Regolamento POLIZIA URBANA RURALE
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Regolamento POLIZIA URBANA RURALE
COMUNE di MASERADA SUL PIAVE REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA URBANA E RURALE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 31.10.2006 1 PRINCIPI GENERALI art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha per oggetto le norme riguardanti la Polizia Urbana e Rurale nel territorio del Comune di Maserada sul Piave. Esso è finalizzato ad uniformare i comportamenti, i diritti, gli obblighi e le interazioni tra gli individui e tra gli individui ed il territorio non altrimenti precisamente normati da Leggi dello Stato o della Regione del Veneto. Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell’igiene dei cittadini e dell’ambiente. art. 2 Poteri del Sindaco Il servizio di polizia rurale è svolto dagli organi di Polizia Locale con l’apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V.; dalla A.S.L. – Settore Igiene Pubblica, Ambientale e Veterinaria; delle Società fornitrici dei servizi idrici integrati; dei Vigili del Fuoco; degli Uffici Lavori Pubblici, degli Uffici Tutela Ambientale degli enti sovrapposti; di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Il Sindaco può emanare Ordinanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sulle materie riguardanti il presente Regolamento. art. 3 Ambito di applicazione Tutti i cittadini residenti, o comunque presenti, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Maserada sul Piave sono tenuti al rispetto del Regolamento. art. 4 Natura del servizio Il controllo e gli interventi in materia di polizia urbana e rurale hanno natura amministrativa e vengono svolti dal Servizio di Polizia Locale. art. 5 Ordinanze Fatto salvo il rispetto delle norme previste dalle Leggi e Regolamenti dello Stato e della Regione del Veneto, nonché delle altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle Comunali, per la realizzazione e finalizzazione di norme contenute nel presente Regolamento possono essere emanate Ordinanze specifiche. Le stesse vengono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. POLIZIA URBANA art. 6 Autorizzazioni Le autorizzazioni di competenza dei Comuni, o su delega di sovrapposti organi competenti, vengono rilasciate previa istruttoria positiva da parte degli Uffici competenti e le stesse sono soggette al controllo degli organi di Polizia. art. 7 Contenuto e durata delle Autorizzazioni Le autorizzazioni contengono l’indicazione dei destinatari, l’argomento dell’Autorizzazione, la durata e le eventuali prescrizioni date dalle Leggi o dall’Amministrazione. Decadono alla scadenza e possono venir revocate, a giudizio dell’Autorità Comunale, a seguito della perdita dei requisiti fondamentali che ne hanno permesso il rilascio, o per gravi motivi di ordine pubblico, o per gravi inosservanze delle Leggi o delle prescrizioni date. 2 art. 8 Sospensione e Revoca delle Autorizzazioni Le Autorizzazioni, con atto motivato del Responsabile del Servizio, vengono sospese temporaneamente qualora le carenze, o comportamenti, di cui al comma precedente possano risultare sanabili e vengano sanate entro i termini ingiunti dall’Autorità Comunale. Qualora la sanatoria non sia possibile o non vengano rispettate le prescrizione date esse vengono revocate, sempre con atto motivato del Responsabile del Servizio. Gli atti di revoca o sospensione devono far seguito a precisi addebiti contestati all’intestatario della autorizzazione e dopo che lo stesso abbia potuto godere della difesa nei tempi e nei modi previsti dall’art. 22 della L. 24.11.1981, n. 689. art. 9 Attività commerciali Gli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali vengono determinati con Ordinanza del Sindaco sentite le Associazioni di categoria e tenuto conto delle tipologie merceologiche, della distribuzione nel territorio, delle esigenze della cittadinanza e dell’evolversi delle normative. art. 10 Commercio ambulante Gli orari di effettuazione del commercio ambulante vengono determinati con Ordinanza del Sindaco per le diverse tipologie di esercizio: tipo A commercio ambulante a posto fisso (mercato settimanale). tipo B commercio ambulante itinerante. Per le manifestazioni occasionali: fiere, sagre, mercatini, ecc. l’orario viene sempre determinato con Ordinanza del sindaco. art. 11 Posteggi temporanei per feste e manifestazioni L’assegnazione dei posteggi temporanei in occasione di feste patronali e/o manifestazioni occasionali viene effettuata, previa presentazione di domanda, dalla Polizia Locale tenuto conto dei diritti di anzianità e delle esigenze dell’Amministrazione Comunale. art. 12 Atti vietati nel commercio ambulante E’ vietato lo strillonaggio, l’uso di strumenti fonici o di amplificazione regolati in modo tale da arrecare disturbo alle altre attività commerciali od alla quiete pubblica. E’ vietata la sistemazione dei banchi di vendita, o delle attrezzature, in maniera tale da ostruire il normale flusso delle persone costringendole ad un forzato rallentamento davanti al banco di vendita. art. 13 Rifiuti solidi urbani E’ predisposto nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivante dall’adesione del Comune di Maserada sul Piave al Consorzio Intercomunale Priula. Tale servizio si concretizza con la collaborazione dei cittadini nella separazione dei rifiuti domestici, nel conferimento differenziato degli stessi, nel corretto utilizzo di contenitori e sacchetti messi a disposizione gratuitamente e nel conferimento al CERD dei rifiuti ingombranti, il tutto nel rispetto delle Leggi e del Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti. art. 14 Conferimento dei rifiuti solidi urbani E’ fatto obbligo di procedere al conferimento differenziato nelle tipologie e nei tempi organizzati dal Consorzio Priula. Per le attività produttive, commerciali e di servizio è fatto obbligo di provvedere in proprio per il conferimento dei rifiuti speciali. Da tale obbligo discende il successivo obbligo di tenuta del registro di scarico dei rifiuti speciali. 3 art. 15 Atti vietati nella gestione e conferimento dei rifiuti solidi urbani In riferimento al conferimento e gestione dei rifiuti sono atti vietati: 1 - Sistemare rifiuti fuori dagli appositi cassonetti di raccolta. 2 - Abbandonare rifiuti su aree pubbliche e private. 3 - Scaricare od abbandonare rifiuti in acque superficiali o sotterranee, sulle rive di canali e fossati. 4 - Immettere rifiuti di imballaggi terziari nel circuito di raccolta e smaltimento del secco domestico. 5 - Immettere rifiuti ingombranti, pericolosi, oleosi, pneumatici ed ogni altra tipologia conferibile al CERD, nel circuito di raccolta e smaltimento del secco domestico. 6 - Scaricare, nelle aree predisposte per la raccolta, i rifiuti senza rispettare la tipologia di differenziazione. 7 - Bruciare i rifiuti. 8 - Lasciare su suolo pubblico, in maniera tale da costituire pericolo od intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli, i cassonetti per il conferimento dei rifiuti. 9 - Recuperare senza autorizzazione materiali dai cassonetti o dal centro di raccolta differenziata (CERD). art. 16 Igiene dell’abitato Sono vietati, in aree pubbliche e private depositi, anche temporanei, di rifiuti ed immondizie. E’ altresì vietato il deposito di materiale, di qualsiasi specie, non destinato ad un utilizzo nel ragionevole tempo per il quale è stato prodotto. Qualora tale deposito avvenga su aree pubbliche esso deve essere preventivamente autorizzato. E’ vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. E’ vietato lasciare i terreni e le siepi in stato di abbandono ed è obbligatorio effettuare lo sfalcio delle erbe infestanti prima della loro produzione di seme. art. 17 Rispetto delle acque E’ vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private. E’ vietato lavare, con o senza detersi o detergenti, il bucato od altro, compresi autoveicoli ed animali, nelle fontane ad uso pubblico o nelle derivazioni pubbliche dell’acqua, quali le derivazioni antincendio. E’ vietato gettare o scaricare nelle caditoie e condutture delle acque meteoriche, sia pubbliche che private, qualsiasi materiale, particolarmente se lo stesso è putrescibile od inquinante. art. 18 Rispetto delle prese d’acqua di pubblica utilità In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti od altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e del “Regolamento per l’utilizzazione agronomica degli effluenti . . .” è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di m. 200 dalle prese d’acqua che alimentano fontane e/o condutture d’acqua di pubblica utilità. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a m. 50. art. 19 Interventi su aree non edificate Le aree private, o soggette a concessione, devono essere tenute sgombre da erbacce, arbusti o piante infestanti in modo da non creare riparo e sviluppo di insetti, ratti, rettili od altri animali che possono risultare fastidiosi, pericolosi o dannosi per l’igiene e la salute. Sulle stesse aree, in presenza di tali animali, devono essere effettuati, a carico dei proprietari o concessionari, i trattamenti di derattizzazione e/o disinfestazione. art. 20 Bonifica delle aree ed azioni di contenimento della proliferazione animali Le aree private urbane, e quelle extraurbane che non ne abbiano le caratteristiche naturali, devono essere bonificate da pozze d’acqua od acquitrini che possono essere fonte di sviluppo per zanzare ed altri insetti. I proprietari di siti ed attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed altri animali (silos, accumuli reumatici, ecc.) sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di prevenzione e lotta per il contenimento della proliferazione di insetti ed altri animali molesti o nocivi. 4 art. 21 Acque meteoriche e precipitazioni nevose Gli stillicidi delle case e le acque meteoriche non possono essere scaricate sulle strade o sulle piazze, ma devono essere raccolte ed incanalate nelle reti di smaltimento. La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere scaricata od accumulata nelle strade o sulle piazze. art. 22 Lavori su luoghi di pubblico passaggio I luoghi pubblici o privati soggetti a pubblico passaggio, qualora siano interessati da lavori che ne deformino il fondo, restringano la sede o creino comunque situazioni di pericolo, devono essere debitamente protetti e segnalati, con particolare attenzione nelle ore notturne e nei casi di scarsa visibilità, a cura degli esecutori dei lavori. art. 23 Salvaguardia di alberi e piantagioni su spazi pubblici E’ vietato danneggiare gli alberi e le piantagioni lungo le strade, nelle aiole e negli spazi pubblici. Sugli alberi lungo le strade e sulle strutture pubbliche non predisposte a ciò, è vietata l’affissione di manifesti, scritti, disegni, striscioni od altro. Cartelli e manifesti eventualmente temporaneamente autorizzati per particolari manifestazioni devono essere immediatamente e completamente rimossi, a cura degli organizzatori, al termine delle stesse. art. 24 Rispetto dei monumenti, fabbricati ed opere pubbliche E’ vietato danneggiare, insudiciare o comunque rovinare monumenti, fabbricati, opere e manufatti pubblici, ivi compresi i segnali stradali. TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI art. 25 Definizioni Con il termine di animale si intende fare riferimento, ove non diversamente indicato, a tutte le specie di animali non specificatamente escluse dal presente Regolamento. Per animali da compagnia si intendono tutti gli animali tenuti senza fini di lucro e non a scopo alimentare. Le norme che seguono si applicano a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà, che dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale. art. 26 Esclusioni Sono escluse dall’applicazione delle norme che seguono le seguenti attività: 1 - attività economiche inerenti gli animali da reddito o ad esso in ogni modo connesse nel rispetto di quanto previsto nel seguente art. 26. 2 - attività connesse al prelievo venatorio, all’addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere, quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti. 3 - attività di raccolta molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata. 4 - attività di disinfestazione e derattizzazione. 5 - sperimentazione animale in quanto già normata con disposizioni nazionali e comunitarie. art. 27 Profili istituzionali 1 - Il Sindaco, nei modi e termini di sua competenza, esercita la tutela delle specie animali, vigila sull’osservanza delle Leggi e Norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento. 2 - Il Comune riconosce la validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali specialmente se produttive di iniziative atte a favorire la sopravvivenza 5 delle specie in difficoltà. Inoltre si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi dello Stato. 3 - Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. 4 - Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso tutti gli animali. 5 - Il Comune promuove, in collaborazione con l’ASL n. 9 e le Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte all’Albo Regionale, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini, nonché corsi di aggiornamento e formazione. art. 28 Detenzione e maltrattamento degli animali 1 - E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale nel territorio comunale. Si fa salva la liberazione, in luoghi adatti e ad opera di personale addestrato ed autorizzato, di animali destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti da centri di recupero autorizzati. 2 - Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso. Deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela garantendone le sue esigenze relative a caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali. Deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie, se ferito o malato farlo curare da un veterinario e porre in essere le prescrizioni impartite. 3 - I proprietari o detentori di animali devono porre in essere ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. 4 - Chiunque possieda animali da compagnia e/o esemplari di razza canina, e loro incroci, a rischio di maggior aggressività ha l’obbligo di seguire ogni disposizione di Legge, e di buon senso, per evitare danneggiamenti a persone e cose. Per le razze indicate dalla Legge dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale. 5 - E’ vietata la macellazione di animali con pratiche crudeli, ovvero omettendo il preventivo stordimento. 6 - E’ vietato sottoporre animali a doping per esaltarne lo sviluppo o le prestazioni. 7 - E’ vietato tenere gli animali, non naturalmente predisposti, all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Tutti gli insediamenti dovranno avere un riparo sufficiente almeno a riparare dalla pioggia, venti ed intemperie naturali, comunque consono alle esigenze minime della specie. Le strutture dovranno essere pulibili secondo i dettami delle norme zootecniche della specie ricoverata, nonché a norma con i regolamenti edilizi vigenti. 8 - Nella realizzazione di nuovi ricoveri dovranno essere tenute in debito conto, oltre le distanze di Legge dai confini, anche le disposizioni delle strutture rispetto gli edifici preesistenti per non arrecare disturbo. Inoltre dovranno essere attuati tutti quegli accorgimenti necessari perché non vi siano odori, presenza di mosche od insetti fastidiosi, rumori od altri inconvenienti. 9 - E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali. 10 - E’ vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in particolare in spazi troppo angusti, scarsamente aerati o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell’acqua o del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla salute. Condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo dal Medico Veterinario. 11 - E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenza, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche. 12 - E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri. 13 - E’ vietato utilizzare animali per pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimento tra animali. 14 - E’ vietata la colorazione artificiale degli animali ad esclusione della identificazione per l’attività zootecnica ed alla colorazione di uccelli e pesci, per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l’utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l’alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il rispetto dell’animale. 15 - E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Nel trasporto devono essere assicurati: a - l’areazione del veicolo b - la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati c - la protezione da condizioni eccessive di calore o freddo per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale 6 16 17 18 - 19 - d - nel caso di trasporto su mezzi trainati i gas di scarico del mezzo trainante non devono penetrare nell’abitacolo dell’animale trasportato e - nel trasporto su autoveicoli devono essere rispettate le norme del Codice della Strada f - è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore E’ vietato utilizzare animali di qualunque tipo ed in qualunque stato per la pratica dell’accattonaggio. E’ vietato spellare o spiumare animali vivi ed è vietato strapparne il pellame. Qualsiasi intervento atto a modificare l’integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un veterinario. Restano comunque vietate l’ablazione delle unghie (onisectomia) e delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da motivi sanitari. E’ ammessa l’ablazione delle dita sopranumerate, mentre sono vietati gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l’aspetto dell’animale, quali taglio della coda o delle orecchie. E’ vietato uccidere animali da compagnia o d’affezione se non con metodo eutanasico praticato sa un veterinario. art. 29 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica E’ vietato molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle Leggi che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie e dell’allevamento ai fini amatoriali, nonché di ripopolamento. art. 30 Avvelenamenti e trappole 1 - E vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo od in qualunque forma alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possono accedere animali, con l’esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite da personale addestrato con modalità e sostanze tali da ridurre il rischio di avvelenamento per le altre specie animali. 2 - I medici veterinari che abbiano il sospetto clinico o la conferma da esami di laboratorio di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici sono tenuti a segnalare la cosa all’Amministrazione Comunale. Nella segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno, se conosciuto e la zona in cui l’avvelenamento, od intossicazione sono avvenuti. 3 - Qualora si verificassero casi di avvelenamento in zone extraurbane o zone destinate a ripopolamento o cattura, il Sindaco, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria, turistica e/o di pascolo. Le zone interessate dovranno essere segnalate da appositi cartelli. 4 - E’ vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche. art. 31 Divieto di offrire animali in premio, vincite oppure omaggio 1 - E’ vietato offrire mammiferi od uccelli vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo. E’ fatta eccezione per animali da consumo alimentare ed animali da allevamento ad allevatori. 2 - Le norme di cui al precedente comma non si applicano alle associazioni animaliste nell’ambito di iniziative con lo scopo di adozione. art. 32 Attraversamento di animali Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali saranno prese tutte le iniziative atte a favorire l’attraversamento in sicurezza, anche con la realizzazione di idonee strutture, quali condotti sotterranei, per consentire l’attraversamento in sicurezza. Inoltre sarà predisposta idonea cartellonistica rispondente alle previsioni del Codice della Strada. 7 art. 33 Alimentazione degli animali L’alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con alimenti non inquinati e che non devono contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente od indirettamente alla salute od integrità fisica. Sono escluse le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni). La quantità di cibo deve essere sempre consentire a tutti gli animali di sfamarsi evitando episodi di competizione per il cibo. E’ sempre vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione. art. 34 Pet-therapy e cani per disabili Il Comune di Maserada sul Piave appoggia i programmi di preparazione di cani per disabili e l’utilizzazione degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone, associazioni ed Enti con competenze specifiche. A tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti. art. 35 Esposizione e commercializzazione di animali I commercianti di animali, compresi quelli in forma occasionale e senza strutture fisse. Devono informare adeguatamente l’acquirente sulle esigenze fisio-etologiche degli animali in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili. Nei negozi, e nelle manifestazioni fieristiche di commercializzazione, devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare: 1- E’ vietato, agli esercizi commerciali fissi esporre al pubblico animali per un orario superiore a quello di apertura. In caso di inamovibilità delle strutture e degli animali si devono comunque rispettare le disposizioni del presente Regolamento. Il servizio veterinario può disporre la riduzione dei tempi. Oppure la modifica degli stessi o delle modalità di esposizione. 2- I piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento. 3- Deve essere assicurato il benessere dell’animale, indipendentemente dal tempo di permanenza temporale nello stesso locale di vendita o gabbia di esposizione. 4- Nelle ore notturne deve essere adeguatamente assicurato l’oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste. 5- Durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di acqua e cibo e la giusta illuminazione. 6- È vietata la somministrazione di animali vivi, per le specie previste, alla presenza od in vista di terzi o persone comunque estranei alla conduzione dell’attività commerciale. 7- E’ vietata l’esposizione di animali alla presenza di raggi solari diretti tali da creare malessere. Ove richiesti dovranno essere adottati tutti i provvedimenti per mitigare gli eccessi luminosi. 8- Le gabbie devono essere adeguate alle dimensioni e numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine. (vedi allegato A). 9- Deve essere sempre garantito l’abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. 10- E’ vietata, ad esclusione degli spazi e manifestazioni appositamente organizzati, la commercializzazione ambulante ed occasionale di animali. 11- I commercianti non potranno vendere animali a minori di anni 18 privi dell’assenso scritto dell’esercente la patria potestà. art. 36 Mostre, fiere, esposizioni e circhi 1- L’allestimento di mercati, mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali, nonché l’attendamento di circhi, è soggetto ad autorizzazione. Per il rilascio di tale autorizzazione sarà necessario il parere favorevole del Servizio Veterinario dell’ASL n. 9 di Treviso. La domanda di autorizzazione dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell’organizzazione della manifestazione. 8 2- Le strutture circensi sono soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla normativa specifica anche in relazione agli animali esotici posseduti, nonché ad ogni altra normativa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione e della pubblica sicurezza. 3- E’ vietato l’allestimento di mostre di cuccioli. 4- Le aree e le strutture pubbliche, o aperte al pubblico, utilizzate per l’organizzazione di mostre, fiere, esposizioni di animali dovranno essere pulite, disinfettate e, ove ricorra, disinfestate, al termine delle manifestazioni. art. 37 Sotterramento animali d’affezione E’ consentito il sotterramento degli animali da compagnia e d’affezione morti, in terreni privati o messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, solo qualora sia stato possibile escludere qualsiasi pericolo di malattia trasmissibile all’uomo o ad altro animale. Tale condizione sarà certificata da un medico veterinario. In caso diverso per l’eliminazione della carogna sarà necessario attenersi alle indicazioni del medico veterinario. art. 38 Conduzione di animali 1- Sui mezzi di trasporto pubblico il trasporto degli animali è consentito nei limiti e nel rispetto delle norme e regolamenti stabiliti dal gestore del servizio. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o conduttore il quale avrà cura che l’animale non sporchi o crei disturbo, pericolo o danno alcuno. Per l trasporto pubblico dei cani sono obbligatori guinzaglio e museruola. 2- E’ vietato detenere o consentire l’accesso di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti. La possibilità di accesso ai luoghi di somministrazione è concessa dove norme superiori lo permettano e con le modalità dettate dalle stesse. 3- La possibilità di detenere od introdurre animali negli alberghi è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di divieto, deve apporre sulla porta di ingresso un apposito adesivo. 4- L’uso di guinzaglio lungo, od allungabile, deve essere commisurato alla possibilità di controllo dell’animale. 5- E’ vietato condurre al guinzaglio o catena animali selvatici e/o esotici. 6- E’ vietato condurre animali nei cimiteri. Sono esentati dall’obbligo i non vedenti per i loro cani accompagnatori. art. 39 Danni al patrimonio pubblico In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico a causa di una carente sorveglianza dei propri animali, il proprietario e/o detentore dovrà provvedere alla completa rifusione del danno. art. 40 Responsabilità civile Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall’animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato provocato con nesso causale direttamente dall’animale indipendentemente dall’agire dell’uomo. POLIZIA RURALE art. 41 Animali da allevamento Gli animali possono essere allevati in apposite strutture autorizzate. Per tali allevamenti devono essere previste e realizzate idonee concimaie costruite a regola d’arte con platea impermeabile e vasche, parimenti impermeabili, per la raccolta del colaticcio. Le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono essere dimensionate in maniera tale da consentire una adeguata maturazione del letame e dei liquami. 9 art. 42 Distanze degli animali dalle abitazioni Gli allevamenti allo stato brado di animali sono ammessi purchè nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di civile convivenza. Gli animali devono comunque essere tenuti a delle distanze minime dalle abitazioni e precisamente: m 20 per polli, conigli, anatre, oche, faraone, animali da cortile a carne bianca in genere. m 50 per cavalli, bovini, ovini, suini, animali di grossa taglia a carne rossa in genere. art. 43 Divieto di pascolo E’ vietato il pascolo vagante sulle aree pubbliche e private in assenza dell’esplicito consenso dei proprietari. Per raggiungere i luoghi di pascolo gli animali devono essere adeguatamente trasportati, pertanto è’ vietato il transito vagante sulle pubbliche vie. art. 44 Emissioni di odori molesti I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione materiale organico ed agro-industriale dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l’emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità. art. 45 Stalle e concimaie I proprietari di stalle dovranno rispettare i parametri urbanistici previsti dall’Amministrazione Comunale e la normativa igienico-sanitaria vigente sia nazionale che regionale. Dovranno essere rispettati i “normali livelli di tollerabilità” riguardo: rumori non fissi e riproducibili odori molesti eliminazione della proliferazione di insetti ed altri animali infestanti con interventi di disinfestazione Le stalle dovranno essere di idonee concimaie e vasche di stoccaggio dei liquami, a tenuta stagna e dimensionate in base al numero e tipologia di capi allevati. Oltre allo stoccaggio del letame e degli effluenti, il titolare dell’allevamento è tenuto a segnalare alle autorità competenti le modalità d’uso degli stessi (utilizzo agronomico) nel rispetto della normativa e regolamentazione vigenti. E’ vietato qualsiasi accumulo o deposito di letame sul terreno. E’ consentito un deposito temporaneo massimo di 7 (sette) giorni in attesa di immediato utilizzo. art. 46 Trasporto del letame, dei liquami e degli effluenti E’ consentito l’uso agronomico del letame in agricoltura purchè dopo congrua maturazione e nel rispetto del “Regolamento per l’utilizzazione agronomica degli effluenti . . .” Il trasporto sulle strade deve avvenire in maniera tale che non vi siano perdite di carico, perdite di colaticcio e che non vi siano emissione di odori molesti. I carichi di letame devono essere adeguatamente coperti con teli impermeabili. Il trasporto dei liquami e degli effluenti dovrà avvenire mediante carro botte a tenuta stagna. art. 47 Lotta alle malattie infettive negli allevamenti I titolari di allevamenti con animali infetti o sospetti da una delle malattie inserite nell’elenco di quelle soggette a denuncia ai sensi del D.P.R. 320/54, devono immediatamente notificare il caso alle autorità sanitarie competenti. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva il proprietario, in attesa dell’intervento dell’autorità sanitaria dovrà provvedere all’isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo. Lo smaltimento di animali morti deve avvenire, di norma, mediante invio ad uno stabilimento autorizzato. In casi eccezionali il Sindaco con propria Ordinanza, su conforme parere dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell’U.L.S.S. competente, può consentire l’interramento degli animali morti. L’interramento è sempre vietato senza la preventiva autorizzazione dell’autorità sanitaria. E’ sempre vietata la commercializzazione di carni provenienti da animali infetti. 10 FONDI AGRICOLI art. 48 Conduzione dei fondi agricoli I proprietari ed i conduttori di terreni agricoli devono tenere gli stessi in buono stato di manutenzione. In particolare coloro che tengono i terreni incolti con il sistema set-side, o comunque incolti in attesa di lavorazione devono provvedere allo sfalcio costante delle erbacce infestanti, almeno due volte l’anno e comunque sempre prima che le stesse arrivino a maturazione. Inoltre i terreni lasciati incolti non devono diventare ricettacolo per animali infestanti o dannosi. Infine i terreni devono essere mantenuti salubri e privi di acquitrini ed impaludamenti. art. 49 Atti vietati sulle strade (particolarmente in aree rurali e serventi fondi agricoli) E’ proibita ogni alterazione o modifica della massicciata o delle pertinenze delle strada comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito, nonché l’alterazione di forma e d’uso delle stesse. Su tutte le strade è vietato: Imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato da macchine agricole, con deiezioni animali, con liquami di origine animale o liquidi contenenti presidi sanitari (es. fitofarmaci). L’operatore che, a causa del lavoro dovesse compiere uno di questi atti è tenuto all’immediata pulizia del fondo stradale, anche con il lavaggio dello stesso. Se l’intervento di lavaggio del fondo stradale può rappresentare un pericolo (es. per ghiaccio o scivolosità) è fatto obbligo all’operatore informare immediatamente gli organi di Polizia Locale. Gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo, compresi gli scarti di sfalcio, o corpi di animali morti o parti di scarto degli stessi. Transitare sulle strade con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono danneggiare il sedime stradale. Eventuali transiti necessari dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dall’ente proprietario della strada. Transitare con mezzi cingolati senza protezione Trainare a strascico qualsiasi oggetto che possa danneggiare il fondo stradale o costituire pericolo per la circolazione. L’occupazione, anche temporanea e provvisoria, di spazi della sede stradale senza la preventiva autorizzazione. art. 50 Lavorazione di terreni prospicienti strade e fossi I proprietari di terreni prospicienti strade e fossi devono evitare che colture o materiali accumulati sul terreno invadano la sede stradale o precludano la visibilità sulla stessa. Le operazioni di lavorazione dei terreni dovranno avvenire conservando una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, od i fossi, tale da consentire le manovre necessarie senza che vi sia l’utilizzo della sede stradale, senza arrecare danno alla stessa, né alle pertinenze o provocando il restringimento dei fossi laterali od interpoderali. art. 51 Mantenimento di scoli e fossi 1- Ai proprietari di terreni laterali alle strade pubbliche e/o vicinali e fatto obbligo di mantenere efficienti i fossi laterali alle strade ripristinandoli così da consentire lo scolo delle acque meteoriche dalle strade ed impedire lo scolo nelle strade delle acque provenienti dai terreni eventualmente anche con la realizzazione di appositi interventi. 2- Ai proprietari e/o conduttori di terreni con fossi interpoderali è fatto obbligo di provvedere al loro spurgo in modo da mantenerli sgombri da vegetazione infestante ed evitare il formarsi di depositi che ostruiscano il naturale deflusso delle acque meteoriche. art. 52 Lavori di migliorie agrarie Nella realizzazione di ricomposizioni fondiarie, migliorie agrarie e sistemazione dei fondi è fatto obbligo di dare preventiva comunicazione degli interventi agli Uffici Comunali, con indicazione dettagliata dei lavori da eseguire, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. 11 La realizzazione di tali lavori comporta l’obbligo di ricostruzione e rifacimento di eventuali margini e fossi interpoderali in maniera da garantire almeno la preesistente capacità di invaso e scolo delle acque. art. 53 Insetti impollinatori Si riconosce l’importanza e la validità della difesa degli insetti impollinatori ed in particolare delle api domestiche. Per questo chiunque esegua interventi di disinfestazione con anticrittogamici in vigneti e frutteti, prima dell’intervento deve provvedere allo sfalcio e raccolta delle erbe sottostanti, in particolare se queste sono nel periodo di fioritura. E’ vietato effettuare trattamenti insetticidi fitosanitari durante il periodo di fioritura delle colture per evitare danni agli insetti pronubi (impollinatori), fatti salvi i prodotti fungicidi compatibili e non nocivi. art. 54 Distanze siepi ed alberi dai confini Chi volesse piantare alberi presso il confine è tenuto a rispettare le seguenti distanze dal confine stesso: m 3 in caso di piantagione di alberi ad alto fusto; m 2 per alberi non di alto fusto; m 0,50 per siepi vive mantenute ad una altezza non superiore a m 2,5 dal piano medio campagna. Quest’ultima distanza può essere anche inferiore se a confine esiste un muretto di recinzione, proprio od in comune; in questo caso la siepe non può superare l’altezza del muretto. La distanza, infine, può essere derogata se la siepe è comune. art. 55 Cura e manutenzione delle siepi I proprietari hanno l’obbligo di curare la manutenzione delle siepi. In particolare le siepi fiancheggianti le strade devono essere tenute in maniera tale da non nascondere segnali stradali, ridurre la visibilità o rendere pericolosa la circolazione con il restringimento della carreggiata. I proprietari o conduttori dei fondi devono provvedere alla costante potatura. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni deve essere smaltito mediante conferimento al C.E.R.D. o direttamente all’interno dell’azienda con la sua trasformazione in materiale utilizzabile evitandone l’accumulo selvaggio che possa causare inconvenienti igienicosanitari o favorire il ricovero di animali. I proprietari o conduttori di alberature e siepi sono tenuti alla costante manutenzione delle stesse così da impedire che, a causa di intemperie, od altre calamità, rami od interi alberi possano cadere sulle strade o sui fossi. In caso di caduta accidentale di rami od alberi sulle strade o nei fossi i proprietari o conduttori sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile assumendo tutte quelle iniziative atte alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, animali o cose. art. 56 Irrigazione dei fondi L’irrigazione dei fondi agricoli deve avvenire in maniera tale da non arrecare danni o molestie a terzi. In particolare non si devono avere sversamenti a raso, nè a pioggia, sulle sedi stradali. art. 57 Difesa contro i parassiti delle piante I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti: a - Lotta obbligatoria per Legge il cancro colorato del platano la processionaria dell’abete e del pino b - Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per Legge, contro: il bruco americano il cancro del cipresso la graziosi dell’olmo 12 art. 58 Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante La prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante si sviluppa nelle seguenti modalità: 1 - Vendita di piante e sementi: Potranno essere vendute nel territorio comunale solamente prodotti esenti da malattie riconosciute gravi e/o da quarantena, da parte del Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso sia richiesto, piante e sementi dovranno essere accompagnate dalla documentazione fitosanitaria prevista (passaporto). Nel caso di vivaisti che effettuano la vendita, gli stessi devono essere autorizzati dalle competenti autorità fitosanitarie. Le sementi devono riportare nelle confezioni gli estremi autorizzativi dell’ente preposto. 2 - L’utilizzo di prodotti fitosanitari se fatto in modo scorretto può arrecare danno all’ambiente e fastidio a terzi per cui si rendono obbligatori i seguenti comportamenti: Per l’utilizzo di prodotti Molto Tossici (T+), Tossici (T) e nocivi (XN) è obbligatorio il possesso del patentino rilasciato dagli organi competenti. Possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati per la coltura trattata. I prodotti possono essere utilizzati unicamente nei tempi e modi previsti in etichetta del prodotto. Le attrezzature utilizzate devono essere idonee ed evitare al massimo la dispersione al di fuori della coltura trattata. 3 - In ambito hobbistico e/o familiare non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari il cui utilizzo è riservato esclusivamente all’uso professionale. Per questo utilizzo sono autorizzati i prodotti contrassegnati come presidi medico chirurgici (PMC) ed i prodotti per piante ornamentali (PPO). E’ fatto obbligo a chi utilizza sostanze fitosanitarie comunque pericolose per l’uomo, gli animali o l’ambiente di adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. L’uso non conforme di sostanze pericolose è oggetto di sanzioni amministrative quando non sanzionato in maniera più grave dal Codice Penale. art. 59 Trattamento con prodotti chimici L’esecuzione di trattamenti con presidi chimici in genere nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti dovrà essere effettuato da personale qualificato, munito di patentino, se richiesto, ed adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a persone, animali ed all’ambiente. Si dovrà pertanto: Operare in assenza di vento in modo da evitare che il presidio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà. Lungo il confine è necessario operare con mezzi tecnici tali da impedire che il prodotto ricada in proprietà di terzi. Conferire i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatri e presidi sanitari presso gli appositi contenitori del Ce.R.D., mentre gli agricoltori dovranno consegnare i contenitori vuoti a soggetti autorizzati alla raccolta dei rifiuti speciali. Non abbandonare o accatastare i contenitori vuoti in luoghi accessibili a persone terze od animali in modo che possano creare dei danni a persone, animali od all’ambiente. Non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio direttamente in acque superficiali o sotterranee. Non bruciare i contenitori vuoti. Evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatri e presidi sanitari dai mezzi ed attrezzature utilizzate per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere. POLIZIA URBANA E RURALE art. 60 Occupazione sedi stradali Nell’esecuzione di lavori edili, cantieristici, commerciali, industriali, artigianali od altro è vietata l’occupazione di sede stradale senza la preventiva autorizzazione comunale. Nei casi di eccezionalità la presenza di mezzi e strutture deve essere debitamente segnalata e la sede stradale deve essere lasciata in perfetto stato. 13 art. 61 Quiete pubblica Premesso che di norma non possono essere superati i livelli di emissione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale il Regolamento è posto a salvaguardia dell’occupazione e del riposo dei cittadini dai rumori molesti. I mestieri rumorosi che necessitano, per loro natura di derogare dai limiti del Piano non possono aver luogo prima delle ore 07:30 del mattino, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dopo le ore 20:00. Agli stessi orari vengono sottoposte le emissioni di tutte le altre fonti sonore. art. 62 Emissioni sonore in particolari situazioni In occasione di feste, sagre, fiere, concerti od altre manifestazioni pubbliche le emissioni sonore devono aver termine alle ore 24:00 nei normali giorni feriali ed alle ore 01:00 nei fine settimana. Eventuali deroghe sono concesse dall’Amministrazione Comunale nel rispetto delle vigenti Leggi. Giostre e spettacoli viaggianti posti all’interno dei centri abitati devono cessare le emissioni sonore alle ore 24:00. gli spettacoli e le attrazioni possono continuare fino alle ore 01:00 a condizione che siano eliminate eventuali fonti rumorose anche di tipo elettronico. art. 63 Prevenzione incendi Deve essere posta, da parte di tutti i cittadini, ogni possibile cura al fine di evitare il nascere e l’espandersi di incendi. Per questo motivo non possono essere accesi fuochi, anche se di stoppie o sterpaglie in terreni di proprietà, non facilmente controllabili ed adeguatamente controllati. art. 64 Accensione di fuochi Non possono essere accesi fuochi all’interno dei boschetti naturali presenti nell’alveo del fiume Piave nè incendiati arbusti o sterpaglie . Così pure non possono essere accesi fuochi, anche se per grigliate o simili, se non su terreno sassoso e privo di vegetazione facilmente infiammabile. art. 65 Illuminazione a fiamma libera Non possono essere utilizzati sistemi di illuminazione a fiamma libera ove esistano materie solide, liquide o gassose facilmente infiammabili. art. 66 Prevenzione incendi su legnaie e fienili Le legnaie, i fienili e tutti gli ammassi di materiale facilmente infiammabile devono essere curati e gestiti in maniera tale da evitare qualsiasi rischio di incendio anche accidentale. Gli eventuali impianti elettrici presenti devono essere a norma e dotati di sistemi di assorbimento di scariche accidentali. art. 67 Serbatoi di gasolio, gas combustibile e eltri carburanti I serbatoi di gasolio, gas combustibile, benzine od altri carburanti per trazione e/o riscaldamento devono essere a norma e mantenuti nelle condizioni di efficienza previste dal costruttore. Devono essere dotati, ove richiesto, di estintori con revisione in corso di validità. L’utilizzo di combustibili di facile accensione e/o scoppio deve avvenire con la massima attenzione al fine di evitare rischi di incendi o esplosioni. art. 68 Utilizzo stufe e caldaie L’utilizzo di stufe, fornelli, caldaie ed ogni altra attrezzatura a combustione deve avere un adeguato ricambio d’aria al fine di garantire la sicurezza ed impedire il formarsi di concentrazioni pericolose di gas esplosivi e di ossido di carbonio. 14 art. 69 Comportamento in caso di incendio In caso di incendio ognuno è tenuto a prestare la propria opera al fine di giungere velocemente alla sua estinzione. Nessuno potrà impedire l’utilizzo delle proprie acque esterne per lo spegnimento dell’incendio, né impedire alle forze coinvolte nell’operazione di spegnimento l’accesso a tali fonti idriche. art. 70 Panevin e fuochi tradizionali I “Panevin” e gli altri fuochi tradizionali, qualora autorizzati, devono essere accesi ad almeno 50 metri dalle abitazioni e ad almeno 100 metri da boschi, arbusti od altre vegetazioni a facile infiammabilità. art. 71 Fuochi d’artificio Nell’accensione dei fuochi d’artificio devono essere rispettate le norme di Legge e le prescrizioni dell’autorizzazione. In ogni caso gli stessi non possono essere accesi a meno di 50 metri dalle abitazioni e 200 metri da ammassi di ramaglie, sterpaglie, ecc. facilmente infiammabili. art. 72 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo Le manifestazioni sportive che si svolgono su strada soggiacciono alle norme del Codice della Strada. Le manifestazioni sportive che interessano percorsi sterrati, viottoli o luoghi pubblici o privati diversi dalla strada devono essere preventivamente autorizzate. Ogni posizionamento di cartelli pubblicitari, direzionali od altro è soggetto, ove non normato da altre Leggi, al nulla-osta preventivo dell’autorità Comunale. E’ vietato posizionare cartelli od altro danneggiando alberi, manufatti e strutture. Al termine della manifestazione è fatto obbligo agli organizzatori di provvedere sollecitamente alla rimozione di ogni cartello od insegna. NORME FINALI E SANZIONI art. 73 Norme finali Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono il Codice Civile e le Leggi generali dello Stato. art. 74 Sanzioni e ricorsi Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qualora la Legge non preveda ulteriori più gravi sanzioni, chiunque non ottempera alle norme del presente Regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro. La contestazione, notifica, pagamento delle sanzioni amministrative sono soggette alla Legge 24.11.1981, n. 689. Il ricorso ai provvedimenti adottati ai sensi del presente Regolamento va presentato al Sindaco del Comune nel termine di giorni 30 dalla contestazione con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689. art. 75 Abrogazioni ed entrata in vigore Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sostituisce integralmente ed abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 in data 31.10.2006 ed ogni precedente norma regolamentare comunale in materia. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, successivi all’avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione. 15 INDICE Principi Generali art. “ “ “ “ 1 2 3 4 5 Oggetto del Regolamento poteri del Sindaco Ambito di applicazione Natura del servizio Ordinanze pag. “ “ “ “ 1 1 1 1 1 Autorizzazioni pag. Contenuto e durata delle autorizzazioni “ Sospensione e revoca delle autorizzazioni “ Attività Commerciali “ Commercio ambulante “ Posteggi temporanei per feste e manifestazioni “ Atti vietati nel commercio ambulante “ Rifiuti solidi urbani “ Conferimento dei rifiuti solidi urbani “ Atti vietati nella gestione e conferimento dei r.s.u. “ Igiene dell’abitato “ Rispetto delle acque “ Rispetto delle prese d’acqua di pubblica utilità “ Interventi su aree non edificate “ Bonifica delle aree e azioni contenimento proliferazione animali “ Acque meteoriche e precipitazioni nevose “ Luoghi su lavori di pubblico passaggio “ Salvaguardia di alberi e piantagioni su spazi pubblici “ Rispetto dei monumenti, fabbricati ed opere pubbliche “ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 Polizia Urbana art. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tutela e benessere degli animali art. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Definizioni Esclusioni Profili istituzionali Detenzione e maltrattamento degli animali Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica Avvelenamenti e trappole Divieto di offrire animali in premio, vincite, omaggio Attraversamento di animali Alimentazione degli animali Pet-therapy e cani per disabili Esposizione e commercializzazione di animali Mostre, fiere, esposizioni e circhi Sotterramento animali d’affezione Conduzione di animali Danni al patrimonio pubblico Responsabilità civile pag. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 Animali da allevamento pag. 8 Polizia rurale art. 41 16 art. “ “ “ “ “ 42 43 44 45 46 47 Distanze degli animali dalle abitazioni Divieto di pascolo Emissioni di odori molesti Stalle e concimaie Trasporto del letame, dei liquami e degli effluenti Lotta alle malattie infettive negli allevamenti pag. “ “ “ “ “ 9 9 9 9 9 9 Conduzione dei fondi agricoli Atti vietati sulle strade (particolarmente in aree rurali . . .) Lavorazione di terreni prospicienti strade e fossi Mantenimento di scoli e fossi Lavori di migliorie agrarie Insetti impollinatori Distanze siepi ed alberi dai confini Cura e manutenzione delle siepi Irrigazione dei fondi Difesa contro i parassiti delle piante Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante Trattamento con prodotti chimici pag. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 pag. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 pag. “ “ 14 14 14 Fondi agricoli art. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Polizia Urbana e Rurale art. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Occupazione sedi stradali Quiete pubblica Emissioni sonore in particolari situazioni Prevenzione incendi Accensione fuochi Illuminazione a fiamma libera Prevenzione incendi su legnaie e fienili Serbatoi di gasolio, gas combustibile ed altri carburanti Utilizzo stufe e caldaie Comportamento in caso di incendio Panevin e fuochi tradizionali Fuochi artificiali Manifestazioni sportive a carattere temporaneo Norme finali e sanzioni art. 73 “ 74 “ 75 Norme finali Sanzioni e ricorsi Abrogazioni ed entrata in vigore 17