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G I U G N O 2 0 0 8 Mensile edito dall'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Partito Pirata Iscrizione Tribunale di Rovereto Tn n° 275 direttore responsabile Mario Cossali p.IVA/CF01993330222 anno 1 numero 7 prezzo di vendita: OpenContent (alla soddisfazione del lettore) 7 L’IMMAGINE DEL MINORE E LA SUA TUTELA di Valeria Falcone MINIX 3 di Alessandro Bottoni L'ossimoro dell' anonimato libero La Porta Galleggiante di Miyajima di Alessandro Bottoni Back to Hacking Secondo le statistiche, le persone che leggono le “zine” (fan-zine o web-zine) come questa sono spesso “hacker”. Più esattamente, sono persone che sfuggono ai canali tradizionali della comunicazione di massa (TV e simili), ai prodotti di massa (Windows) ed alle azioni di massa (Meeting di CL e simili). Sono persone che si rivolgono con curiosità a prodotti (Linux), ambienti (i LUG) e azioni (l'hacking) che appartengono ad un mondo alternativo, underground, innovativo e specialistico. La loro principale motivazione è la curiosità per l'ignoto, il “difficile” e l'esoterico. Forse cercano la soddisfazione di poter dire “io c'ero” o “tu la sai fare?” Sarebbe quindi lecito aspettarsi che tra i nostri lettori ci siano parecchi hacker, cioè persone che amano “trafficare” con il codice. Di sicuro, alcuni lo fanno, per ragioni di lavoro o di studio. Purtroppo, però, questo tipo di lettori è sempre più raro. Non siamo più ai tempi del Commodore Vic20, quando bastava una memory map ed una serie di peek&poke per scrivere un videogame. Al giorno d'oggi, mettere le mani al codice è una attività complessa che viene quasi sempre svolta soltanto da professionisti. Persino gli studenti universitari di informatica faticano a trovare codice leggibile, comprensibile e “taroccabile” su cui fare esperienza. Gran parte del codice è “chiuso” ed inavvicinabile, come nel caso di Windows, MacOS X e di tutte le loro applicazioni. Anche nei casi in cui i sorgenti sono disponibili ed utilizzabili, come nel caso di Linux, BSD e del software Open Source, mettere le mani nei sorgenti è comunque una impresa da professionisti navigati. Basti pensare che i sorgenti del kernel Linux usato da questa macchina (Linux Mint 4.0, kernel 2.6.2214) stanno in file zippato di ben 43 Mb di dimensioni. Sono oltre mezzo milione di righe di codice suddiviso in migliaia di file. Anche solo trovare il punto del codice che ci interessa, in mezzo a questo guazzabuglio di roba, è una impresa. Ad aggravare la situazione interviene il fatto che la documentazione è quasi sempre scarna ed orientata ai professionisti. Nei sorgenti del kernel di Linux non troverete nulla che vi aiuti ad orientarvi. Non troverete una “big picture” che vi permetta di farvi una idea della struttura generale del sistema e dei suoi algo- ritmi. Questo tipo di conoscenza viene fornita dai corsi universitari sui sistemi operativi e da alcuni (grossi) libri, come il Tanenbaum od il Silberschatz-Galvin. La conseguenza diretta di questa situazione è che stiamo diventando sempre più “consumatori” ed “utenti” e sempre meno “produttori” e “progettisti” di software. Per fortuna, esistono ancora sistemi “didattici” che sono abbastanza semplici ed abbastanza ben documentati da risultare accessibili anche ai non professionisti. Uno di questi è Minix3. Ovviamente, quando diciamo che Minix3 è “accessibile”, intendiamo comunque dire che risulta accessibile ad una persona che sa già programmare in C, che programma in C quotidianamente da almeno un paio d'anni, che ha già scritto codice per almeno una ventina di algoritmi fondamentali (dai quick sort alla gestione delle liste doppiamente linkate, agli alberi ed ai grafi orientati) e che ha superato con successo almeno il primo dei due o tre esami di sistemi operativi previsti dalle nostre università. Stiamo quindi parlando comunque di un “apprendista stregone”, non di un babbano. Detto questo, sappiate che, se siete apprendisti stregoni, su Minix3 potete fare pratica e diventare stregoni a pieno titolo. Qui di seguito trovate le indicazioni necessarie per trovare la porta d'ingresso a questo mondo. Minix3 Minix3 è l'ultimo stadio evolutivo di un sistema operativo che è stato sviluppato negli anni '70 ed '80 da un professore di sistemi operativi dell'università di Vrije, in Olanda, un certo Andrew Tanenbaum. Minix (Rel. 2) è il sistema operativo a cui si è ispirato nel 1990 Linus Torvalds per dare vita a Linux. A quel tempo, Minix 2 era coperto da una licenza proprietaria e Torvalds è stato costretto a riscrivere il codice da zero (non una sola riga di codice di Linux è stata “copiata” da Minix, per stessa ammissione di Tanenbaum). Tanenbaum e Minix sono quindi ben noti all'interno della comunità Linux. Soprattutto, sono noti i battibecchi avvenuti tra Torvalds e Tanenbaum attorno alla progettazione di Linux ed alla opportunità di riscrivere Minix solo per bypassare la sua restrittiva licenza. Se vi interessa il gossip, potete trovare cià che vi serve su Internet. Cercate “torvalds tanenbaum” La macchina di sviluppo In realtà, se volete provare a sviluppare codice per Minix3, l'installazione su un vecchio PC potrebbe non essere la vostra scelta migliore. Naturalmente, sarete costretti ad installare Minix3 sull'hardware se volete sviluppare un device driver, ad esempio per una particolare scheda di rete, ma questa potrebbe non essere la strada giusta se volete scrivere una system call od un frammento del kernel. In questo caso, infatti, ad ogni vostro errore di programmazione corrisponderà quasi certamente una piantatura del kernel con la conseguente necessità di sostituire il kernel con quello precedente e far ripartire il PC. Per questa ragione, quasi sempre lo sviluppo dei kernel (anche di quelli Linux, BSD e via dicendo) viene portato avanti su degli emulatori come QEMU, Bochs, VMWare e roba simile. Questa è la ragione per cui sul sito di Minix3 vengono messe a disposizione le immagini disco di alcune installazioni di Minix3 pronte per essere usate su QUEMO, Bochs, VMWare ed altri emulatori. L'uso di queste immagini e questi emulatori è largamente documentato. Bisogna però tenere presente una cosa: sia che vogliate usare un emulatore, sia che vogliate installare Minix3 sull'hardware fisico, dovrete comunque scaricare e compilare i sorgenti più recenti ed installare sulla vostra macchina una versione aggiornata del sistema. Diversamente, vi trovereste a scrivere codice per un sistema già superato. I sorgenti di Minix3 vengono tenuti su un server di versioning basato su Subversion, per cui dovrete installare Subversion sulla vostra macchina, fare il check-out dell'ultima versione, scaricare il codice, compilarlo ed installarlo. Minix3 è “self-hosting” cioè è in grado di ospitare un ambiente di sviluppo sufficiente a compilare il proprio stesso codice. Dovrete quindi scaricare i sorgenti del kernel su una macchina Minix3 e compilarli su di essa. Si può anche compilare Minix3 su una macchina Linux o BSD e poi spostare il kernel così ottenuto sulla macchina Minix3 ma questa procedura non viene descritta qui. Se la vostra macchina Minix3 non ha accesso alla rete (perché il driver della scheda non funziona, per esempio), dovrete fare il check-out di Subversion da una macchina (Windows o Linux) e copiare il materiale sulla macchina Minix3 (con un CD od un dischetto) prima di compilare. L'installazione del nuovo kernel è documentata sul sito di Minix3 ed è abbastanza semplice. La documentazione Come ho detto all'inizio, Minix3 è largamente do- cumentato. Purtroppo, la sua documentazione risiede quasi tutta sul libro di Tanenbaum. Se volete avvicinarvi a Minix3 dovrete quindi acquistare una copia del libro (in inglese, da Amazon, a 122 US$!!!). Sfortunatamente, un terzo del libro è occupato da una versione incompleta (e francamente inutile) del sorgente del kernel di Minix3. Questo vuol dire che un terzo del peso che vi portate appresso, un terzo dello spazio occupato sullo scaffale ed un terzo dei soldi spesi per il libro sono occupati da una versione incompleta dello stesso codice che potete facilmente scaricare da Internet come file gzipped... Evidentemente, nemmeno i programmatori sono immuni dalla sindrome della carta. A parte il libro, c'è ben poca documentazione tecnica in giro. Sul web si trovano diversi “paper” che riguardano le scelte progettuali di Minix3 alcuni aspetti specifici della programmazione ma si trova pochissima documentazione utile allo sviluppo, specialmente in italiano. Ovviamente, la migliore documentazione è il codice stesso. Il codice di Minix3 è disponibile sia come file zippato che attraverso il server Subversion. Può anche essere consultato online, grazie ad una interfaccia web. In tutti i casi, si tratta di alcune decine di file per complessive 40.000 righe di codice (circa un decimo del kernel di Linux). Se volete scrivere un device driver, per esempio, potete studiare come è stato scritto il codice che controlla la porta seriale (RS232 o, più esattamente, UART16550), in modo da capire come viene chiamato dal kernel e come comunica con esso. Poi, dovrete “solo” studiarvi come deve essere fatto il codice per la periferica che vi interessa. Ad esempio, potete cercare su Internet le specifiche di una porta firewire (IEEE 1394) e tentare di implementarla in un modulo per Minix3. Potete anche ispirarvi alle implementazioni esistenti per Linux o per BSD. La comunità Minix3 si raccoglie da sempre attorno ad un apposito newsgroup (USENET) chiamato comp.os.minix. Non è un ambiente molto frequentato. Credo che i programmatori in grado di rispondere alle vostre domande siano meno di una dozzina e, da quel che ho potuto vedere, sono quasi tutti della Vrije universiteit. Comunque, se fate domande molto specifiche e molto tecniche, su un problema preciso, è facile ottenere risposta (se una risposta esiste). Va anche detto che Minix3 è largamente utilizzato nelle università per l'insegnamento e per i laboratori di sistemi operativi per cui è abbastanza facile trovare qualcuno che ne capisce qualcosa. Conclusioni A questo punto, avete le indicazioni necessarie per avvicinarvi a Minix3, se la cosa vi interessa. Il mio personale consiglio è quello di scaricare il codice e dargli un'occhiata. Se non vi trovate troppo spaesati, può valere la pena di comprarsi il libro di Tanenbaum, leggerlo con calma e poi lanciare un piccolo progetto personale, ad esempio per la implementazione di una syscall ancora assente o per la realizzazione di un semplice device driver. In ogni caso, mettete in conto che si tratterà di una cosa che si protrarrà nel tempo per settimane o mesi. Non si può pensare di leggere un articolo e scrivere del codice funzionante. Bisogna co- munque studiare a fondo il problema e fare degli esperimenti. Scrivere codice per Minix3 (o per qualunque altra cosa) non è obbligatorio. Forse non è nemmeno piacevole. Di sicuro però ha due effetti: vi apre la strada come programmatori di sistemi embedded, che è una delle poche professioni ancora richieste nel mondo della programmazione professionale, e vi fa passare dal lato della barricata “consumatori/utenti” a quello “produttori”. Se questo vi stuzzica, cominciate con l'iscrivervi al newsgroup comp.os.minix e fate due chiacchiere (in inglese, ovviamente). La Porta Galleggiante di Miyajima di Alessandro Bottoni Da un'articolo apparso su Punto informatico del 29 maggio 2008 si deduce che Nolan Bushnell, fondatore di ATARI, (è) sia convinto che il TPM (Fritz Chip) salverà il mondo dalla pirateria e, nel farlo, salverà anche la sua azienda dalla bancarotta. Speriamo che sia veramente così e che il TPM finalmente dilaghi ovunque, così forse Paolo De Andreis, direttore responsabile di PI, si deciderà ad affidarmi una nuova serie di Untrusted e potrò finalmente comprarmi un EEE PC (Con Linux, ovvio). Eh sì, perché da qualche anno a questa parte sembra che noi oppositori del Fritz Chip siamo rimasti vittima del nostro stesso successo: niente TPM vuol dire niente spazio sui giornali, niente inviti ai seminari e niente soldi. Purtroppo per Nolan Bushnell e per me, però, temo che la situazione di stallo del TPM sia destinata a durare ancora a lungo e che quindi dovrò pagarmi l'EEE PC in altro modo. Troppo pessimista? Vediamo... La Porta Galleggiante di Miyajima Se vi capita di visitare il Giappone, per lavoro o per diletto, fate un salto a Miyajima (pochi km a sud di Hiroshima) e visitate il Santuario Shintoista di Itsukushima. Rimarrete colpiti dalla surreale porta rossa in legno di canfora che è stata messa a guardia dell'ingresso al santuario, la cosiddetta "Torii". La porta è installata sul bagnasciuga e con l'alta marea sembra galleggiare nell'acqua. Splendida, non è vero? Questa porta è un raffinato prodotto dell'ingegneria e dell'arte. Nelle intenzioni dei suoi costruttori è destinata a durare in eterno ed a rappresentare una soglia invalicabile che divide il mondo dei vivi da quello degli antenati. Splendida ma surreale. Non è altrettanto vero? Questa porta è palesemente priva di qualunque funzione pratica. Può facilmente essere aggirata (a piedi con la bassa marea ed in barca con l'alta) ed è posta a difesa di un tratto di mare assolutamente privo di interesse ed indistinguibile da qualunque altro. Se non vedete nessuna analogia tra la Miyajima Torii ed il Fritz Chip, probabilmente è soltanto perché la prima è rosso canfora ed il secondo è blu silicio. Nonostante questo, la Torii ed il TPM sono accomunati dallo stesso difetto di fondo: sono oggetti di valore poco più che simbolico posti a difesa di un tesoro che non esiste. La natura dei Videogame e del Software Secondo Nolan Bushnell, è impossibile "proteggere" i prodotti multimediali dalla copia (film, musica, audio, video, etc.) perché "se li puoi vedere/sentire li puoi anche copiare." In questo, Bushnell ha almeno parzialmente ragione. Se un prodotto deve essere fruibile per i nostri sensi (vista, udito, etc.), per forza di cose può essere registrato da un dispositivo che, per sua natura, emula i nostri sensi (una telecamera, un registratore audio, etc.). In realtà, questo NON è del tutto vero: si può nascondere in un film o problema è stata la stessa che era già stata adottata dalle software house: rilasciare i sorgenti e creare una community. Lo ha fatto, per esempio, id software nel 1999 rilasciando i sorgenti di Quake. Lo faranno anche altri in futuro? In realtà, la domanda "corretta" è un'altra: gli altri produttori potranno evitare di fare altrettanto? Probabilmente no. Dato che il software può contare sulla potenza e sulla velocità di sviluppo tipiche del mondo Open Source, i suoi concorrenti diretti possono solo scegliere se fare altrettanto o... chiudere i battenti. La concorrenza non lascia scampo ai secondi in questo settore. Certo, si può sempre pensare suo laptop sotto braccio e sta avvicinandosi alla ad un gioco innovativo, diverso da Quake ma... cassa. Sulla strada vede l'espositore dei videoAllegro, Apricot & C. game. C'è il nuovo FOCA Soccier 2038 per ... ma i giochi innovativi sono sempre più rari. Le YboY, con il nipotino di Ronaldo che gioca nel idee non si comprano dal tabaccaio un tanto al Comacchio Campione del Mondo. Fico! Imperdichilo. Le migliori sono già state utilizzate e spes- bile! Il nostro amico chiama il suo consulente al so hanno già un corrispettivo Open Source telefono e chiede lumi. "Ma sei scemo!? (come è appunto il caso di MS Flight Simulator Installati GNU Soccer Simulator sul laptop e scae FlightGear). Ci vogliono idee nuove ma... per ricati i giocatori che ti pare dai repository. Ti fai produrre idee nuove, e giochi nuovi, ci vogliono la squadra che ti pare, di fantasia o reale, e la teste, molte teste. E questo ci riporta al mondo fai giocare. Ci sono anche le librerie di parametri Open Source. Non basta più un'azienda con deci- atletici per i giocatori ed i risultati dell'ultimo sene o centinaia di (pur motivatissimi) colo di partite. Come? No, non è compatibile programmatori e designer. Ci vuole una comuni- con la FOCA. Nessun videogame lo è. Sì, tà. Ed una comunità NON si può noleggiare. vanno in collisione ed esplodono anche solo a Bisogna costruirla sulla base di una parità di di- metterli nella stessa stanza. Vabbè, fregatene! ritti e di doveri tra i membri. Una comunità, per Dì ai tuoi amici di installarsi il Soccer Simulator definizione, non può crescere attorno agli interes- e giocate in rete. Dov'è il problema?" Il problesi personali di un gruppo di investitori. Il ma è in casa Atari, Nintendo, Sony, Microsoft e passaggio ad un modello di sviluppo Open via dicendo. Ecco dov'è! I buoi sono già Source è già in atto da tempo, anche nel settore scappati. Chiudere la stalla non serve a nulla. dei videogame. Sono già disponibili sul Non sto parlando dei giochi "scappati" tra le ma"mercato" diverse piattaforme di sviluppo per vi- glie dei DRM o della roba abandonware di deogame, come Allegro (e molte altre). Ci sono MAME. Sto parlando di un modello di business addirittura dei progetti mirati a sviluppare un ve- e di produzione che è stato ormai "adottato" da ro gioco 3D Open Source ed usarlo come test varie comunità in giro per il mondo, in parte guibed per lo sviluppo di una piattaforma (basata date da grandi software house, come su Blender) e, soprattutto, usarlo come test bed OpenOffice (Sun) e Mozilla (Netscape), ed in di un intero processo produttivo Open Source, parte guidate solo da volontari, come Blender. come il progetto Apricot. In altri termini, questa Nessuna software house e nessuna game hou"gente" non sta semplicemente sviluppando una se può competere con concorrenti che sono piattaforma di sviluppo Open Source, equiva- centinaia di volte più grandi e veloci e che rilalente al motore di Quake: questa gente sta sciano i propri prodotti gratis. Nessuna azienda sviluppando una azienda Open Source, cioè può competere le community. Nessuna Fidelity qualcosa di equivalente alla Disney Corporation. Card può competere con la disponibilità dei Una azienda formata da centinaia o migliaia di sorgenti ed il senso di controllo e di padronanza persone e disposta a rilasciare sul mercato i che ne deriva. Mettere un catenaccio alla Torii suoi prodotti gratis. Se pensate di potervi di Miyajima non servirebbe a proteggere il confrontare sul libero mercato con un "mostro" si- braccio di mare dietro di essa da "accessi non autorizzati". Servirebbe solo a fare in modo tale mile, accomodatevi pure. Io resto a guardarvi. che nessuno le passi più attraverso, perdendo All'inseguimento del Bue Perduto A questo punto, possiamo tornare al nostro ano- in questo modo anche l'ultimo "aggancio" con la nimo utente nel negozio di informatica. Ha già il specie umana. L'immagine del minore e la sua tutela di Valeria Falcone Sommario: 1. Profili generali 2. L’immagine del minore nella legge sul diritto d’autore 2.1. Disciplina generale 2.2. Linee interpretative della Cassazione civile 2.3. Consenso alla pubblicazione dell’immagine 2.4. Notorietà della persona ritratta e fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico 3. L’immagine della persona nella disciplina della privacy e della professione giornalistica 3.1. Adempimenti privacy e peculiarità dell’attività giornalistica 3.2. Carte deontologiche dei giornalisti 3.3. Disposizioni sul processo 3.4. Minori congiunti di persone note 3.5. L’immagine del minore nella scuola 3.6. Immagini di forte impatto emotivo 4. Profili di responsabilità 4.1. Legge sul diritto d’autore 4.2. Disciplina sul consenso e sull’informativa preventiva 4.3. Codice deontologico e altre Carte dei giornalisti 4.4. Disposizioni sul processo 4.5. Reati a tutela dei minori 5. Conclusioni 1. Profili generali La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile. Quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e si impongono, pertanto, maggiori limiti e cautele. D’altro canto, il minore può essere coinvolto in fatti di cronaca di pubblico interesse che gli organi di stampa hanno il dovere di pubblicizzare e sui quali la collettività ha diritto di essere informata. Si scontrano, in queste ipotesi, due valori di rango costituzionale: da un lato, la tutela della persona, dall’altro, la libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca è manifestazione (artt. 2 e 21 cost.)1. In tale contesto, l’ordinamento giuridico internazionale e nazionale, se, da una parte, salvaguarda i diritti della personalità, ed in particolare l’immagi- ne, dall’altra , tiene conto della libertà di informare e di essere informati. Ai fini del giusto bilanciamento, è essenziale anche l’intervento interpretativo e semplificativo della giurisprudenza, che detta i criteri da considerare nei casi concreti e le linee guida su cui muoversi nel complesso rapporto tra privacy e informazione. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, sancisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente (art. 3)2. Tale Convenzione sancisce, inoltre, che nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, nè a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi (art. 16) I diritti della persona e la loro salvaguardia sono principi guida anche dell’Unione europea; si pensi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (art. 8) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 (artt. 1, 7, 8, 24). A livello nazionale, la tutela dei minori è riconosciuta dalla Costituzione, quando sancisce che la Repubblica italiana protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (artt. 2 e 31, comma II, cost.). I diritti dei minori sono, altresì, garantiti dalla legislazione ordinaria nel settore civile, penale ed amministrativo. In questo panorama, si inserisce la tutela dell’immagine della persona, nella fattispecie del minore, caratterizzata da una regolamentazione a parte. Specifiche regole sono, infatti, previste dalla legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) e dal codice civile, che disciplina l’abuso dell’immagine altrui. 2.4. Notorietà della persona ritratta e fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico L’art. 97 della legge sul diritto d’autore dispensa dall’acquisizione del consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà della stessa e “quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Si pone, in tal caso, l’esigenza di bilanciare il diritto all’immagine della persona con il diritto di informare la collettività, ai sensi dell’art. 21 cost. Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, il personaggio noto, la cui immagine poteva essere pubblicata senza richiedere il suo consenso, era la compagna del padre9. Anche se la giurisprudenza riconosce l'interesse pubblico che giustifica la pubblicazione dell’immagine della persona nota, con riferimento a chi la circonda è richiesto comunque che la persona ritratta in compagnia di un personaggio pubblico ne sia in qualche modo consapevole e abbia la possibilità di consentire, seppur tacitamente, alla pubblicazione10. Diverso è il caso di chi si trovi del tutto casualmente in una data situazione. Solo la continua e pubblica vicinanza alla persona nota, non occasionale né inevitabile, potrà, pertanto, far ritenere sussistente un tacito consenso al sacrificio del proprio diritto 11. In ordine alla riproduzione collegata a “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, è necessario distinguere le due ipotesi. Dalla dizione della norma sembrerebbe che, al di là del pubblico interesse, qualsiasi accadimento avvenuto in pubblico costituisca una causa di esenzione dal consenso. In realtà, le due formule possono ritenersi collegate. Dottrina e giurisprudenza sottolineano, infatti, che il termine “fatto” comporta una qualificazione nel senso di episodio rilevante, per le sue singolarità o per le circostanze in cui si è verificato12. Non è sufficiente, quindi, che la persona sia ritratta nella cornice di un luogo pubblico (una spiaggia, una piazza, un pubblico giardino): deve, in più, svolgersi in tale luogo un fatto d'una certa importanza, a cui la riproduzione sia collegata. Il sacrificio dell'interesse della persona è, perciò, ammissibile solo in presenza di un interesse generale all'informazione che deve ricorrere effettivamente e attualmente13. 3. L’immagine della persona nella disciplina della privacy e della professione giornalistica 3.1. Adempimenti privacy e peculiarità dell’attività giornalistica La pubblicazione del ritratto, comportando la divulgazione di un dato personale rappresentato dalle fattezze della persona, è regolamentata non solo dalla legge n. 633/1941, ma anche dal Codice in materia di privacy14. Il minore ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale del minore (artt. 1 e 2 d.lgs. n. 196/2003)15. La disciplina sulla privacy impone a chi intende diffondere l’immagine di una persona, in particolare di un minore, di rispettare alcuni adempimenti: innanzitutto, l’acquisizione del consenso espresso dell’interessato, che in caso di trattamento di dati di tipo sensibile deve avvenire in forma scritta, e, in secondo luogo, l’informazione preventiva all’interessato delle finalità e delle modalità del trattamento e dei diritti di cui è titolare, come ad esempio il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima del dato personale (artt. 13, 23 e 26 d.lgs. n. 196/2003). Di regola, tuttavia, la pubblicazione dell’immagine di una persona avviene per finalità giornalistiche. In questi casi, il Codice della privacy prevede deroghe alla disciplina generale e limiti specifici a garanzia del corretto svolgimento dell’attività di informazione. La prima deroga è data dal fatto che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato di cui agli articoli 23 e 26 del Codice. La seconda deroga, contemplata dal Codice di Con riferimento alle persone note, il giornalista ha più libertà nella diffusione delle loro immagini, purchè queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell’attività del personaggi. L’art. 6 del Codice deontologico stabilisce, infatti, che “anche la sfera privata delle persone note deve essere rispettata, se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. Il Garante della privacy ha più volte affermato che il rilievo pubblico di una persona non può, comunque, affievolire la tutela riconosciuta ai congiunti, soprattutto se si tratta di minori27. E’ richiesta, pertanto, una particolare cautela nella diffusione dell’immagine di un minore, anche se si tratta del figlio della persona nota. 3.5. L’immagine del minore nella scuola Uno degli effetti del progresso tecnologico della nostra società è stato il fenomeno dell’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in ambito scolastico, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini o filmati. La circolazione incontrollata di immagini acquisite in ambito scolastico ha dato luogo in alcune occasioni a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali di minori, ancor più grave quando ha riguardato informazioni relative allo stato di salute, convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili dei soggetti coinvolti. Per porre un freno a questa situazione, il Ministro della Pubblica istruzione, con il parere favorevole del Garante della privacy, ha emanato la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, con cui è stata delineata in modo organico la normativa vigente, applicabile all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche e alla conseguente diffusione di immagini, filmati o registrazioni vocali riguardanti minori, distinguendo a seconda che il trattamento avvenga per fini personali o al fine di diffonderli28. La Direttiva richiama, tra l’altro, lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che, nel riconoscere il diritto dello studente alla riservatezza, impone, altresì, un comportamento corretto nell’ambito scolastico, da cui scaturiscono le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche 29. 3.6. Immagini di forte impatto emotivo Qualora siano pubblicate immagini raccapriccianti o di forte impatto emotivo concernenti i minori, oltre alla violazione della privacy e della deontologica, si configura anche una responsabilità penale. In particolare, il reato di pubblicazioni e spettacoli osceni, punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, mette in circolazione immagini oscene di qualsiasi specie (art. 528, comma I, c.p.). E’ punito, altresì, chi distribuisce o espone pubblicamente gli oggetti suddetti e chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione dei medesimi (art. 528, comma III, c.p.)30. Il delitto di pornografia minorile punisce, inoltre, chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto (art. 600 ter c.p.)31. Sul tema della diffusione di immagini di minori di forte impatto emotivo, si è pronunciato recentemente il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, emanato il 29 novembre 2002 dal Ministero per le telecomunicazioni32. Tale Codice stabilisce, tra l’altro, che le imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e a garantirne, in ogni caso, l’assoluto anonimato. Le imprese televisive si impegnano, altresì, a non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità e a non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e, in ogni caso, a garantirne l’assoluto anonimato33. Sul tema della tutela delle immagini dei minori, con documento 8 marzo 2005, il Comitato suddetto ha rilevato come l’attuale contesto geo-politico internazionale, così come la cronaca di fatti locali e nazionali, comportano spesso la trasmissione di immagini di forte impatto emotivo che purtroppo coinvolgono, direttamente o indirettamente, minori italiani e stranieri. A questo proposito, il Comitato avverte l’esigenza di porre all’attenzione delle emittenti televisive il problema dell’uso diffuso, essenzialmente nei telegiornali, di immagini “in chiaro” di minori stranieri in servizi relativi a temi critici come lo sfruttamento sessuale di minori di paesi esotici o come la violenza della guerra e del terrorismo. 4.3. Codice deontologico e altre Carte dei giornalisti Il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e, “in caso di violazione delle sue prescrizioni, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice” (art. 139, comma V, d.lgs. n. 196/2003)37. Ciò significa che il Garante può disporre il blocco o vietare il trattamento dei dati e, in caso di inosservanza del provvedimento del Garante, il titolare del trattamento medesimo può incorrere in una sanzione penale38. In caso di violazione delle norme del Codice deontologico e, in generale, di tutte le altre Carte deontologiche, tra cui la Carta di Treviso, l’Ordine dei giornalisti, d’altro canto, può avviare procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, ai sensi dell’art. 2 legge n. 69/196339. Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica si rivolge, tuttavia, non solo agli iscritti all’albo dell’Ordine dei giornalisti ma anche a “chiunque altro, occasionalmente o non, eserciti attività pubblicistica” (art. 13). Dal momento che le sanzioni disciplinari, previste dalla legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, colui che, esercitando occasionalmente un’attività pubblicistica, leda un diritto altrui in violazione delle disposizioni del Codice deontologico suddetto sarà soggetto esclusivamente all’intervento del Garante e non a quello dell’Ordine40. Quanto appena esaminato si applica anche all’ipotesi di violazione della privacy dei minori congiunti di personaggi noti41. 4.4. Disposizioni sul processo Con riferimento alla violazione delle disposizioni processuali, concernenti il divieto di pubblicazione e divulgazione di immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel processo, la giurisprudenza precisa che la violazione di tali disposizioni configura, ai sensi dell’art. 684 c.p., la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Tale disposizione sancisce che “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro”42. Il giornalista che non rispetti il divieto di pubblicazione suddetto può incorrere anche in una responsabilità disciplinare. L’art. 115 c.p.p. stabilisce, infatti, che, salve le sanzioni previste dalla legge penale (art. 684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall’articolo 114 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da “persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” (comma I). Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone suddette il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare (comma II)43. 4.5. Reati a tutela dei minori La disposizione del reato di pubblicazioni e spettacoli osceni punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica, inoltre, a chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte dell’articolo 528 c.p.44. In ordine al reato di pornografia minorile, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico. Inoltre, chiunque, al di fuori delle suddette ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque, al di fuori delle suddette ipotesi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro. 5. Conclusioni Alla luce di quanto esposto, si evince come il diritto all’immagine del minore, riconosciuto sia a livello internazionale sia a livello nazionale, sia caratterizzato da diverse forme di tutela, che si rivolgono non solo ai giornalisti ma, in generale, a tutti coloro che divulgano immagini di minori per le più disparate ragioni. L’insieme delle norme a salvaguardia del minore e della sua immagine a volte creano, tuttavia, una confusione tra i cittadini e gli operatori del settore dell’informazione, che, per evitare di sottoporsi alle sanzioni penali, civili ed amministrative previste, sono indotti a non diffondere neanche le immagini che possono essere legittimamente divulgate. D’altro canto, si
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