FRANCIA RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE Dicembre 2014 Il
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FRANCIA RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE Dicembre 2014 Il
FRANCIA RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE Dicembre 2014 Il quadro strategico di recepimento delle direttive del Governo annunciato il 12 marzo si articola in tre fasi: 1) innanzitutto, la previsione di un decreto di anticipato recepimento di talune misure urgenti da emanarsi entro l’estate 2014; 2) poi, una seconda fase di trasposizione delle direttive appalti pubblici nei settori classici e speciali mediante un atto di delega del Parlamento al Governo da assumersi nel 2° semestre 2014, per consentire poi al Governo di emanare le disposizioni normative mediante Ordonnance da pubblicare nel 1° semestre 2015; 3) infine, per la trasposizione della direttiva concessioni, è prevista una legge che dovrebbe essere approvata entro fine 2015. Al momento, dunque, risulta completata la prima fase mediante 2 provvedimenti: A) la trasposizione accelerata delle misure di semplificazione di cui al Decreto n° 2014/1097 del 26 settembre 2014 contenente misure di semplificazione per le PMI e per l’innovazione (e la cui proposta è stata oggetto di una consultazione on line di circa 2 mesi di durata in ossequio al principio del debat public preventivo) con l’obiettivo di “modificare il Code e i decreti di applicazione dell’Ordonnance n° 2005/649 sul PPP” (in vigore il 1° ottobre 2014). Quanto al merito, il primo punto attiene al “plafonement” del fatturato delle imprese esigibile nelle gare che viene fissato nel massimo a due volte il valore presunto dell’appalto e, più in generale, ancorato a una valutazione della cifra d’affari minima necessaria in rapporto alla tipologia di appalto per la buona esecuzione del contratto. L’obiettivo dichiarato è quello di tener conto nel contesto generale di crisi delle limitate capacità finanziarie delle PMI, soprattutto di quelle di più recente costituzione. Tale disposizione riguarda tutti gli appalti e gli accordi quadro sia nei settori classici che speciali e per ogni tipologia di procedura. Il secondo grande aspetto di merito del decreto è quello dell’alleggerimento dell’obbligo di produzione dei documenti di partecipazione, che è indicato come ancora troppo complesso e costituente spesso un ostacolo all’accesso della gara. In questo caso, due sono le misure prescritte: 1) dispensa per le imprese dal dover fornire documenti accessibili on line per la stazione appaltante; 2) dispensa per le imprese dal dover fornire documenti ancora validi già forniti nel quadro di una procedura precedente con la stessa stazione appaltante. Quanto al punto 1), l’accessibilità on line gratuita ai documenti richiesta nel bando per la dispensa costituisce un obbligo per le stazioni appaltanti, esteso ai casi di esclusione dalle gare mediante verifica on line delle cause di esclusione (ad esempio il casellario giudiziario) con onere per le imprese di fornire unicamente i riferimenti informatici per tali verifiche on line. Quanto al punto 2), si afferma il principio del “Ditecelo una sola volta”, principio riferito al caso di gare dello stesso ente, con l’avvertenza che questi deve averlo specificato nel bando e che il candidato abbia confermato la validità attuale dei documenti già prodotti. Inoltre, va notato che una buona parte del Decreto è dedicato al partenariato per l’innovazione, con l’obiettivo di stimolare e sostenere l’innovazione, soprattutto negli appalti con verifica di pre-commercializzazione e di R&S: questa disposizione si inquadra nella lunga tradizione dei Governi francesi di supporto alle formule di negoziazione e di ricerca di soluzioni innovative, come peraltro già avvenuto dopo l’approvazione della Direttiva 18 con il dialogo competitivo, reso addirittura possibile anche nel sottosoglia. Sempre nell’ambito della prima fase, è stato emanato B) il Decreto n° 2014-1341 del 6 novembre 2014 relativo ai contratti di concessione di lavori pubblici contenente varie disposizioni in materia di contratti pubblici. L’ambito oggettivo del decreto è quello pubblico classico, più eventuali operatori economici a carattere pubblico. L’oggetto della nuova disciplina attiene unicamente alla concessioni di lavori pubblici e l’entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2015: si applica oltre che ai contratti di concessione di lavori da bandire anche a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore. Il decreto traspone in maniera accelerata il punto b del par. 1 dell’art. 43 della Direttiva 2014/23/UE e contiene la definizione dei criteri che consentono di modificare i contratti di concessione di lavori pubblici in corso di esecuzione per conferire lavori supplementari al concessionario iniziale, al di fuori dell’ipotesi della sopravvenienza di una circostanza imprevista. Queste disposizioni sono integrate in un nuovo articolo 13-1 del decreto n° 2010-406 del 26 aprile 2010 relativo soprattutto alle concessioni di lavori pubblici. Nello specifico, l’art. 1 prevede la modificabilità del contratto, senza nuova procedura di gara, per l’attribuzione di lavori o servizi supplementari divenuti necessari e non figuranti nella concessione iniziale nelle seguenti ipotesi: 1) risulti impossibile per ragioni economiche o tecniche attinenti ad esigenze di intercambiabilità o interoperabilità relative ad attrezzature, ai servizi o alle installazioni esistenti acquisite nel quadro della concessione iniziale; 2) risulti per l’ente concedente un impedimento maggiore o costituisca un aumento sostanziale dei costi. L’aumento dei lavori o servizi supplementari non può essere superiore al 50% del valore iniziale del contratto; quando più modifiche successive sono apportate, tale limite si applica all’ammontare di ciascuna modifica. Nel caso di modifiche al contratto di concessione deve essere data comunicazione all’Ufficio delle pubblicazioni della UE. Come previsto dal programma strategico sopra richiamato, la seconda fase ha visto l’avvio con la pubblicazione nel JORF n° 0295 del 21 dicembre 2014 della legge n° 2014-1545 relativa alla semplificazione della vita delle imprese e ad altre misure di semplificazione (Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la semplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives). In particolare, nel rispetto dei principi costituzionali, l’art. 42 (Chapitre VI: Autres mesures de simplification) contiene la delega al Governo per assumere mediante Ordonnance le necessarie misure di recepimento della D. 2014/24/UE e della D. 2014/25/UE, relative agli appalti pubblici, secondo 5 criteri generali: 1) Razionalizzazione delle norme di tutti gli appalti pubblici ai sensi del diritto dell’Unione relative a: a) regole generali di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti; b) quadro giuridico applicabile ai contratto globali, anche settoriali, al fine di armonizzare le regole relative a tali contratti. 2) Esplicitazione delle finalità delle autorizzazioni all’occupazione delle proprietà delle persone giuridiche pubbliche e i loro rapporti con il diritto dei contratti pubblici. 3) Previsione per i contratti globali dei seguenti aspetti: a) modalità di elaborazione delle valutazioni preliminari all’aggiudicazione al fine di rinforzare la sicurezza giuridica e finanziaria di tali contratti: b) condizioni di ricorso e di messa in essere di tali contratti in modo da circoscrivere il loro utilizzo; c) fissazione di una soglia finanziaria a partire dalla quale il ricorso a tale contratto è possibile. 4) Modificazioni ritenute necessarie per assicurare il rispetto della gerarchia delle norme e la coerenza redazionale dei testi in tal modo assemblati, con l’intento di armonizzare lo stato del diritto, rimediare ad eventuali errori e abrogare le disposizioni divenute senza oggetto. 5) Segue la previsione dell’adattamento ai contesti particolari delle varie terre d’oltre mare. 6) Infine nel II paragrafo dell’art. 42 è previsto che le nuove norme non possano applicarsi alle procedure avviate in data anteriore al 1° gennaio 2016. Tale 2ª fase si completa con la pubblicazione il 22/12/2014 nel sito MINEFI, sezione DAJ – marchés publics – dell’avvio della consultazione pubblica on line del progetto di Ordonnance e relativo Studio d’Impatto, con termine previsto al 30 gennaio 2015. PROGETTO DI ORDONNANCE E STUDIO D’IMPATTO Il progetto di Ordonnance relativo agli appalti pubblici presenta 82 articoli suddivisi in due parti principali più due altre di completamento: la terza (non sviluppata nel testo) è relativa alle norme per i vari territori di oltre mare e la quarta (intitolata Disposizioni diverse) è suddivisa in 5 articoli (denominati provvisoriamente con lettere), essenzialmente di raccordo con le leggi e i vari codici in vigore. Da notare in particolare che l’articolo C prevede che l’entrata in vigore dell’Ordonnance comporti l’abrogazione del Code des marchés publics vigente (2006). La finalità dell’Ordonnance e il suo carattere strategico sono esplicitati nel documento di analisi d’impatto (Fiche d’impact) che si può riassumere nel criterio “trasporre le direttive e semplificare l’architettura giuridica esistente” (punto 1.2) dove è detto: “Il progetto di Ordonnance fissa i grandi principi di livello legislativo. L’essenziale della trasposizione delle nuove direttive, che riguarda soprattutto le modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici, si effettuerà attraverso misure regolamentari d’applicazione”. La relazione prosegue poi affermando che le previste misure regolamentari saranno a loro volta oggetto di studio d’impatto e saranno la base del futuro Code de la commande publique, la cui elaborazione inizierà nel 2016. Il progetto di Ordonnance dunque modificherà e razionalizzerà le regole applicabili agli appalti pubblici e all’insieme dei committenti pubblici in un corpo unico di norme, di numero più contenuto dell’attuale attuando una prima misura essenziale: la qualifica uniforme dei contratti pubblici quali contratti amministrativi soggetti ad un regime unico di impugnative giurisdizionali. La semplificazione e la chiarificazione dei testi riguarderà anche i contratti globali e quelli di partenariato, soggetti attualmente a molte disposizioni create con provvedimenti diversi e sovrapposti nel tempo. In pratica, la semplificazione degli appalti pubblici e dei contratti globali e PPP, chiarisce la relazione “le cui disposizioni sono disperse in 17 principali “vettori” giuridici diversi (3 Codes: - CMP, Codice delle collettività territoriali e Codice della proprietà degli enti pubblici-); 10 leggi, 4 decreti e varia giurisprudenza”, saranno assemblate nella Ordonnance e in 1 o 2 Decreti di applicazione, permettendo così una riduzione del 40% del numero degli articoli, con la previsione di riduzione degli attuali 507 articoli a 291).