Detassazione del lavoro straordinario Paghe
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Detassazione del lavoro straordinario Paghe
Paghe Novità operative Detassazione del lavoro straordinario Stefano Carotti - Consulente del lavoro Laura Bussoletti - Studio Carotti-Rodriguez Il D.L. n. 93/2008 (di seguito decreto), convertito in legge n. 126/2008 (G.U. n. 174/2008), all’art. 2 prevede la detassazione del lavoro straordinario, del lavoro supplementare, delle prestazioni rese in funzione delle clausole elastiche, nonché dei premi legati alla produttività ed al risultato. Di seguito si illustreranno, con riferimento al lavoro straordinario e al lavoro supplementare, il campo di applicazione della norma, il trattamento fiscale delle somme suddette e le condizioni di spettanza dello stesso, cercando nel contempo di chiarire alcune questioni lasciate aperte dalla previsione normativa. Campo di applicazione Limite reddituale Redditi da considerare Settore privato Esclusioni Periodo agevolato Le disposizioni del citato art. 2 del decreto si applicano a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (es. contratto di lavoro a tempo determinato, apprendistato, contratto di inserimento, ecc.), i quali nel 2007 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a E 30.000. Dalla formulazione della norma si evince che nella verifica di tale limite reddituale devono essere computati solo i redditi da lavoro dipendente, escludendo quindi gli eventuali redditi assimilati (es. collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, borse di studio ecc.) e i redditi assoggettati a tassazione separata (es. trattamento di fine rapporto, emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti ecc.) o ad imposta sostitutiva. Le disposizioni del decreto hanno tuttavia natura sperimentale e per il momento trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato. Restano esclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Sono infine esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi. Come accennato, il provvedimento in argomento ha natura sperimentale; esso infatti si applica esclusivamente alle prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per clausole elastiche effettuate nel periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché sulle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa corrisposti nel medesimo periodo. Per dare diritto all’agevolazione, le prestazioni devono essere effettuate e le relative somme erogate nel suddetto periodo di riferimento. Di conseguenza sono escluse dall’agevolazione in parola le prestazioni rese prima di luglio, Guida alle Paghe 9/2008 569 Paghe Novità operative Verifiche Ministero - OO.SS. sebbene pagate successivamente (come gli straordinari effettuati a giugno 2008 e liquidati nel successivo mese di luglio 2008); parimenti sono escluse le prestazioni rese nel periodo agevolato ed erogate dopo il 12 gennaio 2009, dal momento che per il cd. principio di cassa allargato il limite del 31 dicembre 2008 è esteso fino al 12 gennaio 2009. L’unica eccezione è prevista per i premi legati a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività connessi all’andamento economico dell’impresa, per i quali, essendo il computo riferito di norma a periodi precedenti, vale esclusivamente il criterio di cassa e quindi il datore di lavoro potrebbe erogare nel periodo di sperimentazione somme che hanno origini in periodi precedenti. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto in questione. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Somme agevolate e condizioni di spettanza Definizione di lavoro straordinario Definizione di orario normale di lavoro Superamento dell’orario giornaliero Sono soggette al regime agevolato, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 93/2008, le somme erogate per: prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nel periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008; prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ovvero trasformati prima della data di entrata in vigore del provvedimento (29 maggio 2008); incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In base all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, per lavoro straordinario s’intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso decreto. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Tuttavia i contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (cd. regime degli orari multiperiodali). La definizione di orario normale, come si può notare, si riferisce alla settimana, quindi dal punto di vista legale non esiste una prestazione straordinaria che si realizza con il superamento dell’orario normale giornaliero, perciò non dovrebbero essere considerate ore straordinarie quelle eccedenti l’orario normale giornaliero, se settimanalmente non si superano le 40 ore. Tuttavia, alcuni contratti collettivi per qualificare una prestazione straordinaria fanno riferimento all’orario giornaliero. Si pensi, ad esempio, al Ccnl vigente per l’industria metalmeccanica nel quale è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del c. 3 dell’art. 5 della Disciplina generale, sezione terza, in base a cui, posto che la durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore, la ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria; oppure al Ccnl Studi professionali, nel quale sono considerate straordinarie le ore di lavoro eccedenti le 8 ore giornaliere di cui all’art. 87, lett. A). Guida alle Paghe 570 9/2008 Paghe Novità operative Chiarimenti delle Entrate e del Ministero del lavoro Orario inferiore alle 40 ore settimanali Circ. Fondazione Studi Consulenti del lavoro Straordinari forfettizzati Banca ore Lavoro supplementare Premi di risultato e premi incentivanti La questione è stata risolta dalla circolare congiunta Agenzia delle entrate-Ministero del lavoro n. 49/2008, in base alla quale, ove l’autonomia privata preveda un limite alla durata giornaliera della prestazione lavorativa, la prestazione eccedente va considerata straordinario e quindi rientra nel regime di tassazione agevolata previsto dal D.L. n. 93/2008. Oltre a tale problematica, è necessario segnalare che secondo alcuni orientamenti le somme agevolabili sono solo quelle erogate in relazione a prestazioni di lavoro effettuate oltre l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali, ai sensi del citato art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, restando quindi esclusi dal beneficio gli importi corrisposti a titolo di straordinario per prestazioni rese oltre l’orario di lavoro contrattualmente concordato, se il normale svolgimento dell’attività è inferiore alle 40 ore individuate ex lege (es. nel Ccnl vigente per il settore delle cooperative sociali l’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali, in quello delle assicurazioni l’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali). L’interpretazione adottata nella circolare n. 6/2008 dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro, ritiene invece agevolabili anche le prestazioni rese oltre l’orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi, anche se inferiore alle 40 ore. Tale tesi è stata poi confermata anche nella circolare congiunta Finanze-Lavoro n. 49/2008. Per quanto concerne, invece, gli straordinari forfettizzati, erogati mensilmente a prescindere dalle ore di straordinario prestate quale compenso per prestazioni di straordinario rese con regolarità e continuità, la stessa Fondazione Studi afferma correttamente che essi rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione, purché si possa dimostrare un’effettiva prestazione straordinaria svolta dal lavoratore ai sensi del citato D.Lgs. n. 66/2003 e il corrispettivo sia congruo rispetto alle ore effettuate. Dovrebbe invece restare fuori dall’agevolazione l’istituto della «banca ore», che consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta. Naturalmente, nel caso in cui le ore accantonate nella banca ore vengano monetizzate (e quindi retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario), in quanto non fruite dal lavoratore come riposi compensativi, si ritiene che possa applicarsi il bonus relativamente alla monetizzazione delle ore maturate durante il semestre agevolato. Possono usufruire del bonus anche le prestazioni di lavoro supplementare, vale a dire quelle svolte oltre l’orario pattuito nel contratto di lavoro a tempo parziale, ma entro il limite del tempo pieno (40 ore settimanali o eventuale minor orario del contratto collettivo applicato) e per clausole elastiche, che consentono, nel part-time verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa normalmente resa. Come già ricordato, tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti part-time stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008. Infine, l’agevolazione compete anche sugli elementi retributivi premianti legati ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Dalla lettura della norma non pare necessario che tali somme siano contenute in un accordo collettivo aziendale di secondo livello, previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito in legge n. 135/1997 e successivamente abrogato e sostituito dall’art. 1, c. 67 della legge n. 247/ 2007, ma possono essere previste anche in modo unilaterale dal datore di lavoro. L’unica condizione è che la somma corrisposta sia riconducibile ad elementi di determinazione variabile e periodica. Pertanto, l’agevolazione riguarda non solo i premi di risultato o di produttività, ma anche, ad esempio, i premi presenza e rendimento, gratifica di bilancio, indennità di reperibilità ecc. Guida alle Paghe 9/2008 571 Paghe Novità operative Misura dell’agevolazione Imposta sostitutiva Tassazione ordinaria Importo lordo I lavoratori pagheranno sulle suddette somme complessivamente erogate nel periodo di riferimento e nel limite di E 3.000 lordi, un’imposta sostitutiva delle normali aliquote Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%. L’importo massimo su cui applicare l’agevolazione, dunque, è pari a E 3.000 lordi relativamente al semestre agevolato. L’eventuale superamento del predetto limite determina l’applicazione della tassazione ordinaria solo sulla parte eccedente. Sul punto, la circolare congiunta Finanze-Lavoro n. 49/2008 ha chiarito che il riferimento all’importo «lordo» dove intendersi come al lordo della sola imposta sostitutiva del 10% e non dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Quindi, in buona sostanza, gli importi devono considerarsi al netto dei contributi a carico del lavoratore e al lordo dell’imposta sostitutiva. Tale convinzione era stata espressa anche dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro. Automaticità del calcolo Calcolo di convenienza Rapporti di lavoro con più sostituti Cessazione del rapporto di lavoro Versamento dell’imposta Sanzioni e contenzioso L’imposta sostitutiva è applicata automaticamente dal sostituto d’imposta ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a E 30.000, se il sostituto è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. La rinuncia del lavoratore è necessaria nel caso in cui egli abbia avuto più rapporti di lavoro che complessivamente hanno dato luogo ad un reddito superiore a E 30.000, mentre è solo eventuale qualora dipenda da un calcolo di convenienza rispetto al regime ordinario, dal momento che l’applicazione dell’imposta sostitutiva esclude il riconoscimento delle detrazioni fiscali previste sui normali redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, pur in assenza di rinuncia esplicita, nulla vieta al sostituto, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, di applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente stesso. Se il sostituto d’imposta non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario deve attestare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007; qualora il lavoratore nel corso del 2007 abbia avuto anche altri rapporti di lavoro presso altri sostituti, è opportuno che dichiari la propria situazione reddituale per la determinazione del diritto al beneficio fiscale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del semestre agevolato, è auspicabile che il sostituto d’imposta comunichi al lavoratore la parte di reddito su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva in commento va versata con il Modello F24, secondo le consuete modalità, utilizzando, per la generalità delle aziende, il nuovo codice tributo «1053»: imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93; sono stati inoltre istituiti altri quattro codici tributo per le Regioni a statuto speciale («1064» per i compensi incentivati maturati in Sicilia con versamento fuori Regione; «1904» per i compensi maturati in Sardegna con versamento fuori Regione; «1905» per i compensi maturati in Valle D’Aosta con versamento fuori Regione; «1305» per i compensi maturati fuori dalle Regioni Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta ma con versamento in queste ultime). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. Guida alle Paghe 572 9/2008 Paghe Novità operative Computo dei redditi L’importo agevolato, per espressa previsione normativa, non concorre ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare. Resta invece fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali (es. assegni per il nucleo familiare). È opportuno ricordare, a questo punto, che l’Ise (indicatore della situazione economica) e l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente), sono indicatori utilizzati per conoscere la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare ai fini del diritto a prestazioni assistenziali e servizi di pubblica utilità. Dal momento che il reddito da considerare è quello conseguito da tutti i componenti del nucleo familiare, e tenuto conto che il D.L. n. 93/2008 prevede che le somme agevolate non si computano nel limite massimo di E 3.000, si ritiene condivisibile l’interpretazione della Fondazione Studi Consulenti del lavoro secondo cui, se più componenti dello stesso nucleo beneficiano della detassazione in parola, sarà possibile escludere dal calcolo dell’Isee l’importo complessivo di E 3.000. Esempi 1) Si ipotizzi che un lavoratore con qualifica di magazziniere inquadrato al livello 4º del settore Terziario, assunto il 1º gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo pieno, abbia effettuato nel mese di luglio 2008 otto ore di lavoro straordinario. Lo sviluppo del cedolino paga sarà il seguente: Busta paga Guida alle Paghe 9/2008 573 Paghe Novità operative 2) Si ipotizzi che una lavoratrice con qualifica di commessa inquadrata al livello 4º del settore Terziario, assunta il 1º gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali, abbia effettuato nel mese di luglio 2008 quattro ore di lavoro supplementare. Supponendo che la lavoratrice intrattenga solo il rapporto di lavoro con l’azienda in oggetto, lo sviluppo del cedolino paga sarà il seguente: Busta paga Guida alle Paghe 574 9/2008