onvezione ITALIA – SVIZZERA

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onvezione ITALIA – SVIZZERA
ITALIA
Convenzione italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni
Sgravi fiscali concernenti redditi di fonte italiana
1. Osservazioni generali
La convenzione italo-svizzera di doppia imposizione del 9 marzo 1976 nella versione secondo il
protocollo di modificazione del 28 aprile 1978 (risp. RS 0.672.945.41 e RS 0.672.945.411;
CDI-I) prevede i seguenti sgravi per i redditi provenienti dall'Italia:
-
uno sgravio parziale dall'imposta italiana alla fonte su dividendi, interessi e canoni
(cfr. n. 3 più sotto);
-
uno sgravio totale dall'imposta italiana alla fonte sulle pensioni e rendite private nonché
sui redditi d'attività indipendente (comprese le prestazioni di servizio) e per le plusvalenze (cfr. n. 3 più sotto);
-
un computo globale nelle imposte svizzere dell'imposta italiana alla fonte non recuperabile
su dividendi, interessi e canoni (cfr. n. 4 più sotto).
2. Diritto ai vantaggi della convenzione
Alfine di poter pretendere lo sgravio dell'imposta italiana alla fonte su dividendi, interessi e canoni, il beneficiario dei redditi deve soddisfare le seguenti condizioni:
a. alla scadenza del reddito deve essere residente della Svizzera ai sensi dell'articolo 4
CDI-I. L'espressione «residente della Svizzera» designa ogni persona che, in virtù della legislazione svizzera, è assoggettata all'imposta svizzera a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Essa
comprende pure le società di persone (società in nome collettivo o in accomandita, ma non
le società semplici) costituite od organizzate secondo il diritto svizzero. Tuttavia, tale
espressione non comprende:
-
le persone che sono assoggettate all'imposta svizzera soltanto per i redditi di fonti situate in Svizzera;
-
le persone che incassano redditi per conto di terzi (beneficiari apparenti);
-
le persone fisiche che non sono assoggettate per tutti i redditi italiani alle imposte federali, cantonali e comunali normalmente dovute su tali redditi in base all'aliquota relativa al
reddito complessivo.
b. Egli deve essere il beneficiario effettivo dei redditi di cui si tratta alla data della loro scadenza.
c. Non deve avere una stabile organizzazione in Italia (salvo un cantiere di costruzione o di
montaggio).
d. Deve soddisfare le condizioni poste dall'articolo 23 CDI-I
e. Infine, rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 17 paragrafo 3 CDI-I secondo le quali
le società svizzere che detengono più del 25 per cento del capitale di una società italiana di
artisti non possono chiedere alcuno sgravio dalle imposte italiane alla fonte sui dividendi e
sugli interessi pagati dalla società italiana se quest'ultima esercita la propria attività preva-
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lentemente nel settore artistico o sportivo assumendo a tale scopo artisti o sportivi (società
dette d'artisti).
3. Sgravi dall'imposta italiana
3.1. Estensione degli sgravi
Articoli
della
CDI-I
0)
Natura dei redditi
Dividendi
Dividendi di azioni distribuite da
società italiane intestate a banche e istituti finanziari fiduciari
residenti in Svizzera
2)
Interessi :
di obbligazioni
di conti bancari
e postali
Canoni
Pensioni e rendite private
4)
5)
Sgravio in
applicazione
della CDI-I
(%)
Imposta non
recuperabile
in applicazione della
CDI-I (%)
1)
Modelli
10
20
5
15
R/CH – I/1a
(R-Ia)
29 cpv. 3
20
5
15
R/CH – I/1b
R/CH – I/1c
(R-Ia)
12.5
-
12.5
20
7.5
12.5
3)
25
5
18/19
--
intero
0
7/14
30
intero
0
13
20
intero
0
11
12
Redditi da attività indipendenti
Plusvalenze
Diritto
interno
italiano
Aliquota
di base
(%)
30
-R/CH – I/2
(R-Ia)
R/CH – I/3
(R-Ia)
Modelli
INPS –
Attestazione
di domicilio
Modelli ad
hoc – Attestazione di
domicilio
Modelli ad
hoc – Attestazione di
domicilio
Osservazioni:
0) Il diritto interno italiano prevede sgravi riservati ai non residenti per alcuni tipi di redditi di
capitali e rendite finanziarie. Questi sgravi (spesso esenzioni) sono indipendenti dai regimi
previsti nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e si applicano in particolare agli
interessi provenienti da obbligazioni e titoli simili emessi da banche o da società anonime e
negoziati sui mercati regolamentati italiani, nonché agli interessi provenienti da titoli di Stato
e obbligazioni emesse da enti pubblici, da depositi non bancari o postali e da plusvalenze
all'atto dell’alienazione di partecipazioni non qualificate in altre società residenti in Italia. Tuttavia, questo tipo di regime è accordato solamente agli investitori residenti nei Paesi che, in
base al diritto italiano, permettono uno scambio di informazioni adeguato e che non possiedono regimi fiscali privilegiati. I «Paesi che permettono uno scambio di informazioni adeguato» sono indicati nel Decreto ministeriale del 4 settembre 1996 (con le ulteriori modifiche),
mentre gli Stati e i territori che hanno un regime fiscale privilegiato sono menzionati nel Decreto ministeriale del 24 aprile 1992. La Svizzera non appare nella prima lista e fa parte della seconda lista per quanto concerne le società holding, ausiliarie o di domicilio. I suddetti
sgravi non sono dunque ammessi per le persone residenti in Svizzera.
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1) Con riferimento all'impiego dei modelli e dei fogli complementari, vedi n. 3.2. qui di seguito.
2) L'aliquota di 12,5 per cento si applica principalmente agli interessi di titoli di Stato. Mentre
l’aliquota di 20 per cento si applica in modo generale agli interessi da obbligazioni emesse
da banche o da società quotate in borsa o non quotate; la norma si applica alle cedole scadute dopo il 1° luglio 1998 relative a titoli emess i a partire dal 30 giugno 1997 e agli interessi
di conti correnti e di depositi bancari o postali. Il diritto interno italiano prevede pure
l’esenzione dall’imposta alla fonte per alcuni tipi d’interessi da obbligazioni o da conti bancari
versati a dei beneficiari effettivi residenti in un Paese “white list”; la Svizzera non fa parte di
questa lista italiana (cfr. osservazione 0, sopra)
3) La ritenuta alla fonte è di regola prelevata all'aliquota del 30 per cento sull'ammontare lordo
dei canoni (in certi casi, 30% sul 75% dell'ammontare lordo, che corrisponde ad un tasso effettivo d’imposta alla fonte di 22.5%).
4) Per quanto concerne le rendite provenienti da fondi di pensione, occorre evidenziare che la
CDI-I prevede che questi redditi siano imponibili unicamente nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18 CDI-I). Le rendite pagate da enti di diritto pubblico a contribuenti di nazionalità italiana residenti in Svizzera a titolo di servizi resi precedentemente a questi enti
(art. 19 CDI-I) sono imponibili in Italia e non in Svizzera. L’amministrazione fiscale italiana ha
messo a disposizione dei Paesi extraeuropei un modulo specifico per richiedere l’esenzione
dall’imposta alla fonte italiana in applicazione dell’articolo 18 CDI-I (mod. EP-I2 in italiano/francese e mod. EP-I3 in italiano/tedesco).
5) I redditi di un'attività indipendente esercitata in Italia da una persona fisica che non è residente sono assoggettati in Italia a un'imposta alla fonte del 30 per cento. Questa imposta è
applicabile parimenti alle attività analoghe esercitate da una società non residente (prestazioni di servizio, assistenza dopo vendita, ecc.). L'esenzione dall'imposta italiana può essere
chiesta soltanto nella misura in cui il beneficiario svizzero non disponga in Italia di una base
fissa o di una stabile organizzazione alla quale i redditi sono attribuibili.
6) Il diritto tributario italiano prevede delle regole d’imposizione sugli utili di capitale (cosiddette
“plusvalenze”) che possono variare secondo il periodo di detenzione del bene venduto. Il
venditore svizzero è pregato di voler verificare direttamente presso le autorità italiane il tasso applicabile alla sua fattispecie, nel caso il bene venduto fosse imponibile in Italia in applicazione dell’art. 13 CDI-I.
3.2. Procedura
1. Per tutti i redditi, la procedura normale è quella del rimborso successivo della parte
riscossa in sovrappiù. Tuttavia, la procedura di riduzione alla fonte (esenzione parziale, vedi n. 6 più sotto, particolarità) è ammessa a titolo provvisorio per tutte le categorie di
reddito.
Per i dividendi, gli interessi e i canoni occorre impiegare i moduli stampati, ovvero il modello
R/CH-I/1a e il modello R/CH-I/1b e c (dividendi), il modello R/CH-I/2 (interessi) e il modello
R/CH-I/3 (canoni) messi a disposizione dall’autorità fiscale italiana, sia per le domande di rimborso successivo sia per le domande di riduzione alla fonte (questi modelli sono a disposi-
zione sul sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni all’indirizzo
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00627/00830/inde
x.html?lang=it e possono essere compilati elettronicamente).
a. Per gli altri tipi di redditi assoggettati dalla legislazione interna italiana a un'imposta alla
fonte e imponibili in Svizzera esclusivamente secondo la convenzione (pensioni e rendite
private, versamenti della sicurezza sociale, lavoro autonomo o d'impresa, prestazioni di
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servizi, certe plusvalenze), lo sgravio dall'imposta italiana alla fonte è di principio concesso d'ufficio, sulla base dell'indirizzo svizzero del beneficiario. È però consigliabile
avvertire il debitore italiano di questo sgravio, mediante semplice lettera o dichiarazione attestata dall'autorità fiscale cantonale competente. Per i versamenti sui
quali è stata operata la ritenuta alla fonte totale è possibile chiedere il rimborso integrale.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni mette a disposizione degli interessati moduli di dichiarazione di domicilio e di domanda di rimborso o d’esenzione
dall’imposta italiana sul reddito di un’attività indipendente e sulle plusvalenze.
2. Le indicazioni circa i moduli da usare nei singoli casi figurano nella tabella presentata più
sopra (vedi n. 3.1). Informazioni esatte e complete risparmiano ai richiedenti e alle autorità
fiscali gli inconvenienti di ulteriori chiarimenti. Inoltre, occorre tener conto delle seguenti particolarità:
a. le persone giuridiche e le società di persone che domandano il rimborso o l'esenzione
parziale dall'imposta alla fonte italiana su dividendi, interessi e canoni, in occasione della
loro prima domanda, devono unire alla stessa il foglio complementare R-Ia. Questo
foglio è destinato ad uso esclusivo delle autorità fiscali svizzere, è valido due anni al
massimo dopo di che deve essere rinnovato.
b. Bisogna utilizzare un modulo per ciascun debitore; diverse scadenze distribuite su un
anno civile possono comunque figurare sul medesimo modulo.
c. Il beneficiario che, al momento della presentazione della domanda di riduzione (esenzione parziale) dell'imposta italiana alla fonte, non conosce l'ammontare esatto del reddito italiano deve lasciare in bianco le corrispondenti colonne dei modelli R-CH/I. Per
contro deve indicare tutti i dati utili circa il modo di determinazione del reddito (chiave di
calcolo dei canoni, tassi d'interesse ecc.). Se del caso spetterà al debitore italiano dei
redditi completare la domanda indicando l'ammontare dei redditi italiani.
a. Le banche o società svizzere che detengono azioni di società italiane a titolo
fiduciario per conto di residenti della Svizzera o che hanno emesso certificati
svizzeri di azioni italiane possono chiedere loro stesse il rimborso parziale o la
riduzione dell'imposta italiana alla fonte sui dividendi a condizione di utilizzare i
modelli R/CH-I/1b e c e di compilare e firmare la rubrica «Attestazione della banca o istituto finanziario cui sono intestate fiduciariamente le azioni» che figura
nella seconda pagina del modello R/CH-I/1b nonché la dichiarazione presente
nel modello R/CH-I/1c. La banca o società nominata deve iscrivere il nome e l'indirizzo del beneficiario effettivo dei dividendi. Il modello R/CH-I/1b deve essere
compilato dal proprietario reale delle azioni o dal beneficiario effettivo, nel caso
sia una persona differente, mentre il modello R/CH-I/1c deve essere compilato da
una banca o da un istituto finanziario. I clienti indicati nel modello R/CH-I/1c (al
massimo 4 per modello) devono tutti essere domiciliati nello stesso Cantone (in modo da facilitare il lavoro amministrativo).
b. Visto che fra le autorità fiscali svizzere e quelle italiane non è stato convenuto
nessun accordo particolare a tal proposito, i fondi d'investimento svizzeri non
sono autorizzati a chiedere loro stessi lo sgravio dalle imposte italiane alla fonte:
spetta a ciascun portatore delle quote richiedere tale sgravio proporzionalmente
al numero di quote possedute.
c. La firma delle persone giuridiche e delle società di persone deve essere conforme alle iscrizioni nel registro di commercio: questo è il significato della nozione
italiana di «rappresentante legale» che figura nei differenti moduli.
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d. Non è necessario procedere alla legalizzazione da parte dei Consolati di Italia in
Svizzera delle firme sulle domande di sgravio.
3. Per l'invio dei moduli bisogna osservare quanto segue:
a. Tutte le domande concernenti i moduli (modelli R/CH-I) - compilati secondo le presenti indicazioni e debitamente datati e firmati - devono essere indirizzate in tre esemplari all'amministrazione fiscale del Cantone in cui risiede il beneficiario svizzero dei
redditi; la stessa amministrazione vi apporta l'attestazione richiesta, conserva un esemplare nei propri atti (compreso un esemplare del foglio complementare R-Ia, se del caso)
e trasmette gli altri due esemplari (compreso il secondo esemplare del foglio complementare R-Ia) all'Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna, che conserva
a sua volta un esemplare nei propri atti e ritorna l’altro vistato al creditore svizzero dei
redditi.
b. Il creditore svizzero utilizza nel seguente modo la domanda attestata:
-
in caso di domanda di riduzione: il creditore svizzero la invia al debitore italiano dei
redditi che può procedere al pagamento degli stessi previa deduzione dell'imposta italiana calcolata secondo le aliquote previste dalla convenzione;
-
in caso di domanda di rimborso (cfr. 6.b qui di seguito): tutte le domande di rimborso devono essere spedite in modo centralizzato alla stessa autorità, al seguente
indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21
65100 Pescara
c. Le domande concernenti le pensioni, il reddito di un’attività lucrativa indipendente o
l’imposta italiana sui plusvalenze devono essere attestate dall’autorità fiscale cantonale del luogo di domicilio del beneficiario svizzero di questi redditi. La stessa amministrazione ritorna il modulo in questione al creditore svizzero dopo l’attestazione del documento.
4. Termini
a. Le domande di riduzione devono essere presentate all'amministrazione fiscale cantonale con sufficiente anticipo affinché possa essere compiuto il circuito amministrativo svizzero prima della scadenza dei redditi; a titolo indicativo si raccomanda di presentare la
domanda all'amministrazione cantonale almeno 3 mesi prima della data prevista per il
pagamento dei redditi.
b. Le domande di rimborso possono essere compilate e inviate immediatamente dopo la
scadenza dei redditi; esse devono giungere alle autorità fiscali italiane al più tardi entro
48 mesi dalla data in cui il debitore italiano ha versato la ritenuta alla fonte al fisco italiano; per motivi di sicurezza è meglio considerare che tale data coincida con quella del
pagamento dei redditi (mentre in realtà essa è posteriore di qualche settimana). Per prudenza si suggerisce di inoltrare le domande di rimborso non appena possibile.
5. Giustificativi - Le autorità fiscali, sia svizzere che italiane, si riservano il diritto di chiedere
documenti o informazioni comprovanti il diritto allo sgravio.
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6. Particolarità
a. In Italia, in virtù della legislazione vigente, le domande di rimborso soggiacciono a una
tassa di bollo; tale ammontare è dedotto automaticamente dall'importo rimborsabile.
b. La procedura ordinaria di rimborso è più difficoltosa della procedura di sgravio alla fonte,
che viene consigliata per quanto possibile. Per rendere più breve la procedura di rimborso si raccomanda ancora di provvedere affinché, per quanto possibile, il rimborso possa
avvenire presso un indirizzo in Italia (ad es. una banca) per conto del richiedente. Inoltre,
se il rimborso non è effettuato entro la fine del secondo semestre che segue quello nel
corso del quale la domanda di rimborso è stata presentata, il richiedente svizzero ha il
diritto di chiedere all'Intendenza di Finanza competente (vedi n. 3b più sopra), in virtù
della legislazione italiana, un interesse di mora.
c. Alfine di agevolare l'elaborazione elettronica dei dati in Italia, ad ogni persona (fisica o
giuridica) assoggettata ad imposta in tale Paese è attribuito un numero d'identificazione
fiscale (codice fiscale). Si raccomanda vivamente d'indicare nelle domande il codice fiscale dei debitori italiani dei redditi.
4. Computo globale d’imposta
I beneficiari svizzeri di dividendi, interessi e canoni italiani possono chiedere in Svizzera per
l'imposta italiana non recuperabile (vedi tabella al n. 3.1 più sopra) il computo globale d'imposta
giusta le condizioni stabilite dal decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967 / 7 febbraio
1973 (RS 672.201). Per i dettagli, si consulti il promemoria dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni DA-M (8.03) applicabile mutatis mutandis ai redditi di fonte italiana. Il promemoria
DA-M può essere scaricato all’indirizzo seguente:
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dokumentation/00207/00431/index.html?lang=it
Le persone che non possono pretendere alcuno sgravio dalle imposte italiane conformemente al
precedente numero 2, non possono neppure chiedere il computo globale d'imposta.
NB : il presente documento sostituisce il promemoria R-I-M del giugno 2004.
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