regolamento per il rilascio delle autorizzazioni

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regolamento per il rilascio delle autorizzazioni
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 23.03.2005
ART. 1 - NORME SUL PROCEDIMENTO
Questo regolamento, relativo alla razionalizzazione del settore del commercio urbano, in attuazione dell’art.
8 del D.Lgs. n. 114/1998:
a)
b)
recepisce integralmente gli indirizzi ed i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica, in
attuazione del D.P.C.M. del 6/10/2000, approvati con D.G.R. n.55/108 del 29/12/2000.
I criteri sono differenziati, a livello locale, sulla base di:
settore merceologico (alimentare o non alimentare)
tipologia di struttura commerciale (esercizio singolo o centro commerciale)
superficie di vendita della struttura commerciale
dimensione demografica del Comune
zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici vigenti (zone territoriali omogenee come
disciplinate dal D.A. n. 2266/U del 20/2/1983
nel rispetto della disciplina della concorrenza, definisce le superfici di vendita delle strutture commerciali
e lo sviluppo equilibrato e sostenibile del commercio urbano, in relazione agli obiettivi di
programmazione della rete distributiva perseguiti dall’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.114/1998.
1.1
Termini di validità
La ripresa delle disposizioni regionali e statali ha validità fino alla loro modifica. Questo regolamento, inoltre,
recepisce automaticamente tutte le modifiche di legge.
1.2
I criteri di urbanistica commerciale:
a) dettano regole per l’individuazione delle aree destinate agli insediamenti commerciali, con
particolare riguardo alle Medie Strutture di Vendita (M.S.V.);
b) definiscono i limiti a cui sono sottoposti:
- gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali,
nonché dell’arredo urbano
- le imprese commerciali nel centro con tessuto urbano definito e consolidato
- le imprese commerciali nelle zone di espansione
- le imprese commerciali nelle zone turistiche
c) fissano i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità e dotazione di
parcheggi
d) regolamentano e correlano i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali ed edilizia
(dove si prevedono interventi edilizi) per le M.S.V.
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE
L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita, l’ampliamento del settore
merceologico di una M.S.V. alimentare e non alimentare sono soggette al rilascio di preventiva
autorizzazione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al S.U.A.P. sulla base del modello COM2, approvato
ai sensi del D.Lgs. n.114/1998.
ART. 3 - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Ai fini di questo regolamento si intendono :
a) Per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali,
o ad altri utilizzatori in grande. Questa attività può assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione
b) Per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione,
direttamente al consumatore finale
1
c) Superfici di vendita di un esercizio commerciale (S.V.), l’area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi nonché gli spazi di pertinenza della cassa “avancassa”, purché non adibiti
all’esposizione di merci
d) Per esercizi di vicinato (E.V.), quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq.
e) Per medie strutture di vendita (M.S.V.), gli esercizi con superficie superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq.
f) Per grandi strutture di vendita, (G.S.V.) gli esercizi con superficie superiore ai limiti di 1.500 mq.
g) Per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente. La sua superficie di vendita è quella risultante dalla somma della superficie
di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
3.1
Estensione del settore merceologico
Le autorizzazioni commerciali possono riguardare il solo settore merceologico della vendita di generi
alimentari, il solo settore della vendita di generi non alimentari, oppure entrambi i settori.
Per estensione del settore merceologico: si intende l’aggiunta ad una vigente autorizzazione di un settore
merceologico precedentemente non autorizzato
Per variazione del settore merceologico: si intende qualunque modifica della superficie di vendita che, dal
punto di vista urbanistico, comporti il passaggio di una struttura di vendita dal settore alimentare al settore
non alimentare o viceversa. Questa modifica richiede autorizzazione in quanto cambio di destinazione d’uso.
Dal punto di vista dei requisiti urbanistici si considerano appartenenti:
- al settore alimentare, tutte le strutture che vendono prodotti alimentari e quelle che vendono sia prodotti
alimentari che non alimentari, purché la S.V. riservata al settore non alimentare sia inferiore al 5% della
superficie di vendita totale
- al settore non alimentare, tutte le strutture che vendono prodotti non alimentari e quelle che vendono sia
prodotti alimentari che non alimentari, purché la S.V. riservata al settore alimentare sia inferiore al 5% della
S.V. totale.
3.2
Distinzione tra superficie alimentare e non alimentare
Dagli indirizzi regionali di urbanistica commerciale è ripresa una specificazione e si introduce una distinzione
riferita alle M.S.V. che qualifica quelle di tipo alimentare e quelle di tipo non alimentare:
- sono convenzionalmente definite “alimentari”, le strutture di vendita esclusivamente alimentari e quelle
miste in cui vi sia una prevalenza dl S.V. alimentare;
- tutte le altre sono convenzionalmente definite “non alimentari”.
Una M.S.V. non alimentare può essere esclusivamente non alimentare o mista con prevalenza dl superficie
non alimentare.
In una M.S.V. prevalentemente non alimentare la S.V. alimentare non può essere superiore al 20% della
globale S.V. e comunque non può essere maggiore di 300 mq.
ART. 4 - AREE URBANE OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE
Il territorio comunale è suddiviso in zone commerciali, comprendenti le diverse aree urbane classificate: B,
C, D, F.
n. Zona Commerciale
1
2
3
4
5
Area Urbana
B
C
F
B2
D
Descrizione
completamento residenziale
espansione residenziale
Turistiche
centri minori
Artigianali
4.1
zona 1
L’ambito interessa la zona di completamento del centro urbano, così come definita dal vigente strumento
urbanistico.
Sono consentiti:
- l’apertura, il trasferimento e/o l’ampliamento di E.V., alimentari o misti, fino a 150 mq di S.V.;
- l’apertura, il trasferimento, l’accorpamento di M.S.V. non alimentari al cui interno possano coesistere
strutture alimentari con superfici di vendita inferiori ai 150 mq, realizzate in immobili di pregio, fino a
1500 mq di S.V., nel rispetto dei disposti dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, così come
2
riportato al punto 4 degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica della D.G.R. n.
55/108 del 29/12/2000, esclusivamente a seguito di trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti.
4.2
zona 2
L’ambito interessa la zona di espansione del centro urbano, così come definita dal vigente strumento
urbanistico.
Sono consentiti:
- l’apertura, il trasferimento e/o l’ampliamento di esercizi di vicinato, alimentari o misti, fino a 150 mq di
S.V.;
- l’apertura, il trasferimento, l’accorpamento di M.S.V. fino a 1500 mq di S.V., nel rispetto dei disposti
dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, così come riportato al punto 4 degli indirizzi e criteri di
programmazione commerciale e urbanistica della D.G.R. n. 55/108 del 29/12/2000.
La realizzazione di nuove M.S.V. nell’ambito della zona in esame, tenuto conto dell’alta valenza urbanistica
delle zone di espansione, non ancora oggetto di pianificazione attuativa, deve essere preceduta da Piano di
Lottizzazione che preveda l’accorpamento del potenziale volumetrico commerciale della zona, con razionale
ubicazione dello stesso, possibilmente in posizione baricentrica rispetto all’insediamento residenziale.
L’organizzazione degli spazi pubblici, integrati con le aree di utilizzo pubblico dovrà essere finalizzata alla
realizzazione di un complesso integrato, dove siano privilegiate le funzioni di socializzazione e contatto
proprie del centro commerciale.
4.3
zona 3
L’ambito interessa le zone turistiche, classificate nel vigente strumento urbanistico come zone ‘F’.
Sono consentiti:
- l’apertura, il trasferimento e o l’ampliamento di esercizi di vicinato, alimentari o misti, fino a 150 mq di
S.V.;
- il trasferimento, l’accorpamento di M.S.V. fino a 1500 mq di S.V., nel rispetto dei disposti dell’art.10,
comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, così come riportato al punto 4 degli indirizzi e criteri di
programmazione commerciale e urbanistica della D.G.R. n. 55/108 del 29/12/2000.
Non è consentita l’apertura di nuove M.S.V.
4.4
zona 4
L’ambito interessa le zone ricadenti nei centri minori e classificate urbanisticamente come zone B 2.
Sono consentiti:
- l’apertura, il trasferimento e o l’ampliamento di esercizi di vicinato, alimentari o misti, fino a 150 mq di
S.V.;
- il trasferimento, l’accorpamento di M.S.V. fino a 1500 mq di S.V., nel rispetto dei disposti dell’art.10,
comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, così come riportato al punto 4 degli indirizzi e criteri di
programmazione commerciale e urbanistica della D.G.R. n. 55/108 del 29/12/2000.
Non è consentita l’apertura di nuove M.S.V.
4.5
zona 5
L’ambito interessa la zona artigianale “Liscia Culumba”, classificata nel vigente strumento urbanistico come
zona ‘D’.
E’ consentito effettuare l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento esclusivamente di strutture di vendita non
alimentari, sia nella forma di esercizio singolo che di centro commerciale, per il solo commercio al dettaglio
di:
codice di classificazione ATECOFIN 2004
Agenzia delle Entrate
attività economica
52.46.1
52.46.2
52.46.3
52.46.4
Ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
Articoli igienico-sanitari
Materiali da costruzione
Macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio
ART. 5 - CRITERI RIFERITI ALLE CONCENTRAZIONI ED AGLI AMPLIAMENTI: CASI DI
AUTORIZZAZIONI DOVUTE AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3, DEL D.LGS. n.114/1998
1 - L’autorizzazione all’apertura o ampliamento dì una M.S.V. a seguito di concentrazione costituisce atto
dovuto, a condizione che siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica.
L’autorizzazione potrà riguardare strutture di vendita con superficie solo alimentare o solo non alimentare o
3
con entrambe tali merceologie.
La superficie di vendita alimentare della nuova struttura potrà essere al massimo pari alla somma delle
superfici di vendita alimentare “utili” degli esercizi portati in concentrazione. La superficie di vendita
alimentare “utile” di ogni esercizio portato in concentrazione è data dal maggiore tra i seguenti valori:
a) superficie di vendita alimentare autorizzata fino al 24 aprile 1999, ai sensi dell’art. 24 della L. 11
giugno 1971, n. 426;
b) superficie di vendita alimentare facente parte della consistenza dell’esercizio all’atto della domanda
dl concentrazione, a condizione che l’esercizio sia attivo da almeno tre anni e, se tale superficie
risulta da un ampliamento, che tale ampliamento sia stato realizzato da almeno tre anni; se
l’esercizio è attivo da almeno tre anni e l’eventuale ampliamento è stato realizzato nei corso
dell’ultimo triennio, si assume come superficie alimentare utile per la concentrazione quella che
risultava attivata al 1.095° giorno antecedente alla data di domanda di concentrazione (ossia a 3
anni da questa data); se l’esercizio è attivo da meno tre anni, la superficie alimentare utile (S.V.UTILE)
è data dalla relazione:
S.V.UTILE = S.V.ORIGINARIA X NG ESERCIZIO CON:
1.095
- S.V.ORIGINARIA = superficie di vendita alimentare dell’esercizio alla sua attivazione;
- NG ESERCIZIO = n0 giorni decorsi dalla data di attivazione dell’esercizio.
Per l’individuazione della superficie di vendita non alimentare massima autorizzabile della nuova struttura
si procederà in forma analoga a quanto specificato per la superficie alimentare.
Quanto sopra specificato vale per tutte le strutture dl vendita (solo alimentari, solo non alimentari, miste).
2 - L’autorizzazione all’ampliamento di una M.S.V. costituisce atto dovuto a condizione che:
- siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica di cui al punto 5 della D.G.R. n.55/108 del
29/12/2000 ;
- l’ampliamento sia contenuto entro il limite del 20% del maggiore tra i seguenti valori:
1) superficie dl vendita autorizzata fino al 24 aprile 1999, ai sensi dell’art. 24 della L. 11 giugno
1971, n. 426;
2) superficie di vendita autorizzata all’atto della domanda di ampliamento, a condizione che la
struttura di vendita sia attiva da almeno tre anni; se essa è attiva da meno di tre anni, la
superficie utile per il calcolo della superficie incrementale (S.V.UTILE) è data dalla relazione;
S. S.V.UTILE = S.V.ORIGINARIA X NG ESERCIZIO CON:
1.095
- S.V.ORIGINARIA = superficie di vendita della M.S.V. o G.S.V. autorizzata alla sua attivazione;
- NG ESERCIZIO = n. giorni decorsi dalla data di attivazione della M.S.V. o G.S.V..
Così come per le concentrazioni, la superficie incrementale di ampliamento dovrà essere computata
separatamente per l’alimentare ed il non alimentare.
Sia nei caso sub 1) che nel caso sub 2), l’autorizzazione è dovuta, subordinatamente al rispetto dell’ulteriore
condizione che il richiedente l’autorizzazione si impegni al reimpiego del personale occupato negli esercizi
oggetto di concentrazione o ampliamento.
Non costituisce atto dovuto l’ampliamento (anche a seguito di concentrazione) di una M.S.V. che determini la
sua trasformazione in G.S.V.; l’autorizzazione di una tale struttura segue, infatti, le procedure previste per
qualunque nuova G.S.V..
Non è consentito l’ampliamento di una M.S.V. o di una G.S.V. di cui sia stato autorizzato un ampliamento nel
triennio precedente la domanda di ampliamento.
Il rilascio dell’autorizzazione nei casi sopra esposti comporta la revoca dei titoli autorizzativi preesistenti.
Nel caso in cui l’ampliamento o la concentrazione riguardi autorizzazioni commerciali riferite alla ex Tabella
VIII, il richiedente l’autorizzazione commerciale è tenuto a specificare il riparto di questa originaria superficie
tra superficie alimentare e non alimentare. La nuova autorizzazione rilasciata distinguerà, pertanto, il riparto
tra superficie alimentare e non alimentare conseguente all’intervento di ampliamento o concentrazione.
5.1 criteri per l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali
I criteri sono differenziati sulla base di:
- settore merceologico (alimentare o non alimentare)
- tipologia di struttura commerciale (Esercizio Singolo o Centro Commerciale)
- superficie di vendita della struttura commerciale
- dimensione demografica del Comune
- zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici vigenti (zone omogenee di cui al D.A. del 20 dicembre
1983 n° 2266/U).
4
I criteri definiscono la “compatibilità” tra le caratteristiche delle strutture commerciali e le caratteristiche
urbanistico/insediative delle aree di attuale o nuova localizzazione delle strutture commerciali.
Nella Tabella 1 sono riepilogati i criteri in forma di "abaco delle compatibilità".
Alla verifica di compatibilità è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per:
- apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni
dovute”);
- modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di vendita tra
alimentare e non alimentare.
5
Tabella 1
Zona A*
ABACO DELLE COMPATIBILITÀ
TRA STRUTTURA COMMERCIALE ED AREE DI ATTUALE O NUOVA LOCALIZZAZIONE
S.V. < = 150 mq
S.V. > = 150 mq
Ammissibili
Non ammissibili (vincolante)
S.V. < = 1.500 mq
Ammissibili con specifiche limitazioni riferite alle
Medie Strutture di Vendita (indirizzo)
Non ammissibili (vincolante)
S.V. > = 1.500 mq
Zona D e Zona G
Zona C e Zona F
Zona B
*Alla zona A sono assimilate le zone di completamento dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. del 6/10/2000.
S.V. < = 1.500 mq
S.V. > = 1.500 mq
Ammissibili
Non ammissibili (vincolante)
S.V. < = 1.500 mq
S.V. > = 1.500 mq
Ammissibili
Non ammissibili (vincolante)
S.V. < = 1.500 mq
S.V. > = 1.500 mq
Ammissibili
Non ammissibili (vincolante)
S.V. < = 1.500 mq
S.V. > = 1.500 mq
Ammissibili
Non ammissibili (vincolante)
1.500 < = S.V. < = 2.500 mq
S.V. < 1.500 e S.V. > 2.500 mq
Ammissibili
Non ammissibili (vincolante)
5.1.1.
Centri commerciali urbani di via o di strada
In tutte le zone omogenee, comprese le zone B, è consentita la realizzazione di centri commerciali urbani di
via o di strada non alimentari costituiti mediante l’associazione degli esercizi di vendita esistenti nella via e
nelle immediate adiacenze.
La realizzazione deve essere estesa all’intera strada o via interessata o ad almeno una sua porzione non
inferiore alla lunghezza di metri 100.
Le eventuali opere necessarie per identificare il centro commerciale di via o di strada devono essere
proposte all’esame dell’Amministrazione Comunale con un piano di arredo nei quale siano previsti centri di
incontro e di aggregazione, parcheggi, verde ed opere complementari quali quelle di abbellimento (fregi
fontane, sculture) e dì protezione (tettoie e coperture, vetrate, gallerie).
La realizzazione di gallerie, tettoie e coperture non costituisce volume ai fini della verifica dell’indice di
edificabilità, purché i nuovi spazi (chioschi per informazioni, bar, etc.) non superino il 5% della superficie
complessiva di via.
L’approvazione del piano di arredo è assoggettata alla procedura dell’approvazione dei piani attuativi e
quindi secondo i disposti della L.R. 45/1989, art. 21, e successive modifiche.
5.2 Concessioni
In relazione alla necessità di correlazione e di contemporaneità nel procedimento del rilascio della
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concessione o autorizzazione edilizia e dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio commerciale di una
M.S.V., il S.U.A.P. deve predisporre contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti edilizio e
commerciale: il rilascio di concessione e di autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dal
responsabile del S.U.A.P..
5.3 Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela
Sono definiti valori di minima dotazione (standard) di parcheggi differenziati per:
- settore merceologico (alimentari, non alimentari), distinguendo inoltre il caso delle strutture dl vendita
miste (ossia autorizzate a commercializzare prodotti sia alimentari che non alimentari);
- superficie di vendita della struttura di vendita;
- zona di insediamento, come definita ai sensi del D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983.
Per ciascuna combinazione di settore merceologico, superficie di vendita, zona di insediamento, sono
definiti due distinti valori di soglia riferiti a:
- PA = n° di stalli di parcheggio riservati alla clientela;
- SP = superficie di parcamento (area destinata al parcheggio, comprensiva della viabilità interna al
parcheggio e delle zone di manovra).
Questi distinti valori di soglia sono, in effetti, tra di loro correlati, nell’assunzione che 1 PA = 25 mq di SP.
Sono considerate le sole “combinazioni possibili” (tra settore merceologico, superficie di vendita, zona di
insediamento) coerentemente con i criteri di cui al punto 5.1 (abaco di tabella 1).
Il rilascio dell’autorizzazione commerciale per:
- apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni
dovute”);
- modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di vendita tra
alimentare e non alimentare:
è subordinato al rispetto degli standard di dotazione dl parcheggi per la clientela.
Devono essere verificati entrambi gli standard, ossia:
PAstruttura di vendita
SPstruttura di vendita
≥ PAstandard
≥ SPstandard
La superficie di vendita assunta a riferimento per la verifica degli standard è quella totale della struttura di
vendita, ottenuta sommando le superfici di vendita dei diversi esercizi. Detta dotazione di parcheggi potrà, in
riferimento alle zone B, essere oggetto di riduzione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui la struttura di vendita sia soltanto di tipo alimentare o soltanto di tipo non alimentare si
utilizzano gli standard base.
Nel caso delle strutture commerciali miste (in cui è autorizzata la vendita sia di alimentari che di non
alimentari) si applicano i criteri specificati al punto 5.4.1
Gli standard definiti sono da considerarsi incrementali alla dotazione di spazi pubblici richiesta dal D.A. n.
2266/U del 20 dicembre 1983: essi hanno valore di indirizzo e possono essere modificati, sulla base di
idonee motivazioni, dal Comune in sede di Strumento Urbanistico Generale o di sua Variante.
I parcheggi per la clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero
collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza alcuna interposizione (tra il parcheggio e
l’ingresso) di barriere architettoniche o viabilità diversa da quella interna al parcheggio.
Gli standard base, ossia riferiti a strutture di vendita solo alimentari o solo non alimentari, sono specificati
nella tabella 2.
Per le zone B sono definiti due distinti blocchi di standard, differenziati in funzione del “livello di dipendenza
(dell’attività dell’acquisto) dall’automobile”; le zone B ad “alta dipendenza da auto” ed a “media dipendenza
da auto” sono individuate dal Comune in sede di Strumento Urbanistico Generale (o di sua Variante); nelle
more di tale individuazione si identifica la zona ‘B’ come ambito a bassa dipendenza da auto.
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Tabella 2
ABACO PER LA VERIFICA DEGLI STANDARD DI DOTAZIONE DI PARCHEGGI PER LA CLIENTELA
Superfici Alimentari
Esercizi
di
vicinato
Medie Strutture di
Medie Strutture di
Grandi
Vendita con
Vendita con S.V. Strutture
S.V. > 150 mq e
di Vendita
> 1.500 mq
< = 1.500 mq
PA > = 0,12 x S.V. and SP > = 3 x S.V.
Medie Strutture
di Vendita con
S.V. < = 150 mq
Alta
Zone
dipendenza
D
da auto
Alta
Zone
dipendenza
CeF
da auto
Zona
B
Alta
dipendenza
da auto
PA =
SP > = 0
Media
dipendenza
da auto
Nessuna
Zona
dipendenza
B
da auto
PA>= 0,11xS.V.-15
and
SP>=2,75xS.V.375
PA >= 0,05 x S.V. and
SP> = 1,25 x S.V.
PA>=0,05 x S.V.
and
SP>=1,25xS.V.
PA>=0,11 x S.V.15 and
SP>=2,75xS.V.375
PA>=0,04 x S.V.
and SP>=1xS.V.
PA>=0,112xS.V.18 and
SP>=2,8xS.V.-450
PA > = 0,1xS.V. and
SP >=2,5xS.V.
PA>=0,05 x S.V.
and
SP>1,25xS.V.
PA =
SP > = 0
Superfici Non Alimentari
Zone Alta dipendenza da
C, D, auto
F,G
Alta dipendenza da
Zone auto
B
Media dipendenza da
auto
Altre zone-Bassa
Zone dipendenza da auto
B
Zone pedonali o a
traffico limitato
P.A. = Posti Auto
Esercizi di vicinato
Medie Strutture di
Vendita
Grandi Strutture di Vendita
PA > = 0,04 x S.V. and SP > = 1 x S.V.
PA = SP > = 0
PA>= 0,04 x S.V.
and SP>=1xS.V.
PA>=0,03 x S.V.
and
SP>=0,75xS.V.
PA = SP > = 0
PA>=0,02xS.V.
and SP>=0,5xS.V.
PA = SP > = 0
S.V. = Superficie di Vendita
S.P. = Superficie di Parcheggio
5.4
soglie di accessibilità dei parcheggi
1. Per soglia di accessibilità dei parcheggi si intende il raggio (in termini di distanza in linea d’aria
dall’immobile) entro il quale è possibile venga realizzato il parcheggio della media struttura.
2. E’ ammessa la costituzione delle dotazioni di pertinenza per parcheggi a disposizione dei clienti,
anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali di riferimento, purché
ne sia dimostrata la piena disponibilità da parte del richiedente entro una soglia di accessibilità
concordata con il Comune in sede di istruttoria della pratica urbanistica. Questa soglia non può
essere superiore a 300 metri, fatti salvi casi eccezionali da valutarsi in sede d’istruttoria.
Non sono previste soglie di accessibilità per le aree che ricadono nelle zone B.
5.4.1 Il caso delle strutture miste alimentari + non alimentari
Per una struttura commerciale mista sono configurabili due casi:
L’autorizzazione commerciale specifica le S.V. per la vendita di alimentari e non alimentari.
8
In questo caso, gli standard di parcheggio (S) da applicare (sia per i posti auto [S=PA] che per l’area
destinata a parcheggio [S=SP]) è dato dalla formula:
S = SAlim X S.V.Alim + SNonAlim X S.V.NonAlim
S.V.Tot
dove:
SAlim
•
•
SNonAlim
•
•
•
S.V.Alim
S.V.NonAlim
S.V.Tot
= Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi di tabella 2, assumendo
convenzionalmente che tutta la S.V. sia alimentare
= Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi dl tabella 2, assumendo
convenzionalmente che tutta la S.V. sia non alimentare
= Superficie di Vendita Alimentare
= Superficie di Vendita Non Alimentare
= Totale Superficie di Vendita
Ogni modifica degli originali valori di S.V.Alim e S.V.NonAlim richiede la verifica (e l’eventuale adeguamento)
degli standard.
b)
L’autorizzazione commerciale è per la vendita di alimentari e non alimentari (ossia in essa è specificata
solo la globale S.V.).
Lo standard di parcheggio (S) da applicare (sia per i posti auto che per l’area destinata a parcheggio) è
dato dalla formula
S = 2 X SAlim + SNonAlim
3
In altri termini si applica la formula definita per il caso a), assume un rapporto convenzionale tra:
S.V.Alim e S.V.NonAlim pari a 2.
5.4.2 Dotazione di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli merci
Ogni M.S.V. e G.S.V. deve essere dotata di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento
delle merci (nel seguito definita SPmov,) ad essa pertinenziale, ad eccezione delle M.S.V. non alimentari
localizzate in zone A in aree pedonali o a traffico limitato.
Per le strutture di vendita con S.V. < = 2.500 mq, deve essere verificata la seguente relazione:
SPmov > = 0,18 x S.V. + 48 [mq]
Per evitare che il conteggio di SPmov comprenda prevalentemente spazi residuali non utilizzabili per la
funzione di sosta e movimentazione, SPmov deve avere una forma tale da consentire di potere inscrivere in
essa un rettangolo di misure non inferiori a 5x10 (ml).
Per esercizi con S.V. > 2.500 mq, SPmov deve essere comunque maggiore di 500 mq.
SPmov deve essere:
- contigua all’esercizio commerciale;
- adibita ad uso esclusivo per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento dell’esercizio
commerciale.
Solo nel caso dl M.S.V. con S.V. ≤ 600 mq è consentito l’utilizzo (per la sosta e movimentazione dei veicoli
adibiti ai rifornimento delle merci) dell’area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela;
contestualmente è richiesto un incremento della dotazione dl spazi destinati a parcheggio per la clientela,
ossia devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni:
- la superficie destinata a parcheggio (SP) deve soddisfare la relazione SP≥SPstandard+ 50 [mq];
- il numero di posti auto (PA) deve soddisfare la relazione PA≥PAstandard+2.
L’accesso ad Spmov dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti ai trasporto
delle merci.
Per esercizi con S.V. > 2.500 mq è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio riservato
alla clientela ed all’area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali.
Al rispetto di questi criteri è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per l’apertura, il
trasferimento, l’ampliamento di una struttura dl vendita (anche nei casi di “autorizzazione dovute” di cui al
punto 5).
In ogni caso, per la verifica del rispetto dei criteri proposti, occorre sempre riferirsi alla totalità della superficie
di vendita.
5.4.3 Parametrazione tra Superficie di Vendita (S.V.) e Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.)
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Gli Strumenti Urbanistici, nell’individuare le aree a specifica destinazione commerciale, utilizzeranno un
rapporto di parametrazione tra S.V. e S.L.P. pari ad un valore non superiore a 0,75: a 1.000 mq di S.L.P. a
destinazione d’uso commerciale potrà corrispondere un valore di S.V. non superiore a 750 mq.
5.4.4 Verifica delle condizioni di compatibilità
Sono previsti tre distinti livelli di verifica, da espletarsi per le strutture di vendita che, per la loro dimensione,
si qualificano come importanti attrattori di mobilità:
- verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale, ossia riferite all’interfaccia tra viabilità ed area di
insediamento della struttura di vendita;
- verifica di impatto trasportistico a livello di rete;
- verifica della compatibilità ambientale.
I criteri definiti per l’espletamento delle verifiche sono anche funzionali all’individuazione delle aree da
destinare agli insediamenti commerciali da parte degli strumenti urbanistici.
5.4.5 Casi in cui sono richieste le verifiche ed aspetti procedurali
La verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale deve essere prodotta per tutte le M.S.V..
La superficie di vendita assunta a riferimento, quale criterio discriminante l’obbligo di produrre la verifica, è
quella totale della struttura di vendita.
La verifica di impatto trasportistico a livello dl rete deve essere prodotta per le sole strutture dl vendita con
una dotazione di parcheggio alla clientela superiore a 100 posti auto.
Il Comune ha la facoltà di abbassare la soglia di 100 posti auto in sede di Strumento Urbanistico.
La dotazione dl parcheggi assunta a riferimento, quale criterio discriminante l’obbligo di produrre la verifica, è
quella che corrisponde ai maggiore valore tra dotazione effettiva e dotazione a standard come definita al
punto 5.3.
Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato al positivo esito delle verifiche di accessibilità. Le
verifiche devono accompagnare la richiesta dl autorizzazione per:
- l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni
dovute”);
- la modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o dei mix dl superficie di vendita tra
alimentare e non alimentare.
Le verifiche, nei casi previsti, devono essere prodotte dal richiedente l’autorizzazione all’atto della richiesta e
devono essere autocertificate da un Ingegnere o Architetto o dal Responsabile di una Società di Ingegneria,
iscritto all’Albo professionale e che, in virtù di precedenti studi e progetti, si qualifichi come esperto di
pianificazione e regolamentazione del traffico.
5.4.6 Verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale
Le aree di sosta (parcheggio per la clientela ed area di movimentazione delle merci) della struttura di vendita
devono essere opportunamente raccordate alla viabilità, in modo tale da non determinare, nelle situazioni di
massimo utilizzo delle aree di sosta, condizioni di intralcio alla circolazione sulla viabilità.
In particolare, nel caso strutture di vendita con una dotazione di parcheggio alla clientela maggiore di 100
posti auto, dovrà essere presentata verifica dell’intersezione con la viabilità urbana e verifica delle condizioni
di sicurezza dell’innesto stradale in relazione ai flussi veicolari di progetto.
5.4.7 Verifica di impatto trasportistico a livello di rete
La verifica di impatto deve prendere in considerazione tutta la rete stradale compresa entro un’area dì raggio
pari ad almeno 1,5 km, incentrata sul punto di accesso al parcheggio per la clientela della struttura di
vendita.
La metodologia da assumere a riferimento è quella del H.C.M. (Highway Capacity Manual).
La verifica preliminarmente individua le sezioni, poste sugli itinerari principali dl accesso alla struttura di
vendita, maggiormente caricate, ovvero quelle che presentano le più pesanti situazioni di criticità del traffico.
Il flusso orario veicolare considerato a questo fine è dato dalla portata oraria del servizio, stimata sulla base
di rilievi di traffico relativi alla situazione “attuale” (ossia senza struttura di vendita).
La verifica è sviluppata con riferimento a queste sezioni (sezioni monitorate).
il flusso orario veicolare a tale fine considerato è dato dalla somma di:
- portata oraria di servizio, come sopra definita.
- quota parte, attribuita alla sezione, dei totale traffico orario addizionale generato dalla struttura di vendita,
convenzionalmente posto pari al doppio dei posti auto del parcheggio riservato alla clientela; il riparto del
totale traffico orario addizionale tra le sezioni monitorate è definito sulla base di ipotesi di indirizzamento
dei flussi tenuto conto delle caratteristiche del bacino di mercato della struttura di vendita.
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La verifica deve dimostrare che, tenuto conto della capacità delle sezioni monitorate, in nessuna si
determina il livello di servizio E “Flusso instabile”, come definito dall’ HCM.
5.4.8 Verifica della compatibilità ambientale
L’individuazione di nuove aree da destinare a medie e grandi strutture di vendita, deve essere
accompagnata da uno studio di compatibilità ambientale riferito al circostante territorio.
ART. 6 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie fino al limite di 1.500 mq., l’estensione
di settore merceologico, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
S.U.A.P..
2. Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione
Per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 114/1998, il richiedente deve presentare al
S.U.A.P., domanda redatta sugli appositi modelli ministeriali, dichiarando in particolare quanto segue:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98
b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio
c) le eventuali comunicazioni di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 114/98
2.1.
6.1
Ogni domanda di autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita deve essere
presentata insieme ai seguenti documenti allegati:
1. autocertificazione del richiedente riguardo alla assenza di requisiti morali ostativi all’esercizio
di attività commerciale (art. 5, comma 2, D.Lgs. n.114/1998)
2. autocertificazione di possesso dei requisiti professionali (art. 5, comma 5, D.Lgs.
n.114/1998, nel caso che la domanda riguardi un’attività relativa al settore merceologico
alimentare
3. estratto autentico di mappa e certificato catastale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi,
atti ad identificare l’unità o le unità immobiliari oggetto della domanda e le relative superfici e
proprietà; in alternativa, la documentazione catastale può essere costituita da estratto di
mappa e visura catastale certificate con firma e timbro di un professionista abilitato
4. planimetria in duplice copia dell’unità edilizia e della o delle unità immobiliari oggetto della
domanda in scala non inferiore a 1:100 con l’indicazione della destinazione di ciascun locale
e l’individuazione della S.V.; la S.V. deve, in ogni caso, essere delimitata da strutture edilizie
o da elementi di arredo o funzionali fissi e chiaramente individuabili
5. cartografia con indicazione della collocazione dell’iniziativa sulla viabilità e documentazione
delle prescrizioni urbanistiche influenti sull’area interessata, nonché delle previsioni derivanti
da strumenti urbanistici di pianificazione territoriale vigente
6. piante e sezioni dei locali nello stato attuale, con indicazione delle destinazioni d’uso
timbrate e firmate da un tecnico abilitato
7. estremi dell’ultima concessione, o autorizzazione edilizia rilasciata o della denuncia d’inizio
di attività
8. descrizione delle caratteristiche dell’iniziativa, indicando:
– numero di esercizi previsti
– dimensione della superficie di vendita in relazione al terreno disponibile e alla superficie
coperta complessiva
– indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova
struttura e superficie di vendita di ciascun esercizio
– settori merceologici previsti
– definizione dei parametri economici di fattibilità della struttura o delle strutture previste,
distintamente per le diverse tipologie e categorie merceologiche previste
– fatturato minimo atteso, bacino di mercato necessario, occupazione prevista
– definizione dell'area di attrazione potenziale in base alle quote di utenza prevista per modo
di accessibilità e alle isocrone dell'accessibilità
– analisi quantitativa e qualitativa della rete dei servizi commerciali esistenti nell'area di
attrazione
– stima delle quote di mercato e degli effetti sugli equilibri esistenti socio economici con
riferimento alle diverse forme distributive
casi in cui sono richieste le verifiche ed aspetti procedurali
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Chi richiede l’autorizzazione, deve adempiere alle seguenti prescrizioni di carattere urbanistico:
1. disponibilità di parcheggi
2. verifica delle condizioni di accessibilità
3. verifica di impatto trasportistico a livello di rete
4. verifica di impatto ambientale
6.2
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
rispetto delle disposizioni in materia urbanistica commerciale, previste in atti regionali, provinciali e
comunali, in modo particolare della disponibilità di parcheggio di cui alla tabella 1, previste nell’abaco;
– verifica di ogni altra condizione richiesta dal D.Lgs. n.114/98 e dalla L. R. di settore.
Così come previsto dagli “Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica”, l’autorizzazione
per una media struttura di vendita è rilasciata obbligatoriamente quando l’apertura, o l’ampliamento della
media struttura di vendita consegua alla concentrazione o accorpamento degli esercizi autorizzati, ai sensi
dell’art. 24 della L. n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo.
Nel caso in cui il S.U.A.P. non comunichi il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal ricevimento della
domanda, completa della documentazione prevista da questo regolamento, la stessa sarà da ritenersi
accolta.
–
–
ART. 7 - CORRELAZIONE CON ALTRI PROCEDIMENTI
Se, per l’apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita sono necessari interventi
edilizi o di cambio di destinazione d’uso che implicano il rilascio di una autorizzazione edilizia o concessione
edilizia, l’interessato deve inoltrare contestualmente la domanda di concessione o autorizzazione edilizia,
citando in ciascuna delle due domande la domanda correlata. L’emanazione del provvedimento di
concessione edilizia è successivo o, se possibile, contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale.
Se, per l’apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita, è necessaria la preventiva
approvazione di un piano urbanistico attuativo, l’interessato può inoltrare contestualmente la proposta di
piano urbanistico attuativo, la domanda di autorizzazione commerciale e la domanda di concessione edilizia,
al fine di un esame congiunto. In questo caso, il rilascio dell’autorizzazione commerciale è comunque
subordinato alla preventiva conclusione dell’iter di approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio
della concessione edilizia è successivo o, quando possibile, contestuale al rilascio dell’autorizzazione
commerciale.
ART. 8 - CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
L’ autorizzazione amministrativa deve contenere:
a) gli estremi della richiesta e dell’autorizzazione
b) le generalità ed il codice fiscale del titolare dell’autorizzazione
c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento
d) i settori merceologici autorizzati e le relative S.V.
e) le eventuali prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dare corso all’apertura dell’esercizio.
All’atto di autorizzazione è inoltre allegata, quale parte integrante, la planimetria della o delle unità
immobiliari oggetto della domanda con l’indicazione della destinazione di ciascun locale e l’individuazione
della S.V.
8.1 Decadenza dell’autorizzazione
Il titolare decade dall’autorizzazione commerciale nei seguenti casi:
a) mancata apertura della struttura di vendita entro 365 giorni dal rilascio, salvo proroga in caso di
comprovata necessita, ovvero, se l’autorizzazione riguarda immobili interessati da concessione edilizia
o autorizzazione edilizia, entro 365 giorni dal rilascio del certificato di conformità edilizia delle opere
realizzate
b) sospensione dell’attività per oltre 180 giorni consecutivi
c) perdita dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.114/98
d) ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell’attività disposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n.114/98
La decadenza è dichiarata dal Responsabile del S.U.A.P. con apposito atto, e notificata all’interessato.
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ART. 9 - PUBBLICITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI
Chiunque può prendere visione, presso il S.U.A.P., delle autorizzazioni rilasciate.
Dei provvedimenti definitivi, è data notizia mediante affissione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni,
ferma restando la notifica in forma amministrativa al richiedente.
ART. 10 - COMMERCIO ASSOCIATO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Non è richiesta l’autorizzazione commerciale ai titolari di un’attività artigianale o industriale, per la vendita nei
locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
Se la superficie dei locali o porzioni di locali destinati alla vendita non supera i 30 mq. e il 30% della
superficie dell’unità immobiliare produttiva, non si determina cambio di destinazione d’uso e non si applicano
i requisiti urbanistici relativi alle attività commerciali. In caso di superamento, è richiesta l’identificazione
catastale dei locali ad uso commerciale, l’autorizzazione edilizia al cambio d’uso ad uso commerciale e il
rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici.
Se ad un’attività produttiva si intende associare l’attività di vendita al dettaglio in forme non rientranti nel
caso di esclusione di cui al punto precedente, è richiesta l’identificazione catastale dei locali ad uso
commerciale, l’autorizzazione edilizia al cambio d’uso e il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici,
nonché l’autorizzazione commerciale.
ART. 11 - AUTORIZZAZIONI LIMITATE NEL TEMPO
Le autorizzazioni, comprese le comunicazioni per l’apertura di esercizi di vicinato, sono di norma annuali: in
base ad esse, è prescritto l’obbligo dell’apertura dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno.
Per i restanti cinque mesi, comprensivi delle ferie calcolate per un massimo di trenta giorni, è prescritto
l’obbligo della turnazione, stabilita dall’Amministrazione Comunale in relazione a motivate esigenze di
interesse pubblico.
Eventuali aperture stagionali sono concesse con le procedure prima indicate, dal 1° Maggio al 30 Settembre
dell’anno oggetto della domanda.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per il rilascio dell’autorizzazione, l’istruttoria sarà curata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ma
per quanto concerne il rispetto dei criteri e delle norme tecnico – urbanistiche, con particolare riguardo ai
parametri di parcheggio, il predetto Sportello dovrà far riferimento al Settore Urbanistica, specificatamente
competente per materia.
Il Settore Urbanistica dovrà restituire le piantine planimetriche presentate dalla impresa che ha inoltrato la
domanda, vistate per la conformità ai regolamenti edilizi, alle norme urbanistiche e a quelle relative alle
destinazioni d’uso, con particolare riguardo ai parametri di parcheggio.
Per quanto non previsto specificatamente in questo Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in
materia.
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