario sarà funzionale alla propria base consortile: – fino a 25 associati coinvolti, moltiplicatore C 8.000,00; – da 26 a 50 associati coinvolti, moltiplicatore C 6.000,00; – oltre 50 associati coinvolti, moltiplicatore C 4.000,00. Al fine di calcolare il limite massimo per ogni consorzio, basterà moltiplicare il numero dei propri associati coinvolti nel progetto/programma, per il moltiplicatore riferito alla propria classe dimensionale. 3. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1) è concesso entro il limite massimo di C 400.000; Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 4. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1) è concesso nel rispetto della normativa sul «De Minimis» di cui al regolamento CE 69/2001, calcolato come contributo cumulato nel triennio diviso per le aziende associate al consorzio od alla società consortile, coinvolte nel progetto-programma. In sede di domanda il soggetto richiedente dovrà produrre apposita autodichiarazione in merito al rispetto dei limiti prefissati. 4. Termine per la presentazione delle domande 1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale. Le domande possono essere presentate: • direttamente al protocollo della Direzione Generale Industria, Piccola e Medie impresa, Cooperazione e Turismo, via Taramelli 20, Milano, il quale provvederà all’apposizione del timbro di ricevuta sulla domanda ed al rilascio di una copia per ricevuta al diretto interessato, oppure • all’Ufficio Protocollo degli STAP provinciali; • essere spedite per raccomanda con avviso di ricevuta di ritorno; in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata. 5. Procedura per la concessione 1. Ai fini della concessione, i consorzi e le società consortili trasmettono alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi: a) domanda di ammissione agli interventi firmata dal legale rappresentante, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo; b) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni del d.P.R. 445/2000, dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni di cui al presente bando. Da tale atto dovrà risultare in particolare: – la conformità del progetto-programma alla legge 317/91 ed al presente bando di attuazione; – la data di costituzione del consorzio o società consortile, con indicazione delle eventuali modifiche; – il numero dei dipendenti presenti a libro matricola ed in collaborazione coordinata e continuativa; – l’indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l’indicazione di eventuali consorziati che detengano una quota del fondo consortile o capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; – l’elenco delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda; – la conformità ai parametri dimensionali di piccola o media impresa, previsti dalle norme comunitarie. Per ogni impresa deve essere indicato: I. il numero di iscrizione al registro ditte della relativa Camera di commercio o all’albo artigiani; II. il settore di attività: industriale, artigiana, commerciale o servizi; III. il numero dei dipendenti in forza al momento della presentazione della domanda di agevolazione; IV. l’ubicazione (specificando la sede legale e la sede operativa); V. definizione: piccola, media o grande; c) le altre agevolazioni richieste o ottenute per lo stesso programma; d) il programma di attività, anche a carattere pluriennale, che si intende realizzare e che deve indicare: – la descrizione dell’iniziativa; – numero di aziende consorziate coinvolte; – la specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali; – la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale; – il piano finanziario di copertura, dal quale si evinca la sostenibilità economico – finanziaria dell’iniziativa. Dal piano finanziario, dovrà evincersi l’apporto finanziario delle imprese coinvolte per programma – progetto; 4179 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – gli obiettivi che si intendono conseguire; – le modalità e i tempi di realizzazione; – la localizzazione dell’iniziativa cui il programma si riferisce. 2. La Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi della Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo effettua l’istruttoria sulle domande pervenute, in particolare verificando: a. la completezza ed i contenuti della documentazione prodotta e la conformità di quest’ultima a quanto richiesto dalla legge e dal presente bando; b. la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i consorzi e le imprese consorziate; c. la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria; d. la coerenza con gli orientamenti indicati nel progettoprogramma di sviluppo di iniziative consortili. 3. Una quota pari al 40% delle disponibilità finanziarie è riservata ai soggetti previsti dal punto 1 (Soggetti beneficiari) comma 3) del presente bando. Qualora la quota riservata risultasse superiore alle richieste, l’eccedenza sarà utilizzata per le domande presentate dai soggetti di cui al precedente punto 1 commi 1) e 2). 4. Le domande suddivise in due graduatorie (una relativa ai soli Consorzi export, comportante una quota pari al 40% della disponibilità finanziaria – l’altra relativa ai rimanenti Consorzi, comportante una quota pari al 60% della disponibilità finanziaria) saranno ordinate sulla base della validità tecnica ed economica dei programmi tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal progetto-programma. 5. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano l’accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili avverrà nell’ambito delle priorità determinato dal Progetto-Programma, con l’eventuale riduzione, a completamento dei fondi, dell’ultima che rientri parzialmente nell’importo cosı̀ determinato. 6. Entro i 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, la Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi della Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo comunica ai soggetti beneficiari dell’avvenuto adempimento dell’istruttoria di tutte le domande e del relativo esito. 6. Erogazioni dei contributi 1. L’erogazione del contributo avverrà in due tranches, pari al 40% e al 60% dell’ammontare complessivo, connesse rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso. 2. L’erogazione della prima quota di contributo pari al 40%, avverrà dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni del d.P.R. 445/2000, dove si attesti: – che il programma ha raggiunto il 50% delle spese previste a budget, nella domanda di richiesta di contributo; – che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione; – che i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati; – che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione; – che il programma di investimento approvato non ha subito variazioni (nel caso vi siano variazioni le stesse devono essere preventivamente approvate dalla Regione); – che non sussistono elementi per i quali la prosecuzione del progetto-programma possa essere pregiudicato nella continuità, ovvero, nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Firmata dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale o dal revisore dei conti. 3. L’erogazione della seconda quota di contributo pari al 60%, avverrà dopo la verifica della realizzazione totale del programma. 4. Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari dovranno presentare dei rendiconti contabili attenendosi alle seguenti disposizioni: a) gli acquisti da terzi saranno documentati mediante elenchi riepilogativi di fatture e di altri titoli giustificativi, contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche riferite 4180 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 al progetto-programma. Le tabelle riepilogative saranno fornite timbrate e firmate dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Revisore dei conti; b) le spese per il personale, specificatamente adibito alla realizzazione del programma, saranno documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate che dovranno risultare tabelle riepilogative fornite timbrate e firmate dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Revisore dei conti; c) le tabelle riepilogative devono essere suddivise secondo le voci di investimento indicate nella domanda. Di ciascuna voce dovrà essere indicato il totale a budget, previsto al momento della presentazione della domanda, il totale a consuntivo ed il totale generale dell’intero investimento a consuntivo. 5. I rendiconti dovranno essere accompagnati da: a. una relazione finale riportante il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, i problemi operativi riscontrati nello sviluppo del progetto/programma e le ricadute sulle imprese associate; b. una dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni del d.P.R. 445/2000, dove si attesti: – che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione; – che i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati; – che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione; – che il programma di investimento approvato non ha subito variazioni (nel caso vi siano variazioni le stesse devono essere preventivamente approvate dalla Regione). Firmata dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Revisore dei Conti. 8. Proroghe Nel caso in cui comprovate motivazioni impediscano la conclusione del progetto entro il termine indicato nella domanda, il soggetto beneficiario può chiedere una proroga del termine stesso. La proroga è concessa con decreto dal Dirigente della Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, previa verifica della sussistenza delle motivazioni e delle condizioni che rendono impossibile la conclusione del progetto nei termini stabiliti 9. Controlli e revoche 1. La Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, si riserva di effettuare qualsiasi tipo di verifica idonea a comprovare la veridicità dei dati e delle informazioni ad essa fornite. In particolare, potrà richiedere per il soggetto richiedente il contributo, ovvero per le imprese ad esso associate: i bilanci approvati, i libri soci, i libri matricola, le fatture, i cedolini paga, gli estratti conto bancari, il libro beni ammortizzabili, i contratti di locazione finanziaria, gli statuti ed atti costitutivi, nonché qualsiasi altro documento o informazione. La documentazione eventuale, dovrà essere prodotta in copia autentica, esente da bollo. La Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, si riserva inoltre di interloquire direttamente con i soggetti coinvolti nel progetto-programma, siano essi i dipendenti del soggetto richiedente, i fornitori dello stesso, nonché le aziende consorziate coinvolte nel progetto-programma. Nel caso che le verifiche effettuate facciano emergere delle incompatibilità con la legge 317/91, ovvero con il presente bando, l’agevolazione sarà soggetta a revoca. 2. La revoca delle agevolazioni di cui all’art. 20 della legge 317/91 è inoltre disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero l’attuazione non abbia raggiunto almeno il 70% del progetto-programma. 3. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla verifica documentale di cui comma 1 disposta per azioni o fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiaria, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di ordinativo di pagamento, aumentato di cinque punti percentuali. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui comma 2, ed in tutti gli altri casi di restituzione, il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso d’interesse legale. ——— • ——— Applicare una marca da bollo da C 10,33 con esclusione dei soggetti esenti ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Tipologia di spesa Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Regione Lombardia D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo U.O. Cooperazione e Servizi alle Imprese Struttura Sviluppo Produttivo ed Incentivi via Sassetti 32/2 20124 Milano Oggetto: Domanda per l’accesso ai benefici previsti dall’art. 21 legge 317/91 Il/la sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a ...................................................... il ........................... in qualità di legale rappresentante del Consorzio/Società Consortile .......................................................................................... Totale investimento Copertura finanziaria Quote di partecipazione dei soggetti interessati 䊐 Consorzio/Società Consortile: Industriale/commerciale/servizi 䊐 Consorzio/Società Consortile: Artigianale (art. 6 legge 443/85) 䊐 Consorzio/Società Consortile export con sede in ......................... C.A.P. ............ provincia ............ via/piazza .................................................................................... codice fiscale: .............................................................................. partita IVA: ................................................................................. tel: ........................................... fax: ........................................... CHIEDE – di poter ottenere la concessione di un contributo di C ..... ................ a fronte di costi complessivi pari a C ................. per la realizzazione del seguente progetto: .......................... .................................................................................................. .................................................................................................. A tal fine a norma dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA – che il consorzio/società consortile si è costituita in data .... ..............................; – che il numero dei dipendenti presenti a libro matricola sono n. ...... ed in collaborazione coordinata e continuativa n. ......; – che le imprese consorziate/socie sono n. ...... (allegare elenco delle aziende e per ogni impresa indicare il numero di iscrizione al registro ditte, settore di attività, il numero dei dipendenti, la sede legale e operativa, definizione di PMI); – che le imprese consorziate/socie con sede legale in altra regione sono inferiori al 10% e corrispondono a n. ......; – che le imprese consorziate/socie detengono una quota consortile non inferiore a C 1.290 e non superiore al 20% del fondo consortile; – che le imprese consorziate/socie non sono iscritte a più di un consorzio export; – di aver richiesto/ottenuto altre agevolazioni per lo stesso programma (indicare importo e la data di concessione). Descrizione della struttura del Consorzio/Società consortile ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Informazioni sul progetto Titolo del progetto: ...................................................................... ...................................................................................................... Breve descrizione del progetto: (esporre i contenuti del progetto, le attività previste, gli obiettivi e i risultati attesi e aziende coinvolte) ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... INIZIO FINE Il progetto ha validità massima di 18 mesi decorrenti dal 1º luglio 2002. Preventivo spese Tipologia di spesa Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 DICHIARA INOLTRE 1. di accettare, sia durante l’istruttoria che durante la realizzazione del progetto, le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione; 2. di realizzare il progetto entro i termini indicati; 3. che i costi indicati sono al netto di IVA; 4. che tutti i beni acquistati sono di nuova fabbricazione; 5. di essere consapevole delle sanzioni penali comminate a norma degli artt. 483 e 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci; 6. di allegare alla presente la seguente documentazione (consapevole che l’incompletezza della domanda compresa la mancanza di parte dei documenti, saranno motivo di esclusione): – atto costitutivo e statuto vigente del soggetto richiedente il contributo. La domanda della concessione del contributo regionale deve essere sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni nonché la documentazione e le informazioni per l’avvio dei procedimenti previsti dal 3º comma dell’art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123. SI IMPEGNA A – conservare per cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo concesso, tutta la documentazione contabile ed amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nella domanda presentata. Luogo e data .............................. Firma per esteso del legale rappresentante e timbro del soggetto richiedente Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. [BUR20020121] [5.2.1] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10828 Approvazione delle modifiche ed integrazioni al progetto definitivo del prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) alla stazione di Rho Fiera (Rho) relative alla stazione di Pero – Indizione di conferenza di servizi. Obiettivo gestionale 8.2.2.1 «Po- 4181 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia tenziamento dei sistemi a guida vincolata per migliorare l’efficacia e l’attrattività del Trasporto Pubblico» LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. È indetta la conferenza di servizi per la valutazione e l’approvazione delle modifiche e integrazioni al progetto definitivo del prolungamento della linea M1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) fino alla stazione di Rho Fiera (Rho), approvato con d.g.r. n. 7/10194 del 6 agosto 2002, riguardanti la stazione di Pero; 2. Alla conferenza dei servizi partecipano, mediante unico rappresentante delegato dall’organo competente, le seguenti amministrazioni: – ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento trasporti terrestri; – ministero per i beni e le attività culturali: soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio soprintendenza per i beni archeologici; – Regione Lombardia: D.G. Presidenza D.G. Territorio e Urbanistica D.G. Qualità dell’Ambiente D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile D.G. Commercio, Fiera e Mercati; – provincia di Milano: • assessorato trasporti, mobilità, viabilità e opere pubbliche stradali • assessorato pianificazione del territorio e programmazione delle infrastrutture • assessorato ambiente, agenda 21, risorse naturali, idraulica, attuazione linee programmatiche di mandato, rapporti con gli enti; – comune di Milano: • assessorato trasporti e mobilità • assessorato moda, turismo e tempo libero; – comune di Pero; – magistrato per il Po – ufficio operativo di Milano; – ASL della provincia di Milano; – ARPA; – consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi; 3. Sono altresı̀ chiamati ad intervenire alla conferenza di servizi quali gestori di servizi interferenti o comunque interessati dal progetto di cui alpunto 1 della presente deliberazione: – comune di Rho; – ANAS – direzione centrale autostrade e trafori; – Autostrada Torino-Milano s.p.a.; – ATM s.p.a.; – Sviluppo Sistema Fiera s.p.a.; – Agenzia Mobilità Ambiente s.r.l.; – Agip Petroli s.p.a.; – ENEL distribuzione esterna; – SOLE s.p.a. – gruppo ENEL; – TELECOM s.p.a.; – AGES s.p.a.; – consorzio idrico e di tutela delle acque del Nord Milano; – CAP consorzio per l’acqua potabile; – Metroweb s.p.a.; – MK Internationale s.r.l.; – Wind s.p.a.; – COLT Telecom s.p.a. Tali soggetti sono invitati a prestare la loro collaborazione per l’esecuzione dell’opera, definendo tempi e modalità con cui saranno eseguiti gli interventi di propria competenza; 4. La conferenza di servizi sarà integrata nella sua composizione da rappresentanti di ulteriori amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati; 4182 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 5. La conferenza di servizi sarà presieduta dal direttore generale della direzione generale infrastrutture e mobilità dott. Angelmaria Lassini, o, in caso di impossibilità, dal dirigente dell’unità organizzativa infrastrutture ferroviarie della direzione generale infrastrutture e mobilità arch. Mario Piana; 6. Il dirigente dell’unità organizzativa infrastrutture ferroviarie della direzione generale infrastrutture e mobilità arch. Mario Piana assume le funzioni di responsabile unico del procedimento; 7. Il dirigente dell’unità organizzativa infrastrutture ferroviarie della direzione generale infrastrutture e mobilità arch. Mario Piana è altresı̀ delegato a rappresentare la Regione Lombardia nella conferenza di servizi, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali espresse dalle direzioni generali interessate; 8. La società metropolitana milanese, in qualità di progettista, assolverà ogni adempimento concernente la messa a disposizione della documentazione a tutti i soggetti partecipanti, nonché ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo alla conferenza di servizi; 9. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi si esprimono sul progetto definitivo per quanto di propria competenza, proponendo all’occorrenza opportune e motivate modifiche al progetto stesso; 10. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e verrà trasmesso, congiuntamente agli elaborati progettuali, a tutti i soggetti coinvolti a cura della società metropolitana milanese; 11. La data, l’ora e il luogo della prima riunione della conferenza di servizi verranno comunicati dal responsabile unico del procedimento garantendo 30 giorni per la visione del progetto. Il segretario: Sala [BUR20020122] [5.1.1] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10832 Legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 «Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali» e successive modificazioni – Piano finanziario relativo alle richieste di contributi pervenute nell’anno 2002. Obiettivo gestionale 10.1.2.4 «Utilizzo di leve finanziarie per incentivare la progettazione di piani e programmi urbanistici comunali ad elevato livello di qualità» LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera – di approvare il piano finanziario relativo alle richieste di contributo pervenute nell’anno 2002 di cui alla legge regionale 66/82 e successive modificazioni, cosı̀ come determinato nell’allegato «B», che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo i criteri specificati nell’allegato «A» «Relazione al piano finanziario 2002», che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; – di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato «A» RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 2002 In considerazione delle disponibilità finanziarie e verificato l’elevato numero delle richieste pervenute, l’unità organizzativa piani e programmi urbanistici, al fine di: – ottimizzare l’impegno delle risorse a bilancio; – orientare l’erogazione dei contributi regionali a favore delle situazioni individuate come elementi di priorità nell’assessorile n. Z1.2002.0026620 del 14 giugno 2002; – rendere coerente l’attività gestionale della l.r. 66/82 e successive modificazioni con gli obiettivi determinati nel piano regionale di sviluppo della VII legislatura; propone le seguenti determinazioni: Valutazione delle disponibilità finanziarie Verificate le disponibilità finanziarie iscritte a bilancio nel corrente anno sulla UPB 4.10.1.2.3.102 capitolo 1456, considerate le obbligazioni di spesa assunte con il piano di riparto 2000 nonché le previsioni di stanziamento contenute nel bila- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nio pluriennale 2003-2005, appare congruo dimensionare il piano finanziario relativo alle domande pervenute nell’anno 2002 assumendo come budget a disposizione la cifra complessiva di C 540.000,00. Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi regionali in coerenza con le determinazioni del programma regionale di sviluppo e degli obiettivi gestionali della direzione territorio e urbanistica. Elemento qualificante del piano finanziario 2002 risulta essere lo sforzo operato per delineare criteri di assegnazione dei contributi, coerenti con le determinazioni contenute nel programma regionale di sviluppo della VII legislatura, che individua come obiettivo programmatico la «Riforma normativa urbanistica e l’adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica» e come obiettivo specifico «La semplificazione ed il miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l’approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche». In particolare i criteri assunti fanno riferimento all’obiettivo gestionale dell’unità organizzativa piani e programmi urbanistici della direzione generale territorio e urbanistica 10.1.2.4. «Utilizzo di leve finanziarie per incentivare la progettazione di piani e programmi urbanistici comunali ad elevato livello di qualità», ed al risultato atteso della definizione di criteri di qualità in sede di predisposizione del piano finanziario, al fine di indirizzare in modo più mirato ed efficace i contributi regionali agli enti locali. Si è pertanto determinato di privilegiare le richieste di contributo (ritenute ammissibili) pervenute da enti sovraccomunali (comunità montane, unione di comuni), rimarcando l’aspetto associativo e della realizzazione di economie di scala, che questi progetti comportano e producono. Si è determinato ancora di privilegiare le richieste di contributo (ritenute ammissibili) afferenti la predisposizione dei documenti di inquadramento di cui all’art. 5 della l.r. 9/99 «Disciplina dei programmi integrati di intervento», non solo come iniziativa sperimentale di finanziamento di questa nuova tipologia di strumenti, resa possibile dalla modifica alla l.r. 66/82 operata con l.r. 4/02, ma allo scopo di enfatizzare l’azione regionale nella prospettiva dell’incentivazione di strumenti di conoscenza e di programmazione del territorio da parte degli enti locali. Ulteriori criteri di selezione delle domande In considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, in rapporto all’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, è risultato indispensabile introdurre ulteriori criteri di selezione per determinare gli altri comuni beneficiari di contributo regionale. Richiamando pertanto le indicazioni già contenute nell’assessorile n. Z1.2002.0026620 del 14 giugno 2002, in cui vengono individuati quali criteri di priorità la dimensione demografica dei comuni e la necessità di favorire la sostituzione degli strumenti urbanistici di più antica formazione, si è determinato di ammettere a finanziamento le richieste presentate da comuni, per la predisposizione di strumenti urbanistici ovvero per la realizzazione della cartografia tecnica ovvero per la realizzazione di sistemi informativi territoriali che presentino le seguenti caratteristiche: • popolazione residente al 31 dicembre 2001 inferiore a 1.000 abitanti; • strumento urbanistico vigente approvato dalla giunta regionale antecedentemente la data dell’1 gennaio 1995. Appare importante riconoscere come gli strumenti urbanistici finanziabili debbano essere prodotti con criteri innovativi sia dal punto di vista procedurale (attività di consultazione preventiva a’ sensi del comma 17 dell’art. 3 della l.r. 1/2000), che tecnico – contenutistico (piano dei servizi a’ sensi dell’art. 7 della l.r. 1/2001, approfondimento paesistico a’ sensi dell’art. 24 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico regionale, eventuale predisposizione del progetto su supporto informatico). Si è verificato inoltre come, mediante l’adozione dei parametri cosı̀ individuati, vengano conseguentemente premiati, in notevole proporzione, realtà locali appartenenti al territorio montano, con un automatico rispetto, pertanto, dell’ulterriore criterio di priorità segnalato nell’assessorile Z1.2002.0026620. Infine è stata valutata positivamente l’opportunità che, in coerenza con i criteri di qualità e di dimensione demografica Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 sopra indicati ma prescindendo dal requisito di obsolescenza dello strumento urbanistico vigente, siano rappresentate, nell’ambito del piano di riparto, tutte le unidici province lombarde, prevedendo il finanziamento di almeno una realtà territoriale locale per ciascuna di esse. Modalità di finanziamento In considerazione dell’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, ed al fine di ottenere un effetto di maggiore diffusione sul territorio dei benefici economici e di un più ampio coinvolgimento di realtà territoriali nelle diverse province, è risultato necessario stabilire un importo massimo di contributo regionale per singola domanda, cosı̀ determinato: C 18.000,00 per quanto riguarda le richieste presentate dagli enti sovracomunali; C 8.000,00 per quanto riguarda le richieste presentate dai comuni ed afferenti i documenti di inquadramento; C 12.000,00 per quanto riguarda le richieste presentate dai comuni ed afferenti le altre tipologie finanziabili. Motivi di inammissibilità delle domande pervenute I motivi che hanno determinato l’eventuale inammissibilità delle richieste di contributo pervenute, vengono di seguito identificati: – richieste di contributo protocollate oltre i termini previsti per la presentazione delle domande indicati nell’apposito bando; – richieste di contributo contenenti omissioni sostanziali nella compilazione della dichiarazione autocertificata; – richieste di contributo trasmesse via fax; – richieste di contributo prive degli allegati richiesti; – richieste di contributo o domande di ammissione prive in tutto o in parte degli allegati a corredo, a conferma di domande presentate in anni precedenti o precedentemente l’assessorile n. Z1.2002.0026620 del 14 giugno 2002; – richieste di contributo presentate per più di una tipologia ammessa a finanziamento; – richieste di contributo per la formazione di strumenti urbanistici generali già adottati alla data di presentazione della domanda; – richieste di contributo per la formazione della cartografia tecnica e/o di sistemi informativi territoriali già realizzati alla data di presentazione della domanda; – richieste di comuni già finanziati ai sensi della l.r. n. 66/82 negli ultimi 5 anni. Individuazione dei comuni finanziati A conclusione delle valutazioni svolte, si è provveduto all’identificazione degli enti e comuni finanziati ed alla formulazione dell’elenco degli stessi cosı̀ come risulta specificatamente nell’allegato «B». ——— • ——— Allegato «B» ELENCO DEI COMUNI FINANZIATI Enti e/o comuni Prov. Unione comuni Media Val Cavallina (BG) Costa Valle Imagna (BG) Foppolo (BG) Olmo al Brembo (BG) Parzanica (BG) Piario (BG) Valsecca (BG) Castel Mella (BS) Incudine (BS) Lozio (BS) Bene Lario (CO) Brienno (CO) Carimate (CO) Castelnuovo Bozzente (CO) Claino con Osteno (CO) Figino Serenza (CO) Griante (CO) Contributo Contributo richiesto concesso (euro) (euro) 111.215,29 18.000,00 77.280,00 12.000,00 66.528,30 12.000,00 74.664,00 12.000,00 28.880,00 12.000,00 21.389,57 12.000,00 35.978,40 12.000,00 26.928,00 8.000,00 52.632,00 12.000,00 35.227,35 12.000,00 36.469,04 12.000,00 35.000,00 12.000,00 4.284,00 2.570,40 21.853,24 12.000,00 44.676,00 12.000,00 11.378,58 6.827,15 62.424,00 12.000,00 4183 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Enti e/o comuni Prov. Mezzegra (CO) Peglio (CO) Zelbio (CO) Unione comuni di Calvatone e Tornata (CR) Bordolano (CR) Ca’ d’Andrea (CR) Crotta d’Adda (CR) Motta Baluffi (CR) Unione comuni Valvarrone (LC) Morterone (LC) Torre de’ Busi (LC) Camairago (LO) Guidizzolo (MN) Bollate (MI) Brugherio (MI) Cologno Monzese (MI) Cornaredo (MI) Unione comuni Lomello e Galliavola (PV) Pancarana (PV) Ruino (PV) S. Martino Siccomario (PV) Valverde (PV) Zenevredo (PV) Comunità montana Valtellina di Morbegno (SO) Madesimo (SO) Rogolo (SO) S. Giacomo Filippo (SO) Tartano (SO) Castello Cabiaglio (VA) Cazzago Brabbia (VA) Vizzola Ticino (VA) TOTALE Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Contributo Contributo richiesto concesso (euro) (euro) 36.720,00 12.000,00 52.684,80 12.000,00 25.287,84 12.000,00 22.476,00 13.485,60 14.701,00 8.820,60 15.300,00 9.180,00 50.543,40 12.000,00 21.605,08 12.000,00 34.272,00 18.000,00 24.000,00 12.000,00 6.732,00 4.039,20 21.334,32 12.000,00 30.967,20 8.000,00 24.480,00 8.000,00 38.630,00 8.000,00 45.288,00 8.000,00 21.960,00 8.000,00 31.000,00 18.000,00 20.210,80 12.000,00 29.780,40 12.000,00 28.446,45 8.000,00 18.727,20 11.236,32 25.720,00 12.000,00 53.000,00 18.000,00 104.040,00 12.000,00 20.000,00 12.000,00 26.760,00 12.000,00 30.654,59 12.000,00 46.481,12 12.000,00 38.801,00 12.000,00 13.014,00 7.808,40 539.967,67 [BUR20020123] [5.1.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10833 Realizzazione di un CD-ROM per la diffusione e fruizione dei contenuti del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) vigente e predisposizione di un sito da inserire nel portale della Regione Lombardia riproducente il contenuto del CD-ROM stesso – Integrazione d.g.r. 6 agosto 2002 n. 7/10220 – Collegamento al PRS obiettivo gestionale 10.4.2.2 LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. di affidare al dott. Salvatore Nocita l’incarico di integrare con il testo dei «piani di sistema» il CD-ROM del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) di cui alla d.g.r. 6 agosto 2002, n. 7/10220; 2. di dare atto che tale incarico rappresenta un’estensione di quanto assunto con il precedente atto deliberativo sopra richiamato e che verrà svolto secondo le modalità indicate nel disciplinare a questo allegato; 3. di provvedere con successivi atti a cura del dirigente della struttura competente all’impegno e alla liquidazione dell’importo di C 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) IVA ed oneri compresi come previsto dalla l.r. 34/78 e successive e del relativo regolamento di contabilità a valere sul capitolo 2955 UPB 5.0.2.0.2.187 bilancio 2002 della direzione generale presidenza. Il segretario: Sala [BUR20020124] [2.1.0] D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10848 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni 4184 relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e turismo (l. 135/01) – 82º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre 2001 n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 20022004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della comunicazione del presidente avente per oggetto «Seminario di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l’obiettivo gestionale 3.10.2.8 «Azioni promozionali dirette a sostenere il marchio Lombardia e i prodotti turistici regionali e i flussi turistici dall’Italia e dall’estero»; Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo» ed in particolare gli art. 5, comma 4 che individua le finalità dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali e l’art. 6 commi 1 e 2 che, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica istituisce presso il ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato un fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica che per il 70% viene ripartito tra le regioni e le province autonome e l’art. 12 con il quale viene data copertura finanziaria al fondo; Visto il decreto del ministro delle attività produttive del 27 giugno 2002 che approva i piani di riparto del fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica per la parte destinata alle regioni ed alle province autonome di cui all’art. 6, comma 2 della l. 135/2001 per il 2001 e per il 2002, che stanziano per la Regione Lombardia C 8.707.600,45 per il 2001 e C 6.226.564,04 per il 2002 per un totale di C 14.934.164,49; Vista la richiesta della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo prot. R1.2002.0012430 del 26 giugno 2002 per l’iscrizione a bilancio delle assegnazioni statali del fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica; Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato altresı̀ da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: • al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.66 «Assegnazioni per il turismo» è istituito il capitolo 4.3.66.5939 «Assegnazioni del fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica finalizzate allo sviluppo dell’attività turistica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di C 14.934.164,49; STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: • alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.2.3.16 «Internazionalizzazione e promozione del «sistema impresa»», è istituito il capitolo 2.3.10.2.3.16.5940 «Finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell’attività turistica di Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 cui all’art. 5 della l. 135/2001» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di C 14.934.164,49; 2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Il segretario: Sala [BUR20020125] [5.3.4] D.g.r. 28 ottobre 2002 – n. 7/10863 Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Modifica della d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, concernente la zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, l’ottimizzazione e la razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, la fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione di energia e il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico; Visto il d.m. 2 aprile 2002, n. 60 che, recependo le direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, stabilisce tra l’altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, nonché il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; Dato atto che l’allegato D) alla richiamata deliberazione regionale, recante il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, è stato formulato, tranne che per il PM10, sulla base dei livelli di attenzione e di allarme previsti dal d.m. 15 aprile 1994 e dal d.m. 25 novembre 1994, dei quali è disposta l’abrogazione ai sensi dell’art. 40, lettere e) ed f), del suddetto d.m. 60/02, fatti salvi i livelli di attenzione e di allarme stabiliti per l’ozono; Dato atto inoltre che l’art. 38, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 60/02 stabilisce che, in applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV e VI, restano in vigore i limiti di cui all’allegato I, tabella A, del d.p.c.m. 28 marzo 1983, come modificata dall’art. 20 del d.P.R. 203/88; Ritenuto pertanto di dover adeguare il contenuto dell’allegato D) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, alle vigenti disposizioni per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, sopra richiamate, tenuto peraltro conto delle seguenti considerazioni: – ai fini del conseguimento dei valori limite di qualità dell’aria, previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, recepite dal d.m. 60/02 e in applicazione del d.lgs. 351/99, la Regione Lombardia, oltre a quanto disposto dalla più volte citata d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, sta altresı̀ attuando un piano articolato e pluridisciplinare di interventi, come riportati nel «Libro Azzurro della Mobilità e dell’Ambiente – Aprile 2002», che coinvolgono diverse Direzioni Generali; – la stessa Regione sta inoltre adottando provvedimenti, di specifica competenza della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare dagli impianti industriali di produzione di energia e dagli impianti termici civili, e per l’impiego delle migliori tecnologie di depurazione; – nell’ambito delle suddette attività si colloca il Convegno intitolato «Inquinamento atmosferico da polveri sottili – Esperienze Valutazioni Strategie» (Milano – 27 febbraio 2002), che ha evidenziato sia le misure di contrasto all’inquinamento dal PM10 adottate sul proprio territorio dalla Lombardia, prima regione italiana a dotarsi di una normativa e di un Piano d’azione coerenti con le direttive europee più avanzate, sia le attuali frontiere della ricerca e della tecnologia, per quanto concerne la riduzione dell’inquinamento da PM10; – i rapporti sugli studi e sulle ricerche effettuati in relazio- ne all’inquinamento da polveri sottili, esposti nel corso di tale Convegno, che confermano in maniera documentata la pericolosità del PM10 per la salute umana, inducono a mantenere, per tale inquinante, il livello di 50 microgrammi/mc, già individuato dalla Giunta regionale, con propri provvedimenti, ai fini dell’adozione di interventi di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, e ad intervenire con misure idonee ad evitare il raggiungimento di picchi elevati di inquinamento che, una volta instauratisi, sono difficilmente riconducibili entro i previsti limiti di qualità dell’aria, date le particolari caratteristiche meteorologiche della pianura padana; Visto il documento tecnico predisposto dalla competente Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, nel quale sono indicati, per gli inquinanti biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ozono e PM10, oltre alle rispettive norme di riferimento, in applicazione del d.P.R. 203/88, del d.m. 25 novembre 1994 e del d.m. 60/2002, i valori limite, le soglie e i criteri in base ai quali vengono adottati, ai sensi dell’art 7, comma 3, del d.lgs. 351/99, i provvedimenti per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, come specificati nel documento medesimo; Richiamata la d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529, la quale dispone, tra l’altro, che i criteri stabiliti dalla Regione per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, pur costituendo elemento prioritario per l’adozione dei provvedimenti dagli stessi previsti, in specifiche e peculiari condizioni devono essere contemperati con le esigenze di contenimento, seppur limitato, del conseguente disagio, in relazione anche alle attività lavorative, formative e scolastiche, sociali ed assistenziali, con particolare riferimento agli interventi da adottare nelle giornate infrasettimanali; Richiamato l’allegato B) alla suddetta d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, che individua il numero e la localizzazione delle stazioni di misura per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nelle zone critiche di Milano, di Como, di Sempione e di Bergamo, con particolare riferimento al PM10; Ritenuto di sostituire, in ordine all’individuazione dei siti per la localizzazione della stazione di misura degli inquinanti, come richiesto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), di cui alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16, il sito di Milano Zavattari (Zona critica di Milano) col sito di Milano Verziere, che meglio rappresenta il livello di qualità dell’aria su macroscala e che pertanto è stato già utilizzato, ai fini della gestione degli interventi disposti nella precedente stagione invernale; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera recepite le premesse: 1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, denominato «Piano d’azione relativo ai criteri e procedure per l’adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle zone critiche cosı̀ come definite dall’allegato A)»; 2. di stabilire che il suddetto documento sostituisca l’allegato D) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501; 3. di modificare l’allegato B) alla medesima d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, disponendo, ai fini dell’individuazione dei siti per la localizzazione della stazione di misura degli inquinanti, la sostituzione del sito di Milano Zavattari (Zona critica di Milano) col sito di Milano Verziere; 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato A Piano d’azione relativo ai criteri e procedure per l’adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle zone critiche cosı̀ come definite nell’allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 6501 PUNTO 1 – Indicazioni generali a) Dove si applicano i provvedimenti I provvedimenti riguardano il territorio della regione Lombardia suddiviso in tre zone e precisamente: 4185 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Zone e comuni critici; – Zona di risanamento; – Zona di mantenimento. b) Autorità che adottano i provvedimenti Al superamento della «soglia di attenzione» che coincide con il «valore limite» di qualità dell’aria previsti dalla normativa o della soglia allarme in una zona critica composta da più comuni, il Presidente della Giunta Regionale adotta: – i provvedimenti relativi al traffico solo per la zona critica interessata; – i provvedimenti relativi agli impianti produttivi industriali ed agli impianti termici civili ed industriali per la sola zona critica interessata; – i provvedimenti relativi agli impianti termici industriali aventi potenzialità ⱖ 100 MW inseriti zona di risanamento di tipo A e che distano fino a 15 km in linea d’aria dalla zona critica interessata. I suddetti provvedimenti possono essere adottati dai sindaci di ogni comune classificato critico ma esterno alle zone critiche sovra comunali e dei rimanenti comuni, nell’ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge. c) Rilevamento dei dati di concentrazione degli inquinanti, determinazione e raggiungimento della soglia di attenzione e della soglia di allarme La soglia di attenzione e le soglie di allarme sono determinati sulla base di cicli di monitoraggio di 24 ore consecutive facendo riferimento ai valori medi orari; il periodo di rilevamento va dalle ore 7.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. Affinché la rilevazione sia valida, per ogni inquinante (tranne l’ozono ed il PM10), occorre che il superamento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme sia misurato in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore al 50% del totale delle stazioni funzionanti nella zona critica con dati validati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia. Al fine di stabilire l’avvenuto superamento della soglia di attenzione o delle soglie di allarme è necessario che per ogni zona critica siano funzionanti almeno 2 stazioni di rilevamento, i cui dati siano validati e che, in questo caso, entrambe le stazioni misurino il superamento. Per i comuni critici e per i rimanenti comuni gli interventi per il superamento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme possono essere stabiliti sulla base dei dati forniti e validati anche da una sola stazione funzionante. Per quanto riguarda l’ozono, la soglia di attenzione e la soglia di allarme sono raggiunti quando, al termine del ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento dei rispettivi valori o soglie in almeno una stazione collocata nel territorio della provincia. Per l’inquinamento da ozono i provvedimenti devono essere attuati a livello di provincia e non di zona critica o di risanamento. Per quanto riguarda il PM10, il superamento della soglia di attenzione è misurato in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore al 50% delle stazioni individuate nell’allegato B) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 con un minimo di 2 stazioni funzionanti, con dati validati. In questo caso per definire il superamento della soglia di attenzione è necessario che entrambe le stazioni misurino il superamento. Al 5º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione del PM10, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono assunti e comunicati dall’Autorità competente i provvedimenti che devono essere attuati a partire dal 7º giorno di superamento. d) Comunicazione dei dati rilevati alle Autorità che adottano i provvedimenti L’ARPA, che gestisce le reti di monitoraggio, segnala il raggiungimento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme. L’ARPA trasmette i dati relativi alle amministrazioni regionale, provinciali e comunali interessate. L’ARPA inoltre trasmette alla Regione Lombardia, entro le ore 10.00 di ogni giorno le previsioni meteorologiche. e) Comunicazione dei provvedimenti di competenza regionale La Regione invia comunicazione alle Province, ai Comuni ed alle Prefetture interessate al fine di segnalare la successiva possibile adozione di provvedimenti. 4186 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale verrà inviata ai Comuni, alle Province ed alle Prefetture interessati. f) Cessazione degli effetti dei provvedimenti regionali adottati I provvedimenti assunti, per tutti gli inquinanti (ad eccezione del blocco totale della circolazione da inquinamento da PM10 per il quale il provvedimento va considerato in termini preventivi ed è quindi limitato alla giornata di domenica), cessano i loro effetti a partire dall’ora zero del giorno successivo, qualora al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero non sussistano più le condizioni che hanno determinato il raggiungimento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme. La comunicazione della cessazione è inviata alle Province, ai Comuni, alle Prefetture interessate dalla competente struttura regionale. g) Esclusioni e deroghe ai provvedimenti di blocco del traffico Per quanto riguarda i provvedimenti di blocco del traffico veicolare, l’Autorità competente – il Presidente della Giunta Regionale per le zone critiche sovra comunali oppure il Sindaco per i singoli Comuni – può escludere dal provvedimento stesso la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici. I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio. Tale deroga è valida per tutta la zona critica a cui appartiene il comune. h) Interventi per una migliore identificazione dei veicoli autorizzati alla circolazione nei giorni feriali Per facilitare l’identificazione da parte degli organi di controllo delle tipologie dei veicoli che possono circolare in occasione delle giornate di blocco parziale, si provvederà nel corso del 2003 al rilascio di un apposito autoadesivo di colore verde da applicare in maniera visibile sul parabrezza e da distribuire nelle officine autorizzate al rilascio del bollino blu o presso i competenti uffici dei comuni interessati dal provvedimento. PUNTO 2 – Inquinanti da considerare, soglia di attenzione e soglie di allarme SOGLIA DI ATTENZIONE (VALORE LIMITE) Biossido di azoto 200 mg/m3 Concentrazione media oraria (NO2) d.P.R. 203/88 SOGLIA DI ALLARME 400 mg/m3 Misurati su tre ore consecutive d.m. 60/02 Monossido di car- 10 mg/m3 – bonio (CO) Concentrazione media su 8 ore d.p.c.m. 28 marzo 1983 Biossido di zolfo 130 mg/m3 500 mg/m3 (SO2) Concentrazione media di 24 Misurati su tre ore consecutive ore d.m. 60/02 d.P.R. 203/88 Ozono (O3) 180 mg/m3 Concentrazione media oraria d.m. 25 novembre 1994 360 mg/m3 Concentrazione media oraria d.m. 25 novembre 1994 Particelle sospese 50 mg/m3 con diametro Concentrazione media di 24 < 10 mm (PM10) ore d.m. 60/02 PUNTO 3 – Provvedimenti da assumere al superamento della soglia di attenzione Biossido di azoto (NO2), monossido di carbonio (CO) Al raggiungimento della soglia di attenzione di uno o entrambi gli inquinanti, le Autorità competenti, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare l’inquinamento. I soggetti responsabili intensificano, sulla viabilità di competenza il controllo dei limiti della velocità dei veicoli. Al 3º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall’Autorità competente i seguenti provvedimenti, che devono essere attuati dal giorno successivo: TRAFFICO VEICOLARE – Blocco del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono esclusi dal blocco: • gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico); Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia • le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE; • le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dall’1 gennaio 1993; – Blocco del traffico di motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono esclusi dal blocco quelli catalizzati (omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE); • Per la distribuzione delle merci possono circolare gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive. Biossido di azoto (NO2) Al 3º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione del solo NO2, oltre ai provvedimenti riguardanti il traffico veicolare, le Autorità competenti adottano i seguenti provvedimenti per i grandi impianti termici industriali, che devono essere attuati dal giorno successivo: IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI Tutti gli impianti termici, ad esclusione di quelli alimentati con fonti rinnovabili (come definite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10), aventi potenzialità termica > 10 MW che insistono nella zona critica interessata e quelli aventi potenzialità termica > 100 MW che insistono in zona di risanamento di tipo A e che distano fino a 15 km dalla zona critica interessata, non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio dei 3 giorni precedenti di esercizio. Analogo provvedimento viene attivato per l’impianto, la cui rete di rilevamento aziendale verifichi in almeno una stazione il superamento della soglia di attenzione, a condizione che l’ARPA, in base ai dati meteorologici su scala regionale e locale rilevati nel corso dell’episodio, ritenga l’emissione dell’impianto causa di tale superamento. Per ogni successivo giorno di proseguimento del superamento del livello le emissioni devono essere ulteriormente ridotte del 5% rispetto al carico medio del giorno precedente. I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA. Biossido di zolfo (SO2) Al raggiungimento della soglia di attenzione le Autorità competenti provvedono ad intensificare i controlli per il rispetto dell’uso dei combustibili ammessi, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare l’inquinamento, quale la riduzione volontaria della temperatura negli ambienti e riduzione degli orari di funzionamento degli impianti termici civili che utilizzano combustibili con contenuto di zolfo maggiore dello 0,2% in peso. Al 3º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall’Autorità competente i seguenti provvedimenti, che devono essere attuati dal giorno successivo: – gli impianti termici industriali che contribuiscono significativamente all’inquinamento (tenore di zolfo nei combustibili utilizzati superiore allo 0,3 % in peso), non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata di SO2 e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio dei 3 giorni precedenti di esercizio. I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA. Ozono Al raggiungimento della soglia di attenzione l’Autorità competente ne informa la popolazione invitandola a limitare l’uso degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di VOC (composti organici volatili); provvede inoltre all’intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli. PM10 Al 5º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono assunti e comu- Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 nicati dall’Autorità competente i seguenti provvedimenti che devono essere attuati a partire dal 7º giorno di superamento. IMPIANTI TERMICI La temperatura non deve essere superiore a 20ºC negli edifici, classificati in base al d.P.R. 412/93 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6; per gli edifici classificati con la sigla E8, la temperatura non deve superare i 18ºC. Qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o liquidi distillati, è vietato l’uso della legna da ardere e biomasse combustibili per riscaldamento, climatizzazione di ambienti e per produzione di acqua calda. I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente della Provincia per i rimanenti comuni. IMPIANTI INDUSTRIALI Gli impianti, sia termici che tecnologici, aventi almeno un inquinante con limite di emissione rispettivamente: • Polveri ⱖ 50 mg/Nm3 • NOX (come NO2) > 200 mg/Nmc • SO2 > 400 mg/Nmc non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata di polveri e/o di NOX + SO2 e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio dei 7 giorni precedenti di esercizio. Se persiste il superamento la Regione può richiedere una riduzione delle emissioni. I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA. TRAFFICO VEICOLARE I soggetti responsabili intensificano sulla viabilità di competenza il controllo dei limiti della velocità dei veicoli. – Blocco del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono esclusi dal blocco: • gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico); • le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE; • le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dall’1 gennaio 1993; • gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive. – Blocco del traffico di motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono esclusi dal blocco quelli catalizzati (omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE); Al 9º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall’Autorità competente i seguenti ulteriori provvedimenti che devono essere attuati nella prima giornata di domenica successiva: TRAFFICO VEICOLARE Blocco del traffico di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle 20.00. Sono esclusi dal blocco • gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico); • gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE; In considerazione dell’opportunità di incrementare l’azione preventiva, valutato l’andamento del livello raggiunto dall’inquinante e le condizioni meteorologiche attese, l’Autorità competente può anticipare i provvedimenti di blocco del traffico con le medesime modalità. 4187 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Al fine di tutelare ulteriormente la salute della popolazione, ai sensi della l. 833/78, qualora per 9 giorni consecutivi venga superata la concentrazione media giornaliera pari alla soglia di attenzione aumentata del 50% (75 mg/m3), l’Autorità competente dispone il blocco totale della circolazione per il giorno successivo con le modalità del blocco veicolare e motoveicolare previste durante i blocchi domenicali. Ulteriori provvedimenti potranno essere adottati dall’Autorità competente in caso di grave e persistente situazione di inquinamento. PUNTO 4 – Provvedimenti da assumere al raggiungimento della soglia di allarme I provvedimenti relativi al raggiungimento della soglia di allarme devono essere comunque adottati, per NO2, SO2, quando dopo 3 giorni consecutivo di supero della soglia di attenzione, sia l’andamento dei valori di concentrazione, sia le condizioni meteorologiche, possono far prevedere il raggiungimento dello stato di allarme. Biossido di azoto (NO2) Al raggiungimento della soglia di allarme l’Autorità competente, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, provvede ad adottare i provvedimenti seguenti che devono essere attuati dal giorno successivo (in aggiunta a quelli già previsti per il supero della soglia di attenzione). TRAFFICO VEICOLARE – Blocco totale del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio pubblico, dei motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle 8.00 alle 20.00. Sono esclusi dal blocco i veicoli ad emissione nulla (motore elettrico) e gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano e g.p.l.), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE. IMPIANTI TERMICI CIVILI – La temperatura non deve essere superiore a 20ºC negli edifici, classificati in base al d.P.R. 412/93 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6; per gli edifici classificati con la sigla E8, la temperatura non deve superare i 18ºC. I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente della Provincia per i rimanenti comuni. IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI – Tutti gli impianti termici industriali ad esclusione di quelli alimentati con fonti rinnovabili che insistono nella zona critica interessata, aventi potenzialità termica > 10 MW, devono ridurre del 25% le emissioni di NOX rispetto al giorno precedente. – Gli impianti termici ad esclusione di quelli alimentati da fonti rinnovabili che insistono nella zona di risanamento di tipo A aventi potenzialità termica > 100 MW che distano fino a 15 km dalla zona critica interessata devono ridurre del 25% le emissioni di NOX rispetto al giorno precedente. Analogo provvedimento viene attivato per l’impianto, la cui rete di rilevamento aventi potenzialità termica > 100 MW aziendale, verifichi in almeno una stazione il raggiungimento della soglia di allarme a condizione che l’ARPA, in base ai dati meteorologici su scala regionale e locale rilevati nel corso dell’episodio, ritenga l’emissione dell’impianto causa di tale superamento. Per ogni successivo giorno di proseguimento dello stato di allarme le emissioni devono essere ulteriormente ridotte del 5% rispetto al giorno precedente. I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA. Biossido di zolfo (SO2) Al raggiungimento della soglia di allarme le Autorità competenti provvedono ad intensificare i controlli per il rispetto dell’uso dei combustibili ammessi, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare l’inquinamento, quale la riduzione volontaria della temperatura negli ambienti e riduzione degli orari di funzionamento degli impianti termici civili. IMPIANTI TERMICI – gli impianti termici civili che utilizzano combustibili con tenore di zolfo > 0,2% in peso, la temperatura non deve 4188 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 essere superiore a 20ºC negli edifici classificati in base al d.P.R. 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6; – negli ambienti adibiti ad attività industriali ed artigianali, classificati in base al d.P.R. 412/93, con la sigla E8, la temperatura non deve superare i 18ºC. I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente della Provincia per i rimanenti comuni. – Gli impianti termici industriali che contribuiscono significativamente all’inquinamento (tenore di zolfo nei combustibili utilizzati superiore allo 0,3 % in peso), devono ridurre del 25% le emissioni di S02 rispetto al giorno precedente. I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA. Ozono Al raggiungimento della soglia di allarme l’Autorità competente informa la popolazione invitandola a limitare l’uso degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di VOC (composti organici volatili); provvede inoltre all’intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli. [BUR20020126] [2.1.0] D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10870 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – 17º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge; Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Considerato che la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente ha richiesto, con nota T1.2002.0021653 del 23 settembre 2002, di disporre una variazione compensativa per l’anno 2002 di C 520.000,00 fra il capitolo 4.9.6.1.3.157.1033 «Spese dirette in capitale della regione per l’acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazione destinati ai servizio volontario di vigilanza ecologica» in aumento, e il capitolo 4.9.6.1.3.157.4513 «Contributi in capitale per interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l’acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali e nei parchi locali di interesse sovracomunale», in diminuzione, entrambi appartenenti all’UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette»; Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge: Delibera 1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio finanziario 2002: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa in capitale, UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette»: – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.6.1.3.157.1033 «Spese dirette in capitale della Regione per l’acquisto e la manutenzione straordi- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 naria di attrezzature, mezzi e dotazione destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica» è incrementata di C 520.000,00; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.6.1.3.157.4513 «Contributi in capitale per interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l’acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali e nei parchi locali di interesse sovracomunale» è ridotta di C 520.000,00; 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Il segretario: Sala [BUR20020127] [2.1.0] D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10871 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – 18º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge; Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 27 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la richiesta del 12 luglio 2002 prot. Q1.2002.0023768 della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, di disporre una variazione compensativa per l’anno 2002 di C 700.000,00 fra il capitolo 4.9.4.1.3.151.3931 «Contributi regionali per l’unione di comuni», in aumento ed il capitolo 4.9.4.1.3.151.5382 «Fondo per la realizzazione di sistemi informativi sovracomunali» in diminuzione, entrambi appartenenti all’UPB 4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra ee.ll. per la gestione associata di servizi di p.u. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali»; Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge: Delibera 1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio finanziario 2002: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Alla funzione obiettivo 4.9.4 «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità», spesa in capitale, UPB 4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra ee.ll. per la gestione associata di servizi di p.u. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali»: – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.4.1.3.151.3931 «Contributi regionali per l’unione di comuni» è incrementata di C 700.000,00; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.4.1.3.151.5382 «Fondo per la realizzazione di sistemi informativi sovracomunali» è ridotta di C 700.000,00; 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi del- l’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Il segretario: Sala [BUR20020128] [2.1.0] D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10872 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza – Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – 19º provvedimento LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge; Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Considerato che la Direzione Generale Presidenza ha richiesto: – con nota A1.2002.0043367 del 16 settembre 2002, rettificata dalle note A1.2002.0047903 del 9 ottobre 2002 e A1.2002.0051209 del 25 ottobre 2002, di disporre una variazione compensativa per l’anno 2002 di C 600.000,00 fra il capitolo 5.0.2.0.2.187.362 «Spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione», in diminuzione, e i capitoli 5.0.2.0.2.187.2955 «Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio» e 5.0.2.0.2.187.363 «Spese per la promozione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio, mostre e manifestazioni varie, nonché per l’adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti» in aumento rispettivamente per C 500.000,00 ed C 100.000,00, tutti appartenenti all’UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna»; – con nota A1.2002.0047696 dell’8 ottobre 2002, di disporre una variazione compensativa per l’anno 2002 di C 26.000,00 fra il capitolo 1.1.5.5.2.315.1570 «Spese per l’adesione e la partecipazione della regione ad organismi anche a carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni», in diminuzione, ed il capitolo 1.1.5.5.2.315.2755 «Contributi ad enti e associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale», in aumento, entrambi appartenenti all’UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale»; Considerato che la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha richiesto, fra l’altro, con nota L1.2002.0012490 del 15 ottobre 2002, di disporre le seguenti variazioni compensative per l’anno 2002: – C 38.822,00 fra il capitolo 2.4.1.4.2.59.437 «Spese per la catalogazione e l’inventariazione dei beni museali e culturali in genere, per la fruizione e qualificazione degli addetti ai musei e ai beni culturali, nonché, per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali», in diminuzione, ed il capitolo 2.4.1.4.2.59.5209 «Contributi alle provincie per funzioni delegate relative a censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali», in aumento, entrambi appartenenti all’UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000»; – C 38.541,00 fra il capitolo 5.0.2.0.2.187.1810 «Spese per iniziative di informazione, comunicazione e promozione per sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico», in diminuzione, ed il capitolo 5.0.2.0.2.187.2955 «Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio», in aumento, entrambi appartenenti all’UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna»; 4189 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi; Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge: Delibera 1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio finanziario 2002: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna»: – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.2.187.362 «Spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione» è ridotta di C 600.000,00; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.2.187.1810 «Spese per iniziative di informazione, comunicazione e promozione per sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico» è ridotta di C 38.541,00; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.2.187.2955 «Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio» è incrementata di C 538.541,00; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.2.187.363 «Spese per la promozione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio, mostre e manifestazioni varie, nonché per l’adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti» è incrementata di C 100.000,00. Alla funzione obiettivo 1.1.5 «Comunicazione istituzionale», spesa corrente, UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale»: – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.5.5.2.315.1570 «Spese per l’adesione e la partecipazione della regione ad organismi anche a carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni» è ridotta di C 26.000,00; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.5.5.2.315.2755 «Contributi ad enti e associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale» è incrementata di C 26.000,00; Alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000»: – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del 2.4.1.4.2.59.437 «Spese per la catalogazione e l’inventariazione dei beni museali e culturali in genere, per la fruizione e qualificazione degli addetti ai musei e ai beni culturali, nonché, per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali» è ridotta di C 38.822,00; – la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.4.2.59.5209 «Contributi alle provincie per funzioni delegate relative a censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali» è incrementata di C 38.822,00; 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Il segretario: Sala 4190 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 [BUR20020129] [2.1.0] D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10920 Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad effettuare i prelievi di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa integrando gli stanziamenti di cassa degli altri capitoli di spesa, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro dieci giorni dall’adozione, e da comunicare al Consiglio regionale, entro lo stesso termine, per la successiva ratifica; Visto l’art. 7 del Regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001, modificato con Regolamento n. 4 del 12 luglio 2001; Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico», con la quale si è provveduto a determinare i residui presunti e la relativa dotazione di cassa; Vista la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»; Visto il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 10648 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati determinati i residui attivi e passivi certi al 31 dicembre 2001; Considerata la necessità di provvedere all’integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A», al fine di adempiere alle obbligazioni già assunte, per un importo complessivo di C 54.146.748,85; Dato atto che si rende necessario prelevare la somma di C 54.146.748,85 dall’U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», che presenta sufficiente disponibilità; Verificata, da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera 1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di C 54.146.748,85 dall’U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2002 e del Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di C 54.146.748,85; 3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale, per la ratifica e di pubblicarlo sul Bollettino della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni. Il segretario: Sala ——— • ——— ALLEGATO "A" U.P.B. 1.1.1.5.02.232 Capitolo 005201 Realizzazione del federalismo fiscale, con la creazione di un sistema Tributario regionale che raccolga tutti i tributi in sede locale Autonome Correnti operative RIMBORSI AI GESTORI DI PUNTI VENDITA DI BENZINE DELLE SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE ALLE POMPE U.P.B. 1.1.2.1.02.3 Capitolo 001408 Capitolo 004432 Assestato 33.569.698,44 Cassa attuale 27.489.002,39 Residui al 31/12/01 9.366.082,25 Fabbisogno di cassa 6.620.180,08 Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata Autonome Correnti operative SPESE PER LE INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE PER QUALIFICARE ED ORIENTARE I CONSUMI E PER SALVAGUARDARE L'INTERESSE REGIONALE DEI CONSUMATORI U.P.B. 1.2.2.1.02.11 Euro Euro Assestato 0,00 Cassa attuale 27.741,52 Residui al 31/12/01 51.645,69 Fabbisogno di cassa 23.904,17 Sistemi integrati per la Protezione Civile Autonome Correnti operative SPESE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NIVOMETEOROLOGICO DI BORMIO E PER LA GESTIONE DEI RILEVATORI E DEI DATI DELLE STAZIONI NIVOMETEOROLOGICHE Euro Assestato 36.000,00 Cassa attuale 55.936,28 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 1 di 13 113.046,68 93.110,40 U.P.B. 2.3.10.1.03.18 Capitolo 001520 Potenziamento del sistema infrastrutturale Autonome Capitale CONTRIBUTI IN CAPITALE ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE, LA MANUTENZIONE E L' ARREDAMENTO DI RIFUGI, BIVACCHI ED ALTRE OPERE ALPINE U.P.B. 2.3.10.5.02.19 Capitolo 000491 Euro Assestato 258.228,45 Cassa attuale 258.228,45 Residui al 31/12/01 258.228,44 Fabbisogno di cassa 258.228,44 Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi Autonome Correnti operative SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DELL'ARTIGIANCASSA Euro Assestato Cassa attuale 130.000,00 86.681,81 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa U.P.B. 2.3.4.2.02.31 Capitolo 002303 43.318,19 Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitivita aziendale Vincolate Correnti operative SPESE PER L'ASSISTENZA, LA PROPAGANDA, ISTRUZIONE E RICERCA NEL SETTORE SILVO-PASTORALE Euro Assestato 47.608,97 Cassa attuale 44.757,57 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 2 di 13 0,00 2.851,40 U.P.B. 2.3.4.6.02.38 Capitolo 001400 Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali Vincolate Correnti operative ONERI PER IL FINANZIAMENTO DI PIANO DI ASSESTAMENTO E DI PIANI DI UTILIZZAZIONE DI BENI SILVO-PASTORALI DI CUI AGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/1976 Euro Assestato 5.787,83 Cassa attuale 371,61 Residui al 31/12/01 0,00 Fabbisogno di cassa Capitolo 003764 Vincolate Correnti operative COMPILAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI 5.416,22 Euro Assestato 5.634,54 Cassa attuale 0,00 Residui al 31/12/01 0,00 Fabbisogno di cassa Capitolo 004196 Vincolate Correnti operative COMPILAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI Euro Assestato 6.682,95 Cassa attuale 4.694,59 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 3 di 13 5.634,54 0,00 1.988,36 U.P.B. 2.3.4.6.03.39 Capitolo 000772 Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali Vincolate Capitale CONTRIBUTI IN CAPITALE ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA RICOSTITUZIONE DI BOSCHI CEDUI E D'ALTO FUSTO DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAL FUOCO, PER RIMBOSCHIMENTI, PER TAGLI INTERCALARI NEI BOSCHI D'ALTO FUSTO PER LA CONVERSIONE IN ALTO FUSTO DEI CEDUI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, PER L'APERTURA DI VIALI TAGLIAFUOCO E PER OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN FUNZIONE ANTINCENDIO E PER L'APERTURA DI PISTE DI SERVIZIO FORESTALE Capitolo 000773 Vincolate Euro Assestato Cassa attuale 2.478,99 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Capitale CONTRIBUTI IN CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE IN TERRITORI NON MONTANI DI OPERE DI RIMBOSCHIMENTO E DI RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E PER L' IMPIANTO DI PIOPPETI 113.365,28 0,00 110.886,29 Euro Assestato 7.674,58 Cassa attuale 0,00 Residui al 31/12/01 0,00 Fabbisogno di cassa Capitolo 001209 Vincolate Capitale CONTRIBUTI IN CAPITALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI 7.674,58 Euro Assestato 60.328,15 Cassa attuale 53.812,37 Residui al 31/12/01 0,00 Fabbisogno di cassa Capitolo 004051 Vincolate Capitale MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA ED IDRAULICO-AGRARIO-FORESTALI E LAVORI STRORDINARI DI PRONTO INTERVENTO A CARATTERE IDRAULICO-FORESTALE CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI NEI TERRITORI MONTANI Pagina 4 di 13 6.515,78 Euro Assestato 13.427,02 Cassa attuale 25.610,68 Residui al 31/12/01 22.724,10 Fabbisogno di cassa 10.540,44 Capitolo 004200 Vincolate Capitale CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL RIPRISTINO DI INFRASTUTTURE AGRICOLE PUBBLICHE E PRIVATE NELLE ZONE MONTANE, COLLINARI E SVANTAGGIATE Euro Assestato 22.382,43 Cassa attuale 0,00 Residui al 31/12/01 0,00 Fabbisogno di cassa U.P.B. 2.5.3.1.02.79 Capitolo 004917 22.382,43 Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego Autonome Correnti operative FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Euro Assestato 1.549.370,70 Cassa attuale 1.117.587,59 Residui al 31/12/01 427.184,82 Fabbisogno di cassa U.P.B. 3.6.1.3.03.89 Capitolo 005038 90.301,39 Riqualificazione edilizia delle strutture sociosanitarie integrate e socioassistenziali Vincolate Capitale CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI Euro Assestato 35.426.918,34 Cassa attuale 13.039.117,78 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 5 di 13 0,09 6.000.000,00 U.P.B. 3.6.2.1.02.91 Capitolo 000813 Iniziative a sostegno della famiglia Vincolate Correnti operative ULTERIORI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA ED ALLA MATERNITA' PER L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA Euro Assestato Cassa attuale Residui al 31/12/01 994.475,21 1.031.689,88 37.231,38 Fabbisogno di cassa U.P.B. 3.6.2.2.02.100 Capitolo 004327 16,71 Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti Autonome Correnti operative CONTRIBUTI ALLE A.S.L. ED AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DEI SERVIZI NONCHE' DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DESTINATI AI MINORI Euro Assestato 46.987.000,00 Cassa attuale 37.589.600,00 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa U.P.B. 3.6.4.1.02.94 Capitolo 004887 9.397.400,00 Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversita Vincolate Correnti operative IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE Euro Assestato Cassa attuale Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 6 di 13 7.764.479,06 16.418.205,21 9.578.358,85 924.632,70 U.P.B. 3.6.4.2.02.95 Capitolo 005305 Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione Autonome Correnti operative SPESE DELLA REGIONE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, ANCHE VOLONTARIO, CHE OPERA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, NONCHE' PER GLI INTERVENTI TRATTAMENTALI PREVISTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E LA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO U.P.B. 3.6.4.3.02.286 Capitolo 002096 Euro Assestato 774.000,00 Cassa attuale 516.456,90 Residui al 31/12/01 516.456,90 Fabbisogno di cassa 774.000,00 Dipendenze: indirizzo e adeguamento dei servizi con particolare attenzione alla prevenzione primaria Vincolate Correnti operative IMPIEGO DI ASSEGNAZIONI STATALI IN MATERIA SANITARIA PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-SANITARIO PER LA LOTTA CONTRO LE TOSSICODIPENDENZE QUOTE ANNI PRECEDENTI - Euro Assestato 103,29 Cassa attuale 98,13 Residui al 31/12/01 - Fabbisogno di cassa Capitolo 003197 Vincolate Correnti operative IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, PARTE A DESTINAZIONE VINCOLATA, PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI Euro Assestato 441.410,22 Cassa attuale 441.339,71 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 7 di 13 5,16 0,00 70,51 U.P.B. 3.6.5.1.02.97 Capitolo 002777 Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili Autonome Correnti operative CONTRIBUTO ALLE A.S.L. ED AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DEI SERVIZI NONCHE' DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DESTINATI AD ANZIANI Euro Assestato 29.593.000,00 Cassa attuale 23.674.400,00 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Capitolo 004328 Autonome Correnti operative CONTRIBUTI ALLE A.S.L. ED AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DEI SERVIZI NONCHE' DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DESTINATI AD HANDICAPPATI 5.918.600,00 Euro Assestato 23.447.355,00 Cassa attuale 18.757.884,00 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa U.P.B. 3.7.2.0.02.256 Capitolo 001863 4.689.471,00 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza Autonome Correnti operative Euro ONERI DA DESTINARE AI SENSI DELL'ART. 25 - II COMMA - DELLA LEGGE 27 DICEMBRE Assestato 1983 N. 730 AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO Cassa attuale IN CORSO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI Pagina 8 di 13 0,00 408.676,38 Residui al 31/12/01 1.518.279,22 Fabbisogno di cassa 1.109.602,84 U.P.B. 4.10.1.3.02.103 Capitolo 004166 Piano Territoriale Regionale Autonome Correnti operative SPESE PER L'ATTIVITA' DELLE PROVINCE NELLA REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMNTO PROVINCIALI (PTCP) Euro Assestato 362.000,00 Cassa attuale 204.682,69 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa U.P.B. 4.10.2.1.02.104 Capitolo 004248 Capitolo 004890 157.317,31 Sviluppo integrato delle conoscenze del territorio, organizzazione del sistema informativo territoriale e diffusione delle informazioni mediante strumenti innovativi Autonome Correnti operative SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONI TERRITORIALI GEOLOGICHE PER LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA U.P.B. 4.10.2.2.03.106 - Euro Assestato 207.000,00 Cassa attuale 235.083,21 Residui al 31/12/01 246.250,85 Fabbisogno di cassa 218.167,64 Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale Autonome Capitale SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI, OPERE DI RIQUALIFICAZIONE O PER L'INCENTIVAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI INDICATI NEL PIANO TERRITORIALE D'AREA MALPENSA E PER PROGRAMMI DIRETTI ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO Euro Assestato 500.000,00 Cassa attuale 530.987,41 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 9 di 13 38.734,27 7.746,86 U.P.B. 4.10.3.1.02.108 Capitolo 004510 Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico Autonome Correnti operative Euro SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DIRETTIVE PER LA DELIMITAZIONE DELLE Assestato ZONE A RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO, NONCHE' PER IL PIANO DI AGGIORNAMENTO Cassa attuale CULTURALE DEGLI OPERATORI Capitolo 005601 Vincolate 52.314,31 Residui al 31/12/01 15.522,63 Fabbisogno di cassa 40.208,32 Correnti operative CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN ITALIA (PROGETTO IFFI) 77.000,00 Euro Assestato 352.171,70 Cassa attuale 334.563,12 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa U.P.B. 4.10.3.5.03.111 Capitolo 005567 17.608,58 Interventi straordinari per il riassetto idrogeologico del territorio a seguito di calamita naturali Vincolate Capitale CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI ED AI DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NELL'AUTUNNO 2000 Euro Assestato 28.515.013,90 Cassa attuale 10.274.453,44 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Capitolo 005699 Vincolate Capitale IMPIEGO DEL MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE, MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ED OPERE DI PREVENZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'AUTUNNO 2000 10.000.000,00 Euro Assestato Cassa attuale Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 10 di 13 - 12.431.033,11 5.000.000,00 6.000.000,00 U.P.B. 4.9.3.3.02.148 Capitolo 000843 Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualita delle acque superficiali e sotterranee Autonome Correnti operative SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ACQUE E PER LE INERENTI ATTIVITA' PRELIMINARI ED INTEGRATIVE U.P.B. 4.9.8.2.02.167 Capitolo 001450 Euro Assestato 353.116,17 Cassa attuale 827.342,83 Residui al 31/12/01 988.231,22 Fabbisogno di cassa 514.004,56 Monitoraggio delle cave, programmazione delle attivita estrattive e interventi di recupero Autonome Correnti operative SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLE PROVINCE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI CAVA, LA VIGILANZA E L'ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI Euro Assestato 450.000,00 Cassa attuale 254.439,81 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Capitolo 005416 Autonome Correnti operative SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLE CAVE Capitolo 005669 Autonome Assestato 50.000,00 Cassa attuale 56.012,61 Residui al 31/12/01 45.829,20 Fabbisogno di cassa 39.816,59 Euro Assestato Cassa attuale Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa Pagina 11 di 13 195.560,19 Euro Correnti operative REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLE PROVINCE DESTINATO A FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA MINERARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE 0,00 10.000,00 5.654,22 4.345,78 U.P.B. 5.0.2.0.02.186 Capitolo 004601 Consulenze Autonome Correnti operative SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE METODOLOGIE DI ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI IDRICI INTEGRATI E DEI RELATIVI PIANI FINANZIARI U.P.B. 5.0.2.0.02.187 Capitolo 004501 Euro Assestato 321.883,83 Cassa attuale 467.480,58 Residui al 31/12/01 593.012,17 Fabbisogno di cassa 447.415,42 Azioni di comunicazione interna ed esterna Autonome Correnti operative SOSTEGNO, PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE Pagina 12 di 13 Euro Assestato 1.007.123,00 Cassa attuale 1.103.560,83 Residui al 31/12/01 394.779,51 Fabbisogno di cassa 298.341,68 U.P.B. 5.0.2.0.02.264 Capitolo 001512 Studi e ricerche in materie di interesse regionale Autonome Correnti operative SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI E LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E DI ALTRE INDAGINI E RICERCHE NEL SETTORE TERRIRTORIALE E URBANISTICO Capitolo 005373 Autonome Euro Assestato 155.000,00 Cassa attuale 157.652,78 Residui al 31/12/01 61.716,60 Fabbisogno di cassa 59.063,82 Correnti operative SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI RICERCHE E PER LO STUDIO DI SERVIZI UTILI ALLE AZIONI REGIONALI DI POLITICA ENERGETICA Euro Assestato 70.000,00 Cassa attuale 39.579,53 Residui al 31/12/01 Fabbisogno di cassa 30.420,47 TOTALE ALLEGATO Autonome Correnti 30.764.549,85 Capitale 265.975,30 Correnti 958.224,18 Capitale 22.157.999,52 Vincolate TOTALE GENERALE Pagina 13 di 13 54.146.748,85 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR20020130] Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 [3.3.0] D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10962 Approvazione dell’avviso per la concessione di contributi, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 comma 27, per la realizzazione di iniziative nelle aree protette regionali LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all’art. 3, commi da 24 a 40, istituisce il tributo speciale per il deposito in discarica e lo smaltimento in inceneritori senza recupero di energia dei rifiuti solidi; Visto in particolare il comma 27, che prevede l’utilizzo del 20% del gettito del suddetto tributo, al netto della quota spettante alle province, per la formazione di un apposito fondo regionale destinato a favorire la minor produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, l’avvio ed il funzionamento delle agenzie dell’ambiente, l’istituzione e manutenzione di aree naturali protette; Vista la l.r. 28 aprile 1997, n. 13 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» ed in particolare l’art. 13, commi 6, 7 e 8; Vista la deliberazione di Consiglio regionale 5 maggio 1999, n. 1248 di approvazione dei criteri per l’utilizzo del fondo derivante dai proventi del tributo istituito con l’art. 3 della legge 549/1995, che all’art. 5 individua gli interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette, oggetto dei contributi da parte dei beneficiari; Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norma per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che alcuni parchi regionali interessano i bacini dei più importanti corsi d’acqua della Regione Lombardia; Preso atto che gli stessi hanno provveduto attraverso circostanziati studi a definire il Piano territoriale di coordinamento, i Piani di settore e gli interventi necessari a contemperare la tutela dell’ambiente naturale con la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, stante anche la presenza di Siti di importanza comunitaria (SIC); Dato atto altresı̀ che l’Autorità di bacino ha individuato un elenco dei corsi d’acqua sui quali è urgente intervenire per la prevenzione dei dissesti idrogeologici; Stabilito pertanto, nel rispetto dei criteri generali di cui alla d.c.r. n. 1248/99, di circoscrivere l’assegnazione dei fondi ad interventi di manutenzione, salvaguardia e protezione ambientale lungo i corsi d’acqua compresi nelle aree protette regionali, cosı̀ come dettagliati nell’allegato A alla presente deliberazione; Ritenuto quindi di disporre, ai sensi dell’art. 6, lettera c), della citata d.c.r. 5 maggio 1999, n. 1248, l’opportuna pubblicità ai soggetti interessati tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di apposito avviso per l’assegnazione, da parte della Giunta regionale, dei contributi di cui sopra per l’anno 2002, da imputare al capitolo 4.9.6.1.3/5419 «Spese per l’attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l’istituzione e la manutenzione di aree protette»; Vista la l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria»; A voti unanimi espressi nella forma di legge Delibera 1. di destinare il fondo di cui all’art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, a disposizione del corrente esercizio su UPB 4.9.6.1.3.157, capitolo 5419 del bilancio 2002, per le iniziative previste dall’art. 5, dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 1999, n. 1248, tramite l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi per l’istituzione, la manutenzione e la valorizzazione delle aree protette regionali, secondo le modalità definite dell’allegato A alla presente deliberazione; 2. di procedere pertanto, in applicazione dell’art. 6, comma c) della predetta deliberazione, e in conseguenza delle considerazioni esplicitate nelle premesse, all’approvazione del- 4204 l’«Avviso per l’assegnazione dei contributi per l’istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, con l’utilizzo del fondo previsto dall’art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549», di cui all’allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 3. di disporre la pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di cui al punto 2. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato A Avviso per l’assegnazione di contributi per l’istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, con l’utilizzo del fondo previsto dall’art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 La Regione Lombardia, ai sensi della legge citata in oggetto, provvede per l’esercizio 2002 alla assegnazione dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio regionale con la deliberazione n. VI/1248 del 5 maggio 1999. Per l’istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette il fondo disponibile per il corrente anno ammonta a C 700.000 e verrà assegnato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle richieste presentate dai soggetti interessati. Il fondo potrà essere integrato a seguito di economie riscontrate durante l’esercizio nella gestione del capitolo. Beneficiari dei contributi sono gli Enti gestori delle aree protette regionali. Gli interventi oggetto dei contributi dovranno essere diretti a garantire un livello di sicurezza adeguato, rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, del territorio e dell’ambiente dell’area protetta: – rilevazione, monitoraggio, analisi del patrimonio idrico; – interventi di rimboschimento, riqualificazione e manutenzione forestale, naturalistica ed ambientale; – interventi di conservazione della fauna ittica. Gli interventi dovranno essere localizzati all’interno delle aree protette regionali, individuate ai sensi dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. L’ammontare dei contributi che verranno concessi non potrà essere superiore all’80% della spesa ammessa al contributo stesso. L’erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità: – un acconto pari al 70% del contributo assegnato verrà erogato alla presentazione del progetto ed all’avvio dei lavori, delle forniture o delle acquisizioni; – il saldo del 30% alla certificazione di regolare esecuzione e rendicontazione finale o alla presentazione degli atti d’acquisto. L’Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi provvederà alla istruttoria e valutazione delle richieste presentate ed alla proposta di riparto del fondo disponibile. Costituiscono criteri di priorità nelle assegnazioni: a) gli interventi rientranti nel P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Po e nei programmi della Giunta regionale, coordinati dal servizio regionale competente; b) gli interventi rivolti alla difesa del suolo e dell’ambiente naturale, con particolare riferimento alle zone interessate da corsi d’acqua; c) la celere cantierabilità dei progetti presentati che consenta l’impegno e la liquidazione dei contributi entro l’anno successivo alla assegnazione; d) gli interventi che prevedano l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di specie autoctone; e) la data di presentazione della richiesta. Le domande dovranno essere inoltrate alla Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi, via Stresa 24 – 20125 Milano, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovranno essere corredate da una relazione che illustri le caratteristiche tecniche ed economiche della iniziativa oggetto della richiesta di contributo, con particolare riguardo agli elementi che possano ricondurre alla valutazione delle priorità. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 D) CIRCOLARI E COMUNICATI [BUR20020131] [1.3.0] Circ.r. 4 novembre 2002 – n. 45 Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – Modalità di presentazione e valutazione delle domande di finanziamento relative al Sistema Informativo Regionale Beni Culturali – S.I.R.Be.C., ai sensi della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di Musei di enti locali o di interesse locale» (Circolare attuativa della d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001) 1. Premessa generale La Regione Lombardia attraverso la realizzazione del S.I.R.Be.C. – Sistema Informativo Regionale Beni Culturali concorre con il Governo nazionale (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e le altre Regioni alla costruzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale dei Beni Culturali, supportando le operazioni di catalogazione, considerate strumento fondamentale per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale lombardo nel contesto nazionale ed europeo, e per la realizzazione della Carta del Rischio del patrimonio culturale, oltre che concorrendo alla definizione delle metodologie in tale materia. Il Sistema Informativo Regionale Beni Culturali della Regione Lombardia, pertanto, partecipa allo sviluppo del sistema di interconnessione tra banche dati relative ai beni culturali, su scala regionale e nazionale. La presente circolare attua le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001 «Approvazione di modalità e termini per la presentazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell’art. 4 comma 9 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6». 2. Finalità del S.I.R.Be.C. • precatalogazione e catalogazione delle collezioni museali; • inventariazione e catalogazione di beni culturali mobili e immobili diffusi sul territorio; • catalogazione conservativa di beni culturali immobili e mobili secondo la metodologia Carta del Rischio; • identificazione e georeferenziazione di beni culturali immobili di interesse storico-artistico • catalogazione delle collezioni di proprietà regionale. 3. Tipologie di interventi Le tipologie di interventi che concorrono allo sviluppo del S.I.R.Be.C. sono: • strutturazione delle banche dati afferenti al Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali secondo i tracciati di catalogazione previsti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; • prosecuzione dell’informatizzazione e della normalizzazione dei dati S.I.R.Be.C. pregressi; • sviluppo della catalogazione delle collezioni regionali; • campagne di catalogazione e campagne fotografiche inerenti collezioni museali e beni immobili e mobili allocati sul territorio; • campagne di catalogazione di beni immobili e mobili secondo la metodologia Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Per realizzare questi interventi, la Regione opera in partenariato con enti pubblici e privati, secondo la normativa vigente, prevedendo l’eventualità di contribuire alla loro realizzazione anche con contributi tecnici, metodologici e finanziari. 4. Soggetti proponenti I soggetti proponenti possono essere: Province, Comuni, Diocesi, Università e Istituti di ricerca nonché enti e istituti scientifici operanti nell’ambito della tutela e della conservazione dei Beni Culturali che per loro natura o competenza offrano precise garanzie sulla realizzazione del progetto. 5. Requisiti di ammissibilità I requisiti di ammissibilità per il cofinanziamento di progetti e interventi nell’ambito del S.I.R.Be.C. sono i seguenti: • I progetti dovranno essere presentati perentoriamente nei termini sotto indicati e la documentazione allegata dovrà essere completa pena esclusione. • Le campagne di catalogazione e le campagne di rilevazio- ne fotografica dovranno avere contenuti originali ed essere concordate con la Regione Lombardia e le Soprintendenze competenti al fine di allocare razionalmente le risorse impiegate, evitando sovrapposizioni e doppi interventi di catalogazione sugli stessi oggetti. • Le schede prodotte nell’ambito dei progetti devono intendersi complete di immagini. Potranno essere finanziate campagne fotografiche finalizzate alla realizzazione della documentazione iconografica di schede già prodotte qualora queste siano prive della documentazione fotografica prevista, o siano accompagnate da documentazione fotografica non rispondente a quanto previsto nella normativa tecnica di riferimento («La documentazione fotografica delle schede catalogo – Metodologie e tecniche di riferimento – ICCD 1998»), o le condizioni del bene siano mutate e richiedano una nuova documentazione fotografica. • Potranno essere realizzate campagne di catalogazione prive di una documentazione fotografica realizzata contestualmente solo nel caso sia disponibile documentazione fotografica preesistente da allegare alle schede con caratteristiche rispondenti alla normativa di riferimento. • L’elenco dei beni oggetto della campagna di catalogazione o della campagna fotografica dovrà essere inviato almeno 60 gg. prima della data di scadenza per la presentazione dei progetti alla Soprintendenza competente per materia e territorio (schede A e PG Soprintendenze per i Beni architettonici ed il paesaggio; schede RA Soprintendenze per i beni archeologici; schede OA/BDM/F/S-MI/BN/ Soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico) la quale, secondo quanto concordato con la Regione Lombardia, dichiarerà che i beni non sono già stati catalogati o, in caso di beni già schedati, l’opportunità della revisione o dell’aggiornamento delle schede esistenti. La risposta della Soprintendenza dovrà essere inoltrata dall’ente che propone il progetto alla Regione Lombardia entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2003. Qualora l’ente non riceva risposta dalla Soprintendenza entro 60 gg. dalla data di invio dell’elenco dei beni oggetto della catalogazione, il progetto potrà avere comunque corso. Farà fede la data del timbro postale ovvero la data di acquisizione al protocollo (cfr. punto 6). • Saranno cofinanziabili progetti di catalogazione e campagne fotografiche relative alle seguenti categorie di beni: – beni architettonici di interesse artistico e storico; – opere d’arte; – reperti archeologici; – stampe, matrici, incisioni; – beni demoantropologici materiali; – fotografia (tutte le tipologie di supporto fotografico); – parchi e giardini; – beni naturalistici; – documenti della comunicazione orale. Progetti di catalogazione inerenti altre tipologie di beni culturali verranno presi in considerazione solo in caso di comprovata urgenza ai fini della conservazione e dovranno comunque prevedere l’adozione dei i tracciati previsti dall’ICCD su supporto cartaceo o su programmi informatici concordati con la Regione. I progetti di inventariazione e catalogazione devono comunque allinearsi agli standard nazionali in vigore. I dati prodotti nell’ambito delle campagne di catalogazione dovranno essere trasferiti alla Regione Lombardia nei formati previsti dai tracciati SIRBeC/ICCD/CdR, utilizzando i software forniti dalla Regione. • il personale coinvolto nei progetti con mansioni scientifiche deve possedere i requisiti professionali necessari alle specifiche mansioni previste dal progetto: cfr. allegato 1 – titoli di studio richiesti ai catalogatori; • l’ente proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo del progetto. Verranno valutati ai fini del cofinanziamento gli eventuali costi del personale interno solo se direttamente impegnato nella redazione delle schede o nella realizzazione o digitalizzazione delle immagini ove se ne possa dimostrare l’effettiva applicazione per quote di tempo lavorato all’intervento; 4205 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia • potranno essere ammessi progetti di durata annuale o pluriennale: i progetti pluriennali potranno avere la durata massima di 4 anni; i progetti dovranno mirare alla produzione di lotti catalografici organici e funzionalmente compiuti; • i progetti proposti dovranno avere un costo complessivo annuo non inferiore a C 5.200,00 il finanziamento richiesto alla Regione Lombardia non dovrà superare le somma di C 52.000,00; i costi medi per unità di prodotto non dovranno essere superiori a quanto previsto nell’allegato 2 – tariffe di riferimento per schede di catalogazione; • i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione dettagliata sui contenuti tecnico-scientifici e descrizione del contesto culturale e territoriale in cui si inserisce il progetto di catalogazione. 6. Modalità di presentazione Le domande dovranno essere indirizzate alla Struttura documentazione, restauro, valorizzazione, Unità organizzativa Musei e Patrimonio archeologico, architettonico, artistico – D.G. Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Giunta regionale, piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano e, se consegnate a mano, potranno essere presentate esclusivamente nei seguenti orari: lunedı̀ – giovedı̀ 9.30/12.00 – 14.30/16.30 – venerdı̀ 9.30/12.00 – a Milano – via Pirelli, 12 – Protocollo generale della Giunta regionale della Lombardia presso le sedi territoriali regionali ai seguenti indirizzi: • Bergamo – viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 BG; • Brescia – via Dalmazia, 92/94 – 25100 BS; • Como – viale Varese angolo via Benzi – 22100 CO; • Cremona – via Dante, 136 – 26100 CR; • Lecco – c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 LC; • Lodi – via Haussman, 7 – 26900 LO; • Mantova – corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 MN; • Pavia – viale Cesare Battisti, 150 – 27100 PV; • Sondrio – via del Gesù, 17 – 23100 – SO; • Varese – viale Belforte, 22 – 21100 – VA. – A mezzo posta (ordinaria, prioritaria, raccomandata) in busta indirizzata alla struttura documentazione, restauro, valorizzazione, Unità organizzativa Musei e Patrimonio archeologico, architettonico, artisitico – D.G. Culture Identità e Autonomie della Lombardia, Giunta Regionale, piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano. Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 15 gennaio 2003, pena l’esclusione. Le domande pervenute oltre i termine di scadenza sopra indicato daranno luogo alla formale esclusione della richiesta. Nel caso di inoltro a mezzo posta farà fede il timbro postale. 7. Documentazione richiesta I soggetti interessati dovranno presentare il progetto su propria carta intestata (su cui deve essere applicata una marca da bollo da C 10,33 con esclusione dei soggetti esenti per legge e gli enti pubblici) ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni. La presente circolare, nel riepilogare la documentazione da allegare alla domanda, contiene in allegato le schede e i facsimile da utilizzare secondo le seguenti indicazioni. Sono parte integrante della domanda: 1. scheda anagrafica del progetto: allegato 3 – scheda progetto; 2. la relazione dettagliata sulle finalità, sugli obiettivi complessivi, sui contenuti tecnico-scientifici che dovrà descrivere il contesto culturale e territoriale in cui si inserisce il progetto di catalogazione; 3. curricula firmati in originale del personale coinvolto nel progetto con mansioni tecnico scientifiche allegato 1 – titoli di studio richiesti ai catalogatori; 4. dichiarazione sottoscritta sotto propria responsabilità del dirigente o funzionario competente che attesti l’originalità dei contenuti del progetto e che assicuri l’assolvimento di ogni obbligo eventuale di natura previdenziale, assicurativa e di rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro e i cantieri mobili; 5. dichiarazione di originalità della catalogazione da 4206 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 parte della Soprintendenza territoriale competente per materia; 6. approvazione dello schema di convenzione con dichiarazione del cofinanziamento: allegato 4 – schema di deliberazione. I progetti presentati senza la documentazione richiesta entro i termini previsti non potranno essere considerati ammissibili. Sulla scheda progetto dovranno comunque essere indicati: a) obiettivi da conseguire; b) risultati e prodotti attesi; c) risorse umane e finanziarie coinvolte; d) previsioni di costo medio per singola unità di prodotto (comprensivo di IVA); e) costo globale del progetto (comprensivo di IVA) e entità percentuale del cofinanziamento obbligatorio (non inferiore al 50%) da parte dell’ente proponente; f) pianificazione e tempistica; g) eventuali criticità. I progetti pluriennali, dovranno inoltre indicare: – obiettivi complessivi del progetto – durata del progetto e, per ogni annualità: – scheda anagrafica del progetto con i costi previsti e i risultati attesi per l’annualità corrente; – obiettivi conseguiti nelle annualità precedenti; – documentazione attestante l’impegno dell’ente al cofinanziamento; – curricula firmati dei catalogatori in caso di variazione del personale coinvolto secondo le modalità sopra descritte. Ciascun progetto dovrà garantire per ogni annualità la produzione di un lotto catalografico organico e funzionalmente compiuto. Nel caso di finanziamento di progetti pluriennali negli anni successivi alla prima approvazione, ove si voglia chiedere nuovamente il cofinanziamento regionale, non sarà necessario inoltrare nuovamente i seguenti documenti: • curricula del personale coinvolto nel progetto con mansioni tecnico scientifiche solo se invariato; • dichiarazione del dirigente o funzionario competente che attesti l’originalità dei contenuti del progetto e che assicuri l’assolvimento di ogni obbligo eventuale di natura previdenziale, assicurativa e di rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro e i cantieri mobili; • dichiarazione di originalità della catalogazione da parte della soprintendenza competente. Il cofinanziamento da parte dell’ente proponente andrà documentato ogni anno mediante apposito atto formale di impegno della spesa o, comunque, altro atto che documenti il vincolo delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa propria dell’ente. Per ogni progetto dovranno essere indicati il responsabile scientifico e il responsabile amministrativo presso l’ente proponente, nonché il legale rappresentante, che firmerà tutti gli atti ufficiali riguardanti il progetto (convenzione ed atti conseguenti). Eventuali cambiamenti nel personale coinvolto andranno preventivamente autorizzati dalla competente Struttura Documentazione, Restauro e Valorizzazione della Regione Lombardia. La Struttura Documentazione, Restauro e Valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, Documentazione e Sistemi informativi multimediali potrà fornire l’assistenza tecnica anche nella predisposizione dei progetti stessi, in coerenza con le priorità, i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione definiti dalla presente circolare. 8. Criteri di priorità nella valutazione e relativi punteggi Un Nucleo di Valutazione, istituito con apposito decreto, esaminerà ogni singolo progetto e, tra l’altro, verificherà la congruità dei requisiti del personale tecnico-scientifico come specificato nell’Allegato 1 alla presente circolare. Saranno esclusi dal finanziamento gli Enti che non hanno completato i progetti nei termini previsti dalle convenzioni già approvate. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 I progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri: a) urgenza documentata ai fini della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni; b) grado percentuale del cofinanziamento da parte del soggetto proponente; c) prosecuzione o completamento dei progetti in corso, o avvio di progetti di particolare rilevanza per importanza dei beni schedati, copertura territoriale, numero di schede; d) integrazione con il progetto Carta del Rischio o con altri progetti di riconosciuto interesse regionale collegati agli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Sviluppo, o con progetti comunitari; e) recupero e normalizzazione di dati secondo i vigenti standard nazionali. Il Nucleo di Valutazione in fase di istruttoria terrà in considerazione inoltre i seguenti elementi: – qualità della progettazione; – valutazione dei risultati in progetti già realizzati dal soggetto richiedente nonché sulla puntualità nella consegna dei risultati e degli stati di avanzamento lavori; – assunzione di idonee iniziative di informazione e comunicazione, a carico del proponente, che evidenzino il partenariato con la Regione nella realizzazione del progetto. I progetti verranno valutati secondo la seguente griglia: PARAMETRO Urgenza DETTAGLIO Valore fino a Conservazione Tutela Valorizzazione 8 8 8 Grado di cofinanziamento da parte del soggetto proponente 6 Avanzamento del progetto Prosecuzione Completamento 2 6 Rilevanza Copertura Territoriale Numero di schede Importanza beni schedati 4 2 10 Integrazione Carta del Rischio Altri progetti regionali, Unione Europea, collegamento agli obiettivi del P.R.S. 4 4 Recupero e normalizzazione secondo i vigenti standard nazionali 6 Qualità progettuale 2 9 9 2 Indicazione obiettivi totali/parziali Elenco dettagliato dei beni da catalogare Congruità delle risorse finanziarie Fruizione della catalogazione iniziative di comunicazione Relazione tecnico-scientifica TOTALE 10 100 Avrà priorità il finanziamento dei progetti pluriennali approvati negli anni precedenti fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte. Saranno ritenute comunque prioritarie: • la precatalogazione e catalogazione delle collezioni museali, • l’inventariazione e catalogazione dei beni culturali mobili e immobili diffusi sul territorio e a rischio di degrado e di furto, • la schedatura dei beni culturali immobili e mobili, secondo la metodologia Carta del Rischio, anche come necessario presupposto per il cofinanziamento di interventi manutentivi e di restauro. Proseguirà inoltre la catalogazione delle collezioni di proprietà regionale. I progetti approvati dal Nucleo di Valutazione formano una graduatoria all’interno della quale verranno finanziati seguendo l’ordine, in base alle effettive disponibilità di bilancio. 9. Tempi di realizzazione e consegna dei risultati I progetti individuati in base alle indicazioni della presente circolare e alle conclusioni del Nucleo di Valutazione vengono approvati con deliberazione della Giunta Regionale. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione della d.g.r. deve essere sottoscritta, da parte della Regione e dell’ente proponente, l’apposita convenzione attuativa che definisce i reciproci impegni (allegati 5a), 5b), 5c). I progetti dovranno completarsi entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione, con la consegna dei risultati e di due relazioni, una tecnico-scientifica e una amministrativocontabile che specifichi le singole voci di spesa. Per i progetti per i quali è richiesto un contributo superiore a C 7.500,00 alla relazione amministrativo contabile andranno allegati i seguenti documenti: A) Enti Pubblici: copia dei mandati di pagamento con timbro di pagamento della banca o, in alternativa, liberatoria del prestatore d’opera. B) Privati: copia quietanzata delle fatture o notule di addebito emesse da aziende o da prestatori d’opera. L’ente proponente si impegnerà a produrre entro 4 mesi dalla firma della convenzione, almeno il 20% delle schede realizzate in modo da consentire le verifiche ritenute opportune sull’avanzamento dei lavori. Sarà concessa in via eccezionale una sola proroga non superiore a 90 giorni naturali e continuativi qualora la richiesta – da presentare prima del 90º giorno antecedente quello della scadenza – risulti adeguatamente motivata da documentate cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell’ente proponente. Le immagini fotografiche allegate alle schede di catalogo e conservative dovranno essere di qualità adeguata e realizzata secondo le metodologie definite dall’ICCD (cfr: Normative ICCD: La documentazione fotografica delle schede di catalogo e Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche, presenti anche sul sito internet www.iccd.beniculturali.it e nelle istruzioni annesse ai programmi informatici S.I.R.Be.C.). I dati alfanumerici e le immagini saranno trasferiti nella banca dati centrale del S.I.R.Be.C. La Regione Lombardia ne acquisirà la disponibilità, risultando esclusa qualsiasi pretesa a qualunque titolo – salvo gli obblighi di legge – da parte dei soggetti realizzatori, degli enti proprietari dei beni catalogati o di chiunque altro. 10. Proprietà e uso dei prodotti I prodotti risultanti dalla realizzazione dei progetti sono di proprietà della Regione Lombardia e dell’ente proponente che ne decidono concordemente le forme di utilizzo e le eventuali modifiche, ai sensi delle leggi vigenti in materia di diritti d’autore. La proprietà e l’utilizzo dei dati realizzati nell’ambito dei progetti proposti dalle Diocesi è normata secondo quanto previsto dalla allegata convenzione. I risultati dei progetti sono comunque resi disponibili per l’implementazione del Catalogo Generale dei Beni Culturali, con modalità da definirsi a cura dello Stato e della Regione. La Regione potrà diffondere i dati al pubblico. L’eventuale diffusione dei dati attraverso pubblicazioni e reti telematiche terrà conto delle problematiche di sicurezza dei beni e di riservatezza dei dati sensibili secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Diocesi lombarde (allegato 6 – protocollo riguardante la diffusione dei dati). 11. Erogazione dei finanziamenti L’erogazione dei finanziamenti avverrà, dopo la sottoscrizione della convenzione attuativa, secondo le seguenti modalità: a) agli enti beneficiari dei finanziamenti regionali sarà erogata una quota pari al 70% della somma assegnata successivamente alla firma della convenzione ed alla presentazione della dichiarazione di avvio lavori alla Struttura Documentazione, Restauro e Valorizzazione. b) Il saldo, corrispondente alla restante quota del 30% sarà erogato a seguito della consegna dei materiali di catalogazione prodotti secondo quanto previsto dal progetto, dopo la verifica dei risultati e approvazione da parte della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione sulla base della documentazione comprovante l’attuazione del progetto e dei relativi giustificativi di spesa. Per le modalità di rendicontazione si rinvia al punto 8. «Tempi di realizzazione e consegna dei risultati». 12. Verifiche Nel caso in sede di verifica venisse accertata la non corrispondenza dei risultati agli obiettivi previsti, la Regione provvederà alla revoca delle somme assegnate, fatte salve le spese effettivamente sostenute, e debitamente documentate, per la sola parte relativa ai risultati consegnati e corrispondenti al progetto approvato, come tali conformi agli impegni risultanti dalla convenzione. 4207 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 13. Struttura di riferimento Nell’ambito della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, la Struttura di riferimento per il S.I.R.Be.C. è la seguente: Struttura Documentazione, restauro, valorizzazione. Dirigente: Luisa Pedrazzini tel. 026765.3735 Unità Operativa Catalogazione, documentazione e sistemi informativi multimediali Resp. U.O.: E. Minervini, tel. 026765.2599 Referenti: C. Acerbis tel. 026765.2773; C. Madia tel. 026765.2753. Il Dirigente della Struttura documentazione, restauro e valorizzazione: Luisa Pedrazzini Il Direttore Generale della Direzione generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia: Pietro Petraroia ——— • ——— Allegato 1 TITOLI DI STUDIO RICHIESTI AI CATALOGATORI BENI ARCHITETTONICI • Laurea in architettura oppure ingegneria civile con indirizzo edile. BENI STORICO ARTISTICI • Laurea in lettere, o in materie letterarie o in filosofia, o in dipartimento arti, musica e spettacolo (DAMS) o in conservazione dei beni culturali con indirizzo storico artistico. BENI ARCHEOLOGICI • Laurea in lettere con indirizzo archeologico o in conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico con specificazione della materia e titolo della tesi. In alternativa per la preistoria laurea in scienze geologiche o naturali con tesi su argomento attinente al paleolitico con la specificazione della materia e il titolo della tesi. Per archeozoologia è ammessa la laurea in scienze geologiche o naturali su argomento attinente a faune di interesse archeologico. BENI DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI • Laurea in lettere o filosofia o sociologia o scienze politiche o conservazione di beni culturali o scienze della formazione o dipartimento arti musica e spettacolo (DAMS) o architettura con tesi in una delle discipline attinenti alla storia sociale e alla demo-etno-antropologia. BENI NATURALISTICI • Laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze forestali e scienze ambientali, scienze geologiche. FOTOGRAFIA • Laurea in lettere o filosofia o sociologia o scienze politiche o conservazione di beni culturali o scienze della formazione o dipartimento arti musica e spettacolo (DAMS) o architettura – Per i responsabili di progetto in tutti gli ambiti è richiesto il diploma di specializzazione post-universitario relativo alla disciplina inerente agli oggetti di catalogazione o una documentata esperienza pregressa maturata in ambito museale o nel corso di precedenti campagne di catalogazione, che la Regione si riserva di valutare. – Per le campagne di catalogazione collegate al progetto Carta del Rischio del Patrimonio Culturale verranno particolarmente valutatati la documentata esperienza pregressa relativa a campagne di catalogazione conservativa e percorsi formativi specificamente attinenti alle problematiche di conservazione; per la figura del restauratore prevista per la redazione della scheda conservativa, verrà richiesto l’attestato conseguito presso una scuola riconosciuta che preveda almeno due anni di corso, attinente alle classi di manufatti per le quali viene prevista la schedatura oppure 4208 una documentata esperienza professionale attinente alle stesse classi di manufatti, che la Regione si riserva di valutare. Per la documentazione di esperienze pregresse varranno anche pubblicazioni nel campo. Per ogni disciplina sopra indicata occorre specificare la denominazione dell’insegnamento di cui sia titolare il relatore della tesi, il titolo della stessa, l’anno accademico di discussione, l’Università presso la quale la laurea sia stata conseguita. ——— • ——— Allegato 2 TARIFFE DI RIFERIMENTO PER SCHEDE DI CATALOGAZIONE I costi delle schede si intendono vincolanti fatte salve particolari condizioni operative che dovranno essere debitamente motivate. La variazione di prezzo tra importo minimo e importo massimo indicati è correlata alla complessità del bene schedato. I prezzi si intendono IVA esclusa, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione del corredo fotografico. BENI ARCHITETTONICI • Modulo identificativo C 20,00 • Scheda A – precatalogo: (senza rilievo) da C 155,00 a C 210,00 (con rilievo) da C 520,00 a C 775,00. Si intendono compresi lo stralcio, la mappa catastale; le ricerche relative alla proprietà immobiliare presso l’U.T.E. e la Conservatoria dei Registri Immobiliari; l’indagine storicoarchivistica e bibliografica; • Scheda conservativa I.C.R. (primo livello) C 415,00. Si intende compreso anche il rilievo di un piano tipo. • Scheda rischio antropico I.C.R. C 155,00. • Modulo catalografico Carta del Rischio comprendente scheda A (anagrafica), scheda conservativa I.C.R. (primo livello), scheda I.C.R. rischio antropico da C 725,00 a C 930,00. • Scheda di precatalogo PG (parchi e giardini) senza rilievo da C 155,00 a C 210,00 • Scheda di precatalogo PG – con rilievo da C 520,00 a C 1.035,00 • Revisione, aggiornamento e caricamento su supporto informatico di schede pregresse da C 25,00 a C 42,00 • Caricamento su supporto informatico di schede pregresse C 7,00 BENI ARCHEOLOGICI • Scheda RA (reperti museali) da C 16,00 a C 20,00 • Scheda RA (reperti di nuovo accesso) da C 20,00 a C 26,00 BENI STORICO ARTISTICI • Schede OA catalogo da C 25,00 a C 42,00 • Schede OA di precatalogo da C 10,00 a C 20,00 • Schede S/MI di catalogo da C 15,00 a C 20,00 • Schede S/MI di precatalogo da C 10,00 a C 15,00 • Scheda conservativa I.C.R. (opera d’arte) C 52,00 BENI DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI • Scheda BDM di catalogazione da C 8,00 a C 15,00 • Scheda BDM di precatalogazione da C 5,00 a C 8,00 BENI NATURALISTICI • Catalogazione ex novo C 5,00 • Catalogazione ex novo con determinazione dei reperti C 10,00 • Informatizzazione di schede già esistenti fino a un massimo di C 3,00 • Revisione e inserimento fino a un massimo C 4,00 FOTOGRAFIA • Scheda F/AIM corredata da immagine digitalizzata da C 6,00 a C 12,00 RECUPERO DATI PREGRESSI per tipologie RA, OA, S/MI, BDM • Revisione, aggiornamento e informatizzazione schede pregresse da C 5,00 a C 15,00 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia • Informatizzazione schede pregresse C 5,00 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE SCHEDE CATALOGO Fotografie di documentazione delle schede catalogo da consegnare digitalizzate secondo gli standard previsti dalla «Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche» dell’ICCD: • immagine B/N realizzata su pellicola 35 mm. o direttamente su supporto digitale da C 5,00 a C 12,00; • immagine a colori realizzata su pellicola negativa o diapositiva 35 mm. o direttamente su supporto digitale da C 5,00 a C 14,00. Il costo delle campagne fotografiche su medio e grande formato andrà di volta in volta concordato. • Digitalizzazione di immagini da negativi, diapositive, stampe da C 1,50 a C 12,00 a seconda del tipo e del formato dell’immagine originale e della risoluzione e della profondità di colore dell’immagine digitale acquisita. ——— • ——— Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Allegato 3 Anno 2003 SCHEDA PROGETTO Anagrafica dell’ente Ente titolare del progetto (realizzatore) ................................. Indirizzo ................................................ e-mail ........................ C.A.P. ......... Città ....................................... Provincia ............. Prefisso ........ Telefono ........................... Fax ........................... Referente: Cognome .................................... Nome .................................... Telefono .................................... e-mail .................................... Ente proprietario ..................................................................... Indirizzo ................................................ e-mail ........................ C.A.P. ......... Città ....................................... Provincia ............. Prefisso ........ Telefono ........................... Fax ........................... Referente: Cognome .................................... Nome .................................... Telefono .................................... e-mail .................................... Legale rappresentante Cognome .................................... Nome .................................... Telefono .................................... e-mail .................................... Altri Enti coinvolti ...................................................................................................... Modalità di riscossione dell’eventuale finanziamento (solo in caso di nuovo finanziamento o se modificato) Conto corrente bancario n. .............. Intestato a (1) ............................................................................. Banca .......................................................................................... Agenzia ........................................ Via ........................................ Cod. ABI ................................. Cod. CAB ................................. Titolo del progetto ...................................................................................................... Progetto annuale 䊐 Progetto pluriennale 䊐 Durata complessiva ............ Annualità in corso ............ Responsabile scientifico Cognome .................................... Nome .................................... Telefono .................................... e-mail .................................... (1) Il conto corrente deve essere intestato al soggetto giuridico richiedente il contributo. OBIETTIVI DEL PROGETTO Risultati e prodotti attesi Prodotti e analisi costi Oggetto tipologie schede numero costo unitario costo complessivo Ricognizione identificativa (*) Campagne di catalogazione BENI ARCHITETTONICI A precatalogo senza rilievo A precatalogo con rilievo conservativa I.C.R. primo livello rischio antropico I.C.R. Carta del Rischio PG precatalogo senza rilievo PG precatalogo con rilievo 4209 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Prodotti e analisi costi Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Oggetto tipologie schede numero costo unitario costo complessivo numero costo unitario costo complessivo BENI ARCHEOLOGICI RA reperti museali RA nuovo accesso BENI STORICO ARTISTICI OA precatalogo OA catalogo OA scheda conservativa I.C.R. S-MI precatalogo S-MI catalogo BENI DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI BDM precatalogo BDM catalogo BENI NATURALISTICI catalogazione ex novo catalogazione ex novo con determinazione reperti FOTOGRAFIA F/AIM Recupero dati pregressi (*) Schede revisionate, aggiornate e informatizzate Schede pregresse informatizzate Totale schede recuperate formato Campagna fotografica Fotografie digitali Diapositive Negativo bianco e nero Negativo colori Digitalizzazione immagini Digitalizzazioni da stampe colore Digitalizzazioni da stampe b/n Digitalizzazioni da negativi/diapositive colore Digitalizzazioni da negativi/diapositive b/n (*) Specificare la tipologia delle schede. RISORSE IMPEGNATE Per i progetti annuali: Costo complessivo: C .............................................. Finanziamento richiesto alla Regione Lombardia: C ............. Entità del cofinanziamento: C ................................... Per i progetti pluriennali: Costo complessivo: C................. Costo per ogni annualità: annualità 1º 2º 3º 4º anno anno anno anno Costo complessivo C C C C Finanziamento richiesto C C C C Cofinanziamento C C C C Costi di gestione: C...................... (verranno valutati ai fini del cofinanziamento i costi del personale interno solo se direttamente impegnato nella redazio- 4210 ne delle schede o nella realizzazione o digitalizzazione delle immagini) Risorse umane impegnate: Cognome, nome ......................................................................... Ruolo (allegare curriculum) ....................................................... ...................................................................................................... Relazione dettagliata (contenuti tecnico-scientifici del progetto,descrizione del contesto culturale e territoriale in cui si inserisce) ...................................................................................................... Eventuali criticità ...................................................................................................... (Firma) .......................................................... Marca da Bollo (ai sensi della legge vigente) ——— • ——— Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Allegato 4 SCHEMA DI DELIBERAZIONE ........... in caso di approvazione del progetto presentato per un finanziamento nell’ambito del piano SIRBeC 2003, l’ente si impegna a: – realizzare entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione il progetto cosı̀ come presentato, dal costo totale di C ..........., e che prevede nel dettaglio di produrre: n. ...... schede di inventariazione/precatalogo/catalogo relative a beni .............................................................................. n. ...... fotografie n. ...... immagini digitalizzate n. ...... schede cartacee recuperate informaticamente ......... (altro); – garantire nel bilancio dell’anno di riferimento la copertura finanziaria di C ............. pari ad una percentuale non inferiore al 50% del costo totale del progetto; – utilizzare tracciati schedografici, formati di trasferimento, normative per le riprese fotografiche e per la digitalizzazione delle immagini allineati agli standard in vigore secondo le indicazioni della Struttura Documentazione, valorizzazione e restauro; – fornire l’hardware e il personale necessario; – utilizzare per le mansioni previste il personale indicato nel progetto presentato e di cui si sono allegati i curricula; – concordare con i competenti uffici della Regione Lombardia eventuali modifiche o integrazioni del progetto che si rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del lavoro, senza che con ciò risulti aumentato il costo dello stesso; – consegnare alla Regione Lombardia alla scadenza del progetto una copia di quanto realizzato, corredato da una relazione tecnico-scientifica conclusiva e dal rendiconto amministrativo-contabile; – approvare lo schema di convenzione allegato; – designare per la sottoscrizione dell’atto il dirigente e/o funzionario ................................................................................... Si riconosce inoltre che i prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono di proprietà della Regione Lombardia e del ................................................... (nome ente), che ne decidono concordemente le forme di utilizzo, secondo lo schema di convenzione allegato, ed entreranno a far parte del Sistema Informativo Regionale sui Beni Culturali e del Catalogo Generale dei Beni Culturali. Si riconosce altresı̀ che in caso di non corrispondenza dei risultati agli obiettivi previsti, la Regione Lombardia provvederà alla revoca delle somme erogate, fatte salve le spese effettivamente sostenute per la sola parte di risultati conseguiti e corrispondenti al progetto. ——— • ——— Allegato 5a) Convenzione tra la Regione Lombardia e l’ente ...................................................................................................... per la realizzazione del progetto ........................................... PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia, con deliberazione n. .......... del ..................., ha approvato e finanziato, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 39/74, il progetto ......................... PREMESSO inoltre che la Regione Lombardia aderisce alle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. PREMESSO altresı̀ che tale progetto è stato concordato dall’ente .................. con la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione nel quadro della realizzazione del Sistema informativo regionale dei beni culturali. Tutto ciò premesso l’anno ......... il giorno ............ del mese di .......... negli uffici della Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia siti in piazza IV Novembre, 5 – Milano C.F. 80050050154, tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ai sensi della Delibera n. 5282 del 22 giugno 2001, domiciliato per la carica in Milano, piazza IV Novembre, 5; e ....................................................... legalmente rappresentato da ..................................., e di seguito designato come “Ente”, si stipula e si conviene quanto segue: Art. 1 La Giunta Regionale affida all’ente l’incarico di realizzare il progetto ..............., cosı̀ come finanziato con deliberazione n. ..... del ............... e convenuto nella presente convenzione. La scelta e la gestione del personale coinvolto nel progetto, operatori e collaboratori, sono totalmente a carico dell’ente secondo le modalità di cui alla circolare del Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione prot. n. ........ del ........... Il lavoro verrà fornito secondo le caratteristiche e le metodologie precisate nella deliberazione di cui al comma precedente. Eventuali modifiche o integrazioni del progetto che si rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del lavoro saranno concordate tra le parti senza che con ciò risulti aumentato il costo dello stesso. Art. 2 La Giunta Regionale si impegna ad erogare all’ente la somma di C ............... pari al 50% del costo complessivo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione e a collaborare, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, al suo buon esito. L’ente concorda con la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione le schede e i tracciati da utilizzare nonché il relativo software per garantire la compatibilità e l’integrazione col S.I.R.Be.C. e con i sistemi informativi nazionali, nonché la coerenza con gli standard nazionali in vigore. Secondo quanto stabilito dalla succitata d.g.r., la somma assegnata verrà erogata secondo le seguenti modalità: a) una quota pari al 70% della somma assegnata sarà erogata, successivamente alla firma della convenzione, dopo la verifica da parte del Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione dello svolgimento delle sottoelencate attività e, a seguito della presentazione da parte dei soggetti attuatori, della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività medesime e dei relativi giustificativi di spesa, ove necessari: – progettazione – individuazione dei beni oggetto di catalogazione; – individuazione del personale coinvolto nel progetto; – avvio lavori; b) il saldo, corrispondente alla restante quota del 30% sarà erogato a seguito della consegna dei materiali di catalogazione prodotti secondo quanto previsto dal progetto, dopo la verifica dei risultati e approvazione da parte del Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione sulla base della documentazione comprovante l’attuazione del progetto e dei relativi giustificativi di spesa, ove necessari. Art. 3 L’ente si impegna a realizzare il progetto di cui all’art. 1 nei tempi e secondo le modalità stabilite da questa convenzione nonché a concordare le forme di utilizzo del prodotto con la competente unità organizzativa della Regione Lombardia. L’ente si impegna inoltre a fornire l’hardware e il personale necessario, secondo quanto convenuto all’art. 1. Art. 4 Il progetto sarà completato in un anno a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Art. 5 Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ha facoltà di prorogare, a domanda, il predetto termine per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’ente; tale unica proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di maggiorazione in valore assoluto o in percentuale del contributo di cui all’art. 2, dovendosi il relativo importo considerare determinato nei termini predetti, anche in presenza di particolari difficoltà o di situazioni di forza maggiore. La proroga stessa non potrà superare la durata di giorni 90 naturali e continuativi. 4211 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Tale proroga non potrà peraltro essere applicata a progetti pluriennali. Art. 6 La Giunta Regionale, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, potrà effettuare verifiche sullo svolgimento dei lavori, per quanto di sua competenza, e verificherà comunque a fine lavori il regolare adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione. Art. 7 L’ente si impegna a presentare, al termine dei primi quattro mesi di lavoro, lo stato di avanzamento lavori relativo almeno al 20% delle schede da produrre e a trasferire alla Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, i dati e le immagini già realizzate in modo da consentire le verifiche ritenute opportune sull’avanzamento dei lavori, anche mediante test sperimentali sulle procedure di trasferimento, il cui buon esito costituisce elemento decisivo per una positiva valutazione del prodotto finale. A conclusione del lavoro l’ente presenterà una relazione tecnico-scientifica sullo svolgimento e sui risultati finali nonché il rendiconto finanziario dell’intero costo del progetto finanziato. Art. 8 In caso di valutazione di non corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi previsti, il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione provvederà alla revoca delle somme assegnate, fatte salve le spese effettivamente sostenute per la sola parte di risultati consegnati e corrispondenti al progetto. Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione potrà eventualmente fare obbligo all’ente di eseguire totalmente a proprie spese i lavori che valgano a completare o a rendere idoneo il lavoro, assegnando all’uopo un congruo termine. Art. 9 L’ente si obbliga alle condizioni e nei termini indicati negli artt. precedenti ad adempiere agli impegni assunti con il presente atto e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto del contributo pari a C ............, comprensivo di tutte le spese da sostenere in relazione a quanto previsto nella presente convenzione e dichiara di non aver null’altro da esigere da parte della Regione Lombardia. Art. 10 La Regione Lombardia non assume obbligo alcuno nei confronti dell’ente per le spese che questi dovesse affrontare e sostenere in eccedenza alle somme di cui all’art. 2. La Regione Lombardia è inoltre esonerata da ogni obbligo e responsabilità conseguente ai rapporti di lavoro che venissero instaurati tra l’ente e a danno di terzi in dipendenza dalle attività espletate in relazione alla presente convenzione. Art. 11 I prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono di proprietà della Regione Lombardia e dell’ente che ne decidono concordemente le forme di utilizzo e le eventuali modifiche. I dati saranno consegnati alla Regione nei formati di scambio concordati ed entreranno a far parte del Sistema informativo regionale beni culturali nonché del Sistema Generale Nazionale del Catalogo e della Documentazione; gli originali delle immagini rimarranno depositati presso l’ente e saranno a disposizione della Regione Lombardia per ogni evenienza; alla Regione Lombardia, secondo il progetto concordato, con la scheda sarà fornita l’immagine digitalizzata secondo gli standard regionali, coerenti con quelli fissati dallo Stato. I dati e le immagini risultanti dal progetto frutto dell’autonomo impegno finanziario dell’ente dovranno essere trasferiti alla Regione su un supporto informatico da essa giudicato idoneo. I dati verranno inseriti nelle banche dati SIRBeC. La Regione potrà diffondere i dati al pubblico. L’eventuale diffusione dei dati attraverso pubblicazioni e reti telematiche terrà conto delle problematiche di sicurezza dei beni e di riservatezza dei dati sensibili secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Diocesi lombarde. 4212 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Art. 12 Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente convenzione tra la Regione Lombardia e l’ente che non sia possibile definire in via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, e gli altri due nominati rispettivamente dalla Regione Lombardia e «DenominazioneSoggetto». Il collegio giudicherà secondo regole di diritto e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né a cassazione. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente in giudizio arbitrale e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. Art. 13 Saranno a carico dell’ente le spese di carta legale nonché gli oneri connessi a tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, nascenti dalla presente convenzione in base alle norme vigenti. Art. 14 La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali uno per la Regione Lombardia, uno per l’ente, uno da servire ai fini della registrazione, qualora questa fosse richiesta in caso d’uso, le cui spese sono da considerarsi a carico del soggetto richiedente. Letto, firmato e sottoscritto Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione. Il Dirigente e/o funzionario dell’ente ........................................ Milano, Allegato 5b) Convenzione per la realizzazione del progetto di diretto interesse regionale tra la Regione Lombardia e ................ PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia, con deliberazione n. ..... del...... ha approvato e finanziato, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 39/74, il progetto ...................................... PREMESSO inoltre che la Regione Lombardia aderisce alle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. PREMESSO altresı̀ che tale progetto è stato concordato ........................ con la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione nel quadro della realizzazione del Sistema informativo regionale beni culturali. Tutto ciò premesso l’anno il giorno del mese di negli uffici della Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia siti in piazza IV Novembre, 5 – Milano C.F.80050050154, tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro, e valorizzazione ai sensi della Delibera n. 5282 del 22 giugno 2001 domiciliato per la carica in Milano, piazza IV Novembre, 5; e ....................................................... legalmente rappresentato da ................................................................................................, si stipula e si conviene quanto segue: Art. 1 La Giunta Regionale affida a .................................................... l’incarico di realizzare il progetto ............................................. cosı̀ come finanziato con deliberazione n. ....... del ................. e convenuto nella presente convenzione. Eventuali modifiche o integrazioni del progetto che si rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del lavoro saranno concordate tra le parti senza che con ciò risulti aumentato il costo dello stesso. Art. 2 La Giunta Regionale si impegna ad erogare la somma di C ............. per la realizzazione del progetto di cui al progetto allegato alla presente convenzione e a collaborare, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, al suo buon esito. Secondo quanto stabilito dalla succitata d.g.r., la somma sarà erogata Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e, su presentazione dei necessari giustificativi di spesa. Art. 3 .............. si impegna a realizzare il progetto di cui all’art. 1 nei tempi e secondo le modalità stabilite da questa convenzione. Art. 4 Il progetto sarà completato in un anno a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Art. 5 Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ha facoltà di prorogare, a domanda, il predetto termine per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà delle ..........................; tale unica proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di maggiorazione in valore assoluto o in percentuale del contributo di cui all’art. 2, dovendosi il relativo importo considerare determinato entro i termini predetti, anche in presenza di particolari difficoltà o di situazioni di forza maggiore. La proroga stessa non potrà superare la durata di giorni 90 naturali e continuativi. Art. 6 La Giunta Regionale, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, potrà effettuare verifiche sullo svolgimento dei lavori, per quanto di sua competenza, e verificherà comunque a fine lavori il regolare adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione. Art. 7 ................. si impegna a presentare, contestualmente alla presentazione di ogni stato di avanzamento, una relazione dei risultati ottenuti che verrà sottoposta alla valutazione della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione. Art. 8 In caso di valutazione di non corrispondenza dei risultati agli obiettivi previsti il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione non erogherà le somme richieste, fatte salve le spese effettivamente sostenute per la sola parte di risultati consegnati e corrispondenti al progetto. Nel caso che a conclusione lavori venga verificata la non corrispondenza degli esiti del progetto ai risultati attesi il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione potrà richiedere che ................. esegua a proprie spese i lavori che valgano a completare o a rendere idoneo il lavoro, assegnando all’uopo un congruo termine. In caso di negligenza da parte .................. nello svolgimento dei lavori ad essa affidati o di inadempienza delle disposizioni di cui alla presente convenzione, la Regione Lombardia ha facoltà, previa intimazione scritta, di risolvere la convenzione medesima, mediante dichiarazione comunicata alla controparte a mezzo lettera raccomandata, con riserva di richiedere il danno derivante dall’inadempienza e dalla negligenza. Art. 9 ................. si obbliga alle condizioni e nei termini indicati negli artt. precedenti ad adempiere all’incarico affidatole, dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma di C ............. (IVA inclusa), comprensiva di tutte le spese da sostenere in relazione a quanto previsto nella presente convenzione e dichiara di non aver null’altro da esigere. Art. 10 La Regione Lombardia non assume obbligo alcuno nei confronti delle ............................. per le spese che questa dovesse affrontare e sostenere in eccedenza alle somme di cui all’art. 2. La Regione Lombardia è inoltre esonerata da ogni obbligo e responsabilità conseguente ai rapporti di lavoro che venissero instaurati da e a danno di terzi in dipendenza dalle attività espletate in relazione alla presente convenzione. Art. 11 I prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono di proprietà della Regione Lombardia. Art. 12 Saranno a carico di le spese di carta legale nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, nascenti dalla presente convenzione in base alle disposizioni di leggi vigenti. Art. 13 Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente convenzione tra l’amministrazione della Regione Lom- Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 bardia e ...................................... che non sia possibile definire in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Milano e gli altri due nominati rispettivamente dalla Regione Lombardia e da ............................. Il collegio giudicherà secondo regole di diritto. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente il giudizio arbitrale e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. Art. 14 La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali, uno per la Regione Lombardia, uno per l’ente ed uno ai fini della registrazione, qualora questa fosse richiesta in caso d’uso, le cui spese sono da considerarsi a carico del soggetto richiedente. Letto, confermato e sottoscritto Milano, Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione Il Legale Rappresentante di ...................................................... Allegato 5c) Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e la Diocesi di ................................................................................................. per la realizzazione del progetto «Catalogazione beni culturali ecclesiastici – anno ....» PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia, con deliberazione n. ....... del ..............., ha approvato e finanziato, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 39/74, il progetto ............................; PREMESSO inoltre che la Regione Lombardia aderisce alle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; PREMESSO che le Diocesi lombarde, nel rispetto delle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, stanno realizzando l’inventario generale dei beni culturali appartenenti agli Enti ecclesiastici soggetti alla propria giurisdizione, secondo le indicazioni dell’ufficio nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana e in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, nello spirito dell’Intesa per la tutela dei beni culturali ecclesiastici sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.); PREMESSO altresı̀ che la Diocesi di ....................................... va parimenti realizzando la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione fotografica di beni culturali ecclesiastici appartenenti ad enti soggetti alla propria giurisdizione ed è disponibile a mettere a disposizione della Regione Lombardia i prodotti risultanti dall’attività in oggetto, limitatamente ai dati frutto del presente progetto cofinanziato; PREMESSO infine che tale progetto è stato concordato dalla Diocesi di ................................. con la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione nel quadro della realizzazione del Sistema informativo regionale dei beni culturali. Tutto ciò premesso l’anno ......... il giorno................................. del mese di ........................ negli uffici della Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia siti in piazza IV Novembre, 5 – Milano C.F. 80050050154, tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ai sensi della Delibera n. 5282 del 22 giugno 2001, domiciliato per la carica in Milano, piazza IV Novembre, 5; e la Diocesi di ............................................. C.F. ...................... legalmente rappresentata da ............. , in qualità di .............., si stipula e si conviene quanto segue: Art. 1 La Diocesi di ...................................... si impegna a realizzare il progetto «Catalogazione beni culturali ecclesiastici – anno ......», cosı̀ come finanziato con deliberazione n. ..... 4213 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del ................ e convenuto nella presente convenzione. La scelta e la gestione del personale coinvolto nel progetto, operatori e collaboratori, sono totalmente a carico della Diocesi di ........................................................... e secondo le modalità di cui alla circolare n. ........ del ............... Il lavoro verrà fornito secondo le caratteristiche e le metodologie precisate nella deliberazione di cui al comma precedente. Eventuali modifiche o integrazioni del progetto che si rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del lavoro saranno concordate tra le parti senza che con ciò risulti aumentato il costo dello stesso. Art. 2 La Giunta Regionale, approvando il progetto della Diocesi di ..............................., si impegna ad erogare alla stessa la somma di C ................ per la sua realizzazione e a collaborare, attraverso la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione. Secondo quanto stabilito dalla succitata d.g.r., la somma assegnata verrà erogata secondo le seguenti modalità: a) una quota pari al 70% della somma assegnata sarà erogata, successivamente alla firma della convenzione, dopo la verifica da parte del Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione dello svolgimento delle sottoelencate attività e, a seguito della presentazione da parte dei soggetti attuatori, della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività medesime e dei relativi giustificativi di spesa, ove necessari: – progettazione; – individuazione dei beni oggetto di catalogazione; – individuazione del personale coinvolto nel progetto; – avvio lavori; b) il saldo, corrispondente alla restante quota del 30% sarà erogato a seguito della consegna dei materiali di catalogazione prodotti secondo quanto previsto dal progetto, dopo la verifica dei risultati da parte del Dirigente della Struttura Documentazione restauro e valorizzazione sulla base della documentazione comprovante l’attuazione del progetto e dei relativi giustificativi di spesa, ove necessari. Art. 3 La Diocesi di .................................. concorda con la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione le schede e i tracciati da utilizzare nonché il relativo software per garantire la compatibilità e l’integrazione col S.I.R.Be.C. e con i sistemi informativi nazionali, nonché la coerenza con gli standard nazionali in vigore secondo le modalità di seguito specificate: a) la Regione Lombardia avendo approntato un software di catalogazione che integra i tracciati I.C.C.D./S.I.R.Be.C. con i campi previsti dal tracciato C.E.I. lo mette a disposizione della Diocesi di ...................... I programmi sorgenti di detto software sono depositati presso la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia e saranno resi disponibili agli utilizzatori sottoscrittori della presente convenzione in caso di cessazione d’attività da parte dei fornitori o qualora la Regione Lombardia decidesse di non dare seguito al progetto SIRBEC. Il software sarà dato in uso anche agli Enti ecclesiastici che ne faranno richiesta, secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dalle specifiche convenzioni S.I.R.Be.C., sia quelle a carattere oneroso che quelle a carattere non oneroso; b) gli Enti ecclesiastici utilizzeranno tale software per la produzione dei dati per la catalogazione del patrimonio, e comunque i dati saranno riversati alla Regione Lombardia nel formato utilizzato dal software medesimo; c) per tutti gli eventuali problemi connessi all’utilizzo del software il referente sarà la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, della Regione Lombardia. Art. 4 La Diocesi di ...................................... si impegna a realizzare il progetto di cui all’art. 1 nei tempi e secondo le modalità stabilite da questa convenzione. Art. 5 Il progetto sarà completato in un anno a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 4214 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Art. 6 Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ha facoltà di prorogare, a domanda, il predetto termine per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della Diocesi di ..........................; tale unica proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di maggiorazione in valore assoluto o in percentuale del contributo di cui all’art. 2, dovendosi il relativo importo considerare determinato nei termini predetti, anche in presenza di particolari difficoltà o di situazioni di forza maggiore. La proroga stessa non potrà superare la durata di giorni 90 naturali e continuativi. Tale proroga non potrà peraltro essere applicata a progetti pluriennali. Art. 7 La Giunta Regionale, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – potrà effettuare verifiche sullo svolgimento dei lavori, per quanto di sua competenza, e verificherà comunque a fine lavori il regolare adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione. Art. 8 La Diocesi di .................................... si impegna a presentare, al termine dei primi quattro mesi di lavoro, lo stato di avanzamento lavori relativo almeno al 20% delle schede da produrre e a trasferire alla Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione i dati e le immagini già realizzate in modo da consentire le verifiche ritenute opportune sull’avanzamento dei lavori, anche mediante test sperimentali sulle procedure di trasferimento, il cui buon esito costituisce elemento decisivo per una positiva valutazione del prodotto finale. A conclusione del lavoro la Diocesi di ...................................... presenterà una relazione tecnico scientifica sullo svolgimento e sui risultati finali nonché il rendiconto amministrativo dell’intero costo del progetto finanziato. Art. 9 In caso di valutazione di non corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi previsti, il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione provvederà alla revoca delle somme assegnate, fatte salve le spese effettivamente sostenute per la sola parte di risultati consegnati e corrispondenti al progetto. Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione potrà eventualmente fare obbligo alla Diocesi di ................................. di eseguire totalmente a proprie spese i lavori che valgano a completare o a rendere idoneo il lavoro, assegnando all’uopo un congruo termine. Art. 10 La Diocesi di ................................................... prende atto che l’erogazione della somma stabilita è subordinata all’effettiva realizzazione del progetto nei termini e nelle modalità concordati nella presente convenzione e dichiara di non aver null’altro da esigere da parte della Regione Lombardia. Art. 11 La Regione Lombardia non assume obbligo alcuno nei confronti della Diocesi di ............................... per le spese che questa dovesse affrontare e sostenere in eccedenza alle somme di cui all’art. 2. La Regione Lombardia è inoltre esonerata da ogni obbligo e responsabilità conseguente ai rapporti di lavoro che venissero instaurati tra la Diocesi di ............................ e a danno di terzi in dipendenza dalle attività espletate in relazione alla presente convenzione. Art. 12 I prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono soggetti alla disponibilità della Diocesi di ........... che ne consente l’utilizzo alla Regione Lombardia nell’ambito del Sistema informativo regionale sui beni culturali e per iniziative culturali non a scopo di lucro. La fruizione dei dati sopra indicati avverrà secondo le modalità del protocollo allegato alla presente convenzione (all. a). Le parti prendono atto che i dati, le immagini e i beni culturali ai quali dati e immagini si riferiscono sono di proprietà dei singoli enti ecclesiastici titolari dei beni stessi; l’uso dei dati e delle immagini è consentito nei termini previsti da questa convenzione. I dati saranno consegnati alla Regione nei formati di scambio concordati ed entreranno a far parte del Sistema informativo regionale sui beni culturali nonché del Sistema Generale Nazionale del Catalogo e della Documentazione. Gli originali Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia delle immagini rimarranno depositati presso la Diocesi di....; alla Regione Lombardia, secondo il progetto concordato, con la scheda sarà fornita l’immagine digitalizzata secondo gli standard regionali, coerenti con quelli fissati dallo Stato. I dati e le immagini risultanti dal progetto di cui alla presente convenzione dovranno essere trasferiti alla Regione su un supporto informatico da essa giudicato idoneo. Art. 13 Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente convenzione tra la Regione Lombardia e la Diocesi di .....................che non sia possibile definire in via amichevole, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, e gli altri due nominati rispettivamente dalla Regione Lombardia e «Denominazione Soggetto». Il collegio giudicherà secondo regole di diritto e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né a cassazione. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente il giudizio arbitrale e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. Art. 14 Saranno a carico della Diocesi di ..................... le spese di carta legale nonché gli oneri connessi a tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, nascenti dalla presente convenzione in base alle norme vigenti. Art. 15 La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali uno per la Regione Lombardia, uno per la Diocesi di............., uno da servire ai fini della registrazione, qualora questa fosse richiesta in caso d’uso, le cui spese sono da considerarsi a carico del soggetto richiedente. Letto, firmato e sottoscritto Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione. Per la Diocesi di ..................... Il legale rappresentante Milano, ——— • ——— Allegato 6 Protocollo circa la diffusione nelle reti telematiche dei dati risultanti dai progetti cofinanziati relativi alla Catalogazione dei beni culturali ecclesiastici mobili, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia ha elaborato una Convenzione tipo per promuovere in sinergia con le Diocesi lombarde la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici; PREMESSO che le Diocesi lombarde, nel rispetto delle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, stanno realizzando l’inventario generale dei beni culturali appartenenti agli Enti ecclesiastici soggetti alla propria giurisdizione, secondo le indicazioni dell’ufficio nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana e in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, nello spirito dell’Intesa per la tutela dei beni culturali ecclesiastici sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministro per i Beni culturali e Ambientali e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; PREMESSO che l’art. 12 della Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde per la realizzazione di progetti cofinanziati riguardanti la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici prevede che i prodotti risultanti dalla realizzazione dei progetti in questione siano soggetti alla disponibilità delle Diocesi che ne consentono l’utilizzo alla Regione Lombardia nell’ambito del Sistema informativo regionale sui beni culturali e per iniziative culturali non a scopo di lucro e che la fruizione dei dati sopra indicati, relativi a beni mobili, avverrà secondo le modalità del presente Protocollo. Tutto ciò premesso la Regione Lombardia si obbliga ad osservare il presente Protocollo sottoscritto l’anno ......... il giorno ............ del mese di ................. negli uffici della Giunta Re- Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 gionale della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia siti in piazza IV Novembre, 5 – Milano C.F. 80050050154, e concordato tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ai sensi della Delibera n. 5282 del 22 giugno 2001, domiciliato per la carica in Milano, piazza IV Novembre, 5 e le Diocesi lombarde. Art. 1 Il presente Protocollo, che resterà depositato presso gli uffici della Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardiasiti in piazza IV Novembre, 5 – Milano, fa parte integrante della Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde per la realizzazione di progetti cofinanziati riguardanti la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici e si intende accettato dalle singole diocesi lombarde nell’atto in cui sottoscrivono la propria Convenzione con la Regione Lombardia. Art. 2 Qualsiasi modificazione del presente Protocollo attuata unilateralmente dalla Regione Lombardia comporterà da parte delle Diocesi lombarde la denuncia della Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde per la realizzazione di progetti cofinanziati riguardanti la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici. Art. 3 La Regione Lombardia prende atto che i dati, le immagini e i beni culturali ai quali dati e immagini si riferiscono sono di proprietà dei singoli enti ecclesiastici titolari dei beni stessi; l’inserimento dei dati nelle reti telematiche avverrà prevedendo i diversi livelli di consultazione precisati negli articoli seguenti mentre la risoluzione delle immagini non supererà i parametri di 72 dpi e 512 x 512 pixels. Art. 4 I dati consegnati alla Regione sono ripartiti in quattro (4) livelli omogenei in riferimento alla necessità di protezione dei dati stessi, secondo la tabella a1) allegata al presente Protocollo. Il livello denominato tre (3), contenente i campi relativi alle informazioni bisognose di massima tutela per gli enti ecclesiastici titolari dei beni, è assolutamente escluso dalla banca dati predisposta per la consultazione, sia interna che esterna. I dati relativi a tale livello, non consultabili, vengono conservati sub secreto su supporto informatico e con idonee garanzie di sicurezza presso gli uffici della Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardiasiti in piazza IV Novembre, 5 – Milano. La Direzione stessa è responsabile della custodia e delle garanzie di segretezza dei dati. Art. 5 I rimanenti livelli denominati zero (0), uno (1) e due (2) sono resi disponibili alla consultazione, sia interna che esterna, nel rispetto delle condizioni sottoelencate: a) il livello denominato zero (0) è disponibile per la libera consultazione; b) il livello denominato uno (1) è consultabile previa compilazione di un modulo di registrazione on-line e rilascio della relativa chiave di accesso a discrezione della Regione Lombardia o del soggetto da essa delegato; c) il livello denominato due (2) è consultabile previa autorizzazione rilasciata dall’Ordinario diocesano territorialmente competente. L’autorizzazione avrà validità limitata nel tempo e si riferirà ai dati relativi alla Diocesi di appartenenza dei beni; d) nel caso di catalogazione di beni mobili musealizzati i livelli di accesso ai dati relativi a tali beni potranno essere diversamente concordati. Art. 6 Qualunque uso, da parte della Regione Lombardia, dei dati sopra considerati diverso da quello previsto, ogni tipo ulteriore di divulgazione, diffusione, riproduzione dei dati stessi su qualsiasi supporto (anche informatico) o media deve essere di volta in volta autorizzato dall’Ordinario diocesano. Letto, firmato e sottoscritto Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione. Milano, 4215 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Tabella A1): elenco campi SIRBeC + CEI suddivisi per livelli omogenei di consultazione NUM Paragrafo Campo Sigla PARAGRAFO Descrizione Codice CAMPO Denominazione Livello di FONTE consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I. zione LIVELLO 0 Relativo a campi che definiscono dal punto di vista storico-artistico l’oggetto, non viene data nessuna informazione relativa alla localizzazione, inferiore alla dimensione della Diocesi/Provincia. Consultazione libera. (Oggetto, Soggetto, Datazione, Materia e Tecnica, Misure, Iscrizioni/Stemmi/Punzoni, Compilatori) 1 1 CD CODICI UOP Unità operativa 0 ✲ 1 2 CD CODICI NSK Numero scheda 0 ✲ 1 3 CD CODICI NINR Riferimento 0 ✲ 1 4 CD CODICI NINN Numero interno 0 ✲ 1 9 CD CODICI NCTR Codice regione 0 ✲ 1 10 CD CODICI NCTN Numero catalogo generale 0 ✲ 1 11 CD CODICI NCTS Suffisso numero catalogo generale 0 ✲ 1 15 CD CODICI IDC Identificativo Convenzionale 0 2 1 RV GERARCHIA RVEL Livello 0 ✲ 2 2 RV GERARCHIA RVER Codice oggetto radice 0 ✲ 2 3 RV GERARCHIA RVES Codice scheda cartacea componente 0 ✲ 2 4 RV GERARCHIA ROZ Riferimento orizzontale 0 ✲ 3 1 LC LOCALIZZAZIONE PVCS Stato 0 ✲ 3 2 LC LOCALIZZAZIONE PVCP Provincia 0 ✲ 3 3 LC LOCALIZZAZIONE PVCN Nome provincia 0 ✲ 7 1 OG OGGETTO OGTD Definizione 0 ✲ 7 2 OG OGGETTO OGTT Tipologia 0 ✲ 7 3 OG OGGETTO OGTV Identificazione 0 ✲ 7 4 OG OGGETTO OGTN Denominazione/dedicazione 0 ✲ 7 5 OG OGGETTO OGTP Posizione 0 ✲ 7 6 OG OGGETTO INME Editore 0 ✲ 7 7 OG OGGETTO INMT Titolo 0 ✲ 7 8 OG OGGETTO INML Luogo 0 ✲ 7 9 OG OGGETTO INMA Anno 0 ✲ 7 10 OG OGGETTO INMN Numero 0 ✲ 7 11 OG OGGETTO QNTN Numero 0 ✲ 7 12 OG OGGETTO QNTS Quantità non rilevata 0 ✲ 7 13 OG OGGETTO SGTC Categoria generale 0 ✲ 7 14 OG OGGETTO SGTI Identificazione 0 ✲ 7 15 OG OGGETTO SGTT Titolo 0 ✲ 7 16 OG OGGETTO OGTI Oggetto d’insieme 0 9 1 DT CRONOLOGIA DTZG Secolo 0 ✲ 9 2 DT CRONOLOGIA DTZS Frazione di secolo 0 ✲ 9 3 DT CRONOLOGIA DTSI Da 0 ✲ 9 4 DT CRONOLOGIA DTSV Validità 0 ✲ 9 5 DT CRONOLOGIA DTSF A 0 ✲ 9 6 DT CRONOLOGIA DTSL Validità 0 ✲ 9 7 DT CRONOLOGIA DTX Specifica 0 ✲ 9 8 DT CRONOLOGIA DTM Motivazione cronologia 0 ✲ 9 9 DT CRONOLOGIA ADT Altre datazioni 0 ✲ 10 1 AU DEFINIZIONE CULTURALE AUTN Nome 0 ✲ 10 2 AU DEFINIZIONE CULTURALE AUTA Dati anagrafici 0 ✲ 10 3 AU DEFINIZIONE CULTURALE AUTS Riferimento all’autore 0 ✲ 10 4 AU DEFINIZIONE CULTURALE AUTR Riferimento all’intervento 0 ✲ 10 5 AU DEFINIZIONE CULTURALE AUTM Motivazione dell’attribuzione 0 ✲ 10 6 AU DEFINIZIONE CULTURALE AUTH Sigla per citazione 0 ✲ 10 7 AU DEFINIZIONE CULTURALE ATBD Denominazione 0 ✲ 10 8 AU DEFINIZIONE CULTURALE ATBR Riferimento all’intervento 0 ✲ 10 9 AU DEFINIZIONE CULTURALE ATBM Motivazione dell’attribuzione 0 ✲ 10 10 AU DEFINIZIONE CULTURALE AAT Altre attribuzioni 0 ✲ 10 11 AU DEFINIZIONE CULTURALE EDTZ Zecca 0 ✲ 10 12 AU DEFINIZIONE CULTURALE EDTA Autorità 0 ✲ 10 13 AU DEFINIZIONE CULTURALE EDTO Opificio 0 ✲ 4216 + = = ✲ = = = = = = ✲ = = = = = + = = + + = = = Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia NUM Paragrafo Campo Sigla PARAGRAFO Descrizione Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Codice 11 1 MT DATI TECNICI 11 2 MT DATI TECNICI 11 3 MT DATI TECNICI 11 4 MT DATI TECNICI 11 5 MT DATI TECNICI 11 6 MT DATI TECNICI 11 7 MT DATI TECNICI 11 8 MT DATI TECNICI 11 9 MT DATI TECNICI 11 10 MT DATI TECNICI 11 11 MT DATI TECNICI 11 12 MT DATI TECNICI 11 13 MT DATI TECNICI 11 14 MT DATI TECNICI 11 15 MT DATI TECNICI 11 16 MT DATI TECNICI 11 17 MT DATI TECNICI 11 18 MT DATI TECNICI 12 1 CO CONSERVAZIONE 12 2 CO CONSERVAZIONE 12 3 CO CONSERVAZIONE 12 4 CO CONSERVAZIONE 14 9 DA DATI ANALITICI 14 10 DA DATI ANALITICI 14 11 DA DATI ANALITICI 14 12 DA DATI ANALITICI 14 13 DA DATI ANALITICI 14 14 DA DATI ANALITICI 14 15 DA DATI ANALITICI 14 16 DA DATI ANALITICI 14 17 DA DATI ANALITICI 14 18 DA DATI ANALITICI 14 19 DA DATI ANALITICI 14 20 DA DATI ANALITICI 14 21 DA DATI ANALITICI 15 6 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 16 42 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 18 1 CM COMPILAZIONE 18 2 CM COMPILAZIONE 18 3 CM COMPILAZIONE 18 4 CM COMPILAZIONE 18 5 CM COMPILAZIONE 18 6 CM COMPILAZIONE 18 7 CM COMPILAZIONE 18 8 CM COMPILAZIONE 18 9 CM COMPILAZIONE 18 11 CM COMPILAZIONE 20 1 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA 20 7 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA LIVELLO 1 Contiene campi tecnici utili a definire il livello della catalogazione ed il tipo La consultazione è consentita previa registrazione on-line. (codici, immagini) 1 5 CD CODICI 1 6 CD CODICI 1 7 CD CODICI 1 8 CD CODICI 1 12 CD CODICI 1 13 CD CODICI MTC TMDR TMDF TMDA TMDS MISU MISA MISL MISP MISD MISN MISS MISG MISV MISR MIST FIL FRM STCC STCS STCD STCF ISRC ISRL ISRS ISRT ISRP ISRA ISRI STMC STMQ STMI STMU STMP STMD CDGG FTAD CMPD CMPN FUR RVMD RVMN AGGD AGGN ISPD ISPN FURN DIOC USOL CAMPO Denominazione Materia e tecnica Ritocco Finitura Addobbo Supporto Unità Altezza Larghezza Profondità Diametro Lunghezza Spessore Peso Varie Mancanza Validità Filigrana Formato Stato di conservazione Indicazioni specifiche Data Fonte Classe di appartenenza Lingua Tecnica di scrittura Tipo di caratteri Posizione Autore Trascrizione Classe di appartenenza Qualificazione Identificazione Quantità Posizione Descrizione Indicazione generica Data fotografia Data Nome compilatore Funzionario responsabile Data registrazione Nome revisore Data Nome revisore Data Funzionario responsabile Ruolo del funz. Responsab. Diocesi Uso liturgico Livello di FONTE consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I. zione 0 ✲ = 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ + 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ 0 ✲ = 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ = 0 ✲ 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ = 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ 0 ✲ ✲ 0 ✲ 0 ✲ di supporto iconografico. Non compare alcuna informazione relativa alla localizzazione. TSK ODR GRP LIR ESC ECP Tipo di scheda Opera reale/documentata Gruppo oggetti Livello di ricerca Ente schedatore Ente competente 1 1 1 1 1 1 ✲ = ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ = = = 4217 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia NUM Paragrafo Campo Sigla PARAGRAFO Descrizione Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Codice CAMPO Denominazione Livello di FONTE consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I. zione 1 ✲ = 1 ✲ 1 ✲ = 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ = 1 ✲ = 1 ✲ = 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ + 1 ✲ + 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 ✲ 1 14 CD CODICI EPR Ente proponente 3 16 LC LOCALIZZAZIONE LDCO Caratteristiche di collocazione 14 1 DA DATI ANALITICI DESO Indicazioni sull’oggetto 14 2 DA DATI ANALITICI DESI Codifica Iconclass 14 3 DA DATI ANALITICI DESS Indicazioni sul soggetto 16 1 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTAX Genere 16 2 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTAP Tipo 16 3 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTAN Negativo 16 4 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTAT Note 16 5 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMCI Descrizione immagine 16 6 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMCS Note sul supporto 16 7 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMCF Numero serie CD, per formato PCD 16 8 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMCP Path 16 9 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMCX Nome file 16 10 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRT Tipo immagine 16 11 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRD Data immagine 16 12 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRN Numero / codice 16 13 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRI Descrizione immagine 16 14 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRS Note sul supporto 16 15 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRF Numero serie CD, per formato PCD 16 16 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRP Path 16 17 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO IMRX Nome file 16 43 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTAA Archivio LIVELLO 2 Raggruppa i campi che definiscono la localizzazione dell’oggetto fino al livello della chiesa (o comunque dell’immobile) che lo contiene, i riferimenti bibliografici, le informazioni relative ad eventuali restauri e la condizione giuridica dell’ente proprietario del bene stesso. La consultazione è concessa dalla Diocesi alla cui giurisdizione appartiene l’ente (Parrocchia o ente ecclesiastico) proprietario del bene, previa identificazione certa dell’utente; l’accesso in consultazione deve essere temporaneo. (Localizzazione, Restauri, Condizione Giuridica, Bibliografia, Amministrazione Ecclesiastica) 3 4 LC LOCALIZZAZIONE PVCI Codice Istat comune 2 ✲ 3 5 LC LOCALIZZAZIONE PVCC Comune 2 ✲ = 3 6 LC LOCALIZZAZIONE PVCF Frazione 2 ✲ = 3 7 LC LOCALIZZAZIONE PVCL Località 2 ✲ = 3 8 LC LOCALIZZAZIONE PVL Altra località 2 ✲ 3 9 LC LOCALIZZAZIONE LDCT Tipologia 2 ✲ = 3 10 LC LOCALIZZAZIONE LDCQ Qualificazione 2 ✲ = 3 11 LC LOCALIZZAZIONE LDCN Denominazione 2 ✲ = 3 12 LC LOCALIZZAZIONE LDCC Complesso monumentale di 2 ✲ = appartenenza 3 13 LC LOCALIZZAZIONE LDCU Denominazione spazio viabilistico 2 ✲ 3 14 LC LOCALIZZAZIONE LDCM Denominazione raccolta 2 ✲ = 4 1 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI CRDS Sigla foglio C.T.R. 1:10.000 2 ✲ 4 2 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI CRDR Sistema di riferimento 2 ✲ 4 3 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI CRDX Longitudine significativa 2 ✲ 4 4 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI CRDY Latitudine significativa 2 ✲ 4 5 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI CRDZ Altitudine significativa 2 ✲ 5 1 UB UBICAZIONE UBO Ubicazione originaria 2 ✲ 5 2 UB UBICAZIONE INVN Numero 2 ✲ = 5 3 UB UBICAZIONE INVX Trascodifica numero di inventario 2 ✲ 5 4 UB UBICAZIONE INVD Data 2 ✲ = 5 6 UB UBICAZIONE INVC Collocazione 2 ✲ 6 1 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI TCL Tipo di localizzazione 2 ✲ 6 2 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI PRVS Stato 2 ✲ 6 3 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI PRVP Provincia 2 ✲ 6 4 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI PRVC Comune 2 ✲ 6 5 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI PRVF Frazione 2 ✲ 6 6 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI PRVL Località 2 ✲ 6 7 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI PRL Altra località 2 ✲ 6 8 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI PRCT Tipologia 2 ✲ 4218 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia NUM Paragrafo Campo Sigla PARAGRAFO Descrizione 6 6 6 9 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI 10 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI 11 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LA LA LA LA LA RO RO RO RO RO RO RO RO RO AU AU AU AU AU RS RS RS RS RS RS RS RS RS DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA TU TU TU TU TU TU DO DO DO DO DO DO DO DO DO ALTRE LOCALIZZAZIONI ALTRE LOCALIZZAZIONI ALTRE LOCALIZZAZIONI ALTRE LOCALIZZAZIONI ALTRE LOCALIZZAZIONI RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO DEFINIZIONE CULTURALE DEFINIZIONE CULTURALE DEFINIZIONE CULTURALE DEFINIZIONE CULTURALE DEFINIZIONE CULTURALE RESTAURI RESTAURI RESTAURI RESTAURI RESTAURI RESTAURI RESTAURI RESTAURI RESTAURI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI DATI ANALITICI CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Codice CAMPO Denominazione PRCQ Qualificazione PRCD Denominazione PRCC Complesso monumentale di appartenenza PRCM Denominazione raccolta PRCS Specifiche PRDI Data ingresso PRDU Data uscita PRON Note ROFF Stadio opera ROFO Opera finale/originale ROFS Soggetto opera finale/originale ROFA Autore opera finale/originale ROFD Datazione opera finale/originale ROFC Collocazione opera finale/originale REIP Parte reimpiegata REIT Tipo reimpiego REID Datazione reimpiego CMMN Nome CMMD Data CMMC Circostanza CMMF Fonte CMML Luogo RSTD Data RSTX Descrizione RSTS Situazione RSTC Responsabile RSTE Ente responsabile RSTN Nome operatore RSTR Ente finanziatore INTD Data INTN Descrizione FON Fonti STU Studi ELA Elaborazioni REL Relazioni DER Derivazioni MTR Matrice ESTT Fonte ESTE Estrapolazione DSM Destinazione medaglia NSC Notizie storico-critiche ISPN Note NVCT Tipo provvedimento NVCE Estremi provvedimento NVCD Data notificazione ALNT Tipo evento ALND Data evento ALNN Note FNTP Tipo FNTA Autore FNTT Denominazione FNTD Data FNTF Foglio/carta FNTN Nome archivio FNTS Posizione BIBX Genere BIBA Autore Livello di FONTE consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I. zione 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ = = ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ = = ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ = = = = = = = 4219 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia NUM Paragrafo Campo Sigla 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 1 2 3 4 5 10 DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO SK SK SK SK SK CM PARAGRAFO Descrizione FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI FONTI E DOCUMENTI RIFERIMENTO ALTRE RIFERIMENTO ALTRE RIFERIMENTO ALTRE RIFERIMENTO ALTRE RIFERIMENTO ALTRE COMPILAZIONE DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO SCHEDE SCHEDE SCHEDE SCHEDE SCHEDE Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 CAMPO Denominazione Codice BIBT BIBL BIBD BIBN BIBI BIBR BIBH ALD MSTT MSTL MSTD MSTN BISC RSER RSET RSEC RSED RSEN CMPO Titolo Luogo di edizione Anno di edizione V., pp., nn. V., tavv., figg. Riferimento Sigla per citazione Altra documentazione Titolo Luogo Data Numero opera nel catalogo Secolo Riferimento argomento Tipo scheda Codice Data Compilatori Note di compilazione 19 1 AN ANNOTAZIONI 20 2 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA OSS Osservazioni LIV1 Livello amministrativo intermedio 1 20 3 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA LIV2 Livello amministrativo intermedio 2 20 4 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA PARR Parrocchia/Ente 20 5 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA CODICE CEI Parrocchia/Ente Livello di FONTE consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I. zione 2 ✲ = 2 ✲ 2 ✲ = 2 ✲ = 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ ✲ 2 ✲ = 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ 2 ✲ LIVELLO 3 Si riferisce ai dati più riservati e quindi più protetti, contiene informazioni relative alla collocazione specifica dell’oggetto, al valore economico dell’opera (stima e/o valore d’acquisto) e ad eventuali annotazioni relative a precedenti esportazioni all’estero del bene stesso. La consultazione non è consentita in alcun caso; i campi di questo livello non saranno trasferiti sul server e quindi i dati non saranno accessibili in alcuna rete telematica (internet/intranet). (Localizzazione specifica, Valore-stima, Acquisto) 3 15 LC LOCALIZZAZIONE LDCS Specifiche 3 ✲ = INVS Stima = 5 UB UBICAZIONE 5 7 UB UBICAZIONE 5 8 UB UBICAZIONE VALS Valore della stima 3 ✲ 5 9 UB UBICAZIONE DIVS Divisa della stima 3 ✲ 5 10 UB UBICAZIONE ALS Altre stime 3 ✲ 5 ✲ 3 OCCS Occasione della stima 3 ✲ 15 1 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ACQT Tipo acquisizione 3 ✲ 15 2 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ACQN Nome 3 ✲ 15 3 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ACQD Data acquisizione 3 ✲ 15 4 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ACQL Luogo acquisizione 3 ✲ 15 5 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ACQF Fonte 3 15 7 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGS Indicazione specifica 3 ✲ 15 8 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGI Indirizzo 3 ✲ 15 9 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI CDGF Fonte 3 15 16 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ESPT Tipo licenza 3 ✲ 15 17 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ESPU Ufficio 3 ✲ 15 18 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI ESPD Data emissione 3 ✲ 16 18 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO VDST Tipo 3 ✲ 16 19 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO VDSI Identificatore di volume 3 ✲ 16 20 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO VDSP Posizione 3 ✲ 16 44 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTAL Collegamento ad immagine 3 ✲ 3 ✲ 3 ✲ 20 6 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA 20 8 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA LEGENDA ✲ campo nuovo + campo recepito e integrato/variato = campo recepito 4220 INP Numero di inventario Parrocchia/Ente LIVR Livello di rischio ✲ = = ✲ Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 [BUR20020132] [4.6.4] Com.r. 29 ottobre 2002 – n. 181 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati idonei Accompagnatore Turistico – Anno 2002 a seguito di corso abilitante presso gli Istituti di formazione professionale ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO 2002 A SEGUITO DI CORSO ABILITANTE PRESSO GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 COGNOME AGLIETTI CORBETTA CRESPI DONAT CATTIN MARTINETTI MAZZUCCHELLI NARDELLA ORIANI PENNACCHIO PILONI RAVERA REINA ROVETTA SARI SCATTARELLA VAGO VITALI CARGNINI DANIELI DE FELICE GRETSKAIA SACCOMANDI TAGNOCHETTI BRUNATO MARASCHI SANCHEZ RODRIGUES ANTONINI BOTTELLI COTTA CURRIERI FARDIN FRATTINI PASSERA RAMPON RAMPON ROSSI SLUBICKA VESELOVSKA ZUBANI NOME SAMI TANIA CHIARA VALENTINA SIMONE TIZIANA DIEGO LUANA ALESSIA SARA GIORGIA JESSICA SARA CRISTINA CLAUDIO FRANCESCA ELEONORA GIULIO ELISA INES MARIA MARIA ANGELA MARINA DAYANA ERICA ELISA ELISA ESPERANZA BARBARA ELISA VALENTINA MIRIAM STEFANIA SERENA CRISTIAN LUANA SIMONA SONIA EWA NATALIJA FABIO NATO/A BOLLATE BUSTO A. S. ANGELO LOD. MILANO MILANO MILANO SAN SEVERO MILANO TERNI CREMA BRESSANONE MILANO MILANO MILANO CLUSONE CANTÙ MILANO BUSTO A. BOGOTÀ POMPEI MOSCA BUSTO A. VARESE TRADATE MILANO CHIAPAS LUINO VARESE VARESE VARESE LUINO CITTIGLIO LUINO CITTIGLIO CITTIGLIO LUINO VARSAVIA RIGA LETTONIA CHIARI IL 09/05/79 13/11/73 06/10/82 03/07/78 21/05/77 04/05/77 19/03/79 23/04/76 08/07/75 01/07/81 08/04/81 20/08/81 04/01/72 04/01/77 20/06/82 22/04/80 24/03/72 25/10/73 07/10/68 09/05/75 22/02/67 27/10/81 29/09/82 22/07/82 06/10/82 05/03/78 15/07/70 08/05/81 07/09/82 04/09/80 13/08/71 12/09/81 04/03/71 22/03/81 10/11/82 26/08/82 23/12/61 04/11/70 31/01/71 LINGUA/E INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/SPAGNOLO INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE NOTE ABILITATI PRESSO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO A.C.O.F. A.C.O.F. A.C.O.F. A.C.O.F. A.C.O.F. A.C.O.F. A.C.O.F. A.C.O.F. A.C.O.F. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. E.I.D.O.S. [BUR20020133] [4.6.4] Com.r. 29 ottobre 2002 – n. 182 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati idonei Guida Turistica e Accompagnatore Turistico – Bandi 2001 espletati dalle Amministrazioni provinciali ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA BANDI 2001 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI N. 1 2 3 4 5 6 7 8 COGNOME ACERBI ARTONI BRAMBILLA LUZZARA MANDALÀ MARASSI PALLADINO ROVERSI NOME ELISA PAOLA MARZIA MARCELLA SIMONA ALESSIA FRANCESCA MANUELA NATO/A MANTOVA MANTOVA MILANO BOZZOLO NOGARA NOGARA MANTOVA POGGIO RUSCO IL 20/04/75 27/08/73 23/06/66 12/05/75 22/10/72 03/02/73 22/12/74 22/02/61 LINGUA/E INGLESE FRANCESE INGLESE FRANCESE TEDESCO/INGLESE INGLESE FRANCESE INGLESE/SPAGNOLO PROV. MN MN MN MN MN MN MN MN 4221 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 4222 COGNOME ANGARONI BISCOTTI CALLEGARO CARTA CASTELLANZA CITTERIO COCCI CONSONNI DAINO DALL’ACQUA FELBER FRATTALLONE FUMAGALLI GELMETTI GIGLIO GUERRERO GUINOT LABASIN LAZZARONI LO CONTE LORETO MANGILI MORETTI MORING OMICCIOLI OTTONI PALUMBO PANZANI PERILLO PIACENTINI PIZZO QUARELLO RAGAZZI REZZONICO RIBOLDI RICCOBONO RIZZI ROCCI ROTTICI ROVELLI SANVITO SARTORI SCILIPOTI SPINNATO SURZA TRAMONTINI UGGERI VARISCO VERONESI VIGNOLO ZANOTTI BOGGERI DELÙ DIONIGI GATTI MONTANI PIGNATEL SACCHI AMBROSINI BERTOLETTI NOME MARIA GRAZIA EMANUELA MICHELA RAFFAELLA PATRIZIA CRISTIAN MARIA CRISTINA ELISABETTA M. VITTORIO DANIELA MARIA MONICA ANDREA ERICA ELIANA M. SIMONA ANTONELLA SONIA SUSI A. NATHALIE SABRINA ELENA DEBORA MASSIMO ISABELLA MARIKA GRAZIA JOHANNA PAOLO TIZIANA GIOVANNA VALERIA PAMELA ALBERTO ZENO SALVATORE BARBARA ELENA MAGDA ILARIA ELENA MARIA FEDERICO FRANCESCO MARIA MADDALENA PAOLO VALERIA LIDIA TIZIANA MARIA CONCETTA CHIARA BARBARA MARTA MIRKO EGLE DANIELA PAOLA LUCIA PIERLUIGI GIOVANNA MARIA FRANCESCA VALERIA ANNA CHIARA MARGHERITA AUGUSTA PAOLA MARCELLA Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 NATO/A MILANO VARESE BOLLATE TORINO CITTIGLIO (VA) MILANO MILANO CARATE BRIANZA (MI) LODI MILANO MESTRE (VE) MONZA (MI) MILANO MILANO RHO (MI) MILANO JUVISY SUR ORGE (FRANCIA) MILANO MILANO ROMA MILANO SONDRIO MILANO COLONIA BERGAMO MARCARIA(MN) RHO (MI) MILANO MILANO MILANO MILANO MILANO SONDRIO RHO (MI) MONZA (MI) MILANO VARESE BUTTIGLERA ALTA (TO) CHIAVENNA (SO) DESIO (MI) NAPOLI MILANO MILANO BOLOGNA UDINE RHO (MI) MILANO MONZA MILANO GENOVA BRESCIA PAVIA MORTARA PAVIA PAVIA PAVIA MILANO VARESE MORBEGNO SONDRIO IL 15/08/55 27/06/74 24/06/69 15/04/72 21/04/56 07/05/75 05/10/52 13/07/76 15/07/47 04/05/68 21/11/58 01/01/75 11/11/77 26/06/76 19/10/73 22/08/69 06/01/65 13/12/69 26/02/77 20/11/66 06/09/49 31/12/76 25/04/75 08/05/66 08/03/66 26/03/48 12/05/72 28/07/77 21/04/73 10/07/65 24/04/66 29/05/65 27/08/76 21/04/72 13/11/67 23/08/77 29/04/62 09/04/41 16/06/78 23/05/76 16/03/70 26/01/72 06/02/71 29/04/77 28/11/57 25/01/74 02/09/68 08/03/75 21/10/60 22/03/61 22/08/73 06/04/66 18/10/67 17/05/75 10/03/77 05/10/74 14/09/76 30/01/67 29/11/71 LINGUA/E FRANCESE INGLESE/FRANCESE FRANCESE INGLESE TEDESCO/INGLESE INGLESE INGLESE (AMPLIAMENTO LINGUA) INGLESE INGLESE FRANCESE INGLESE/TEDESCO SPAGNOLO INGLESE INGLESE FRANCESE FRANCESE/INGLESE SPAGNOLO FRANCESE FRANCESE INGLESE INGLESE INGLESE/TEDESCO FRANCESE FRANCESE TEDESCO INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE/TEDESCO INGLESE INGLESE INGLESE SPAGNOLO/INGLESE FRANCESE/SPAGNOLO TEDESCO/INGLESE FRANCESE INGLESE INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/FRANCESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE/FRANCESE INGLESE INGLESE INGLESE FRANCESE INGLESE./SPAGNOLO SPAGNOLO INGLESE INGLESE/TEDESCO SPAGNOLO FRANCESE FRANCESE/INGLESE INGLESE FRANCESE FRANCESE INGLESE FRANCESE INGLESE/TEDESCO INGLESE INGLESE PROV. MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI PV PV PV PV PV PV PV SO SO Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. 69 70 71 72 73 74 COGNOME CAMBIAGHI IACOMELLA PEDRANA PEDRANA PIGHETTI RIGAMONTI NOME LAURA MANUELA ADRIANO MARGHERITA CARLOTTA MARICA FRANCESCA Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 NATO/A SONDRIO CHIAVENNA (SO) MORBEGNO MORBEGNO CHIAVENNA (SO) CHIAVENNA (SO) IL 21/03/70 21/09/77 07/07/75 12/07/79 08/08/77 25/04/77 LINGUA/E INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE TEDESCO INGLESE PROV. SO SO SO SO SO SO ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO BANDI 2001 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 COGNOME ALESSANDRO ANDRIOLLO BAGGIO GHEZZI GOZZI PARINI TOSCANI AGNETTI CARRATTA MAGGI PIREDDA SACCHI AMBROSINI AMBROSINI BERTOLETTI NOME LAURA NORIO MORENA MARIA IRENE MARTA CLAUDIA LUCILLA A. ELENA VALENTINA CHIARA IMMACOLATA SAMANTHA ANTONELLA AUGUSTA BARBARA PAOLA MARCELLA NATO/A MILANO MILANO GALLARATE MILANO MILANO ABBIATEGRASSO MILANO BRONI GENOVA BRONI NUORO VARESE TEGLIO MORBEGNO SONDRIO IL 18/10/78 24/02/52 08/05/68 02/04/76 02/04/81 14/07/68 26/08/75 25/02/73 12/08/60 01/03/75 21/06/70 14/01/74 30/01/67 29/11/71 LINGUA/E INGLESE INGLESE INGLESE FRANCESE INGLESE FRANCESE INGLESE INGLESE/TEDESCO INGLESE FRANCESE INGLESE/SPAGNOLO INGLESE/TEDESCO INGLESE INGLESE INGLESE NOTE ABILITATI PRESSO PROV. MI PROV. MI PROV. MI PROV. MI PROV. MI PROV. MI PROV. MI PROV. PV PROV. PV PROV. PV PROV. PV PROV. PV PROV. SO PROV. SO PROV. SO 4223 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI [BUR20020134] [3.2.0] D.d.g. 29 ottobre 2002 – n. 20323 Direzione Generale Sanità – Ulteriori integrazioni all’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002, avente per oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica», e attuazione del punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02» IL DIRETTORE GENERALE Vista la d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica»; Richiamato, in particolare, il punto 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 in cui si dispone, ai sensi dell’art. 6 c. 2 della l. 405/01, la totale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci non essenziali di cui all’allegato n. 1 alla citata delibera, ai sensi del decreto del ministero della salute del 4 dicembre 2001; Vista la d.g.r. n. 7/9004 del 7 maggio 2002 «Integrazione alla d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 avente ad oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica»»; Richiamati, in particolare, i seguenti due punti della d.g.r. n. 7/9004 del 7 maggio 2002: – il punto 1 che integra l’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 inserendo i farmaci di cui alla categoria R06AE (cetirizina, oxatomide); – il punto 2 che dà mandato alla direzione generale sanità di provvedere con propri atti alle eventuali integrazioni o modifiche dell’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 limitatamente a variazioni o modifiche approvate dalla CUF e in ottemperanza rispetto ad eventuali e successive decisioni giurisdizionali che incidano sul contenuto medesimo; Considerato il provvedimento del ministero della salute commissione unica del farmaco del 12 luglio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2002, avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto della CUF del 4 dicembre 2001, riguardante la riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347»; Richiamato, in particolare, l’art. 2 del provvedimento del ministero della salute commissione unica del farmaco del 12 luglio 2002, in cui si dispone che all’allegato II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 è aggiunto, tra i principi attivi compresi nell’ATC R06AX – categoria terapeutica «Altri antistaminici per uso sistemico» –, l’ebastina; Ritenuto pertanto opportuno integrare l’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 e successive modifiche, inserendo il principio attivo ebastina, appartenente alla categoria terapeutica R06AX, escludendolo dalla rimborsabilità ai sensi dell’art. 6 c. 2 della l. 405/01; Vista la d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002 «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02»; Richiamati, in particolare, i seguenti tre punti della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002: – il punto 1 che rende operative le disposizioni applicative dell’art. 9 comma 5 del d.l. n. 138 dell’8 luglio 2002 a partire dall’1 settembre 2002, adottando l’elenco dei medicinali di cui alle leggi 388/00 e 405/01 redatto dal ministero della salute; – il punto 2 che stabilisce che a partire dall’1 settembre 2002 l’aggiornamento dei prezzi di riferimento dell’elenco di cui al punto 1 sia effettuato trimestralmente, fatta salva la facoltà di procedere ad aggiornamenti straordinari per effetto di variazioni generalizzate dei prezzi dei farmaci; – il punto 11 che dispone di dare mandato alla direzione generale sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione di tale provvedimento; Considerato il comunicato del ministero della salute del 25 ottobre 2002, pubblicato sul sito internet della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, in cui si comunica che è disponibile sul sito stesso l’aggiornamento dei medicinali inseriti nell’elenco di cui alle l. 388/2000 e l. 405/2001; 4224 Ritenuto quindi necessario recepire dal 4 novembre 2002 l’aggiornamento trimestrale dell’elenco medicinali di cui alle l. 388/00 e l. 405/01 redatto dal ministero della salute; Visto l’art. 17 della legge regionale n. 16 del 23 luglio 1996, e successive modifiche e integrazioni, che individua le competenze dei direttori generali; Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto «Avvio della settima leguslatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali» e successive modifiche; Decreta per le motivazioni espresse in premessa Art. 1 – Di integrare l’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 e successive modifiche, inserendo il principio attivo ebastina, appartenente alla categoria terapeutica R06AX, escludendolo dalla rimborsabilità ai sensi dell’art. 6 c. 2 della l. 405/01. Art. 2 – Di recepire dal 4 novembre 2002 l’aggiornamento trimestrale dell’elenco medicinali di cui alle l. 388/00 e l. 405/01 redatto dal ministero della salute e disponibile sul sito internet www.ministerosalute.it/medicinali. Art. 3 – Di pubblicare il presente atto sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Renato Botti [BUR20020135] [3.3.0] D.d.g. 31 ottobre 2002 – n. 20481 Approvazione dell’elenco dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3. Misura A2 – A3 – C3 – E1 Anno 2002 – Dispositivo «Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale» IL DIRETTORE GENERALE Visti: • il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006; • il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo; • il regolamento CE N. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinaziate dai Fondi strutturali; • il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi stutturali; Considerato che: • il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) – Obiettivo 3 per l’Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17 luglio 2000; • il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte della Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2070 CE del 21 settembre 2000; • il Completamento di Programmazione è stato approvato con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793; Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione dell’«Atto di Indirizzo per l’attuazione delle attività e dei servizi fomativi per l’anno 2002/2003»; Visto il proprio decreto n. 15279 dell’8 agosto 2002 «Approvazione del Dispositivo «Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale» per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. VII/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Misure A2 – A3 – C3 – E1 anno 2002; Considerato che prima dell’anno 1995 erano stati attuati in Lombardia corsi biennali post diploma della durata di 1700 ore finalizzati al conseguimento della qualifica di Animatore Socio – educativo che per durata, requisiti di accesso e contenuti può essere ritenuta equipollente a quella di Animatore Sociale conseguita ai sensi della d.g.r. 67448 del 20 aprile 1995; Considerato che dai dati in possesso della Direzione Gene- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 rale Famiglia e Solidarietà Sociale sono circa 700 gli animatori sociali qualificati che a causa delle modifiche normative hanno visto depotenziato il valore del loro titolo, nonché il passaggio della formazione della figura di Educatore Professionale al livello universitario e la conseguente penalizzazione delle attività già di competenza dell’Animatore Sociale con l’evidente conseguente rischio occupazionale; Preso atto della d.c.r. 478 del 9 aprile 2002 con la quale si impegnava la Giunta ad assumere tutte le iniziative per consentire la permanenza degli Animatori sociali nel mercato del lavoro; Ritenuto opportuno prevedere nell’ambito delle tipologie formative, previste dalla Direttiva 5 Formazione e Alta Formazione del citato atto di indirizzo 2002/2003 – 5.A1, un anno formativo integrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di Educatore Professionale nella continuità di quanto previsto dal percorso formativo di Animatore Sociale; Ritenuto pertanto opportuno consentire l’iscrizione alle attività formative ora approvate anche agli operatori in possesso della qualifica regionale di operatore socio-educativo; Dato atto che gli uffici hanno svolto l’attività istruttoria accertando l’ammissibilità e la non ammissibilità delle domande di finanziamento dei soggetti proponenti e dei progetti; Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria e di approvare conseguentemente l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e l’elenco dei progetti non ammissibili contenente le motivazioni di inammissibilità dei singoli progetti (Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto); Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopracitata d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di «Approvazione dell’Atto di indirizzo 2002 – sezione Indicazioni procedurale e gestionali generali» e ulteriormente precisati nel citato d.d.g. n. 15279 dell’8 agosto 2002; Preso atto che sono in corso approfondimenti relativi alle procedure contabili e amministrative riguardanti il versamento della quota di iscrizione da parte dei destinatari dei corsi finanziati; Ritenuto pertanto opportuno, nell’ambito dei progetti finanziati a valere sul Dispositivo Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale non applicare la quota di iscrizione inizialmente prevista nella d.g.r. 9359/02 – Area 5; Preso atto che l’esperienza degli Animatori Sociali può essere maturata in contesti e con modalità diverse da quelle previste per il conseguimento della qualifica di Educatore Professionale; Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il tirocinio previsto tra le tipologie fomative con un monte ore di 200 debba necessariamente svolgersi in una struttura sanitaria o socio sanitaria; Ritenuto altresı̀, opportuno determinare che la comunicazione dell’esito dell’istruttoria all’Operatore, per una migliore efficacia, avvenga mediante pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Formazione Istruzione lavoro htpp://formalavoro.regione.lombardia.it; Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all’assetto organizzativo della Giunta regionale (4º provvedimento 2001) con la quale, tra l’altro, è stata approvata la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali con l’individuazione delle Unità Organizzative e delle Strutture e la loro relativa gradazione; Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»; e successive modificazioni Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali» con la quale, tra l’altro, è stato nominato direttore generale della direzione generale formazione, istruzione e lavoro, il dott. Renzo Ruffini; Decreta 1) di determinare le risorse complessive, finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE,Obiettivo 3 – Dispositivo Multimisura Formazione Superiore –Educatore Professionale – anno 2002 per un totale di C 1.859.800,00; 2) di approvare, conseguentemente l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: • graduatoria dei progetti ammessi e finanziati – Formazione Superiore Educatore Professionale (18 progetti); • elenco dei progetti non ammissibili al finanziamento, all’interno del quale sono specificate le motivazioni di inammissibilità dei singoli progetti – Formazione Superiore Educatore Professionale (1 progetto); 3) di consentire l’iscrizione alle attività formative ora approvate anche agli operatori in possesso della qualifica regionale di Operatore Socio-educativo; 4) di fissare in giorni 45 dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i termini entro cui l’Operatore sottoscrive e trasmette alla Regione Lombardia l’Atto di Adesione e procede all’avvio delle attività previste a progetto; 5) di affidare al Dirigente della U.O Formazione e Mercato del Lavoro l’adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l’adeguata realizzazione del progetti finanziati; 6) di non applicare la quota di iscrizione dovuta dai destinatari dei corsi finanziati, inizialmente prevista nel dispositivo stesso, in considerazione del fatto che sono in corso approfondimenti relativi alla procedure contabile e amministrativa riguardanti il versamento della quota stessa; 7) di stabilire che il tirocinio previsto tra le tipologie formative con un monte ore di 200 debba necessariamente svolgersi in una struttura sanitaria o socio sanitaria; 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Formazione, Istruzione e lavoro htpp://formalavoro.regione.lombardia.it Il direttore generale: Renzo Ruffini ——— • ——— ALLEGATO A Progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Ob. 3. Misura A2 – A3 – C3 – E1 anno 2002 Dispositivo Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale PROGETTI AMMESSI FINANZIATI FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE ENAIP ENAIP ENAIP ENAIP ENAIP ENAIP ENAIP ENAIP ENAIP ENAIP ENTE LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA ID OPERATORI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ID PROGETTO 87548 87422 87522 87413 87427 87477 87410 87414 87806 87561 TOTALE COSTO PROGETTO 107.100,00 85.850,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 102.850,00 94.350,00 90.100,00 94.350,00 107.100,00 FINANZIATO AMMESSO 107.100,00 85.850,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 102.850,00 94.350,00 90.100,00 94.350,00 107.100,00 4225 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ENTE FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA TOTALI Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 ID OPERATORI 12 3740 5574 5574 5574 1001046 1001046 12 ID PROGETTO 87474 87394 87418 87538 87581 87564 87248 87797 TOTALE COSTO PROGETTO 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 1.859.800,00 FINANZIATO AMMESSO 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 1.859.800,00 PROGETTI NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO ENTE COOPERATIVA SOCIALE COMETA a.r.l. * Motivazione della non ammissibilità L’Ente proponente non rientra tra i soggetti ammissibili 4226 N. IDENTIFICATIVO 2012011 N. PROGETTO 87257 COSTO TOTALE PROGETTO 71.596 NON AMMESSO* Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA [BUR20020136] [4.4.0] D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20080 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Alpha System avente sede in Como IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE Omissis Decreta 1) la cooperativa sociale Alpha System Cooperativa Sociale, con sede in Como – via Cinque Giornate 63, codice fiscale e partita IVA n. 02281040135 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 352, numero progressivo 703; 2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi: – il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea; – nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione; 3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Alpha System Cooperativa Sociale con sede in Como di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante: – lo statuto; – la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991; 4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Alpha System Cooperativa Sociale – via Cinque Giornate 63, 22100 Como, alla prefettura di Como, alla direzione provinciale del lavoro di Como ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele [BUR20020137] [4.4.0] D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20084 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Coccinella con sede in Concorezzo (MI) IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE Omissis Decreta 1) la cooperativa sociale La Coccinella Cooperativa Sociale, con sede in Concorezzo (MI) – via Dante 81, codice fiscale e partita IVA n. 02893130969 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 352, numero progressivo 704; 2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi: – il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea; – nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione; 3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale La Coccinella Cooperativa Sociale con sede in Concorezzo (MI) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante: – lo statuto; – la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991; 4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale La Coccinella Cooperativa Sociale – via Dante 81, 20049 Concorezzo (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele [BUR20020138] [4.4.0] D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20085 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Pettirosso con sede in Paderno Dugnano (MI) IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE Omissis Decreta 1) la cooperativa sociale Pettirosso Cooperativa Sociale, con sede in Paderno Dugnano (MI) – via Martin Luther King 32/34, codice fiscale e partita IVA n. 02873900969 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 353, numero progressivo 705; 2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi: – il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea; – nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione; 3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Pettirosso Cooperativa Sociale con sede in Paderno Dugnano (MI) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante: – lo statuto; – la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991; 4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Pettirosso Cooperativa Sociale – via Martin Luther King 32/34, 20037 Paderno Dugnano (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele [BUR20020139] [4.4.0] D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20086 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Codams con sede in Voghera (PV) IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 4227 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 Omissis Decreta 1) la cooperativa sociale Codams Cooperativa Sociale con sede in Voghera (PV), codice fiscale e partita IVA n. 01105640187 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio 216 numero progressivo 432; 2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi: – il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea; – certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991; – nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione; 3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Codams Cooperativa Sociale con sede in Voghera (PV) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante: – lo statuto; – la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991; – la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge n. 381/1991; 4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Codams Cooperativa Sociale, via Garibaldi 108 – 27058 Voghera (PV), alla prefettura di Pavia, alla direzione provinciale del lavoro di Pavia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele [BUR20020140] [4.4.0] D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20088 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Ginestra P.S.C. con sede in Busto Arsizio (VA) IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE Omissis Decreta 1) la cooperativa sociale La Ginestra P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio (VA), codice fiscale e partita IVA n. 02727100121 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio 217 numero progressivo 433; 2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi: – il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea; – certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991; – nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione; 3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale La Ginestra P.S.C. Cooperativa Sociale con sede a Busto Arsizio (VA) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante: 4228 – lo statuto; – la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991; – la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge n. 381/1991; 4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale La Ginestra P.S.C. Cooperativa Sociale, via Ciclamino 10/bis – 21052 Busto Arsizio (VA), alla prefettura di Varese, alla direzione provinciale del lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele [BUR20020141] [2.1.0] D.d.s. 30 ottobre 2002 – n. 20448 Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO Vista la l.r. n. 29 del 27 dicembre 2001 riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico; Vista la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico; Visto l’art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente; Visto l’art. 5 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/595 dell’1 ottobre 2002 che evidenzia l’aumento delle spese di funzionamento, riguardante in particolare le indennità di carica e di missione dei consiglieri, i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari e le spese per il personale per l’importo complessivo di C 1.942.000,00; Vista la necessità di integrare le seguenti dotazioni finanziarie di competenza e cassa del bilancio per l’esercizio 2002: – U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 290 «Indennità di carica e di missione dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale non consiglieri» per l’importo di C 1.264.000,00; – U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 292 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» per l’importo di C 660.000,00; – U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 294 «Spese per il personale addetto al Consiglio regionale per l’importo di C 18.000,00; Accertato che i suddetti capitoli sono classificati nel bilancio di previsione per l’esercizio 2002 tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall’allegato D allo stesso bilancio e, pertanto, possono essere integrati tramite il prelievo dall’U.P.B. 5.0.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione finanziaria di competenza è pari ad C 12.927.639,42 e di cassa è pari ad C 12.656.084,42 alla data del 24 ottobre 2002; Decreta 1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni: – di prelevare, la somma di C 1.942.000,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2002 ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni; – di integrare per l’importo di C 1.264.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 290 «Indennità di carica e di missione dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale non consiglieri»; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 – di integrare per l’importo di C 660.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 292 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»; – di integrare per l’importo di C 18.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 294 «Spese per il personale addetto al Consiglio regionale; 2. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente: Manuela Giaretta [BUR20020142] [2.1.0] D.d.s. 30 ottobre 2002 – n. 20449 Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO Visto l’art. 39, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente; Vista la l.r. n. 29 del 27 dicembre 2001, concernente l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004 e la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004; Vista la nota della Direzione Generale Presidenza (prot. n. A1.2002.0047697 dell’8 ottobre 2002) con la quale si richiede l’incremento delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa, dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.181 capitolo 5054 «Noleggi apparecchiature ed attrezzature per espletamento attività d’ufficio ed esecuzione di lavori in service» per l’importo di C 25.000,00 e dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.182 capitolo 2756 «Noleggio mezzi di trasporto» per l’importo di C 34.000,00; Accertato che le suddette U.P.B. sono classificate nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 e pluriennale 2002/2004, tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall’elenco «D»: spese obbligatorie allegato allo stesso Bilancio e, pertanto, i capitoli appartenenti a tali U.P.B. possono essere integrati con prelievo dal capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»; Vista la nota della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile (prot. n. U1.2002.48721 del 3 ottobre 2002) con la quale si richiede l’incremento delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa, dell’U.P.B. 3.6.1.0.4.175 capitolo 930 «Contributi ventennali previsti dalla l.r. 3 aprile 1974 n. 16 e finalizzati al completamento delle opere già inserite nei pregressi piani di riparto o comunque già avviate, nonché alla ristrutturazione di presidi esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad anziani non autosufficienti – limite di impegno e decorrenza 1980» per l’importo di C 48.031,00, al fine di regolarizzare le posizioni debitorie degli anni 2000, 2001 e 2002 relative ai mutui a carico della Regione Lombardia stipulati con l’istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica; Verificato, inoltre, che è necessario incrementare le dotazioni finanziarie di competenza e di cassa, dell’U.P.B. 4.9.3.0.4.203 capitolo 888 «Contributi trentacinquennali in annualità ad enti locali, loro consorzi e Comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque nonché per la realizzazione ed il completamento di reti di fognature – limite di impegno e decorrenza 1979» per l’importo di C 5.895,00 al fine di far fronte alle obbligazioni assunte, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6321 del 15 novembre 1984, per il pagamento delle rate di ammortamento di un mutuo precedentemente contratto a favore del comune di San Nazzaro dei Burgundi, e per il quale, per mero errore materiale, non sono state poste in essere correttamente le procedure contabili previste per la liquidazione pluriennale degli impegni su capitoli in annualità; Accertato, che i capitoli di spesa indicati nei due punti precedenti rientrano tra le fattispecie delle spese obbligatorie indicate dal terzo comma dell’art. 39, quali oneri per ammortamento di mutui e prestiti, posto che le somme che si andranno a pagare si riferiscono a quote di ammortamento a carico della Regione relative a mutui contratti, in forza di specifiche disposizioni di legge, con istituti di credito diversi; Verificata la sufficiente disponibilità del capitolo di spesa 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio 2002, in termini di competenza e di cassa; Decreta 1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio per l’esercizio finanziario 2002, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni: a) di prelevare, la somma di C 112.926,00 dalla dotazione di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2002; b) di integrare: • per C 25.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.181 capitolo 5054 «Noleggi apparecchiature ed attrezzature per espletamento attività d’ufficio ed esecuzione di lavori in service»; • per C 34.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.182 capitolo 2756 «Noleggio mezzi di trasporto»; • per C 48.031,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 3.6.1.0.4.175 capitolo 930 «Contributi ventennali previsti dalla l.r. 3 aprile 1974 n. 16 e finalizzati al completamento delle opere già inserite nei pregressi piani di riparto o comunque già avviate, nonché alla ristrutturazione di presidi esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad anziani non autosufficienti – limite di impegno e decorrenza 1980»; • per C 5.895,00 la dotazione di competenza e di cassa dell’U.P.B. 4.9.3.0.4.203 capitolo 888 «Contributi trentacinquennali in annualità ad enti locali, loro consorzi e Comunità montane per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque nonché per la realizzazione ed il completamento di reti di fognature – limite di impegno e decorrenza 1979»; 2. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura ragioneria e credito: Manuela Giaretta [BUR20020143] [5.3.5] D.d.u.o. 1 ottobre 2002 – n. 17869 Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto relativo a «Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi» sito in comune di Senna Comasco (CO) – Committente: Difesa Ambiente s.r.l. – Cantù (CO) – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996) IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA Omissis Decreta 1. di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi», sito in comune di Senna Comasco (CO), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni: a) fatte salve le prescrizioni annesse all’autorizzazione ex d.P.R. 203/1988, b) dovrà essere definito, prima dell’inizio dei lavori, l’assetto idrogeologico del territorio in esame tramite indagini aggiuntive finalizzate ad individuare con miglior precisione la direzione di deflusso della falda freatica e la sua soggiacenza nel territorio interessato, c) dovrà essere garantito il monitoraggio continuo delle acque sotterranee mediante l’installazione di almeno un pozzo di controllo e spurgo a valle dell’impianto, secondo la direzione di flusso della falda freatica, determinata sulla base di indagini idrogeologiche di cui al p.to c), d) dovrà essere predisposta un’indagine idraulica che attesti le condizioni di sicurezza dell’impianto rispetto ad eventuali esondazioni del Rio Acquanegra, e che accerti che le acque di scarico provenienti dall’impianto non modifichino il regime idraulico esistente provocando imprevisti incrementi di portata con conseguente innalzamento dei livelli idrici, e) la capacità di smaltimento delle acque superficiali nel «valletto che scorre a Nord-Ovest dell’insediamento» dovrà essere valutata anche attraverso un’analisi statistica dei dati di pioggia intensa (3, 6, 12, 24 ore) per la valutazione della pioggia massima da smaltire, 4229 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia f) il progetto per lo smaltimento delle acque di seconda pioggia, supportato dalle indagini di cui ai p.ti d) ed e), dovrà essere verificato per l’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente, g) in previsione della realizzazione di un capannone adiacente all’impianto in oggetto, come da informazioni raccolte in sede di sopralluogo, le fondazioni dei pilastri a doppio appoggio dovranno essere dimensionate in modo da sopportare il doppio carico affinché non venga in futuro inficiata la stabilità strutturale del capannone con gravi conseguenze per l’attività e per i conseguenti rischi di inquinamento, h) lavaggio delle ruote dei veicoli transitanti in uscita dall’impianto con vasca o getti, mediante la scelta di opportune soluzioni progettuali da parte del committente; i) considerate le condizioni di permeabilità dei terreni di fondazione, dovranno essere previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione delle pavimentazioni esistenti all’interno ed all’esterno dell’impianto, dei pozzetti di raccolta, delle vasche di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di quelle adibite allo stoccaggio temporaneo di rifiuti, unitamente alla predisposizione di un programma di controlli periodici da effettuare sullo stato di tenuta dei manufatti, j) dovrà essere predisposto uno studio previsionale d’impatto acustico, redatto da tecnico competente, che approfondisca: • la valutazione previsionale in considerazione della distanza delle abitazioni più vicine rispetto a 100 m considerati nello s.i.a., • per tali abitazioni, limitrofe all’impianto, occorre valutare il rispetto del valore limite differenziale, • la valutazione complessiva del rumore immesso nell’ambiente dovrà contemplare la valutazione del rumore causato dalle operazioni di carico e scarico del materiale, k) per gli interventi di schermatura a verde dovranno essere impiegate specie sempreverdi, preferibilmente tipiche del quadro vegetazionale provinciale, al fine di realizzare lungo il perimetro del sito produttivo una barriera verde a portamento medio-alto e compatto, l) in previsione dell’intervento viabilistico per il collegamento della S.P. 28 – diramazione Navedano – con la S.P. 27 in comune di Cantù, e della realizzazione di tre rotatorie una delle quali in prossimità dell’impianto in progetto: • l’accesso all’impianto dovrà preferibilmente avvenire dalla realizzanda rotatoria o da vie laterali, escludendo la possibilità di accesso diretto dalla strada di variante • l’accesso dovrà comunque essere realizzato a seguito di nulla-osta da parte del settore viabilità della provincia di Como, m) andrà concordato con l’ente di controllo (ARPA) un piano di monitoraggio post-operam, al fine di definire eventuali ulteriori mitigazioni e accorgimenti correttivi, relativamente a: • qualità dell’aria durante l’esercizio dell’impianto, in particolare si raccomandano campionamenti qualiquantitativi delle polveri con cadenza quadrimestrale per i primi due anni dall’entrata in esercizio dell’impianto e semestrali in seguito, • rilevazioni fonometriche per verificare le previsioni dello studio di cui al p.to j) ed il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente; 2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti: – Difesa Ambiente s.r.l., committente – Comune di Senna Comasco – Provincia di Como – Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate della Direzione Generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità, competente per quanto riguarda l’istruttoria ai fini autorizzativi dell’impianto oggetto di giudizio di compatibilità ambientale – A.R.P.A. dipartimento di Como; 3. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto. U.O. Sviluppo sostenibile del territorio: Alberto De Luigi 4230 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 [BUR20020144] [5.3.0] D.d.u.o. 22 ottobre 2002 – n. 19829 Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione della direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3 della legge n. 102/90 IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA Vista d.g.r. 28 maggio 2002, n. 9152 «Definizione delle modalità di attuazione delle attività residue concernenti il piano per la difesa del suolo ed il riassetto ideogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone»; Visto in particolare il punto 4 della succitata deliberazione, che stabilisce di definire nuove direttive per la gestione degli interventi previsti dal succitato piano, in sostituzione di quelle riportate nell’allegato C alla d.g.r. 23 marzo 1993, n. 34383, come modificato con d.g.r. 5 luglio 1994, n. 54311; Visto il documento, di cui all’allegato A, concernente «Direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3 della legge n. 102/90»; Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all’assetto organizzativo della giunta regionale (IV provvedimento)», con la quale è stato attribuito all’ing. Luigi Mille l’incarico di dirigente della U.O. difesa e valorizzazione del territorio della d.g. territorio e urbanistica; Visto il decreto del dirigente della u.o. organizzazione e personale della d.g. affari generali n. 614 del 18 gennaio 2002, con la quale sono state individuate le competenze e le aree di attività delle varie direzioni generali della giunta regionale in attuazione della d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001; Vista la d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9528 «Determinazioni organizzative, 2º provvedimento 2002»; Decreta per le ragioni espresse in premessa; 1. Di approvare il documento di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente «Direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3 della legge n. 102/90»; 2. Di dare atto che la suddetta direttiva sostituisce le direttive di cui all’allegato C alla d.g.r. 23 marzo 1993, n. 34383, come modificato con d.g.r. 5 luglio 1994, n. 54311; 3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente dell’unità organizzativa: Luigi Mille ——— • ——— Allegato A Direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3 della legge n. 102/90 I - Premesse 1.1 - Generalità La presente direttiva, predisposta in attuazione del punto 4 della d.g.r. 28 maggio 2002, n. 9152, fornisce precisazioni e definisce criteri ai fini dell’attuazione del piano di difesa del suolo. 1.2 - Campo di applicazione La direttiva si applica: – alle opere ed interventi compresi nello stralcio di schema previsionale e programmatico approvato con d.p.c.m. 28 dicembre 1991, che, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa, non risultino ancora approvati in sede di conferenza di servizi, di cui alla legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340; – alle opere ed interventi compresi nel piano integrazione e revisione dello schema previsionale e programmatico approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001; – alle opere ed interventi compresi nel piano di seconda fase approvato dal consiglio regionale con delibera n. 1308 del 29 settembre 1999 e successivamente dal comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino, ad oggi in attesa della definitiva approvazione statale. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Si sottolinea che nell’adempimento delle azioni previste dai piani la funzione di coordinamento spetta alle province. II - Procedure per la realizzazione delle opere 1.1 - Indicazioni generali Ciascun ente attuatore, quale amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, deve comunicare all’unità organizzativa regionale competente della D.G. Territorio e Urbanistica, per ogni intervento, il nominativo del responsabile del procedimento. Si coglie l’occasione per ricordare le funzioni e i compiti puntualmente attribuiti al responsabile del procedimento dall’art. 7 della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Il quadro economico delle opere, il cui tipo è riportato al capitolo VIII, deve comprendere tutti gli oneri che gravano sul soggetto attuatore dell’intervento, ivi compresi quelli attinenti alla attività del responsabile del procedimento e alle spese di gara, nonché quelli derivanti dall’applicazione del punto 3 della d.g.r. 7 giugno 2002, n. 9331. 2.2 - Progettazione Il progetto deve essere conforme alle indicazioni riportate nelle schede di piano (originario e integrazione), cosı̀ come riviste e rielaborate, di cui costituisce il naturale sviluppo e aggiornamento, anche critico in relazione in particolare a sopravvenute modifiche dello stato dei luoghi o delle condizioni di rischio. Per quanto riguarda gli interventi in ambito dei bacini prioritari, per i quali sono stati sviluppati gli studi di impatto ambientale, la progettazione deve tenere in considerazione le indicazioni contenute negli studi stessi, consultabili presso la unità organizzativa regionale competente della D.G. Territorio e Urbanistica o presso la provincia di Sondrio. Si rammenta che, per quanto riguarda gli interventi di ingegneria naturalistica, le tipologie progettuali devono essere conformi a quelle definite dal quaderno delle opere tipo, come aggiornato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 48740, mentre per le attività concernenti le manutenzioni si deve fare riferimento al relativo mansionario. Le eventuali prescrizioni del ministero dell’ambiente sui piani devono in ogni caso essere recepite nella progettazione. Per la stima dei costi delle opere si deve tenere conto del prezziario regionale, approvato con d.g.r. 26 febbraio 2001, n. 3607; eventuali scostamenti devono essere puntualmente motivati dal progettista. 2.3 - Elaborati di progetto Il progetto, articolato e sviluppato nei tre livelli, preliminare, definitivo ed esecutivo (art. 16 della legge n. 109/94 e successive modificazioni), deve essere integrato con le valutazioni, estese all’intero bacino di interesse, concernenti lo stato di rischio esistente prima della realizzazione delle opere e quello residuo ad opere ultimate. 2.4 - Approvazione dei progetti Al fine di una iniziale valutazione, l’ente attuatore trasmette il progetto preliminare all’unità organizzativa regionale competente della D.G. Territorio e Urbanistica, che provvederà a disporre, con propria nota, per l’ulteriore corso della fase progettuale; si fa presente che tale comunicazione attiverà l’erogazione dell’acconto nei casi di cui al successivo capitolo VIII – Progetti strutturali (secondo alinea). Si esemplifica, di seguito, la procedura al cui rispetto è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’approvazione del progetto: – convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90, come modificato dagli artt. 9, 10, 11 e 12 della legge n. 340/00, al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni inerenti il progetto definitivo; – elaborazione del progetto esecutivo; – approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità stabilite dal proprio ordinamento; si sottolinea che il provvedimento deve dare atto che il progetto medesimo è puntualmente conforme alle conclusioni della conferenza di servizi; – trasmissione del progetto, con le copie del verbale della conferenza di servizi e dei provvedimenti di approvazione, all’unità organizzativa regionale competente della D.G. Territorio e Urbanistica, per gli atti d’ufficio. Si ricorda che, ove previste, trovano applicazione le tipologie procedurali individuate in sede di approvazione dei piani Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 dal Ministero dell’Ambiente – Commissione per la valutazione dell’impatto ambientale. Per i progetti individuati con delibere della Giunta regionale tra quelli connessi con gli eventi calamitosi dell’ottobrenovembre 2000, possono essere applicate le procedure semplificate e le deroghe di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 3090/2000. 2.5 - Varianti in corso d’opera Qualora, per uno dei casi previsti dall’art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, sia necessario introdurre varianti rispetto al progetto approvato, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione alla unità organizzativa regionale competente, definendo i lavori modificativi che si intendono eseguire e fornendo gli elementi giustificativi, nonché eventuali ulteriori dati ritenuti utili. La procedura tecnico-amministrativa per l’approvazione della perizia di variante è analoga a quella prevista per i progetti originari. III - Acquisizione di immobili e diritti reali Gli enti attuatori sono tenuti all’espletamento delle procedure necessarie per le occupazioni temporanee, nonché all’acquisizione di beni mobili ed immobili e dei diritti reali di proprietà pubblica o privata, al fine dell’esecuzione delle opere. Tali acquisizioni possono perfezionarsi tramite asservimento, atti di acquisto oppure espropriazioni; le procedure di queste ultime devono comunque concludersi entro cinque anni dalla data di immissione del possesso. IV - Collaudi Ciascun ente attuatore provvede alla nomina dei collaudatori finali od in corso d’opera secondo le disposizioni dell’art. 187 del d.P.R. n. 554/99, attingendo all’Albo regionale dei collaudatori. V - Manutenzione e custodia Ad esecuzione terminata, le attività di custodia e manutenzione delle opere realizzate sono di competenza degli ee.ll. o della regione Lombardia, secondo le disposizioni della legge regionale n. 1/2000. VI - Osservatorio dei lavori pubblici Si ricorda che le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 109/94 successive modificazioni, sono tenuti a comunicare all’osservatorio dei lavori pubblici i dati informativi inerenti gli appalti di competenza. A tal fine si ricorda l’utilizzo della sezione regionale: Direzione Generale OO.PP., Politiche per la casa e Protezione civile – U.O. Opere Pubbliche – Struttura C.A.T. – Sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici – Via Fara, 26 – 20124 Milano – http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it VII - Attività di coordinamento Ai fini dell’esercizio delle funzioni previsti dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23/92, ed in particolare ai fini dell’attività di rendicontazione annuale al parlamento, il responsabile del procedimento deve trasmettere all’unità organizzativa regionale competente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, la scheda sullo stato di avanzamento degli interventi (cap. X), puntualmente compilata. VIII - Modalità di trasferimento dei fondi e rimborso spese generali I fondi relativi agli interventi previsti dai piani, di cui alla legge n. 102/90, vengono erogati con le modalità di seguito indicate. PROGETTI STRUTTURALI – Per gli interventi di prima fase non ancora conclusi il dirigente dell’unità organizzativa regionale competente, eseguita la ricognizione di cui al punto 2 della d.g.r. n. 9152/02, dispone il trasferimento a ciascun ente attuatore di una somma pari al 95% dell’importo contrattuale per ogni intervento, detratti gli acconti già corrisposti; il restante 5% verrà erogato a seguito della presa d’atto, da parte della stessa unità organizzativa dell’avvenuto collaudo e relativa approvazione disposti dal medesimo ente attuatore. – Per gli interventi di prima fase non ancora iniziati (fatti salvi per ora quelli in fase di progettazione nei bacini della Val Pola, Tartano e Torreggio in carico alla regione) e per quelli della integrazione allo schema previsionale e program- 4231 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia matico, l’unità organizzativa regionale competente provvede a trasferire a ciascun ente attuatore una somma pari all’80% del finanziamento disponibile successivamente alla comunicazione di assenso in ordine al progetto preliminare (vedasi capitolo II, punto 2.4). Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute per la realizzazione di tali interventi superino la somma trasferita, l’ente attuatore può richiedere, con adeguata motivazione, la quota parte rimanente, che comunque non può essere superiore al 15% del finanziamento disponibile. – Il saldo viene erogato a seguito della presa d’atto, da parte della stessa unità organizzativa, dell’avvenuto collaudo e relativa approvazione disposti dal medesimo ente attuatore. Per tale presa d’atto deve essere trasmessa alla suddetta unità organizzativa la seguente documentazione: – certificato di collaudo provvisorio (o certificato di regolare esecuzione, ove ammesso); – relazione acclarante i rapporti ente-regione per l’accertamento delle spese effettivamente sostenute, con quadro economico redatto sullo schema di quello del progetto approvato; – documentazione fotografica rappresentativa di tutte le opere realizzate; – scheda di monitoraggio degli interventi (Cap. X). Agli enti locali è riconosciuta, per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, nonché per gli oneri derivanti dalle prestazioni professionali di collaudo e per l’espletamento delle procedure di occupazione temporanea, asservimenti ed espropri, la percentuale dell’8% (al netto degli oneri per IVA e C.N.P.A.I.A.) della somma degli importi dei lavori a base d’asta, delle forniture, degli espropri e servitù, delle indagini geotecniche e/o geognostiche. Per i progetti per cui è necessario predisporre lo studio di valutazione di impatto ambientale, la percentuale di cui sopra è elevata all’8,5%. Sono altresı̀ riconosciute le spese sostenute per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. È facoltà del soggetto attuatore inserite nel quadro economico di progetto, per gli oneri derivanti dalle attività connesse alla responsabilità del procedimento e delle spese di gara, una percentuale massima del 3% dell’importo a base di gara. MANUTENZIONI TERRITORIALI DIFFUSE L’unità organizzativa regionale competente provvede ad erogare a ciascuna comunità montana il saldo del contributo previsto per gli interventi di manutenzione di prima fase, a seguito della presa d’atto dell’avvenuta esecuzione e rendicontazione del 100% degli interventi previsti, previa presentazione di una dettagliata relazione acclarante i rapporti regione/ comunità montana e indicante le somme effettivamente spese, con allegata la copia dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione. Per l’utilizzo di eventuali economie, si procederà di concerto con la suddetta unità organizzativa. Per gli interventi previsti nel piano di seconda fase, la medesima unità organizzativa trasferisce a ciascuna comunità montana una somma pari al 90% del finanziamento a disposizione; il restante 10% verrà erogato con le stesse modalità indicate per il piano di prima fase. BONIFICHE Per gli interventi di prima fase non ancora conclusi, l’unità organizzativa regionale competente trasferisce a ciascun ente attuatore una somma pari al 95% del finanziamento a disposizione per ogni intervento, detratti gli acconti già erogati; il restante 5% viene erogato a seguito della presa d’atto, da parte della stessa unità organizzativa, dell’avvenuto collaudo e relativa approvazione disposta dal medesimo ente attuatore. Per la presa d’atto regionale di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, vale quanto sopra indicato per gli interventi strutturali. Di seguito si riporta il quadro economico tipo da redarsi a cura dei professionisti incaricati. QUADRO ECONOMICO TIPO 1. Importo dei lavori a base d’asta 1.a - Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) 2. Somme a disposizione dell’amministrazione a) relazione geologica 4232 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 b) c) d) e) f) g) indagini geotecniche e/o geognostiche forniture indennità d’esproprio o servitù spese tecniche (max 8% di 1 + 2b + 2c + 2d) spese tecniche sicurezza (d.lgs. n. 494/96) spese per responsabilità del procedimento, validazione e spese di gara (3% di 1) g1) quota riservata ai sensi del punto 3 della d.g.r. n. 9331 del 7 giugno 2002 h) imprevisti i) accantonamento (art. 26, c. 4, legge n. 109/94 – 0,5% di 1) l) I.V.A. sui alvori m) I.V.A. sui punti 2a, 2b e 2c n) C.N.P.A.I.A. (2% di 2e) o) C.N.P.A.I.A. (2% di 2f) p) I.V.A. su punto 2e – 2m q) I.V.A. su punto 2f – 2n r) studio di impatto ambientale Totale somme a disposizione Totale complessivo di progetto IX - Economie di spesa Le economie di spesa accertate a seguito del collaudo o del certificato di regolare esecuzione possono essere utilizzate per ulteriori interventi esclusivamente nell’ambito di eventuali revisioni di piano. X - Schede di monitoraggio degli interventi di piano Per gli adempimenti relativi alla rendicontazione annuale e per il monitoraggio sugli effetti del piano, ciascun ente attuatore deve fornire alla unità organizzativa regionale competente i dati necessari, utilizzando le schede di seguito riportate, secondo le indicazioni sopra fornite. SCHEDA A – AVANZAMENTO LAVORI Piano: .......................................................................................... Scheda: ................ N. arch.: ................ Intervento: .................................................................................. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Comune: ...................................................................................... Provincia: .................................................................................... Importo finanziamento: C .................... Ente attuatore: ........................................................................... Responsabile del procedimento: ............................................... Provv. approvazione progetto esecutivo: .................................. Data approvazione progetto esecutivo: .................................... Progettisti: .................................................................................. ...................................................................................................... ...................................................................................................... Direzione lavori: ......................................................................... Importo di progetto: C .................... Ditta aggiudicataria: .................................................................. Importo di contratto: C .................... Ribasso:..........% Data inizio lavori:.................... Data fine lavori:.................... Stato di avanzamento dei lavori (%):.......... Importo finale intervento: C .................... Economia di spesa: C .................... Note: ............................................................................................ ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 ...................................................................................................... ...................................................................................................... Il responsabile del procedimento .......................................................... Data .......................................................... ——— • ——— SCHEDA B – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI Piano: .......................................................................................... Scheda:.......... N. arch.:.......... Intervento: .................................................................................. Comune:.................... Provincia: ................................................ 1. Obiettivi di piano Rischi (dissesti) segnalati dal piano o interventi in fase esecutiva: .............................................................................................. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Interventi realizzati e finalizzati alla riduzione o alimentazione del rischio (progetto ed eventuale perizia suppletiva): ...... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... 2. Raggiungimento degli obiettivi di piano Sono stati raggiunti gli obiettivi ed in quale misura? ............. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... 3. Ulteriori rischi presenti Ulteriori rischi ancora presenti nella zona dell’intervento e nel comune; proposte di nuove opere: ........................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... 4. Indicatori di monitoraggio Elementi da assumere come monitoraggio degli effetti nel tempo. Prime indicazioni sul comportamento delle opere: .... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Il responsabile del procedimento .......................................................... Il direttore dei lavori .......................................................... Il progettista .......................................................... Data .......................................................... [BUR20020145] [3.2.0] D.d.u.o. 22 ottobre 2002 – n. 19839 Direzione Generale Sanità – Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria sul territorio della regione Lombardia a seguito di sieropositività – Abrogazione del d.d.u.o. n. 19372 del 17 ottobre 2002 IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con r.d. n. 1265/34; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza privata; Visto il d.m. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria; Vista la positività a seguito di controlli sierologici in allevamenti di tacchini presenti nei comuni di Ospitaletto e Roncadelle (BS); Vista l’istituzione della zona di protezione per insorgenza di focolaio di influenza aviaria sul territorio dei comuni di Isorella, Gambara e Gottolengo della provincia di Brescia; Considerata la necessità di prevedere misure superiori di controllo e pertanto di abrogare il precedente decreto n. 19372 del 17 ottobre 2002 al fine di prevenire il diffondersi dell’infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l’intero settore avicolo nazionale; Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia; Ritenuto opportuno prevedere l’adozione, negli allevamenti delle specie sensibili e negli impianti collegati di misure restrittive delle movimentazioni, in grado di ridurre il rischio di diffusione del contagio; Visti gli artt. 3 e 18 della legge regionale n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti; Vista la delibera Giunta regionale n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazione in ordine all’assetto organizzativo della giunta regionale» (4º provvedimento 2001); Visto il decreto del direttore generale della sanità n. 18800 del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del direttore generale sanità ai dirigenti delle unità organizzative, nonché ai dirigenti delle strutture «Edilizia sanitaria», «Coordinamento progetti innovativi e attività esterne», «Comunicazione ed educazione sanitaria» integrato dal d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001; Decreta Art. 1 – In caso in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, a seguito dell’isolamento di virus influenzale a bassa patogenicità effettuato dall’istituto zooprofilattico sperimentale, l’autorità competente procede all’abbattimento e distruzione degli animali presenti e delimita intorno all’azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo di 3 km. Nelle zone di protezione verranno applicate le misure di seguito riportate: a) allevamenti di tacchini da carne: • abbattimento e distruzione dei tacchini da carne degli allevamenti sospetti di infezione e/o di contaminazione; b) per tutti gli altri allevamenti: • Divieto di movimentazione dei volatili. • L’autorità sanitaria può autorizzare la movimentazione degli animali destinati alla macellazione immediata in un impianto situato all’interno della zona di protezione. In caso di impossibilità in un altro impianto designato dall’autorità sanitaria all’interno della regione Lombardia. • Effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, esclusivamente negli allevamenti di tacchini, di riproduttori e di ovaiole, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I prelievi potranno essere effettuati dai veterinari aziendali in accordo con il servizio veterinario dell’ASL. c) sarà possibile riaccasare gli animali solo dopo 21 giorni dalla fine delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali di cui al precedente punto a) e nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 3. Art. 2 – Sul territorio dei comuni di cui all’allegato A che è parte integrante al presente decreto, identificato a seguito di episodi di sieropositività, si attuano misure di depopolamento e restrizione degli accasamenti, ai fini della prevenzione della diffusione della malattia. Art. 3 – Al fine di ridurre la densità di avicoli nelle zone di cui all’art. 2, vengono attivate le seguenti misure: 1. blocco dell’introduzione di tacchini negli allevamenti siti nelle zone interessate per il tempo necessario a garantire un vuoto biologico di tre settimane; 2. invio immediato alla macellazione di tutti i tacchini, anche sieropositivi, presenti negli allevamenti da ingrasso che abbiano raggiunto o siano in prossimità della fine dei ciclo produttivo; 4233 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3. abbattimento e distruzione degli animali sospetti di infezione; 4. possibilità di abbattere gli animali che non hanno raggiunto la fine del ciclo produttivo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto 28 settembre 2000; 5. sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati; 6. effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, esclusivamente negli allevamenti di tacchini e di ovaiole, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I prelievi potranno essere effettuati dai veterinari aziendali in accordo con il servizio veterinario dell’ASL; 7. trascorsi 21 giorni dalla fine delle operazioni di abbattimento o macellazione degli animali sieropositivi sarà possibile riaccasare volatili di specie diversa dal tacchino; 8. per i tacchini sarà possibile effettuare il riaccasamento solo trascorsi 21 giorni dalla fine delle operazioni di depopolamento degli allevamenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 del presente articolo. Art. 4 – Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione previste ai precedenti artt. 1 e 3, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall’allegato II del d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656. Art. 5 – Al fine di minimizzare il rischio di una diffusione del virus, oltre a quanto previsto al successivo art. 6 comma 5 lettera a) e a conclusione della ricerca virologica sugli animali presenti, l’invio alla macellazione degli animali sieropositivi dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle norme di seguito specificate: – il trasporto deve avvenire con utilizzo di automezzi dotati di reti anti-piume che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzati esclusivamente per l’invio alla macellazione degli animali dall’allevamento sieropositivo; – il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l’attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento; – le squadre di carico, per l’invio alla macellazione dei tacchini in oggetto, devono essere impiegate esclusivamente nell’allevamento sopraccitato; – le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l’adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio; – le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego, – al macello il veterinario ufficiale dovrà redigere il certificato relativo all’avvenuta pulizia e disinfezione dell’automezzo (allegato B che è parte integrante al presente decreto). Art. 6 – Su tutto il territorio dell’ASL di Brescia si applicano le seguenti misure: 1. Esecuzione, a cura del servizio veterinario dell’ASL, dell’identificazione di tutte le aziende che detengono volatili. 2. Ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende. 3. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli allevamenti sia a carattere familiare, che intensivo. In deroga al presente punto, il servizio veterinario dell’ASL competente per territorio può consentire, solo nei comuni a rischio non immediato di infezione, l’accasamento di volatili di specie diversa dal tacchino esclusivamente negli allevamenti che abbiano rispettato un periodo di vuoto sanitario di almeno 7 giorni e i cui locali siano stati sottoposti a pulizia, lavaggio e disinfezione. 4. Divieto di uscita delle uovada cova dalle aziende. Il servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, in deroga al divieto di cui al presente punto, può autorizzare il trasporto di uova da cova destinate direttamente all’incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi. L’incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di uova cosı̀ introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati, in vincolo sanitario, esclusivamente ad un’azienda dove non siano presenti specie sensibili che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3 giorni come previsto dal d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002. 5. Divieto di uscita dei volatili dalle aziende. In deroga al 4234 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 presente divieto, il servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente può autorizzare la movimentazione degli animali verso: a) il macello, purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. La concessione, da parte del servizio veterinario dell’ASL, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di: – ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell’allevamento; – tacchini da carne: prelievi, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico, e di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I campioni devono essere stati esaminati da parte dell’IZS di Brescia prima della partenza; – pollame da carne (con esclusione dei tacchini): controlli sierologici al macello su almeno 10 animali per allevamento. Per il carico degli animali in allevamento dovranno inoltre essere rispettate le seguenti norme sanitarie: – il carico per il macello di tutti i volatili dell’allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all’impianto di destinazione; – il trasporto deve avvenire con utilizzo di automezzi che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzati esclusivamente per l’invio alla macellazione degli animali dall’allevamento sopraccitato; – il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l’attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento; – le squadre di carico, per l’invio alla macellazione dei tacchini in oggetto, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell’allevamento da cui vengono spediti gli animali; – le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l’adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio; – le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego; – al macello il veterinario ufficiale dovrà assicurare il rispetto delle seguenti norme igieniche: • evitare il possibile contatto degli automezzi e delle gabbie dedicate provenienti dalla citata zona con le altre normalmente utilizzate; • pulizia e disinfezione di tutti gli automezzi, gabbie e attrezzature; • frequente disinfezione delle zone di passaggio degli automezzi; • divieto di uscita degli automezzi, gabbie ed attrezzature non disinfettati. b) Per le specie diverse dal tacchino, gli animali potranno essere inviati in vincolo sanitario in un allevamento presente sul territorio regionale a condizione che detto allevamento risulti vuoto e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3 giorni come previsto dal d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002; 6. Controlli sierologici, effettuati dai veterinari aziendali, di tutti gli allevamenti intensivi presenti sul territorio dell’ASL di Brescia, con prelievo di: a) allevamenti di tacchini e di ovaiole, cadenza quindicinale – 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7. b) altri allevamenti, cadenza mensile – 20 campioni di sangue di animali per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7; Le ditte interessate dovranno fornire al servizio veterinario dell’ASL, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza. 7. I veterinari dell’ASL dovranno effettuare tutti i controlli Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sierologici e i tamponi tracheali degli animali al momento del carico per il macello e qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli. 8. Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi del decreto legislativo 508/92 tramite mezzi autorizzati. 9. Gli automezzi destinati alla raccolta di carcasse, cascami e rifiuti dagli allevamenti, nonché di avanzi e rifiuti dai macelli, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. Tali rifiuti devono essere destinati ad impianti che garantiscono il trattamento termico di sicurezza. 10. Divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili. 11. I titolari dei mangimifici devono garantire che il mangime sia consegnato senza che vi sia frazionamento del carico in più allevamenti e che al termine delle operazioni l’automezzo rientri direttamente al mangimificio. Gli stessi titolari devono inoltre garantire che gli automezzi per il trasporto del mangime siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto. 12. È vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina cacciabile di penna. 13. Sono vietati fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli. 14. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio deve provvedere, anche con l’istituzione di apposite postazioni mobili di disinfezione e in collaborazione con le forze dell’ordine, affinché gli automezzi destinati o provenienti dagli allevamenti avicoli presenti nella zona di cui all’articolo 1 siano adeguatamente disinfettati. A tal fine il servizio veterinario competente può utilizzare, se necessario, personale ed attrezzature per la disinfezione in dotazione ad altre ASL. Art. 7 – Negli allevamenti di tacchini da carne, di riproduttori di tutte le specie e di galline ovaiole, presenti sul territorio delle province di Bergamo, Cremona e Mantova, dovranno essere effettuati controlli sierologici di 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7. Art. 8 – Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo, presenti su tutto il territorio regionale, devono garantire la costante e corretta messa in atto delle misure di biosicurezza previste dal decreto d.u.o. 13606 del 17 luglio 2002. Art. 9 – Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto sono applicate le sanzioni disposte dall’articolo 16, comma 1 del d.lgs. 196/99. Art. 10 – Le misure previste dal presente decreto restano in vigore per almeno 45 giorni e potranno essere modificate con l’evolversi della situazione epidemiologica. Art. 11 – È abrogato il d.d.u.o. n. 19372 del 17 ottobre 2002. Art. 12 – Il presente provvedimento entra immediatamente in vigore e verrà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità. Cesare Bonacina ——— • ——— Allegato A – CAZZAGO SAN MARTINO – COCCAGLIO – ERBUSCO – MAIRANO – OSPITALETTO – PADERNO F.C. – PASSIRANO – RONCADELLE – ROVATO – TORBOLE CASAGLIA – TRAVAGLIATO ——— • ——— Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002 .................................................................................................. (tipo/targa) dichiara che: – il più recente scarico di pollame o dei loro prodotti si è svolta a: Regione, Provincia, Luogo Data (gg.mm.aa.) Ora (hh:mm) Questa informazione deve essere fornita dall’operatore/conducente – a seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell’automezzo, la rampa di carico/scarico, ruote dell’automezzo e cabina del conducente. La pulizia e la disinfezione si sono svolte: Regione, Provincia, Luogo Data (gg.mm.aa.) Ora (hh:mm) Questa informazione deve essere fornita dall’operatore/conducente – il disinfettante utilizzato è stato ........................................ Data Luogo Firma dell’operatore/conducente Nome dell’operatore/conducente in stampatello: 2. Certificazione da parte dell’autorità sanitaria competente alla verifica del trasporto Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara che in data odierna ha verificato l’automezzo con targa n. ..................... e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello stesso. Data (gg.mm.aa.) Timbro Luogo Autorità competente Firma del veterinario ufficiale Nome in stampatello Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo stampato. Allegato B CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE PER I MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI POLLAME E PRODOTTI DERIVATI 1. Dichiarazione dell’operatore/conducente del mezzo di trasporto Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo .................. 4235 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4236 Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002