FRANCIA RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE Dicembre 2014 Il

Transcript

FRANCIA RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE Dicembre 2014 Il
FRANCIA
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE
Dicembre 2014
Il quadro strategico di recepimento delle direttive del Governo annunciato il 12 marzo si
articola in tre fasi: 1) innanzitutto, la previsione di un decreto di anticipato recepimento di
talune misure urgenti da emanarsi entro l’estate 2014; 2) poi, una seconda fase di
trasposizione delle direttive appalti pubblici nei settori classici e speciali mediante un atto di
delega del Parlamento al Governo da assumersi nel 2° semestre 2014, per consentire poi al
Governo di emanare le disposizioni normative mediante Ordonnance da pubblicare nel 1°
semestre 2015; 3) infine, per la trasposizione della direttiva concessioni, è prevista una
legge che dovrebbe essere approvata entro fine 2015.
Al momento, dunque, risulta completata la prima fase mediante 2 provvedimenti: A) la
trasposizione accelerata delle misure di semplificazione di cui al Decreto n° 2014/1097 del
26 settembre 2014 contenente misure di semplificazione per le PMI e per l’innovazione (e la
cui proposta è stata oggetto di una consultazione on line di circa 2 mesi di durata in ossequio
al principio del debat public preventivo) con l’obiettivo di “modificare il Code e i decreti di
applicazione dell’Ordonnance n° 2005/649 sul PPP” (in vigore il 1° ottobre 2014).
Quanto al merito, il primo punto attiene al “plafonement” del fatturato delle imprese esigibile
nelle gare che viene fissato nel massimo a due volte il valore presunto dell’appalto e, più in
generale, ancorato a una valutazione della cifra d’affari minima necessaria in rapporto alla
tipologia di appalto per la buona esecuzione del contratto.
L’obiettivo dichiarato è quello di tener conto nel contesto generale di crisi delle limitate
capacità finanziarie delle PMI, soprattutto di quelle di più recente costituzione.
Tale disposizione riguarda tutti gli appalti e gli accordi quadro sia nei settori classici che
speciali e per ogni tipologia di procedura.
Il secondo grande aspetto di merito del decreto è quello dell’alleggerimento dell’obbligo di
produzione dei documenti di partecipazione, che è indicato come ancora troppo complesso e
costituente spesso un ostacolo all’accesso della gara.
In questo caso, due sono le misure prescritte:
1) dispensa per le imprese dal dover fornire documenti accessibili on line per la stazione
appaltante;
2) dispensa per le imprese dal dover fornire documenti ancora validi già forniti nel
quadro di una procedura precedente con la stessa stazione appaltante.
Quanto al punto 1), l’accessibilità on line gratuita ai documenti richiesta nel bando per la
dispensa costituisce un obbligo per le stazioni appaltanti, esteso ai casi di esclusione dalle
gare mediante verifica on line delle cause di esclusione (ad esempio il casellario giudiziario)
con onere per le imprese di fornire unicamente i riferimenti informatici per tali verifiche on
line.
Quanto al punto 2), si afferma il principio del “Ditecelo una sola volta”, principio riferito al
caso di gare dello stesso ente, con l’avvertenza che questi deve averlo specificato nel bando e
che il candidato abbia confermato la validità attuale dei documenti già prodotti.
Inoltre, va notato che una buona parte del Decreto è dedicato al partenariato per
l’innovazione, con l’obiettivo di stimolare e sostenere l’innovazione, soprattutto negli appalti
con verifica di pre-commercializzazione e di R&S: questa disposizione si inquadra nella lunga
tradizione dei Governi francesi di supporto alle formule di negoziazione e di ricerca di
soluzioni innovative, come peraltro già avvenuto dopo l’approvazione della Direttiva 18 con il
dialogo competitivo, reso addirittura possibile anche nel sottosoglia.
Sempre nell’ambito della prima fase, è stato emanato B) il Decreto n° 2014-1341 del 6
novembre 2014 relativo ai contratti di concessione di lavori pubblici contenente varie
disposizioni in materia di contratti pubblici.
L’ambito oggettivo del decreto è quello pubblico classico, più eventuali operatori economici a
carattere pubblico.
L’oggetto della nuova disciplina attiene unicamente alla concessioni di lavori pubblici e
l’entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2015: si applica oltre che ai contratti di concessione di
lavori da bandire anche a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore.
Il decreto traspone in maniera accelerata il punto b del par. 1 dell’art. 43 della Direttiva
2014/23/UE e contiene la definizione dei criteri che consentono di modificare i contratti di
concessione di lavori pubblici in corso di esecuzione per conferire lavori supplementari al
concessionario iniziale, al di fuori dell’ipotesi della sopravvenienza di una circostanza
imprevista.
Queste disposizioni sono integrate in un nuovo articolo 13-1 del decreto n° 2010-406 del 26
aprile 2010 relativo soprattutto alle concessioni di lavori pubblici.
Nello specifico, l’art. 1 prevede la modificabilità del contratto, senza nuova procedura di gara,
per l’attribuzione di lavori o servizi supplementari divenuti necessari e non figuranti nella
concessione iniziale nelle seguenti ipotesi:
1) risulti impossibile per ragioni economiche o tecniche attinenti ad esigenze di
intercambiabilità o interoperabilità relative ad attrezzature, ai servizi o alle
installazioni esistenti acquisite nel quadro della concessione iniziale;
2) risulti per l’ente concedente un impedimento maggiore o costituisca un aumento
sostanziale dei costi.
L’aumento dei lavori o servizi supplementari non può essere superiore al 50% del valore
iniziale del contratto; quando più modifiche successive sono apportate, tale limite si applica
all’ammontare di ciascuna modifica.
Nel caso di modifiche al contratto di concessione deve essere data comunicazione all’Ufficio
delle pubblicazioni della UE.
Come previsto dal programma strategico sopra richiamato, la seconda fase ha visto l’avvio con
la pubblicazione nel JORF n° 0295 del 21 dicembre 2014 della legge n° 2014-1545 relativa alla
semplificazione della vita delle imprese e ad altre misure di semplificazione (Loi n° 2014-1545
du 20 décembre 2014 relative à la semplification de la vie des entreprises et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives).
In particolare, nel rispetto dei principi costituzionali, l’art. 42 (Chapitre VI: Autres mesures de
simplification) contiene la delega al Governo per assumere mediante Ordonnance le
necessarie misure di recepimento della D. 2014/24/UE e della D. 2014/25/UE, relative agli
appalti pubblici, secondo 5 criteri generali:
1) Razionalizzazione delle norme di tutti gli appalti pubblici ai sensi del diritto
dell’Unione relative a:
a) regole generali di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti;
b) quadro giuridico applicabile ai contratto globali, anche settoriali, al fine di
armonizzare le regole relative a tali contratti.
2) Esplicitazione delle finalità delle autorizzazioni all’occupazione delle proprietà delle
persone giuridiche pubbliche e i loro rapporti con il diritto dei contratti pubblici.
3) Previsione per i contratti globali dei seguenti aspetti:
a) modalità di elaborazione delle valutazioni preliminari all’aggiudicazione al fine di
rinforzare la sicurezza giuridica e finanziaria di tali contratti:
b) condizioni di ricorso e di messa in essere di tali contratti in modo da circoscrivere il
loro utilizzo;
c) fissazione di una soglia finanziaria a partire dalla quale il ricorso a tale contratto è
possibile.
4) Modificazioni ritenute necessarie per assicurare il rispetto della gerarchia delle norme
e la coerenza redazionale dei testi in tal modo assemblati, con l’intento di armonizzare
lo stato del diritto, rimediare ad eventuali errori e abrogare le disposizioni divenute
senza oggetto.
5) Segue la previsione dell’adattamento ai contesti particolari delle varie terre d’oltre
mare.
6) Infine nel II paragrafo dell’art. 42 è previsto che le nuove norme non possano
applicarsi alle procedure avviate in data anteriore al 1° gennaio 2016.
Tale 2ª fase si completa con la pubblicazione il 22/12/2014 nel sito MINEFI, sezione DAJ –
marchés publics – dell’avvio della consultazione pubblica on line del progetto di
Ordonnance e relativo Studio d’Impatto, con termine previsto al 30 gennaio 2015.
PROGETTO DI ORDONNANCE E STUDIO D’IMPATTO
Il progetto di Ordonnance relativo agli appalti pubblici presenta 82 articoli suddivisi in
due parti principali più due altre di completamento: la terza (non sviluppata nel testo) è
relativa alle norme per i vari territori di oltre mare e la quarta (intitolata Disposizioni
diverse) è suddivisa in 5 articoli (denominati provvisoriamente con lettere),
essenzialmente di raccordo con le leggi e i vari codici in vigore. Da notare in particolare
che l’articolo C prevede che l’entrata in vigore dell’Ordonnance comporti l’abrogazione del
Code des marchés publics vigente (2006).
La finalità dell’Ordonnance e il suo carattere strategico sono esplicitati nel documento di
analisi d’impatto (Fiche d’impact) che si può riassumere nel criterio “trasporre le direttive
e semplificare l’architettura giuridica esistente” (punto 1.2) dove è detto:
“Il progetto di Ordonnance fissa i grandi principi di livello legislativo. L’essenziale della
trasposizione delle nuove direttive, che riguarda soprattutto le modalità di aggiudicazione
degli appalti pubblici, si effettuerà attraverso misure regolamentari d’applicazione”.
La relazione prosegue poi affermando che le previste misure regolamentari saranno a loro
volta oggetto di studio d’impatto e saranno la base del futuro Code de la commande
publique, la cui elaborazione inizierà nel 2016.
Il progetto di Ordonnance dunque modificherà e razionalizzerà le regole applicabili agli
appalti pubblici e all’insieme dei committenti pubblici in un corpo unico di norme, di
numero più contenuto dell’attuale attuando una prima misura essenziale: la qualifica
uniforme dei contratti pubblici quali contratti amministrativi soggetti ad un regime unico
di impugnative giurisdizionali.
La semplificazione e la chiarificazione dei testi riguarderà anche i contratti globali e quelli
di partenariato, soggetti attualmente a molte disposizioni create con provvedimenti
diversi e sovrapposti nel tempo.
In pratica, la semplificazione degli appalti pubblici e dei contratti globali e PPP, chiarisce la
relazione “le cui disposizioni sono disperse in 17 principali “vettori” giuridici diversi (3
Codes: - CMP, Codice delle collettività territoriali e Codice della proprietà degli enti
pubblici-); 10 leggi, 4 decreti e varia giurisprudenza”, saranno assemblate nella
Ordonnance e in 1 o 2 Decreti di applicazione, permettendo così una riduzione del 40%
del numero degli articoli, con la previsione di riduzione degli attuali 507 articoli a 291).