Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002

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Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Anno XXXII - N. 268
Poste Italiane - Spedizione in A.P. - art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Varese
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA
MILANO - LUNEDÌ, 11 NOVEMBRE 2002
SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 46
SOMMARIO
B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ordinanza presidente Regione Lombardia 6 novembre 2002 – n. 20962
[3.2.0]
Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4137
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione Giunta regionale 26 luglio 2002 – n. 7/9996
[5.3.5]
Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26 – Rinnovo dell’autorizzazione
per l’esercizio di un impianto di termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi
ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e art. 3 del d.m. 19
novembre 1997, n. 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 26 luglio 2002 – n. 7/9997
[5.3.5]
Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26. Rinnovo dell’autorizzazione
per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento costituito da discarica controllata di rifiuti
speciali non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 e successive modifiche e integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10150
[5.3.5]
Ditta Conceria Fraschini s.p.a. con sede legale in via Sottosasso, 2 Brenta (VA) – Approvazione del progetto
ed autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D8,
D9) di rifiuti speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, nell’impianto, annesso alla
Conceria Fraschini, situato nel comune di Cittiglio (VA) – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni ed integrazioni
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10154
[5.3.5]
Ditta Lacto Siero Italia s.p.a., con sede legale in Bozzolo (MN) via della Giuseppina, 15 – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti
speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione – Impianto sito nel comune di
Bozzolo (MN) via della Giuseppina, 15 – Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92 . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10166
[5.3.5]
Autorizzazione alla ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8, per la gestione di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
. . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10167
[5.3.5]
Ditta Axse s.r.l. – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti in corso d’opera
effettuate presso l’impianto sito in comune di Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, già autorizzato con
d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001, ed all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi ed al proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1 della l. 443/2001 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10172
[5.3.5]
Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con sede legale in Milano (MI), corso Sempione, 39 – Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e/o recupero (R4, R5 e R13) di rifiuti speciali
non pericolosi e speciali pericolosi e al proseguimento dell’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti
che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1 della l. 443/2001
effettuate presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro, 27, impianto già autorizzato alle
operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi con d.g.r. n. 6/31087 del 10 settembre
1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
4138
4140
4141
4147
4150
4154
4161
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Deliberazione Giunta regionale 6 agosto 2002 – n. 7/10242
[5.3.5]
Ditta Eco-Zinde s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1 – Proroga dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R13, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,
presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58, già autorizzato con d.g.r. 48541 del 24
febbraio 2000, come integrata con d.g.r. n. 5959 del 2 agosto 2001 e determinazioni in merito alla messa in
sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri s.r.l.
– Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 20 settembre 2002 – n. 7/10394
[5.3.5]
Modifica ed integrazione dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/7559 del 21 dicembre 2001 alla ditta
Azzani Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C. con sede legale in Caino (BS), via Nazionale 124 e contestuale aggiornamento dei codici di rifiuti trattati ai sensi dell’art. 1, comma 15, della l. 21 dicembre 2001,
n. 443 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10736
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 185/92) – 75º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10738
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (l.
488/98 art. 50, comma 1, lett. c) – 73º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10739
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (reg. (CE) 528/1999) – 74º provvedimento
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10740
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49 comma 7, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Giovani,
Sport e Pari Opportunità (l. 215/92 «Azioni positive per l’imprenditoria femminile») – 76º provvedimento
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10784
[1.3.0]
Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e provincia di Pavia per il coordinamento ed
il sostegno di iniziative di e-government sul territorio provinciale pavese . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10785
[4.3.0]
Approvazione deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova con sede in Mantova recante per oggetto: «Approvazione nuovo statuto consortile» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10786
[4.3.0]
Approvazione deliberazione n. 16 adottata dal consiglio dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di
bonifica Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN) recante per oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto consortile e regolamento consorziale» . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10804
[3.1.0]
Nomina di un commissario straordinario per l’IPAB denominata «Asilo infantile Gina Bregani» con sede
legale in comune di Masciago Primo (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10820
[5.3.4]
Approvazione del progetto per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per la diffusione degli impianti
solari per la produzione di energia termica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10822
[4.0.0]
Approvazione del progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili ai sensi dell’art. 21 – 3º comma
della legge 317/91
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10828
[5.2.1]
Approvazione delle modifiche ed integrazioni al progetto definitivo del prolungamento della linea 1 della
Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) alla stazione di Rho Fiera (Rho) relative alla stazione di
Pero – Indizione di conferenza di servizi. Obiettivo gestionale 8.2.2.1 «Potenziamento dei sistemi a guida
vincolata per migliorare l’efficacia e l’attrattività del Trasporto Pubblico» . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10832
[5.1.1]
Legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 «Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali» e successive modificazioni – Piano finanziario relativo alle richieste di contributi
pervenute nell’anno 2002. Obiettivo gestionale 10.1.2.4 «Utilizzo di leve finanziarie per incentivare la progettazione di piani e programmi urbanistici comunali ad elevato livello di qualità» . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10833
[5.1.0]
Realizzazione di un CD-ROM per la diffusione e fruizione dei contenuti del piano territoriale paesistico
regionale (PTPR) vigente e predisposizione di un sito da inserire nel portale della Regione Lombardia
riproducente il contenuto del CD-ROM stesso – Integrazione d.g.r. 6 agosto 2002 n. 7/10220 – Collegamento
al PRS obiettivo gestionale 10.4.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2002 – n. 7/10848
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria
Piccola e Media Impresa e Cooperazione e turismo (l. 135/01) – 82º provvedimento . . . . . . .
5.3.5
2.1.0
1.3.0
4.3.0
3.1.0
5.3.4
4.0.0
5.2.1
5.1.1
5.1.0
4134
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento
SVILUPPO ECONOMICO
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4172
4173
4173
4177
4181
4182
4184
4184
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Deliberazione Giunta regionale 28 ottobre 2002 – n. 7/10863
[5.3.4]
Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Modifica della d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10870
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente – 17º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10871
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse
Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – 18º provvedimento . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10872
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza
– Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – 19º provvedimento . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10920
[2.1.0]
Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e
successive modifiche ed integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 4 novembre 2002 – n. 7/10962
[3.3.0]
Approvazione dell’avviso per la concessione di contributi, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, art.
3 comma 27, per la realizzazione di iniziative nelle aree protette regionali . . . . . . . . .
4185
4188
4189
4189
4190
4204
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
Circolare regionale 4 novembre 2002 – n. 45
[1.3.0]
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – Modalità di presentazione e valutazione delle domande di finanziamento relative al Sistema Informativo Regionale Beni Culturali – S.I.R.Be.C.,
ai sensi della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di Musei di enti locali o di interesse locale»
(Circolare attuativa della d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001) . . . . . . . . . . . . . 4205
Comunicato regionale 29 ottobre 2002 – n. 181
[4.6.4]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati
idonei Accompagnatore Turistico – Anno 2002 a seguito di corso abilitante presso gli Istituti di formazione
professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4221
Comunicato regionale 29 ottobre 2002 – n. 182
[4.6.4]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati
idonei Guida Turistica e Accompagnatore Turistico – Bandi 2001 espletati dalle Amministrazioni provinciali 4221
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
Decreto direttore generale Giunta regionale 29 ottobre 2002 – n. 20323
[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Ulteriori integrazioni all’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002,
avente per oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica»,
e attuazione del punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02» . . . . . . . 4224
Decreto direttore generale Giunta regionale 31 ottobre 2002 – n. 20481
[3.3.0]
Approvazione dell’elenco dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3. Misura A2 – A3 –
C3 – E1 Anno 2002 – Dispositivo «Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale» . . . 4224
F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20080
[4.4.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo
regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa
Sociale Alpha System avente sede in Como . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20084
[4.4.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo
regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa
Sociale La Coccinella con sede in Concorezzo (MI). . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20085
[4.4.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo
regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa
Sociale Pettirosso con sede in Paderno Dugnano (MI) . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20086
[4.4.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale
Codams con sede in Voghera (PV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 ottobre 2002 – n. 20088
[4.4.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale
La Ginestra P.S.C. con sede in Busto Arsizio (VA) . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.4
2.1.0
3.3.0
1.3.0
4.6.4
3.2.0
4.4.0
4227
4227
4227
4227
4228
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
SERVIZI SOCIALI / Sanità
SVILUPPO ECONOMICO / Industria
4135
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2002 – n. 20448
[2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .
Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2002 – n. 20449
[2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni
. . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 1 ottobre 2002 – n. 17869
[5.3.5]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto relativo a «Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi» sito in comune di Senna Comasco (CO) – Committente: Difesa Ambiente
s.r.l. – Cantù (CO) – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996) . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 22 ottobre 2002 – n. 19829
[5.3.0]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione della direttiva generale di applicazione della
legge regionale n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del piano di difesa
del suolo, di cui all’art. 3 della legge n. 102/90 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 22 ottobre 2002 – n. 19839
[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria sul territorio
della regione Lombardia a seguito di sieropositività – Abrogazione del d.d.u.o. n. 19372 del 17 ottobre 2002
2.1.0
5.3.5
5.3.0
3.2.0
4136
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
SERVIZI SOCIALI / Sanità
4228
4229
4229
4230
4233
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2002011]
[3.2.0]
10. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Carlo Borsani
O.p.g.r. 6 novembre 2002 – n. 20962
Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità
pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da
cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
L’ASSESSORE ALLA SANITÀ
Visto il T.U. delle ll.ss. del 1934;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 281/91 «Legge quadro in materia di animali
d’affezione e tutela del randagismo»;
Visto il Regolamento di polizia Veterinaria, approvato con
d.P.R. 320/54;
Visto il Regolamento Locale d’Igiene Tipo con d.g.r.
n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985;
Visto il diffondersi di comportamenti inadeguati nella tenuta degli animali domestici ed al fine di prevenire fenomeni di
randagismo;
Considerato il continuo verificarsi di casi di morsicature
provocati da cani non idoneamente custoditi o sorvegliati;
Valutata l’opportunità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente, completo delle direttive di cui al dispositivo della presente ordinanza, al fine di prevenire ogni possibile danno alla salute, per motivi di igiene e sanità pubblica;
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del
24 maggio 2000 n. 13374 «Affidamento al sig. Carlo Borsani
dell’incarico di assessore alla Sanità»;
ORDINA
1. Le A.S.L. ed i Comuni della Lombardia, per quanto di
rispettiva competenza, devono intensificare ogni iniziativa di
informazione ed educazione sanitaria sui comportamenti da
adottare per la tenuta, il mantenimento e la custodia degli
animali domestici per prevenire e controllare fenomeni di
randagismo.
2. Tutti gli organi di vigilanza dei Servizi del Dipartimento
di Prevenzione delle A.S.L., i Sindaci dei Comuni ed i Comandi di Polizia Municipale procedono ad una più intensa attività
di controllo del rispetto del Regolamento Polizia Veterinaria
approvato con d.P.R. 320/54, della legge 281/91 «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo» e del Regolamento Locale di Igiene approvato con
d.g.r. n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio
1985.
3. I possessori dei cani sono tenuti alla regolare iscrizione
degli stessi nell’anagrafe istituita presso le Aziende Sanitarie
Locali.
4. Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, nei locali
pubblici e sui pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
5. Nei locali pubblici, sui pubblici mezzi di trasporto e nelle
aree ad uso collettivo all’interno delle zone urbanizzate, i cani
di peso superiore ai chilogrammi diciotto o di altezza al garrese superiore a centimetri trentacinque, devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Sono esclusi dal
presente obbligo i cani delle forze dell’ordine e delle forze armate quando utilizzati per servizio.
6. È fatto divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei
locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad
uso collettivo all’interno delle zone urbanizzate, i cani di cui
al punto precedente.
7. Gli Organi di Controllo procederanno a sanzionare eventuali comportamenti illeciti previsti al precedente punto con
la sanzione da C 25,82 a C 105,26 ai sensi art. 10 della l.r. 8
settembre 1987, n. 30 e gli illeciti previsti ai precedenti punti
4, 5 e 6 con sanzioni da C 258,23 a C 1.291,14 ai sensi della
legge 2 giugno 1988 n. 218, art. 6, comma 3.
8. Delle sanzioni comminate, trasmesse per competenza ai
Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.
SS.LL., dovrà essere redatta relazione da inviarsi alla Direzione Generale Sanità (20124 Milano, via Pola 9/11).
9. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della
sua pubblicazione e avrà validità per periodo di mesi 12.
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
C) DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2002012]
[5.3.5]
D.g.r. 26 luglio 2002 – n. 7/9996
Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo
(CN), via Roma n. 26 – Rinnovo dell’autorizzazione per
l’esercizio di un impianto di termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi ubicato
in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del
d.lgs. 5 febbraio 1997 e art. 3 del d.m. 19 novembre 1997,
n. 503
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di rinnovare ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 l’autorizzazione alla ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26, per l’esercizio di un impianto di
termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali
non pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale
n. 9, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare la ditta Cartiere Burgo s.p.a., ai sensi dell’art. 3 del d.m. 503/97, alle condizioni e con le prescrizioni di
cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
3. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni
dalla sua scadenza;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dall’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente
deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti
ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80
e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello
stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
6. di dare atto che l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, è di competenza
dell’ARPA;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l’ARPA competenti per territorio;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente
atto;
9. di rideterminare in C 546.919,86 l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della
Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 calcolato con il seguente criterio:
– deposito preliminare di 900 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla termodistruzione, pari a C 139.437,00;
– deposito preliminare di 230 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’impianto, pari a C 35.633,90;
– smaltimento, mediante incenerimento, di 10.000 kg/h di
rifiuti speciali non pericolosi, pari a C 371.848,96;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r.
nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;
contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle accettate con nota prot. n. 2752 del
21 gennaio 1998 e nota 26953 del 4 maggio 2000;
4138
10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto
9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova, all’ARPA dipartimento di Mantova ed al comune di Mantova;
11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla
d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;
12. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente
all’accettazione della fidejussione di cui al punto 9.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Cartiere Burgo s.p.a.
Sede legale: Verzulo (CN), via Roma, 26
Ubicazione impianto: Mantova (MN), viale Poggio Reale, 9
1. Descrizione dell’impianto e delle operazioni
1.1 Vengono effettuati lo stoccaggio e l’incenerimento di
rifiuti speciali non pericolosi, originati dal proprio ciclo produttivo, individuati dal codice 03.03.05 (come individuato e
classificato dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE,
come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e
2001/573/CE);
1.2 L’impianto è articolato essenzialmente nelle seguenti
sezioni:
a) sili raccolta fanghi da incenerire;
b) forno di combustione a letto fluido;
c) impianto di produzione del vapore;
d) turbina a vapore e relativo alternatore;
e) sezioni di depurazione dei fumi;
f) siti di raccolta delle ceneri e delle polveri;
1.3 Il deposito preliminare dei fanghi viene effettuato in 3
sili di stoccaggio da 300 mc/cad, per un totale di 900 mc; il
deposito preliminare delle ceneri viene effettuato in un serbatoio di stoccaggio da 230 mc;
1.4 Il forno, sommariamente costituito da una camera di
combustione e da una camera di post combustione, opera nel
rispetto delle disposizioni previste dalla deliberazione 20 novembre 1985 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R.
915/82 per l’incenerimento dei rifiuti aventi una concentrazione di Cl organico < 2%;
1.5 La capacità di trattamento dell’impianto risulta pari a
10.000 kg/h di rifiuto tal quale (5.000 kg/h su base secca); il
quantitativo totale annuo smaltibile, su base secca, è pari a
40.000 t;
2. Prescrizioni
2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla d.d.g. 7 gennaio
1998, n. 36;
2.2 I rifiuti stoccati devono sempre essere inferiori del 10%
del volume complessivo disponibile. Ogni serbatoio e/o contenitore adibito allo stoccaggio di rifiuti deve montare uno strumento di misura delle quantità giacenti e riportare una sigla
di identificazione. Gli eventuali sfiati devono essere captati ed
inviati ad apposito sistema di abbattimento. Devono essere
comunque rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro gli incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi;
2.3 I rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi e movimentati in circuito chiuso; gli sfiati dei serbatoi devono essere collegati al forno. Per i periodi di fermata gli sfiati devono essere collegati ad un impianto di abbattimento di riserva
idoneo per abbattere vapori idrosolubili e non;
2.4 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunica-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
te alla Regione, alla provincia, al comune e all’ARPA territorialmente competenti per territorio;
2.5 Gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono
essere autorizzati dalle autorità competenti;
2.6 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui
derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui
andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2
della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
2.7 Le operazioni di smaltimento devono essere effettuate
osservando le seguenti modalità:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve
essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.8 Le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nel d.p.c.m.
1 marzo 1991 e nelle indicazioni applicative della circolare
regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4º suppl. str. al n. 36 del 7
settembre 1991);
2.9 Le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall’impianto
di depurazione fumi;
2.10 L’impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto
contenuto nell’allegato 1 del d.m. 503/97;
2.11 Le fermate dell’impianto, a seguito di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al
controllo, cosı̀ come deve essere comunicata la notizia del
riavvio dell’impianto stesso;
2.12 I reflui alimentati all’impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale
miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico
fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;
2.13 Per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili
deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei
VV.FF. territorialmente competenti;
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale
dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con
le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla eventuale revisione del
piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di
competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
——— • ———
Allegato B
Ragione sociale: Cartiere Burgo s.p.a. con sede legale in Verzuolo, via Roma 26, CN
Indirizzo: Stabilimento di viale Poggio Reale 9, Mantova
C.A.P.: 46100
Comune: Mantova
Fascicolo: 4006/17441
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Settore di appartenenza: Industria cartaria
——— • ———
Prescrizioni
La ditta dichiara che i limiti alle emissioni sono già adeguati a quelli fissati alla lettera A) allegato 1 del d.m. 503/97
Valori limite di emissione
Valgono i limiti fissati alla lettera A) allegato 1 del d.m.
503/97, fatti salvi i limiti più restrittivi individuati con precedenti atti autorizzativi, già in possesso della ditta.
Normalizzazione
Le condizioni sono quelle fissate alla lettera B) allegato 1
del d.m. 503/97.
Metodi di campionamento analisi e valutazioni delle emissioni
Ci si deve uniformare a quanto previsto alla lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97.
I sistemi di misurazione in continuo devono essere adeguati a quanto previsto dal manuale di gestione cosı̀ come individuato nella d.g.r. n. 33399 del 29 dicembre 2000, entro i termini fissati nel manuale stesso e nel contempo collegati al
centro provinciale se già funzionante.
Se il centro fosse in fase di realizzazione entro i tempi di
collegamento devono essere concordati con l’ente gestore del
centro stesso.
Verifiche e calibrazioni secondo il manuale di gestione.
Misurazioni periodiche
La frequenza delle misurazioni periodiche viene uniformata ad una carenza quadrimestrale. Per quanto riguarda la determinazione delle diossine, la misurazione deve essere effettuata adottando la metodologia di campionamento ed analisi
CEN-EN 1948/1/2/3 approvata dalla commissione C.E. con
provvedimento 97/283/CE del 21 aprile 1997, pubblicato sulla
G.U. 113/11.
Valutazione dei risultati delle misure
Vale quanto previsto al punto 4 lettera C) allegato 1 del
d.m. 503/97.
Parametri di funzionamento
Vale quanto previsto al punto 5 lettera C) allegato 1 del
d.m. 503/97.
Prescrizioni in caso di avarie e mal funzionamenti
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di
mal funzionamenti o avarie un valore limite di emissione è
superato, deve cessare immediatamente l’alimentazione dei
rifiuti al forno e le autorità competenti (ARPA, provincia), in
assenza del collegamento al centro provinciale o per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante
fax entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva
all’evento.
Gli stessi criteri valgono per l’avvenuto ripristino della completa funzionalità dell’impianto.
Il collegamento con il centro provinciale deve prevedere informazioni in tempo reale come fissato dal manuale di gestione.
Camera di combustione
È accettato un esercizio ad una temperatura di 850 ºC anziché di 950 ºC a condizione che siano comunque rispettati i
limiti di emissione e le caratteristiche eventualmente fissate
per le ceneri e per le scorie.
Controllo dell’alimentazione dei rifiuti
Entro 6 mesi l’impianto deve essere dotato di un sistema
d’allarme.
Le soglie di allarme sono fissate per temperatura minima
di 870 ºC.
Rischio di superamento dei limiti degli inquinanti misurati
in continuo al raggiungimento dell’85% del valore limite orario.
Recupero energetico
Gli impianti realizzati in prossimità di centri dotati di reti
di teleriscaldamento o che per le caratteristiche di densità abitativa i centri vicini possono essere dotati di tali reti, devono privilegiare nel semestre freddo la fornitura di calore per
il teleriscaldamento rispetto alla produzione di energia elettrica.
4139
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR2002013]
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
[5.3.5]
D.g.r. 26 luglio 2002 – n. 7/9997
Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo
(CN), via Roma n. 26. Rinnovo dell’autorizzazione per la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento
costituito da discarica controllata di rifiuti speciali non
pericolosi ubicato in Mantova (MN), viale Poggio Reale
n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di rinnovare ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 l’autorizzazione alla ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma n. 26, per la realizzazione e l’esercizio
di un impianto di smaltimento costituito da discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Mantova
(MN), viale Poggio Reale n. 9, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente atto;
2. di dare atto che l’autorizzazione rilasciata col presente
provvedimento ha durata sino al 5 aprile 2006 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
3. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dall’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente
deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti
ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80
e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello
stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l’ARPA competenti per territorio;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente
atto;
7. di disporre che vengano presentate agli uffici regionali
appendici alle polizze fidejussorie già agli atti che indichino
la variazione della sede legale;
8. di rideterminare in C 2.641.930,05 l’ammontare della
garanzia finanziaria relativa al bacino 2 (superficie disponibile 9.690 mq, volume disponibile 62.985 mc) che la ditta deve
prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r.
n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r.
nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;
9. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto
7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova, all’ARPA dipartimento di Mantova ed al comune di Mantova;
10. di dare atto che la mancata presentazione delle appendici di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data
di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24
settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla
d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;
11. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente
all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
4140
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Cartiere Burgo s.p.a.
Sede legale: Verzulo (CN), via Roma, 26
Ubicazione impianto: Mantova (MN), viale Poggio Reale, 9
1. Descrizione dell’impianto e delle operazioni
1.1 La discarica interessa un’area, di cui ai mappali n. 35,
44, 48 del foglio n. 10, inserita in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere parte zona per uso esclusivamente produttivo, parte zona boschiva e di tutela del paesaggio agrario e parte area a destinazione d’uso pubblico per
attrezzature di interesse territoriale; una piccola porzione del
mappale n. 35 risulta sottoposta alla legge 8 agosto 1985,
n. 431, per la quale è stato concesso lo svincolo dalla Regione
Lombardia, settore beni ambientali, in data 28 febbraio 1997,
con atto n. 008342; non risulta l’esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 m dall’impianto;
1.2 L’impianto, come da progetto approvato con d.g.r.
30306/97 e successive modifiche ed integrazioni, è articolato
in due bacini contigui aventi le seguenti caratteristiche:
– Bacino 1 (già realizzato), costituito da due settori indipendenti agli effetti della raccolta di percolato, avente superficie e volume disponibile pari rispettivamente a 16.200 mq e
105.300 mc circa;
– Bacino 2 (da realizzare), costituito da un solo settore, avente superficie e volume disponibile pari rispettivamente a
9.690 mq e 62.985 mc circa.
1.3 I tipi di rifiuti trattabili nell’impianto (come individuati
e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE,
come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e
2001/573/CE) sono individuati dai C.E.R.: 03.03.05 e 19.01.14.
2. Prescrizioni
2.1 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve
essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 L’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza
minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.3 Nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali sopracitati, di cui al punto 4.2.3.2
della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche
rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come
modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 36489/98;
2.4 Prima della ricezione dei rifiuti presso l’impianto, il gestore deve verificarne l’accettabilità mediante acquisizione di
idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare
che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica controllata di II categoria, tipo B, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;
2.5 I rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul
catasto dei rifiuti di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e
lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull’apposito registro, di cui all’art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;
2.6 La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo
criteri di elevata stabilità;
2.7 Il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;
2.8 I serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere
un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la
capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere
pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni
caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei
serbatoi;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
2.9 I controlli periodici, effettuati dalla provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale
prevedendo in particolare:
– 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica
indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti
di rilievo;
– analisi di ciascun campione secondo le modalità previste
dalla citata d.g.r. n. 47636/1994 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993;
– stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti
speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e
scarico;
– analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;
– il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi
dalla prima data di collaudo dell’impianto;
2.10 È vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.11 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscono la loro dispersione;
2.12 Gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
2.13 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto.
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale
dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con
le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla eventuale revisione del
piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di
competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2002014]
[5.3.5]
D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10150
Ditta Conceria Fraschini s.p.a. con sede legale in via Sottosasso, 2 Brenta (VA) – Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D8, D9) di rifiuti
speciali non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da
terzi, nell’impianto, annesso alla Conceria Fraschini, situato nel comune di Cittiglio (VA) – Artt. 27 e 28 del d.lgs.
5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di approvare il progetto e di attuare la ditta Conceria
Fraschini s.p.a., con sede legale in Brenta (VA), via Sottosasso
n. 2, all’esercizio delle operazioni di deposito preliminare
(D15) e smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi,
allo stato liquido, provenienti da terzi, presso l’impianto, annesso alla conceria, sito in comune di Cittiglio (VA), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta Conceria Fraschini s.p.a., ai sensi
dell’art. 28, lett. f) del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le
prescrizioni di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento e che l’istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni
dalla sua scadenza;
4. di disporre che la ditta avvii l’esercizio delle operazioni
di smaltimento previo accertamento da parte della provincia
di Varese degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara
la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio può essere avviato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
6. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dall’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla
provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole
dell’istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l’ARPA – dipartimento di Varese ed i comuni
di Brenta e Cittiglio dove ha sede l’impianto;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente
atto;
9. di determinare in C 106.905,94 l’ammontare totale della
fidejussione relativo a:
– smaltimento di 90 mc/die di rifiuti speciali, C 92.962,24;
– deposito preliminare di 90 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, C 13.943,70;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;
10. di far presente che il presente atto produce gli effetti
del 5º comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97;
11. di dare atto che l’accertamento della regolarità delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché il rispetto dei valori limite, ai sensi del 3º
comma dell’art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell’ARPA;
12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Varese, ai comuni di Brenta e Cittiglio e all’ARPA –
dipartimento di Varese;
13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274/99,
comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto
con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;
14. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
4141
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Allegato A
Ditta: Conceria Fraschini s.p.a.
Sede legale: Brenta (VA) via Sottosasso 2
Ubicazione impianto: Brenta (VA), via Sottosasso 2, l’impianto di depurazione, annesso alla conceria, è situato nel comune di Cittiglio (VA)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 L’impianto interessa un’area di cui ai mappali (come
da certificato di destinazione urbanistica n. 34/2000 rilasciato
dal comune di Cittiglio):
3238 – 3227:
(parte) aree RS di rispetto aree di rispetto delle attrezzature
ed impianti.
(parte) zona funzionale «E1» con prevalente destinazione
agricola
3226 – 3228 – 3237 – 748 – 1773 – 4501:
zona funzionale «E1» con prevalente destinazione agricola
3236:
(parte) zona funzionale «E1» con prevalente destinazione
agricola
(parte) zona funzionale «E2» con prevalente destinazione
agricola e a paesaggio protetto
4502:
(parte) zona funzionale «E2» con prevalente destinazione
agricola e a paesaggio protetto
(parte) zona RS di rispetto aree di rispetto delle attrezzature ed impianti.
Il mappale 4502 è in vincolo idrogeologico ex art. r.d.
3267/23.
Tutti i mappali sono soggetti a vincolo paesaggistico ex art.
7 l. 1497/39 integrata dalla l. 431/85 e modificata dal d.lgs.
490/99.
Il genio civile di Varese comunica che le aree di proprietà
della ditta, poste al confine tra i comuni di Cittiglio e Brenta,
in fregio al torrente Boesio, di cui ai mappali nn. 4501, 4502,
1773, 3237, 3238 – fg. 11 e 14 comune di Cittiglio non ricadono all’interno delle fasce fluviali A o B individuate dal PAI per
il fiume Boesio;
1.2 L’impianto, oltre ai reflui della conceria, tratta, nelle
sole fasi biologiche, anche le acque nere provenienti dalla fognatura comunale di Brenta, come da convenzione con il comune di Brenta;
1.3 Il deposito preliminare viene effettuato in 3 serbatoi
cilindrici di stoccaggio in vetroresina, da 30 mc ciascuno, per
una capacità geometrica complessiva di 90 mc, dotati di sistema che consente il ritorno diretto dell’aria di sfiato in autobotte;
1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali provenienti
da terzi, trattati giornalmente è pari a 90 mc/die con un carico inquinante pari a 102 kg/die di COD e 54 kg/die di BOD5;
1.5 Vengono effettuate operazioni di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, come sinteticamente indicato di seguito:
Sezione di trattamento chimico fisico
– Vasca di accumulo ed omogeneizzazione;
– Serbatoio di accumulo ed omogeneizzazione;
– Grigliatura e filtrazione meccanica;
– 2 vasche coperte di accumulo, omogeneizzazione, correzione del pH con calce e trattamento solfuri; una vasca accoglie i reflui della conceria, l’altra, annessa ad una vasca di
neutralizzazione, quelli in conto terzi;
– sollevamento tramite pompe centrifughe al sedimentatore chimico fisico;
– aggiunta di coagulanti e flocculanti appropriati;
– decantazione nel sedimentatore primario.
Sezione biologica
– Vasca di predenitrificazione;
– 3 vasche di ossigenazione. L’ossigenazione è a turbina
galleggiante integrata dall’erogazione di ossigeno liquido;
– 2 vasche di post denitrificazione;
– vasca di riossigenazione;
– decantazione finale;
Trattamento fanghi
– Fanghi del processo chimico fisico sono avviati all’ispessimento, al trattamento in filtropressa e poi al deposito in cassone;
4142
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Le acque di filtrazione tornano nel processo biologico;
– Fanghi del processo biologico tornano ad alimentare i
due processi di denitrificazione e quindi il ciclo biologico. Il
fango di supero va in filtropressa, in alternativa il fango biologico è riossidato nella vasca di ossidazione dell’impianto chimico fisico poi viene avviato alla sedimentazione;
1.6 Il fango ottenuto è avviato in discarica 2B;
1.7 Ulteriori modifiche impiantistiche:
– realizzazione di una linea di pretrattamento dei rifiuti da
fosse settiche e da caditoie stradali con grigliatura, pre ossigenazione e lavaggio in controcorrente per i rifiuti da caditoie
stradali;
– copertura delle seguenti vasche:
– neutralizzazione,
– reazione chimico-fisica da processo di depurazione reflui
conceria,
– reazione chimico-fisica da processo di depurazione conto
terzi,
– predenitrificazione,
– ossigenazione,
– reazione biologica,
– pretrattamento fosse biologiche, pozzetti stradali, residui
di pulizia delle fognature;
– Copertura del separatore a griglia rotante;
– Tutte le arie aspirate dalle vasche coperte, confluiranno,
con sistema di condotte realizzate in tubi flangiati in PVC, in
un unico impianto di abbattimento ad umido ed emesse in
atmosfera dal punto «E1»;
– Le vasche saranno chiuse con copertura rigida in PRFV
(vetroresina), provviste di oblò di ispezione, le prese d’aria
verranno realizzate a bordo vasca immediatamente sopra la
copertura;
– Realizzazione di una filtrazione finale delle acque in uscita dall’impianto con filtri a sabbia e carbone;
1.8 Viene mantenuto l’attuale impianto di deodorizzazione;
1.9 Il recapito finale delle acque depurate è il torrente Boesio;
1.10 Dati relativi all’impianto:
a) Dati di progetto:
– portata media in ingresso (mc/die)
1.080
– A.e. (n.)
6.000
– COD (kg/die)
1.080
– BOD5 (kg/die)
702
conceria
b) dati di esercizio:
totali
da terzi
e fognatura
– portata effettiva (mc/die) 611
521
90
– A.e. serviti (n.)
4.000
2.000
2.000
– COD (kg/die)
265
163
102
– BOD5 (kg/die)
152,6
98,6
54
c) potenzialità residua:
percentuale
– portata effettiva (mc/die) 469
43.42%
– A.e. (n.)
2.000
33.33%
– COD (kg/die)
815
75.46%
– BOD5 (kg/die)
549,4 78.26%
1.11 I rifiuti liquidi o liquido fangoso vengono trattati nella
linea chimico-fisica e poi in quella biologica;
1.12 I rifiuti della pulizia delle strade, CER 200303, sabbie
dei soli pozzetti stradali, saranno lavate in contro corrente;
1.13 I fanghi dei serbatoi settici vengono dapprima grigliati allontanando il solido, in seguito ossigenati ed avviati alla
linea di trattamento biologica;
1.14 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi trattabili nell’impianto sono i seguenti (C.E.R.):
CER 2002
non pericoloso
Definizione
010102 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
010306 Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e
010305 (liquidi)
010399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio e reflui di decantazione)
010412 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e
010411 (in quanto soluzioni contenenti non metalli)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi
da quelli di cui alla voce 010407 (in quanto acque di
burattatura non contenenti metalli)
010499 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da processi di lavorazione ed acque di lavaggio)
010599 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui di perforazione e prospezione)
020101 Fanghi (liquidi) da operazioni di lavaggio e pulizia
020106 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori
sito (limitatamente alle acque di lavaggio salumi ed
acque di scongelamento)
020199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio)
020201 Fanghi (liquidi) da operazioni di lavaggio e pulizia
020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (scarti vegetali in quanto comparati a brodi di fermentazione)
020204 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti
020299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio, reflui
da distilleria, acque di macellazione, salamoie)
020301 Fanghi (liquidi) prodotti da operazioni di lavaggio,
pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti
020303 Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solventi (in
quanto acque derivanti da lavorazione di prodotti alimentari)
020305 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti
020399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio)
020403 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti (zucchero)
020499 Rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (zucchero)
(limitatamente a borlande e reflui da processi produttivi)
020502 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti (limitatamente a fanghi con massimo secco
2%)
020599 Rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (lattiero caseari) (limitatamente ad acque di lavaggio e reflui da
processi produttivi)
020603 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti (pasta e pane) (limitatamente a fanghi con
massimo secco 2%)
020699 rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (pasta e
pane) (limitatamente ad acque e reflui fangosi da impianti di depurazione ed acque di lavaggio)
020701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima (in quanto acque
derivanti da lavorazione di prodotti alimentari o soluzioni a bassissimo carico organico)
020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (in quanto residui di distillerie)
020703 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (scarti vegetali in quanto comparati a brodi di fermentazione)
020705 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti (bevande alcoliche ed analcoliche) (limitatamente a fanghi con massimo secco 2%)
020799 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi ed acque di lavaggio)
030199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio, acque di cabina di verniciatura,
reflui da processi produttivi)
030302 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green
liquor) (liquidi) (recupero dei bagni di macerazione)
(liquidi limitatamente con contenuto secco max del
2%)
030305 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel
riciclaggio della carta (limitatamente con contenuto
secco max del 2%)
030309 Fanghi (liquidi) di scarto contenenti carbonato di
calcio (limitatamente con contenuto secco max del
2%)
030311 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 (limitatamente con contenuto secco max del 2%)
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
030399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio e reflui da processi produttivi)
040104 Liquido di concia contenente cromo
040105 Liquido di concia non contenente cromo
040106 Fanghi (liquidi) prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107 Fanghi (liquidi) prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti non contenenti cromo
040199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio, reflui da lavor. pelli, di salatura pelli, da prove di
produzione, acque di cabina di rifinizione)
040215 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di
cui alla voce 040214
040217 Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce
040216
040220 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 (liquidi)
040299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio: attrezzature, quadri di stampa, marne imbozzimatura; acque di appretto, da imp. di depur-trattstoc)
050113 Fanghi (liquidi) residui dall’acqua di alimentazione
delle caldaia
050114 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento (in
quanto soluzioni e/o miscele con bassissimo carico
organico e/o con inquinanti principalmente organici)
050199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio ed acque da processi produttivi)
050604 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050699 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio ed acque da processi produttivi)
060314 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
060311 e 060313;
060399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi e acque di lavaggio)
060499 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi e soluzioni saline)
060503 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502 (in
quanto acque fenoliche)
060699 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi e acque di lavaggio)
060899 Rifiuti non specificati altrimenti (purché liquidi)
061099 Rifiuti non specificati altrimenti (purché liquidi)
061399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio e reflui da processi produttivi)
070122 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
(prodotti organici)
070199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di raffreddamento, acque e reflui da processi
produttivi ed acque di lavaggio)
070212 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
(PFFU plastiche)
070217 Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216 (purché liquidi)
070299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di raffreddamento, acque e reflui da processi
produttivi, reflui da decatazione ed acque di lavaggio)
070312 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311 (coloranti)
070399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui fangosi da impianti di depurazione, acque di lavaggio e reflui di processo)
070512 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
(prodotti farmaceutici)
070599 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di raffreddamento, acque e reflui da processi
produttivi)
070612 fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
(cere e grassi)
4143
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
070699 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio e reflui da pulizia vasche)
070712 Fanghi (liquidi) prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
(prodotti della chimica fine)
070799 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio e acque prove di produzione)
080116 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi
da quelli di cui alla voce 080115 (in quanto acque di
processi produttivi)
080120 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 (in quanto acque di processi produttivi)
080199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a reflui da produzione, acque e reflui di cabina di verniciatura)
080202 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (in
quanto acque di processi produttivi)
080203 Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a acque di lavaggio, acque e reflui di produzione)
080307 Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio)
080414 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi
da quelli di cui alla voce 080413
080416 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti
diversi da quelli di cui alla voce 080415 (in quanto
soluzioni e/o miscele con inquinanti principalmente
organici)
080499 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio, acque e reflui di produzione)
090199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a soluzioni e bagni esausti, acque di lavaggio, rulli)
100121 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 110120 (liquidi)
100123 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
100199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio, di abbattimento e simili)
100214 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
(liquidi)
100215 Altri fanghi e residui di filtrazione
100299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui da processi produttivi, acque di lavaggio, di abbattimento e simili)
100326 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325
(liquidi)
100399 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui di processo, acque di lavaggio, di abbattimento e simili)
100818 Fanghi (liquidi) e residui di filtrazione prodotti dal
trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
100817
101118 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100117
(liquidi)
101120 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 101119 (liquidi)
101199 Rifiuti non specificati altrimenti (in quanto bagni esausti di fissaggio deargenati – dal vetro, specchi)
101205 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi (liquidi)
101213 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (liquidi)
110110 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui
alla voce 110109
110112 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di
cui alla voce 110111
110114 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce
110113
110203 Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
4144
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
110299 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio e reflui da processi produttivi)
120199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio, soluzioni con basso carico organico, acque e reflui di burattatura e reflui da processi
produttivi)
160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce
160303
160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce
160305 (in quanto soluzioni e/o miscele con inquinanti principalmente organici)
160509 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui
alle voci 160506, 160507 e 160508 (purché liquidi)
160799 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque di lavaggio serbatoio, cassonetti, container e
simili, reflui e acque meteoriche da piazzali e pulizia
pozzetti)
190199 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui di trattamento e acque di raffreddamento)
190404 Rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
190503 Composti (liquidi) fuori specifica (in quanto soluzioni e/o miscele con inquinanti principalmente organici)
190699 Rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti (limitatamente alla fase liquida, percolato e/o miscela con inquinanti principalmente organici)
190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (liquidi)
190812 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
190811 (liquidi)
190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
(liquidi)
190899 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad
acque e reflui di trattamento, reflui e acque meteoriche da piazzali e pulizia pozzetti)
190901 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari (in quanto soluzioni a bassissimo carico
organico)
190902 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle
acque (liquidi)
190906 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio ionico
190999 Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a soluzioni con basso carico organico, acque e residui di
processo)
191106 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 191105 (liquidi)
200303 Residui di pulizia delle strade
200304 Fanghi delle fosse settiche
200306 Rifiuti della pulizia delle fognature
2. Prescrizioni
2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio
1998, n. 36;
2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta
deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per
ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli
che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico
ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:
– pH;
– Conducibilità;
– Materiali sedimentabili;
– Materiali in sospensione totali;
– COD;
– BOD5;
– TKN;
– P totale;
– Sostanze ex tab. 5 dell’all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999,
n. 152;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre
24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
2.4 La quantità dei rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà
superare il 90% della capacità geometrica disponibile;
2.5 I rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli
alimentati direttamente al trattamento biologico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze della tab. 5 dell’all. 5 del
d.lgs. 152/99 devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell’all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi,
eventualmente stabiliti dall’ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5;
2.6 Le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento biologico, devono
rispettare i valori-limite della tab. 3 dell’all. 5 del d.lgs. 152/99
per lo scarico in pubblica fognatura;
2.7 I rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque
pompabile;
2.8 Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 12 del d.lgs.
22/97 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico
di rifiuti accettato;
2.9 Sulla linea di alimentazione dei rifiuti all’impianto e su
ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell’impianto, in uscita da ciascun serbatoio, devono essere installati
idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici:
– all’uscita di ciascun serbatoio e/o vasca di stoccaggio;
– su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni
dell’impianto;
2.10 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi
devono essere effettuate nell’apposita sezione attrezzata;
2.11 Gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
2.12 I fanghi prodotti dall’impianto di depurazione devono:
a) essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche:
– i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro
il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia
delle acque di falda;
– il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in
idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;
b) essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
2.13 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto;
2.14 Possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini
dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la
finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 22/97;
2.15 Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione
biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;
2.16 Settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato
al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;
2.17 I controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle
autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex
d.lgs. 22/97;
2.18 Il controllo sulla tenuta delle vasche in cemento armato deve essere almeno semestrale;
2.19 È vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal
pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;
2.20 I rifiuti ritirabili e trattabili nell’impianto non devono
avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;
2.21 I rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984; (classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi);
2.22 I reflui conferiti ed accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento loro applicato;
2.23 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione; devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell’impianto biologico principale;
2.24 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei
singoli e degli addetti;
b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve
essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
Ulteriori prescrizioni
2.25 le zone di scarico rifiuti dovranno avere una superficie
maggiore di quella occupata dalle autocisterne di massima
portata, utilizzate per il conferimento dei reflui prodotti da
terzi, al fine di garantire una protezione del suolo da eventuali
sversamenti accidentali;
2.26 dei tre serbatoi di stoccaggio, uno deve essere tenuto
a disposizione per i reflui destinati al trattamento biologico,
uno per quelli destinati al pre-trattamento chimico-fisico ed
il terzo può essere destinato a stoccare alternativamente rifiuti di tipo biologico o di tipo chimico-fisico, a condizione
che tale variazione sia preceduta da una bonifica dello stesso.
Al riguardo i serbatoi dovranno essere contrassegnati in maniera inamovibile e, per ogni partita di rifiuti conferita all’impianto, sul libro di carico e scarico dovrà essere riportata l’indicazione del serbatoio nel quale sono stati depositati gli stessi. Il lavaggio dei serbatoi dovrà comunque essere effettuato
alla conclusione dell’attività settimanale;
2.27 le operazioni di svuotamento delle autocisterne ed invio dei reflui ai serbatoi di stoccaggio, nonché le successive
fasi di scarico degli stessi all’impianto di trattamento, dovranno avvenire tramite pompe fisse, dotate di linee di trasporto
reflui di tipo rigido. Le pompe dovranno essere posizionate in
vasca di contenimento impermeabilizzata. Presso l’impianto
dovranno essere inoltre tenute pompe carellate da utilizzarsi
per interventi di emergenza in caso di guasto di quelle fisse;
2.28 sulle linee di mandata dei rifiuti, rispettivamente alla
sezione di pretrattamento chimico-fisico ed alla sezione di
trattamento biologico, dovranno essere installati contatori
volumetrici dotati di sistemi di registrazione non resettabili,
al fine di determinare i quantitativi di reflui provenienti da
terzi, scaricati dai serbatoi di stoccaggio e dalla zona di scarico fosse biologiche alle due fasi depurative;
2.29 settimanalmente dai contatori volumetrici dovranno
essere rilevati i dati progressivi dei volumi dei rifiuti avviati
al trattamento. I valori dovranno essere riportati sul libro di
carico e scarico ex d.lgs. 22/97;
2.30 gli sfiati dei serbatoi dovranno essere convogliati ad
appositi sistemi di bonifica e non potranno, durante le operazioni di scarico degli automezzi, essere rimessi nella cisterna
degli stessi;
2.31 I tre serbatoi da 30 mc cadauno, adibiti allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotati di indicatori di livello,
di valvola di troppo pieno collegata ad un sistema di blocco
automatico della pompa di carico. Il troppo pieno dovrà essere dotato di guardia idraulica;
2.32 durante lo scarico dei rifiuti dalle autocisterne, che
dovrà avvenire alla presenza di personale che opera presso
l’impianto, in caso di sversamento, dovrà sospendersi immediatamente l’operazione, al fine di provvedere all’effettuazione degli interventi di pulizia dell’area;
2.33 l’attività di trattamento rifiuti dovrà sempre avvenire
in presenza di personale tecnico specializzato, affinché possa
intervenire in caso di avarie o guasti alle apparecchiature dell’impianto o, di non rispetto dei parametri di esercizio attestanti il corretto funzionamento del processo depurativo;
2.34 tutti i rifiuti, prima del loro conferimento all’impianto
dovranno essere sottoposti a procedura di omologa, la quale,
oltre a verificare gli inquinanti contenuti negli stessi, dovrà
4145
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
accertare che i reflui da sottoporre a trattamento siano compatibili con il processo depurativo e che la miscelazione degli
stessi non dia origine a esalazioni maleodoranti;
2.35 l’Azienda, al fine di poter effettuare le operazioni di
controllo di cui sopra e quelle di verifica sulle caratteristiche
dei rifiuti conferiti e sul rispetto dei parametri operativi e dei
limiti allo scarico, dovrà dotarsi presso l’impianto di laboratorio attrezzato;
2.36 l’esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti prodotti da terzi, sia subordinato alla verifica della tenuta idraulica di tutte le vasche dell’impianto, certificato da collaudatore
abilitato. Tali prove dovranno essere eseguite successivamente con cadenza annuale;
2.37 l’impianto, le varie apparecchiature e le strumentazioni di controllo dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e per le ultime, più soggette a rottura o guasto, l’Azienda dovrà dotarsi di adeguati ricambi. Qualora intervengano
malfunzionamenti a seguito di rotture o guasti, l’immissione
dei rifiuti dovrà essere immediatamente sospesa e ripresa successivamente alla rimozione delle cause;
2.38 la zona dove è posizionato il cassone per la raccolta
fanghi scaricati dalla filtro-pressa dovrà essere completamente chiusa e posta in depressione. Gli aeriformi dovranno essere trattati in idoneo impianto di bonifica;
2.39 intervenendo modifiche sostanziali all’impianto ed
alle tipologie e caratteristiche dei reflui depurati immessi nel
torrente Boesio, lo scarico dovrà essere nuovamente autorizzato dalla provincia di Varese, ai sensi del d.lgs. 152/99;
2.40 i controlli periodici sullo scarico finale, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella 3 – allegato 5 – al d.lgs.
152/99, dovranno essere effettuati con cadenza quadrimestrale e copia delle analisi dovranno essere allegate al registro di
carico e scarico ex d.lgs. 22/97 a disposizione delle autorità di
controllo;
2.41 l’impatto visivo dell’impianto venga mascherato mediante verniciatura delle strutture fuori terra (vasche, ecc.)
con colori compatibili con l’ambiente circostante;
2.42 prima dell’inizio dell’attività di trattamento conto terzi di rifiuti, dovrà essere predisposto un piano di emergenza
che prenda altresı̀ in considerazione gli interventi da attuare
in caso di incidenti durante le operazioni di scarico delle autocisterne;
2.43 la ditta dovrà registrare su un libro di impianto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di funzionamento e di controllo dell’impianto, le
operazioni di lavaggio delle zone di scarico, nonché le motivazioni degli interventi e le fermate a seguito di avarie;
2.44 l’impianto di trattamento reflui, compresa la sezione
di stoccaggio al servizio dello stesso, sia delimitato da recinzione di altezza non inferiore a 2 metri;
2.45 per i rifiuti speciali che a seguito della decisione
532/CE e successive modifiche ed integrazioni prevedono anche un codice specchio «pericoloso» l’Azienda prima del ritiro
degli stessi e del successivo trattamento, dovrà accertarsi tramite analisi che trattasi di rifiuti speciali non pericolosi.
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Varese, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
——— • ———
4146
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Allegato B
1. Identificazione della ditta
Ragione sociale: Conceria Fraschini
Indirizzo unità operativa: via Sotto Sasso, 2 – Brenta (VA)
Fascicolo: 101132/8048/2002
Settore di appartenenza: industria conciaria
La ditta chiede di essere autorizzata, ai sensi del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 ed ai sensi del d.lgs. 22/97 all’esercizio di
un impianto per il trattamento di liquami biologici da fosse
imhoff, di fanghi di pozzetti stradali di rifiuti liquidi e fangosi
pompabili speciali – non pericolosi. Il quantitativo dei rifiuti
trattati è indicato nell’allegato A.
2. Prodotti e materie prime
2.1 Materie prime
Rifiuti non pericolosi soggetti a trattamento di depurazione
delle acque.
3. Descrizione dell’impianto e del processo
3.1 I cicli sono riportati e descritti nell’allegato A
Sinteticamente i cicli di lavorazione sono:
3.1.1 ciclo di conceria
Rinverdimento delle pelli
Depilazione/calcinazione
Decalcinazione/macerazione
Concia al cromo
Neutralizzazione
Tintura con riconcia e ingrasso
Asciugatura, palissonatura e stoccaggio per rifinitura
Rifinitura
3.1.2 ciclo di conceria + trattamento reflui per conto terzi
– arrivo dell’automezzo e scarico diretto dei reflui all’interno dei serbatoi di stoccaggio mediante circuito chiuso;
– neutralizzazione e reazione in vasca per precipitare i metalli pesanti;
– decantazione in sedimentatore Fenwich;
– stabilizzazione e filtro pressatura fanghi;
– trattamento biologico e sedimentazione finale e scarico
delle acque.
La ditta intende mettere in atto degli interventi per mitigare
il fenomeno olfattivo differenziando all’origine i reflui da trattare, coprendo le vasche N, C1, F, G, H, ed I con strutture
a tenuta ed aspirando contemporaneamente gli effluenti da
inviare ad un sistema di ossidazione chimico-fisico.
4. Emissioni
4.1 Punti di emissione
I punti di emissione sono: E1
4.1.1 Camino
Punto di emissione: E1
Portata massima operativa: 12.000 Nmc/h
Portata di progetto del ventilatore: 15.000 Nmc/h
Temperatura dei gas: >20 ºC
Ore operative: h/die 24
Dati geometrici del punto di emissione:
Altezza: 16 m
Contenuto di inquinanti:
Sostanze odorigene: /// mg/Nmc
Diametro: 400 mm
• Impianto di abbattimento
Impianto di depurazione costituito da una torre ad umido
con trattamento ossidativi e dosaggio automatico dei reagenti.
Superficie filtrante: 103 mq
Velocità di attraversamento: 1 m/s.
Perdite di carico: non fornite
Tempo di contatto: 1,5 s
Pompa di ricircolo: 50 mc/h
Serbatoi reagenti di soda e ipoclorito sodico
Strato di riempimento: 5.000 l
5. Prescrizioni
Si esprime parere favorevole alla costruzione dell’impianto
con le prescrizioni di seguito riportate:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
5.1 Limite alle emissioni
(E1) solfuri espressi come composti ridotti dello zolfo: 1
mg/Nmc
ammoniaca ed ammine totali: 10 mg/Nmc
5.2.2 Requisiti minimi della tecnologia d’abbattimento
I parametri progettuali del sistema di abbattimento sono in
linea con quelli normalmente adottati
Ulteriori prescrizioni
La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al
contenimento delle eventuali emissioni diffuse presidiate dal
sistema di abbattimento. In caso di ulteriore presenza di molestie olfattive la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi
olfattometriche adottando metodi di campionamento, analisi
e valutazione dei risultati in accordo con l’Arpa territorialmente competente.
5.3 Prescrizioni e considerazioni di carattere generale
La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
5.3.1 Riferimenti normativi
• Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno
art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21
luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m.
12 luglio 1990
• per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve
essere rispettato quanto imposto da:
– art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta
lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se
lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di
depurazione, risponde alle norme vigenti»;
– art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione
e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano
gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di
diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da
ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono
essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
– art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione
nell’esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi
potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza
degli impianti di abbattimento ad essi collegati». Di queste
avarie deve essere data segnalazione alle autorità preposte al
controllo.
5.3.2 Criteri di manutenzione
• Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
– Manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
– Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore degli impianti (libretto d’uso e manutenzione), e in ogni caso con frequenza almeno semestrale;
– Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei
motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi
di estrazione e depurazioni dell’aria;
– Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione;
tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità
preposte al controllo;
– Le operazioni di manutenzione ordinaria dei sistemi di
aspirazione e degli impianti di abbattimento deve essere settimanale; quella programmata, in contemporanea con le fermate prestabilite.
5.3.3 Messa in esercizio e a regime
• La ditta deve comunicare, almeno 15 giorni, la messa in
esercizio degli impianti, al comune o ai comuni interessati ed
all’ARPA – struttura territorialmente competente.
• Il termine massimo per la messa a regime degli impianti
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
5.3.4 Modalità e controllo delle emissioni
• Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime,
ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di
entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i
referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti,
al comune o ai comuni interessati ed all’ARPA – struttura territorialmente competente la quale si attiva all’espletamento
degli accertamenti di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.R.
203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L’eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa
ARPA, al fine dell’adozione degli atti di competenza.
• Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell’attività, ed i referti analitici
dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte
al controllo.
• I referti analitici devono essere presentati esclusivamente
per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite
di concentrazione e/o quantità oraria massima.
• La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione, al comune interessato ed all’ARPA – struttura
territorialmente competente.
5.3.5 Metodologia analitica
Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite
adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall’art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM),
aggiornate con quanto previsto dal d.m. del 25 agosto 2000
ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente
concordati con il responsabile dell’unità operativa chimica
dell’ARPA – struttura territorialmente competente.
• Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono
effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
• I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle
più gravose condizioni di esercizio dell’impianto.
– I risultati delle analisi eseguite all’emissione devono riportare i seguenti dati:
– concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3
– portata aeriforme espressa in Nm3/h
– temperatura aeriforme in ºC.
Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 ºK e
101,323 kPa).
– I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di
campionamento dovranno essere disposti in conformità al
d.P.R. 322/71;
– I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
[BUR2002015]
[5.3.5]
D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10154
Ditta Lacto Siero Italia s.p.a., con sede legale in Bozzolo
(MN) via della Giuseppina, 15 – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva
(R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali
non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione – Impianto sito nel comune di Bozzolo (MN) via
della Giuseppina, 15 – Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del
d.lgs. n. 99/92
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di rinnovare l’autorizzazione alla ditta Lacto Siero Italia
s.p.a., con sede legale in Bozzolo (MN), via della Giuseppina,
15 all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e
riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi
provenienti dal proprio impianto di depurazione alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente atto;
2. di far presente che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione;
4147
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11
della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di
Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta
ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r.
3/82;
5. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate
a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono le potenzialità ed i principi del processo impiantistico
approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova
che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il
comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal
presente atto;
7. di rideterminare la fidejussione in C 70.155,45 l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Lacto Siero
Italia s.p.a., deve prestare a favore della Regione Lombardia,
relativa a:
– C 25.563,45 per la messa in riserva di mc 1.650 di fanghi
da inviare al riutilizzo in agricoltura;
– C 44.592 per lo spandimento in agricoltura di 4.800
t/anno di fanghi;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.r.g.
n. 6/48055/00, all’accettazione della fidejussione stessa verrà
svincolata quella accettata con nota n. 320248 del 13 ottobre
1997;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Bozzolo ed all’ARPA territorialmente competente;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.r.g. 45274 del 24
settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso
come previsto con d.g.r. n. 4527/99, come integrata dalla
d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Lacto Siero Italia s.p.a.
Sede legale: Bozzolo (MN), via della Giuseppina, 15
Sede impianto: Bozzolo (MN), via della Giuseppina, 15
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto, tipologie e
quantità di rifiuti
1.1 Viene effettuata la messa in riserva (R13), nonché il
riutilizzo in agricoltura (R10), del seguente rifiuto speciale
non pericoloso individuato dal CER 020502;
1.2 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi
trattati e riutilizzabili in agricoltura rimane inalterato rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. 30877/97 ed è pari a 4.800
t/anno; il quantitativo massimo di messa in riserva è inalterato e pari a 1.650 mc.
2. Prescrizioni
2.1 Impianto di messa in riserva
2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effet-
4148
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
tuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;
2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere
tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando
sostanze maleodoranti;
2.1.3 il soggetto autorizzato, all’uscita dei fanghi dal centro
di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da
laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni
partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che
possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;
2.1.4 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi
nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri;
a) per i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione a servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:
– pH
– carbonio organico in g/kg sostanza secca
– grado di umificazione
– azoto totale
– fosforo totale
– potassio totale in g/kg di sostanza secca
– metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As,
espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)
– conducibilità dell’estratto acquoso in microsiemens/cm
– residuo secco a 105 ºC e 600 ºC
– coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;
b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000
abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta
ai parametri sopra citati:
– grassi e olii animali e vegetali
– olii minerali
– solventi organici clorurati
– pesticidi organo-clorurati;
c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in
aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b)
dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e
delle materie prime impiegate.
2.1.5 le certificazioni di cui al precedente punto 2.1.4 dovranno essere prodotte e trasmesse alla provincia competente, ogni volta intervengano dei cambiamenti sostanziali nella
qualità di rifiuti trattati e comunque effettuate con le seguenti
scadenze:
– impianti di depurazione biologica con potenzialità fino a
5.000 abitanti equivalenti, ogni 12 mesi
– impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti
ogni 6 mesi;
– impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti
ogni 3 mesi;
2.1.6 ad avvenuta chiusura dell’impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate,
nonché al ripristino dell’area del centro di stoccaggio;
2.1.7 i materiali di risulta della bonifica sono considerati
rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati;
2.2 Utilizzo agricolo
2.2.1 le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresı̀ utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione
alla Regione e alla provincia di competenza dove risulti che i
terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11.;
2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno
10 giorni di anticipo, l’inizio delle operazioni di utilizzazione
dei fanghi alla Regione, alla provincia e ai comuni interessati,
con le modalità di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/92;
2.2.3 per l’utilizzo in agricoltura devono essere impiegati
fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati
ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l’igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti speci-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
fica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed
igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell’area individuata prima del loro utilizzo;
2.2.4 i fanghi, al momento dell’utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il
terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione,
che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei
rifiuti;
2.2.5 è in ogni caso vietato:
a) l’utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche
e biocumulabili i valori della tab. 3 dell’allegato 5 del d.lgs.
152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all’allegato 3 del r.r. 3/82;
– idrocarburi totali: mg/l 10
– solventi organici aromatici: mg/l 0,4
– solventi organici azotati: mg/l 0,2
– solventi clorurati: mg/l 2
– tensioattivi: mg/l 4
– pesticidi (totali): mg/l 0,05
– pesticidi fosforati: mg/l 0,1
b) l’impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in
tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:
– Cadmio (Cd): 20
– Rame (Cu): 1.000
– Nichel (Ni): 300
– Piombo (Pb): 750
– Zinco (Zn): 2.500
– Cromo (CrVI): 10
– Cromo (CrIII): 750
– Mercurio (Hg): 10
– Arsenico (As): 10
c) l’impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:
Valore limite
– Carbonio organico % SS (min):
20
– Fosforo totale % SS (min):
0,4
– Azoto totale % SS (min):
1,5
è ammessa l’utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui sopra per tutti i rifiuti provenienti dall’industria agro alimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di
cui alla l. 748/1984;
d) l’impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino
i seguenti valori microbiologici:
Valore limite
– coliformi fecali MPN/gr SS:
< 10.000
– uova di elminti vitali:
assenti
– salmonelle MPN/gr SS:
< 100
2.2.6 l’impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato
nelle zone di fatto destinate all’uso agricolo;
2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:
– nei giorni di pioggia;
– allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali,
acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in
atto;
– con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi
con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
– con pH minore di 5;
– con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
– destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiare, anche
in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
– destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti
sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di
norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e
durante il raccolto stesso;
– quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture
arboree;
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
– quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la
salvaguardia dell’ambiente;
– soggetti a vincolo idrogeologico;
– ricoperti di neve oppure gelati;
– situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
– destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi
comunque destinati ad uso pubblico;
– situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
– situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna
per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
– situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi,
fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona
di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, cosı̀
come definita dalla normativa vigente;
– situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di
carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
– situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone
pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l’applicazione va effettuato l’interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
2.2.9 l’impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresı̀ alle seguenti limitazioni e modalità d’uso:
– nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg.
prima delle inondazioni;
– lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati
permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito
solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
– è vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica
della irrigazione a pioggia;
– lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel
terreno;
– lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il
periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;
– lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed
interramento;
2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in
agricoltura deve essere pari a:
– 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100 gr e pH
compreso tra 6 e 7,5;
– 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C.
inferiore a 15 meq/100 gr e un pH inferiore a 6, considerata
l’aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
– 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C.
superiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con
una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 6
e 7,5;
– 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.
I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono
essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);
2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi,
sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell’allegato IA del d.lgs. 99/92, anche
per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;
2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del
C.S.C. e dei terreni devono essere effettuate ogni due anni
e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché
trasmesse alla provincia competente;
2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative
analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel
d.lgs. 99/92;
4149
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;
2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare
tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 14 del
d.lgs. 99/92 e dall’art. 12 del d.lgs. 22/97.
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco.
[BUR2002016]
[5.3.5]
D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10166
Autorizzazione alla ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8, per la gestione di
un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di
attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni;
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
– il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e successive modifiche ed
integrazioni;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che la ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8, ha inoltrato istanza, ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 21823 del
14 aprile 1997, cosı̀ come successivamente integrata, tendente
ad ottenere
– l’autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi effettuato mediante essiccazione e gassificazione;
– l’autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi del
d.P.R. n. 203/88, cosı̀ come previsto dal d.d.u.o. gestione rifiuti n. 25381 del 23 ottobre 2001;
Richiamata la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, con
la quale sono state dettate, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 94/80
e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla
realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti;
Richiamato il d.d.u.o. gestione rifiuti n. 25381 del 23 ottobre 2001, avente per oggetto: «Criteri in ordine alle procedure
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole campagne di
attività ai sensi del 7º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97»;
Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta
dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa
stessa che, in proposito, precisa che:
a) le operazioni effettuate nell’impianto suddetto, nonché
la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
b) l’istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole,
proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato;
c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. MI149-
4150
1990-43283 avente per oggetto: «ritiro reflui... per loro trattamento...»;
d) con certificato della CCIAA di Milano prot.
n. CER/97803/2000/EMI0124 del 22 giugno 2000 è stata acquisita la certificazione di cui all’art. 10 della legge 3 maggio
1965, n. 575;
e) l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve
prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in
C 18.592,45 ed è relativo all’impianto avente una potenzialità
pari a 6.240 t/anno;
Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta
dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa
protezione ambientale e sicurezza industriale che, in proposito, precisa che:
a) le prescrizioni, le caratteristiche degli impianti e i limiti
alle emissioni, ai sensi del comma 1, lett. f), art. 28 del d.lgs.
22/97, nonché il termine per la messa a regime degli stessi,
sono riportate nell’allegato B, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
b) l’istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate
nell’allegato B soprarichiamato;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzativo, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato A;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, la ditta Axse s.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MI), via
Milano, n. 8, alla gestione di un impianto mobile di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi,
effettuato mediante essiccazione e gassificazione, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta
regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
5. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia su cui il territorio viene utilizzato l’impianto, cui compete in particolare
accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 20 della l.r.
94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82 se la campagna di trattamento
rifiuti viene effettuata sul territorio lombardo;
6. di far presente l’obbligatorietà del rispetto degli ulteriori
adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento
stabiliti dal 7º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dal d.m.
n. 406/98;
7. di stabilire che la ditta per lo svolgimento delle singole
campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli
adempimenti di cui al precedente punto 6., deve ottemperare
ai disposti contenuti nel d.d.u.o. gestione rifiuti n. 25381 del
23 ottobre 2001, avente per oggetto: «Criteri in ordine alle
procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di
impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole
campagne di attività ai sensi del 7º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97»; pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 48 del 26 novembre 2001;
8. di determinare in C 18.592,46 l’ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione
Lombardia; la fidejussione deve essere prestata e accettata in
conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24
settembre 1999;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A) alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;
10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata
A/R alla ditta Axse s.r.l.;
11. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 8.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Axse s.r.l.
Sede legale: Ceriano Laghetto (MI), via Milano, n. 8
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
A) Funzionamento e caratteristiche delle emissioni dell’impianto mobile di trattamento rifiuti tramite gassificazione:
1. Cicli tecnologici
L’impianto mobile verrà realizzato allo scopo di poter effettuare il trattamento in situ di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi. Questo tipo di tecnologia è applicabile in tutti i
casi sia sufficiente separare le sostanze organiche da quelle
inerti mediante trattamento di gassificazione controllata.
Tale applicazione potrà essere impiegata nella bonifica di
suolo e sottosuolo nel caso di sversamenti accidentali, incidenti ecologici, siti inquinati, discariche abusive e/o trattamento sul posto di rifiuti destinati alle successive operazioni
di recupero (mediante purificazione dalle sostanze inquinanti) e rimpiego degli stessi come combustibile o materiali rigenerabili e inerti.
L’impianto, montato su uno o due semirimorchi con dimensione 2,5 ¥ 12 m, è costituito da una camera di combustione con bruciatore alimentato a gas metano all’interno della quale è installato un forno rotante con dimensioni di 1 m
di diametro e 8 m di lunghezza realizzato in acciaio AISI 316
L.
Il caricamento dell’impianto con il materiale da trattare
viene effettuato per mezzo di nastro trasportatore a tazze o a
coclea previa separazione delle parti grossolane per mezzo di
vaglio rotativo.
La tramoggia di carico è dotata di una vite senza fine per
l’inserimento del materiale nel forno rotante.
Nel caso in cui il materiale da trattare si presenti in grosse
dimensioni (es. fusti, barili, contenitori) verrà preventivamente triturato.
La temperatura di esercizio della camera di combustione
sarà di 1200 ºC che permetterà di ottenere un riscaldamento
omogeneo, per via indiretta, del materiale da trattare contenuto nel forno rotante.
La temperatura interna al forno è prevista essere compresa
tra i 400 ºC e i 500 ºC.
La rotazione del forno viene garantita da un motovariatore
a ruote dentate a doppia catena installato all’estremità della
testa di carico.
L’omogeneizzazione e quindi l’essiccamento completo del
materiale da trattare viene ottenuto per mezzo della regolazione della velocità di rotazione e con l’ausilio di una vite senza fine a passo calcolato, installata all’interno del forno, ne
determina il tempo di permanenza.
Al termine del trattamento il materiale trattato viene scaricato in adatti contenitori e trasportato in centri specializzati
per la successiva fase di recupero o smaltimento finale.
Nel caso di interventi per la bonifica in situ di terreni inquinati, dopo il trattamento di essiccazione e purificazione, lo
stesso terreno potrà essere impiegato per il ripristino dell’area.
I gas generati all’interno del forno rotante durante la fase
di essiccazione vengono convogliati ad una camera di post-
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
combustione con temperatura superiore ai 1.000 ºC per il
trattamento termico degli inquinanti contenuti nei fumi sottoforma di aerosol.
L’apporto di aria secondaria necessaria alla combustione
viene dosata tramite valvole comandate da un analizzatore
di ossigeno libero in continuo installato direttamente nella
camera di post-combustione.
Parte dei gas di scarico derivanti dal processo di essiccazione possono essere ricondensati e stoccati in appositi serbatoi
in attesa di essere riutilizzati come combustibile liquido nel
motore polifunzionale, installato su un secondo semirimorchio, per la produzione di energia elettrica necessaria al fabbisogno energetico della piattaforma mobile.
I gas di scarico derivanti dall’impiego del motore polifunzionale vengono a loro volta convogliati nella camera di postcombustione per il trattamento termico dei residui inquinanti.
I gas di scarico derivanti dal trattamento di post-combustione termica vengono quindi raffreddati, fino a raggiungere
una temperatura di uscita compresa tra 150 e 200 ºC, per
mezzo di uso scambiatore ad aria forzata.
Successivamente vengono convogliati prima in un filtro a
maniche per l’abbattimento delle polveri e quindi in una torre
di abbattimento ad umido per il lavaggio dei fumi in controcorrente mediante soluzione acquosa a base di soda, calce
ecc.
Questi ultimi sistemi di abbattimento fumi sono montati su
un secondo semirimorchio dove è anche installato il quadro
comando dotato di controllo analogico di tutte le funzioni e
controlli di sicurezza della piattaforma mobile.
2. Rifiuti trattabili e potenzialità
Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività
di demolizione, costruzioni ed estrazioni cosı̀ catalogati e individuati dal CER:
020108 * – 020109 – 030201 * – 040216 * – 040217 – 040219
– 040220 – 050103 * – 050105 * – 050112 * – 050199 –
061302 * – 070107 * – 070108 * – 070109 * – 070110 * –
070199 – 070208 * – 070209 * – 070210 * – 070216 * –
070217 * – 070308 * – 070309 * – 070310 * – 070408 * –
070409 * – 070410 * – 070508 * – 070509 * – 070510 * –
070513 * – 070514 – 070599 – 070608 * – 070609 * – 070610 *
– 070699 – 070708 * – 070709 * – 070710 * – 070799 –
080111 * – 080112 – 080117 * – 080118 – 080121 * – 080312 *
– 080313 – 080314 * – 080315 * – 080409 * – 080410 –
080411 * – 080412 – 110113 * – 130109 * – 130501 * – 130502
– 130506 * – 130508 * – 130701 * – 130702 * – 130703 * –
13081 * – 130802 * – 130899 * – 140604 * – 140605 * –
150202 * – 160107 * – 160305 * – 160306 – 160708 * –
160709 * – 170301 * – 170503 * – 170504 – 170505 * – 170506
– 170507 * – 170508 * – 180103 * – 180106 * – 180107 –
180108 * – 180109 – 180110 * – 180202 * – 180205 * – 180206
– 180207 * – 180208 – 190105 * – 190107 * – 101401 * –
190113 * – 190114 – 190115 * – 190116 – 190119 – 191209 –
191107 * – 191209 – 191301 * – 191302 – 191303 * – 191304
– 191305 * – 191306 – 200127 * – 200128 * – 200131 * –
200132 – 200399
L’unità mobile ha una potenzialità di trattamento di 24/t al
giorno per una quantità massima di 6.240 t/anno.
2. Prescrizioni
2.1 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 12 del
d.lgs. 22/97 e succesive modifiche ed integrazioni, nel rispetto
delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del
catasto;
2.2 i rifiuti alimentati all’impianto devono costituire una
miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono
essere conosciute le caratteristiche chimico fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;
2.3 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative
dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere
impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la
ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche
tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di
raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni
di esalazioni maleodoranti;
2.4 le scorie decadenti dalla camera di combustione devo-
4151
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
no essere tenute separate dai residui decadenti dall’impianto
di depurazione fumi;
2.5 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lett. g) dell’allegato 1 del d.m. 124
del 25 febbraio 2000;
2.6 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984
del c.i. ex art. 5 d.P.R. 912/82;
2.7 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo
del direttore tecnico responsabile dell’impianto, e eventuali
cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicata alla Regione;
2.8 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;
2.9 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve
essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.11 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti
autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.
——— • ———
Allegato B
1. Identificazione della ditta
Ragione sociale: Axse s.r.l.
Indirizzo: via Milano, 8 in comune di Ceriano Laghetto 20020
(MI)
Settore di appartenenza: servizi tecnologici per l’ambiente
Settore produttivo: edile
Data e protocollo: 5 dicembre 2001, prot. n. 31317
Oggetto: impianto mobile di trattamento rifiuti tramite gassificazione.
2. Prodotti, materie prime
Per la descrizione della tipologia dei rifiuti e i quantitativi
si rimanda a quanto descritto nell’allegato A.
3. Descrizione dell’impianto
Informazioni relative al ciclo tecnologico da autorizzare.
L’impianto mobile verrà realizzato allo scopo di effettuare
il trattamento in situ di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in tutti quei casi sia sufficiente separare i composti organici volatili combustibili mediante gassificazione controllata.
L’impianto prevede di operare con un forno rotante a
1.200 ºC con compiti di camera primaria. Un bruciatore alimentato a metano garantisce il supporto calorico. Il materiale
viene introdotto nel forno con coclea o trasportatore a tazze.
I gas, provenienti dalla camera primaria, vengono inviati alla
camera secondaria operante a temperature superiori a
1.000 ºC. Una parte del gas in uscita dalla camera primaria
può essere inviato ad un motore polifuzionale per la produzione di energia elettrica. I gas residui sono reimmessi nella
camera di postcombustione e scaricati in atmosfera a 150200 ºC previo trattamento con filtro a maniche e torre ad umido di abbattimento.
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
Emissioni dichiarate:
E1
Provenienza: impianto mobile di trattamento di rifiuti e terreni inquinati
Portata (Nm3/h): 5-10.000 Nmc/h
Temperatura emissione (ºC): 40-50 ºC
Inquinante: polveri COT, acidi cloridrico, fluoridrico, bro-
4152
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midrico e cianidrico, IPA ossidi di azoto e zolfo, metalli pesanti, PCDD, PCDF, ammoniaca e formaldeide.
Concentrazione a valle del sistema di abbattimento:
Polveri totali
SO2
Nox
HCI
HF + HBr
CO
COT
Cd + TI
Hg
Altri metalli
Diossine
IPA
Formaldeide ed ammoniaca
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
< 10
< 50
< 200
< 10
<4
< 10
< 0,05
< 0,05
< 0,5
< 0,1
< 0,01
< 10 per ciascun inquinante
Altezza: 4 m
Impianto di abbattimento: postocombustore, torre ad umido e filtri a maniche
5. Prescrizioni specifiche
Valori limite
Polveri totali
SO2
NOx
HCI
HF
CO
Sostanze organiche volatili
Cd + TI
Hg
Altri metalli
Diossine equivalenti
IPA
Ammoniaca e formaldeide
D.m. n. 503/97 e d.m. 124/2000
Media oraria
Media
o semioraria * giornaliera **
mg/Nm3
30
10
mg/Nm3
200
100 – 50
mg/Nm3
400
200
mg/Nm3
40 – 60
20 – 10
mg/Nm3
4
1
mg/Nm3
100
50
mg/Nm3
20
10
mg/Nm3
0,05 ***
mg/Nm3
0,05 ***
mg/Nm3
0,5 ***
mg/Nm3
0,1 ***
mg/Nm3
0,01 ***
mg/Nmc
10+10 ***
* Le concentrazioni (valori medi orari e semiorari) delle polveri, degli ossidi di zolfo,
degli ossidi di azoto, dell’acido e dell’acido fluoridrico, dell’ossido di carbonio e delle
sostanze organiche volatili, misurate con strumentazione in continuo, sono riferite ai
valori semiorari od orari coincidenti sia per il decreto 503/97 che per il d.m. 124/2000,
mentre per l’acido cloridrico il primo valore (dato orario) rappresenta quello del d.m.
503/97, mentre il secondo è riferito (dato semiorario) rappresenta quello del d.m.
124/2000.
** Le concentrazioni (valori medi giornalieri) delle polveri, degli ossidi di azoto, dell’acido fluoridrico, dell’ossido di carbonio e delle sostanze organiche volatili, misurate con
strumentazione in continuo, sono coincidenti sia per il decreto 503/97 che per il d.m.
124/2000, mentre per l’acido cloridrico e gli ossidi di zolfo, misurati con strumenti in
continuo, il primo valore (dato orario) rappresenta quello del d.m. 503/97, mentre il
secondo è riferito al d.m. 124/2000.
*** I valori limite in concentrazioni degli altri inquinanti sono coincidenti.
Normalizzazione
Le condizioni sono quelle fissate alla lett. b) allegato 1 del
d.m. 503/97 e alla lett. b) allegato 1 del d.m. 124/2000.
Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni
Ci si deve uniformare a quanto previsto alla lett. c) allegato
1 del d.m. 503/97 e del d.m. 124/2000.
I sistemi di misurtazione in continuo devono essere adeguati a quanto previsto dal manuale di gestione, emanato dalla Regione.
Verifiche e calibrazioni devono essere fatte secondo il manuale di gestione dello SME (sistema di monitoraggio delle
emissioni).
Misurazioni periodiche
La frequenza delle misurazioni periodiche viene uniformata ad una cadenza mensile per periodi di campagna superiore
ai 60 giorni. La frequenza verrà ridotta a 15 giorni per campagne inferiore ai 60 giorni.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Valutazione dei risultati delle misure
Vale quanto previsto al punto 4 lett. c) allegato 1 del d.m.
503/97 per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con
esclusione dell’applicazione di quanto previsto dal d.m. 21 dicembre 1995.
Vale quanto previsto al punto 4 lett. c) allegato 1 del d.m.
124/2000 per il trattamento di rifiuti pericolosi con esclusione
dell’applicazione di quanto previsto dal d.m. 21 dicembre
1995.
Parametri di funzionamento
Vale quanto previsto al punto 5 lett. c) allegato 1 del d.m.
503/97.
Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che, a causa di
malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è
superato, deve cessare immediatamente l’alimentazione dei
rifiuti al forno e le autorità competenti (ARPA, competente
per territorio e provincia), per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante fax, entro le ore 12
della prima giornata lavorativa successiva all’evento. Gli stessi criteri valgono per l’avvenuto ripristino della completa funzionalità dell’impianto.
Camera di combustione
È accettato un esercizio ad una temperatura di 1.200 ºC a
condizione che siano rispettati i limiti di emissione e le caratteristiche eventualmente fissate per le ceneri e per le scorie.
Controllo dell’alimentazione dei rifiuti
L’impianto deve essere dotato di un sistema d’allarme.
Le soglie di allarme sono fissate per temperatura minima
di 1.270 ºC.
Rischio di superamento dei limiti degli inquinanti misurati
in continuo al raggiungimento dell’85% del valore limite orario.
Impianti di abbattimento
Per il contenimento delle emissioni la ditta intende adottare uno scrubber a torre con soda ed un filtro a maniche di
tessuto che dovranno avere le caratteristiche riportate nelle
schede sottostanti.
SCHEDA AU.ST.02
ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
Tipo di abbattitore
Impiego
Scubber a torre
Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene
Generica
Provenienza degli inquinanti
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Temperatura
ⱕ 40 ºC
Tempo di contatto
Almeno 1 s per reazione acido/base
Almeno 1,5 s per reazioni di ossidazione o
per trasporto di materia solubile nel fluido
abbattente
Perdite di carico
ⱕ 300 mm c.a.
Portata minima
1.2 mc ¥ 1.000 mc di effluente gassoso
5. Tipo di nebulizzazione
6. Altezza di ogni stadio (mini- ⱖ 700 mm
mo 1)
7. Tipo di fluido abbattente
Acqua o soluzione specifica
8. Apparecchi di controllo
Indicatore di livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido
9. Ulteriori apparati
Separatore di gocce
10. Caratteristiche aggiuntive a) un misuratore di pH e di redox per le
della colonna
eventuali sostanze ossido riducenti
b) almeno uno stadio di riempimento di altezza > 700 mm
c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno
stadio di riempimento
d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie
e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alla temperature
f) dosaggio automatico dei reagenti
g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
11. Manutenzione
12. Informazioni aggiuntive
Asportazione delle morchie dalla soluzione
abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento
Questa tipologia può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di granulometria
più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili
SCHEDA D.MF.01
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
Tipo di abbattitore
Impiego
Provenienza degli inquinanti
Filtro a maniche o a tasche di tessuto
Abbattimento di polveri
– Operazioni di combustione di materiale
solido e rifiuti
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
Temperatura
Velocità di attraversamento
Grammatura tessuto
Sistemi di controllo
Sistemi di pulizia
Manutenzione
Informazioni aggiuntive
> 100 ºC tessuto in PTFE di idonea grammatura
– 1 m/min. per polveri da forni fusori, per
amianto e per principi attivi
ⱖ 500 g/m2
a) Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico
b) Contatore totalizzatore non tacitabile
Scuotimento meccanico temporizzato per
polveri con granulometria ⱖ 50 mm
Lavaggio in controcorrente con aria compressa
Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
Sistema di abbattimento preceduto, in caso
di necessità, da ciclone e/o camera di
calma
Sistema di misura e controllo della temperatura collegata con valvola di inserimento
di aria falsa per il raffreddamento delle maniche filtranti
PRESCRIZIONI GENERALI
– Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve
essere rispettato quanto imposto da:
• art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento
funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
• art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di
scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas,
fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore
a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni
restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura
metallica»;
• art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare
la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli
impianti di abbattimento a loro collegati».
CRITERI DI MANUTENZIONE
– Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguiti con i seguenti modi:
• manutenzione parziale (controllo apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
• manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni di manutenzione, e comunque con frequenza almeno semestrale;
• dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei
motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi
di estrazione e depurazione dell’aria;
4153
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
• le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione;
tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità
preposte al controllo.
MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI
– Entro 15 giorni a partire dalla data di inizio della campagna la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune o ai comuni interessati, all’ARPA – struttura territorialmente competente ed
alla provincia competente per territorio, le quali si avvieranno
all’espletamento degli accertamenti di cui al presente atto.
L’eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione al fine dell’adozione degli atti di competenza.
– Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza indicata in ciascuna
scheda a partire dalla data di messa in esercizio dell’attività,
ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.
– I referti analitici devono essere presentati esclusivamente
per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite
di concentrazione e/o quantità oraria massima.
METODOLOGIA ANALITICA
Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite
adottanto le metodologie di campionamento e di analisi previste dall’art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM),
aggiornate con quanto previsto dal d.m. del 25 agosto 2000
ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente
concordati con il responsabile dell’unità operativa chimica
dell’ARPA – struttura territorialmente competente.
– I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle
più gravose condizioni di esercizio dell’impianto.
– I risultati delle analisi eseguite all’emissione devono riportare i seguenti dati:
• concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3;
• portata di aeriforme espressa in Nm3/h;
• temperatura di aeriforme in 0 ºC.
N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273
K e 101,323 kPa).
– I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
[BUR2002017]
[5.3.5]
D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10167
Ditta Axse s.r.l. – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti in corso d’opera effettuate presso l’impianto sito in comune di Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, già autorizzato con d.g.r. n. 7/3538
del 26 febbraio 2001, ed all’esercizio delle operazioni di
messa in riserva, deposito preliminare, trattamento,
smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi
e speciali pericolosi ed al proseguimento dell’attività di
smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e
dell’art. 1 della l. 443/2001 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95
LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che la ditta Axse s.r.l. con sede legale in Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, ha inoltrato:
– istanza ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 e
dell’art. 5 del d.lgs. n. 95/92, in atti regionali n. 34075 del 12
novembre 2001, e successive integrazioni, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di varianti in corso d’opera, consistenti in una riorganizzazione dell’impianto ove
vengono svolte le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte in comune di
Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, impianto già autorizzato con d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001, al fine di ottimizzare la gestione dello stesso, all’adeguamento ai disposti
di cui al d.m. 392/96;
– istanza tendente ad ottenere l’ampliamento quali-quantitativo dei rifiuti ritirati e trattati, effettuate presso l’impianto;
– ed istanza, inoltrata ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l.
443/2001, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell’attività di
smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati
4154
come pericolosi, ai sensi della decisione della CE
2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
Richiamate inoltre:
– la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie
a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti
ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o
recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r.
nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99»;
– la d.g.r. n. 6/49226 del 24 marzo 2000, avente per oggetto:
«Determinazione in merito all’applicazione dell’art. 5 del
d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o
ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22»;
– il d.d.g. della tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo
2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui alla d.g.r. n. 19226 del 24 marzo 2000
per stabilire le ripercussioni sull’ambiente ai fini dell’assoggettabilità alla procedura di VIA regionale»;
– la d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001, avente per oggetto: «Autorizzazione all’ampliamento quali-quantitativo e contestuale rinnovo dell’autorizzazione alla ditta Axse s.r.l. per
l’esercizio di un impianto di deposito preliminare, messa in
riserva, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sito in Ceriano Laghetto (MI), via
Milano, 8. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 6/25610 del
28 febbraio 1997 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22»;
Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta
dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa
gestione rifiuti che in proposito, precisa che:
a) la richiesta di autorizzazione è tendente ad ottenere:
– la realizzazione di varianti in corso d’opera, consistenti
in una riorganizzazione del centro al fine di ottimizzare la
gestione dello stesso e la realizzazione di serbatoi per il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 in adeguamento ai disposti di cui al d.m. 392/96;
– l’ampliamento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi stoccati presso l’impianto (da 879.1
a 992 mc complessivi);
– l’ampliamento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi trattati annualmente (da 28.600
mc a 32.000 mc complessivi);
– l’autorizzazione ad ampliare qualitativamente le tipologie di rifiuti ritirati e trattati presso l’impianto nonché l’autorizzazione per realizzare un deposito di oli usati secondo i
disposti di cui al d.m. 392/96 e di un’area attrezzata per il
deposito di rifiuti contenenti PCB;
b) l’istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole,
proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A che sostituisce integralmente l’allegato della d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001 e che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
c) l’istruttoria tecnica amministrativa, relativa all’istanza
di autorizzazione, inoltrata ai sensi dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, per il proseguimento dell’attività per i rifiuti che, sulla
base della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio
2001, sono stati classificati come pericolosi, si è conclusa con
valutazione favorevole proponendo le prescrizioni riportate
nell’allegato A sopra richiamato ed escludendo l’impianto in
oggetto dalla procedura di VIA, cosı̀ come disposto dall’art. 1,
comma 15, della l. 443/2001 in quanto attività già in essere;
d) le operazioni effettuate nell’impianto suddetto, nonché
la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate
nell’allegato A soprarichiamato;
e) la ditta ha inoltrato documentazione tecnica, secondo
quanto disposto dal d.d.g. della direzione generale tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull’ambiente ai fini dell’assoggettabilità dell’ampliamento alle procedure di VIA. La struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l’ampliamento in questione dalla procedura di VIA regionale;
f) la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi il 7 maggio 2002, si è conclusa favorevolmente;
g) la ditta deve provvedere ad integrare fino all’importo di
C 394.411,66 l’ammontare totale della garanzia fidejussoria,
accettata con nota n. 8894 del 23 marzo 2001, relativa a:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– deposito preliminare e/o messa in riserva di 914,8 mc di
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
C 283.472,86;
– deposito preliminare di 77,2 mc di rifiuti aventi una concentrazione di CI organico > 2%, pari a C 75.753,90;
– trattamento di 32.400 mc annui di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, pari a C 37.184,90;
h) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. MI14943283 avente per oggetto: «ritiro... reflui... per loro trattamento...»;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione del provvedimento autorizzativ, ai sensi degli artt. 27 e
28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e dell’art. 5 del d.lgs. 95/92, n. 22
e dell’art. 1, comma 15 della l. 443/2001, alle condizioni e con
le prescrizioni riportate nell’allegato A e la revoca, contestualmente alla data di efficacia del presente atto, dell’allegato di
cui alla d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5º comma dell’art. 27 del
d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo
la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli
eventuali oneri di urbanizzazione e che l’approvazione del
progetto in esame costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale, cosı̀ come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – III supplemento straordinario del 10 settembre 1998 ed alla revoca, contestualmente alla data di efficacia del presente atto, dell’allegato
A di cui alla d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi degli artt.
27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’art. 5 del d.lgs.
95/92, la ditta Axse s.r.l. con sede legale in Ceriano Laghetto
(MI) via Milano n. 8, alla realizzazione di varianti in corso
d’opera, consistenti in una riorganizzazione del centro al fine
di ottimizzare la gestione dello stesso ed in adeguamento ai
disposti di cui al d.m. 392/96, all’ampliamento quali-quantitativo di rifiuti ritirati e trattati, effettuate presso l’impianto ove
vengono svolte le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sito in comune di Ceriano Laghetto (MI) via Milano n. 8, già autorizzato con d.g.r.
n. 7/3538 del 26 febbraio 2001;
2. di revocare, contestualmente alla data di efficacia del
presente atto, l’allegato A di cui alla d.g.r. n. 7/3538 del 26
febbraio 2001;
3. di autorizzare la ditta al proseguimento dell’attività di
smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati
come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art.
1 della l. 443/2001;di far presente che, ai sensi del 3º comma
dell’art. 28 d.lgs. 22/97, l’istanza di rinnovo deve essere presentata centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione
di cui alla d.g.r. n. 6/3538 del 26 febbraio 2001;
5. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui
alla d.g.r. n. 6/3538 del 26 febbraio 2001;
6. di disporre che la ditta Axse s.r.l. avvii l’esercizio delle
operazioni di smaltimento e/o recupero, relativamente alle
varianti approvate con il presente provvedimento, previo accertamento da parte della provincia di Milano, degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta ultimazione dei lavori per
ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata
alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora
tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio può essere avviato;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
8. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deli-
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
berazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
9. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
11. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta
regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per
quanto non previsto dal presente atto;
11. di far presente che il presente atto produce gli effetti
del 5º comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare,
sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale
ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione,
cosı̀ come definito dalla circolare esplicativa n. 3773 del 14
luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 36 – III supplemento straordinario del 10 settembre 1998;
12. di disporre che la ditta Axse s.r.l. deve provvedere ad
integrare fino all’importo di C 394.411,66 l’ammontare totale
della garanzia fidejussoria, accettata con nota n. 8894 del 23
marzo 2001, relativa a:
– deposito preliminare e/o messa in riserva di 914,8 mc di
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
C 283.472,86;
– deposito preliminare di 77,2 mc di rifiuti aventi una concentrazione di CI organico > 2%, pari a C 75.753,90;
– trattamento di 32.400 mc annui di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, pari a C 37.184,90;
la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre
1999;
13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 12., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa all’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24
settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso
come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;
14. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 12, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata
A/R alla ditta Axse s.r.l., trasmettendone copia alla provincia
di Milano, comune di Ceriano Laghetto (MI) e all’ARPA;
15. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 12.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Axse s.r.l.
Sede legale: Ceriano Laghetto (MI), via Milano n. 8
Ubicazione impianto: Ceriano Laghetto (MI) – via Milano n. 8
1. Descrizione dell’impianto e delle modifiche apportate e autorizzate
a) La ditta con d.g.r. n. 7/3538 del 26 febbraio 2001 è autorizzata a svolgere presso il centro le seguenti operazioni:
– ricondizionamento effettuato mediante cernita manuale,
svuotamento, bonifica, vagliatura, disidratazione, sedimentazione, separazione, riconfezionamento ed imballaggio;
– miscelazione;
– adeguamento volumetrico mediante compattatori e trituratori;
– inertizzazione mediante leganti idraulici di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi aventi una concentrazione limite
inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
– trattamento mediante flocculazione, precipitazione, disi-
4155
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
dratazione, ossido/riduzione, evaporazione, assorbimento su
carboni attivi e flottazione previa rottura delle emulsioni di
rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi aventi una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2
della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
– trattamento di cartucce toner, nastri stampanti, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce stampanti, cartucce
ink-jet al fine di ottenere materie prime, costituite da contenitori in materiale plastico o metallico da avviare al successivo
reimpiego tal quale per gli usi originari;
– trattamento di apparecchiature obsolete mediante cernita e smontaggio effettuato al fine di recuperare le parti riutilizzabili dei rifiuti individuati con il codice CER 160211P –
160212P – 160210P – 160214 – 160213P – 160215P – 160216
e 020110, mediante cernita e smontaggio effettuato al fine di
recuperare le parti riutilizzabili;
– disidratazione di fanghi di polimerizzazione polistirolo
(individuati con il codice CER 070711P – 070712) effettuata
mediante trattamento in dry-box o filtropressa al fine di ridurre la presenza di umidità in essi contenuta dal 50% circa al
10 – 15% circa per poterli avviare al recupero in sostituzione
della materia prima corrispondente. Qualora i fanghi abbiano
un contenuto di umidità diversa dal 10 – 15% circa, cosı̀ come
indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza, gli stessi
devono essere smaltiti come rifiuto;
Vengono inoltre realizzati i seguenti interventi:
– realizzazione di un soppalco in metallo nella IV e V categoria
– realizzazione di un serbatoio di capacità di 20 mc per
stoccare le emulsioni oleose (settore A-8) ed un serbatoio di
capacità oli 0,5 mc per stoccare oli contaminati (settore A-8a)
mentre gli oli esausti raccolti in fusti per una quantità non
superiore a 500 lt stoccati nella 1ª categoria (settore A-8b)
– realizzazione di un’area attrezzata per lo stoccaggio di
max 2 mc di rifiuti costituiti da componenti, apparecchiature,
trasformatori, condensatori e oli contenenti PCB/PCT;
b) L’impianto è autorizzato a ritirare, e stoccare trattare
e/o recuperare, secondo le specifiche ed i quantitativi sotto
riportati, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali
pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate
(ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate RSU),
cosı̀ catalogati come da CER e cosı̀ ricatalogati secondo la
decisione della comunità europea n. CE 2001/118/CE del 16
gennaio 2001, entrata in vigore in data 1º gennaio 2002 e cosı̀
suddivisi per le singole aree funzionali.
La I categoria comprende i rifiuti infiammabili speciali non
pericolosi e speciali pericolosi stoccabili, miscelabili e recuperabili per un quantitativo massimo di 77.2 mc tali rifiuti
stoccati in tre settori cosı̀ suddivisi:
PRIMO SETTORE
010505P, 010506P, 010599 (rifiuti solidi contaminati da sostanze non pericolose), 020302, 020399 (rifiuti solidi e/o integratori alimentari), 020602, 020699, 020702, 020799 (soluzioni di lavattio), 030199 (limitatamente a residui e imballi contaminati), 030201P, 030202P, 030203P, 030205P, 030299
(scarti dalla lavorazione del legno), 040103P, 040199 (soluzioni dalla lavorazione della pelle e industria tessile) 040214P,
040216P, 040217, 040219P, 040220P, 040221, 040299 (soluzioni di lavaggio), 050103P, 050106P, 050108P, 050111P,
050117, 050199, 060313P, 060314, 060802P, 070101P,
070103P, 070104P, 070107P, 070108P, 070109P, 070110P,
070199, 070201P, 070203P, 070204P, 070207P, 070208P,
070209P, 070210P, 070213, 070214P, 070215, 070216P,
070217, 070299 (rifiuti solidi e/o di scarto dalle lavorazioni di
plastiche, gomme e fibre), 070303P, 070304P, 070307P,
070308P, 070310P, 070399 (rifiuti solidi e/o di scarto dalla
lavorazione di coloranti e pigmenti), 070403P, 070404P,
070407P, 070408P, 070409P, 070410P, 070503P, 070507P,
070508P, 070510P, 070599 (farmaci e composti farmaceutici), 070603P, 070604P, 070607P, 070608P, 070609P, 070610P,
070699 (rifiuti solidi e/o cosmetici e/o integratori), 070703P,
070704P, 070707P, 070708P, 070709P, 070710P, 070799
(membrane e riduttori dalla manutenzione del gas), 080111P,
080112, 080115P, 080116, 080117, 080118, 080119P, 080120,
080121P, 080199 (limitatamente a residui di verniciatura),
080201, 080312P, 080313, 080314P, 080315, 080317P,
080318, 080319P, 080399 (imballaggi in più materiali e/o
4156
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
stracci sporchi), 080409P, 080410, 080411P, 080412,
080413P, 080414, 080415P, 080416, 080417P, 110113P,
120105, 130109P, 130401P, 130402P, 130403P, 130501,
130502P, 130503P, 130506P, 130507P, 130508P, 130701P,
130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P, 140602P,
140603P, 140604P, 140605P, 150202P, 160107P, 160504P,
160505, 160506P, 160507P, 160508P, 160509, 160708P,
160709P, 160799, 160901P, 160902P, 160903P, 160904P,
161001P, 161002, 161003, 161004, 170503P, 180106P,
180107, 180108P, 180109, 180110P, 180205P, 180206,
180207P, 180208, 190809, 190810P, 190207P, 200127P,
200128.
SECONDO SETTORE
020108P, 020109, 020302, 020602, 020702, 030199 (limitatamente a residui di verniciatura e imballi contaminati),
030201P, 030202P, 030203P, 030205P, 030309, 030311,
030399, 040103P, 040107, 040209, 040213, 040214P, 040215,
040216P, 040217, 040219P, 040220, 040221, 050199,
060106P, 060205P, 060299, 060313P, 060314, 060704P,
060802P, 060899, 061199, 061301P, 070101P, 070103P,
070104P, 070107P, 070108P, 070109P, 070110P, 070199,
070201P, 070203P, 070204P, 070207P, 070208P, 070209P,
070210P, 070213, 070214P, 070215, 070216P, 070217,
070299, 070303P, 070304P, 070307P, 070308P, 070309P,
070310P, 070401P, 070403P, 070404P, 070407P, 070408P,
070409P, 070410P, 070501P, 070503P, 070504P, 070507P,
070508P, 070509P, 070510P, 070513P, 070514, 070601P,
070603P, 070604P, 070607P, 070608P, 070609P, 070610P,
070701P, 070703P, 070704P, 070707P, 070708P, 070709P,
070710P, 080111P, 080112, 080115P, 0801160, 080117P,
080118, 080119P, 080120, 080121P, 080201, 080312P,
080313, 080314P, 080315, 080308, 080316P, 080317P,
080318, 080319P, 080409P, 080410, 080411P, 08412,
080413P, 080414, 080415P, 080416, 080417P, 080499 (imballaggi in più materiali e/o stracci sporchi e adesivi sigillanti),
110113P, 120105, 120112P, 130109P, 120301P, 130111P,
130112P, 130204P, 130306P, 130308P, 130310P, 130506P,
130507P, 130701P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P,
130899P, 140601P, 140602P, 140603P, 140604P, 140605P,
150110P, 150202P, 150203, 160107P, 160114P, 160211P,
160504P, 160505, 160506P, 160507P, 160508P, 160509,
160708P, 160709P, 160802P, 160803, 160804, 160805P,
160806P, 160807P, 160901P, 160902P, 160903P, 160904P,
161001P, 161002, 161003P, 161004, 170203, 170204P,
170503P, 170603P, 170604, 180106P, 180107, 180108P,
180109, 180110P, 180205P, 180206, 180207P, 180208,
190105P, 190113P, 190114, 190207P, 190809, 190810P,
190899 (soluzioni concentrate di lavaggio e/o decadenti dall’impianto), 200113P, 200119P, 200127P, 200128, 200129P,
200130, 200131P, 200132.
TERZO SETTORE
020108, 020109, 020302, 020602, 020702, 030199 (limitatamente a residui di verniciatura), 030201P, 030202P, 030302P,
030205P, 030309, 030311, 030399, 040103P, 040107, 040209,
040214P, 040215, 040216P, 040217, 040219P, 040220,
040221, 050199, 060106P, 060199, 060205P, 060299,
060704P,060313P, 060314, 060802P, 060899, 061199,
061301P, 070101P, 070103P, 070104P, 070107P, 070108P,
070109P, 070110P, 070199, 070201P, 070203P, 070204P,
070207P, 070208P, 070209P, 070210P, 070213, 070215,
070216P, 070217, 070299, 070303P, 070304P, 070307P,
070308P, 070309P, 070310P, 070399 (rifiuti solidi e/o di scarto dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070401P,
070403P, 070404P, 070407P, 070408P, 070409P, 070410P,
070501P, 070503P, 070504P, 070507P, 070508P, 070509P,
070510P, 070599, 070513P, 070514, 070601P, 070603P,
070604P, 070607P, 070608P, 070609P, 070610P, 070701P,
070703P, 070704P, 070707P, 070708P, 070709P, 070710P,
080111P, 080112, 080115P, 080116, 080117P,080118,
080119P, 080120, 080121P, 080199 (limitatamente a residui
di verniciatura), 080201, 080308, 080312P, 080313, 080314P,
080315, 080316P, 080317P, 080318, 080319P, 080409P,
080410, 080411P, 080412, 080413P, 080414, 080415P,
080416, 110113P, 120105, 120112P, 120301P, 130109P,
130111P, 130112P, 130204P, 130306P, 130308P, 130310P,
130506P, 130507P, 130701P, 130702P, 130703P, 130801P,
130802P, 130899P, 140601P, 140602P, 140603P, 140604P,
140605P, 150202P, 150203, 160107P, 160211P, 160504P,
160505, 160506P, 160507P, 160508P, 160509, 160708P,
160709P, 160802P, 160803P, 160804, 160805P, 160806P,
160807P, 160901P, 160902P, 160903P, 160904P, 161001P,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
161002, 161003P, 161004, 170203, 170204P, 170503P,
170603P, 170604, 180106P, 180107, 180108P, 180109,
180110P, 180205P, 180206, 180207P, 180208, 190105,
190113P, 190114, 190207P, 190208, 190209, 190210, 190211,
190808, 190809, 190810P, 200113P, 200199P, 200127P,
200128, 200129P, 200130, 200131P, 200132.
Inoltre in tale categoria è possibile stoccare in area attrezzata per un quantitativo max di 2 mc di rifiuti costituiti da
componenti, apparecchiature, trasformatori e condensatori e
oli contenenti PCB/PCT individuati con i codici CER
160109P, 160209P, 160210P, 170902P, 130101P, 130301P;
– La II categoria comprende i rifiuti ritirati e stoccati a
base acquosa speciali non pericolosi e speciali pericolosi, liquidi e fangosi pompabili, i quali possono essere miscelati e
sottoposti ai seguenti tipi di trattamento: flocculazione, precipitazione, disidratazione, ossidazione, evaporazione, riduzione convenzionale, assorbimento su carbone attivo, flottazione
previa rottura delle emulsioni. I rifiuti trattabili sono esclusivamente quelli che non superano le concentrazioni limite del
paragrafo 1.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984. Il quantitativo massimo stoccabile dei rifiuti di tale
categoria è pari a 379 mc e sono cosı̀ individuati e classificati
dal CER:
010304P, 010305P, 010306, 010407P, 010412, 010413,
010411, 010502, 010504, 010505P, 010506P, 010507, 010508,
010599 (rifiuti liquidi di estrazione contaminati), 020101,
020199 (soluzioni acquose di lavaggio), 020201, 020203,
020301, 020303, 020305, 020399 (rifiuti liquidi e/o integratori
alimentari), 020403, 020501, 020502, 020599 (soluzioni acquose di lavaggio), 020701, 020702, 020703, 020704, 020799
(soluzioni acquose di lavaggio), 030199, 030302, 030305,
030309, 030311, 030399 (limitatamente ad acque di lavaggio),
040101, 040102, 040104, 040105, 040199 (limitatamente ad
acque di lavaggio), 040212, 040299 (limitatamente ad acque
di lavaggio), 050105P, 050106P, 050112P, 050114, 050116,
050199 (limitatamente ad acque di lavaggio), 050604, 050799
(soluzioni acquose della lavorazione dei gasi), 060101P,
060102P, 060103P, 060104P, 060105P, 060106P, 060704P,
060199 (soluzioni di lavaggio), 060201P, 060203P, 060204P,
060205P, 060311, 060313P, 060314, 060405P, 060499 (soluzioni acquose contenenti più metalli), 060502P, 060503,
061199 (rifiuti liquidi dalla produzione di pigmenti), 061399
(soluzioni acquose da processi chimici inorganici non specificati altrimenti), 070101P, 070104P, 070201P, 070204P,
070208P, 070299 (rifiuti liquidi dalla lavorazione di plastica,
gomme e fibre), 070301P, 070304, 070399 (rifiuti liquidi di
scarto dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070401P,
070404P, 070501P, 070504P, 070601P, 070604P, 070611P,
070612, 070699 (rifiuti liquidi di cosmetici e disinfettanti),
070701P, 070704P, 070711, 070712, 080115P, 080116,
080118, 080119P, 080120, 080199 (limitatamente ad acque
contenenti pitture e vernici), 080202, 080203, 080299 (rifiuti
liquidi dalla lavorazione di rivestimenti), 080307, 080308,
080316P, 080399 (soluzioni acquose di lavaggio), 080407,
080412, 080413P, 080414, 080415P, 080416, 080499 (soluzioni acquose di lavaggio), 080501P, 090101P, 090102P,
090103P, 090104P, 090105P, 090106P, 090113P, 090199 (soluzioni acquose di lavaggio), 100109P, 100122P, 100123,
100126, 100199 (soluzioni acquose di lavaggio), 100299 (soluzioni acquose di lavaggio), 100607P, 100609, 100610, 100819,
100820, 101099 (soluzioni acquose di lavaggio), 101113,
101114, 101199, 101213, 101304, 110105P, 110106P,
110107P, 110108P, 110109P, 110110, 110111P, 110112,
110113P, 110114, 110115P, 110116P, 110198P, 110202P,
110203, 110205P, 110206, 110207, 110299, 110301P, 110302,
110501, 110599, 120108P, 120109P, 120113, 120114P,
120115, 120118P, 120199 (limitatamente a soluzioni di sgrassaggio e lavaggio), 120301P, 120302P, 130105P, 130507P,
130801P, 130802, 130899P, 140603P, 160107P, 160114P,
160115, 160199 (rifiuti liquidi dalla manutenzione di veicoli),
160303P, 160304 (limitatamente a prodotti liquidi e/o fangosi
pompabili fuori specifica o inutilizzati), 160305P, 160306 (limitatamente a prodotti liquidi e/o fangosi pompabili fuori
specifica o inutilizzati), (limitatamente ad acque di lavaggio
di laboratorio), 160507, 160708P, 160709P, 160799 (soluzioni
acquose di lavaggio), 160901P, 160902P, 160903P,160904P,
160506P, 160509P, 160508P, 160806P, 160904P, 161001P,
161002, 161003P, 161004, 170503P, 180106P, 180107,
180108P, 180109, 180205P, 190106P, 190199 (soluzioni acquose di lavaggio non specificate altrimenti), 190205P,
190206, 190210, 190211, 190299, 190304, 190305, 190599 (soluzioni acquose di lavaggio), 190603, 190604, 190702P,
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
190703, 190807P, 190899 (soluzioni acquose di lavaggio e/o
decadenti dall’impianto), 190906, 191103P, 191212, 191303,
191305, 191306, 191307, 191308, 200114P, 200115P, 200117,
200129P, 200130, 200303 (limitatamente ad acque di lavaggio
e fanghi da pulizia di pozzetti stradali e di autolavaggio);
– La III categoria comprende rifiuti inertizzabili e recuperabili speciali non pericolosi e speciali pericolosi che non superino le previste concentrazioni limite del paragrafo 1.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 e sono
cosı̀ classificati e catalogati come da CER:
010101, 010304P, 010305P, 010306, 010307P, 010308,
010309, 010399 (rifiuti solidi provenienti dall’estrazione e/o
trattamento chimico fisico di minerali), 010407P, 010409,
010410, 010412, 010413, 010499 (rifiuti solidi di decantazione), 010504, 010505P, 010506P, 010507, 010508, 010599 (rifiuti solidi di estrazione contaminati), 020110, 020403,
030104P, 030105, 030199 (limitatamente a fanghi e morchie
di verniciatura), 030302, 030305, 030309, 030310, 030311,
030399 (rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione della carta), 040106, 040107, 040199 (rifiuti solidi della lavorazione
della pelle e industria tessile), 040209, 040219, 040220,
040299 (limitatamente a coloranti e vernici di scarto),
050102, 050105P, 050106, 050109P, 050110, 050112P,
050113, 050114, 050115P, 050116, 050199 (rifiuti solidi da
raffinazione del petrolio e purificazione del gas), 050199 (rifiuti solidi da raffinazione del petrolio), 050604, 050701P,
050799 (rifiuti solidi della lavorazione dei gas), 060106P,
060704P, 060199 (rifiuti solidi e fangosi acidi), 060205P,
060299 (rifiuti solidi e fangosi basici), 060311P, 060313P,
060314, 060316, 060315P, 060313, 060404P, 060405P, 060499
(soluzioni acquose contenenti più metalli), 060502P, 060503,
060600, 060602P, 060603, 060702P, 060703P, 060704,
061302P, 061303, 061305, 061399 (rifiuti solidi provenienti da
processi chimici inorganici non specificati altrimenti),
070108P, 070109P, 070110P, 070111P, 070112, 070201P,
070203P, 070204P, 070207P, 070208P, 070209P, 070210P,
070211P, 070212, 070216P, 070217, 070299, 070309,
070310P, 070311P, 070312, 070399 (rifiuti solidi e/o di scarto
dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070409P, 070410P,
070411P, 070412, 070499 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 070509P, 070510P, 070511P, 070512, 070599
(rifiuti speciali e composti da lavorazione farmaceutica),
070609P, 070610P, 070611P, 070612, 070699, 070709,
070710P, 070711P, 070712, 070799 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 080111P, 080112, 080113P,
080114, 080121P, 080115P, 080116, 080117P, 080118,
080119P, 080120, 080199 (limitatamente a fanghi di verniciatura), 080201, 080202, 080299 (rifiuti solidi dalla lavorazione
di rivestimenti), 080307, 080314P, 080315, 080317P, 080318,
080399 (imballaggi in più materiali e/o stracci sporchi),
080409P, 080410, 080411P, 080412, 080413P, 080414,
080415P, 080416, 080499 (imballaggi in più materiali e/o rifiuti solidi dalla lavorazione di adesivi sigillanti), 090106P,
090113P, 090199 (rifiuti solidi dalla lavorazione fototipolitografica), 100101, 100102, 100103, 100104P, 100107, 100113P,
100114P, 100115, 100116P, 100117, 100118P, 100119,
100120, 100121, 100122P, 100123, 100124, 100125, 100126,
100199 (rifiuti solidi inorganici provenienti da processi termici), 100201, 100202, 100207P, 100208, 100210, 100213P,
100214, 100215, 100304P, 100305, 100308P, 100309P,
100315P, 100316, 100319P, 100320, 100321P, 100322,
100323P, 100324, 100325P, 100326, 100329P, 100330,
100401P, 100402P, 100404P, 100405P, 100406P, 100407P,
100501, 100503P, 100504, 100505P, 100506P, 100510P,
100511, 100601, 100602, 100603P, 100604, 100606P,
100607P, 100701, 100702, 100703, 100704, 100705, 100799,
100804, 100808P, 100809, 100810P, 100811, 100815P,
100816, 100817P, 100818, 100903, 100905P, 100906,
100907P, 100908, 100909P, 100910, 100911P, 100912,
100999, 101003, 101005P, 101006, 101007P, 101008,
101009P, 101010, 101011P, 101012, 101105, 101109P,
101110, 101113, 101114, 101116, 101117P, 101118, 101119P,
101120, 101213, 101199 (rifiuti solidi derivanti dal trattamento termico e/o di filtrazione), 101203, 101205, 101208,
101209P, 101210, 101211, 101212, 101306, 101307, 101312P,
101313, 110108P, 110113P, 110115P, 110116P, 110202P,
110203, 110205P, 110206, 110207, 110299, 110301P,
110302P, 110501, 110502, 110503P, 110504P, 110599,
120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120112P, 120113,
120114P, 120115, 120116P, 120117, 120118P, 120120P,
120121, 120199 (rifiuti solidi dalla lavorazione di metalli e
plastica), 130109P, 130501P, 130502P, 130506P, 130508P,
4157
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
130701P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P,
140604P, 140605P, 150104, 150105, 150110P, 150111P,
150202P, 150203, 160107P, 160108P, 160110P, 160111P,
160112, 160113P, 160114, 160115, 160116, 160117, 160118,
160119, 160120, 160121P, 160122, 160210P, 160213P,
160214, 160215P, 160216, 160401P, 160402P, 160403P,
160708P, 160709P, 160801, 160802P, 160803, 160804,
160805P, 160806P, 160807, 116101P, 161102, 161103P,
161104, 161105P, 161106, 170106P, 170107, 170401, 170402,
170403, 170404, 170405, 170407, 170409P, 170503P, 170504,
170505P, 170506, 170507P, 170508, 170903P, 170904,
180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110P, 190102,
190105P, 190106P, 190107P, 190110P, 190111P, 190112,
190113P, 190114, 190115P, 190116, 190117P,190118, 190119,
190203, 190204P, 190205P, 190206, 190207P, 190211, 190299
(rifiuti da pulizia impianti), 190304P, 190305, 190306P,
190307, 190401, 190402P, 190403P, 190404, 190802, 190805,
190806P, 190811P, 190812, 190813P, 190814, 190901,
190902, 190903, 190904, 190905, 190906, 191001, 191002,
191003P, 191004, 191101P, 191105P, 191106, 191203,
191209, 191301, 191302, 191303, 191304, 191035, 191306,
190999, 200127P, 200128, 200141;
La IV e V categoria comprendono lo stoccaggio, la cernita,
la riduzione volumetrica, il recupero e la miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, rifiuti
speciali assimilabili agli urbani e rifiuti dalla raccolta differenziata; le fasi di miscelazione sono tese per ottenere miscele
omogenee di rifiuti delle stesse tipologie, anche tra rifiuti speciali non pericolosi con rifiuti speciali pericolosi a condizione
che quest’ultimi non contengano inquinanti che superino la
concentrazione limite del paragrafo 1.2 della deliberazione
interministeriale del27 luglio 1984.
Inoltre sarà possibile eseguire la bonifica finalizzata al recupero di contenitori vuoti sporchi, filtri olio, filtri di tessuto
e non tessuto, apparecchiature fuori uso o non più utilizzabili
e rifiuti solidi inquinati quali rottami di demolizione e/o manutenzione impianti o da bonifiche.
I rifiuti ritirati vengono stoccati nei vari settori in modo
compatibile tra loro; in tale categoria viene ampliato lo stoccaggio da 451.9 mc a 527.8 mc costruendo un impalcatura in
metallo. I rifiuti sono cosı̀ catalogati e classificati come da
CER:
SETTORE A-4
040214P, 070103P, 070203P, 070207P, 070303P, 070403P,
070503P, 070603P, 070703P, 070707P, 080111P, 080112,
080117P, 080118, 080121P, 140602P, 140604P, 140605P,
150202P, 150203, 161001P, 161002, 161003, 161004,
180106P, 180107.
Materiale stoccabile in fusti
Quantità max stoccabile: 19.2 mc
SETTORE A-5 E A-V
010505P, 010506P, 020101, 020106, 020108P, 020109,
020201, 020204, 020299 (fanghi provenienti da operazioni di
lavaggio e pulizia), 020301, 020305, 020401, 020402, 020403,
020502, 020603, 020705, 030104P, 030105, 030302, 030305,
030309, 030310, 030311, 040106, 040107, 040209, 040219P,
040220, 050102P, 050106P, 050109, 050110, 050199 (fanghi
provenienti dalla raffinazione del petrolio), 060602P, 060603,
061301P, 070108P, 07011P, 070112, 070201P, 070208P,
070211P, 070212, 070307P, 070310P, 070311P, 070312,
070399 (fanghi e residui provenienti dalle lavorazioni di coloranti e pigmenti), 070401P, 070408P, 070411P, 070412,
070501P, 070508,070511P, 070512, 070513P, 070514, 070599,
070601P, 070604P, 070608P, 070611P, 070612, 070707P,
070708P, 070711P, 070712, 080111P, 080112, 080113P,
080114, 080115, 080116, 080117P, 080118, 080119P, 080120,
080121P, 080199 (fanghi di verniciatura), 080201, 080307,
080314P, 080315, 080409P, 080410, 080411P, 080412,
080413P,080414, 100120P, 100121, 100122P, 100123,
101119P, 101120, 110115P, 101213, 120105, 120114P,
120115, 120118P, 120120P, 120121, 120301P, 130502P,
130503P, 130801P, 140604P, 140605P, 150110P, 150202P,
150203, 160708P, 160709P, 130701P, 130702P, 130703P,
180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110, 190304P,
190305, 190501, 190603, 190604, 190605, 190606, 190805,
190811P, 190812, 190813P, 190814, 191105P, 191106,
191210, 191211P, 191212, 191303, 191305, 191306, 200127P,
200128, 200131P, 200132, 200119P, 200303 (limitatamente a
fanghi di verniciatura), 200304, 200306.
Materiale stoccato in fusti sacchi e cassoni
4158
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Quantità max stoccabile: 84.0 mc
Per quanto riguarda i fanghi pompabili sarà eseguita una
sedimentazione e disidratazione con dry-box e/o filtropressa
con successivo trattamento delle acque.
SETTORE A-6 E A-V
010101, 010304P, 010305P, 010306, 010307P, 010309,
010399, 010407P, 010412, 010413, 010499 (fanghi provenienti dalle operazioni di lavaggio e decantazione), 010504,
010506P, 010507, 030302, 030309, 030311, 040106, 040199
(fanghi provenienti dalle lavorazioni della pelle e dall’industria tessile), 040219P, 040220, 050102P, 050109P, 050110,
050113, 050114, 050116, 050701P, 060311P, 070313P,
060314, 060399 (fanghi provenienti dai processi chimici inorganici), 060404P, 060405P, 060499 (fanghi provenienti dalla
lavorazione dei metalli), 060502P, 060600, 060602P, 060603,
060703P, 070108P, 070111P, 070112, 070211P, 070212,
070311P, 070312, 070411P, 070412, 070511P, 070512,
070611P, 070612, 070711P, 070712, 080202, 080299,
090106P, 090113P, 090199 (fanghi da lavorazione fototipolitografica), 100107, 100118P, 100119, 100120P, 100121,
100122P, 100123, 100213P, 100214, 100215, 100325P,
100326, 100399, 100407P, 100506P, 100607P, 100705,
100799, 100817P, 100818, 101109P, 101110, 101103 (limitatamente a fanghi lavorazione vetro), 101113, 101114, 101117P,
101118, 101119P, 101120, 101205, 110207, 101208, 101211,
101212, 101213, 101307, 110108P, 110109P, 110110,
110111P, 110112, 110113P, 110115P, 110116P, 110198P,
110202P, 110205P, 110206, 110299, 110301P, 110302P,
110501, 110502, 110503P, 110504P, 110599 (fanghi da lavorazione metalli non specificati altrimenti), 120114P, 120115,
120118P, 120120P, 120121, 120199 (limitatamente a fanghi
dalla lavorazione superficiale di metalli e plastiche), 120299
(limitatamente a fanghi dal trattamento meccanico di metalli
e plastiche), 170106P, 170107, 170903P, 170904, 180106P,
180107, 180110P, 190106P, 190203, 190204P, 190205P,
190206, 190207P, 190304P, 190305, 190306P, 190307,
190404, 190802, 190811P, 190812, 190813, 190814, 190901,
190902, 190903, 190904, 190906, 191105P, 191106, 191304.
Materiale stoccato in fusti, sacchi e cassoni e/o box di stoccaggio
Quantità max stoccabile: 104.4 mc
Per quanto riguarda i fanghi pompabili in tali settori sarà
eseguita una sedimentazione e disidratazione con dry-box e/o
filtropressa con successivo trattamento delle acque.
SETTORE A-7, A-VII E A-9
010101, 010304P, 010305P, 010306, 010307P, 010308,
010407P, 010408, 010409, 010410, 010411, 010412P, 010413,
010505P, 010506P, 010508, 010599 (rifiuti solidi di estrazione
contaminati), 020102, 020108P, 020109, 020110, 020202,
020301, 020302, 020402, 030104P, 030105, 030199 (limitatamente a rifiuti solidi dalla lavorazione del legno e dei mobili),
030204P, 030299 (prodotti per i trattamenti conservativi del
legno non specificati altrimenti), 030302, 030309, 030311,
040102, 040199, 040210, 040214P, 040215, 040216P, 040217,
040219P, 040220, 040299 (limitatamente a coloranti e vernici
di scarto), 050103P, 050104P, 050105P, 050106P, 050107,
050108P, 050111, 050112P, 050115P, 050116, 050117,
1050199, 050199 (rifiuti solidi da raffinazione del petrolio),
050601P, 050603P, 050599, 050702, 050799 (rifiuti solidi dalla lavorazione del gas), 060101P, 060102P, 060103P, 060104P,
060105P, 060106P, 060704P, 060199 (rifiuti solidi e fangosi
acidi), 060205P, 060299 (rifiuti solidi e fangosi basici),
060311P, 060313P, 060314, 060315P, 060316, 060399,
060401, 060403P, 060404P, 060405P, 060499 (rifiuti solidi e
fangosi contenenti più metalli), 060602, 060603, 060699,
060701P, 060702P, 060703, 060704, 060799 (rifiuti solidi da
processi chimici degli alogeni), 060902, 060903P, 060904,
061002P, 061099, 061101, 061199 (rifiuti solidi da processi
chimici inorganici), 061301P, 061302P, 061303, 061304P,
061305, 061399 (rifiuti fangosi e solidi non specificati altrimenti da processi chimici inorganici), 070103P, 070104P,
070108P, 070109P, 070110P, 070111P, 070112, 070199 (rifiuti
solidi e/o di scarto da processi chimici organici), 070208P,
070209P, 070210, 070211P, 070212, 070213, 070216P,
070217, 070299 (rifiuti solidi e/o di scarto dalla lavorazione
di plastiche, gomme e fibre), 070308P, 070309P, 070310P,
070399 (rifiuti solidi dalla lavorazione di coloranti e pigmenti), 070409P, 070410P, 070411P, 070412, 070499 (rifiuti solidi
non contenenti sostanze pericolose), 070507P, 070508P,
070509P, 070510P, 070513, 070514, 070599 (limitatamente a
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
farmaci scaduti o non riutilizzabili, e stracci e/o imballaggi
contaminati), 070607P, 070608P, 070609P, 070610P, 070699
(rifiuti solidi e/o cosmetici e integratori), 070704P, 070708P,
070709P, 070710P, 070799 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 080111P, 080112, 080113P, 080114,
080115P, 080116, 080117P, 080118, 080119P, 080120,
080121P, 080199 (limitatamente a residui di vernice e contenitori e stracci sporchi), 080201, 080308, 080309, 080312P,
080313, 080316P, 080317P, 080318, 080319P, 080399 (limitatamente a contenitori e stracci sporchi), 080409P, 080410,
080415P, 080416, 080417, 080501P, 090110, 090111P,
090112, 090199 (rifiuti solidi da lavorazione fototipolitografica), 100101, 100102, 100103, 100104P,100105, 100113P,
100114P, 100115, 100116P, 100117, 100118P, 100119,
100120P, 100121, 100124, 100125, 100126, 100201, 100202,
100207, 100208, 100210, 100211, 100212, 100299 (rifiuti solidi da lavorazione metalli non ferrosi), 100304P, 100305,
100308P, 100309P, 100315P, 100316, 100317P, 100318,
100319, 100320, 100321P, 100322, 100323P, 100324, 100327,
100328, 100329P, 100330, 100401P, 100402P, 100403P,
100404P, 100405P, 100406P, 100409, 100410, 100499 (rifiuti
solidi non contenenti sostanze pericolose), 100501P,
100503P, 100504, 100505P, 100508, 100509, 100510P,
100511, 100599 (rifiuti solidi non contenenti sostanze pericolose), 100600, 100601, 100602, 100603P, 100604, 100606P,
100609, 100610, 100699 (rifiuti solidi non contenenti sostanze
pericolose), 100701, 100702, 100703, 100704, 100707,
100708, 100804, 100808P, 100809, 100810P, 100811, 100812,
100813, 100815P, 100816, 100817P, 100818, 100819, 100820,
100899 (rifiuti solidi dalla lavorazione della metallurgia non
ferrosi), 100903, 100905P, 100906, 100907P, 100908,
100909P, 100910, 100911, 100912, 100913, 100914, 100915,
100916, 100999 (rifiuti solidi dalla lavorazione di fusione di
materiali ferrosi), 101003, 101005P, 101006, 101007P,
101008, 101009P, 101010, 101011P, 101012, 101013, 101014,
101015, 101016, 101099 (rifiuti solidi dalla lavorazione di fusione di materiali non ferrosi), 101105, 101109P, 101110,
101111P, 101112, 101113, 101114, 101115P, 101116,
101119P, 101120, 101199 (rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del vetro), 101203, 101208, 101209P, 101210, 101211,
101212, 101213, 101299 (rifiuti solidi da lavorazione di ceramiche e mattoni), 101301, 101304, 101306, 101307, 101309P,
101310, 101312P, 101313, 101314, 101401P, 110109P,
110110, 110111P, 110112, 110113P, 110114, 110115P,
110116, 110198P, 110202P, 110203, 110205P, 110206,
110207, 110299 (rifiuti solidi da lavorazione metalli non ferrosi), 110301P, 110302P, 110501, 110502, 110503P, 110504P,
110599 (rifiuti solidi della lavorazione metallurgica), 120101,
100210, 120101, 120102, 120103, 120104, 120112P, 120113,
120116P, 120117, 120199, 130109P, 130401P, 130402P,
130403P, 130502P, 130503P, 130506P, 130507P, 130701P,
130702P, 130703P, 130801P, 130802P, 130899P (stracci sporchi di olio e residui di manutenzione impianti), 140601P,
140602P, 140604P, 140605P, 150101, 150102P, 150103,
150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110P, 150111P,
150202P, 150203, 160104P, 160106, 160107P, 160110P,
160111P, 160112, 160113P, 160114P, 160115, 160116,
160117, 160118, 160119, 160120, 161212P, 160122, 160210P,
160211P, 160212P, 160213P, 160214, 160215P, 160216,
160303P, 160304, 160305P, 160306, 160401P, 160402P,
160403P, 160504P, 160505, 160506P, 160507P, 160508P,
160509, 160601P, 160602P, 160603P, 160604, 160605,
160808P, 160709P, 160799, 190801, 160801, 160802P,
160803, 160804, 160805P, 160806P, 160807P, 160901P,
160902P, 160903P, 160904P, 161001P, 161002, 161003P,
161004, 161101P, 161102, 161103P, 161104, 161105P,
161106, 170106P, 170107, 170202, 170204P, 170301P,
170302, 170303P, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405,
170406, 170407, 170409P, 170410P, 170411, 170503P,
170504, 170505P, 170506, 170507P, 170508, 170601P,
170605P, 170901, 170903P, 170904, 150101, 180104P,
180106P, 180107, 180108P, 180109, 180110P, 180205P,
180206, 180207P, 180208, 190102, 190105P, 190107P,
190110P, 190111P, 190112, 190113P, 190114, 190115P,
190116, 190117P, 190118, 190119, 190205P, 190206, 190208,
190209, 190210, 190211, 190299 (rifiuti solidi da pulizia impianti), 190808, 190401, 190402P, 190403P, 190502, 190801,
190802, 190806P, 190904, 190905, 191001, 191002, 191003P,
191004, 191005, 191006, 191101P, 191102P, 191104, 191107,
191201, 190203, 190204, 191205, 191206, 191207, 191208,
191209, 191211P, 191212, 191301, 191302, 191307, 191308,
200101, 200102, 200108 (limitatamente agli oli per frittura),
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
200110, 200111, 200113P, 200114, 200115, 200117P,
200119P, 200121P, 200123, 200125, 200126P, 200127P,
200128, 200129P, 200130, 200131P, 200132, 200133P,
200134, 200135P, 200126, 200137P, 200138, 200139, 200140,
200141, 200202, 200307, 200303 (limitatamente ai fanghi di
autolavaggio e fanghi da pulizia pozzetti stradali), 200304,
200306.
Materiale stoccato in fusti-sacchi e cassoni e/o box
Quantità max stoccabile: 223.2 mc
Rientrano in tali settori i rifiuti provenienti da bonifiche
ambientali, prodotti chimici pericolosi di natura domestica,
residui da uso agricolo e di servizi.
In tale settore inoltre vengono stoccati i rifiuti liquidi appartenenti alla II categoria che per le caratteristiche chimico
– fisiche e per le modeste quantità sono stoccate in fusti e/o
cisternette oppure sono in attesa di essere travasati nei serbatoi corrispondenti.
SETTORE A-8
050105P, 050112, 070699, 080319, 110113P, 110114,
120108P, 120109P, 120199 (soluzioni oleose lavorazione di
metalli e plastica), 120302P, 130104P, 130105P, 130506P,
130507P, 130508P, 130702P, 130703P, 130801P, 130802P,
130899P, 160107P, 160708P, 160709P, 160799, 190207P,
190208P, 190210, 190809, 190810P (quantità max stoccabile
20 mc)
SETTORE A-8a SETTORE A-8b
050105P, 050112P, 050199, 080319P, 080417P, 120106P,
120107P, 120108P, 120110P, 120119P, 120199, 130101P,
130104P, 130109P, 130110P, 130111P, 130112P, 130113P,
130204P, 130205P, 130206P, 130207P, 130208P, 130301P,
130306P, 130307P, 130308P, 130309P, 130310P, 130401P,
130402P, 130403P, 130506P, 130507P, 130508P, 130701P,
130702P, 130703P, 130802P, 130899P, 160708P, 190207P,
200125, 200126P (materiale stoccato in serbatoio da 0,5 mc
utili o in fusti)
Quantità max stoccabile settore A-8a 0,5 mc
Quantità max stoccabile settore A-8b non superiore a 500 lt
SETTORE A-10
010407p, 010412, 040113, 020102, 020103, 020104, 020106,
020107, 020110, 020202, 020203, 020303, 020304, 020501,
020601, 020701, 020702, 020703, 020704, 030101, 030104P,
030105, 030199, 030301, 030307, 030308, 030309, 030310,
030311, 040108, 040109, 040209, 040221, 040222, 070214,
070215, 070299, 080111P, 080112, 080501, 090107, 090108,
100120P, 100121, 101103, 101111P, 101112, 101119P,
101120, 120105, 120116P, 120117, 120199, 150101, 150102,
150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110P,
150111P, 150202P, 150203, 160103, 160107P, 160108P,
160108P, 160110P, 160111P, 160112, 160113P, 160114,
160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160121P,
160122, 160210P, 160212P, 160213P, 160214, 160215P,
160216, 160303P, 160304, 160504P, 160505, 160601P,
161105P, 161106, 170103, 170106P, 170107, 170202, 170203,
170204P, 170405, 170409, 170410P, 170411, 170603P,
170604, 170801P, 170802, 170903P, 170904, 180104, 190502,
190503, 190801, 191001, 191002, 191003P, 191004, 191201,
191203, 191204, 191205, 191206P, 191207, 191208, 191211P,
191212, 200101, 200102, 200110, 200111, 200123, 200133P,
200134, 200135P, 200136, 200137P, 200138, 200139, 200140,
200306, 200307.
Il materiale sarà stoccato in compattatori e/o cassoni
Quantità max stoccabile: 30 mc;
c) La quantità massima stoccabile di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non può superare il volume complessivo di 992 mc di cui il quantitativo massimo di rifiuti
riconducibili al d.lgs. 95/92 costituiti da emulsioni oleose max
21 mc e olii minerali usati non superiore ai 500 litri. Il quantitativo dei rifiuti trattati in un anno è pari a 32.400 mc.
2. Prescrizioni
a) L’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto
delle indicazioni contenute nel progetto definitivo nella conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi il 7 maggio 2002,
quanto non diversamente stabilito dal presente atto;
b) le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio
1998, n. 36 per quanto non diverso disposto dal presente atto;
c) i rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi trat-
4159
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
tabili presso la sezione inertizzazione mediante leganti idraulici e di trattamento mediante flocculazione, precipitazione,
disidratazione, ossido/riduzione, evaporazione, assorbimento
su carboni attivi e flottazione previa rottura delle emulsioni
devono avere una concentrazione limite inferiore a quanto
previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984
del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
d) nel rispetto dell’art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti
pericolosi di cui all’allegato G del d.lgs. 22/97 esclusivamente
se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello
smaltimento definitivo e comunque non può essere operata
nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari
ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del
comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del
d.P.R. 915/82.
La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed
in particolare:
– ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un
codice univoco;
– ogni partita di rifiuti in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui
verrà collocata;
– il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli
sfiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;
– è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico
o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
– il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell’impianto, mediante una prova di miscelazione
su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità
chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si
procederà alla miscelazione;
h) in deroga al divieto di cui al 1º comma dell’art. 9 del
d.lgs. 22/97, possono essere operate, tra i rifiuti individuati al
precedente punto 1 lett. b), al fine di ottimizzare lo smaltimento e recupero, fasi di miscelazione di rifiuti speciali non
pericolosi e speciali pericolosi fermo restando quanto prescritto alla precedente lett. g). I rifiuti in uscita devono comunque essere smaltiti come rifiuti pericolosi attribuendo
agli stessi il codice CER relativo al contaminante pericoloso
prevalente, fatto salvo che l’impianto finale di smaltimento
sia autorizzato a ricevere il rifiuto con il codice CER della
miscela o i codici CER dei rifiuti che la costituiscono;
i) le operazioni di travaso dei rifiuti soggetti al rilascio di
effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente
convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
j) il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del
deposito;
p) i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo
ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati
agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti
che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie
prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche
equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di
riutilizzo;
q) i fanghi di polimerizzazione polistirolo (individuati con
il codice CER 070711 – 070712), derivanti dal processo di disidratazione effettuata mediante trattamento in dry-box o filtropressa possono essere avviati al recupero in sostituzione
della materia prima corrispondente solo quando il contenuto
è pari a circa il 10-15%. Qualora i fanghi abbiano un contenuto di umidità diversa dal 10-15% circa, cosı̀ come indicato
nella relazione tecnica allegata all’istanza, gli stessi devono
essere smaltiti come rifiuto;
r) la messa in riserva degli oli minerali usati settore (A-8b)
non può superare i 500 lt;
s) i rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀
4160
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di
cui all’allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente
ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati. È fatto altresı̀ obbligo che lo stoccaggio degli oli usati risponda
ai requisiti dell’allegato C del d.m. 392/96. Sono fatte salve
eventuali diverse e/o ulteriori prescrizioni che gli enti competenti dovessero assumere a seguito dell’entrata in vigore del
decreto del governo di cui al comma 2-bis dell’art. 56 del
d.lgs. 95/92;
t) ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 209/99 è vietata la miscelazione dei PCB o PCT usati di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)
e c) del richiamato decreto, ossia è vietata la miscelazione di
rifiuti aventi una concentrazione superiore allo 0,005% in
peso, con altre sostanze o fluidi;
u) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel
rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
v) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
w) gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi
quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85
e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere
autorizzati dall’autorità competente. Qualora l’impianto non
fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e
le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti
speciali;
x) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti,
la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;
y) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui
derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui
andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2
della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
z) prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta
deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione e riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda descrittiva e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore); per rifiuti
destinati al trattamento nelle sezioni di inertizzazione mediante leganti idraulici e di trattamento mediante flocculazione, precipitazione, disidratazione, ossido/riduzione, evaporazione, assorbimento su carboni attivi e flottazione previa
rottura delle emulsioni, la ditta dovrà accertare, mediante analisi chimica che gli stessi abbiano una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82. Tale
operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito;
aa) per lo smaltimento dei rifiuti contenenti CFC devono
essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre
1993 n. 549 «Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano,
derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari
post consumo contenenti CFC deve essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei
CFC stessi;
bb) le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione
eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenenti;
cc) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984
del c.i. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
dd) i rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono
essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi,
idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per
ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed
ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
fine di evitare dispersioni eoliche dell’amianto nell’ambiente.
Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e
controllato. Si dispone, inoltre, l’assoluta osservanza del
d.P.R. 257/92 e del d.P.R. 8 agosto 1994;
ee) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve
essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VVFF
territorialmente competenti;
ff) non sono ammessi al trattamento di inertizzazione rifiuti con un contenuto di sostanza organica superiore al 5%
o che in ambiente alcalino producano isotermia, sviluppino
gas o che risultino comunque incompatibili con il processo,
salvo effettuare una prova su piccole quantità per verificare
la possibilità di recupero;
gg) il prodotto «inertizzato» dovrà conseguire l’aspetto di
materiale palabile e non gocciolante il cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla norma vigente in relazione alle caratteristiche dello stoccaggio definitivo in cui il rifiuto verrà
collocato;
hh) sui rifiuti inertizzati, prima del conferimento ad impianti finali di smaltimento, la ditta deve provvedere alle analisi sull’eluato secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 5/47636
del 7 febbraio 1994, cosı̀ come integrata con d.g.r. n. 6/36489
del 29 maggio 1998;
ii) qualora il quantitativo dei rifiuti stoccati e quello dei
prodotti ottenuti dall’attività di recupero dei rifiuti abbiano le
caratteristiche previste dal d.lgs. 334/99 la ditta dovrà ottemperare alle disposizioni della stessa legge;
jj) i gas di scarico degli automezzi operanti all’interno del
capannone devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati;
kk) gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un’area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi.
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove instiste l’impianto, deve essere effettuato
in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e
del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti concessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2002018]
[5.3.5]
D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10172
Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con sede legale in Milano (MI), corso Sempione, 39 – Rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15)
e/o recupero (R4, R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi e al proseguimento dell’attività
di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97
e dell’art. 1 della l. 443/2001 effettuate presso l’impianto
sito in Rovello Porro (CO), via General Porro, 27, impianto già autorizzato alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi con d.g.r. n. 6/31087 del
10 settembre 1997 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni;
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
– la decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
– la legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 15;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che la ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con
sede legale in Milano (MI), corso Sempione, 39, ha inoltrato:
– istanza, in atti regionali n. 20.2.02, tendente ad ottenere
il rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General
Porro, 27;
– istanza, in atti regionali n. 7575 del 26 febbraio 2002, inoltrata ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l. n. 443/2001, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell’attività di smaltimento
e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
Richiamate le:
– d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a
carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti
ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o
recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r.
nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99»;
– d.g.r. n. 6/31807 del 10 settembre 1997, avente per oggetto: «Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a. – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro,
27 – Art. 28 del d.lgs. 22/97»;
– d.d.g. n. 5437 del 24 dicembre 1997, avente per oggetto:
«Ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a. – Presa d’atto della variazione della sede legale. Impianto già autorizzato con d.g.r.
n. 6/31087 del 10 settembre 1997»;
– d.g.r. n. 6/9497 del 21 giugno 2002, avente per oggetto:
«Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi
degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, in materia di approvazione dei progetti
ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali
non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di
quelle relative al compostaggio (R13) ed allo spandimento sul
suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) – Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;
Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta
dalla struttura e vagliata dal dirigente dell’unità organizzativa
stessa che, in proposito, precisa che:
a) le operazioni effettuate nell’impianto suddetto, nonché
la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
b) l’istruttoria tecnica amministrativa relativa all’istanza di
autorizzazione, inoltrata ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97,
per il proseguimento dell’attività per i rifiuti che, ai sensi della
decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, sono
stati classificati come pericolosi si è conclusa con valutazione
favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra richiamato ed escludendo l’impianto in oggetto
dalla procedura di VIA, cosı̀ come disposto dall’art. 1, comma
15, della l. 443/2001 in quanto attività già in essere;
c) l’istruttoria tecnica amministrativa relativa al rinnovo
dell’autorizzazione si è conclusa con valutazione favorevole,
e proponendo le prescrizioni riportate nell’allegato A sopra
richiamato;
d) l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve
prestare a favore della provincia di Como è determinato in
C 40.283,43 ed è relativo a:
– deposito preliminare e/o messa in riserva di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
C 15.493,50;
– recupero di un quantitativo massimo di 20.000 t/anno di
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
C 24.789,93;
c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con
n. 00809570153 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto:
«...metalli ferrosi... non ferrosi...»;
e) con certificato della CCIAA di Milano prot.
n. CER/12981/2002/EM0060 del 4 febbraio 2002 è stata acquisita la certificazione di cui all’art. 10 della legge 3 maggio
1965, n. 575;
4161
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
f) non è pervenuta alcuna osservazione da parte della provincia di Como, pertanto ai sensi del 2º comma dell’art. 13
del r.r. 3/82, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’inoltro
dell’istanza, il parere si intende espresso favorevolmente;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzatorio ai sensi dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato A;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. Di rinnovare l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, alla ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., con sede
legale in Milano (MI), corso Sempione, 39, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e/o recupero (R4, R5 e
R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, effettuate presso l’impianto sito in Rovello Porro (CO), via General Porro 27, alle condizioni e con le prescrizioni di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve
essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Como, cui compete in particolare accertare
che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi
dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 20 della l.r. 94/80 e dell’art.
16 del r.r. 3/82;
5. di dare atto che l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3º
comma dell’art. 8, c. 1, e in applicazione della d.g.r. 6 aprile
2001 n. 4178, è di competenza dell’ARPA;
6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative,
che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di
Como, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria,
un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta
regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per
quanto non previsto dal presente atto;
8. di determinare in C 40.283,43 l’ammontare totale della
fidejussione che la ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., deve prestare a favore della provincia di Como ed è relativo a:
– deposito preliminare e/o messa in riserva di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
C 15.493,50;
– recupero di un quantitativo massimo di 20.000 t/anno di
rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
C 24.789,93;
la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre
1999. Contestualmente all’accettazione della garanzia di cui
sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 2478 del
20 gennaio 1998;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;
10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al pun-
4162
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
to 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Premoli Luigi & Figli s.p.a., trasmettendone
copia alla provincia di Como, al comune di Rovello Porro
(CO) e all’ARPA;
11. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 8.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: Premoli Luigi s.p.a.
Sede legale: Milano (MI), corso Sempione, 39
Ubicazione impianto: Rovello Porro (CO), via General Porro,
27
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto:
a) l’impianto risulta dotato delle seguenti sezioni:
– frantumazione blocchi;
– deferrizzazione;
– macinazione e lavaggio;
– separazione ed essiccamento delle granelle e ceneri di alluminio;
– sedimentazione degli ossidi fini, loro filtrazione ed essiccamento;
– concentrazione delle acque di processo e cristallizzazione dei sali in esse contenuti mediante trattamento in un impianto di evaporazione;
b) i prodotti ottenuti a valle dell’impianto di cristallizzazione sali possono essere cosı̀ utilizzati:
– nella granella di alluminio per la fusione e produzione
lingotti;
– nelle ceneri di alluminio come prodotti esotermici per
siderurgia;
– nell’ossido di alluminio come materiale ausiliario nella
industria edile e del cemento;
– il cloruro di sodio e di potassio per il ciclo di fusione
dell’alluminio;
c) il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi
e speciali pericolosi stoccati presso l’insediamento è pari a 50
mc. Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi
e speciali pericolosi trattati annualmente è pari a 20.000 tonnellate;
d) l’impianto è autorizzato al deposito preliminare (D15),
messa in riserva e recupero mediante distillazione di rifiuti
speciali non pericolosi e speciali pericolosi, cosı̀ ricatalogati
secondo la decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE
e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in
data 1º gennaio 2002:
01.04.00 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di
minerali non metalliferi
01.04.11 rifiuti dalla lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.05.00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,
diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06
02.01.00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02.01.10 rifiuti metallici
06.03.00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06.03.13 sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti
06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle
voci 06.03.11 e 06.03.13
06.03.15 ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06.03.16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce
06.03.15
06.03.99 rifiuti non specificati altrimenti
11.05.04 fondente esaurito
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
06.04.00 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui
alla voce 06.03.00
06.03.15 ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06.03.16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce
06.03.15
06.04.05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06.05.00 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06.05.02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06.05.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02
08.05.00 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08.05.01 isocianati di scarto
10.01.00 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10.01.14 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte
dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10.01.15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte
dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce
10.01.14
10.01.16 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10.01.17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16
10.01.18 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.01.19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi
da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18
10.01.20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10.01.21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
10.01.99 rifiuti non altrimenti specificati
10.02.00 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio
10.02.10 scaglie di laminazione
10.03.00 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio
10.03.04 scorie della produzione primaria
10.03.05 rifiuti di allumina
10.03.08 scorie saline della produzione secondaria
10.03.09 scorie nere della produzione secondaria
10.03.15 schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10.03.16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10.03.15
10.03.19 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10.03.20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle
di cui alla voce 10.03.19
10.03.21 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte dai mulini a pale), diverse da quelle di cui alla voce
10.03.21
10.03.23 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10.03.24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10.03.23
10.03.25 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.03.26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25
10.03.27 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.03.28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27
10.03.29 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10.03.30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e
scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.29
10.03.99 rifiuti non altrimenti specificati
10.08.00 rifiuti della metallurgia termica di altri metalli non
ferrosi
10.08.04 polveri e particolato
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
10.08.08 scorie salate della produzione primaria e secondaria
10.08.09 altre scorie
10.08.10 impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità
pericolose
10.08.15 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10.08.16 polveri dei gas di combustione, diversi da quelli di
cui alla voce 10.08.15
10.08.17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.08.18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17
10.08.19 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.08.20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.19
10.08.99 rifiuti non specificati altrimenti
10.10.00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10.10.03 score di fusione
10.10.05 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10.10.06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse
da quelle di cui alla voce 10.10.05
10.10.07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10.10.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da
quelle di cui alla voce 10.10.07
10.10.09 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10.10.10 polveri dei gasi di combustione, diverse da quelle
di cui alla voce 10.10.09
10.10.11 altri particolati contenenti sostanze pericolose
10.10.12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce
10.10.11
10.10.99 rifiuti non altrimenti specificati
10.12.00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica,
mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10.12.06 stampi di scarto
11.02.00 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica
di metalli non ferrosi
11.02.02 rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11.02.03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11.02.05 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze pericolose
11.02.06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05
11.02.07 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11.02.99 altri rifiuti non specificati altrimenti
11.05.00 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a
caldo
11.05.04 fondente esaurito
12.01.00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di materie plastiche
12.01.01 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12.01.02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12.01.03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12.01.04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12.01.18 fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
15.01.00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15.01.04 imballaggi metallici
15.01.06 imballaggi in materiali misti
15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
16.01.00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di
trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16.06.00 e 16.08.00)
4163
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
16.01.06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre
componenti pericolose
16.01.08 componenti contenenti mercurio
16.01.10 componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16.01.16 serbatoi per gas liquido
16.01.17 metalli ferrosi
16.01.18 metalli non ferrosi
16.01.22 componenti non altrimenti specificati
16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti
16.03.00 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16.03.03 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16.03.04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce
16.03.03
16.11.00 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
[in quanto rifiuti composti da ossidi metallici di alluminio
e residui di metalli]
16.11.03 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla
voce 16.11.03
17.04.00 metalli (inclusi le loro leghe)
02.01.10 rifiuti metallici
17.04.02 alluminio
17.04.07 metalli misti
17.04.09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
19.01.00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19.01.02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19.10.00 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di
rifiuti contenenti metallo
19.10.01 rifiuti di ferro e acciaio
19.10.02 rifiuti di metalli non ferrosi
19.10.03 fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli
di cui alla voce 19.10.03
19.10.05 altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19.10.06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce
19.10.05
19.12.00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19.12.02 metalli ferrosi
19.12.03 metalli non ferrosi
19.13.00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
[Qualora la contaminazione sia rappresentata da metalli
e/o da sali]
19.13.03 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19.13.04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.03.03
19.13.05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05
20.01.00 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne
15.01.00)
20.01.35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01. 23 e
20.01.35
20.01.40 metallo
2. Prescrizioni:
a) prima della ricezione dei rifiuti presso l’impianto, deve
essere verificata l’accettabilità mediante acquisizione del formulario di identificazione e di eventuali risultanze analitiche
a complemento;
4164
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
b) il deposito preliminare dei rifiuti deve essere effettuato
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
– senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per
la fauna e la flora,
– senza causare inconvenienti da rumori o odori
– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
c) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
d) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni,
dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei
mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche
tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di
raccolta a tenuta;
e) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale,
edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
f) i rifiuti accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento da applicarsi a ciascuno di
essi;
g) possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime
tipologie, ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti
incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.
22/97;
h) le eventuali operazioni di travaso di rifiuti devono avvenire in ambiente provvisto di aspirazione e captazione delle
esalazioni con il conseguente convogliamento in idoneo impianto di abbattimento;
i) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione, che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
j) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini,
destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. I
rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti
esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di
notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo
che non possano venire a contatto;
k) i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
– idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
– accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
– mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni
di movimentazione;
l) i fusti utilizzati per il deposito preliminare non devono
essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione, tali da
consentire l’accertamento di eventuali perdite;
m) in deroga all’art. 9 del d.lgs. 22/97, può essere effettuata
una miscelazione dei rifiuti ai fini del recupero di cui al precedente punto 1 lett. d), con i limiti previsti dall’art. 2.2 del
d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;
n) i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimenrto finale o il recupero, escludendo
ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati
agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti
che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie
prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche
equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di
riutilizzo;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
o) deve essere tenuto un registro di impianto sul quale devono essere riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; deve essere altresı̀ tenuto un registro
dei guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di
controllo e delle fermate parziali e totali dell’impianto;
p) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997 e dall’art. 4 della l.r. 21/94, nel rispetto delle prescrizioni emanate
dal competente ente gestore del catasto;
q) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
r) gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi
quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85
e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere
autorizzati dall’autorità competente. Qualora l’impianto non
fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e
le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti
speciali;
s) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui
derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui
andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2
della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R.
915/82.
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del
recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla
osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto
ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo
svincolo della garanzia fidejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti concessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR2002019]
[5.3.5]
D.g.r. 6 agosto 2002 – n. 7/10242
Ditta Eco-Zinde s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via
Pontida 1 – Proroga dell’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R13, R4) di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58,
già autorizzato con d.g.r. 48541 del 24 febbraio 2000,
come integrata con d.g.r. n. 5959 del 2 agosto 2001 e determinazioni in merito alla messa in sicurezza dei rifiuti
derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti
sull’area della società Satri s.r.l. – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni;
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che la ditta Eco-Zinder s.r.l., con sede legale
in Brescia (BS), via Pontida 1, ha inoltrato:
– istanza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 3573 del 7 febbraio 2001, tendenti ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione regionale per l’esercizio di un impianto
di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58;
– istanza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 11123 del 12 aprile 2001, tendente ad ottenere l’ampliamento qualitativo dei rifiuti ritirati e trattati;
Richiamate le dd.g.r. n.:
– 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei
soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di
rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85
– 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99» come integrata
con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;
– 6/48541 del 24 febbraio 2000, avente per oggetto: «Ditta
Eco-Zinder s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida
1 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in
riserva e determinazioni in merito alla messa in sicurezza dei
rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti
sull’area della società Satri s.r.l. – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22»;
– 7/5959 del 2 agosto 2001, avente per oggetto: «Proroga al
31 agosto 2002 dei termini previsti dal punto 2 della d.g.r.
n. 6/48541 del 24 febbraio 2000, rilasciata alla ditta Eco-Zinder s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1, recante: «Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in
riserva deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in Trezzo
sull’Adda (MI), via Lombardia 58 e determinazioni in merito
alla messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della
ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri s.r.l. –
Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»»;
Preso atto che i punti 3 e 4 della richiamata d.g.r.
n. 6/48541/2000 in particolare prevedevano che:
a) entro 90 giorni dalla data di notifica dell’autorizzazione
di cui sopra, la ditta Satri s.r.l., con la collaborazione del raggruppamento di imprese, dovesse presentare un progetto di
messa in sicurezza/bonifica ex art. 17 del d.lgs. 22/97 degli
ammassi di rifiuti pericolosi agli enti competenti;
b) entro un anno dalla data di approvazione del presente
provvedimento dovrà essere concluso l’iter ex art. 17 del d.lgs.
22/97 sul progetto di messa in sicurezza/bonifica con provvedimento esplicito del comune di Trezzo sull’Adda, come da
verbale di conferenza dell’8 novembre 1999;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che ai punti 1 e 2 della d.g.r. n. 7/5959 del 2
agosto 2001 i suddetti termini sono stati prorogati come segue:
a) al 31 agosto 2002 i termini previsti dal punto 2 della
d.g.r. n. 6/48541 del 24 febbraio 2000, rilasciata alla ditta EcoZinder s.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Pontida 1,
recante: «Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in
Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58 e determinazioni in
merito alla messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla attività della ditta Zinder s.r.l. insistenti sull’area della società Satri
s.r.l.»;
b) al 28 febbraio 2002, il procedimento previsto ai punti 3
e 4 della d.g.r.6/48541 del 24 febbraio 2000;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti
riferisce che al fine di verificare il rispetto da parte delle ditte
Satri s.r.l. ed Eco-Zinder s.r.l. delle prescrizioni contenute
nelle suddette deliberazioni, è stata convocata specifica conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi in data 24 luglio
2002, nella quale sono stati acquisiti i seguenti specifici pareri:
– Regione:
a) u.o. autorizzazioni: l’autorizzazione in essere è corredata alla presentazione ed alla approvazione di un progetto di
bonifica dei cumuli di rifiuti derivanti dalla precedente attività della ditta Eco-Zinder ed ora di pertinenza della ditta Satri;
l presente conferenza è stata convocata per verificare lo stato
di fatto sull’approvazione del progetto di bonifica. A fronte
delle precisazioni fornite dal comune propone la proroga dell’autorizzazione per un periodo di 6 mesi;
b) u.o.o. bonifiche: rileva che ai sensi della legislazione vigente (art. 10 d.m. 471/99, l.r. 16/99, nota assessorile del 12
giugno 2001) l’espressione dei pareri sul progetto di bonifica
compete al dipartimento provinciale dell’ARPA; rileva peraltro la necessita del completamento dell’iter istruttorio riferito
4165
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
al progetto di bonifica presentato dalla Satri e la sua approvazione da parte del comune di Trezzo sull’Adda.
– Provincia: preso atto delle prescrizioni fornite dal comune, concorda con la proposta della Regione per una proroga
limitata a 6 mesi collegata all’approvazione del progetto di
bonifica ed alla presentazione della garanzia finanziaria a favore del comune.
– Comune: il progetto di bonifica dei fanghi di pertinenza
della ditta Satri, che prevede tra l’altro la presentazione di
una garanzia finanziaria al comune per l’intero importo delle
opere di messa in sicurezza previste, è in corso di valutazione
e se ne presume l’approvazione entro 3 mesi.
– ARPA: concorda per una proroga limitata al periodo di
approvazione del progetto di bonifica.
– Dichiarazione del soggetto istante: la ditta chiede che
vengano esaminate le richieste di integrazione presentate in
data 11 aprile 2001 e 27 febbraio 2002 per poter consentire
lo sviluppo di programmi industriali e che successivamente
all’approvazione del progetto di bonifica con misure di sicurezza da parte del comune venga valutato il rinnovo dell’autorizzazione.
– Conclusioni della conferenza: sulla base dei pareri espressi dagli enti la conferenza da mandato agli uffici regionali di predisporre un provvedimento di proroga dell’autorizzazione per un periodo pari a 6 mesi;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone:
– l’assunzione dell’atto di proroga al 28 febbraio 2003, ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, del termine previsto al punto
2 dell’autorizzazione di cui d.g.r. n. 48541/00 ed al punto 1
della d.g.r. n. 5959/01 in attesa dell’approvazione da parte del
comune del progetto, ai sensi del d.m. 471/99, che la ditta
Satri ha presentato in data 28 febbraio 2002 cosı̀ come risulta
dalla nota del comune stesso, in atti regionali n. 21973 del 25
giugno 2000;
– il rinvio ad una successiva valutazione tecnico amministrativa, ed a seguito della convocazione di una specifica conferenza, le determinazioni relative alla richiesta di ampliamento qualitativo dei rifiuti ritirati e trattati inoltrata dalla
ditta Eco-Zinder s.r.l.;
Ritenuto pertanto di procedere al rilascio della proroga al
28 febbraio 2003 del termine previsto al punto 2 della d.g.r.
n. 48541/00 ed al punto 1 della d.g.r. n. 5959/01;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di prorogare al 28 febbraio 2003, in attesa dell’approvazione da parte del comune di Trezzo sull’Adda del progetto,
ai sensi del d.m. 471/99, il termine previsto al punto 2 dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 48541/00 ed al punto 1 della
d.g.r. n. 5959/01, rilasciate alla ditta Eco-Zinder s.r.l., con
sede legale in Brescia, via Pontida 1, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R13, R4) di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, presso l’impianto sito in
Trezzo sull’Adda (MI), via Lombardia 58;
2. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
3. di far salve le altre autorizzazioni e prescrizioni stabilite
da altre unità organizzative della giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per
quanto non previsto dal presente atto;
4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 48541/00;
5. di disporre che la ditta Eco-Zinder s.r.l. provveda a prorogare a tutto il 28 febbraio 2004 la validità della fidejussione
accettata con nota in atti regionali n. 2553 del 7 luglio 2000;
la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità
con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99;
6. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
5., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R
alla ditta Eco-Zinder s.r.l., alla ditta Satri s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Trezzo sull’Adda ed all’ARPA;
4166
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
7. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 5. entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero
la difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. 45274/99,
comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto
dalla d.g.r. 45274/99;
8. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla
data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 5.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20020110]
[5.3.5]
D.g.r. 20 settembre 2002 – n. 7/10394
Modifica ed integrazione dell’autorizzazione rilasciata
con d.g.r. n. 7/7559 del 21 dicembre 2001 alla ditta Azzani
Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C. con sede legale
in Caino (BS), via Nazionale 124 e contestuale aggiornamento dei codici di rifiuti trattati ai sensi dell’art. 1, comma 15, della l. 21 dicembre 2001, n. 443 – Art. 28 del d.lgs.
5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
– la deliberazione c.i. 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
– il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
– il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e
modificazioni;
– la l. 15 maggio 1997, n. 127;
– la decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni
2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;
– la l. 21 dicembre 2001, n. 443;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente riferisce che la ditta Azzani Pietro Metalli con sede legale in Caino (BS), via Nazionale, 124, ha presentato:
– domanda, in atti regionali n. 4624 del 5 febbraio 2002,
tendente ad ottenere la rettifica della d.g.r. n. 7/7599 del 21
dicembre 2001 per mancato inserimento di alcuni codici CER
di rifiuti già autorizzati;
– domanda, in atti regionali n. 4574 del 5 febbraio 2002,
inoltrata ai sensi dell’art. 1, comma 15 della l. 443/2001, tendente ad ottenere l’aggiornamento dei codici di rifiuti trattati;
Richiamata la d.g.r. 21 dicembre 2001 n. 7/7559, avente per
oggetto: «Azzani Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C.
con sede legale in Caino (BS), via Nazionale 124 – Rinnovo
dell’autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 22284 del 13 dicembre
1996 come aggiornata ed integrata dalle d.g.r. n. 42736 del 29
aprile 1999, n. 43834 del 24 giugno 1999 e n. 49744 del 27
aprile 2000, all’esercizio delle operazioni di smaltimento
(D15) e recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e
non periolosi – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta
dagli uffici e vagliata dal dirigente stesso che in proposito precisa che:
– per mero errore materiale nell’allegato A, punto 1.6 della
d.g.r. n. 7559/01 sono stati omessi i codici CER già autorizzati
con le precedenti d.g.r. n. 42736 del 29 aprile 1999 e d.g.r.
n. 43834 del 24 giugno 1999;
– contestualmente alla rettifica del punto 1.6 dell’allegato A
alla d.g.r. 7559/01 viene effettuato l’aggiornamento dei codici
CER come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l.
443/01 che viene riportato al punto 1. del deliberato;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione del
provvedimento di modifica ed integrazione della d.g.r.
n. 7/7559 del 21 dicembre 2001 con contestuale aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l.
443/01;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Delibera
1. Di modificare ed integrare l’autorizzazione alla ditta Azzani Pietro Metalli s.n.c. di Azzani Pietro & C. con sede legale
in Caino (BS), via Nazionale 124, rilasciata con d.g.r.
n. 7559/01 sostituendo il punto 1.6 dell’allegato A con il seguente che comprende l’aggiornamento dei codici CER previsto ai sensi dell’art. 1 comma 15 della l. 443/01:
«1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) e recupero (R3 o R4) sono i seguenti (CER):
02.01.10 – 06.09.02 – 10.02.01 – 10.02.02 – 10.02.10 –
10.02.99 (limitatamente a blocchi di ferro e/o acciaio di piccola dimensione) – 10.06.01 – 10.06.02 – 10.06.99 (limitatamente a blocchi di rame di piccola dimensione) – 10.08.09 –
10.08.11 – 10.08.99 (limitatamente a blocchi di ottone di piccola dimensione) – 10.09.03 – 10.10.03 – 10.10.99 (limitatamente a blocchi di metallo anche di grosse dimensioni) –
10.12.01 – 10.12.06 – 10.12.99 (limitatamente a materiale ferroso proveniente dalla demolizione di forni per la fabbricazione della ceramica) – 10.13.11 – 11.01.14 – 11.02.06 –
11.05.01 – 11.05.02 – 12.01.01 – 12.01.02 – 12.01.03 – 12.01.04
– 12.01.08 * – 12.01.10 * – 12.01.99 (limitatamente a pezzi di
scarto di medie dimensioni provenienti dalla lavorazione con
macchine utensili) – 13.01.05 * – 13.01.09 * – 13.03.01 * –
13.03.07 * – 13.03.08 – 13.03.09 * – 13.03.10 * – 13.05.06 * –
13.05.07 * – 13.07.01 * – 13.07.03 * – 13.08.02 * – 15.01.04 –
15.01.05 – 15.01.06 – 15.01.07 – 16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.20
– 16.01.22 – 16.01.99 (limitatamente a materiale elettrico
composto per la maggior parte da materiale ferroso e non
ferroso ma con una percentuale minima di porcellana, plastica, vetro e cartone) – 16.02.09 * – 16.02.10 – 16.02.13 * –
16.02.14 – 16.02.15 * – 16.02.16 – 16.11.02 – 16.11.04 –
17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.02.02 – 17.04.01
– 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.05 – 17.04.06 –
17.04.07 – 17.04.10 * – 17.04.11 – 17.08.02 – 17.09.04 –
19.01.02 – 19.01.18 – 19.10.02 – 19.12.03 – 19.12.05 – 19.12.12
– 20.01.02 – 20.01.36 – 20.01.40 – 20.03.01 – 20.03.07»;
2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Brescia ed al comune di Caino (BS);
3. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorra dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20020111]
[2.1.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10736
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 185/92) –
75º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e
successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni
di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati
dal soggetto che li assegna;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre
2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni
2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta
regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della
comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario
di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con
l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in
particolare l’obiettivo gestionale 3.4.1.1. «Interventi per l’adeguamento di processo e di prodotto nelle aziende agricole ed
agroalimentari privilegiando l’intervento integrato attraverso
gli accordi interprofessionali (tra produttori e trasformatori)
e di filiera»;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. del 22 dicembre 2000, n. 2870 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatica”»;
Vista la l. 185 del 14 febbraio 1992 che ha approvato la
nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;
Vista la l. 122 del 27 marzo 2001, ed in particolare l’art. 16,
comma 5 che dispone che dall’anno 2000 le assegnazioni di
contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi
in forma attualizzata;
Vista la d.g.r. n. 7260 del 3 dicembre 2001 relativa all’iscrizione nel bilancio del 2º prelievo e riparto 2000 e del 1º prelievo e riparto 2001 con la quale sono stati istituiti capitoli in
entrata e in uscita in conto annualità quinquennali per le finalità della l. 185/92 per la somma complessiva di
C 2.062.212,39 sulla base delle due richieste della direzione
generale agricoltura con nota dell’8 marzo 2001 prot.
n. M1.2001.0007900 e del 7 settembre 2001 prot.
n. M1.2001.0028140;
Considerato che con il sopracitato art. 16 della l. 122/2001
i contributi per il credito di soccorso sono concessi in forma
attualizzata e che, conseguentemente, le somme stanziate nel
bilancio 2001 devono considerarsi con una assegnazione in
un’unica soluzione del ministero a copertura dell’intervento
previsto su tutta la durata del credito di soccorso;
Considerato che occorre ridefinire la tipologia di spesa dei
capitoli istituiti con la d.g.r. n. 7260/2001 classificando i capitoli in tipo spesa capitale e non in annualità, modificandone
la descrizione, e cancellando le variazioni apportate al bilancio pluriennale 2002/2004;
Vista la nota prot. n. M1.2002.0022961 del 6 agosto 2002
della direzione generale agricoltura – unità organizzativa politiche agroambientali e servizi per le imprese – con la quale
si chiede di ridefinire la descrizione dei capitoli istituiti con
d.g.r. 7260 del 3 dicembre 2001 in spese in conto capitale e
di cancellare le variazioni apportate al bilancio pluriennale
2002/2004;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria sia dal punto
di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. Di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi
e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e
di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura», la descrizione del capitolo 4.3.95.5721 è cosı̀ modificata: «Assegnazioni
del fondo di società nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e riparto
2000 e 1º prelevamento 2001»;
– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi
e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea dello Stato e
di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la descrizione del capitolo 4.3.95.5722 è cosı̀ modificata: «Assegnazioni
del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d’esercizio in
conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità
atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»;
– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi
e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e
di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la descrizio-
4167
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ne del capitolo 4.3.95.5723 è cosı̀ modificata: «Assegnazioni
del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle strutture
aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali
determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001».
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
– la descrizione e l’UPB del capitolo 2.3.4.0.4.183.5724
sono cosı̀ modificate: alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari»
il capitolo 2.3.4.1.3.30.5724 ha la seguente descrizione: «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del
40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e
riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»;
– la descrizione e l’UPB del capitolo 2.3.4.0.4.183.5725
sono cosı̀ modificate: alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari»
il capitolo 2.3.4.1.3.30.5725 ha la seguente descrizione: «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso negli interessi sui prestiti per
la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento
2001»;
– la descrizione e l’UPB del capitolo 2.3.4.0.4.183.5726
sono cosı̀ modificate: alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari»
il capitolo 2.3.4.1.3.30.5726 ha la seguente descrizione: «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle
strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere
eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»;
2. di apportare al bilancio pluriennale 2002/2004 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi
e assegnazioni, in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e
di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura», la dotazione
finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5721 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del
40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e
riparto 2000 e 1º prelevamento 2001» è diminuita di
C 352.740,06;
– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi
e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e
di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la dotazione
finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5722 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso di durata quinquennale negli
interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d’esercizio in
conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità
atmosferiche di carattere eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001», è diminuita di
C 725.621,94;
– al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi
e assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e
di altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.95 «Assegnazioni fondo solidarietà nazionale in agricoltura» la dotazione
finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5723 «Assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle
strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere
eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001», è diminuita di C 983.850,39.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
– alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa
in capitale, 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività
delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finan-
4168
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
ziaria di competenza del capitolo 2.3.4.1.3.30.5724 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per prestiti quinquennali con abbuono del
40% complessivo del capitale mutuato – 2º prelevamento e
riparto 2000 e 1º prelevamento 2001», è diminuita di
C 352.740,06;
– alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa
in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.4.1.3.30.5725 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per il concorso negli interessi sui prestiti per
la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001»
è diminuita di C 725.621,94;
– alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura», tipo di spesa
in capitale, UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.4.1.3.30.5726 «Contributi del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in forma attualizzata, per mutui decennali per il ripristino delle
strutture aziendali e delle scorte in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere
eccezionale – 2º prelevamento e riparto 2000 e 1º prelevamento 2001» è diminuita di C 983.850,39;
3. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 49, comma 7 della
l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20020112]
[2.1.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10738
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Sanità (l. 488/98 art. 50,
comma 1, lett. c) – 73º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e
successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni
di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati
dal soggetto che li assegna;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre
2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni
2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta
regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della
comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario
di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con
l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali
l’obiettivo gestionale 7.2.2.2. «Avanzamento delle rispettive
fasi di realizzazione per i nuovi ospedali di Bergamo, Como,
Milano policlinico e Niguarda»;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatica»»;
Vista la legge n. 488 del 23 dicembre 1998, ed in particolare
l’art. 50, 1º comma, lett. c) che finanzia, per il triennio
1999/2001 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia
e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Vista la legge n. 39 del 26 febbraio 1999, che converte in
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
legge il d.l. 450/1998 recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale
1998/2000, ed in particolare l’art. 4-bis che per gli interventi
della sopracitata l. 488/1998 incrementa la spesa prevista per
l’anno 2000 e 2001;
Viste le leggi nn. 448 del 23 dicembre 1999 e 448 del 28
dicembre 2001, ed in particolare le tabelle F che dispongono
ulteriori finanziamenti per l’attuazione del piano sanitario nazionale 1998/2000;
Visto il decreto del ministero della salute – direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti
strutturali e tecnologici – del 28 maggio 2002 che a valere
sulle autorizzazioni del ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica previste dalle leggi sopraccitate, ammette al finanziamento il progetto denominato «Nuova
edificazione, ristrutturazione e ammodernamento tecnologico dell’ospedale Bolognini di Seriate» per un importo totale
di C 20.658.275,96;
Vista la nota della direzione generale sanità – gestione fondo sanitario regionale – prot. n. H1.2002.0044335 del 7 agosto
2002 con la quale si richiede l’iscrizione della assegnazione di
C 20.658.275,96 per l’ospedale Bolognini di Seriate ai capitoli
4.3.41.5548 di entrata e 3.7.2.2.3.245.5549 di uscita;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato altresı̀ da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della
proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che
sotto il profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 4 categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e
assegnazioni in capitale dell’Unione Europea, dello Stato e di
altri soggetti per funzioni proprie», UPB 4.3.41. «Assegnazioni per investimenti in campo sanitario» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.41.5548
«Assegnazioni dello stato per interventi di edilizia sanitaria
inseriti nell’accordo di programma quadro fra governo e regione in materia di sanità», è incrementata di
C 20.658.275,96;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 3.7.2. «Miglioramento della rete
delle strutture sanitarie» tipo di spesa capitale UPB
2.7.2.2.3.245 «Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento
e messa in sicurezza delle strutture sanitarie» la dotazione
finanziaria di competenza di cassa del capitolo
3.7.2.2.3.245.5549 «Contributi dello stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell’accordo di programma quadro
fra governo e Regione in materia di sanità», è incrementata
di C 20.658.275,96;
2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 49, comma 7 della
l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20020113]
[2.1.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10739
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Agricoltura (reg. (CE)
528/1999) – 74º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e
successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni
di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell’Unione
Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato
dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al
finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre
2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni
2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta
regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della
comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario
di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con
l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in
particolare l’obiettivo gestionale 3.4.2.2. «Sviluppo di sistemi
per l’assistenza tecnica, l’informazione, la divulgazione e la
formazione professionale in campo agricolo»;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a
legislazione vigente e programmatica»;
Visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della commissione
del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la produzione oleicola;
Considerato che con d.g.r. 9724 del 12 luglio 2002 sono state iscritte a bilancio in entrata e spesa, per l’esercizio finanziario 2002, le somme di C 87.100,00 ed C 42.900,00 quali
contributi comunitario e statale, per l’attuazione in Lombardia del «Programma nazionale di miglioramento della qualità
della produzione oleicola» per il ciclo produttivo 2002-2003,
come da assegnazioni stabilite con il decreto del ministero
delle politiche agricole e forestali n. 30748 del 29 marzo 2002;
Vista la notifica di rettifica del ministero delle politiche agricole e forestali n. 31519 del 24 giugno 2002, con la quale
si comunica che i sopra indicati importi sono stati erroneamente riportati negli allegati del sopra richiamato decreto ministeriale e che in base alla correzione della relativa tabella i
contributi comunitario e statale ammontano rispettivamente
a C 86.666,67 ed C 43.333,33;
Vista la nota prot. M1.2002.0022963 del 6 agosto 2002 della
direzione generale agricoltura con cui si richiede di disporre
il necessario atto di rettifica alla variazione di bilancio approvata con la sopra richiamata d.g.r. 9724 del 12 luglio 2002;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il
profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:
Delibera
1. Di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti
variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 3, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per
promozione e servizi in agricoltura»:
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.1.91.5110, «Assegnazioni UE destinate all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione
oleicola» è ridotta di C 433,33;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.1.91.5111, «Assegnazioni statali destinate all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di C 433,33;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell’innovazione come fattore di competitività aziendale»:
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
4169
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
capitolo 2.3.4.2.2.31.5112 «Contributi UE destinati all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è ridotta di C 433,33;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.3.4.2.2.31.5113 «Contributi statali destinati all’attuazione del reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di C 433,33;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed
integrazioni;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi
dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20020114]
[2.1.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10740
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49 comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità (l. 215/92 «Azioni positive per l’imprenditoria
femminile») – 76º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e
successive modificazioni ed integrazioni, che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni
di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati
dal soggetto che li assegna;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre
2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni
2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta
regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della
comunicazione del presidente avente per oggetto: «Seminario
di giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con
l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in
particolare l’obiettivo gestionale 3.10.6.1. «Gestione della legge 215/92 sull’imprenditoria femminile»;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico”»;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l’imprenditoria femminile»;
Visto il d.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000 concernente il «Regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli
interventi a favore dell’imprenditoria femminile»;
Visto l’art. 2, comma 1, del citato d.P.R. n. 314/2000, ai sensi del quale il ministro delle attività produttive, previo parere
del comitato per l’imprenditoria femminile, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra
gli interventi di cui alle lett. a) e b) dello stesso articolo rispettivamente destinati alla concessione di agevolazioni per programmi di iniziativa regionale finalizzati alla diffusione della
cultura d’impresa;
Visto il d.m. 28 marzo 2002 recante «Ripartizione del fondo
per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all’art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» con il quale sono state
assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2002 per l’attuazione della legge 215/1992;
Visto l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000,
ai sensi del quale nel caso in cui una delle quote riservate agli
interventi di cui sopra risulti superiore alle richieste, l’eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell’anno successivo;
Visto che sulla base delle eccedenze verificatesi nella gestione del bando 2001, nonché delle economie di spesa realizzatesi nella gestione dei bandi precedenti, risulta disponibile la
4170
somma di C 18.000.000,00 che viene destinata ad incrementare le risorse stanziate per il 2002 con il citato decreto del 28
marzo 2002;
Visti gli artt. 11 e 21, comma 3, del d.P.R. n. 314 del 28
luglio 2000, ai sensi dei quali il ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato determina annualmente la quota delle risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l’attivazione degli interventi
di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) sulla base della
quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l’indice di disoccupazione femminile secondo l’ultima rilevazione ufficiale disponibile;
Visti gli artt. 17 e 18, del d.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000,
che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con
i soggetti terzi per lo svolgimento dell’attività istruttoria e per
l’attività ispettiva, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a);
Visto il d.m. 11 giugno 2002 con cui il ministro delle attività
produttive, sentito il parere del comitato per l’imprenditoria
femminile, di cui all’art. 10 della legge 215/92, espresso nella
riunione del 23 aprile 2002, ai sensi del citato d.P.R., ha ripartito tra le regioni e province autonome le risorse finanziarie
statali dell’anno 2002 disponibili per gli interventi a favore
dell’imprenditoria femminile ai sensi della legge 215/92 ed,
in particolare, a favore della Regione Lombardia l’importo di
C 8.596.179,98 per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1 lett.
a) ed C 499.815,16 per gli interventi di cui all’art. 2, comma
1 lett. b);
Vista la delibera VII/4195 dell’11 aprile 2001 con la quale
sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa per l’iscrizione delle citate somme nel bilancio per l’esercizio finanziario
2001;
Vista la nota prot. n. N1.2002.0006650 del 19 luglio 2002,
della direzione generale giovani, sport e pari opportunità, con
la quale si chiede la variazione di bilancio per l’iscrizione delle suddette somme;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria sotto il profilo
tecnico e di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. Di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
– al titolo 4, categoria 3 all’UPB 4.3.163 «Assegnazioni per
le politiche di pari opportunità» la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del capitolo 4.3.163.5534 «Assegnazioni statali per interventi a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di C 8.596.179,98;
– al titolo 2, categoria 1 all’UPB 2.1.164 «Assegnazioni per
le politiche di pari opportunità» la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del capitolo 2.1.164.5535 «Assegnazioni statali per interventi a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di C 499.815,16;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
– alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività
del sistema delle imprese» tipo di spesa «capitale» UPB
2.3.10.6.3.85 «Sviluppo dell’occupabilità e dell’imprenditorialtà femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.10.6.3.85.5454 «Interventi
a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di
C 8.596.179,98;
– alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività
del sistema delle imprese» tipo di spesa «corrente operative»
UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell’occupabilità e dell’imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita
familiare e vita professionale» la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del capitolo 2.3.10.6.2.84.5394 «Interventi a favore dell’imprenditorialità femminile» è incrementata di C 499.815,16;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49 comma 7
della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi
dell’art. 49, comma 10, della l.r. 34/78 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20020115]
[1.3.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10784
Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e provincia di Pavia per il coordinamento ed il sostegno di iniziative di e-government sul territorio provinciale pavese
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato l’accordo sancito dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 settembre 1997, tra governo, regioni
e autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA), avente ad oggetto «Lo sviluppo delle reti telematiche
a livello regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione» e le relative linee di indirizzo, che qualifica obiettivo strategico di rilevanza nazionale lo sviluppo delle reti unitarie a livello regionale e la loro interconnessione con la rete
unitaria della pubblica amministrazione centrale;
Richiamata la d.g.r. del 10 luglio 1998 n. 37251 con la quale
è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia e
AIPA per la realizzazione della rete unitaria;
Richiamata la d.g.r. dell’1 marzo 2000 n. 48790 – approvazione del documento «Programma Lombardia integrata» Stato di attuazione e prospettive di sviluppo assunto poi quale
obiettivo specifico 1.4.1 nel piano regionale di sviluppo 20002005;
Considerato che la Regione Lombardia considera il programma Lombardia integrata programma approvato con la
sopracitata delibera – la propria scelta in ambito di e-government;
Richiamata la d.g.r. del 24 luglio 2000 n. 501 che approva
la «Proposta di programma regionale di sviluppo» e al punto
1.4 definisce il sistema informativo regionale come leva strategica del governo regionale, puntualizzando contesto, linee
strategiche dell’azione e obiettivi previsti;
Considerato che il programma Lombardia integrata è finalizzato allo sviluppo di servizi infotelematici integrati attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura di rete denominata RRL
(rete regionale lombarda), che sarà realizzata in coerenza con
gli standard previsti dall’amministrazione centrale per la
RUPA (rete unitaria della pubblica amministrazione) e nell’ambito del piano di azione del governo per l’e-government;
Considerato che la Regione Lombardia, la provincia di Pavia, la prefettura di Pavia, l’università degli studi di Pavia, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Pavia, il comune di Pavia, il comune di Vigevano, il comune
di Voghera, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data
21 novembre 1998 per la realizzazione di una rete unitaria
tra le pubbliche amministrazioni della provincia di Pavia;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui gli
enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
Considerato che la sede territoriale di Pavia esercita un
ruolo attivo nella realizzazione di azioni significative nel campo del partenariato e della comunicazione con le istituzioni
locali, con particolare riferimento al tavolo territoriale di confronto;
Riscontrata l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro
tecnico per le azioni di coordinamento delle iniziative di egovernment sul territorio provinciale pavese il cui mandato è
meglio definito nell’allegato «Protocollo d’intesa per il coordinamento ed il sostegno di iniziative di e-government sul territorio provinciale pavese»;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la provincia di
Pavia, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
atto;
2. Di dare atto che l’assessore alla famiglia e solidarietà sociale e co-presidente del tavolo territoriale di confronti di Pa-
via, delegato dal presidente della giunta regionale, sottoscriverà il protocollo di intesa oggetto del presente provvedimento;
3. Di dare mandato al segretario generale della giunta regionale di designare i rappresentanti della Regione Lombardia nel gruppo di lavoro tecnico di cui al protocollo d’intesa
allegato;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI PAVIA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL COORDINAMENTO ED IL SOSTEGNO
DI INIZIATIVE DI E-GOVERNMENT
SUL TERRITORIO PROVINCIALE PAVESE
Premesso che:
Il piano regionale di sviluppo 2000-2005 assume quale obiettivo specifico 1.4.1 l’attuazione del programma Lombardia integrata, finalizzato allo sviluppo di servizi infotelematici
integrati attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura di rete denominata RRL (rete regionale lombarda), che sarà realizzata in
coerenza con gli standard previsti dall’autorità centrale per la
rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) e nell’ambito del piano di azione del governo denominato e-government.
Il documento di programmazione economico finanziario
2003-2005 della Regione Lombardia riprende il documento
strategico e-Lomb@rdia per lo sviluppo della società dell’informazione, che rappresenta lo strumento per coordinare e
dare coerenza alle iniziative regionali sul tema.
La Regione Lombardia con d.g.r. 1 marzo 2000 n. 6/48790
approvazione del documento «Programma Lombardia integrata, stato di attuazione e prospettive di sviluppo» indica obiettivi e linee d’intervento, soggetti coinvolti, ruolo della regione Lombardia e degli enti aderenti al programma.
La Regione Lombardia considera il programma Lombardia
integrata – programma approvato con la sopracitata delibera
– la propria scelta in ambito di e-government.
La Regione Lombardia ha istituito, con decreto n. 14787
del 15 giugno 2001, il centro tecnico della rete regionale lombarda (RRL), nel programma Lombardia integrata, con compiti di governo della rete regionale lombarda.
La Regione Lombardia con d.g.r. n. 7/8683 del 9 aprile 2002
e-Lomb@rdia dall’e-government all’e-governance – documento strategico 2002-2005 per la diffusione della società dell’informazione in Lombardia traccia le linee guida per il raggiungimento dello scopo indicato nella citata deliberazione.
Nel programma di mandato del presidente della provincia
di Pavia è indicato quale obiettivo l’informatizzazione delle
singole amministrazioni per migliorare l’efficienza operativa
interna ed istituire una rete paritetica che consenta l’erogazione dei servizi e delle informazioni agli utenti (cittadini ed
imprese) anche attraverso la predisposizione e l’attuazione di
specifiche progettualità.
La provincia di Pavia, la Regione Lombardia, la prefettura
di Pavia, l’università degli studi di Pavia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, il comune di Pavia, il comune di Vigevano, il comune di Voghera,
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data 21 novembre
1998 per la realizzazione di una rete unitaria tra le pubbliche
amministrazioni della provincia di Pavia.
È opportuno presentare ai cittadini, alle imprese ed alle istituzioni pavesi una iniziativa integrata al fine di valorizzare
gli investimenti, facilitare l’utilizzo degli strumenti sviluppati
ed orientare in maniera univoca le scelte dei comuni in tema
di sviluppo di servizi di e-government.
Gli enti firmatari del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sviluppare le proprie azioni e gestire le risorse
in modo coordinato e finalizzato alla realtà della provincia di
Pavia.
La provincia di Pavia con il supporto della sede territoriale
di Pavia della Regione Lombardia ha predisposto il progetto
«Protocollo provinciale federato della provincia di Pavia» approvato con propria delibera n. 18884 del 5 giugno 2002 per
la partecipazione al bando nazionale di e-government, ottenendo l’adesione di 138 comuni sui 190 della provincia.
4171
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Questo progetto garantirà agli enti aderenti la più ampia
autonomia in merito alle scelte degli strumenti tecnici e organizzativi per la realizzazione del sistema informativo e telematico al proprio interno, garantendone comunque l’interoperabilità nell’ambito della rete provinciale e di questa con il
sistema Lombardia integrata nell’ambito del più ampio progetto di rete unitaria per la pubblica amministrazione
(RUPA) sviluppata a livello nazionale.
La Regione Lombardia considera lo sviluppo del progetto
sopra menzionato momento pregnante per la crescita dell’egovernment sul territorio regionale, in funzione della sua esportabilità verso tutte le realtà territoriali lombarde.
Sono presenti in provincia di Pavia significative iniziative
di costituzione di sistemi informativi sovracomunali di comunicazione telematica degli enti locali (SISCoTEL) che la regione Lombardia intende promuovere per favorire una migliore gestione dei servizi in forma associata, cosı̀ da offrire
ai cittadini servizi di qualità elevata con un contenimento dei
costi di gestione e manutenzione delle reti.
Sono presenti in provincia di Pavia significative iniziative
di attivazione di sportelli unici per le attività produttive, supportate dal programma pluriennale di promozione e coordinamento della Regione Lombardia, al fine di ottenere, anche
grazie agli indispensabili supporti informatici, un’azione amministrativa più veloce e trasparente.
La provincia di Pavia, con il supporto della sede territoriale
della Regione Lombardia ha aderito, con deliberazione
n. 15045 dell’8 maggio 2002, al progetto «Development common perspectives in the approach to broadband connection
in Alpin Space» del programma comunitario Interreg IIIB,
per lo studio di dorsali transnazionali di rete cablata per la
connettività dei sistemi di telecomunicazioni a banda larga.
Tutte queste attività di sviluppo dell’e-government in provincia di Pavia necessitano di una sede opportuna di coordinamento che possa operare anche un raccordo, a livello locale, delle iniziative promosse dalle diverse direzioni generali
regionali;
La Regione Lombardia e la provincia di Pavia convengono
quanto segue:
Si impegnano ad avviare e mantenere una stabile collaborazione per le iniziative condivise nell’ambito dello sviluppo
dell’e-government.
Costituiscono a tale scopo un gruppo di lavoro tecnico permanente che viene attivato presso la sede territoriale di Pavia
della Regione Lombardia, di cui fanno parte rappresentanti
della Regione Lombardia e della provincia di Pavia.
Il gruppo di lavoro tecnico avrà competenze:
– di organizzazione e valutazione di specifiche attività di
promozione e sviluppo nell’ambito delle aree di comune interesse di volta in volta individuate e condivise,
– di raccordo, a livello locale, delle attività promosse dalle
diverse direzioni generali regionali,
– di supporto e coordinamento delle iniziative degli enti
locali e di altri soggetti che operano a livello provinciale.
La Regione Lombardia si impegna a supportare, anche dal
punto di vista finanziario, la fase di sviluppo del progetto
«Protocollo provinciale federato della provincia di Pavia».
La provincia di Pavia si impegna a realizzare un data center
provinciale ed a veicolare nel medesimo i vari servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione a favore di cittadini, imprese ed istituzioni.
La provincia di Pavia si impegna a realizzare il sopracitato
data center entro il 31 maggio 2003, ed a mettere a disposizione di altre realtà provinciali il programma di protocollo federato sviluppato con il contributo finanziario della Regione
Lombardia, sulla base di un programma di lavoro approvato
dal gruppo di lavoro tecnico.
La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere
dalla data di stipulazione ed è suscettibile di revisione previo
accordo tra le parti.
Essa inoltre potrà essere disdetta da ciascuna delle parti a
seguito di preavviso alle altre parti entro almeno un mese dalla scadenza di ogni anno e comunque non potrà avere una
durata inferiore ai 18 mesi.
Letto, firmato e sottoscritto.
[BUR20020116]
[4.3.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10785
Approvazione deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal
consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio
4172
di bonifica Sud Ovest Mantova con sede in Mantova recante per oggetto: «Approvazione nuovo statuto consortile»
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 20 comma 3 della legge regionale n. 59 del 26
novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l’approvazione da parte della giunta regionale degli statuti consortili;
Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo
schema di statuto cui i consorzi di bonifica della Regione
Lombardia devono adeguarsi;
Vista la deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal consiglio
dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di bonifica Sud
Ovest Mantova con sede in Mantova recante per oggetto: «Approvazione nuovo statuto consorziale»;
Considerato dal dirigente dell’unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione:
– è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nello statuto tipo;
– a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di
tutti i comuni del comprensorio consortile non sono state
presentate opposizioni come da comunicazione del consorzio
in atti;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
Recepite le motivazioni di cui alle premesse:
1. di approvare la deliberazione n. 1254 ogg. 1 adottata dal
consiglio dei delegati il 30 novembre 2001 del consorzio di
bonifica Sud Ovest Mantova con sede in Mantova recante per
oggetto: «Approvazione nuovo statuto consorziale» che costituisce parte integrante del presente provvedimento composto
di n. 26 pagine (omissis);
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20020117]
[4.3.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10786
Approvazione deliberazione n. 16 adottata dal consiglio
dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di bonifica
Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN)
recante per oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto consortile e regolamento consorziale»
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 20 comma 3 della legge regionale n. 59 del 26
novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l’approvazione da parte della giunta regionale degli statuti consortili;
Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo
schema di statuto cui i consorzi di bonifica della Regione
Lombardia devono adeguarsi;
Vista la deliberazione n. 16 adottata dal consiglio dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN) recante per
oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto e regolamento consorziale»;
Considerato dal dirigente dell’unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione:
– è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nello statuto tipo;
– a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di
tutti i comuni del comprensorio consortile non sono state
presentate opposizioni come da comunicazione del consorzio
in atti;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
Recepite le motivazioni di cui alle premesse:
1. di approvare la deliberazione n. 16 adottata dal consiglio dei delegati il 29 novembre 2001 del consorzio di bonifica
Colli Morenici del Garda con sede in Monzambano (MN) recante per oggetto: «Esame per l’approvazione del nuovo statuto e regolamento consorziale» che costituisce parte inte-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
grante del presente provvedimento composto di n. 40 pagine
(omissis);
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20020118]
[3.1.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10804
Nomina di un commissario straordinario per l’IPAB denominata «Asilo infantile Gina Bregani» con sede legale
in comune di Masciago Primo (VA)
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di disporre la nomina della sig.ra Losito Anselma Maria
nata a Novate Milanese (MI) il 12 settembre 1961 e residente
a Luino (VA), via Dumenza n. 16/A, quale commissario straordinario dell’IPAB denominata «Asilo infantile Gina Bregani» con sede in Masciago Primo (VA) per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi dalla data di notifica del presente
atto con il compito di:
a) effettuare un’accurata ricognizione della situazione istituzionale e patrimoniale dell’ente predisponendo dettagliata
relazione che, entro 90 giorni dall’assunzione dell’incarico,
dovrà essere contestualmente trasmessa a questa amministrazione ed all’organo di vigilanza territorialmente competente,
b) predisporre gli atti finalizzati all’estinzione dell’ente in
conformità alla normativa vigente,
c) provvedere ed assicurare la temporanea rappresentanza
legale dell’ente,
d) fronteggiare situazioni di improvvisa emergenza ed adottare provvedimenti tesi a salvaguardare l’attuale consistenza patrimoniale;
2. di disporre che al commissario incaricato sia riconosciuta, a carico del bilancio dell’istituzione amministrata, l’indennità prevista dall’art. 1 – comma 1 – della l.r. 36/1992;
3. di disporre la notifica del presente atto al commissario
incaricato, all’istituzione interessata, all’ASL ed al comune
territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20020119]
[5.3.4]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10820
Approvazione del progetto per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per la diffusione degli impianti solari per la produzione di energia termica
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 10 «norme per l’attuazione
del piano energetico regionale in materia di uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia»;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ed in particolare l’art.
30, che ha attribuito alle regioni le funzioni in materia non
espressamente assegnate allo Stato o agli enti locali;
Vista la legge 1 giugno 2002 n. 120 «Ratifica ed esecuzione
del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle nazioni
unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 settembre
1997» che ha autorizzato il presidente della Repubblica a ratificare il protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni
climalteranti;
Vista la deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2000 con la quale
è stato approvato dal consiglio regionale il «Programma regionale di sviluppo della VII legislatura» che comprende, all’interno dell’obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», l’obiettivo gestionale 9.1.1.4 «Diffusione di impianti solari termici e fotovoltaici»;
Ritenuto di procedere all’attivazione dell’obiettivo programmatico per lo sviluppo della produzione di energia da
fonte solare attraverso l’incentivazione per l’installazione degli impianti solari termici;
Visto l’allegato 1 «Progetto per l’assegnazione e l’erogazione
di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonte solare termica», parte
integrante della presente deliberazione;
Ritenuto pertanto opportuno, per l’efficacia dell’azione re-
gionale di incentivazione all’utilizzazione del solare termico,
di individuare soggetti in grado di aggregare un potenziale di
domanda per la realizzazione di interventi di modesta entità
ma largamente diffusi sul territorio regionale fornendo, nel
contempo, agli utenti l’opportunità di ottenere garanzie tecniche senza impegni economici aggiuntivi ai reali costi di gestione;
Ritenuto che i soggetti sopracitati possano essere individuati nelle imprese produttrici e distributrici di impianti solari e nelle imprese installatrici di detti impianti che si impegnino a sottoscrivere l’allegato 2 «Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi
per la realizzazione di impianti solari termici nel territorio
della regione Lombardia» allegato come parte integrante della presente deliberazione;
Rilevato che nell’allegato 2 sono state definite le caratteristiche tecniche delle installazioni, nonché gli impegni e gli
obblighi al fine di determinare condizioni tecnico – economiche relativamente a:
• contratto di installazione e manutenzione;
• sistema di garanzie;
• definizione del contributo regionale a fondo perduto calcolato sull’energia producibile dall’impianto su base annua;
Ritenuto, al fine di abbreviare i tempi di assegnazione dei
contributi e ridurre i costi di gestione dell’amministrazione
regionale, di procedere all’incentivazione dell’installazione
degli impianti solari termici attraverso l’espletamento della
procedura, attuata per via telematica, di prenotazione dei
contributi, di assegnazione degli stessi e successiva liquidazione, cosı̀ come individuata nella convenzione stipulata con
l’associazione rete di punti energia, approvata con d.g.r.
n. 7/8898 del 24 aprile 2002 e siglata il 24 luglio 2002;
Ritenuto di provvedere, per la contribuzione all’installazione dei pannelli solari e alla copertura dei costi delle misure
di accompagnamento, con la somma iniziale di C 1.032.456
attingendo all’UPB 4.9.1.1.3.138 capitoli 4268 (C 516.000) e
5785 (C 516.456) del bilancio 2002;
Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» che
definisce, tra l’altro, le competenze e le responsabilità della
dirigenza;
Ritenuto di approvare l’iniziativa di cui trattasi, comprensiva degli allegati 1 e 2, demandando la sua attuazione al dirigente competente che provvederà ad adottare apposito specifico bando;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di incentivare la realizzazione di interventi per la produzione di energia da fonte solare per uso termico al fine di
perseguire gli obiettivi previsti dal programma regionale di
sviluppo;
2. di approvare il «Progetto per l’assegnazione dei contributi in conto capitale finalizzati all’incentivazione degli impianti per la produzione di energia da fonte solare per uso
termico», di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3. di approvare «Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi per la realizzazione di impianti solari termici ubicati nel territorio della
regione Lombardia» di cui all’allegato 2, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che il dirigente dell’unità organizzativa risorse energetiche e reti tecnologiche provvederà, con proprio
decreto, alla redazione e all’approvazione del bando di incentivazione degli impianti per la produzione di energia da fonte
solare per uso termico;
5. di provvedere al finanziamento dell’iniziativa, comprensivo delle misure di accompagnamento, con la somma iniziale di C 1.032.456 attingendo all’UPB 4.9.1.1.3.138 capitoli
4268 (C 516.000) e 5785 (C 516.456) del bilancio 2002;
6. di dare atto che, ad avvenuta approvazione del presente
atto, l’impegno di spesa e i relativi trasferimenti dei fonti all’associazione rete di punti energia per l’attuazione del bando
di incentivazione di cui al precedente punto 5, pari a
C 1.032.456, saranno assunti con successivi provvedimenti
del dirigente dell’unità organizzativa risorse energetiche e reti
tecnologiche;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
4173
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Regione Lombardia della presente deliberazione comprensiva degli allegati 1 e 2.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato 1
Progetto per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a
fondo perduto per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonte solare per uso termico
1. Generalità
Il progetto prevede l’emanazione di un bando per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per le
installazioni di impianti solari termici per la produzione di
acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento da realizzarsi
sul territorio della regione Lombardia.
Attraverso la consultazione del sito internet della direzione
generale risorse idriche e servizi di pubblica utilità, all’indirizzo: http://www.energia.regione.lombardia.it il cliente interessato potrà scegliere il soggetto economico (produttore o
distributore o installatore di impianti solari) abilitato dalla
regione al quale affidare l’installazione dell’impianto; quest’ultimo provvederà alla definizione progettuale dell’impianto ed alla compilazione delle schede necessarie per la prenotazione e la successiva assegnazione del contributo.
La prenotazione dei contributi per l’installazione degli impianti solari termici avverrà a cura del soggetto economico
attraverso l’utilizzo della procedura telematica disponibile
sull’area riservata del sito stesso. L’assegnazione del contributo avverrà a seguito della valutazione, da parte degli uffici
competenti e in ordine cronologico di prenotazione, della documentazione pervenuta.
A partire dalla data di assegnazione del contributo decorreranno 4 mesi durante i quali dovrà essere attivata la procedura comunale per l’installazione dell’impianto, dovrà essere ultimata l’installazione stessa e trasmessa, a cura del cliente, la
documentazione amministrativa necessaria per la liquidazione del contributo. Potranno essere concesse proroghe per un
tempo di regola non superiore a due mesi.
Il contributo verrà erogato, alla fine dei lavori di installazione dell’impianto, direttamente al cliente.
Le installazioni finanziate in attuazione del presente bando
saranno quelle avviate, eseguite e fatturate a partire dalla data
di assegnazione del contributo, distinte in:
a) installazioni ad uso abitativo (strutture edilizie mono –
plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso
sanitario e/o riscaldamento;
b) installazioni diverse dall’uso abitativo (impianti sportivi, campeggi, piscine, case di riposo, alberghi, edifici industriali ecc.) per la produzione di acqua calda ad uso
sanitario e/o riscaldamento.
2. Soggetti idonei all’assegnazione dei contributi
Potranno accedere ai contributi i soggetti pubblici e privati
che intendono installare impianti solari termici su strutture
edilizie delle quali siano proprietari e che non abbiano già
ottenuto o chiesto, in qualunque forma, altra agevolazione
pubblica (regionale, statale, comunitaria) per la medesima iniziativa.
Potranno accedere ai contributi, purché autorizzati dal proprietario, anche i locatari, usufruttuari ovvero i soggetti che
esercitano un diritto reale di godimento sulla struttura edilizia oggetto dell’intervento.
L’elenco dei soggetti economici abilitati verrà messo a disposizione degli interessati sul sito internet: http://www.energia.regione.lombardia.it e verrà aggiornato in continuazione.
Coloro che non dispongono di un collegamento internet potranno rivolgersi, per la consultazione dell’elenco, presso gli
uffici regionali della rete degli uffici relazioni con il pubblico
«Spazio regione» oppure presso gli uffici provinciali dell’associazione rete di punti energia.
3. Soggetti economici idonei all’installazione degli impianti solari termici
Ai fini dell’assegnazione dei contributi saranno autorizzati
all’installazione degli impianti solari per la produzione di energia termica esclusivamente i soggetti economici che avranno sottoscritto con la regione Lombardia il documento
allegato «Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi per la realizzazione di
impianti solari termici ubicati nel territorio della regione
4174
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Lombardia» e che verranno inseriti nell’elenco regionale dei
soggetti abilitati.
Gli installatori di impianti solari che non dispongono di un
collegamento internet o coloro che non hanno familiarità con
le tecnologie informatiche, potranno usufruire di assistenza
presso le associazioni di categoria con le quali verrà stipulato
un apposito accordo volontario.
4. Entità del contributo
Il contributo a fondo perduto assegnato sarà pari a:
– C 0,35 al kWh producibile calcolato su base annua per le
installazioni ad uso abitativo (strutture edilizie mono –
plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso
sanitario e/o riscaldamento;
– C 0,25 al kWh producibile calcolato su base annua per le
installazioni diverse dall’uso abitativo (impianti sportivi,
campeggi, piscine, case di riposo, alberghi, ecc.) per la
produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento.
Per ogni realizzazione sarà riconosciuto, direttamente al
cliente e in aggiunta al contributo spettante, un importo forfettario pari a C 130,00 per spese tecniche e amministrative
sostenute dal cliente.
In ogni caso il contributo massimo per ciascun intervento
non potrà superare la cifra di C 50.000,00.
5. Prenotazione dei contributi e gestione delle pratiche
Per la prenotazione dei contributi, per la gestione delle pratiche e la liquidazione dei contributi stessi verrà utilizzata
una procedura telematica residente sul sito internet della DG
risorse idriche e servizi di pubblica utilità, che verrà realizzata e gestita dall’associazione rete di punti energia, in forza
alla convenzione approvata con DGR n. 7/8898 il 24 aprile
2002 e siglata il 24 luglio 2002.
A tale procedura potranno accedere, a partire dalla data di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, esclusivamente i soggetti economici abilitati che,
in nome e per conto dei loro clienti, dovranno provvedere alla
compilazione e all’invio per via telematica di un apposito
«Modulo di prenotazione del contributo».
All’inoltro per via telematica del modulo di prenotazione
del contributo dovrà seguire l’invio tramite posta, entro tre
giorni lavorativi, di copia del contratto sotto condizione stipulato tra il soggetto economico che installa l’impianto e il
cliente, debitamente sottoscritto e l’ulteriore documentazione
che verrà indicata nel bando.
6. Assegnazione dei contributi
Le richieste di prenotazione di contributo saranno valutate
secondo l’ordine cronologico di registrazione sul sistema telematico di prenotazione dei fondi.
La valutazione delle richieste di prenotazione di contributo
verrà effettuata presso l’unità di coordinamento dell’associazione rete di punti energia. Potrà essere costituito un gruppo
di lavoro pluridisciplinare composto da funzionari regionali,
esperti dei punti energia aventi competenza tecnica e amministrativa e da eventuali consulenti esterni.
Le richieste di prenotazione valutate ammissibili acquisiranno il diritto al contributo e verrà data comunicazione di
assegnazione di contributo al soggetto economico tramite posta elettronica e al cliente beneficiario tramite posta ordinaria.
7. Realizzazione degli interventi
Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle procedure autorizzative prescritte dalla normativa vigente.
Gli interventi localizzati in aree o su edifici compresi nel
campo di applicazione del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge
n. 352/1997» dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni
da parte degli organi competenti.
L’ultimazione dei lavori e la presentazione della richiesta
di liquidazione corredata dalla documentazione che verrà
prescritta nel bando dovrà avvenire entro e non oltre quattro
mesi dalla data di ricevimento, da parte del soggetto economico, della comunicazione di assegnazione del contributo.
Potranno essere concesse proroghe per un tempo di regola
non superiore a due mesi.
8. Erogazione dei contributi
L’erogazione dei contributi verrà effettuata al cliente tramite bonifico bancario in un’unica soluzione a lavori ultimati,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
entro un mese dalla presentazione della documentazione che
verrà indicata nel bando.
——— • ———
Allegato 2
Impegni e obblighi per l’accesso alla procedura telematica di prenotazione dei contributi per la realizzazione di
impianti solari termici ubicati nel territorio della regione
Lombardia
Art. 1 – Caratteristiche delle installazioni
a) Le installazioni oggetto di contribuzione sono quelle ubicate sul territorio della regione Lombardia e destinate
alla produzione di energia da fonte solare per uso termico, cosı̀ distinte:
1. installazioni ad uso abitativo (strutture edilizie
mono-plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento;
2. installazioni diverse dall’uso abitativo (case di riposo, alberghi, piscine, campeggi, impianti sportivi, edifici industriali, ecc.) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento.
b) I componenti impiantistici di maggior rilievo (collettori
solari, serbatoi, pompe di circolazione, centralina elettronica) devono essere certificati da istituti riconosciuti
dall’unione europea.
c) Le installazioni devono essere eseguite in conformità al
manuale di installazione e alle norme di cui alla l. 46/90.
d) Al cliente deve essere fornito il suddetto manuale di installazione scritto in lingua italiana e il libretto di istruzioni contenente obbligatoriamente:
• marca e modello del captatore solare, dell’apparato di
regolazione spinta (se esiste) e del bollitore solare;
• estremi dell’istituto che certifica i componenti dell’impianto;
• modalità relative alla manutenzione ordinaria dell’impianto (pulizia vetri, controllo pressione dell’impianto, controllo antigelo, verifica funzionamento
pompa e termostato, ecc.);
• modalità e prescrizioni di legge da rispettare per lo
smantellamento dell’impianto.
Oltre al libretto di istruzioni deve essere allegata una
scheda tecnica contenente i seguenti dati:
• fabbisogno utente espresso in l/giorno a 45º C;
• kWh/anno necessari con acqua in ingresso 12º C;
• ingombro pannelli in m2;
• superficie captante netta in m2;
• copertura in % del fabbisogno, nel periodo aprile –
settembre con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici);
• copertura in % del fabbisogno, nel periodo ottobre –
marzo con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici).
Per impianti solari destinati al riscaldamento di vasche
natatorie di piscine la scheda tecnica deve contenere i seguenti dati:
• piscina coperta o scoperta, superficie vasca e presenza o meno di telo di protezione notturna;
• uso periodico o annuale;
• temperatura richiesta in vasca e temperatura ed umidità dell’ambiente (per piscina coperta);
• fabbisogno termico annuo espresso in kWh/anno (riferiti al periodo d’uso);
• superficie captante netta espressa in m2;
• copertura in % del fabbisogno, nel periodo aprile-settembre con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici).
• copertura in % del fabbisogno, nel periodo ottobremarzo con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici).
e) Per gli interventi con produzione di energia uguale o
superiore ai 35.000 kWh annui, l’impianto deve essere
dotato di un contatore di calorie e deve essere sottoscritto da parte del produttore o del distributore o dell’installatore un contratto con «garanzia di risultato solare»
(vedi successivo paragrafo 2.2, lett. d).
f) La completa realizzazione dell’intervento proposto deve
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
avvenire entro 4 mesi dalla data della comunicazione di
ammissibilità al contributo; entro lo stesso termine,
pena la revoca del contributo assegnato, deve essere
consegnata al cliente, affinché questi possa richiedere la
liquidazione del contributo spettante, la necessaria documentazione, cosı̀ come prescritto con il bando regionale, attestante la realizzazione dell’intervento.
g) I termini di cui alla precedente lett. e) possono essere
prorogati, a seguito di motivata istanza presentata agli
uffici regionali, per un tempo non superiore a 2 mesi.
h) La realizzazione degli interventi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle prescrizioni di seguito elencate:
• nel caso di coperture inclinate i pannelli solari devono
essere adagiati preferibilmente in adiacenza alla copertura, con i serbatoi posizionati, laddove possibile,
all’interno dell’edificio; qualora i serbatoi siano posizionati sulla copertura non devono recare scritte o
marchi di fabbrica delle ditte venditrici e installatrici
ed è necessario, inoltre, adottare gli strumenti idonei
a minimizzare l’impatto visivo;
• nel caso di copertura piana i pannelli solari ed i loro
serbatoi dovranno essere installati con inclinazione
ottimale nella parte centrale della copertura, e comunque in quella parte meno visibile dal piano stradale sottostante;
• gli impianti a terra non dovranno recare scritte o
marchi di fabbrica delle ditte venditrici e installatrici
ed è necessario, inoltre, adottare gli strumenti idonei
a minimizzare l’impatto visivo.
i) Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle
procedure autorizzative prescritte dalla normativa vigente.
l) Gli interventi localizzati in aree o su edifici compresi nel
campo di applicazione del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge n. 352/1997» devono acquisire le prescritte autorizzazioni da parte degli organi competenti.
Art. 2 – Definizione degli obblighi
2.1 La regione Lombardia si impegna:
a) a predisporre una procedura telematica accessibile tramite internet riservata ai sottoscrittori del presente atto
per la prenotazione dei contributi per realizzare impianti solari per la produzione di energia termica.
Il soggetto economico sottoscrittore del presente atto
provvederà:
– a registrarsi sul sito internet pubblico della DG risorse idriche e servizi di pubblica utilità all’indirizzo
http://www.energia.regione.lombardia.it seguendo la
procedura indicata;
– ad inviare tramite posta raccomandata AR il presente
atto debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto
«in calce» congiuntamente al certificato attestante l’iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura non antecedente di sei mesi, alla
copia di un documento di identità e al certificato dei
requisiti tecnico – professionali comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui all’art. 1
della legge 5 marzo 1990 n. 46 lett. c), d) ed e) (se
i dati di quest’ultimo non risultano già presenti nel
certificato di iscrizione alla CCIAA).
Al ricevimento della suddetta documentazione, la regione Lombardia, provvederà, verificata l’idoneità del soggetto
economico sottoscrittore, ad abilitare lo stesso all’accesso all’area riservata alle transazioni della procedura telematica.
L’utilizzo della procedura telematica avverrà secondo le
norme di cui al successivo punto 2.3;
b) ad emanare un bando per l’erogazione di contributi a
fondo perduto per la fornitura e l’installazione di impianti solari per la produzione di energia termica, sulla
base dei seguenti criteri:
• possono accedere ai contributi soggetti pubblici e
soggetti privati;
• l’entità dei contributi a fondo perduto sarà pari a:
– C 0,35 al kWh producibile calcolato su base annua
per le installazioni ad uso abitativo (strutture edili-
4175
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
zie mono – plurifamiliari) per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento;
– C 0,25 al kWh producibile calcolato su base annua
per le installazioni diverse dall’uso abitativo (impianti sportivi, campeggi, piscine, case di riposo,
alberghi, edifici industriali, ecc.) per la produzione
di acqua calda ad uso sanitario e/o riscaldamento.
– per ogni realizzazione sarà riconosciuto, direttamente al cliente e in aggiunta al contributo spettante, un importo forfettario pari a C 130,00 per
spese tecniche e amministrative sostenute dal
cliente;
• i contributi saranno assegnati fino alla concorrenza
delle risorse a disposizione;
• in occasione della messa a disposizione di nuove risorse, l’entità dei contributi può essere variata a giudizio insindacabile della regione Lombardia; di ciò ne
verrà data comunicazione preventiva;
• i contributi verranno liquidati direttamente al cliente
presso cui sarà installato l’impianto a interventi realizzati e rendicontati secondo la documentazione prescritta dal bando integrale;
• saranno valutati non ammissibili gli interventi per i
quali sarà dichiarata una produzione di kWh su base
annua palesemente inattendibile;
c) a ricevere le istanze di contribuzione, effettuare le valutazioni di congruità con le specificazioni e le prescrizioni contenute nel bando, verificare la documentazione di
rendicontazione presentata dai clienti e liquidare i contributi;
d) a ridefinire ogni anno, o nel corso dello stesso anno in
relazione alle disponibilità di bilancio ed alla capacità
di spesa registrata, ulteriori risorse finanziarie da destinare all’iniziativa;
e) a pubblicizzare il presente atto informando i cittadini
delle opportunità che esso definisce e comunicando l’elenco dei soggetti firmatari ed interpellabili alle condizioni fissate in questo atto stesso.
2.2 Il soggetto economico sottoscrittore si impegna:
a) a compilare e inoltrare la modulistica presente sulla
procedura telematica; a inoltrare tramite posta, ovvero
consegnare a mano, copia del modulo inoltrato elettronicamente controfirmato dal cliente e tutti gli altri documenti prescritti; tale documentazione determina la fornitura e l’installazione dell’impianto solare sulla base
dei parametri di cui all’art. 1 del presente atto e l’impegno a procedere definitivamente all’esecuzione dell’intervento solo a partire dalla data di ricevimento della
comunicazione di assegnazione del contributo;
b) a provvedere, alla realizzazione, esclusivamente a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di
assegnazione del finanziamento, di impianti per la produzione di energia termica da fonte solare con formula
«chiavi in mano» aventi le caratteristiche di cui all’art.
1 del presente accordo e le garanzie minime di cui alla
successiva lett. c);
c) a fornire, per gli impianti con produzione di energia inferiore a 35.000 kWh annui, la garanzia totale per un
minimo di anni 5 ad esclusione di vetri, valvole, componenti elettrici ed elettronici per i quali la durata della
stessa è pari ad anni 2, salvo danni derivanti da calamità
naturali (grandine, fulmini, ecc.). Alla scadenza del
quinto anno il soggetto economico deve proporre al
cliente la sottoscrizione di un contratto di manutenzione: in ogni caso, a partire dalla suddetta scadenza e per
il successivo quinquennio, deve essere garantita la disponibilità del materiale eventualmente da sostituire.
Alle suddette garanzie minime si aggiungono eventuali
ulteriori garanzie offerte e che devono essere riportate
nel contratto stipulato tra il cliente e il soggetto economico;
d) a sottoscrivere, per gli impianti con produzione di energia uguale o superiore a 35.000 kWh annui, un contratto
con «garanzia di risultato solare» (GRS). Il contratto
deve garantire annualmente la fornitura, concordata
con il cliente, di un ammontare minimo di energia per
un dato consumo di acqua ad una data temperatura e
deve avere una durata minima di quattro anni articolata
nelle seguenti due fasi:
4176
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
– fase di verifica (primo anno) durante la quale l’impianto deve dimostrare di essere in grado di fornire
la quantità di energia garantita. Se alla fine di questo
periodo la produzione risultasse inferiore alle stime,
il soggetto conomico deve trovare una soluzione, a
proprie spese, per garantire la fornitura concordata;
– fase di conferma (successivi anni) durante la quale la
produzione di energia dell’impianto deve mantenersi
costante. Il soggetto economico, anche in questa fase,
ha il diritto di correggere e migliorare l’impianto.
Ultimata l’installazione, si controlla la conformità alle
specifiche e il buon funzionamento e si consegna, quindi,
l’impianto. Il contratto GRS ha inizio dalla data di consegna
dell’impianto.
Alla fine del primo anno viene predisposto il bilancio
energetico: se sono stati raggiunti i risultati garantiti, la fase
di collaudo viene dichiarata ufficialmente conclusa e la proprietà viene definitivamente trasferita dal soggetto economico
realizzatore dell’impianto al cliente.
Per superare i problemi relativi al rischio climatico, la
produzione di energia garantita è limitata al 90% delle stime
annuali.
Se la media mensile di consumo annuo di acqua calda
è inferiore rispetto alla tabella di riferimento, la produzione
di energia garantita dovrebbe essere ricalcolata sulla base del
consumo effettivo.
La garanzia del raggiungimento dei risultati attesi rende
necessaria un’attività di controllo sul buon funzionamento
dell’installazione e sulla produzione energetica: di conseguenza deve essere prevista l’installazione di idonea apparecchiatura tecnica di monitoraggio debitamente sigillata.
Nel caso in cui, alla fine dell’ultimo anno di contratto
GRS, la produzione energetica solare misurata (PEM) durante il periodo del contratto risultasse inferiore alla produzione
energetica garantita (PEG) il produttore e/o il distributore
deve risarcire il cliente.
Il risarcimento R si basa sulla differenza tra i risultati
garantiti e quelli misurati in relazione ai costi complessivi di
installazione sostenuti dal cliente secondo la seguente formula:
PEM
R = Costi complessivi installazione X 1 PEG
冢
冣
e) a rendersi garanti del rispetto di quanto contenuto nelle
lett. b) e c) del presente paragrafo delle condizioni fissate nel presente atto e nel contratto stipulato con il
cliente, sia in ordine alle specifiche tecniche sia in ordine all’installazione ed agli interventi di manutenzione
degli impianti realizzati. Il soggetto economico sottoscrittore del presente atto può delegare ad impiantisti
qualificati e di propria fiducia e in possesso, in ogni
caso, dei requisiti tecnico – professionali di cui all’art. 1
della legge 5 marzo 1990 n. 46 lett. c), d) ed e) la realizzazione dell’impianto solare e, più in generale, gli obblighi sottoscritti con il presente atto: in queste eventualità, resta inteso che il soggetto economico firmatario
provvederà direttamente all’effettuazione degli interventi sostitutivi di quelli non attuati dai suddetti impiantisti
e che lo stesso resta, in ogni caso, il responsabile del
rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dei
contenuti del presente atto e del contratto stipulato con
il cliente verso la regione e il cliente medesimo;
f) a consegnare al cliente la documentazione prescritta dal
bando regionale e necessaria per l’erogazione del contributo in tempo utile per l’invio entro i termini prescritti
e precisamente:
– modulo di richiesta di erogazione del contributo
(scaricabile via internet);
– dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi
della legge 46/90;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’impianto è stato realizzato in conformità
al progetto presentato, che l’impianto è stato collaudato e funziona regolarmente e che sono stati ottemperati gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’accordo volontario settoriale (scaricabile via internet);
– le fatture quietanzate;
g) a riportare nella propria attività di promozione e marketing per l’acquisizione di clienti le seguenti informazioni:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– citazione dell’atto di impegni ed obblighi stipulato
con la regione Lombardia;
– che il contributo regionale indicato all’art. 2, punto
2.1, lett. b), verrà erogato dalla regione Lombardia direttamente al cliente finale;
– copertura dell’impianto con garanzia totale per 5
anni;
– condizioni offerte per la garanzia parziale per i successivi cinque anni.
2.3 Sicurezza dei dati
a) All’area del sito web riservata alle transazioni (compilazione e invio delle richieste di contributo) possono accedere esclusivamente i soggetti economici che siano stati
abilitati e che soddisfino i requisiti di sicurezza riportati
nel manuale d’uso.
b) I soggetti economici possono accedere alle transazioni
nell’area riservata utilizzando la tecnologia specificata
nel manuale d’uso e devono assicurarsi che i loro computer possano utilizzare il software disponibile sul sito
web.
c) Ai soggetti economici abilitati verranno fornite le informazioni per garantire la sicurezza degli accessi (user
name, password, ecc.) in modo da garantire la sicurezza
dell’area a loro riservata.
d) I soggetti economici devono tenere segrete tutte le «informazioni di sicurezza» che verranno loro fornite (user
name, password, ecc.) e devono prevenire ogni accesso
non autorizzato al sistema.
e) Un soggetto economico deve notificare al webmaster il
più presto possibile se sospetta che:
– una persona non autorizzata conosce qualcuna delle
sue «informazioni di sicurezza»;
– una persona non autorizzata ha cercato o intende accedere all’area riservata alle transazioni del sito web;
– ha dimenticato o perso le proprie «informazioni di
sicurezza»;
– qualche «informazione di sicurezza» è stata lasciata
in modo da poter essere accessibile a una persona
non autorizzata.
f) A meno del ricevimento di una notificazione di cui al
punto precedente, il webmaster assume che tutte le
transazioni effettuate nell’area riservata del sito web
sono state effettuate da persone autorizzate.
g) Il webmaster prenderà tutte le misure ragionevoli per
prevenire accessi non autorizzati nell’area del sito web
riservata alle transazioni.
h) Il webmaster può sospendere l’accesso all’area riservata
alle transazioni del sito web ad un soggetto economico
e ne darà immediata comunicazione agli uffici regionale, se ha motivo di credere che l’utente remoto:
– non abbia ottemperato alle disposizioni di cui ai punti d) ed e);
– abbia cercato di accedere ad un area per la quale non
è autorizzato;
– abbia cercato di introdurre «virus» o altri programmi
dannosi nel software del sistema;
– abbia ripetutamente cercato di accedere al sistema utilizzando informazioni di sicurezza errate;
– non abbia comunque ottemperato alle istruzioni del
manuale d’uso.
Art. 3 – Controlli
a) La regione Lombardia si riserva di procedere a verifiche
a campione sugli interventi oggetto dei contributi.
b) Qualora fosse accertato che l’installazione è difforme
dalle caratteristiche tecniche fissate nel presente accordo con conseguente produzione di energia inferiore a
quella dichiarata e che la responsabilità di quanto accaduto cade sul soggetto che ha realizzato l’intervento,
quest’ultimo verrà radiato dalla lista dei soggetti abilitati alle realizzazioni con l’incentivazione della regione
Lombardia e di ciò verrà fatta pubblicità nelle sedi e nei
modi dovuti.
Il seguente soggetto economico dichiara di accettare
tutti gli articoli del presente atto e specificamente quanto contenuto all’art. 2, paragrafo 2.2 (*)
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Denominazione e ragione sociale ................. p. IVA .....
con sede legale nel comune di .................... prov. (...... )
via .............................. n. ............................. c.a.p. ..........
tel. ........................... fax ........................... e-mail: .........
Iscrizione alla CCIAA di .................................. n. ...........
del .....................................................
Eventuale iscrizione ad un’associazione di categoria ....
.............................................................................................
In possesso dei requisiti tecnico – professionali comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti di cui
all’art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, lett. c), d) ed e).
Nominativo del responsabile tecnico per l’esercizio delle
suddette attività di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46: ...
.............................................................................................
Nominativo del titolare e del legale rappresentante: .....
.............................................................................................
Firma leggibile del titolare o del legale rappresentante e
timbro della ditta:
.............................................................................................
(*) I dati sopra riportati saranno utilizzati nell’ambito e per i soli
fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (legge 31
dicembre 1996, n. 675 c.d. «Tutela della privacy» – art. 27).
ALLEGATI:
❏ Certificato di iscrizione alla CCIAA
❏ Certificato dei requisiti tecnico – professionali (se i dati
dello stesso non risultano già presenti nel certificato di iscrizione alla CCIAA)
❏ Copia di un valido documento di identità
Il presente atto, debitamente siglato su ogni pagina e sottoscritto «in calce» va inviato o consegnato a mano al seguente
indirizzo:
Regione Lombardia
DG Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
Struttura Tecnologie e Gestioni Innovative
via Stresa, 24 – 20125 Milano
[BUR20020120]
[4.0.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10822
Approvazione del progetto-programma di sviluppo delle
iniziative consortili ai sensi dell’art. 21 – 3º comma della
legge 317/91
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
– di approvare l’allegato «A»: Progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili e disposizioni attuative per
la concessione dei contributi a favore dei Consorzi e Società
Consortili tra le piccole imprese, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
– di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato «A»
Progetto-programma di sviluppo delle iniziative consortili
e relative disposizioni attuative per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi e Società Consortili tra le piccole imprese (art. 21 – legge 317/91)
Progetto-programma di sviluppo
delle iniziative consortili
La Regione, in relazione al piano regionale di sviluppo nonché ai propri strumenti di programmazione e alle proprie
normative generali e di settore, al fine di dare concreta risposta alle richieste del sistema imprenditoriale lombardo, intende promuovere l’innovazione e la competitività delle piccole
imprese nonché il loro processo di internazionalizzazione attraverso lo sviluppo e l’attività dei consorzi e delle società
consortili tra piccole e medie imprese industriali, artigiane,
commerciali e di servizi.
Ai sensi del 3º comma dell’art. 21 della legge 317/91 la Regione procede quindi con il presente bando all’attivazione di
uno specifico progetto programma di sviluppo delle iniziative
consortili sul territorio.
Tale progetto programma indica, oltre le priorità degli in-
4177
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
terventi ed i criteri di valutazione dei progetti, le disposizioni
attuative per l’assegnazione dei contributi e le modalità di
rendicontazione delle spese sostenute.
Priorità degli interventi
Per l’attuazione del presente progetto-programma sono
presi in considerazione, in linea generale, gli indirizzi e le
priorità per la realizzazione degli interventi previsti dalle ll.rr.
35/96 e 17/91, riguardanti la promozione e l’agevolazione per
lo sviluppo di iniziative consortili volte a rendere disponibili
alle piccole imprese industriali, artigianali, commerciali e di
servizi, servizi in materia di assistenza tecnica, commerciale
e organizzativa.
In particolare tali priorità prevedono:
a) area internazionalizzazione: iniziative rivolte principalmente a promuovere e agevolare stabili presenze commerciali
all’estero da attuarsi anche attraverso la ricerca di partnership e la stipula di accordi di collaborazione con imprese estere;
b) area riqualificazione ambientale: iniziative volte a favorire il miglioramento ambientale all’interno e all’esterno dei
processi produttivi aziendali;
c) area della qualità: progetti rivolti a offrire assistenza e
servizi tecnici alle piccole e medie imprese per qualificare la
produzione e per sviluppare i sistemi aziendali di qualità;
d) area dell’innovazione: progetti finalizzati ad agevolare
l’innovazione nei prodotti e nelle tecnologie di produzione;
progetti rivolti ad assistere l’innovazione nella gestione e nell’organizzazione dei fattori produttivi; progetti rivolti a promuovere e sviluppare la ricerca applicata secondo modalità
interaziendali.
Criteri di valutazione dei progetti
Onde poter esaminare e valutare correttamente e con metodo omogeneo i progetti presentati e potere cosı̀ elaborare la
graduatoria per la concessione dei contributi, sono utilizzati,
sulla base dell’esperienza maturata con l’attivazione della precedente programmazione, criteri di valutazione che tengano
presente sia la struttura organizzativa e gestionale del soggetto proponente (Consorzio), sia il numero di imprese coinvolte
nel progetto e l’incidenza e la ricaduta dell’attività consortile
su queste imprese, sia infine la rilevanza del contenuto stesso
dell’intervento progettato. In particolare:
1. grado di strutturazione del Consorzio (personale e collaboratori, funzioni generali svolte, servizi offerti, strutture e
strumentazioni operative disponibili): punteggio da 1 a 5;
2. numero di imprese consorziate direttamente coinvolte
nel progetto presentato: punteggio da 1 a 5;
3. livello di innovatività e al contempo di effettiva attuabilità
del progetto; livello di impegno diretto del Consorzio nella promozione e nella gestione dell’intervento: punteggio da 1 a 5;
4. rilevanza del progetto sulle attività e sulle prospettive di
sviluppo delle imprese coinvolte: punteggio da 1 a 5;
5. aree tematiche:
– per progetti volti all’area internazionalizzazione: p.ti 4,
– per progetti volti alla riqualificazione ambientale: p.ti 3,
– per progetti volti all’area della qualità: punti 2,
– per progetti volti all’area innovazione: punti 1.
I progetti presentati, ritenuti ammissibili e valutati in base
alle priorità e ai criteri di valutazione sopra indicati, sulla
base del punteggio complessivo assegnato entrano a far parte
della graduatoria per la concessione dei contributi ai singoli
Consorzi. In caso di parità di punteggio complessivo, la posizione nella graduatoria è determinata dal punteggio ottenuto
sulla base del criterio di valutazione di cui al precedente punto
4, eventualmente incrementato, qualora occorra, del punteggio ottenuto per quanto riguarda il criterio di cui al punto 3.
Disponibilità finanziarie
Per il presente bando le risorse finanziarie disponibili sono
pari a C 2.975.933,62.
Disposizioni attuative
1. Soggetti beneficiari
Sono ammessi a godere dei benefici del presente bando:
1. i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole/medie imprese industriali o fra
tali imprese e piccole medie imprese commerciali e di servizi
con sede legale e operativa in Lombardia.
4178
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Sono altresı̀ ammessi i consorzi e le società consortili aventi le caratteristiche di cui sopra, ai quali alla data di presentazione della richiesta di agevolazione partecipano imprese industriali, commerciali o di servizi con limiti dimensionali superiori a quelli di piccola/media impresa, purché il numero di
tali imprese non superi il 10% del numero complessivo delle
imprese consorziate o socie; in tal caso quest’ultime non potranno beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente
bando;
2. i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di
produzione di beni e servizi nonché i consorzi e le società
consortili costituiti fra tali imprese e piccole imprese industriali e/o piccole imprese commerciali e/o piccole imprese di
servizi costituiti ai sensi dell’art. 6 della legge 8 agosto 1985
n. 443;
3. i Consorzi e le Società Consortili all’export di cui al comma 1 e 2 devono avere sede legale ed operativa in Lombardia
e devono essere costituiti da almeno 25 piccole e medie imprese, di cui non più del 10% e, comunque, in numero non
superiore a 18 possono avere sede legale in altra regione. Le
imprese con sede in altra Regione non potranno beneficiare
delle agevolazioni previste dal presente bando.
Le imprese consorziate non possono essere iscritte a più di
un consorzio all’esportazione;
4. i Consorzi e le Società Consortili di cui ai commi 1, 2 e
3 devono avere una struttura stabile, in proprietà od in affitto
(sono esclusi i comodati gratuiti) e dotati di proprio personale dipendente, inoltre devono disporre di proprie attrezzature,
arredi e mezzi informatici.
I Consorzi e le Società Consortili di cui ai commi 1, 2 e 3
non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e
sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione
dello statuto.
I Consorzi e le Società Consortili di cui ai commi 1, 2 e 3
al momento della presentazione della domanda di finanziamento devono risultare costituiti da almeno 24 mesi, ad esclusione dei Consorzi di cui art. 1, comma 2, impegnati nell’acquisizione, costruzione e gestione di aree attrezzate;
5. ciascuna impresa consorziata deve sottoscrivere una
quota del fondo consortile per un ammontare non inferiore a
C 1290,00 e non superiore al 20% del fondo o del capitale, da
versarsi interamente all’atto dell’iscrizione.
Sono esclusi i consorzi che svolgono attività a favore delle
imprese che appartengono al settore dell’agricoltura e/o della
pesca.
2. Attività dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 20 della
legge 317/91, hanno per oggetto la prestazione di servizi, anche nell’ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere
lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della
produzione, della commercializzazione e della gestione delle
imprese consorziate.
2. La prestazione di servizi di cui al comma precedente
può riguardare una attività tra quelle riportate all’art. 19 della
legge 317/91 e deve risultare dallo statuto.
3. Ai sensi della lettera q) dell’art. 19 della legge 317/91 si
intendono collegate alle iniziative di cui alle lettere precedenti
dello stesso articolo quelle che risultano tecnicamente ed economicamente strumentali alla realizzazione dei programmi
per i quali si chiede l’agevolazione.
4. I destinatari delle attività di cui ai comma precedenti
devono essere esclusivamente le imprese consorziate o socie.
3. Investimenti ammissibili
1. Sono ammessi al contributo di cui all’art. 20 della legge
317/91 gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati successivamente alla domanda di richiesta di contributo, mediante acquisizione, anche in locazione finanziaria o
realizzazione diretta da parte del consorzio o società consortile, finalizzati alla realizzazione dei programmi o progetti
volti a promuovere le attività di cui all’art. 19 della legge.
Per il presente bando sono ammessi al contributo di cui
all’art. 20 della legge 317/91 gli investimenti in beni materiali
o immateriali effettuati successivamente al 1º luglio 2002.
Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
a) attrezzature, impianti, beni strumentali;
b) personale specificatamente adibito alla realizzazione del
programma e relative spese di formazione;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
c) acquisizione dall’esterno di servizi, ivi compresa la progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa;
d) costi relativi la realizzazione di prototipi non commercializzabili, impianti pilota (non produttivi ed in scala);
e) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi;
f) avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita; ampliamento e ammodernamento delle strutture di servizio;
g) ricerche di mercato, sondaggi prodotto finalizzati al progetto-programma;
h) consulenza in materia di commercio estero;
i) interpretariato, traduzioni e più generalmente di assistenza linguistica;
j) organizzazione di incontri con operatori esteri in Italia
od all’estero;
k) missioni commerciali all’estero riservate al personale
del Consorzio e al personale delle imprese consorziate;
l) realizzazione, stampa e distribuzione di materiale pubblicitario consortile;
m) realizzazione e/o aggiornamento di sito o portale internet;
n) apertura di sedi consortili all’estero (uffici, show-room)
per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate, a
supporto della loro internazionalizzazione;
o) ricerca di agenti, distributori e partner all’estero;
p) partecipazione a gare ed appalti;
q) terreni e fabbricati, nel limite massimo del 10% del costo del programma.
Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni mirate a finanziare direttamente l’esportazione di prodotti degli
associati, la costituzione e la gestione di reti di distribuzione
e, più in generale, le spese correnti connesse all’attività di esportazione.
I costi di cui alla lettera q) del presente articolo, sono eleggibili soltanto se sostenuti da consorzi di imprese artigiane di
cui art. 1, comma 2.
2. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei consorzi o delle società consortili per almeno 3
anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati detto termine è
di 5 anni.
3. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell’IVA, degli interessi e di ogni
altro onere accessorio.
4. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di
ordinaria gestione.
5. I programmi concernenti le attività di cui ai punti f) e n)
del comma 1 sono agevolabili solo se il consorzio o la società
consortile si impegna a svolgere anche l’attività di gestione,
rispettivamente, dei magazzini e delle aree attrezzate, per almeno cinque anni.
6. Sono ammessi al contributo di cui all’art. 20 della legge
317/91 gli investimenti in beni materiali o immateriali effettuati entro i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Entro tale periodo dovrà concludersi il
progetto-programma.
7. Nel caso di acquisto di beni materiali in locazione finanziaria, saranno eleggibili all’agevolazione soltanto i canoni effettivamente pagati entro il termine del progetto-programma.
3. Misura del contributo
1. Il contributo è concesso nella misura massima del 30%
delle spese ammesse per la realizzazione del programma.
2. Il limite massimo per ciascun soggetto beneficiario sarà
funzionale alla propria base consortile:
– fino a 25 associati coinvolti, moltiplicatore C 8.000,00;
– da 26 a 50 associati coinvolti, moltiplicatore C 6.000,00;
– oltre 50 associati coinvolti, moltiplicatore C 4.000,00.
Al fine di calcolare il limite massimo per ogni consorzio,
basterà moltiplicare il numero dei propri associati coinvolti
nel progetto/programma, per il moltiplicatore riferito alla
propria classe dimensionale.
3. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1) è concesso entro il limite massimo di C 400.000;
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
4. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1) è concesso nel rispetto della normativa sul «De Minimis» di cui al
regolamento CE 69/2001, calcolato come contributo cumulato nel triennio diviso per le aziende associate al consorzio od
alla società consortile, coinvolte nel progetto-programma.
In sede di domanda il soggetto richiedente dovrà produrre
apposita autodichiarazione in merito al rispetto dei limiti
prefissati.
4. Termine per la presentazione delle domande
1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato
al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale.
Le domande possono essere presentate:
• direttamente al protocollo della Direzione Generale Industria, Piccola e Medie impresa, Cooperazione e Turismo,
via Taramelli 20, Milano, il quale provvederà all’apposizione
del timbro di ricevuta sulla domanda ed al rilascio di una
copia per ricevuta al diretto interessato, oppure
• all’Ufficio Protocollo degli STAP provinciali;
• essere spedite per raccomanda con avviso di ricevuta di
ritorno; in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.
5. Procedura per la concessione
1. Ai fini della concessione, i consorzi e le società consortili
trasmettono alla Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi:
a) domanda di ammissione agli interventi firmata dal legale rappresentante, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo;
b) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni del d.P.R. 445/2000,
dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni di cui al presente bando.
Da tale atto dovrà risultare in particolare:
– la conformità del progetto-programma alla legge 317/91
ed al presente bando di attuazione;
– la data di costituzione del consorzio o società consortile, con indicazione delle eventuali modifiche;
– il numero dei dipendenti presenti a libro matricola ed
in collaborazione coordinata e continuativa;
– l’indicazione del legale rappresentante e dei componenti
il consiglio di amministrazione; l’indicazione di eventuali
consorziati che detengano una quota del fondo consortile o
capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto
dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
– l’elenco delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda;
– la conformità ai parametri dimensionali di piccola o
media impresa, previsti dalle norme comunitarie.
Per ogni impresa deve essere indicato:
I. il numero di iscrizione al registro ditte della relativa Camera di commercio o all’albo artigiani;
II. il settore di attività: industriale, artigiana, commerciale o servizi;
III. il numero dei dipendenti in forza al momento della
presentazione della domanda di agevolazione;
IV. l’ubicazione (specificando la sede legale e la sede operativa);
V. definizione: piccola, media o grande;
c) le altre agevolazioni richieste o ottenute per lo stesso
programma;
d) il programma di attività, anche a carattere pluriennale,
che si intende realizzare e che deve indicare:
– la descrizione dell’iniziativa;
– numero di aziende consorziate coinvolte;
– la specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali;
– la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione
temporale;
– il piano finanziario di copertura, dal quale si evinca la
sostenibilità economico – finanziaria dell’iniziativa. Dal piano
finanziario, dovrà evincersi l’apporto finanziario delle imprese coinvolte per programma – progetto;
4179
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– gli obiettivi che si intendono conseguire;
– le modalità e i tempi di realizzazione;
– la localizzazione dell’iniziativa cui il programma si riferisce.
2. La Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi della Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo effettua l’istruttoria sulle domande pervenute, in particolare verificando:
a. la completezza ed i contenuti della documentazione prodotta e la conformità di quest’ultima a quanto richiesto dalla
legge e dal presente bando;
b. la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i consorzi
e le imprese consorziate;
c. la validità tecnica ed economica del programma e del
relativo piano di copertura finanziaria;
d. la coerenza con gli orientamenti indicati nel progettoprogramma di sviluppo di iniziative consortili.
3. Una quota pari al 40% delle disponibilità finanziarie è
riservata ai soggetti previsti dal punto 1 (Soggetti beneficiari)
comma 3) del presente bando. Qualora la quota riservata risultasse superiore alle richieste, l’eccedenza sarà utilizzata
per le domande presentate dai soggetti di cui al precedente
punto 1 commi 1) e 2).
4. Le domande suddivise in due graduatorie (una relativa
ai soli Consorzi export, comportante una quota pari al 40%
della disponibilità finanziaria – l’altra relativa ai rimanenti
Consorzi, comportante una quota pari al 60% della disponibilità finanziaria) saranno ordinate sulla base della validità tecnica ed economica dei programmi tenendo conto dei criteri
di priorità previsti dal progetto-programma.
5. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano l’accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili avverrà nell’ambito delle priorità determinato dal
Progetto-Programma, con l’eventuale riduzione, a completamento dei fondi, dell’ultima che rientri parzialmente nell’importo cosı̀ determinato.
6. Entro i 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie,
la Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi della Direzione
Industria, PMI, Cooperazione e Turismo comunica ai soggetti
beneficiari dell’avvenuto adempimento dell’istruttoria di tutte
le domande e del relativo esito.
6. Erogazioni dei contributi
1. L’erogazione del contributo avverrà in due tranches,
pari al 40% e al 60% dell’ammontare complessivo, connesse
rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso.
2. L’erogazione della prima quota di contributo pari al
40%, avverrà dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva
resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni del d.P.R. 445/2000, dove si attesti:
– che il programma ha raggiunto il 50% delle spese previste a budget, nella domanda di richiesta di contributo;
– che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad
agevolazione;
– che i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
– che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
– che il programma di investimento approvato non ha subito variazioni (nel caso vi siano variazioni le stesse devono
essere preventivamente approvate dalla Regione);
– che non sussistono elementi per i quali la prosecuzione
del progetto-programma possa essere pregiudicato nella continuità, ovvero, nel raggiungimento degli obiettivi previsti.
Firmata dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale o dal revisore dei conti.
3. L’erogazione della seconda quota di contributo pari al
60%, avverrà dopo la verifica della realizzazione totale del
programma.
4. Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari dovranno presentare dei rendiconti contabili attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) gli acquisti da terzi saranno documentati mediante elenchi riepilogativi di fatture e di altri titoli giustificativi, contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle
spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche riferite
4180
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
al progetto-programma. Le tabelle riepilogative saranno fornite timbrate e firmate dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Revisore dei conti;
b) le spese per il personale, specificatamente adibito alla
realizzazione del programma, saranno documentate sulla
base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate che
dovranno risultare tabelle riepilogative fornite timbrate e
firmate dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio
Sindacale o dal Revisore dei conti;
c) le tabelle riepilogative devono essere suddivise secondo
le voci di investimento indicate nella domanda. Di ciascuna
voce dovrà essere indicato il totale a budget, previsto al momento della presentazione della domanda, il totale a consuntivo ed il totale generale dell’intero investimento a consuntivo.
5. I rendiconti dovranno essere accompagnati da:
a. una relazione finale riportante il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, i problemi operativi riscontrati nello
sviluppo del progetto/programma e le ricadute sulle imprese
associate;
b. una dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni del d.P.R. 445/2000,
dove si attesti:
– che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad
agevolazione;
– che i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
– che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
– che il programma di investimento approvato non ha subito variazioni (nel caso vi siano variazioni le stesse devono
essere preventivamente approvate dalla Regione).
Firmata dal Legale Rappresentante e dal Presidente del
Collegio Sindacale o da un Revisore dei Conti.
8. Proroghe
Nel caso in cui comprovate motivazioni impediscano la
conclusione del progetto entro il termine indicato nella domanda, il soggetto beneficiario può chiedere una proroga del
termine stesso.
La proroga è concessa con decreto dal Dirigente della Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, previa verifica della sussistenza delle motivazioni e delle condizioni che rendono impossibile la conclusione del progetto nei termini stabiliti
9. Controlli e revoche
1. La Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo,
Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, si riserva di effettuare qualsiasi tipo di verifica idonea a comprovare la veridicità dei dati e delle informazioni ad essa fornite.
In particolare, potrà richiedere per il soggetto richiedente
il contributo, ovvero per le imprese ad esso associate: i bilanci
approvati, i libri soci, i libri matricola, le fatture, i cedolini
paga, gli estratti conto bancari, il libro beni ammortizzabili, i
contratti di locazione finanziaria, gli statuti ed atti costitutivi,
nonché qualsiasi altro documento o informazione.
La documentazione eventuale, dovrà essere prodotta in copia autentica, esente da bollo.
La Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, si
riserva inoltre di interloquire direttamente con i soggetti
coinvolti nel progetto-programma, siano essi i dipendenti del
soggetto richiedente, i fornitori dello stesso, nonché le aziende consorziate coinvolte nel progetto-programma.
Nel caso che le verifiche effettuate facciano emergere delle
incompatibilità con la legge 317/91, ovvero con il presente
bando, l’agevolazione sarà soggetta a revoca.
2. La revoca delle agevolazioni di cui all’art. 20 della legge
317/91 è inoltre disposta qualora i programmi incentivati non
siano stati attuati entro i 18 mesi dalla data di presentazione
della domanda, ovvero l’attuazione non abbia raggiunto almeno il 70% del progetto-programma.
3. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza
alla verifica documentale di cui comma 1 disposta per azioni
o fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiaria, il consorzio o la società consortile devono versare il
relativo importo percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di ordinativo di pagamento, aumentato di cinque punti percentuali. Nei
casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca
di cui comma 2, ed in tutti gli altri casi di restituzione, il
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al
tasso d’interesse legale.
——— • ———
Applicare una marca da bollo da C 10,33 con esclusione dei
soggetti esenti ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Tipologia di spesa
Anno 2002
Anno 2003
Anno 2004
Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
U.O. Cooperazione e Servizi alle Imprese
Struttura Sviluppo Produttivo ed Incentivi
via Sassetti 32/2
20124 Milano
Oggetto: Domanda per l’accesso ai benefici previsti dall’art. 21
legge 317/91
Il/la sottoscritto/a .......................................................................
nato/a a ...................................................... il ...........................
in qualità di legale rappresentante del Consorzio/Società Consortile ..........................................................................................
Totale investimento
Copertura finanziaria
Quote di partecipazione
dei soggetti interessati
䊐 Consorzio/Società Consortile: Industriale/commerciale/servizi
䊐 Consorzio/Società Consortile: Artigianale (art. 6 legge 443/85)
䊐 Consorzio/Società Consortile export
con sede in ......................... C.A.P. ............ provincia ............
via/piazza ....................................................................................
codice fiscale: ..............................................................................
partita IVA: .................................................................................
tel: ........................................... fax: ...........................................
CHIEDE
– di poter ottenere la concessione di un contributo di C .....
................ a fronte di costi complessivi pari a C .................
per la realizzazione del seguente progetto: ..........................
..................................................................................................
..................................................................................................
A tal fine a norma dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,
DICHIARA
– che il consorzio/società consortile si è costituita in data ....
..............................;
– che il numero dei dipendenti presenti a libro matricola
sono n. ...... ed in collaborazione coordinata e continuativa
n. ......;
– che le imprese consorziate/socie sono n. ...... (allegare elenco delle aziende e per ogni impresa indicare il numero di
iscrizione al registro ditte, settore di attività, il numero dei
dipendenti, la sede legale e operativa, definizione di PMI);
– che le imprese consorziate/socie con sede legale in altra regione sono inferiori al 10% e corrispondono a n. ......;
– che le imprese consorziate/socie detengono una quota consortile non inferiore a C 1.290 e non superiore al 20% del
fondo consortile;
– che le imprese consorziate/socie non sono iscritte a più di
un consorzio export;
– di aver richiesto/ottenuto altre agevolazioni per lo stesso
programma (indicare importo e la data di concessione).
Descrizione della struttura
del Consorzio/Società consortile
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Informazioni sul progetto
Titolo del progetto: ......................................................................
......................................................................................................
Breve descrizione del progetto:
(esporre i contenuti del progetto, le attività previste, gli obiettivi e i
risultati attesi e aziende coinvolte)
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
INIZIO
FINE
Il progetto ha validità massima di 18 mesi decorrenti dal 1º
luglio 2002.
Preventivo spese
Tipologia di spesa
Anno 2002
Anno 2003
Anno 2004
DICHIARA INOLTRE
1. di accettare, sia durante l’istruttoria che durante la realizzazione del progetto, le indagini tecniche ed i controlli che
la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione;
2. di realizzare il progetto entro i termini indicati;
3. che i costi indicati sono al netto di IVA;
4. che tutti i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
5. di essere consapevole delle sanzioni penali comminate
a norma degli artt. 483 e 496 del codice penale nel caso di
dichiarazioni mendaci;
6. di allegare alla presente la seguente documentazione
(consapevole che l’incompletezza della domanda compresa la
mancanza di parte dei documenti, saranno motivo di esclusione):
– atto costitutivo e statuto vigente del soggetto richiedente
il contributo.
La domanda della concessione del contributo regionale
deve essere sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore dei conti iscritto
al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni nonché la documentazione e le informazioni per l’avvio dei procedimenti previsti dal 3º comma dell’art. 4 del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 123.
SI IMPEGNA A
– conservare per cinque anni dalla data del provvedimento
di liquidazione a saldo del contributo concesso, tutta la documentazione contabile ed amministrativa relativa alle attività
sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nella domanda presentata.
Luogo e data ..............................
Firma per esteso del legale rappresentante e timbro del soggetto richiedente
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 le istanze e le dichiarazioni di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
[BUR20020121]
[5.2.1]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10828
Approvazione delle modifiche ed integrazioni al progetto
definitivo del prolungamento della linea 1 della Metropolitana Milanese da Molino Dorino (MI) alla stazione di
Rho Fiera (Rho) relative alla stazione di Pero – Indizione
di conferenza di servizi. Obiettivo gestionale 8.2.2.1 «Po-
4181
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
tenziamento dei sistemi a guida vincolata per migliorare
l’efficacia e l’attrattività del Trasporto Pubblico»
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. È indetta la conferenza di servizi per la valutazione e
l’approvazione delle modifiche e integrazioni al progetto definitivo del prolungamento della linea M1 della Metropolitana
Milanese da Molino Dorino (MI) fino alla stazione di Rho Fiera (Rho), approvato con d.g.r. n. 7/10194 del 6 agosto 2002,
riguardanti la stazione di Pero;
2. Alla conferenza dei servizi partecipano, mediante unico
rappresentante delegato dall’organo competente, le seguenti
amministrazioni:
– ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento trasporti terrestri;
– ministero per i beni e le attività culturali:
soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
soprintendenza per i beni archeologici;
– Regione Lombardia:
D.G. Presidenza
D.G. Territorio e Urbanistica
D.G. Qualità dell’Ambiente
D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione
Civile
D.G. Commercio, Fiera e Mercati;
– provincia di Milano:
• assessorato trasporti, mobilità, viabilità e opere pubbliche stradali
• assessorato pianificazione del territorio e programmazione delle infrastrutture
• assessorato ambiente, agenda 21, risorse naturali, idraulica, attuazione linee programmatiche di mandato,
rapporti con gli enti;
– comune di Milano:
• assessorato trasporti e mobilità
• assessorato moda, turismo e tempo libero;
– comune di Pero;
– magistrato per il Po – ufficio operativo di Milano;
– ASL della provincia di Milano;
– ARPA;
– consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;
3. Sono altresı̀ chiamati ad intervenire alla conferenza di
servizi quali gestori di servizi interferenti o comunque interessati dal progetto di cui alpunto 1 della presente deliberazione:
– comune di Rho;
– ANAS – direzione centrale autostrade e trafori;
– Autostrada Torino-Milano s.p.a.;
– ATM s.p.a.;
– Sviluppo Sistema Fiera s.p.a.;
– Agenzia Mobilità Ambiente s.r.l.;
– Agip Petroli s.p.a.;
– ENEL distribuzione esterna;
– SOLE s.p.a. – gruppo ENEL;
– TELECOM s.p.a.;
– AGES s.p.a.;
– consorzio idrico e di tutela delle acque del Nord Milano;
– CAP consorzio per l’acqua potabile;
– Metroweb s.p.a.;
– MK Internationale s.r.l.;
– Wind s.p.a.;
– COLT Telecom s.p.a.
Tali soggetti sono invitati a prestare la loro collaborazione
per l’esecuzione dell’opera, definendo tempi e modalità con
cui saranno eseguiti gli interventi di propria competenza;
4. La conferenza di servizi sarà integrata nella sua composizione da rappresentanti di ulteriori amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati;
4182
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
5. La conferenza di servizi sarà presieduta dal direttore generale della direzione generale infrastrutture e mobilità dott.
Angelmaria Lassini, o, in caso di impossibilità, dal dirigente
dell’unità organizzativa infrastrutture ferroviarie della direzione generale infrastrutture e mobilità arch. Mario Piana;
6. Il dirigente dell’unità organizzativa infrastrutture ferroviarie della direzione generale infrastrutture e mobilità arch.
Mario Piana assume le funzioni di responsabile unico del procedimento;
7. Il dirigente dell’unità organizzativa infrastrutture ferroviarie della direzione generale infrastrutture e mobilità arch.
Mario Piana è altresı̀ delegato a rappresentare la Regione
Lombardia nella conferenza di servizi, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali espresse dalle direzioni generali
interessate;
8. La società metropolitana milanese, in qualità di progettista, assolverà ogni adempimento concernente la messa a disposizione della documentazione a tutti i soggetti partecipanti, nonché ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo
alla conferenza di servizi;
9. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi si esprimono sul progetto definitivo per quanto di propria
competenza, proponendo all’occorrenza opportune e motivate modifiche al progetto stesso;
10. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e verrà trasmesso, congiuntamente agli elaborati progettuali, a tutti i soggetti coinvolti a cura della società metropolitana milanese;
11. La data, l’ora e il luogo della prima riunione della conferenza di servizi verranno comunicati dal responsabile unico
del procedimento garantendo 30 giorni per la visione del progetto.
Il segretario: Sala
[BUR20020122]
[5.1.1]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10832
Legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 «Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali» e successive modificazioni – Piano finanziario relativo alle richieste di contributi pervenute
nell’anno 2002. Obiettivo gestionale 10.1.2.4 «Utilizzo di
leve finanziarie per incentivare la progettazione di piani
e programmi urbanistici comunali ad elevato livello di
qualità»
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
– di approvare il piano finanziario relativo alle richieste di
contributo pervenute nell’anno 2002 di cui alla legge regionale 66/82 e successive modificazioni, cosı̀ come determinato
nell’allegato «B», che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo i criteri specificati nell’allegato «A» «Relazione al piano finanziario 2002», che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato «A»
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 2002
In considerazione delle disponibilità finanziarie e verificato
l’elevato numero delle richieste pervenute, l’unità organizzativa piani e programmi urbanistici, al fine di:
– ottimizzare l’impegno delle risorse a bilancio;
– orientare l’erogazione dei contributi regionali a favore
delle situazioni individuate come elementi di priorità nell’assessorile n. Z1.2002.0026620 del 14 giugno 2002;
– rendere coerente l’attività gestionale della l.r. 66/82 e successive modificazioni con gli obiettivi determinati nel piano
regionale di sviluppo della VII legislatura;
propone le seguenti determinazioni:
Valutazione delle disponibilità finanziarie
Verificate le disponibilità finanziarie iscritte a bilancio nel
corrente anno sulla UPB 4.10.1.2.3.102 capitolo 1456, considerate le obbligazioni di spesa assunte con il piano di riparto
2000 nonché le previsioni di stanziamento contenute nel bila-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
nio pluriennale 2003-2005, appare congruo dimensionare il
piano finanziario relativo alle domande pervenute nell’anno
2002 assumendo come budget a disposizione la cifra complessiva di C 540.000,00.
Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi regionali in coerenza con le determinazioni del programma regionale
di sviluppo e degli obiettivi gestionali della direzione territorio
e urbanistica.
Elemento qualificante del piano finanziario 2002 risulta essere lo sforzo operato per delineare criteri di assegnazione
dei contributi, coerenti con le determinazioni contenute nel
programma regionale di sviluppo della VII legislatura, che individua come obiettivo programmatico la «Riforma normativa urbanistica e l’adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica» e come obiettivo specifico «La semplificazione
ed il miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l’approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche».
In particolare i criteri assunti fanno riferimento all’obiettivo gestionale dell’unità organizzativa piani e programmi urbanistici della direzione generale territorio e urbanistica
10.1.2.4. «Utilizzo di leve finanziarie per incentivare la progettazione di piani e programmi urbanistici comunali ad elevato
livello di qualità», ed al risultato atteso della definizione di
criteri di qualità in sede di predisposizione del piano finanziario, al fine di indirizzare in modo più mirato ed efficace i
contributi regionali agli enti locali.
Si è pertanto determinato di privilegiare le richieste di contributo (ritenute ammissibili) pervenute da enti sovraccomunali (comunità montane, unione di comuni), rimarcando l’aspetto associativo e della realizzazione di economie di scala,
che questi progetti comportano e producono.
Si è determinato ancora di privilegiare le richieste di contributo (ritenute ammissibili) afferenti la predisposizione dei
documenti di inquadramento di cui all’art. 5 della l.r. 9/99
«Disciplina dei programmi integrati di intervento», non solo
come iniziativa sperimentale di finanziamento di questa nuova tipologia di strumenti, resa possibile dalla modifica alla l.r.
66/82 operata con l.r. 4/02, ma allo scopo di enfatizzare l’azione regionale nella prospettiva dell’incentivazione di strumenti
di conoscenza e di programmazione del territorio da parte
degli enti locali.
Ulteriori criteri di selezione delle domande
In considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, in rapporto all’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, è risultato indispensabile introdurre ulteriori criteri di
selezione per determinare gli altri comuni beneficiari di contributo regionale.
Richiamando pertanto le indicazioni già contenute nell’assessorile n. Z1.2002.0026620 del 14 giugno 2002, in cui vengono individuati quali criteri di priorità la dimensione demografica dei comuni e la necessità di favorire la sostituzione
degli strumenti urbanistici di più antica formazione, si è determinato di ammettere a finanziamento le richieste presentate da comuni, per la predisposizione di strumenti urbanistici ovvero per la realizzazione della cartografia tecnica ovvero
per la realizzazione di sistemi informativi territoriali che presentino le seguenti caratteristiche:
• popolazione residente al 31 dicembre 2001 inferiore a
1.000 abitanti;
• strumento urbanistico vigente approvato dalla giunta regionale antecedentemente la data dell’1 gennaio 1995.
Appare importante riconoscere come gli strumenti urbanistici finanziabili debbano essere prodotti con criteri innovativi sia dal punto di vista procedurale (attività di consultazione
preventiva a’ sensi del comma 17 dell’art. 3 della l.r. 1/2000),
che tecnico – contenutistico (piano dei servizi a’ sensi dell’art.
7 della l.r. 1/2001, approfondimento paesistico a’ sensi dell’art. 24 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico regionale, eventuale predisposizione del progetto su supporto informatico).
Si è verificato inoltre come, mediante l’adozione dei parametri cosı̀ individuati, vengano conseguentemente premiati,
in notevole proporzione, realtà locali appartenenti al territorio montano, con un automatico rispetto, pertanto, dell’ulterriore criterio di priorità segnalato nell’assessorile
Z1.2002.0026620.
Infine è stata valutata positivamente l’opportunità che, in
coerenza con i criteri di qualità e di dimensione demografica
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
sopra indicati ma prescindendo dal requisito di obsolescenza
dello strumento urbanistico vigente, siano rappresentate, nell’ambito del piano di riparto, tutte le unidici province lombarde, prevedendo il finanziamento di almeno una realtà territoriale locale per ciascuna di esse.
Modalità di finanziamento
In considerazione dell’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, ed al fine di ottenere un effetto di maggiore diffusione sul territorio dei benefici economici e di un più ampio
coinvolgimento di realtà territoriali nelle diverse province, è
risultato necessario stabilire un importo massimo di contributo regionale per singola domanda, cosı̀ determinato:
C 18.000,00 per quanto riguarda le richieste presentate dagli enti sovracomunali;
C 8.000,00 per quanto riguarda le richieste presentate dai
comuni ed afferenti i documenti di inquadramento;
C 12.000,00 per quanto riguarda le richieste presentate dai
comuni ed afferenti le altre tipologie finanziabili.
Motivi di inammissibilità delle domande pervenute
I motivi che hanno determinato l’eventuale inammissibilità
delle richieste di contributo pervenute, vengono di seguito identificati:
– richieste di contributo protocollate oltre i termini previsti
per la presentazione delle domande indicati nell’apposito
bando;
– richieste di contributo contenenti omissioni sostanziali
nella compilazione della dichiarazione autocertificata;
– richieste di contributo trasmesse via fax;
– richieste di contributo prive degli allegati richiesti;
– richieste di contributo o domande di ammissione prive
in tutto o in parte degli allegati a corredo, a conferma di domande presentate in anni precedenti o precedentemente l’assessorile n. Z1.2002.0026620 del 14 giugno 2002;
– richieste di contributo presentate per più di una tipologia
ammessa a finanziamento;
– richieste di contributo per la formazione di strumenti urbanistici generali già adottati alla data di presentazione della
domanda;
– richieste di contributo per la formazione della cartografia
tecnica e/o di sistemi informativi territoriali già realizzati alla
data di presentazione della domanda;
– richieste di comuni già finanziati ai sensi della l.r.
n. 66/82 negli ultimi 5 anni.
Individuazione dei comuni finanziati
A conclusione delle valutazioni svolte, si è provveduto all’identificazione degli enti e comuni finanziati ed alla formulazione dell’elenco degli stessi cosı̀ come risulta specificatamente nell’allegato «B».
——— • ———
Allegato «B»
ELENCO DEI COMUNI FINANZIATI
Enti e/o comuni
Prov.
Unione comuni Media Val Cavallina
(BG)
Costa Valle Imagna
(BG)
Foppolo
(BG)
Olmo al Brembo
(BG)
Parzanica
(BG)
Piario
(BG)
Valsecca
(BG)
Castel Mella
(BS)
Incudine
(BS)
Lozio
(BS)
Bene Lario
(CO)
Brienno
(CO)
Carimate
(CO)
Castelnuovo Bozzente
(CO)
Claino con Osteno
(CO)
Figino Serenza
(CO)
Griante
(CO)
Contributo Contributo
richiesto
concesso
(euro)
(euro)
111.215,29 18.000,00
77.280,00 12.000,00
66.528,30 12.000,00
74.664,00 12.000,00
28.880,00 12.000,00
21.389,57 12.000,00
35.978,40 12.000,00
26.928,00
8.000,00
52.632,00 12.000,00
35.227,35 12.000,00
36.469,04 12.000,00
35.000,00 12.000,00
4.284,00
2.570,40
21.853,24 12.000,00
44.676,00 12.000,00
11.378,58
6.827,15
62.424,00 12.000,00
4183
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Enti e/o comuni
Prov.
Mezzegra
(CO)
Peglio
(CO)
Zelbio
(CO)
Unione comuni di Calvatone e Tornata
(CR)
Bordolano
(CR)
Ca’ d’Andrea
(CR)
Crotta d’Adda
(CR)
Motta Baluffi
(CR)
Unione comuni Valvarrone
(LC)
Morterone
(LC)
Torre de’ Busi
(LC)
Camairago
(LO)
Guidizzolo
(MN)
Bollate
(MI)
Brugherio
(MI)
Cologno Monzese
(MI)
Cornaredo
(MI)
Unione comuni Lomello e Galliavola
(PV)
Pancarana
(PV)
Ruino
(PV)
S. Martino Siccomario
(PV)
Valverde
(PV)
Zenevredo
(PV)
Comunità montana Valtellina di Morbegno
(SO)
Madesimo
(SO)
Rogolo
(SO)
S. Giacomo Filippo
(SO)
Tartano
(SO)
Castello Cabiaglio
(VA)
Cazzago Brabbia
(VA)
Vizzola Ticino
(VA)
TOTALE
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Contributo Contributo
richiesto
concesso
(euro)
(euro)
36.720,00 12.000,00
52.684,80 12.000,00
25.287,84 12.000,00
22.476,00 13.485,60
14.701,00
8.820,60
15.300,00
9.180,00
50.543,40 12.000,00
21.605,08 12.000,00
34.272,00 18.000,00
24.000,00 12.000,00
6.732,00
4.039,20
21.334,32 12.000,00
30.967,20
8.000,00
24.480,00
8.000,00
38.630,00
8.000,00
45.288,00
8.000,00
21.960,00
8.000,00
31.000,00 18.000,00
20.210,80 12.000,00
29.780,40 12.000,00
28.446,45
8.000,00
18.727,20 11.236,32
25.720,00 12.000,00
53.000,00 18.000,00
104.040,00 12.000,00
20.000,00 12.000,00
26.760,00 12.000,00
30.654,59 12.000,00
46.481,12 12.000,00
38.801,00 12.000,00
13.014,00
7.808,40
539.967,67
[BUR20020123]
[5.1.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10833
Realizzazione di un CD-ROM per la diffusione e fruizione
dei contenuti del piano territoriale paesistico regionale
(PTPR) vigente e predisposizione di un sito da inserire
nel portale della Regione Lombardia riproducente il contenuto del CD-ROM stesso – Integrazione d.g.r. 6 agosto
2002 n. 7/10220 – Collegamento al PRS obiettivo gestionale 10.4.2.2
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di affidare al dott. Salvatore Nocita l’incarico di integrare con il testo dei «piani di sistema» il CD-ROM del piano
territoriale paesistico regionale (PTPR) di cui alla d.g.r. 6 agosto 2002, n. 7/10220;
2. di dare atto che tale incarico rappresenta un’estensione
di quanto assunto con il precedente atto deliberativo sopra
richiamato e che verrà svolto secondo le modalità indicate nel
disciplinare a questo allegato;
3. di provvedere con successivi atti a cura del dirigente della struttura competente all’impegno e alla liquidazione dell’importo di C 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) IVA ed
oneri compresi come previsto dalla l.r. 34/78 e successive e
del relativo regolamento di contabilità a valere sul capitolo
2955 UPB 5.0.2.0.2.187 bilancio 2002 della direzione generale
presidenza.
Il segretario: Sala
[BUR20020124]
[2.1.0]
D.g.r. 24 ottobre 2002 – n. 7/10848
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
4184
relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media
Impresa e Cooperazione e turismo (l. 135/01) – 82º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e
successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni
di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati
dal soggetto che le assegna;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 16 ottobre
2001 n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 20022004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresı̀ la deliberazione della giunta regionale
n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d’atto della comunicazione del presidente avente per oggetto «Seminario di giunta
del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l’elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare
l’obiettivo gestionale 3.10.2.8 «Azioni promozionali dirette a
sostenere il marchio Lombardia e i prodotti turistici regionali
e i flussi turistici dall’Italia e dall’estero»;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a
legislazione vigente e programmatico»;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 «Riforma della legislazione nazionale del turismo» ed in particolare gli art. 5, comma 4 che individua le finalità dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali e l’art. 6 commi 1 e 2 che, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica istituisce presso il ministero
dell’industria del commercio e dell’artigianato un fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica che per il 70% viene ripartito tra le regioni e le province autonome e l’art. 12 con il
quale viene data copertura finanziaria al fondo;
Visto il decreto del ministro delle attività produttive del 27
giugno 2002 che approva i piani di riparto del fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica per la parte destinata alle
regioni ed alle province autonome di cui all’art. 6, comma 2
della l. 135/2001 per il 2001 e per il 2002, che stanziano per
la Regione Lombardia C 8.707.600,45 per il 2001 e
C 6.226.564,04 per il 2002 per un totale di C 14.934.164,49;
Vista la richiesta della direzione industria, piccola e media
impresa, cooperazione e turismo prot. R1.2002.0012430 del
26 giugno 2002 per l’iscrizione a bilancio delle assegnazioni
statali del fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato altresı̀ da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della
proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che
sotto il profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2002
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.66 «Assegnazioni per il
turismo» è istituito il capitolo 4.3.66.5939 «Assegnazioni del
fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica finalizzate allo
sviluppo dell’attività turistica» con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di C 14.934.164,49;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività
del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB
2.3.10.2.3.16 «Internazionalizzazione e promozione del «sistema impresa»», è istituito il capitolo 2.3.10.2.3.16.5940 «Finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell’attività turistica di
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
cui all’art. 5 della l. 135/2001» con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di C 14.934.164,49;
2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed
integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20020125]
[5.3.4]
D.g.r. 28 ottobre 2002 – n. 7/10863
Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Modifica della d.g.r. 19 ottobre 2001,
n. 6501
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, concernente
la zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento
degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, l’ottimizzazione e
la razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente
al controllo dell’inquinamento da PM10, la fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione di energia e il
piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;
Visto il d.m. 2 aprile 2002, n. 60 che, recependo le direttive
1999/30/CE e 2000/69/CE, stabilisce tra l’altro, relativamente
a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie di allarme,
il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale
margine deve essere ridotto nel tempo, nonché il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
Dato atto che l’allegato D) alla richiamata deliberazione regionale, recante il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, è
stato formulato, tranne che per il PM10, sulla base dei livelli
di attenzione e di allarme previsti dal d.m. 15 aprile 1994 e
dal d.m. 25 novembre 1994, dei quali è disposta l’abrogazione
ai sensi dell’art. 40, lettere e) ed f), del suddetto d.m. 60/02,
fatti salvi i livelli di attenzione e di allarme stabiliti per l’ozono;
Dato atto inoltre che l’art. 38, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 60/02 stabilisce che, in applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, fino alla
data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di
cui agli allegati I, II, III, IV e VI, restano in vigore i limiti di
cui all’allegato I, tabella A, del d.p.c.m. 28 marzo 1983, come
modificata dall’art. 20 del d.P.R. 203/88;
Ritenuto pertanto di dover adeguare il contenuto dell’allegato D) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, alle vigenti disposizioni per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, sopra richiamate, tenuto peraltro conto delle seguenti considerazioni:
– ai fini del conseguimento dei valori limite di qualità dell’aria, previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE,
recepite dal d.m. 60/02 e in applicazione del d.lgs. 351/99,
la Regione Lombardia, oltre a quanto disposto dalla più
volte citata d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, sta altresı̀ attuando un piano articolato e pluridisciplinare di interventi, come riportati nel «Libro Azzurro della Mobilità
e dell’Ambiente – Aprile 2002», che coinvolgono diverse
Direzioni Generali;
– la stessa Regione sta inoltre adottando provvedimenti, di
specifica competenza della Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente, per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare dagli impianti industriali di produzione di energia e dagli impianti termici civili, e per l’impiego delle migliori tecnologie di depurazione;
– nell’ambito delle suddette attività si colloca il Convegno
intitolato «Inquinamento atmosferico da polveri sottili –
Esperienze Valutazioni Strategie» (Milano – 27 febbraio
2002), che ha evidenziato sia le misure di contrasto all’inquinamento dal PM10 adottate sul proprio territorio dalla Lombardia, prima regione italiana a dotarsi di una
normativa e di un Piano d’azione coerenti con le direttive
europee più avanzate, sia le attuali frontiere della ricerca
e della tecnologia, per quanto concerne la riduzione dell’inquinamento da PM10;
– i rapporti sugli studi e sulle ricerche effettuati in relazio-
ne all’inquinamento da polveri sottili, esposti nel corso di
tale Convegno, che confermano in maniera documentata
la pericolosità del PM10 per la salute umana, inducono
a mantenere, per tale inquinante, il livello di 50
microgrammi/mc, già individuato dalla Giunta regionale,
con propri provvedimenti, ai fini dell’adozione di interventi di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, e ad intervenire con misure idonee ad evitare il raggiungimento di picchi elevati di inquinamento
che, una volta instauratisi, sono difficilmente riconducibili entro i previsti limiti di qualità dell’aria, date le particolari caratteristiche meteorologiche della pianura padana;
Visto il documento tecnico predisposto dalla competente
Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, nel quale sono indicati, per gli inquinanti biossido di
azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ozono e
PM10, oltre alle rispettive norme di riferimento, in applicazione del d.P.R. 203/88, del d.m. 25 novembre 1994 e del d.m.
60/2002, i valori limite, le soglie e i criteri in base ai quali
vengono adottati, ai sensi dell’art 7, comma 3, del d.lgs.
351/99, i provvedimenti per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, come specificati nel documento medesimo;
Richiamata la d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529, la quale dispone, tra l’altro, che i criteri stabiliti dalla Regione per il
contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, pur costituendo elemento prioritario per l’adozione dei
provvedimenti dagli stessi previsti, in specifiche e peculiari
condizioni devono essere contemperati con le esigenze di
contenimento, seppur limitato, del conseguente disagio, in relazione anche alle attività lavorative, formative e scolastiche,
sociali ed assistenziali, con particolare riferimento agli interventi da adottare nelle giornate infrasettimanali;
Richiamato l’allegato B) alla suddetta d.g.r. 19 ottobre
2001, n. 6501, che individua il numero e la localizzazione delle stazioni di misura per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico nelle zone critiche di Milano, di
Como, di Sempione e di Bergamo, con particolare riferimento al PM10;
Ritenuto di sostituire, in ordine all’individuazione dei siti
per la localizzazione della stazione di misura degli inquinanti,
come richiesto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), di cui alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16, il
sito di Milano Zavattari (Zona critica di Milano) col sito di
Milano Verziere, che meglio rappresenta il livello di qualità
dell’aria su macroscala e che pertanto è stato già utilizzato,
ai fini della gestione degli interventi disposti nella precedente
stagione invernale;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
recepite le premesse:
1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante, denominato
«Piano d’azione relativo ai criteri e procedure per l’adozione
di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle zone critiche cosı̀ come definite dall’allegato
A)»;
2. di stabilire che il suddetto documento sostituisca l’allegato D) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501;
3. di modificare l’allegato B) alla medesima d.g.r. 19 ottobre
2001, n. 6501, disponendo, ai fini dell’individuazione dei siti
per la localizzazione della stazione di misura degli inquinanti,
la sostituzione del sito di Milano Zavattari (Zona critica di
Milano) col sito di Milano Verziere;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A
Piano d’azione relativo ai criteri e procedure per l’adozione
di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico con particolare
riferimento alle zone critiche cosı̀ come definite nell’allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 6501
PUNTO 1 – Indicazioni generali
a) Dove si applicano i provvedimenti
I provvedimenti riguardano il territorio della regione Lombardia suddiviso in tre zone e precisamente:
4185
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– Zone e comuni critici;
– Zona di risanamento;
– Zona di mantenimento.
b) Autorità che adottano i provvedimenti
Al superamento della «soglia di attenzione» che coincide
con il «valore limite» di qualità dell’aria previsti dalla normativa o della soglia allarme in una zona critica composta da
più comuni, il Presidente della Giunta Regionale adotta:
– i provvedimenti relativi al traffico solo per la zona critica
interessata;
– i provvedimenti relativi agli impianti produttivi industriali ed agli impianti termici civili ed industriali per la
sola zona critica interessata;
– i provvedimenti relativi agli impianti termici industriali
aventi potenzialità ⱖ 100 MW inseriti zona di risanamento di tipo A e che distano fino a 15 km in linea d’aria
dalla zona critica interessata.
I suddetti provvedimenti possono essere adottati dai sindaci di ogni comune classificato critico ma esterno alle zone
critiche sovra comunali e dei rimanenti comuni, nell’ambito
delle funzioni loro attribuite dalla legge.
c) Rilevamento dei dati di concentrazione degli inquinanti, determinazione e raggiungimento della soglia di attenzione e
della soglia di allarme
La soglia di attenzione e le soglie di allarme sono determinati sulla base di cicli di monitoraggio di 24 ore consecutive
facendo riferimento ai valori medi orari; il periodo di rilevamento va dalle ore 7.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.
Affinché la rilevazione sia valida, per ogni inquinante (tranne
l’ozono ed il PM10), occorre che il superamento della soglia
di attenzione e delle soglie di allarme sia misurato in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore al 50% del
totale delle stazioni funzionanti nella zona critica con dati
validati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia.
Al fine di stabilire l’avvenuto superamento della soglia di
attenzione o delle soglie di allarme è necessario che per ogni
zona critica siano funzionanti almeno 2 stazioni di rilevamento, i cui dati siano validati e che, in questo caso, entrambe le stazioni misurino il superamento.
Per i comuni critici e per i rimanenti comuni gli interventi
per il superamento della soglia di attenzione e delle soglie di
allarme possono essere stabiliti sulla base dei dati forniti e
validati anche da una sola stazione funzionante.
Per quanto riguarda l’ozono, la soglia di attenzione e la soglia di allarme sono raggiunti quando, al termine del ciclo di
monitoraggio, si rileva il superamento dei rispettivi valori o
soglie in almeno una stazione collocata nel territorio della
provincia.
Per l’inquinamento da ozono i provvedimenti devono essere
attuati a livello di provincia e non di zona critica o di risanamento.
Per quanto riguarda il PM10, il superamento della soglia di
attenzione è misurato in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore al 50% delle stazioni individuate nell’allegato B) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 con un minimo di
2 stazioni funzionanti, con dati validati.
In questo caso per definire il superamento della soglia di
attenzione è necessario che entrambe le stazioni misurino il
superamento.
Al 5º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione
del PM10, a meno che le condizioni meteorologiche attese
consentano di prevederne la cessazione, vengono assunti e
comunicati dall’Autorità competente i provvedimenti che devono essere attuati a partire dal 7º giorno di superamento.
d) Comunicazione dei dati rilevati alle Autorità che adottano i
provvedimenti
L’ARPA, che gestisce le reti di monitoraggio, segnala il raggiungimento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme.
L’ARPA trasmette i dati relativi alle amministrazioni regionale, provinciali e comunali interessate. L’ARPA inoltre trasmette alla Regione Lombardia, entro le ore 10.00 di ogni
giorno le previsioni meteorologiche.
e) Comunicazione dei provvedimenti di competenza regionale
La Regione invia comunicazione alle Province, ai Comuni
ed alle Prefetture interessate al fine di segnalare la successiva
possibile adozione di provvedimenti.
4186
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale verrà inviata ai Comuni, alle Province ed alle Prefetture interessati.
f) Cessazione degli effetti dei provvedimenti regionali adottati
I provvedimenti assunti, per tutti gli inquinanti (ad eccezione del blocco totale della circolazione da inquinamento da
PM10 per il quale il provvedimento va considerato in termini
preventivi ed è quindi limitato alla giornata di domenica),
cessano i loro effetti a partire dall’ora zero del giorno successivo, qualora al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero
non sussistano più le condizioni che hanno determinato il
raggiungimento della soglia di attenzione e delle soglie di allarme. La comunicazione della cessazione è inviata alle Province, ai Comuni, alle Prefetture interessate dalla competente
struttura regionale.
g) Esclusioni e deroghe ai provvedimenti di blocco del traffico
Per quanto riguarda i provvedimenti di blocco del traffico
veicolare, l’Autorità competente – il Presidente della Giunta
Regionale per le zone critiche sovra comunali oppure il Sindaco per i singoli Comuni – può escludere dal provvedimento
stesso la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici.
I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari
veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti
nel proprio territorio. Tale deroga è valida per tutta la zona
critica a cui appartiene il comune.
h) Interventi per una migliore identificazione dei veicoli autorizzati alla circolazione nei giorni feriali
Per facilitare l’identificazione da parte degli organi di controllo delle tipologie dei veicoli che possono circolare in occasione delle giornate di blocco parziale, si provvederà nel corso
del 2003 al rilascio di un apposito autoadesivo di colore verde
da applicare in maniera visibile sul parabrezza e da distribuire nelle officine autorizzate al rilascio del bollino blu o presso
i competenti uffici dei comuni interessati dal provvedimento.
PUNTO 2 – Inquinanti da considerare, soglia di attenzione e soglie di allarme
SOGLIA DI ATTENZIONE
(VALORE LIMITE)
Biossido di azoto 200 mg/m3
Concentrazione media oraria
(NO2)
d.P.R. 203/88
SOGLIA DI ALLARME
400 mg/m3
Misurati su tre ore consecutive
d.m. 60/02
Monossido di car- 10 mg/m3
–
bonio (CO)
Concentrazione media su 8 ore
d.p.c.m. 28 marzo 1983
Biossido di zolfo 130 mg/m3
500 mg/m3
(SO2)
Concentrazione media di 24 Misurati su tre ore consecutive
ore
d.m. 60/02
d.P.R. 203/88
Ozono (O3)
180 mg/m3
Concentrazione media oraria
d.m. 25 novembre 1994
360 mg/m3
Concentrazione media oraria
d.m. 25 novembre 1994
Particelle sospese 50 mg/m3
con
diametro Concentrazione media di 24
< 10 mm (PM10) ore
d.m. 60/02
PUNTO 3 – Provvedimenti da assumere al superamento
della soglia di attenzione
Biossido di azoto (NO2), monossido di carbonio (CO)
Al raggiungimento della soglia di attenzione di uno o
entrambi gli inquinanti, le Autorità competenti, informano
la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti
a limitare l’inquinamento.
I soggetti responsabili intensificano, sulla viabilità di competenza il controllo dei limiti della velocità dei veicoli.
Al 3º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall’Autorità competente i seguenti provvedimenti, che devono
essere attuati dal giorno successivo:
TRAFFICO VEICOLARE
– Blocco del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio
pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Sono esclusi dal blocco:
• gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
• le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione
comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
• le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dall’1 gennaio 1993;
– Blocco del traffico di motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono
esclusi dal blocco quelli catalizzati (omologati ai sensi
della direttiva 97/24/CEE);
• Per la distribuzione delle merci possono circolare gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e
di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive
direttive.
Biossido di azoto (NO2)
Al 3º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione del solo NO2, oltre ai provvedimenti riguardanti il
traffico veicolare, le Autorità competenti adottano i seguenti
provvedimenti per i grandi impianti termici industriali, che
devono essere attuati dal giorno successivo:
IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI
Tutti gli impianti termici, ad esclusione di quelli alimentati
con fonti rinnovabili (come definite dalla legge 9 gennaio
1991, n. 10), aventi potenzialità termica > 10 MW che insistono nella zona critica interessata e quelli aventi potenzialità
termica > 100 MW che insistono in zona di risanamento di
tipo A e che distano fino a 15 km dalla zona critica interessata, non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata e comunque non devono aumentare il carico emissivo medio dei 3 giorni precedenti di esercizio.
Analogo provvedimento viene attivato per l’impianto, la cui
rete di rilevamento aziendale verifichi in almeno una stazione
il superamento della soglia di attenzione, a condizione che
l’ARPA, in base ai dati meteorologici su scala regionale e locale rilevati nel corso dell’episodio, ritenga l’emissione dell’impianto causa di tale superamento.
Per ogni successivo giorno di proseguimento del superamento del livello le emissioni devono essere ulteriormente ridotte del 5% rispetto al carico medio del giorno precedente.
I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.
Biossido di zolfo (SO2)
Al raggiungimento della soglia di attenzione le Autorità
competenti provvedono ad intensificare i controlli per il rispetto dell’uso dei combustibili ammessi, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare
l’inquinamento, quale la riduzione volontaria della temperatura negli ambienti e riduzione degli orari di funzionamento
degli impianti termici civili che utilizzano combustibili con
contenuto di zolfo maggiore dello 0,2% in peso.
Al 3º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall’Autorità competente i seguenti provvedimenti, che devono
essere attuati dal giorno successivo:
– gli impianti termici industriali che contribuiscono significativamente all’inquinamento (tenore di zolfo nei combustibili utilizzati superiore allo 0,3 % in peso), non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata di SO2 e comunque non devono aumentare il carico
emissivo medio dei 3 giorni precedenti di esercizio.
I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.
Ozono
Al raggiungimento della soglia di attenzione l’Autorità
competente ne informa la popolazione invitandola a limitare
l’uso degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di VOC
(composti organici volatili); provvede inoltre all’intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli.
PM10
Al 5º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono assunti e comu-
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
nicati dall’Autorità competente i seguenti provvedimenti che
devono essere attuati a partire dal 7º giorno di superamento.
IMPIANTI TERMICI
La temperatura non deve essere superiore a 20ºC negli edifici, classificati in base al d.P.R. 412/93 con le sigle E1, E2,
E4, E5, E6; per gli edifici classificati con la sigla E8, la temperatura non deve superare i 18ºC.
Qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o liquidi distillati, è vietato l’uso della legna da ardere e
biomasse combustibili per riscaldamento, climatizzazione di
ambienti e per produzione di acqua calda.
I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci dei Comuni
con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente
della Provincia per i rimanenti comuni.
IMPIANTI INDUSTRIALI
Gli impianti, sia termici che tecnologici, aventi almeno un
inquinante con limite di emissione rispettivamente:
• Polveri ⱖ 50 mg/Nm3
• NOX (come NO2) > 200 mg/Nmc
• SO2 > 400 mg/Nmc
non devono superare il 75% della emissione massima autorizzata di polveri e/o di NOX + SO2 e comunque non devono
aumentare il carico emissivo medio dei 7 giorni precedenti di
esercizio. Se persiste il superamento la Regione può richiedere una riduzione delle emissioni.
I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.
TRAFFICO VEICOLARE
I soggetti responsabili intensificano sulla viabilità di competenza il controllo dei limiti della velocità dei veicoli.
– Blocco del traffico degli autoveicoli non adibiti a servizio
pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Sono esclusi dal blocco:
• gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
• le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione
comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
• le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dall’1 gennaio 1993;
• gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato
ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive
e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo
omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive
direttive.
– Blocco del traffico di motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono
esclusi dal blocco quelli catalizzati (omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE);
Al 9º giorno consecutivo di supero della soglia di attenzione a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, vengono adottati dall’Autorità competente i seguenti ulteriori provvedimenti che
devono essere attuati nella prima giornata di domenica successiva:
TRAFFICO VEICOLARE
Blocco del traffico di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle ore 8.00 alle
20.00.
Sono esclusi dal blocco
• gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
• gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire
dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
In considerazione dell’opportunità di incrementare l’azione
preventiva, valutato l’andamento del livello raggiunto dall’inquinante e le condizioni meteorologiche attese, l’Autorità
competente può anticipare i provvedimenti di blocco del traffico con le medesime modalità.
4187
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Al fine di tutelare ulteriormente la salute della popolazione,
ai sensi della l. 833/78, qualora per 9 giorni consecutivi venga
superata la concentrazione media giornaliera pari alla soglia
di attenzione aumentata del 50% (75 mg/m3), l’Autorità competente dispone il blocco totale della circolazione per il giorno successivo con le modalità del blocco veicolare e motoveicolare previste durante i blocchi domenicali.
Ulteriori provvedimenti potranno essere adottati dall’Autorità competente in caso di grave e persistente situazione di
inquinamento.
PUNTO 4 – Provvedimenti da assumere al raggiungimento della soglia di allarme
I provvedimenti relativi al raggiungimento della soglia di
allarme devono essere comunque adottati, per NO2, SO2,
quando dopo 3 giorni consecutivo di supero della soglia
di attenzione, sia l’andamento dei valori di concentrazione,
sia le condizioni meteorologiche, possono far prevedere il
raggiungimento dello stato di allarme.
Biossido di azoto (NO2)
Al raggiungimento della soglia di allarme l’Autorità competente, a meno che le condizioni meteorologiche attese consentano di prevederne la cessazione, provvede ad adottare i
provvedimenti seguenti che devono essere attuati dal giorno
successivo (in aggiunta a quelli già previsti per il supero della
soglia di attenzione).
TRAFFICO VEICOLARE
– Blocco totale del traffico degli autoveicoli non adibiti a
servizio pubblico, dei motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico dalle 8.00 alle 20.00.
Sono esclusi dal blocco i veicoli ad emissione nulla (motore
elettrico) e gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano e g.p.l.), dotati
di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire
dall’1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché
conformi alla citata direttiva 91/441/CEE.
IMPIANTI TERMICI CIVILI
– La temperatura non deve essere superiore a 20ºC negli
edifici, classificati in base al d.P.R. 412/93 con le sigle E1,
E2, E4, E5, E6; per gli edifici classificati con la sigla E8,
la temperatura non deve superare i 18ºC.
I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci per i Comuni
con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente
della Provincia per i rimanenti comuni.
IMPIANTI TERMICI INDUSTRIALI
– Tutti gli impianti termici industriali ad esclusione di
quelli alimentati con fonti rinnovabili che insistono nella
zona critica interessata, aventi potenzialità termica
> 10 MW, devono ridurre del 25% le emissioni di NOX
rispetto al giorno precedente.
– Gli impianti termici ad esclusione di quelli alimentati da
fonti rinnovabili che insistono nella zona di risanamento
di tipo A aventi potenzialità termica > 100 MW che distano fino a 15 km dalla zona critica interessata devono ridurre del 25% le emissioni di NOX rispetto al giorno precedente.
Analogo provvedimento viene attivato per l’impianto, la cui
rete di rilevamento aventi potenzialità termica > 100 MW aziendale, verifichi in almeno una stazione il raggiungimento
della soglia di allarme a condizione che l’ARPA, in base ai
dati meteorologici su scala regionale e locale rilevati nel corso
dell’episodio, ritenga l’emissione dell’impianto causa di tale
superamento.
Per ogni successivo giorno di proseguimento dello stato di
allarme le emissioni devono essere ulteriormente ridotte del
5% rispetto al giorno precedente.
I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.
Biossido di zolfo (SO2)
Al raggiungimento della soglia di allarme le Autorità
competenti provvedono ad intensificare i controlli per il rispetto dell’uso dei combustibili ammessi, informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti volti a limitare
l’inquinamento, quale la riduzione volontaria della temperatura negli ambienti e riduzione degli orari di funzionamento
degli impianti termici civili.
IMPIANTI TERMICI
– gli impianti termici civili che utilizzano combustibili con
tenore di zolfo > 0,2% in peso, la temperatura non deve
4188
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
essere superiore a 20ºC negli edifici classificati in base al
d.P.R. 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6;
– negli ambienti adibiti ad attività industriali ed artigianali, classificati in base al d.P.R. 412/93, con la sigla E8, la
temperatura non deve superare i 18ºC.
I compiti di vigilanza sono assolti dai Sindaci per i Comuni
con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dal Presidente
della Provincia per i rimanenti comuni.
– Gli impianti termici industriali che contribuiscono significativamente all’inquinamento (tenore di zolfo nei combustibili utilizzati superiore allo 0,3 % in peso), devono
ridurre del 25% le emissioni di S02 rispetto al giorno precedente.
I compiti di vigilanza sono svolti da ARPA.
Ozono
Al raggiungimento della soglia di allarme l’Autorità competente informa la popolazione invitandola a limitare l’uso
degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di VOC (composti organici volatili); provvede inoltre all’intensificazione dei
controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli.
[BUR20020126]
[2.1.0]
D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10870
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Qualità dell’Ambiente –
17º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e
successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni
compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB,
fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e
per quelle direttamente regolate con legge;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a
legislazione vigente e programmatico»;
Considerato che la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente ha richiesto, con nota T1.2002.0021653 del 23 settembre
2002, di disporre una variazione compensativa per l’anno
2002 di C 520.000,00 fra il capitolo 4.9.6.1.3.157.1033 «Spese
dirette in capitale della regione per l’acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazione destinati ai servizio volontario di vigilanza ecologica» in aumento,
e il capitolo 4.9.6.1.3.157.4513 «Contributi in capitale per interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo
delle attività sostenibili e di fruizione, e per l’acquisizione di
aree o di beni nelle aree protette regionali e nei parchi locali
di interesse sovracomunale», in diminuzione, entrambi appartenenti all’UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree
protette»;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa
Bilancio e Ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto
il profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:
Delibera
1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio finanziario
2002:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa in capitale, UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette»:
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 4.9.6.1.3.157.1033 «Spese dirette in capitale
della Regione per l’acquisto e la manutenzione straordi-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
naria di attrezzature, mezzi e dotazione destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica» è incrementata
di C 520.000,00;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 4.9.6.1.3.157.4513 «Contributi in capitale per
interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l’acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali
e nei parchi locali di interesse sovracomunale» è ridotta
di C 520.000,00;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20020127]
[2.1.0]
D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10871
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi
di Pubblica Utilità – 18º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e
successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni
compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB,
fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e
per quelle direttamente regolate con legge;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 27 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a
legislazione vigente e programmatico»;
Vista la richiesta del 12 luglio 2002 prot. Q1.2002.0023768
della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità, di disporre una variazione compensativa per l’anno
2002 di C 700.000,00 fra il capitolo 4.9.4.1.3.151.3931 «Contributi regionali per l’unione di comuni», in aumento ed il
capitolo 4.9.4.1.3.151.5382 «Fondo per la realizzazione di sistemi informativi sovracomunali» in diminuzione, entrambi
appartenenti all’UPB 4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra ee.ll. per la gestione associata di servizi di p.u. e
dei servizi a rete tra amministrazioni locali»;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa
Bilancio e Ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto
il profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:
Delibera
1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio finanziario
2002:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 4.9.4 «Strategie e investimenti per i
servizi innovativi di pubblica utilità», spesa in capitale, UPB
4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra ee.ll. per la
gestione associata di servizi di p.u. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali»:
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 4.9.4.1.3.151.3931 «Contributi regionali per l’unione di comuni» è incrementata di C 700.000,00;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 4.9.4.1.3.151.5382 «Fondo per la realizzazione
di sistemi informativi sovracomunali» è ridotta di
C 700.000,00;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi del-
l’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20020128]
[2.1.0]
D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10872
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Presidenza – Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – 19º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e
successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni
compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB,
fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e
per quelle direttamente regolate con legge;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a
legislazione vigente e programmatico»;
Considerato che la Direzione Generale Presidenza ha richiesto:
– con nota A1.2002.0043367 del 16 settembre 2002, rettificata dalle note A1.2002.0047903 del 9 ottobre 2002 e
A1.2002.0051209 del 25 ottobre 2002, di disporre una variazione compensativa per l’anno 2002 di C 600.000,00 fra il capitolo 5.0.2.0.2.187.362 «Spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione», in diminuzione, e i capitoli
5.0.2.0.2.187.2955 «Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio» e
5.0.2.0.2.187.363 «Spese per la promozione e l’organizzazione
di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio, mostre e manifestazioni varie, nonché per l’adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da
altri enti» in aumento rispettivamente per C 500.000,00 ed
C 100.000,00, tutti appartenenti all’UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni
di comunicazione interna ed esterna»;
– con nota A1.2002.0047696 dell’8 ottobre 2002, di disporre una variazione compensativa per l’anno 2002 di
C 26.000,00 fra il capitolo 1.1.5.5.2.315.1570 «Spese per l’adesione e la partecipazione della regione ad organismi anche a
carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni», in
diminuzione, ed il capitolo 1.1.5.5.2.315.2755 «Contributi ad
enti e associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale», in aumento, entrambi appartenenti
all’UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale»;
Considerato che la Direzione Generale Culture, Identità e
Autonomie della Lombardia ha richiesto, fra l’altro, con nota
L1.2002.0012490 del 15 ottobre 2002, di disporre le seguenti
variazioni compensative per l’anno 2002:
– C 38.822,00 fra il capitolo 2.4.1.4.2.59.437 «Spese per la
catalogazione e l’inventariazione dei beni museali e culturali
in genere, per la fruizione e qualificazione degli addetti ai musei e ai beni culturali, nonché, per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali», in diminuzione, ed il capitolo
2.4.1.4.2.59.5209 «Contributi alle provincie per funzioni delegate relative a censimento, inventariazione e catalogazione di
beni culturali», in aumento, entrambi appartenenti all’UPB
2.4.1.4.2.59 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione
dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi
e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000»;
– C 38.541,00 fra il capitolo 5.0.2.0.2.187.1810 «Spese per
iniziative di informazione, comunicazione e promozione per
sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore
storico, architettonico, artistico ed archeologico», in diminuzione, ed il capitolo 5.0.2.0.2.187.2955 «Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio», in aumento, entrambi appartenenti all’UPB 5.0.2.0.2.187
«Azioni di comunicazione interna ed esterna»;
4189
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 e successivi;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa
Bilancio e Ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto
il profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:
Delibera
1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio finanziario
2002:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed
esterna»:
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 5.0.2.0.2.187.362 «Spese per la pubblicazione
del Bollettino Ufficiale della Regione» è ridotta di
C 600.000,00;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 5.0.2.0.2.187.1810 «Spese per iniziative di informazione, comunicazione e promozione per sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore
storico, architettonico, artistico ed archeologico» è ridotta di C 38.541,00;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 5.0.2.0.2.187.2955 «Azione di comunicazione
interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio» è incrementata di C 538.541,00;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 5.0.2.0.2.187.363 «Spese per la promozione e
l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio, mostre e manifestazioni varie, nonché
per l’adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti» è incrementata di C 100.000,00.
Alla funzione obiettivo 1.1.5 «Comunicazione istituzionale», spesa corrente, UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale»:
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 1.1.5.5.2.315.1570 «Spese per l’adesione e la
partecipazione della regione ad organismi anche a carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni» è
ridotta di C 26.000,00;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 1.1.5.5.2.315.2755 «Contributi ad enti e associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di
rilievo regionale» è incrementata di C 26.000,00;
Alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo e qualificazione dei
sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela
e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r.
1/2000»:
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
2.4.1.4.2.59.437 «Spese per la catalogazione e l’inventariazione dei beni museali e culturali in genere, per la
fruizione e qualificazione degli addetti ai musei e ai
beni culturali, nonché, per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali» è ridotta di C 38.822,00;
– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.4.1.4.2.59.5209 «Contributi alle provincie per
funzioni delegate relative a censimento, inventariazione
e catalogazione di beni culturali» è incrementata di
C 38.822,00;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
4190
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
[BUR20020129]
[2.1.0]
D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10920
Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa
ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive
modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la
competenza ad effettuare i prelievi di somme dal Fondo di
riserva del bilancio di cassa integrando gli stanziamenti di
cassa degli altri capitoli di spesa, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro dieci giorni
dall’adozione, e da comunicare al Consiglio regionale, entro
lo stesso termine, per la successiva ratifica;
Visto l’art. 7 del Regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile
2001, modificato con Regolamento n. 4 del 12 luglio 2001;
Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002/2004 a legislazione vigente e programmatico», con la
quale si è provveduto a determinare i residui presunti e la
relativa dotazione di cassa;
Vista la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 «Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a
legislazione vigente e programmatico»;
Visto il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e
Credito n. 10648 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati
determinati i residui attivi e passivi certi al 31 dicembre 2001;
Considerata la necessità di provvedere all’integrazione degli
stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A», al
fine di adempiere alle obbligazioni già assunte, per un importo complessivo di C 54.146.748,85;
Dato atto che si rende necessario prelevare la somma di
C 54.146.748,85 dall’U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo
di riserva del bilancio di cassa», che presenta sufficiente disponibilità;
Verificata, da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa
Bilancio e Ragioneria, la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto
il profilo della legittimità;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di C 54.146.748,85 dall’U.P.B. 5.0.4.0.1.301
capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi
dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche
ed integrazioni;
2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2002 e del Documento
tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di
C 54.146.748,85;
3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale, per
la ratifica e di pubblicarlo sul Bollettino della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 41, comma 2,
della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Il segretario: Sala
——— • ———
ALLEGATO "A"
U.P.B. 1.1.1.5.02.232
Capitolo
005201
Realizzazione del federalismo fiscale, con la creazione di un sistema Tributario regionale che
raccolga tutti i tributi in sede locale
Autonome
Correnti operative
RIMBORSI AI GESTORI DI PUNTI VENDITA DI BENZINE DELLE SOMME RELATIVE ALLE
RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE ALLE POMPE
U.P.B. 1.1.2.1.02.3
Capitolo
001408
Capitolo
004432
Assestato
33.569.698,44
Cassa attuale
27.489.002,39
Residui al 31/12/01
9.366.082,25
Fabbisogno di cassa
6.620.180,08
Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di
programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata
Autonome
Correnti operative
SPESE PER LE INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE PER QUALIFICARE ED
ORIENTARE I CONSUMI E PER SALVAGUARDARE L'INTERESSE REGIONALE DEI
CONSUMATORI
U.P.B. 1.2.2.1.02.11
Euro
Euro
Assestato
0,00
Cassa attuale
27.741,52
Residui al 31/12/01
51.645,69
Fabbisogno di cassa
23.904,17
Sistemi integrati per la Protezione Civile
Autonome
Correnti operative
SPESE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NIVOMETEOROLOGICO DI BORMIO E PER LA
GESTIONE DEI RILEVATORI E DEI DATI DELLE STAZIONI NIVOMETEOROLOGICHE
Euro
Assestato
36.000,00
Cassa attuale
55.936,28
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 1 di 13
113.046,68
93.110,40
U.P.B. 2.3.10.1.03.18
Capitolo
001520
Potenziamento del sistema infrastrutturale
Autonome
Capitale
CONTRIBUTI IN CAPITALE ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA COSTRUZIONE, LA
RICOSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE, LA MANUTENZIONE E L'
ARREDAMENTO DI RIFUGI, BIVACCHI ED ALTRE OPERE ALPINE
U.P.B. 2.3.10.5.02.19
Capitolo
000491
Euro
Assestato
258.228,45
Cassa attuale
258.228,45
Residui al 31/12/01
258.228,44
Fabbisogno di cassa
258.228,44
Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi
Autonome
Correnti operative
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DELL'ARTIGIANCASSA
Euro
Assestato
Cassa attuale
130.000,00
86.681,81
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 2.3.4.2.02.31
Capitolo
002303
43.318,19
Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitivita aziendale
Vincolate
Correnti operative
SPESE PER L'ASSISTENZA, LA PROPAGANDA, ISTRUZIONE E RICERCA NEL SETTORE
SILVO-PASTORALE
Euro
Assestato
47.608,97
Cassa attuale
44.757,57
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 2 di 13
0,00
2.851,40
U.P.B. 2.3.4.6.02.38
Capitolo
001400
Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali
Vincolate
Correnti operative
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DI PIANO DI ASSESTAMENTO E DI PIANI DI
UTILIZZAZIONE DI BENI SILVO-PASTORALI DI CUI AGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 8/1976
Euro
Assestato
5.787,83
Cassa attuale
371,61
Residui al 31/12/01
0,00
Fabbisogno di cassa
Capitolo
003764
Vincolate
Correnti operative
COMPILAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEI BENI
SILVO-PASTORALI
5.416,22
Euro
Assestato
5.634,54
Cassa attuale
0,00
Residui al 31/12/01
0,00
Fabbisogno di cassa
Capitolo
004196
Vincolate
Correnti operative
COMPILAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEI BENI
SILVO-PASTORALI
Euro
Assestato
6.682,95
Cassa attuale
4.694,59
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 3 di 13
5.634,54
0,00
1.988,36
U.P.B. 2.3.4.6.03.39
Capitolo
000772
Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali
Vincolate
Capitale
CONTRIBUTI IN CAPITALE ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA RICOSTITUZIONE DI
BOSCHI CEDUI E D'ALTO FUSTO DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAL FUOCO, PER
RIMBOSCHIMENTI, PER TAGLI INTERCALARI NEI BOSCHI D'ALTO FUSTO PER LA
CONVERSIONE IN ALTO FUSTO DEI CEDUI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, PER
L'APERTURA DI VIALI TAGLIAFUOCO E PER OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
IN FUNZIONE ANTINCENDIO E PER L'APERTURA DI PISTE DI SERVIZIO FORESTALE
Capitolo
000773
Vincolate
Euro
Assestato
Cassa attuale
2.478,99
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Capitale
CONTRIBUTI IN CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE IN TERRITORI NON MONTANI DI
OPERE DI RIMBOSCHIMENTO E DI RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E PER L' IMPIANTO DI
PIOPPETI
113.365,28
0,00
110.886,29
Euro
Assestato
7.674,58
Cassa attuale
0,00
Residui al 31/12/01
0,00
Fabbisogno di cassa
Capitolo
001209
Vincolate
Capitale
CONTRIBUTI IN CAPITALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI
DI ASSESTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI
7.674,58
Euro
Assestato
60.328,15
Cassa attuale
53.812,37
Residui al 31/12/01
0,00
Fabbisogno di cassa
Capitolo
004051
Vincolate
Capitale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA ED
IDRAULICO-AGRARIO-FORESTALI E LAVORI STRORDINARI DI PRONTO INTERVENTO A
CARATTERE IDRAULICO-FORESTALE CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI NEI
TERRITORI MONTANI
Pagina 4 di 13
6.515,78
Euro
Assestato
13.427,02
Cassa attuale
25.610,68
Residui al 31/12/01
22.724,10
Fabbisogno di cassa
10.540,44
Capitolo
004200
Vincolate
Capitale
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL RIPRISTINO DI INFRASTUTTURE AGRICOLE
PUBBLICHE E PRIVATE NELLE ZONE MONTANE, COLLINARI E SVANTAGGIATE
Euro
Assestato
22.382,43
Cassa attuale
0,00
Residui al 31/12/01
0,00
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 2.5.3.1.02.79
Capitolo
004917
22.382,43
Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l'impiego
Autonome
Correnti operative
FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Euro
Assestato
1.549.370,70
Cassa attuale
1.117.587,59
Residui al 31/12/01
427.184,82
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 3.6.1.3.03.89
Capitolo
005038
90.301,39
Riqualificazione edilizia delle strutture sociosanitarie integrate e socioassistenziali
Vincolate
Capitale
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
Euro
Assestato
35.426.918,34
Cassa attuale
13.039.117,78
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 5 di 13
0,09
6.000.000,00
U.P.B. 3.6.2.1.02.91
Capitolo
000813
Iniziative a sostegno della famiglia
Vincolate
Correnti operative
ULTERIORI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA
FAMIGLIA ED ALLA MATERNITA' PER L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA
GRAVIDANZA
Euro
Assestato
Cassa attuale
Residui al 31/12/01
994.475,21
1.031.689,88
37.231,38
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 3.6.2.2.02.100
Capitolo
004327
16,71
Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti
Autonome
Correnti operative
CONTRIBUTI ALLE A.S.L. ED AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DEI
SERVIZI NONCHE' DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DESTINATI AI MINORI
Euro
Assestato
46.987.000,00
Cassa attuale
37.589.600,00
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 3.6.4.1.02.94
Capitolo
004887
9.397.400,00
Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle
diversita
Vincolate
Correnti operative
IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE
Euro
Assestato
Cassa attuale
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 6 di 13
7.764.479,06
16.418.205,21
9.578.358,85
924.632,70
U.P.B. 3.6.4.2.02.95
Capitolo
005305
Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione
Autonome
Correnti operative
SPESE DELLA REGIONE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE, ANCHE VOLONTARIO, CHE OPERA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI,
NONCHE' PER GLI INTERVENTI TRATTAMENTALI PREVISTI DAL PROTOCOLLO
D'INTESA TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E LA REGIONE LOMBARDIA IN
MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO
U.P.B. 3.6.4.3.02.286
Capitolo
002096
Euro
Assestato
774.000,00
Cassa attuale
516.456,90
Residui al 31/12/01
516.456,90
Fabbisogno di cassa
774.000,00
Dipendenze: indirizzo e adeguamento dei servizi con particolare attenzione alla prevenzione
primaria
Vincolate
Correnti operative
IMPIEGO DI ASSEGNAZIONI STATALI IN MATERIA SANITARIA PER GLI INTERVENTI DI
CARATTERE SOCIO-SANITARIO PER LA LOTTA CONTRO LE TOSSICODIPENDENZE QUOTE ANNI PRECEDENTI -
Euro
Assestato
103,29
Cassa attuale
98,13
Residui al 31/12/01
-
Fabbisogno di cassa
Capitolo
003197
Vincolate
Correnti operative
IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, PARTE A
DESTINAZIONE VINCOLATA, PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI
TOSSICODIPENDENTI
Euro
Assestato
441.410,22
Cassa attuale
441.339,71
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 7 di 13
5,16
0,00
70,51
U.P.B. 3.6.5.1.02.97
Capitolo
002777
Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili
Autonome
Correnti operative
CONTRIBUTO ALLE A.S.L. ED AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DEI
SERVIZI NONCHE' DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DESTINATI AD ANZIANI
Euro
Assestato
29.593.000,00
Cassa attuale
23.674.400,00
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Capitolo
004328
Autonome
Correnti operative
CONTRIBUTI ALLE A.S.L. ED AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DEI
SERVIZI NONCHE' DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DESTINATI AD
HANDICAPPATI
5.918.600,00
Euro
Assestato
23.447.355,00
Cassa attuale
18.757.884,00
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 3.7.2.0.02.256
Capitolo
001863
4.689.471,00
Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza
Autonome
Correnti operative
Euro
ONERI DA DESTINARE AI SENSI DELL'ART. 25 - II COMMA - DELLA LEGGE 27 DICEMBRE Assestato
1983 N. 730 AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO
Cassa attuale
IN CORSO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
Pagina 8 di 13
0,00
408.676,38
Residui al 31/12/01
1.518.279,22
Fabbisogno di cassa
1.109.602,84
U.P.B. 4.10.1.3.02.103
Capitolo
004166
Piano Territoriale Regionale
Autonome
Correnti operative
SPESE PER L'ATTIVITA' DELLE PROVINCE NELLA REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMNTO PROVINCIALI (PTCP)
Euro
Assestato
362.000,00
Cassa attuale
204.682,69
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 4.10.2.1.02.104
Capitolo
004248
Capitolo
004890
157.317,31
Sviluppo integrato delle conoscenze del territorio, organizzazione del sistema informativo
territoriale e diffusione delle informazioni mediante strumenti innovativi
Autonome
Correnti operative
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONI TERRITORIALI
GEOLOGICHE PER LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA
U.P.B. 4.10.2.2.03.106
-
Euro
Assestato
207.000,00
Cassa attuale
235.083,21
Residui al 31/12/01
246.250,85
Fabbisogno di cassa
218.167,64
Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale
Autonome
Capitale
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI, OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE O PER L'INCENTIVAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI INDICATI
NEL PIANO TERRITORIALE D'AREA MALPENSA E PER PROGRAMMI DIRETTI ALLA
RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO
Euro
Assestato
500.000,00
Cassa attuale
530.987,41
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 9 di 13
38.734,27
7.746,86
U.P.B. 4.10.3.1.02.108
Capitolo
004510
Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico
Autonome
Correnti operative
Euro
SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DIRETTIVE PER LA DELIMITAZIONE DELLE
Assestato
ZONE A RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO, NONCHE' PER IL PIANO DI AGGIORNAMENTO
Cassa attuale
CULTURALE DEGLI OPERATORI
Capitolo
005601
Vincolate
52.314,31
Residui al 31/12/01
15.522,63
Fabbisogno di cassa
40.208,32
Correnti operative
CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI FENOMENI
FRANOSI IN ITALIA (PROGETTO IFFI)
77.000,00
Euro
Assestato
352.171,70
Cassa attuale
334.563,12
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
U.P.B. 4.10.3.5.03.111
Capitolo
005567
17.608,58
Interventi straordinari per il riassetto idrogeologico del territorio a seguito di calamita naturali
Vincolate
Capitale
CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE
E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN SEGUITO AGLI EVENTI
ALLUVIONALI ED AI DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NELL'AUTUNNO 2000
Euro
Assestato
28.515.013,90
Cassa attuale
10.274.453,44
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Capitolo
005699
Vincolate
Capitale
IMPIEGO DEL MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA PROSECUZIONE
DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
DANNEGGIATE, MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ED OPERE DI PREVENZIONE A
SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'AUTUNNO 2000
10.000.000,00
Euro
Assestato
Cassa attuale
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 10 di 13
-
12.431.033,11
5.000.000,00
6.000.000,00
U.P.B. 4.9.3.3.02.148
Capitolo
000843
Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualita
delle acque superficiali e sotterranee
Autonome
Correnti operative
SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ACQUE E PER LE
INERENTI ATTIVITA' PRELIMINARI ED INTEGRATIVE
U.P.B. 4.9.8.2.02.167
Capitolo
001450
Euro
Assestato
353.116,17
Cassa attuale
827.342,83
Residui al 31/12/01
988.231,22
Fabbisogno di cassa
514.004,56
Monitoraggio delle cave, programmazione delle attivita estrattive e interventi di recupero
Autonome
Correnti operative
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLE
PROVINCE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI CAVA, LA
VIGILANZA E L'ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI
Euro
Assestato
450.000,00
Cassa attuale
254.439,81
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Capitolo
005416
Autonome
Correnti operative
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLE CAVE
Capitolo
005669
Autonome
Assestato
50.000,00
Cassa attuale
56.012,61
Residui al 31/12/01
45.829,20
Fabbisogno di cassa
39.816,59
Euro
Assestato
Cassa attuale
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
Pagina 11 di 13
195.560,19
Euro
Correnti operative
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE
DELLE PROVINCE DESTINATO A FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA
MINERARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
0,00
10.000,00
5.654,22
4.345,78
U.P.B. 5.0.2.0.02.186
Capitolo
004601
Consulenze
Autonome
Correnti operative
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE METODOLOGIE DI ELABORAZIONE DEI
PROGRAMMI IDRICI INTEGRATI E DEI RELATIVI PIANI FINANZIARI
U.P.B. 5.0.2.0.02.187
Capitolo
004501
Euro
Assestato
321.883,83
Cassa attuale
467.480,58
Residui al 31/12/01
593.012,17
Fabbisogno di cassa
447.415,42
Azioni di comunicazione interna ed esterna
Autonome
Correnti operative
SOSTEGNO, PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Pagina 12 di 13
Euro
Assestato
1.007.123,00
Cassa attuale
1.103.560,83
Residui al 31/12/01
394.779,51
Fabbisogno di cassa
298.341,68
U.P.B. 5.0.2.0.02.264
Capitolo
001512
Studi e ricerche in materie di interesse regionale
Autonome
Correnti operative
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI E LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI
FATTIBILITA' E DI ALTRE INDAGINI E RICERCHE NEL SETTORE TERRIRTORIALE E
URBANISTICO
Capitolo
005373
Autonome
Euro
Assestato
155.000,00
Cassa attuale
157.652,78
Residui al 31/12/01
61.716,60
Fabbisogno di cassa
59.063,82
Correnti operative
SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI RICERCHE E PER LO STUDIO DI SERVIZI UTILI ALLE
AZIONI REGIONALI DI POLITICA ENERGETICA
Euro
Assestato
70.000,00
Cassa attuale
39.579,53
Residui al 31/12/01
Fabbisogno di cassa
30.420,47
TOTALE ALLEGATO
Autonome
Correnti
30.764.549,85
Capitale
265.975,30
Correnti
958.224,18
Capitale
22.157.999,52
Vincolate
TOTALE GENERALE
Pagina 13 di 13
54.146.748,85
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR20020130]
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
[3.3.0]
D.g.r. 4 novembre 2002 – n. 7/10962
Approvazione dell’avviso per la concessione di contributi,
ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 comma 27, per la realizzazione di iniziative nelle aree protette
regionali
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all’art. 3, commi da 24 a 40, istituisce il tributo speciale per il deposito in
discarica e lo smaltimento in inceneritori senza recupero di
energia dei rifiuti solidi;
Visto in particolare il comma 27, che prevede l’utilizzo del
20% del gettito del suddetto tributo, al netto della quota spettante alle province, per la formazione di un apposito fondo
regionale destinato a favorire la minor produzione di rifiuti,
le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, l’avvio ed il funzionamento delle agenzie dell’ambiente, l’istituzione e manutenzione di
aree naturali protette;
Vista la l.r. 28 aprile 1997, n. 13 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549» ed in particolare l’art. 13, commi 6, 7 e 8;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale 5 maggio 1999,
n. 1248 di approvazione dei criteri per l’utilizzo del fondo derivante dai proventi del tributo istituito con l’art. 3 della legge
549/1995, che all’art. 5 individua gli interventi da effettuarsi
nelle aree naturali protette, oggetto dei contributi da parte dei
beneficiari;
Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle
aree regionali protette. Norma per l’istituzione e la gestione
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché
delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che alcuni parchi regionali interessano i bacini
dei più importanti corsi d’acqua della Regione Lombardia;
Preso atto che gli stessi hanno provveduto attraverso circostanziati studi a definire il Piano territoriale di coordinamento, i Piani di settore e gli interventi necessari a contemperare
la tutela dell’ambiente naturale con la messa in sicurezza dei
corsi d’acqua, stante anche la presenza di Siti di importanza
comunitaria (SIC);
Dato atto altresı̀ che l’Autorità di bacino ha individuato un
elenco dei corsi d’acqua sui quali è urgente intervenire per la
prevenzione dei dissesti idrogeologici;
Stabilito pertanto, nel rispetto dei criteri generali di cui alla
d.c.r. n. 1248/99, di circoscrivere l’assegnazione dei fondi ad
interventi di manutenzione, salvaguardia e protezione ambientale lungo i corsi d’acqua compresi nelle aree protette regionali, cosı̀ come dettagliati nell’allegato A alla presente deliberazione;
Ritenuto quindi di disporre, ai sensi dell’art. 6, lettera c),
della citata d.c.r. 5 maggio 1999, n. 1248, l’opportuna pubblicità ai soggetti interessati tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di apposito avviso per
l’assegnazione, da parte della Giunta regionale, dei contributi
di cui sopra per l’anno 2002, da imputare al capitolo
4.9.6.1.3/5419 «Spese per l’attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l’istituzione e
la manutenzione di aree protette»;
Vista la l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria»;
A voti unanimi espressi nella forma di legge
Delibera
1. di destinare il fondo di cui all’art. 3, comma 27 della
legge 28 dicembre 1995 n. 549, a disposizione del corrente
esercizio su UPB 4.9.6.1.3.157, capitolo 5419 del bilancio
2002, per le iniziative previste dall’art. 5, dell’allegato A alla
deliberazione del Consiglio regionale 5 maggio 1999, n. 1248,
tramite l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi per l’istituzione, la manutenzione e la valorizzazione
delle aree protette regionali, secondo le modalità definite dell’allegato A alla presente deliberazione;
2. di procedere pertanto, in applicazione dell’art. 6, comma
c) della predetta deliberazione, e in conseguenza delle considerazioni esplicitate nelle premesse, all’approvazione del-
4204
l’«Avviso per l’assegnazione dei contributi per l’istituzione e
la manutenzione delle aree naturali protette, con l’utilizzo del
fondo previsto dall’art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre
1995, n. 549», di cui all’allegato A alla presente deliberazione
che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicare sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia dell’avviso di cui al punto 2.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A
Avviso per l’assegnazione di contributi per l’istituzione e la
manutenzione delle aree naturali protette, con l’utilizzo del
fondo previsto dall’art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
La Regione Lombardia, ai sensi della legge citata in oggetto, provvede per l’esercizio 2002 alla assegnazione dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio regionale con la
deliberazione n. VI/1248 del 5 maggio 1999.
Per l’istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette il fondo disponibile per il corrente anno ammonta a
C 700.000 e verrà assegnato con deliberazione della Giunta
regionale, sulla base delle richieste presentate dai soggetti interessati.
Il fondo potrà essere integrato a seguito di economie riscontrate durante l’esercizio nella gestione del capitolo.
Beneficiari dei contributi sono gli Enti gestori delle aree
protette regionali.
Gli interventi oggetto dei contributi dovranno essere diretti
a garantire un livello di sicurezza adeguato, rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, del territorio e
dell’ambiente dell’area protetta:
– rilevazione, monitoraggio, analisi del patrimonio idrico;
– interventi di rimboschimento, riqualificazione e manutenzione forestale, naturalistica ed ambientale;
– interventi di conservazione della fauna ittica.
Gli interventi dovranno essere localizzati all’interno delle
aree protette regionali, individuate ai sensi dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
L’ammontare dei contributi che verranno concessi non potrà essere superiore all’80% della spesa ammessa al contributo stesso.
L’erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:
– un acconto pari al 70% del contributo assegnato verrà
erogato alla presentazione del progetto ed all’avvio dei
lavori, delle forniture o delle acquisizioni;
– il saldo del 30% alla certificazione di regolare esecuzione
e rendicontazione finale o alla presentazione degli atti
d’acquisto.
L’Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi provvederà alla istruttoria e valutazione delle richieste presentate ed alla proposta di riparto del fondo disponibile.
Costituiscono criteri di priorità nelle assegnazioni:
a) gli interventi rientranti nel P.A.I. dell’Autorità di Bacino
del Po e nei programmi della Giunta regionale, coordinati dal servizio regionale competente;
b) gli interventi rivolti alla difesa del suolo e dell’ambiente
naturale, con particolare riferimento alle zone interessate da corsi d’acqua;
c) la celere cantierabilità dei progetti presentati che consenta l’impegno e la liquidazione dei contributi entro
l’anno successivo alla assegnazione;
d) gli interventi che prevedano l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di specie autoctone;
e) la data di presentazione della richiesta.
Le domande dovranno essere inoltrate alla Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi, via Stresa 24 – 20125 Milano, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovranno essere corredate da una relazione che illustri le caratteristiche
tecniche ed economiche della iniziativa oggetto della richiesta
di contributo, con particolare riguardo agli elementi che possano ricondurre alla valutazione delle priorità.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
[BUR20020131]
[1.3.0]
Circ.r. 4 novembre 2002 – n. 45
Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della
Lombardia – Modalità di presentazione e valutazione delle domande di finanziamento relative al Sistema Informativo Regionale Beni Culturali – S.I.R.Be.C., ai sensi della
l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di Musei di
enti locali o di interesse locale» (Circolare attuativa della
d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001)
1. Premessa generale
La Regione Lombardia attraverso la realizzazione del
S.I.R.Be.C. – Sistema Informativo Regionale Beni Culturali
concorre con il Governo nazionale (Ministero per i Beni e le
Attività Culturali) e le altre Regioni alla costruzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale dei Beni Culturali,
supportando le operazioni di catalogazione, considerate strumento fondamentale per la conservazione e la salvaguardia
del patrimonio culturale lombardo nel contesto nazionale ed
europeo, e per la realizzazione della Carta del Rischio del patrimonio culturale, oltre che concorrendo alla definizione delle metodologie in tale materia.
Il Sistema Informativo Regionale Beni Culturali della Regione Lombardia, pertanto, partecipa allo sviluppo del sistema di interconnessione tra banche dati relative ai beni culturali, su scala regionale e nazionale.
La presente circolare attua le disposizioni di cui alla d.g.r.
n. 7/5282 del 22 giugno 2001 «Approvazione di modalità e termini per la presentazione di progetti e interventi in materia
di beni e attività culturali in attuazione dell’art. 4 comma 9
della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6».
2. Finalità del S.I.R.Be.C.
• precatalogazione e catalogazione delle collezioni museali;
• inventariazione e catalogazione di beni culturali mobili e
immobili diffusi sul territorio;
• catalogazione conservativa di beni culturali immobili e
mobili secondo la metodologia Carta del Rischio;
• identificazione e georeferenziazione di beni culturali immobili di interesse storico-artistico
• catalogazione delle collezioni di proprietà regionale.
3. Tipologie di interventi
Le tipologie di interventi che concorrono allo sviluppo del
S.I.R.Be.C. sono:
• strutturazione delle banche dati afferenti al Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali secondo i tracciati di catalogazione previsti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione;
• prosecuzione dell’informatizzazione e della normalizzazione dei dati S.I.R.Be.C. pregressi;
• sviluppo della catalogazione delle collezioni regionali;
• campagne di catalogazione e campagne fotografiche inerenti collezioni museali e beni immobili e mobili allocati
sul territorio;
• campagne di catalogazione di beni immobili e mobili secondo la metodologia Carta del Rischio del Patrimonio
Culturale.
Per realizzare questi interventi, la Regione opera in partenariato con enti pubblici e privati, secondo la normativa vigente, prevedendo l’eventualità di contribuire alla loro realizzazione anche con contributi tecnici, metodologici e finanziari.
4. Soggetti proponenti
I soggetti proponenti possono essere: Province, Comuni,
Diocesi, Università e Istituti di ricerca nonché enti e istituti
scientifici operanti nell’ambito della tutela e della conservazione dei Beni Culturali che per loro natura o competenza
offrano precise garanzie sulla realizzazione del progetto.
5. Requisiti di ammissibilità
I requisiti di ammissibilità per il cofinanziamento di progetti e interventi nell’ambito del S.I.R.Be.C. sono i seguenti:
• I progetti dovranno essere presentati perentoriamente
nei termini sotto indicati e la documentazione allegata
dovrà essere completa pena esclusione.
• Le campagne di catalogazione e le campagne di rilevazio-
ne fotografica dovranno avere contenuti originali ed essere concordate con la Regione Lombardia e le Soprintendenze competenti al fine di allocare razionalmente le risorse impiegate, evitando sovrapposizioni e doppi interventi di catalogazione sugli stessi oggetti.
• Le schede prodotte nell’ambito dei progetti devono intendersi complete di immagini. Potranno essere finanziate
campagne fotografiche finalizzate alla realizzazione della
documentazione iconografica di schede già prodotte qualora queste siano prive della documentazione fotografica
prevista, o siano accompagnate da documentazione fotografica non rispondente a quanto previsto nella normativa tecnica di riferimento («La documentazione fotografica delle schede catalogo – Metodologie e tecniche di riferimento – ICCD 1998»), o le condizioni del bene siano
mutate e richiedano una nuova documentazione fotografica.
• Potranno essere realizzate campagne di catalogazione
prive di una documentazione fotografica realizzata contestualmente solo nel caso sia disponibile documentazione fotografica preesistente da allegare alle schede con caratteristiche rispondenti alla normativa di riferimento.
• L’elenco dei beni oggetto della campagna di catalogazione o della campagna fotografica dovrà essere inviato almeno 60 gg. prima della data di scadenza per la presentazione dei progetti alla Soprintendenza competente per
materia e territorio (schede A e PG Soprintendenze per i
Beni architettonici ed il paesaggio; schede RA Soprintendenze per i beni archeologici; schede OA/BDM/F/S-MI/BN/
Soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico) la quale, secondo quanto concordato con la Regione Lombardia, dichiarerà che i beni
non sono già stati catalogati o, in caso di beni già schedati, l’opportunità della revisione o dell’aggiornamento delle schede esistenti.
La risposta della Soprintendenza dovrà essere inoltrata
dall’ente che propone il progetto alla Regione Lombardia
entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2003. Qualora l’ente non riceva risposta dalla Soprintendenza entro 60 gg.
dalla data di invio dell’elenco dei beni oggetto della catalogazione, il progetto potrà avere comunque corso. Farà
fede la data del timbro postale ovvero la data di acquisizione al protocollo (cfr. punto 6).
• Saranno cofinanziabili progetti di catalogazione e campagne fotografiche relative alle seguenti categorie di beni:
– beni architettonici di interesse artistico e storico;
– opere d’arte;
– reperti archeologici;
– stampe, matrici, incisioni;
– beni demoantropologici materiali;
– fotografia (tutte le tipologie di supporto fotografico);
– parchi e giardini;
– beni naturalistici;
– documenti della comunicazione orale.
Progetti di catalogazione inerenti altre tipologie di beni culturali verranno presi in considerazione solo in caso di comprovata urgenza ai fini della conservazione e dovranno comunque prevedere l’adozione dei i tracciati previsti dall’ICCD
su supporto cartaceo o su programmi informatici concordati
con la Regione.
I progetti di inventariazione e catalogazione devono comunque allinearsi agli standard nazionali in vigore. I dati
prodotti nell’ambito delle campagne di catalogazione dovranno essere trasferiti alla Regione Lombardia nei formati previsti dai tracciati SIRBeC/ICCD/CdR, utilizzando i software forniti dalla Regione.
• il personale coinvolto nei progetti con mansioni scientifiche deve possedere i requisiti professionali necessari
alle specifiche mansioni previste dal progetto: cfr. allegato 1 – titoli di studio richiesti ai catalogatori;
• l’ente proponente dovrà garantire un cofinanziamento
non inferiore al 50% del costo del progetto. Verranno valutati ai fini del cofinanziamento gli eventuali costi del
personale interno solo se direttamente impegnato nella redazione delle schede o nella realizzazione o digitalizzazione delle immagini ove se ne possa dimostrare l’effettiva applicazione per quote di tempo lavorato all’intervento;
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
• potranno essere ammessi progetti di durata annuale o
pluriennale: i progetti pluriennali potranno avere la durata massima di 4 anni; i progetti dovranno mirare alla
produzione di lotti catalografici organici e funzionalmente compiuti;
• i progetti proposti dovranno avere un costo complessivo
annuo non inferiore a C 5.200,00 il finanziamento richiesto alla Regione Lombardia non dovrà superare le somma di C 52.000,00; i costi medi per unità di prodotto non
dovranno essere superiori a quanto previsto nell’allegato
2 – tariffe di riferimento per schede di catalogazione;
• i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione dettagliata sui contenuti tecnico-scientifici e descrizione del contesto culturale e territoriale in cui si inserisce
il progetto di catalogazione.
6. Modalità di presentazione
Le domande dovranno essere indirizzate alla Struttura documentazione, restauro, valorizzazione, Unità organizzativa
Musei e Patrimonio archeologico, architettonico, artistico –
D.G. Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Giunta
regionale, piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano e, se consegnate a mano, potranno essere presentate esclusivamente nei
seguenti orari: lunedı̀ – giovedı̀ 9.30/12.00 – 14.30/16.30 – venerdı̀ 9.30/12.00
– a Milano – via Pirelli, 12 – Protocollo generale della Giunta regionale della Lombardia presso le sedi territoriali regionali ai seguenti indirizzi:
• Bergamo – viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 BG;
• Brescia – via Dalmazia, 92/94 – 25100 BS;
• Como – viale Varese angolo via Benzi – 22100 CO;
• Cremona – via Dante, 136 – 26100 CR;
• Lecco – c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 LC;
• Lodi – via Haussman, 7 – 26900 LO;
• Mantova – corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 MN;
• Pavia – viale Cesare Battisti, 150 – 27100 PV;
• Sondrio – via del Gesù, 17 – 23100 – SO;
• Varese – viale Belforte, 22 – 21100 – VA.
– A mezzo posta (ordinaria, prioritaria, raccomandata) in
busta indirizzata alla struttura documentazione, restauro, valorizzazione, Unità organizzativa Musei e Patrimonio archeologico, architettonico, artisitico – D.G. Culture
Identità e Autonomie della Lombardia, Giunta Regionale, piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano.
Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 16.30 del giorno 15 gennaio 2003, pena l’esclusione.
Le domande pervenute oltre i termine di scadenza sopra
indicato daranno luogo alla formale esclusione della richiesta. Nel caso di inoltro a mezzo posta farà fede il timbro postale.
7. Documentazione richiesta
I soggetti interessati dovranno presentare il progetto su
propria carta intestata (su cui deve essere applicata una marca da bollo da C 10,33 con esclusione dei soggetti esenti per
legge e gli enti pubblici) ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 642 e successive modificazioni.
La presente circolare, nel riepilogare la documentazione da
allegare alla domanda, contiene in allegato le schede e i facsimile da utilizzare secondo le seguenti indicazioni.
Sono parte integrante della domanda:
1. scheda anagrafica del progetto: allegato 3 – scheda
progetto;
2. la relazione dettagliata sulle finalità, sugli obiettivi
complessivi, sui contenuti tecnico-scientifici che dovrà descrivere il contesto culturale e territoriale in
cui si inserisce il progetto di catalogazione;
3. curricula firmati in originale del personale coinvolto
nel progetto con mansioni tecnico scientifiche allegato 1 – titoli di studio richiesti ai catalogatori;
4. dichiarazione sottoscritta sotto propria responsabilità del dirigente o funzionario competente che attesti l’originalità dei contenuti del progetto e che assicuri l’assolvimento di ogni obbligo eventuale di natura previdenziale, assicurativa e di rispetto delle
norme che regolano i rapporti di lavoro e i cantieri
mobili;
5. dichiarazione di originalità della catalogazione da
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Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
parte della Soprintendenza territoriale competente
per materia;
6. approvazione dello schema di convenzione con dichiarazione del cofinanziamento: allegato 4 – schema di deliberazione.
I progetti presentati senza la documentazione richiesta
entro i termini previsti non potranno essere considerati
ammissibili.
Sulla scheda progetto dovranno comunque essere indicati:
a) obiettivi da conseguire;
b) risultati e prodotti attesi;
c) risorse umane e finanziarie coinvolte;
d) previsioni di costo medio per singola unità di prodotto
(comprensivo di IVA);
e) costo globale del progetto (comprensivo di IVA) e entità
percentuale del cofinanziamento obbligatorio (non inferiore al 50%) da parte dell’ente proponente;
f) pianificazione e tempistica;
g) eventuali criticità.
I progetti pluriennali, dovranno inoltre indicare:
– obiettivi complessivi del progetto
– durata del progetto
e, per ogni annualità:
– scheda anagrafica del progetto con i costi previsti e i risultati attesi per l’annualità corrente;
– obiettivi conseguiti nelle annualità precedenti;
– documentazione attestante l’impegno dell’ente al cofinanziamento;
– curricula firmati dei catalogatori in caso di variazione del
personale coinvolto
secondo le modalità sopra descritte.
Ciascun progetto dovrà garantire per ogni annualità la produzione di un lotto catalografico organico e funzionalmente
compiuto.
Nel caso di finanziamento di progetti pluriennali negli
anni successivi alla prima approvazione, ove si voglia
chiedere nuovamente il cofinanziamento regionale, non
sarà necessario inoltrare nuovamente i seguenti documenti:
• curricula del personale coinvolto nel progetto con mansioni tecnico scientifiche solo se invariato;
• dichiarazione del dirigente o funzionario competente che
attesti l’originalità dei contenuti del progetto e che assicuri l’assolvimento di ogni obbligo eventuale di natura
previdenziale, assicurativa e di rispetto delle norme che
regolano i rapporti di lavoro e i cantieri mobili;
• dichiarazione di originalità della catalogazione da parte
della soprintendenza competente.
Il cofinanziamento da parte dell’ente proponente andrà documentato ogni anno mediante apposito atto formale di impegno della spesa o, comunque, altro atto che documenti il
vincolo delle risorse finanziarie disponibili, secondo la normativa propria dell’ente.
Per ogni progetto dovranno essere indicati il responsabile
scientifico e il responsabile amministrativo presso l’ente proponente, nonché il legale rappresentante, che firmerà tutti gli
atti ufficiali riguardanti il progetto (convenzione ed atti conseguenti). Eventuali cambiamenti nel personale coinvolto andranno preventivamente autorizzati dalla competente Struttura Documentazione, Restauro e Valorizzazione della Regione Lombardia.
La Struttura Documentazione, Restauro e Valorizzazione
– Unità Operativa Catalogazione, Documentazione e Sistemi
informativi multimediali potrà fornire l’assistenza tecnica anche nella predisposizione dei progetti stessi, in coerenza con
le priorità, i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione definiti dalla presente circolare.
8. Criteri di priorità nella valutazione e relativi punteggi
Un Nucleo di Valutazione, istituito con apposito decreto,
esaminerà ogni singolo progetto e, tra l’altro, verificherà la
congruità dei requisiti del personale tecnico-scientifico come
specificato nell’Allegato 1 alla presente circolare.
Saranno esclusi dal finanziamento gli Enti che non hanno
completato i progetti nei termini previsti dalle convenzioni
già approvate.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
I progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri:
a) urgenza documentata ai fini della conservazione, tutela
e valorizzazione dei beni;
b) grado percentuale del cofinanziamento da parte del
soggetto proponente;
c) prosecuzione o completamento dei progetti in corso,
o avvio di progetti di particolare rilevanza per importanza dei beni schedati, copertura territoriale, numero di
schede;
d) integrazione con il progetto Carta del Rischio o con
altri progetti di riconosciuto interesse regionale collegati agli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Sviluppo,
o con progetti comunitari;
e) recupero e normalizzazione di dati secondo i vigenti
standard nazionali.
Il Nucleo di Valutazione in fase di istruttoria terrà in considerazione inoltre i seguenti elementi:
– qualità della progettazione;
– valutazione dei risultati in progetti già realizzati dal soggetto richiedente nonché sulla puntualità nella consegna
dei risultati e degli stati di avanzamento lavori;
– assunzione di idonee iniziative di informazione e comunicazione, a carico del proponente, che evidenzino il partenariato con la Regione nella realizzazione del progetto.
I progetti verranno valutati secondo la seguente griglia:
PARAMETRO
Urgenza
DETTAGLIO
Valore
fino a
Conservazione
Tutela
Valorizzazione
8
8
8
Grado di cofinanziamento da parte del soggetto proponente
6
Avanzamento del progetto Prosecuzione
Completamento
2
6
Rilevanza
Copertura Territoriale
Numero di schede
Importanza beni schedati
4
2
10
Integrazione
Carta del Rischio
Altri progetti regionali, Unione Europea, collegamento agli obiettivi del P.R.S.
4
4
Recupero e normalizzazione secondo i vigenti standard nazionali
6
Qualità progettuale
2
9
9
2
Indicazione obiettivi totali/parziali
Elenco dettagliato dei beni da catalogare
Congruità delle risorse finanziarie
Fruizione della catalogazione iniziative di comunicazione
Relazione tecnico-scientifica
TOTALE
10
100
Avrà priorità il finanziamento dei progetti pluriennali approvati negli anni precedenti fermo restando il rispetto di
quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte.
Saranno ritenute comunque prioritarie:
• la precatalogazione e catalogazione delle collezioni museali,
• l’inventariazione e catalogazione dei beni culturali mobili e immobili diffusi sul territorio e a rischio di degrado
e di furto,
• la schedatura dei beni culturali immobili e mobili, secondo la metodologia Carta del Rischio, anche come necessario presupposto per il cofinanziamento di interventi
manutentivi e di restauro.
Proseguirà inoltre la catalogazione delle collezioni di proprietà regionale.
I progetti approvati dal Nucleo di Valutazione formano una
graduatoria all’interno della quale verranno finanziati seguendo l’ordine, in base alle effettive disponibilità di bilancio.
9. Tempi di realizzazione e consegna dei risultati
I progetti individuati in base alle indicazioni della presente
circolare e alle conclusioni del Nucleo di Valutazione vengono approvati con deliberazione della Giunta Regionale.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione della d.g.r. deve essere sottoscritta, da parte della Regione e dell’ente proponente, l’apposita convenzione attuativa che definisce i reciproci impegni
(allegati 5a), 5b), 5c).
I progetti dovranno completarsi entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione, con la consegna dei risultati e di
due relazioni, una tecnico-scientifica e una amministrativocontabile che specifichi le singole voci di spesa.
Per i progetti per i quali è richiesto un contributo superiore
a C 7.500,00 alla relazione amministrativo contabile andranno allegati i seguenti documenti:
A) Enti Pubblici: copia dei mandati di pagamento con timbro di pagamento della banca o, in alternativa, liberatoria del prestatore d’opera.
B) Privati: copia quietanzata delle fatture o notule di addebito emesse da aziende o da prestatori d’opera.
L’ente proponente si impegnerà a produrre entro 4 mesi
dalla firma della convenzione, almeno il 20% delle schede realizzate in modo da consentire le verifiche ritenute opportune
sull’avanzamento dei lavori.
Sarà concessa in via eccezionale una sola proroga non superiore a 90 giorni naturali e continuativi qualora la richiesta
– da presentare prima del 90º giorno antecedente quello della
scadenza – risulti adeguatamente motivata da documentate
cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell’ente proponente.
Le immagini fotografiche allegate alle schede di catalogo e
conservative dovranno essere di qualità adeguata e realizzata
secondo le metodologie definite dall’ICCD (cfr: Normative
ICCD: La documentazione fotografica delle schede di catalogo
e Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche, presenti anche sul sito internet www.iccd.beniculturali.it e nelle istruzioni annesse ai programmi informatici
S.I.R.Be.C.).
I dati alfanumerici e le immagini saranno trasferiti nella
banca dati centrale del S.I.R.Be.C. La Regione Lombardia ne
acquisirà la disponibilità, risultando esclusa qualsiasi pretesa
a qualunque titolo – salvo gli obblighi di legge – da parte dei
soggetti realizzatori, degli enti proprietari dei beni catalogati
o di chiunque altro.
10. Proprietà e uso dei prodotti
I prodotti risultanti dalla realizzazione dei progetti sono di
proprietà della Regione Lombardia e dell’ente proponente che
ne decidono concordemente le forme di utilizzo e le eventuali
modifiche, ai sensi delle leggi vigenti in materia di diritti d’autore. La proprietà e l’utilizzo dei dati realizzati nell’ambito
dei progetti proposti dalle Diocesi è normata secondo quanto
previsto dalla allegata convenzione. I risultati dei progetti
sono comunque resi disponibili per l’implementazione del
Catalogo Generale dei Beni Culturali, con modalità da definirsi a cura dello Stato e della Regione. La Regione potrà diffondere i dati al pubblico. L’eventuale diffusione dei dati attraverso pubblicazioni e reti telematiche terrà conto delle
problematiche di sicurezza dei beni e di riservatezza dei dati
sensibili secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra
Regione Lombardia e Diocesi lombarde (allegato 6 – protocollo riguardante la diffusione dei dati).
11. Erogazione dei finanziamenti
L’erogazione dei finanziamenti avverrà, dopo la sottoscrizione della convenzione attuativa, secondo le seguenti modalità:
a) agli enti beneficiari dei finanziamenti regionali sarà erogata una quota pari al 70% della somma assegnata successivamente alla firma della convenzione ed alla presentazione
della dichiarazione di avvio lavori alla Struttura Documentazione, Restauro e Valorizzazione.
b) Il saldo, corrispondente alla restante quota del 30% sarà
erogato a seguito della consegna dei materiali di catalogazione prodotti secondo quanto previsto dal progetto, dopo la verifica dei risultati e approvazione da parte della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione sulla base della documentazione comprovante l’attuazione del progetto e dei relativi giustificativi di spesa.
Per le modalità di rendicontazione si rinvia al punto 8.
«Tempi di realizzazione e consegna dei risultati».
12. Verifiche
Nel caso in sede di verifica venisse accertata la non corrispondenza dei risultati agli obiettivi previsti, la Regione provvederà alla revoca delle somme assegnate, fatte salve le spese
effettivamente sostenute, e debitamente documentate, per la
sola parte relativa ai risultati consegnati e corrispondenti al
progetto approvato, come tali conformi agli impegni risultanti dalla convenzione.
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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13. Struttura di riferimento
Nell’ambito della Direzione Generale Culture, Identità e
Autonomie della Lombardia, la Struttura di riferimento per
il S.I.R.Be.C. è la seguente:
Struttura Documentazione, restauro, valorizzazione.
Dirigente: Luisa Pedrazzini tel. 026765.3735
Unità Operativa Catalogazione, documentazione e sistemi
informativi multimediali
Resp. U.O.: E. Minervini, tel. 026765.2599
Referenti: C. Acerbis tel. 026765.2773;
C. Madia tel. 026765.2753.
Il Dirigente
della Struttura documentazione,
restauro e valorizzazione:
Luisa Pedrazzini
Il Direttore Generale
della Direzione generale Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia:
Pietro Petraroia
——— • ———
Allegato 1
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
AI CATALOGATORI
BENI ARCHITETTONICI
• Laurea in architettura oppure ingegneria civile con indirizzo edile.
BENI STORICO ARTISTICI
• Laurea in lettere, o in materie letterarie o in filosofia, o
in dipartimento arti, musica e spettacolo (DAMS) o in
conservazione dei beni culturali con indirizzo storico artistico.
BENI ARCHEOLOGICI
• Laurea in lettere con indirizzo archeologico o in conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico con
specificazione della materia e titolo della tesi. In alternativa per la preistoria laurea in scienze geologiche o naturali con tesi su argomento attinente al paleolitico con la
specificazione della materia e il titolo della tesi. Per archeozoologia è ammessa la laurea in scienze geologiche
o naturali su argomento attinente a faune di interesse
archeologico.
BENI DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI
• Laurea in lettere o filosofia o sociologia o scienze politiche o conservazione di beni culturali o scienze della formazione o dipartimento arti musica e spettacolo (DAMS)
o architettura con tesi in una delle discipline attinenti
alla storia sociale e alla demo-etno-antropologia.
BENI NATURALISTICI
• Laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze forestali e scienze ambientali, scienze geologiche.
FOTOGRAFIA
• Laurea in lettere o filosofia o sociologia o scienze politiche o conservazione di beni culturali o scienze della formazione o dipartimento arti musica e spettacolo (DAMS)
o architettura
– Per i responsabili di progetto in tutti gli ambiti è richiesto il diploma di specializzazione post-universitario relativo alla disciplina inerente agli oggetti di
catalogazione o una documentata esperienza pregressa maturata in ambito museale o nel corso di
precedenti campagne di catalogazione, che la Regione
si riserva di valutare.
– Per le campagne di catalogazione collegate al progetto
Carta del Rischio del Patrimonio Culturale verranno
particolarmente valutatati la documentata esperienza pregressa relativa a campagne di catalogazione
conservativa e percorsi formativi specificamente attinenti alle problematiche di conservazione; per la figura del restauratore prevista per la redazione della
scheda conservativa, verrà richiesto l’attestato conseguito presso una scuola riconosciuta che preveda
almeno due anni di corso, attinente alle classi di manufatti per le quali viene prevista la schedatura oppure
4208
una documentata esperienza professionale attinente alle stesse classi di manufatti, che la Regione si
riserva di valutare.
Per la documentazione di esperienze pregresse varranno anche pubblicazioni nel campo.
Per ogni disciplina sopra indicata occorre specificare la denominazione dell’insegnamento di cui sia titolare il relatore
della tesi, il titolo della stessa, l’anno accademico di discussione, l’Università presso la quale la laurea sia stata conseguita.
——— • ———
Allegato 2
TARIFFE DI RIFERIMENTO
PER SCHEDE DI CATALOGAZIONE
I costi delle schede si intendono vincolanti fatte salve
particolari condizioni operative che dovranno essere debitamente motivate.
La variazione di prezzo tra importo minimo e importo
massimo indicati è correlata alla complessità del bene
schedato.
I prezzi si intendono IVA esclusa, al lordo delle ritenute
di legge, con esclusione del corredo fotografico.
BENI ARCHITETTONICI
• Modulo identificativo C 20,00
• Scheda A – precatalogo:
(senza rilievo) da C 155,00 a C 210,00
(con rilievo) da C 520,00 a C 775,00.
Si intendono compresi lo stralcio, la mappa catastale; le
ricerche relative alla proprietà immobiliare presso l’U.T.E. e
la Conservatoria dei Registri Immobiliari; l’indagine storicoarchivistica e bibliografica;
• Scheda conservativa I.C.R. (primo livello) C 415,00.
Si intende compreso anche il rilievo di un piano tipo.
• Scheda rischio antropico I.C.R. C 155,00.
• Modulo catalografico Carta del Rischio comprendente
scheda A (anagrafica), scheda conservativa I.C.R. (primo
livello), scheda I.C.R. rischio antropico da C 725,00 a
C 930,00.
• Scheda di precatalogo PG (parchi e giardini) senza rilievo da C 155,00 a C 210,00
• Scheda di precatalogo PG – con rilievo da C 520,00 a
C 1.035,00
• Revisione, aggiornamento e caricamento su supporto informatico di schede pregresse da C 25,00 a C 42,00
• Caricamento su supporto informatico di schede pregresse C 7,00
BENI ARCHEOLOGICI
• Scheda RA (reperti museali) da C 16,00 a C 20,00
• Scheda RA (reperti di nuovo accesso) da C 20,00 a
C 26,00
BENI STORICO ARTISTICI
• Schede OA catalogo da C 25,00 a C 42,00
• Schede OA di precatalogo da C 10,00 a C 20,00
• Schede S/MI di catalogo da C 15,00 a C 20,00
• Schede S/MI di precatalogo da C 10,00 a C 15,00
• Scheda conservativa I.C.R. (opera d’arte) C 52,00
BENI DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI
• Scheda BDM di catalogazione da C 8,00 a C 15,00
• Scheda BDM di precatalogazione da C 5,00 a C 8,00
BENI NATURALISTICI
• Catalogazione ex novo C 5,00
• Catalogazione ex novo con determinazione dei reperti
C 10,00
• Informatizzazione di schede già esistenti fino a un massimo di C 3,00
• Revisione e inserimento fino a un massimo C 4,00
FOTOGRAFIA
• Scheda F/AIM corredata da immagine digitalizzata da
C 6,00 a C 12,00
RECUPERO DATI PREGRESSI per tipologie RA, OA,
S/MI, BDM
• Revisione, aggiornamento e informatizzazione schede
pregresse da C 5,00 a C 15,00
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
• Informatizzazione schede pregresse C 5,00
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE SCHEDE
CATALOGO
Fotografie di documentazione delle schede catalogo da consegnare digitalizzate secondo gli standard previsti dalla «Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche» dell’ICCD:
• immagine B/N realizzata su pellicola 35 mm. o direttamente su supporto digitale da C 5,00 a C 12,00;
• immagine a colori realizzata su pellicola negativa o diapositiva 35 mm. o direttamente su supporto digitale da
C 5,00 a C 14,00.
Il costo delle campagne fotografiche su medio e grande formato andrà di volta in volta concordato.
• Digitalizzazione di immagini da negativi, diapositive,
stampe da C 1,50 a C 12,00 a seconda del tipo e del formato dell’immagine originale e della risoluzione e della
profondità di colore dell’immagine digitale acquisita.
——— • ———
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Allegato 3
Anno 2003
SCHEDA PROGETTO
Anagrafica dell’ente
Ente titolare del progetto (realizzatore) .................................
Indirizzo ................................................ e-mail ........................
C.A.P. ......... Città ....................................... Provincia .............
Prefisso ........ Telefono ........................... Fax ...........................
Referente:
Cognome .................................... Nome ....................................
Telefono .................................... e-mail ....................................
Ente proprietario .....................................................................
Indirizzo ................................................ e-mail ........................
C.A.P. ......... Città ....................................... Provincia .............
Prefisso ........ Telefono ........................... Fax ...........................
Referente:
Cognome .................................... Nome ....................................
Telefono .................................... e-mail ....................................
Legale rappresentante
Cognome .................................... Nome ....................................
Telefono .................................... e-mail ....................................
Altri Enti coinvolti
......................................................................................................
Modalità di riscossione dell’eventuale finanziamento
(solo in caso di nuovo finanziamento o se modificato)
Conto corrente bancario n. ..............
Intestato a (1) .............................................................................
Banca ..........................................................................................
Agenzia ........................................ Via ........................................
Cod. ABI ................................. Cod. CAB .................................
Titolo del progetto
......................................................................................................
Progetto annuale
䊐
Progetto pluriennale
䊐
Durata complessiva ............
Annualità in corso ............
Responsabile scientifico
Cognome .................................... Nome ....................................
Telefono .................................... e-mail ....................................
(1) Il conto corrente deve essere intestato al soggetto giuridico richiedente il contributo.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Risultati e prodotti attesi
Prodotti e analisi costi
Oggetto
tipologie
schede
numero
costo
unitario
costo
complessivo
Ricognizione identificativa (*)
Campagne di catalogazione BENI ARCHITETTONICI
A
precatalogo
senza rilievo
A
precatalogo
con rilievo
conservativa I.C.R.
primo livello
rischio antropico
I.C.R.
Carta del Rischio
PG
precatalogo
senza rilievo
PG
precatalogo
con rilievo
4209
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Prodotti e analisi costi
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Oggetto
tipologie
schede
numero
costo
unitario
costo
complessivo
numero
costo
unitario
costo
complessivo
BENI ARCHEOLOGICI
RA
reperti museali
RA
nuovo accesso
BENI STORICO ARTISTICI
OA
precatalogo
OA
catalogo
OA
scheda conservativa
I.C.R.
S-MI
precatalogo
S-MI
catalogo
BENI DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI
BDM
precatalogo
BDM
catalogo
BENI NATURALISTICI
catalogazione
ex novo
catalogazione
ex novo
con determinazione
reperti
FOTOGRAFIA
F/AIM
Recupero dati pregressi (*)
Schede revisionate, aggiornate e informatizzate
Schede pregresse informatizzate
Totale schede recuperate
formato
Campagna fotografica
Fotografie digitali
Diapositive
Negativo bianco e nero
Negativo colori
Digitalizzazione immagini
Digitalizzazioni da stampe colore
Digitalizzazioni da stampe b/n
Digitalizzazioni da negativi/diapositive colore
Digitalizzazioni da negativi/diapositive b/n
(*) Specificare la tipologia delle schede.
RISORSE IMPEGNATE
Per i progetti annuali:
Costo complessivo: C ..............................................
Finanziamento richiesto alla Regione Lombardia: C .............
Entità del cofinanziamento: C ...................................
Per i progetti pluriennali:
Costo complessivo: C.................
Costo per ogni annualità:
annualità
1º
2º
3º
4º
anno
anno
anno
anno
Costo
complessivo
C
C
C
C
Finanziamento
richiesto
C
C
C
C
Cofinanziamento
C
C
C
C
Costi di gestione: C......................
(verranno valutati ai fini del cofinanziamento i costi del personale interno solo se direttamente impegnato nella redazio-
4210
ne delle schede o nella realizzazione o digitalizzazione delle
immagini)
Risorse umane impegnate:
Cognome, nome .........................................................................
Ruolo (allegare curriculum) .......................................................
......................................................................................................
Relazione dettagliata
(contenuti tecnico-scientifici del progetto,descrizione del contesto culturale e territoriale in cui si inserisce)
......................................................................................................
Eventuali criticità
......................................................................................................
(Firma)
..........................................................
Marca da Bollo
(ai sensi della legge vigente)
——— • ———
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Allegato 4
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
........... in caso di approvazione del progetto presentato per un
finanziamento nell’ambito del piano SIRBeC 2003, l’ente si
impegna a:
– realizzare entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione il progetto cosı̀ come presentato, dal costo totale di
C ..........., e che prevede nel dettaglio di produrre:
n. ...... schede di inventariazione/precatalogo/catalogo relative a beni ..............................................................................
n. ...... fotografie
n. ...... immagini digitalizzate
n. ...... schede cartacee recuperate informaticamente
......... (altro);
– garantire nel bilancio dell’anno di riferimento la copertura
finanziaria di C ............. pari ad una percentuale non inferiore al 50% del costo totale del progetto;
– utilizzare tracciati schedografici, formati di trasferimento,
normative per le riprese fotografiche e per la digitalizzazione delle immagini allineati agli standard in vigore secondo
le indicazioni della Struttura Documentazione, valorizzazione e restauro;
– fornire l’hardware e il personale necessario;
– utilizzare per le mansioni previste il personale indicato nel
progetto presentato e di cui si sono allegati i curricula;
– concordare con i competenti uffici della Regione Lombardia eventuali modifiche o integrazioni del progetto che si
rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del lavoro, senza che con ciò risulti aumentato il costo dello stesso;
– consegnare alla Regione Lombardia alla scadenza del progetto una copia di quanto realizzato, corredato da una relazione tecnico-scientifica conclusiva e dal rendiconto amministrativo-contabile;
– approvare lo schema di convenzione allegato;
– designare per la sottoscrizione dell’atto il dirigente e/o funzionario ...................................................................................
Si riconosce inoltre che i prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono di proprietà della Regione
Lombardia e del ................................................... (nome ente),
che ne decidono concordemente le forme di utilizzo, secondo
lo schema di convenzione allegato, ed entreranno a far parte
del Sistema Informativo Regionale sui Beni Culturali e del
Catalogo Generale dei Beni Culturali. Si riconosce altresı̀ che
in caso di non corrispondenza dei risultati agli obiettivi previsti, la Regione Lombardia provvederà alla revoca delle somme erogate, fatte salve le spese effettivamente sostenute per la
sola parte di risultati conseguiti e corrispondenti al progetto.
——— • ———
Allegato 5a)
Convenzione tra la Regione Lombardia e l’ente
......................................................................................................
per la realizzazione del progetto ...........................................
PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione
fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia, con deliberazione n. .......... del ..................., ha approvato e finanziato,
ai sensi dell’art. 12 della l.r. 39/74, il progetto .........................
PREMESSO inoltre che la Regione Lombardia aderisce alle
indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
PREMESSO altresı̀ che tale progetto è stato concordato dall’ente .................. con la Struttura Documentazione, restauro
e valorizzazione nel quadro della realizzazione del Sistema
informativo regionale dei beni culturali.
Tutto ciò premesso l’anno ......... il giorno ............ del mese
di .......... negli uffici della Giunta Regionale della Lombardia
– Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della
Lombardia siti in piazza IV Novembre, 5 – Milano C.F.
80050050154, tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ai sensi della Delibera
n. 5282 del 22 giugno 2001, domiciliato per la carica in Milano, piazza IV Novembre, 5;
e ....................................................... legalmente rappresentato
da ..................................., e di seguito designato come “Ente”,
si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1
La Giunta Regionale affida all’ente l’incarico di realizzare il
progetto ..............., cosı̀ come finanziato con deliberazione
n. ..... del ............... e convenuto nella presente convenzione.
La scelta e la gestione del personale coinvolto nel progetto,
operatori e collaboratori, sono totalmente a carico dell’ente
secondo le modalità di cui alla circolare del Dirigente della
Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione prot.
n. ........ del ...........
Il lavoro verrà fornito secondo le caratteristiche e le metodologie precisate nella deliberazione di cui al comma precedente.
Eventuali modifiche o integrazioni del progetto che si rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del lavoro saranno concordate tra le parti senza che con ciò risulti aumentato
il costo dello stesso.
Art. 2
La Giunta Regionale si impegna ad erogare all’ente la somma
di C ............... pari al 50% del costo complessivo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione e a collaborare, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e
Autonomie della Lombardia Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, al suo
buon esito.
L’ente concorda con la Struttura Documentazione, restauro e
valorizzazione le schede e i tracciati da utilizzare nonché il
relativo software per garantire la compatibilità e l’integrazione col S.I.R.Be.C. e con i sistemi informativi nazionali, nonché la coerenza con gli standard nazionali in vigore.
Secondo quanto stabilito dalla succitata d.g.r., la somma
assegnata verrà erogata secondo le seguenti modalità:
a) una quota pari al 70% della somma assegnata sarà erogata, successivamente alla firma della convenzione, dopo la
verifica da parte del Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione dello svolgimento delle
sottoelencate attività e, a seguito della presentazione da
parte dei soggetti attuatori, della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività medesime e dei relativi giustificativi di spesa, ove necessari:
– progettazione
– individuazione dei beni oggetto di catalogazione;
– individuazione del personale coinvolto nel progetto;
– avvio lavori;
b) il saldo, corrispondente alla restante quota del 30% sarà
erogato a seguito della consegna dei materiali di catalogazione prodotti secondo quanto previsto dal progetto, dopo
la verifica dei risultati e approvazione da parte del Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione sulla base della documentazione comprovante l’attuazione del progetto e dei relativi giustificativi di spesa,
ove necessari.
Art. 3
L’ente si impegna a realizzare il progetto di cui all’art. 1 nei
tempi e secondo le modalità stabilite da questa convenzione
nonché a concordare le forme di utilizzo del prodotto con la
competente unità organizzativa della Regione Lombardia.
L’ente si impegna inoltre a fornire l’hardware e il personale
necessario, secondo quanto convenuto all’art. 1.
Art. 4
Il progetto sarà completato in un anno a partire dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 5
Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ha facoltà di prorogare, a domanda, il predetto termine per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’ente; tale unica proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di maggiorazione in valore assoluto o in percentuale del contributo di cui all’art. 2, dovendosi il relativo importo considerare determinato nei termini predetti, anche in
presenza di particolari difficoltà o di situazioni di forza maggiore. La proroga stessa non potrà superare la durata di giorni 90 naturali e continuativi.
4211
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Tale proroga non potrà peraltro essere applicata a progetti
pluriennali.
Art. 6
La Giunta Regionale, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, potrà effettuare verifiche sullo svolgimento dei lavori,
per quanto di sua competenza, e verificherà comunque a fine
lavori il regolare adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione.
Art. 7
L’ente si impegna a presentare, al termine dei primi quattro
mesi di lavoro, lo stato di avanzamento lavori relativo almeno
al 20% delle schede da produrre e a trasferire alla Struttura
Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa
Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, i dati e le immagini già realizzate in modo da consentire le verifiche ritenute opportune sull’avanzamento dei
lavori, anche mediante test sperimentali sulle procedure di
trasferimento, il cui buon esito costituisce elemento decisivo
per una positiva valutazione del prodotto finale.
A conclusione del lavoro l’ente presenterà una relazione tecnico-scientifica sullo svolgimento e sui risultati finali nonché il
rendiconto finanziario dell’intero costo del progetto finanziato.
Art. 8
In caso di valutazione di non corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi previsti, il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione provvederà alla revoca
delle somme assegnate, fatte salve le spese effettivamente sostenute per la sola parte di risultati consegnati e corrispondenti al progetto. Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione potrà eventualmente fare obbligo all’ente di eseguire totalmente a proprie spese i lavori che
valgano a completare o a rendere idoneo il lavoro, assegnando all’uopo un congruo termine.
Art. 9
L’ente si obbliga alle condizioni e nei termini indicati negli
artt. precedenti ad adempiere agli impegni assunti con il presente atto e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto
del contributo pari a C ............, comprensivo di tutte le spese
da sostenere in relazione a quanto previsto nella presente
convenzione e dichiara di non aver null’altro da esigere da
parte della Regione Lombardia.
Art. 10
La Regione Lombardia non assume obbligo alcuno nei confronti dell’ente per le spese che questi dovesse affrontare e
sostenere in eccedenza alle somme di cui all’art. 2. La Regione Lombardia è inoltre esonerata da ogni obbligo e responsabilità conseguente ai rapporti di lavoro che venissero instaurati tra l’ente e a danno di terzi in dipendenza dalle attività
espletate in relazione alla presente convenzione.
Art. 11
I prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono di proprietà della Regione Lombardia e dell’ente
che ne decidono concordemente le forme di utilizzo e le eventuali modifiche. I dati saranno consegnati alla Regione nei
formati di scambio concordati ed entreranno a far parte del
Sistema informativo regionale beni culturali nonché del Sistema Generale Nazionale del Catalogo e della Documentazione; gli originali delle immagini rimarranno depositati
presso l’ente e saranno a disposizione della Regione Lombardia per ogni evenienza; alla Regione Lombardia, secondo il
progetto concordato, con la scheda sarà fornita l’immagine
digitalizzata secondo gli standard regionali, coerenti con
quelli fissati dallo Stato. I dati e le immagini risultanti dal
progetto frutto dell’autonomo impegno finanziario dell’ente
dovranno essere trasferiti alla Regione su un supporto informatico da essa giudicato idoneo.
I dati verranno inseriti nelle banche dati SIRBeC. La Regione
potrà diffondere i dati al pubblico. L’eventuale diffusione dei
dati attraverso pubblicazioni e reti telematiche terrà conto
delle problematiche di sicurezza dei beni e di riservatezza dei
dati sensibili secondo quanto previsto dal protocollo di intesa
tra Regione Lombardia e Diocesi lombarde.
4212
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Art. 12
Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente convenzione tra la Regione Lombardia e l’ente che non
sia possibile definire in via amichevole, saranno deferite ad
un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, e gli altri due
nominati rispettivamente dalla Regione Lombardia e «DenominazioneSoggetto». Il collegio giudicherà secondo regole di
diritto e la sentenza non sarà soggetta né ad appello né a cassazione. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del
collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente
in giudizio arbitrale e graveranno definitivamente sulla parte
soccombente.
Art. 13
Saranno a carico dell’ente le spese di carta legale nonché gli
oneri connessi a tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, nascenti dalla presente convenzione in base alle norme vigenti.
Art. 14
La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali
uno per la Regione Lombardia, uno per l’ente, uno da servire
ai fini della registrazione, qualora questa fosse richiesta in
caso d’uso, le cui spese sono da considerarsi a carico del soggetto richiedente.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione.
Il Dirigente e/o funzionario dell’ente ........................................
Milano,
Allegato 5b)
Convenzione per la realizzazione del progetto di diretto
interesse regionale tra la Regione Lombardia e ................
PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione
fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia, con deliberazione n. ..... del...... ha approvato e finanziato, ai sensi
dell’art. 12 della l.r. 39/74, il progetto ......................................
PREMESSO inoltre che la Regione Lombardia aderisce alle
indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
PREMESSO altresı̀ che tale progetto è stato concordato ........................ con la Struttura Documentazione, restauro
e valorizzazione nel quadro della realizzazione del Sistema
informativo regionale beni culturali.
Tutto ciò premesso l’anno il giorno del mese di negli uffici
della Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale
Culture Identità e Autonomie della Lombardia siti in piazza
IV Novembre, 5 – Milano C.F.80050050154, tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro, e valorizzazione ai sensi della Delibera n. 5282 del 22 giugno 2001 domiciliato per la carica in Milano, piazza IV Novembre, 5;
e ....................................................... legalmente rappresentato
da ................................................................................................,
si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1
La Giunta Regionale affida a ....................................................
l’incarico di realizzare il progetto .............................................
cosı̀ come finanziato con deliberazione n. ....... del .................
e convenuto nella presente convenzione. Eventuali modifiche
o integrazioni del progetto che si rendessero necessarie nel
corso dello svolgimento del lavoro saranno concordate tra le
parti senza che con ciò risulti aumentato il costo dello stesso.
Art. 2
La Giunta Regionale si impegna ad erogare la somma di
C ............. per la realizzazione del progetto di cui al progetto
allegato alla presente convenzione e a collaborare, attraverso
la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della
Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, al suo buon esito. Secondo
quanto stabilito dalla succitata d.g.r., la somma sarà erogata
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e, su presentazione dei necessari giustificativi di spesa.
Art. 3
.............. si impegna a realizzare il progetto di cui all’art. 1 nei
tempi e secondo le modalità stabilite da questa convenzione.
Art. 4
Il progetto sarà completato in un anno a partire dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 5
Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ha facoltà di prorogare, a domanda, il predetto termine per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà delle ..........................; tale unica proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di maggiorazione in valore assoluto o in percentuale del contributo di cui all’art. 2, dovendosi
il relativo importo considerare determinato entro i termini
predetti, anche in presenza di particolari difficoltà o di situazioni di forza maggiore. La proroga stessa non potrà superare
la durata di giorni 90 naturali e continuativi.
Art. 6
La Giunta Regionale, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – Unità Operativa Catalogazione, documentazione e Sistemi Informativi multimediali, potrà effettuare verifiche sullo svolgimento dei lavori,
per quanto di sua competenza, e verificherà comunque a fine
lavori il regolare adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione.
Art. 7
................. si impegna a presentare, contestualmente alla presentazione di ogni stato di avanzamento, una relazione dei
risultati ottenuti che verrà sottoposta alla valutazione della
Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione.
Art. 8
In caso di valutazione di non corrispondenza dei risultati agli
obiettivi previsti il Dirigente della Struttura Documentazione,
restauro e valorizzazione non erogherà le somme richieste,
fatte salve le spese effettivamente sostenute per la sola parte
di risultati consegnati e corrispondenti al progetto. Nel caso
che a conclusione lavori venga verificata la non corrispondenza degli esiti del progetto ai risultati attesi il Dirigente della
Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione potrà
richiedere che ................. esegua a proprie spese i lavori che
valgano a completare o a rendere idoneo il lavoro, assegnando all’uopo un congruo termine.
In caso di negligenza da parte .................. nello svolgimento
dei lavori ad essa affidati o di inadempienza delle disposizioni
di cui alla presente convenzione, la Regione Lombardia ha
facoltà, previa intimazione scritta, di risolvere la convenzione
medesima, mediante dichiarazione comunicata alla controparte a mezzo lettera raccomandata, con riserva di richiedere
il danno derivante dall’inadempienza e dalla negligenza.
Art. 9
................. si obbliga alle condizioni e nei termini indicati negli artt. precedenti ad adempiere all’incarico affidatole, dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma
di C ............. (IVA inclusa), comprensiva di tutte le spese da
sostenere in relazione a quanto previsto nella presente convenzione e dichiara di non aver null’altro da esigere.
Art. 10
La Regione Lombardia non assume obbligo alcuno nei confronti delle ............................. per le spese che questa dovesse
affrontare e sostenere in eccedenza alle somme di cui all’art.
2. La Regione Lombardia è inoltre esonerata da ogni obbligo
e responsabilità conseguente ai rapporti di lavoro che venissero instaurati da e a danno di terzi in dipendenza dalle attività espletate in relazione alla presente convenzione.
Art. 11
I prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono di proprietà della Regione Lombardia.
Art. 12
Saranno a carico di le spese di carta legale nonché tutte le
imposte e tasse, nessuna esclusa, nascenti dalla presente convenzione in base alle disposizioni di leggi vigenti.
Art. 13
Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente convenzione tra l’amministrazione della Regione Lom-
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
bardia e ...................................... che non sia possibile definire
in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Milano e gli altri due nominati rispettivamente dalla Regione Lombardia e da ............................. Il collegio giudicherà secondo regole di diritto. Le spese per la costituzione ed il finanziamento del collegio arbitrale saranno
anticipate dalla parte richiedente il giudizio arbitrale e graveranno definitivamente sulla parte soccombente.
Art. 14
La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali,
uno per la Regione Lombardia, uno per l’ente ed uno ai fini
della registrazione, qualora questa fosse richiesta in caso
d’uso, le cui spese sono da considerarsi a carico del soggetto
richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
Milano,
Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione
Il Legale Rappresentante di ......................................................
Allegato 5c)
Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e la Diocesi
di .................................................................................................
per la realizzazione del progetto «Catalogazione beni culturali ecclesiastici – anno ....»
PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione
fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia, con deliberazione n. ....... del ..............., ha approvato e finanziato, ai
sensi dell’art. 12 della l.r. 39/74, il progetto ............................;
PREMESSO inoltre che la Regione Lombardia aderisce alle
indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione;
PREMESSO che le Diocesi lombarde, nel rispetto delle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, stanno realizzando
l’inventario generale dei beni culturali appartenenti agli Enti
ecclesiastici soggetti alla propria giurisdizione, secondo le indicazioni dell’ufficio nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana e in collaborazione con il Ministero per i beni e le
attività culturali, nello spirito dell’Intesa per la tutela dei beni
culturali ecclesiastici sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e dal Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.);
PREMESSO altresı̀ che la Diocesi di .......................................
va parimenti realizzando la catalogazione, l’inventariazione e
la riproduzione fotografica di beni culturali ecclesiastici appartenenti ad enti soggetti alla propria giurisdizione ed è disponibile a mettere a disposizione della Regione Lombardia i
prodotti risultanti dall’attività in oggetto, limitatamente ai
dati frutto del presente progetto cofinanziato;
PREMESSO infine che tale progetto è stato concordato dalla
Diocesi di ................................. con la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione nel quadro della realizzazione del Sistema informativo regionale dei beni culturali.
Tutto ciò premesso l’anno ......... il giorno.................................
del mese di ........................ negli uffici della Giunta Regionale
della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia siti in piazza IV Novembre, 5 – Milano C.F. 80050050154, tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura
Documentazione, restauro e valorizzazione ai sensi della Delibera n. 5282 del 22 giugno 2001, domiciliato per la carica in
Milano, piazza IV Novembre, 5;
e la Diocesi di ............................................. C.F. ......................
legalmente rappresentata da ............. , in qualità di ..............,
si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1
La Diocesi di ...................................... si impegna a realizzare
il progetto «Catalogazione beni culturali ecclesiastici –
anno ......», cosı̀ come finanziato con deliberazione n. .....
4213
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del ................ e convenuto nella presente convenzione. La
scelta e la gestione del personale coinvolto nel progetto, operatori e collaboratori, sono totalmente a carico della Diocesi
di ........................................................... e secondo le modalità
di cui alla circolare n. ........ del ...............
Il lavoro verrà fornito secondo le caratteristiche e le metodologie precisate nella deliberazione di cui al comma precedente.
Eventuali modifiche o integrazioni del progetto che si rendessero necessarie nel corso dello svolgimento del lavoro saranno concordate tra le parti senza che con ciò risulti aumentato
il costo dello stesso.
Art. 2
La Giunta Regionale, approvando il progetto della Diocesi
di ..............................., si impegna ad erogare alla stessa la
somma di C ................ per la sua realizzazione e a collaborare, attraverso la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia Struttura Documentazione, restauro
e valorizzazione.
Secondo quanto stabilito dalla succitata d.g.r., la somma
assegnata verrà erogata secondo le seguenti modalità:
a) una quota pari al 70% della somma assegnata sarà erogata, successivamente alla firma della convenzione, dopo la
verifica da parte del Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione dello svolgimento delle
sottoelencate attività e, a seguito della presentazione da
parte dei soggetti attuatori, della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività medesime e dei relativi giustificativi di spesa, ove necessari:
– progettazione;
– individuazione dei beni oggetto di catalogazione;
– individuazione del personale coinvolto nel progetto;
– avvio lavori;
b) il saldo, corrispondente alla restante quota del 30% sarà
erogato a seguito della consegna dei materiali di catalogazione prodotti secondo quanto previsto dal progetto, dopo
la verifica dei risultati da parte del Dirigente della Struttura Documentazione restauro e valorizzazione sulla base
della documentazione comprovante l’attuazione del progetto e dei relativi giustificativi di spesa, ove necessari.
Art. 3
La Diocesi di .................................. concorda con la Struttura
Documentazione, restauro e valorizzazione le schede e i tracciati da utilizzare nonché il relativo software per garantire la
compatibilità e l’integrazione col S.I.R.Be.C. e con i sistemi
informativi nazionali, nonché la coerenza con gli standard
nazionali in vigore secondo le modalità di seguito specificate:
a) la Regione Lombardia avendo approntato un software di
catalogazione che integra i tracciati I.C.C.D./S.I.R.Be.C.
con i campi previsti dal tracciato C.E.I. lo mette a disposizione della Diocesi di ...................... I programmi sorgenti
di detto software sono depositati presso la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia e
saranno resi disponibili agli utilizzatori sottoscrittori della
presente convenzione in caso di cessazione d’attività da
parte dei fornitori o qualora la Regione Lombardia decidesse di non dare seguito al progetto SIRBEC. Il software
sarà dato in uso anche agli Enti ecclesiastici che ne faranno richiesta, secondo le modalità previste dalla presente
convenzione e dalle specifiche convenzioni S.I.R.Be.C., sia
quelle a carattere oneroso che quelle a carattere non oneroso;
b) gli Enti ecclesiastici utilizzeranno tale software per la produzione dei dati per la catalogazione del patrimonio, e comunque i dati saranno riversati alla Regione Lombardia
nel formato utilizzato dal software medesimo;
c) per tutti gli eventuali problemi connessi all’utilizzo del
software il referente sarà la Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione della Direzione Generale Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia, della Regione
Lombardia.
Art. 4
La Diocesi di ...................................... si impegna a realizzare
il progetto di cui all’art. 1 nei tempi e secondo le modalità
stabilite da questa convenzione.
Art. 5
Il progetto sarà completato in un anno a partire dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione.
4214
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Art. 6
Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ha facoltà di prorogare, a domanda, il predetto termine per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della Diocesi di ..........................; tale unica proroga non potrà in nessun caso costituire motivo di maggiorazione in valore assoluto o in percentuale del contributo di cui all’art. 2,
dovendosi il relativo importo considerare determinato nei termini predetti, anche in presenza di particolari difficoltà o di
situazioni di forza maggiore. La proroga stessa non potrà superare la durata di giorni 90 naturali e continuativi.
Tale proroga non potrà peraltro essere applicata a progetti
pluriennali.
Art. 7
La Giunta Regionale, attraverso la Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione – potrà effettuare verifiche sullo svolgimento dei lavori, per quanto di sua competenza, e verificherà comunque a fine lavori il regolare adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione.
Art. 8
La Diocesi di .................................... si impegna a presentare,
al termine dei primi quattro mesi di lavoro, lo stato di avanzamento lavori relativo almeno al 20% delle schede da produrre
e a trasferire alla Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione i dati e le immagini già realizzate in modo da consentire le verifiche ritenute opportune sull’avanzamento dei
lavori, anche mediante test sperimentali sulle procedure di
trasferimento, il cui buon esito costituisce elemento decisivo
per una positiva valutazione del prodotto finale.
A conclusione del lavoro la Diocesi di ......................................
presenterà una relazione tecnico scientifica sullo svolgimento
e sui risultati finali nonché il rendiconto amministrativo dell’intero costo del progetto finanziato.
Art. 9
In caso di valutazione di non corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi previsti, il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione provvederà alla revoca
delle somme assegnate, fatte salve le spese effettivamente sostenute per la sola parte di risultati consegnati e corrispondenti al progetto. Il Dirigente della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione potrà eventualmente fare obbligo alla Diocesi di ................................. di eseguire totalmente
a proprie spese i lavori che valgano a completare o a rendere
idoneo il lavoro, assegnando all’uopo un congruo termine.
Art. 10
La Diocesi di ................................................... prende atto che
l’erogazione della somma stabilita è subordinata all’effettiva
realizzazione del progetto nei termini e nelle modalità concordati nella presente convenzione e dichiara di non aver null’altro da esigere da parte della Regione Lombardia.
Art. 11
La Regione Lombardia non assume obbligo alcuno nei confronti della Diocesi di ............................... per le spese che questa dovesse affrontare e sostenere in eccedenza alle somme di
cui all’art. 2. La Regione Lombardia è inoltre esonerata da
ogni obbligo e responsabilità conseguente ai rapporti di lavoro che venissero instaurati tra la Diocesi di ............................
e a danno di terzi in dipendenza dalle attività espletate in
relazione alla presente convenzione.
Art. 12
I prodotti risultanti dalla realizzazione del progetto in questione sono soggetti alla disponibilità della Diocesi di ...........
che ne consente l’utilizzo alla Regione Lombardia nell’ambito
del Sistema informativo regionale sui beni culturali e per iniziative culturali non a scopo di lucro.
La fruizione dei dati sopra indicati avverrà secondo le modalità del protocollo allegato alla presente convenzione (all. a).
Le parti prendono atto che i dati, le immagini e i beni culturali ai quali dati e immagini si riferiscono sono di proprietà dei
singoli enti ecclesiastici titolari dei beni stessi; l’uso dei dati
e delle immagini è consentito nei termini previsti da questa
convenzione.
I dati saranno consegnati alla Regione nei formati di scambio
concordati ed entreranno a far parte del Sistema informativo
regionale sui beni culturali nonché del Sistema Generale Nazionale del Catalogo e della Documentazione. Gli originali
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
delle immagini rimarranno depositati presso la Diocesi di....;
alla Regione Lombardia, secondo il progetto concordato, con
la scheda sarà fornita l’immagine digitalizzata secondo gli
standard regionali, coerenti con quelli fissati dallo Stato. I
dati e le immagini risultanti dal progetto di cui alla presente
convenzione dovranno essere trasferiti alla Regione su un
supporto informatico da essa giudicato idoneo.
Art. 13
Tutte le controversie che potessero sorgere in merito alla presente convenzione tra la Regione Lombardia e la Diocesi di .....................che non sia possibile definire in via amichevole,
saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre
membri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di
Milano, e gli altri due nominati rispettivamente dalla Regione
Lombardia e «Denominazione Soggetto». Il collegio giudicherà secondo regole di diritto e la sentenza non sarà soggetta
né ad appello né a cassazione. Le spese per la costituzione ed
il finanziamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente il giudizio arbitrale e graveranno definitivamente sulla parte soccombente.
Art. 14
Saranno a carico della Diocesi di ..................... le spese di carta legale nonché gli oneri connessi a tutte le imposte e tasse,
nessuna esclusa, nascenti dalla presente convenzione in base
alle norme vigenti.
Art. 15
La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali
uno per la Regione Lombardia, uno per la Diocesi di.............,
uno da servire ai fini della registrazione, qualora questa fosse
richiesta in caso d’uso, le cui spese sono da considerarsi a
carico del soggetto richiedente.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione.
Per la Diocesi di .....................
Il legale rappresentante
Milano,
——— • ———
Allegato 6
Protocollo circa la diffusione nelle reti telematiche dei
dati risultanti dai progetti cofinanziati relativi alla Catalogazione dei beni culturali ecclesiastici mobili, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde
PREMESSO che la Regione Lombardia allo scopo di promuovere la catalogazione, l’inventariazione e la riproduzione
fotografica dei beni culturali esistenti in Lombardia ha elaborato una Convenzione tipo per promuovere in sinergia con le
Diocesi lombarde la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici;
PREMESSO che le Diocesi lombarde, nel rispetto delle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, stanno realizzando
l’inventario generale dei beni culturali appartenenti agli Enti
ecclesiastici soggetti alla propria giurisdizione, secondo le indicazioni dell’ufficio nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana e in collaborazione con il Ministero per i beni e le
attività culturali, nello spirito dell’Intesa per la tutela dei beni
culturali ecclesiastici sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministro per i Beni culturali e Ambientali e dal Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana;
PREMESSO che l’art. 12 della Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde per la realizzazione di
progetti cofinanziati riguardanti la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici prevede che i prodotti risultanti dalla realizzazione dei progetti in questione siano soggetti alla disponibilità delle Diocesi che ne consentono l’utilizzo alla Regione
Lombardia nell’ambito del Sistema informativo regionale sui
beni culturali e per iniziative culturali non a scopo di lucro e
che la fruizione dei dati sopra indicati, relativi a beni mobili,
avverrà secondo le modalità del presente Protocollo.
Tutto ciò premesso la Regione Lombardia si obbliga ad osservare il presente Protocollo sottoscritto l’anno ......... il giorno ............ del mese di ................. negli uffici della Giunta Re-
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
gionale della Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia siti in piazza IV Novembre,
5 – Milano C.F. 80050050154, e concordato tra la Giunta Regionale della Lombardia rappresentata dal Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione ai sensi della Delibera n. 5282 del 22 giugno 2001, domiciliato per la carica in Milano, piazza IV Novembre, 5 e le
Diocesi lombarde.
Art. 1
Il presente Protocollo, che resterà depositato presso gli uffici
della Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale
Culture Identità e Autonomie della Lombardiasiti in piazza
IV Novembre, 5 – Milano, fa parte integrante della Convenzione tipo tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde
per la realizzazione di progetti cofinanziati riguardanti la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici e si intende accettato dalle singole diocesi lombarde nell’atto in cui sottoscrivono la propria Convenzione con la Regione Lombardia.
Art. 2
Qualsiasi modificazione del presente Protocollo attuata unilateralmente dalla Regione Lombardia comporterà da parte
delle Diocesi lombarde la denuncia della Convenzione tipo
tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde per la realizzazione di progetti cofinanziati riguardanti la catalogazione
dei beni culturali ecclesiastici.
Art. 3
La Regione Lombardia prende atto che i dati, le immagini e
i beni culturali ai quali dati e immagini si riferiscono sono di
proprietà dei singoli enti ecclesiastici titolari dei beni stessi;
l’inserimento dei dati nelle reti telematiche avverrà prevedendo i diversi livelli di consultazione precisati negli articoli seguenti mentre la risoluzione delle immagini non supererà i
parametri di 72 dpi e 512 x 512 pixels.
Art. 4
I dati consegnati alla Regione sono ripartiti in quattro (4) livelli omogenei in riferimento alla necessità di protezione dei
dati stessi, secondo la tabella a1) allegata al presente Protocollo.
Il livello denominato tre (3), contenente i campi relativi alle
informazioni bisognose di massima tutela per gli enti ecclesiastici titolari dei beni, è assolutamente escluso dalla banca
dati predisposta per la consultazione, sia interna che esterna.
I dati relativi a tale livello, non consultabili, vengono conservati sub secreto su supporto informatico e con idonee garanzie di sicurezza presso gli uffici della Giunta Regionale della
Lombardia – Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardiasiti in piazza IV Novembre, 5 – Milano.
La Direzione stessa è responsabile della custodia e delle garanzie di segretezza dei dati.
Art. 5
I rimanenti livelli denominati zero (0), uno (1) e due (2) sono
resi disponibili alla consultazione, sia interna che esterna, nel
rispetto delle condizioni sottoelencate:
a) il livello denominato zero (0) è disponibile per la libera
consultazione;
b) il livello denominato uno (1) è consultabile previa compilazione di un modulo di registrazione on-line e rilascio
della relativa chiave di accesso a discrezione della Regione
Lombardia o del soggetto da essa delegato;
c) il livello denominato due (2) è consultabile previa autorizzazione rilasciata dall’Ordinario diocesano territorialmente competente. L’autorizzazione avrà validità limitata nel
tempo e si riferirà ai dati relativi alla Diocesi di appartenenza dei beni;
d) nel caso di catalogazione di beni mobili musealizzati i livelli di accesso ai dati relativi a tali beni potranno essere
diversamente concordati.
Art. 6
Qualunque uso, da parte della Regione Lombardia, dei dati
sopra considerati diverso da quello previsto, ogni tipo ulteriore di divulgazione, diffusione, riproduzione dei dati stessi su
qualsiasi supporto (anche informatico) o media deve essere
di volta in volta autorizzato dall’Ordinario diocesano.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Dirigente pro-tempore della Struttura Documentazione, restauro e valorizzazione.
Milano,
4215
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Tabella A1): elenco campi SIRBeC + CEI suddivisi per livelli omogenei di consultazione
NUM
Paragrafo Campo Sigla
PARAGRAFO
Descrizione
Codice
CAMPO
Denominazione
Livello di
FONTE
consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I.
zione
LIVELLO 0
Relativo a campi che definiscono dal punto di vista storico-artistico l’oggetto, non viene data nessuna informazione relativa alla localizzazione, inferiore alla
dimensione della Diocesi/Provincia. Consultazione libera.
(Oggetto, Soggetto, Datazione, Materia e Tecnica, Misure, Iscrizioni/Stemmi/Punzoni, Compilatori)
1
1 CD CODICI
UOP Unità operativa
0
✲
1
2 CD CODICI
NSK Numero scheda
0
✲
1
3 CD CODICI
NINR Riferimento
0
✲
1
4 CD CODICI
NINN Numero interno
0
✲
1
9 CD CODICI
NCTR Codice regione
0
✲
1
10 CD CODICI
NCTN Numero catalogo generale
0
✲
1
11 CD CODICI
NCTS Suffisso numero catalogo generale
0
✲
1
15 CD CODICI
IDC Identificativo Convenzionale
0
2
1 RV GERARCHIA
RVEL Livello
0
✲
2
2 RV GERARCHIA
RVER Codice oggetto radice
0
✲
2
3 RV GERARCHIA
RVES Codice scheda cartacea componente
0
✲
2
4 RV GERARCHIA
ROZ Riferimento orizzontale
0
✲
3
1 LC LOCALIZZAZIONE
PVCS Stato
0
✲
3
2 LC LOCALIZZAZIONE
PVCP Provincia
0
✲
3
3 LC LOCALIZZAZIONE
PVCN Nome provincia
0
✲
7
1 OG OGGETTO
OGTD Definizione
0
✲
7
2 OG OGGETTO
OGTT Tipologia
0
✲
7
3 OG OGGETTO
OGTV Identificazione
0
✲
7
4 OG OGGETTO
OGTN Denominazione/dedicazione
0
✲
7
5 OG OGGETTO
OGTP Posizione
0
✲
7
6 OG OGGETTO
INME Editore
0
✲
7
7 OG OGGETTO
INMT Titolo
0
✲
7
8 OG OGGETTO
INML Luogo
0
✲
7
9 OG OGGETTO
INMA Anno
0
✲
7
10 OG OGGETTO
INMN Numero
0
✲
7
11 OG OGGETTO
QNTN Numero
0
✲
7
12 OG OGGETTO
QNTS Quantità non rilevata
0
✲
7
13 OG OGGETTO
SGTC Categoria generale
0
✲
7
14 OG OGGETTO
SGTI Identificazione
0
✲
7
15 OG OGGETTO
SGTT Titolo
0
✲
7
16 OG OGGETTO
OGTI Oggetto d’insieme
0
9
1 DT CRONOLOGIA
DTZG Secolo
0
✲
9
2 DT CRONOLOGIA
DTZS Frazione di secolo
0
✲
9
3 DT CRONOLOGIA
DTSI Da
0
✲
9
4 DT CRONOLOGIA
DTSV Validità
0
✲
9
5 DT CRONOLOGIA
DTSF A
0
✲
9
6 DT CRONOLOGIA
DTSL Validità
0
✲
9
7 DT CRONOLOGIA
DTX Specifica
0
✲
9
8 DT CRONOLOGIA
DTM Motivazione cronologia
0
✲
9
9 DT CRONOLOGIA
ADT Altre datazioni
0
✲
10
1 AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUTN Nome
0
✲
10
2 AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUTA Dati anagrafici
0
✲
10
3 AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUTS Riferimento all’autore
0
✲
10
4 AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUTR Riferimento all’intervento
0
✲
10
5 AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUTM Motivazione dell’attribuzione
0
✲
10
6 AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUTH Sigla per citazione
0
✲
10
7 AU DEFINIZIONE CULTURALE
ATBD Denominazione
0
✲
10
8 AU DEFINIZIONE CULTURALE
ATBR Riferimento all’intervento
0
✲
10
9 AU DEFINIZIONE CULTURALE
ATBM Motivazione dell’attribuzione
0
✲
10
10 AU DEFINIZIONE CULTURALE
AAT Altre attribuzioni
0
✲
10
11 AU DEFINIZIONE CULTURALE
EDTZ Zecca
0
✲
10
12 AU DEFINIZIONE CULTURALE
EDTA Autorità
0
✲
10
13 AU DEFINIZIONE CULTURALE
EDTO Opificio
0
✲
4216
+
=
=
✲
=
=
=
=
=
=
✲
=
=
=
=
=
+
=
=
+
+
=
=
=
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
NUM
Paragrafo Campo Sigla
PARAGRAFO
Descrizione
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Codice
11
1 MT DATI TECNICI
11
2 MT DATI TECNICI
11
3 MT DATI TECNICI
11
4 MT DATI TECNICI
11
5 MT DATI TECNICI
11
6 MT DATI TECNICI
11
7 MT DATI TECNICI
11
8 MT DATI TECNICI
11
9 MT DATI TECNICI
11
10 MT DATI TECNICI
11
11 MT DATI TECNICI
11
12 MT DATI TECNICI
11
13 MT DATI TECNICI
11
14 MT DATI TECNICI
11
15 MT DATI TECNICI
11
16 MT DATI TECNICI
11
17 MT DATI TECNICI
11
18 MT DATI TECNICI
12
1 CO CONSERVAZIONE
12
2 CO CONSERVAZIONE
12
3 CO CONSERVAZIONE
12
4 CO CONSERVAZIONE
14
9 DA DATI ANALITICI
14
10 DA DATI ANALITICI
14
11 DA DATI ANALITICI
14
12 DA DATI ANALITICI
14
13 DA DATI ANALITICI
14
14 DA DATI ANALITICI
14
15 DA DATI ANALITICI
14
16 DA DATI ANALITICI
14
17 DA DATI ANALITICI
14
18 DA DATI ANALITICI
14
19 DA DATI ANALITICI
14
20 DA DATI ANALITICI
14
21 DA DATI ANALITICI
15
6 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
16
42 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
18
1 CM COMPILAZIONE
18
2 CM COMPILAZIONE
18
3 CM COMPILAZIONE
18
4 CM COMPILAZIONE
18
5 CM COMPILAZIONE
18
6 CM COMPILAZIONE
18
7 CM COMPILAZIONE
18
8 CM COMPILAZIONE
18
9 CM COMPILAZIONE
18
11 CM COMPILAZIONE
20
1 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
20
7 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
LIVELLO 1
Contiene campi tecnici utili a definire il livello della catalogazione ed il tipo
La consultazione è consentita previa registrazione on-line.
(codici, immagini)
1
5 CD CODICI
1
6 CD CODICI
1
7 CD CODICI
1
8 CD CODICI
1
12 CD CODICI
1
13 CD CODICI
MTC
TMDR
TMDF
TMDA
TMDS
MISU
MISA
MISL
MISP
MISD
MISN
MISS
MISG
MISV
MISR
MIST
FIL
FRM
STCC
STCS
STCD
STCF
ISRC
ISRL
ISRS
ISRT
ISRP
ISRA
ISRI
STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD
CDGG
FTAD
CMPD
CMPN
FUR
RVMD
RVMN
AGGD
AGGN
ISPD
ISPN
FURN
DIOC
USOL
CAMPO
Denominazione
Materia e tecnica
Ritocco
Finitura
Addobbo
Supporto
Unità
Altezza
Larghezza
Profondità
Diametro
Lunghezza
Spessore
Peso
Varie
Mancanza
Validità
Filigrana
Formato
Stato di conservazione
Indicazioni specifiche
Data
Fonte
Classe di appartenenza
Lingua
Tecnica di scrittura
Tipo di caratteri
Posizione
Autore
Trascrizione
Classe di appartenenza
Qualificazione
Identificazione
Quantità
Posizione
Descrizione
Indicazione generica
Data fotografia
Data
Nome compilatore
Funzionario responsabile
Data registrazione
Nome revisore
Data
Nome revisore
Data
Funzionario responsabile
Ruolo del funz. Responsab.
Diocesi
Uso liturgico
Livello di
FONTE
consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I.
zione
0
✲
=
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
+
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
0
✲
=
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
=
0
✲
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
=
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
0
✲
✲
0
✲
0
✲
di supporto iconografico. Non compare alcuna informazione relativa alla localizzazione.
TSK
ODR
GRP
LIR
ESC
ECP
Tipo di scheda
Opera reale/documentata
Gruppo oggetti
Livello di ricerca
Ente schedatore
Ente competente
1
1
1
1
1
1
✲
=
✲
✲
✲
✲
✲
=
=
=
4217
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
NUM
Paragrafo Campo Sigla
PARAGRAFO
Descrizione
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Codice
CAMPO
Denominazione
Livello di
FONTE
consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I.
zione
1
✲
=
1
✲
1
✲
=
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
=
1
✲
=
1
✲
=
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
+
1
✲
+
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
1
✲
1
14 CD CODICI
EPR Ente proponente
3
16 LC LOCALIZZAZIONE
LDCO Caratteristiche di collocazione
14
1 DA DATI ANALITICI
DESO Indicazioni sull’oggetto
14
2 DA DATI ANALITICI
DESI Codifica Iconclass
14
3 DA DATI ANALITICI
DESS Indicazioni sul soggetto
16
1 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTAX Genere
16
2 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTAP Tipo
16
3 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTAN Negativo
16
4 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTAT Note
16
5 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMCI Descrizione immagine
16
6 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMCS Note sul supporto
16
7 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMCF Numero serie CD, per formato PCD
16
8 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMCP Path
16
9 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMCX Nome file
16
10 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRT Tipo immagine
16
11 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRD Data immagine
16
12 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRN Numero / codice
16
13 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRI Descrizione immagine
16
14 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRS Note sul supporto
16
15 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRF Numero serie CD, per formato PCD
16
16 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRP Path
16
17 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
IMRX Nome file
16
43 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTAA Archivio
LIVELLO 2
Raggruppa i campi che definiscono la localizzazione dell’oggetto fino al livello della chiesa (o comunque dell’immobile) che lo contiene, i riferimenti bibliografici, le
informazioni relative ad eventuali restauri e la condizione giuridica dell’ente proprietario del bene stesso.
La consultazione è concessa dalla Diocesi alla cui giurisdizione appartiene l’ente (Parrocchia o ente ecclesiastico) proprietario del bene, previa identificazione
certa dell’utente; l’accesso in consultazione deve essere temporaneo.
(Localizzazione, Restauri, Condizione Giuridica, Bibliografia, Amministrazione Ecclesiastica)
3
4 LC LOCALIZZAZIONE
PVCI Codice Istat comune
2
✲
3
5 LC LOCALIZZAZIONE
PVCC Comune
2
✲
=
3
6 LC LOCALIZZAZIONE
PVCF Frazione
2
✲
=
3
7 LC LOCALIZZAZIONE
PVCL Località
2
✲
=
3
8 LC LOCALIZZAZIONE
PVL Altra località
2
✲
3
9 LC LOCALIZZAZIONE
LDCT Tipologia
2
✲
=
3
10 LC LOCALIZZAZIONE
LDCQ Qualificazione
2
✲
=
3
11 LC LOCALIZZAZIONE
LDCN Denominazione
2
✲
=
3
12 LC LOCALIZZAZIONE
LDCC Complesso monumentale di
2
✲
=
appartenenza
3
13 LC LOCALIZZAZIONE
LDCU Denominazione spazio viabilistico
2
✲
3
14 LC LOCALIZZAZIONE
LDCM Denominazione raccolta
2
✲
=
4
1 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI
CRDS Sigla foglio C.T.R. 1:10.000
2
✲
4
2 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI
CRDR Sistema di riferimento
2
✲
4
3 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI
CRDX Longitudine significativa
2
✲
4
4 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI
CRDY Latitudine significativa
2
✲
4
5 CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI
CRDZ Altitudine significativa
2
✲
5
1 UB UBICAZIONE
UBO Ubicazione originaria
2
✲
5
2 UB UBICAZIONE
INVN Numero
2
✲
=
5
3 UB UBICAZIONE
INVX Trascodifica numero di inventario
2
✲
5
4 UB UBICAZIONE
INVD Data
2
✲
=
5
6 UB UBICAZIONE
INVC Collocazione
2
✲
6
1 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
TCL Tipo di localizzazione
2
✲
6
2 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
PRVS Stato
2
✲
6
3 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
PRVP Provincia
2
✲
6
4 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
PRVC Comune
2
✲
6
5 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
PRVF Frazione
2
✲
6
6 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
PRVL Località
2
✲
6
7 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
PRL Altra località
2
✲
6
8 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
PRCT Tipologia
2
✲
4218
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
NUM
Paragrafo Campo Sigla
PARAGRAFO
Descrizione
6
6
6
9 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
10 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
11 LA ALTRE LOCALIZZAZIONI
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
LA
LA
LA
LA
LA
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
AU
AU
AU
AU
AU
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
TU
TU
TU
TU
TU
TU
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
ALTRE LOCALIZZAZIONI
ALTRE LOCALIZZAZIONI
ALTRE LOCALIZZAZIONI
ALTRE LOCALIZZAZIONI
ALTRE LOCALIZZAZIONI
RAPPORTO
RAPPORTO
RAPPORTO
RAPPORTO
RAPPORTO
RAPPORTO
RAPPORTO
RAPPORTO
RAPPORTO
DEFINIZIONE CULTURALE
DEFINIZIONE CULTURALE
DEFINIZIONE CULTURALE
DEFINIZIONE CULTURALE
DEFINIZIONE CULTURALE
RESTAURI
RESTAURI
RESTAURI
RESTAURI
RESTAURI
RESTAURI
RESTAURI
RESTAURI
RESTAURI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
DATI ANALITICI
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Codice
CAMPO
Denominazione
PRCQ Qualificazione
PRCD Denominazione
PRCC Complesso monumentale di
appartenenza
PRCM Denominazione raccolta
PRCS Specifiche
PRDI Data ingresso
PRDU Data uscita
PRON Note
ROFF Stadio opera
ROFO Opera finale/originale
ROFS Soggetto opera finale/originale
ROFA Autore opera finale/originale
ROFD Datazione opera finale/originale
ROFC Collocazione opera finale/originale
REIP Parte reimpiegata
REIT Tipo reimpiego
REID Datazione reimpiego
CMMN Nome
CMMD Data
CMMC Circostanza
CMMF Fonte
CMML Luogo
RSTD Data
RSTX Descrizione
RSTS Situazione
RSTC Responsabile
RSTE Ente responsabile
RSTN Nome operatore
RSTR Ente finanziatore
INTD Data
INTN Descrizione
FON Fonti
STU Studi
ELA Elaborazioni
REL Relazioni
DER Derivazioni
MTR Matrice
ESTT Fonte
ESTE Estrapolazione
DSM Destinazione medaglia
NSC Notizie storico-critiche
ISPN Note
NVCT Tipo provvedimento
NVCE Estremi provvedimento
NVCD Data notificazione
ALNT Tipo evento
ALND Data evento
ALNN Note
FNTP Tipo
FNTA Autore
FNTT Denominazione
FNTD Data
FNTF Foglio/carta
FNTN Nome archivio
FNTS Posizione
BIBX Genere
BIBA Autore
Livello di
FONTE
consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I.
zione
2
✲
2
✲
2
✲
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
=
=
✲
✲
✲
✲
✲
=
=
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
✲
=
=
=
=
=
=
=
4219
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
NUM
Paragrafo Campo Sigla
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
45
1
2
3
4
5
10
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
SK
SK
SK
SK
SK
CM
PARAGRAFO
Descrizione
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
FONTI E DOCUMENTI
RIFERIMENTO ALTRE
RIFERIMENTO ALTRE
RIFERIMENTO ALTRE
RIFERIMENTO ALTRE
RIFERIMENTO ALTRE
COMPILAZIONE
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
DI RIFERIMENTO
SCHEDE
SCHEDE
SCHEDE
SCHEDE
SCHEDE
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
CAMPO
Denominazione
Codice
BIBT
BIBL
BIBD
BIBN
BIBI
BIBR
BIBH
ALD
MSTT
MSTL
MSTD
MSTN
BISC
RSER
RSET
RSEC
RSED
RSEN
CMPO
Titolo
Luogo di edizione
Anno di edizione
V., pp., nn.
V., tavv., figg.
Riferimento
Sigla per citazione
Altra documentazione
Titolo
Luogo
Data
Numero opera nel catalogo
Secolo
Riferimento argomento
Tipo scheda
Codice
Data
Compilatori
Note di compilazione
19
1 AN ANNOTAZIONI
20
2 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
OSS Osservazioni
LIV1 Livello amministrativo intermedio 1
20
3 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
LIV2 Livello amministrativo intermedio 2
20
4 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
PARR Parrocchia/Ente
20
5 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
CODICE CEI Parrocchia/Ente
Livello di
FONTE
consulta- I.C.C.D. Reg. Lomb. C.E.I.
zione
2
✲
=
2
✲
2
✲
=
2
✲
=
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
✲
2
✲
=
2
✲
2
✲
2
✲
2
✲
LIVELLO 3
Si riferisce ai dati più riservati e quindi più protetti, contiene informazioni relative alla collocazione specifica dell’oggetto, al valore economico dell’opera (stima e/o
valore d’acquisto) e ad eventuali annotazioni relative a precedenti esportazioni all’estero del bene stesso.
La consultazione non è consentita in alcun caso; i campi di questo livello non saranno trasferiti sul server e quindi i dati non saranno accessibili in alcuna rete
telematica (internet/intranet).
(Localizzazione specifica, Valore-stima, Acquisto)
3
15 LC LOCALIZZAZIONE
LDCS Specifiche
3
✲
=
INVS Stima
=
5 UB UBICAZIONE
5
7 UB UBICAZIONE
5
8 UB UBICAZIONE
VALS Valore della stima
3
✲
5
9 UB UBICAZIONE
DIVS Divisa della stima
3
✲
5
10 UB UBICAZIONE
ALS Altre stime
3
✲
5
✲
3
OCCS Occasione della stima
3
✲
15
1 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQT Tipo acquisizione
3
✲
15
2 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQN Nome
3
✲
15
3 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQD Data acquisizione
3
✲
15
4 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQL Luogo acquisizione
3
✲
15
5 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQF Fonte
3
15
7 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDGS Indicazione specifica
3
✲
15
8 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDGI Indirizzo
3
✲
15
9 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDGF Fonte
3
15
16 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ESPT Tipo licenza
3
✲
15
17 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ESPU Ufficio
3
✲
15
18 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ESPD Data emissione
3
✲
16
18 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
VDST Tipo
3
✲
16
19 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
VDSI Identificatore di volume
3
✲
16
20 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
VDSP Posizione
3
✲
16
44 DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTAL Collegamento ad immagine
3
✲
3
✲
3
✲
20
6 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
20
8 AE AMMINISTRAZIONE ECCLESISTICA
LEGENDA
✲ campo nuovo
+ campo recepito e integrato/variato
= campo recepito
4220
INP Numero di inventario
Parrocchia/Ente
LIVR Livello di rischio
✲
=
=
✲
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
[BUR20020132]
[4.6.4]
Com.r. 29 ottobre 2002 – n. 181
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati idonei Accompagnatore Turistico – Anno 2002 a seguito di corso abilitante presso gli Istituti di formazione professionale
ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO 2002
A SEGUITO DI CORSO ABILITANTE PRESSO GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
COGNOME
AGLIETTI
CORBETTA
CRESPI
DONAT CATTIN
MARTINETTI
MAZZUCCHELLI
NARDELLA
ORIANI
PENNACCHIO
PILONI
RAVERA
REINA
ROVETTA
SARI
SCATTARELLA
VAGO
VITALI
CARGNINI
DANIELI
DE FELICE
GRETSKAIA
SACCOMANDI
TAGNOCHETTI
BRUNATO
MARASCHI
SANCHEZ RODRIGUES
ANTONINI
BOTTELLI
COTTA
CURRIERI
FARDIN
FRATTINI
PASSERA
RAMPON
RAMPON
ROSSI
SLUBICKA
VESELOVSKA
ZUBANI
NOME
SAMI
TANIA CHIARA
VALENTINA
SIMONE
TIZIANA
DIEGO
LUANA
ALESSIA
SARA
GIORGIA
JESSICA
SARA
CRISTINA
CLAUDIO
FRANCESCA
ELEONORA
GIULIO
ELISA
INES MARIA
MARIA ANGELA
MARINA
DAYANA
ERICA
ELISA
ELISA
ESPERANZA
BARBARA
ELISA
VALENTINA
MIRIAM
STEFANIA
SERENA
CRISTIAN
LUANA
SIMONA
SONIA
EWA
NATALIJA
FABIO
NATO/A
BOLLATE
BUSTO A.
S. ANGELO LOD.
MILANO
MILANO
MILANO
SAN SEVERO
MILANO
TERNI
CREMA
BRESSANONE
MILANO
MILANO
MILANO
CLUSONE
CANTÙ
MILANO
BUSTO A.
BOGOTÀ
POMPEI
MOSCA
BUSTO A.
VARESE
TRADATE
MILANO
CHIAPAS
LUINO
VARESE
VARESE
VARESE
LUINO
CITTIGLIO
LUINO
CITTIGLIO
CITTIGLIO
LUINO
VARSAVIA
RIGA LETTONIA
CHIARI
IL
09/05/79
13/11/73
06/10/82
03/07/78
21/05/77
04/05/77
19/03/79
23/04/76
08/07/75
01/07/81
08/04/81
20/08/81
04/01/72
04/01/77
20/06/82
22/04/80
24/03/72
25/10/73
07/10/68
09/05/75
22/02/67
27/10/81
29/09/82
22/07/82
06/10/82
05/03/78
15/07/70
08/05/81
07/09/82
04/09/80
13/08/71
12/09/81
04/03/71
22/03/81
10/11/82
26/08/82
23/12/61
04/11/70
31/01/71
LINGUA/E
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
NOTE ABILITATI PRESSO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
SC. SUPERIORE COMM. E TURISMO
A.C.O.F.
A.C.O.F.
A.C.O.F.
A.C.O.F.
A.C.O.F.
A.C.O.F.
A.C.O.F.
A.C.O.F.
A.C.O.F.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
E.I.D.O.S.
[BUR20020133]
[4.6.4]
Com.r. 29 ottobre 2002 – n. 182
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Elenco dei candidati idonei Guida
Turistica e Accompagnatore Turistico – Bandi 2001 espletati dalle Amministrazioni provinciali
ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA
BANDI 2001 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
COGNOME
ACERBI
ARTONI
BRAMBILLA
LUZZARA
MANDALÀ
MARASSI
PALLADINO
ROVERSI
NOME
ELISA
PAOLA
MARZIA
MARCELLA
SIMONA
ALESSIA
FRANCESCA
MANUELA
NATO/A
MANTOVA
MANTOVA
MILANO
BOZZOLO
NOGARA
NOGARA
MANTOVA
POGGIO RUSCO
IL
20/04/75
27/08/73
23/06/66
12/05/75
22/10/72
03/02/73
22/12/74
22/02/61
LINGUA/E
INGLESE
FRANCESE
INGLESE
FRANCESE
TEDESCO/INGLESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE/SPAGNOLO
PROV.
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
4221
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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59
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64
65
66
67
68
4222
COGNOME
ANGARONI
BISCOTTI
CALLEGARO
CARTA
CASTELLANZA
CITTERIO
COCCI
CONSONNI
DAINO
DALL’ACQUA
FELBER
FRATTALLONE
FUMAGALLI
GELMETTI
GIGLIO
GUERRERO
GUINOT
LABASIN
LAZZARONI
LO CONTE
LORETO
MANGILI
MORETTI
MORING
OMICCIOLI
OTTONI
PALUMBO
PANZANI
PERILLO
PIACENTINI
PIZZO
QUARELLO
RAGAZZI
REZZONICO
RIBOLDI
RICCOBONO
RIZZI
ROCCI
ROTTICI
ROVELLI
SANVITO
SARTORI
SCILIPOTI
SPINNATO
SURZA
TRAMONTINI
UGGERI
VARISCO
VERONESI
VIGNOLO
ZANOTTI
BOGGERI
DELÙ
DIONIGI
GATTI
MONTANI
PIGNATEL
SACCHI
AMBROSINI
BERTOLETTI
NOME
MARIA GRAZIA
EMANUELA
MICHELA
RAFFAELLA
PATRIZIA
CRISTIAN
MARIA CRISTINA
ELISABETTA M.
VITTORIO
DANIELA MARIA
MONICA
ANDREA
ERICA ELIANA M.
SIMONA
ANTONELLA
SONIA SUSI A.
NATHALIE
SABRINA
ELENA
DEBORA
MASSIMO
ISABELLA
MARIKA GRAZIA
JOHANNA
PAOLO
TIZIANA
GIOVANNA
VALERIA
PAMELA
ALBERTO
ZENO SALVATORE
BARBARA
ELENA
MAGDA ILARIA
ELENA MARIA
FEDERICO
FRANCESCO
MARIA MADDALENA
PAOLO
VALERIA
LIDIA
TIZIANA
MARIA CONCETTA
CHIARA
BARBARA
MARTA
MIRKO
EGLE
DANIELA
PAOLA
LUCIA
PIERLUIGI
GIOVANNA
MARIA FRANCESCA
VALERIA
ANNA CHIARA
MARGHERITA
AUGUSTA
PAOLA
MARCELLA
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
NATO/A
MILANO
VARESE
BOLLATE
TORINO
CITTIGLIO (VA)
MILANO
MILANO
CARATE BRIANZA (MI)
LODI
MILANO
MESTRE (VE)
MONZA (MI)
MILANO
MILANO
RHO (MI)
MILANO
JUVISY SUR ORGE (FRANCIA)
MILANO
MILANO
ROMA
MILANO
SONDRIO
MILANO
COLONIA
BERGAMO
MARCARIA(MN)
RHO (MI)
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
SONDRIO
RHO (MI)
MONZA (MI)
MILANO
VARESE
BUTTIGLERA ALTA (TO)
CHIAVENNA (SO)
DESIO (MI)
NAPOLI
MILANO
MILANO
BOLOGNA
UDINE
RHO (MI)
MILANO
MONZA
MILANO
GENOVA
BRESCIA
PAVIA
MORTARA
PAVIA
PAVIA
PAVIA
MILANO
VARESE
MORBEGNO
SONDRIO
IL
15/08/55
27/06/74
24/06/69
15/04/72
21/04/56
07/05/75
05/10/52
13/07/76
15/07/47
04/05/68
21/11/58
01/01/75
11/11/77
26/06/76
19/10/73
22/08/69
06/01/65
13/12/69
26/02/77
20/11/66
06/09/49
31/12/76
25/04/75
08/05/66
08/03/66
26/03/48
12/05/72
28/07/77
21/04/73
10/07/65
24/04/66
29/05/65
27/08/76
21/04/72
13/11/67
23/08/77
29/04/62
09/04/41
16/06/78
23/05/76
16/03/70
26/01/72
06/02/71
29/04/77
28/11/57
25/01/74
02/09/68
08/03/75
21/10/60
22/03/61
22/08/73
06/04/66
18/10/67
17/05/75
10/03/77
05/10/74
14/09/76
30/01/67
29/11/71
LINGUA/E
FRANCESE
INGLESE/FRANCESE
FRANCESE
INGLESE
TEDESCO/INGLESE
INGLESE
INGLESE (AMPLIAMENTO LINGUA)
INGLESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE/TEDESCO SPAGNOLO
INGLESE
INGLESE
FRANCESE
FRANCESE/INGLESE
SPAGNOLO
FRANCESE
FRANCESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE/TEDESCO
FRANCESE
FRANCESE
TEDESCO
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE/TEDESCO
INGLESE
INGLESE
INGLESE
SPAGNOLO/INGLESE
FRANCESE/SPAGNOLO
TEDESCO/INGLESE
FRANCESE
INGLESE
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/FRANCESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE/FRANCESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE./SPAGNOLO
SPAGNOLO
INGLESE
INGLESE/TEDESCO SPAGNOLO
FRANCESE
FRANCESE/INGLESE
INGLESE
FRANCESE
FRANCESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE/TEDESCO
INGLESE
INGLESE
PROV.
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
SO
SO
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
N.
69
70
71
72
73
74
COGNOME
CAMBIAGHI
IACOMELLA
PEDRANA
PEDRANA
PIGHETTI
RIGAMONTI
NOME
LAURA
MANUELA
ADRIANO
MARGHERITA
CARLOTTA
MARICA FRANCESCA
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
NATO/A
SONDRIO
CHIAVENNA (SO)
MORBEGNO
MORBEGNO
CHIAVENNA (SO)
CHIAVENNA (SO)
IL
21/03/70
21/09/77
07/07/75
12/07/79
08/08/77
25/04/77
LINGUA/E
INGLESE
INGLESE
INGLESE
INGLESE
TEDESCO
INGLESE
PROV.
SO
SO
SO
SO
SO
SO
ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BANDI 2001 ESPLETATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
COGNOME
ALESSANDRO
ANDRIOLLO
BAGGIO
GHEZZI
GOZZI
PARINI
TOSCANI
AGNETTI
CARRATTA
MAGGI
PIREDDA
SACCHI
AMBROSINI
AMBROSINI
BERTOLETTI
NOME
LAURA
NORIO
MORENA MARIA
IRENE MARTA
CLAUDIA LUCILLA A.
ELENA
VALENTINA
CHIARA
IMMACOLATA
SAMANTHA
ANTONELLA
AUGUSTA
BARBARA
PAOLA
MARCELLA
NATO/A
MILANO
MILANO
GALLARATE
MILANO
MILANO
ABBIATEGRASSO
MILANO
BRONI
GENOVA
BRONI
NUORO
VARESE
TEGLIO
MORBEGNO
SONDRIO
IL
18/10/78
24/02/52
08/05/68
02/04/76
02/04/81
14/07/68
26/08/75
25/02/73
12/08/60
01/03/75
21/06/70
14/01/74
30/01/67
29/11/71
LINGUA/E
INGLESE
INGLESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE
FRANCESE
INGLESE
INGLESE/TEDESCO
INGLESE
FRANCESE
INGLESE/SPAGNOLO
INGLESE/TEDESCO
INGLESE
INGLESE
INGLESE
NOTE ABILITATI PRESSO
PROV. MI
PROV. MI
PROV. MI
PROV. MI
PROV. MI
PROV. MI
PROV. MI
PROV. PV
PROV. PV
PROV. PV
PROV. PV
PROV. PV
PROV. SO
PROV. SO
PROV. SO
4223
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
[BUR20020134]
[3.2.0]
D.d.g. 29 ottobre 2002 – n. 20323
Direzione Generale Sanità – Ulteriori integrazioni all’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002, avente per
oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in
materia di assistenza farmaceutica», e attuazione del
punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente
per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l.
138/02»
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica»;
Richiamato, in particolare, il punto 1 della d.g.r. n. 7/8630
del 27 marzo 2002 in cui si dispone, ai sensi dell’art. 6 c. 2
della l. 405/01, la totale esclusione dalla rimborsabilità dei
farmaci non essenziali di cui all’allegato n. 1 alla citata delibera, ai sensi del decreto del ministero della salute del 4 dicembre 2001;
Vista la d.g.r. n. 7/9004 del 7 maggio 2002 «Integrazione
alla d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 avente ad oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica»»;
Richiamati, in particolare, i seguenti due punti della d.g.r.
n. 7/9004 del 7 maggio 2002:
– il punto 1 che integra l’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del
27 marzo 2002 inserendo i farmaci di cui alla categoria
R06AE (cetirizina, oxatomide);
– il punto 2 che dà mandato alla direzione generale sanità
di provvedere con propri atti alle eventuali integrazioni o modifiche dell’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002
limitatamente a variazioni o modifiche approvate dalla CUF
e in ottemperanza rispetto ad eventuali e successive decisioni
giurisdizionali che incidano sul contenuto medesimo;
Considerato il provvedimento del ministero della salute
commissione unica del farmaco del 12 luglio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 23
ottobre 2002, avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni
al decreto della CUF del 4 dicembre 2001, riguardante la riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre
2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347»;
Richiamato, in particolare, l’art. 2 del provvedimento del
ministero della salute commissione unica del farmaco del 12
luglio 2002, in cui si dispone che all’allegato II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 è aggiunto, tra i principi attivi
compresi nell’ATC R06AX – categoria terapeutica «Altri antistaminici per uso sistemico» –, l’ebastina;
Ritenuto pertanto opportuno integrare l’allegato 1 della
d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 e successive modifiche, inserendo il principio attivo ebastina, appartenente alla categoria terapeutica R06AX, escludendolo dalla rimborsabilità ai
sensi dell’art. 6 c. 2 della l. 405/01;
Vista la d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002 «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della
l. 405/01 e del d.l. 138/02»;
Richiamati, in particolare, i seguenti tre punti della d.g.r.
n. 7/10246 del 6 agosto 2002:
– il punto 1 che rende operative le disposizioni applicative
dell’art. 9 comma 5 del d.l. n. 138 dell’8 luglio 2002 a partire
dall’1 settembre 2002, adottando l’elenco dei medicinali di cui
alle leggi 388/00 e 405/01 redatto dal ministero della salute;
– il punto 2 che stabilisce che a partire dall’1 settembre
2002 l’aggiornamento dei prezzi di riferimento dell’elenco di
cui al punto 1 sia effettuato trimestralmente, fatta salva la
facoltà di procedere ad aggiornamenti straordinari per effetto
di variazioni generalizzate dei prezzi dei farmaci;
– il punto 11 che dispone di dare mandato alla direzione
generale sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione di tale provvedimento;
Considerato il comunicato del ministero della salute del 25
ottobre 2002, pubblicato sul sito internet della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, in cui si comunica che è disponibile sul sito stesso l’aggiornamento dei medicinali inseriti nell’elenco di cui alle
l. 388/2000 e l. 405/2001;
4224
Ritenuto quindi necessario recepire dal 4 novembre 2002
l’aggiornamento trimestrale dell’elenco medicinali di cui alle
l. 388/00 e l. 405/01 redatto dal ministero della salute;
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 16 del 23 luglio 1996,
e successive modifiche e integrazioni, che individua le competenze dei direttori generali;
Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto
«Avvio della settima leguslatura. Costituzione delle direzioni
generali e nomina dei direttori generali» e successive modifiche;
Decreta
per le motivazioni espresse in premessa
Art. 1 – Di integrare l’allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del
27 marzo 2002 e successive modifiche, inserendo il principio
attivo ebastina, appartenente alla categoria terapeutica
R06AX, escludendolo dalla rimborsabilità ai sensi dell’art. 6
c. 2 della l. 405/01.
Art. 2 – Di recepire dal 4 novembre 2002 l’aggiornamento
trimestrale dell’elenco medicinali di cui alle l. 388/00 e
l. 405/01 redatto dal ministero della salute e disponibile sul
sito internet www.ministerosalute.it/medicinali.
Art. 3 – Di pubblicare il presente atto sul sito internet
www.sanita.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Renato Botti
[BUR20020135]
[3.3.0]
D.d.g. 31 ottobre 2002 – n. 20481
Approvazione dell’elenco dei progetti cofinanziabili con
il Fondo Sociale Europeo, ob. 3. Misura A2 – A3 – C3 – E1
Anno 2002 – Dispositivo «Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale»
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
• il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali
per il periodo di programmazione 2000/2006;
• il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e
del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
• il regolamento CE N. 1685/00 della Commissione del 28
luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinaziate dai Fondi strutturali;
• il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del
30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi stutturali;
Considerato che:
• il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) – Obiettivo 3
per l’Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17
luglio 2000;
• il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato
da parte della Commissione Europea con decisione n. C
(2000) 2070 CE del 21 settembre 2000;
• il Completamento di Programmazione è stato approvato
con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793;
Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione
dell’«Atto di Indirizzo per l’attuazione delle attività e dei servizi fomativi per l’anno 2002/2003»;
Visto il proprio decreto n. 15279 dell’8 agosto 2002 «Approvazione del Dispositivo «Multimisura Formazione Superiore
– Educatore Professionale» per la presentazione di progetti di
cui alla deliberazione n. VII/9359 del 14 giugno 2002 e della
relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Misure A2 – A3 – C3 – E1 anno 2002;
Considerato che prima dell’anno 1995 erano stati attuati in
Lombardia corsi biennali post diploma della durata di 1700
ore finalizzati al conseguimento della qualifica di Animatore
Socio – educativo che per durata, requisiti di accesso e contenuti può essere ritenuta equipollente a quella di Animatore
Sociale conseguita ai sensi della d.g.r. 67448 del 20 aprile
1995;
Considerato che dai dati in possesso della Direzione Gene-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
rale Famiglia e Solidarietà Sociale sono circa 700 gli animatori sociali qualificati che a causa delle modifiche normative
hanno visto depotenziato il valore del loro titolo, nonché il
passaggio della formazione della figura di Educatore Professionale al livello universitario e la conseguente penalizzazione delle attività già di competenza dell’Animatore Sociale con
l’evidente conseguente rischio occupazionale;
Preso atto della d.c.r. 478 del 9 aprile 2002 con la quale si
impegnava la Giunta ad assumere tutte le iniziative per consentire la permanenza degli Animatori sociali nel mercato del
lavoro;
Ritenuto opportuno prevedere nell’ambito delle tipologie
formative, previste dalla Direttiva 5 Formazione e Alta Formazione del citato atto di indirizzo 2002/2003 – 5.A1, un anno
formativo integrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di Educatore Professionale nella continuità di quanto
previsto dal percorso formativo di Animatore Sociale;
Ritenuto pertanto opportuno consentire l’iscrizione alle attività formative ora approvate anche agli operatori in possesso della qualifica regionale di operatore socio-educativo;
Dato atto che gli uffici hanno svolto l’attività istruttoria accertando l’ammissibilità e la non ammissibilità delle domande di finanziamento dei soggetti proponenti e dei progetti;
Ritenuto di approvare le risultanze dell’istruttoria e di approvare conseguentemente l’elenco dei progetti ammessi al
finanziamento in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, e l’elenco dei progetti non ammissibili contenente le motivazioni di inammissibilità dei singoli
progetti (Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto);
Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti
ammessi al finanziamento sono precisati nella sopracitata
d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di «Approvazione dell’Atto
di indirizzo 2002 – sezione Indicazioni procedurale e gestionali generali» e ulteriormente precisati nel citato d.d.g.
n. 15279 dell’8 agosto 2002;
Preso atto che sono in corso approfondimenti relativi alle
procedure contabili e amministrative riguardanti il versamento della quota di iscrizione da parte dei destinatari dei
corsi finanziati;
Ritenuto pertanto opportuno, nell’ambito dei progetti finanziati a valere sul Dispositivo Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale non applicare la quota di
iscrizione inizialmente prevista nella d.g.r. 9359/02 – Area 5;
Preso atto che l’esperienza degli Animatori Sociali può essere maturata in contesti e con modalità diverse da quelle
previste per il conseguimento della qualifica di Educatore
Professionale;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il tirocinio previsto tra le tipologie fomative con un monte ore di 200 debba
necessariamente svolgersi in una struttura sanitaria o socio
sanitaria;
Ritenuto altresı̀, opportuno determinare che la comunicazione dell’esito dell’istruttoria all’Operatore, per una migliore
efficacia, avvenga mediante pubblicazione delle graduatorie
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
web della Direzione Generale Formazione Istruzione lavoro
htpp://formalavoro.regione.lombardia.it;
Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all’assetto organizzativo della Giunta regionale (4º provvedimento 2001) con la quale, tra l’altro, è stata
approvata la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali con l’individuazione delle Unità Organizzative e
delle Strutture e la loro relativa gradazione;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»; e
successive modificazioni
Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII
legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei
direttori generali» con la quale, tra l’altro, è stato nominato
direttore generale della direzione generale formazione, istruzione e lavoro, il dott. Renzo Ruffini;
Decreta
1) di determinare le risorse complessive, finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE,Obiettivo
3 – Dispositivo Multimisura Formazione Superiore –Educatore Professionale – anno 2002 per un totale di C 1.859.800,00;
2) di approvare, conseguentemente l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• graduatoria dei progetti ammessi e finanziati – Formazione Superiore Educatore Professionale (18 progetti);
• elenco dei progetti non ammissibili al finanziamento,
all’interno del quale sono specificate le motivazioni di
inammissibilità dei singoli progetti – Formazione Superiore Educatore Professionale (1 progetto);
3) di consentire l’iscrizione alle attività formative ora approvate anche agli operatori in possesso della qualifica regionale di Operatore Socio-educativo;
4) di fissare in giorni 45 dalla data di pubblicazione delle
graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
i termini entro cui l’Operatore sottoscrive e trasmette alla Regione Lombardia l’Atto di Adesione e procede all’avvio delle
attività previste a progetto;
5) di affidare al Dirigente della U.O Formazione e Mercato
del Lavoro l’adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l’adeguata realizzazione del progetti finanziati;
6) di non applicare la quota di iscrizione dovuta dai destinatari dei corsi finanziati, inizialmente prevista nel dispositivo stesso, in considerazione del fatto che sono in corso approfondimenti relativi alla procedure contabile e amministrativa
riguardanti il versamento della quota stessa;
7) di stabilire che il tirocinio previsto tra le tipologie formative con un monte ore di 200 debba necessariamente svolgersi in una struttura sanitaria o socio sanitaria;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
web della Direzione Generale Formazione, Istruzione e lavoro
htpp://formalavoro.regione.lombardia.it
Il direttore generale:
Renzo Ruffini
——— • ———
ALLEGATO A
Progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Ob. 3. Misura A2 – A3 – C3 – E1 anno 2002
Dispositivo Multimisura Formazione Superiore – Educatore Professionale
PROGETTI AMMESSI FINANZIATI
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENAIP
ENTE
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
ID OPERATORI
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ID PROGETTO
87548
87422
87522
87413
87427
87477
87410
87414
87806
87561
TOTALE COSTO PROGETTO
107.100,00
85.850,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
102.850,00
94.350,00
90.100,00
94.350,00
107.100,00
FINANZIATO AMMESSO
107.100,00
85.850,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
102.850,00
94.350,00
90.100,00
94.350,00
107.100,00
4225
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ENTE
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA
IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA
IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
TOTALI
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
ID OPERATORI
12
3740
5574
5574
5574
1001046
1001046
12
ID PROGETTO
87474
87394
87418
87538
87581
87564
87248
87797
TOTALE COSTO PROGETTO
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
1.859.800,00
FINANZIATO AMMESSO
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
107.100,00
1.859.800,00
PROGETTI NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO
ENTE
COOPERATIVA SOCIALE COMETA a.r.l.
* Motivazione della non ammissibilità
L’Ente proponente non rientra tra i soggetti ammissibili
4226
N. IDENTIFICATIVO
2012011
N. PROGETTO
87257
COSTO TOTALE PROGETTO
71.596
NON AMMESSO*
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
[BUR20020136]
[4.4.0]
D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20080
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Alpha System avente sede in Como
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale Alpha System Cooperativa Sociale, con sede in Como – via Cinque Giornate 63, codice fiscale e
partita IVA n. 02281040135 è iscritta nell’albo regionale delle
cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 352, numero
progressivo 703;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria,
piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione
della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Alpha
System Cooperativa Sociale con sede in Como di comunicare
alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e
soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge
n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Alpha System Cooperativa Sociale – via Cinque Giornate 63, 22100 Como, alla prefettura di Como, alla direzione
provinciale del lavoro di Como ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele
[BUR20020137]
[4.4.0]
D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20084
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Coccinella con sede in Concorezzo (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale La Coccinella Cooperativa Sociale, con sede in Concorezzo (MI) – via Dante 81, codice fiscale
e partita IVA n. 02893130969 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 352, numero
progressivo 704;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria,
piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione
della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale La Coccinella Cooperativa Sociale con sede in Concorezzo (MI) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni
modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e
soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge
n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale La Coccinella Cooperativa Sociale – via Dante 81,
20049 Concorezzo (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Milano ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele
[BUR20020138]
[4.4.0]
D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20085
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Pettirosso
con sede in Paderno Dugnano (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale Pettirosso Cooperativa Sociale,
con sede in Paderno Dugnano (MI) – via Martin Luther King
32/34, codice fiscale e partita IVA n. 02873900969 è iscritta
nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A»
al foglio n. 353, numero progressivo 705;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria,
piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione
della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Pettirosso
Cooperativa Sociale con sede in Paderno Dugnano (MI) di
comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo –
entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni
modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e
soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge
n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Pettirosso Cooperativa Sociale – via Martin Luther
King 32/34, 20037 Paderno Dugnano (MI), alla prefettura di
Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Milano ed è
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele
[BUR20020139]
[4.4.0]
D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20086
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e
Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Codams con
sede in Voghera (PV)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
4227
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale Codams Cooperativa Sociale con
sede in Voghera (PV), codice fiscale e partita IVA
n. 01105640187 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative
sociali alla sezione «B» al foglio 216 numero progressivo 432;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria,
piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione
della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Codams
Cooperativa Sociale con sede in Voghera (PV) di comunicare
alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e
soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge
n. 381/1991;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della
legge n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Codams Cooperativa Sociale, via Garibaldi 108 –
27058 Voghera (PV), alla prefettura di Pavia, alla direzione
provinciale del lavoro di Pavia ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele
[BUR20020140]
[4.4.0]
D.d.s. 24 ottobre 2002 – n. 20088
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e
Cooperazione e Turismo – Iscrizione all’albo regionale
delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1
giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Ginestra
P.S.C. con sede in Busto Arsizio (VA)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Omissis
Decreta
1) la cooperativa sociale La Ginestra P.S.C. Cooperativa
Sociale con sede in Busto Arsizio (VA), codice fiscale e partita
IVA n. 02727100121 è iscritta nell’albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio 217 numero progressivo 433;
2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria,
piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del collegio sindacale e il verbale dell’assemblea;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione
della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale La Ginestra P.S.C. Cooperativa Sociale con sede a Busto Arsizio (VA)
di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale
industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo –
entro i successivi trenta giorni dell’avvenuta variazione, ogni
modifica riguardante:
4228
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e
soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge
n. 381/1991;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della
legge n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale La Ginestra P.S.C. Cooperativa Sociale, via Ciclamino
10/bis – 21052 Busto Arsizio (VA), alla prefettura di Varese,
alla direzione provinciale del lavoro di Varese ed è pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura:
Sergio Raffaele
[BUR20020141]
[2.1.0]
D.d.s. 30 ottobre 2002 – n. 20448
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai
sensi dell’art. 39, comma 2 della l.r. 34/78 e successive
modifiche ed integrazioni
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO
Vista la l.r. n. 29 del 27 dicembre 2001 riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente
e programmatico;
Vista la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 «Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a
legislazione vigente e programmatico;
Visto l’art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978
n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina
il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per
l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che
hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;
Visto l’art. 5 del Regolamento di contabilità della Giunta
regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/595
dell’1 ottobre 2002 che evidenzia l’aumento delle spese di funzionamento, riguardante in particolare le indennità di carica
e di missione dei consiglieri, i contributi per il funzionamento
dei gruppi consiliari e le spese per il personale per l’importo
complessivo di C 1.942.000,00;
Vista la necessità di integrare le seguenti dotazioni finanziarie di competenza e cassa del bilancio per l’esercizio 2002:
– U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 290 «Indennità di carica e di
missione dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale non consiglieri» per l’importo
di C 1.264.000,00;
– U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 292 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» per l’importo di C 660.000,00;
– U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 294 «Spese per il personale addetto al Consiglio regionale per l’importo di C 18.000,00;
Accertato che i suddetti capitoli sono classificati nel bilancio di previsione per l’esercizio 2002 tra le spese a carattere
obbligatorio, come risulta dall’allegato D allo stesso bilancio
e, pertanto, possono essere integrati tramite il prelievo dall’U.P.B. 5.0.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese
obbligatorie» la cui dotazione finanziaria di competenza è
pari ad C 12.927.639,42 e di cassa è pari ad C 12.656.084,42
alla data del 24 ottobre 2002;
Decreta
1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti
variazioni:
– di prelevare, la somma di C 1.942.000,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.1.272 cap. 537
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2002
ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed
integrazioni;
– di integrare per l’importo di C 1.264.000,00 la dotazione
di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 290
«Indennità di carica e di missione dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale non
consiglieri»;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
– di integrare per l’importo di C 660.000,00 la dotazione
di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 292
«Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»;
– di integrare per l’importo di C 18.000,00 la dotazione di
competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.1.0.1.169 cap. 294 «Spese per il personale addetto al Consiglio regionale;
2. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente: Manuela Giaretta
[BUR20020142]
[2.1.0]
D.d.s. 30 ottobre 2002 – n. 20449
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive
modifiche ed integrazioni
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO
Visto l’art. 39, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal
fondo di riserva delle somme necessarie per l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;
Vista la l.r. n. 29 del 27 dicembre 2001, concernente l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004 e la d.g.r. n. 7/7674 del 27
dicembre 2001 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004;
Vista la nota della Direzione Generale Presidenza (prot.
n. A1.2002.0047697 dell’8 ottobre 2002) con la quale si richiede l’incremento delle dotazioni finanziarie di competenza e di
cassa, dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.181 capitolo 5054 «Noleggi apparecchiature ed attrezzature per espletamento attività d’ufficio
ed esecuzione di lavori in service» per l’importo di
C 25.000,00 e dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.182 capitolo 2756 «Noleggio mezzi di trasporto» per l’importo di C 34.000,00;
Accertato che le suddette U.P.B. sono classificate nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 e pluriennale 2002/2004,
tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall’elenco
«D»: spese obbligatorie allegato allo stesso Bilancio e, pertanto, i capitoli appartenenti a tali U.P.B. possono essere integrati con prelievo dal capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»;
Vista la nota della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile (prot. n. U1.2002.48721
del 3 ottobre 2002) con la quale si richiede l’incremento delle
dotazioni finanziarie di competenza e di cassa, dell’U.P.B.
3.6.1.0.4.175 capitolo 930 «Contributi ventennali previsti dalla l.r. 3 aprile 1974 n. 16 e finalizzati al completamento delle
opere già inserite nei pregressi piani di riparto o comunque
già avviate, nonché alla ristrutturazione di presidi esistenti da
destinare, in tutto o in parte, ad anziani non autosufficienti –
limite di impegno e decorrenza 1980» per l’importo di
C 48.031,00, al fine di regolarizzare le posizioni debitorie degli anni 2000, 2001 e 2002 relative ai mutui a carico della
Regione Lombardia stipulati con l’istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica;
Verificato, inoltre, che è necessario incrementare le dotazioni finanziarie di competenza e di cassa, dell’U.P.B.
4.9.3.0.4.203 capitolo 888 «Contributi trentacinquennali in
annualità ad enti locali, loro consorzi e Comunità montane
per la realizzazione ed il completamento di opere di collettamento e di depurazione delle acque nonché per la realizzazione ed il completamento di reti di fognature – limite di impegno e decorrenza 1979» per l’importo di C 5.895,00 al fine di
far fronte alle obbligazioni assunte, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6321 del 15 novembre 1984, per
il pagamento delle rate di ammortamento di un mutuo precedentemente contratto a favore del comune di San Nazzaro
dei Burgundi, e per il quale, per mero errore materiale, non
sono state poste in essere correttamente le procedure contabili previste per la liquidazione pluriennale degli impegni su
capitoli in annualità;
Accertato, che i capitoli di spesa indicati nei due punti precedenti rientrano tra le fattispecie delle spese obbligatorie indicate dal terzo comma dell’art. 39, quali oneri per ammortamento di mutui e prestiti, posto che le somme che si andranno a pagare si riferiscono a quote di ammortamento a carico
della Regione relative a mutui contratti, in forza di specifiche
disposizioni di legge, con istituti di credito diversi;
Verificata la sufficiente disponibilità del capitolo di spesa
5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie
del bilancio 2002, in termini di competenza e di cassa;
Decreta
1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in
premessa, al Bilancio per l’esercizio finanziario 2002, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:
a) di prelevare, la somma di C 112.926,00 dalla dotazione
di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2002;
b) di integrare:
• per C 25.000,00 la dotazione di competenza e di cassa
dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.181 capitolo 5054 «Noleggi apparecchiature ed attrezzature per espletamento attività d’ufficio ed esecuzione di lavori in service»;
• per C 34.000,00 la dotazione di competenza e di cassa
dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.182 capitolo 2756 «Noleggio mezzi di trasporto»;
• per C 48.031,00 la dotazione di competenza e di cassa
dell’U.P.B. 3.6.1.0.4.175 capitolo 930 «Contributi ventennali
previsti dalla l.r. 3 aprile 1974 n. 16 e finalizzati al completamento delle opere già inserite nei pregressi piani di riparto o
comunque già avviate, nonché alla ristrutturazione di presidi
esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad anziani non autosufficienti – limite di impegno e decorrenza 1980»;
• per C 5.895,00 la dotazione di competenza e di cassa
dell’U.P.B. 4.9.3.0.4.203 capitolo 888 «Contributi trentacinquennali in annualità ad enti locali, loro consorzi e Comunità
montane per la realizzazione ed il completamento di opere
di collettamento e di depurazione delle acque nonché per la
realizzazione ed il completamento di reti di fognature – limite
di impegno e decorrenza 1979»;
2. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
ragioneria e credito: Manuela Giaretta
[BUR20020143]
[5.3.5]
D.d.u.o. 1 ottobre 2002 – n. 17869
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto relativo a «Impianto di messa in riserva e trattamento di
rifiuti speciali non pericolosi» sito in comune di Senna
Comasco (CO) – Committente: Difesa Ambiente s.r.l. –
Cantù (CO) – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7
del d.P.R. 12 aprile 1996)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996,
giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi», sito in comune di Senna Comasco
(CO), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
a) fatte salve le prescrizioni annesse all’autorizzazione ex
d.P.R. 203/1988,
b) dovrà essere definito, prima dell’inizio dei lavori, l’assetto idrogeologico del territorio in esame tramite indagini
aggiuntive finalizzate ad individuare con miglior precisione
la direzione di deflusso della falda freatica e la sua soggiacenza nel territorio interessato,
c) dovrà essere garantito il monitoraggio continuo delle
acque sotterranee mediante l’installazione di almeno un pozzo di controllo e spurgo a valle dell’impianto, secondo la direzione di flusso della falda freatica, determinata sulla base di
indagini idrogeologiche di cui al p.to c),
d) dovrà essere predisposta un’indagine idraulica che attesti le condizioni di sicurezza dell’impianto rispetto ad eventuali esondazioni del Rio Acquanegra, e che accerti che le acque di scarico provenienti dall’impianto non modifichino il
regime idraulico esistente provocando imprevisti incrementi
di portata con conseguente innalzamento dei livelli idrici,
e) la capacità di smaltimento delle acque superficiali nel
«valletto che scorre a Nord-Ovest dell’insediamento» dovrà
essere valutata anche attraverso un’analisi statistica dei dati
di pioggia intensa (3, 6, 12, 24 ore) per la valutazione della
pioggia massima da smaltire,
4229
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
f) il progetto per lo smaltimento delle acque di seconda
pioggia, supportato dalle indagini di cui ai p.ti d) ed e), dovrà
essere verificato per l’acquisizione dell’autorizzazione allo
scarico secondo la normativa vigente,
g) in previsione della realizzazione di un capannone adiacente all’impianto in oggetto, come da informazioni raccolte
in sede di sopralluogo, le fondazioni dei pilastri a doppio appoggio dovranno essere dimensionate in modo da sopportare
il doppio carico affinché non venga in futuro inficiata la stabilità strutturale del capannone con gravi conseguenze per l’attività e per i conseguenti rischi di inquinamento,
h) lavaggio delle ruote dei veicoli transitanti in uscita dall’impianto con vasca o getti, mediante la scelta di opportune
soluzioni progettuali da parte del committente;
i) considerate le condizioni di permeabilità dei terreni di
fondazione, dovranno essere previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione delle pavimentazioni esistenti all’interno
ed all’esterno dell’impianto, dei pozzetti di raccolta, delle vasche di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di quelle
adibite allo stoccaggio temporaneo di rifiuti, unitamente alla
predisposizione di un programma di controlli periodici da effettuare sullo stato di tenuta dei manufatti,
j) dovrà essere predisposto uno studio previsionale d’impatto acustico, redatto da tecnico competente, che approfondisca:
• la valutazione previsionale in considerazione della distanza delle abitazioni più vicine rispetto a 100 m
considerati nello s.i.a.,
• per tali abitazioni, limitrofe all’impianto, occorre valutare il rispetto del valore limite differenziale,
• la valutazione complessiva del rumore immesso nell’ambiente dovrà contemplare la valutazione del rumore causato dalle operazioni di carico e scarico del
materiale,
k) per gli interventi di schermatura a verde dovranno essere impiegate specie sempreverdi, preferibilmente tipiche
del quadro vegetazionale provinciale, al fine di realizzare lungo il perimetro del sito produttivo una barriera verde a portamento medio-alto e compatto,
l) in previsione dell’intervento viabilistico per il collegamento della S.P. 28 – diramazione Navedano – con la S.P. 27
in comune di Cantù, e della realizzazione di tre rotatorie una
delle quali in prossimità dell’impianto in progetto:
• l’accesso all’impianto dovrà preferibilmente avvenire
dalla realizzanda rotatoria o da vie laterali, escludendo la possibilità di accesso diretto dalla strada di variante
• l’accesso dovrà comunque essere realizzato a seguito
di nulla-osta da parte del settore viabilità della provincia di Como,
m) andrà concordato con l’ente di controllo (ARPA) un piano di monitoraggio post-operam, al fine di definire eventuali
ulteriori mitigazioni e accorgimenti correttivi, relativamente
a:
• qualità dell’aria durante l’esercizio dell’impianto, in
particolare si raccomandano campionamenti qualiquantitativi delle polveri con cadenza quadrimestrale
per i primi due anni dall’entrata in esercizio dell’impianto e semestrali in seguito,
• rilevazioni fonometriche per verificare le previsioni
dello studio di cui al p.to j) ed il rispetto dei valori
limite previsti dalla normativa vigente;
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
– Difesa Ambiente s.r.l., committente
– Comune di Senna Comasco
– Provincia di Como
– Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Bonifica Aree
Contaminate della Direzione Generale Risorse idriche e
servizi di pubblica utilità, competente per quanto riguarda l’istruttoria ai fini autorizzativi dell’impianto oggetto di giudizio di compatibilità ambientale
– A.R.P.A. dipartimento di Como;
3. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva
del presente decreto.
U.O. Sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi
4230
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
[BUR20020144]
[5.3.0]
D.d.u.o. 22 ottobre 2002 – n. 19829
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione della direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del piano di difesa del suolo, di cui
all’art. 3 della legge n. 102/90
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Vista d.g.r. 28 maggio 2002, n. 9152 «Definizione delle modalità di attuazione delle attività residue concernenti il piano
per la difesa del suolo ed il riassetto ideogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone»;
Visto in particolare il punto 4 della succitata deliberazione,
che stabilisce di definire nuove direttive per la gestione degli
interventi previsti dal succitato piano, in sostituzione di quelle riportate nell’allegato C alla d.g.r. 23 marzo 1993, n. 34383,
come modificato con d.g.r. 5 luglio 1994, n. 54311;
Visto il documento, di cui all’allegato A, concernente «Direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92,
in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere
del piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3 della legge
n. 102/90»;
Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all’assetto organizzativo della giunta regionale
(IV provvedimento)», con la quale è stato attribuito all’ing.
Luigi Mille l’incarico di dirigente della U.O. difesa e valorizzazione del territorio della d.g. territorio e urbanistica;
Visto il decreto del dirigente della u.o. organizzazione e
personale della d.g. affari generali n. 614 del 18 gennaio 2002,
con la quale sono state individuate le competenze e le aree di
attività delle varie direzioni generali della giunta regionale in
attuazione della d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001;
Vista la d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9528 «Determinazioni organizzative, 2º provvedimento 2002»;
Decreta
per le ragioni espresse in premessa;
1. Di approvare il documento di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente «Direttiva generale di applicazione della legge regionale n. 23/92, in
ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere del
piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3 della legge
n. 102/90»;
2. Di dare atto che la suddetta direttiva sostituisce le direttive di cui all’allegato C alla d.g.r. 23 marzo 1993, n. 34383,
come modificato con d.g.r. 5 luglio 1994, n. 54311;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente dell’unità organizzativa:
Luigi Mille
——— • ———
Allegato A
Direttiva generale di applicazione della legge regionale
n. 23/92, in ordine alle modalità procedurali di esecuzione
delle opere del piano di difesa del suolo, di cui all’art. 3
della legge n. 102/90
I - Premesse
1.1 - Generalità
La presente direttiva, predisposta in attuazione del punto 4
della d.g.r. 28 maggio 2002, n. 9152, fornisce precisazioni e
definisce criteri ai fini dell’attuazione del piano di difesa del
suolo.
1.2 - Campo di applicazione
La direttiva si applica:
– alle opere ed interventi compresi nello stralcio di schema
previsionale e programmatico approvato con d.p.c.m. 28 dicembre 1991, che, alla data di entrata in vigore della direttiva
stessa, non risultino ancora approvati in sede di conferenza
di servizi, di cui alla legge della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;
– alle opere ed interventi compresi nel piano integrazione
e revisione dello schema previsionale e programmatico approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
– alle opere ed interventi compresi nel piano di seconda
fase approvato dal consiglio regionale con delibera n. 1308
del 29 settembre 1999 e successivamente dal comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino, ad oggi in attesa della definitiva approvazione statale.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Si sottolinea che nell’adempimento delle azioni previste dai
piani la funzione di coordinamento spetta alle province.
II - Procedure per la realizzazione delle opere
1.1 - Indicazioni generali
Ciascun ente attuatore, quale amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, deve comunicare all’unità organizzativa regionale
competente della D.G. Territorio e Urbanistica, per ogni intervento, il nominativo del responsabile del procedimento.
Si coglie l’occasione per ricordare le funzioni e i compiti
puntualmente attribuiti al responsabile del procedimento dall’art. 7 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
Il quadro economico delle opere, il cui tipo è riportato al
capitolo VIII, deve comprendere tutti gli oneri che gravano
sul soggetto attuatore dell’intervento, ivi compresi quelli attinenti alla attività del responsabile del procedimento e alle
spese di gara, nonché quelli derivanti dall’applicazione del
punto 3 della d.g.r. 7 giugno 2002, n. 9331.
2.2 - Progettazione
Il progetto deve essere conforme alle indicazioni riportate
nelle schede di piano (originario e integrazione), cosı̀ come
riviste e rielaborate, di cui costituisce il naturale sviluppo e
aggiornamento, anche critico in relazione in particolare a sopravvenute modifiche dello stato dei luoghi o delle condizioni
di rischio.
Per quanto riguarda gli interventi in ambito dei bacini prioritari, per i quali sono stati sviluppati gli studi di impatto ambientale, la progettazione deve tenere in considerazione le indicazioni contenute negli studi stessi, consultabili presso la
unità organizzativa regionale competente della D.G. Territorio e Urbanistica o presso la provincia di Sondrio.
Si rammenta che, per quanto riguarda gli interventi di ingegneria naturalistica, le tipologie progettuali devono essere
conformi a quelle definite dal quaderno delle opere tipo,
come aggiornato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 48740, mentre per le attività concernenti le manutenzioni si deve fare
riferimento al relativo mansionario.
Le eventuali prescrizioni del ministero dell’ambiente sui
piani devono in ogni caso essere recepite nella progettazione.
Per la stima dei costi delle opere si deve tenere conto del
prezziario regionale, approvato con d.g.r. 26 febbraio 2001,
n. 3607; eventuali scostamenti devono essere puntualmente
motivati dal progettista.
2.3 - Elaborati di progetto
Il progetto, articolato e sviluppato nei tre livelli, preliminare, definitivo ed esecutivo (art. 16 della legge n. 109/94 e successive modificazioni), deve essere integrato con le valutazioni, estese all’intero bacino di interesse, concernenti lo stato di
rischio esistente prima della realizzazione delle opere e quello
residuo ad opere ultimate.
2.4 - Approvazione dei progetti
Al fine di una iniziale valutazione, l’ente attuatore trasmette
il progetto preliminare all’unità organizzativa regionale competente della D.G. Territorio e Urbanistica, che provvederà
a disporre, con propria nota, per l’ulteriore corso della fase
progettuale; si fa presente che tale comunicazione attiverà l’erogazione dell’acconto nei casi di cui al successivo capitolo
VIII – Progetti strutturali (secondo alinea).
Si esemplifica, di seguito, la procedura al cui rispetto è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’approvazione del progetto:
– convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art.
14 della legge n. 241/90, come modificato dagli artt. 9, 10, 11
e 12 della legge n. 340/00, al fine di acquisire i pareri e le
autorizzazioni inerenti il progetto definitivo;
– elaborazione del progetto esecutivo;
– approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità
stabilite dal proprio ordinamento; si sottolinea che il provvedimento deve dare atto che il progetto medesimo è puntualmente conforme alle conclusioni della conferenza di servizi;
– trasmissione del progetto, con le copie del verbale della
conferenza di servizi e dei provvedimenti di approvazione, all’unità organizzativa regionale competente della D.G. Territorio e Urbanistica, per gli atti d’ufficio.
Si ricorda che, ove previste, trovano applicazione le tipologie procedurali individuate in sede di approvazione dei piani
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
dal Ministero dell’Ambiente – Commissione per la valutazione dell’impatto ambientale.
Per i progetti individuati con delibere della Giunta regionale tra quelli connessi con gli eventi calamitosi dell’ottobrenovembre 2000, possono essere applicate le procedure semplificate e le deroghe di cui all’art. 2 dell’ordinanza
n. 3090/2000.
2.5 - Varianti in corso d’opera
Qualora, per uno dei casi previsti dall’art. 25 della legge
n. 109/94 e successive modificazioni, sia necessario introdurre varianti rispetto al progetto approvato, il responsabile del
procedimento deve darne comunicazione alla unità organizzativa regionale competente, definendo i lavori modificativi
che si intendono eseguire e fornendo gli elementi giustificativi, nonché eventuali ulteriori dati ritenuti utili.
La procedura tecnico-amministrativa per l’approvazione
della perizia di variante è analoga a quella prevista per i progetti originari.
III - Acquisizione di immobili e diritti reali
Gli enti attuatori sono tenuti all’espletamento delle procedure necessarie per le occupazioni temporanee, nonché all’acquisizione di beni mobili ed immobili e dei diritti reali di proprietà pubblica o privata, al fine dell’esecuzione delle opere.
Tali acquisizioni possono perfezionarsi tramite asservimento, atti di acquisto oppure espropriazioni; le procedure di
queste ultime devono comunque concludersi entro cinque
anni dalla data di immissione del possesso.
IV - Collaudi
Ciascun ente attuatore provvede alla nomina dei collaudatori finali od in corso d’opera secondo le disposizioni dell’art.
187 del d.P.R. n. 554/99, attingendo all’Albo regionale dei collaudatori.
V - Manutenzione e custodia
Ad esecuzione terminata, le attività di custodia e manutenzione delle opere realizzate sono di competenza degli ee.ll. o
della regione Lombardia, secondo le disposizioni della legge
regionale n. 1/2000.
VI - Osservatorio dei lavori pubblici
Si ricorda che le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi
dell’art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 109/94 successive modificazioni, sono tenuti a comunicare all’osservatorio dei lavori pubblici i dati informativi inerenti gli appalti di competenza.
A tal fine si ricorda l’utilizzo della sezione regionale: Direzione Generale OO.PP., Politiche per la casa e Protezione civile – U.O. Opere Pubbliche – Struttura C.A.T. – Sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici – Via Fara, 26 –
20124 Milano – http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
VII - Attività di coordinamento
Ai fini dell’esercizio delle funzioni previsti dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23/92, ed in particolare ai fini
dell’attività di rendicontazione annuale al parlamento, il responsabile del procedimento deve trasmettere all’unità organizzativa regionale competente, entro il 30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno, la scheda sullo stato di avanzamento
degli interventi (cap. X), puntualmente compilata.
VIII - Modalità di trasferimento dei fondi
e rimborso spese generali
I fondi relativi agli interventi previsti dai piani, di cui alla
legge n. 102/90, vengono erogati con le modalità di seguito
indicate.
PROGETTI STRUTTURALI
– Per gli interventi di prima fase non ancora conclusi il
dirigente dell’unità organizzativa regionale competente, eseguita la ricognizione di cui al punto 2 della d.g.r. n. 9152/02,
dispone il trasferimento a ciascun ente attuatore di una somma pari al 95% dell’importo contrattuale per ogni intervento,
detratti gli acconti già corrisposti; il restante 5% verrà erogato
a seguito della presa d’atto, da parte della stessa unità organizzativa dell’avvenuto collaudo e relativa approvazione disposti dal medesimo ente attuatore.
– Per gli interventi di prima fase non ancora iniziati (fatti
salvi per ora quelli in fase di progettazione nei bacini della
Val Pola, Tartano e Torreggio in carico alla regione) e per
quelli della integrazione allo schema previsionale e program-
4231
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
matico, l’unità organizzativa regionale competente provvede
a trasferire a ciascun ente attuatore una somma pari all’80%
del finanziamento disponibile successivamente alla comunicazione di assenso in ordine al progetto preliminare (vedasi
capitolo II, punto 2.4).
Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute per la realizzazione di tali interventi superino la somma trasferita, l’ente attuatore può richiedere, con adeguata motivazione, la
quota parte rimanente, che comunque non può essere superiore al 15% del finanziamento disponibile.
– Il saldo viene erogato a seguito della presa d’atto, da parte della stessa unità organizzativa, dell’avvenuto collaudo e
relativa approvazione disposti dal medesimo ente attuatore.
Per tale presa d’atto deve essere trasmessa alla suddetta unità organizzativa la seguente documentazione:
– certificato di collaudo provvisorio (o certificato di regolare esecuzione, ove ammesso);
– relazione acclarante i rapporti ente-regione per l’accertamento delle spese effettivamente sostenute, con quadro economico redatto sullo schema di quello del progetto approvato;
– documentazione fotografica rappresentativa di tutte le opere realizzate;
– scheda di monitoraggio degli interventi (Cap. X).
Agli enti locali è riconosciuta, per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, nonché per gli oneri derivanti dalle
prestazioni professionali di collaudo e per l’espletamento delle procedure di occupazione temporanea, asservimenti ed espropri, la percentuale dell’8% (al netto degli oneri per IVA e
C.N.P.A.I.A.) della somma degli importi dei lavori a base d’asta, delle forniture, degli espropri e servitù, delle indagini geotecniche e/o geognostiche.
Per i progetti per cui è necessario predisporre lo studio di
valutazione di impatto ambientale, la percentuale di cui sopra
è elevata all’8,5%.
Sono altresı̀ riconosciute le spese sostenute per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
È facoltà del soggetto attuatore inserite nel quadro economico di progetto, per gli oneri derivanti dalle attività connesse alla responsabilità del procedimento e delle spese di gara,
una percentuale massima del 3% dell’importo a base di gara.
MANUTENZIONI TERRITORIALI DIFFUSE
L’unità organizzativa regionale competente provvede ad erogare a ciascuna comunità montana il saldo del contributo
previsto per gli interventi di manutenzione di prima fase, a
seguito della presa d’atto dell’avvenuta esecuzione e rendicontazione del 100% degli interventi previsti, previa presentazione di una dettagliata relazione acclarante i rapporti regione/
comunità montana e indicante le somme effettivamente spese, con allegata la copia dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione.
Per l’utilizzo di eventuali economie, si procederà di concerto con la suddetta unità organizzativa.
Per gli interventi previsti nel piano di seconda fase, la medesima unità organizzativa trasferisce a ciascuna comunità
montana una somma pari al 90% del finanziamento a disposizione; il restante 10% verrà erogato con le stesse modalità
indicate per il piano di prima fase.
BONIFICHE
Per gli interventi di prima fase non ancora conclusi, l’unità
organizzativa regionale competente trasferisce a ciascun ente
attuatore una somma pari al 95% del finanziamento a disposizione per ogni intervento, detratti gli acconti già erogati; il
restante 5% viene erogato a seguito della presa d’atto, da parte della stessa unità organizzativa, dell’avvenuto collaudo e
relativa approvazione disposta dal medesimo ente attuatore.
Per la presa d’atto regionale di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, vale quanto sopra indicato per gli interventi strutturali.
Di seguito si riporta il quadro economico tipo da redarsi a
cura dei professionisti incaricati.
QUADRO ECONOMICO TIPO
1. Importo dei lavori a base d’asta
1.a - Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetto a ribasso)
2. Somme a disposizione dell’amministrazione
a) relazione geologica
4232
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
b)
c)
d)
e)
f)
g)
indagini geotecniche e/o geognostiche
forniture
indennità d’esproprio o servitù
spese tecniche (max 8% di 1 + 2b + 2c + 2d)
spese tecniche sicurezza (d.lgs. n. 494/96)
spese per responsabilità del procedimento, validazione e spese di gara (3% di 1)
g1) quota riservata ai sensi del punto 3 della d.g.r. n. 9331
del 7 giugno 2002
h) imprevisti
i) accantonamento (art. 26, c. 4, legge n. 109/94 – 0,5%
di 1)
l) I.V.A. sui alvori
m) I.V.A. sui punti 2a, 2b e 2c
n) C.N.P.A.I.A. (2% di 2e)
o) C.N.P.A.I.A. (2% di 2f)
p) I.V.A. su punto 2e – 2m
q) I.V.A. su punto 2f – 2n
r) studio di impatto ambientale
Totale somme a disposizione
Totale complessivo di progetto
IX - Economie di spesa
Le economie di spesa accertate a seguito del collaudo o del
certificato di regolare esecuzione possono essere utilizzate
per ulteriori interventi esclusivamente nell’ambito di eventuali revisioni di piano.
X - Schede di monitoraggio degli interventi di piano
Per gli adempimenti relativi alla rendicontazione annuale e
per il monitoraggio sugli effetti del piano, ciascun ente attuatore deve fornire alla unità organizzativa regionale competente i dati necessari, utilizzando le schede di seguito riportate,
secondo le indicazioni sopra fornite.
SCHEDA A – AVANZAMENTO LAVORI
Piano: ..........................................................................................
Scheda: ................ N. arch.: ................
Intervento: ..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Comune: ......................................................................................
Provincia: ....................................................................................
Importo finanziamento: C ....................
Ente attuatore: ...........................................................................
Responsabile del procedimento: ...............................................
Provv. approvazione progetto esecutivo: ..................................
Data approvazione progetto esecutivo: ....................................
Progettisti: ..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Direzione lavori: .........................................................................
Importo di progetto: C ....................
Ditta aggiudicataria: ..................................................................
Importo di contratto: C .................... Ribasso:..........%
Data inizio lavori:....................
Data fine lavori:....................
Stato di avanzamento dei lavori (%):..........
Importo finale intervento: C ....................
Economia di spesa: C ....................
Note: ............................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
......................................................................................................
......................................................................................................
Il responsabile del procedimento
..........................................................
Data
..........................................................
——— • ———
SCHEDA B – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
Piano: ..........................................................................................
Scheda:.......... N. arch.:..........
Intervento: ..................................................................................
Comune:.................... Provincia: ................................................
1. Obiettivi di piano
Rischi (dissesti) segnalati dal piano o interventi in fase esecutiva: ..............................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Interventi realizzati e finalizzati alla riduzione o alimentazione del rischio (progetto ed eventuale perizia suppletiva): ......
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
2. Raggiungimento degli obiettivi di piano
Sono stati raggiunti gli obiettivi ed in quale misura? .............
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
3. Ulteriori rischi presenti
Ulteriori rischi ancora presenti nella zona dell’intervento e nel
comune; proposte di nuove opere: ...........................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
4. Indicatori di monitoraggio
Elementi da assumere come monitoraggio degli effetti nel
tempo. Prime indicazioni sul comportamento delle opere: ....
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Il responsabile del procedimento
..........................................................
Il direttore dei lavori
..........................................................
Il progettista
..........................................................
Data
..........................................................
[BUR20020145]
[3.2.0]
D.d.u.o. 22 ottobre 2002 – n. 19839
Direzione Generale Sanità – Influenza aviaria – Misure di
contenimento dell’influenza aviaria sul territorio della regione Lombardia a seguito di sieropositività – Abrogazione del d.d.u.o. n. 19372 del 17 ottobre 2002
IL DIRIGENTE
DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA
Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con r.d. n. 1265/34;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con
d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 – Regolamento per
l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure
comunitarie di lotta contro l’influenza privata;
Visto il d.m. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta
contro l’influenza aviaria;
Vista la positività a seguito di controlli sierologici in allevamenti di tacchini presenti nei comuni di Ospitaletto e Roncadelle (BS);
Vista l’istituzione della zona di protezione per insorgenza
di focolaio di influenza aviaria sul territorio dei comuni di
Isorella, Gambara e Gottolengo della provincia di Brescia;
Considerata la necessità di prevedere misure superiori di
controllo e pertanto di abrogare il precedente decreto
n. 19372 del 17 ottobre 2002 al fine di prevenire il diffondersi
dell’infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l’intero settore avicolo nazionale;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure
idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della
malattia;
Ritenuto opportuno prevedere l’adozione, negli allevamenti
delle specie sensibili e negli impianti collegati di misure restrittive delle movimentazioni, in grado di ridurre il rischio
di diffusione del contagio;
Visti gli artt. 3 e 18 della legge regionale n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;
Vista la delibera Giunta regionale n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazione in ordine all’assetto organizzativo
della giunta regionale» (4º provvedimento 2001);
Visto il decreto del direttore generale della sanità n. 18800
del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del
direttore generale sanità ai dirigenti delle unità organizzative,
nonché ai dirigenti delle strutture «Edilizia sanitaria», «Coordinamento progetti innovativi e attività esterne», «Comunicazione ed educazione sanitaria» integrato dal d.d.g. n. 872 del
15 gennaio 2001;
Decreta
Art. 1 – In caso in cui sia stata ufficialmente confermata
la presenza della malattia, a seguito dell’isolamento di virus
influenzale a bassa patogenicità effettuato dall’istituto zooprofilattico sperimentale, l’autorità competente procede all’abbattimento e distruzione degli animali presenti e delimita
intorno all’azienda infetta una zona di protezione del raggio
minimo di 3 km.
Nelle zone di protezione verranno applicate le misure di
seguito riportate:
a) allevamenti di tacchini da carne:
• abbattimento e distruzione dei tacchini da carne degli
allevamenti sospetti di infezione e/o di contaminazione;
b) per tutti gli altri allevamenti:
• Divieto di movimentazione dei volatili.
• L’autorità sanitaria può autorizzare la movimentazione degli animali destinati alla macellazione immediata in un impianto situato all’interno della zona di protezione. In caso di impossibilità in un altro impianto
designato dall’autorità sanitaria all’interno della regione Lombardia.
• Effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, esclusivamente negli allevamenti di tacchini, di riproduttori e di ovaiole, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I prelievi potranno essere effettuati dai veterinari aziendali in accordo con il servizio veterinario dell’ASL.
c) sarà possibile riaccasare gli animali solo dopo 21 giorni
dalla fine delle operazioni di abbattimento e distruzione degli
animali di cui al precedente punto a) e nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 3.
Art. 2 – Sul territorio dei comuni di cui all’allegato A che è
parte integrante al presente decreto, identificato a seguito di
episodi di sieropositività, si attuano misure di depopolamento
e restrizione degli accasamenti, ai fini della prevenzione della
diffusione della malattia.
Art. 3 – Al fine di ridurre la densità di avicoli nelle zone di
cui all’art. 2, vengono attivate le seguenti misure:
1. blocco dell’introduzione di tacchini negli allevamenti siti
nelle zone interessate per il tempo necessario a garantire un
vuoto biologico di tre settimane;
2. invio immediato alla macellazione di tutti i tacchini, anche sieropositivi, presenti negli allevamenti da ingrasso che
abbiano raggiunto o siano in prossimità della fine dei ciclo
produttivo;
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
3. abbattimento e distruzione degli animali sospetti di infezione;
4. possibilità di abbattere gli animali che non hanno raggiunto la fine del ciclo produttivo, ai sensi dell’art. 2 comma
1 del decreto 28 settembre 2000;
5. sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati
o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
6. effettuazione con cadenza quindicinale di un controllo
sierologico in tutte le aziende che detengono volatili e prelievo, esclusivamente negli allevamenti di tacchini e di ovaiole,
di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antigene virale. I
prelievi potranno essere effettuati dai veterinari aziendali in
accordo con il servizio veterinario dell’ASL;
7. trascorsi 21 giorni dalla fine delle operazioni di abbattimento o macellazione degli animali sieropositivi sarà possibile riaccasare volatili di specie diversa dal tacchino;
8. per i tacchini sarà possibile effettuare il riaccasamento
solo trascorsi 21 giorni dalla fine delle operazioni di depopolamento degli allevamenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4
del presente articolo.
Art. 4 – Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione previste ai precedenti artt. 1 e 3, dovranno essere
effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall’allegato II del
d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656.
Art. 5 – Al fine di minimizzare il rischio di una diffusione
del virus, oltre a quanto previsto al successivo art. 6 comma 5
lettera a) e a conclusione della ricerca virologica sugli animali
presenti, l’invio alla macellazione degli animali sieropositivi
dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle norme di seguito
specificate:
– il trasporto deve avvenire con utilizzo di automezzi dotati
di reti anti-piume che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzati esclusivamente per l’invio alla macellazione degli animali dall’allevamento sieropositivo;
– il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali,
riducendo al minimo l’attraversamento di aree ad elevata
densità di allevamento;
– le squadre di carico, per l’invio alla macellazione dei tacchini in oggetto, devono essere impiegate esclusivamente nell’allevamento sopraccitato;
– le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l’adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;
– le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per
il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta,
prima e dopo il loro impiego,
– al macello il veterinario ufficiale dovrà redigere il certificato relativo all’avvenuta pulizia e disinfezione dell’automezzo (allegato B che è parte integrante al presente decreto).
Art. 6 – Su tutto il territorio dell’ASL di Brescia si applicano
le seguenti misure:
1. Esecuzione, a cura del servizio veterinario dell’ASL, dell’identificazione di tutte le aziende che detengono volatili.
2. Ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di
disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.
3. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli
allevamenti sia a carattere familiare, che intensivo. In deroga
al presente punto, il servizio veterinario dell’ASL competente
per territorio può consentire, solo nei comuni a rischio non
immediato di infezione, l’accasamento di volatili di specie diversa dal tacchino esclusivamente negli allevamenti che abbiano rispettato un periodo di vuoto sanitario di almeno 7
giorni e i cui locali siano stati sottoposti a pulizia, lavaggio e
disinfezione.
4. Divieto di uscita delle uovada cova dalle aziende. Il servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, in deroga al divieto di cui al presente punto, può autorizzare il
trasporto di uova da cova destinate direttamente all’incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi.
L’incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di
uova cosı̀ introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati, in vincolo sanitario, esclusivamente ad un’azienda dove non siano presenti specie sensibili che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3
giorni come previsto dal d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002.
5. Divieto di uscita dei volatili dalle aziende. In deroga al
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Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
presente divieto, il servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente può autorizzare la movimentazione degli
animali verso:
a) il macello, purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. La concessione, da
parte del servizio veterinario dell’ASL, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:
– ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24
ore precedenti il carico che deve essere ripetuta ogni
tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita,
fino allo svuotamento dell’allevamento;
– tacchini da carne: prelievi, da parte del veterinario
ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5
giorni precedenti il carico, e di 10 tamponi tracheali
per la ricerca dell’antigene virale. I campioni devono
essere stati esaminati da parte dell’IZS di Brescia prima della partenza;
– pollame da carne (con esclusione dei tacchini): controlli sierologici al macello su almeno 10 animali per
allevamento.
Per il carico degli animali in allevamento dovranno inoltre
essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
– il carico per il macello di tutti i volatili dell’allevamento deve essere completato entro un massimo di
10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all’impianto di destinazione;
– il trasporto deve avvenire con utilizzo di automezzi
che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzati esclusivamente per l’invio alla macellazione degli animali
dall’allevamento sopraccitato;
– il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l’attraversamento di aree
ad elevata densità di allevamento;
– le squadre di carico, per l’invio alla macellazione dei
tacchini in oggetto, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell’allevamento da cui vengono spediti gli animali;
– le operazioni di carico e trasporto dovranno essere
eseguite con l’adozione di tutte le misure igieniche
sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;
– le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati
per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati,
ogni volta, prima e dopo il loro impiego;
– al macello il veterinario ufficiale dovrà assicurare il
rispetto delle seguenti norme igieniche:
• evitare il possibile contatto degli automezzi e delle
gabbie dedicate provenienti dalla citata zona con
le altre normalmente utilizzate;
• pulizia e disinfezione di tutti gli automezzi, gabbie
e attrezzature;
• frequente disinfezione delle zone di passaggio degli automezzi;
• divieto di uscita degli automezzi, gabbie ed attrezzature non disinfettati.
b) Per le specie diverse dal tacchino, gli animali potranno
essere inviati in vincolo sanitario in un allevamento
presente sul territorio regionale a condizione che detto
allevamento risulti vuoto e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario di 3 giorni come previsto dal
d.d.u.o. n. 13606 del 17 luglio 2002;
6. Controlli sierologici, effettuati dai veterinari aziendali,
di tutti gli allevamenti intensivi presenti sul territorio dell’ASL di Brescia, con prelievo di:
a) allevamenti di tacchini e di ovaiole, cadenza quindicinale – 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi
nei confronti del virus influenzale sottotipo H7.
b) altri allevamenti, cadenza mensile – 20 campioni di
sangue di animali per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H7;
Le ditte interessate dovranno fornire al servizio veterinario
dell’ASL, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno
effettuati negli allevamenti di competenza.
7. I veterinari dell’ASL dovranno effettuare tutti i controlli
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
sierologici e i tamponi tracheali degli animali al momento del
carico per il macello e qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli.
8. Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi del decreto legislativo 508/92 tramite mezzi autorizzati.
9. Gli automezzi destinati alla raccolta di carcasse, cascami e rifiuti dagli allevamenti, nonché di avanzi e rifiuti dai
macelli, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni
trasporto. Tali rifiuti devono essere destinati ad impianti che
garantiscono il trattamento termico di sicurezza.
10. Divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili.
11. I titolari dei mangimifici devono garantire che il mangime sia consegnato senza che vi sia frazionamento del carico
in più allevamenti e che al termine delle operazioni l’automezzo rientri direttamente al mangimificio. Gli stessi titolari
devono inoltre garantire che gli automezzi per il trasporto del
mangime siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto.
12. È vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina
cacciabile di penna.
13. Sono vietati fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.
14. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio deve provvedere, anche con l’istituzione di apposite postazioni mobili di disinfezione e in collaborazione con le forze
dell’ordine, affinché gli automezzi destinati o provenienti dagli allevamenti avicoli presenti nella zona di cui all’articolo 1
siano adeguatamente disinfettati. A tal fine il servizio veterinario competente può utilizzare, se necessario, personale ed
attrezzature per la disinfezione in dotazione ad altre ASL.
Art. 7 – Negli allevamenti di tacchini da carne, di riproduttori di tutte le specie e di galline ovaiole, presenti sul territorio delle province di Bergamo, Cremona e Mantova, dovranno
essere effettuati controlli sierologici di 20 campioni di sangue
per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale
sottotipo H7.
Art. 8 – Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo, presenti su tutto il territorio regionale, devono garantire la costante e corretta messa in atto delle misure di biosicurezza
previste dal decreto d.u.o. 13606 del 17 luglio 2002.
Art. 9 – Ai trasgressori delle norme previste dal presente
decreto sono applicate le sanzioni disposte dall’articolo 16,
comma 1 del d.lgs. 196/99.
Art. 10 – Le misure previste dal presente decreto restano
in vigore per almeno 45 giorni e potranno essere modificate
con l’evolversi della situazione epidemiologica.
Art. 11 – È abrogato il d.d.u.o. n. 19372 del 17 ottobre 2002.
Art. 12 – Il presente provvedimento entra immediatamente
in vigore e verrà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta
pubblicità.
Cesare Bonacina
——— • ———
Allegato A
– CAZZAGO SAN MARTINO
– COCCAGLIO
– ERBUSCO
– MAIRANO
– OSPITALETTO
– PADERNO F.C.
– PASSIRANO
– RONCADELLE
– ROVATO
– TORBOLE CASAGLIA
– TRAVAGLIATO
——— • ———
Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002
..................................................................................................
(tipo/targa)
dichiara che:
– il più recente scarico di pollame o dei loro prodotti si è
svolta a:
Regione, Provincia, Luogo
Data
(gg.mm.aa.)
Ora
(hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall’operatore/conducente
– a seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell’automezzo, la rampa di carico/scarico, ruote dell’automezzo e cabina del conducente.
La pulizia e la disinfezione si sono svolte:
Regione, Provincia, Luogo
Data
(gg.mm.aa.)
Ora
(hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall’operatore/conducente
– il disinfettante utilizzato è stato ........................................
Data
Luogo
Firma dell’operatore/conducente
Nome dell’operatore/conducente in stampatello:
2. Certificazione da parte dell’autorità sanitaria competente alla verifica del trasporto
Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara che in data odierna ha verificato l’automezzo con targa n. .....................
e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello stesso.
Data
(gg.mm.aa.)
Timbro
Luogo
Autorità competente
Firma del veterinario
ufficiale
Nome in stampatello
Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo stampato.
Allegato B
CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE
PER I MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO
DI POLLAME E PRODOTTI DERIVATI
1. Dichiarazione dell’operatore/conducente del mezzo di
trasporto
Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo ..................
4235
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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Serie Ordinaria - N. 46 - 11 novembre 2002