Attribuzione di usufrutto generale

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Attribuzione di usufrutto generale
Tribunale - Trento Civile
Sentenza del 30 ottobre 2013, n. 965
Integrale
Data Udienza: 23/10/2013
Presidente Sezione: Beghini R.
Relatore: Segna G.
Attore: CICOLINI LUIGIA ED ALTRI
Convenuto: BUSETTI SIRA ED ALTRI
TESTAMENTO - PRINCIPIO DELL'INTANGIBILITÀ DELLA QUOTA DI LEGITTIMA - PRINCIPIO CHE DEVE INTENDERSI
SOLTANTO IN SENSO QUANTITATIVO E NON ANCHE IN SENSO QUALITATIVO - TESTATORE - SODDISFACIMENTO
DELLE RAGIONI DEI LEGITTIMARI CON BENI - BENI DI QUALUNQUE NATURA PURCHÉ COMPRESI NELL'ASSE
EREDITARIO - NON VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 536 E 540 C.C. - IPOTESI IN CUI IL TESTATORE LASCI
AL CONIUGE L'USUFRUTTO GENERALE SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI NONCHÉ LA PIENA PROPRIETÀ DI CREDITI,
CONTANTI, DEPOSITI BANCARI E POSTALI - VALORE DI DETTI BENI COPRE LA QUOTA RISERVATA AL CONIUGE ATTRIBUZIONE DELL'USUFRUTTO GENERALE - IMPOSSIBILITÀ DI CONFIGURARE UN LEGATO - ISTITUZIONE DI
EREDE - ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ PIENA DI ALCUNE CATEGORIE DI BENI - BENI INTESI COME QUOTA DEI
BENI DEL TESTATORE - USUFRUTTO GENERALE SUI BENI EREDITARI - FATTISPECIE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. R. Beghini - Presidente Dott. G. Barbato - Giudice Dott. G. Segna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1476 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2011 e promossa con atto di citazione notificato il
14.11.2010 da
CI.LU. E CI.MA. elettivamente domiciliate in Trento presso l'avv. M.Ca. e l'avv. L.Ca. che le rappresentano e difendono
in virtù di procura speciale a margine dell'atto introduttivo
Attrici
contro
BU.SI. rappresentata dall'amministratore di sostegno Vi.Ap.
elettivamente domiciliata in Cles presso l'avv. L.Fa. che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine
della comparsa di costituzione
Convenuta
contro
CI.AN.
elettivamente domiciliato in Cles presso l'avv. G.De. che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine
della comparsa di costituzione
Convenuto
Avente ad oggetto: azione di riduzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.11.2010 Ci.Lu. e Ci.Ma. hanno convenuto in giudizio il fratello Ci.An. e la madre
Bu.Si., asserendo che in data 16.1.2006 era morto il padre, Ci.Co., il quale aveva disposto delle proprie sostanze con
testamento olografo dd. 8.12.1991, nominando erede universale il figlio, con usufrutto alla moglie su tutti i beni e
lasciando alle figlie una quota pari alla legittima. Hanno precisato che l'asse ereditario era costituito dalla p.m. 1 della
p.ed. (...), dalle pp.edd. (...) (cortili), dalle pp.ff. (...) c.c. Ta. e dai mobili e dalle attrezzature agricole.
Hanno chiesto che previa riduzione dell'usufrutto, ove lo stesso fosse lesivo della legittima, fosse accertato che alle
figlie spettava una quota pari ai 2/9 ciascuna dell'asse ereditario e fosse disposta la divisione dei beni; in via
subordinata, hanno chiesto che Ci.An. fosse condannato a corrispondere loro una somma di denaro a liquidazione della
loro quota di legittimare. Con comparsa dd. 20.12.2010 si è costituito Ci.An. affermando di aver sostenuto la spesa di
Euro 825,53 per la pubblicazione del testamento, di Euro 597,00 per la presentazione della dichiarazione di successione
e di Euro 605,20 per l'accatastamento delle pp.edd. (...) e che le attrici, in seguito alla presentazione di un decreto
ingiuntivo, avevano provveduto al rimborso della loro quota.
Ha asserito che la quota spettante alle attrici era pari ad 1/6 ciascuna e che il de cuius aveva disposto un legato di
usufrutto in favore del coniuge, in sostituzione della legittima.
Ha asserito di aver sostenuto spese per la conservazione ed il miglioramento dei beni comuni, importi che si riservava
di specificare.
Ha chiesto, pertanto, che i beni ereditari fossero divisi. Con comparsa dd. 21.12.2010 si è costituita Bu.Si., in persona
dell'amministratore di sostegno, asserendo che il valore dell'usufrutto non superava il valore della legittima spettantele.
Ha ricordato che alla moglie spettava, inoltre, il diritto di abitazione sulla casa coniugale.
Ha dichiarato di essere disponibile in via subordinata a rinunciare al diritto di usufrutto sui fondi agricoli.
Con testamento dd. 8.12.1991 il de cuius, Ci.Co., ha disposto in questo senso del proprio patrimonio -."nomino e
istituisco erede universale mio figlio Ci.An. Lascio la quota di legittima alle mie figlie Lu. e Ma. Lascio l'usufrutto di tutta
la mia sostanza a mia moglie Bu.Si.".
Deve, in primo luogo, valutarsi se l'attribuzione dell'usufrutto generale sui beni ereditari possa configurare una
istituzione di erede ovvero un legato.
Tale questione è controversa sia in dottrina e giurisprudenza; al riguardo, si rileva che ad un orientamento pregresso
(Cass. n. 2609/1972; Cass. n. 986/1979; si veda però anche Cass. n. 1557/2010, la quale, tuttavia, nella motivazione si
limita a richiamare la pronuncia del 1979) - il quale ritiene che ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il
beneficiario non succede "in universum ius" del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede - si è contrapposto
un difforme e più recente orientamento secondo cui (Sentenza n. 13310 del 12/09/2002) "il principio dell'intangibilità
della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il
testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni - di qualunque natura - purché compresi nell'asse ereditario; ne
consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 cod. civ. il testatore che abbia lasciato al coniuge l'usufrutto
generale sui beni mobili e immobili nonché la piena proprietà di crediti, contanti, depositi bancari e postali, sempre che
il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce
assegnazione di legato, ma istituzione di erede, e che l'attribuzione della proprietà piena di alcune categorie di beni
vale come istituzioni di erede, se essi sono intesi come quota dei beni del testatore" (conforme Cass. n. 4435/2009).
A sostegno di tale tesi, parte della dottrina ha, tra l'altro, evidenziato alcuni elementi che caratterizzano la particolare
disciplina dell'usufrutto e la differenziano rispetto a quella del legato; ad esempio è stato rilevato come l'usufruttuario
risponda dei debiti ereditari nella misura e nei limiti di cui all'art. 1010 c.c. (mentre il legatario, di norma, non risponde
dei debiti, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal testatore ex art. 668 c.c.); inoltre, l'art. 1010 c.c.
prevede che, se è necessaria la vendita dei beni ereditari per provvedere al pagamento dei debiti, tale vendita deve
essere fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario e l'eventuale espropriazione forzata deve essere eseguita nei
confronti di entrambi (mentre, nell'ipotesi di un legato, i creditori possono agire nei confronti dei legatari solo in via di
regresso ex art. 495, 2 comma c.c. e non direttamente).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa più convincente tale secondo
orientamento e ritiene, quindi, che l'usufrutto generale sui beni ereditari debba configurarsi come istituzione di erede e
non come mero legato.
Pertanto, eredi testamentari del defunto Ci.Co. sono i tre figli e la moglie (alla quale è stato lasciato l'usufrutto generale
dei beni); la clausola testamentaria (Lascio la quota di legittima alle mie figlie Lu. e Ma.) deve essere interpretata nel
senso che il de cuius ha inteso lasciare a ciascuna figlia una quota pari ad 1/6 ciascuna dei beni residui (costituenti la
sola nuda proprietà), mentre le ulteriori quote, pari ai 4/6, sono state attribuite al figlio maschio (essendo beneficiario
della parte restante dell'eredità).
Invero, ex art. 542 c.c., in caso di concorso di coniuge e più figli, "ad essi è riservata la metà del patrimonio" (quindi
1/2: 3 = 1/6).
Il ctu geom. Za. ha determinato il valore dell'asse ereditario, quantificandolo in Euro 196,769,03; considerato che il
valore dell'usufrutto è pari ad Euro 68.869,16, ne consegue che il valore della nuda proprietà è pari ad Euro
127.899,87.
Si precisa che, al riguardo, non assume rilevanza il fatto che al coniuge spetti il diritto di abitazione ex art, 540 c.c.
sull'abitazione familiare, considerato che tale diritto non deve essere detratto dall'asse per provvedere alla
determinazione del relictum ex art. 556 c.c. (si veda, al riguardo, la Sentenza n. 9651 del 19/04/2013 la quale ha
cassato la sentenza di merito, la quale, allo scopo di determinare la legittima spettante ai figli del de cuius aveva
calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso
spettanti al coniuge). Pertanto, considerato che alle figlie spetta per testamento una quota pari ad 1/6 della nuda
proprietà, alle stesse, per testamento, spetterebbero beni per un valore di Euro 21.316,65 (Euro 127.899,87: 6). Per
determinare se vi è stata una lesione della legittima, dal relictum devono essere detratti i debiti ereditari, quantificabili
in Euro 825,53 per spese di pubblicazione del testamento (doc. 6), Euro 597,00 per imposte di successione (doc. 7) e
spese di accatastamento per Euro 605,20 (doc. 9), per complessivi Euro 2.027,73; pertanto, Euro 196.769,03 - Euro
2.027,73 = Euro 194.741,30:6 = Euro 32.456,88.
A fronte di una quota legittima di Euro 32.456,88 alle attrici è stata attribuita per testamento una quota pari ad Euro
21.316,65. Ne consegue che le disposizioni testamentarie sono lesive della legittima.
Al riguardo, si rileva che la signora Bu.Si., in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata tale lesione, ha
dichiarato di rinunciare al diritto di usufrutto sui fondi agricoli, con conservazione di tale diritto solo sulla casa di
abitazione.
Pur non avendo la convenuta indicato in modo preciso a quali fondi intenda riferirsi, si ritiene che essi possano
identificarsi con quelli - originariamente di proprietà del de cuius - che sono stati oggetto del contratto di affittanza
agraria in favore del figlio e quindi con le pp.ff. (...) e la quota della p.f. (...). Considerato che tali fondi hanno (secondo
quanto indicato dal ctu) un valore di Euro 59.509,03, ne consegue che, il valore dell'usufrutto sui beni residui (p.m. 1
p.ed. (...) e parti comuni e pp.edd. (...)) ammonta ad Euro 48.041,00 ( Euro 59.509,03 x 14 x 2,5% = Euro 20.828,16
= valore usufrutto per cui vi è stata rinuncia; Euro 137.260 x 14 x 2,5% = Euro
48.041,00 = valore usufrutto residuo).
Pertanto, per effetto della rinuncia all'usufrutto sui fondi di cui sopra, il valore dei beni da dividere tra i figli è pari ad
Euro 196.769,03 - Euro 48.041,00 = Euro 148.728,03.
Quindi, la quota di 1/6 dei beni ereditari spettanti alle attrici è pari ad Euro 24.788,00; ne consegue che, anche in
seguito alla rinuncia effettuata dalla signora Bu. al diritto di usufrutto su parte dei beni, permane la lesione alla
legittima delle attrici, pari ad Euro 7.668,88 (Euro 32.456,88 - Euro 24.788,00).
Si rileva che le attrici hanno rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni ad esercitare la domanda di riduzione
nei confronti della madre (la quale, tra l'altro, per effetto della intervenuta rinuncia ha ricevuto un diritto di valore
persino inferiore alla quota spettantele come legittimarla) ma hanno mantenuto la domanda avanzata in via
subordinata nei confronti dell'altro convenuto; tale domanda deve essere qualificata anch'essa come azione di
riduzione, in quanto si fa espresso riferimento alla qualità di legittimane delle attrici ed alla richiesta di liquidazione in
denaro della quota loro spettante per legge.
Pertanto, considerato che sulla richiesta di liquidazione in denaro non vi è stata alcuna espressa contestazione da parte
del convenuto, e che la disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima delle attrici è quella di cui ha
beneficiato Ci.An., ne consegue che il convenuto deve essere condannato a corrispondere a ciascuna attrice la somma
di Euro 32.456,88; trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria
secondo gli indici Istat dal 16.1.2006 alla data odierna e maggiorato degli interessi legali da calcolare sulla somma di
Euro 32.456,88 annualmente rivalutato, e con decorrenza dal 16.1.2006 alla data odierna; ed oltre ai soli interessi
legali sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo (Sentenza n. 6709 del
19/03/2010: "qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza,
nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato
valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca
l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione"). Infine, in relazione alla richiesta,
avanzata dal convenuto, di rimborso delle spese asseritamente effettuate per le migliorie e manutenzione dei beni
ereditari, si rileva come la relativa domanda - introdotta nella comparsa di costituzione - fosse nulla in quanto del tutto
indeterminata e generica.
Inoltre, le prove testimoniali offerta al riguardo sono inammissibili (cap. 7 e 8) in quanto le circostanze ivi capitolate
sono del tutto generiche, ovvero irrilevanti, in quanto non dirette a dimostrare l'urgenza, e quindi la rimborsabilità ex
art. 1110 c.c., della spese eventualmente sostenute dal comproprietario.
Deve, inoltre, essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la produzione documentale effettuata dal convenuto
con la comparsa conclusionale.
Pertanto, tale domanda deve essere respinta.
Le spese di lite delle attrici (e della ctu) vengono poste a carico del convenuto, attesa la sua sostanziale soccombenza;
ricorrono, invece, giustificati motivi - considerata la rinuncia all'usufrutto - per compensare le spese tra le attrici e la
convenuta.
Le spese e vanno liquidate in base ai nuovi parametri fissati dal D.M.
140/2012 (Cass. S.U. n. 17406/2012), e conformemente a quanto
richiesto nella nota spese; pertanto, a titolo di compenso, spetterà:
fase di studio: Euro 1.200,00
fase introduttiva: Euro 600,00
fase istruttoria: Euro 600,00
fase decisoria: Euro 1.800,00
totale Euro 4.200,00 per compensi ed Euro 412,15 per spese, oltre iva e cnpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione
respinta, così provvede:
1. Accerta e dichiara che Bu.Si. ha rinunciato all'usufrutto
gravante sulle pp.ff. (...) c.c. Ta.;
2. accerta che - ai sensi dell'art. 553 c.c. - il valore dei beni sui quali calcolare la massa ereditaria è pari ad Euro
194.741,30 e che la quota di legittima spettante a ciascuna attrice è pari ad Euro 32.456,88;
3. accerta che le disposizioni testamentarie in favore di Ci.An. ledono la quota di legittima spettante alle attrici e,
pertanto, condanna Ci.An. a corrispondere a Ci.Lu. ed a Ci.Ma. la somma di Euro 32.456,88 ciascuna, oltre alla
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 16.1.2006 alla data odierna ed oltre agli interessi legali da calcolare
sulla somma di Euro 32.456,88 annualmente rivalutata, e con decorrenza dal 16.1.2006 alla data odierna; ed oltre ai
soli interessi legali da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
4. condanna Ci.An. a rimborsare a Ci.Lu. e Ci.Ma. le spese di lite che liquida in Euro 4.200,00 per compensi ed Euro
412,15 per spese, oltre iva e cnpa;
5. compensa le spese di lite tra le attrici e Bu.Si.;
6. pone definitivamente a carico di Ci.An. le spese della ctu, liquidate come in atti.
Così deciso in Trento il 23 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2013.