DISEGNO DI LEGGE di iniziativa governativa n. 563 del 12 luglio
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DISEGNO DI LEGGE di iniziativa governativa n. 563 del 12 luglio
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, La pesante recessione che investe le aree delle economie occidentali, soprattutto nel settore industriale, ha assunto, come è noto, caratteri di preoccupante gravità in un contesto, quale è quello siciliano, caratterizzato da un tessuto economico estremamente debole, nel quale si assommano ad una estesa e rilevante situazione di disoccupazione nuovi ed ulteriori punti di crisi, connotati dalla espulsione di consistenti strati di lavoratori dal processo produttivo. Tale situazione, che si presenta difficile e di non breve durata, richiede certamente una risposta di tipo complessivo che si ponga l'obiettivo, nei limiti del possibile, di fronteggiare le emergenze, evitando il diffondersi di situazioni di disagio e di allarme sociale. Tale esigenza dovrà coniugarsi con quella, pure ineludibile, di superare logiche assistenziali che non permettono un vero sviluppo e di raccordarsi con il Piano regionale di sviluppo, per realizzare una utilizzazione produttiva al massimo, delle risorse. La presente iniziativa legislativa si pone come sviluppo della precedente manovra di cui alla legge regionale 15/93, con una più forte caratterizzazione verso l'occupazione produttiva. Il disegno di legge si articola, pertanto in una serie di titoli, al fine di interessare tutti i settori dell'economia siciliana. Il Titolo I (artt. 1-11) riguarda 'Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27' ed ha lo scopo di governare, da una parte, le situazioni di crisi, rafforzando gli strumenti che rientrano nell'ambito degli 'ammortizzatori sociali', configurandoli anche come interventi alternativi all'espulsione dal processo produttivo, e, dall'altra di porre le basi per interventi strutturali in vista della ripresa economica, come integrazione e rafforzamento dei provvedimenti a sostegno dell'occupazione, già variati in campo regionale attravero la L,r, n. 27 del 1991. Il Titolo II (artt. 12-15) introduce 'Nuove norme in materia di cantieri di lavoro per disoccupati', atteso che gli stessi costituiscono lo strumento più celere da attivare per far fronte ai punti di crisi dell'occupazione. Tali nuove disposizioni si caratterizzano in un aumento degli importi (complessivamente lire 150.000 milioni con l'elevazione delle paghe giornaliere) ed in un maggior ricorso a manodopera specializzata e qualificata. Il Titolo III (artt. 16-18) è relativo ai 'Progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67' prevede in particolare la istituzione di elenchi dei beneficiari, la formazione di nuovi progetti di utilità collettiva, e la proroga dei termini previsti dalla vigente normativa. Il Titolo IV (artt. 19-34) prevede 'Interventi in favore delle imprese manifatturiere'. Le relative norme si pongono come integrazione delle disposizioni già introdotte con la l. r. 15/73. Vengono previsti in particolare nuovi istituti mirati a dare slancio all'imprenditoria, quali: prestiti partecipativi, missioni obbligazionarie, invcentivazioni a politiche di redditi, locazione finanziaria. Con il Titolo V (artt. 35-43) 'Nuove norme per l'imprenditorialità e la cooperazione giovanile' viene compiutamente ridisciplinata la materia delle cooperative giovanili, di cui alla l. r. 37/78, mirando ad evitare che le iniziative giovanili o non vengano portate a realizzazione o muoiano subito dopo. Ne consegue un più attento esame dei progetti di sviluppo produttivo, un più razionale utilizzo della contribuzione regionale, dalla incentivazione di forme di tutoraggio, la rideterminazione del ruolo del Nucleo di valutazione. Il Titolo VI (artt. 44-62) riguarda 'Interventi per l'artigianato, commercio e cooperazione' e prevede una serie di interventi mirati a venire incontro a tali delicati settori, ridisciplinando per quanto riguarda in particolare l'artigianato la materia, nel preciso convincimento che lo stesso possa costituire volano non indifferente per superare il grave fenomeno disoccupazionale. Il Titolo VII (artt. 63-82) 'Interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni' riguarda in modo particolare gli enti locali con alcune norme relative al personale vincitore di concorso e precario e, soprattutto, trasferisce la competenza di cui alla legge regionale 1/79 e dell'art. 51 della legge regionale 9/86 dalla Presidenza della Regione all'Assessorato degli enti locali, più idoneo peraltro a svolgere le corredate funzioni di controllo. Il Titolo VIII (artt. 83-103) riguarda 'Interventi nel settore dell'agricoltura'. Comprende una serie di norme che in tema di forestazione possano dare un contributo concreto ed immediato al grave problema disoccupazionale, migliorando al contempo il patrimonio forestale dell'Isola; nel settore dell'agricoltura vengono previste una serie di disposizioni mirate ad attenuare la gravissima crisi del settore, anche al fine di evitare l'ulteriore fuga e l'abbandono della campagna. Il Titolo IX (artt. 104-111) contiene 'Interventi nel settore dei beni culturali' prevedendo manutenzioni straordinarie su edifici di valore artistico, storico ed architettonico, sui beni librari ecc. Contiene altresì un articolo per il consolidamento dei monumenti danneggiati nel comune di Pollina a seguito dei recenti eventi tellurici, un intervento in favore dei dipinti di Renato Guttuso ed una nuova disposizione per il rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza. Il Titolo X (artt. 112-116) prevede 'Interventi nel settore del turismo e dei trasporti'. Viene incontro alla grave crisi delle aziende ricettive e turistiche, prevede un monitoraggio della rete viaria e dei flussi relativi nelle aree metropolitane. Il Titolo XI (artt. 117-130) prevede 'Interventi nel settore abitativo'. Le relative norme mirano a tonificare il settore edilizio, certamente tra i più gravemente colpiti dalla crisi economica, mirando, per un verso ad un recupero nei centri storici e per l'altro a realizzare l'obiettivo dell'acquisto della prima casa attraverso nuove disposizioni per l'edilizia residenziale convenzionata. Il Titolo XII (artt. 131-139) contiene 'Norme per consentire il riscatto degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine e nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata dalla Regione Siciliana'. Il Titolo XIII (artt. 140-145) introduce 'Misure straordinarie ed urgenti per l'esecuzione di lavori pubblici' che permettano di imprimere una accelerazione al processo di profonda riforma del settore introdotto con la legge regionale n. 10/93. In particolare si prevede: a) che sia sufficiente il parere degli uffici tecnici degli enti per opere manutentive e per opere di importo sino a 300 milioni; b) introduzione, limitatamente all'anno 1993, nei programmi regionali di finanziamento del pacchetto progetti già esistente, onde permettere il concreto utilizzo delle relative risorse di bilancio; c) una migliore specificazione del regime transitorio, onde superare remore e ritardi nella ripresa del settore dei lavori pubblici. Il Titolo XIV (artt. 146-156) prevede 'Interventi sul territorio' con una serie di disposizioni mirate alla formazione degli strumenti urbanistici, ai programmi pluriennali di attuazione e delle opere di urbanizzazione, nonchè allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla realizzazione di parchi urbani e suburbani e alla protezione e risanamento ambientale. Infine, il Titolo XV (art. 157) contiene 'Disposizioni in materia di contabilità e di bilancio' attraverso modifiche ed integrazioni della legge regionale 8.9.1977, n. 47. DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA TITOLO I Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 Art. 1. Corsi di formazione 1. Per il triennio 1993/95 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nel quadro degli interventi disciplinati dagli articoli da 1 a 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e con le modalità ivi previste, è autorizzato a promuovere, organizzare e finanziare, sentiti di volta in volta i rami dell'Amministrazione regionale interessati, ulteriori corsi di formazione professionale nei settori dell'industria, dei servizi alle imprese, dell'agricoltura specializzata, del turismo e dell'agriturismo, dei beni culturali, dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, dell'informatica e della telematica, nonchè dei servizi sociali essenziali, con particolare riguardo alle seguenti finalità: ospedalizzazione a domicilio; realizzazione di attività scolastiche e para scolastiche complementari rivolte a favorire l'orientamento professionale e la conoscenza del mondo del lavoro, nell'ambito di interventi mirati alla realizzazione del tempo pieno nella scuola; tutela, custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, tutela, custodia, conservazione e fruizione dei parchi, riserve, aree protette ed oasi; recupero di aree degradate; gestione e manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità sociale, con particolare riferimento ai sistemi idrici ed acquedottistici, alle dighe, ai dissalatori, ai depuratori, alle discariche controllate, all'impiantistica sportiva ed ai complessi destinati ad ospitare congressi, convegni ed altre attività culturali. 2. Una quota pari al 20 per cento dello stanziamento previsto per i corsi di cui al comma 1 è riservata alla promozione, organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale volti alla creazione di capacità imprenditoriali nei settori indicati allo stesso comma 1. 3. I corsi di cui al comma 2 saranno affidati ad imprese e loro consorzi che abbiano come fine istituzionale la formazione professionale e siano in possesso delle necessarie capacità tecnico-organizzative, costituite su iniziativa, anche congiunta, di organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, rientranti tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale. Art. 2. Modifiche procedurali per i corsi di cui agli artt. 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 1. Per l'attuazione dei piani formativi approvati nell'anno 1992 ai sensi degli artt. 1 e 50 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, enti ed istituti specializzati, secondo le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ai fini dell'esame e valutazione con sistemi informatici delle domande di partecipazione ai corsi presentate dagli aspiranti, nonche della predisposizione delle relative graduatorie. 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita un'apposita Commissione nominata dal medesimo Assessore composta da un funzionario con qualifica di direttore regionale, in qualità di presidente e da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente del medesimo Assessorato, di cui uno con mansioni anche di segretario e sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. trovano applicazione i commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge reigonale 15 maggio 1991, n. 27. 3. A decorrere dal 1993 la selezione degli aspiranti per la partecipazione ai corsi di formazione professionale finanziati ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è effettuata dagli organismi convenzionati incaricati dello svolgimento delle relative attività formative, in conformità ai criteri stabiliti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego. 4. Le convenzioni previste dal comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 saranno predisposte in conformità allo schema-tipo da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo parere del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il predetto parere sostituisce il parere sui singoli schemi di convenzione, previsti dalla vigente normativa in materia di contabilità generale dello Stato. 5. I commi da 1 a 5 dell'art. 2 ed il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 sono abrogati. 6. L'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è sostituito dal seguente: 'Art. 3 - Sostegno degli allievi. 1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti dall'art. 1 è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero di importo pari a quello spettante per la frequenza ai corsi di formazione a finanziamento comunitario, i cui oneri siano posti a carico del Fondo sociale europeo'. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti, per il corrente esercizio finanziario 1993, in lire 500 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 34118 del relativo bilancio di previsione. Art. 3. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 1. L'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è sostituito dal seguente: 'Art. 8 - Riserva nelle assunzioni con richiesta nominativa. 1. La Commissione regionale per l'impiego, nell'individuare, mediante delibera approvata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, i lavoratori aventi diritto alla riserva ai sensi del comma 5, lett. c, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovrà dare priorità alle seguenti categorie: a) soggetti portatori di handicaps, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68; b) soggetti di età non superiore ai 40 anni, i quali, trovandosi in condizioni di tossicodipendenze o di alcolismo, abbiano portato a termine con esito favorevole terapie di riabilitazione presso centri di riabilitazione convenzionati a norma di legge o presso strutture pubbliche, purchè esibiscano la relativa certificazione rilasciata dai medesimi centri o strutture pubbliche, vistata dal competente servizio dell'Unità sanitaria locale; c) soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ; d) lavoratori disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall'applicazione all'impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 4. Modifiche all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 sono sostituiti dai seguenti: '1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti in Sicilia, le quali impieghino lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50 per cento, al 40 per cento ed al 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione a tempo parziale, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto. 2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, quando le assunzioni riguardino lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al comma 1 lettere a, b e d ed all'articolo 8 della presente legge. L'elevazione è altresì concessa quando le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 lettera c dell'art. 8 della presente legge, semprecchè agli stessi venga riservata una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento delle predette assunzioni. 4. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi a favore delle imprese che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi non abbiano proceduto a riduzione di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazioni salariali. 5. I predetti contributi possono essere concessi per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994. Essi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria'. Art. 5. Modifiche all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 1. All'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 1, lettera a, secondo periodo, le parole da 'riguardino giovani iscritti' a 'commi 1 e 2 dell'articolo 6' sono sostituite dalle seguenti 'nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9', b) al comma 1, lettera b, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'i contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9'; c) al comma 2 dopo le parole 'riduzione di personale' è aggiunto il seguente periodo: ' le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b, nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo'. Allo stesso comma 2 le parole '31 dicembre 1992' sono sostituite con '31 dicembre 1994' e 'nei due anni precedenti' con 'nei dodici mesi'. d) al comma 3 le parole 'dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113' sono sostituite dalle seguenti: 'dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge'. Art. 6. Modifiche all'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è aggiunto il seguente periodo: 'Le predette convenzioni potranno essere stipulate anche con imprese di servizi e loro consorzi le quali si prefiggono lo scopo di promuovere ed organizzare le predette attività formative per conto di imprese che intendano realizzarle e che si impegnino all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente articolo'. 2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1991, n. 27, dopo le parole 'per la formazione', sono aggiunte le seguenti: 'nonchè per la promozione ed organizzazione delle attività formative'. 3. Le convenzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 saranno predisposte in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della presente legge. Art. 7. Ulteriori misure di sostegno all'occupazione 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, promuove iniziative, nel quadro degli interventi previsti dagli artt. 1, 2 e 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 e successive modifiche, volte alla realizzazione di misure di sostegno all'occupazione, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti e/o il coordinamento delle attività di elaborazione, proposta e presentazione dei progetti medesimi. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale e la Commissione regionale per l'impiego, nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dall'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, ha facoltà di avanzare proposte ai competenti organi dello Stato in ordine all'individuazione, nell'ambito del territorio della Regione, delle aree cui destinare gli interventi previsti dal medesimo art. 1. 3. Gli indirizzi di cui al comma 14 dell'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 sono stati adottati dall'Assessorato regionale del lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su proposta della Commissione regionale per l'impiego, nel rispetto dei criteri generali ivi previsti e di quelli definiti in sede nazionale ai sensi dei commi 17 e 18 di detto articolo. 4. Per le finalità dei precedenti commi, nonchè per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1992, n. 148 e successive modifiche, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione si avvale anche dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale nonchè di enti, società pubbliche e private e organismi dotati di specifica esperienza e capacità tecnica, con i quali potranno essere stipulate convenzioni anche ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36. 5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in conformità alle vigenti norma di attuazione dello Statuto siciliano in materia di lavoro, nonchè alle direttive emanate in sede nazionale in attuazione dell'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 e successive modifiche, provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento ai sensi del medesimo articolo, ivi compreso l'esercizio della connessa azione di vigilanza. 6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si avvarrà dei fondi concessi dai competenti organi dello Stato in attuazione del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148. Art. 8. Contratti solidarietà delle imprese artigiane 1. Per l'attuazione degli interventi previsti a favore delle imprese artigiane dai commi 4 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere, fino al 31 dicembre 1995, contributi a favore di enti che siano emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di incrementare la dotazione finanziaria dei Fondi bilaterali istituiti su iniziativa dei medesimi enti in conformità ai vigenti contratti ed accordi collettivi vigenti in sede nazionale, entro l'ammontare massimo del 90 per cento, 70 per cento e 50 per cento rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, della quota minima del predetto comma 6. 2. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno dettate le direttive concernenti le modalità di concessione, erogazione ed utilizzazione dei contributi previsti dal comma 1, nel rispetto dei criteri adottati in sede nazionale ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148. Art. 9. Norme in favore dei disoccupati di imprese soggette a misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall'applicazione all'impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1966, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo massimo di due anni, un'indennità il cui importo non potrà complessivamente superare, rispettivamente per il primo ed il secondo anno, l'80 per cento ed il 50 per cento dell'ultima retribuzione percepita, anche ad integrazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria eventualmente spettante, a condizione che i lavoratori stessi non abbiano diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità agli aventi diritto saranno accreditate ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione saranno emanate le istituzioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo. Art. 10. Anticipazione del trattamento di integrazione salariale 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere anticipazioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale, in misura non superiore all'80 per cento di tale trattamento, a favore dei lavoratori sospesi da imprese che avanzino richiesta ai sensi del capo I della legge 23 luglio 1991, n. 223 e che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 2 della medesima legge, limitatamente ai periodi di effettiva sospensione, semprechè il parere reso dall'Ufficio regionale del lavoro ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 2 sia favorevole all'accoglimento della richiesta. 2. Trovano applicazione le procedure previste dagli artt. 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61. Art. 11. Concessione di prestiti personali 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione un fondo di rotazione per la concessione di prestiti personali sull'onere dell'importo massimo di 30 milioni da restituire nel quinquennio successivo all'entrata effettiva nel mondo del lavoro, per giovani laureati, che intendono specializzarsi in Italia o all'Estero. 2. Con decreto dell'Assessore al lavoro saranno individuati i settori di specializzazione, la relativa dotazione finanziaria e le modalità di erogazione dei prestiti di cui al precedente comma 1. 3. I prestiti saranno assegnati sulla base di specifiche graduatorie settoriali secondo il voto di laurea e, a parità, della media riportata nel corso di studio. TITOLO II Nuove norme in materia di cantieri di lavoro per disoccupati Art. 12. 1. I Comuni e le Province regionali, sentito il parere dei titolari dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad approvare con appositi atti deliberativi delle rispettive giunte i progetti concernenti le opere ed i lavori da eseguire attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro per disoccupati previsti dalla legge regionale 1° luglio 1968, n. 17 e successive modifiche, alla cui gestione provvedano direttamente i medesimi enti. Ai fini della predisposizione dei progetti i comuni e le province regionali hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione regionale di avvalersi di funzionari degli ispettorati tecnici regionali o di liberi professionisti. 2. Per la realizzazione delle iniziative previste dal comma 1 i comuni e le province regionali inoltreranno istanza di finanziamento dei progetti approvati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'Emigrazione, che provvederà con propri decreti ad autorizzare l'istituzione e l'apertura dei relativi cantieri di lavoro, nonchè il versamento ai rispettivi tesorieri dell'intero ammontare delle somme assegnate, nell'ambito dei criteri adottati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 3. Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento prorogabili di altri 60 giorni con atto deliberativo motivato dalla giunta comunale o provinciale, le amministrazioni dei comuni e delle province regionali, a pena di revoca del finanziamento, disporranno l'inizio dei lavori da eseguire senza ricorso ad alcuna ulteriore autorizzazione, dandone contestualmente comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente. 4. Ai comuni ed alle province regionali è riservata complessivamente una quota non inferiore all'80 per cento dei finanziamenti da destinare alla realizzazione dei cantieri. Art. 13. Esecuzione e controlli 1. Al primo comma dell'art. 4, n. 3, della legge regionale 13 dicembre 1963, n. 120 la lettera e) è sostituita come segue: 'e) manodopera specializzata e qualificata, limitata, rispettivamente, a non più di una unità e di cinque unità per ogni cantiere. 2. Gli enti gestori dei cantieri di lavoro istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni produrranno all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro il termine di 15 giorni dalla chiusura dei medesimi cantieri, la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti. 3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al conferimento degli incarichi di collaudo delle opere realizzate nei cantieri. I collaudatori verificano la regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, nonchè della documentazione giustificativa di spesa. Ai soli fini della applicazione del presente comma, i periodi previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono ridotti alla metà. 4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà al pagamento delle spese di collaudo in conformità alle vigenti tariffe professionali, previa presentazione del verbale di collaudo e della parcella vistata dal competente ordine o collegio professionale. 5. Gli enti gestori sono tenuti a restituire alla Regione, entro trenta giorni dal compimento del collaudo le somme rimaste inutilizzate e/o relative a spese non regolari. 6. Relativamente ai cantieri di lavoro per i quali il riscontro contabile non risulti definito all'entrata in vigore della presente legge, i collaudatori provvederanno, in sede di collaudo delle opere, alla verifica sulla regolarità della documentazione giustificativa, nonchè all'accertamento delle somme eventualmente spettanti agli enti gestori a titolo di saldo. 7. Resta ferma la disciplina contenuta nella vigente normativa in materia di controllo tecnico da parte degli uffici del Genio civile sull'esecuzione delle opere progettate e di effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri. 8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di sospendere la concessione dei finanziamenti richiesti nei confronti degli enti gestori che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 2 e 5 e potrà altresì disporre, nei casi di accertate, gravi inadempienze o irregolarità, la revoca dei finanziamenti concessi. Art. 14. Modifica alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 1. Gli importi dell'assegno giornaliero previsti dall'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche sono elevati, a decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente a lire 40.000, lire 70.000 e lire 60.000. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'importo finanziabile per ogni cantiere di lavoro è elevato a lire 150 milioni. 3. A decorrere dal 1994 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione rideterminerà con proprio decreto gli importi previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertate dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti. 4. Per i cantieri di lavoro in corso alla data indicata al comma 1 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta degli enti gestori, ad integrare il relativo finanziamento ai fini dell'adeguamento degli assegni giornalieri agli importi previsti dal medesimo comma. 5. Per il corrente anno 1993 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere al finanziamento dei progetti per cantieri di lavoro presentati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità alla normativa all'epoca vigente, integrandone l'importo secondo quanto previsto dal comma 4. Art. 15. Riserve posti I. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato, ai sensi della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12 e con le modalità ivi previste, a disporre l'apertura di cantieri di lavoro da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Una quota non inferiore al 50 per cento degli avviamenti da effettuare nei cantieri di lavoro disciplinati dal presente titolo è riservata ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento o nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e che non fruiscano della relativa indennità, nonchè ai lavoratori appartenenti ad altre categorie svantaggiate individuate con delibera della Commissione regionale per l'impiego, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 previsti con il corrente esercizio finanziario 1993 in lire 20.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo Siciliano dei lavoratori disoccupati. TITOLO III Progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Art. 16. Istituzione elenchi beneficiati articolo 23 legge 67 del 1988 1. Coloro i quali, essendo privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento, abbiano svolto attività nell'ambito dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.67, nonchè dall'art. 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, anche con compiti di coordinamento, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giornate e siano impegnati nelle medesime attività alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè al 31 dicembre 1993, sono iscritti in appositi elenchi istituiti presso i competenti Uffici provinciali del lavoro, previa istanza da presentarsi ai medesimi uffici. 2. L'iscrizione negli elenchi costituisce condizione indispensabile ai fini della partecipazione ai progetti previsti dall'articolo 19. 3. Sono cancellati dagli elenchi previsti dal comma 1 coloro i quali vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o con contratti di lavoro a termine aventi durata complessivamente superiore a quattro mesi nell'arco dell'anno solare, ovvero intraprendano attività lavorative autonome o professionali, tranne che nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 17. Sono, altresì, cancellati dagli elenchi coloro i quali, essendo stati avviati ai progetti previsti dall'art. 17 non vi partecipino senza giustificato motivo, nonchè coloro i quali rifiutino occasioni di lavoro offerte da imprese che intendano effettuare assunzioni avvalendosi dei contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. 4. La prestazione di attività nell'ambito dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 17 non comporta la cancellazione dalla prima classe delle liste di collocamento. 5. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 si interpretano nel senso che non possono essere sostituiti con altri i giovani disoccupati impegnati nei progetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed all'art. 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, i quali per qualsiasi motivo cessino definitivamente dal prestare attività presso le imprese incaricate della realizzazione dei medesimi progetti. 6. Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti previsti dal medesimo articolo che siano in possesso dei requisiti ivi indicati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n.15. Art. 17. Finanziamento di progetti di utilità collettiva 1. L'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad approvare e finanziare, con effetto dal 10 gennaio 1994, progetti di utilità collettiva di importo compreso tra i 500 milioni e i 2 miliardi e di durata non superiore a 24 mesi, proposti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da Enti ed Aziende dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque sottoposti a controllo, vigilanza e/o tutela dagli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonchè dagli enti e da aziende da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, vigilanza e/o tutela e delle Unità sanitarie locali, intesi a fare fronte alle esigenze connesse con i seguenti settori di intervento: custodia, tutela e manutenzione di impianti ed uffici pubblici e di beni demaniali; tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali; valorizzazione delle iniziative e delle risorse nel settore del turismo e dell'agricoltura; interventi in materia di protezione civile; prestazione dei servizi essenziali nel campo dell'assistenza sociale. Saranno preferiti i progetti riguardanti aree territoriali particolarmente significative o che siano presentati congiuntamente da più enti ed aziende tra quelli previsti al comma 1 per la gestione di servizi analoghi o di comune interesse, anche su iniziativa delle amministrazioni regionali da cui dipendono o che esercitano le funzioni di controllo, vigilanza e/o tutela. 2. I singoli progetti dovranno avere ad oggetto settori ed obiettivi specifici ed indicheranno le unità da utilizzare, le qualifiche e/o i profili professionali occorrenti, le eventuali attività formative da svolgere. Essi saranno corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove siano necessarie alla loro attuazione. 3. Potranno essere utilizzati nella realizzazione dei progetti previsti dal comma 1, anche con compiti di coordinamento, esclusivamente coloro i quali siano iscritti negli elenchi istituiti ai sensi del comma 1 dell'art. 16. 4. Ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti previsti dal presente articolo, con esclusione dei soci delle cooperative previste dal comma 6, è corrisposto un assegno orario dell'importo di lire 7.500. La partecipazione ai progetti non comporta in nessun caso l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con gli enti e le aziende proponenti. 5. L'avviamento ai progetti previsti dal presente articolo sarà effettuato dai competenti uffici provinciali del lavoro previa predisposizione di graduatorie biennali in conformità stabiliti dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sulla base dei dati desunti dalle istanze presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 16. Ai fini della formazione delle predette graduatorie non si considerano come reddito gli assegni ed i corrispettivi percepiti in corrispondenza della partecipazione ai progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai progetti di cui al presente articolo. 6. Ai fini della realizzazione dei progetti hanno priorità nel conferimento dell'incarico le imprese cooperative costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, i cui soci siano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 16. Le predette imprese dovranno impegnare stabilmente i soci nella attuazione dei progetti e potranno altresì avvalersi di altri soggetti iscritti negli elenchi ivi previsti. I medesimi soci, permanendo tale qualità, mantengono il diritto alla iscrizione nei medesimi elenchi. 7. Fuori dai casi previsti dal comma 6 le imprese incaricate della realizzazione dei progetti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 8. Alle imprese incaricate della realizzazione dei progetti sarà corrisposta una quota forfettaria pari al 15 per cento degli oneri concernenti il pagamento degli aventi diritto all'assegno di cui al comma 4. 9. L'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà all'accreditamento ai direttori degli uffici provinciali del lavoro delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 10. Ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli enti e delle aziende proponenti sulla regolare esecuzione dei progetti, l'Assessore Regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ha facoltà di disporre appositi interventi ispettivi, a mezzo dei propri uffici periferici. 11. L'Assessore Regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, provvederà ad emanare con proprio decreto le istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 16. 12. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Art. 18. Modifiche norme 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 l'espressione: '25 per cento' è sostituita dalla seguente: '50 per cento'. 2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, dopo le parole: 'oggetto del corso frequentato', sono aggiunte le seguenti: 'o del progetto'. 3. Le quote percentuali di riserva previste dal comma 1 dell'art. 7 e dall'art. 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 trovano applicazione per il periodo di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 6, del comma 1 dell'art. 7 e dell'art. 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si computano anche i periodi di attività effettuati nell'ambito dei progetti di cui all'art. 19 della presente legge. 5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche, i quali partecipino ai corsi di formazione ivi previsti, si considerano, per tutta la durata del corso, sospesi dai progetti di utilità collettiva ai quali siano stati o vengano avviati, compresi quelli disciplinati dall'art. 17. TITOLO IV Interventi in favore delle imprese manufatturiere Art. 19. Contratti di programma 1. Allo scopo di definire contratti di programma da realizzare in Sicilia ai sensi del D. L. n. 415 del 22 ottobre 1992, convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, la Presidenza della Regione, di concerto con l'Assessorato per l'industria, predisporrà entro 120 giorni un rapporto su gruppi industriali aventi qualificazione tecnologica e rilievo internazionale adeguati ad investimenti rivolti all'ampliamento della base produttiva della Regione. Art. 20. Diffusione della conoscenza delle agevolazioni comunitarie e nazionali 1. La Presidenza della Regione, di concerto con l'Assessorato per l'industria, promuoverà idonee iniziative per diffondere una capillare conoscenza delle agevolazioni alle imprese previste dalla Comunità europea e dallo Stato italiano - con particolare riferimento alla Legge 5 ottobre 1991, n. 317, al Decreto legge 22 ottobre, n. 415, convertito in Legge 19 dicembre 1992, n. 488, al Decreto legge 11 marzo 1993, n. 149 - e per verificare semestralmente il grado di utilizzo delle suddette agevolazioni da parte delle imprese siciliane. Art. 21. Prestiti partecipativi 1. L'Assessore regionale per l'industria, al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria e di rafforzare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese è autorizzato ad istituire presso uno o più Enti creditizi operanti in Sicilia, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione iniziale di lire 100.000 milioni, di cui 20.000 milioni per l'esercizio in corso e lire 80.000 milioni per l'esercizio 1994. 2. I versamenti sul fondo di rotazione istituito a norma del comma 1, saranno effettuati dall'Assessore regionale per l'industria in relazione alle concrete esigenze. 3. A carico del fondo di rotazione possono essere concessi prestiti partecipativi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia nonchè di quelle imprese che abbiano sede in Sicilia e che commercializzano i prodotti industriali siciliani. 4. Per la individuazione del parametro dimensionale delle imprese indicate al precedente comma si applicano le disposizioni emanate al riguardo dalla CEE. 5. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese, condotte sotto forma di società di capitale, che dispongano già di un capitale sociale, d'importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I predetti prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. Detti programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il magazzino, il potenziamento della rete commerciale. 6. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente dal Ministro del tesoro per il settore industriale e vigente al momento della stipula dell'atto. Detto tasso annualmente sarà incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. 7. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote capitale di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società. 8. I prestiti partecipativi avranno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno. 9. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. 10. Il Comitato regionale per il credito e risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, nonchè i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile, e quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al precedente articolo. 11. L'Assessore per l'industria, d'intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, con gli enti creditizi presso cui sarà istituito il fondo di rotazione, apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo stesso. Per le attività derivanti dalla attuazione delle convenzioni, tutte incluse e nessuna esclusa, è attribuito agli enti creditizi un compenso annuo in misura percentuale sull'importo complessivo delle operazioni di credito in essere quali risulteranno al 31 dicembre di ogni anno. Detto compenso non potrà superare la misura del 2 per cento ed è posto a carico del fondo stesso. 12. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo potranno essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dalla CEE per l'Asse industria e servizi. Art. 22. Incentivazione alle emissioni obbligazionarie 1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi sugli interessi per le obbligazioni della durata massima di 10 anni emesse da imprese manufatturiere operanti od aventi sedi in Sicilia - con esclusione di quelle del settore siderurgico, petrolchimico, petrolifero, del cemento e dell'energia elettrica. 2. I suddetti contributi sugli interessi sono pari a 3 punti annui. 3. L'Assessorato regionale per l'industria, entro 30 giorni dalla pubblicazione emanerà direttive in ordine alle norme di attuazione del presente articolo. 4. Per la finalità di cui al presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, il limite di impegno decennale di L. 8.000 milioni. Art. 23. Incentivazione delle politiche di rete 1. E' istituito presso l'IRFIS un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di prestiti triennali al tasso del 4 per cento non rinnovabili a favore di piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitali con sede legale in Sicilia, che cedono almeno il 10 per cento del capitale sociale a piccole e medie imprese con sede nelle altre Regione o all'estero o viceversa acquistano il 10 per cento del capitale sociale di piccole e medie imprese con sede nelle altre Regioni o all'estero, a condizione che le suddette imprese siano costituite da almeno un triennio e non appartengano in alcun modo agli stessi azionisti. 2. L'importo dei suddetti prestiti non può risultare superiore a 5 volte il valore delle azioni cedute o acquistate entro il limite massimo di lire 1.000 milioni. L'assessore regionale per l'industria, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge emanerà direttive in ordine alle norme di attuazione del presente articolo. Art. 24. Interventi per l'innovazione e la creazione di nuova imprenditorialità 1. E' concesso alla società consortile a prevalente capitale pubblico regionale 'Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia' un finanziamento di 4.000 milioni per la realizzazione di un primo stralcio funzionale destinato a strutture e servizi, immediatamente eseguibili, per l'innovazione e la creazione di nuova imprenditorialità, al fine di trasferire in comodato i locali necessari agli incubatori di imprese. La predetta società presenterà all'Assessorato regionale dell'industria, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con l'indicazione dei contenuti, dei tempi, delle modalità dello stralcio funzionale. Art. 25. Locazione finanziaria agevolata 1. Il fondo di rotazione di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 puo essere utilizzato per la concessione di anticipazioni del contributo in conto canoni previsto dall'art. 83 del Testo Unico 6/3/1978 n. 218, in favore delle imprese industriali e di servizi beneficiari dell'agevolazione. 2. Possono richiedere l'intervento di cui al precedente comma le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 1992, n. 363 hanno perfezionato, con le società di locazione finanziaria abilitate, i contratti di leasing, ai sensi del richiamato articolo 83 del T.U. 6/3/1978, n. 218 e che non hanno ancora ottenuto il provvedimento di concessione delle agevolazioni. 3. Le operazioni di anticipazione del contributo in conto canoni sono concesse dall'IRFIS mediante aperture di credito con l'applicazione di un tasso di interesse annuo pari al 4 per cento. 4. Le operazioni sono garantite dall'obbligazione delle società di locazione finanziaria interessate alla restituzione del contributo in conto cessioni anticipato, al momento dell'accredito del contributo stesso da parte dell'organo erogante. 5. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono regolate, alle condizioni, caratteristiche e modalità da disporsi su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, dal comitato regionale per il credito e il risparmio che determinerà anche la percentuale dell'intervento, la loro durata nonchè l'importo massimo delle operazioni di anticipazione e quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema agevolativo di cui ai precedenti commi. 6. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'art. 23 della legge 6/5/1981 n. 96 è incrementato per il biennio 1993, 1994 della somma di lire 20.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a valere per l'esercizio in corso. I rientri delle operazioni di anticipazione di cui ai precedenti commi sono destinati alle originarie finalità del citato fondo di cui all'art. 23 della legge 6/5/1981 n. 96. Art. 26. Agevolazioni finanziarie in favore delle piccole imprese industriali e di servizio secondo il principio 'de minimis' fissato dalla CEE 1. L'Assessore regionale per l'industria é autorizzato a concedere in favore delle piccole imprese industriali di servizio operanti in Sicilia contributi in c/capitale a fronte di investimenti di qualsiasi tipo e per il sostegno di altre spese attinenti sempre all'attività aziendale. 2. Per piccole imprese industriali e di servizi si intendono quelle che hanno un numero di addetti non superiore a 50 unità ed un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU e che non facciano capo per più di 1/4 ad imprese di dimensioni maggiori. 3. Il contributo di cui al comma 2 é commisurato al 65 per cento delle spese documentate e non potrà in ogni caso superare l'importo di lire 100 milioni. Detto contributo potrà essere corrisposto anche in più soluzioni e comunque entro l'arco di tre anni. 4. L'Assessore regionale per l'industria entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge emana con proprio decreto, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni contributive di cui ai precedenti commi. Art. 27. Agevolazioni per le imprese industriali di maggiori dimensioni 1. Le agevolazioni di cui all'art. 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono estese anche a quelle imprese il cui parametro dimensionale sia superiore a quello indicato dalla CEE per le piccole e medie imprese. 2. In tal caso il limite massimo di intensità dell'aiuto espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Netta verrà determinato sulla base di quanto stabilito al punto 4 della delibera CIPI del 22 aprile 1993. Art. 28. Agevolazioni per i consorzi fidi 1. Il capitolo 64909 è incrementato di lire 5.600 milioni. 2. Il capitolo 64926 è incrementato di lire 7.500 milioni. 3. L'importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 1.000 milioni. Art. 29. Contributi fondo interessi operazioni factoring 1. Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 34/88 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascun anno del triennio 1993/95. 2. La misura del contributo in conto interessi di cui all'art. 31 della legge regionale 8 novembre 1988 n. 34 è elevata al 40 per cento. Art. 30. Interventi per agevolare trasporti intermodali 1. Alle piccole e medie imprese industriali di piccole e medie dimensioni che trasferiscono al di fuori della Sicilia merci prodotte nel territorio regionale è corrisposto un contributo pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute presso vettori marittimi, aerei, ferroviari. Resta escluso dal beneficio il traghettamento nell'area dello Stretto di Messina. La percentuale del contributo sarà definita secondo tre classi di abbattimento: prima classe trasporti destinati all'area nazionale; percentuale 10 per cento seconda classe trasporti destinati all'area comunitaria ed ai Paesi dell'Est europeo; percentuale 2 per cento terza classe trasporti destinati alle aree extraeuropee; percentuale 3 per cento. 2. Il contributo di cui sopra viene esteso anche al trasporto gommato purchè utilizzi sistemi intermodali che si avvalgono del modo marittimo, ferroviario ed aereo. In tal caso il contributo viene calcolato sulle spese sostenute per utilizzare tali modi di trasporto. 3. Il contributo di cui ai commi precedenti non può superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni 12 mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto e di collegamento, come da decreto emanato dall'Assessore regionale per l'industria. 4. Sono concessi contributi a Consorzi di imprese o ad Enti che gestiscono servizi a favore dell'industria (Aree Industriali) per effettuare studi e sperimentare forme di trasporto più convenienti per la collettività dei fruitori del servizio di trasporto stesso. La misura del contributo viene maggiorata del 10 per cento se il trasporto utilizza aree interportuali riconosciute nell'apposito regolamento di cui al comma 4. 5. I vettori marittimi, ferroviari ed aerei possono, attraverso apposite convenzioni, anticipare alle imprese industriali, beneficiare del contributo sui trasporti, la somma stessa concedendo immediati abbattimenti dei costi; in tal caso ad esse viene rimborsato l'interesse nella misura prevista nella convenzione stessa, per le somme anticipate. 6. I contributi di cui ai commi precedenti sono estesi ad imprese commerciali che commercializzano al di fuori della Sicilia prodotti manufatti in Sicilia. 7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria determinerà le modalità per l'attuazione del presente articolo. 8. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'esercizio finanziario 1993, 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1994, 30.000 milioni nell'esercizio finanziario 1995. Art. 31. Interventi nel settore dei sali potassici 1. All'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 le parole: 'e comunque non oltre il 31 dicembre 1995' sono soppresse. 2. I benefici di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni si applicano al personale dipendente della ITALKALI S.p.A., società a partecipazione maggioritaria dell'EMS, che, in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, risulta in esubero rispetto agli organici ottimali. 3. L'applicazione dei benefici di cui al comma 1 é limitata ad un contingente di personale non superiore al 20 per cento dell'organico di ciascuna unità produttiva riferita all'anno 1988, e in possesso del requisito dell'età del richiedente e dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. 4. Per le finalità di cui al comma 3 il fondo di cui all'art. 18 lett. a di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni é incrementato di lire 2.000 milioni. 5. Qualora da parte dei competenti organi dello Stato venga accordata alla Società ITALKALI S.p.A. la facoltà di fare ulteriore ricorso, anche a titolo di proroga, ad interventi straordinari di integrazione salariale la Regione, con le modalità di cui al comma 6, é autorizzata a concedere anticipazioni sull'ammontare del relativo trattamento in misura non superiore all'80 per cento del trattamento stesso, semprechè il parere reso dall'Ufficio regionale del lavoro ai sensi della vigente normativa sia favorevole all'accoglimento della richiesta. 6. Per le finalità di cui al comma 5 il fondo di dotazione dell'EMS sarà incrementato della somma di lire 10.000 milioni. Alla copertura degli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma, previsti in lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso si provvede con le disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Art. 32. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente: 'L'incremento di cui al comma precedente è finalizzato al finanziamento di commesse acquisite da imprese industriali - escluse le imprese elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - anteriormente al 31 marzo 1993 e che richiedono tempi tecnici e/o immobilizzazioni finanziarie di particolare impegno'. 2. All'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 è aggiunto il seguente comma: 'Eventuali operazioni di finanziamento, per le finalità di cui al precedente secondo comma, effettuate da banche ed istituti di credito, con cessione del credito nascente dalle commesse, sono assistite da garanzie sussidiarie della Regione, a valere sul fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS e di cui al primo comma del presente articolo'. 3. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 è sostituito dal seguente: 'I finanziamenti sono assistiti da garanzia ipotecaria e da privilegi sui beni aziendali'. Art. 33. Modifica all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 1. Per le finalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il contributo in conto interesse può essere concesso anche alle imprese manifatturiere che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 400 e, se superiore, raggiungano investimenti fissi non superiori a 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario. Art. 34. 1. Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108 e successive modifiche, è ulteriormente incrementato, nell'esercizio finanziario in corso, della somma di lire 50.000 milioni da destinare alle finalità indicate dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119. TITOLO V Nuove norme per l'imprenditorialità e la cooperazione giovanile Art. 35. Disposizioni in favore dell'imprenditorialità giovanile 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nella Regione, e per l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, possono essere ammessi ai benefici del presente titolo i progetti di sviluppo produttivo proposti dai seguenti soggetti: a) società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti; b) società e associazioni imprenditoriali, con le quali l'Assessore regionale alla Presidenza, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 41 potrà stipulare apposite convenzioni; c) società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. 2. Tutti i soggetti elencati alle lettere a, b e c del comma 1 devono avere la loro sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana. 3. I soggetti già beneficiari di un finanziamento regionale ai sensi della presente legge o della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, non potranno ottenere un ulteriore finanziamento se non successivamente all'avviamento dell'attività. Art. 36. Progetti di sviluppo produttivo 1. Possono essere ammessi ai benefici del presente titolo i progetti di sviluppo produttivo, che prevedano l'acquisto, il noleggio e la locazione finanziaria di attrezzatura, macchinari ed altri beni strumentali, nonchè la locazione finanziaria di beni immobili con esclusione dell'acquisto di immobili e con limitazione esistente di importo non superiore al 10 per cento dell'intero investimento, relativi a: a) nuovi impianti; b) ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni o riconversioni di impianti preesistenti, a condizione che gli impianti in questione siano inattivi da almeno due anni; c) rilevamento, completamento e riconversione di impianti totalmente o parzialmente realizzati con finanziamento regionale da società e cooperative giovanili ex legge 37/1978, decadute dai benefici concessi. 2. Possono essere ammessi ai benefici di legge progetti appartenenti ai seguenti settori: a) agricolo-zootecnico e agroturistico; b) industriale; c) artigianale; d) turistico-ricettivo; e) della pesca e dell'acquacultura; f) dei servizi reali alle imprese. 3. Sono escluse dai benefici del presente titolo le attività di servizi alle persone, le attività riservate alle figure professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, le attività che si pongono in concorrenza con l'azione delle pubbliche amministrazioni, o che prevedano, in via prevalente, la fornitura di servizi alle pubbliche Amministrazioni, le attività a carattere prevalentemente commerciale assistenziale, socio-sanitario, ricreativo, sportivo. 4. Con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale, e sentito il parere del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (C.R.E.L.), sono inoltre individuate, nell'ambito dei settori economici, di cui al comma 2 del presente articolo, particolari attività da escludere temporaneamente dai benefici della presente legge. 5. L'elenco delle attività individuate ai sensi del comma 4 è aggiornato ogni anno, contestualmente all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo. Art. 37. Benefici concedibili 1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 30 possono essere concessi i seguenti benefici: a) contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti; b) contributo in conto interessi, da corrispondere direttamente all'istituto di credito erogante, per l'abbattimento ad un terzo del tasso di sconto ufficiale della quota interessi a carico della società beneficiaria relativa ad un mutuo di durata fino a dieci anni e con un preammortamento fino a tre anni, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti. Tale mutuò potrà essere acceso presso uno degli enti creditizi e società abilitati al medio credito operanti in Sicilia, a scelta della società beneficiaria; c) contributo a fondo perduto sulle spese ritenute ammissibili per spese di progettazione, consulenza organizzativa e tecnico-economica, informatica e telematica, servizi di trasferimento tecnologico e informativo, problematiche gestionali, commerciali, del marketing e dello sviluppo aziendale, imposte di qualsiasi tipo e spese notarili connesse alla realizzazione del progetto, in misura massima pari al 10 per cento dell'intero investimento; d) contributo a fondo perduto sulle spese ritenute ammissibili, sentito il nucleo di valutazione di cui all'articolo 41 per azioni formative nei confronti dei giovani lavoratori dei quali è prevista l'utilizzazione nello svolgimento dell'attività proposta in misura massima pari al 5 per cento dell'intero investimento; e) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese di esercizio effettivamente sostenute e documentate a conclusione di ciascuno dei primi due anni di attività, e comunque globalmente non superiore al 35 per cento del contributo in conto capitale concesso; f) contributo in conto canone, pari all'80 per cento della quota interessi, da corrispondere alla società di locazione finanziaria prescelta, da portare in detrazione diretta sui canoni dovuti sulle operazioni di locazione finanziaria eventualmente previste ritenute ammissibili; g) concessione, a titolo gratuito e per una durata trentennale, di impianti già realizzati da società cooperative giovanili ex lege regionale 37/1978, decadute dai benefici concessi, e incamerati dalla Regione siciliana; h) servizio di tutoraggio per i primi tre anni di attività, con onere a carico della Regione siciliana, prestato da imprese, società e associazioni imprenditoriali, con le quali l'Assessore regionale alla Presidenza, sentito il nucleo di valutazione di cui all'articolo 41 potrà stipulare apposite convenzioni; i) una riserva del 10 per cento nelle assegnazioni di aree da parte dei Consorzi ASI di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 alle società in cooperative destinatarie dei benefici del presente titolo, che ne facciano richiesta. 2. Le operazioni di credito finalizzate alla realizzazione dei progetti previsti dalla presente legge possono essere assistite, ove la società beneficiaria non fosse in grado di fornire garanzie proprie, da fidejussioni prestate a titolo sussidiario dalla Regione fino al 100 per cento del relativo ammontare, nonchè da privilegio speciale sulle opere e gli acquisti previsti in progetto, in favore dell'ente erogante il mutuo. 3. I progetti, compresi quelli il cui importo progettuale fosse superiore al massimo finanziamento consentito, potranno essere ammessi a fruire dei benefici di cui al presente titolo a condizione che la società proponente possa dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari necessari alla copertura della quota d'investimento non ammissibile a finanziamento. 4. E' fatto divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente titolo con altre agevolazioni regionali, statali e comunitarie. Art. 38. Criteri per la erogazione delle agevolazioni 1. Un apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza, dovrà indicare i criteri e le modalità operative per la concessione e la erogazione delle agevolazioni previste dal presente titolo. Tale regolamento dovrà, tra l'altro, disciplinare: a) le modalità di richiesta delle agevolazioni e le procedure cui i soggetti richiedenti dovranno attenersi per la presentazioni dei progetti; b) i limiti di importo dei contributi in conto capitale; c) le procedure di esame dei progetti e di erogazione dei benefici, tenendo conto dell'esigenza della massima tempestività di tali adempimenti; d) i criteri di valutazione dei progetti medesimi, che dovranno assicurare la massima trasparenza, imparzialità ed obiettività di giudizio; e) gli obblighi ed i controlli cui assoggettare le iniziative finanziate, e le modalità di collaudo dei progetti; f) le modalità della gestione finanziaria e dei rapporti con gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria interessati; g) le eventuali particolari agevolazioni aggiuntive e di titoli di preferenza; h) il sistema di monitoraggio e di controllo dell'efficacia della spesa; i) le modalità di concessione degli impianti di cui alla lettera g del primo comma dell'articolo 37; l) modalità di gestione dei finanziamenti e contributi erogati dall' I.R.C.A.C. ai sensi della legge regionale 37/1978 e successive modifiche. Art. 39. Adeguamento degli importi delle agevolazioni 1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente titolo potranno richiedere l'adeguamento del contributo di cui alla lettera a del comma 1 dell'articolo 31, sulla base della variazione del potere d'acquisto della moneta rilevata dall'ISTAT nel periodo intercorrente tra la data di concessione dei benefici di legge e il momento della richiesta medesima. 2. L'adeguamento del contributo di cui al comma 1 potrà essere richiesto non prima di un anno dalla data del provvedimento di ammissione ai benefici di legge, e per non più di due volte. Art. 40. Esame delle iniziative 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 35 che intendano fruire delle agevolazioni previste dal presente titolo dovranno inoltrare apposita istanza, corredata degli atti progettuali necessari alla completa illustrazione dell'iniziativa, indirizzata alla Presidenza della Regione siciliana, Direzione del Personale e dei Servizi Generali. 2. I progetti presentati, istruiti da un apposito ufficio della Presidenza della Regione con funzione di Segreteria tecnica, sono sottoposti all'esame del nucleo di valutazione di cui all'articolo 41. 3. L'Assessore regionale alla Presidenza, sentito il parere del nucleo di valutazione, dispone con proprio decreto l'ammissione ai benefici di legge dei progetti ritenuti meritevoli. Art. 41. Nucleo di valutazione 1. E' costituito, presso la Presidenza della Regione, un nucleo di valutazione, presieduto da un esperto nelle discipline di economia agraria, economia industriale, economia aziendale, ricerche di mercato, scienze statistiche, e composto da altri tre esperti nelle stesse materie nominati dall'Assessore alla Presidenza della Regione, nonchè da tre esperti in materia di analisi aziendale di alto profilo curriculare, designati rispettivamente dalla Confindustria, dall'A.P.I. e dalle associazioni cooperative. Il nucleo di valutazione è integrato da un dirigente regionale con funzioni di segretario. 2. I componenti del nucleo di valutazione rimangono in carica tre anni e sono prorogabili una sola volta. 3. Il nucleo di valutazione può avvalersi, di volta in volta e per particolari e motivate ragioni, di esperti e docenti universitari di altre discipline, nonchè di un rappresentante del ramo dell'Amministrazione regionale interessata alla tipologia del progetto. 4. Il nucleo di valutazione formula proposte e programmi per gli interventi regionali in materia di imprenditorialità e cooperazione giovanile. 5. Il nucleo di valutazione esprime inoltre motivati pareri circa l'ammissibilità dei progetti proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 29, alle agevolazioni previste dalla presente legge, tenendo conto della credibilità complessiva dei soggetti proponenti, della validità economica dell'idea progettuale, della correttezza del piano d'impresa, della fattibilità tecnica del progetto, delle condizioni di mercato e del vantaggio in termini occupazionali. 6. Il nucleo di valutazione sostituisce il Comitato tecnico-amministrativo per la cooperazione giovanile, di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, per i compiti connessi all'attuazione dei progetti di cooperative giovanili beneficiarie di un finanziamento regionale ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche. Art. 42. Cooperative giovanili ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 1. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano fruito, nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammesse a fruire, una sola volta, delle seguenti agevolazioni: a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e credito d'I.V.A.; b) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effettuati, utilizzati come pagamento di prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate; c) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento; d) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento, con ratei annuali, nel triennio o successivo a quello di sottoscrizione. 2. i contributi previsti dal comma 1 non potranno complessivamente superare la somma delle perdite d'esercizio e delle anticipazioni dei soci nei bilanci intercorsi tra il decreto di finanziamento e quello di approvazione degli atti di collaudo finale, sussistenti nel bilancio relativo all'anno di presentazione dell'istanza per l'ottenimento delle precitate provvidenze. 3. I contributi di cui al comma 1 saranno devoluti quali bonifico sulle rate di mutuo e del credito d'esercizio erogati dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC). Art. 43. Abrogazione norme 1. Sono abrogati: a) gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37; b) l'articolo 18 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47; c) gli articolo 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125; d) l'articolo 16 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8; e) l'articolo 58 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 97; f) l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171; g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32; h) l'articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 1989, n. 3; i) la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22. 2. I rientri relativi al fondo di rotazione istituito con la legge regionale 8 novembre 1988 presso l'IRCAC, saranno da quest'ultimo Istituto trasferiti gradualmente in conto entrata alla Regione siciliana, fino all'avvenuto esaurimento delle funzioni del fondo medesimo. 3. E', inoltre, abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente titolo. TITOLO VI Interventi per l'artigianato, il commercio e la cooperazione Art. 44. Soggetti beneficiari 1. Può accedere ai benefici previsti dal presente titolo l'impresa artigiana i cui limiti dimensionali sono individuati dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. I benefici di cui al comma 1 attengono ad interventi diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute, compresa quella di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e ogni altro intervento diretto a dotare le strutture in questione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonchè fornire i mezzi finanziari idonei a consentire l'ordinaria gestione e lo sviluppo delle attività produttive. 3. Gli interventi previsti dal comma 2 devono essere inclusi in un unico progetto che li esporrà in modo organico, interdipendente e funzionale agli obiettivi che si intendono conseguire. Art. 45. Progetti finanziabili 1. Il progetto di cui all'articolo 44 può essere proposto da artigiani singoli o associati, da consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane. Sono esclusi dai benefici di che trattasi i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 51, comma 2 lettere b e c, della legge regionale 8 febbraio 1986, n. 3. 2. Con successivo decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, determinerà lo schema di istanza, la documentazione da prodursi a corredo della stessa, nonché le modalità ed i criteri di concessione dei benefici in questione, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 3. Il progetto da allegarsi all'istanza, secondo quanto stabilito nel decreto da emanarsi in forza delle disposizioni di cui al comma 2, dovrà comprendere altresì una relazione generale contenente la descrizione analitica e particolareggiata degli interventi che si intendono realizzare, l'eventuale piano promozionale, la ricerca di mercato dalla quale si rilevino concrete prospettive di collocazione della produzione prevista, l'analisi dei flussi finanziari per il primo triennio, il piano finanziario indicante i mezzi con i quali l'impresa artigiana ritiene di fare fronte alla quota di investimento non coperta dall'intervento regionale, nonché i benefici che si intendono richiedere all'Assessorato della cooperazione, del commercio, della pesca e dell'artigianato. Art. 46. Natura dei benefici 1. i benefici concedibili con le procedure di cui all'articolo 45 sono i seguenti: a) contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa massima ammissibile di lire 1.000 milioni per investimenti fissi e beni duraturi; b) mutuo agevolato fino al 50 per cento della spesa massima ammissibile di cui alla lettera a); c) prestito di esercizio di avviamento per primo impianto pari al 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a) e per un importo massimo di lire 400 milioni; d) in alternativa ai benefici di cui alla lettera c), contributi sugli interessi dei prestiti per il credito di esercizio, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, concessi dagli istituti di credito operanti in Sicilia, commisurati al 25 per cento del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di vita dell'impresa se minore di tre anni, e comunque per un importo massimo complessivo di lire 100 milioni; e) finanziamenti per formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese, per un importo fino al 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a), ovvero per un importo fino al 20 per cento del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di vita dell'impresa se minore di tre anni e, comunque, per un importo massimo di lire 400 milioni; f) contributo a titolo di concorso sugli oneri contrattuali per l'assunzione di lavoratori apprendisti; g) contributo sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi per l'assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che abbiano compiuto presso la stessa impresa artigiana il periodo di apprendistato. Art. 47. Soggetti abilitati ad erogare i benefici 1. Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 46 è concesso dall'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca; i benefici previsti dalle lettere b), c), ed e) sono erogati dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e quelli previsti dalle lettere f) e g) dalle Camere di Commercio competenti. 2. I finanziamenti agevolati ed i prestiti previsti dalle lettere b), c) e) dell'articolo 46 sono concessi al tasso del 4 per cento mentre i contributi di cui alla lettera d) sono concessi in misura tale che l'onere a carico dell'impresa artigiana comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4 per cento. Il tasso di riferimento al quale le operazioni di credito agevolato in questione possono essere effettuate non può comunque essere superiore al pre-rate determinato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni. 3. I finanziamenti ed i prestiti di cui alle lettere c), ed e) devono essere rimborsati, in rate mensili e trimestrali, entro 48 mesi, di cui 6 di preammortamento. 4. I mutui di cui alla lettera b) dell'art. 4 hanno durata massima di anni 20 di cui due di preammortamento. Art. 48. Garanzie e privilegi necessari 1. In conseguenza della concessione dei benefici di cui al presente titolo sono richieste garanzie e privilegi che saranno specificati nel decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 45. 2.La parte dei prestiti di cui alla lettera d) dell'art. 46 che non venisse rimborsata, graverà sul fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge regionale 35/91, previo espletamento della procedura esecutiva per il recupero del credito. 3. Nel caso in cui i benefici di cui al presente titolo vengano concessi per l'acquisto, o per la ristrutturazione e/o adeguamento di immobili già di proprietà dell'impresa artigiana secondo quanto previsto dall'art. 42, la stessa dovrà sottoporre l'immobile a vincolo, in favore della Regione siciliana, trascrivendolo sui registri immobiliari; con detto vincolo l'impresa si impegna a destinare l'immobile all'attività artigiana per 10 anni e a non alienarlo durante lo stesso periodo. 4. La alienazione o il cambio di destinazione sono tuttavia consentiti a condizione che l'impresa artigiana rimborsi, se la alienazione interviene prima che siano decorsi cinque anni dalla concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 46, il contributo in conto capitale e l'intero mutuo agevolato concesso; se la alienazione o il cambio di destinazione intervengono trascorsi i 5 anni, l'impresa dovrà restituire il contributo in conto capitale ed estinguere il mutuo in ammortamento. 5. Trascorsi 10 anni l'alienazione o il cambio di destinazione sono consentiti previa estinzione del mutuo. Art. 49. Utilizzazione immobili 1. Per le finalità del presente titolo è consentita la utilizzazione di immobili aventi una precedente diversa destinazione rispetto all'uso produttivo che se ne vuole fare, con preferenza per quelli già destinate ad uso industriale o commerciale ed abbandonati. Art. 50. Conferenza di servizi 1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, al fine di accelerare la procedura per la concessione dei benefici previsti dal progetto di cui all'articolo 45, e ritenuti ammissibili, indice, ove necessario, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 2. Ottenuti, in seno alla conferenza dei servizi, i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi degli enti e delle pubbliche amministrazioni comunque interessati per la concessione dei benefici di cui all'articolo 46, e la eventuale variazione degli immobili di destinazione urbanistica di cui all'articolo 47, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, approva il progetto degli interventi, dispone la concessione dei conseguenti benefici per la parte di propria competenza. 3. Il decreto di cui al comma 2 dovrà essere notificato, oltre che all'interessato, agli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi e, in particolare, alla CRIAS, alla Camera di commercio competente per territorio ed al sindaco del comune ove si realizzerà l'intervento, affinchè questi provvedano entro il termine di giorni trenta dalla data della notifica, alla adozione dei successivi provvedimenti concessivi di loro competenza. Art. 51. 1. Per le finalità di cui agli artt. 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 40.000 milioni. Art. 52. Interventi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, a favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, contributi integrativi per le maggiori spese sostenute dalle stesse nella realizzazione degli interventi medesimi e risultanti in sede di consuntivo. 2. I contributi di cui al comma precedente potranno essere concessi, nelle forme e con i modi previsti dal D.P. 6 agosto 1981 e del D.A. 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992, risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, articolo 9, commi 4 e 14. Art. 53. Agevolazioni finanziarie alle attività commerciali 1. Il fondo a gestione separata di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n.26, istituito presso l'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., verrà utilizzato nel seguente modo: a) fino alla concorrenza dell' 80 per cento della sua disponibilità: - per la concessione di finanziamenti alle imprese di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che realizzino i programmi di investimento previsti dagli articoli 9 e 12 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni; b) per il restante 20 per cento: - per la concessione di contributi in c/interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che, al fine di consentire alle imprese di cui alla lettera a l'accesso al credito di esercizio, abbiano concesso alle imprese medesime prestiti, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non superiore a lire 100 milioni e che abbiano durata massima di 48 mesi. 2. E' inoltre autorizzato il limite decennale di impegno di lire 10.000 milioni annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, da versare al fondo predetto, per la concessione di contributi in conto interessi, nella misura prevista all'articolo 2 nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che abbiano erogato finanziamenti per una spesa non inferiore a lire 150 milioni in favore delle imprese di cui al comma 1 per i programmi di investimento di cui alla lettera a del comma 1. 3. Le quote di impegno annuo che non daranno luogo a pagamenti di contributi in conto interessi a fronte delle rate di ammortamento dei mutui concessi ai sensi del comma 2 andranno ad accrescere la dotazione finanziaria del fondo per la concessione dei finanziamenti e dei contributi in conto interessi di cui al comma 1. 4. Alla gestione del fondo sopraintende il comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1978, n.26. Art. 54. Beneficiari delle provvidenze per il commercio 1. Hanno titolo alla provvidenze di cui all'articolo 46 esclusivamente i seguenti soggetti aventi sede ed operanti in Sicilia: a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio; b) piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso; c) piccole e medie imprese esercenti i sevizi turistici; d) piccole e medie imrpese fornitrici di servizi reali alle imprese. 2. Ai fini della determinazione delle piccole e medie imprese si rinvia all'articolo 1 e seguenti della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34. Art. 55. Misura del contributo per il commercio 1. La misura del contributo di cui al comma 1, lettera b ed al comma 2 dell'articolo 1 sarà tale da consentire che il tasso di interesse annuo a carico delle imprese beneficiarie, comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4 per cento. 2. Il tasso di riferimento al quale possono essere effettuate le operazioni di credito agevolato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, e comma 2, non può comunque essere superiore al prime rate determinato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni. Art. 56. 1. L'ammontare massimo del finanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1991, n. 34, è elevato a lire 1.000 milioni. Art. 57. Modalità di restituzione dei prestiti 1. I prestiti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b, sono rimborsati in rate mensili o trimestrali. 2. La parte dei prestiti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b e comma 2, che non venisse rimborsata, graverà sul fondo di cui all'art. 53, previo espletamento delle procedure esecutive per il recupero del credito. Art. 58. Rinvio normativo 1. I finanziamenti di cui agli articoli precedenti sono regolati dalle norme previste dalla legge regionale 6 maggio 1981, n.96, dall'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 e dalla legge reigonale 23 maggio 1991, n. 34, in quanto non modificati dalla presente legge. Art. 59. Richieste di finanziamento già presentate 1. Alle domande di finanziamento relative all'articolo 52, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora deliberate dal Comitato amministrativo previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 26, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 53, 54, 55, 56, 57 e 58 ove venga effettuata richiesta nei successivi 60 giorni. Art. 60. Modifica all'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è sostituito dal seguente: 'Per le finalità di cui al presente comma il fondo patrimoniale di cui all'articolo 3, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni, è integrato, per il triennio 1993-1995, della somma di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'anno 1993.' Art. 61. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1991 n. 36 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1993 le spese indicate a fianco di ciascun articolo: Art. 14 - Capitolo 75256 lire 20.000 milioni; Art. 8 Comma 1 Capitolo 75234 lire 5.000 milioni Art. 8 comma 2 Capitolo 75257 lire 15.000 milioni. Art. 62. Pesca 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo: Art. 3 lett. b capitolo 75828 lire 3.000 milioni; art. 3 lett c capitolo 75829 lire 1.500 milioni; art. 10 capitolo 75824 lire 500 milioni. TITOLO VII Interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni Art. 63. Norme per l'assunzione presso gli enti locali 1. Fermo restando le condizioni previste dalle leggi 9 agosto 1988, n. 21 e 15 maggio 1991, n. 21 gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura di tutti i posti vacanti di organico per qualifiche dalla prima alla quinta, con onere a carico della Regione siciliana e con le modalità di cui alle suddette leggi, anche oltre le limitazioni percentuali ivi previste, sempre che le relative graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1991. Art. 64. Applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 1. Nelle more della piena applicazione della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, gli enti locali dell'Isola sono autorizzati a mantenere in servizio il personale indicato all'articolo 3 della medesima legge. 2. A tal fine gli enti locali interessati provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare con atto formale il personale in possesso dei requisiti richiesti. 3. Al suddetto personale sarà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, iniziale, stabilito per il personale del ruolo, di corrispondente qualifica e profilo professionale, degli enti locali. 4. Per gli aspetti giuridici lo stesso personale sarà disciplinato dalle norme previste per il personale non di ruolo dello Stato. 5. Alla spesa relativa, calcolata per ciascun ente, entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, si farà fronte con le somme appositamente stanziate per il finanziamento della stessa legge. Art. 65. Risanamento dissesto finanziario degli enti locali 1. Le disposizioni relative al risanamento del dissesto finanziario degli enti locali, di cui all'articolo 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con la legge 4 aprile 1989, n. 144, nonchè successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana. 2. Il personale risultante in esubero a seguito della rideterminazione della pianta organica operata con la deliberazione di dissesto, approvato a norma delle disposizioni nazionali vigenti, è assegnato con provvedimento dell'Assessore regionale por gli enti locali ad altri comuni o province nel territorio regionale che presentino posti vacanti in organico di pari qualifica e profilo professionale, con onere a carico della Regione siciliana. 3. Sono abrogate le norme regionali in deroga o in contrasto con le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, nonchè successive modifiche ed integrazioni, recepite ai sensi della presente legge. Art. 66. Contributi ex legge regionale 8 novembre 1988, n. 33 1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1988, n. 33, è autorizzata per il triennio 1993/95 la spesa di lire 11.000 milioni di cui lire 1.000 milioni in aggiunta allo stanziamento previsto per il 1993 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2. I contributi previsti dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1988, n. 33, sono elevati fino all'80 per cento delle spese da sostenere. Art. 67. Copertura finanziaria Cap. 18708 bilancio 1993 1. Per l'anno finanziario 1993 lo stanziamento di cui al Cap. 18708 del bilancio della Regione è incrementato di lire 50.000 milioni. Art. 68. Direzione regionale degli affari sociali 1. La Direzione Regionale della Solidarietà Sociale assume il nome di Direzione Regionale degli Affari Sociali. 2. L'art. 30 della legge regionale 10/4/1978 è abrogato. Art. 69. Commissioni per il controllo degli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1. E' istituita presso l'Assessorato regionale degli Enti Locali - Direzione Solidarietà Sociale - una speciale Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti sottoposti a vigilanza e tutela a motivo delle attività socio-assistenziali espletate, aventi sede nella Regione. 2. Detta Commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale degli Enti Locali è composta da: - l'Assessore regionale degli Enti Locali che la presiede; - il Direttore regionale della Solidarietà Sociale; - il Dirigente coordinatore del Gruppo di lavoro 'Controllo sugli atti e sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza', dipendente dalla Direzione regionale Solidarietà Sociale; - un Professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed amministrative proposto dall'Assessore regionale per gli Enti Locali; - un Professore di ruolo di istituto di istruzione di 2° grado docente di ragioneria e contabilità pubblica, designato dal Provveditore agli Studi di Palermo. 3. La Commissione, in presenza di atti deliberativi riguardanti questioni tecniche di particolare rilevanza può essere integrata da 'esperti', iscritti nei competenti albi professionali designati, all'occorrenza, da presidenti provinciali dei rispettivi ordini professionali. 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione, in servizio presso l'Assessorato regionale degli Enti Locali, con qualifica non inferiore ad assistente. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal Direttore regionale della Solidarietà Sociale. La Commissione funziona con la presenza di almeno tre componenti in essi compreso il presidente. 5. La Commissione dura in carica 5 anni dal suo insediamento. 6. Ai componenti la Commissione, agli esperti eventualmente chiamati a parteciparvi ed al segretario è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia e, se dovuti, le indennità ed `i rimborsi di legge. 7. Per il funzionamento della Commissione è istituito, presso il Gruppo di lavoro 'Controllo sugli atti e sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, un ufficio di segreteria di cui è responsabile il segretario della Commissione stessa, costituito da almeno 5 unità di personale, rivestenti profili di assistente amministrativo e/o contabile, archivista e dattilografo che, a richieste dell'Assessore per gli Enti Locali, con ricorso dell'istituto della mobilità, verrà fornito dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede nel Comune di Palermo. Detto ufficio, secondo le disposizioni che, all'uopo, verranno ripartite dal Direttore regionale della Solidarietà Sociale, curerà la trasmissione degli atti deliberativi alla Commissione per l'esame e la notifica agli enti interessati dei provvedimenti adottati. 8. Il segretaria della Commissione, quale responsabile del buon andamento dell'ufficio di segreteria è tenuto particolarmente a vigilare sull'osservanza dei termini di cui all'articolo 70 ed a curare personalmente la redazione dei verbali delle sedute tenute dalla Commissione in apposito registro, nel quale vengono annotate le deliberazioni all'esame della Commissione stessa, secondo l'ordine del giorno dei lavori. Art. 70. Atti soggetti al controllo 1. Sono soggetti al controllo di merito della Commissione gli atti delle istituzioni e degli enti di cui al precedente articolo che riguardano le seguenti materie: a) bilancio preventivo e relative variazioni; b) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente tre anni; c) liti attive e passive e transazioni; d) modifica di pianta organica e relativo regolamento; e) regolamenti interni; f) nomina del tesoriere relativo contratto di servizio; g) atti che riguardano il patrimonio immobiliare e mobiliare delle istituzioni. 2. Le deliberazioni vanno trasmesse in duplice copia autenticate dall'Assessorato regionale degli Enti Locali entro 15 giorni dalla loro adozione. 3. Le deliberazioni diventano esecutive se, nel termine di 20 giorni dalla relativa ricezione, la Commissione non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone comunicazione all'ente interessato nello stesso termine. Il termine per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi è di 40 giorni. 4. I restanti atti sono trasmessi per elenco dall'Assessorato regionale per gli Enti Locali; la Commissione entro 20 giorni dalla ricezione ne può richiedere copia. 5. La richiesta della Commissione sospende gli effetti dell'atto. Nei 20 giorni successivi alla ricezione degli atti la Commissione ne può pronunciare, con provvedimenti motivati, l'annullamento per vizi di legittimità. Art. 71. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge viene meno la facoltà della Regione di avvalersi dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, come indicata dall'art. 6 - ultimo comma - del D.P.Reg. 30 agosto 1975, n. 636. Art. 72. Personale art. 5 legge regionale 27/5/87, n. 32 1. A specificazione di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 27/5/87, n. 32, al contingente di medici e biologi di cui al primo comma si applicano tutte le disposizioni previste al D.P.R. 28/11/90 n. 384 e degli artt. 15 e seguenti del D.L. 30/12/92 n. 502. 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la Sanità, d'intesa con la competente Commissione legislativa dell'A.R.S. e con le organizzazioni sindacali dell'area medica maggiormente rappresentative in ambito nazionale, determina, con proprio decreto, la pianta organica del contingente di detto personale, ai sensi degli artt. 8 e 78 del D.P.R. 28/11/90 n. 384 e autorizza l'USL competente a bandire i relativi concorsi riservati agli assistenti medici del medesimo contingente. Art. 73. Centro regionale dell'educazione sanitaria 1. Nelle more del riordino del settore dell'educazione sanitaria nelle UU.SS.LL. della Sicilia e del Centro Regionale di Documentazione per l'Educazione Sanitaria (CERDES) dell'Assessorato regionale per la Sanità gli assegnisti, in servizio presso tale Centro da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, vengono immessi nei ruoli del personale della Regione previo concorso riservato. Il contingente massimo di tale personale è fissato in tre unità di cui un laureato in medicina, un laureato in lettere e un diplomato perito informatico. 2. Fino all'espletamento dei concorsi riservati da svolgersi con le stesse modalità, ove compatibili, dei corrispondenti concorsi pubblici, il personale è mantenuto in servizio. Art. 74. Norme per il finanziamento delle spese in conto capitale delle UU.SS.LL. e delle altre istituzioni sanitarie operanti nell'ambito regionale ed altre disposizioni. 1. Le somme annualmente stanziate per il finanziamento delle spese in conto capitale delle UU.SS.LL. e delle altre istituzioni sanitarie sono destinate al mantenimento dello stato di efficienza e di funzionalità degli edifici, impianti e attrezzature comprese le sostituzioni di apparecchiature logore o obsolete, al potenziamento dei presidi, mediante acquisizione di impianti e attrezzature tecnico-scientifiche ad alto contenuto tecnologico, nonchè al finanziamento di ampliamenti o costruzioni di presidi sanitari e ospedalieri. 2. Al riparto delle somme di cui al precedente comma, in relazione alle varie finalità, provvede la Giunta regionale di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio di previsione. 3. Le UU.SS.LL. e le altre istituzioni sanitarie segnalano all'Assessorato regionale della sanità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le attrezzature che ritengono necessario acquisire. 4. Le richieste vengono valutate da una apposita Commissione istituita presso l'Assessorato regionale della Sanità nominata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 la quale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie utilizzabili, e, sentito il parere dell'Ispettorato regionale sanitario, propone all'Assessore regionale per la sanità gli acquisti ovvero la locazione, la locazione finanziaria o l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto delle attrezzature necessarie per garantire lo standard operativo uniforme dei presidi sanitari in relazione alle loro dimensioni ed alla tipologia dei servizi erogati. 5. Le acquisizioni di cui al comma precedente vengono effettuate dall'Assessore regionale per la sanità mediante gare da indirsi, entro 30 giorni dalla proposta, con le procedure e le modalità di cui al Capo X della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 6. Le opere edilizie compatibili con la programmazione regionale sanitaria sono finanziate mediante trasferimento diretto delle somme occorrenti e realizzate con le modalità previste dalla legge regionale 12.1.1993 n. 10. 7. Al fine di assicurare con immediatezza il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle strutture e delle attrezzature delle UU.SS.LL. e delle istituzioni sanitarie, una quota non superiore al 20 per cento delle somme annualmente stanziate viene assegnata mediante trasferimento diretto in relazione al numero e alla dimensione delle strutture sanitarie possedute dai vari enti. 8. L'Assessore regionale per la Sanità, con le medesime modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, provvede alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi per responsabilità civile presso terzi e per gli infortuni professionali del personale dipendente o convenzionato con le UU.SS.LL. prevista dai vigenti accordi contrattuali, nonchè per l'assicurazione degli automezzi delle UU.SS.LL. medesime e degli agenti tecnici addetti alla conduzione. Al relativo onere si provvede a carico delle assegnazioni del Fondo sanitario regionale. 9. L'Assessore regionale per la sanità, con le stesse modalità previste dai commi 3, 4 e 5, provvede a stipulare contratti con le ditte aggiudicatarie delle gare, che si impegnano a fornire, alle Unità Sanitarie Locali ed alle altre istituzioni sanitarie, anche in somministrazione periodica ed ai prezzi stabiliti in contratto, i prodotti farmaceutici, nonchè gli altri materiali sanitari che saranno individuati con decreto dell'Assessore medesimo. Art. 75. Trasferimento competenze su legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 All'Assessorato regionale degli enti locali 1. L'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è così modificato: '1. Per l'assegnazione ai comuni delle somme occorrenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti due appositi fondi uno per servizi, l'altro per investimenti - da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali. 2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa 'Finanza, bilancio e programmazione' dell'Assemblea regionale, su delibera della Giunta regionale, ripartisce annualmente con proprio decreto i fondi anzidetti tra i comuni, avendo riguardo alle condizioni socio-economiche di ciascun comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripatizione, nonchè alle rispettive superfici dei comuni. 3. In sede di assegnazione delle somme, con il predetto provvedimento possono essere posti - con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme di ciascun fondo assegnate al singolo comune - direttive e vincoli di destinazione, in relazione alle scelte di programmazione regionale e alle esigenze di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni. 4. Al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, il consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo che deve essere comunicato all'Assessorato regionale degli enti locali. 5. I comuni devono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo per le finalità della presente legge. Il consiglio comunale, con provvedimento motivato, può chiedere all'Assessorato regionale degli enti locali l'autorizzazione per l'utilizzazione dei fondi medesimi anche per funzioni proprie, riferite, rispettivamente, a spese correnti e a spese in conto capitale, qualora non sia possibile farvi fronte con altre risorse finanziarie. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali stabilità con proprio decreto i criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. Art. 76. Modifica articolo 20 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 1. All'articolo 20, quarto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, le parole 'il Presidente della Regione' sono sostituite con le seguenti: 'l'Assessore regionale degli enti locali'. Art. 77. Modifica articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 L'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 è sostituito dal seguente: 'I fondi per servizi previsti dall'articolo 19 sono versati ai comuni con somministrazioni trimestrali anticipate; quelli per investimenti in unica somministrazione. I comuni sono tenuti ad aprire, presso i rispettivi tesorieri, appositi conti sui quali saranno versati i predetti fondi'. Art. 78. Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 1. All'articolo 51, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le parole 'della Presidenza della Regione' sono sostituite con le parole 'dell'Assessorato regionale degli enti locali'. 2. All'articolo 51, terzo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le parole 'Il Presidente della Regione' sono sostituite con le parole 'L'Assessore regionale per gli enti locali'. 3. All'articolo 51, commi ottavo e nono, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le parole 'Alla Presidenza della Regione' sono sostituite con le parole 'all'Assessorato regionale degli enti locali'. Art. 79. Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 1. All'articolo 35, primo comma della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, le parole 'del Presidente della Regione' sono sostituite con le parole 'dell'Assessore regionale per gli enti locali'. Art. 80. Integrazione fondi legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 1. In aggiunta ai fondi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuito a ciascun comune della Regione siciliana un fondo finalizzato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni di proprietà comunale e destinati ad uso pubblico. 2. A ciascuna delle province regionali della Regione siciliana è attribuito un fondo destinato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su beni di proprietà della provincia medesima ovvero, previo accordo di programma con l'ente proprietario, su altri beni pubblici di interesse sovracomunale, comunque destinati ad uso pubblico. 3. Le somme attribuite per le presenti finalità sono ripartite con decreto dell'Assessore per gli enti locali tenendo conto della popolazione e dell'estensione territoriale degli enti destinatari. 4. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regioanle 15 maggio 1991, n. 18 è abrogato. Art. 81. Modifiche Tabella della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 1. Le tabelle A e D allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono modificate, per le qualifiche indicate di assistente contabile, agente tecnico e dirigente tecnico agrario, nel modo seguente: TABELLA A Ruolo amministrativo regionale Assistente contabile 796 unità Agente tecnico 1195 unità TABELLA D Ruolo tecnico dell'agricoltura Dirigente tecnico agrario 147 unità 2. Gli incrementi organici determinati ai sensi del comma 1 sono interamente ricoperti con l'assunzione di soggetti risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi già espletati dalla Amministrazione regionale per le qualifiche di cui al comma 1. 3. I soggetti idonei da inquadrare nella qualifica di agente tecnico potranno anche essere utilizzati, previa effettuazione di appositi corsi di qualificazione, in profili professionali diversi da quelli propri della graduatoria per cui si possiede l'idoneità. 4. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 18 è abrogato. Art. 82. Integrazione art. 35 legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46 1. Al punto 7 dell'articolo 35 dopo le parole 'legge regionale 5 dicembre 1991 n. 46' aggiungere: 'Il personale comandato presso l'Assessorato regionale della Sanità ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46, nonchè quello comandato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1985 n. 52, modificato dall'art. 15 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, nonchè ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito con l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1985, n. 53 con decorrenza giuridico ed economica dalla data dell'inquadramento. L'inquadramento medesimo avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Al predetto personale, qualora già assunto dagli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, si applicano le disposizione della legge regionale 23 febbraio 1962 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.' TITOLO VIII Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste Art. 83. Modifica art. 29 legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 1. Il terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 25 marzo 1986 n. 13 è così sostituito: 'Per la definizione di detti parametri l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvale di una Commissione nominata dal medesimo Assessore e composta da docenti esperti di economia e politica agraria e di estimo rurale e contabilità agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Catania e Palermo, da rappresentanti degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario, da tre tecnici esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni professionali delle categorie agricole più rappresentative sul piano nazionale e da un rappresentante della Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Sicilia, già Consulta regionale.' Art. 84. Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è così sostituito: 'Il Consiglio provinciale dell'agricoltura è presieduto dall'Ispettore provinciale competente per territorio ed è così composto: 1) dall'ispettore ripartimentale delle foreste e da un suo delegato; 2) da un dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura con funzioni di segretario; 3) da un funzionario dell'Ente di sviluppo agricolo all'uopo designato; 4) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria rappresentate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 5) da tre membri designati dagli organismi di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola più rappresentativi a livello nazionale; 6) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 7) da un rappresentante dell'associazione regionale allevatori; 8) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Art. 85. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 viene concesso negli stessi termini e con le modalità di cui al predetto articolo anche sulle spese ordinarie di funzionamento sostenute dai consorzi di bonifica e di bonifica montana. Art. 86. Opere manutentive e di bonifica 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere spese per la realizzazione di opere manutentive straordinarie, di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana sulla base di appositi progetti presentati dai consorzi di bonifica e di bonifica montana nei cui comprensori ricadono zone agrumetate. Art. 87. Pagamento addetti opere bonifica 1. Nelle more della definizione dell'istruttoria e dell'approvazione delle perizie di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di modifica montana, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere l'onere finanziario per far fronte al pagamento delle retribuzioni di personale utilizzato sino alla data d'entrata in vigore della presente legge, dai consorzi di bonifica e di bonifica montana per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana. Art. 88. Sospensione contributi 1. Per sopperire alla grave e perdurante crisi che attraversa in atto il settore dell'agricoltura, i Consorzi di bonifica e di bonifica montana sono autorizzati a concedere l'esonero dai contributi a carico della proprietà consorziata iscritti a ruolo per il 1993. 2. All'onere derivante dall'esecuzione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni a carico del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato regionale agricoltura e foreste. Art. 89. Modifiche legge regionale 32/91 1. Alla legge regionale 23.5.1991 n. 32 concernente 'Interventi per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità' sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - all'art. 31, punto 1, dopo le parole: 'per la realizzazione o l'acquisizione' sono aggiunte le seguenti: 'nonchè per l'ammodernamento e il potenziamento'. Art. 90. Modifiche art. 13 legge regionale 15/93 1. All'art. 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, primo comma, primo alinea, dopo le parole 'Art. 13, comma quarto sono aggiunte le parole: 'e VI comma'. Art. 91. Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 1. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 è interpretata in modo autentico nel senso che il limite contributivo di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1986, comma 40, elevato dall'articolo 1 punto 8 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è ulteriormente elevato di lire venti milioni. Art. 92. Adeguamento aziende zootecniche a norme igienico-sanitarie 1. Al fine di adeguare le strutture aziendali zootecniche alle norme igienico-sanitarie di cui ai D.M. n. 184 e n. 185 del 1991 e alle direttive CEE n. 46 e n. 47 del 1992 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993. 2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti indicati dall'articolo 2 della legge regionale n.l3/86 aiuti contributivi nella misura indicata nella medesima legge regionale 13/86 aumentata del 10 per cento. Art. 93. Contributi a favore delle associazioni dei produttori 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere crediti agevolati a favore delle associazioni dei produttori, regolarmente riconosciute, che organizzano la raccolta e la vendita del latte dei propri associati, nonchè alle industrie che effettuano la lavorazione del latte con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione siciliana e che abbiano sottoscritto il contratto interprofessionale. 2. Il credito agevolato è commisurato ai quantitativi di latte contrattati semprecche il pagamento del prodotto avvenga entro trenta giorni dall'ultima consegna. 3. La concessione del credito agevolato avverrà secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legislazione regionale in materia di credito agrario. 4. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 e alle condizioni ivi indicate potrà essere concesso un contributo forfettario di lire 5.000 per ogni analisi eseguita sul prodotto e ai fini del miglioramento della qualità del latte. Art. 94. Integrazione fondi legge 674 del 1978 1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge n. 674 del 1978, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 81/81 e limitatamente ai programmi di sviluppo e qualificazione della produzione del settore per il quale sono state riconosciute le associazioni dei produttori, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993. Art. 95. Integrazione fondi articolo 15 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 1. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, per il corrente esercizio finanziario 1993 le disponibilità complessive del capitolo 60781 sono stabilite in lire 40.000 milioni. Art. 96. Contributo per l'acquisto di acqua da parte delle aziende agricole 1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n.13 e successive modifiche ed integrazioni è concesso anche alle aziende agricole che utilizzano acqua per irrigazione fornita da imprese private. 2. L'importo del contributo è calcolato sul costo dell'energia elettrica stabilito dal Comitato provinciale prezzi quale componente del prezzo di vendita dell'acqua irrigua alle aziende agricole. 3. Per usufruire del contributo le aziende agricole sono tenute a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste le fatture di acquisto dell'acqua irrigua debitamente quietanzate. Art. 97. Contributi in favore dei produttori zootecnici di Godrano e comuni confinanti 1. A favore dei produttori zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nei territori del comune di Godrano e dei comuni confinanti - abbiano subito perdite delle produzioni foraggere non inferiori al 35% della produzione lorda globale esclusa quella zootecnica per effetto degli estesi incendi verificatisi nei mesi di giugno e luglio 1993, sono concessi con preferenza ai coltivatori diretti contributi una tantum per l'alimentazione del bestiame nella misura di lire 150 mila per capo bovino adulto e di lire 30 mila per capo ovi-caprino adulto. 2. Sono escluse dal contributo le aziende agricole che usufruiranno di copertura assicurativa contro gli incendi. Art. 98. Disposizioni in favore del trasporto dei prodotti agricoli 1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associati in partecipazione tra di loro e/o ad imprese operanti nel settore industriale e della distribuzione, alle imprese commerciali ed industriali che si avvalgono per il trasporto di prodotti agricoli realizzati nel territorio della Regione siciliana, di contratti di trasporto ferroviario, marittimo o misto, è corrisposto un contributo posticipato, pari al 50 per cento delle spese di trasporto effettivamente sostenute. 2. II contributo, di cui al comma 1, è ridotto del 10 per cento per i contratti di trasporto automobilistico e per i contratti di trasporto aereo. 3. Sono considerati contratti di trasporto misto, ai fini del comma 1, anche i contratti che prevedano percorsi di traghettamento dell'intero mezzo di autotrasporto, pur non limitati all'attraversamento dello stretto di Messina. 4. Il contributo di cui ai commi precedenti non può superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni sei mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura. 5. Con regolamento approvato dalla Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono determinati i procedimenti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo. 6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 25.000 milioni, che graverà sul capitolo di nuova istituzione. Art. 99. Programmi di commercializzazione 1. Per l'attuazione dei programmi di commercializzazione a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 maggio 1991, n.32 è disposta per il corrente esercizio finanziario 1993 un' ulteriore spesa pari a lire 25.000 milioni da ripartire fra i seguenti capitoli del bilancio regionale: capitolo 14725 + 1.500 milioni di lire capitolo 54583 + 5.000 ' ' ' capitolo 54584 + 15.000 ' ' ' capitolo 54585 + 1.000 ' ' ' capitolo 54586 + 2.500 ' ' ' Art. 100. Interventi di manutenzione idraulica e forestale 1. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e l'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, è approvato il programma di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 marzo 1993 n. 57 e dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P. Rep. 14 aprile 1993. 2. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è demandata agli Ispettori ripartimentali alle foreste e agli uffici provinciali del Genio Civile, con ripartizione determinata nel decreto di cui al comma 1. 3. Ad integrazione del contributo statale, è autorizzata per l'anno 1993, per le finalità di cui al presente articolo, la spesa di lire 30.000 milioni. Art. 101. Interventi di ampliamento, verifica e aggiornamento del demanio forestale 1. L'Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato a formulare un piano straordinario di interventi da attuare tra ottobre e dicembre 1994 mirato a realizzare: a) opere di rimboschimento di terreno acquisito al demanio forestale; b) verifica e rideterminazione dei confini del demanio regionale forestale; c) rilevamento viabilità interna delle aree di forestazione regionale; d) rilevamento infrastrutture interne delle aree di forestazione regionale; e) rilevamento ed aggiornamento catastale del demanio forestale. 2. I lavori di cui alle lettere b, c, d ed e potranno essere effettuati anche a mezzo di progetti specifici predisposti dai soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 23 della legge 11.3.1988, n. 67. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, lett. a è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 20.000 milioni e per il 1994 la spesa di lire 30.000 milioni. 4. Per le altre finalità è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1993 e di lire 3.000 milioni per il 1994. Art. 102. Incremento attività vivaistica forestale 1. Per far fronte alle maggiori necessità di disponibilità di materiale base di propagazione vegetale derivante dagli interventi di piantumazione e di ripristino dei cotici erbosi previsti agli articoli precedenti lo stanziamento del capitolo 16603 del bilancio della Regione è incrementato per l'anno finanziario 1993 di lire 2.000 milioni. Art. 103. Interventi di forestazione di bonifica 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il C.T.A. presso l'Azienda foreste demaniali, sono individuate aree degradate in cui è opportuno provvedere con urgenza ad interventi di ricostituzione del suolo e della copertura vegetale o ad interventi di riforestazione a fini di conservazione del suolo, ancorchè non previsti in piani di intervento approvati a norma delle leggi vigenti in materia forestale. 2. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, sono autorizzati a procedere con le modalità di cui alla legge 2359/1965 e art. 3 legge 1/1978 all'occupazione temporanea, per la durata di dieci anni, prorogabili, delle aree individuate ai sensi del comma 1. Ai proprietari spetta un indennizzo annuo pari al ventesimo del valore agricolo medio di analoghi terreni esistenti nella stessa zona agraria, così come determinato ai sensi della legge 865/71. L'indennizzo viene annualmente rideterminato in relazione alle eventuali variazioni dei suddetti valori agricoli medi. 3. Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, l'Amministrazione forestale si può avvalere di consulenze tecnico-scientifiche, anche con riguardo ai profili naturalistici, sulla base di convenzioni con istituti o dipartimenti universitari. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 50.000 milioni. TITOLO IX Interventi nel settore dei beni culturali Art. 104. Fondi per lavori urgenti nel settore dei beni culturali 1. Per l'esecuzione di lavori urgenti su edifici di valore artistico, storico o architettonico, soggetti alla legge i giugno 1939, n. 1089, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 30.000 milioni ad incremento del capitolo 38360. 2. Per la realizzazione di interventi di conservazione e di restauro delle opere d'arte mobili che presentano particolari danni o sono sottoposte a rischi di danneggiamento, è autorizzata la spesa per l'anno 1993 di lire 4.000 milioni ad incremento del cap. 38361. Art. 105. Consolidamento monumenti danneggiati nel comune di Pollina 1. E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.000 milioni per opere di consolidamento e restauro di edifici monumentali danneggiati dal sisma del giugno 1993 nel territorio del comune di Pollina (PA). 2. Dette opere saranno eseguite dalla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21. Art. 106. Contributi per la conservazione di edifici sottoposti a tutela 1. Per il rimborso delle spese sostenute dai proprietari per opere finalizzate alla conservazione e salvaguardia di edifici sottoposti alla tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni ad incremento del capitolo 38455. Art. 107 Conservazione dei beni librari 1. Per la conservazione dei beni librari e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del cap. 38053. 2. Per la conservazione dei beni librari delle biblioteche aperte al pubblico è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del cap. 37984. Art. 108. Nuove disposizioni per rilascio nulla osta da parte delle Soprintendenze 1. Debbono essere rilasciati o negati dalla competente Soprintendenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta: - l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497; - il parere di cui all'art. 19 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21; - il parere di cui all'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127; - il parere di cui all'art. 14, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71; - il nulla osta di cui all'art. 55, ultima comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71; - il parere di cui al quinto comma, dell'art. 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n.37. 2. Decorso inutilmente il predetto termine l'autorizzazione o il parere si intendono ad ogni effetto negati; con riferimento alle determinazioni che devono essere rese dall'amministrazione preposta alla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, dell'ambiente e del paesaggio, si intendono abrogate tutte le norme che attribuiscono diversi effetti al decorso del termine suddetto. Art. 109. Redazione del piano territoriale paesistico 1. Per la redazione del piano territoriale paesistico regionale è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni aggiuntiva alla somma già stanziata sul capitolo 38366. Art. 110. Contributo al Teatro 'Teatès' 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore della Scuola di Teatro 'Teatès' con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell'attività ordinaria della Scuola. Art. 111. Interventi in favore dei dipinti di Renato Guttuso 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, al fine di consentire la conservazione e la fruizione dei dipinti di Renato Guttuso, adotta iniziative volte a promuovere attività di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Galleria d'arte moderna di Bagheria viene riconosciuta di interesse regionale. 3. Dieci unità di personale in possesso della qualifica di agente tecnico custode e guardia notturna, di cui alla legge regionale 116 del 1980, presteranno servizio presso detta Galleria. A tal uopo il ruolo di detto personale dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali è incrementato di n. 10 unità. 4. Al fine della ristrutturazione e adeguamento dell'edificio destinato alla Galleria d'arte moderna di Bagheria è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. 5. Per assicurare le spese di funzionamento della istituzione museale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere annualmente lire 300 milioni quale contributo alle spese sostenute dal comune per la migliore conservazione e fruizione del patrimonio pittorico di Bagheria. Titolo X Interventi nel settore del turismo e dei trasporti Art. 112. 1. Al fine di venire incontro alle aziende recettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che hanno contratto mutui alberghieri di cui alle leggi regionali e nazionali vigenti, è data alle stesse possibilità di provvedere al pagamento delle rate con scadenza giugno 1993 e dicembre 1993 previo ammortamento dei relativi importi nelle residue rate di mutuo ancora da pagare. 2. Al pagamento degli interessi conseguenti a quanto previsto dal comma 1 provvederà l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti. Art. 113. Monitoraggio rete viaria 1. Al fine di individuare, siccome indicato dalla legge n. 376 del 1991, il patrimonio viario non idoneo al traffico eccedente i carichi previsti dal Codice della strada, e di definire gli interventi manutentivi, è dato incarico all'Azienda siciliana trasporti di procedere al monitoraggio della rete viaria isolana. 2. A tal fine viene istituito un servizio di monitoraggio della rete viaria siciliana, che prende avvio immediato con l'attuazione dell'apposito progetto pilota disponibile presso la Direzione programmazione regionale. 3. L'attuazione del progetto pilota viene comunque condizionata alla costituzione di un servizio permanente di 'monitoraggio rete viaria' da istituirsi sulla base di un progetto che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con quelli del territorio e dei trasporti, definiranno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 114. Verifica flussi viari nelle aree metropolitane 1. Le province di Palermo, Catania e Messina sono incaricate di attuare programmi per l'individuazione dei piani urbani del traffico, previsti dall'articolo 36 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, inerenti in particolare la verifica di mobilità, flussi e destinazione del movimento individuandone parcheggi, segnaletica ed infrastrutture. 2. I piani verranno redatti sulla base di indicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e dovranno prevedere la durata e le unità da utilizzare. Art. 115. Costituzione società per metropolitana leggera di Palermo 1. Per la costituzione della Società mista a prevalente capitale pubblico per la realizzazione e gestione della Metropolitana leggera di Palermo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni in favore dell'AMAT (Azienda municipalizzata trasporti) di Palermo. Art. 116. Conferenza per i trasporti 1. Nell'ambito della concreta definizione ed attivazione del Piano regionale dei trasporti l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti promuoverà l'attuazione di una conferenza di programma tra regione, Stato, Società F.S. ed aziende pubbliche e private, per definire un programma complessivo sul sistema dei trasporti integrati extraregionali, regionali e locali. 2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvederà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dell'Osservatorio regionale del trasporto pubblico locale, finalizzato all'ottimizzazione degli investimenti regionali di settore con particolare riferimento alle aree metropolitane di Palermo e Catania e dell'area dello Stretto. Titolo XI Interventi nel settore abitativo Art. 117. Interventi per la riqualificazione dei centri storici 1. Al fine di favorire la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente all'interno dei perimetri definiti dai piani particolareggiati di cui alla lettera a) del settimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dalle zone di recupero e dai piani di cui agli articoli 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dai piani di recupero di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, la Regione siciliana concede contributi in conto capitale, nonchè agevolazioni creditizie. 2. I contributi in conto capitale sono concessi sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura percentuale appresso indicata in funzione del tipo di intervento previsto: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, 25 per cento; b) restauro e ristrutturazione edilizia, 35 per cento; c) demolizione e ricostruzione, 20 per cento; d) ristrutturazione urbanistica, 25 per cento; e) completamento di edifici abusivi che hanno conseguito la sanatoria, fino al 35 per cento. 3. Per gli immobili di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale i contributi in conto capitale sono concessi nella misura del 50 per cento. Gli interventi previsti dai commi precedenti possono giovarsi anche del credito agevolato fino all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, al netto degli eventuali contributi in conto capitale. 4. I mutui avranno durata fino a 25 anni con interesse a carico dei mutuanti del 5 per cento in ragione d'anno. 5. Le modalità di erogazione e ripartizione dei contributi di cui al presente articolo saranno disciplinate con apposito regolamento approvato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 118. Interventi per l'edilizia residenziale convenzionata agevolata realizzata dalle imprese 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a corrispondere agli istituti di credito pubblici e mutuanti, aventi sezioni di credito fondiario, interessi su muti quindicinali contratti da imprese edilizie finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata - agevolata e necessari a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento oltre al rimborso del capitale. 2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi nella stessa misura del 5 per cento sugli interessi di preammortamento per le erogazioni effettuate in corso d'opera. 3. I mutui di cui al presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale localizzati in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni nonchè nelle aree di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. 4. I criteri costruttivi a cui le imprese edilizie che beneficiano dei muti agevolati devono attenersi sono quelli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui alla presente legge ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento. Art. 119. Entità del mutuo 1. Il mutuo a cui si riferisce il contributo sugli interessi di cui all'articolo 95 può coprire sino al cento per cento del costo di costruzione dell'alloggio. 2. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 120. Requisiti soggettivi 1. I requisiti soggettivi nonchè il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati rivolti all'acquisto degli alloggi realizzati dalle imprese edilizie di cui all'articolo 95 sono quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 121. Formazione del programma 1. Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di edilizia convenzionata agevolata, l'Assessore regionale per i lavori pubblici procede all'individuazione delle imprese edilizie fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 95 sulla base di bandi di concorso i cui schemi dovranno preventivamente essere sottoposti alle valutazioni della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che dovrà esprimersi anche in ordine alla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie attuata in conformità ai criteri predisposti con delibera ella Giunta di Governo. Art. 122. Garanzie sui muti 1. I muti concessi dagli istituti di credito pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 95 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. 2. La garanzia della Regione si intende prestata con l'emissione del provvedimento di concessione del contributo e resta valida finchè sussiste comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento. Art. 123. Interventi per l'edilizia abitativa e modifiche al titolo I della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa è prevista l'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti. 2. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 sono soppresse le parole 'la concessione del mutuo' e sostituite con le parole 'la concessione dei contributi sugli interessi'. 3. Al secondo comma dello stesso articolo 2, dopo le parole 'dell'alloggio locato al richiedente' aggiungere 'o di acquisto, da parte di comproprietario di un appartamento, delle residue quote di proprietà di soggetti estranei al nucleo familiare'. Art. 124. Entità del mutuo 1. Il mutuo a cui si riferisce il contributo sugli interessi di cui all'articolo 124 può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio semprechè essa sia stata realizzata anteriormente al 1970. 2. L'importo massimo del muto ammesso a contributo è stabilito in lire 110 milioni per alloggio nei capoluoghi di provincia, in lire 100 milioni per i comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ed in lire 90 milioni per i rimanenti comuni. A carico del mutuatario deve in ogni caso restare un tasso di interesse non inferiore al 5 per cento. 3. I contributi semestrali sugli interessi dei mutui contratti, per le finalità dell'articolo 124, con gli istituti di credito operanti nella regione che stipulano a tal fine apposita convenzione, non possono essere concessi per un periodo superiore ad anni 15 o eccedenti la durata del mutuo e cessano, comunque, con l'estinzione del mutuo. 4. Le convenzioni con gli istituti bancari vengono approvate dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente della stessa o dall'Assessore regionale per i lavori pubblici entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Possono essere stipulate convenzioni con uno o più istituti di credito. Art. 125. Scomputo dei mutui 1. I mutui di cui all'articolo 125 sono scomputati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi scadenti il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno. 2. Le quote a carico della Regione sono versate ogni semestre direttamente agli istituti di credito convenzionati. 3. Gli istituti mutuanti pongono a carico dei mutuatari per i pagamenti ritardati rispetto alle scadenze contrattuali interessi moratori in misura pari a quella prevista per il credito fondiario. 4. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, che si iscrive a favore dell'istituto erogante. 5. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di ammortamento, l'istituto inizia le azioni coattive di recupero informandone l'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Art. 126. 1. All'articolo 8, primo comma, lettera b) della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 è soppressa la parola 'contermine' e sostituita con le parole 'viciniore ancorchè non contermine'. 2. L'articolo 2, primo comma, lettera c) è sostituito dal seguente: 'non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio nei comuni di cui alla precedente lettera b)'. 3. L'articolo 8, primo comma, lettera e) è sostituito dal seguente: 'godimento di un reddito imponibile complessivo non inferiore a lire 25 milioni e non superiore a lire 70 milioni'. Art. 127. 1. All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è aggiunto il seguente comma: 'Ai fini della determinazione del limite massimo di reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1.000.000 per ogni figlio a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi, effettuata la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.' Art. 128. 1. Ai fini delle graduatorie per la concessione del contributo per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio di cui all'articolo 124 si assegna alle seguenti categorie un punteggio preferenziale che verrà determinato in sede di bando: a) sfrattati con sentenza esecutiva anteriore alla data di pubblicazione del bando; b) collocati in alloggi provvisori a cura della pubblica Amministrazione; c) coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio non più tardi di tre anni prima della pubblicazione del bando; d) anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando qualora risultino a loro carico figli portatori di handicap; e) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da più di due anni alla data di pubblicazione del bando nel centro storico e che intendono acquistare l'alloggio in cui abitano. Soddisfatte le priorità di cui ai punti a, b, c, d ed e del presente articolo le graduatorie vengono formulate dando preferenza ai soggetti il cui reddito familiare risulti essere più basso. 2. Le graduatorie hanno validità quinquennale. Art. 129. 1. Le graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 129 saranno soddisfatte solo posteriormente al totale esaurimento delle graduatorie già formatesi ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, che sono fatte salve. 2. Gli articoli si estendono alle graduatorie di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora goduto dei benefici di cui al titolo I della legge regionale 15/1986. 3. Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo I della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in quanto incompatibili. Art. 130. 1. Per le finalità di cui agli articoli 124, 125, 126, 127, 128 e 129 è stanziata la somma di lire 20.000 miliardi. 2. Tale importo sarà incrementato dalle somme giacenti nel fondo di rotazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15. 3. A tal fine l'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad introdurre, con propri criteri, le variazioni occorrenti per adeguare la denominazione del capitolo del sopracitato fondo di rotazione alle finalità della presente legge. Titolo XII Norme per consentire il riscatto degli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine e nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata dalla Regione siciliana Art. 131. Riscatto alloggi 1. Al fine di agevolare l'acquisto della prima casa è consentito agli appartenenti alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia di riscattare l'alloggio che gli stessi hanno in locazione, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1985 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che essi non posseggano altri alloggi ad alcun titolo. 2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, gli aventi diritto devono, alla data di entrata in vigore della presente legge, avere in uso l'alloggio da acquistare da almeno quattro anni ed essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione; devono inoltre costituire vincolo di non alienazione dell'alloggio oggetto del riscatto per un periodo non inferiore ad anni dieci. 3. La Presidenza della Regione realizza le procedure per individuare gli immobili del patrimonio regionale oggetto della cessione, il cui prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Art. 132. Concessione di mutuo 1. Per le finalità di cui all'articolo 132 ai soggetti aventi diritto sono concessi mutui individuali ventennali, che possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto dell'alloggio. 2. L'importo massimo del mutuo è stabilito in lire 100 milioni per ogni unità abitativa, tenendo comunque conto del limite di intervento previsto dal decreto ministeriale vigente alla data di concessione del mutuo. 3. I mutui sono concessi dagli istituti tesorieri della Regione , i quali attraverso le proprie sezioni di credito fondiario provvedono, anche in deroga alle disposizioni legislative statutarie, agli adempimenti relativi alla loro erogazione, alla riscossione delle rate ed al recupero coattivo di quanto dovuto dai mutuatari inadempienti. 4. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto interesse sui mutui stipulati fino all'ammontare necessario per ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario al 4 per cento comprensivo di ogni onere accessorio. 5. La somma complessiva introitata in conseguenza del riscatto degli alloggi di cui alla presente legge, al netto di quanto utilizzato per l'erogazione del contributo in conto interessi, di cui al comma 4, è direttamente utilizzata per l'accensione di ulteriori mutui da destinare all'abbattimento degli interessi sui mutui già contratti per l'acquisizione di nuovi alloggi da destinare alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia. 6. I mutui sono scomputati mediante rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. 7. Gli istituti mutuanti pongono a carico dei mutuatari, per i pagamenti ritardati rispetto alle scadenze contrattuali, interessi moratori in misura pari a quella prevista per il credito fondiario. 8. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, che si iscrive a favore dell'istituto di credito erogante. 9. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di ammortamento, l'istituto inizia le azioni coattive di recupero informandone l'Assessorato regionale dei lavori pubblici. 10. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti previste dall'articolo 17 della legge 56 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 133. Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 del Capo II della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, recante 'Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11' sono abrogati. 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così modificato: 'Le aree di impianto degli edifici costruiti o da costruire, con il concorso o il contributo o a totale carico della Regione da parte degli enti di cui al primo comma, vengono cedute in proprietà agli attuali proprietari ed agli assegnatari al momento del riscatto dell'alloggio.' Art. 134. Cessione aree di sedime 1. Le aree di sedime degli edifici comprendenti gli alloggi popolari e dei locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, vengono cedute a titolo gratuito 'pro quota' agli assegnatari contestualmente all'atto di trasferimento dell'alloggio o dei locali, mentre si intendono trasferite allo stesso titolo agli attuali proprietari. 2. Tutte le aree esterne vengono cedute a titolo oneroso previa istanza degli interessati secondo le modalità appresso specificate: a) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra già recintate, sono cedute ai soggetti già proprietari degli alloggi di piano terra o gli assegnatari degli stessi contestualmente, o successivamente, al riscatto degli alloggi; b) le aree adiacenti agli alloggi di piano terra non recintate sono cedute ai soggetti di cui al punto a) salvaguardando il concetto di equilibrata distribuzione delle aree in questione tra esigenze dei titolari degli alloggi di piano terra ed esigenze generali dell'intero condominio; c) le rimanenti aree esterne sono vendute ai proprietari degli alloggi, indivisamente, 'pro quota'; d) le aree occupate da opere abusive sanate sono cedute ai soggetti già proprietari degli alloggi e titolari delle stesse opere, al prezzo determinato ai sensi dell'articolo 5, se costituenti ampliamento degli alloggi, oppure allo stesso prezzo maggiorato del 100 per cento, se non costituenti ampliamento; e) le aree sottostanti l'edificio occupate da opere abusive sanate sono cedute ai titolari delle stesse per la sola quota parte di area di sedime spettante; f) le aree su cui insistono opere abusive sanate a più elevazioni, ciascuna eseguita in adiacenza ed ampliamento degli alloggi dei vari piani, sono cedute pro quota ai titolari delle stesse opere. 3. Per opere abusive sanate si intendono quelle per le quali è stata rilasciata concessione o autorizzazione da parte dei comuni ai sensi della legge regionale 10 agosto 1992, n. 1 e fino alla stipula dell'atto di trasferimento in proprietà, le aree esterne si intendono concesse in uso, a titolo gratuito, sia agli assegnatari che ai proprietari degli alloggi. Art. 135. Cessione aree limitrofe 1. Le aree adiacenti gli edifici recintate o da recintare nel rispetto dei principi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, rimaste invendute, saranno redistribuite e cedute secondo le esigenze collettive del condominio, nel rispetto delle norme stabilite dal codice civile. 2. L'Amministrazione regionale, a richiesta dei condomini, si riserva la facoltà di rettificare l'attuale attribuzione delle aree, nei casi in cui le stesse siano state occupate dai singoli assegnatari o proprietari degli alloggi in una misura non giustificata da reali esigenze abitative degli stessi e comunque in contrasto con le esigenze generali del condominio. 3. Le recinzioni, i frazionamenti e le procedure di accatastamento delle aree di cui ai precedenti commi saranno eseguite a cura e a spese degli interessati. Art. 136. Prezzo cessione 1. Il prezzo di cessione unitario a metro quadrato è determinato nella misura di lire 5.000 nei capoluoghi di provincia, lire 4.000 nei comuni oltre i ventimila abitanti e lire 3.000 nei rimanenti comuni. Art. 137. Trasmissione ai comuni 1. Ai fini della tutela del territorio e per il rispetto del disposto dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, i piani di ripartizione di cui all'articolo 4 saranno trasmessi ai competenti comuni. Art. 138. 1. E' fatta riserva di proprietà di tutte quelle porzioni di aree rimaste libere a seguito di mancata edificazione e che per conformazione, estensione, ubicazione e per potenziale autonoma utilizzazione, possono essere utilizzate al perseguimento di pubbliche finalità. Art. 139. 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, e 139 saranno emanate apposite istruzioni della Presidenza della Regione. Titolo XIII Misure straordinarie ed urgenti per l'esecuzione di lavori pubblici Art. 140. Competenze su pareri tecnici 1. Il parere tecnico sui progetti di lavori comportanti una previsione di spesa non superiore a lire 300 milioni e sui progetti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria compete in ogni caso ai capi degli uffici tecnici degli enti, entro i limiti delle rispettive competenze professionali. Art. 141. Inserimento dei progetti esistenti nei programmi regionali 1. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1993 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 2. La Presidenza della regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono all'immediato finanziamento delle opere comprese nei suddetti programmi regionali di spesa. 3. Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento, dopo l'approvazione del rispettivo progetto esecutivo, come definito dall'articolo 20 della citata legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, che l'ente interessato deve inoltrare corredato dagli atti, dalle autorizzazioni e dai pareri previsti dalle leggi vigenti. Art. 142. Modifiche alla legge regionale 10 del 1993 1. I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 il bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della suddetta legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti. 2. Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in ogni caso salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori. 3. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritti in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, entro i limiti del venti per cento dell'importo contrattuale. 4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti sono tenuti ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata senza gara, alla stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all'ente finanziatore. In caso di inottemperanza quest'ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. 5. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. Art. 143. Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 10 del 1993 1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è così sostituito: 'Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 non si applicano agli appalti di opere di miglioramento fondiario di importo inferiore a 300.000 di ECU, IVA esclusa. Art. 144. Modifica all'articolo 50 della legge regionale 10 del 1993 1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è sostituito dal seguente: '2. La garanzia è costituita nelle forme previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.' Art. 145. Integrazione dell'articolo 25 della legge regionale 10 del 1993 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è aggiunto il seguente: '3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma precedente i professionisti si muniscono di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di rispettiva competenza. Il massimale garantito non deve in ogni caso essere inferiore al dieci per cento del valore dell'opera'. Titolo XIV Art. 146. Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici 1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 è sostituito dai seguenti: 1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati nonchè per le spese per i rilievi aerofotogrammetrici, per le indagini geologiche e per gli studi agricolo - forestali. 2. Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. Art. 147. Programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici 1. Ai piani urbanistici generali e di attuazione, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere allegato un programma pluriennale nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione dei piani. Tale ordine, che può essere modificato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in sede di approvazione dei piani, è vincolante anche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 2. Gli enti che hanno i piani urbanistici generali e di attuazione già approvati dovranno dotarsi del programma pluriennale di cui al precedente comma entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Tali programmi sono trasmessi per conoscenza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Art. 148. 1. Programmi di finanziamento delle opere di urbanizzazione 1. Al fine di consentire ai comuni dell'isola l'attuazione dei piani regolatori generali e degli strumenti urbanistici attuativi secondo le prescrizioni dell'articolo 14, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici adotta, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, programmi di finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle relative spese per l'espropriazione delle aree. 2. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1 deve essere riservata apposita quota finanziaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero approvati o inseriti negli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 1. Art. 149. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1972 1. L'accertamento di conformità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, da rilasciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, previo esame istruttorio dell'Ufficio tecnico comunale e previo parere della Commissione edilizia comunale e dell'ufficiale sanitario, sostituisce il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione dell'opera pubblica oggetto di accertamento. 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modificazioni, da rilasciarsi entro centottanta giorni dalla richiesta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, non comporta l'obbligo del rilascio della concessione edilizia comunale. Art. 150. Contributi per impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani 1. L'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 è così modificato: 'Ai comuni, consorzi di comuni ed ai comuni misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino al 100 per cento della spesa relativa per la costruzione, l'acquisto, il completamento e la bonifica di impianti di smaltimento di rifiuti solidi. l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle richieste dei comuni e dei consorzi, da presentare entro il primo trimestre di ciascun anno, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere'. Art. 151. Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 1979 1. All'articolo 10 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è aggiunto il seguente alinea: - costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli impianti di depurazione. Art. 152. Parchi urbani e suburbani 1. Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo 86203 del bilancio della regione, rubrica Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Protezione della natura, parchi e riserve è incrementato di lire 30.000 milioni quale contributo da destinare alle province regionali ed ai comuni per l'acquisizione, l'impianto e la gestione di parchi urbani e suburbani con priorità agli interventi mirati al recupero di aree degradate ricadenti all'interno del perimetro del centro edificato definito ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865 del 1971. Art. 153. Piano smaltimenti rifiuti solidi urbani 1. Al fine di fronteggiare situazioni di grave emergenza ambientale in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani, nelle more dell'attuazione del piano di smaltimento di cui all'articolo 5, lettera a) del DPR 915/82, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere contributi ai comuni che provvedono in maniera autonoma allo smaltimento degli stessi per la costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione o manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ancorchè attivati per far fronte ad eccezionali od urgenti necessità di tutela ambientale ed igienico sanitaria. 2. Nella formulazione del programma verrà data priorità a quei comuni i cui impianti di smaltimento sono posti anche a servizio di altri comuni. Art. 154. Interventi di protezione e risanamento ambientale 1. La Regione siciliana provvede al finanziamento di progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate da eventi naturali e/o determinati da interventi antropici. 2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, formula il programma di interventi. 3. La formulazione del programma deve essere effettuata tenendo conto dell'inquadramento territoriale, dello stato di degrado, dei fattori di rischio, delle caratteristiche tecniche e dell'analisi finanziaria ed economica dei progetti. Art. 155. Incentivazione allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1. La regione siciliana promuove ed incentiva l'attività di volontariato finalizzata alla pulizia, bonifica e risanamento, anche derivante dallo smaltimento abusivo di rifiuti, delle aree di pubblica proprietà quali strade, piazze, spiagge, coste, fiumi, torrenti, boschi nonchè aree di rilevante interesse paesaggistico - ambientale anche sottoposti a tutela. 2. A tal fine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula annualmente un programma di contributi da destinare a cooperative giovanili e/o di volontariato nonchè alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente individua i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi. Art. 156. Raccolta plastica degli impianti serricoli 1. Al fine di consentire le azioni di raccolta e di riciclaggio della plastica fuori uso nelle aree interessate da impianti serricoli è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso. 2. Le somme occorrenti saranno assegnate alle province regionali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base di comprovate istanze di intervento finanziario presentate alle province medesime. Titolo XV Disposizioni in materia di contabilità e di bilancio Art. 157. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono aggiunte le parole 'elaborato in termini di competenza'. 2. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77, dopo le parole 'quello annuale' sono aggiunte le seguenti: ', contenuti in un solo documento,'. 3. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77 è abrogato. 4. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 47/77 sono aggiunte le parole : 'e di cassa'. 5. Sono abrogati i commi secondo, terzo e settimo dell'art. 4 della legge regionale n. 47/77. 6. All'art. 4 della legge regionale n. 47/77, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 'Nel quadro generale riassuntivo è data altresì distinta indicazione dei seguenti risultati differenziali: 1) risparmio pubblico (differenza tra entrate e spese correnti); 2) indebitamento o accreditamento netto (differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni finanziarie per partecipazioni e conferimenti, per concessione e riscossione di crediti e per accensione e rimborso di prestiti); 3) saldo netto da impiegare o da finanziare (differenza tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di prestiti); 4) ricorso al mercato (differenza tra il totale delle entrate, escluse le operazioni di accensione di prestiti, ed il totale delle spese). Nella determinazione dei predetti risultati differenziali non si tiene conto delle entrate e spese per partite di giro'. 7. All'art. 5 della legge regionale n. 47/77, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: 'Per ciascun capitolo di entrata e di spesa sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio annuale si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno in cui il bilancio annuale si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio annuale si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui; d) l'ammontare delle previsioni di competenza per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale e nel complesso. Fra le previsioni di competenza del primo anno è altresì iscritto il saldo finanziario presunto al termine dell' esercizio precedente. Fra le previsioni di cassa è inoltre iscritto il saldo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Formano oggetto di approvazione legislativa solo gli stanziamenti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento'. 8. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 47/77 è sostituito dal seguente: 'Non possono essere istituiti in bilancio più capitoli relativi ad entrate e spese aventi lo stesso oggetto, salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma; i capitoli di spesa comuni a più amministrazioni sono allocati alla Presidenza della Regione o nell'Amministrazione la cui competenza è prevalente e la relativa gestione può essere attribuita anche alle altre amministrazioni secondo una ripartizione degli stanziamenti indicati in appositi allegati al bilancio. Fermo restando lo stanziamento di ciascun capitolo, la ripartizione può essere modificata durante l'esercizio con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze, in base ad accertate esigenze'. 9. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 47/77 è aggiunto il seguente articolo: 'Art. 5 bis - Classificazione delle entrate e delle spese.- Le entrate del bilancio annuale e pluriennale della legione sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo 01 - Entrate correnti tributarie Titolo 02 - Entrate correnti extra tributarie Titolo 03 - Entrate in conto capitale Titolo 04 - Entrate per accensione di prestiti Titolo 05 - Entrate per partite di giro Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in Categorie secondo la loro natura e in Capitoli secondo il loro oggetto. Le spese di bilancio annuale e pluriennale della Regione sono ripartite per amministrazioni alle quali ne è attribuita la gestione e, nell'ambito di ciascuna amministrazione, nei seguenti titoli: Titolo 01 - Spese correnti di gestione Titolo 02 - Spese correnti operative Titolo 03 - Spese in conto capitale Titolo 04 - Spese per rimborso di prestiti Titolo 05 - Spese per partite di giro Nell'ambito di ciascun titolo, le spese si ripartiscono in Categorie secondo l'analisi economica e in Capitoli secondo il loro oggetto. In appositi allegati al bilancio le entrate sono riclassificate per Capitoli secondo gli organi e i servizi responsabili dell'accertamento e della riscossione; le spese sono riclassificate per Rubriche secondo gli organi e i servizi cui spetta la relativa gestione. Sia le entrate che le spese sono altresì riclassificate, in appositi riassunti, secondo la natura dei fondi e in relazione alle esigenze di coordinamento e consolidamento dei conti pubblici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni'. 10. L'articolo 9 della legge regionale n. 47/77 è sostituito dal seguente: 'Art. 9 - Assestamento e variazioni di bilancio - Entro il mese di giugno di ciascun anno il governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale sulla scorta dei risultati dell'esercizio precedente accertati con il relativo rendiconto generale consuntivo presentato alla Corte dei conti per la parifica. Con l'assestamento si provvede all'aggiornamento dei dati presunti di cui all'articolo 5 nonchè alle altre occorrenti variazioni di bilancio. Con decreti dell'Assessore regionale per il bailancio e le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, sono disposte le variazioni al bilancio annuale, sia in termini di competenza che di cassa, necessarie per: a) l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione; b) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, nonchè di nuovi capitoli di entrata o di spesa per la gestione dei residui; c) l'integrazione degli stanziamento dei capitoli relativi ad oneri inderogabili aventi natura obbligatoria, mediante prelevamento dell'apposito fondo di riserva all'uopo costituito; d) il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui alla lettera c); e) il pagamento dei residui passivi del conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, a seguito di motivata richiesta delle competenti amministrazioni e limitatamente ai pagamenti da effettuare entro l'esercizio, mediante prelevamento dell'apposito fondo di riserva di conto capitale a tal fine costituito; f) l'iscrizione in bilancio di somme in corrispondenza con i correlativi accertamenti di entrata effettuati nel medesimo esercizio. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da registrarsi alla Corte dei Conti e previa delibera della Giunta regionale, sono disposte le variazioni al bilancio annuale, sia in termini di competenza che di cassa, necessarie per: a) provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al secondo comma, lettera c ed alla successiva lettera b e che comunque non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, prelevando le somme occorrenti dall'apposito 'fondo di riserva per le spese impreviste' a tal fine istituito in bilancio; b) provvedere alla restituzione di somme indebitamente riscosse, per integrare gli stanziamenti relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonchè per integrare le dotazioni dei fondi di riserva di cui al comma 2 lettere c ed e. Al bilancio della Regione sono allegati appositi elenchi relativi ai capitoli di cui al comma 2, lettera c e al comma 3 lettera b ed alle spese per le quali può provvedersi a norma del comma 3 lettera a. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione sono allegati due elenchi rispettivamente dei decreti di cui al comma 3 lettera a e dei decreti di cui al comma 3, lettera b, con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto alle relative variazioni di bilancio. Con decreti dell'Assessore Regionale per il bilancio e le finanze, non soggetti a controllo, sono disposte inoltre le variazioni al solo bilancio di cassa, prelevando le somme occorrenti dall'apposito fondo di riserva a tal fine costituito. Al pagamento delle spese eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa può provvedere direttamente l'Amministrazione competente, previo nulla osta dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle finanze, con le disponibilità dei corrispondenti capitoli del bilancio in corso, mediante provvedimenti corredati della richiesta degli aventi diritto, per le spese occorrenti, e della documentazione comprovante le obbligazioni assunte dall'Amministrazione e limitatamente ai pagamenti da effettuare entro l'esercizio per le spese in conto capitale. Il reintegro delle somme utilizzate per il pagamento dei residui perenti reclamati dagli aventi diritto è effettuato, previa richiesta dell'Ammnistrazione interessata in caso di necessità, mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di prelevamento degli appositi fondi di riserva'. 11. Gli articoli 12 bis e 17 della legge regionale 47/77 sono abrogati. Art. 158. 1. La presente legge sarà pubblica nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.