momenti di riflessione sugli strumenti di regolamento delle
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momenti di riflessione sugli strumenti di regolamento delle
ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI CORRIERI E TRASPORTATORI DI GENOVA Seminario MOMENTI DI RIFLESSIONE SUGLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI Genova Lunedì, 17 Ottobre 2005 Sala dei Capitani, Palazzo San Giorgio Piero LAZZERI – Presidente Associazione Spedizionieri Genova: Benvenuti. Prima di aprire questi lavori, mi era caro avere magari un saluto da parte del Presidente della Camera di Commercio, visto che è venuto a imparare qualcosa anche lui stamattina che, secondo me, come tutti noi, ne ha bisogno, soprattutto su queste cose, per cui se vuoi venire un attimo, Paolo. Paolo ODONE - Presidente Camera di Commercio di Genova: Grazie, innanzitutto, ai giovani spedizionieri di averci invitato come Camera di Commercio, c’è anche il vice Presidente, con i giovani spedizionieri e anche industriali agenti marittimi - chi c’è d’altro, aiutami - ci siamo già visto cinque o sei volte perché ritengo che questa città abbia bisogno di mandare in pensione la gente come me al più presto possibile perché ci siano delle forze con più entusiasmo, forse, noi stiamo vivendo un momento - e ce la mettiamo tutta però, non è che molliamo - difficile soprattutto come porto, soprattutto per quello che riguarda il vostro lavoro, mi è capitato di essere presente l’anno scorso alla riunione plenaria dell’Associazione Spedizionieri dove un giovane spedizioniere dimostrava come tutte le mattine o quasi, da il Ponte Morandi in poi ci fossero delle code dovute all’inefficienza del sistema sia portuale che doganale. E questa, secondo me, è una offesa veramente alla nostra comunità economica perché vede nel porto la sua anima più robusta, più forte per quanto riguarda l’economia, perlomeno così dovrebbe essere e probabilmente ci sono delle colpe gravi di omissione o di voluta incapacità, lasciatemi dire, perché su problemi del genere, diciamo, non sono irrisolvibili, anzi sono risolvibili e quindi noi, dicevo anche al Presidente che è qui vicino, ma anche a Piero Lazzeri, Presidente dell’Associazione, siamo a disposizione per andare anche a Roma e fare qualche azione un po’ più robusta perché non è sostenibile una situazione come l’attuale. Questo è l’atto così della contingenza, l’altro invece è il saluto che voglio dare a quello che Genova ha di know-how, di savoir faire, di conoscenze nel settore, siamo ancora per fortuna un luogo dove nel campo dello shipping si insegna, si impara, ma si insegna, e ci sono qui seduti gli uni e gli altri, quindi non la faccio più lunga, vi lascio lavorare, dovrò scappare fra pochi minuti ma mi ha fatto proprio piacere venire per sottolineare come l’impegno dei giovani sia fondamentale per il rilancio e il rafforzamento di questa comunità economica che vive momenti difficili, ma che sicuramente grazie a loro e anche al lavoro tutti assieme, riuscirà a cavarsene fuori, quindi buon lavoro e tanti auguri. 1 Piero LAZZERI – Presidente Associazione Spedizionieri Genova: Un brevissimo commento prima di dare la parola al collega Roberto Dafarra, al Presidente dei giovani: io vi evito la filippica dei giovani e dei vecchi, ma indubbiamente posso parlare da addetto ai lavori, che le problematiche che in qualche modo la trasformazione documentale, ripeto, da addetto ai lavori, nel campo degli interscambi internazionali, indubbiamente io me la sono vissuta, come tanti di noi, per cui credo che questo momento di attenzione sia quanto mai opportuno. Noi in qualche modo stiamo gestendo, come diceva Odone prima, la situazione del sistema, del nostro sistema che ci circonda che purtroppo non sta vivendo dei buoni momenti, il nostro apporto sta in qualche modo soffrendo appunto problemi di sistema, però c’è anche da osservare che una grande parte di questo, diciamo, dell’attività dello shipping viene poi svolta a livello documentale, cioè gli interscambi, come tutti sappiamo, avvengono a livello cartaceo in buona parte, perché la parte telematica è una parte che ancora, per gli interscambi, sta procedendo con un certo rilento, e d’altra parte questo momento di attenzione è voluto soprattutto perché, intanto perché noi facciamo un mestiere, noi come spedizionieri internazionali abbiamo un po’ cambiato abito, una volta eravamo una figura tradizionale che si assumeva oneri abbastanza identificati, oggi siamo in qualche modo chiamati ad essere quelli che vengono chiamati gli MTO, oppure diventare proprio vettori contrattuali, quindi a questo punto occuparci in prima persona di tutto quello che è, anche sotto il profilo della responsabilità, dall’origine fino al destino anche con copertura diciamo formale, quindi con dei documenti che poi servono in verità all’incasso, laddove parliamo di esportazioni, di merceologie nei confronti del mandante nostro. Purtroppo spesso e volentieri questo processo di cambiamento d’abito, cioè gli usi e i costumi internazionali sono andanti, hanno subito trasformazioni che ci hanno visti spesso e volentieri un po’ attori in ritardo, perché spesso e volentieri noi ci troviamo a rincorrere questa cosa perché, anche sotto l’aspetto magari della parziale fiscalità che spesso gli istituti bancari hanno nei confronti di queste documentazioni, spesso e volentieri veniamo quasi invitati ad aiutare in qualche modo l’esportatore poi a poter incassare quei soldi, perché noi facciamo un mestiere che riteniamo concluso il mandato che ci viene dato quando in effetti l’esportatore ha incassato i suoi soldini, perché altrimenti l’esportatore dice: “Ma che mestiere hai fatto? Imbarcare una merce oggi è relativamente semplice, ma se non mi dai dei documenti che portano a compimento la mia negoziazione non hai assolto al tuo incarico”, per cui e qui chiudo - quest’approfondimento credo che sarà quanto mai utile soprattutto per quei giovani, ho visto che ci sono anche i giovani che abbiamo in formazione qui tra noi, sarà quanto mai utile perché quantomeno servirà ad approfondire, anzi vi inviterò laddove fosse necessario, a fare le domande più opportune, appunto per inoltrarci un pochino di più su quelli che sono anche gli aggiornamenti di questi aspetti. 2 Tenete presente che ancora oggi capita che questo settore, ripeto, si trova coinvolto in qualche modo, magari, a volte indicare delle situazioni, cioè vi faccio l’esempio, non lo so, delle date di imbarco sulle “Bill of Lading” che, ricordo a tutti, è il documento principe per una negoziazione, basta pochissimo perché una negoziazione non avvenga, basta poco perché magari un funzionario con una particolare predisposizione alla non flessibilità magari fermi una negoziazione importante, per cui credo che avere chiaro quelle che sono le normative a riguardo, credo che serva a tutti noi. Niente, a questo punto passo la parola al collega dottor Dafarra e auguro a tutti voi buon lavoro. Dott. Roberto DAFARRA – Presidente Giovani Spedizionieri: Presidente grazie della parola. A nome del gruppo giovani spedizionieri, innanzitutto dobbiamo ringraziare, noi giovani, il Consiglio Direttivo, in maniera particolare il nostro Presidente, per avere invitato noi stessi a partecipare, a organizzare questo seminario. Direi che ormai si sta consolidando sempre di più un po’ il rapporto che c’è tra giovani e adulti, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si sta lavorando in maniera direi costruttiva, non è facile perché nell’ambito delle associazioni di categoria spesso fra giovani e adulti, gruppo senior, si possono anche instaurare dei regimi di conflittualità, nel nostro caso invece c’è voglia di lavorare realmente insieme in maniera costruttiva. Cercherò di essere brevissimo un po’ per la voce bassa che ho, e un po’ per non portare via del tempo utile e prezioso al seminario. Diciamo che, riteniamo noi giovani che questo seminario, con l’oggetto del giorno, sia di estremo interesse per noi, mi è venuto da fare un’analogia, una similitudine pensando al titolo del seminario stesso con quello che abbiamo tenuto, sempre quest’anno, che riguardava le responsabilità contrattuali del forwarding agent al quale presenziava il nostro avvocato di fiducia, l’avvocato Fadda, che in quell’occasione si era autodefinito, forse qualche signore di Milano l’aveva così definito “il segugio degli spedizionieri”. E’ importante che ci siano degli avvocati che hanno a cuore la nostra categoria, tutte le sue problematiche e i rischi che corre. Bene, in quell’occasione lì era emerso quanto la figura del forwarding agent effettivamente corresse dei gravi rischi, diciamo che nel tempo si è evoluta e parecchio e quelle poche righe che il legislatore si è riservato di mantenere, di indirizzare alla nostra categoria oggi sono obsolete. Magari mi rivolgo più ai rappresentanti degli istituti di credito o ai ragazzi che stanno facendo i corsi di formazione, il forwarding agent oggi non è più un soggetto che organizza soltanto il mero e semplice trasporto della merce da un punto a punto, ma è diventato potrei dire qua, mi rivolgo soprattutto ai rappresentanti degli istituti di credito, una specie di banca che paga, finanzia il cliente. Tra le cose, lo finanzia senza sapere poi in maniera certa quando andrà a recuperare i soldi, e dietro a quale corrispettivo, un corrispettivo che sta sempre più tendendo allo zero, quindi il rischio non ne vale tanto più la candela. Il forwarding agent allo stesso tempo corre 3 dei rischi illimitati, perché come diceva giustamente prima Piero, le sue responsabilità, almeno per quanto riguarda il Codice civile sono illimitate, quando magari altri soggetti della catena del trasporto, vedi difettori fisici, loro godono di limiti ben precisi, magari per il codice della navigazione, chi per il codice civile stesso, comunque loro hanno dei limiti ben definiti. Anche in questo caso lo spedizioniere si trova illimitatamente responsabile. Quando si parla poi di crediti documentari, secondo me qua si tocca un po’ la punta dell’iceberg nel senso che, giustamente, questo l’ha detto prima il nostro Presidente, succede spesso e volentieri che lo spedizioniere si trovi in una situazione tra l’incudine e il martello. Faccio un esempio molto semplice: a me tante volte facendo l’operativo, tante volte vuol dire che non è il 3-4% dei casi, ma forse anche il 50% dei casi, mi sono trovato, come tanti altri colleghi, di fronte a una lettera di credito che magari indicava una data ultima di imbarco, poteva essere il 10 settembre, con la prima nave utile disponibile in partenza il 15 di settembre, questo poi ce lo spiegheranno penso i rappresentati degli istituti bancari di credito, penso perché ci siano alla base degli interessi da parte sia dell’acquirente finanziario e da parte del venditore magari per approntamento merci, che mettono lo spedizioniere nella difficoltà più estrema, perché in questo caso non si parla più di responsabilità limitata o illimitata del forwarding agent qua lo spedizioniere non ha possibilità di metter un documento, che la è (pezza) di carico, che si alimenta al credito stesso. Cosa deve fare in questa situazione? Questo è per dire che effettivamente il nostro ruolo oggi è realmente critico e meriterebbe un pochino più di attenzione, sia da parte del legislatore che di tutti gli operatori economici del settore. E’ fondamentale che noi facciamo formazione, che continuiamo a fare scuola, i crediti si evolvono, si evolvono anche gli Incoterms, la stessa figura nostra deve maturare, deve studiare e deve ovviamente approfittare di questi momenti di incontro per fare sinergia, ovviamente per trovare delle soluzioni a questi che sono i problemi che sono attinenti al nostro lavoro. Ora io ovviamente ho fatto subito un caso abbastanza estremo, quello della predatazione, diciamo di predatare la polizza di cargo per non perdere il cliente, perché poi lo spedizioniere va incontro a quelli che possono essere degli atti di falso in atto pubblico, perché? Perché effettivamente va predatare un documento che non è suo ma dell’armatore per tenere il cliente, non dietro qualsiasi tipo di corrispettivo, uno potrebbe immaginare, se gli fa incassare al proprio cliente 500-600.000 euro di valore merce, magari dentro c’è anche un corrispettivo, invece no, e in più si assume una serie di rischi legali e di responsabilità contrattuale che direi non c’è nessun altro operatore penso che possa far contro a queste problematiche. Io ora lascio la parola agli esperti del settore e auguro a tutti buon seminario. Grazie. 4 Dott. SANTILLI - BancaIntesa: Posso dare una risposta immediata al quesito? Perché poi quando vengo stuzzicato bisogna dare una risposta. Una sola risposta mi è venuta mentre parlava il dottore e scrivevo, c’è bisogno di formazione ma non solo del mondo dell’operatore dei trasporti, se mi consentite utilizzerò questo termine nei vostri riguardi, c’è bisogno di formazione anche per l’operatore economico, perché la risposta che io posso dare a quel problema è una risposta che veramente è semplicissima: un’informazione maggiore e precedente, cioè alla ricezione del credito documentario, questo non lo terminerò e dopo nella mia esposizione continuerò molte volte a dirlo, alla ricezione del credito documentario il nostro cliente, che è cliente vostro e cliente nostro di banca, deve fare una sola cosa, immediatamente avvertire tutti gli operatori della filiera, perché se tanto per dire per quel periodo la nave non è disponibile o per quella tratta non è disponibile, oppure per quel porto il pescaggio di quel porto non permette l’ingresso di quella nave, ebbene, solamente se questo si sa all’inizio della transazione si possono attivare tutti quegli strumenti che sono senz’altro a disposizione, ma all’inizio della transazione, perché se invece, come avviene normalmente - e chiedo conforto a tutti voi presenti che lavorate ogni giorno su questo sistema - si arriva al punto di criticità nel momento dell’utilizzo, quando ormai non si può fare più niente, quando tanto per dire la merce è già pronta, e quella merce, guarda caso, deve per forza essere consegnata a quell’acquirente, perché è stata fatta per quell’acquirente, perché se fosse merce fungibile tutto sommato all’operatore di trasporto, il quale si vede: ma la nave per quel paese non c’è, la rotta non c’è, se tu me l’avessi detto prima io avrei fatto il booking dello spazio sulla prima nave, ma la prima nave che parte, parte fra dieci giorni, il credito scade oggi, non c’è nulla da fare, non c’è nulla da fare, ecco perché maggior colloquio, e dopo mi fermo, perché non voglio portare via tempo ma ne parleremo dopo: formazione e soprattutto maggior colloquio tra gli attori della filiera, questo vale per le banche, in primis, perché siamo noi che vediamo per primi i documenti, il credito, quindi dobbiamo capire che cosa stiamo notificando, però mettetevi anche nei nostri panni, come facciamo a sapere se è possibile o meno imbarcare per quella data? Non lo potremo mai sapere, non è nostro mestiere, è il vostro, ma certamente se a voi non viene informato prima, non vi viene dato, se mi consentite il termine, “in anticipo” il mandato che poi hanno detto di seguire, chiaramente non lo sapete nemmeno voi, ma non solo, tutti gli altri attori della filiera, faccio riferimento a un assicuratore, se quell’operazione, se quel credito documentario per essere diciamo attivabile, quindi per avere la prestazione prevista dal credito, c’è bisogno di presentare un certificato di assicurazione per un certo determinato trasporto, per un certo periodo di tempo e non si riesce a trovare la copertura, vuoi per motivi contingenti, vuoi perché non è coperto quel tratto, può capitare, ecco che 5 il cliente se fa questa richiesta di mandato di assunzione di incarico questo invito lo fa all’atto dell’utilizzo quando la macchina è pronta, potrebbe farne pure a meno. Non so se ho potuto dare la risposta, ma la prima risposta che mi viene è questa: bisogna parlarne prima perché a quel punto c’è tutta la possibilità per organizzarsi oppure per attivare degli strumenti che esistono, che si tratta di modifica del credito ma ne parleremo dopo. INTERVENTO: Scusate, prendo soltanto due minuti per aggiungere i ringraziamenti che già sono stati presentati dal Presidente Lazzeri e da Roberto Dafarra per ricordare che questa giornata di studio, questo seminario ha la possibilità di realizzarsi grazie alla collaborazione e alla sensibilità e dell’avvocato Fadda che, come ha detto Roberto, ormai è nostro faro e nostra luce, e naturalmente grazie alla preziosa collaborazione di Credimpex Italia e di Banca Intesa, che sono qui rappresentate dal dottor Santilli e dal dottor Forcati, che ci aiuteranno ad entrare, insieme all’avvocato Fadda, nel dettaglio sia del decreto documentario andando un attimino ad esaminare le mille e tante complesse sfaccettature. Nel dire questo auguro naturalmente a tutti un buon lavoro, al termine dei lavori verranno poi consegnati anche degli atti, dei documenti che poi possono essere utili anche nella pratica quotidiana, per cui il mio augurio di avere reso con questo un buon servizio anche ai nostri associati, a coloro che magari associati non sono ma sono consulenti o comunque collaborano le nostre aziende e quindi lascio la parola a colui che tutto sa, l’avvocato Fadda. Avv. Emilio FADDA: Volevo dirvi prendendo proprio spunto da questo, che il primo problema che mi trovo ad affrontare qui con voi, è una vera e propria crisi di identità, perché io non so qui cosa sono, non so qui perché ci sono, non so cosa devo dire. Mi sono chiesto un po’ questo, cosa devo fare, poi qui con queste frasi qui mi sento molto impegnato. La prima cosa che mi è venuta in mente nel ricercare qual è il ruolo che devo rivestire è: sono un uomo di una certa età, fa bello ad un convegno avere persone di una certa età, voi vedete in quante sale se vengono ammannite alla televisione un certo Andreotti e un certo Cossiga, ho detto: forse mi hanno considerato un po’ alla pari di questi soggetti. Però poi questo mi dava un pochino fastidio, anche perché se volessi essere assimilato a Cossiga dovrei cominciare a parlarvi con il mio accento originario e allora forse non ci capiremmo molto. Mi sono chiesto: allora forse sono qui in un’altra veste? Forse sono in veste di avvocato, visto che questo è il mio mestiere, ma anche qui mi vengono delle perplessità perché non vorrei che questa fosse una presa in giro, al giorno d’oggi gli avvocati più famosi sono un certo Previti e un certo Taormina, 6 allora io non vorrei essere confuso con certi personaggi, anche qui prendiamo un po’ le distanze ecco non vorrei essere questo, e continuo a non capire perché sono qui. Forse sono qui perché mi occupo di spedizioni, ho seguito per tanti anni casi di spedizione, faccio il consulente della Federazione, non lo so se lo faccio ancora, veramente, perché con i cambiamenti che ci sono non lo so se lo sono ancora, ero fino a qualche tempo fa il Presidente della Commissione assicurativa e legale della Federspedi, può essere che sia qui per questo, forse perché conosco qualcosa di questo mestiere, però allora avrei una targhettatura specifica perché dovrei parlare dei problemi che andiamo a dibattere nell’interesse della categoria degli spedizionieri, però anche questa non può essere una soluzione giusta, non è l’identità giusta perché a questo Convegno non mi hanno invitato gli spedizionieri ma mi ha invitato Santilli, quindi mi ha invitato il settore bancario, e per di più io sono membro del Comitato direttivo di Credimpex quindi faccio parte anche del mondo bancario, allora anche qui non riusciamo a capire più niente, cosa sono qui a fare? Poi arrivo qui e mi trovo ex miei studenti e futuri studenti del corso del, organizzato dalla spedizione, allora forse sono qui in veste di docente, ma io non sono docente, non ho nessun titolo, nessuna qualifica professorale morale, cosa sono qui a fare e in che veste devo parlare? Allora mi appello a quei residui di onestà che posso avere, che tutti abbiamo molto rintanati nel fondo della nostra personalità, e cerco di dirvi delle cose su questi problemi che riguardano, da un lato, gli spedizionieri e dall’altro il mondo bancario, cercando di prenderli da un punto di vista al massimo oggettivo e cercando di essere assolutamente imparziale nel prendere posizione per una soluzione o per l’altra soluzione, solo per cercare di dare una risposta a dei quesiti che certamente voi avete e quindi cercando di superare questo conflitto di interessi, ma ci sono anche altri che superano i conflitti di interessi con molta facilità, quindi cerco anch’io di adeguarmi a questo sistema e di superare questi conflitti di interessi. E allora vengo a quello che è l’impostazione del problema, l’impostazione del problema cos’è? E’ di capire intanto perché c’è necessità di fare ricorso al credito documentario, perché se in realtà le operazioni di trasporto fossero puramente operazioni di trasporto, e dietro le operazioni di trasporto non ci fossero altri tipi di rapporti contrattuali, il credito documentario non avrebbe motivo di esistere. Perché nasce il credito documentario? Perché dietro c’è un altro contratto, e spesso ci si dimentica, guardate che anche nell’ambito degli spedizionieri a volte si dimentica che dietro il rapporto che l’interessa c’è un rapporto di natura diversa, e questo rapporto è generalmente un contratto di compravendita, dico generalmente perché in realtà poi ci possono essere anche altri tipi di rapporto, generalmente ci possono essere dei contratti di appalto, ma fondamentalmente, nella maggioranza dei casi dietro c’è un contratto di compravendita. Allora dovremo cercare di ricordarci che cosa è un contratto di compravendita, per capire poi perché oltre al contratto di compravendita o 7 per dare esecuzione al contratto di compravendita bisogna preoccuparsi anche dell’operazione di credito, idem operazione di trasporto. E qui la ragione si ricava attraverso l’esame delle norme che riguardano il contratto di compravendita che, secondo una definizione che nel nostro Codice Civile è contenuta nell’articolo 1470, è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. Io credo che questa sia una nozione che tutti intuitivamente abbiamo, perché tutti quotidianamente facciamo operazioni di compra e di vendita, o meglio, di compra generalmente e quindi sappiamo tutti che attraverso questa operazione noi acquistiamo la proprietà di un bene contro il pagamento di un corrispettivo. Forse non ci rendiamo esattamente conto che la conclusione di un contratto di compravendita fa sorgere, come la conclusione di qualsiasi altro tipo di contratto, delle obbligazioni, nel senso che i soggetti che stipulano il contratto di compravendita assumono, nei confronti l’uno dell’altro, delle obbligazioni specifiche. E’ indubbio che da parte del venditore l’obbligo principale, e nel diritto italiano ce lo dice l’articolo 1476, è quella di consegnare la cosa al compratore, ma è anche indubbio che da parte dell’acquirente c’è un’altra obbligazione che è quella di pagare il corrispettivo del prezzo. Ecco allora perché in occasione della stipulazione del contratto di vendita, sorge la necessità di stipulare un contratto di trasporto per consentire al venditore di consegnare le cose oggetto del contratto di compravendita all’acquirente e perché dall’altra parte l’acquirente ha necessità di ricorrere a operazioni di pagamento che possono essere effettuate anche attraverso il sistema del credito documentario, perché poi in realtà il pagamento può essere fatto in altri modi, quando uno di noi entra in un negozio di scarpe e compra un paio di scarpe è chiaro che non apre un credito documentario ma va alla cassa e paga il prezzo di questa vendita. Voi direte: ma queste qui sono questioni che riguardano il diritto interno e nel diritto internazionale o nell’ambito del commercio internazionale forse non è del tutto così. Invece no, è così anche nell’ambito dei rapporti internazionali perché la materia della compravendita internazionale è disciplinata da una convenzione che è la convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 in cui sostanzialmente si dicono le stesse cose di quello che dice il nostro Codice Civile, cioè si conferma che il contratto di compravendita è un contratto attraverso il quale si trasferisce la proprietà di un bene contro il pagamento di un prezzo, e si stabilisce altresì che dalla stipulazione del contratto di compravendita sorge per l’acquirente l’obbligo di pagare le merci che ha acquistato. Allora qui facciamo un altro passo avanti: se le merci da pagare non sono nello stesso posto in cui si trova il venditore, come si può fare il pagamento? Qui avremmo o dovremmo trovare la soluzione per quel che attiene al diritto interno, nel Codice Civile, ma il Codice Civile è abbastanza lacunoso sotto questo profilo, e questo per una duplice ragione, primo perché non può uscire dall’ambito dei confini nazionali perché la sovranità dello Stato è limitata allo Stato per cui non può disciplinare 8 nulla di quello che sono i rapporti internazionali; la seconda ragione, ma questa forse la dico un po’ criticamente io, è il fatto che il nostro Codice Civile è del 1942, era il periodo, che pochi di voi ricordano, e soprattutto forse nessuno di voi ha vissuto, era il periodo della autarchia, il nostro sistema doveva rimanere chiuso e tenere fuori i rapporti con altri Paesi, per cui probabilmente il legislatore dell’epoca non si è neanche troppo preoccupato di introdurre, in quello che era il Codice Civile, qualche norma diretta disciplinare la possibilità di rapporti di compravendita con altri Paesi, per cui queste norme che abbiamo nel Codice Civile sono abbastanza insufficienti a disciplinare la materia, e d’altra parte anche se si va a vedere l’ordinamento di altri Stati, soprattutto se andiamo a vedere i paesi di Common Law, quindi quelli dell’ambito inglese in cui la legge è abbastanza labile nel senso che manca un Codice Civile, ci sono solo leggi speciali ma poi prevale la prassi su quello che è una disciplina specifica, è chiaro che a questo punto una disciplina specifica della compravendita internazionale è difficile andarla a trovare. Allora, cosa è successo nella vita visto che invece il commercio internazionale ha sempre avuto un certo grado di sviluppo? E’ successo che si sono formate delle prassi, degli usi, delle consuetudini che, dimenticandosi quello che è il principio su cui ci basiamo sempre, relativamente a qualsiasi ordinamento giuridico in forza del quale l’ordinamento giuridico, le norme giuridiche sono quelle promulgate dagli organi deputati dalla Costituzione di ogni singolo Stato a disciplinare l’attività umana, si fa ricorso, si è fatto ricorso storicamente a questo tipo di abitudini, di prassi, di consuetudini, di sistemi non codificati, quindi non di legge scritte, per disciplinare questo tipo di attività e cioè il commercio internazionale. E’ difficile ricostruire quando si è cominciato ad operare in questa maniera, però certamente possiamo dire che quando il commercio internazionale ha cominciato a svilupparsi, e quindi parliamo degli anni 1800 in poi, ha cominciato a farsi ricorso a questi sistemi che, d’altra parte, erano già stati applicati anche in epoca medioevale perché voi sapete, conoscendo la storia, che già in epoca medioevale i traffici erano notevoli, la famiglia dei Medici aveva sviluppato dei commerci internazionali intensissimi, e già allora si faceva ricorso, in mancanza di codici, voi pensate che allora poi mancava ancora lo stato unitario, quindi l’individuazione di una legge specifica era ancora più difficile, già allora si faceva ricorso a delle prassi, a delle consuetudini che all’epoca venivano chiamati lex mercatoria, cioè la “legge dei mercati”, legge non scritta ma una legge che veniva da tutti applicata e praticata, per cui nell’ambito dei rapporti di scambio internazionale si faceva riferimento a queste prassi e a questi usi. C’è stato negli anni, dal 1800 in poi, un riflusso di questo sistema, cioè ha cominciato a farsi applicazione di certe consuetudini, di certe regole che venivano accettate e applicate dalle parti, anche se mancava una legge scritta che ne imponesse l’applicazione. E’ un fenomeno abbastanza strano, di cui poi, dal punto di vista giuridico dobbiamo anche cercare una spiegazione per capire 9 qual è l’efficacia di un sistema di questo tipo, però certamente si è verificato questo fatto. E’ pacifico, come sempre succede in questi casi che, dopo un po’ di tempo, ci si chiede di poter vedere quali sono queste norme, queste prassi, queste abitudini, questi sistemi, e da allora, in ambito internazionale, si è cominciato a decorrere dall’anno 1920, che è il primo momento in cui si è cominciato a parlare di una compilazione di questi usi del commercio internazionale, si è cominciato a partorire l’idea di una raccolta di usi del commercio internazionale. In realtà l’idea è stata lanciata, a New York c’è stata una conferenza che ha cominciato a discutere di questi problemi, ma l’accoglienza del mercato è stata molto tiepida, anche perché? Perché nell’ambito del diritto inglese, e voi sapete che nel commercio internazionale soprattutto nel secolo scorso l’Inghilterra ha dettato legge per molto tempo perché essendo poi un paese di sviluppatissima attività di navigazione, aveva il dominio sostanzialmente di molte delle attività di commercio internazionale, c’era stato nell’ambito di diritto inglese, molta reticenza, molta resistenza a accettare una regolamentazione, una qualificazione, una specificazione di queste regolamentazioni, nel timore che questo potesse contrastare con il sistema della legge orale che vige nell’ambito del Common Law e che quindi fosse un cedimento a quello che è invece il regime della Civil Law, cioè del nostro sistema occidentale che ha preso le mosse dal diritto romano e poi dal diritto napoleonico. A un certo punto però anche gli inglesi, le banche inglesi soprattutto, che erano quelle che facevano maggiore resistenza, hanno cominciato a rendersi conto che bisognava mettere in chiarezza e avere chiarezza nell’individuazione di queste prassi del commercio internazionale, e così si è arrivati nel 1933, anno che non è storico solo per il fatto che c’è stata questa prima elaborazione delle norme ed usi uniformi per il commercio internazionale, ma è anche l’anno che ha visto la mia nascita per cui è un anno che dovete tenere presente perché ha un valore storico eccezionale, e allora c’è stata questa prima elaborazione del primo testo delle norme ed usi uniformi sui crediti documentali. Poi ci siamo resi conto che bisognava aggiornali, si è andati avanti periodicamente a fare degli aggiornamenti continui, oggi abbiamo in vigore l’ultima edizione di queste norme ed usi uniformi sui crediti documentari che certamente tutti conoscete perché questa pubblicazione, qualsiasi ditta di spedizione ce l’ha sulla scrivania di chi si occupa di questa attività – vero? non lo so - questa è in vigore dall’1 gennaio del 1994, sono passati dieci anni ma in effetti non si rimane mai fermi in queste cose per cui ci sono già in corso i lavori, già da parecchio tempo, per un aggiornamento di questa edizione delle norme ed usi uniformi sui crediti documentari e, io ne sono al corrente perché la Federazione Spedizionieri mi ha demandato il compito di seguire i lavori della Commissione italiana dove ci troviamo con l’amico Santilli che io ho conosciuto proprio in occasione dei lavori, molti anni fa, di queste cose, ci siamo ammazzati per alcuni mesi, dopodiché siamo diventati amici, 10 adesso non ci ammazziamo più, ma ci siamo un po’ scannati proprio perché io ero portatore, mentre qui non so quale sia la mia identità, là ero portatore di un incarico specifico degli spedizionieri, e quindi avevamo qualche punto di conflitto con Alfonso Santilli che assieme ad altri rappresentava le banche. Oggi abbiamo questo testo. Abbiamo questa pubblicazione che, ripeto, dovrebbe essere presso ogni ufficio di spedizioni ma dal punto di vista giuridico qual è il valore di queste norme e di questi usi? E qui si pone un altro grossissimo problema, perché il principio base di qualsiasi ordinamento giuridico è che le leggi che devono essere applicate sono quelle approvate dagli organi deputati a fare le leggi all’interno di quel determinato ordinamento per cui una consuetudine, una prassi, non corrisponde a quelli che sono i criteri individuanti di quelle che sono le norme munite di piena efficacia giuridica, che poi la vera efficacia giuridica consiste nella possibilità di imporre coattivamente il rispetto di questa norma o attraverso interventi di natura poliziesca, quando si tratta di comportamenti che vanno a toccare il campo penale, ovvero di sentenze di Giudici quando si tratta invece di toccare interessi che hanno rilevanza solo civilistica. Qui siamo in presenza di un qualche cosa che non ha queste caratteristiche perché la Camera di Commercio internazionale che si è fatta promotrice di questa pubblicazione, non ha un corpo di Polizia, non ha un corpo giudiziario, quindi non è in grado di imporre il rispetto di queste norme che sono state elaborate e che regolano il commercio internazionale. Allora ci diciamo, ma allora non servono a niente? E’ un pezzo di carta, un libretto del tutto inutile? Questo non è assolutamente vero, è un complesso di norme che certamente noi possiamo considerare munite di un’efficacia normativa pari a quella delle leggi, se non addirittura superiore, in virtù di una serie di principi che possono essere motivati in varie maniere ma che comunque portano allo stesso risultato, soprattutto se si vuole dare credito a quello che sono le evoluzioni più recenti del diritto internazionale, e quindi a un riconoscimento dell’efficacia della lex mercatoria o di quelle norme che fanno parte della lex mercatoria, e che quindi costituiscono gli usi e le prassi consolidate dal commercio internazionale, addirittura superiore a quella che sarebbe l’efficacia della legge interna in quando frutto sostanzialmente, così come avviene per le convenzioni di diritto internazionale, frutto di una rinuncia, in questo caso tacita, dello Stato a disciplinare la materia in modo autonomo, delegandone la regolamentazione a questi organismi che elaborano e pubblicano queste regole del commercio internazionale. In realtà in Italia si è cercato di dare molte spiegazioni all’efficacia giuridica di queste disposizioni e i punti di riferimento sono stati vari e anche discussi fra di loro. Io credo che oggi l’elemento più fondamentale per attribuire una efficacia a questo tipo di norme, deriva proprio da quella convenzione internazionale di Vienna dell’11 aprile 1980 sul contratto di compravendita internazionale, il quale dice al suo articolo 9: che le parti, le parti quindi che stipulano un contratto 11 di compravendita, sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate fra loro, e aggiunge questo articolo, secondo comma: salvo patto contrario, le parti si reputano avere implicitamente reso applicabile al loro contratto o alla sua formazione, gli usi dei quali essi erano a conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere e che nel commercio internazionale sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati dalle parti di contratti dello stesso tipo, nel settore commerciale considerato. Ecco che questa convenzione internazionale, con una affermazione così esplicita nel dichiarare che gli usi del commercio internazionale fanno parte del contratto anche se non esplicitamente richiamati dalle parti, solo perché le parti le conoscevano o avevano la possibilità di conoscerle e quindi, anche se non le conoscevano avrebbero avuto la possibilità di conoscerlo, questa norma fornisce una base giuridica importantissima per dimostrare, per fornire la dimostrazione che in realtà queste norme, queste prassi internazionali del commercio hanno una piena efficacia giuridica e quindi devono essere rispettate così come se si trattasse di una norma giuridica vincolante. L’unica limitazione che può essere fatta a questo tipo di impostazione è che in realtà la convenzione internazionale non ha un’efficacia per tutti i Paesi ma ha un’efficacia solo per quei Paesi che hanno prestato la loro adesione alla Convenzione. Qui ci troviamo di fronte a una Convenzione che ha già raggiunto un numero di adesioni elevatissimo, perché è accettata praticamente in tutte le parti del mondo, ma comunque questo piccolo problema sussiste da un punto di vista giuridico perché si potrebbe dire solo i paesi che hanno aderito a questa Convenzione possono invocare agli effetti dell’applicabilità, all’interno del loro ordinamento di queste norme ed usi uniformi questo principio che deriva da una Convenzione internazionale sulla quale è pacifico che, una volta che sia entrata in vigore all’interno di uno Stato, si tratta di una norma cogente perché è una norma di applicazione necessaria, come dicono varie sentenze della Corte di Cassazione e come dice la dottrina internazionalistica e che quindi devono essere applicate anche indipendentemente dalla volontà espressa dalle parti nel senso della loro applicazione. Quindi abbiamo un primo puntello, ma qualche altro puntello lo troviamo anche nel nostro ordinamento interno perché abbiamo, nel nostro Codice, un certo articolo 1340 che dice esattamente questo: che, facendo riferimento alle clausole d’uso, così le chiama il nostro Codice, dice che “le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti”, e allora questa norma che, in maniera diciamo meno chiara di quello che dice la Convenzione, arriva sostanzialmente allo stesso risultato nel senso che riconosce che quelle che sono prassi abituali di un determinato settore si considerano inserite nell’ambito di un determinato contratto, se non risulta una volontà delle parti diretta ad escluderne l’applicazione, e allora rimangono vincolanti, ecco qui che abbiamo un supporto giuridico per sostenere che effettivamente le norme che disciplinano i crediti documentari hanno una piena 12 efficacia giuridica anche se non si sono mai realizzate in una legge approvata e resa esecutiva. L’orientamento della nostra Corte di Cassazione è esattamente in questo senso, non si è mai spinta a dire che sono prassi che hanno valore perché la Convenzione internazionale lo dice, si è limitata sempre nell’ambito di un’ottica di diritto interno, a dire che queste norme sono applicabili in quanto sono equiparabili alle clausole d’uso disciplinate dall’articolo 1340, però comunque i nostri giudici sono sempre perfettamente d’accordo, non mi pare d’aver mai visto una sentenza dissenziente, nel riconoscere che queste clausole entrano a far parte del contratto indipendentemente dalla volontà delle parti e debbono essere rispettate dalle parti come se si trattasse di una volontà da loro manifestata perché entra a fare parte del contratto indipendentemente dalla volontà delle parti. Le norme, queste stesse norme, quantomeno nell’ultima edizione, non è che dicano chiaramente, ribadiscono lo stesso concetto, questo forse potrebbe essere una lacuna che in sede di rielaborazione dell’articolo 1 forse potremmo rifletterci un pochino, perché qui l’articolo 1 dice: “le norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari, revisione 1993, pubblicazione numero 500 della Camera di Commercio internazionale, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari”, però sembra che richiedano una volontà esplicita delle parti di renderla applicabile. Questo forse, sulla base dei ragionamenti che ho fatto prima, forse potrebbe essere anche superato, si potrebbe cercare di superarle dicendo che si applicano se non sono state esclusi, rovesciare anche qui la frase e cercare di arrivare ad una definizione di questo genere – Alfonso, bisogna che ci ricordiamo alla prossima riunione di valutare anche questo aspetto qui perché mi sembrerebbe più utile perché, se a questo punto le stesse norme individuassero in questo modo il loro ambito di applicabilità, io sono convinto che probabilmente questa lunga discussione che io vi ho fatto probabilmente potrebbe essere superata. Detto questo su quello che è la valenza giuridica delle norme ed usi uniformi su crediti documentari, dobbiamo passare, e abbiamo parlato finora di compravendita, dobbiamo passare a vedere l’altro aspetto del problema: le connessioni che il contratto di compravendita ha con il contratto di trasporto, e ovviamente con i documenti che vengono emessi in occasione della stipulazione di un contratto di trasporto, perché poi tutto il problema dei crediti documentari è incentrato sotto questo profilo. Abbiamo già detto che il contratto di trasporto viene stipulato per dare esecuzione a un sottostante contratto di compravendita. Cerchiamo di ricordare, perché io vedo tante volte che esiste grande confusione sotto questo profilo, che si tratta di due contratti distinti, quindi che nessuno mi venga a dire: ho concluso un contratto di trasporto alla condizione FOB, perché la condizione FOB è una condizione di contratto di compravendita e non del contratto di trasporto, ha degli effetti la conclusione del contratto di compravendita alla clausola FOB sul contratto di trasporto che deve essere stipulato, ma non può essere clausola del contratto di trasporto 13 perché riguarda un ambito completamente diverso, riguarda solo ed esclusivamente il contratto di compravendita. Detto questo e fatta questa precisazione, andiamo a vedere come si connettono le due cose, cioè, perché sorge il problema della negoziazione dei documenti di trasporto in occasione della stipulazione di un contratto di trasporto per dare esecuzione a un contratto di compravendita. Qui voi tenete presente che nel contratto di trasporto avviene un qualche cosa che, visto da un punto di vista poco critico, è assolutamente anomalo ed eccezionale, cioè c’è un certo soggetto che affida un altro soggetto una partita di merce, così, per trasportarla in una determinata località senza ricevere niente in cambio se non un pezzo di carta che attesta la presa in carico della merce; ma quando, io non so se voi avete mai svolto attività commerciale, ma forse sì quando avete certamente venduto i libri usati di scuola, voi non avete mai consegnato i libri di scuola vecchi senza ricevere il pagamento, qui invece nella stipulazione di contratto di trasporto si ha la consegna della merce a un soggetto più o meno affidabile, questo lasciamo perdere, il quale si incarica di eseguire il trasporto, e non dà niente in cambio, se non un pezzo di carta. E’ chiaro che c’è un problema di fondo dietro a questa realtà, un problema di fondo che deve essere affrontato, e di cui si è sempre sentita l’esigenza perché, fin da epoche remotissime, nel momento in cui a un vettore venivano consegnate delle merci, si esigeva quantomeno un pezzo di carta per attestare questa presa in carico delle merci, perché è l’unica cosa che il vettore consegna in cambio dell’assunzione di un incarico ma in cambio della detenzione delle merci che possono essere anche di valore ingente. E allora qui, l’Alfonso mi perdona se cito me stesso, qui io cito sempre un vecchio papiro egiziano che risale al 237 a.C. quindi risaliamo un po’ indietro, questo papiro è stato ritrovato, è stato tradotto e attesta, dice questo: che durante il regno di Tolomeo, che era figlio di un certo altro sovrano, e quindi si individua l’epoca esatta in cui il documento viene emesso, allora in questo anno questo signore durante il regno di Tolomeo, questo signore Menelaos che era il naukleros, e cioè era il comandate, perché se vogliamo tradurre il naukleros in un termine… (interruzione della registrazione per cambio cassetta)… comandante di una nave che non era sua, ma era di un altro soggetto, che si chiamava Zopiros, nave che aveva una stazza di 5.000 artade, che era un’unità di misura dell’epoca, pilotata da un certo Peteoris, manca qualcosa nel documento e quindi non si riesce a leggere, comunque commento, allora questo signore qui dichiara di avere imbarcato sulla sua nave un certo quantitativo di grano, anzi, più quantitativi di grano, quindi era una pluralità di partite di grano che provenivano da terreni diversi per cui erano grani di provenienza diversa e di caratteristiche diverse, e dichiara che si impegna a trasportare queste merci a una determinata località e a un determinato destinatario, specificando e ribadendo il quantitativo delle merci imbarcate, dicendo che, insieme a questi grani imbarcati, ha imbarcato anche un campione di grano, e guardate che questo mi sembra di essere di fronte al trasporto di petroli quando viene imbarcato 14 anche il campioncino per verificare che all’arrivo il prodotto sia uguale a quello che era stato imbarcato, e termina poi questa dichiarazione, ribadita più volte sul quantitativo di merci imbarcate, dicendo: non faccio alcun reclamo, cioè è una polizza “Clean on board” a tutti gli effetti, non è redatta su quegli stampati che noi siamo abituati a vedere, ma il contenuto sostanziale del documento equivale esattamente a quello di una polizza di carico, in tutto e per tutto con tutte le caratteristiche. Allora vuol dire che nel 237 a.C. si sentiva già il bisogno da parte di chi operava nel settore, quindi di chi affidava le merci a un vettore, ma anche da parte del vettore che prendeva in carico delle merci, di rilasciare un documento che attestasse qual era la quantità della merce, qual era la tipologia della merce, qual era la destinazione delle merci, con assunzione correlata evidentemente di tutti gli obblighi relativi. Io qui non vi so dire all’epoca quali fossero gli obblighi che assumeva un vettore, ma vi posso dire quali sono gli obblighi che attualmente assume un vettore nel momento in cui conclude un contratto di trasporto, perché il nostro articolo 1693 del Codice Civile, che si applica salva poi la disciplina particolare dei vari tipi di trasporto, si applica in via generale a tutte le tipologie di trasporto, l’articolo 1693 dice che il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnatigli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, per cui se non riconsegna esattamente quello che ha ricevuto, deve risarcire a chi gli ha affidato le merci il valore delle merci stesse, salvo che non sia in grado di provare che la perdita è stata determinata da tutti quegli eventi, che lo stesso articolo 1693 specifica, ma che sono generalmente di difficilissima dimostrazione perché dimostrare che c’è stato un caso fortuito che ha determinato la perdita del carico, è un’impresa talmente difficile, soprattutto sulla base di quello che è l’insegnamento della nostra Corte di Cassazione che dice che il caso fortuito è l’evento non prevedibile e non evitabile, e allora poi va dire che qualunque cosa è prevedibile, perché anche se succede rarissimamente però comunque può succedere, e allora praticamente la responsabilità del vettore, qui mi riattacco al discorso drammatico che faceva lui, è il discorso che la responsabilità del vettore è praticamente un tipo di responsabilità, come la definiamo dal punto di vista giuridico, di tipo oggettivo, cioè esiste per il solo fatto che abbia assunto l’incarico di trasportare le merci da una località a un’altra. Allora se è così, io emetto un documento, ma cosa se ne fa il caricatore di questo documento? E’ soddisfatto del fatto di avere venduto le merci e di avere ricevuto in cambio di questa vendita solo un pezzo di carta che non è neanche del destinatario, cioè dell’acquirente delle merci, ma è del vettore che è stato incaricato, e non sempre da lui perché spesso viene designato dal destinatario acquirente a trasportare le merci? E’ evidente che questo non è un elemento che possa soddisfare, e allora di questo tipo di documento che abbiamo visto nel papiro del 237 a.C. e che poi si è andato trasformando nei secoli in un documento più qualificato che si chiama Polizza di carico che poi ha 15 trovato una sua disciplina nella Convenzione di Bruxelles del 1925, che poi è stata accolta in tutti gli ordinamenti giuridici, viene riconosciuta a livello internazionale, si è arrivati a dire che questo documento ha quella che il nostro Codice Civile chiama “efficacia di titolo rappresentativo delle merci”, nel senso che dice l’articolo 1996 del nostro Codice, che ha un’applicazione analoga in tutti gli altri ordinamenti, in cui si dice questo: “i titoli rappresentativi di merce attribuiscono al possessore del pezzo di carta - quindi del documento - il diritto alla consegna delle merci che sono in esse specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante il trasferimento del titolo”, che sono i tre elementi che caratterizzano il tipo di documento che consideriamo rappresentativo di merci, in cui certamente è stata sempre considerata rientrare la polizza di carico oltre alla fede di deposito di magazzini generali che però ha tutta un’altra storia, un’altra vicenda. Allora si è arrivati a questo perché allora a questo punto si è attribuito al pezzo di carta, a questo documento che era stato rilasciato dal Menelao, si è attribuito lo stesso valore che può avere la merce: se io ho il documento, ho le merci, o perlomeno ho il diritto di avere la consegna delle merci perché il documento rappresenta le merci, e in questo senso ha efficacia rappresentativa delle merci. Ecco perché si è elaborata tutta la possibilità di negoziare il documento al posto delle merci, è stato reso possibile, è stato possibile effettuare operazioni di pagamento del prezzo delle merci quindi eseguire, dare esecuzione all’operazione di compravendita sottostante alla stipulazione del contratto di trasporto, attraverso la negoziazione di un semplice pezzo di carta anziché attraverso il trasferimento materiale delle merci dal venditore all’acquirente, quindi abbiamo questa sostituzione del pezzo di carta alle merci. Tutto questo è andato benissimo per anni, nessun problema, l’efficacia rappresentativa della polizza di carico non è mai stata messa in discussione, se voi andate a vedere studi giuridici, sentenze di un’epoca passata, certamente non è mai stato sollevato nessun dubbio sul fatto che la polizza di carico fosse il titolo rappresentativo delle merci e che quindi potesse essere liberamente negoziata in luogo e vece delle merci. Però la tecnologia si evolve, le cose cambiano, e quindi ha incominciato a sorgere qualche problema. Il primo grosso problema l’ha posto - voi direte: “Ma no, è il nostro benefattore”, è invece non è sotto questo profilo il vostro benefattore - il container, perché? Perché nel momento in cui il vettore attesta di avere preso in carico un container ed emette un documento, chiamiamolo per ora documento, per attestare la venuta presa in carico del container, in realtà può attestare solo di avere preso un container ma non può attestare qual è il contenuto del container, perché il container gli viene consegnato sigillato, senza possibilità di verificare cosa c’è all’interno. Allora, se la polizza di carico è titolo rappresentativo delle merci, la polizza di carico emessa relativamente a un container cosa rappresenta? Il container ma non il contenuto del container, e qui ha cominciato a porsi il problema, non solo pratico e operativo ma anche giuridico, quindi anche 16 con effetti su quella che è la prospettazione da parte delle banche, dell’efficacia di questo documento, si è posto il problema: che valore ha? Ha senso parlare di titolo rappresentativo delle merci in presenza di una polizza emessa relativamente al container? Non è solo questo il problema, voi sapete anche che, soprattutto grazie all’uso del container, si è sviluppato in maniera enorme il trasporto multimodale, cioè quella tipologia di trasporto in virtù della quale il trasporto viene eseguito con una pluralità di mezzi, senza rottura di carico, nel momento in cui si utilizza il container perché il container è in grado di essere trasferito da un mezzo di trasporto a un altro senza necessità di aprilo e di controllare cosa c’è. Voi direte: va beh, questo che effetti produce sul titolo rappresentativo di merci? Ha influenza sì, perché il signor Menelao, quando ha rilasciato quel pezzo di carta si è impegnato a trasportare lui quel quantitativo di grano a destino, ma nel trasporto multimodale il soggetto che all’inizio della catena del trasporto emette il documento di presa in carico della merce, ma non adempie l’obbligazione di consegnare la merce a destino, perché questa obbligazione sarà adempiuta da un successivo vettore che entra nella catena del trasporto e che è quello che poi effettua la consegna della merce al destinatario finale. Allora, da un punto di vista giuridico, non sta in piedi che il soggetto che adempie l’obbligazione di consegnare sia diverso da quello che ha assunto l’obbligazione di effettuare la consegna, perché c’è una differenza di soggetti, e anche qui si è posto un problema: allora cosa facciamo? Il terzo problema che si è posto, è stato quello del fatto che, soprattutto per trasporti a distanze brevi, spesso la nave arrivava a destino prima che il pezzo di carta emesso, nel momento in cui la merce veniva imbarcata sulla nave, potesse arrivare a destino, questo perché? Non perché le navi siano più veloci di quello che erano cent’anni fa, ma semplicemente per il fatto che le operazioni di negoziazione del pezzo di carta all’interno di tutto il meccanismo bancario è diventato certamente, richiede un certo periodo di tempo e soprattutto anche per il fatto che sono diventate più veloci le operazioni di carico e di scarico delle navi nei porti, questo nuovamente grazie al container, per cui in realtà percorsi che una volta richiedevano un certo periodo di tempo, oggi vengono effettuati in tempo inferiore, non perché la nave vada più veloce, ma perché le soste intermedie sono più brevi per cui la nave arriva a destino. Allora, se la polizza di carico è titolo rappresentativo delle merci, e se la consegna al destinatario delle merci può avvenire solo nel momento in cui si presenta al vettore con il titolo rappresentativo delle merci che gli dà diritto alla consegna delle merci in base a quell’articolo 1996, ma le polizze non gli sono ancora arrivate, come fa a ottenere la consegna delle merci? Lettere di malleva, tutti i marchingegni che gli spedizionieri hanno inventato per rimediare a questa situazione, o al problema che diceva lui, quello della retrodatazione delle polizze di carico, però sono tutti meccanismi che vanno a incidere su quello che era un aspetto giuridico consolidato dalla polizza di carico 17 considerata come titolo rappresentativo delle merci, perché rappresenta sempre meno le merci per una serie di motivi che sono quelli che vi ho elencato. E allora la prassi cosa ha cominciato a fare? La prassi ha cominciato a dire: “Io emetto un documento che non ha carattere rappresentativo, nel senso che è semplicemente una ricevuta di presa in carico delle merci, con impegno a trasportarle ma senza che a questo documento possa essere attribuita efficacia rappresentativa”. Visto che siamo in ambiente spedizionieristico diciamo pure che la Fiata Bill of Lading è l’emblema di questa realtà, è un emblema di questa realtà che deriva dal fatto, che diceva il Presidente Lazzeri, che la figura dello spedizioniere è cambiata, non si limita più a stipulare contratti di trasporto in nome proprio e per conto del suo mandante, come dice l’articolo 1337 del nostro Codice Civile, oggi lo spedizioniere è sempre di più un soggetto che in realtà assume l’esecuzione del trasporto, e quindi non ha più quella veste di semplice mandatario che rivestiva una volta, cioè corrisponde sempre di più a quella figura dello spedizioniere vettore, che già il nostro Codice Civile conosceva, il che significa che già nel 1942 questa figura era molto sviluppata, ma che, dal punto di vista giuridico, è una negazione della funzione di mandatario dello spedizioniere, perché l’articolo 1741 ci dice: “lo spedizioniere che con mezzi proprio o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore”, cioè è un vettore a tutti gli effetti, quindi non ha più la veste dello spedizioniere, e allora in questa evoluzione dello spedizioniere, lo spedizioniere che sta diventando vettore, cosa ha avuto necessità? Ha avuto necessità di ricorrere all’emissione di documenti di trasporto pur non essendo vettore, pur essendo un soggetto che da un punto di vista giuridico, come dicono certe Convenzioni internazionali, direi che si può senz’altro qualificare come un vettore contrattuale nel senso che stipula il contratto di trasporto senza assumere in realtà la materiale esecuzione del trasporto, e non è quindi un vettore effettivo che sarebbe l’unico soggetto legittimato a emettere il documento di trasporto. Allora qui si è posto il grosso problema, di fronte a questa evoluzione del trasporto e in relazione a quelle che sono le norme sui crediti documentari, di capire come si poteva conciliare questa evoluzione della realtà con quella che era la rigidità dell’impostazione del sistema bancario e di quella che era la rigidità delle vecchie norme sulla negoziazione dei crediti bancari. Qui è dove con l’amico Alfonso abbiamo avuto gli scontri più accesi, non ultimamente ma quando ha cominciato a prospettarsi questa realtà, io non so quale fosse l’edizione, perché è quella ancora prima, quella del 1983, lì abbiamo avuti degli scontri. Il problema che le banche facevano, giustamente, era di dire: ma questa polizza di carico è emessa dallo spedizioniere, lo spedizioniere non è il vettore, non ha la proprietà delle navi, come fa a emettere una polizza di carico e assumere l’esecuzione del trasporto? Non è possibile. E allora si arrivava a negare la possibilità di quello che invece gli spedizionieri auspicavano, cioè della possibilità di emettere documenti di trasporto, poi i mille motivi per cui gli 18 spedizionieri ambivano a questo, io li taccio, anche per carità di patria, perché se no mettiamo fuori degli aspetti che non è che siano del tutto, come si può dire, del tutto tranquilli, per esempio il non fare sapere alla concorrenza chi è il venditore delle merci oggetto del contratto di trasporto, in maniera tale da non perdere il contatto col cliente, certamente questo interesse, del tutto legittimo da un punto di vista commerciale, ma assolutamente contrastante con le regole che riguardano il titolo rappresentativo di merci in cui invece queste indicazioni devono essere contenute, così come nel vecchio papiro del 237 a.C. in cui si dice esattamente il grano che viene trasportato di chi è, da dove proviene, e a chi è destinato, quindi c’è la specificazione di tutti gli elementi relativi al contratto di compravendita che è sottostante al contratto di trasporto. Allora si è resa necessaria un’evoluzione anche di queste norme, e l’evoluzione delle norme è arrivata nel senso che voi avete oggi, nella versione 500, e che mi pare sotto questo profilo destinata a rimanere invariata anche nella prossima versione che probabilmente vedrà la luce nel 2006, anzi certamente, non certo nel 2005, perché siamo ancora lontani, in cui si riconosce sostanzialmente la possibilità da parte delle banche di negoziare qualsiasi tipo di documento attestante la venuta presa in carico di merci per l’esecuzione del trasporto, ad una sola condizione: che il soggetto che emette questo documento si qualifichi e assuma veste, in questo modo, di vettore a tutti gli effetti, carrier. Allora, a questa condizione, la banca accetta di negoziare documenti che non sono emessi da un vettore. Se io, Emilio Fadda, che faccio di mestiere l’avvocato emetto una polizza di carico, cioè mi faccio preparare uno stampato e assumo l’esecuzione di un contratto di trasporto per via marittima, questo documento può essere negoziato presso una banca? Sì, a condizione che io mi qualifichi in quel momento come carrier, poi sarà un problema di valutazione da parte della banca dell’affidabilità e della serietà del soggetto che ha emesso il documento, certamente di me non si fiderebbero come vettore, però di qualsiasi spedizioniere, di qualsiasi soggetto che opera nel settore, certamente la banca, nel momento in cui il soggetto che emette il documento si qualifica come carrier è tenuto ad accettarlo perché le regole le impongono questo, in adesione a quella che è stata l’evoluzione del documento di trasporto che non è più quello di una volta ma ha subito queste evoluzioni. Allora adesso cosa ci dobbiamo preparare? Ci dobbiamo preparare a vedere questa nuova edizione, che è diretta sostanzialmente a tenere conto dell’evoluzione dei tempi e a fare, nell’ambito di queste norme, quegli aggiustamenti che l’esperienza di dieci anni di vita ha reso evidente. Il lavoro di questa elaborazione è abbastanza complicato, perché esiste un comitato di studio presso la Camera di Commercio internazionale a Parigi che elabora, sulla base delle esperienze maturate e che sono state trasmesse anche dalle singole sezioni nazionali della Camera di Commercio internazionale, quelle che sono i suoi punti di vista sulle modifiche che occorrerebbe apportare. Queste proposte 19 vengono poi trasmesse alle singole unità nazionali, a spizzichi, nel senso che non arriva tutto il progetto di modifica, ma vengono trasmessi singoli articoli, a volte anche pochi, le associazioni nazionali formano le loro osservazioni su quegli articoli che sono stati loro trasmessi, li ritrasmette a Parigi, c’è un’altra elaborazione a Parigi tenendo conto di tutte le osservazioni nazionali, un’altra trasmissione alle sedi nazionali e così via, per due o tre volte, fino a che non si arriva a mettere assieme un testo completo che, ancora una volta segue la stessa trafila, cioè parte da Parigi, va alle singole associazioni nazionali e poi ritorna. Per cui i tempi di elaborazione di queste norme richiedono tempi abbastanza lunghi. Diventa uno strumento fondamentale, diventa sempre di più uno strumento che ogni casa di spedizione deve avere ma che, come diceva giustamente Alfonso in quella sua anticipazione, dovrebbero essere gli operatori commerciali a conoscere, perché essendo lo strumento che serve a loro più che ai trasportatori, per dare esecuzione al contratto di compravendita che intendono stipulare, sono loro che dovrebbero conoscere qual è lo strumento da utilizzare per realizzare al meglio il risultato della loro operazione, e qui, dato che invece gli operatori commerciali non è che ne conoscono molto, secondo me è un campo specifico degli spedizionieri questo, quando gli spedizionieri, che sono i consulenti del trasporto, che sono gli architetti del trasporto come si diceva una volta, che sono i tecnici del ramo, assistono un cliente nelle sue operazioni di importazione, di esportazione, dovrebbero essere in grado anche di dargli suggerimenti su quello che è il contenuto delle norme che disciplinano la negoziazione dei crediti documentari perché solo in questo modo riescono a dargli la possibilità di utilizzare al meglio questo strumento che, abbiamo visto, ha un’efficacia giuridica assoluta e totale, quindi questo è un compito degli spedizionieri. E’ un valore aggiunto che gli spedizionieri devono organizzarsi a dare, secondo me, perché è solo attraverso questa maggiore qualificazione della loro attività che possono aumentare il loro guadagno perché altrimenti la loro attività oggi è ridotta veramente, come si diceva all’inizio, è ridotta a limiti tale per cui ci si potrebbe anche chiedere che scopo ha che ci siano gli spedizionieri, devono trasformarsi in professionisti consulenti dei loro clienti, questa è una specie di missione che, secondo me, soprattutto le associazioni degli spedizionieri giovani dovrebbero captare perché bisogna sfruttare le occasioni che il mercato offre per cercare di dare un valore aggiunto a quelle che sono delle prestazioni che altrimenti sono abbastanza banali. Da parte delle banche ci dovrebbe essere lo stesso sforzo, e debbo dire che c’è, anche se forse esternamente non ci si rende conto, ma questa associazione di cui l’amico Alfonso Santilli è Presidente, che si chiama Credimpex, che è una associazione volontaria di funzionari di banca che operano nel settore dei crediti documentari, che si danno da fare in una maniera maledetta per cercare di capire questi problemi, stanno facendo da tempo, fanno una grande opera presso i funzionari delle banche per cercare di educarli all’uso di questi strumenti, quindi siamo in piena 20 sintonia, è per questo forse che oggi voi qui vi trovare con una voce della spedizione e una voce delle banche, perché bisogna cercare una collaborazione assolutamente necessaria proprio per fare quello che diceva prima Alfonso e che io vi ho ripetuto come scopo degli spedizionieri, di cercare di educare gli operatori commerciali a utilizzare questi strumenti in maniera appropriata perché se no è un bidone collettivo. E con questo io rispetto l’ora che mi era stata prescritta sempre con la mia precisione quasi tedesca pur essendo un terrone, vi ringrazio dell’attenzione e sono pronto poi a sentire domande. Dott. Roberto DAFARRA – Presidente Giovani Spedizionieri: Le faccio una domanda subito considerando il fatto che siamo vicini, quindi mi deve rispondere. Semplicemente questo: giustamente prima l’avvocato Fadda ha detto che noi spedizionieri siamo bravi a trovare tanti escamotage, a riuscire trovare soluzioni ai problemi. Il fatto di emettere la polizza di carico, la Bill of Lading, cioè la nostra polizza di carico, è vero che da un punto di vista pratico aveva come funzione quella di celare, diciamo, di nascondere non solo ai nostri competitors ma anche agli armatori stessi il nome dello shipper e del consignee perché ovviamente emettendo la nostra polizza di carico quei due nomi lì figurano soltanto sulla nostra polizza e non sulla Master Bill of Lading, che è la polizza emessa diciamo dall’armatore, però al tempo stesso io la vedo anche di un’efficacia notevole perché, essendo che lo spedizioniere diventa vettore responsabile, quindi realmente, cioè del trasporto, si assume questo contratto di trasporto, l’onere di trasportare la merce da un punto a un altro, si surroga anche in quelli che sono i diritti e doveri del vettore stesso, e allora può beneficiare, o sperare di beneficiare, affinché venga riconosciuto tale dai Giudici che poi vanno a sentenziare, capaci di potere disporre degli stessi limiti di responsabilità che l’armatore o il datore fisico dispone. Perché è già successo parecchie volte che se c’è un sinistro o un ammanco di merce, giustamente la compagnia di assicurazione che si va a rivalere, ovviamente va a pagare e a risarcire l’avente diritto, ma poi si va a rivalere sui soggetti più deboli, più fragili, e sa benissimo che se va dal vettore fisico, come si faceva un tempo, questo vettore dispone di un limite di responsabilità, uno spedizioniere, in quanto tale, in quanto semplice mandatario invece è illimitatamente responsabile, ora se devi emettere un (aus) Bill of Lading magari può essere un palliativo, comunque uno strumento un pochino più efficace per poter disporre di questi limiti di responsabilità. Avv. Emilio FADDA: Questo è un vecchio tema ma, secondo me, “chi è causa del suo mal pianga se stesso”, perché se gli spedizionieri, intesi come organizzazione, non sono stati capaci ad agire per ottenere una modica 21 del Codice Civile italiano tale da modificare l’articolo 1696 del Codice che dice che le norme del Codice Civile in materia di trasporto si applicano a tutti i tipi di trasporto, salvo quelli che sono disciplinati in maniera specifica, e quelli che sono disciplinati in maniera specifica nel Codice della navigazione, quindi trasporto marittimo, trasporto aereo, conoscono dei limiti di responsabilità, il trasporto terrestre, adesso poi vedremo cosa succede con questi decreti legislativi ma conosce anche quello dei limiti di responsabilità, lo spedizioniere è un vettore contrattuale, non un vettore effettivo, il 1693 si applica nella totalità, e quindi lo spedizioniere rimane responsabile per l’intero valore delle merci. Basterebbe aggiungere qualcosa per questo senso, ma nessuno ha mai preso iniziativa in questo senso, perché in realtà, io non credo di svelare dei segreti dell’associazione centrale, quando è stata fatta, è stato spinto per avere la famosa legge 450 del 1985 per introdurre dei limiti di responsabilità, purtroppo parte importante, lobbying per avere questa legge, l’ha fatto anche la Fedespedi ma non si è resa conto che doveva estenderlo anche agli spedizionieri, cioè anche ai vettori contrattuali e non solo ai vettori effettivi per cui questa norma è rimasta ancora una volta, come dire, pregiudizievole per gli spedizionieri, ma questo qui, ci sono i gruppi di forza, datevi da fare per cercare di modificare questa legge, di modificare il Codice Civile, basta introdurre un limite di responsabilità nel Codice Civile, e allora dato che le norme del Codice Civile in materia di trasporto si applicano a tutti i trasporti, indipendentemente dal fatto che il vettore sia un vettore effettivo sia un vettore contrattuale, il problema sarebbe risolto. Se non si fa, questo voi siete esposti a questo rischio, non c’è dubbio, non c’è modo di fare cambiare la giurisprudenza perché le norme sono così. Mentre ci sono altri casi in cui la giurisprudenza, non si sa perché, dice delle cose strane, come quello che dice sulla CMR che non è applicabile il regime della CMR se non risulta la volontà delle parti di applicare a quel trasporto il regime della CMR, e questa qui è una stupidaggine enorme perché una volta che si tratta di un trasporto internazionale per via stradale che interessa due paesi diversi, uno dei quali almeno ha aderito alla Convenzione, secondo i principi generali di tutte le Convenzioni si doveva applicare, qui la Cassazione dice una enormità giuridica, un errore giuridico, e non si è mai riusciti a farlo cambiare. Invece, per quello che attiene alla responsabilità dello spedizioniere, è costretta a dire quello che dice per la legge, perché deve applicare la legge, e la legge non le dà la possibilità di escludere questa responsabilità, quindi è un lavoro lobbistico che bisogna fare, è un lavoro da mettere assieme per arrivare a questo risultato. Qualche tentativo, ma forse non era il caso, non era il momento per farlo e quindi non so il risultato che uscirà fuori, che cosa sarà, è stato fatto anche recentemente, nel momento in cui è uscita la legge 32 del 2005, quella che dovrebbe portare al superamento delle tariffe a forcella, in sede di redazione dei decreti legislativi che dovrebbero dare applicazione a questa delega che il Governo ha dato al Parlamento, si è parlato di cercare di fare arrivare anche 22 questo limite di responsabilità, visto che contemporaneamente cadeva, con il superamento delle tariffe a forcella, cadeva anche il regime della legge 450 e quindi poteva essere l’occasione per cercare di fare le cose, di arrivare. Non lo so, perché i decreti legislativi adesso sono lì, in una fase di elaborazione da parte delle Commissioni parlamentari e quindi…, però sarebbe un’altra occasione per potere cercare di intervenire e introdurre finalmente quello che, penso giustamente da anni la categoria aspetta, ma se non si fa così non se ne esce. Dott. SANTILLI - BancaIntesa: Prendo la parola, riportando un’affermazione fatta prima dal dottor Roberto Dafarra: cambiamento del ruolo dell’operatore del trasporto. E’ un po’ questo quello che noi ci siamo prefissi sia come associazione, come Credimpex Italia, nei confronti di tutti gli operatori della filiera, primo fra tutti gli operatori bancari, perché effettivamente parlare di credito documentario non è molto semplice, è uno degli strumenti sicuramente più complessi ma sono, una volta conosciuti, sono quello strumento che permette di concludere determinate operazioni che altrimenti non erano senz’altro da fare, e quindi trae la necessità dal momento di garanzia che vuole una delle parti, quindi la garanzia che vuole il venditore che la sua merce sia pagata, e la garanzia del compratore di pagare bene la merce. Ora, è chiaro che non si può avere una situazione diciamo di pariteticità del rischio, soprattutto se si parla di transazioni internazionali, perché se parliamo di transazioni domestiche o immediate, abbiamo la contestualizzazione dell’operazione, quindi quando vado ad acquistare un pacchetto di cicche, io ricevo le cicche e dall’altra parte tiro fuori il denaro, i soldi, e quindi di conseguenza abbiamo in quel momento l’immediata conclusione del contratto che comunque porta alla certezza di avere in mano le cicche e che i soldi siano buoni, poi si potrebbe discutere per vedere se i soldi sono buoni e quindi se ho pagato regolarmente o erano dei soldi falsi, oppure se ho pagato con un assegno scoperto, oppure se ho pagato con una carta di credito rubata, di contro partita posso vedere se il pacchetto di cicche era o meno regolare, quindi non era scaduto, oppure queste cicche non erano regolarmente messe in commercio, quindi diciamo, la cosa si allarga, però dal punto di vista di regolamento del prezzo abbiamo la semplicità della transazione. Abbiamo poi il caso del pagamento anticipato, cioè quando si pretende il pagamento anticipato prima di consegnare la merce, ma in quel caso, nella situazione di forza il venditore si trova in una situazione di forza, riesce ad imporre questo suo termine di regolamento, non sempre, d’altra parte abbiamo il pagamento posticipato dove il soggetto, prima riceve la merce e poi effettua il pagamento, chiaramente in questo caso abbiamo la situazione di forza nelle mani dell’acquirente che prima vede la merce, prima la riceve, eventualmente la rivende a sua volta perché i termini di pagamento possono essere dilazionati, e poi la paga. Ecco, in tutto questo concerto, in tutta questa 23 situazione si deve cercare di trovare una soluzione, la soluzione può essere quella del cash against documents, quindi pagamento contro ricezione documenti, perché effettivamente è più complesso trasferire la merce e portare a casa i soldi, a meno che non si parte un camioncino sempre e si porta la merce e si dice: “Io ti do la merce se mi dai prima i soldi”, però anche in questo caso sorge il problema di come viene pagato, se viene pagato all’estero tanto per dire, e l’importo è sopra i 12.500 euro non si possono portare in Italia le banconote oppure se si portano bisogna dichiararle in dogana, altrimenti non si riescono a negoziare, oppure si riceve un titolo, un assegno, non si sa se quel titolo o quell’assegno è buono, e quindi di conseguenza sorgono i problemi. Ecco che allora nasce il credito documentario. Come l’avvocato Fadda ha ritrovato quel documento del 237, noi abbiamo trovato un documento del 1168 nel caso specifico in un colloquio avvenuto - stiamo cercando anche le origini un po’ - in un colloquio avvenuto a Marsiglia tra Cristiano di Tiro, cavaliere, che arrivava dalla Terra Santa e Raimondo d’Orange che era uno dei capi di una commenda di Marsiglia. Erano appunto i Poveri Cavalieri di Cristo chiamati anche i Templari. Nel contesto di questo documento c’è scritto: “infine ho verificato il codice segreto, quello non lo può copiare nessuno, è un segreto riservato ai maestri dell’ordine, si tratta di un sistema a prova di truffa che usiamo specificatamente per le lettere di credito. Viaggiando, portando con sé molto denaro può essere pericoloso per via dei saraceni sul mare e dei briganti sulle strade, allora noi proponiamo ai viaggiatori e in special modo ai pellegrini diretti in Terra Santa, di pagare il loro viaggio qui in Provenza in Francia o in Italia, in cambio diamo loro una lettera di credito con la quale possono riscuotere una certa somma a Jaffa o a Gerusalemme, lo stesso vale naturalmente per chi dall’oltremare in Europa, o anche per chi viaggia da un paese europeo all’altro. Per questo servizio tratteniamo una parte della somma, generalmente un decimo”. Qui già vediamo una creazione di una lettera di credito, addirittura vediamo anche la cifratura, quindi il text telex che noi utilizziamo, la cifra di controllo esisteva già a quel tempo, e quindi l’Ordine prendeva un decimo, però non dice un’altra cosa molto importante: molto spesso questi pellegrini che andavano in Terra Santa non si rivolgevano a Jaffa o a Gerusalemme o viceversa a riportare a casa i propri soldi, perché venivano uccisi dai musulmani, venivano uccisi dagli infedeli, chiamiamoli così, e questo andava ad aumentare le ricchezze del tempio, tanto è vero che una buona parte di ricchezza dell’Ordine dei Templari è dovuto anche a questo non ritorno di soggetti, quindi praticamente le ricchezze venivano susseguentemente incamerate. Ecco, la titolarità dello strumento, la lettera di credito. Noi spesso facciamo un po’ di confusione, chiamiamo lettera di credito, credito documentario, ecco la lettera di credito possiamo dire non esiste, esiste solo il credito documentario, la lettera di credito veniva utilizzata nel passato perché nel documento si incorporava il diritto, ma la utilizziamo ancora adesso e va bene lo stesso, 24 l’importante è che capiamo tutti che cosa vogliamo dire. Lo strumento al quale faceva riferimento l’avvocato Fadda, al quale si fa riferimento nelle norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari è il credito documentario, documentary credit, o lettera di credito, come viene utilizzata, perché la vera lettera di credito è quella di turismo, cioè una lettera di credito turistico dava una credenziale appunto tipo quella utilizzata dai pellegrini che andavano in Terra Santa, che dà diritto al portatore di avere quello che è riportato all’interno dello strumento. Quindi questa è un po’ la storia, perché chiaramente si hanno anche prima di queste, anche con Giovanni Senzaterra si incominciavamo a vedere, ma sempre in relazione al trasporto del denaro in luoghi pericolosi, quindi un banchiere lasciava una sua credenziale e questa poi dopo veniva praticamente utilizzata per essere importata. Ecco vediamo un po’ uno schema diciamo visuale di questo, scusate, se posso dire delle cose che ormai sono già conosciute e tutto, però è importante avere un’uniformità di trattazione, quindi per questo partiamo un po’ dall’inizio. Allora noi abbiamo un contratto tra il compratore e il venditore relativo all’operazione, diciamo, di compravendita sottostante, che non è solamente relativa alla merce, possono esserci crediti documentari per brevetti, per ingegno, abbiamo avuto anche dei crediti documentari per l’acquisto dei cartellini dei giocatori di calcio, dove lì la merce non è il giocatore certamente ma era il suo cartellino quindi il diritto all’iscrizione nel campionato di calcio. Abbiamo quindi compratore, venditore ed ecco entra in gioco un altro po’ di soggetti, nel caso specifico la banca ordinante, e poi abbiamo la banca avvisante, la banca designata o confermante che praticamente è una declinazione di diverse soluzioni ma che fanno capo generalmente a un solo soggetto che è la banca del venditore, normalmente, poi abbiamo il credito documentario. Quindi in pratica il compratore, che deve pagare al venditore, si rivolge alla sua banca, alla quale dice: “Per piacere, emettimi un credito documentario a favore del beneficiario per questo importo, perché devo fare questa transazione” e incomincia a declinare quali sono le necessità che lui ha, la tipologia di merce, la tipologia di trasporto, la tipologia di assicurazione, e i documenti a correlazione di questa operazione. Ed ecco che ritorniamo alla fase, diciamo, di massima attenzione, noi la definiamo, che è quella di notifica, adesso la vedremo successivamente. Se ci sono dei dubbi per favore interrompetemi perché è importante passare avanti nei concetti con dei punti chiari perché è importante che, se usciamo con pochi concetti, se usciamo con concetti chiari. La natura giuridica è fuori dubbio, che già in modo mirabile l’ha riportata l’avvocato Fadda, quindi di conseguenza passiamo avanti, nel Codice Civile il 1530 è riportato anche la definizione di credito documentario: “quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto alla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al 25 venditore può opporgli solo l’eccezione derivante dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito”. Più avanti capiremo che “conferma” è un qualcosa di diverso, il legislatore, il nostro legislatore ha utilizzato il termine “conferma” nell’ambito del lessico italiano però “conferma” a livello mondiale vuol dire un’altra cosa, cioè qui voleva dire emette il credito, quindi si impegna, quando la banca si impegna. Una cosa molto interessante è questa: quando l’avvocato Fadda faceva riferimento appunto alla lex mercatoria, quindi faceva riferimento a questa legge dei mercati che, in buona sostanza, ha dato più forza a queste norme di carattere internazionale, ha fatto già capire come queste norme si sono fatte valere nel tempo, si sono fatte valere perché c’è la necessità che vengano in qualche modo regolamentate queste operazioni, perché se andassimo all’interno di ogni ordinamento giuridico a ricercare la specifica norma relativa al credito documentario, potremmo trovarci a delle sorprese, una prima sorpresa potrebbe essere questa: che il nostro legislatore ha chiamato conferma un qualcosa che - dopo vedremo - è completamente diverso, questo è l’impegno della banca emittente, quindi alla banca emittente che ha emesso il credito documentario, quindi ne risponde con il proprio patrimonio fino all’importo stabilito all’interno del credito. Ma vediamo e incominciamo a prendere confidenza con le norme. All’articolo 1 delle pubblicazioni 500 attualmente in vigore, ma è quello a l quale Emilio faceva riferimento di considerare di variarla, io ritengo abbastanza complesso perché non tutti i Paesi del mondo hanno aderito appunto alla Convenzione di Vienna quindi ci può essere questo problema, in questo momento dice l’articolo 1: “L’espressione credito documentario e lettera di credito stand-by comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominato, descritto in base alla quale la banca emittente confermante, eccetera, è tenuta ad effettuare una prestazione contro consegna dei prescritti documenti, conforme alle condizioni e ai termini del credito stesso”. Quindi, che cosa vuol dire? La banca emittente in questo documento, in questo strumento si impegna a fare qualcosa, prestazione. Non è solo a pagare, perché sono diverse le operazioni, prestazione vuol dire pagare, vuol dire assumere un impegno di pagamento differito, perché potrebbe essere che il contratto originale - vi ricordate, questo sopra contratto - questo contratto poteva prevedere non il pagamento a vista, ma un pagamento x giorni dopo la consegna o x giorni dopo la spedizione, perché il termine contrattuale vive anche della realtà economica del tipo di prodotto, perché normalmente, lo sapete, certi tipi di prodotto non vengono pagati a vista ma vengono pagati a 90 a 120 o addirittura a 360 giorni in alcuni casi o con scagliettatura. Allora, di conseguenza si interviene con questo, quindi la banca effettua una prestazione che può dire pagamento, può dire assunzione di pagamento e scadenza alla fine, accettazione di tratte. 26 Abbiamo visto che, lo diceva prima l’avvocato Fadda, la nostra Corte di Cassazione l’ha considerato clausole d’uso integrative della volontà dei contraenti. Poi nel 1920 è iniziata questo insieme di norme, nel ’23, nel ’24 e nel ’30, nel ’26. La più importante, oserei dire, di queste è sicuramente la 290, tra la 222 e la 290 si ebbe l’adesione dei Paesi di Common Law, quindi di conseguenza si è avuta la massima espressione. Oggi possiamo dire senza nessun dubbio che alla Pubblicazione 500, quella attualmente in vigore, partecipano tutte le banche della terra, quindi di conseguenza è forse uno degli strumenti, una delle regole o delle norme che sono maggiormente conosciute al mondo. Un passo indietro relativamente alla configurazione giuridica nel quadro normativo di queste regole. Una cosa molto strana, per esempio, sappiate che queste regole fanno parte di un ordinamento giuridico dei privati, veniva definito dal professor Balossini, quindi non è un ordinamento di uno Stato, ma un ordinamento di più Stati, di più soggetti privati che si sono messi insieme e che sono appunto le Camere di Commercio, quindi hanno creato la Camera di Commercio internazionale la quale ha emanato queste regole che servono a uniformare i comportamenti. Giusto per darvi l’idea della forza di queste regole, uno dei più importanti ordinamenti al mondo, nella fattispecie sto parlando di quello statunitense, negli Uniform Commercial Code, che sono i codici federali - chi ha studiato diritto internazionale li conosce - negli Uniform Commercial Code, che sono appunto la raccolta dei codici commerciali federali degli Stati Uniti d’America, nella sezione numero 5 c’è una sezione completamente dedicata al regolamento del prezzo tramite credito documentario, e la sezione 5 dice, inizia esordendo in questo modo, che “queste regole - le regole di cui alla sezione 5 negli Uniform Commercial Code degli Stati Uniti d’America - si adotteranno quando, alla transazione, al credito documentario non si applicheranno le norme pro tempore vigenti emesse dalla Camera di Commercio internazionale di Parigi”, quindi attenzione, un ordinamento statale, un ordinamento - e che ordinamento, forse il paese più importante della terra dice: le mie norme si applicano in difetto perché di norma invece saranno quelle che sono della Camera di Commercio internazionale. Io credo che un successo più enorme di questo per un organismo privato non possa esserci, quindi c’è stato il riconoscimento di primogenitura addirittura alle norme appunto della Camera di Commercio. Per dirvi l’universalità di queste norme. Come diceva l’avvocato Fadda, noi facciamo parte del Comitato nazionale italiano della Camera di Commercio internazionale, quindi la sezione italiana che rappresenta l’Italia nel Consesso generale mondiale. Io ho l’onore anche di rappresentare l’Italia a Parigi, quindi quando abbiamo le riunioni plenarie, infatti lunedì prossimo e martedì sarò a Parigi dove in una prima base andremo ad adottare forse o a sgrossare i primi 15 – 20 articoli delle nuove norme, sulle quali ci stiamo lavorando dal ’93, non è che stiamo lì a girare i pollici, si litiga veramente lì, lì è la maggior parte del sistema 27 bancario presente di tutto il mondo, ma ci sono anche componenti della Federazione internazionale dei trasportatori, della Federazione internazionale delle varie associazioni di categoria nazionale, anche degli assicuratori perché chiaramente il complesso mondo, questa filiera enorme alla quale faceva riferimento, e dopo riprenderò ancora, prende in considerazione più settori commerciali oltre quello produttivo, e in quella sede vi posso assicurare che abbiamo degli scambi di opinione molto elevati perché la mentalità, il modo d’uso è diverso. Io mi ricordo quando nel 1992 stavamo approvando l’articolo13 e l’articolo 14 delle attuali norme, nelle quali si fa riferimento ai giorni che ha una banca a disposizione per rifiutare i documenti, esistono dei termini ben precisi, dopo leggeremo qualche articolo perché è importante che anche voi, come diceva prima un po’ in modo di sfida l’avvocato Fadda, ma sul tavolo vostro l’avete la Pubblicazione 500? Ecco, questo è molto importante, va beh adesso qualcuno potrebbe dire: io faccio una cosa, adesso studio direttamente la 700, dovrebbe chiamarsi così, quindi ho risparmiato di studiarmi dalla 290 fino alla 500, attacco direttamente dalla nuova, può essere anche questa una soluzione, però dalla 500 si impara molto perché poi dopo alla fine i concetti base vengono trasportati nella 700. Ecco, nella Pubblicazione 500, all’articolo 1314 si parla de tempi entro i quali, come si devono esaminare i documenti e dei tempi entro i quali questi documenti si deve dire qualcosa a chi li ha presentati, cioè si vuole la certezza perché un operatore quando presenta dei documenti deve sapere entro quanto tempo ti dichiari la banca, che è quella che è tenuta a, poi vorrei rispondere un po’ a una provocazione sul fatto della flessibilità delle banche perché è anche giusto questo, però dobbiamo dircele tutte queste cose perché noi dobbiamo ragionare come, anzi io sono convito di questo, e vi prego di credermi anche dal punto di vista istituzionale, se qualcuno di voi ha solo del tempo, non è tempo perso, secondo me è sempre costruttivo, se si fa un giro sul nostro sito wwwcredimpex.it troverà le mie relazioni negli anni, io sono Presidente di questa associazione da un mandato e mezzo, perché prima ero vice presidente, prima ancora segretario, sono dall’88 che sono nella Associazione, la Associazione è nata nel 1973, quindi abbastanza forte come età, comunque se vedete nelle mie ultime due relazioni, l’ultima specialmente che ho tenuto quest’anno a Teramo, attacco forte su questo argomento: c’è assolutamente bisogno di maggior colloquio tra i soggetti della filiera. I soggetti della filiere non è solo l’operatore economico e la banca, l’operatore economico, la banca l’operatore di trasporto, chiamiamolo come volete il vostro ruolo, diciamo, l’operatore di assicurazione e, in sostanza, tutti qui soggetti che insieme mettono a punto i documenti che poi servono a fare erogare l’importo previsto dal credito. Ma perché questo? Perché quando si dice che noi come bancari non siamo flessibili, non è vero che si sta dicendo una bugia, dico che a volte è vero, è corretto quello che è stato detto, io però credo che la verità si trova un po’ in mezzo, fra l’altro sarei veramente stupido se dicessi che dei miei 1263 operatori estero che in BancaIntesa, 28 perché appunto, sono Presidente di Credimpex, ma sono responsabile di una linea di prodotti in BancaIntesa, abbiamo 1263 colleghi in tutto il territorio nazionale che fanno questo lavoro, che controllano i documenti, di questi diciamo circa un 900 controllano documenti. Io non posso assicurarvi che tutti i 900 miei colleghi siano benissimo impostati nell’ottica che noi come azienda vogliamo, cioè di collaborazione, di controllo, ma se voi pensate ai rischi che corre il bancario che guarda questi documenti che se paga male ha pagato male e quindi di conseguenza deve rispondere di quello che ha fatto, immediatamente vi accorgete che a volte possiamo trovare quella rigidità e quella cavillosità che però non deve essere utilizzata perché l’articolo 13 e l’articolo 14 parla di International Standard Banking Practice nell’esaminare i documenti, quindi una pratica internazionale bancaria che serve per esaminare i documenti. A questo poi ci arriviamo con una cosa più specifica che sono un altro corpo di norme che servono un po’ a spiegare questo, quindi abbiamo fatto delle norme che sono rigide, poi sono state fatte delle norme interpretative, questa è una pubblicazione estremamente interessante, la 645, vi prego prima di andare via vi sarà distribuita questa, come Banca Intesa abbiamo fatto un po’ di copie, poi dopo farò fattura chiaramente a Spediporto. Per quanto concerne l’aspetto quindi di - ritorniamo nel nostro punto - nell’articolo 13 e 14 si parla dei tempi entro i quali la banca si deve dichiarare, d’accordo? Nel 1992 per la prima volta, quindi in vigore dal ’94, per la prima volta, con la Pubblicazione 500, dal termine che si era usato dal 1929 che si parlava di reasonable time, ragionevole periodo di tempo, nel 1993 dice: prendiamo una posizione una volta per tutte, sono sette giorni lavorativi, cioè entro sette giorni lavorativi, che è un termine che è stato ritenuto congruo per poter controllare tutti i documenti, perché non è poi che una banca riceve il vostro credito e il credito che voi avete curato e salta subito addosso a quello, avrà anche altri crediti quindi di conseguenza l’anno scorso la mia azienda ha maneggiato qualcosa come 77-78.000 crediti documentari, quindi di conseguenza ogni credito documentario è diverso dall’altro ed è una operazione non facile, noi per formare un mercista di credito documentario ci vogliono dai tre ai quattro anni, con passaggi in aula che vanno dai cinque giorni la prima volta, dieci giorni la seconda volta, cioè con questo non voglio dire che noi in questo corso… se per caso riuscissimo a darvi tutto, e voi uscite fuori e siete già bravi a fare i crediti documentari, veramente lo faremmo centomila volte questo corso, anche per i nostri dipendenti. Sono dieci giorni per dire il corso avanzato, sono dieci giorni lavoratiti dal mattino alle 8.30 fino alla sera alle 18.30, vi lascio immaginare come possono uscire, già vedo qualcuno di voi un po’ stanco dopo due ore, lascio immaginare quel poveraccio che sta lì otto ore a sentire tante persone come me che gli continuano a buttare delle informazioni, non è proprio vero perché poi ci sono anche dei momenti di esemplificazione con degli esempi, quindi si lavora proprio nel vero senso della parola, ma per dirvi 29 c’è uno sforzo veramente molto forte per potere portare alla operatività globale di questi colleghi. Allora dicevo, nel 1992 cominciammo a discutere, una volta si decise sette giorni, quando si stava per decidere sette giorni, giusto per darvi l’idea… (interruzione della registrazione per cambio cassetta)… inglesi, francesi e noi italiani stavamo sui cinque, sei giorni lavorativi, ma stavamo su questo livello, a un certo punto si sentì dall’altra parte novanta giorni. Come, novanta giorni? Forse avevamo sbagliato a capire, no quello diceva proprio novanta giorni. Ci giriamo e si era alzato un signore vestito in modo folcloristico il quale diceva: “Il mio sistema, siamo in difficoltà perché dobbiamo guardare i documenti”, se qualcuno si ricorda, se ha visto qualche credito documentario che arriva all’importazione, chiaramente, che arrivano documenti dall’estero nella fattispecie dall’India, si accorge che sono dei documenti fatti su carta di riso, sono tanti documenti, tante prescrizioni, abbiamo avuto anche dei problemi sindacali come banca su questo, abbiamo dovuto in un certo periodo di tempo distribuire agli esaminatori mascherine e guanti perché non volevano esaminare perché avevano paura che ci fossero trasmissioni di infezioni dai documenti, perché chiaramente ci sono situazioni di rischio in quei Paesi, quindi ogni volta che ci sono queste situazioni pensate a quello che può capitare, non so se qualche d’uno di voi ha avuto il caso dell’antrace, si accorge che è un problema mica da poco insomma. Il sottoscritto è stato tenuto, io e tutto il mio ufficio siamo stati tenuti 24 ore in quarantena - va bene - perché sono arrivati dei documenti, sono stati aperti questi documenti e un collega ha visto un qualcosa di strano, poi dopo in mezzo a questi documenti c’era un foglio scritto, sapete con quelle, come si chiamano, con una specie di normografo insomma, dove stava scritto in inglese, c’era scritto: “occidentali, dovete tutti morire, viva” eccetera, eccetera. A quel punto lì c’era un'altra bustina che, aperta poi dopo si era scoperto che era bicarbonato, ma intanto in quel momento è successo un patatrac quindi è arrivata la Polizia, subito, noi abbiamo una procedura interna quando c’è stato questo problema, una procedura interna da rispettare, abbiamo chiamato un certo numero verde nostro, ci hanno chiusi dentro 24 ore, ci hanno portato anche da mangiare, per fortuna, 24 ore, hanno fatto immediatamente un esame poi si sono accorti che era bicarbonato, era uno scherzo di cattivo gusto però è successo anche questo. All’esame dei documenti, quindi – scusate, vi faccio un po’ di colore, ma giusto per dare un po’ anche l’idea dell’operatività - abbiamo dovuto in alcuni casi distribuire appunto dei guanti di lattice perché i colleghi non volevano, si rifiutavano di guardare questi documenti. Vi dicevo quindi, nella fattispecie “90 giorni perché noi dobbiamo considerare tutti gli aspetti, per guardare i documenti, abbiamo degli arretrati”, eccetera, poi c’è stato una sollevazione popolare, dice: “Sì, però non possiamo tenere il cliente con la spada di Damocle per 90 giorni per sapere se è pagato o meno il credito documentario”, allora muore il credito documentario, non è più uno strumento utilizzabile per questo scopo, e quindi si ebbe la mediazione e si arrivò ai sette giorni 30 lavorativi attuali. Vi annuncio già che nella prossima revisione si arriverà a cinque giorni lavorativi, quindi già si è previsto di scendere di due giorni per avvicinarsi di più, perché si ritiene che adesso la professionalità, la velocità di trasmissione dei documenti è variata come prima uno degli elementi del problema della polizza di carico, della rappresentatività, anche la velocizzazione, più andremo avanti, più si lavora, fra l’altro esiste anche un corpo normativo relativo alle electronic (UCP), questo sarà un altro discorso da fare, cioè quando i documenti saranno completamente smaterializzati cambiano determinati concetti, come si controlla, bisogna sapere quando arriva il file, adesso si dice: “È arrivato il documento, metto il timbro di ricezione, ho messo il timbro di ricezione sul DHL”, quindi c’è un momento di certezza, quando arriveranno a mezzo file bisogna vedere chi ha certificato l’entrata in azienda del file, quindi la cosa è in continua evoluzione, quindi vi dicevo che alla fine di tutto bisogna in qualche modo cercare di fare una mediazione. Vi racconto solo questo aspetto sul fatto dei 5 giorni, si è arrivati a cinque giorni dopo una grande discussione perché una parte del mondo, soprattutto sulle cose un po’, devo essere onesto, sulle cose un po’ innovative, un po’ di finanza creativa devo dire che gli americani sono un passo avanti, anche perché hanno dei loro interessi molto importanti su questo. Allora avevano addirittura ipotizzato un periodo di tempo, diciamo, di grazia, e dice: “Io nelle prime 48 ore posso anche non guardare i documenti, non ho - come banca, come sistema bancario - nelle prime 48 ore posso anche non guardare i documenti, non succede niente, dopodiché ho tre giorni di tempo, se la presentazione documenti è semplice, quattro giorni se c’è qualche documento in più, sette giorni se è complessa”. Ma questo va nell’ottica alla quale faceva riferimento prima l’avvocato, quando parliamo di differenziazione tra civil law e common law, gli americani nella loro testa hanno un pensiero molto fisso, e cioè quello di avere ben precisi determinati punti, cioè dice: “Tu devi avere questo, devi avere questo, devi avere questo, affinché io guardi i documenti entro tre giorni. Se invece ci sono questi quest’altri e quest’altri documenti li posso guardare entro quattro giorni, eccetera”, quindi un insieme di cose che davano veramente molto fastidio a noi diciamo di civil law, noi vogliamo dire: dacci un attimo di spazio anche perché per potere dire che quella era una documentazione che potevo guardare entro cinque giorni, anziché entro sette giorni quando si comincia a discutere, voglio vedere se poi si arriva alla certezza che io mi trovavo nel giusto oppure no, quindi abbiamo fatto una grande lotta su questo aspetto per evitare questa discrezionalità, e quindi arrivo al discorso di flessibilità al quale si faceva prima riferimento perché poi è tutto concatenato. Quando io do troppa discrezionalità a qualcuno, molto probabilmente ci potrebbe essere un abuso di questa discrezionalità, allora o vado a scrivere una norma - e questo era lo scopo degli americani - dove dicevo: se sono il credito prevede tre documenti, c’hai 48 ore, se prevede quattro documenti ci hai cinque giorni, se prevede sette documenti ci hai dieci giorni – invento 31 però dopo alla fine dobbiamo dire: se prevede tre documenti di cui un certificato di origine, e se tanto per dire c’è una polizza di carico e c’è una tanker Bill of Lading quindi andavamo in un ginepraio dove non ne uscivamo più, quindi di conseguenza dopo una grossa lobbying, dopo una grande lotta, siamo riusciti a portarci sicuramente a un favore per gli operatori, sono cinque anziché sette i giorni lavorativi per guardare i documenti, ma comunque non abbiamo questa alta discrezionalità che potrebbe metterci in difficoltà. Quindi, allora ritorno un attimo al discorso dei vari soggetti che intervengono nell’operazione. Abbiamo visto il complesso normativo, abbiamo visto che addirittura gli Stati Uniti d’America riconoscono un ruolo ben preciso a queste norme, abbiamo visto che anche la struttura italiana, come diceva prima il nostro Emilio Fadda, fa riferimento a queste norme, andiamo a vedere adesso operativamente che cosa accade. Abbiamo delle figure, le abbiamo viste prima: l’ordinante, la banca emittente, la banca avvisante. L’ordinante che di norma è il compratore, chiede l’emissione del credito per conto del quale il credito viene emesso, quindi è l’acquirente, ma potrebbe anche non essere l’acquirente, potrebbe essere qualcuno che agisce per l’acquirente e ha i soldi e l’acquirente non ce l’ha. Faccio un esempio banalissimo, che sta capitando molto spesso, sono le società di leasing le quali acquistano il macchinario ma non l’acquistano per loro, l’acquistiamo per un loro cliente, quindi l’ordinante è la società di leasing, il destinatario della merce invece è un altro soggetto. La banca emittente è la Banca che emette il credito su istruzione dell’ordinante, quindi è la banca che si impegna ad effettuare la prestazione, abbiamo detto pagamento, assunzioni di impegno, emissione di tratta, accettazione di tratta, quindi la banca emittente è colei che fa fido a chi? All’ordinante, quindi ecco che l’ordinante deve avere una linea di fido presso la banca emittente. Adesso andiamo un po’ più nel complesso ma giusto per dare un’idea delle varie figure. La banca avvisante è colei che avvisa il credito al beneficiario e gli dice: “Guarda, ho ricevuto questo credito dalla mia corrispondente estera, te lo avviso senza responsabilità né garanzia”, però con una cosa molto importante, resta obbligata questa banca alla verifica della veridicità dello strumento, cioè io non posso notificare un credito se non ho la certezza che quel credito sia vero, che non sia una truffa. Allora, qui ritorniamo a questo schema iniziale, guardate e qui non voglio fare pubblicità per il sistema bancario. Vedete queste due linee? C’è una linea che dalla banca ordinante va direttamente al venditore, perché siccome l’impegno…, quella linea vuol dire che la banca ordinante potrebbe addirittura andare direttamente dal beneficiario e notificare lei il proprio impegno dicendo: “Caro beneficiario, io ho emesso un credito, e sono impegnata per questo con tutte le mie sostanze fino all’importo di un milione di dollari - che è l’importo del credito - se tu presenti questi documenti”, quindi rapporto diretto tra banca ordinante e venditore, però ho messo l’altra linea sotto, cioè passaggio dalla banca italiana, dalla banca del venditore, regolarmente è la banca proprio che ha indicato il venditore, il 32 venditore quando ha fatto l’operazione, quando ha fatto l’ordine, quando ha concluso il contratto con il compratore, di norma gli ha detto anche qual è la banca sulla quale voleva l’appoggio del credito. Ma questo non è perché voglio prendermi le commissioni, è vero anche questo perché devo campare anch’io, ma non è solo per questo, è perché ai sensi dell’articolo 9, per dire il più semplice, la banca avvisante nel notificare il credito al venditore, al beneficiario, deve controllare che quel credito sia vero, non sto dicendo mica una cosa che è campata in aria, ancora oggi, ancora settimana scorsa, un nostro cliente è venuto con i documenti pronti per utilizzare il credito documentario, e per fortuna non aveva ancora spedito la merce, quel credito documentario gli era arrivato direttamente da una banca, le solite banche, nel caso specifico, banca nigeriana, e questo nel 2005 era ancora caduto nello stesso problema, che questa banca non esisteva, la quale riceveva addirittura i documenti poi dopo, con questi documenti andava a ritirare la merce e i soldi questi signore non li avrebbe mai visti. E questo è nell’ottica al quale si faceva riferimento prima della consulenza, che voi potete, e se mi consentite, dovete dare ai vostri clienti perché altrimenti è un ruolo…, è anche nostro il compito, ci mancherebbe altro, però chiaramente a volte siamo scavalcati, nel caso specifico doveva essere lo spedizioniere, doveva essere l’operatore di trasporto a dire al cliente quando gli ha detto, molto probabilmente non lo sapevate neanche che l’aveva ricevuto direttamente la lettera di credito, ma questa è un input in più. “Da chi l’ha ricevuta la lettera di credito?”, non per altro, per eventualmente parlare direttamente voi con la banca sul mandato dell’operatore per capire quali sono i documenti da preparare, tanto per dire, o se c’è qualche dubbio, il discorso prima dell’impossibilità di far partire la nave in quel giorno lì. A quel punto vi accorgevate che questo l’aveva ricevuto direttamente, allora: “Fermo. Ma sei sicuro di questo? Chi ti ha detto che questo strumento è vero?” Allora vi dico questo: confortante il vostro cliente, quando gli arrivano questi documenti potrebbe anche essere vero, attenzione, mica è sempre detto che sono delle frodi, potrebbe anche essere reale, ma cosa gli costa venire in banca? Molto probabilmente non gli faremmo pagare neanche nulla, ma al limite anche se gli dovessimo fare pagare il disturbo del controllo della firma o chiedere con un messaggio autenticato alla banca estera: “Ma hai emesso veramente questo strumento?” Credo che alla fine con 30, 40, 50 euro il problema è risolto, ma lui ha la certezza che gli abbiamo autenticato il messaggio e quindi ha la veridicità dello strumento, quindi confortate il vostro cliente, l’esportatore anche in queste situazioni, ma andate a controllare, abbiamo i sistemi, purtroppo qui non siamo collegati in linea ma da tutti i nostri portatili, le nostre procedure, accediamo ad un nostro sito dove ci sono tutte le banche con le quali abbiamo scambiato chiaramente le firme, e io posso andare a controllare in qualsiasi mia filiale andando su questo applicativo se quella firma risulta uguale o meno. Non ci basta più purtroppo perché abbiamo avuto dei grandi dispiaceri su 33 questo aspetto, che cosa facciamo? Noi utilizziamo un sistema elettronico che è blindato, si chiama Swift credo benissimo conoscete, è una società costituita da tutte le banche del mondo e ha una blindatura, diciamo fino adesso, facciamo i dovuti scongiuri non è mai successo niente, nessuno è riuscito a inserire in questa cifratura e praticamente, quando arriva un messaggio di serie 700 che sono i messaggi Swift dei crediti documentari, quindi sono stati costruiti delle specifiche categorie di messaggi per ogni tipo di pagamento, di ogni tipo di operazione, quindi il pagamento ha la serie 1, i documenti hanno la serie 4, le garanzie hanno la serie 7, come i crediti documentari hanno la serie 7, quindi quel credito è formattato, quel messaggio è formattato quindi in questo campo ci deve essere l’importo, in quest’altro campo ci deve essere il porto di imbarco, in quest’altro campo il porto di sbarco, eccetera, eccetera, e c’è la certezza dell’autenticazione perché non si usa più fare delle lettere di credito in via cartacea, sono tutti in modo elettronico perché c’è appunto questo controllo. Bene, se ci arriva il credito documentario a mezzo strumento elettronico il controllo è automatico, lo fa automaticamente il sistema, ma se per caso dovesse arrivare un cliente con una credenziale in mano, due sono le cose: la prima gli andiamo a veder subito se le firme le abbiamo riscontrate e le abbiamo presso i nostri file, e possiamo dire, facciamo la stampata della firma e si fa il controllo della firma, ma poi normalmente noi facciamo un messaggio Swift alla banca estera autenticato dicendo: “Per piacere, mi dici che il tuo impegno è vero? Perché il nostro cliente l’ha ricevuto direttamente”. La banca estera ci dice di sì, il nostro cliente è tranquillo che l’impegno è della banca estera, però attenzione, non vorrei fare il bancario proprio fino alla fine, ma quando vi sto dicendo che l’impegno è della banca estera, l’avviso, la banca avvisante non ha nessuno impegno, per favore memorizzatelo questa questione, la banca avvisante quando riveste il ruolo di notify di banca avvisante, non ha nessun impegno nell’operazione, l’impegno è sempre assolutamente a carico della banca emittente che risponde per quello che ha fatto. Abbiamo un’altra figura, è la banca designata o nominated bank è la banca che è autorizzata dal credito a fare qualcosa, cioè quella banca che, controllati i documenti può addirittura fare la prestazione. Attenzione, può fare la prestazione, perché questa banca anch’essa non è obbligata, non è obbligata, è stata richiesta dalla banca emittente di fare questo servizio, ma non è obbligata. Ma se voi, se il vostro cliente vuole qualcosa in più, se il vostro cliente non si fida della First Ethiopian Banking Corporation, banca etiope, non si fida, oppure non si fida della banca del Ghana - invento, sto facendo i nomi dei Paesi un po’ più rischiosi, ma potrebbe essere anche perfettamente una banca russa, potrebbe essere anche una banca europea che non si conosce - il cliente potrebbe dire: “A me non basta l’impegno della banca emittente”. Allora bisogna ricorrere, l’ho scritto addirittura in rosso, alla banca confermante. La banca confermante chi è? Normalmente è la banca amica del venditore, la banca del venditore o una banca del paese del venditore, la quale conferma il credito. 34 Vi ricordate quando vi ho letto il 1530 e vi ho detto che il nostro legislatore all’epoca aveva sbagliato a utilizzare i termini? Questa è la conferma ai sensi delle norme e usi uniformi, per conferma si intende l’aggiunta all’impegno della banca emittente dell’impegno di un’altra banca, quindi voi capite che, se per caso il vostro esportatore ha in mano un credito documentario emesso da una banca etiope, ma è confermato da BancaIntesa, il problema l’operatore non lo ha più nei confronti della banca etiope ma lo ha nei confronti di BancaIntesa, perché BancaIntesa o Unicredit Banca d’impresa o Montepaschi di Siena, o San Paolo, tutte le altre banche, Cassa di Risparmio di Genova, Carige, eccetera, se questa banca ha giunta la conferma a quel credito documentario ne risponde ella, in prima persona, direttamente ne risponde lei, quindi il nostro beneficiario, il vostro cliente, voi, presentando i documenti a quella banca, alla banca confermante, questa banca, a differenza della banca designata che può effettuare la prestazione, la banca confermante deve onorare il proprio impegno, quindi vuol dire che, insieme all’impegno della banca emittente ho l’impegno di un altro soggetto, guarda caso, di un impegno di una banca italiana. E’ chiaro che questo impegno è soggetto a un costo, perché è una copertura di un rischio e quindi di conseguenza la banca confermante si fa pagare delle commissioni di conferma, però vi dico questo: qualora noi dovessimo lavorare con un paese a rischio, ho fatto proprio l’esempio dell’Etiopia o dell’Eritrea, io voglio vedere un esportatore che va a esportare dei macchinari in Eritrea o in Etiopia o in Giordania o in Iraq, tanto per dire, anche in Iraq, è tranquillo ad avere un impegno di una banca di quel paese e basta, può darsi che quella banca sia una banca solvibilissima per l’amor di Dio, però potrebbe non essere, anzi, sono convinto che non è tranquilla, allora a quel punto, negli strumenti, nelle possibilità che si hanno ci sono quelle relative alla conferma, quindi si chiede alla banca una conferma, che si fa pagare a volte anche in modo profumato, abbiamo visto, non noi per la verità, ma neanche altre banche italiane, delle banche giapponesi hanno coperto dei rischi abbastanza importanti facendosi pagare anche il 9, il 10 per mille, in alcuni casi si sono fatti pagare anche il 3% dell’intera fornitura, e qui torna un discorso che io normalmente faccio agli imprenditori, agli operatori economici, ma se mi consentite lo faccio anche a voi perché voi potete essere quella linea di congiunzione con questo mondo, ma anche gli stessi imprenditori, prima di iniziare l’operazione, addirittura prima di incominciare ad avere rapporti con la controparte, dovrebbero informarsi quali sono le situazioni di quel paese, quindi rivolgendosi alla propria banca, per chiedere: “Come mi devo comportare con quel paese?” E allora io dico: “Guarda che quel paese lì è difficile da coprire, dal punto di vista di conferma, e se lo vogliamo coprire costa, potrebbe costarti idealmente anche il 2%”. L’imprenditore che cosa fa secondo voi? L’imprenditore mica abbandona l’operazione, perché con questi chiari di luna oggi, quello che si riesce a portare si porta a casa, però eventualmente considera, nel prezzo che va a fare alla controparte, quell’onere aggiuntivo del 2%, quindi 35 sapendolo prima… e lo stesso vale anche per voi eh? Se voi gli dite: “Guarda che per fare il trasporto in quell’area, il nolo costa molto di più”, l’imprenditore considera, perché non tutti riescono a fare Fob, anzi, in alcuni casi forse è meglio non farlo, quindi sarebbe più opportuno eventualmente un rapporto continuativo di questo tra voi e l’operatore economico al quale potere dire: “Guarda che per questa tratta tu non trovi nessuno che ti fa il Fob, vogliono tutti il pagamento del nolo anticipato, e quel nolo anticipato per quel paese costa molto di più, fatti i conti, non è che poi vieni a tergiversare e dici: ah no, mi costa troppo io non ci ho più guadagno. Cosa vuoi da me, io non riesco a trovarti qualcuno che ti porti questa merce in quel paese, per quel costo”, e quindi di conseguenza vedete come parlare prima in ogni caso è sempre importante, perché lui può fare che cosa? Fa il calcolo del prezzo, e siccome c’è un’incidenza forte della conferma della banca, siccome c’è un ‘incidenza forte del nolo, aumenta eventualmente il prezzo, altrimenti se lo tiene, non può dire: io devo guadagnare il 3%, il 10% sulla merce e non voglio scendere, poi viene a taglieggiare voi o taglieggia noi - scusate il termine, ma per renderlo… - quindi di conseguenza vedete fa parte di quel pacchetto di assistenza che tutti insieme dobbiamo darci, non dare, darci perché anche noi, tra noi dobbiamo parlare di più. Sempre dal punto di vista beneficiario che colui, il venditore, colui che ha questo beneficio, questo business, questa operazione, questo signore anche egli ha degli obblighi ben precisi, ha gli obblighi di preparare la merce così come stabilito contrattualmente, e non può scherzare su questo, perché se ha stabilito che le penne devono essere di doppio colore, per suoi motivi li fa di un solo colore, e poi vuol venire a utilizzare il credito documentario e sulla fattura c’è scritto che le penne sono monocolori, invece il credito prevedeva le penne colore giallo e blu, è fuori dubbio che lì flessibilità non ce ne sarà mai perché io non posso assolutamente pagare quel credito perché non ha rispettato ciò che è stato riportato nel credito. Quindi ritorno al discorso precedente dell’informazione: quando vi viene a chiedere per quella tratta non vuole che vengano a essere utilizzate determinate navi, perché voi sapete soprattutto se siamo nei paesi arabi, arrivano dei crediti documentari che fanno letteralmente schifo, bisognerebbe avere il coraggio di rifiutare questi crediti, perché le norme ed usi uniforme prevedono che i crediti devono essere semplici, proprio per evitare discussione, arrivano crediti di 5, di 6 pagine, dove una pagina è solo relativa al vostro mestiere, al trasporto, dove c’è scritto che quella nave non deve battere bandiera Pinco, Sempronio eccetera, che quella nave non deve andare nei porti 1, 2 e 3, che quella nave deve avere x particolare e non deve superare x anni di costruzione, che ci vuole un certificato idoneo per accertare la vetustà del mezzo. Ebbene, queste sono quelle cose che se voi come operatori del trasporto non le sapete prima, e quel signore si mette a fare le bottiglie e sulle bottiglie ci deve scrivere: Alì Babà, che è il nome dell’albergo dove devono andare ad essere utilizzate queste bottiglie e se non le vende più all’hotel 36 Alì Babà queste bottiglie le può tenere in giardino, le può tenere nel suo magazzino per sempre, non riesce a venderle - ci sono delle signore non posso utilizzare altri termini - questo signore queste bottiglie non riesce a venderle e poi viene a voi a dire: “Fammi comunque una dichiarazione che la nave è partita in tempo”, quando invece la nave non può partire, e voi rispondete per questi discorsi perché se poi viene fuori che la nave effettivamente è, apparteneva a una di quelle bandiere – invento - e voi non l’avete dichiarato, oppure quella nave aveva 13 anni e voi avete dichiarato che quella nave aveva 10 anni, o chi per voi, perché come ha detto l’avvocato Fadda voi dichiarate ai sensi dell’articolo 23 delle norme ed usi uniformi, questo dovreste veramente impararlo a memoria, vi prego di credermi perché la maggior parte delle riserve sui crediti documentari avviene su questo, mancata o incorretta sottoscrizione della polizza di carico, poi saremo dei pignoli, saremo dei rompiscatole però dobbiamo sapere a cosa andiamo incontro, la polizza di carico deve dire chi è, è un agente del vettore, io sono, firmo, Santilli Alfonso come agente di Fadda Carrier, mi basta solo questo, lui mi dirà che sono un’ipocrita perché mi nascondo dietro un pezzo di carta, signori, carta canta e villan dorme, io devo guardare solamente i documenti e se i documenti non rispecchiano chiaramente, non devo andare a guardare la virgola e il punto, e questo dopo lo vedremo nel pomeriggio, questo è per dire così non vi allontanate nel pomeriggio, questo è marketing chiaramente, nel pomeriggio come si dice il bello verrà dopo, no, il pomeriggio vedremo cosa dice quando il bancarietto vi viene a fare la riserva, voi potreste andare a prendere questo coso e dice: “Ma tu mi hai fatto la riserva che mancava la virgola, se tu ti vai a leggere la pubblicazione 645 molto probabilmente ti accorgi che insomma non fa parte dell’International Standard Banking Practice quindi quella virgola, quella riserva non ci sta. Però se - tanto per dire - mi chiede, diciamo la polizza di carico deve dirmi chi è il vettore e non mi viene detto, è fuori dubbio che i soldi non li avrete, io non li tirerò fuori neanche, neanche sotto la minaccia della pistola, altro che flessibile, ma lì non pago neanche morto, se poi invece ci mettiamo d’accordo, vediamo come fare ma lo dobbiamo vedere prima, perché non sto parlando di falso, sia ben chiaro, non possiamo permetterci di fare questo, non possiamo permetterci, nel rispetto del nostro lavoro, nel rispetto dell’azienda che rappresentate, nel rispetto del cliente, stiamo parlando di cose veramente importanti. Ripeto, se questo signore, prima avesse mandato a voi una copia del credito e vi avesse detto, e qui vorrei fare un inciso sul discorso della copia del credito. Signori, quando vi inviano il credito documentario, fatevi mandare tutto il testo, non solamente un pezzettino dove si parla della polizza di carico, perché mettiamo l’ipotesi che nella specialist extraction, che sono all’ultima pagina del credito, c’è scritto che la polizza di carico non può essere emessa da quella compagnia, Pinco Pallino, voi non lo sapete, e alla fine sapete cosa vi dice il vostro cliente con cui fino a quel momento andavate a bere il caffè insieme, amici, amici, amici? 37 Dice: “Tu non hai fatto bene il tuo mestiere”, vagli a dire che tu non ha fatto bene il tuo mestiere perché non lo sapevi. Poi dopo si ha la dimostrazione che non avete ricevuto il fax in tempo, tutto quello che volete, però patti chiari amicizia lunga, d’accordo. Scusatemi, a volte vi butto lì dei concetti o delle informative ma credo che sia importante perché poi alla fine tutti i giorni sono questi i problemi. Io vi posso assicurare dal mio osservatorio, se io come responsabile di BancaIntesa di questo settore dove, ripeto, 77.000 crediti all’esportazione non sono pochi in un anno, con circa 900 colleghi che li guardano e 110 unità operative che lavorano i documenti, ne vediamo di tutti i colori sui documenti, ma non solo, io li vedo anche dall’osservatorio di Credimpex dove sono associate tutte le banche del paese e non solo, sono associati anche degli operatori di trasporto, sono associate anche delle imprese, sono associate delle confederazioni, diciamo, di associazione di categoria. Adesso, presto faremo anche iscrivere Spediporto. Tutto questo è importante perché noi così riusciamo a far sistema, riusciamo in modo migliore a fare sistema, ognuno per il suo pezzo, ognuno per la sua parte. Leggeremo l’articolo 23 perché credo che sia uno degli articoli più importanti, quello relativo a come deve essere fatta la polizza di carico, fra l’altro, sempre all’interno degli ISBP ci sono addirittura degli esempi di come deve essere la sottoscrizione perché poi queste cose basta saperle, poi le facciamo, non so se rendo l’idea. Allora, abbiamo visto il beneficiario. Qui velocemente vi vorrei dare tre concetti importanti perché hanno fatto di questo strumento il suo successo, la sua forza, l’astrattezza lo diceva prima l’avvocato Fadda, qui ve lo schematizziamo, l’astrattezza perché svincolato dalla causa sottostante, è una nuova distinta obbligazione, non c’entra con quello che c’è sotto perché se c’entrasse con quello che c’è sotto a quel punto verrebbe fuori, siccome la merce non è quella che volevo io non vale l’impegno della banca, l’impegno della banca è fuori, e questo è forte interesse per tutte le parti contraenti, primo tra tutti il beneficiario. L’autonomia: è indipendente dai rapporti sottostanti, la banca emittente - vi ricordate nello schema - la banca emittente è quella che si impegna in prima persona, è quella che ha i rapporti con l’ordinante, va bene? Vi ricordate, ho detto che la banca emittente deve avere una linea di fido, l’ordinante presso la banca emittente affinché la banca emittente si impegna, potrebbe non avere la linea di fido, potrebbe presentarsi sì con dei dollari, li mette lì, in collaterale la banca si avvale di questo collaterale per rilasciare il suo impegno, ci siamo? Ma attenzione, l’autonomia, l’indipendenza è importantissima perché se per caso nel frattempo l’ordinante è saltato, l’ordinante è fallito, la banca non potrà dire: “Ma siccome l’ordinante è fallito io non onoro più il mio impegno”, no, è autonomo e quindi di conseguenza dei rapporti intercorrenti tra la banca, il beneficiario, l’ordinante non vanno, questi rapporti, non vanno ad influire sull’esistenza dello strumento. E arriviamo al punto topico, questo è il più bello in 38 assoluto di tutte le norme, secondo me perché dà il senso a questo strumento, io stavo per dire una parola forte ma poi so che Emilio la userà sempre contro di me, cioè io lo amo questo strumento perché effettivamente è una cosa che ogni giorno scopri qualcosa in più, parlo della letteralità, della formalità, il formalismo e la letteralità dello strumento. Il bancario, che normalmente è visto vestito blu, qualche volta un po’ vestito grigio, io poi come differenza al bancario classico ci ho i capelli che sono lunghi, ma comunque il bancario è visto sempre o in blu, o in grigio, la faccia bianca perché al mare non va mai, seduto dietro a una scrivania, a mezze maniche, seduto dietro una scrivania, non si alza perché se si alza gli fregano la poltrona, e sta lì a guardare i documenti, poi abbiamo tutta una cerimonialità, noi parliamo dei documenti a ventaglio, infatti quando arrivano i documenti, ma non è una battuta, è la verità, arrivano i documenti si mettono tutti normalmente il primo è la polizza di carico, se c’è, la fattura, certificato d’origine, altri certificati, tutti intorno, in mezzo ci si mette il credito e un altro foglio che si chiama “foglio spunta”. Perché si mettono così i documenti? Non è una battuta. Perché uno degli elementi all’articolo 7 alle norme lo prevede, dice che i documenti devono essere tra loro correlati, quindi un documento deve richiamare un altro, ma se per caso non dovesse richiamarlo, comunque non deve essere in contrasto. Esempio banalissimo: la polizza di carico dice che sono dieci le casse, che il comandante dichiara di aver preso le casse, dieci casse e sul packing list ci accorgiamo che sono otto le casse. Se io guardassi i documenti singolarmente li andrei sicuramente a confrontare con quello che dice il credito, il credito prevedeva le spedizioni parziale ammesse, io guardo i documenti, sono otto casse, chi se ne frega, il credito prevede documenti eccetera, non me ne accorgo e vado avanti. Invece no, avendoli così, quindi guardandoli, prima singolarmente e poi nella loro complessità, cioè tutti insieme, mi accorgo che non c’è correlazione tra di loro e allora mi fermo, d’accordo? Però, ripeto, non deve essere vista come quello che è lì con la lente d’ingrandimento a guardare virgole e punti per non pagare, onestamente non è proprio così, in buona parte sì, c’è questo fatto, è inutile nascondersi, noi come associazione Credimpex stiamo facendo una forte azione su questo perché, da che cosa è dovuto questo, signori? Da due cose fondamentalmente: dalla preparazione, quindi formazione del soggetto, e dalla paura che gli viene imposta eventualmente dalle direzioni della banca che tanto per dire gli possono addebitare personalmente l’errore se lo fa, eccetera, eccetera, ma questo noi riusciamo nel tempo e, credo che Emilio Fadda l’ha detto prima, che l’associazione Credimpex fa anche questo, con formazione, con aggiornamenti costanti cerchiamo di portare questi colleghi a questa tranquillità operativa che è per loro ma è soprattutto per il beneficiario, quindi allora arriviamo al formalismo e letteralità. Qui abbiamo delle scuole di pensiero enormi, ne voglio citare solo due: quella della strict compliance che è quello proprio, diciamo, il peggiore in assoluto, che è un po’ retaggio del passato 39 dove se la virgola era fuori posto o se il punto era in un posto diverso, veniva rifiutato il documento. Successivamente abbiamo invece quella della diciamo della International Standard Banking Practice, perciò questo fascicoletto noi riteniamo che sia importante ancorché non vincolante, dopo ne parleremo perché non si può liquidare in due parole questo, ancorché non vincolante dà una linea di condotta dove tutte le banche cercano anche di adeguarsi e anche l’operatore, se questo l’avete poi sul tavolo è importante perché vi accorgete che, tanto per dire, se ho messo una virgola fuori posto, insomma a livello mondiale mi hanno detto che la virgola fuori posto o l’errore di ortografia quando sia un errore di ortografia tale, poi vi racconto dei fatti, proprio venerdì in una riunione ABI dove abbiamo guardato dei problemi che sono sorti a livello di quesiti che vengono poi posti alla Camera di Commercio, ci siamo un po’ accapigliati se quella “o”, quella “q” era un errore ortografico oppure no, perché può essere un errore ortografico ma potrebbe anche non essere un errore ortografico. Vi faccio subito l’esempio, perché a me piace fare gli esempi: il credito prevedeva la stoffa di color papavero - va bene? - la fattura diceva: stoffa colorata papavero. Non è mica la stessa cosa? Color papavero è una cosa, colorata al papavero è un’altra cosa. Voi potete dire: ma tu come bancario vai a vedere questa roba qui? Sì, perché la descrizione merce diceva: stoffa color papavero, e quello mi ha presentato una fattura la quale diceva: la stoffa è stata colorata di papavero, è una cosa diversa, il filo è stato tinto prima o dopo della produzione? Qui sono stati rifiutati i documenti, non sono stati pagati i documenti, perché poteva essere un qualcosa di diverso, quindi… non è la strict compliance, quindi non è stretto formalismo, attenzione, quindi dobbiamo noi guardare i documenti, dobbiamo definire se questi documenti rispondono al dettato del credito, e se tra di loro sono coerenti. Ripeto, vi ho fatto l’esempio banalissimo, stupido, delle otto casse con le nove casse, anche mio figlio se ne accorge no, ma se, tanto per dire, su una polizza di carico c’è una marcatura e sulla fattura c’è una marcatura diversa, e se io per caso come bancarietto italiano non me ne accorgo, il cinese dall’altra parte, altro che se ne accorge, e quello dice: “Non ti paghiamo per la seguente discrepanza”, c’è nella fattura questo marchio e nella polizza di carico c’è l’altro marchio, andiamo poi a discutere, la fattura, la riserva c’è e quindi di conseguenza non me ne sono accorto e capita tutto quello che deve capitare. Ora però, è questo che dico anche ai nostri corsi di formazione perché quando vi dicevo quei 10 giorni, a me capita di andare l’ultimo giorno e vado a parlare di una cosa che faccio ridere sempre Emilio quando l’accenno, a patologia del credito, come se arrivassi vestito di bianco, con la mascherina, con i guanti e vado ad operare. Il problema non è questo, cioè vado a raccontare tutti i casi di pericolosità, nel pomeriggio ve ne dirò qualcuno, insomma, che può sembrare pittoresco ma lì sono soldi poi dopo, eh, i soldi non vengono pagati e c’è lì da discutere, può saltare pure un 40 azienda se tanto per dire e una banca può mettere a perdita anche centinaia di milioni eh, ma non di vecchie lire, di euro, attenzione. Vi racconterò un fatto non troppo bello che è capitato alla nostra banca e abbiamo avuto dei problemi per parecchi milioni di euro perché c’era una frode sottostante, i documenti erano perfetti, il Giudice ci ha dato anche ragione, però è una parola, nei confronti della banca estera adesso siamo in lite processuale perché io ho pagato i documenti andavano bene, che ne so io che sotto astrattezza, autonomia del credito e formalismo, cosa ne so io se sotto questa, anziché mandarti le scarpe ti ha mandato altra roba, e ritorna il discorso della rappresentatività alla quale Emilio faceva riferimento, che ne so che discorso c’è dentro nel container, il comandante della nave a differenza del (inc.) adesso scrive “said to contain”, dice contenere, cosa ne so io cosa c’è dentro? Ecco nel caso specifico anziché scarpe, qualcuno di voi l’ha sentito il fatto, il fallimento della Hoffmann, la grande catena distributiva di articoli sportivi tedesca che ha fatto un buco enorme, noi ci siamo rimasti dentro per 7 milioni, li stiamo portando tutti a casa quei soldi dalle banche tedesche che non volevano pagarci e noi stiamo opponendo che noi avevamo pagato bene perché avevamo esaminato i documenti, i documenti andavano bene, piano piano, piano piano sono passati un anno però adesso già abbiamo portato a casa quasi 5 milioni, ne dobbiamo portare a casa altri due, immaginate se per caso non riesco a portare quegli altri due milioni, è andato a quel paese tutto l’utile del mio servizio per un anno intero, tanto per dire, o per parecchi mesi dell’anno, per dire. Su che cosa? E qui c’è un altro discorso sul quale con Emilio non andiamo molto d’accordo, sull’aspetto commissionale, voi pensate il rischio che noi corriamo in relazione alla proporzionalità delle commissioni. Voi direte: non venire qui a piangere come commissione, non ci interessa, è un altro film questo, quindi andiamo avanti. Ma volevo fermarmi sul formalismo letteralità, quindi abbiamo questa necessità di controllare i documenti e, ripeto, qui parlo da bancario, ma vi prego di credermi parlo da bancario un po’ sui generis. Io mi trovo in una posizione molto strana: in relazione a dei documenti, io devo decidere se passare o no un gruzzoletto di denari dalla tasca di un soggetto alla tasca di un altro soggetto, ecco perché a volte ci viene anche tacciato questo fatto di essere estremamente fiscali, di essere burocrati, di essere notai già è una cosa molto… di essere impiegati al catasto. Io sono andato a vedere il catasto, ho visto quei poverini come lavorano, in un ambiente veramente non bello, non sano, ma quelli devono controllare se effettivamente quando si va a iscrivere un’ipoteca se quella è la particella su quale scrivere, perché se la scrivo su quella a fianco, succede il patatrac, quindi lì il formalismo veramente assume la massima espressione, ritengo, però anche noi nel nostro caso davanti a dei documenti che molto spesso sono aridi, se non sporchi, fisicamente, dobbiamo decidere di passare una ricchezza da una parte a un’altra, ecco perché a volte ci troviamo a 41 scontrarci tra di noi, e molto spesso, ripeto, noi abbiamo fatto una statistica come Credimpex Italia, abbiamo notato che circa il 90%, dico 90% delle discrepanze, si trova su questo benedetto strumento che tutti amiamo e qualcuno odia che si chiama “polizza di carico”, perché ancora oggi questo strumento è lo strumento, checché se ne dica, sul quale ci basiamo, a volte in modo effimero come dice il nostro amico Emilio Fadda, che credo di avere qualcosa in mano invece tu banca non hai niente, mi dice, che tu fai fido su quel pezzo di carta e sai che non hai niente, ma io non lo posso dire all’ufficio crediti altrimenti non facciamo più fidi, ebbene, di fronte a questo vi dico: dobbiamo insieme di più ragionare. Io credo che adesso ci sia il break, anch’io rispetto gli orari perché altrimenti e riprendiamo dopo. Il convegno viene sospeso. Il convegno riprende. Dott. SANTILLI - BancaIntesa: Adesso molto velocemente vi accenniamo alle forme del credito documentale, quindi facciamo parlare un po’ Gianni Forcati che è io mio collaboratore. Gianni FORCATI: Cominciamo dalle tipologie dei crediti documentari, abbiamo il credito documentario revocabile che poi nella realtà dei fatti è praticamente in disuso, perché verrebbe un attimino a venire meno l’essenza del credito documentario, infatti il credito può essere revocato dalla banca emittente, viene fatta salva solo la possibilità di non poterlo revocare se l’utilizzo è già stato fatto, però già nella prossima revisione delle norme non verrà più assolutamente preso in considerazione. Il credito documentario irrevocabile è quel credito documentario per il quale costituisce l’impegno inderogabile da parte della banca emittente, a dar corso alla prestazione prevista dal credito, sempre che ci sia una presentazione di documenti conformi, questo sarà un concetto che ricorrerà sempre, la presentazione dei documenti conformi, e notate che comunque c’è l’impegno inderogabile della banca emittente, sempre e solo quello della banca emittente. Infatti non siamo ancora entrati in quello che è il discorso del credito documentario revocabile nonché confermato, che vediamo successivamente. Il credito documentario revocabile e confermato è quello che, c’è l’impegno sempre, irrevocabile in primis della banca emittente, ma poi all’impegno della banca emittente si aggiunge quello della banca designata che aggiunge il suo impegno a quello della banca emittente ad effettuare la prestazione prevista dal credito a presentazione dei documenti conformi. Se ci ricordiamo lo schema che era stato presentato originariamente, avevamo proprio il contratto 42 originale fra le due controparti, la banca emittente che va a emettere il credito, quindi a dare un suo impegno, e già con questa formula il beneficiario del credito documentario va a gestire uno di quei rischi tipici che ci sono nelle operazioni commerciali, cioè il rischio controparte, il suo rischio a questo punto si trasla dall’acquirente specifico alla sua banca, nel caso invece del credito documentario irrevocabile e confermato, il suo rischio viene ulteriormente traslato dalla banca emittente con la sua banca e, nella contestualità di questa operazione, viene anche ad essere gestito quello che è in alcune misure viene ad essere gestito anche il rischio paese, infatti, come ho detto precedentemente, nella gestione del credito irrevocabile normale, il rischio del beneficiario del credito rimane sempre nella sfera del paese della banca emittente il credito documentario, questo è molto importante, quindi nella sua complessità il credito documentario si presta a gestire due di quelli che sono i rischi nelle operazioni con l’estero. La prestazione; la prestazione è la modalità di realizzo del credito documentario. Dal punto di vista prestazione noi possiamo avere pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione oppure altre forme. Andiamo ora a vederle nel dettaglio. Credito di pagamento a vista: nel credito di pagamento a vista abbiamo che la banca designata ritira i documenti dal beneficiario, e una volta che ne ha verificato la corrispondenza con i termini del credito effettua il pagamento in forma liberatoria, quindi, la prestazione effettuata dalla banca designata, notare che si parla di banca designata, quindi, anche se non ha giunto la sua conferma, infatti la banca designata può effettuare la prestazione e se la effettua viene comunque effettuata in forma liberatoria. Credito di pagamento differito, in cui il pagamento al beneficiario non avviene immediatamente ma avviene a una determinata scadenza che può essere determinata in base ai termini del credito documentario, può essere a un certo tempo a vista piuttosto che a un certo tempo data polizza di carico. Il credito documentario di accettazione invece è un’altra forma, è un’altra formula per cui la banca designata a effettuare la prestazione accetta delle cambiali che vengono spiccate su di lei dal beneficiario del credito, questa carta poi si trasforma in carta molto pregiata, perché li beneficiario del credito può andarla a scontare sul mercato. Nella odierna prassi internazionale invece è sempre più frequente però che i crediti di accettazione vengono sostituiti dai crediti di pagamento differito, quindi il solo impegno della banca designata, questo soprattutto anche in virtù della legge italiana, perché sulle cambiali esiste un aggio che è l’imposta di bollo che deve essere comunque considerato, vista anche l’entità delle operazioni, viene a incidere di molto sul prezzo e sulla valutazione che deve fare il beneficiario in credito documentario quindi oltre a tutti i costi, che deve già sostenere in relazione credito documentario, trasporti e quant’altro - c’è anche l’imposta di bollo. Il credito di negoziazione o lettera di credito è una forma particolare in cui la banca è autorizzata a effettuare una negoziazione e ritira dal beneficiario i documenti e/o la tratta spiccata sul nominativo 43 previsto dal credito che generalmente, che è sempre la banca emittente, banca avvisante o terza banca, infatti nel credito documentario non si avrà mai una cambiale spiccata sull’ordinante del credito documentario altrimenti non si verrebbe più ad avere gestito quello che avevamo come rischio controparte, il rischio rimane sempre sull’ordinante, quindi sulla controparte contrattuale. E quindi si diceva la tratta spiccata sul nominativo previsto dal credito, e una volta che sia stata accertata la conformità, li negozia, fa una negoziazione accreditando il beneficiario salvo buon fine, quindi la banca negoziatrice versa l’importo dei documenti, la tratta, anche se non estingue materialmente l’obbligazione, in quanto la stessa si estingue materialmente quando i documenti e la cambiale arrivano presso la banca emittente del credito. Riguardo alla negoziazione, qual è l’esempio che si fa per assimilarla maggiormente, cosa viene negoziato nella prassi consuetudinale? La negoziazione avviene dell’assegno, l’assegno viene versato, accreditato sul conto corrente, sempre salvo buon fine, in quanto l’effettiva estinzione del titolo avviene quando questo arriva alla banca su cui è tratto l’assegno. Dott. SANTILLI - BancaIntesa: Vorrei integrare un attimo l’esempio con un altro, vediamo perché, non è molto semplice la distinzione tra queste due formule di prestazione: pagamento a vista e negoziazione. Andiamo da un gioielliere e acquistiamo un anello, lo paghiamo in contati, è pagamento diretto, quindi è una prestazione con pagamento a vista, perché liberatorio di per sé, d’accordo? Andiamo dal gioielliere, compriamo l’anello e lo paghiamo con un nostro assegno bancario. Il gioielliere in quel momento sta facendo una negoziazione, il gioielliere in quel momento sta facendo una linea di credito a voi, perché? Perché quell’assegno non sa se è coperto, quindi lo prende, lo porterà in banca, lui ha il conto con la banca y, l’assegno è tratto sulla banca z, la banca y gli farà l’accredito sul conto corrente solamente se lui è affidato perché glielo fa salvo buon fine entrata fondi, perché quell’assegno, come diceva Forcati, deve arrivare fisicamente sulle casse della banca dove esiste il conto corrente, si vede se in quel momento il conto corrente è capiente, addebita il conto corrente e in corrispondenza chiude il peso che aveva elettronico dall’altra banca, ecco la differenza col credito pagamento a vista e differito. Il gioielliere è un po’ il beneficiario diciamo del credito e da una parte il pagamento a vista con il pagamento in contanti liberatorio per natura, va bene, e dall’altra parte la negoziazione, quindi questo fido. Ecco il credito di negoziazione è un credito che soprattutto ha visto le sue origini nel mondo anglosassone dove praticamente l’utilizzo della tratta è l’utilizzo diciamo, di per sé la tratta è vista come quel mezzo di regolamento, ecco, un mezzo di regolamento. 44 Come correttamente diceva Forcati il peso fiscale per le tratte, nel nostro paese sono pesanti perché una tratta emessa a carico su una banca italiana sconterebbe il 12 per mille, che non è poco, se emessa nei confronti dell’estero sconta il 9 per mille, se emessa all’estero ed è pagabile in Italia, se è già assoggettata dall’estero è il 6 per mille se non è assoggettata all’estero è ancora il 12 per mille, quindi correttamente Forcati faceva notare che è quasi in desuetudine l’utilizzo della tratta e quando la tratta c’è all’interno del credito bisogna stare un po’ attenti perché altrimenti ci troviamo di fronte a questa situazione, a questo ulteriore onere e, come dicevamo stamani, se conosciuto a priori si può considerare nell’ambito della formazione del prezzo, quindi… (interruzione della registrazione per cambio cassetta)… offerta si può considerare anche questo, invece se si viene a conoscere un secondo un momento chiaramente andrà a decremento dell’utile netto della transazione che farà il beneficiario, insomma il gioco vale la candela, bisogna capire un attimo che cosa fare perché uno potrebbe anche presentare i documenti senza la tratta però poi se ci arriva la riserva, se la deve beccare e quindi poi si innesta tutto il problema della riserve che invece vedremo dopo. Gianni FORCATI: Rischio di viaggio documenti. Il rischio di viaggio documenti è il rischio che abbiamo quando i documenti non arrivino materialmente a destino. Ora, possiamo andare a vedere che, associato alle diverse forme di credito documentario, il rischio viaggio documenti grava sul beneficiario quando il credito è materialmente pagabile sulle casse della banca estera, questo comunque in caso di esportazione, quindi se i documenti vanno persi nel tragitto fra la banca, che ha avvisato il credito, che non va a effettuare la prestazione, alla banca emittente il credito documentario, il rischio grava sul beneficiario del credito, quindi anche eventualmente tutte quelle pratiche che dovessero essere connesse allo smarrimento di una polizza di carico, parlo della polizza di carico perché è il documento principe rappresentativo delle merci, tutte le pratiche di ammortamento o eventualmente di richiesta di emettere una garanzia, tutti i costi per emettere una garanzia per sdoganamento di merci, senza presenza fisica della polizza di carico, gravano sul beneficiario, invece gravano sull’ordinante del credito documentario quando il credito risulta pagabile sulle casse della banca avvisante designata, quindi il beneficiario del credito documentario ha diritto ad ottenere la prestazione prevista dal credito quando presenta i documenti alla banca, alla sua banca materialmente, e se i documenti dovessero andare smarriti nel transito fra la banca designata e la banca emittente, tutte le pratiche e i costi che possono sorgere sono a carico dell’ordinante il credito documentario stesso. 45 Dott. SANTILLI - BancaIntesa: Ecco questo è un elemento di estrema importanza soprattutto per il vostro mestiere, perché il problema più grosso sorge quando c’è lo smarrimento della polizza di carico in transito, cioè transito della polizza di carico. Siccome questo aspetto, al quale Gianni fa riferimento e sul quale noi crediamo profondamente, non era riportata all’interno delle norme, il Comitato Italiano devo dire con una grandissima soddisfazione, ha fatto sì che venisse inserito, almeno nella bozza delle nuove norme, verrà inserito proprio un aspetto relativo allo smarrimento, infatti l’ultima versione dice: “where the requirement restipulated in the credit have been complied with”, quindi quando tutte le condizioni e termini del credito sono state rispettate, quindi partiamo dal concetto…, ah, una cosa importante, poi lo vedremo dopo quando parleremo delle discordanze, delle discrepanze, delle riserve: quando il credito documentario ha delle riserve, cioè quando vengono riscontrate delle riserve, il credito è morto - scusate se utilizzo questo termine molto crudo - il credito ha terminato la sua esistenza, non vale più, l’impegno non c’è né della banca emittente, né della banca designata, qualora ci fosse, né della banca confermante, perché non sono state rispettate, quindi lo ripete ancora (inc.) non ce ne sarebbe stato neanche bisogno, ma all’interno delle norme, qui poi dopo ci sarebbe da fare uno studio un po’ più approfondito, lo faremo, già ci siamo accordati con Spediporto di fare un altro incontro quando saranno operative le norme per poterle discutere insieme, discerneremo articolo per articolo, quanto scritto nelle norme, a volte è ripetitivo però è importante ripeterlo proprio per cercare di dare ancora più senso, quindi più forza, quindi qualora tutti i termini del credito sono stati rispettati, quindi siamo a posto, e una banca emittente “(insuring) of conferming bank is obliged to reimburse even in circumstances where the documents have been losting transit between the nominated bank and insuring bank or confirming bank or between confirming bank and insuring bank”, cioè cosa vuol dire? Una volta per tutte siamo stati chiari, sono state inserite delle norme ben precise che dicono: se il beneficiario ha rispettato tutto ciò che doveva rispettare, cioè ha presentato i documenti e sono stati definiti conformi… ricordatevi, Forcati ha fatto una affermazione: la banca designata, nominated bank, quindi il credito deve prevedere una banca designata, ricordatevi la figure, banca emittente, banca designata, okay? Che può diventare banca avvisante solamente, e non fa niente, ed è pericolo in questo caso - dopo vi spiego - e banca confermante che fa qualcosa in più della banca designata, si impegna anch’ella a pagare. Se i documenti si perdono tra il tragitto tra la banca designata, che ha fatto la prestazione, quindi li ha guardati, li ha riscontrati conformi e dice: “Okay ti do i soldi” al beneficiario, oppure mi impegno, accetto la tratta – invento - a quel punto i documenti mentre viaggiano e stanno per arrivare alla banca emittente, sono spariti, si sono persi. Il beneficiario ha diritto ad avere tutto quello che riguarda la sua prestazione, quindi i soldi già li ha presi, è a posto, tutto il rischio passa 46 nella metà campo del compratore. Se invece la banca che ha ricevuto i documenti dal beneficiario non è banca designata, ma è solo banca avvisante, vi ricordate cosa ho detto? Qual è l’unico impegno della banca avvisante? La veridicità delle strumento, quindi io passo al beneficiario Forcati quel credito che ha emesso la banca indiana. Forcati gli va bene il rischio paese, rischio banca indiana gli va bene, mi porta i documenti, io prendo questi documenti e li guardo, perché si guardano comunque per dare una mano al cliente eccetera, però non posso fare niente perché sono solo banca avvisante, attenzione, sono solo banca avvisante, prendo i documenti e li mando in India, se i documenti in India non arrivano, Forcati non prenderà mai i suoi soldi, perché i documenti arrivano presso la banca designata per eccellenza che è la banca emittente, perché il credito era valevole sulle casse della banca emittente, quindi questo vale nell’ambito della cultura personale ma vale anche nell’aiuto al cliente, bisogna sempre capire dove si realizzerà il credito, perché oltre al fatto di avere subito i soldi, oppure averli fra n giorni, ma anche averli o non averli in relazione allo smarrimento dei documenti. E’ fuori dubbio che in ogni caso anche quando i documenti sono sulle casse della banca avvisante, quindi banca designata, e voi beneficiari ci avete i soldi, ci si attiva sempre affinché poi l’ordinante finale riesca ad avere la merce, come? Ci si attiverà con la richiesta della emissione della polizza di carico, quindi si richiede una fideiussione per mancanza di polizza di carico, però i costi di questa operazione sono a carico dell’ordinante, non sono più a carico del beneficiario, il rischio dell’operazione resta a carico dell’ordinante non a carico del beneficiario, è un insieme di cose. Perché vi dico che comunque quando siete i beneficiari e quando siete consulenti del beneficiario mai, mai dico prendere delle posizioni, arroccarsi sulla propria posizione, perché ricordiamoci una cosa, questo sia ben chiaro per tutti, nell’operazione di credito documentario l’operazione non è mai fine a sé stante, perché il nostro cliente, soprattutto in una situazione economica come quella attuale, il nostro cliente ha bisogno di continuare a lavorare con quella controparte estera, questo non l’abbiamo detto prima e chiedo scusa perché non l’abbiamo ben focalizzato prima, ricordiamoci questo, lo diceva il (Breit) uno dei più famosi studiosi del credito documentario: il credito documentario è il figlio della diffidenza, cioè la prima operazione si fa o con un pagamento anticipato, perché non conosciamo le controparti, la seconda operazione si fa con il credito documentario, la terza si fa con il credito, per un anno si fa con il credito documentario, successivamente si passa a delle operazioni meno onerose, più semplici da fare, ma questo vuole dire che si inizia poi quel rapporto di collaborazione, di relationship che poi è la vita di ogni azienda, quindi vi prego di credermi, soprattutto voi che siete gli esperti del settore più particolare nell’ambito dell’operazione, di non prendere mai delle posizioni radicali e questa è una di quelle, e cioè i documenti sono stati persi in transito, la banca del nostro cliente è la banca designata, voi 47 potreste dire: “Guarda, sono stato a quel corso, abbiamo parlato, ci hanno detto, Credimpex, Santilli, ci hanno detto tutti che sei in una botte di ferro”, sicuro, lo riconfermo, se poi passano queste norme viene addirittura sancito nell’articolo, è in una botte di ferro il beneficiario qualora ha ricevuto, ha presentato documenti conformi, se no non ne parliamo proprio, ha presentato documenti conformi, era la banca designata, a lui dei soldi non gliene frega più niente, però non può esimersi dall’insistere ed aiutare la controparte affinché riceva la sua merce, perché questo vuol dire rapporto commerciale, poi c’è un altro film, che poi entrerà in gioco eventualmente l’avvocato Fadda che viene chiamato perché comunque il credito documentario è autonomo, astratto e formale, si capisce, però il contratto di base alla fine qualcuno lo andrà a prendere in considerazione se è stato o meno, o si è fatto tutto per potere far sì che il contratto di base fosse completamente eseguito, quindi diciamo che è assolutamente importante questa formulazione dei rischi, perché si considera completamente tutto il credito. Io credo che già da queste informazioni, cominciamo già a distinguere le varie figure che entrano in gioco, quindi banca designata, che prima voleva dire qualcosa, adesso già vuole dire qualcosa in più. E’ chiaro? Quindi il passaggio dei rischi veramente è fondamentale, se riusciamo a far passare questa norma l’abbiamo una volta per tutte definita. Poi, nella gerarchia delle norme, dopo vi dirò perché questa affermazione che ha fatto Forcati è comunque importante, perché le norme e usi uniformi sono quelle che regolano il credito documentario, a corollario delle norme e usi uniformi ci sono altre cose, una di questa è l’ISBP, International Standard Banking Practice, pubblicazione 645, ma poi ci sono degli interventi della Camera di Commercio internazionale, cioè colei che ha fatto le regole può essere chiamato in discorso per risolvere dei casi, dei problemi di interpretazione, dei litigi, diciamola così, che possono sorgere e in pratica si va all’Ente, diciamo, che ha erogato le norme iniziali e si va chiedere un’interpretazione autentica. Voi sapete, dal punto di vista giuridico, ci sono varie tipologie di interpretazione, l’interpretazione più importante è quella autentica che la fa chi ha fatto la norma. Quindi allora capita che tra banche - normalmente è così - tra compagnie, tra assicurazioni, tra banche, tra Camere di Commercio stesse ci sono delle diatribe a volte, allora l’ultima spiaggia, che però non è una camera arbitrale, non è un Giudice, è un qualcuno che dà una posizione, molto importante ma dà una posizione, si va alla Camera di Commercio e si pone il problema, la Camera di Commercio studia il problema, in riunione plenaria - quindi anche il sottoscritto deve alzare la mano e ci facciamo spesso le conte, perché non siamo mica tutti d’accordo a volte sulle posizioni, si prendono anche a maggioranza, chiaramente - si dà una risposta al quesito, non sono formule integrative delle norme, ma è un qualcosa in più, quindi è quello a cui faceva riferimento Forcati quando parla del passaggio del rischio, fino ad oggi era stato definito, era stato definito più volte da posizioni della Camera di Commercio, dove era successo il patatrac, si 48 era andati alla Camera di Commercio ed aveva fatto un’opinion - si chiamano così - nella quale dice: “Abbiamo esaminato questo caso, questa è la nostra posizione”, normalmente quando questi opinion diventano tante, e quindi si consolidano, e quindi si arriva a che cosa? Si arriva a che questi diventano degli usi, diventano delle consuetudini, come diceva stamattina l’avvocato Fadda, ecco che allora tutti quanti crediamo che la consuetudine, c’era qualcuno che diceva che è il più grande tiranno, eh, la consuetudine è il più grande tiranno che possa esserci, va bene, però la consuetudine è anche quando tutti quanto comprendiamo o riteniamo che quel comportamento sia corretto. Di conseguenza, più volte la Camera di Commercio si è proposta su questo aspetto e ha dato questa interpretazione che adesso addirittura la porteremo all’interno delle norme, quindi una volta per tutte chiudiamo qualsiasi discussione. Chiaro? Gianni FORCATI: Le fasi del credito documentario: emissione, notifica, modifica, utilizzo. Allora l’emissione: è quel caso in cui abbiamo il nostro cliente che in fase di acquirente, quindi, e diventa a sua volta l’ordinante del credito documentario, e la banca agisce sulle sue disposizioni ma, per evitare problemi, e sempre per il discorso di consulenza-colloquio, bisogna costruire insieme il credito documentario al fine di evitare poi quelli che potrebbero essere i problemi. E’ sempre anche consigliabile basarsi sulle informazioni generali relative alla compravendita, perché nel contratto di compravendita è sempre opportuno specificare quante più cose possibili, cioè deve essere ricompreso tutto, quali anche i termini di resa merce, che sono molto importante questi all’interno del credito documentario, come deve essere regolato il prezzo, se è a mezzo credito documentario il contratto dovrà specificare che lo stesso deve essere regolato a mezzo credito documentario irrevocabile, se deve essere confermato o no, tutte queste informazioni devono essere ricomprese nel contratto sottostante, è anche vero che molto spesso il contratto non si riesce avere perché, specie il contratto si ha solo per le grosse forniture di macchinari, e molte volte anche la sottoscrizione per accettazione di una fattura proforma può sostituire quello che è il contratto, l’importante è che anche su questo - fattura proforma, ordine, conferma d’ordine - siano specificati i termini di regolamento, e tutto quello che è necessario. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Ecco, sempre nell’ambito dell’emissione, caliamoci nell’operatività dell’operatore di trasposto. Allora l’emissione si riferisce a un credito all’import, giusto? Dove si può agire, come Forcati diceva, si deve lavorare, noi bancari dobbiamo lavorare insieme all’operatore per costruire il credito così come lo vuole basandoci anche sulle rispettive indicazioni del contratto sottostante, e qui 49 ancora una volta – scusatemi, presso su quest’argomento - se l’importatore ha già sottoscritto già il contratto con il turkmeno per fare l’importazione di ferro da quel paese, se c’è il ferro in quel paese, o della lana, non lo so, e poi dopo viene in banca o viene da voi e già ci ha in mano il suo contratto che ha firmato, c’è poco da fare dopo, neanche l’avvocato Fadda potrà fare qualcosa, potrà dire solamente: “Andiamo ad impugnar”. Cosa hai firmato, maledetto? Hai firmato che questa operazione doveva farla, quest’importazione entro questo periodo, ma ce l’hai la licenza di importazione? Non andiamo troppo lontano, ricordiamoci solo quello che è successo un mese e mezzo fa: noi ci siamo trovati con degli impegni irrevocabili nei confronti della banca estera emessi, e il cliente non aveva la licenza d’importazione, e non è mica vero che il cliente non sapeva che quella merce era soggetta all’importazione, perché da più di un anno il Ministero sta dando diramazioni, informative alle associazioni di categoria dicendo: “Attenzione che io mi sto muovendo su queste”. Voi sapete qual è la dichiarazione di importazione di una dozzina di mutandine, una dozzina di reggiseni, e una dozzina di sottovesti, quindi una parure composta da un pezzo, un pezzo, un pezzo, ma dodici pezzi di questo, dodici pezzi di questo e dodici pezzi di questo, sapete cosa veniva dichiarato all’importazione in Italia? Ecco perché poi si dice che l’Italia, l’Europa ha fatto questa grossa presa di posizione, ma sapete qual era l’importo dichiarato d’importazione di questa merce, dodici paia di uno, dodici e dodici, quindi 36 pezzi? 0,50 dollari. Questo era il prezzo dichiarato. Ditemi come e quale impresa italiana riesce in qualche modo ad essere concorrenziale. Ora non è che tirare su le barriere doganali, e voi me lo insegnate, soprattutto quelli un po’ più anziani si ricordano come me quando c’erano i problemi relativi all’importazione di merce a licenza, e quando le licenze erano veramente difficili da avere ed era la maggior parte delle operazioni sottoposte a licenza, oppure chi si ricorda ante 1988, prima del Decreto 12 marzo 1988, che tutte le operazioni che erano con l’estero erano vietate tranne quelle espressamente autorizzate, quindi non si poteva fare nulla con l’estero se non determinate tipologie di operazioni, quindi siamo negli albori, siamo nel passato, però questi sono i motivi per i quali ci sono queste alzate di ingegno, diciamo così, di bloccare le operazioni di importazioni. Però ritornando al credito documentario, se io non so che tipologia di merce sto importando, se io non so che tipo di trasporto devo utilizzare per fare questa importazione, è chiaro che mi posso trovare a firmare un contratto che poi non potrò adempiere, e quindi dalla ragione passo al torto, ecco che anche nelle importazioni, signori, anche nelle importazioni c’è il mercato per la vostra attività. E’ chiaro che, se il cliente non lo sa, arriverà con il pacchetto già bello e infiocchettato, ve lo porta e voi vi trovate lì che vi dice: “Sta arrivando una nave e devi buttare giù il contenitore da quella nave”. E voi dite: “Ma quella nave non può entrare nel porto di Genova in vento perché ci ha 18.000 TEU, non so se ci possono entrare”, e allora doveva pensare eventualmente di fargli fare una sosta a Gioia Tauro, 50 prende un fidel e portarlo qui - invento, adesso sto dicendo forse delle cose che escono fuori dalla mia competenza, però per dire - oppure l’importazione in quel periodo è sottoposta a determinate flessioni, dal punto di vista dei costi, che costa molto di più, se tu aspettavi un altro mese molto probabilmente costava di meno, oppure come ben sapete portare giù i contenitori in Cina costa molto meno che riportarli via dall’altra parte, non è una battuta ma è la verità, quindi di conseguenza anche nell’import sono convinto che l’operatore di trasporto può giocare la sua carta, sempre di consulenza nei confronti del cliente, quindi anche questo è un mercato al quale dobbiamo rivolgerci, noi come banca, come diceva Forcati, di creare insieme il credito, è chiaramente nostro compito, e questo vi posso assicurare - lo dico sempre - e può essere testimone Emilio Fadda qui presente, anche a Teramo stesso quando nella nostra associazione ho continuato a dire: “Dobbiamo lavorare in filiera, dobbiamo lavorare tutti insieme”, non è che facendo lotta, è colpa dello spedizioniere, è colpa della banca, è colpa dell’assicuratore, poi eventualmente le responsabilità le andremo a discutere, per l’amor di Dio, ci mancherebbe altro, ma io bancario quando mi accorgo che il cliente sta per la prima volta incominciando ad approcciare un mercato e non gli vado a dire che deve andare a chiedere aiuto al suo uomo di fiducia che si chiama operatore di trasporto, o all’assicuratore, o al legale, perché quando Forcati ha lanciato lì un sasso che ha fatto un piccolo cerchio ma ‘sto cerchio diventa una voragine quando ha detto il contratto, non è il caso, adesso non ne possiamo parlare qui, ma quanti operatori nostri fanno un contratto di compravendita prima di iniziare a fare l’operazione, e nel contratto di compravendita poteva scrivere cosa diavolo accadeva se per caso non veniva rispettato il termine di spedizione, se non veniva utilizzato quel tipo di contenitore o, attenzione, che tipo di contenitore doveva utilizzare per quel trasporto di merce. Questo è un altro film che sarebbe aprire ma ci spostiamo troppo. Giusto per dirvi come si può lavorare tutti insieme ma veramente lavorare bene e cercare chiaramente di fare che cosa? Di far fare un bel business al nostro cliente perché poi alla fine se non fa bene lui il business la prima volta ci usa, la seconda volta non ci usa più, come non usa voi non usa neanche le banche. Gianni FORCATI: Notifica. E qui ci spostiamo dall’altro lato, quindi siamo nella posizione del venditore, al quale deve essere avvisato il credito documentario, avvisato quindi, esame del credito con particolare cura, come banche bisogna richiamare l’attenzione del beneficiario sulle eventuali anomalie nei termini o condizioni non chiare che sono all’interno, presenti nel credito sempre sulla base della letteralità di quello che ci arriva perché su alcune cose può arrivare la banca, su altre cose invece non ci può arrivare la banca da sola. Come si diceva prima: nel momento in cui viene avvisato un credito documentario, mettere subito in moto tutti gli operatori, dall’operatore trasporto, all’assicuratore, 51 perché per verificare… ad esempio, con le fasi di spedizioni si diceva: si riescono a rispettare il termine ultimo di spedizione del credito, c’è la nave che parte da un porto entro quella data specifica, sono tutte cose che la banca del suo non riesce ad arrivarci, però se il beneficiario del credito mette in moto tutti, a questo punto si riesce ad avere un credito documentario ben fatto, perché con una corretta notifica a questo punto si sono risolti il 90% dei problemi che si possono verificare in fase di utilizzo. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Infatti noi quando parliamo nella nostra scuola di formazione, impieghiamo molto tempo su questo aspetto, perché la lettura dello strumento deve incominciare per quello che può, come diceva correttamente Forcati, se possiamo accorgerci di determinate cose, perché determinate altre cose escono fuori dalla nostra competenza, ma se per esempio vengono richieste delle cose strane, dei documenti particolari, oppure ci sono delle condizioni particolari, capita spesso che ci sono delle clausole protestative all’interno del credito. Il credito è realizzabile con la presentazione di polizze di carico, fattura, certificato di origine, vistato dall’acquirente. Vistato dall’acquirente, cioè significa che il certificato di origine deve andare prima in Arabia Saudita, l’acquirente lo vista, dopo lo rimanda indietro, il cliente lo mette insieme agli altri documenti e me lo porta in banca per l’utilizzo, e ce la farà, il termine di spedizione, il termine di scadenza del credito sarà rispettabile? Allora in questo casi noi cosa facciamo? Nel notificare il credito diciamo: “Caro cliente, attiro la tua attenzione sul documento di cui al punto 3.” Non posso dire null’altro perché non conosco gli accordi contrattuali che ci sono stati, sottostanti, come non conosco, come diceva Forcati, se in quel periodo la nave per quel tratto c’è, oppure se effettivamente si può andare per nave. Non vi racconto una barzelletta quando vi dico che è arrivato un credito documentario che prevedeva porto di imbarco Firenze, o porto di imbarco Milano, oddio hanno portato pure il sommergibile Toti a Milano, si poteva pure portare una nave, si carica e poi si riporta indietro sulle ruote, perché no, ci hanno messo otto mesi per portarlo, da Cremona a Milano, va beh, ci metto otto mesi con la nave, prendo la nave, la porta lì da Genova la mettete su un camion, se ci passa nelle gallerie, arriva a Milano, la carica dà l’on-board, e lo ritorna indietro e rimette giù, si può eh, si può fare tutto. O a Firenze inizia una nave, riesce a passare sotto il Ponte Vecchio, si carica e poi esce, non la può mettere sulla chiatta e poi la riporta sulla nave perché siamo di fronte a dei trasbordi, quindi già lì non possiamo fare bene la cosa, perché altrimenti ho il furbone: “Ma guarda, Santilli, qual è il problema? La metto su una chiatta, la porto lì, trac la carico”. No, perché c’è il trasbordo, se non è vietato, eccetera. Va beh. Ma il cinese potrebbe sapere, o potrebbe, se non è mai venuto in Italia quel cinese, oppure, va beh, uno dice: “Ma si mette a leggere, guarda la geografia, l’atlante, e si 52 accorge che sta facendo una scemata” no, però potrebbe pure darsi che il cinese non conosce bene la geografia e crede che a Milano ci sia il porto, oppure come capita, o come è capitato che un vostro collega a un consiglio che ha dato a un esportatore gli ha detto: “Ma non è un problema, hanno scritto Pechino come porto, ma il porto naturale di Pechino è…”, adesso non ricordo il nome, me lo devo segnare perché è proprio un nome strano, è quello il porto naturale perché a Pechino non c’è il mare, quello è il porto naturale, quindi “non ti preoccupare, fai la polizza di carico, con porto di imbarco, questo benedetto porto”. Signori, il credito è stato rifiutato, e non si può andare a dire che non era possibile, che la nave arrivasse a Pechino perché il credito diceva: “Porto di sbarco Pechino”, tu mi hai messo un altro porto di sbarco? Il porto di sbarco è diverso e quindi io non ti pago. Qui si è fatta valere l’indipendenza, l’autonomia e il formalismo del credito, e non si può dire che… non c’è stato niente da fare, la banca non ha pagato. E’ chiaro, quando succedono questi problemi, che la banca non paga? Perché quando la controparte è saltata, tanto per dire, non gli è parso vero alla banca andarsi ad agganciare a questo, poi si può chiamare in Tribunale la banca dicendo che, non è possibile perché dal punto di vista sostanziale, il diritto cosa dice alla fine? Alla fine va bene tutto, però non dobbiamo essere di fronte ad una frode oppure ad un indebito arricchimento, perché poi alla fine è questo, che questo ha preso la merce e non ha pagato, insomma. Sì, ma intanto vagli a fare causa in Cina, uno; secondo, il cinese c’è ancora? Terzo, ne vale pena? Quanto costa? Per una formalità che poteva sembrare veramente assurda, io non so cosa sia successo poi dopo fra il venditore e lo spedizioniere, però questo è un messaggio forte che vi voglio dare: se il credito prescrive qualcosa bisogna che quel qualcosa si presenti, quel qualcosa sia rispettato perché altrimenti c’è una possibilità. Prego, maestro. Gianni FORCATI: La modifica. E’ molto importante perché, quando si notano delle prescrizioni che non sono chiare o rispettabili, come ad esempio la richiesta di un certificato di origine con la firma del Consolato di un paese estero della città del beneficiario, questo consolato non esiste, tipo certificato d’origine appunto con la firma del… adesso non lo so, magari a Genova ce ne sono presenti diversi di consolati, consolato peruviano non lo so, c’è a Genova? Questo qui è un termine non rispettabile dal credito. Oppure certificato d’origine con la firma del primo Ministro di un paese, primo Ministro… Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Beh, se è una società del gruppo Mediaset può darsi che si riesce pure a portare a casa la firma del Primo Ministro, non lo so, però di massima, per esempio quello del consolato, il consolato peruviano a Genova. Attenzione, amici operatori del trasporto, ricordatevi quel discorso di prima: 53 non potete fare nell’ambito di un credito documentario, di fronte a un imbecille bancario che si chiama Santilli dire: “Ma Santilli, ma diamine, a Genova non c’è il consolato peruviano, ce ne è uno solo a Roma, e guarda cosa mi ha scritto sul certificato, questo certificato è stato vistato dal console peruviano che ha l’unica sede a Roma”, quindi dal punto di vista reale, realistico, siamo a posto, perché me l’ha dichiarato lui che l’unica sede è a Roma. Io non vi pago, non faccio come Totò che diceva: “E io pago, e io pago”, io non vi pago perché il credito diceva che il certificato doveva essere firmato dal console peruviano di Genova, se a Genova non c’è il console peruviano mi spiace, bisogna andare ad attivarsi con la modifica, e si va adire: “Senti, il console a Genova non c’è e per questa modifica mi paghi 50 dollari” – invento - addirittura se siamo forti glielo chiediamo direttamente a lui perché ha sbagliato, non so se rendo l’idea, ma non ci venga in mente di dire: “Ma io ci ho una certificazione che mi dice che l’unica ambasciata, l’unico consolato di quel paese si trova a Roma”, che poi sappiamo benissimo a cosa serve a cosa serve il visto dell’Ambasciata, non c’è l’amico Iannoni qui presente, che in una assembla pubblica, io lo tenevo, lo tenevo, ma sapete che Giancarlo è difficile tenerlo, in una assemblea pubblica ha detto: “Perché voi sapete perché si mette il visto sull’ambasciata? Perché per tenersi, fanno pagare i diritti di segreteria e su quello si tiene il consolato, per pagamento diritti, questa è la vera verità, ma non lo possiamo dire, ecco perché non servono praticamene a niente queste cose, però se il credito lo richiede e questa è la verità, quindi. Modifica. Facciamo l’esempio famoso della merce non fungibile, perché se noi siamo di fronte a merce fungibile o la vendo da una parte, o la vendo da un’altra parte tutto sommato poi riesco a venderla. L’aspetto delle modifiche è importante per questo, perché se io me ne accorgo all’atto della notifica della difficoltà o l’impossibilità di presentare quel documento, diciamo, nell’utilizzo del credito, io mi attivo affinché il credito venga emendato, venga modificato, se non riesco ad avere la modifica del credito io posso decidere pure di non farla l’operazione di esportazione o di vendita, attenzione, se non ho la certezza dell’incasso, che mi metto a fare le poltroncine per l’Hotel Royal di Abu Dabi, se poi l’Hotel Royal di Abu Dabi non mi paga, e io che me ne faccio di queste poltroncine? Vengo alla VTC e dico: “Senti, ho 150 poltroncine rosse, tutte belle damascate ma c’è scritto su Hotel Royal, eccetera”, il VTC dice: “Ma chi se ne frega, io voglio le poltroncine che ci sia scritto VTC, oppure voglio che queste siano standard” tanto per dire, “Ho delle poltrone standard” ma io non posso più venderle quelle poltroncine, quindi prima di iniziare a costruire le poltroncine devo fare in modo che il sistema di regolamento sia pronto per poter poi essere attivato, altrimenti vado a fare un rischio enorme. Quindi se lui mi ha chiesto che vuole il certificato di ispezione o di origine vistata dall’ambasciata dell’Abu Dabi di Genova, ha i suoi motivi, può darsi che l’ambasciatore viene a vedere come sono fatte le poltroncine, non lo so, non me ne può fregare 54 di meno, il credito richiede quello, quello devo fare, se non c’è mi attivo e dico: “Guarda, mi devi cancellare, mi devi dire che l’ambasciata deve essere in una città italiana, oppure se sappiamo che è a Roma dell’ambasciata di Abu Dabi di Roma”, ecco quindi modifica, modifica, modifica, è l’unico strumento che abbiamo per potere essere tranquilli, e questo lo possiamo fare solo se abbiamo tempo perché se non abbiamo più tempo, perché abbiamo dormito sul credito, le poltroncine sono addirittura pronte, a quel punto cosa faccio? Vado a chiedere la modifica? Non ce la faccio più, quindi a quel punto mi accetterò una riserva, ecco che poi le vedremo, e poi incominceremo a litigare per portare a casa i soldi. Gianni FORCATI: E comunque c’è anche un altro discorso da fare, quando la merce è stata spedita, che la merce ormai è già al paese estero e se i documenti vengono rifiutati non c’è il pagamento, anche se ci troviamo in presenza di polizza di carico, documento rappresentativo delle merci, che va già bene che l’ordinanza del credito non ha ritirato la merce, comunque ci si ritrova davanti a due possibilità, anche beni fungibili: uno, trovare un altro acquirente in loco, oppure sopportare i costi per eventualmente il rimpatrio della merce ed eventuali ricondizionamenti, quindi ulteriori costi, erodendo sicuramente quello che era il margine sull’operazione. Utilizzo. La fase più delicata è quella dell’esame dei documenti e, se i documenti sono conformi alle prescrizioni del credito e presentati nei termini prescritti si avrà la prestazione liberatoria da parte della banca che è designata ad effettuare la prestazione che, come abbiamo visto, può essere la banca avvisante se è stata lei designata ad effettuare la prestazione oppure la banca emittente che comunque è la prima banca responsabile di tutta l’operazione. Quindi si è detto anche che la banca designata, avvisante designata può effettuare la prestazione, non è obbligata, mentre invece se ha aggiunto anche la conferma è obbligata ad effettuare la prestazione, sempre che i documenti siano conformi ai termini del credito. Import. Quali sono le posizioni da assumere in caso di discordanza. Alfonso SANTILLI: Qui entriamo veramente nel problema, quando arriviamo nel problema significa che siamo in fase di utilizzo e i documenti non andavano bene. Abbiamo due diverse impostazioni: quella dell’import e quella dell’export, nell’import tutto sommato come operatore di trasporto c’entrate poco perché ormai la frittata è stata fatta dall’operatore estero, quindi l’operatore estero si è portato ad utilizzare dei documenti non conformi e quindi siamo di fronte a dei problemi, però vi voglio solo precisare un fatto, vi racconto un fatto vero accaduto proprio sull’import, in modo tale che vi può servire 55 come ragionamento. Importazione dalla Grecia di olive, una nave di olive. Prevedeva tra gli altri documenti una polizza di carico marittima, porto di imbarco, un porto greco, porto di sbarco Genova. Arrivano i documenti e la nave aveva invece come porto di sbarco Livorno. La banca italiana, nell’esaminare i documenti, si accorge di questo e la norma non è scritta, perché la norma articolo 14 dice che bisogna rifiutare i documenti e specificare alla banca remittente i documenti o beneficiario le discordanze ritrovate, che cosa se ne fa dei documenti, quindi “documenti rifiutati per questo e questa modifica”, bisogna dirle tutte le discordanze rilevate, e che cosa se ne fa e come si mettono i documenti a disposizione. Ma è prassi consolidata che si prende un apparecchio che si chiama telefono, si chiama l’ordinante, siamo all’import e si dice: “Guarda, Forcati, sono arrivati i documenti, c’è una piccola riserva…” Forcati: “Qual è la riserva?” “Porto di sbarco Livorno anziché Genova”, “Ah no, non vanno bene, rifiutare i documenti, non voglio saperne niente, quello lì deve imparare perché io ho problemi poi…” Rifiuto i documenti, “documents are at your disposal for the following discrepancies: the port of this charge different from port indicated in the credit, “documenti a tua disposizione”, questa è la clausola formale, significa: amici come prima, qui ci sono i documenti, fai quello che vuoi, io non ti pago, banca emittente non onoro. Passa un giorno, passa due giorni, passa tre giorni, arrivato il terzo giorno Forcati arriva in ufficio, in questa banca italiana, e dice: “Quei documenti lì vorrei ritirarli, anche se è Livorno, ho provato, ho trovato come spostare”, la banca italiana dice: “Ferma, io ho messo i documenti a disposizione della banca estera, adesso vado a chiedere alla banca estera se posso darti, non sono più miei i documenti, li ho messi a disposizione della banca estera”. Forcati si arrabbia come una biscia, e dice: “No! Tu mi devi dare i documenti perché io li voglio, ti pago, addebitami sul conto”, “No!” Stiamo parlando di circa un milione e sette, un milione e otto di dollari, erano dollari, ne aveva Forcati in persona soldi… “Non posso, non posso”. “Ti diffido dal legale”, siamo arrivati a questi punti, voleva fare diffidare la banca dal legale. Intanto abbiamo chiesto alla banca remittente, alla banca greca: “Senti, l’ordinante adesso vorrebbe ritirare i documenti, mi autorizzi a darli?” Al 99,9% periodico la banca estera non gli pare vero, dice: “Sì, sì, chiudiamo subito” e poi devo dire, poi dopo vi dico le percentuali di problemi che ci sono, perché altrimenti se no sembra che io vengo qui a portare rogna, quindi, la banca greca risponde: “No, no, no, non li dare più a Forcati, ma verrà l’avvocato Fadda per conto di un’altra ditta, verrà a ritirare e tu glieli consegni contro pagamento di due milioni di dollari”. Che cosa era successo nel frattempo? In quei tre giorni il mercato delle olive era impazzito, e una merce che valeva un milione e settecentomila dollari, il greco è riuscita a rimpiazzarlo in Italia a un altro soggetto per due milioni di dollari. Ecco ho capito perché Forcati voleva mandarvi l’avvocato, ecco perché voleva fare tutto quello, si è arrabbiato come non so che cosa, perché si stava accorgendo che gli si stava sfumando un affare, perché se lui avesse accettato i documenti, li avrebbe pagati 56 comunque un milione e sette, merce che sul mercato in quel momento poteva valere due, d’accordo? Quindi un’altra cosa importante che noi diciamo sempre ai clienti: quando lei rifiuta i documenti, sia ben chiaro che i documenti non sono più a sua disposizione, sono a disposizione del remittente, di colui che l’ha mandata, quindi pronti a tutto. Ma perché vi dico questo? Perché, ringraziando nostro Signore, tutte queste operazioni, vi ripeto, 77.000 operazioni l’anno scorso, e siccome tutti i problemi, per fortuna o per sfortuna, passano nel mio ufficio con i miei collaboratori, ci sono sei professionisti, più Gianni, che rispondono al telefono alle filiali su questi problemi, quindi abbiamo tutta la situazione sotto controllo, su 77.000 crediti documentari, uno solo, sì, uno solo è andato veramente a male, cioè è andato male perché è fallita la ditta. Gli altri, e vi posso assicurare che sono tantissimi, una percentuale direi una stupidaggine, ma siamo a livello più di 70 – 80 – 85% che hanno dei problemi sui documenti ma si sistemano tutti. Chi si sistema con un intercorso tra le due parti, chi si sistema, nella peggiore delle ipotesi, con le concessioni di qualche scontarello da parte di una delle due parti. Ma perché questo? Perché l’operazione sottostante alla fine è una operazione valida, è una operazione commercialmente valida, quella che è andata male era una truffa, e come dicevano i latini? Fraus omnia corrumpit. Quindi, davanti alla malafede non c’è neanche il pagamento anticipato, e qui chiedo aiuto a Emilio, neanche se riceviamo un pagamento anticipato e sotto c’è qualcosa di negativo siamo tranquilli perché ce lo fanno risputare fuori i soldi. Viene in Italia, ci fa causa, i soldi li tiriamo fuori anche se li abbiamo presi anticipati, quindi, nel caso di specie, quale può essere la vostra attività? Quella di capire, insieme al cliente, perché poi i problemi - ripeto - nella maggior parte dei casi si hanno sempre sui documenti di trasporto, capire se effettivamente è un nocumento all’operazione oppure no, d’accordo? Per esempio, un’altra cosa che vi tocca di prima persona: il caricare sopra la coperta della nave, cioè è veramente una scemata. Mi spiego, quando si dice che non bisogna caricare sulla coperta… ma scusate, ma oggi che cos’è che non viene caricato sulla coperta, sono tutti contenitori, i contenitori dove vanno? Mica può metterli nella stiva, giusto? Quindi sono veramente delle cose che possono andare bene 20 anni fa, prima dell’invenzione del contenitore, suppergiù nella Guerra di Corea, mi pare, l’invenzione del contenitore, ma oggi… cioè sono delle cose che sono un po’ anacronistiche dal punto di vista di riserve, fra l’altro la norma dice che una polizza di carico che prevede espressamente che la merce sia caricata sopra coperta, è da rifiutare, ma una polizza di carico che prevede che eventualmente la merce può andare sopra coperta, non è da rifiutare, d’accordo? Ma proprio per questo motivo, io cancellerei proprio la frase, perché ripeto la maggior parte dei contenitori sono fuori coperta, è chiaro che se invece stiamo trasportando grano, alla rinfusa lo metto sulla coperta, non ci arriva neanche un chicco in Italia, ci mancherebbe altro, però - ripeto - le problematiche sono da affrontare, quindi nel caso di 57 importazione dobbiamo stare molto attenti a questo aspetto dell’accettazione dei documenti, però ripeto, io sorvolerei sull’import, andrei maggiormente sull’export. Gianni FORCATI: In fase di esportazione invece, qualora fossero rilevate delle discordanze, la banca potrà effettuare eventualmente la prestazione sotto riserva, quindi effettuare ugualmente la prestazione però con l’intesa, l’accordo comunque anche scritto da parte del beneficiario del credito che se la banca estera dovesse rilevare a sua volta le discordanze e rifiutare i documenti, la banca si riserva il diritto di riaddebitare l’importo della prestazione effettuata. Altra alternativa, inviare i documenti all’approvazione, on approval basis. Che cosa vuol dire? Che nell’inviare i documenti alla banca emittente il credito documentario, vengono elencate le riserve e si richiede l’approvazione di tali documenti e l’autorizzazione a effettuare la prestazione. Diverso è il caso dell’invio - salto all’ultimo - invio documenti su base di incasso e fuori dal credito, questa qui è di fatto una cosa sconsigliabile, cioè viene effettuato proprio in casi eccezionali quando proprio il credito è scaduto, ci sono delle riserve tali che il credito proprio non esiste di fatto. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Ecco nel caso di specie - mi aggancio, noi facciamo sempre così, siamo abituati a scambiarci le posizioni – questo al quale faceva riferimento Gianni Forcati è di importanza capitale, soprattutto nell’ambito della vostra attività. Noi alla nostra scuola di formazione, ai nostri colleghi diciamo sempre su 100 casi, 99,9 utilizziamo la formula dell’“on approval basis”, sempre, il più possibile, perché “on approval basis” resta ancora nell’ambito del credito documentario, nell’ambito della Pubblicazione 500, se andiamo sull’“on collection basis”, va nell’ambito della pubblicazione 522 relativa all’incasso. La differenza qual è? E’ che nella Pubblicazione 500 ci sono degli obblighi ben precisi, e cioè la banca emittente il credito deve comunque rispettare i sette giorni di quell’articolo 13 e 14, anche se i documenti fanno praticamente schifo, ha determinati obblighi. Se invece li sposto nell’ambito della pubblicazione 522 e li mando a un “collection basis”, a) la banca non ha nessun obbligo perché nell’“on collection basis”, nei documenti su base di incasso, la banca non ha nessun obbligo, ci mancherebbe altro, anzi, ti faccio un favore a prendere questi documenti e maneggiarli, e non ho nessun impegno, nessun obbligo nei tuoi confronti; b) spesso sono due uffici diversi, può sembrare stupido ma è anche questo importante, arrivano un collection basis all’ufficio delle collection che può essere in un altro dipartimento, può essere nella stanza accanto, può essere in un altro piano, quello dei crediti documentari, e questi la trattano a tutti gli effetti come una documentata, cosa vuole dire? Quando arriva una documentata io prendo i documenti, li metto in 58 pratica, mando una lettera al cliente, dico: “Guarda, sono arrivati questi documenti dalla ditta Forcati. Che fai, li ritiri?” “E io dico, ma perché devo ritirare Forcati, qui siamo un credito con Forcati. Questo è sbagliato, no, no, questo rimandaglielo indietro, sto aspettando il credito”, invece erano proprio i documenti del credito. E quindi creo ulteriore difficoltà e problemi. Quindi la cosa migliore da fare, prendetevene nota è quella di utilizzare il più possibile “on approval basis”, quindi vuol dire che la banca che guarda i documenti, che ha trovato i documenti conformi certamente non assume nessuna responsabilità, ci mancherebbe altro, però tiene nel canale del credito documentario, quindi con tutti i pro e tutti i contro, ma sono più i pro che i contro, l’operazione in questo fiume, in questa riva. E’ molto, molto importante, quindi l’“on collection basis” veramente deve essere usato in casi eccezionali, ma veramente eccezionali. Gianni FORCATI: Da ultimo, la richiesta di autorizzazione alla banca emittente per effettuare comunque la prestazione con un “may we pay”, una richiesta di autorizzazione a pagare, anche se a tutti gli effetti con i sistemi di trasmissione veloce dei documenti, ora che viene scritto alla banca: “autorizzami a pagare, ci sono queste riserve”, si fa quasi prima a mandare i documenti direttamente alla banca emittente la quale ha la possibilità di analizzarli direttamente lei. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Adesso io non voglio annoiarvi più di tanto, ma ci sono alcuni concetti che è opportuno che dovete permettermi di leggere solamente qualche pezzo dell’articolo, non vi leggo tutti i 49 articoli delle norme e usi uniformi, anche se sarebbe opportuno che ognuno di voi almeno una volta li leggesse tutti per capire dove andare ad impostarlo. Io vi leggo solamente l’articolo 13 e un pezzo dell’articolo 14 che sono gli articoli fondamentali relativi alla riserva, non li ho trovati in quel libricino che avete voi perché quel libricino è l’altro che dopo ci servirà per altra cosa. Allora, “Criteri generali per l’esame dei documenti: le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito per accettare se nella forma essi appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti, prescritti dai termini alle condizioni di credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli, secondo la prassi internazionale bancaria… (interruzione della registrazione per cambio cassetta)… ricordatevi la strict compliance oppure il confronto con la prassi internazionale, quindi strict compliance vuol dire che guarda la virgola, il punto e il punto e virgola, e vedo se va bene o meno, la prassi internazionale invece mi baso sull’interpretazione, mi baso molto su questo libricino blu che dopo vedremo. “I documenti che nella forma appaiono discordanti fra loro saranno 59 considerati non conformi ai termini e le condizioni del credito. I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche, qualora le banche ricevano tali documenti essi le restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità”. Cosa vuol dire questo? Che il credito per dire richiede polizze di carico, fattura e certificato di origine, basta. Il cliente vi dice: “Senti, oltre la fattura e il certificato d’origine, la polizza di carico, mi presenti pure un certificato nella quale si stabilisce che la nave non è più vecchia di dieci anni”. Ma non è richiesto dal credito, non andiamo ad ingarbugliarci in queste cose, se il credito non lo richiede, non me lo far fare, perché mettiamo l’ipotesi che faccio quel documento e da quel documento viene fuori un errore, potrebbe addirittura inficiarmi l’utilizzo globale. Ma vi faccio l’esempio più classico. Il cliente viene e dice: “Guarda, ho presentato anche io il certificato sanitario perché io sto esportando pecore e ci vuole il certificato sanitario, si è dimenticato di chiedermi il certificato sanitario”, io glielo prendo e lo tratto ai sensi, adesso non sto contestando l’articolo 13, l’avevo fatto nel ’93 ma vi devo dire il perché io preferisco non applicarlo l’articolo 13, cioè io gli dico al cliente: “Senti una cosa, ma tu sei sicuro che questo certificato…?”, “Sì.”, “Allora mandaglielo direttamente per DHL, per fatti tuoi, non mi mettere in mezzo a queste cose”, ma la norma dice che se i documenti tu li mandi, senza responsabilità, la norma dice così, dice: “I documenti non prescritti dal TRED, leggasi certificato sanitario, non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevono tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità”. Signori, ma secondo voi, in Italia può andare bene questo articolo così come sviscerato, così come riportato? Vi faccio un esempio: il famoso certificato sanitario. Il certificato sanitario, dal certificato sanitario si evince che quelle pecore o quei polli hanno il virus dei polli, hanno la malattia aviaria. Io posso secondo voi far finta di nulla e applicare quanto riportato nell’ambito di questo articolo? Oppure il certificato - faccio una barzelletta, è una battuta - mi dice che quelle pecore hanno tre zampe. Come bancario, quel famoso bancario che sta dietro alla scrivania e sta guardando e deve decidere che cosa fare, ma io applicherei subito questo, sì, ma se succede qualcosa, siamo tranquilli che un Giudice non dice: “Ma lei scusi nella sua professionale, abituale responsabilità o pertinenza, non si accorgeva che stava facendo un qualcosa di illegale”, non parliamo della malattia, parliamo delle tre gambe, io che gli vado a dire: “Ma che ne so io che ne deve fare di questa merce, metti l’ipotesi che questa merce è indirizzata all’Istituto ortopedico centrale del Pakistan che stanno inventando la terza stampella per le pecore. Cosa vuoi da me”. Potrei dire questo, “Cosa mi interessa? E’ scritto qui”, ma io dico: ma perché me lo devi presentare questo documento, caro cliente, quindi lo devi presentare perché ritieni che è giusto? Benissimo, c’è un sistema che si chiama UPS, adesso fanno la pubblicità che in 12 ora ti arriva il documento a casa, glielo mandi per l’UPS, non vieni a spendere a casa mia, cosa mi interessa, quindi non me lo presentare. 60 Anche questi sono punti di riflessione per voi, come per esempio quando vedo, e questo ve lo devo dire, l’avrei detto dopo ma mi viene adesso spontaneo dire: quando un caro amico spedizioniere operatore di trasporto mi presenta una polizza di carico, articolo 23 - adesso entriamo nel merito - e mi dice: “Io firmo as agent of (meskline) carrier in purpose of article 23, UCP Pubblicazione 500”, ma allora sei scemo? Vuoi prendermi in giro? Tu ti dichiari agente del carrier al solo scopo dell’articolo 23, affinché si possa utilizzare il credito nell’ambito delle regole? Questo non mi sta bene, rifiuto i documenti. Ci sono quegli escamotage, adesso lo vedremo leggendo l’articolo 23, dove praticamente c’è scritto come deve essere firmata la polizza di carico, quali sono i requisiti della polizza di carico, devono essere rispettati, se non li possiamo rispettare dovevamo agire prima, dovevamo in qualche modo capire che quello non poteva essere emessa, non so se ho reso l’idea. Queste furbizie hanno veramente le gambe corte, adesso non vi parlo come bancario che si trova in mezzo, ma può capitare che il mio collega bancario non el gga quella frase giù in basso e la manda avanti, e il bancario cinese che invece è più furbo, ci sono altri motivi perché è più furbo il bancario cinese, perché a volte qualche bancario del Far East, non dico il nome del paese, viene anche premiato in relazione alle riserve riscontrate, perché sui crediti documentari adesso c’è, è invalso un bruttissimo vizio delle discrepancy fees che dice: “alla ricezione di un documento che è discrepante ti addebito 40 dollari”, è un motivo per fare soldi, è un motivo di fare commissioni, e molto spesso si dice: “di quei 40 dollari 10 dollari sono per chi trova le riserve”, vi lascio immaginare il signore dall’altra parte che con 10 dollari molto probabilmente ci porta a mangiare la famiglia per una settimana, ma si mette a guardare anche di notte a casa, pure i figli mette, i 18 figli intorno al tavolo a guardare se trova una riserva. Perciò ci sono tanti figli, va beh che dopo uno non ne possono avere, però li fanno di nascosto per guardare le riserve, tutti i bancari piccolini, fatti con lo stampo a guardare i documenti a trovare la virgola per non pagare. Ecco che ci troviamo di fronte a delle situazioni che possono metterci in grosso imbarazzo. Ritorno all’articolo 13, attenzione, con questo arriviamo proprio nei punti dolenti della situazione: “la banca emittente, l’eventuale banca confermante o la banca designata che opera per loro conto, disporranno di un ragionevole periodo di tempo non eccedente i sette giorni lavorativi, per le banche, successivi al giorno di ricezione dei documenti per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli, e per informare la parte dalla quale i documenti sono stati ricevuti”. Se un credito prevede condizioni che non indicano documenti da presentare in relazione a tale condizione, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno”. Cosa significa? Il primo pezzo dice che le banche hanno sette giorni lavorativi per dire che cosa ne fanno dei documenti, rifiutarli oppure non rifiutarli. Se li rifiutano, ai sensi dell’articolo 14 ci hanno un termine prescritto di rifiuto: come rifiutare, devono indicare tutte le riserve che hanno trovato e cosa 61 stanno facendo dei documenti. Ma è il punto c) al quale voglio attirare di nuovo la nostra attenzione: se un credito prevede le condizioni che non indicano i documenti da presentare, in relazione a tali condizioni le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno”. Esempio, un credito che prevede: polizza di carico marittima, certificato di assicurazione, fattura. E poi c’è scritto – attenzione -: tra le altre condizioni del credito – condizione speciale - merce di origine italiana. Questa condizione, questo requisito, questa necessità deve essere trasportata in un documento perché ricordatevi quando vi ho detto prima il formalismo, le banche utilizzano i documenti, devono controllare i documenti, quindi se io voglio che quella condizione ci sia, devo chiedere un certificato che ne attesti l’origine, devo trasportare in documenti le eventuale richieste. Se chiedo - e torno a voi - la nave non deve essere più vecchia di dieci anni, devo dire anche, è un certificato di vetustà deve essere presentato, perché se il certificato non è richiesto, quella è una condizione alla quale potrei benissimo applicare il 13 c): è una condizione che non traspare da un documento e quindi di conseguenza per me è come non messa. Non so se sono stato chiaro, ma è molto importante questo pezzo, ci può servire a salvarci, può servire a salvarci in qualche situazione, però quando ci sono queste situazioni noi siamo sempre del parere di chiarirle prima, perché sono quelle situazioni che ci portano poi dopo a litigare. Allora, quando il credito chiede: certificato di ispezione, certificato di assicurazione, polizza di carico e fattura, e basta, e poi nelle special conditions c’è scritto: “merce di origine italiana”, senza dire che ci vuole un certificato di origine, due sono le cose: o quella dichiarazione gliela facciamo fare in fattura al cliente, da qualche parte scrive “la merce è d’origine italiana”, o meglio, la cosa migliore sarebbe quella di promuovere una modifica e dire: “Ma guarda, per la condizione che mi hai scritto lì, che non è previsto un documento che possa accertare che quella condizione venga rispettata, ti faccio presentare un certificato d’origine, va bene?” Quindi chiarire anche questa posizione. Vi ho fatto l’esempio che è molto ricorrente relativo alla polizza di carico e all’indicazione alla dichiarazione che la nave non sia superiore a un certo periodo di vita. Adesso, andiamo un po’ nel merito relativo al discorso del credito export del credito import. Abbiamo visto insieme che il momento della notifica è un momento importante, abbiamo visto insieme che questo momento, anzi, ve lo dico adesso, è un momento abbastanza snobbato, un po’ da tutti, io vi posso assicurare sul mio onore che la maggior parte dei problemi sorgono esclusivamente in sede di utilizzo. Forcati, vi ricordate, ha detto precisamente: se noi all’atto della notifica la facciamo bene, la maggior parte, se non quasi la totalità dei problemi, la solleviamo subito e la risolviamo, invece purtroppo ahimè è anche il bancario, è anche nostra colpa, non sto dicendo vostra o dell’operatore, in generale il 99% dei casi di problemi, se non il 100%, si scopre all’atto dell’utilizzo, quando i nodi vengono al pettine e quando, ahimè, purtroppo ci sono anche possibilità 62 pari a zero per la risoluzione del problema. Quindi, scusatemi se sono pesante, se siamo pesanti ancora una volta, bisogna stressare questa situazione nei confronti dei nostri clienti, io nei miei confronti dei miei colleghi, voi nei vostri confronti e nei confronti dei vostri clienti, quando si tratta di operazione basterebbe un piccolo ricordo nella vostra mente: “Scusi, ma questa operazione è assistita da un credito? Sì? Ma l’ha guardato bene, non c’è qualche problema? Eventualmente mi manda la parte di mia pertinenza?” Ricordatevi di farvi mandare sempre tutto, non solamente un pezzettino, perché poi dall’altra parte del credito nelle condizioni speciali ci può essere un qualcosa che voi dopo voi vi trovate con il fiammifero in mano, eh? Vi dicono nelle condizioni speciali che quella nave non può attraccare in questo, in questo, in quest’altro porto, e voi non lo sapevate e vi trovate sguarniti. Signori, io credo, e riprendo le parole di stamani mattina, è la consulenza che ci può fare veramente riqualificare, ma non solo voi, a noi e al cliente, a tutti gli operatori del settore, e solo così riusciremo ancora a sopravvivere, perché altrimenti siamo un po’ delle specie in via di estinzione, insomma. Qui abbiamo fatto degli items, dei punti di riferimento, che possono essere, poi dopo vi verranno distribuite, se voi lasciate l’indirizzo, anche l’indirizzo e-mail vi potranno girare questa presentazione, ci sono degli spunti di riflessione, il primo tra tutti è tempi di preparazione dei documenti, cioè bisogna attrezzarsi, ci sono dei documenti che per averli ci vogliono anche delle settimane, pensate un certificato con un particolare visto, pensate appunto alla predisposizione di un documento che prescrive, tanto per dire, che quella nave è stata sottoposta a una determinato ispezione, oppure ci vuole una ispezione pre-imbarco e bisogna prenotare affinché SGS, o chi per essi, arrivi in quel giorno a fare l’ispezione, altrimenti non riesce a fare l’ispezione, non credo che telefonando il giorno dopo arrivano. Ecco, qui scriviamo una cosa molto importante, molto spesso, e questo è rivolto agli operatori economici, è una presentazione che facciamo anche agli operatori economici ma se mi consentite io vorrei mettermi proprio in mezzo a voi, non posso perché il microfono non funziona di là, però noi dobbiamo veramente stare sulla stessa linea perché voi siete dei fornitori di servizio, alla fine di tutto, alla fine di tutto è questo il vostro compito, e guarda caso è anche il nostro compito, qui dovremmo mettere che al fine di evitare queste frizioni fra operatori economici e operatori della filiera, quindi tra noi, voi, eccetera, eccetera, bisognerebbe parlare di più fra noi, bisognerebbe avere più assistenza, consulenza, e parlare veramente di più. Ecco qui abbiamo riportato alcune delle riserve che purtroppo ci accompagnano nella vita del nostro operare. Gianni, se le scorri velocemente perché forse qualcuno in fondo non legge… 63 Gianni FORCATI: Credito scaduto: importo del preteso utilizzo superiore all’ammontare del credito, mancato rispetto del termine di presentazione dei… Alfonso SANTILLI – BancaIntesa: E qui siete voi in gioco, in qualcuno di questi vi rivedete? Mancato rispetto del termine di presentazione dei documenti, se i documenti devono essere presentati entro tre giorni dalla data di spedizione, voi dovete essere certi, e questo lo ritrovate nel credito, dovete essere certi di avere in possesso quei documenti in tre giorni, se per caso l’“on board” vi viene fatto dal capitano della nave, tanto per dire, voi state curando un imbarco a Livorno, dovete fare in modo che quei documenti arrivano in BancaIntesa a Genova, Unicredit Genova, San Paolo Imi Genova, Banca Carige Genova entro i tre giorni, non ci sono santi. Se pensiamo alla situazione nel quale versa adesso il porto, molto probabilmente saltano tutte queste operazioni perché non si riescono ad avere in tempo e succede il patatrac, e lì non c’è problema, non c’è nessuna possibilità di salvezza, non possiamo dire: “Eh ma c’era lo sciopero di Tizio, c’era lo sciopero di Sempronio e io i documenti non sono riuscito a averli”, mi spiace. Gianni FORCATI: Sempre che sia valido sulle casse della banca avvisante perché se il credito è valido sulle casse della banca emittente, quei giorni si intendono per presentazione dei documenti alla banca che ha emesso il credito. Spedizione della merce effettuata oltre i termini stabiliti; effettuate spedizioni parziali non ammesse dal credito, polizza di carico non sottoscritta nei modi dovuti e dalla quale dal recto non si evince il nome del vettore, vedasi l’articolo 23 e seguenti”. Alfonso SANTILLI – BancaIntesa: Poi ci fermeremo con attenzione. Gianni FORCATI: Polizze di carico con aggiunte non convalidate. Polizze di carico con annotazione attestanti lo stato difettoso delle merci e/o degli imballaggi, articolo 32. Polizza di carico soggetta ad un contratto di noleggio, e non esplicitamente autorizzata dal credito; polizza di carico non attestante che le merci sono caricate a bordo, la polizza di carico indica dei porti di imbarco, di sbarco differenti da quelli prescritti dal credito, integrazioni nell’annotazione di messa a bordo per “intended vessel” e luogo 64 di ricezione o presa in carico diverso dal porto di imbarco, merci caricate sopra coperta e non esplicitamente ammesso dal credito… Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Avete visto quanti items, quanti punti sono riferiti alla polizza di carico? Io vi posso assicurare che la maggior parte, tra questi punti quello più importante, quello continuativo, quello sul quale noi ci becchiamo ogni giorno è relativo a due cose: il vettore e la qualifica del vettore, o la gente che deve auto qualificarsi. Un’altra cosa che sta venendo fortemente fuori in questi ultimi tempi, sono delle riserve relative alla non indicazione dell’indirizzo del vettore. D’accordo? Io non voglio entrare in merito nella correttezza o meno di questo, ma vi posso dire solo che l’UNCITRAL, che è l’organismo delle Nazioni Unite, che è stato creato per facilitare il commercio, ha predisposto una bozza normativa relativa proprio al trasporto marittimo, che fra gli altri articoli prevede che la polizza di carico deve esplicitamente indicare a chi bisogna rivolgersi in caso di assunzione di responsabilità da parte del soggetto, e chi è secondo voi che risponde sempre della polizza di carico? E’ il carrier, c’è poco da fare, e quindi di conseguenza l’indicazione appunto dell’indirizzo del carrier all’interno della polizza di carico è comunque richiesto, diciamo, da questa pubblicazione dell’UNCITRAL e sta prendendo piede un po’ in tutto il mondo. Io mi rendo perfettamente conto che molto spesso nei moduli, nei formulari, sono dei formulari generici, ma quanto meno la sede legale, quanto meno l’indicazione di un recapito di questa società è sicuramente necessario. Ma allora, vi tedierò ancora un po’, vi leggo qualche passo dell’articolo 23 relativo alla polizza di carico marittima/oceanica. “Se un credito richiede una polizza di carico relativa a una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento comunque denominato “che””, e mi fermo subito. Se qualche bancario, compreso qualche mio collega, vi dovesse fare una riserva che la polizza di carico non è stata definita “ocean Bill of Lading” siete autorizzati a dirgli che è un deficiente, firmato Alfonso Santilli. D’accordo? Qualsiasi banca essa sia. Perché dal 1993 abbiamo fatto tanto per farla inserire dicendo che le banche accettavano un documento comunque denominato, non c’è bisogno che sia scritto sopra “ocean Bill of Lading”, si deve capire dal contesto del documento che quella è una polizza di carico marittima. Chiaro? Ancora oggi vi vengono fatte delle riserve del genere? Ma ripeto, è colpa del collega abituato a farlo, non gli è stato detto, o meglio, purtroppo non è stato aggiornato su quell’argomento, quindi è una questione molto importante e dobbiamo in qualche modo, insieme, cercare di superarla, quindi vi prego. Adesso andiamo a prendere tutti pagina 31, facciamo il compitino. Guardate il punto 74, è scritto al punto 74 del documento dell’International Standard Banking Practice. “Se il credito richiede la 65 presentazione di un documento di trasporto relativo a una spedizione da porto a porto si applica l’articolo 23 delle norme”, è chiaro. “Se il credito richiede la presentazione di un documento di trasporto marittimo/oceanico si applica l’articolo 23 delle norme, non è necessario che un documento di trasporto riporti il termine marittimo/oceanico perché sia considerato conforme all’articolo 23, a condizione che esso copra un spedizione da porto a porto”. Vedete come incominciamo a entrare nello specifico argomento? Adesso detto questo però, non è che voglio fare un passo indietro, dobbiamo andare a capire che cosa sono gli ISBP. Gli ISBP, International Standard Banking Practice - in italiano l’abbiamo tradotto bruttissimo “prassi bancaria internazionale uniforme per l’esame dei documenti nei crediti documentali” PBU, è brutto proprio, invece ISBP è più bello - che cosa sono? Questo è molto importante, vi prego perché altrimenti vi trovate qualche bancario, tipo Gianni Forcati, il quale vi dice: “No, un momento, mettiamo i puntini sulla i, gli ISBP non sono regole, sono dei modi di interpretazione e quindi di conseguenza potrei non accettarle”, infatti che cosa sono? Gianni FORCATI: Gli ISBP vogliono essere una guida e un unico punto di riferimento, quindi noi abbiamo sempre la norma da una parte, mentre invece questi qui vogliono essere solo un riferimento e devono essere, dovranno essere ben tenuti in evidenza le eventuali norme statali vigenti e le regole interne delle singole banche, quindi a questo punto, se si vuole escludere eventuali applicazioni o specificare qualcosa, basta prevederlo anche all’interno del credito. Quindi, quando si considerano gli ISBP bisogna sempre rammentarne bene qual è la loro natura, e la posizione in cui ci si trova ad operare: in fase di import è l’estero che si può avvalere delle ISBP, se si vogliono derogare, dobbiamo pensarci all’emissione del credito, quindi inserire le clausole specifiche che dicevo. In fase di esportazione siamo noi ad avvalerci delle ISBP ma dobbiamo sempre rammentarne la natura di guida e non di norma. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Cioè in pratica perché all’export siamo noi a utilizzare? Perché se la banca estera ci rifiuta i documenti e ci dice: “Ci manca l’ocean sulla Bill of Lading”, io gli dico: “a) vatti a leggere l’articolo 23 che è chiaro, e quella è norma, dice “however named” - in inglese – “comunque denominato”, e quindi già mi sento coperto”, in più gli posso dire: “Per favore, non facciamo i bambini, vatti a leggere il punto 74 - non l’ho chiamato articolo, perché non sono articoli - vatti a leggere il punto 74 degli ISBP e vedrai che tutto il mondo agisce in questo modo”. La controparte banca mi potrebbe dire: “Io non conosco le ISBP, nel caso di specie io non mi faccio neanche 66 riferimento alle ISBP ma faccio riferimento direttamente all’articolo e l’articolo è chiaro, “however named”, “comunque denominato” è da accettare, a patto che ci siano tutti gli altri elementi”. Quindi vi dicevo, è estremamente importante conoscere che esistono queste cose perché ci servono per vivere un po’ meglio, per essere un po’ più tranquilli, poi dopo la banca estera la prima volta dice che non le conosce, quando poi dopo gliele ho specificate, per non fare brutta figura, perché significa che tutto il mondo, o meglio, la Commissione di pratica e tecnica bancaria, con tutte le banche del mondo che partecipano a questo, le hanno accettate queste regole, se non le accetti tu significa due sole cose: o tutte le 4.000 o 5.000 banche che partecipano sono una massa di imbecilli, oppure forse sei tu l’imbecille della situazione? Quindi, immediatamente si rimette di nuovo in riga. A me è capitato, appena sono nate queste norme, una banca del Marocco mi ha detto che non le riconosceva, io ho detto: “Mi meraviglio di questo, comunque non c’è problema, ne terrò ben nota, e lo dirò a tutte le mie filiali che voi non conoscete queste norme, e me ne periterò di avvertire la Camera di Commercio nella prossima riunione di Parigi che la vostra banca non accetta queste regole, che le regole standard non gli interessano, dice che le disattende”. Neanche 24 ore, arriva il telex dicendo: “No, scusate, abbiamo trovato il fascicolo, siamo a posto, vi paghiamo, abbiamo sbagliato, chiuso, finito”, proprio perché…, ma può capitare, attenzione. Vi ripeto, io ho detto 800 – 850 colleghi – 900 che guardano i documenti, io non vi posso dire che tutti i miei 900 colleghi abbiano letto almeno una volta queste ISBP, se vi dicessi una cosa del genere sarei un bugiardo, altro che Collodi, altro che Pinocchio, sarei un bugiardo, io non se i 900, li abbiamo distribuiti a tutti, abbiamo fatto dei corsi, però uno al corso può venire e dormire o pensare ad altre cose, quindi non posso, in modo veramente molto franco, dire che tutti le conoscono, però una volta che te lo dico vai a guardare prima di prendere delle posizioni. Quindi ricordiamoci che è una natura non cogente, non obbligatoria, è un’interpretazione della norma, quindi deve aiutare un po’ tutti a ragionare in modo uniforme, infatti ecco perché International Standard Banking Practice, la pratica internazionale standard, ecco lo scopo. Vedete, da pagina 31 a pagina 36 è tutto riferito alle polizze di carico, poi ci sono quelle “charter party”, poi c’è il documento di trasporto multimodale, quindi ci sono alcuni paragrafi per ogni specifica polizza, dopo li vediamo tutti perché diciamo sono abbastanza interessanti. Gianni FORCATI: La banca emittente ha la facoltà di integrare… 67 Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Se andate al punto 2, cerchiamo di, non li facciamo tutti i punti perché altrimenti sono 200, però vogliamo fare quelli più significativi, va bene? Gianni FORCATI: Dove avremo una parte dove proprio quella che è la norma e rosso un piccolo commento. “La banca emittente ha la facoltà di integrare e/o sviluppare i termini della disposizione di apertura del credito come appare necessario e opportuno per permettere l’utilizzo del credito”. Questa è una norma di per sé un po’ forte in quanto lascia spazio alle banche di sviluppare il termine, ma è anche necessario dire che è comunque consigliabile concordare con l’ordinante le eventuali e necessarie integrazioni o rettifiche, anche accogliendo l’accordo scritto dello stesso, perché potrebbero crearsi dei problemi, sviluppando i termini si potrebbe andare anche in contrasto eventualmente con qualcosa messo per iscritto ed esplicitato nel contratto. “L’ordinante deve essere consapevole che i contenuti di alcuni articoli delle norme potrebbero portare a dei risultati inattesi”. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Sintetizziamo se no non ce la facciamo. Gianni FORCATI: Quindi bisogna che l’ordinante deve sottoscrivere il modulo della richiesta dell’apertura di credito in quanto sul retro sono riportate tutte una serie di norme, e la presentazione di una semplice richiesta su carta bianca, senza indicazione dei termini principali del credito, non va bene, insomma, perché è un contratto che in sostanza si viene a firmare con la banca, il contratto è un mandato, è una mandato che viene dato alla banca ad emettere un credito documentario. Quindi è necessario non dare per scontata la conoscenza delle norme, e quindi bisogna sempre parlare con il cliente per chiarire le necessità e l’opportunità e le insidie nelle quali si può incorrere operando sulle norme dei crediti, anche leggendo insieme alcuni articoli. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Ecco per esempio, siccome il cliente, il beneficiario del credito quasi certamente non rammenta, ma credo che è anche il normale operatore insomma, non rammentano i contenuti delle norme, è buona cosa, e questo è anche compito nostro del sistema bancario, erudirli su alcune situazioni, per esempio l’articolo 20 o l’articolo 21 delle norme, l’articolo 21 per esempio dice che “la banca 68 accetterà i documenti così come sono presentati, se non c’è una specifica cosa che si vuole dai documenti”, quindi se io chiedo certificato di buona salute, basta che mi si presenti un documento con sopra c’è scritto: “certificato di buona salute”, e quattro fregnacce all’interno che chiaramente non c’è scritto che ni vece quello è rachitico o che invece la merce è marcia, mi scrive: “certificato di buona salute, relativo alla fattura 3348” per me va bene, chiuso, finito. Quindi il cliente deve sapere questo. L’articolo 20 dice come può essere firmato un documento: voi sapete che i cinesi firmano con il timbro, non firmano con la penna o con pennello, con inchiostro, molto spesso firmano con il timbro. In alcune situazioni, soprattutto per importazioni di carattere sanitario, ci potrebbero essere dei problemi all’importazione, quindi ognuno poi è specialista del suo mestiere, perché quello che fa importazione di caviale sa benissimo che tipologie di documenti ci vogliono per avere la autorizzazione all’importazione in dogana, se importa gamberetti deve sapere che ci vuole un certificato che dà una certa indicazione sulla percentuale di mercurio compresa che contengono i gamberetti, e se questo certificato, tanto per dire, non è firmato, non c’è nessuno che si assume la responsabilità, la dogana italiana o il sanitario della dogana italiana potrebbero non dare l’autorizzazione all’importazione dei gamberetti, quindi è importante sapere che invece, secondo le norme, un documento firmato con un timbro, o firmato a perforazione o firmato a stampa, va bene, vedete come è necessario che ci sia questa interrelazione, poi la fortuna qual è? E’ che ogni cliente ha un segmento ben preciso di lavoro e quindi sa perfettamente che tipologia di problemi può incorrere nel suo settore, quindi se fa una importazione di animali oppure di materiale del regno vegetale, sicuramente sa che ci vogliono determinati certificati che danno determinate attestazioni, chiaro? Gianni FORCATI: Punto 4: “Un credito non dovrebbe mai richiedere un documento emesso sottoscritto dall’ordinante”, questo è il caso specifico di quelle che sono le clausole protestative, una specifica dichiarazione o presa d’atto si rende necessaria quindi da parte del beneficiario. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Ecco, la clausola protestativa l’abbiamo vista prima quando il credito sottoposto alla presentazione di un documento che prevede l’accordo dell’acquirente. Signori, quello non ci ha in mano niente, non ha nessun credito in mano, perché se l’ordinante non gli mette la firma o non gli dà quel documento lui non porta a casa i suoi soldi. Un credito documentario che prevede la presentazione di un certificato emesso dall’ordinante per ricezione della merce, è un credito che non vale 69 assolutamente nulla, perché se l’ordinante non gli rilascia quel certificato lui non potrà utilizzare il credito, chiaro? Gianni FORCATI: Abbreviazioni del tipo Ltd anziché “Limited” eccetera non rendono il documento rifiutabile. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Questo è stato un punto veramente molto forte, lo trovate al punto 6 delle ISBP, sono le cosiddette abbreviazioni… vedete che tutti si stanno riprendendo, domani senti: “Bisogna avvertire il nostro ufficio merci che domani si trova tante di quelle mazzate in testa”. Ma va bene, va bene, ci dobbiamo tutti svegliare su queste cose qui. Allora, io vi devo dire con molta franchezza che questa tipologia di riserva venivano sempre fatte soprattutto dai paesi del Far East dove praticamente non erano a conoscenza di queste abbreviazioni, oppure non volevano essere a conoscenza di abbreviazioni. Devo anche dire che, e qui non vorrei autoincensarmi però la Camera di Commercio stava prendendo una cantonata inenarrabile perché nel testo che si stava approvando, mi ricordo eravamo all’assemblea generale di Roma, c’era scritto tra l’altro: Srl = Società per azioni. Io mi sono alzato e ho detto: “Ma cosa state dicendo?” gli ho spiegato. Un’altra cosa importante: quello che è scritto all’interno di questa pubblicazione non è esaustiva di per sé, sia ben chiaro, cioè quando qui si dice: LTD, Company, MFR, Manufactory, MT, è in linea di principio generale, non c’è tutto perché non potevamo fare l’indicazione di tutte le abbreviazioni, quindi anche SRL = Società a responsabilità limitata, ci sta dentro, non se ho reso l’idea, perché è una norma di carattere generale ed è riportata proprio all’inizio, è scritto all’inizio. “Nessuna pubblicazione può prevedere - a pagina 12 - tutti i termini o documenti che possono essere utilizzati in relazione al credito documentario o interpretazioni cui questi possono dar luogo sulla base delle norme e usi uniformi della prassi uniforme sviluppata. Il gruppo di lavoro per la redazione della presente pubblicazione ha avuto cura di prendere in considerazione i termini che maggiormente vengono usati quotidianamente, e i documenti che più frequentemente vengono presentati con riferimento ai credito documentari”, quindi è chiaramente scritto che non può essere esaustiva, quindi di conseguenza se tanto per dire vi viene fatta una riserva da una banca, Srl, il credito scriveva Società a Responsabilità Limitata, ci sta lo stesso nel punto 6,chiaro? Gianni FORCATI: Correzioni e modifiche al documento: se un documento non è messo dal beneficiario ma da terzi o da terzi autorizzati dall’emittente, vi sono correzioni e modifiche, tutte le correzioni e le modifiche 70 devono essere autenticate e tale autenticazione deve indicare da chi è stata fatta ed includere la firma e la sigla dell’esecutore. Questo in presenza di documenti non emessi dal beneficiario, se l’autentica viene effettuata da un terzo che non è addirittura l’emittente, l’autenticazione deve indicare chiaramente in quale veste il terzo è intervenuto, se vi sono correzioni, modifiche, informazioni o dati in documenti emessi dal beneficiario, non necessitano della autentica, a meno che il documento corretto o modificato non sia legalizzato o vistato”. Alfonso SANTILLI – BancaImpresa: Facciamo un esempio Gianni. Gianni FORCATI: Ad esempio, per quanto riguarda il documento emesso dal beneficiario è il caso classico è la fattura, la fattura che deve essere vistata dal consolato, dal consolato del Kuwait, dall’Ambasciata del Kuwait, il consolato ha vistato magari un documento diverso da quello che effettivamente che è stato poi presentato, quindi la correzione deve essere approvata anche, deve essere specificato che la legalizzazione vale anche in funzione della modifica sul documento. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Cioè se tanto per dire la fattura era 1.000 pezzi, e c’è la vista del consolato, poi ci arriva la fattura, ed è corretta, anziché 1.000 ci sono 10.000, io voglio anche lì “correction approval”, non mi basta quello del cliente ma voglio “correction approval” anche da colui che ha certificato, perché io non so se la certificazione da parte del consolato è stata fatta prima o dopo la modifica sopra, non so se ho reso l’idea, chiaro? Questa non è questione di pignoleria, è questione di realtà, perché uno potrebbe fare il furbo e in Kuwait si possono importare solamente 1.000 polli e lui fa vistare dal Consolato i 1.000 polli, poi ritorna indietro e diventano 10.000, gli fa una “correction approval”, è sistemato. No, non va bene. Se invece la fattura è solo fatta dal cliente, la può fare da capo, può fare quello che vuole lui, non c’è nessun problema, è chiaro questo? Se invece c’è un ni tervento di un terzo, deve essere quello che è intervenuto a fare la modifica. Vi prego di credermi, può sembrare una pignoleria, può sembrare uno stress di una questione, però è molto importante, sono casi che non sono casi diciamo buttati lì, così, sono casi reali questi. Gianni FORCATI: Punti 10, 11 e 12: l’uso di diversi caratteri o aggiunte a mano di per sé non significano che si tratti di correzione o modifica. Per evitare qualsiasi discussione è sempre comunque opportuno effettuare 71 le autentiche delle correzioni anche su questi documenti, se un documento contiene più correzioni o modifiche si può autenticare o singolarmente ogni modifica, oppure una sola autentica che si riferisce alle modifiche 1, 2 e 3. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Scusate, ditemi la verità, adesso quando leggete queste cose, pensate che deve essere un malato che ha scritto questa roba qui o no? O qualcuno che pensa di notte come poter fare le cose, cioè arriviamo punto per punto entrare proprio in ogni singola questione, per dire, la modifica fatta, io posso dire: “correction approval” numero 1, poi ne faccio 3, faccio 1, 2, 3, faccio una sola modifica, oppure faccio una sola correzione, dice questa firma vale per la 1, per la 2 e per la 3, proprio per cercare di essere il più vicino possibile ai vari casi. Sicuramente non ci siamo arrivati nell’esame perché per esaminare ogni caso che poteva capitare su un documento veramente ce ne vorrebbero dei libri per ogni caso, quindi di conseguenza - ripeto il discorso di prima - abbiamo fatto un’analisi diciamo di quelli più ricorrenti. Gianni FORCATI: Punto 17: date. Il termine “entro” quando usato con riferimento ad una data, esclude tale data dal calcolo del periodo. Quindi entro il 12 di ottobre, la spedizione entro il 12 di ottobre, a questo punto 11 di ottobre. Le date possono essere espresse in diverse forme, quindi 12 novembre 2001 può essere indicato anche come 12.11.01; 12.11.2001, i vari esempi, è accettabile. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Cioè può sembrare una cosa stupida, ma vi posso assicurare che trovatevi di fronte a un documento che vi è scritto 10.11.05 e non sappiamo se è il 10 di novembre oppure l’11 di ottobre, perché chiaramente in Inghilterra si usa in un modo, in America in un altro, in Italia un altro, quindi noi diciamo la nostra considerazione fatela chiara, scrivete 10 nov 2005, quindi siamo sicuri, però comunque al punto 19 c’è data una spiegazione la più ampia possibile. Gianni FORCATI: Documenti ai quali non si applicano gli articoli relativi al trasporto. Le copie di documenti di trasporto non sono da considerare come documenti di trasporto, e pertanto non devono essere esaminati con riferimento agli articoli delle norme dal 23 al 29… 72 Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Cioè se chiede una copia di una polizza di carico non può venire a fare, diciamo, la riserva perché ci manca l’“on board”, è una copia che mi hai chiesto? Se invece mi chiedi una fotocopia della polizza di carico, allora è diverso, che nella fotocopia della polizza di carico voglio vedere, la fotocopia altro non è che una fotocopia dell’originale, non so se ho reso l’idea, quindi vedete come si entra nel particolare e tanti dubbi comunque vi vengono chiariti? Gianni FORCATI: Qualora il credito prevedesse la presentazione dei documenti di trasporto, il credito stesso dovrà dettagliare anche gli elementi che devono essere inseriti appunto perché non possono essere ricompresi all’interno delle norme. Nel caso di presentazione di copie non negoziabili è se non necessitano di firme o date. Lingua del documento: i documenti emessi dal beneficiario devono essere emessi nella stessa lingua del credito. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Attenzione su questo punto per piacere, vi prego eh. Gianni FORCATI: Quindi solo i documenti emessi dal beneficiario. Se un credito emette la presentazione dei documenti in due o più lingue, la banca designata all’atto della notifica potrebbe limitare il numero delle lingue accettabili, come condizione al proprio impegno assunto. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Qui volevo fare una precisazione, perché su questo argomento veramente sorgono parecchi problemi. Allora tant’è che prima che venissero fatte queste regole, diciamo questi appunti, queste note, la condizione che noi davamo in tutti i corsi di formazione, in tutti gli incontri, il credito nelle “specialist extraction” scrive: tutti i documenti devono essere redatti in inglese. Perché era capitato nella storia, è capitato una volta, che sono arrivati i documenti erano tutti scritti in cirillico, non c’era possibilità neanche di rifiutarli perché non c’è scritto da nessuna parte che dovevano essere scritti nella lingua del credito. Allora, per evitare questi problemi, allora dalle banche da quel momento in poi, ma ancora oggi, parecchi lo fatto: “tutti i documenti devono essere scritti in inglese”. Attenzione, attenzione perché, se per caso voi come operatori del trasporto curate anche la emissione per dire di un certificato sanitario rilasciato dall’ASL, molto probabilmente quel 73 certificato è scritto in italiano, allora a quel punto bisogna intervenire con una modifica, oppure anche in dogana i certificati sanitari possono essere rilasciati in lingua italiana, la soluzione spesso è l’utilizzo del latino, perché appunto dal punto di vista della normativa internazionale sulle piante, sui materiali diciamo sottoposti alla Convenzione di Washington per quanto riguarda gli animali, oppure per quanto riguarda le specie in vie di estinzione, oppure gli animali, il regno vegetale, il regno animale, si può utilizzare la descrizione in latino, però non mi risolve il problema. Il certificato d’origine: molto spesso il certificato d’origine rilasciato dalla Camera di Commercio non tutti i formulari sono bilingue, alcuni formulari sono solo in italiano. Questo, signori, è nel caso in cui il credito chiede “tutti i documenti devono essere in inglese” è riserva, quindi è da sistemare, se invece il credito non chiede niente, ecco qui, il punto 26 dice che solo quelli emessi dal beneficiario, quindi la fattura deve essere fatta in inglese, invece il certificato sanitario, il certificato dell’ASL, il certificato dell’esportazione non ha bisogno di essere tradotto perché non è emesso dal beneficiario, è emesso da un terzo, è chiaro? Ecco perché continuo sempre a dire: se vi danno il credito ve lo devono dare tutto, non vi devono dare un pezzo, perché nell’ultima parte del credito ci può essere un qualcosa che affonda tutta la struttura. Se ci sono dubbi, vi prego, questi sono i casi pratici, è qui che dobbiamo, vogliamo, stiamo accelerando appunto perché vogliamo fermarci su questo. Se ci sono domande, vi prego diamole adesso, interrompeteci. Gianni FORCATI: Controllo dei calcoli matematici. Le banche non devono effettuare il controllo dei calcoli matematici dettagliati in fattura, esse sono obbligate solo a verificare gli importi totali nei confronti del credito e/o degli altri documenti. Comunque è sempre consigliabile un minimo di attenzione perché? Se abbiamo una descrizione riportante ad esempio: richiesta di utilizzo per dollari 85.000, e una fattura riporta 1.000 leather jacket a 80 dollari per un totale di 85.000 dollari, e il documento di spedizione indica la spedizione in numero 1.000 pezzi, a questo punto potremmo trovarci davanti a qualcosa che di fatto non va bene, essendo un calcolo semplice questo qui si può verificare. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Ecco questo è un caso che proprio è in discussione in questi giorni, dove praticamente la descrizione del credito diceva: venti full container load con circa 20.000 chili di peso relativi a cosce di pollo; range 14 – 22 chili EVG 17-19, quindi range 14/22 EVG 17/19. Presenta i documenti e nella fattura questo imbecille del beneficiario, perché veramente solo così si può chiamare, nel presentare la fattura ripete tutta la descrizione e a un certo punto qui diceva “about 22 74 thousand kilograms of weight…” eccetera, lui ha scritto “about 18.895 chili” e quindi ci siamo, 18.895 contro 20.000, però è scritto “with 1.168 pieces”, ha scritto un qualcosa che non era richiesto, ha scritto i pezzi. Se si fa la divisione tra i pezzi per l’importo viene fuori che l’average che era del 17/19 non è 17/19, e quindi di conseguenza è 16.18 e quindi il peso, la tolleranza esce fuori da quello, e la banca non ha pagato. Adesso la discussione che stiamo facendo, e andremo a portarla a Parigi, per il quale io non sono d’accordo, perché la Camera di Commercio dà una prima risposta, poi dice: “questa risposta è una prima risposta, dovrà essere poi validata dalla Commissione che si riunisce in seduta plenaria”, d’accordo? Io non sono d’accordo, mi sono opposto a questo e il Comitato italiano si è opposto anch’ello perché in prima battuta dice: “Ma scusate, non è prassi bancaria che mette a fare le divisioni”, per capire, cioè questo signore se non avesse scritto il numero dei pezzi nessuno se ne sarebbe accorto dell’average che non è la percentuale di tolleranza era corretta o meno, ma siccome la norma di carattere generale dice che io non devo fare i calcoli, a meno che non sia un qualcosa di lampante, io scrivo: 1.000 pezzi, anziché 10.000 pezzi, infatti c’è un altro caso che è successo dopo dove c’è scritto: in tutti i documenti 8.000 pezzi in un altro documento è scritto 80.000 pezzi con lo stesso importo, è chiaro e lampante che trattatasi di un errore di battitura, ha messo uno zero in più, e lì lo abbiamo fatta passare, ma qui che prevedeva il calcolo, abbiamo dei dubbi, quindi signori, questi sono casi in discussione, non è aria fritta, qui sono soldi, poi alla fine se si decide di pagare o meno è in relazione a queste prese di posizione. Gianni FORCATI: Errore di ortografia, errore tipografici. Errore di ortografia o tipografici che non modificano il significato della parola di una frase, non rendono il documento discordante. Ad esempio fontan pen anziché fontain pen; modle anziché model, non dovrebbero rendere il documento discordante, mentre invece una descrizione modello 98 – 99 anziché 99 – 89 non viene considerato un errore di battitura perché sarà motivo di discrepanza perché potrebbe essere un modello diverso da quello ordinato effettivamente. Alfonso SATILLI - BancaImpresa: Vi ricordate questa mattina quando abbiamo parlato dei colori? La pezza colorata, oppure di colore rosso. Può sembrare una pignoleria, però signori 99 - 89 può essere diverso dal 98 – 99. 75 Gianni FORCATI: Quando un documento è costituito da più pagine, queste siano unite tra loro e numerate in sequenza, esse devono essere esaminate come un unico documento, quando è costituito da più pagine deve essere possibile determinare che le pagine fanno parte del medesimo documento, se viene richiesta la firma o la girata su un documento costituito da più di una pagina, la firma viene di norma apposta sulla prima o sull’ultima pagina del documento, a meno che non sia specificatamente indicato che la firma o la girata devono essere apposti, esse possono essere apposte da qualsiasi parte del documento. Anche in questo caso la cautela vuole che si deve considerare il tipo di documento in questione. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Faccio un esempio banale, soprattutto nel vostro mestiere, la polizza di carico se c’è un addendum alla polizza di carico sapete tutti che bisogna piegare in alto, mettere il timbro e poi mettere il timbro (inc.) in modo tale diventa un unico documento. Guai se a qualcuno viene in mente di presentare una polizza di carico e poi mi mette l’“on board” a parte con un’altra dichiarazione a parte. Non vuole dire niente, io non la posso accettare, se non c’è spazio, fate un pieghevole che continua, fate in modo tale il lenzuolo famoso, fate che sia un documento… (interruzione della registrazione per cambio cassetta)… Gianni FORCATI: … ma se vengono presentati due documenti in originale contenenti entrambi le informazioni, la richiesta del credito risulta rispettata. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Allora, il consiglio che noi diamo su queste cose qui, è molto semplice: al fine di evitare problemi, visto che lo fai tu, caro cliente, ma che ci metti sopra, mettici su un pezzo di carta che stai facendo “wait, note, packing list” e gli riporti praticamente quello che ti chiede il credito, e hai risolto tutti i problemi. Stesso discorso vale per la descrizione merce, normalmente la descrizione merce porta a dei problemi perché è quella che mai si confronta con la descrizione merci del credito documentario, è diversa, a volte è diversa perché? Perché è giusta quella che viene fatta dal cliente, in quanto lui mettendo il numerello automaticamente dal computer gli scarica la descrizione esatta, invece il bancario cinese o giapponese o francese che ha fatto il credito ha sbagliato l’indicazione. Io mi rendo perfettamente conto che la dichiarazione, l’indicazione della merce fatta dal nostro cliente, dal beneficiario è quella corretta, ma non è quella del credito. Allora riportiamo la 76 descrizione così come quella che ci richiede il credito nella fattura, e poi eventualmente ripetiamo anche quella giusta se vi serve per far scaricare il magazzino perché in alcuni casi sono collegati l’emissione della fattura con lo scarico del magazzino, oppure arriviamo a dire addirittura al cliente di fare una fattura ad hoc per il credito documentario, e poi dopo fa la fattura normale per i suoi adempimenti, con lo stesso numero, chiaramente, perché non può aumentare, non può fare fattura diverse, ma quella serve esclusivamente per l’utilizzo del credito. E’ chiaro che non deve essere un falso, se è un falso poi sarà un problema suo, insomma, è un problema del cliente rispondere nelle sedi opportune. Gianni FORCATI: Importi sulle tratte: quando si indicano gli importi sia in lettere sia in cifre esse devono essere sempre identici e deve sempre essere specificata la divisa. Quindi si è voluto evitare disguidi dovuti anche alle disposizioni di legge come in Italia ci sono paesi in cui fa premio l’importo in cifra rispetto a quello in lettere come in altri paesi invece viceversa. Alfonso SANTILLI – BancaImpresa: Sapete per esempio negli Stati Uniti d’America, se arriva un bonifico, sul bonifico c’è scritto il numero del conto corrente, questo vale in generale per tutti voi che fate, se dovete fare un pagamento in America, e poi mettete il nome del beneficiario, allora in Italia tra i due prevale il nome del beneficiario, secondo il diritto italiano, se esce un bonifico a favore di Santilli Alfonso contro 33, il mio conto non è 33 è 34, in Italia tra i due prevale Santilli Alfonso e non 33 o 34, se invece negli Stati Uniti d’America noi mettiamo 33 Santilli Alfonso, invece Santilli Alfonso il conto in America è 34, non vi preoccupate proprio, non c’è problema, l’importo va sul 33, non sul 34, quindi voi pagate ad un soggetto che è diverso da quello che voi al quale dovete pagare e non c’è nessuna possibilità di contestazione alla banca emittente, perché dice: “Mi hai detto tu 33, ho fatto 33”, e se vi accorgete ni tutti gli ordini di bonifici che voi andate a dare alle banche italiane, queste furbacchione di banche italiane vi hanno scritto: “State attenti che in alcuni paesi prevale il numero sul nome, quindi sotto la vostra responsabilità”, quindi quando si indicano il conto corrente dell’estero, che è importantissimo altrimenti ci sono una mare di spese da pagare, bisogna stare molto attenti ma riportare il conto corrente esatto della controparte, perché su quel conto, questo chiaramente è ovvio per un motivo di meccanizzazione, quindi vengono processati in automatico e la macchina legge il conto e non il numero, chiaro? 77 Gianni FORCATI: Fattura, nome, indirizzo. una fattura deve risultare essere stata emessa apparentemente dal beneficiario specificato dal credito, non è necessaria l’indicazione, i numeri di telefono o di fax facenti parte dell’indirizzo o se indicati, non necessariamente devono essere identici a quelli precisati dal credito. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Quanti di voi hanno visto se si ricordano che hanno visto delle riserve fatte su questa? Vi dico che prima dell’emanazione di questa erano riserve che si facevano: numero di fax diverso dal numero di fax riportato nel credito. Ora però dobbiamo fare un attimo una riflessione su questo aspetto, ci tengo perché altrimenti può essere fuorviante. Se io chiedo in un credito che voglio che mi sia trasmesso un fax riportante tutte le indicazioni della spedizione, mettiamo ipotesi che siamo in Fob, in un Fob l’ordinante potrebbe dire: “Entro un giorno dall’“on board” della polizza di carico, io voglio un fax del cliente beneficiario che a questo numero di fax mi riporti tutti questi estremi, numero di polizza di carico, importo, data, nave, il porto di imbarco il porto di sbarco, “for insurance purpose”, quindi per motivi assicurativi, va bene? Oh, ragazzi, a proposito una certificazione del beneficiario è richiesta, va bene? Il cliente vi presenta una certificazione, “certifico sotto la mia responsabilità di avere mandato il fax al numero 334851 - che è diverso da quello indicato nel credito - con tutti questi estremi”, mi spiace ma io non vado ad applicare questa regola, questo paragrafo non posso applicarlo perché il credito mi chiedeva che il fax doveva andare a quel numero e non a un altro numero; cosa diversa è se nella carta intestata, se nell’indirizzo c’è un fax diverso, perché ci può essere un cambiamento. Non so se ho reso l’idea, questo è da leggere, non è che perché qui c’è scritto che il fax può essere diverso, tanto mi ha detto di mandarlo al 334851, era occupato, l’ho mandato al 334852, sì, solo che il 334852 corrisponde a un’altra azienda non corrisponde a quella, e non ha potuto fare l’assicurazione, chiaro? Quindi vale solamente per quella cose che non sono sostanzialmente particolari. Nelle nuove norme purtroppo, e qui ho perso, personalmente una sconfitta per me, perché nelle nuove norme io mi ero opposto alla - non è ancora detto perché non sono ancora definitive quindi, possiamo ancora lavorarci - nelle nuove norme è stato detto una cosa che per me è scandaloso, però secondo l’impostazione generale hanno detto che va bene, gli va bene, quindi, praticamente nelle nuove norme è scritto che non c’è bisogno, “l’indirizzo del beneficiario e dell’ordinante in ogni documento non è necessario che siano gli stessi di quelli indicati nel credito, nell’ambito del rispettivo paese”. Io mi sono opposto, ho detto: no, se il credito dice: ditta Santilli via Figino 33, Como – invento - tu non mi puoi mandare: ditta Santilli via Roma, 59, Milano, è Como, non è 78 Milano, ci stiamo lavorando per cercare di farla cambiare questa, perché così non è che ci piaccia molto, “the address of beneficiary and the applicant in any document need not be the same as those stated in the credit provided they are within the same country as the respective addresses mentioned in the credit”, a patto che sia nello stesso paese non è un problema, che cavolo mi dici? Io parlo di un cinese, un cinese si è scritto (Biging) Street 18 e Biging Street 18450 potrebbe essere a 70 chilometri. Dice: ma quello ci ha il magazzino, sì, ma il magazzino ce l’ha al 18 tu l’hai mandato al 18450 dove c’è un altro tizio che si chiama in modo uguale e può essere diverso. Credo che faremo ancora battaglia su questo per cercare di farlo cambiare, se non lo cambia dobbiamo stare attenti. Un’altra cosa importante, se passano delle condizioni bisogna andare a prendere delle soluzioni, ecco mi sono dimenticato, prima si parlava della firma, articolo 20, dove c’è scritto che la firma può essere fatta con timbro, perforata eccetera, vi avevo detto anche, mi sono dimenticato di darvi la soluzione, vi chiedo scusa, vi ho detto anche che potrebbe esserci il caso in cui un certificato deve essere firmato a mano, cioè ci serve un certificato dal quale, secondo il diritto italiano il soggetto si assuma la responsabilità, secondo il diritto italiano io non lo so, eh, può darsi che sia cambiato ultimamente, purtroppo non c’è l’avvocato, ma può darsi che un certificato firmato con un timbro non ha la stessa valenza di una certificazione autografa. Scusate, ma vi ricordate se andate in posta a ritirare un buono postale vogliono la firma leggibile, la firma leggibile, che è una cosa diversa dalla sottoscrizione, perché io firmo in un modo diverso, invece ci vuole una firma leggibile, è una differenza contro il diritto italiano diverso, devo scrivere che si legga Alfonso Santilli, poi vedo che il problema è un altro, c’è la dichiarazione del Pubblico Ufficiale che ha visto che tu firmavi, ha identificato che tu firmavi correttamente, c’è una bella distinta discorso insomma, invece sottoscrizione vuol dire: io sottoscritto dichiaro eccetera, eccetera, cose diverse, la firma che invece è autografa, può essere con dei graffi… Per evitare questo abbiamo inventato uno escamotage, e quindi se vogliamo una dichiarazione dalla quale vogliamo che il Santilli sia impegnato, io gli scrivo “hand signed” vuol dire che deve essere firmata a penna, quindi vado ad andare contro diciamo vado a derogare l’articolo generale che mi dice qualsiasi tipo di firma per me va bene. Non so se è chiaro questo. Ricordiamoci quello che ha detto stamattina l’avvocato Fadda, il quale ha detto che non sono delle norme statali, sono delle norme, le norme e usi uniformi, la Pubblicazione 500, sono delle norme consuetudinari, degli usi, d’accordo? Ma possono essere comunque inderogabili, derogabili dalle parti: io posso fare un credito documentario il quale dico: guarda, va bene tutto, però l’articolo 20 non si applica perché io voglio che sia firmato a penna, e posso farlo in due modi, o scrivo “l’articolo 20 non si applica”, oppure gli dico come voglio il certificato, e voglio “hand signed”, firmato a mano, e se tu me lo porti con il timbro per me non va bene, non potrà dire applicare l’articolo 21 eh, non dico questo 79 perché abbiamo detto che questo potrebbe non riconoscerla, ma non vado a dire applicare l’articolo 21, dico: no, il credito ti chiedeva una firma a mano e tu non me l’hai messa e io non ti pago. Vedo che c’è un po’ di stanchezza, stiano andando un po’ veloci per arrivare velocissimamente, arriviamo alla firma della polizza di carico, Gianni. Gianni FORCATI: La fattura deve essere emessa al (inc.) ordinante non è necessaria l’indicazione dei numeri di telefono e di fax eccetera, facenti parte dell’indirizzo, se indicati non necessariamente devono essere identici a quelli del credito. La fattura non necessita di firma, a meno che non sia richiesta espressamente dal credito, quindi a questo punto se si necessita la fattura firmata quanto meno “signed commercial invoice”. La fattura non necessita di data di emissione. Se deve essere richiesta la fattura datata a questo punto avremo firmata e datata, “signed and dated commercial invoice”, basta scriverlo. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Per l’Italia una fattura non datata potrebbe darci dei problemi dal punto di vista fiscale, d’accordo? Secondo gli altri, gli americani soprattutto, degli inglesi non me ne può fregare di meno, forse non hanno il peso dell’amministrazione finanziaria come quella nostra. Infatti noi, se andate a vedere tutti i crediti che noi andiamo a emettere, scriviamo “hand signed and dated commercial invoice is request”, quindi gli diciamo che voglio la fattura firmata a mano con la mano e voglio anche che sia datata. INTERVENTO: (Fuori microfono). Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Vede? E secondo loro invece no, purtroppo non solo, ma gli abbiamo trovato… io mi ricordo che gli ho portato anche un regolamento dell’Unione Europea la quale prevede che la fattura deve essere datata per dare la certezza della data di emissione, invece gli americani su queste cose qui… INTERVENTO: (Fuori microfono). 80 Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Per l’emissione della fattura, esatto. Gianni FORCATI: Descrizione della merce. La descrizione della merce sulla fattura deve riferirsi alle merci effettivamente spedite, per esempio quando il credito indica due tipi di merce, 10 camion e 5 trattori, una fattura che presenta l’indicazione solo di 4 camion a questo punto è accettabile se sul credito erano previste le spedizioni parziali ammesse. INTERVENTO: (Fuori microfono). Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Spedizione parziale ammessa. Sa dove potrebbe sorgere il problema? Se siamo al momento della scadenza, c’era una vecchia teoria che diceva che se tu andavi a fare la spedizione parziale l’ultimo giorno, era riserva perché era lampante che non potevi adempiere alla spedizione totale della merce, è una stupidaggine anche questa, perché se tu mi dai la possibilità di fare la spedizione parziale, io posso spedirti solo un pezzo, sono stato stupido ad aprirti il credito con spedizione parziale, se io faccio una macchina, “spedizioni parziali ammesse”, potrei trovarmi addirittura che mi arrivano solo le ruote e non mi arriva l’altro pezzo della macchina. E’ chiaro che se all’ultimo giorno di utilizzo, il credito è sulle mie casse, e mi vieni a presentare una fattura relativa alle ruote, non il resto, lo chassì della macchina, qualche dubbio me lo pongo, ma non per il credito documentario, perché per il credito documentario va bene così, la spedizione era ammessa parziale, non sono problemi che ti riguardano, perché io potrei fare l’altra spedizione e sono partito stasera con la macchina e vado a presentare direttamente i documenti alla banca emittente, potrei dire. Quindi mi permetto di dissentire secondo me, poi bisogna vedere il contesto, ma secondo me non è giusta la discrepanza, cioè basta controllare, se si vede che è spedizione parziale, le spedizioni parziali sono ammesse, chiuso. INTERVENTO: (Fuori microfono). 81 Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Posso anche non spedire gli altri 19, c’è una opinion specifica della Camera di Commercio che lo prevede. Gianni FORCATI: Annotazione “on board”, quindi arriviamo al punto preciso polizze di carico. In una polizza di carico prestampata shipped and on board, la data di emissione sarà considerata data di spedizione, a meno che non vi sia una specifica annotazione on board separata, in tal caso tale data sarà considerata come la data di spedizione, indipendentemente dal fatto che la data di messa a bordo sia antecedente o successiva alla data di emissione della polizza di carico. Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Allora. Voi sapete meglio di me che le polizze di carico, a prescindere dalla diatriba di stamattina, rappresentativa o meno, sono di 2 tipi: una “received for shipment” e una “on board Bill of Lading”. L’“on board Bill of Lading” di per sé non ha bisogno di un ulteriore attestazione di “on board”, la “received for shipment” ha necessità totale di avere l’“on board”. Nella pubblicazione 400, quindi quella precedente a questa, era previsto che l’“on board” dovesse essere anche sottoscritto, non so se qualcuno si ricorda, doveva essere “visaed on board notation” quindi vistato. Dalla 500, quindi dal ‘94 in poi questo non c’è più, però ci vuole l’“on board”, quindi bisogna stare molto attenti a questa situazione. Ma anticipo un po’ quello che viene detto dopo per fare un discorso di carattere generale: qualora ci sia indicato per dire un “intended vessel” o un “intended port of loding” è necessario - lo prevede l’articolo 23 che vi prego di leggervi quando ritornate nelle vostre aziende articolo 23 della Pubblicazione 500 - prevede chiaramente la necessità che l’annotazione “on board” riporti anche effettivamente il porto o, a seconda dei casi, la nave, se c’era una “intended vessel” ci deve essere il nome della nave sulla quale effettivamente la merce è stata imbarcata, se c’era un “intended port of loding” deve essere riportata insieme all’“on board” il nome del “port of loding” effettivo, altrimenti c’è la riserva. L’“on board notation” può essere anche successivo alla data di emissione, o può essere addirittura antecedente, perché si è definito che l’“on board” è quello che premia, perché questo? Perché a volte capita, e voi me lo potete insegnare, che la polizza di carico viene stampata da un’altra parte, e l’“on board” viene messo da un’altra parte, non è discordanza. Signori, vi prego di credermi, io sono 25 anni che faccio questo lavoro, i documenti li sto guardando forse da 20 anni, ma abbiamo fatto dei passi da gigante, nel passato col fischio se mi mettevate una data di “on board” antecedente alla data di emissione io accettavo il documento; nel passato, se mi mettevate una data di “on 82 board” in un luogo diverso da dove era la polizza di carico non ve l’avrei mai accettata. Ma come diceva Fadda stamattina, e lo ripeto ancora io, i tempi cambiano e con l’evoluzione cambia anche la struttura del trasporto: il contenitore ha fatto un qualcosa di unico al mondo, positivo o negativo, e quindi anche la trasmissione, basti pensare alla trasmissione dati, la velocità. Signori, chi di voi era già nel mondo del lavoro sei anni fa, non dico dieci, sei anni fa, non avevamo tutte queste “word processing” che abbiamo adesso, c’era la macchina da scrivere e se arrivati al termine della relazione e sbagliavi dovevi ripetere da capo. A me capitava, dovevo battere da ragazzo di bottega in direzione generale nell’89 – ’90 ma anche nel ’95, bisognava battere una relazione di delibera di affidamento di un’operazione particolare estera che doveva andare nel comitato esecutivo della banca, alla fine della riga, dopo avere scritto tutto, piano piano, sbagliavi a metterle una virgola, un accento, dovevi rifarla da capo, perché non potevi portare in Comitato di Direzione un foglio che non era perfettamente scritto, ci mettevi cinque ore a battere quella delibera, perché la prima volta mi frega, la seconda non più, un dito per volta, tac, tac fino arrivare alla fine e portargliela, mi ricordo che avevamo un collega poverino che era daltonico, lo scherzo che ci arrivava sulle Olivetti, tac gli mettevamo sul rosso e lui finiva la relazione, la portava dal Capo e il Capo si arrabbiava, dice: “Come posso portare in Comitato una dichiarazione…”, “Ma come, l’ho fatta così bene”, e quella era rossa, quello non aveva visto che era rossa e poi non potevamo neanche dirglielo insomma no, questa è cattiveria, i bancari sono cattivi… Ecco, per dire quindi, è cambiato, c’è stata l’evoluzione della struttura operativa e quindi è cambiata anche questa. Andiamo avanti sulle firme, Gianni, ci sono proprio i facsimile di firma. Poi li avrete tutti. Va beh, lo troviamo qui, vediamolo insieme, facciamo prima. Se andiamo a prendere il punto 76 delle ISBP: “se un agente firma una polizza di carico per conto del vettore, egli deve qualificarsi come agente e deve indicare il vettore per conto del quale firma, salvo che il vettore sia stato indicato altrove sul recto della polizza di carico”, in pratica se Santilli firma come agente del vettore deve scrivere: Santilli Alfonso, “as agent of Forcati carrier”, deve dare anche la qualifica di Forcati carrier, se invece sul documento c’è scritto Forcati carrier su in alto, e io vi dico, state attenti, metteteci anche l’indirizzo di questo benedetto carrier, così evitare anche delle ulteriori riserve, allora, se dal contesto del documento si vede chi è il carrier, e io sotto firmo Santilli Alfonso “as agent of Forcati”, va bene perché io identifico Forcati come carrier. Ci sono degli operatori di trasporto che se ne fregano di tutto e continuano a mettere: Santilli Alfonso, as agent of the Forcati carrier”, così tagliano la testa al toro e non mi rompe più nessuno le scatole, d’accordo? b) Se il comandante o il capitano firma la polizza di carico, la firma del comandante deve essere qualificata con l’annotazione: comandante o capitano. Qui non è molto chiara la tradizione, perché capitano è captain no, master invece dappertutto si utilizza il master, che è comandante, d’accordo? 83 Noi abbiamo tradotto master, l’abbiamo tradotto comandante perché secondo noi è più corretto, gli americani però continuano a tradurre come capitano della nave. Voi sapete che un comandante della nave potrebbe essere anche non un capitano potrebbe essere un tenente di vascello tanto per dire, quindi potrebbe essere, se vogliamo essere come quelli che spaccano il capello in due, voi avete comandante e siamo sul tranquillo. “Quando l’indicazione vettore non è già inserito nel recto del documento, per identificare la parte che opera in qualità di vettore, “Mares S.p.A., as agent for China Shipping Company carrier”, quindi già ho una qualificazione globale, questa è sicuramente la più completa e quella che non vi farà avere problemi. Può essere anche così: “Mares as agent for China Shipping Co.”, non c’è bisogno di “carrier” perché si vede chiaramente dal contesto del documento che “China Shipping Co.” è il carrier, oppure “Mares as agent of the above named carrier”, quindi chi vuole scrivere poco può scrivere anche questo, perché dal contesto si vede chi è il carrier, dico quello è il carrier. Oppure “Mares S.p.A. as agent for the carrier”, basta, perché si vede tutto da sopra. Io vi prego, io considero sempre la prima che è la più completa, la migliore. Attenzione al discorso che vi facevo prima, non è una barzelletta, non è una battuta ma è vero, io spero che non sia qua quella agenzia marittima che aveva utilizzato questo escamotage perché non ha avuto le gambe lunghe, subito sono state tagliate, che diceva: questa firma è solo fatta per rispettare la descrizione, le richieste di cui all’articolo 23 della pubblicazione. L’abbiamo immediatamente rifiutata. C’è una piccola diatriba, ma voi siete dei tecnici, forse potreste addirittura aiutarmi su questo, perché la polizza di carico, articolo 23 delle norme, dice: “Deve essere sottoscritta dal comandante o da un agente indicato nominativamente per illo o per conto del comandante”, ma come si fa a sapere il nome del comandante? Cioè è stato un errore questo qui, infatti nella nuova pubblicazione è stato tolto il discorso del nome del comandante. Vi devo dire che nella maggior parte dei casi noi ne vediamo… veramente forse ne abbiamo vista una forse firmata dal comandante, normalmente o sono le “charter party” che vengono firmate da comandante o le “tanker Bill of Lading” quelle dei trasporti, ma normalmente sono firmate da un agente per conto del vettore, e quindi molto semplicemente. Quindi, se vogliamo rileggerlo insieme il punto b) e il punto c), sempre del punto 76: se il comandante-capitano firma la polizza di carico, la firma del comandante deve essere qualificata con l’annotazione “comandante”, in questo caso non è necessario che il nome del comandante sia indicato”, l’abbiamo riportata nelle International Standard Banking Practice perché sembrava una assurdità come riportata dall’articolo 23, qualcuno faceva delle riserve, che non c’era il nome del comandante, ma non è possibile che ci sia il nome del comandante. “Se un agente firma la polizza di carico per conto del comandante, egli deve qualificarsi come agente, deve indicare il nome del comandante per conto del quale egli firma”, questo sì, quindi non può scrivere: “Santilli Alfonso as 84 agent of the captain, of the master” ma deve scrivere: “Santilli Alfonso as agent of Botta as master” quindi abbiamo dato la qualifica di comandante sul campo. “Se il credito prevede polizze di carico di spedizioniere è accettabile, o usa espressioni analoghe, la polizza di carico può essere firmata da uno spedizioniere nella sua veste di spedizioniere, senza necessità che egli si qualifichi come vettore o agente di un vettore indicato nominativamente”, non è necessario che venga indicato il nome del vettore. Signori, questo porta veramente allo spedizioniere una chiarezza interpretativa: “se il credito richiede “Bill of Lading insured by forwarding agent” non è necessario che voi dovete firmare come agente di un comandante, è riportato al punto 76, quindi qui vi dà una qualifica, una possibilità maggiore. Andiamo nel 78, velocissimo, abbiamo terminato. “Nel caso di presentazione di una polizza di carico prestampata, di messa a bordo, la cosiddetta “shipped on board”, la sua data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, a meno che la polizza di carico riporti una annotazione di messa a bordo separata e datata”. Noi ci siamo opposti fino alla fine su questa, poi è passata, tutto sommato l’abbiamo poi accettata perché comunque dava una maggiore possibilità, però scusate, voi siete dei tecnici, se io emetto una “on board Bill of Lading” e poi ci rimetto un’altra “on board” sopra, onestamente forse facevo prima a mettere, cambiare la data e mettere “correction approval” e mettere una firma, cioè l’“on board Bill of Lading” con una ulteriore annotazione di “on board” onestamente snatura completamente l’“on board” anche perché di norma un’“on board Bill of Lading” datata 10 si trova un timbro “on board” datato 9, e guarda caso che 9 era l’ultimo giorno per presentare la polizza di carico in utilizzo del credito. A me qualche dubbio mi viene, insomma. Con questo me lo devo far passare perché dice: ci può stare, in verità secondo il mio parere quando si emette un “on board” dovrebbe essere veramente la merce già “on board” Poi Fadda mi dice invece che non è vero, perché si mettono le “on board” perché abbiamo lì il modulo “on board” e si è messo l’“on board” invece era una “received of shipment” ci posso pure credere, però allora utilizzo il modulo corretto, insomma, anche dal punto di vista di responsabilità. Poi giustamente voi mi avete detto nell’intervallo, se non li faccio così quello cambia operatore di trasporto, fin quando tutti non agiamo allo stesso modo mi devo comunque adeguare. Io spero che questo adeguamento non possa portare a qualche problema in un momento successivo. Imbarcato in apparente buon ordine, caricato “on board” o altre espressioni non includono termini come spedito a bordo, hanno lo stesso significato di messa a bordo, “shipped on board” quindi si è voluto in qualche modo chiarire un po’ il discorso generale. Io mi fermerei qui perché vorrei lasciare un po’ di spazio, se c’è qualche domanda insomma, possiamo ancora andare avanti. Prego. 85 INTERVENTO (Fuori microfono). Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Allora, la “charter party” è stata regolamentata all’articolo 25, il perché non viene accettata è perché sostanzialmente per convinzione forse anche sbagliata devo dire, perché ormai il mondo è cambiato dei trasporti, perché nella “charter party” essendo essa soggetta a un contratto di noleggio, normalmente non si ha la stessa figura del responsabile, cioè il carrier può essere completamente diverso e quindi potrebbe non assumere le stesse responsabilità che invece assume nell’ambito di una polizza di carico pulita, tant’è per questo motivo si è voluto tenere proprio in disparte dicendo: c’è la possibilità di utilizzare, ma me lo devi chiedere esplicitamente, quindi il credito deve chiedere: “charter party and Bill of Lading also accepted”. Nella generalità dei casi si utilizza solamente per determinate tipologie di trasporti, una di queste è il trasporto per petroli, eccetera. Nella normalità dei casi viene sempre rifiutata, e basti che, e guardi stia attento, che basti che da un qualsiasi parte del documento si vede riportato “charter party” che viene praticamente rifiutato. Vi dirò di più, che nella nuova norma mi sembra che siano stati ancora più restrittivi, dicendo: se tu leggi da qualsiasi parte “charter” automaticamente devi rifiutare, quindi non sono tempi migliori, perché si vuol dire, siccome è un qualcosa di particolare, non voglio entrare nel merito perché dico che oggi forse non sarebbe neanche più il caso perché abbiamo visto che già il carrier se andassimo a leggere bene le polizze di carico, e voi me lo insegnate, se andiamo a vedere cosa c’è scritto dietro le polizze di carico quando c’è quella famosina frase “NVOCC” tanto per dire, che tanto ci fa paura, però non riusciamo, non la leggiamo perché è scritta dietro ma se dovessimo andare a leggere diciamo che quello non è un vettore convenzionale e quindi praticamente mi viene ancora sul dubbio sulla validità della polizza, però non entriamo nel particolare. Devo dire che ha ragione, è una polizza vista un po’ come satana, quindi di conseguenza non viene accettata. Qualora dovesse essere accettata, soprattutto in quel caso che l’ha chiesto addirittura essendo un Fob l’ordinante, bisogna stare attenti perché non vorrei che quel furbo l’abbia fatto apposta per evitare poi dopo di pagare il credito eh. Prego. INTERVENTO (Fuori microfono). 86 Alfonso SANTILLI - BancaIntesa: Ci vuole l’“on board”. Sì, tanto non c’è bisogno di metter la firma, è opportuno che ci sia l’“on board notation”. Giusto per concludere, vediamo un documento che ho rinvenuto io, l’ultimo, per dirvi a volte anche…, questa è una lettera di credito emessa dal Presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson nel 1803, il 4 luglio del 1803, consegnata in mano al capitano Meriwheter Lewis, non vi dice niente forse questo nome, vi dice però il nome di un film famosissimo con Spencer Tracy “Passaggio a nord ovest” se qualcuno di voi se lo ricorda, quando questo capitano dei Trappers, di queste truppe speciali, con le canoe sono andati a cercare la sorgente del Mississipi, per andare a vedere lo sbocco al mare del Missisipi, questo è un fatto veramente accaduto, e qui c’è il Presidente degli Stati Uniti d’America che di suo pugno fa questa lettera, firma questa lettera dicendo che nel momento in cui si appresta a fare questo grande viaggio per la scoperta - la sintetizzo - la scoperta del Missisipi, e si troverà a viaggiare per territori ostili e non conosciuti a questo Stato, “prego chiunque di dare una mano di aiutare queste truppe per finimenti, per vettovaglie, per stoviglie, per quello che hanno bisogno e di trarre effetti sul tesoro degli Stati Uniti d’America, e io mi impegno nella qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America ad onorare tutte le tratte che dovessero essere tratte sul Ministero del tesoro a regolamento di questa operazione - quindi - io Thomas Jefferson, Presidente degli Stati Uniti d’America ho sottoscritto questa lettera di credito generale per la quale firmo con la mia mano e con il nome”, quindi c’è un impegno del Presidente degli Stati Uniti ad onorare una lettera di credito, appunto, ecco la cartolarità della lettera. Questa andava in giro, la faceva vedere ai consoli, a generali, a chi era, chiaramente se la faceva vedere a Toro Seduto era un po’ difficile che capisse la questione del documento, però insomma se la faceva vedere a qualche paese amico poteva dargli una mano e quindi trarre sul tesoro degli Stati Uniti d’America. Questo è un modo di utilizzo del credito documentario, un po’ simpatico che però - ripeto è - uno strumento che, se bene utilizzato fa la fortuna dei popoli, perché si può iniziare a lavorare con chi non si conosce tramite questo strumento, se non ci fosse stato molto probabilmente molte ma molte transazioni non sarebbero state completate. E’ chiaro che la sua struttura, la sua complessità, la astrattezza e il formalismo fanno un ottimo strumento ma non si deve mai abusare. L’ultimo messaggio che vi volevo dare, oltre al saluto chiaramente, è quello di avere il tempo, diciamo, poco tempo, rubandolo anche eventualmente, di leggervi almeno quei tre o quattro articoli che sono assolutamente necessari per il vostro lavoro, parlo dell’articolo 23, parlo del 24, del 25, del 32, sono pochi articoli delle norme e usi uniformi della Pubblicazione 500 e poi quando ci sarà la nuova versione ritengo che forse ci rivedremo, se vi ricordate, se avrete voglia di partecipare a questo incontro, ci saremo ancora noi. Grazie a voi. 87 INTERVENTO: Io rinnovo naturalmente il grazie al dottor Santilli, al dottor Forcati per la disponibilità, per tutto quanto insomma c’è stato rappresentato, per le osservazioni, per il materiale che è stato distribuito, perché insomma comunque anche materiale di valore. Ritengo che come categoria, come Associazione Spedizionieri sono estremamente soddisfatto di questa giornata e sono soprattutto soddisfatto di quello che si potrà fare insieme per dare seguito a questo primo incontro, per cui sicuramente Credimpex avrà a breve un nuovo socio che è la Spediporto, nuovo associato, in modo tale che possiamo anche così in questo modo stringere di più un rapporto. Il nostro interesse è quello sicuramente di seguire i lavori della Camera di Commercio internazionale quindi gli aggiornamenti che verranno ad essere formalizzati penso già nella prima parte del prossimo anno, per cui il nostro non è un saluto, è un arrivederci, o magari con l’auspicio di poter creare insieme dei momenti non soltanto di condivisione, di analisi, di valutazione, ma proprio di specifico approfondimento su casi, su situazioni, perché soltanto così si può costruire una professionalità che, come diceva l’avvocato Fadda all’inizio di questa mattinata, può rigenerare la categoria, può rigenerare un attimo il nostro tipo di attività e qualificarne l’importanza, quindi poi anche lo stesso valore che può avere. Io naturalmente ricordo, saluto da parte del Presidente Lazzeri e del dottor Roberto Daffara che hanno dovuto lasciare anzitempo questa riunione. L’impegno a distribuire a chi volesse o ne facesse richiesta, le slides che sono sempre state messe a disposizione dal dottore Santilli, immagino che sia molto comodo rivederle, riguardarle, magari commentarle anche con l’ausilio del libretto che ci è stato fornito. Naturalmente a tutti voi anche l’invito a segnalare eventuali casi, situazioni, questioni, quesiti che magari lì per lì in questo momento, dopo alcune ore di attenzione, possono magari essere sfuggiti o poi magari succede spesso che si torna in azienda, ci si confronta con la quotidianità, emergono casi che potrebbe essere utile dire: “Ma guarda, questo potrebbe un caso che un domani se avrò la possibilità o potrò partecipare ad un altro incontro, mi piacerebbe esaminare”. Fatelo, prendetene nota, fatecelo sapere, perché possono costituire dei casi di studio su cui poi avviare ulteriori approfondimenti. Un grazie a tutti per la partecipazione, spero che la giornata sia trascorsa in modo con vostro piacere nell’interesse e quindi auguro a tutti una buona giornata. Arrivederci e grazie. 88