DISEGNO DI LEGGE di iniziativa governativa n. 563 del 12 luglio

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DISEGNO DI LEGGE di iniziativa governativa n. 563 del 12 luglio
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
La pesante recessione che investe le aree delle economie occidentali, soprattutto nel settore
industriale, ha assunto, come è noto, caratteri di preoccupante gravità in un contesto, quale è
quello siciliano, caratterizzato da un tessuto economico estremamente debole, nel quale si
assommano ad una estesa e rilevante situazione di disoccupazione nuovi ed ulteriori punti di
crisi, connotati dalla espulsione di consistenti strati di lavoratori dal processo produttivo.
Tale situazione, che si presenta difficile e di non breve durata, richiede certamente una
risposta di tipo complessivo che si ponga l'obiettivo, nei limiti del possibile, di fronteggiare le
emergenze, evitando il diffondersi di situazioni di disagio e di allarme sociale.
Tale esigenza dovrà coniugarsi con quella, pure ineludibile, di superare logiche
assistenziali che non permettono un vero sviluppo e di raccordarsi con il Piano regionale di
sviluppo, per realizzare una utilizzazione produttiva al massimo, delle risorse.
La presente iniziativa legislativa si pone come sviluppo della precedente manovra di cui
alla legge regionale 15/93, con una più forte caratterizzazione verso l'occupazione produttiva.
Il disegno di legge si articola, pertanto in una serie di titoli, al fine di interessare tutti i
settori dell'economia siciliana.
Il Titolo I (artt. 1-11) riguarda 'Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27' ed ha lo scopo di governare, da una parte, le situazioni di crisi, rafforzando gli
strumenti che rientrano nell'ambito degli 'ammortizzatori sociali', configurandoli anche come
interventi alternativi all'espulsione dal processo produttivo, e, dall'altra di porre le basi per
interventi strutturali in vista della ripresa economica, come integrazione e rafforzamento dei
provvedimenti a sostegno dell'occupazione, già variati in campo regionale attravero la L,r, n.
27 del 1991.
Il Titolo II (artt. 12-15) introduce 'Nuove norme in materia di cantieri di lavoro per
disoccupati', atteso che gli stessi costituiscono lo strumento più celere da attivare per far fronte
ai punti di crisi dell'occupazione. Tali nuove disposizioni si caratterizzano in un aumento degli
importi (complessivamente lire 150.000 milioni con l'elevazione delle paghe giornaliere) ed in
un maggior ricorso a manodopera specializzata e qualificata.
Il Titolo III (artt. 16-18) è relativo ai 'Progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23
della legge 11 marzo 1988, n. 67' prevede in particolare la istituzione di elenchi dei beneficiari,
la formazione di nuovi progetti di utilità collettiva, e la proroga dei termini previsti dalla
vigente normativa.
Il Titolo IV (artt. 19-34) prevede 'Interventi in favore delle imprese manifatturiere'. Le
relative norme si pongono come integrazione delle disposizioni già introdotte con la l. r. 15/73.
Vengono previsti in particolare nuovi istituti mirati a dare slancio all'imprenditoria, quali:
prestiti partecipativi, missioni obbligazionarie, invcentivazioni a politiche di redditi, locazione
finanziaria.
Con il Titolo V (artt. 35-43) 'Nuove norme per l'imprenditorialità e la cooperazione
giovanile' viene compiutamente ridisciplinata la materia delle cooperative giovanili, di cui alla
l. r. 37/78, mirando ad evitare che le iniziative giovanili o non vengano portate a realizzazione
o muoiano subito dopo.
Ne consegue un più attento esame dei progetti di sviluppo produttivo, un più razionale
utilizzo della contribuzione regionale, dalla incentivazione di forme di tutoraggio, la
rideterminazione del ruolo del Nucleo di valutazione.
Il Titolo VI (artt. 44-62) riguarda 'Interventi per l'artigianato, commercio e cooperazione' e
prevede una serie di interventi mirati a venire incontro a tali delicati settori, ridisciplinando per
quanto riguarda in particolare l'artigianato la materia, nel preciso convincimento che lo stesso
possa costituire volano non indifferente per superare il grave fenomeno disoccupazionale.
Il Titolo VII (artt. 63-82) 'Interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni' riguarda
in modo particolare gli enti locali con alcune norme relative al personale vincitore di concorso
e precario e, soprattutto, trasferisce la competenza di cui alla legge regionale 1/79 e dell'art. 51
della legge regionale 9/86 dalla Presidenza della Regione all'Assessorato degli enti locali, più
idoneo peraltro a svolgere le corredate funzioni di controllo.
Il Titolo VIII (artt. 83-103) riguarda 'Interventi nel settore dell'agricoltura'. Comprende
una serie di norme che in tema di forestazione possano dare un contributo concreto ed
immediato al grave problema disoccupazionale, migliorando al contempo il patrimonio
forestale dell'Isola; nel settore dell'agricoltura vengono previste una serie di disposizioni
mirate ad attenuare la gravissima crisi del settore, anche al fine di evitare l'ulteriore fuga e
l'abbandono della campagna.
Il Titolo IX (artt. 104-111) contiene 'Interventi nel settore dei beni culturali' prevedendo
manutenzioni straordinarie su edifici di valore artistico, storico ed architettonico, sui beni
librari ecc. Contiene altresì un articolo per il consolidamento dei monumenti danneggiati nel
comune di Pollina a seguito dei recenti eventi tellurici, un intervento in favore dei dipinti di
Renato Guttuso ed una nuova disposizione per il rilascio di nulla osta da parte della
Soprintendenza.
Il Titolo X (artt. 112-116) prevede 'Interventi nel settore del turismo e dei trasporti'. Viene
incontro alla grave crisi delle aziende ricettive e turistiche, prevede un monitoraggio della rete
viaria e dei flussi relativi nelle aree metropolitane.
Il Titolo XI (artt. 117-130) prevede 'Interventi nel settore abitativo'. Le relative norme
mirano a tonificare il settore edilizio, certamente tra i più gravemente colpiti dalla crisi
economica, mirando, per un verso ad un recupero nei centri storici e per l'altro a realizzare
l'obiettivo dell'acquisto della prima casa attraverso nuove disposizioni per l'edilizia
residenziale convenzionata.
Il Titolo XII (artt. 131-139) contiene 'Norme per consentire il riscatto degli alloggi
occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine e nuove norme sulla destinazione delle aree di
impianto dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata dalla Regione Siciliana'.
Il Titolo XIII (artt. 140-145) introduce 'Misure straordinarie ed urgenti per l'esecuzione di
lavori pubblici' che permettano di imprimere una accelerazione al processo di profonda riforma
del settore introdotto con la legge regionale n. 10/93. In particolare si prevede:
a) che sia sufficiente il parere degli uffici tecnici degli enti per opere manutentive e per
opere di importo sino a 300 milioni;
b) introduzione, limitatamente all'anno 1993, nei programmi regionali di finanziamento
del pacchetto progetti già esistente, onde permettere il concreto utilizzo delle relative risorse di
bilancio;
c) una migliore specificazione del regime transitorio, onde superare remore e ritardi nella
ripresa del settore dei lavori pubblici.
Il Titolo XIV (artt. 146-156) prevede 'Interventi sul territorio' con una serie di disposizioni
mirate alla formazione degli strumenti urbanistici, ai programmi pluriennali di attuazione e
delle opere di urbanizzazione, nonchè allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla
realizzazione di parchi urbani e suburbani e alla protezione e risanamento ambientale.
Infine, il Titolo XV (art. 157) contiene 'Disposizioni in materia di contabilità e di bilancio'
attraverso modifiche ed integrazioni della legge regionale 8.9.1977, n. 47.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
TITOLO I
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
15 maggio 1991, n. 27
Art. 1.
Corsi di formazione
1. Per il triennio 1993/95 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, nel quadro degli interventi disciplinati dagli articoli
da 1 a 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e con le modalità ivi previste, è autorizzato
a promuovere, organizzare e finanziare, sentiti di volta in volta i rami dell'Amministrazione
regionale interessati, ulteriori corsi di formazione professionale nei settori dell'industria, dei
servizi alle imprese, dell'agricoltura specializzata, del turismo e dell'agriturismo, dei beni
culturali, dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, dell'informatica e della telematica,
nonchè dei servizi sociali essenziali, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
ospedalizzazione a domicilio; realizzazione di attività scolastiche e para scolastiche
complementari rivolte a favorire l'orientamento professionale e la conoscenza del mondo del
lavoro, nell'ambito di interventi mirati alla realizzazione del tempo pieno nella scuola; tutela,
custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, tutela, custodia, conservazione e
fruizione dei parchi, riserve, aree protette ed oasi; recupero di aree degradate; gestione e
manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità sociale, con particolare riferimento ai
sistemi idrici ed acquedottistici, alle dighe, ai dissalatori, ai depuratori, alle discariche
controllate, all'impiantistica sportiva ed ai complessi destinati ad ospitare congressi, convegni
ed altre attività culturali.
2. Una quota pari al 20 per cento dello stanziamento previsto per i corsi di cui al comma 1
è riservata alla promozione, organizzazione e finanziamento di corsi di formazione
professionale volti alla creazione di capacità imprenditoriali nei settori indicati allo stesso
comma 1.
3. I corsi di cui al comma 2 saranno affidati ad imprese e loro consorzi che abbiano come
fine istituzionale la formazione professionale e siano in possesso delle necessarie capacità
tecnico-organizzative, costituite su iniziativa, anche congiunta, di organizzazioni dei datori di
lavoro e dei
lavoratori, rientranti tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 2.
Modifiche procedurali per i corsi di cui agli artt. 1 e 5
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. Per l'attuazione dei piani formativi approvati nell'anno 1992 ai sensi degli artt. 1 e 50
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con
imprese e loro consorzi, enti ed istituti specializzati, secondo le procedure di cui all'art. 4 della
legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ai fini dell'esame e valutazione con sistemi informatici
delle domande di partecipazione ai corsi presentate dagli aspiranti, nonche della
predisposizione delle relative graduatorie.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreto dell'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita
un'apposita Commissione nominata dal medesimo Assessore composta da un funzionario con
qualifica di direttore regionale, in qualità di presidente e da due funzionari con qualifica non
inferiore a dirigente del medesimo Assessorato, di cui uno con mansioni anche di segretario e
sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. trovano applicazione i commi
6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge reigonale 15 maggio 1991, n. 27.
3. A decorrere dal 1993 la selezione degli aspiranti per la partecipazione ai corsi di
formazione professionale finanziati ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27 è effettuata dagli organismi convenzionati incaricati dello svolgimento delle
relative attività formative, in conformità ai criteri stabiliti dall'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la
Commissione regionale per l'impiego.
4. Le convenzioni previste dal comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
27 saranno predisposte in conformità allo schema-tipo da approvarsi con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo parere del Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il predetto parere sostituisce il parere sui
singoli schemi di convenzione, previsti dalla vigente normativa in materia di contabilità
generale dello Stato.
5. I commi da 1 a 5 dell'art. 2 ed il comma 4 dell'art. 4
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 sono abrogati.
6. L'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è
sostituito dal seguente:
'Art. 3 - Sostegno degli allievi. 1. Agli allievi
che frequentano i corsi previsti dall'art. 1 è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un
assegno giornaliero di importo pari a quello spettante per la frequenza ai corsi di formazione a
finanziamento comunitario, i cui oneri siano posti a carico del Fondo sociale europeo'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti, per il corrente esercizio
finanziario 1993, in lire 500 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo
34118 del relativo bilancio di previsione.
Art. 3.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 27
1. L'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è
sostituito dal seguente:
'Art. 8 - Riserva nelle assunzioni con richiesta nominativa. 1. La Commissione regionale
per l'impiego, nell'individuare, mediante delibera approvata dall'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, i lavoratori aventi
diritto alla riserva ai sensi del comma 5, lett. c, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.
223, dovrà dare priorità alle seguenti categorie:
a) soggetti portatori di handicaps, ai sensi dell'articolo
2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
b) soggetti di età non superiore ai 40 anni, i quali, trovandosi in condizioni di
tossicodipendenze o di alcolismo, abbiano portato a termine con esito favorevole terapie di
riabilitazione presso centri di riabilitazione convenzionati a norma di legge o presso strutture
pubbliche, purchè esibiscano la relativa certificazione rilasciata dai medesimi centri o strutture
pubbliche, vistata dal competente servizio dell'Unità sanitaria locale;
c) soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 6 ;
d) lavoratori disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo
oggettivo determinati dall'applicazione all'impresa o al titolare di essa delle misure
patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
Modifiche all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 27 sono sostituiti dai seguenti:
'1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti in Sicilia, le quali impieghino
lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo di un
triennio, contributi pari al 50 per cento, al 40 per cento ed al 25 per cento della retribuzione
spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il
secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione a
tempo parziale, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto.
2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per
cento, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, quando le assunzioni riguardino
lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, al comma 1 lettere a, b e d ed all'articolo 8 della presente legge. L'elevazione è altresì
concessa quando le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma
1 lettera c dell'art. 8 della presente legge, semprecchè agli stessi venga riservata una quota
complessivamente non inferiore al 50 per cento delle predette assunzioni.
4. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi a favore delle imprese che nei
dodici mesi precedenti alle assunzioni e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi non
abbiano proceduto a riduzione di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti
all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di
integrazioni salariali.
5. I predetti contributi possono essere concessi per le assunzioni effettuate nel periodo
compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge ed il 31 dicembre 1994. Essi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste
dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria'.
Art. 5.
Modifiche all'art. 10 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 27
1. All'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettera a, secondo periodo, le parole da 'riguardino giovani iscritti' a 'commi
1 e 2 dell'articolo 6' sono sostituite dalle seguenti 'nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9',
b) al comma 1, lettera b, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'i contributi sono
elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il
secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9';
c) al comma 2 dopo le parole 'riduzione di personale' è aggiunto il seguente periodo: ' le
provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi
previsti alla lettera b, nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in
servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro
anteriormente al periodo medesimo'. Allo stesso comma 2 le parole '31 dicembre 1992' sono
sostituite con '31 dicembre 1994' e 'nei due anni precedenti' con 'nei dodici mesi'.
d) al comma 3 le parole 'dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113'
sono sostituite dalle seguenti: 'dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge'.
Art. 6.
Modifiche all'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27 è aggiunto il seguente periodo:
'Le predette convenzioni potranno essere stipulate anche con imprese di servizi e loro
consorzi le quali si prefiggono lo scopo di promuovere ed organizzare le predette attività
formative per conto di imprese che intendano realizzarle e che si impegnino all'osservanza
degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente articolo'.
2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1991, n. 27, dopo le parole 'per
la formazione', sono aggiunte le seguenti:
'nonchè per la promozione ed organizzazione delle attività
formative'.
3. Le convenzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 saranno
predisposte in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della presente legge.
Art. 7.
Ulteriori misure di sostegno all'occupazione
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, promuove iniziative, nel quadro
degli interventi previsti dagli artt. 1, 2 e 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 e
successive modifiche, volte alla realizzazione di misure di sostegno all'occupazione, anche
attraverso la predisposizione di specifici progetti e/o il coordinamento delle attività di
elaborazione, proposta e presentazione dei progetti medesimi.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, sentita la Giunta regionale e la Commissione regionale per l'impiego, nel
rispetto dei criteri e delle procedure previste dall'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, ha facoltà di avanzare proposte ai competenti organi dello Stato in ordine
all'individuazione, nell'ambito del territorio della Regione, delle aree cui destinare gli
interventi previsti dal medesimo art. 1.
3. Gli indirizzi di cui al comma 14 dell'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 sono
stati adottati dall'Assessorato regionale del lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, su proposta della Commissione regionale per l'impiego, nel
rispetto dei criteri generali ivi previsti e di quelli definiti in sede nazionale ai sensi dei commi
17 e 18 di detto articolo.
4. Per le finalità dei precedenti commi, nonchè per lo svolgimento dei compiti previsti dal
comma 6 dell'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1992, n. 148 e successive modifiche,
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione si avvale anche dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione
professionale nonchè di enti, società pubbliche e private e organismi dotati di specifica
esperienza e capacità tecnica, con i quali potranno essere stipulate convenzioni anche ai sensi
del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.
5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, in conformità alle vigenti norma di attuazione dello Statuto
siciliano in materia di lavoro, nonchè alle direttive emanate in sede nazionale in attuazione
dell'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 e successive modifiche, provvede agli
adempimenti connessi con la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento ai sensi
del medesimo articolo, ivi compreso l'esercizio della connessa azione di vigilanza.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si avvarrà dei
fondi concessi dai competenti organi dello Stato in attuazione del decreto legge 20 maggio
1993, n. 148.
Art. 8.
Contratti solidarietà delle imprese artigiane
1. Per l'attuazione degli interventi previsti a favore delle imprese artigiane dai commi 4 e 6
dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, l'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere, fino
al 31 dicembre 1995, contributi a favore di enti che siano emanazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale,
al fine di incrementare la dotazione finanziaria dei Fondi bilaterali istituiti su iniziativa dei
medesimi enti in conformità ai vigenti contratti ed accordi collettivi vigenti in sede nazionale,
entro l'ammontare massimo del 90 per cento, 70 per cento e 50 per cento rispettivamente per il
primo, il secondo ed il terzo anno, della quota minima del predetto comma 6.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, saranno dettate le direttive concernenti le modalità di
concessione, erogazione ed utilizzazione dei contributi previsti dal comma 1, nel rispetto dei
criteri adottati in sede nazionale ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4
e 6 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148.
Art. 9.
Norme in favore dei disoccupati di imprese
soggette a misure patrimoniali di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito di
licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall'applicazione
all'impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1966, n.
575 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo massimo di due anni, un'indennità il
cui importo non potrà complessivamente superare, rispettivamente per il primo ed il secondo
anno, l'80 per cento ed il 50 per cento dell'ultima retribuzione percepita, anche ad integrazione
dell'indennità di disoccupazione ordinaria eventualmente spettante, a condizione che i
lavoratori stessi non abbiano diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.
223 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità agli aventi diritto saranno
accreditate ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione saranno emanate le istituzioni occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.
Art. 10.
Anticipazione del trattamento di integrazione salariale
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a concedere anticipazioni sul trattamento straordinario di
integrazione salariale, in misura non superiore all'80 per cento di tale trattamento, a favore dei
lavoratori sospesi da imprese che avanzino richiesta ai sensi del capo I della legge 23 luglio
1991, n. 223 e che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 2 della medesima
legge, limitatamente ai periodi di effettiva sospensione, semprechè il parere reso dall'Ufficio
regionale del lavoro ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 2 sia favorevole
all'accoglimento della richiesta.
2. Trovano applicazione le procedure previste dagli artt.
9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.
Art. 11.
Concessione di prestiti personali
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione un fondo di rotazione per la concessione di prestiti
personali sull'onere dell'importo massimo di 30 milioni da restituire nel quinquennio
successivo all'entrata effettiva nel mondo del lavoro, per giovani laureati, che intendono
specializzarsi in Italia o all'Estero.
2. Con decreto dell'Assessore al lavoro saranno individuati i settori di specializzazione, la
relativa dotazione finanziaria e le modalità di erogazione dei prestiti di cui al precedente
comma 1.
3. I prestiti saranno assegnati sulla base di specifiche graduatorie settoriali secondo il voto
di laurea e, a parità, della media riportata nel corso di studio.
TITOLO II
Nuove norme in materia di cantieri di lavoro per
disoccupati
Art. 12.
1. I Comuni e le Province regionali, sentito il parere dei titolari dei propri uffici tecnici,
sono autorizzati ad approvare con appositi atti deliberativi delle rispettive giunte i progetti
concernenti le opere ed i lavori da eseguire attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro per
disoccupati previsti dalla legge regionale 1° luglio 1968, n. 17 e successive modifiche, alla cui
gestione provvedano direttamente i medesimi enti. Ai fini della predisposizione dei progetti i
comuni e le province regionali hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione regionale di
avvalersi di funzionari degli ispettorati tecnici regionali o di liberi professionisti.
2. Per la realizzazione delle iniziative previste dal comma 1 i comuni e le province
regionali inoltreranno istanza di finanziamento dei progetti approvati all'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'Emigrazione, che
provvederà con propri decreti ad autorizzare l'istituzione e l'apertura dei relativi cantieri di
lavoro, nonchè il versamento ai rispettivi tesorieri dell'intero ammontare delle somme
assegnate, nell'ambito dei criteri adottati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento prorogabili di
altri 60 giorni con atto deliberativo motivato dalla giunta comunale o provinciale, le
amministrazioni dei comuni e delle province regionali, a pena di revoca del finanziamento,
disporranno l'inizio dei lavori da eseguire senza ricorso ad alcuna
ulteriore
autorizzazione,
dandone
contestualmente comunicazione all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione ed all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente.
4. Ai comuni ed alle province regionali è riservata complessivamente una quota non
inferiore all'80 per cento dei finanziamenti da destinare alla realizzazione dei cantieri.
Art. 13.
Esecuzione e controlli
1. Al primo comma dell'art. 4, n. 3, della legge regionale 13 dicembre 1963, n. 120 la
lettera e) è sostituita come segue:
'e) manodopera specializzata e qualificata, limitata, rispettivamente, a non più di una unità
e di cinque unità per ogni cantiere.
2. Gli enti gestori dei cantieri di lavoro istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale 1
luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni produrranno all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, entro il termine di 15 giorni dalla chiusura dei medesimi cantieri, la relazione
consuntiva finale dei lavori eseguiti.
3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione provvede al conferimento degli incarichi di collaudo delle
opere realizzate nei cantieri. I collaudatori verificano la regolarità delle opere e dei lavori
eseguiti, nonchè della documentazione giustificativa di spesa. Ai soli fini della applicazione
del presente comma, i periodi previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,
sono ridotti alla metà.
4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione provvederà al pagamento delle spese di collaudo in
conformità alle vigenti tariffe professionali, previa presentazione del verbale di collaudo e
della parcella vistata dal competente ordine o collegio professionale.
5. Gli enti gestori sono tenuti a restituire alla Regione, entro trenta giorni dal compimento
del collaudo le somme rimaste inutilizzate e/o relative a spese non regolari.
6. Relativamente ai cantieri di lavoro per i quali il riscontro contabile non risulti definito
all'entrata in vigore della presente legge, i collaudatori provvederanno, in sede di collaudo
delle opere, alla verifica sulla regolarità della documentazione giustificativa, nonchè
all'accertamento delle somme eventualmente spettanti agli enti gestori a titolo di saldo.
7. Resta ferma la disciplina contenuta nella vigente normativa in materia di controllo
tecnico da parte degli uffici del Genio civile sull'esecuzione delle opere progettate e di
effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri.
8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione ha facoltà di sospendere la concessione dei finanziamenti richiesti nei confronti
degli enti gestori che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 2 e 5 e potrà altresì
disporre, nei casi di accertate, gravi inadempienze o irregolarità, la revoca dei finanziamenti
concessi.
Art. 14.
Modifica alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17
1. Gli importi dell'assegno giornaliero previsti dall'articolo 1 della legge regionale 1 luglio
1968, n. 17 e successive modifiche sono elevati, a decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente a lire 40.000, lire
70.000 e lire 60.000.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'importo finanziabile per ogni cantiere di
lavoro è elevato a lire 150 milioni.
3. A decorrere dal 1994 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione rideterminerà con proprio decreto gli importi previsti
dai commi 1 e 2, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle
variazioni degli indici del costo della vita accertate dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti.
4. Per i cantieri di lavoro in corso alla data indicata al comma 1 l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su
richiesta degli enti gestori, ad integrare il relativo finanziamento ai fini dell'adeguamento degli
assegni giornalieri agli importi previsti dal medesimo comma.
5. Per il corrente anno 1993 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere al finanziamento dei
progetti per cantieri di lavoro presentati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge,
in conformità alla normativa all'epoca vigente, integrandone l'importo secondo quanto previsto
dal comma 4.
Art. 15.
Riserve posti
I. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato,
ai sensi della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12 e con le modalità ivi previste, a disporre
l'apertura di cantieri di lavoro da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori edili
disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Una quota non inferiore al 50 per cento degli avviamenti da effettuare nei cantieri di
lavoro disciplinati dal presente titolo è riservata ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da
almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento o nelle liste di mobilità di cui
all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e che non fruiscano della relativa indennità, nonchè
ai lavoratori appartenenti ad altre categorie svantaggiate individuate con delibera della
Commissione regionale per l'impiego, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 previsti con il corrente esercizio
finanziario 1993 in lire 20.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito
fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo
Siciliano dei lavoratori disoccupati.
TITOLO III
Progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23
della legge 11 marzo 1988, n. 67
Art. 16.
Istituzione elenchi beneficiati articolo 23
legge 67 del 1988
1. Coloro i quali, essendo privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di
collocamento, abbiano svolto attività nell'ambito dei progetti di utilità collettiva disciplinati
dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.67, nonchè dall'art. 22 della legge regionale 21
settembre 1990, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, anche con compiti di
coordinamento, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giornate e siano impegnati
nelle medesime attività alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè al 31
dicembre 1993, sono iscritti in appositi elenchi istituiti presso i competenti Uffici provinciali
del lavoro, previa istanza da presentarsi ai medesimi uffici.
2. L'iscrizione negli elenchi costituisce condizione indispensabile ai fini della
partecipazione ai progetti previsti dall'articolo 19.
3. Sono cancellati dagli elenchi previsti dal comma 1 coloro i quali vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o con contratti di lavoro a
termine aventi durata complessivamente superiore a quattro mesi nell'arco dell'anno solare,
ovvero intraprendano attività lavorative autonome o professionali, tranne che nei casi previsti
dal comma 6 dell'articolo 17.
Sono, altresì, cancellati dagli elenchi coloro i quali, essendo stati avviati ai progetti previsti
dall'art. 17 non vi partecipino senza giustificato motivo, nonchè coloro i quali rifiutino
occasioni di lavoro offerte da imprese che intendano effettuare assunzioni avvalendosi dei
contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive
modifiche e integrazioni.
4. La prestazione di attività nell'ambito dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art.
23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36
e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 17 non comporta la cancellazione dalla
prima classe delle liste di collocamento.
5. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15 si interpretano nel senso che non possono essere sostituiti con altri i giovani
disoccupati impegnati nei progetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed all'art.
22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, i quali
per qualsiasi motivo cessino definitivamente dal prestare attività presso le imprese incaricate
della realizzazione dei medesimi progetti.
6. Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti previsti dal medesimo articolo che siano
in possesso dei requisiti ivi indicati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11
maggio 1993, n.15.
Art. 17.
Finanziamento di progetti di utilità collettiva
1. L'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad approvare e
finanziare, con effetto dal 10 gennaio 1994, progetti di utilità collettiva di importo compreso
tra i 500 milioni e i 2 miliardi e di durata non superiore a 24 mesi, proposti, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da Enti ed Aziende dipendenti
dall'Amministrazione regionale o comunque sottoposti a controllo, vigilanza e/o tutela dagli
enti locali territoriali e/o istituzionali, nonchè dagli enti e da aziende da essi dipendenti e/o
comunque sottoposti a controllo, vigilanza e/o tutela e delle Unità sanitarie locali, intesi a fare
fronte alle esigenze connesse con i seguenti settori di intervento: custodia, tutela e
manutenzione di impianti ed uffici pubblici e di beni demaniali; tutela e valorizzazione
dell'ambiente e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali;
valorizzazione delle iniziative e delle risorse nel settore del turismo e dell'agricoltura;
interventi in materia di protezione civile; prestazione dei servizi essenziali nel campo
dell'assistenza sociale.
Saranno preferiti i progetti riguardanti aree territoriali particolarmente significative o che
siano presentati congiuntamente da più enti ed aziende tra quelli previsti al comma 1 per la
gestione di servizi analoghi o di comune interesse, anche su iniziativa delle amministrazioni
regionali da cui dipendono o che esercitano le funzioni di controllo, vigilanza e/o tutela.
2. I singoli progetti dovranno avere ad oggetto settori ed obiettivi specifici ed indicheranno
le unità da utilizzare, le qualifiche e/o i profili professionali occorrenti, le eventuali attività
formative da svolgere. Essi saranno corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni
rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove siano necessarie alla loro attuazione.
3. Potranno essere utilizzati nella realizzazione dei progetti previsti dal comma 1, anche
con compiti di coordinamento, esclusivamente coloro i quali siano iscritti negli elenchi istituiti
ai sensi del comma 1 dell'art. 16.
4. Ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti previsti dal presente articolo, con
esclusione dei soci delle cooperative previste dal comma 6, è corrisposto un assegno orario
dell'importo di lire 7.500. La partecipazione ai progetti non comporta in nessun caso
l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con gli enti e le aziende
proponenti.
5. L'avviamento ai progetti previsti dal presente articolo sarà effettuato dai competenti
uffici provinciali del lavoro previa predisposizione di graduatorie biennali in conformità
stabiliti dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sulla base dei
dati desunti dalle istanze presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 16. Ai fini della formazione
delle predette graduatorie non si considerano come reddito gli assegni ed i corrispettivi
percepiti in corrispondenza della partecipazione ai progetti di utilità collettiva disciplinati
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 22 della legge regionale 21 settembre
1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai progetti di cui al presente
articolo.
6. Ai fini della realizzazione dei progetti hanno priorità nel conferimento dell'incarico le
imprese cooperative costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, i cui
soci siano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 16. Le predette imprese
dovranno impegnare stabilmente i soci nella attuazione dei progetti e potranno altresì avvalersi
di altri soggetti iscritti negli elenchi ivi previsti. I medesimi soci, permanendo tale qualità,
mantengono il diritto alla iscrizione nei medesimi elenchi.
7. Fuori dai casi previsti dal comma 6 le imprese incaricate della realizzazione dei progetti
dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
8. Alle imprese incaricate della realizzazione dei progetti sarà corrisposta una quota
forfettaria pari al 15 per cento degli oneri concernenti il pagamento degli aventi diritto
all'assegno di cui al comma 4.
9. L'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione provvederà all'accreditamento ai direttori degli uffici provinciali del lavoro delle
somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
10. Ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli enti e delle aziende
proponenti sulla regolare esecuzione dei progetti, l'Assessore Regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ha facoltà di disporre
appositi interventi ispettivi, a mezzo dei propri uffici periferici.
11. L'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, provvederà ad emanare con
proprio decreto le istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e nell'art. 16.
12. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 18.
Modifiche norme
1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 l'espressione: '25 per
cento' è sostituita dalla seguente: '50 per cento'.
2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, dopo le parole:
'oggetto del corso frequentato', sono aggiunte le seguenti: 'o del progetto'.
3. Le quote percentuali di riserva previste dal comma 1 dell'art. 7 e dall'art. 20 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27 trovano applicazione per il periodo di un triennio a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 6, del comma 1 dell'art. 7 e dell'art. 20
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si computano anche i periodi di attività effettuati
nell'ambito dei progetti di cui all'art. 19 della presente legge.
5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27 e successive modifiche, i quali partecipino ai corsi di formazione ivi previsti, si
considerano, per tutta la durata del corso, sospesi dai progetti di utilità collettiva ai quali siano
stati o vengano avviati, compresi quelli disciplinati dall'art. 17.
TITOLO IV
Interventi in favore delle imprese manufatturiere
Art. 19.
Contratti di programma
1. Allo scopo di definire contratti di programma da realizzare in Sicilia ai sensi del D. L. n.
415 del 22 ottobre 1992, convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, la Presidenza della
Regione, di concerto con l'Assessorato per l'industria, predisporrà entro 120 giorni un rapporto
su gruppi industriali aventi qualificazione tecnologica e rilievo internazionale adeguati ad
investimenti rivolti all'ampliamento della base produttiva della Regione.
Art. 20.
Diffusione della conoscenza delle agevolazioni
comunitarie e nazionali
1. La Presidenza della Regione, di concerto con l'Assessorato per l'industria, promuoverà
idonee iniziative per diffondere una capillare conoscenza delle agevolazioni alle imprese
previste dalla Comunità europea e dallo Stato italiano - con particolare riferimento alla Legge 5
ottobre 1991, n. 317, al Decreto legge 22 ottobre, n. 415, convertito in Legge 19 dicembre
1992, n. 488, al Decreto legge 11 marzo 1993, n. 149 - e per verificare semestralmente il grado
di utilizzo delle suddette agevolazioni da parte delle imprese siciliane.
Art. 21.
Prestiti partecipativi
1. L'Assessore regionale per l'industria, al fine di favorire e promuovere in Sicilia la
creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria e di rafforzare la struttura finanziaria delle piccole e
medie imprese è autorizzato ad istituire presso uno o più Enti creditizi operanti in Sicilia, un
fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione iniziale di lire 100.000 milioni, di cui
20.000 milioni per l'esercizio in corso e lire 80.000 milioni per l'esercizio 1994.
2. I versamenti sul fondo di rotazione istituito a norma del comma 1, saranno effettuati
dall'Assessore regionale per l'industria in relazione alle concrete esigenze.
3. A carico del fondo di rotazione possono essere concessi prestiti partecipativi in favore
delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia nonchè di quelle
imprese che abbiano sede in Sicilia e che commercializzano i prodotti industriali siciliani.
4. Per la individuazione del parametro dimensionale delle imprese indicate al precedente
comma si applicano le disposizioni emanate al riguardo dalla CEE.
5. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese,
condotte sotto forma di società di capitale, che dispongano già di un capitale sociale, d'importo
non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.
I predetti prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle
piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti
un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. Detti programmi possono riguardare la
realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il magazzino, il potenziamento
della rete commerciale.
6. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per
cento del tasso di riferimento fissato mensilmente dal Ministro del tesoro per il settore
industriale e vigente al momento della stipula dell'atto. Detto tasso annualmente sarà
incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente e non potrà
superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo.
7. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote
capitale di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero
assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.
8. I prestiti partecipativi avranno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni,
ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
9. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale
da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria.
10. Il Comitato regionale per il credito e risparmio su proposta dell'Assessore regionale per
l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le
procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, nonchè i criteri da
seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del
finanziamento concedibile, e quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema
di intervento di cui al precedente articolo.
11. L'Assessore per l'industria, d'intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato a stipulare, con gli enti creditizi presso cui sarà istituito il fondo di
rotazione, apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo stesso. Per le attività
derivanti dalla attuazione delle convenzioni, tutte incluse e nessuna esclusa, è attribuito agli
enti creditizi un compenso annuo in misura percentuale sull'importo complessivo delle
operazioni di credito in essere quali risulteranno al 31 dicembre di ogni anno. Detto compenso
non potrà superare la misura del 2 per cento ed è posto a carico del fondo stesso.
12. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo potranno essere integrate con fondi
comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dalla CEE per l'Asse industria e servizi.
Art. 22.
Incentivazione alle emissioni obbligazionarie
1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi sugli interessi
per le obbligazioni della durata massima di 10 anni emesse da imprese manufatturiere operanti
od aventi sedi in Sicilia - con esclusione di quelle del settore siderurgico, petrolchimico,
petrolifero, del cemento e dell'energia elettrica.
2. I suddetti contributi sugli interessi sono pari a 3
punti annui.
3. L'Assessorato regionale per l'industria, entro 30 giorni dalla pubblicazione emanerà
direttive in ordine alle norme di attuazione del presente articolo.
4. Per la finalità di cui al presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, il
limite di impegno decennale di L. 8.000 milioni.
Art. 23.
Incentivazione delle politiche di rete
1. E' istituito presso l'IRFIS un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di prestiti
triennali al tasso del 4 per cento non rinnovabili a favore di piccole e medie imprese costituite
sotto forma di società di capitali con sede legale in Sicilia, che cedono almeno il 10 per cento
del capitale sociale a piccole e medie imprese con sede nelle altre Regione o all'estero o
viceversa acquistano il 10 per cento del capitale sociale di piccole e medie imprese con sede
nelle altre Regioni o all'estero, a condizione che le suddette imprese siano costituite da almeno
un triennio e non appartengano in alcun modo agli stessi azionisti.
2. L'importo dei suddetti prestiti non può risultare superiore a 5 volte il valore delle azioni
cedute o acquistate entro il limite massimo di lire 1.000 milioni. L'assessore regionale per
l'industria, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge emanerà direttive in ordine
alle norme di attuazione del presente articolo.
Art. 24.
Interventi per l'innovazione e la creazione di nuova
imprenditorialità
1. E' concesso alla società consortile a prevalente capitale pubblico regionale 'Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia' un finanziamento di 4.000 milioni per la realizzazione
di un primo stralcio funzionale destinato a strutture e servizi, immediatamente eseguibili, per
l'innovazione e la creazione di nuova imprenditorialità, al fine di trasferire in comodato i locali
necessari agli incubatori di imprese.
La predetta società presenterà all'Assessorato regionale dell'industria, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge, con l'indicazione dei contenuti, dei tempi,
delle modalità dello stralcio funzionale.
Art. 25.
Locazione finanziaria agevolata
1. Il fondo di rotazione di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 puo
essere utilizzato per la concessione di anticipazioni del contributo in conto canoni previsto
dall'art. 83 del Testo Unico 6/3/1978 n. 218, in favore delle imprese industriali e di servizi
beneficiari dell'agevolazione.
2. Possono richiedere l'intervento di cui al precedente comma le imprese che alla data di
entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 1992, n. 363 hanno perfezionato, con le società di
locazione finanziaria abilitate, i contratti di leasing, ai sensi del richiamato articolo 83 del T.U.
6/3/1978, n. 218 e che non hanno ancora ottenuto il provvedimento di concessione delle
agevolazioni.
3. Le operazioni di anticipazione del contributo in conto canoni sono concesse dall'IRFIS
mediante aperture di credito con l'applicazione di un tasso di interesse annuo pari al 4 per
cento.
4. Le operazioni sono garantite dall'obbligazione delle società di locazione finanziaria
interessate alla restituzione del contributo in conto cessioni anticipato, al momento
dell'accredito del contributo stesso da parte dell'organo erogante.
5. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono regolate, alle condizioni, caratteristiche
e modalità da disporsi su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, dal comitato
regionale per il credito e il risparmio che determinerà anche la percentuale dell'intervento, la
loro durata nonchè l'importo massimo delle operazioni di anticipazione e quant'altro necessiti
regolare in ordine all'attivazione del sistema agevolativo di cui ai precedenti commi.
6. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'art. 23 della legge
6/5/1981 n. 96 è incrementato per il biennio 1993, 1994 della somma di lire 20.000 milioni, di
cui lire 10.000 milioni a valere per l'esercizio in corso. I rientri delle operazioni di
anticipazione di cui ai precedenti commi sono destinati alle originarie finalità del citato fondo
di cui all'art. 23 della legge 6/5/1981 n. 96.
Art. 26.
Agevolazioni finanziarie in favore delle
piccole imprese industriali e di servizio
secondo il principio 'de minimis' fissato dalla CEE
1. L'Assessore regionale per l'industria é autorizzato a concedere in favore delle piccole
imprese industriali di servizio operanti in Sicilia contributi in c/capitale a fronte di investimenti
di qualsiasi tipo e per il sostegno di altre spese attinenti sempre all'attività aziendale.
2. Per piccole imprese industriali e di servizi si intendono quelle che hanno un numero di
addetti non superiore a 50 unità ed un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU ovvero
un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU e che non facciano capo per
più di 1/4 ad imprese di dimensioni maggiori.
3. Il contributo di cui al comma 2 é commisurato al 65 per cento delle spese documentate e
non potrà in ogni caso superare l'importo di lire 100 milioni. Detto contributo potrà essere
corrisposto anche in più soluzioni e comunque entro l'arco di tre anni.
4. L'Assessore regionale per l'industria entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
legge emana con proprio decreto, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle
agevolazioni contributive di cui ai precedenti commi.
Art. 27.
Agevolazioni per le imprese industriali di maggiori dimensioni
1. Le agevolazioni di cui all'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono estese
anche a quelle imprese il cui parametro dimensionale sia superiore a quello indicato dalla CEE
per le piccole e medie imprese.
2. In tal caso il limite massimo di intensità dell'aiuto espresso in termini di Equivalente
Sovvenzione Netta verrà determinato sulla base di quanto stabilito al punto 4 della delibera
CIPI del 22 aprile 1993.
Art. 28.
Agevolazioni per i consorzi fidi
1. Il capitolo 64909 è incrementato di lire 5.600 milioni.
2. Il capitolo 64926 è incrementato di lire 7.500 milioni.
3. L'importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell'art. 33 della legge regionale
18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni.
Art. 29.
Contributi fondo interessi operazioni factoring
1. Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 34/88 è autorizzata la spesa di lire
5.000 milioni per ciascun anno del triennio 1993/95.
2. La misura del contributo in conto interessi di cui all'art. 31 della legge regionale 8
novembre 1988 n. 34 è elevata al 40 per cento.
Art. 30.
Interventi per agevolare trasporti intermodali
1. Alle piccole e medie imprese industriali di piccole e medie dimensioni che trasferiscono
al di fuori della Sicilia merci prodotte nel territorio regionale è corrisposto un contributo pari
ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute presso vettori marittimi,
aerei, ferroviari. Resta escluso dal beneficio il traghettamento nell'area dello Stretto di
Messina.
La percentuale del contributo sarà definita secondo tre
classi di abbattimento:
prima classe trasporti destinati all'area nazionale;
percentuale 10 per cento
seconda classe trasporti destinati all'area comunitaria ed
ai Paesi dell'Est europeo; percentuale 2 per cento
terza classe trasporti destinati alle aree extraeuropee;
percentuale 3 per cento.
2. Il contributo di cui sopra viene esteso anche al trasporto gommato purchè utilizzi sistemi
intermodali che si avvalgono del modo marittimo, ferroviario ed aereo. In tal caso il contributo
viene calcolato sulle spese sostenute per utilizzare tali modi di trasporto.
3. Il contributo di cui ai commi precedenti non può superare una misura standard,
determinata ed aggiornata ogni 12 mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto e di collegamento,
come da decreto emanato dall'Assessore regionale per l'industria.
4. Sono concessi contributi a Consorzi di imprese o ad Enti che gestiscono servizi a favore
dell'industria (Aree Industriali) per effettuare studi e sperimentare forme di trasporto più
convenienti per la collettività dei fruitori del servizio di trasporto stesso.
La misura del contributo viene maggiorata del 10 per cento se il trasporto utilizza aree
interportuali riconosciute nell'apposito regolamento di cui al comma 4.
5. I vettori marittimi, ferroviari ed aerei possono, attraverso apposite convenzioni,
anticipare alle imprese industriali, beneficiare del contributo sui trasporti, la somma stessa
concedendo immediati abbattimenti dei costi; in tal caso ad esse viene rimborsato l'interesse
nella misura prevista nella convenzione stessa, per le somme anticipate.
6. I contributi di cui ai commi precedenti sono estesi ad imprese commerciali che
commercializzano al di fuori della Sicilia prodotti manufatti in Sicilia.
7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale
per l'industria determinerà le modalità per l'attuazione del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni
nell'esercizio finanziario 1993, 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1994, 30.000 milioni
nell'esercizio finanziario 1995.
Art. 31.
Interventi nel settore dei sali potassici
1. All'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 le parole: 'e comunque non oltre il 31
dicembre 1995' sono soppresse.
2. I benefici di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive
modifiche ed integrazioni si applicano al personale dipendente della ITALKALI S.p.A.,
società a partecipazione maggioritaria dell'EMS, che, in conseguenza dei piani di
ristrutturazione delle singole unità produttive, risulta in esubero rispetto agli organici ottimali.
3. L'applicazione dei benefici di cui al comma 1 é limitata ad un contingente di personale
non superiore al 20 per cento dell'organico di ciascuna unità produttiva riferita all'anno 1988, e
in possesso del requisito dell'età del richiedente e dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 6
della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.
4. Per le finalità di cui al comma 3 il fondo di cui all'art. 18 lett. a di cui alla legge regionale
6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni é incrementato di lire 2.000
milioni.
5. Qualora da parte dei competenti organi dello Stato venga accordata alla Società
ITALKALI S.p.A. la facoltà di fare ulteriore ricorso, anche a titolo di proroga, ad interventi
straordinari di integrazione salariale la Regione, con le modalità di cui al comma 6, é
autorizzata a concedere anticipazioni sull'ammontare del relativo trattamento in misura non
superiore all'80 per cento del trattamento stesso, semprechè il parere reso dall'Ufficio regionale
del lavoro ai sensi della vigente normativa sia favorevole all'accoglimento della richiesta.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il fondo di dotazione dell'EMS sarà incrementato della
somma di lire 10.000 milioni.
Alla copertura degli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma, previsti in lire
10.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso si provvede con le disponibilità dell'apposito
fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo
siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
Art. 32.
Modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119
1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:
'L'incremento di cui al comma precedente è finalizzato al finanziamento di commesse
acquisite da imprese industriali - escluse le imprese elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i
cementifici - anteriormente al 31 marzo 1993 e che richiedono tempi tecnici e/o
immobilizzazioni finanziarie di particolare impegno'.
2. All'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983,
n. 119 è aggiunto il seguente comma:
'Eventuali operazioni di finanziamento, per le finalità di cui al precedente secondo comma,
effettuate da banche ed istituti di credito, con cessione del credito nascente dalle commesse,
sono assistite da garanzie sussidiarie della Regione, a valere sul fondo di rotazione istituito
presso l'IRFIS e di cui al primo comma del presente articolo'.
3. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119 è sostituito dal seguente:
'I finanziamenti sono assistiti da garanzia ipotecaria e
da privilegi sui beni aziendali'.
Art. 33.
Modifica all'articolo 34 della legge regionale
11 maggio 1993, n. 15
1. Per le finalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il
contributo in conto interesse può essere concesso anche alle imprese manifatturiere che
abbiano un numero di dipendenti non superiore a 400 e, se superiore, raggiungano investimenti
fissi non superiori a 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni
per conguaglio monetario.
Art. 34.
1. Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale
5 agosto 1957, n. 51, e dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108 e
successive modifiche, è ulteriormente incrementato, nell'esercizio finanziario in corso, della
somma di lire 50.000 milioni da destinare alle finalità indicate dall'articolo 2 della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 119.
TITOLO V
Nuove norme per l'imprenditorialità e la cooperazione giovanile
Art. 35.
Disposizioni in favore dell'imprenditorialità giovanile
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nella
Regione, e per l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale attraverso la promozione,
l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, possono essere ammessi ai
benefici del presente titolo i progetti di sviluppo produttivo proposti dai seguenti soggetti:
a) società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani
in età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;
b) società e associazioni imprenditoriali, con le quali l'Assessore regionale alla
Presidenza, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 41 potrà stipulare apposite
convenzioni;
c) società di persone costituite per almeno due terzi da
giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti.
2. Tutti i soggetti elencati alle lettere a, b e c del comma 1 devono avere la loro sede legale
ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
3. I soggetti già beneficiari di un finanziamento regionale ai sensi della presente legge o
della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, non potranno ottenere un ulteriore finanziamento
se non successivamente all'avviamento dell'attività.
Art. 36.
Progetti di sviluppo produttivo
1. Possono essere ammessi ai benefici del presente titolo i progetti di sviluppo produttivo,
che prevedano l'acquisto, il noleggio e la locazione finanziaria di attrezzatura, macchinari ed
altri beni strumentali, nonchè la locazione finanziaria di beni immobili con esclusione
dell'acquisto di immobili e con limitazione esistente di importo non superiore al 10 per cento
dell'intero investimento, relativi a:
a) nuovi impianti;
b) ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni o riconversioni di impianti
preesistenti, a condizione che gli impianti in questione siano inattivi da almeno due anni;
c) rilevamento, completamento e riconversione di impianti totalmente o parzialmente
realizzati con finanziamento regionale da società e cooperative giovanili ex legge 37/1978,
decadute dai benefici concessi.
2. Possono essere ammessi ai benefici di legge progetti
appartenenti ai seguenti settori:
a) agricolo-zootecnico e agroturistico;
b) industriale;
c) artigianale;
d) turistico-ricettivo;
e) della pesca e dell'acquacultura;
f) dei servizi reali alle imprese.
3. Sono escluse dai benefici del presente titolo le attività di servizi alle persone, le attività
riservate alle figure professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, le
attività che si pongono in concorrenza con l'azione delle pubbliche amministrazioni, o che
prevedano, in via prevalente, la fornitura di servizi alle pubbliche Amministrazioni, le attività a
carattere prevalentemente commerciale assistenziale, socio-sanitario, ricreativo, sportivo.
4. Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta
regionale, e sentito il parere del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (C.R.E.L.),
sono inoltre individuate, nell'ambito dei settori economici, di cui al comma 2 del presente
articolo, particolari attività da escludere temporaneamente dai benefici della presente legge.
5. L'elenco delle attività individuate ai sensi del comma 4 è aggiornato ogni anno,
contestualmente all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo.
Art. 37.
Benefici concedibili
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo
30 possono essere concessi i seguenti benefici:
a) contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento delle spese ritenute
ammissibili per investimenti;
b) contributo in conto interessi, da corrispondere direttamente all'istituto di credito
erogante, per l'abbattimento ad un terzo del tasso di sconto ufficiale della quota interessi a
carico della società beneficiaria relativa ad un mutuo di durata fino a dieci anni e con un
preammortamento fino a tre anni, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute
ammissibili per investimenti. Tale mutuò potrà essere acceso presso uno degli enti creditizi e
società abilitati al medio credito operanti in Sicilia, a scelta della società beneficiaria;
c) contributo a fondo perduto sulle spese ritenute ammissibili per spese di
progettazione, consulenza organizzativa e tecnico-economica, informatica e telematica, servizi
di trasferimento tecnologico e informativo, problematiche gestionali, commerciali, del
marketing e dello sviluppo aziendale, imposte di qualsiasi tipo e spese notarili connesse alla
realizzazione del progetto, in misura massima pari al 10 per cento dell'intero investimento;
d) contributo a fondo perduto sulle spese ritenute ammissibili, sentito il nucleo di
valutazione di cui all'articolo 41 per azioni formative nei confronti dei giovani lavoratori dei
quali è prevista l'utilizzazione nello svolgimento dell'attività proposta in misura massima pari
al 5 per cento dell'intero investimento;
e) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese di esercizio effettivamente
sostenute e documentate a conclusione di ciascuno dei primi due anni di attività, e comunque
globalmente non superiore al 35 per cento del contributo in conto capitale concesso;
f) contributo in conto canone, pari all'80 per cento della quota interessi, da
corrispondere alla società di locazione finanziaria prescelta, da portare in detrazione diretta sui
canoni dovuti sulle operazioni di locazione finanziaria eventualmente previste ritenute
ammissibili;
g) concessione, a titolo gratuito e per una durata trentennale, di impianti già realizzati da
società cooperative giovanili ex lege regionale 37/1978, decadute dai benefici concessi, e
incamerati dalla Regione siciliana;
h) servizio di tutoraggio per i primi tre anni di attività, con onere a carico della Regione
siciliana, prestato da imprese, società e associazioni imprenditoriali, con le quali l'Assessore
regionale alla Presidenza, sentito il nucleo di valutazione di cui all'articolo 41 potrà stipulare
apposite convenzioni;
i) una riserva del 10 per cento nelle assegnazioni di aree da parte dei Consorzi ASI di cui
alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 alle società in cooperative destinatarie dei benefici del
presente titolo, che ne facciano richiesta.
2. Le operazioni di credito finalizzate alla realizzazione dei progetti previsti dalla presente
legge possono essere assistite, ove la società beneficiaria non fosse in grado di fornire garanzie
proprie, da fidejussioni prestate a titolo sussidiario dalla Regione fino al 100 per cento del
relativo ammontare, nonchè da privilegio speciale sulle opere e gli acquisti previsti in progetto,
in favore dell'ente erogante il mutuo.
3. I progetti, compresi quelli il cui importo progettuale fosse superiore al massimo
finanziamento consentito, potranno essere ammessi a fruire dei benefici di cui al presente titolo
a condizione che la società proponente possa dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari
necessari alla copertura della quota d'investimento non ammissibile a finanziamento.
4. E' fatto divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente titolo con altre
agevolazioni regionali, statali e comunitarie.
Art. 38.
Criteri per la erogazione delle agevolazioni
1. Un apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza, dovrà indicare i criteri e le
modalità operative per la concessione e la erogazione delle agevolazioni previste dal presente
titolo. Tale regolamento dovrà, tra l'altro, disciplinare:
a) le modalità di richiesta delle agevolazioni e le procedure cui i soggetti richiedenti
dovranno attenersi per la presentazioni dei progetti;
b) i limiti di importo dei contributi in conto capitale;
c) le procedure di esame dei progetti e di erogazione dei benefici, tenendo conto
dell'esigenza della massima tempestività di tali adempimenti;
d) i criteri di valutazione dei progetti medesimi, che dovranno assicurare la massima
trasparenza, imparzialità ed obiettività di giudizio;
e) gli obblighi ed i controlli cui assoggettare le iniziative finanziate, e le modalità di
collaudo dei progetti;
f) le modalità della gestione finanziaria e dei rapporti con gli istituti di credito e le
società di locazione finanziaria interessati;
g) le eventuali particolari agevolazioni aggiuntive e di
titoli di preferenza;
h) il sistema di monitoraggio e di controllo
dell'efficacia della spesa;
i) le modalità di concessione degli impianti di cui alla
lettera g del primo comma dell'articolo 37;
l) modalità di gestione dei finanziamenti e contributi erogati dall' I.R.C.A.C. ai sensi
della legge regionale 37/1978 e successive modifiche.
Art. 39.
Adeguamento degli importi delle agevolazioni
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente titolo potranno richiedere
l'adeguamento del contributo di cui alla lettera a del comma 1 dell'articolo 31, sulla base della
variazione del potere d'acquisto della moneta rilevata dall'ISTAT nel periodo intercorrente tra
la data di concessione dei benefici di legge e il momento della richiesta medesima.
2. L'adeguamento del contributo di cui al comma 1 potrà essere richiesto non prima di un
anno dalla data del provvedimento di ammissione ai benefici di legge, e per non più di due
volte.
Art. 40.
Esame delle iniziative
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 35 che intendano fruire delle agevolazioni
previste dal presente titolo dovranno inoltrare apposita istanza, corredata degli atti progettuali
necessari alla completa illustrazione dell'iniziativa, indirizzata alla Presidenza della Regione
siciliana, Direzione del Personale e dei Servizi Generali.
2. I progetti presentati, istruiti da un apposito ufficio della Presidenza della Regione con
funzione di Segreteria tecnica, sono sottoposti all'esame del nucleo di valutazione di cui
all'articolo 41.
3. L'Assessore regionale alla Presidenza, sentito il parere del nucleo di valutazione,
dispone con proprio decreto l'ammissione ai benefici di legge dei progetti ritenuti meritevoli.
Art. 41.
Nucleo di valutazione
1. E' costituito, presso la Presidenza della Regione, un nucleo di valutazione, presieduto da
un esperto nelle discipline di economia agraria, economia industriale, economia aziendale,
ricerche di mercato, scienze statistiche, e composto da altri tre esperti nelle stesse materie
nominati dall'Assessore alla Presidenza della Regione, nonchè da tre esperti in materia di
analisi aziendale di alto profilo curriculare, designati rispettivamente dalla Confindustria,
dall'A.P.I. e dalle associazioni cooperative. Il nucleo di valutazione è integrato da un dirigente
regionale con funzioni di segretario.
2. I componenti del nucleo di valutazione rimangono in
carica tre anni e sono prorogabili una sola volta.
3. Il nucleo di valutazione può avvalersi, di volta in volta e per particolari e motivate
ragioni, di esperti e docenti universitari di altre discipline, nonchè di un rappresentante del
ramo dell'Amministrazione regionale interessata alla tipologia del progetto.
4. Il nucleo di valutazione formula proposte e programmi per gli interventi regionali in
materia di imprenditorialità e cooperazione giovanile.
5. Il nucleo di valutazione esprime inoltre motivati pareri circa l'ammissibilità dei progetti
proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 29, alle agevolazioni previste dalla
presente legge, tenendo conto della credibilità complessiva dei soggetti proponenti, della
validità economica dell'idea progettuale, della correttezza del piano d'impresa, della fattibilità
tecnica del progetto, delle condizioni di mercato e del vantaggio in termini occupazionali.
6. Il nucleo di valutazione sostituisce il Comitato tecnico-amministrativo per la
cooperazione giovanile, di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, per
i compiti connessi all'attuazione dei progetti di cooperative giovanili beneficiarie di un
finanziamento regionale ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive
modifiche.
Art. 42.
Cooperative giovanili ai sensi della legge regionale
18 agosto 1978, n. 37
1. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e
successive modifiche, che abbiano fruito, nel corso della realizzazione del progetto, di
proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione
degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto ed abbiano raggiunto
almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammesse a fruire, una sola volta, delle
seguenti agevolazioni:
a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari
relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e credito d'I.V.A.;
b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo
sconto effettuati, utilizzati come pagamento di prestazioni d'opera e forniture regolarmente
contabilizzate e collaudate;
c) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento
dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o
sottoscritto con impegno di versamento, con ratei annuali, nel triennio o successivo a quello di
sottoscrizione.
2. i contributi previsti dal comma 1 non potranno complessivamente superare la somma
delle perdite d'esercizio e delle anticipazioni dei soci nei bilanci intercorsi tra il decreto di
finanziamento e quello di approvazione degli atti di collaudo finale, sussistenti nel bilancio
relativo all'anno di presentazione dell'istanza per l'ottenimento delle precitate provvidenze.
3. I contributi di cui al comma 1 saranno devoluti quali bonifico sulle rate di mutuo e del
credito d'esercizio erogati dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).
Art. 43.
Abrogazione norme
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della
legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;
b) l'articolo 18 della legge regionale 27 maggio 1980, n.
47;
c) gli articolo 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge
regionale 2 dicembre 1980, n. 125;
d) l'articolo 16 della legge regionale 30 gennaio 1981, n.
8;
e) l'articolo 58 della legge regionale 4 maggio 1981, n.
97;
f) l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.
171;
g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 maggio
1983, n. 32;
h) l'articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 1989, n.
3;
i) la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22.
2. I rientri relativi al fondo di rotazione istituito con la legge regionale 8 novembre 1988
presso l'IRCAC, saranno da quest'ultimo Istituto trasferiti gradualmente in conto entrata alla
Regione siciliana, fino all'avvenuto esaurimento delle funzioni del fondo medesimo.
3. E', inoltre, abrogata ogni altra disposizione regionale
non compatibile con le norme contenute nel presente titolo.
TITOLO VI
Interventi per l'artigianato, il commercio e la cooperazione
Art. 44.
Soggetti beneficiari
1. Può accedere ai benefici previsti dal presente titolo l'impresa artigiana i cui limiti
dimensionali sono individuati dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. I benefici di cui al comma 1 attengono ad interventi diretti alla realizzazione di nuove
strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli di quelli preesistenti, al loro adeguamento
alla vigente normativa in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute, compresa
quella di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e ogni altro intervento diretto a dotare le strutture
in questione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonchè fornire i
mezzi finanziari idonei a consentire l'ordinaria gestione e lo sviluppo delle attività produttive.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 devono essere inclusi in un unico progetto che li
esporrà in modo organico, interdipendente e funzionale agli obiettivi che si intendono
conseguire.
Art. 45.
Progetti finanziabili
1. Il progetto di cui all'articolo 44 può essere proposto da artigiani singoli o associati, da
consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane. Sono
esclusi dai benefici di che trattasi i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 51, comma
2 lettere b e c, della legge regionale 8 febbraio 1986, n. 3.
2. Con successivo decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, determinerà lo
schema di istanza, la documentazione da prodursi a corredo della stessa, nonché le modalità ed
i criteri di concessione dei benefici in questione, in relazione anche a quanto previsto
dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
3. Il progetto da allegarsi all'istanza, secondo quanto stabilito nel decreto da emanarsi in
forza delle disposizioni di cui al comma 2, dovrà comprendere altresì una relazione generale
contenente la descrizione analitica e particolareggiata degli interventi che si intendono
realizzare, l'eventuale piano promozionale, la ricerca di mercato dalla quale si rilevino concrete
prospettive di collocazione della produzione prevista, l'analisi dei flussi finanziari per il primo
triennio, il piano finanziario indicante i mezzi con i quali l'impresa artigiana ritiene di fare
fronte alla quota di investimento non coperta dall'intervento regionale, nonché i benefici che si
intendono richiedere all'Assessorato della cooperazione, del commercio, della pesca e
dell'artigianato.
Art. 46.
Natura dei benefici
1. i benefici concedibili con le procedure di cui
all'articolo 45 sono i seguenti:
a) contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa massima ammissibile di lire
1.000 milioni per investimenti fissi e beni duraturi;
b) mutuo agevolato fino al 50 per cento della spesa
massima ammissibile di cui alla lettera a);
c) prestito di esercizio di avviamento per primo impianto pari al 20 per cento degli
investimenti di cui alla lettera
a) e per un importo massimo di lire 400 milioni;
d) in alternativa ai benefici di cui alla lettera c), contributi sugli interessi dei prestiti per il
credito di esercizio, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, concessi dagli istituti di
credito operanti in Sicilia, commisurati al 25 per cento del fatturato medio del triennio
precedente o del periodo di vita dell'impresa se minore di tre anni, e comunque per un importo
massimo complessivo di lire 100 milioni;
e) finanziamenti per formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si
rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della
produzione delle imprese, per un importo fino al 20 per cento degli investimenti di cui alla
lettera a), ovvero per un importo fino al 20 per cento del fatturato medio del triennio precedente
o del periodo di vita dell'impresa se minore di tre anni e, comunque, per un importo massimo di
lire 400 milioni;
f) contributo a titolo di concorso sugli oneri
contrattuali per l'assunzione di lavoratori apprendisti;
g) contributo sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi per l'assunzione in
qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che abbiano compiuto presso la stessa
impresa artigiana il periodo di apprendistato.
Art. 47.
Soggetti abilitati ad erogare i benefici
1. Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 46 è
concesso
dall'Assessorato
cooperazione, commercio, artigianato e pesca; i benefici
previsti dalle lettere b),
c), ed e) sono erogati dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e
quelli previsti dalle lettere f) e g) dalle Camere di Commercio competenti.
2. I finanziamenti agevolati ed i prestiti previsti dalle lettere b), c) e) dell'articolo 46 sono
concessi al tasso del 4 per cento mentre i contributi di cui alla lettera d) sono concessi in misura
tale che l'onere a carico dell'impresa artigiana comprensivo di ogni onere accessorio, non sia
superiore al 4 per cento. Il tasso di riferimento al quale le operazioni di credito agevolato in
questione possono essere effettuate non può comunque essere superiore al pre-rate determinato
dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e vigente al momento del perfezionamento
contrattuale delle operazioni.
3. I finanziamenti ed i prestiti di cui alle lettere c), ed e) devono essere rimborsati, in rate
mensili e trimestrali, entro 48 mesi, di cui 6 di preammortamento.
4. I mutui di cui alla lettera b) dell'art. 4 hanno durata
massima di anni 20 di cui due di preammortamento.
Art. 48.
Garanzie e privilegi necessari
1. In conseguenza della concessione dei benefici di cui al presente titolo sono richieste
garanzie e privilegi che saranno specificati nel decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 45.
2.La parte dei prestiti di cui alla lettera d) dell'art. 46 che non venisse rimborsata, graverà
sul fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge regionale 35/91, previo espletamento della
procedura esecutiva per il recupero del credito.
3. Nel caso in cui i benefici di cui al presente titolo vengano concessi per l'acquisto, o per la
ristrutturazione e/o adeguamento di immobili già di proprietà dell'impresa artigiana secondo
quanto previsto dall'art. 42, la stessa dovrà sottoporre l'immobile a vincolo, in favore della
Regione siciliana, trascrivendolo sui registri immobiliari; con detto vincolo l'impresa si
impegna a destinare l'immobile all'attività artigiana per 10 anni e a non alienarlo durante lo
stesso periodo.
4. La alienazione o il cambio di destinazione sono tuttavia consentiti a condizione che
l'impresa artigiana rimborsi, se la alienazione interviene prima che siano decorsi cinque anni
dalla concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 46, il contributo in conto
capitale e l'intero mutuo agevolato concesso; se la alienazione o il cambio di destinazione
intervengono trascorsi i 5 anni, l'impresa dovrà restituire il contributo in conto capitale ed
estinguere il mutuo in ammortamento.
5. Trascorsi 10 anni l'alienazione o il cambio di
destinazione sono consentiti previa estinzione del mutuo.
Art. 49.
Utilizzazione immobili
1. Per le finalità del presente titolo è consentita la utilizzazione di immobili aventi una
precedente diversa destinazione rispetto all'uso produttivo che se ne vuole fare, con preferenza
per quelli già destinate ad uso industriale o commerciale ed abbandonati.
Art. 50.
Conferenza di servizi
1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, al fine
di accelerare la procedura per la concessione dei benefici previsti dal progetto di cui all'articolo
45, e ritenuti ammissibili, indice, ove necessario, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo
15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
2. Ottenuti, in seno alla conferenza dei servizi, i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi
degli enti e delle pubbliche amministrazioni comunque interessati per la concessione dei
benefici di cui all'articolo 46, e la eventuale variazione degli immobili di destinazione
urbanistica di cui all'articolo 47, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, approva il progetto degli interventi, dispone la
concessione dei conseguenti benefici per la parte di propria competenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 dovrà essere notificato, oltre che all'interessato, agli enti che
hanno partecipato alla conferenza di servizi e, in particolare, alla CRIAS, alla Camera di
commercio competente per territorio ed al sindaco del comune ove si realizzerà l'intervento,
affinchè questi provvedano entro il termine di giorni trenta dalla data della notifica, alla
adozione dei successivi provvedimenti concessivi di loro competenza.
Art. 51.
1. Per le finalità di cui agli artt. 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e
successive modifiche ed integrazioni è autorizzato per l'esercizio finanziario in corso la spesa
di lire 40.000 milioni.
Art. 52.
Interventi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato a concedere, a favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi
produttivi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, contributi integrativi per le maggiori spese
sostenute dalle stesse nella realizzazione degli interventi medesimi e risultanti in sede di
consuntivo.
2. I contributi di cui al comma precedente potranno essere concessi, nelle forme e con i
modi previsti dal D.P. 6 agosto 1981 e del D.A. 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore
delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992, risultavano essere beneficiarie di
provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dalla legge 1 marzo
1986, n. 64, articolo 9, commi 4 e 14.
Art. 53.
Agevolazioni finanziarie alle attività commerciali
1. Il fondo a gestione separata di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n.26,
istituito presso l'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., verrà utilizzato nel seguente modo:
a) fino alla concorrenza dell' 80 per cento della sua
disponibilità:
- per la concessione di finanziamenti alle imprese di cui all'articolo 1 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 34, che realizzino i programmi di investimento previsti dagli articoli 9 e 12
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;
b) per il restante 20 per cento:
- per la concessione di contributi in c/interessi nei confronti di aziende di credito operanti
in Sicilia che, al fine di consentire alle imprese di cui alla lettera a l'accesso al credito di
esercizio, abbiano concesso alle imprese medesime prestiti, anche sotto forma di sovvenzione
cambiaria, di importo non superiore a lire 100 milioni e che abbiano durata massima di 48
mesi.
2. E' inoltre autorizzato il limite decennale di impegno di lire 10.000 milioni annui, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1993, da versare al fondo predetto, per la concessione di
contributi in conto interessi, nella misura prevista all'articolo 2 nei confronti di aziende di
credito operanti in Sicilia che abbiano erogato finanziamenti per una spesa non inferiore a lire
150 milioni in favore delle imprese di cui al comma 1 per i programmi di investimento di cui
alla lettera a del comma 1.
3. Le quote di impegno annuo che non daranno luogo a pagamenti di contributi in conto
interessi a fronte delle rate di ammortamento dei mutui concessi ai sensi del comma 2 andranno
ad accrescere la dotazione finanziaria del fondo per la concessione dei finanziamenti e dei
contributi in conto interessi di cui al comma 1.
4. Alla gestione del fondo sopraintende il comitato amministrativo di cui all'articolo 10
della legge regionale 5 agosto 1978, n.26.
Art. 54.
Beneficiari delle provvidenze per il commercio
1. Hanno titolo alla provvidenze di cui all'articolo 46 esclusivamente i seguenti soggetti
aventi sede ed operanti in Sicilia:
a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al
dettaglio;
b) piccole e medie imprese esercenti il commercio
all'ingrosso;
c) piccole e medie imprese esercenti i sevizi turistici;
d) piccole e medie imrpese fornitrici di servizi reali
alle imprese.
2. Ai fini della determinazione delle piccole e medie imprese si rinvia all'articolo 1 e
seguenti della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.
Art. 55.
Misura del contributo per il commercio
1. La misura del contributo di cui al comma 1, lettera b ed al comma 2 dell'articolo 1 sarà
tale da consentire che il tasso di interesse annuo a carico delle imprese beneficiarie,
comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4 per cento.
2. Il tasso di riferimento al quale possono essere effettuate le operazioni di credito
agevolato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, e comma 2, non può comunque essere
superiore al prime rate determinato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e vigente al
momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni.
Art. 56.
1. L'ammontare massimo del finanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge
regionale 25 maggio 1991, n. 34, è elevato a lire 1.000 milioni.
Art. 57.
Modalità di restituzione dei prestiti
1. I prestiti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b,
sono rimborsati in rate mensili o trimestrali.
2. La parte dei prestiti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b e comma 2, che non venisse
rimborsata, graverà sul fondo di cui all'art. 53, previo espletamento delle procedure esecutive
per il recupero del credito.
Art. 58.
Rinvio normativo
1. I finanziamenti di cui agli articoli precedenti sono regolati dalle norme previste dalla
legge regionale 6 maggio 1981, n.96, dall'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1983,
n. 119, dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 e dalla legge
reigonale 23 maggio 1991, n. 34, in quanto non modificati dalla presente legge.
Art. 59.
Richieste di finanziamento già presentate
1. Alle domande di finanziamento relative all'articolo 52, già presentate alla data di entrata
in vigore della presente legge e non ancora deliberate dal Comitato amministrativo previsto
dall'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 26, e successive modifiche, si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 53, 54, 55, 56, 57 e 58 ove venga effettuata richiesta
nei successivi 60 giorni.
Art. 60.
Modifica all'articolo 21 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 32
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23
maggio 1991, n. 32 è sostituito dal seguente:
'Per le finalità di cui al presente comma il fondo patrimoniale di cui all'articolo 3, punto 2,
della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, è integrato, per il
triennio 1993-1995, della somma di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'anno
1993.'
Art. 61.
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1991 n. 36 sono autorizzate, per
l'esercizio finanziario 1993 le spese indicate a fianco di ciascun articolo:
Art. 14 - Capitolo 75256 lire 20.000 milioni;
Art. 8 Comma 1 Capitolo 75234 lire 5.000 milioni
Art. 8 comma 2 Capitolo 75257 lire 15.000 milioni.
Art. 62.
Pesca
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 sono autorizzate per
l'esercizio finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:
Art. 3 lett. b capitolo 75828 lire 3.000 milioni;
art. 3 lett c capitolo 75829 lire 1.500 milioni;
art. 10 capitolo 75824 lire 500 milioni.
TITOLO VII
Interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni
Art. 63.
Norme per l'assunzione presso gli enti locali
1. Fermo restando le condizioni previste dalle leggi 9 agosto 1988, n. 21 e 15 maggio 1991,
n. 21 gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere all'assunzione dei
vincitori dei concorsi per la copertura di tutti i posti vacanti di organico per qualifiche dalla
prima alla quinta, con onere a carico della Regione siciliana e con le modalità di cui alle
suddette leggi, anche oltre le limitazioni percentuali ivi previste, sempre che le relative
graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1991.
Art. 64.
Applicazione dell'articolo 2 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 22
1. Nelle more della piena applicazione della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, gli enti
locali dell'Isola sono autorizzati a mantenere in servizio il personale indicato all'articolo 3 della
medesima legge.
2. A tal fine gli enti locali interessati provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge ad individuare con atto formale il personale in possesso dei requisiti richiesti.
3. Al suddetto personale sarà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento
economico, previdenziale ed assistenziale, iniziale, stabilito per il personale del ruolo, di
corrispondente qualifica e profilo professionale, degli enti locali.
4. Per gli aspetti giuridici lo stesso personale sarà disciplinato dalle norme previste per il
personale non di ruolo dello Stato.
5. Alla spesa relativa, calcolata per ciascun ente, entro il limite di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, si farà fronte con le somme
appositamente stanziate per il finanziamento della stessa legge.
Art. 65.
Risanamento dissesto finanziario degli enti locali
1. Le disposizioni relative al risanamento del dissesto finanziario degli enti locali, di cui
all'articolo 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con la legge 4 aprile 1989, n. 144,
nonchè successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana.
2. Il personale risultante in esubero a seguito della rideterminazione della pianta organica
operata con la deliberazione di dissesto, approvato a norma delle disposizioni nazionali
vigenti, è assegnato con provvedimento dell'Assessore regionale por gli enti locali ad altri
comuni o province nel territorio regionale che presentino posti vacanti in organico di pari
qualifica e profilo professionale, con onere a carico della Regione siciliana.
3. Sono abrogate le norme regionali in deroga o in contrasto con le disposizioni di cui al
D.L. 2 marzo 1989, n. 66, nonchè successive modifiche ed integrazioni, recepite ai sensi della
presente legge.
Art. 66.
Contributi ex legge regionale
8 novembre 1988, n. 33
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1988, n. 33, è autorizzata per il
triennio 1993/95 la spesa di lire 11.000 milioni di cui lire 1.000 milioni in aggiunta allo
stanziamento previsto per il 1993 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I contributi previsti dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1988, n. 33, sono elevati fino
all'80 per cento delle spese da sostenere.
Art. 67.
Copertura finanziaria Cap. 18708 bilancio 1993
1. Per l'anno finanziario 1993 lo stanziamento di cui al Cap. 18708 del bilancio della
Regione è incrementato di lire 50.000 milioni.
Art. 68.
Direzione regionale degli affari sociali
1. La Direzione Regionale della Solidarietà Sociale assume
il nome di Direzione Regionale degli Affari Sociali.
2. L'art. 30 della legge regionale 10/4/1978 è abrogato.
Art. 69.
Commissioni per il controllo degli atti delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
1. E' istituita presso l'Assessorato regionale degli Enti Locali - Direzione Solidarietà
Sociale - una speciale Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli
atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti sottoposti a
vigilanza e tutela a motivo delle attività socio-assistenziali espletate, aventi sede
nella Regione.
2. Detta Commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale degli Enti Locali è composta da:
- l'Assessore regionale degli Enti Locali che la presiede;
- il Direttore regionale della Solidarietà Sociale;
- il Dirigente coordinatore del Gruppo di lavoro 'Controllo sugli atti e sugli organi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza', dipendente dalla Direzione regionale
Solidarietà Sociale;
- un Professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed amministrative proposto
dall'Assessore regionale per gli Enti Locali;
- un Professore di ruolo di istituto di istruzione di 2° grado docente di ragioneria e
contabilità pubblica, designato dal Provveditore agli Studi di Palermo.
3. La Commissione, in presenza di atti deliberativi riguardanti questioni tecniche di
particolare rilevanza può essere integrata da 'esperti', iscritti nei competenti albi professionali
designati, all'occorrenza, da presidenti provinciali dei rispettivi ordini professionali.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della
Regione, in servizio presso l'Assessorato regionale degli Enti Locali, con qualifica non
inferiore ad assistente. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è
presieduta dal Direttore regionale della Solidarietà Sociale. La Commissione funziona con la
presenza di almeno tre componenti in essi compreso il presidente.
5. La Commissione dura in carica 5 anni dal suo
insediamento.
6. Ai componenti la Commissione, agli esperti eventualmente chiamati a parteciparvi ed al
segretario è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute
nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia e, se dovuti, le indennità ed `i
rimborsi di legge.
7. Per il funzionamento della Commissione è istituito, presso il Gruppo di lavoro
'Controllo sugli atti e sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"
dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, un ufficio di segreteria di cui è responsabile il
segretario della Commissione stessa, costituito da almeno 5 unità di personale, rivestenti
profili di assistente amministrativo e/o contabile, archivista e dattilografo che, a richieste
dell'Assessore per gli Enti Locali, con ricorso dell'istituto della mobilità, verrà fornito dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede nel Comune di Palermo. Detto
ufficio, secondo le disposizioni che, all'uopo, verranno ripartite dal Direttore regionale della
Solidarietà Sociale, curerà la trasmissione degli atti deliberativi alla Commissione per l'esame
e la notifica agli enti interessati dei provvedimenti adottati.
8. Il segretaria della Commissione, quale responsabile del buon andamento dell'ufficio di
segreteria è tenuto particolarmente a vigilare sull'osservanza dei termini di cui all'articolo 70 ed
a curare personalmente la redazione dei verbali delle sedute tenute dalla Commissione in
apposito registro, nel quale vengono annotate le deliberazioni all'esame della Commissione
stessa, secondo l'ordine del giorno dei lavori.
Art. 70.
Atti soggetti al controllo
1. Sono soggetti al controllo di merito della Commissione gli atti delle istituzioni e degli
enti di cui al precedente articolo che riguardano le seguenti materie:
a) bilancio preventivo e relative variazioni;
b) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo
eccedente tre anni;
c) liti attive e passive e transazioni;
d) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
e) regolamenti interni;
f) nomina del tesoriere relativo contratto di servizio;
g) atti che riguardano il patrimonio immobiliare e
mobiliare delle istituzioni.
2. Le deliberazioni vanno trasmesse in duplice copia autenticate dall'Assessorato regionale
degli Enti Locali entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni diventano esecutive se, nel termine di 20 giorni dalla relativa ricezione,
la Commissione non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone
comunicazione all'ente interessato nello stesso termine. Il termine per l'esame dei bilanci e dei
conti consuntivi è di 40 giorni.
4. I restanti atti sono trasmessi per elenco dall'Assessorato regionale per gli Enti Locali; la
Commissione entro 20 giorni dalla ricezione ne può richiedere copia.
5. La richiesta della Commissione sospende gli effetti dell'atto. Nei 20 giorni successivi
alla ricezione degli atti la Commissione ne può pronunciare, con provvedimenti motivati,
l'annullamento per vizi di legittimità.
Art. 71.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge viene meno la facoltà della Regione
di avvalersi dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, come indicata
dall'art. 6 - ultimo comma - del D.P.Reg. 30 agosto 1975, n. 636.
Art. 72.
Personale art. 5 legge regionale 27/5/87, n. 32
1. A specificazione di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 5 della legge regionale
27/5/87, n. 32, al contingente di medici e biologi di cui al primo comma si applicano tutte le
disposizioni previste al D.P.R. 28/11/90 n. 384 e degli artt. 15 e seguenti del D.L. 30/12/92 n.
502.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale
per la Sanità, d'intesa con la competente Commissione legislativa dell'A.R.S. e con le
organizzazioni sindacali dell'area medica maggiormente rappresentative in ambito nazionale,
determina, con proprio decreto, la pianta organica del contingente di detto personale, ai sensi
degli artt. 8 e 78 del D.P.R. 28/11/90 n. 384 e autorizza l'USL competente a bandire i relativi
concorsi riservati agli assistenti medici del medesimo contingente.
Art. 73.
Centro regionale dell'educazione sanitaria
1. Nelle more del riordino del settore dell'educazione sanitaria nelle UU.SS.LL. della
Sicilia e del Centro Regionale di Documentazione per l'Educazione Sanitaria (CERDES)
dell'Assessorato regionale per la Sanità gli assegnisti, in servizio presso tale Centro da almeno
un anno alla data di approvazione della presente legge, vengono immessi nei ruoli del
personale della Regione previo concorso riservato. Il contingente massimo di tale personale è
fissato in tre unità di cui un laureato in medicina, un laureato in lettere e un diplomato perito
informatico.
2. Fino all'espletamento dei concorsi riservati da svolgersi con le stesse modalità, ove
compatibili, dei corrispondenti concorsi pubblici, il personale è mantenuto in servizio.
Art. 74.
Norme per il finanziamento delle spese in conto capitale delle UU.SS.LL. e delle altre
istituzioni sanitarie operanti nell'ambito regionale ed altre disposizioni.
1. Le somme annualmente stanziate per il finanziamento delle spese in conto capitale delle
UU.SS.LL. e delle altre istituzioni sanitarie sono destinate al mantenimento dello stato di
efficienza e di funzionalità degli edifici, impianti e attrezzature comprese le sostituzioni di
apparecchiature logore o obsolete, al potenziamento dei presidi, mediante acquisizione di
impianti e attrezzature tecnico-scientifiche ad alto contenuto tecnologico, nonchè al
finanziamento di ampliamenti o costruzioni di presidi sanitari e ospedalieri.
2. Al riparto delle somme di cui al precedente comma, in relazione alle varie finalità,
provvede la Giunta regionale di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità,
contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio di previsione.
3. Le UU.SS.LL. e le altre istituzioni sanitarie segnalano all'Assessorato regionale della
sanità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le attrezzature che ritengono necessario acquisire.
4. Le richieste vengono valutate da una apposita Commissione istituita presso
l'Assessorato regionale della Sanità nominata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 marzo
1962, n. 3 la quale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie utilizzabili, e, sentito il parere
dell'Ispettorato regionale sanitario, propone all'Assessore regionale per la sanità gli acquisti
ovvero la locazione, la locazione finanziaria o l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per
l'acquisto delle attrezzature necessarie per garantire lo standard operativo uniforme dei presidi
sanitari in relazione alle loro dimensioni ed alla tipologia dei servizi erogati.
5. Le acquisizioni di cui al comma precedente vengono effettuate dall'Assessore regionale
per la sanità mediante gare da indirsi, entro 30 giorni dalla proposta, con le procedure e le
modalità di cui al Capo X della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
6. Le opere edilizie compatibili con la programmazione regionale sanitaria sono finanziate
mediante trasferimento diretto delle somme occorrenti e realizzate con le modalità previste
dalla legge regionale 12.1.1993 n. 10.
7. Al fine di assicurare con immediatezza il mantenimento dello stato di efficienza e
funzionalità delle strutture e delle attrezzature delle UU.SS.LL. e delle istituzioni sanitarie, una
quota non superiore al 20 per cento delle somme annualmente stanziate viene assegnata
mediante trasferimento diretto in relazione al numero e alla dimensione delle strutture sanitarie
possedute dai vari enti.
8. L'Assessore regionale per la Sanità, con le medesime modalità di cui ai commi 3, 4 e 5,
provvede alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi per responsabilità
civile presso terzi e per gli infortuni professionali del personale dipendente o convenzionato
con le UU.SS.LL. prevista dai vigenti accordi contrattuali, nonchè per l'assicurazione degli
automezzi delle UU.SS.LL. medesime e degli agenti tecnici addetti alla conduzione. Al
relativo onere si provvede a carico delle assegnazioni del Fondo sanitario regionale.
9. L'Assessore regionale per la sanità, con le stesse modalità previste dai commi 3, 4 e 5,
provvede a stipulare contratti con le ditte aggiudicatarie delle gare, che si impegnano a fornire,
alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni sanitarie, anche in somministrazione
periodica ed ai prezzi stabiliti in contratto, i prodotti farmaceutici, nonchè gli altri materiali
sanitari che saranno individuati con decreto dell'Assessore medesimo.
Art. 75.
Trasferimento competenze su legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
All'Assessorato regionale degli enti locali
1. L'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n.
1, è così modificato:
'1. Per l'assegnazione ai comuni delle somme occorrenti per lo svolgimento delle funzioni
amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti due appositi fondi uno
per servizi, l'altro per investimenti - da iscriversi nello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato regionale degli enti locali.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa 'Finanza,
bilancio e programmazione' dell'Assemblea regionale, su delibera della Giunta regionale,
ripartisce annualmente con proprio decreto i fondi anzidetti tra i comuni, avendo riguardo alle
condizioni socio-economiche di ciascun comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano
dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripatizione, nonchè alle
rispettive superfici dei comuni.
3. In sede di assegnazione delle somme, con il predetto provvedimento possono essere
posti - con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme di ciascun fondo
assegnate al singolo comune - direttive e vincoli di destinazione, in relazione alle scelte di
programmazione regionale e alle esigenze di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni.
4. Al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, il
consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del
presente articolo che deve essere comunicato all'Assessorato regionale degli enti locali.
5. I comuni devono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo
per le finalità della presente legge. Il consiglio comunale, con provvedimento motivato, può
chiedere all'Assessorato regionale degli enti locali l'autorizzazione per l'utilizzazione dei fondi
medesimi anche per funzioni proprie, riferite, rispettivamente, a spese correnti e a spese in
conto capitale, qualora non sia possibile farvi fronte con altre risorse finanziarie. A tal fine
l'Assessore regionale per gli enti locali stabilità con proprio decreto i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
Art. 76.
Modifica articolo 20 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
1. All'articolo 20, quarto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, le parole 'il
Presidente della Regione' sono sostituite con le seguenti: 'l'Assessore regionale degli enti
locali'.
Art. 77.
Modifica articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
L'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 è
sostituito dal seguente:
'I fondi per servizi previsti dall'articolo 19 sono versati ai comuni con somministrazioni
trimestrali
anticipate; quelli per investimenti in unica somministrazione. I comuni sono tenuti ad
aprire, presso i rispettivi tesorieri, appositi conti sui quali saranno versati i predetti fondi'.
Art. 78.
Modifica dell'articolo 51 della legge regionale
6 marzo 1986, n. 9
1. All'articolo 51, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le parole 'della
Presidenza della Regione' sono sostituite con le parole 'dell'Assessorato regionale degli enti
locali'.
2. All'articolo 51, terzo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le parole 'Il
Presidente della Regione' sono sostituite con le parole 'L'Assessore regionale per gli enti
locali'.
3. All'articolo 51, commi ottavo e nono, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le parole
'Alla Presidenza della Regione' sono sostituite con le parole 'all'Assessorato regionale degli
enti locali'.
Art. 79.
Modifica dell'articolo 35 della legge regionale
30 novembre 1974, n. 38
1. All'articolo 35, primo comma della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, le parole
'del Presidente della Regione' sono sostituite con le parole 'dell'Assessore regionale per gli enti
locali'.
Art. 80.
Integrazione fondi legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
1. In aggiunta ai fondi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è
attribuito a ciascun comune della Regione siciliana un fondo finalizzato esclusivamente alla
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni di proprietà comunale
e destinati ad uso pubblico.
2. A ciascuna delle province regionali della Regione siciliana è attribuito un fondo
destinato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria
su beni di proprietà della provincia medesima ovvero, previo accordo di programma con l'ente
proprietario, su altri beni pubblici di interesse sovracomunale, comunque destinati ad uso
pubblico.
3. Le somme attribuite per le presenti finalità sono ripartite con decreto dell'Assessore per
gli enti locali tenendo conto della popolazione e dell'estensione territoriale degli enti
destinatari.
4. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regioanle
15 maggio 1991, n. 18 è abrogato.
Art. 81.
Modifiche Tabella della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41
1. Le tabelle A e D allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive
modifiche ed integrazioni, sono modificate, per le qualifiche indicate di assistente contabile,
agente tecnico e dirigente tecnico agrario, nel modo seguente:
TABELLA A
Ruolo amministrativo regionale
Assistente contabile
796 unità
Agente tecnico
1195 unità
TABELLA D
Ruolo tecnico dell'agricoltura
Dirigente tecnico agrario
147 unità
2. Gli incrementi organici determinati ai sensi del comma 1 sono interamente ricoperti con
l'assunzione di soggetti risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi già espletati dalla
Amministrazione regionale per le qualifiche di cui al comma 1.
3. I soggetti idonei da inquadrare nella qualifica di agente tecnico potranno anche essere
utilizzati, previa effettuazione di appositi corsi di qualificazione, in profili professionali diversi
da quelli propri della graduatoria per cui si possiede l'idoneità.
4. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale
15 maggio 1991, n. 18 è abrogato.
Art. 82.
Integrazione art. 35 legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46
1. Al punto 7 dell'articolo 35 dopo le parole 'legge
regionale 5 dicembre 1991 n. 46' aggiungere:
'Il personale comandato presso l'Assessorato regionale della Sanità ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46, nonchè quello comandato ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1985 n. 52, modificato dall'art. 15 della legge
regionale 22 aprile 1986, n. 20, nonchè ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio
1991, n. 3, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito con l'articolo 8 della legge
regionale 29 dicembre 1985, n. 53 con decorrenza giuridico ed economica dalla data
dell'inquadramento. L'inquadramento medesimo avverrà a domanda da presentarsi da parte
degli interessati entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Al predetto personale, qualora già assunto dagli enti di provenienza alla data di entrata in
vigore della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, si applicano le disposizione della legge
regionale 23 febbraio 1962 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.'
TITOLO VIII
Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste
Art. 83.
Modifica art. 29 legge regionale 25 marzo 1986, n. 13
1. Il terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 25
marzo 1986 n. 13 è così sostituito:
'Per la definizione di detti parametri l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si
avvale di una Commissione nominata dal medesimo Assessore e composta da docenti esperti
di economia e politica agraria e di estimo rurale e contabilità agraria della Facoltà di agraria
dell'Università degli Studi di Catania e Palermo, da rappresentanti degli Istituti di credito
abilitati all'esercizio del credito agrario, da tre tecnici esperti designati congiuntamente dalle
organizzazioni professionali delle categorie agricole più rappresentative sul piano nazionale e
da un rappresentante della Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
della Sicilia, già Consulta regionale.'
Art. 84.
Modifica dell'articolo 43 della legge regionale
25 marzo 1986, n. 13
1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge regionale
25 marzo 1986, n. 13 è così sostituito:
'Il Consiglio provinciale dell'agricoltura è presieduto dall'Ispettore provinciale competente
per territorio ed è così composto:
1) dall'ispettore ripartimentale delle foreste e da un suo
delegato;
2) da un dirigente dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura con funzioni di segretario;
3) da un funzionario dell'Ente di sviluppo agricolo
all'uopo designato;
4) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria rappresentate dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
5) da tre membri designati dagli organismi di rappresentanza e tutela della cooperazione
agricola più rappresentativi a livello nazionale;
6) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
7) da un rappresentante dell'associazione regionale
allevatori;
8) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei
dottori agronomi e dei dottori forestali.
Art. 85.
Modifica all'articolo 1 della legge regionale
6 aprile 1981, n. 49
1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 viene
concesso negli stessi termini e con le modalità di cui al predetto articolo anche sulle spese
ordinarie di funzionamento sostenute dai consorzi di bonifica e di bonifica montana.
Art. 86.
Opere manutentive e di bonifica
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere spese per la
realizzazione di opere manutentive straordinarie, di opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana sulla base di appositi progetti presentati dai consorzi di bonifica e di bonifica montana
nei cui comprensori ricadono zone agrumetate.
Art. 87.
Pagamento addetti opere bonifica
1. Nelle more della definizione dell'istruttoria e dell'approvazione delle perizie di
manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di modifica montana, l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere l'onere finanziario per far fronte al pagamento
delle retribuzioni di personale utilizzato sino alla data d'entrata in vigore della presente legge,
dai consorzi di bonifica e di bonifica montana per la manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche di bonifica e di bonifica montana.
Art. 88.
Sospensione contributi
1. Per sopperire alla grave e perdurante crisi che attraversa in atto il settore dell'agricoltura,
i Consorzi di bonifica e di bonifica montana sono autorizzati a concedere l'esonero dai
contributi a carico della proprietà consorziata iscritti a ruolo per il 1993.
2. All'onere derivante dall'esecuzione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire
20.000 milioni a carico del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
Art. 89.
Modifiche legge regionale 32/91
1. Alla legge regionale 23.5.1991 n. 32 concernente 'Interventi per il ripristino
dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità' sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all'art. 31, punto 1, dopo le parole: 'per la realizzazione o l'acquisizione' sono aggiunte le
seguenti: 'nonchè per l'ammodernamento e il potenziamento'.
Art. 90.
Modifiche art. 13 legge regionale 15/93
1. All'art. 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, primo comma, primo alinea,
dopo le parole 'Art. 13, comma quarto sono aggiunte le parole: 'e VI comma'.
Art. 91.
Interpretazione autentica dell'articolo 18 della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 1993,
n. 15 è interpretata in modo autentico nel senso che il limite contributivo di cui all'articolo 13
della legge regionale 25 marzo 1986, comma 40, elevato dall'articolo 1 punto 8 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 23, è ulteriormente elevato di lire venti milioni.
Art. 92.
Adeguamento aziende zootecniche a norme igienico-sanitarie
1. Al fine di adeguare le strutture aziendali zootecniche alle norme igienico-sanitarie di cui
ai D.M. n. 184 e n. 185 del 1991 e alle direttive CEE n. 46 e n. 47 del 1992 è autorizzata la
spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per le
finalità di cui al comma 1, ai soggetti indicati dall'articolo 2 della legge regionale n.l3/86 aiuti
contributivi nella misura indicata nella medesima legge regionale 13/86 aumentata del 10 per
cento.
Art. 93.
Contributi a favore delle associazioni dei produttori
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere crediti
agevolati a favore delle associazioni dei produttori, regolarmente riconosciute, che
organizzano la raccolta e la vendita del latte dei propri associati, nonchè alle industrie che
effettuano la lavorazione del latte con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione siciliana
e che abbiano sottoscritto il contratto interprofessionale.
2. Il credito agevolato è commisurato ai quantitativi di latte contrattati semprecche il
pagamento del prodotto avvenga entro trenta giorni dall'ultima consegna.
3. La concessione del credito agevolato avverrà secondo le modalità e i termini stabiliti
dalla legislazione regionale in materia di credito agrario.
4. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 e alle condizioni ivi indicate potrà essere concesso
un contributo forfettario di lire 5.000 per ogni analisi eseguita sul prodotto e ai fini del
miglioramento della qualità del latte.
Art. 94.
Integrazione fondi legge 674 del 1978
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge n. 674 del 1978, con le modalità di cui
all'articolo 8 della legge regionale 81/81 e limitatamente ai programmi di sviluppo e
qualificazione della produzione del settore per il quale sono state riconosciute le associazioni
dei produttori, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993.
Art. 95.
Integrazione fondi articolo 15 della legge regionale
23 maggio 1991, n. 32
1. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, per il
corrente esercizio finanziario 1993 le disponibilità complessive del capitolo 60781 sono
stabilite in lire 40.000 milioni.
Art. 96.
Contributo per l'acquisto di acqua da parte delle aziende agricole
1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n.13 e
successive modifiche ed integrazioni è concesso anche alle aziende agricole che utilizzano
acqua per irrigazione fornita da imprese private.
2. L'importo del contributo è calcolato sul costo dell'energia elettrica stabilito dal Comitato
provinciale prezzi quale componente del prezzo di vendita dell'acqua irrigua alle aziende
agricole.
3. Per usufruire del contributo le aziende agricole sono
tenute a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste le fatture
di acquisto dell'acqua irrigua debitamente quietanzate.
Art. 97.
Contributi in favore dei produttori zootecnici
di Godrano e comuni confinanti
1. A favore dei produttori zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nei territori del comune di Godrano e dei comuni confinanti - abbiano subito perdite
delle produzioni foraggere non inferiori al 35% della produzione lorda globale esclusa quella
zootecnica per effetto degli estesi incendi verificatisi nei mesi di giugno e luglio 1993, sono
concessi con preferenza ai coltivatori diretti contributi una tantum per l'alimentazione del
bestiame nella misura di lire 150 mila per capo bovino adulto e di lire 30 mila per capo
ovi-caprino adulto.
2. Sono escluse dal contributo le aziende agricole che
usufruiranno di copertura assicurativa contro gli incendi.
Art. 98.
Disposizioni in favore del trasporto dei prodotti agricoli
1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori
agricoli e loro unioni, anche associati in partecipazione tra di loro e/o ad imprese operanti nel
settore industriale e della distribuzione, alle imprese commerciali ed industriali che si
avvalgono per il trasporto di prodotti agricoli realizzati nel territorio della Regione siciliana, di
contratti di trasporto ferroviario, marittimo o misto, è corrisposto un contributo posticipato,
pari al 50 per cento delle spese di trasporto effettivamente sostenute.
2. II contributo, di cui al comma 1, è ridotto del 10 per cento per i contratti di trasporto
automobilistico e per i contratti di trasporto aereo.
3. Sono considerati contratti di trasporto misto, ai fini del comma 1, anche i contratti che
prevedano percorsi di traghettamento dell'intero mezzo di autotrasporto, pur non limitati
all'attraversamento dello stretto di Messina.
4. Il contributo di cui ai commi precedenti non può superare una misura standard,
determinata ed aggiornata ogni sei mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto, con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale
dell'agricoltura.
5. Con regolamento approvato dalla Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, sono determinati i procedimenti di ammissione ai
contributi di cui al presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire
25.000 milioni, che graverà sul capitolo di nuova istituzione.
Art. 99.
Programmi di commercializzazione
1. Per l'attuazione dei programmi di commercializzazione a norma degli articoli 25, 26, 27
e 28 della legge regionale 23 maggio 1991, n.32 è disposta per il corrente esercizio finanziario
1993 un' ulteriore spesa pari a lire 25.000 milioni da ripartire fra i seguenti capitoli del bilancio
regionale:
capitolo 14725 + 1.500 milioni di lire
capitolo 54583 + 5.000 ' ' '
capitolo 54584 + 15.000 ' ' '
capitolo 54585 + 1.000 ' ' '
capitolo 54586 + 2.500 ' ' '
Art. 100.
Interventi di manutenzione idraulica e forestale
1. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste e l'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, è approvato il programma di manutenzione idraulica e
forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 marzo
1993 n. 57 e dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P. Rep. 14 aprile 1993.
2. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è demandata agli Ispettori
ripartimentali alle foreste e agli uffici provinciali del Genio Civile, con ripartizione
determinata nel decreto di cui al comma 1.
3. Ad integrazione del contributo statale, è autorizzata per l'anno 1993, per le finalità di cui
al presente articolo, la spesa di lire 30.000 milioni.
Art. 101.
Interventi di ampliamento, verifica e aggiornamento
del demanio forestale
1. L'Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato a formulare un piano
straordinario di interventi da attuare tra ottobre e dicembre 1994 mirato a realizzare:
a) opere di rimboschimento di terreno acquisito al demanio
forestale;
b) verifica e rideterminazione dei confini del demanio
regionale forestale;
c) rilevamento viabilità interna delle aree di
forestazione regionale;
d) rilevamento infrastrutture interne delle aree di
forestazione regionale;
e) rilevamento ed aggiornamento catastale del demanio
forestale.
2. I lavori di cui alle lettere b, c, d ed e potranno essere effettuati anche a mezzo di progetti
specifici predisposti dai soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 23 della legge 11.3.1988, n. 67.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, lett. a è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di
lire 20.000 milioni e per il 1994 la spesa di lire 30.000 milioni.
4. Per le altre finalità è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1993 e di lire 3.000
milioni per il 1994.
Art. 102.
Incremento attività vivaistica forestale
1. Per far fronte alle maggiori necessità di disponibilità di materiale base di propagazione
vegetale derivante dagli interventi di piantumazione e di ripristino dei cotici erbosi previsti agli
articoli precedenti lo stanziamento del capitolo 16603 del bilancio della Regione è
incrementato per l'anno finanziario 1993 di lire 2.000 milioni.
Art. 103.
Interventi di forestazione di bonifica
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, con decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, sentito il C.T.A. presso l'Azienda foreste demaniali, sono
individuate aree degradate in cui è opportuno provvedere con urgenza ad interventi di
ricostituzione del suolo e della copertura vegetale o ad interventi di riforestazione a fini di
conservazione del suolo, ancorchè non previsti in piani di intervento approvati a norma delle
leggi vigenti in materia forestale.
2. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, sono autorizzati a
procedere con le modalità di cui alla legge 2359/1965 e art. 3 legge 1/1978 all'occupazione
temporanea, per la durata di dieci anni, prorogabili, delle aree individuate ai sensi del comma
1. Ai proprietari spetta un indennizzo annuo pari al ventesimo del valore agricolo medio di
analoghi terreni esistenti nella stessa zona agraria, così come determinato ai sensi della legge
865/71. L'indennizzo viene annualmente rideterminato in relazione alle eventuali variazioni
dei suddetti valori agricoli medi.
3. Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo,
l'Amministrazione forestale si può avvalere di consulenze tecnico-scientifiche, anche con
riguardo ai profili naturalistici, sulla base di convenzioni con istituti o dipartimenti universitari.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire
50.000 milioni.
TITOLO IX
Interventi nel settore dei beni culturali
Art. 104.
Fondi per lavori urgenti nel settore dei beni culturali
1. Per l'esecuzione di lavori urgenti su edifici di valore artistico, storico o architettonico,
soggetti alla legge i giugno 1939, n. 1089, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 30.000
milioni ad incremento del capitolo 38360.
2. Per la realizzazione di interventi di conservazione e di restauro delle opere d'arte mobili
che presentano particolari danni o sono sottoposte a rischi di danneggiamento, è autorizzata la
spesa per l'anno 1993 di lire 4.000 milioni ad incremento del cap. 38361.
Art. 105.
Consolidamento monumenti danneggiati nel comune di Pollina
1. E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.000 milioni per opere di consolidamento e
restauro di edifici monumentali danneggiati dal sisma del giugno 1993 nel territorio del
comune di Pollina (PA).
2. Dette opere saranno eseguite dalla competente Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 29 aprile
1985, n.21.
Art. 106.
Contributi per la conservazione di edifici sottoposti a tutela
1. Per il rimborso delle spese sostenute dai proprietari per opere finalizzate alla
conservazione e salvaguardia di edifici sottoposti alla tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n.
1089, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni ad incremento del capitolo
38455.
Art. 107
Conservazione dei beni librari
1. Per la conservazione dei beni librari e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
biblioteche aperte al pubblico, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad
incremento del cap. 38053.
2. Per la conservazione dei beni librari delle biblioteche aperte al pubblico è autorizzata per
l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del cap. 37984.
Art. 108.
Nuove disposizioni per rilascio nulla osta
da parte delle Soprintendenze
1. Debbono essere rilasciati o negati dalla competente Soprintendenza entro il termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta:
- l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n.1497;
- il parere di cui all'art. 19 della legge regionale 29
aprile 1985, n.21;
- il parere di cui all'art. 9 della legge regionale 9
dicembre 1980, n. 127;
- il parere di cui all'art. 14, terzo comma, della legge
regionale 27 dicembre 1978, n.71;
- il nulla osta di cui all'art. 55, ultima comma, della
legge regionale 27 dicembre 1978, n.71;
- il parere di cui al quinto comma, dell'art. 14 della
legge regionale 10 agosto 1985, n.37.
2. Decorso inutilmente il predetto termine l'autorizzazione o il parere si intendono
ad ogni effetto negati; con riferimento alle determinazioni che devono essere rese
dall'amministrazione preposta alla tutela del patrimonio archeologico ed artistico,
dell'ambiente e del paesaggio, si intendono abrogate tutte le norme che attribuiscono diversi
effetti al decorso del termine suddetto.
Art. 109.
Redazione del piano territoriale paesistico
1. Per la redazione del piano territoriale paesistico regionale è autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni aggiuntiva alla somma già stanziata sul capitolo 38366.
Art. 110.
Contributo al Teatro 'Teatès'
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in
favore della Scuola di Teatro 'Teatès' con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell'attività
ordinaria della Scuola.
Art. 111.
Interventi in favore dei dipinti di Renato Guttuso
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, al fine di consentire la
conservazione e la fruizione dei dipinti di Renato Guttuso, adotta iniziative volte a promuovere
attività di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Galleria d'arte moderna di
Bagheria viene riconosciuta di interesse regionale.
3. Dieci unità di personale in possesso della qualifica di agente tecnico custode e guardia
notturna, di cui alla legge regionale 116 del 1980, presteranno servizio presso detta Galleria.
A tal uopo il ruolo di detto personale dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed
ambientali è incrementato di n. 10 unità.
4. Al fine della ristrutturazione e adeguamento dell'edificio destinato alla Galleria d'arte
moderna di Bagheria è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.
5. Per assicurare le spese di funzionamento della istituzione museale l'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere annualmente lire 300 milioni quale
contributo alle spese sostenute dal comune per la migliore conservazione e fruizione del
patrimonio pittorico di Bagheria.
Titolo X
Interventi nel settore del turismo e dei trasporti
Art. 112.
1. Al fine di venire incontro alle aziende recettive turistiche, colpite dalla crisi del settore,
che hanno contratto mutui alberghieri di cui alle leggi regionali e nazionali vigenti, è data alle
stesse possibilità di provvedere al pagamento delle rate con scadenza giugno 1993 e dicembre
1993 previo ammortamento dei relativi importi nelle residue rate di mutuo ancora da pagare.
2. Al pagamento degli interessi conseguenti a quanto previsto dal comma 1 provvederà
l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
Art. 113.
Monitoraggio rete viaria
1. Al fine di individuare, siccome indicato dalla legge n. 376 del 1991, il patrimonio viario
non idoneo al traffico eccedente i carichi previsti dal Codice della strada, e di definire gli
interventi manutentivi, è dato incarico all'Azienda siciliana trasporti di procedere al
monitoraggio della rete viaria isolana.
2. A tal fine viene istituito un servizio di monitoraggio della rete viaria siciliana, che
prende avvio immediato con l'attuazione dell'apposito progetto pilota disponibile presso la
Direzione programmazione regionale.
3. L'attuazione del progetto pilota viene comunque condizionata alla costituzione di un
servizio permanente di 'monitoraggio rete viaria' da istituirsi sulla base di un progetto che
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con quelli del territorio e dei trasporti,
definiranno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 114.
Verifica flussi viari nelle aree metropolitane
1. Le province di Palermo, Catania e Messina sono incaricate di attuare programmi per
l'individuazione dei piani urbani del traffico, previsti dall'articolo 36 del D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285, inerenti in particolare la verifica di mobilità, flussi e destinazione del movimento
individuandone parcheggi, segnaletica ed infrastrutture.
2. I piani verranno redatti sulla base di indicazioni dell'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti e dovranno prevedere la durata e le unità da utilizzare.
Art. 115.
Costituzione società per metropolitana leggera di Palermo
1. Per la costituzione della Società mista a prevalente capitale pubblico per la realizzazione
e gestione della Metropolitana leggera di Palermo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni in
favore dell'AMAT (Azienda municipalizzata trasporti) di Palermo.
Art. 116.
Conferenza per i trasporti
1. Nell'ambito della concreta definizione ed attivazione del Piano regionale dei trasporti
l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti promuoverà l'attuazione di
una conferenza di programma tra regione, Stato, Società F.S. ed aziende pubbliche e private,
per definire un programma complessivo sul sistema dei trasporti integrati extraregionali,
regionali e locali.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvederà, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dell'Osservatorio
regionale del trasporto pubblico locale, finalizzato all'ottimizzazione degli investimenti
regionali di settore con particolare riferimento alle aree metropolitane di Palermo e Catania e
dell'area dello Stretto.
Titolo XI
Interventi nel settore abitativo
Art. 117.
Interventi per la riqualificazione dei centri storici
1. Al fine di favorire la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente
all'interno dei perimetri definiti dai piani particolareggiati di cui alla lettera a) del settimo
comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dalle zone di recupero e
dai piani di cui agli articoli 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dai piani di recupero di
cui all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, la Regione siciliana concede
contributi in conto capitale, nonchè agevolazioni creditizie.
2. I contributi in conto capitale sono concessi sulla spesa riconosciuta ammissibile nella
misura percentuale appresso indicata in funzione del tipo di intervento previsto:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, 25 per cento;
b) restauro e ristrutturazione edilizia, 35 per cento;
c) demolizione e ricostruzione, 20 per cento;
d) ristrutturazione urbanistica, 25 per cento;
e) completamento di edifici abusivi che hanno conseguito
la sanatoria, fino al 35 per cento.
3. Per gli immobili di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale i
contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 50 per cento.
Gli interventi previsti dai commi precedenti possono giovarsi anche del credito agevolato
fino all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, al netto degli eventuali
contributi in conto capitale.
4. I mutui avranno durata fino a 25 anni con interesse a
carico dei mutuanti del 5 per cento in ragione d'anno.
5. Le modalità di erogazione e ripartizione dei contributi di cui al presente articolo saranno
disciplinate con apposito regolamento approvato dal Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 118.
Interventi per l'edilizia residenziale convenzionata agevolata realizzata dalle imprese
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie, a corrispondere agli istituti di credito pubblici e mutuanti,
aventi sezioni di credito fondiario, interessi su muti quindicinali contratti da imprese edilizie
finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata - agevolata e
necessari a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento oltre al
rimborso del capitale.
2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di
credito mutuanti di contributi nella stessa misura del 5 per cento sugli interessi di
preammortamento per le erogazioni effettuate in corso d'opera.
3. I mutui di cui al presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale localizzati in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni nonchè nelle aree di cui all'articolo 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71.
4. I criteri costruttivi a cui le imprese edilizie che beneficiano dei muti agevolati devono
attenersi sono quelli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n.
457.
5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui alla presente
legge ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati, rispettivamente, entro
due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal
beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento.
Art. 119.
Entità del mutuo
1. Il mutuo a cui si riferisce il contributo sugli interessi di cui all'articolo 95 può coprire
sino al cento per cento del costo di costruzione dell'alloggio.
2. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui
agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata
agevolata di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 120.
Requisiti soggettivi
1. I requisiti soggettivi nonchè il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati
rivolti all'acquisto degli alloggi realizzati dalle imprese edilizie di cui all'articolo 95 sono quelli
di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 121.
Formazione del programma
1. Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di
edilizia convenzionata agevolata, l'Assessore regionale per i lavori pubblici procede
all'individuazione delle imprese edilizie fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 95 sulla
base di bandi di concorso i cui schemi dovranno preventivamente essere sottoposti alle
valutazioni della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che
dovrà esprimersi anche in ordine alla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie
attuata in conformità ai criteri predisposti con delibera ella Giunta di Governo.
Art. 122.
Garanzie sui muti
1. I muti concessi dagli istituti di credito pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 95 sono
garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri
accessori.
2. La garanzia della Regione si intende prestata con l'emissione del provvedimento di
concessione del contributo e resta valida finchè sussiste comunque un credito dell'istituto
mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche
parziali in ammortamento.
Art. 123.
Interventi per l'edilizia abitativa e modifiche al titolo
I della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15
1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa è prevista l'erogazione di contributi in
conto interessi sui mutui contratti.
2. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 sono soppresse
le parole 'la concessione del mutuo' e sostituite con le parole 'la concessione dei contributi sugli
interessi'.
3. Al secondo comma dello stesso articolo 2, dopo le parole 'dell'alloggio locato al
richiedente' aggiungere 'o di acquisto, da parte di comproprietario di un appartamento, delle
residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo familiare'.
Art. 124.
Entità del mutuo
1. Il mutuo a cui si riferisce il contributo sugli interessi di cui all'articolo 124 può coprire
sino al cento per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle
eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e
dei servizi da eseguirsi nell'alloggio semprechè essa sia stata realizzata anteriormente al 1970.
2. L'importo massimo del muto ammesso a contributo è stabilito in lire 110 milioni per
alloggio nei capoluoghi di provincia, in lire 100 milioni per i comuni con popolazione
superiore a 25 mila abitanti ed in lire 90 milioni per i rimanenti comuni.
A carico del mutuatario deve in ogni caso restare un tasso
di interesse non inferiore al 5 per cento.
3. I contributi semestrali sugli interessi dei mutui contratti, per le finalità dell'articolo 124,
con gli istituti di credito operanti nella regione che stipulano a tal fine apposita convenzione,
non possono essere concessi per un periodo superiore ad anni 15 o eccedenti la durata del
mutuo e cessano, comunque, con l'estinzione del mutuo.
4. Le convenzioni con gli istituti bancari vengono approvate dalla Giunta regionale e
sottoscritte dal Presidente della stessa o dall'Assessore regionale per i lavori pubblici entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Possono essere stipulate convenzioni con uno o più
istituti di credito.
Art. 125.
Scomputo dei mutui
1. I mutui di cui all'articolo 125 sono scomputati mediante rate semestrali posticipate
comprensive di capitale ed interessi scadenti il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno.
2. Le quote a carico della Regione sono versate ogni semestre direttamente agli istituti di
credito convenzionati.
3. Gli istituti mutuanti pongono a carico dei mutuatari per i pagamenti ritardati rispetto alle
scadenze contrattuali interessi moratori in misura pari a quella prevista per il credito fondiario.
4. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni
e sulle relative pertinenze, che si iscrive a favore dell'istituto erogante.
5. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di
ammortamento, l'istituto inizia le azioni coattive di recupero informandone l'Assessorato
regionale dei lavori pubblici.
Art. 126.
1. All'articolo 8, primo comma, lettera b) della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 è
soppressa la parola 'contermine' e sostituita con le parole 'viciniore ancorchè non contermine'.
2. L'articolo 2, primo comma, lettera c) è sostituito dal seguente: 'non titolarità del diritto di
proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio nei comuni di cui alla precedente
lettera b)'.
3. L'articolo 8, primo comma, lettera e) è sostituito dal seguente: 'godimento di un reddito
imponibile complessivo non inferiore a lire 25 milioni e non superiore a lire 70 milioni'.
Art. 127.
1. All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 25
marzo 1986, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
'Ai fini della determinazione del limite massimo di reddito complessivo, il reddito del
nucleo familiare è diminuito di lire 1.000.000 per ogni figlio a carico. Agli stessi fini, qualora
alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi,
effettuata la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.'
Art. 128.
1. Ai fini delle graduatorie per la concessione del contributo per l'acquisto o la costruzione
dell'alloggio di cui all'articolo 124 si assegna alle seguenti categorie un punteggio preferenziale
che verrà determinato in sede di bando:
a) sfrattati con sentenza esecutiva anteriore alla data di
pubblicazione del bando;
b) collocati in alloggi provvisori a cura della pubblica
Amministrazione;
c) coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio non più tardi di tre anni
prima della pubblicazione del bando;
d) anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando
qualora risultino a loro carico figli portatori di handicap;
e) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da più di due anni alla data di
pubblicazione del bando nel centro storico e che intendono acquistare l'alloggio in cui abitano.
Soddisfatte le priorità di cui ai punti a, b, c, d ed e del presente articolo le graduatorie
vengono formulate dando preferenza ai soggetti il cui reddito familiare risulti essere più basso.
2. Le graduatorie hanno validità quinquennale.
Art. 129.
1. Le graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 129 saranno soddisfatte solo
posteriormente al totale esaurimento delle graduatorie già formatesi ai sensi dell'articolo 9
della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, che sono fatte salve.
2. Gli articoli si estendono alle graduatorie di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti che
non abbiano ancora goduto dei benefici di cui al titolo I della legge regionale 15/1986.
3. Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo I della legge regionale 25 marzo 1986,
n. 15, in quanto incompatibili.
Art. 130.
1. Per le finalità di cui agli articoli 124, 125, 126,
127, 128 e 129 è stanziata la somma di lire 20.000 miliardi.
2. Tale importo sarà incrementato dalle somme giacenti nel fondo di rotazione istituito
dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.
3. A tal fine l'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad introdurre, con propri
criteri, le variazioni occorrenti per adeguare la denominazione del capitolo del sopracitato
fondo di rotazione alle finalità della presente legge.
Titolo XII
Norme per consentire il riscatto degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze
dell'ordine e nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto dell'edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata dalla Regione siciliana
Art. 131.
Riscatto alloggi
1. Al fine di agevolare l'acquisto della prima casa è consentito agli appartenenti alle forze
dell'ordine di stanza in Sicilia di riscattare l'alloggio che gli stessi hanno in locazione, ai sensi
della legge regionale 31 dicembre 1985 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, a
condizione che essi non posseggano altri alloggi ad alcun titolo.
2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, gli aventi diritto devono, alla data di
entrata in vigore della presente legge, avere in uso l'alloggio da acquistare da almeno quattro
anni ed essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione; devono inoltre costituire
vincolo di non alienazione dell'alloggio oggetto del riscatto per un periodo non inferiore ad
anni dieci.
3. La Presidenza della Regione realizza le procedure per individuare gli immobili del
patrimonio regionale oggetto della cessione, il cui prezzo è costituito dal valore catastale di cui
al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 30 settembre 1991,
relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero
territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti.
Art. 132.
Concessione di mutuo
1. Per le finalità di cui all'articolo 132 ai soggetti aventi diritto sono concessi mutui
individuali ventennali, che possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto
dell'alloggio.
2. L'importo massimo del mutuo è stabilito in lire 100 milioni per ogni unità abitativa,
tenendo comunque conto del limite di intervento previsto dal decreto ministeriale vigente alla
data di concessione del mutuo.
3. I mutui sono concessi dagli istituti tesorieri della Regione , i quali attraverso le proprie
sezioni di credito fondiario provvedono, anche in deroga alle disposizioni legislative statutarie,
agli adempimenti relativi alla loro erogazione, alla riscossione delle rate ed al recupero
coattivo di quanto dovuto dai mutuatari inadempienti.
4. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto
interesse sui mutui stipulati fino all'ammontare necessario per ridurre il tasso di interesse a
carico del mutuatario al 4 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.
5. La somma complessiva introitata in conseguenza del riscatto degli alloggi di cui alla
presente legge, al netto di quanto utilizzato per l'erogazione del contributo in conto interessi, di
cui al comma 4, è direttamente utilizzata per l'accensione di ulteriori mutui da destinare
all'abbattimento degli interessi sui mutui già contratti per l'acquisizione di nuovi alloggi da
destinare alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.
6. I mutui sono scomputati mediante rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed
interessi, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.
7. Gli istituti mutuanti pongono a carico dei mutuatari, per i pagamenti ritardati rispetto
alle scadenze contrattuali, interessi moratori in misura pari a quella prevista per il credito
fondiario.
8. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni
e sulle relative pertinenze, che si iscrive a favore dell'istituto di credito erogante.
9. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di
ammortamento, l'istituto inizia le azioni coattive di recupero informandone l'Assessorato
regionale dei lavori pubblici.
10. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente
articolo, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti previste dall'articolo 17
della legge 56 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 133.
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1
1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 del Capo II della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1,
recante 'Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga
del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11' sono abrogati.
2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, nel testo
sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così modificato:
'Le aree di impianto degli edifici costruiti o da costruire, con il concorso o il contributo o a
totale carico della Regione da parte degli enti di cui al primo comma, vengono cedute in
proprietà agli attuali proprietari ed agli assegnatari al momento del riscatto dell'alloggio.'
Art. 134.
Cessione aree di sedime
1. Le aree di sedime degli edifici comprendenti gli alloggi popolari e dei locali adibiti ad
uso diverso dall'abitazione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21,
vengono cedute a titolo gratuito 'pro quota' agli assegnatari contestualmente all'atto di
trasferimento dell'alloggio o dei locali, mentre si intendono trasferite allo stesso titolo agli
attuali proprietari.
2. Tutte le aree esterne vengono cedute a titolo oneroso previa istanza degli interessati
secondo le modalità appresso specificate:
a) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra già recintate, sono cedute ai soggetti già
proprietari degli alloggi di piano terra o gli assegnatari degli stessi contestualmente, o
successivamente, al riscatto degli alloggi;
b) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra non recintate sono cedute ai soggetti di cui al
punto a) salvaguardando il concetto di equilibrata distribuzione delle aree in questione tra
esigenze dei titolari degli alloggi di piano terra ed esigenze generali dell'intero condominio;
c) le rimanenti aree esterne sono vendute ai proprietari
degli alloggi, indivisamente, 'pro quota';
d) le aree occupate da opere abusive sanate sono cedute ai soggetti già proprietari degli
alloggi e titolari delle stesse opere, al prezzo determinato ai sensi dell'articolo 5, se costituenti
ampliamento degli alloggi, oppure allo stesso prezzo maggiorato del 100 per cento, se non
costituenti ampliamento;
e) le aree sottostanti l'edificio occupate da opere abusive sanate sono cedute ai titolari delle
stesse per la sola quota parte di area di sedime spettante;
f) le aree su cui insistono opere abusive sanate a più elevazioni, ciascuna eseguita in
adiacenza ed ampliamento degli alloggi dei vari piani, sono cedute pro quota ai titolari delle
stesse opere.
3. Per opere abusive sanate si intendono quelle per le quali è stata rilasciata concessione o
autorizzazione da parte dei comuni ai sensi della legge regionale 10 agosto 1992, n. 1 e fino
alla stipula dell'atto di trasferimento in proprietà, le aree esterne si intendono concesse in uso, a
titolo gratuito, sia agli assegnatari che ai proprietari degli alloggi.
Art. 135.
Cessione aree limitrofe
1. Le aree adiacenti gli edifici recintate o da recintare nel rispetto dei principi di cui alla
lettera b) dell'articolo 2, rimaste invendute, saranno redistribuite e cedute secondo le esigenze
collettive del condominio, nel rispetto delle norme stabilite dal codice civile.
2. L'Amministrazione regionale, a richiesta dei condomini, si riserva la facoltà di
rettificare l'attuale attribuzione delle aree, nei casi in cui le stesse siano state occupate dai
singoli assegnatari o proprietari degli alloggi in una misura non giustificata da reali esigenze
abitative degli stessi e comunque in contrasto con le esigenze generali del condominio.
3. Le recinzioni, i frazionamenti e le procedure di accatastamento delle aree di cui ai
precedenti commi saranno eseguite a cura e a spese degli interessati.
Art. 136.
Prezzo cessione
1. Il prezzo di cessione unitario a metro quadrato è determinato nella misura di lire 5.000
nei capoluoghi di provincia, lire 4.000 nei comuni oltre i ventimila abitanti e lire 3.000 nei
rimanenti comuni.
Art. 137.
Trasmissione ai comuni
1. Ai fini della tutela del territorio e per il rispetto del disposto dell'articolo 1, comma 4,
della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, i piani di ripartizione di cui all'articolo 4 saranno
trasmessi ai competenti comuni.
Art. 138.
1. E' fatta riserva di proprietà di tutte quelle porzioni di aree rimaste libere a seguito di
mancata edificazione e che per conformazione, estensione, ubicazione e per potenziale
autonoma utilizzazione, possono essere utilizzate al perseguimento di pubbliche finalità.
Art. 139.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, e 139 saranno emanate
apposite istruzioni della Presidenza della Regione.
Titolo XIII
Misure straordinarie ed urgenti per l'esecuzione di lavori
pubblici
Art. 140.
Competenze su pareri tecnici
1. Il parere tecnico sui progetti di lavori comportanti una previsione di spesa non superiore
a lire 300 milioni e sui progetti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria compete in
ogni caso ai capi degli uffici tecnici degli enti, entro i limiti delle rispettive competenze
professionali.
Art. 141.
Inserimento dei progetti esistenti nei programmi regionali
1. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1993 possono
includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di
tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere
munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2. La Presidenza della regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono
all'immediato finanziamento delle opere comprese nei suddetti programmi regionali di spesa.
3. Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo
sono avviate, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale che ha disposto il
finanziamento, dopo l'approvazione del rispettivo progetto esecutivo, come definito
dall'articolo 20 della citata legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, che l'ente interessato deve
inoltrare corredato dagli atti, dalle autorizzazioni e dai pareri previsti dalle leggi vigenti.
Art. 142.
Modifiche alla legge regionale 10 del 1993
1. I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 il bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di
trattativa, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della suddetta legge regionale, salvo
quanto previsto dai commi seguenti.
2. Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai
sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito
dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in ogni caso salvo il
parere dell'ingegnere capo dei lavori.
3. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare
in economia ai sensi del comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritti in
appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'amministrazione regionale
o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il
finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del
presente articolo, entro i limiti del venti per cento dell'importo contrattuale.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti sono tenuti ad
avviare le procedure per l'appalto dei lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata
senza gara, alla stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all'ente
finanziatore. In caso di inottemperanza quest'ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di
commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
5. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 77 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Art. 143.
Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 10 del
1993
1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10 è così sostituito:
'Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e
successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli
organi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non
si applicano agli appalti di opere di miglioramento fondiario di importo inferiore a 300.000 di
ECU, IVA esclusa.
Art. 144.
Modifica all'articolo 50 della legge regionale 10 del 1993
1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10 è sostituito dal seguente:
'2. La garanzia è costituita nelle forme previste
dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.'
Art. 145.
Integrazione dell'articolo 25 della legge regionale 10 del
1993
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito
dall'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è aggiunto il seguente:
'3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma precedente i professionisti si
muniscono di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di rispettiva competenza. Il massimale
garantito non deve in ogni caso essere inferiore al dieci per cento del valore dell'opera'.
Titolo XIV
Art. 146.
Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici
1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito
con l'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 è sostituito dai seguenti:
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente concede contributi nelle spese per la
redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad
essi assimilati nonchè per le spese per i rilievi aerofotogrammetrici, per le indagini geologiche
e per gli studi agricolo - forestali.
2. Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il
cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 3 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 15.
Art. 147.
Programma pluriennale di attuazione degli strumenti
urbanistici
1. Ai piani urbanistici generali e di attuazione, adottati dopo l'entrata in vigore della
presente legge, dovrà essere allegato un programma pluriennale nel quale è indicato l'ordine di
priorità delle opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione dei piani. Tale ordine, che
può essere modificato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in sede di
approvazione dei piani, è vincolante anche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 10.
2. Gli enti che hanno i piani urbanistici generali e di attuazione già approvati dovranno
dotarsi del programma pluriennale di cui al precedente comma entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Tali programmi sono trasmessi per conoscenza
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 148.
1. Programmi di finanziamento delle opere di
urbanizzazione
1. Al fine di consentire ai comuni dell'isola l'attuazione dei piani regolatori generali e degli
strumenti urbanistici attuativi secondo le prescrizioni dell'articolo 14, l'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici adotta, ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito
dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, programmi di finanziamento delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative spese per l'espropriazione delle
aree.
2. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1 deve essere riservata apposita quota
finanziaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani
particolareggiati di recupero approvati o inseriti negli strumenti urbanistici generali ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 149.
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del
1972
1. L'accertamento di conformità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972,
n. 19, da rilasciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, previo esame istruttorio dell'Ufficio
tecnico comunale e previo parere della Commissione edilizia comunale e dell'ufficiale
sanitario, sostituisce il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione dell'opera
pubblica oggetto di accertamento.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e
successive modificazioni, da rilasciarsi entro centottanta giorni dalla richiesta dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, non comporta l'obbligo del rilascio della concessione
edilizia comunale.
Art. 150.
Contributi per impianti di smaltimento rifiuti solidi
urbani
1. L'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n.
39 è così modificato:
'Ai comuni, consorzi di comuni ed ai comuni misti tra comuni ed enti pubblici o imprese
possono essere concessi contributi, fino al 100 per cento della spesa relativa per la costruzione,
l'acquisto, il completamento e la bonifica di impianti di smaltimento di rifiuti solidi.
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale,
sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle
richieste dei comuni e dei consorzi, da presentare entro il primo trimestre di ciascun anno,
approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di
finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere'.
Art. 151.
Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 1
del 1979
1. All'articolo 10 della legge regionale 2 gennaio 1979,
n. 1, è aggiunto il seguente alinea:
- costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione
di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli impianti di depurazione.
Art. 152.
Parchi urbani e suburbani
1. Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo 86203 del bilancio della
regione, rubrica Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Protezione della natura,
parchi e riserve è incrementato di lire 30.000 milioni quale contributo da destinare alle
province regionali ed ai comuni per l'acquisizione, l'impianto e la gestione di parchi urbani e
suburbani con priorità agli interventi mirati al recupero di aree degradate ricadenti all'interno
del perimetro del centro edificato definito ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865 del 1971.
Art. 153.
Piano smaltimenti rifiuti solidi urbani
1. Al fine di fronteggiare situazioni di grave emergenza ambientale in materia di
smaltimento di rifiuti solidi urbani, nelle more dell'attuazione del piano di smaltimento di cui
all'articolo 5, lettera a) del DPR 915/82, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è
autorizzato a concedere contributi ai comuni che provvedono in maniera autonoma allo
smaltimento degli stessi per la costruzione, completamento, miglioramento, riparazione,
sistemazione o manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ancorchè
attivati per far fronte ad eccezionali od urgenti necessità di tutela ambientale ed igienico sanitaria.
2. Nella formulazione del programma verrà data priorità a quei comuni i cui impianti di
smaltimento sono posti anche a servizio di altri comuni.
Art. 154.
Interventi di protezione e risanamento ambientale
1. La Regione siciliana provvede al finanziamento di progetti finalizzati al recupero
ambientale di aree degradate da eventi naturali e/o determinati da interventi antropici.
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta
regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,
formula il programma di interventi.
3. La formulazione del programma deve essere effettuata tenendo conto
dell'inquadramento territoriale, dello stato di degrado, dei fattori di rischio, delle caratteristiche
tecniche e dell'analisi finanziaria ed economica dei progetti.
Art. 155.
Incentivazione allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1. La regione siciliana promuove ed incentiva l'attività di volontariato finalizzata alla
pulizia, bonifica e risanamento, anche derivante dallo smaltimento abusivo di rifiuti, delle aree
di pubblica proprietà quali strade, piazze, spiagge, coste, fiumi, torrenti, boschi nonchè aree di
rilevante interesse paesaggistico - ambientale anche sottoposti a tutela.
2. A tal fine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula annualmente un
programma di contributi da destinare a cooperative giovanili e/o di volontariato nonchè alle
associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente individua i criteri, le modalità e le procedure per la
concessione dei contributi.
Art. 156.
Raccolta plastica degli impianti serricoli
1. Al fine di consentire le azioni di raccolta e di riciclaggio della plastica fuori uso nelle
aree interessate da impianti serricoli è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio
finanziario in corso.
2. Le somme occorrenti saranno assegnate alle province regionali con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base di comprovate istanze di
intervento finanziario presentate alle province medesime.
Titolo XV
Disposizioni in materia di contabilità e di bilancio
Art. 157.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47 e successive modifiche
1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono aggiunte le
parole 'elaborato in termini di competenza'.
2. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77, dopo le parole 'quello
annuale' sono aggiunte le seguenti: ', contenuti in un solo documento,'.
3. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale n.
47/77 è abrogato.
4. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n.
47/77 sono aggiunte le parole : 'e di cassa'.
5. Sono abrogati i commi secondo, terzo e settimo
dell'art. 4 della legge regionale n. 47/77.
6. All'art. 4 della legge regionale n. 47/77, dopo il
quinto comma sono aggiunti i seguenti:
'Nel quadro generale riassuntivo è data altresì distinta
indicazione dei seguenti risultati differenziali:
1) risparmio pubblico (differenza tra entrate e spese
correnti);
2) indebitamento o accreditamento netto (differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse le
operazioni finanziarie per partecipazioni e conferimenti, per concessione e riscossione di
crediti e per accensione e rimborso di prestiti);
3) saldo netto da impiegare o da finanziare (differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse
le operazioni di accensione e rimborso di prestiti);
4) ricorso al mercato (differenza tra il totale delle entrate, escluse le operazioni di
accensione di prestiti, ed il totale delle spese).
Nella determinazione dei predetti risultati differenziali non si tiene conto delle entrate e
spese per partite di giro'.
7. All'art. 5 della legge regionale n. 47/77, dopo il
secondo comma sono aggiunti i seguenti:
'Per ciascun capitolo di entrata e di spesa sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio annuale si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare nell'anno in cui il bilancio annuale si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di
pagare nell'anno cui il bilancio annuale si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto
competenza e in conto residui;
d) l'ammontare delle previsioni di competenza per ciascun
anno considerato dal bilancio pluriennale e nel complesso.
Fra le previsioni di competenza del primo anno è altresì iscritto il saldo finanziario
presunto al termine dell' esercizio precedente. Fra le previsioni di cassa è inoltre iscritto il saldo
di cassa presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Formano oggetto di approvazione legislativa solo gli stanziamenti di cui alle lettere b), c) e
d) del terzo comma.
Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) costituiscono il limite per le autorizzazioni
rispettivamente di impegno e di pagamento'.
8. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n.
47/77 è sostituito dal seguente:
'Non possono essere istituiti in bilancio più capitoli relativi ad entrate e spese aventi lo
stesso oggetto, salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma; i capitoli di
spesa comuni a più amministrazioni sono allocati alla Presidenza della Regione o
nell'Amministrazione la cui competenza è prevalente e la relativa gestione può essere attribuita
anche alle altre amministrazioni secondo una ripartizione degli stanziamenti indicati in
appositi allegati al bilancio.
Fermo restando lo stanziamento di ciascun capitolo, la ripartizione può essere modificata
durante l'esercizio con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze, in base ad
accertate esigenze'.
9. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 47/77 è aggiunto
il seguente articolo:
'Art. 5 bis - Classificazione delle entrate e delle spese.- Le entrate del bilancio annuale e
pluriennale della legione sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo 01 - Entrate correnti tributarie
Titolo 02 - Entrate correnti extra tributarie
Titolo 03 - Entrate in conto capitale
Titolo 04 - Entrate per accensione di prestiti
Titolo 05 - Entrate per partite di giro
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in Categorie secondo la loro natura e
in Capitoli secondo il loro oggetto.
Le spese di bilancio annuale e pluriennale della Regione sono ripartite per amministrazioni
alle quali ne è attribuita la gestione e, nell'ambito di ciascuna amministrazione, nei seguenti
titoli:
Titolo 01 - Spese correnti di gestione
Titolo 02 - Spese correnti operative
Titolo 03 - Spese in conto capitale
Titolo 04 - Spese per rimborso di prestiti
Titolo 05 - Spese per partite di giro
Nell'ambito di ciascun titolo, le spese si ripartiscono in Categorie secondo l'analisi
economica e in Capitoli secondo il loro oggetto.
In appositi allegati al bilancio le entrate sono riclassificate per Capitoli secondo gli organi
e i servizi responsabili dell'accertamento e della riscossione; le spese sono riclassificate per
Rubriche secondo gli organi e i servizi cui spetta la relativa gestione.
Sia le entrate che le spese sono altresì riclassificate, in appositi riassunti, secondo la natura
dei fondi e in relazione alle esigenze di coordinamento e consolidamento dei conti pubblici di
cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni'.
10. L'articolo 9 della legge regionale n. 47/77 è
sostituito dal seguente:
'Art. 9 - Assestamento e variazioni di bilancio - Entro il mese di giugno di ciascun anno il
governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per
l'assestamento del bilancio annuale sulla scorta dei risultati dell'esercizio precedente accertati
con il relativo rendiconto generale consuntivo presentato alla Corte dei conti per la parifica.
Con l'assestamento si provvede all'aggiornamento dei dati presunti di cui all'articolo 5
nonchè alle altre occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreti dell'Assessore regionale per il bailancio e le finanze, da registrarsi alla Corte
dei conti, sono disposte le variazioni al bilancio annuale, sia in termini di competenza che di
cassa, necessarie per:
a) l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione;
b) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, nonchè di nuovi capitoli di entrata o di spesa per
la gestione dei residui;
c) l'integrazione degli stanziamento dei capitoli relativi ad oneri inderogabili aventi natura
obbligatoria, mediante prelevamento dell'apposito fondo di riserva all'uopo costituito;
d) il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, mediante
prelevamento dal fondo di riserva di cui alla lettera c);
e) il pagamento dei residui passivi del conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa, a seguito di motivata richiesta delle competenti
amministrazioni e limitatamente ai pagamenti da effettuare entro l'esercizio, mediante
prelevamento dell'apposito fondo di riserva di conto capitale a tal fine costituito;
f) l'iscrizione in bilancio di somme in corrispondenza con i correlativi accertamenti di
entrata effettuati nel medesimo esercizio.
Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da registrarsi alla Corte dei
Conti e previa delibera della Giunta regionale, sono disposte le variazioni al bilancio annuale,
sia in termini di competenza che di cassa, necessarie per:
a) provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le
spese di cui al secondo comma, lettera c ed alla successiva lettera b e che comunque non
impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, prelevando le somme occorrenti
dall'apposito 'fondo di riserva per le spese impreviste' a tal fine istituito in bilancio;
b) provvedere alla restituzione di somme indebitamente riscosse, per integrare gli
stanziamenti relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi tassativamente autorizzati e
regolati per legge, nonchè per integrare le dotazioni dei fondi di riserva di cui al comma 2
lettere c ed e.
Al bilancio della Regione sono allegati appositi elenchi relativi ai capitoli di cui al comma
2, lettera c e al comma 3 lettera b ed alle spese per le quali può provvedersi a norma del comma
3 lettera a.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione sono allegati due elenchi
rispettivamente dei decreti di cui al comma 3 lettera a e dei decreti di cui al comma 3, lettera b,
con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto alle relative variazioni di bilancio.
Con decreti dell'Assessore Regionale per il bilancio e le finanze, non soggetti a controllo,
sono disposte inoltre le variazioni al solo bilancio di cassa, prelevando le somme occorrenti
dall'apposito fondo di riserva a tal fine costituito.
Al pagamento delle spese eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa
può provvedere direttamente
l'Amministrazione
competente,
previo nulla osta dell'Assessorato Regionale del
Bilancio e delle finanze, con le disponibilità dei corrispondenti capitoli del bilancio in corso,
mediante provvedimenti corredati della richiesta degli aventi diritto, per le spese occorrenti, e
della documentazione comprovante le obbligazioni assunte dall'Amministrazione e
limitatamente ai pagamenti da effettuare entro l'esercizio per le spese in conto capitale. Il
reintegro delle somme utilizzate per il pagamento dei residui perenti reclamati dagli aventi
diritto è effettuato, previa richiesta dell'Ammnistrazione interessata in caso di necessità,
mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di prelevamento degli
appositi fondi di riserva'.
11. Gli articoli 12 bis e 17 della legge regionale 47/77
sono abrogati.
Art. 158.
1. La presente legge sarà pubblica nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.