DOSSIER: Stato dell`arte dell`infermieristica Pugliese

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DOSSIER: Stato dell`arte dell`infermieristica Pugliese
COLLEGIO IPASVI
BARI
DOSSIER:
Stato dell’arte
dell’infermieristica Pugliese
1
Premessa
La professione infermieristica, per lungo tempo considerata solo per la sua funzione
collaborativa nei confronti del medico, è oggi protagonista di un importante processo di
rinnovamento.
Numerosi i provvedimenti legislativi che in questi ultimi anni hanno fortemente innovato
la figura dell’infermiere.
Nuovi e professionalizzanti i percorsi formativi introdotti con i nuovi ordinamenti
didattici universitari dedicati agli infermieri (laurea in infermieristica di I livello e laurea
magistrale in scienze infermieristiche di II livello).
L’evoluzione intervenuta ha tuttavia resistenze interne, nella transizione da infermiere
esecutore a infermiere decisore, che comporta una vera e propria rivisitazione della propria
identità professionale, e resistenze esterne, rappresentate in grossa misura dalla
preoccupazione della professione medica di vedere scalfita la propria centralità.
Altresì espressiva è la perplessità evidenziata dalle organizzazioni sindacali nello
staccare questa categoria da quella più ampia delle professioni sanitarie.
Che cosa contraddistingue questa rifondazione della professione infermieristica?:
l’assunzione di una competenza e quindi di una responsabilità decisionale, fino ad ora
impensabile nella cultura italiana, ma già consolidata in altri sistemi europei e mondiali.
Di conseguenza, sia la formazione accademica sia l’organizzazione dei servizi
infermieristici aziendali si stanno avviando verso questa virata, non senza difficoltà, come
spesso accade nei momenti di cambiamento storici.
Molte sono le regioni italiane che, forti della propria cultura amministrativa,
approfittando dell’attuale situazione politica che le rende protagoniste nel governo delle risorse
da utilizzare in ambito sanitario, hanno con successo interpretato i cambiamenti intervenuti e
costruito percorsi di valorizzazione del ruolo dell’Infermiere.
Le Regioni virtuose in tal senso hanno conseguito risultati concreti sul piano
dell’efficacia e dell’efficienza delle cure infermieristiche erogate agli utenti dei servizi sanitari.
La Puglia, invero, si è resa protagonista della produzione di una serie di provvedimenti
legislativi in materia di sanità, in tema di miglioramento della qualità delle cure infermieristiche
ai cittadini, rimaste solo sulla carta e mai attuate.
Ancora oggi in molte strutture sanitarie pubbliche pugliesi la presenza numerica di
personale Infermieristico non è qualificabile per cui spesso i cittadini ricevono cure
infermieristiche non “definibili tali”.
Altresì inesistente, seppur previste dalle norme regionali, è la possibilità per i cittadini
pugliesi, di ottenere cure infermieristiche domiciliari in continuità con quelle ricevute in
Ospedale.
Nonostante numerosi sforzi attuati dai Collegi professionali pugliesi nella loro qualità di
Enti di diritto pubblico regolatori della professione infermieristica e di controllo della qualità
delle prestazioni infermieristiche erogate, la situazione professionale pugliese è in una
condizione di precarietà assoluta con forti ricadute sulla qualità delle prestazioni
infermieristiche erogate ai cittadini.
Le criticità presenti nell’attuale sistema riflettono sostanzialmente i seguenti punti:
1) La mancata definizione del fabbisogno delle dotazioni organiche delle strutture
sanitarie pugliesi degli Infermieri e delle figure di supporto;
2) L’inesistenza di un modello organizzativo dell’attività di assistenza infermieristica e
di definizione dei livelli minimi delle prestazioni infermieristiche da erogare ai
cittadini;
3) Mancata applicazione della legge regionale n. 26 del 9 agosto 2006 articolo n. 34
(Istituzione dei Servizi Infermieristici, con la definizione di un modello organizzativo
coerente con i contenuti legislativi nazionali;
4) Vigenza di un protocollo d’Intesa Università/Regione, riguardo ai corsi
2
di laurea in Infermieristica, incoerente con le norme previste dall’ordinamento
universitario e la legislazione nazionale, che produce una formazione
notoriamente di pessima qualità incapace di competere con i sistemi
formativi in uso nelle altre regioni italiane con evidenti implicazioni nell’ambito del
mercato del lavoro.
5) Mancata definizione in Puglia delle modalità applicative della legge 43/06; del CCNL
in vigenza e dell’Accordo Stato – Regioni 1/8/2007 sulle funzioni di coordinamento
dell’assistenza infermieristica.
L’ampia analisi che ha impegnato il Collegio non si ferma solo nell’ evidenziare le
criticità ma prosegue con l’impegno non solo di mettere “nero su bianco” sugli
argomenti trattati ma presentare un progetto complessivo, capace, partendo dall’analisi
delle situazioni rappresentate, di individuare le strategie e gli strumenti necessari a dare
risposte alle criticità evidenziate.
A seguire il progetto :
3
IL PROGETTO
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE STRUTTURE
SANITARIE PUGLIESI DEGLI INFERMIERI E DELLE FIGURE DI SUPPORTO
ANALISI DEL CONTESTO
La definizione degli organici delle strutture sanitarie è stata per lungo tempo un
problema: essendo il personale uno dei costi principali nei bilanci e la risorsa umana è sempre
stata oggetto di attenzione da parte del legislatore, attraverso i classici meccanismi di blocco
totale o parziale del turn-over, oppure delle autorizzazioni alle assunzioni, ad opera
periodicamente delle leggi finanziarie e in ultimo dal piano di rientro dalla spesa sanitaria
sottoscritto dalla Puglia con il Governo:
Nel nostro paese, per stabilire le unità da assegnare alle diverse strutture sanitarie sono stati
emanati
numerosi
provvedimenti
che,
per
motivi
diversi,
difficilmente
hanno
trovato
1
applicazione .
Nella Regione Puglia il Regolamento
2
non definisce un coefficiente minimo obbligatorio,
ma indica i parametri di riferimento di cui tenere conto:
“La Direzione definisce il fabbisogno di personale, in rapporto al volume e alla tipologia
delle attività ed in rapporto alla organizzazione dei singoli presidi, in maniera tale da garantire
il corretto svolgimento delle attività, secondo i criteri specificati.
In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito:
•
in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica
professionale;
•
per posizione funzionale;
Il Piano della Salute 2008-2010 decisamente attento ai BISOGNI E ALLA TUTELA DELLA
SALUTE DEI SUOI CITTADINI (prevenzione, tutela dei soggetti deboli, assistenza domiciliare),
non individua con quali strumenti o con quali metodi definire il fabbisogno delle risorse
infermieristiche che si debbono far carico di questi bisogni.
A tutt’oggi infatti, nelle Aziende sanitarie della regione Puglia non sono ancora stati adottati
sistemi espliciti e formalizzati di programmazione della dotazione organica ed è ancora
presente il fenomeno per cui la scelta del personale nasce dalle richieste specifiche dei
1
DPR 128/1969
Delibera CIPE 20.12. 1984
Decreto Ministeriale 13/9/1988
2
Regolamento Regionale del 13 gennaio 2005, n.3 - Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie, nella sezione A.01.03 GESTIONE RISORSE UMANE
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dirigenti, cui segue una mediazione tra i diversi soggetti coinvolti con un unico vincolo: LA
SPESA.
A tanto si aggiunge la contingenza del particolare momento della sanità pugliese vincolata a
precisi parametri di governo della spesa . Infatti La sanità pugliese è in uno stato di “blackout”
e rischia di collassare. La causa consegue ai dati che si riscontrano sul deficit che presenta il
comparto sanitario pugliese in via di un’ulteriore aggravamento a causa dei numerosi
“contenziosi amministrativi” attuati da molte strutture sanitarie convenzionate cui la regione ha
applicato una rilevante stretta ai finanziamenti.
Le stime che circolano sulla mobilità passiva (cittadini che si recano in altre regioni per
ottenere risposta ai propri bisogni di assistenza sanitaria in tempi più rapidi rispetto a quelli di
casa nostra) sono preoccupanti; sale vertiginosamente il volume di attività erogate da
strutture sanitarie di altre regioni ai cittadini pugliesi, soprattutto nell’ambito della diagnostica
e nella riabilitazione. Se le stime troveranno conferma la condizione di “profondo rosso” nei
conti penalizzerà oltremodo cittadini e professionisti sanitari, primi tra tutti Noi Infermieri.
Vanno strutturati percorsi assistenziali centrati sugli utenti capaci di garantire prestazioni
sanitarie di qualità secondo criteri scientifici riferibili alla buona pratica assistenziale e
soprattutto va chiesta una deroga speciale per assumere Infermieri che rappresentano in
assoluto la professione più carente nelle dotazioni organiche delle strutture sanitarie pugliesi.
Aspettiamo segnali concreti dall’Assessore rispetto ad una serie di criticità che oggi vive la
professioni infermieristica in ogni ambito di attività, dalla formazione all’esercizio professionale
e in particolare alla condizione di precarietà del lavoro che ha raggiunto livelli insostenibili.
La rassegna stampa a livello nazionale mette in evidenza un problema che investe tutta la
nostra penisola. I dati forniti dalla Federazione Nazionale Collegi Infermieri evidenziano una
carenza di 60 mila infermieri a livello nazionale rispetto alle esigenze di copertura delle
dotazioni organiche.
Carenza
confermata
anche
dai
dati
ISTAT
riferiti
all’anno
2011
(www.ministerodellasalute.it) che stima il rapporto infermieri-abitanti pari a 4,4 ogni 1000 per
l’Italia a fronte di una media di 3,2 ogni 1000 per la Regione Puglia.
Il rapporto ottimale definito dai parametri OCSE è di 7 ogni 1000.
Dalla ricerca condotta dal Collegio IPASVI: Analisi, Metodi, Bisogni delle Risorse
Assistenziali “A.M.B.R.A” presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari
conclusasi ad ottobre 2008, ricerca sostanzialmente sovrapponibile alla situazione attuale,
risulta uno scostamento numerico di n. 600 unità infermieristiche dalla attuale dotazione
organica.
Un “buco” di forza lavoro preziosa per l’assistenza sanitaria che non giustifica, lo
sfruttamento degli infermieri attualmente in servizio, spesso oberati di lavoro e costretti a fare
straordinari più di quanto sia tollerabile, con l’inevitabile rischio di influire negativamente sulla
qualità degli standard assistenziali.
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E’ di tutta evidenza che in quasi tutte le strutture sanitarie pugliesi, pubbliche e private,
è presente una situazione di deficienza di dotazione organica di risorse umane infermieristiche
analoga a quella evidenziata al Policlinico di Bari
PROPOSTE ED INTERVENTI
La ridefinizione del modello tradizionale di gestione del personale si è trasformata in
un’esigenza imprescindibile in considerazione della necessità di prevedere strumenti flessibili in
grado di adattarsi alle differenze, strutturali ed economiche, che le diverse realtà territoriali
presentano.
Gli infermieri della Puglia chiedono che i processi decisionali in tema di dotazione
organica non debbano essere condizionati da decisioni particolari ed assunte secondo una
logica tesa a soddisfare esigenze e criticità emergenti piuttosto che ad “ottimizzare” l’organico.
Nella
difficile
MA
NON
IMPOSSIBILE
ricerca
di
tale
rapporto
occorre
valutare
attentamente i diversi fattori che incidono sull’aumento o sulla diminuzione della dotazione di
personale e conseguentemente individuare strumenti informativi e criteri per valutare in
termini numerici qual è l’influenza di questi fattori sulla quantità e qualità di personale
necessario all’azienda.
La ristrutturazione dei servizi esistenti o la costruzione di nuovi presidi necessita di un
operato razionale e concreto che contiguamente al metodo impiegato per la determinazione del
fabbisogno del personale deve tenere costantemente in considerazione la situazione reale della
Regione e/o Azienda interessata e il TIPO DI SERVIZIO che si vuole erogare.
Pertanto una definizione del fabbisogno infermieristico deve coniugare le variabili
organizzative e strutturali che caratterizzano ciascuna Unità Operativa e l’infermieristica
espressione
di
autonomia
decisionale
e
responsabilità
in
tutti
gli
aspetti
dell’attività
assistenziale.
Il progetto A.M.B.R.A vuole essere un contributo per coloro che intendono progettare e
gestire il cambiamento da un tipo di assistenza tradizionale ad un modello organizzativo
dell’assistenza infermieristica, incentrato sull’appropriatezza delle prestazioni rispetto alle
necessità clinico-assistenziali, sulla tempestività e la continuità della cura, sulla comunicazione
con gli utenti e quantificare e “qualificare” la perenne carenza degli infermieri.
La strada da seguire è dare operatività alle modalità di programmazione.
I COLLEGI PUGLIESI insieme ai 27.000 iscritti chiedono semplicemente
l’applicazione della legge (D.L.
cps n. 233 del 13/9/46 e il D.P.R. n. 221 del 5/4/50) e quindi il
coinvolgimento dell’Ente di diritto pubblico nel definire insieme alle istituzioni le politiche
professionali necessarie a garantire la sicurezza e i migliori risultati per i pazienti:
1)
definizione di criteri e metodi per la determinazione del fabbisogno
infermieristico e del personale di supporto a livello regionale;
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2)
una definizione CHIARA delle risorse umane dedicate all’assistenza in grado di:
rispondere alla domanda di sicurezza, di qualità e appropriatezza delle
prestazioni richiesto dai pazienti
e della istanza
della professione
infermieristica di presa in carico globale e continua del paziente;
3)
la definizione di un modello organizzativo che all’interno delle Aziende Sanitarie
definisca il “GOVERNO” delle risorse umane e assicurare lo standard qualitativo
dell'assistenza;
4)
la istituzione di una mobilità volontaria interna all’Azienda basata su criteri
oggettivi (curriculum formativo e professionale) che tenga conto delle
aspettative di ogni singolo professionista;
5)
l’adozione della documentazione sanitaria (cartella infermieristica) che possa
supportare sia la gestione delle informazioni relative a problemi, attività e
risultati di competenza infermieristica sia la formalizzazione delle operazioni
metodologiche connesse sottraendo l’infermiere dalla esecuzione di attività
improprie (trascrizione di terapie farmacologiche e/o di esami strumentali, ecc…)
DEFINIZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
INFERMIERISTICA E DEFINIZIONE DEI LIVELLI MINIMI DELLE PRESTAZIONI
INFERMIERISTICHE DA EROGARE AI CITTADINI
ANALISI DEL CONTESTO
L’assistenza
infermieristica
in
Italia
è
ancora
erogata
organizzativo assistenziale per compiti o modello funzionale
attraverso
il
modello
basato sulla routine. Questo
modello è ormai obsoleto sia per quanto riguarda il profilo professionale dell’infermiere e la
mission delle aziende sanitarie e ospedaliere, sia per quanto riguarda il paziente e la sua
famiglia.
Gli infermieri svolgendo il loro lavoro per compiti non hanno una visione completa del
processo di cura e non sono in grado di rispondere in maniera adeguata alle richieste del
paziente.
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Per poter rilevare i bisogni dell’utente è necessario possedere un modello di riferimento
e un sistema che permetta di raccogliere i dati necessari. Gli standard devono indicare i
risultati attesi che si devono realizzare attraverso le cure infermieristiche
Queste tendenze evolutive della domanda e dell’offerta determinano continue pressioni
al cambiamento su diversi fronti: l’adeguamento dei modelli organizzativi, l’allineamento
con conoscenze scientifiche in continua crescita, l’esigenza di una offerta assistenziale
“dedicata”, la necessità di appropriatezza delle risposte cliniche e organizzative.
Dunque, se si vuole salvaguardare la visione globale della persona con i suoi bisogni di
salute, occorre sviluppare modelli professionali nuovi, che rispondano alle mutate esigenze sia
dell’organizzazione sanitaria, che richiede una sempre maggiore efficienza, e degli utenti, i
quali, giustamente, chiedono attenzione, professionalità e risposte adeguate ai propri bisogni.
Occorre elaborare modelli professionali che mirino ad approfondire il livello di
comprensione e di lettura dei bisogni della persona, coordinando ed organizzando risposte
soddisfacenti, in una logica di presa in carico della persona coi suoi bisogni, in quanto
caratteristica che qualifica la disciplina infermieristica.
PROPOSTE ED INTERVENTI
Nell’esercizio di una professione i modelli concettuali, le metodologie e le tecniche a
disposizione sono le grandi risorse a cui, insieme all’esperienza e alla sensibilità di ciascuno, si
ricorre per soddisfare i bisogni degli ammalati.
Infatti, i modelli organizzativi si prefiggono di rappresentare, nel modo più appropriato,
la realtà, anche se non possono essere riconosciuti come la realtà stessa, che appare nelle
organizzazioni ben più complessa di qualsiasi modello.
Il
COLLEGIO
IPASVI
della
Puglia
CHIEDE
di
essere
l’interlocutore
dei
professionisti della salute per la definizione di un modello organizzativo volto a:
•
consentire una corretta gestione di funzioni ed attività PROPRIE della professione
•
equilibrare i costi ai benefici
•
integrare le figure di supporto per migliorare lo standard qualitativo della cura
•
potenziare l’assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del principio di
sussidiarietà
Il contesto di riferimento per dare vita ad un modello organizzativo che risponda ai
riferimenti suddetti è il SERVIZIO INFERMIERISTICO a cui domandare il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
•
erogazione dell'assistenza al paziente secondo un approccio globale e personalizzato
e l'applicazione sistematica del problem solving nella pianificazione assistenziale;
•
promozione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze del personale
infermieristico e di supporto;
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•
programmazione e gestione delle risorse professionali e non, secondo criteri di
efficacia ed efficienza;
•
predisposizione delle condizioni organizzative idonee per l'apprendimento clinico
degli studenti infermieri;
•
ricerca e miglioramento continuo della qualità dell'assistenza.
SOLO E SE risponderà a queste finalità il modello organizzativo farà la differenza.
Ma molto dipende dalle competenze e dalle volontà degli individui:
-
ai
colleghi
infermieri
chiediamo
di
indossare
la
divisa
della
responsabilità,
dell’autonomia, di riconoscersi un ruolo all’interno dell’équipe assistenziale
-
ai DIRETTORI GENERALI l’applicazione delle norme
-
all’ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE la vigilanza dell’applicazione delle
norme
-
alle organizzazioni mediche un confronto serrato e dinamico finalizzato a definire
strategie comuni per gestire e tutelare INSIEME la salute dei nostri assistiti nel rispetto
della nostra identità professionale.
RIMODULAZIONE DI UN PROTOCOLLO D’INTESA UNIVERSITÀ/REGIONE, RIGUARDO
AI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, PIÙ COERENTE CON LE NORME PREVISTE
DALL’ORDINAMENTO UNIVERSITARIO E LA LEGISLAZIONE NAZIONALE, CHE ABBIA
OBBIETTIVO FINALE UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ IN GRADO DI COMPETERE CON
SISTEMI FORMATIVI IN USO NELLE ALTRE REGIONI ITALIANE.
REGIONE PUGLIA E PROFESSIONE INFERMIERISTICA:
IL SISTEMA FORMATIVO
1.
•
FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN ITALIA: IL PERCORSO EVOLUTIVO.
Premessa.
Negli ultimi anni molte situazioni che riguardano la professione infermieristica hanno
subito radicali cambiamenti e tra queste vi è anche la formazione.
Così come ben sappiamo nel bel mezzo degli anni novanta la formazione infermieristica, a
seguito della seconda Riforma sanitaria, passò dalle Scuole regionali all’Università. Giunta in
Università la formazione infermieristica non ha conosciuto soste in termini di cambiamenti,
basti pensare che nel corso di questi anni più volte è stata variata la denominazione del titolo
di studio, passando dall’iniziale Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche (Tabella
XXXIX-ter), al Diploma Universitario per Infermiere (Tabella XVIII-ter) ed infine, a seguito
dell’ultima Riforma universitaria - Decreto 3 novembre 1999, n. 509- alla Laurea in
Infermieristica, confermato dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270.
Questa premessa, rende evidente come quello che era rimasto invariato per molti anni,
all’improvviso ha subito una serie di modifiche, dando origine sicuramente a tanta confusione.
A parte la normale confusione generatasi, gli Infermieri sono consapevoli, per contro, che
comunque l’alveo naturale nel quale si elaborano, definiscono e arricchiscono continuamente i
9
contenuti di una disciplina o di una scienza è l’Università. Ciò determina conseguentemente
anche il riconoscimento dell’esistenza di un ambito disciplinare specifico e di un ambito
professionale riconosciuto da tutta la società.
La professione deve necessariamente investire, con tutte le sue energie, sulla crescita
della cultura infermieristica sostenendo con forza l'intrapreso percorso della laurea disciplinare;
in quanto tale percorso consente di utilizzare e verificare “sul campo” teorie e modelli
assistenziali indispensabili a stimolare la ricerca infermieristica, rigorosa e controllata,
necessaria per il benessere della popolazione e il miglioramento dell’assistenza infermieristica
in tutti gli ambiti operativi.
La laurea disciplinare è l’unica maniera per ottenere il contemporaneo riconoscimento
dell’assistenza infermieristica come scienza e quindi della professione di Infermiere come
attività intellettuale a tutti gli effetti.
Le motivazioni, come si evince, non sono di tipo corporativo bensì legate alla necessità di
dare precise risposte sia sul versante della formazione sia sul versante dell’esercizio
professionale, proprio in virtù della specificità della disciplina infermieristica.
Non rinforzare tale percorso può significare non creare i presupposti necessari per la
crescita degli infermieri e della disciplina infermieristica.
•
Formazione universitaria: lo stato dell’arte in Puglia.
I “numeri” non possono che raffigurare, per l’Università degli studi di Bari, un enorme
successo, soprattutto se si guarda l’aspetto economico. Basti pensare che per poco più di un
migliaio di posti, di cui più della metà destinati al corso di laurea in Infermieristica, messi a
disposizione per l’accesso ai corsi di laurea triennale per le professioni sanitarie, pervengono
annualmente circa 5000 domande. Purtroppo, a fronte dei vantaggi, che l’università trae dai
precitati corsi di laurea, poco fa per i medesimi.
Infatti, l'attuale gestione di una realtà così importante, come la formazione
infermieristica, in assenza d’importanti interventi strutturali e regole condivise, sta portando la
nostra Università verso una chiara situazione di stallo, mettendo chiaramente in evidenza le
numerosissime criticità esistenti.
Chi conosce la storia recente della formazione infermieristica, vive questo momento con
gran sofferenza, anche in considerazione del fatto che l’Università degli Studi di Bari è stata fra
le prime università italiane ad aprire le porte alla formazione infermieristica di base.
Evidentemente, stante i fatti, non ha saputo, nel corso di questi anni, approfittare di
detto vantaggio. Attualmente il Corso di Laurea in Infermieristica, presso l’Università degli
Studi di Bari, si è ridotto a 4 soli poli formativi ( Policlinico- Acquaviva della Fonti – Lecce e
Taranto) con un’offerta formativa di circa 350 posti . A seguire una tabella che evidenzia la
progressiva riduzione delle sedi e dell’offerta formativa
10
Si pensi che i numeri attuali sul totale degli immatricolati è di oltre 2300 (ha, di fatto,
gli stessi numeri di un’intera Facoltà).
Tuttavia, a fronte di questi numeri, non ha né strutture adeguate né personale dedicato,
sia a livello d’Ufficio di Presidenza che a livello periferico, presso i Poli formativi. Inoltre, a tutto
oggi, e ciò rappresenta un gravissimo limite, mancano Infermieri incardinati nella struttura di
Coordinamento del Corso e Professori Infermieri titolari di Cattedra (Med. 45 e Med. 47),
determinando ricadute negative sull’attività didattica.
Presso la maggior parte delle sedi formative decentrate mancano molti dei requisiti
minimi previsti dalla normativa vigente (D.M. 24 settembre 1994 -Requisiti d’idoneità delle
strutture per i D.U. dell’area medica-).
Inoltre, il recente incremento delle immatricolazioni, deliberato dalla Regione Puglia, pari
all’80% dei posti attuali, previsto anche per la professione infermieristica, rischia, in assenza
d’investimenti e di protocolli d’intesa rivisitati e condivisi, di far implodere definitivamente
l’esperienza del Corso di Laurea in Infermieristica.
Pertanto, allo stato attuale, l’unica via d’uscita, per affrontare e risolvere, in modo
definitivo, le molteplici problematiche, non può che passare attraverso scelte chiare e
indispensabili investimenti.
Ora più che mai è fondamentale sottoscrivere nuove convenzioni, anche alla luce dei
recenti interventi legislativi regionali (accorpamento AA. UU. SS. LL.).
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Le Criticità del sistema
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Protocollo d’intesa vigente applicato in modo discrezionale, soprattutto rispetto ai criteri
utilizzati per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento;
Regolamento vigente parzialmente applicato;
Incarichi di insegnamento attribuiti senza la pesatura curriculare (atteggiamento molto
discrezionale);
Ricorso a procedure poco chiare, nell’identificare e nel conferire l’incarico di
Coordinatore teorico-pratico;
A fronte di 787 immatricolazioni annuali vi è un basso utilizzo di risorse umane (tutor,
assistenti di tirocinio, etc.);
Totale assenza di relazione con il mondo professionale e del lavoro (IP.AS.VI., etc.);
In alcune sedi mancano i requisiti minimi generale e specifici;
Impossibilità, per tutti gli studenti dei poli formativi periferici, di utilizzare il servizio di
mensa universitaria, con gravi ricadute economiche a carico delle famiglie;
Eccessivo numero di studenti assegnati, rispetto alle potenzialità delle sedi;
Incarichi di insegnamento attribuiti tardivamente.
Protocollo d’intesa: proposta
Il protocollo d’intesa non dovrà, però, prescindere dall’inclusione dei seguenti punti:
1. è possibile istituire massimo uno o più poli formativi presso ogni Azienda (Azienda
Ospedaliera, A. S. L. provinciale, I.R.C.C.S., Ente Ecclesiastico, etc.);
2. ogni sede di Corso deve possedere i requisiti minimi di idoneità previsti dal D.I. del 24
settembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 234, del 7/10/1997;
3. presso la Presidenza del C.L.I., al fine di garantire una formazione di qualità, altamente
professionalizzante e omogenea, è istituito un Ufficio di Coordinamento, avente un
Coordinatore Responsabile, appartenente al profilo professionale di Infermiere,
individuato tra i docenti delle discipline infermieristiche, in possesso della Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e di documentata esperienza
(attività di coordinamento, di tutor, etc.) almeno triennale, in campo formativo specifico
Infermieristico. Il Coordinatore, per rendere funzionale l’Ufficio, potrà avvalersi della
collaborazione di uno o più docenti esperti, da individuare tra docenti delle discipline
infermieristiche. Il reclutamento dei precitati professionisti potrà avvenire anche
attraverso l’istituto contrattuale della mobilità intercompartimentale tra il S.S.N. e
l’Università degli Studi di Bari;
4. il Coordinatore Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento partecipa alle sedute del
Consiglio di C.L., secondo le modalità previste dal relativo Regolamento;
5. per la programmazione, pianificazione, organizzazione e gestione dell’attività didattica
teorico-pratica e di tirocinio presso ciascuna sede di Corso, il Consiglio di C.L. nomina
un Coordinatore, appartenente al profilo professionale di Infermiere, tra i docenti delle
discipline infermieristiche in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
ed Ostetriche e documentata esperienza, almeno triennale, in campo formativo
specifico, dipendente del S.S.N., con almeno cinque anni di servizio, a tempo
indeterminato;
6. il Coordinatore del Polo Formativo è responsabile, sotto la supervisione della Presidenza
del Consiglio di C.L., dell’attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di
Corso approvato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia;
7. il Coordinatore del Polo Formativo predispone l’organizzazione e la gestione delle risorse
necessarie per la realizzazione del progetto didattico;
8. il Coordinatore del Polo Formativo rimane in carica per un triennio e può essere
rinominato, a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio di C.L. Nello
svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione
con i docenti e con l’Ufficio di Presidenza del C.L.;
9. il Coordinatore del Polo Formativo coadiuva il Presidente del Consiglio di C.L. nelle
seguenti funzioni:
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propone il personale infermieristico per l’attività di tutorato;
formula proposte per le modalità di svolgimento del tirocinio pratico e
l’individuazione delle sedi di tirocinio;
10. il Coordinatore del Polo Formativo partecipa alle sedute del Consiglio di C.L., secondo le
modalità previste dal relativo Regolamento;
11. la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari assicura
l’insegnamento delle discipline previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea in
Infermieristica, di cui al D.M. 2/4/2001, mediante proprio personale docente, nonché
altro personale esterno (Professori a contratto), e personale dipendente dal S.S.N.
tenendo conto dell’esperienza didattica dal medesimo acquisita. L’insegnamento delle
discipline infermieristiche è affidato esclusivamente al personale appartenente al profilo
professionale di Infermiere, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche, con comprovata esperienza didattica, dipendente del
S.S.N., con almeno cinque anni di servizio, a tempo indeterminato. Per la nomina dei
docenti dipendenti dal S.S.N. è necessario un apposito avviso pubblico. L’elenco dei
nomi forniti dal Direttore Generale è valutato e proposto dal Consiglio di C.L., per
l’approvazione definitiva, al Consiglio di Facoltà;
12. l’Azienda Sanitaria, sede di Corso, assicura anche lo svolgimento delle attività di
tutorato e di tirocinio pratico;
13. ad ogni tutor è affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15;
14. il Presidente del Consiglio di C.L., su proposta del Coordinatore di ciascun Polo
Formativo, nomina i tutors, individuati, tra il personale, appartenente al profilo
professionale di Infermiere, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche o del Diploma Universitario di Dirigente dell’Assistenza
Infermieristica (D.A.I., D.D.S.I., I.I.D.) e di comprovata e specifica competenza
didattica, con almeno cinque anni di servizio, a tempo indeterminato, nel medesimo
profilo, dipendente del S.S.N.;
15. l’Azienda individua il personale amministrativo necessario al funzionamento del Polo
formativo sede di Corso;
16. qualora vengano meno le garanzie di mantenimento (standard di personale assegnato
al C.L. -Coordinatore, tutors, personale amministrativo, etc.-), l’Università chiede alla
Regione di disporre la revoca dell’accreditamento della sede di Corso, dall’anno
accademico successivo alla segnalazione.
o
o
Strategie qualificanti.
È appena il caso di citare alcune tra le più rilevanti e inderogabili soluzioni da mettere in
atto, per raggiungere l’auspicato miglioramento della formazione infermieristica universitaria:
-
prevedere, nella dotazione organica di ciascun Polo formativo, la presenza di una figura
apicale dell’area infermieristica, con il ruolo di Coordinatore del polo stesso;
prevedere, nella dotazione organica di ciascun Polo formativo, la presenza di un
congruo numero di Tutor e/o Assistenti di tirocinio;
prevedere, nel Consiglio di Corso, la presenza della rappresentanza professionale,
costituita magari dai Coordinatori Infermieri di tutti i Poli formativi e dai docenti delle
discipline infermieristiche;
assegnare le cattedre per il settore disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche) al personale infermieristico titolato.
Con riferimento a quest’ultima problematica c’è bisogno di chiarire da subito, e senza alcun
indugio, la posizione dell’intera comunità professionale, già ampiamente rappresentata in più
occasioni anche dai propri organismi di rappresentanza e della parte meno retriva del mondo
accademico.
La professione infermieristica in particolar modo, al fine di sviluppare il proprio sapere
disciplinare, afferma con forza che è assolutamente ineluttabile l’assegnazione delle cattedre
per il settore disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) al
personale infermieristico.
13
A tal proposito, sarebbe auspicabile, visto le attuali dimensioni del corso di laurea in
infermieristica dell’Università degli Studi di Bari (corso di laurea, corso di laurea magistrale,
master di primo e di secondo livello), prevedere almeno un professore ordinario, qualche
professore associato e diversi ricercatori.
L’Università degli Studi di Bari non deve perdere questa occasione, anzi dovrebbe
capeggiare il movimento innovatore al fianco della nostra professione ad altre università
italiane che già hanno iniziato questo percorso virtuoso.
Di certo non deve prestare il fianco, assumendo scelte discutibili, come quelle operate da
alcune Università italiana, laddove è accaduto in che al bando di concorso di seconda fascia per
il settore scientifico disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche), si sono iscritti anche alcuni ricercatori di altre discipline, minando i principi che
stanno alla base stessa della formazione infermieristica e del conseguente esercizio
professionale come:


la ormai non più recente acquisizione dell'autonomia dell'esercizio professionale
riconosciuto dal recente quadro normativo;
l'autonomia dello sviluppo della disciplina infermieristica nell'ambito della
didattica e della ricerca applicata.
Infatti, riproporre ancora questa forma di sudditanza della disciplina infermieristica nella
formazione universitaria, significa non aver compreso quanto è stato fatto dalla professione, in
termini evolutivi, in questi anni.
Inoltre, ciò è sicuramente in netto contrasto con le conquiste legislative poste in essere da
una serie di norme che nell’ultimo periodo hanno interessato la professione, quali: il D.M. n.
739/94, la legge n. 42/99, la legge n. 251/00 e la legge n. 1/02, che hanno definitivamente
cancellato la condizione di ausiliarietà della professione infermieristica realizzando i presupposti
di una professione matura, responsabile ed autonoma.
Se poi si va ad aggiungere che con l'inserimento della formazione infermieristica in ambito
universitario si è avviato anche il percorso attraverso cui creare un gruppo di professori che
siano infermieri particolarmente qualificati nel campo della didattica e della ricerca applicata
all'assistenza infermieristica il quadro si completa non permettendo a nessun altro di occupare
spazi propri dell’infermieristica.
La professione deve fortemente contrastare tale operazione di mera occupazione di posti, a
scapito della qualità dell'insegnamento, combattendo le spinte che provengono dai settori più
retrivi del mondo accademico.
Ciò, fra l’altro, rappresenterebbe una tappa fondamentale del consolidamento del rapporto
tra la professione infermieristica e mondo universitario.
Ora, più che mai, bisogna passare dalle parole ai fatti.
Bisogna mettere insieme le alleanze indispensabili per condurre una battaglia per la difesa
del sapere infermieristico in tutto il mondo accademico italiano, stigmatizzando tutti gli episodi
tesi ad erodere spazi vitali dell’infermieristica, non solo per gli infermieri, ma anche per i
cittadini e, non da ultimo, per la credibilità dell'intero sistema universitario. Un sostegno, a tal
proposito, è dato anche dalle numerose leggi di questo Stato, di cui Università è parte
integrante, che affermano e pongono l’accento sull'autonomia professionale dell'infermiere
rispetto al medico, proprio perché è evidente ed oggettiva la diversità disciplinare e distinti
sono gli ambiti operativi professionali;
- le strutture formative messe a disposizione per ciascun Corso di Laurea, di norma
individuate presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Aziende
Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Universitarie e le Istituzioni sanitarie
private accreditate, devono possedere i previsti requisiti generali e specifici a gestione
diretta oppure acquisirli mediante la stipula di ulteriori rapporti di convenzione;
- il Corso di Laurea, oggetto di convenzione tra l’Università con l’Istituzione sanitaria,
deve avere quale riferimento, una distinta e articolata struttura formativa per la
gestione delle funzioni didattico-organizzative di ogni sede o sezione;
- il Direttore Generale dell’Istituzione sanitaria e il Rettore nominano d’intesa, sentiti i
competenti organismi didattici di riferimento, un Coordinatore Didattico/Direttore
Didattico di sede o sezione, per il quale l’incarico è attribuito:
14
esclusivamente a personale del profilo professionale in possesso del relativo
titolo appartenente al Corso di Laurea, dipendente dal Servizio Sanitario
Regionale o dall’Università;
 con conferimento ai sensi della Legge n. 251/2000, conformemente al D.P.C.M.
del 31/1/2008 concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di
dirigente
delle
professioni
sanitarie
infermieristiche,
tecniche,
della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica a personale
appartenente
al
profilo
ed
in
possesso
almeno
della
Laurea
Specialistica/Magistrale, nonché di requisiti di studio, scientifici e professionali,
maturati e coerenti con le funzioni didattico organizzative da ricoprire;
allo scopo di assicurare le condizioni di un efficace monitoraggio dei finanziamenti per la
messa a disposizione delle risorse formative, le sedi o sezioni di corso di laurea presso
le istituzioni sanitarie pubbliche del sistema sanitario regionale, devono essere
configurate, quali centri di responsabilità nel sistema di contabilità aziendale;

-
-
allo scopo di assicurare le condizioni di un efficace monitoraggio:
a)
della programmazione e degli accessi;
b)
della qualità delle competenze dei laureati e del sistema formativo;
c)
dei finanziamenti finalizzati a sostenere le sedi e le sezioni dei corsi di laurea.
A tale scopo, viene istituito uno specifico Osservatorio delle Professioni Sanitarie in
ogni Regione di cui alla L. 251/2000 ; il permanere del possesso dei requisiti generali e
specifici per ciascun Corso di Laurea è sottoposto a verifica con cadenza triennale nell’ambito
del monitoraggio per le attività della programmazione annuale;
- con la stipula delle convenzioni, in relazione agli accordi tra università ed istituzioni
sanitarie che concorrono ai corsi di laurea, devono essere definiti gli oneri distintamente
assunti a carico relativamente a:
a)
spese per l’incarico delle attività di docenza;
b)
spese per il personale assegnato alla struttura;
c)
gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
d)
attrezzature didattiche e arredi;
e)
provvidenze e servizi per gli studenti.
Uno schema tipo di convenzione non dovrà, però, prescindere dall’inclusione dei seguenti punti
indicati nella proposta che segue
Proposta Schema tipo di convenzione
Articolo 1
Ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto in data (…) tra Regione (…) e Università ubicate in
(…), l’Università degli Studi di (…) (di seguito Università) e l’Azienda (…), (di seguito Istituzione
sanitaria), stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione
relativamente al Corso di Laurea in (…).
Articolo 2
1. L’Istituzione sanitaria e l’Università mettono a disposizione per il Corso di Laurea di cui
all’art. 1, proprie idonee strutture per le attività didattiche e di tirocinio degli studenti, una
struttura logistica, le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali didattico
organizzative. Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea, tali
strutture e risorse sono classificate in:
a)
strutture per l’insegnamento teorico;
b)
strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
c)
personale assegnato alle attività formative.
15
Le strutture e le risorse complessivamente indicate e riconosciute idonee dalle parti,
verranno fornite e adeguate in relazione alle esigenze formative degli studenti per la
realizzazione degli obiettivi formativi qualificanti dei rispettivi ordinamenti didattici.
2. Qualora le strutture e le risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività
formative necessarie per il raggiungimento delle competenze degli obiettivi
professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l’Istituzione sanitaria d’intesa con la
Facoltà di Medicina e Chirurgia è impegnata a stipulare ulteriori specifici rapporti di
convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il
S.S.R. riconosciute idonee dalle parti, in possesso dei requisiti per le attività formative.
3. L’Istituzione sanitaria si rende garante delle risorse formative così acquisite e
dell’estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei
principi e dei criteri del presente schema di convenzione e della quota parte percepita dei
finanziamenti regionali a destinazione riservata e finalizzata alle attività formative
professionalizzanti e di tirocinio.
Articolo 3
1. L’Università assicura proprie risorse di personale, di cui almeno il cinquanta per cento degli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea affidati a professori e
ricercatori universitari, dei quali, per ciascun anno di corso, almeno 1 professore e 1
ricercatore appartenente al profilo professionale, in possesso del relativo titolo ed al settore
scientifico disciplinare al quale si riferisce il corso. Inoltre personale tecnico-amministrativo
con profilo sanitario appartenente al profilo professionale in possesso del relativo titolo del
Corso di Laurea, personale per le attività tutoriali, nonché proprie strutture e servizi,
elencati in:
a)
personale docente;
b)
personale per le attività tutoriali;
c)
personale tecnico-amministrativo con profilo sanitario in possesso del relativo
titolo;
d)
personale amministrativo;
e)
strutture e servizi.
2. Le risorse e le strutture riportate agli elenchi 3.a), 3.b), 3.c), 3.d) e 3 e), concorrono
all’assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea.
Articolo 4
1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell’Istituzione sanitaria o da parte
dell’Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e
strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque,
annualmente monitorato nell’ambito della programmazione annuale regionale in
collaborazione con le rappresentanze professionali (Collegi/Ordini);
2. qualora la verifica triennale, della messa a disposizione delle risorse di cui al punto
precedente, riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro un tempo
concordato, costituirà motivo di revoca dell’attività formativa dal successivo anno
accademico;
3. parimenti comporta provvedimento di revoca dell’attività formativa il mancato
adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario C.N.S.U..
Articolo 5
1. Il Coordinatore Didattico/Direttore Didattico di sede o sezione afferente al personale del
S.S.N. e o al personale tecnico-amministrativo con profilo sanitario in possesso dello
specifico titolo dell’Università eletto tra i docenti appartenenti allo specifico profilo
professionale, compatibilmente con le norme del Regolamento di Ateneo, entra di diritto nel
Consiglio di Corso:
a) gestisce la corretta applicazione della programmazione formativa;
b) coordina l’attività didattica tra i docenti degli insegnamenti teorici e
clinici/assistenziali;
c) pianifica, gestisce e valuta le attività didattiche professionalizzanti anche in
collaborazione con i tutor;
16
d) gestisce il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di
tirocinio;
e) identifica le sedi per l’effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del
progetto formativo e delle competenze da certificare;
f) identifica i tutor e gli assistenti di tirocinio;
g) gestisce le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
h) definisce gli indicatori di adeguatezza delle strutture aziendali o in convenzioni
utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica.
Per la realizzazione delle funzioni riportate agli elenchi 5 a), 5b), 5c), 5e), 5f), 5g) e 5h),
il Coordinatore Didattico/Direttore Didattico si avvale della collaborazione e
coordinamento dei tutor professionali.
2. Nello svolgimento dell’incarico, la responsabilità delle risorse aziendali finalizzate al
conseguimento dei risultati gestionali e didattici della struttura formativa è attribuita al
Coordinatore Didattico/Direttore Didattico di sede o sezione, entra pertanto di diritto quale
componente dell’Osservatorio delle professioni Sanitarie istituito a livello regionale.
3. L’incarico di coordinatore Didattico/Direttore Didattico di sede o sezione, appartenente
esclusivamente a personale del profilo professionale in possesso del relativo titolo del
Corso di Laurea, ove conferito al personale del S.S.R. e o al personale tecnico
amministrativo dell’università con profilo sanitario, è attribuito ai sensi della Legge n.
251/2000 in conformità al D.P.C.M. del 31/1/2008 concernente la disciplina per l’accesso
alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, a professionisti in possesso
almeno della Laurea Magistrale/Specialistica, nonché di specifici requisiti di studio,
scientifici e professionali, maturati e coerenti con le funzioni didattico-organizzative da
ricoprire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
17
Articolo 6
Ciascun Corso di Laurea deve prevedere come requisito minimo, la presenza
di professori di ruolo e ricercatori del settore scientifico disciplinare, afferente al profilo
professionale in possesso del relativo titolo del Corso di Laurea almeno nella modalità
prevista all’articolo 3 comma 1.
Gli incarichi di insegnamento a contratto, retribuiti, sono conferiti
dall’Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto
all’esigenza didattica da ricoprire.
Il conferimento dell’insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale
è conseguente a specifico avviso annualmente predisposto dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia. L’Istituzione sanitaria ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie
delle Convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (del
Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza) e in
conformità da quanto disciplinato dall’Ateneo e dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.
502/1992.
Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2. possono essere
assegnati a dipendenti del S.S.R. ed in deroga alla L. n. 230/05 art. 1 comma 10 a
dipendenti dell’Università con profilo sanitario in possesso di requisiti didattici, scientifici e
professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti
ai corsi di insegnamento del Corso di Laurea.
Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti
possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra
coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta
esperienza e competenza nel settore disciplinare.
Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a
personale del profilo professionale attinente lo specifico Corso di Laurea. Il tutor
professionale di cui all’art. 5 lettera f, orienta ed assiste gli studenti lungo il percorso degli
studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli
ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle
necessità, è responsabile del processo di apprendimento clinico/assistenziale e concorre
alla certificazione delle competenze acquisite.
7.
Per l’attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio,
appartenenti al profilo professionale attinente il Corso di Laurea. L’assistente di tirocinio
orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
L’identificazione degli assistenti di tirocinio è disposta dal Coordinatore Didattico/Direttore
Didattico di sede o sezione nell’entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta,
nell’ambito della programmazione del competente organismo didattico.
8.
Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative del Corso di
Laurea può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente previsto
dal comma 4, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.
Articolo 7
1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria e
dei regolamenti Aziendali.
2. L’Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in
termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, e la copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. L’Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa sia didattica per gli
studenti e per il Corso di Laurea avvalendosi, eventualmente, anche di personale
amministrativo destinato dall’Istituzione sanitaria.
4. L’Istituzione sanitaria è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti
immatricolati come da convenzione.
5. L’idoneità all’attività professionale inerente il Corso di Laurea viene certificata dalla
Istituzione sanitaria entro il mese di dicembre dell’anno di immatricolazione e, comunque,
prima dell’inizio del tirocinio. L’idoneità dello studente va verificata annualmente con la
consulenza eventuale di esperti.
6. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 626/94, è garantita dalle
istituzioni sanitarie presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti
relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una
cartella sanitaria personale presso l’Istituzione sanitaria.
7. Sono garantiti agli studenti in tirocinio il vastiario e il cartellino identificativo con il logo
dell’Università e dell’Istituzione sanitaria.
Articolo 8
L’Istituzione sanitaria s’impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei Corsi di Laurea,
la frequenza alle attività di formazione continua E.C.M. progettate a supporto delle funzioni di
docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il
personale dipendente dalle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell’adeguamento degli
standard dei requisiti.
Articolo 9
L’Istituzione sanitaria in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla
nell’ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative, provvede a definire le
riservare a:
a) oneri derivanti per la messa disposizione del proprio personale ai fini della
convenzione;
b) spese per attività di docenza;
c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
d) attrezzature didattiche e arredi;
e) provvidenze e servizi per gli studenti;
f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.
La responsabilità finalizzata al conseguimento dei risultati gestionali e didattici della
formativa è attribuita al Coordinatore Didattico/Direttore Didattico di sede o sezione.
Regione,
quote da
presente
struttura
Articolo 10
La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dall’anno (…). E’ rinnovata per uguale
durata per espressa volontà delle parti.
Articolo 11
18
A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono a domicilio le rispettive sedi Istituzionali.
-
Conclusioni
Il D.M. (M.U.R.S.T.) 24 settembre 1997 “Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi
universitari dell'area medica” prevede che le strutture, ove si svolgono i corsi di laurea in
Infermieristica, abbiano appositi requisiti generali e specifici di idoneità.
Tali requisiti minimi, tra l'altro, sono indispensabili per consentire agli studenti del Corso
di Laurea in Infermieristica l'effettuazione del numero di prestazioni previsto dallo standard di
addestramento professionalizzante anche nel relativo ordinamento didattico.
Sulla base di quanto evidenziato si può affermare che è improcrastinabile l’intervento di
tutte le parti interessate, al processo formativo universitario, al fine di ripristinare i livelli
minimi di qualità necessari.
Note:
- Sedi autorizzate al prosieguo degli studi per gli immatricolati a.a. 2005/2006 e
2006/2007.
APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9 AGOSTO 2006 ARTICOLO N. 34
(ISTITUZIONE DEI SERVIZI INFERMIERISTICI, CON LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO
ORGANIZZATIVO
COERENTE
CON
I
CONTENUTI
DI
CUI
ALLA
LEGISLAZIONE
NAZIONALE;
REGIONE PUGLIA E PROFESSIONE INFERMIERISTICA:
AREA DEL MANAGEMENT
•
Dirigenza infermieristica.
La Legge 10 agosto 2000, n. 251 prevede, per la prima volta, la possibilità, per le
Aziende del S.S.N., di istituire i Servizi Infermieristici e i relativi posti di dirigenti infermieri. In
particolare la precitata legge così recita:
Articolo 1
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della
professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione
delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire
alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio
sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con
quelle degli altri Stati dell’Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione
delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza
personalizzata.
19
Articolo 6
comma 2
Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso
degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1,
della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario,
alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del
Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del
proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Articolo 7
comma 1
Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie
possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l’incarico di dirigente del medesimo servizio. omissis
•
Riflessioni.
L’evoluzione legislativa, fortemente sostenuta dalla professione, che ha interessato
l’infermiere in quest’ultimo decennio ha senz'altro promosso un concreto riconoscimento della
dignità, della responsabilità e dell’autonomia professionale dell’infermiere. Infatti, l’istituzione
della dirigenza infermieristica, l’ingresso della formazione infermieristica in università ha
completamente stravolto il ruolo dell’infermieristica italiana nell’ambito del complesso sistema
sanitario. La formazione universitaria, recentemente armonizzata ai sistemi universitari
europei, prevede un primo livello che consente, dopo un percorso triennale, di assicurare
all’infermiere laureato un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
nonché l’acquisizione di specifiche competenze professionali ed un secondo livello che ha
l’obiettivo di fornire all’infermiere laureato magistrale una formazione di livello avanzato per
l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. In particolare i laureati
magistrali devono intervenire nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca ed
essere in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, organizzativo,
gestionale, di ricerca in risposta ai bisogni-problemi prioritari di salute della popolazione e ai
problemi di qualità dei servizi.
La legge n. 43 del 1° febbraio 2006 ha rinforzato la centralità dell’area infermieristica
intervenendo nuovamente istituendo la funzione di coordinamento delle attività infermieristiche
e la funzione dirigenziale:
- articolo 6 “……… il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie ………, è articolato
come segue:
……… b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per
le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
……… d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano
esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni,
oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
……… 2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione
di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine,
l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per
le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della
20
legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di
riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
……… 4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di
appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; ………”.
•
Dirigenza infermieristica: lo stato dell'arte in Puglia.
Nel 2006, per la prima volta, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Bari, alcuni colleghi infermieri hanno conseguito il titolo di Dottori Magistrali in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche. Nello stesso anno, sempre per la prima volta presso il nostro
Ateneo barese, altri colleghi infermieri hanno conseguito il Certificato Master di primo livello in
Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento. Indubitabilmente l’anno 2006,
in particolar modo per gli infermieri pugliesi, è da annoverare fra gli anni particolarmente
importanti, in quanto, allo stesso tempo, rappresentano sia il raggiungimento di un traguardo
che l’inizio della sfida verso la strada della responsabilità, non solo per chi ha potuto
raggiungere questi obiettivi ma, anche per l’intera comunità professionale.
Con l’arrivo sul mercato del lavoro di queste professionalità la Regione Puglia deve
necessariamente, al fine di ridurre o eliminare il gap esistente con le altre regioni, continuare a
perseguire la strada principiata, magari con maggior impulso. È il caso di ribadire la necessità
di istituire, presso tutte le Aziende Sanitarie, il Servizio delle cure infermieristiche, capace di
offrire un’assistenza infermieristica sicura e di qualità, magari basata sulle prove di efficacia, in
ogni contesto operativo (ospedale, territorio, etc.).
Il laureato magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche s’inserisce perfettamente
in un moderno Sistema Sanitario Regionale, che sia in grado di soddisfare i mutevoli bisogni
della popolazione con prestazioni di qualità, per le quali sono richieste competenze che solo
uno specifico ed alto livello di formazione può offrire.
Le norme in Puglia.
A distanza di anni dalla promulga della L. 251/2000 la Regione Puglia con propria legge
istituisce i Servizi Infermieristici presso ogni A.S.L. e presso Azienda ospedaliera. In particolare
la legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 all'articolo 34 così recita:
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo
delle professioni sanitarie e l’attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle attività
assistenziali e delle funzioni connesse, incentivando la revisione dell’organizzazione del lavoro
attraverso modelli di assistenza personalizzata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto
2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni
e integrazioni, presso ogni A.S.L. e ogni Azienda ospedaliera è istituito il Servizio
infermieristico e ostetrico ospedaliero con competenza riferita ai Presidi ospedalieri come
individuati dal P.S.R. e, presso le A.S.L., il Servizio infermieristico e ostetrico distrettuale e
territoriale con competenza riferita alle attività sanitarie svolte dai Distretti sanitari.
2. Sono altresì istituiti in ogni A.S.L. i Servizi delle professioni tecnico-sanitarie, della
prevenzione e della riabilitazione nonché il Servizio professionale sociale. Il Servizio delle
professioni tecnico-sanitarie e quello della riabilitazione sono istituiti anche nelle Aziende
ospedaliere.
3. I Servizi di cui ai commi 1 e 2 operano in autonomia tecnico-professionale nel rispetto dei
decreti ministeriali d’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali delle
professioni sanitarie non mediche, nonché nel rispetto della legge 26 febbraio 1999, n. 42
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie).
4. Le funzioni di direzione dei predetti Servizi sono affidate al personale in possesso della
laurea specialistica disciplinare di riferimento.
21
5. I Direttori generali delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri atti
aziendali con la previsione di quanto stabilito ai commi 1 e 2..
6. I Direttori generali delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere sono autorizzati all’istituzione dei
posti in organico di dirigente dei Servizi infermieristici, delle professioni tecnico-sanitarie, della
prevenzione e della riabilitazione nonché di posti di dirigente dei Servizi professionali sociali.
7. Il provvedimento del Direttore generale di ridefinizione della dotazione organica di cui al
comma 6, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è atto soggetto al controllo ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno
1997, n. 16 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 19971999) e dell’articolo 12, comma 1, della L.R. 20/2002.
8. I Direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere sono altresì autorizzati
a procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti di cui ai commi 1 e 2, con le
modalità di cui al comma 7 dell’articolo 15 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e
integrazioni.
Criticità.
L'attuale situazione presso le Aziende sanitarie della Regione Puglia è rappresentata dalla
mancata applicazione delle norme nazionali e regionali.
Proposte.
Si propongono, al fine di rendere uniforme l’applicazione delle norme su tutto il territorio
regionale, le linee guida emanate dal Ministero della Salute. (allegato 1)
1.
UN MODELLO DI SERVIZIO INFERMIERISTICO PER IL SERVIZIO SANITARIO
DELLA PUGLIA (LINEE GUIDA)
Con l’emanazione delle “Linee Guida” trova completezza l’applicazione della legge
251/2000. Proposta di “Linee guida per l’applicazione della Legge 251/2000 nel territorio
nazionale per le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie,
IRCCS, Fondazioni, Strutture Sanitarie autorizzate e/o accreditate e/o convenzionate”.
La legge 251/2000 risale ormai a circa sette anni fa e, avendo superato la fase transitoria o
di sua prima applicazione, ha necessità di trovare, nel corretto spirito della norma, un ulteriore
e definitivo slancio per una sua corretta, completa, omogenea applicazione e graduale
implementazione su tutto il territorio nazionale, nonché per gli elementi innovativi che include
in merito al riconoscimento delle competenze dirigenziali di figure professionali direttamente
coinvolte negli obiettivi di salute e nell’ottenimento dei risultati ad essi riferiti.
Fermo restando l’autonomia organizzativa delle regioni e delle aziende sanitarie, si ritiene
opportuno declinare alcuni principi di riferimento e dei criteri idonei a far si che si possano
superare i tanti ostacoli che ancora ne impediscono una sua piena attivazione su tutto il
territorio nazionale. In presenza di strutture organizzative di media e alta complessità,
assistenziale e gestionale, è necessario istituire una Direzione Infermieristica e Ostetrica
Aziendale (D.I.O.A.), a cui afferiscono tutti i professionisti dell’area 1 di cui alla legge
251/2000.
La Direzione Infermieristica e Ostetrica Aziendale risponde direttamente alla Direzione
Generale dell’Azienda, e tiene relazioni funzionali con tutte le altre Direzioni Aziendali,
attraverso processi di integrazione e percorsi assistenziali finalizzati al conseguimento di
specifici risultati.
La configurazione organizzativa interna alla Direzione Infermieristica e Ostetrica Aziendale,
che meglio si presta all’individuazione delle modalità organizzative da mettere in atto per
conseguire i risultati attesi, è quella staff-line.
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Vengono definite in staff le strutture, semplici o complesse (in relazione alla complessità
aziendale e della D.I.O.A.), riferite alla Formazione Continua, alla Formazione Universitaria,
alla Ricerca e Sviluppo e alla Qualità e Accreditamento.
Dipendono in linea gerarchica le strutture, semplici o complesse (in relazione alla
complessità aziendale e della D.I.O.A.), riferite alla Direzione Infermieristica e Ostetrica
Ospedaliera e alla Direzione Infermieristica e Ostetrica Territoriale, per lo sviluppo e la
gestione del personale ad esse afferenti.
Oltre al Direttore della Direzione Infermieristica e Ostetrica Aziendale, le posizioni
dirigenziali sono previste al vertice di ciascuna struttura individuata.
I criteri di accesso alle posizioni dirigenziali sono definiti nel D.P.C.M. Del 25.1.2008.
Per le assegnazioni delle posizioni dirigenziali, le aziende devono inoltre tener conto:
- della rilevanza qualitativa di specifiche strutture di line e di staff, che dovranno essere
predisposte per uno sviluppo qualificato e finalizzato al miglioramento dei modelli
assistenziali centrati sulla persona assistita;
- dei carichi di lavoro relativi all’area di attività e alla disciplina coinvolta;
- del principio di proporzionalità e peculiarità dei diversi profili.
La Direzione Infermieristica e Ostetrica Aziendale è quindi una struttura aziendale
complessa - costituita dall’insieme del personale infermieristico, ostetrico e di supporto,
operante in tutti i settori organizzativi afferenti all’Azienda -, che indirizza, dirige, organizza,
coordina e valuta l’attività di tale personale, in conformità alla pianificazione strategica e in
coerenza e per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
La D.I.O.A., nelle sue articolazioni organizzative, interagisce con tutte le strutture
organizzative aziendali previste dal Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale.
Tale integrazione deve riconoscere, come presupposto, il rispetto dei ruoli e delle
responsabilità identificate per le diverse posizioni aziendali, nonché favorire l’espressione e la
valorizzazione delle specifiche competenze professionali.
In presenza di Strutture Sanitarie non complesse, la Direzione Infermieristica e Ostetrica
Aziendale può assumere una configurazione interna più semplice, dove le articolazioni in staffline possono essere identificate come Servizi in line e Uffici in staff alla Direzione
Infermieristica e Ostetrica Aziendale, oppure come Direzioni accorpate.
Anche le posizioni dirigenziali previste al vertice di ogni struttura interna individuata,
possono essere negoziate, in funzione dei criteri prima stabiliti o per diversa aggregazione.
La mission della Direzione Infermieristica e Ostetrica Aziendale (D.I.O.A.)
La Direzione Infermieristica e Ostetrica Aziendale ha la responsabilità del governo
clinico assistenziale per quanto riguarda il processo assistenziale nelle sue diverse componenti
e concorre al perseguimento della mission aziendale, assicurando la qualità, l’efficacia e
l’efficienza tecnico-organizzativa delle attività assistenziali erogate alla persona e alla comunità
nell’ambito della prevenzione, della cura, della riabilitazione e palliazione, sulla base delle
funzioni proprie e le responsabilità attribuite a ciascuna area individuata nella configurazione
interna alla D.I.O.A,. e nel rispetto dei profili delineati dalla norma per le professioni sanitarie
ad essa afferenti, nonché degli specifici codici deontologici, in piena integrazione con i sistemi
organizzativi aziendali.
In conformità alla pianificazione strategica e agli obiettivi conseguentemente definiti e
concordati in sede di Direzione Generale, la D.I.O.A. svolge, per gli ambiti di competenza e
attraverso uno specifico piano annuale, attività di indirizzo, di programmazione, di
organizzazione e di valutazione dei risultati conseguiti, nonché di dirigenza, coordinamento e
valutazione di tutto il personale ad essa afferente.
In particolare, la mission della D.I.O.A. è quella di garantire il soddisfacimento dei
bisogni di salute della persona/comunità, insieme alla soddisfazione nel proprio lavoro di tutto
il personale ad essa afferente, attraverso la gestione di detto personale nelle articolazioni
aziendali previste e secondo modalità e criteri uniformi nei principi e modulati alle diverse
esigenze organizzative.
A tal fine, promuove:
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-
-
-
la condivisione della mission aziendale e la definizione degli obiettivi/risultato generali e
specifici di ogni sua struttura interna;
l’efficacia pratica e l’appropriatezza delle prestazioni infermieristiche e ostetriche
erogate, assumendo la centralità del paziente e del suo percorso verso il ripristino della
salute in tutte le sue fasi come valore inalienabile, e definendo percorsi sanitari basati
sull’integrazione delle diverse competenze professionali;
la programmazione, direzione e gestione delle risorse professionali afferenti alla
D.I.O.A., garantendone il migliore utilizzo nei processi di lavoro, attraverso:
o la pianificazione del fabbisogno delle risorse a medio e lungo periodo;
o la mappatura delle professionalità esistenti;
o l’elaborazione dei programmi di accoglimento, inserimento e addestramento del
personale;
o l’identificazione ei criteri di monitoraggio e dei disagi lavorativi allo scopo di
indirizzare azioni di sostegno e di integrazione;
o la valutazione del personale.
la valorizzazione della multidisciplinarietà, intesa come ricchezza derivante dalle
diversità delle competenze specifiche delle differenti professioni afferenti alla D.I.O.A.;
l’individuazione e realizzazione di strumenti di integrazione funzionale ed organizzativa,
nonché la valorizzazione, nei processi assistenziali e nei processi organizzativi,
dell’integrazione delle diverse professionalità con la dirigenza medica;
la definizione e l’adozione di standard assistenziali che pongano al centro la persona
assistita;
l’implementazione e il miglioramento continuo dei sistemi di qualità;
la sicurezza dei processi finalizzata a garantire la massima tutela per gli utenti e per gli
operatori;
l’uso di una documentazione integrata e sviluppata a tutti i livelli dell’organizzazione;
l’affinamento dei processi di responsabilizzazione professionale e di valorizzazione delle
risorse umane;
lo sviluppo della funzione di insegnamento, contribuendo alla formazione dei
professionisti e offrendo corsi di alta formazione permanente e ricorrente, volti
all’accrescimento della conoscenza e delle competenze;
lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi dell’assistenza, basati sugli effettivi bisogni
rilevati e in continua evoluzione, e considerati in una ottica di economicità, di qualità e
di coerenza con gli obiettivi aziendali.
la ricerca in campo assistenziale, attraverso una costante ed organica interazione con le
Università o Istituti di Formazione;
la misurazione dei risultati raggiunti (outcome);
la collaborazione con gli organismi di tutela dei diritti dei cittadini e con le associazioni
di volontariato;
l’interazione con le strutture socio-sanitarie e con gli Enti Locali del territorio.
Aree di responsabilità della Direzione Infermieristica e Ostetrica Aziendale
Ha la responsabilità del governo clinico assistenziale complessivo, relativamente ai processi
di assistenza infermieristica e ostetrica, alle attività di supporto e a quelle domesticoalberghiere, in un sistema integrato di cure.
Promuove e sviluppa la revisione dei modelli organizzativi di erogazione dell’assistenza,
perseguendo la ricerca e lo sviluppo di un omogeneo sistema informativo relativo all’area
assistenziale;
Definisce le modalità di funzionamento organizzativo, con particolare riguardo a:
o rapporti tra le articolazioni gestionali e il servizio d’azienda;
o rapporti tra specifici settori trasversali e le direzioni assistenziali di dipartimento (ove
esistenti) o i coordinamenti di struttura;
o modalità di conduzione omogenea della gestione del personale all’interno dell’Azienda.
24
Definisce, in relazione alla funzione di committenza esercitata dalle competenti articolazioni
aziendali e in relazione ai programmi di sviluppo dell’assistenza e alle relative modalità
organizzative, il fabbisogno complessivo delle risorse di personale attinenti a tale area,
riguardo a:
o la consistenza numerica e la pianificazione del turn-over (a questo proposito si
interfaccia con la direzione delle risorse umane al fine di assicurare il rispetto delle
dotazioni concordate);
o le abilità professionali e il piano di addestramento (a questo proposito collabora con le
direzioni assistenziali di dipartimento o i coordinamenti di struttura, in modo da
uniformare detto piano alle necessità produttive, e con la Direzione della Formazione in
modo da garantire allo stesso la necessaria coerenza metodologica).
Promuove le condizioni per facilitare l’attitudine al lavoro di gruppo e all’integrazione
organizzativa, orientata alla multiprofessionalità e alla interdisciplinarietà;
Promuove il piano di formazione, in collaborazione con le direzioni assistenziali di
dipartimento
o i coordinamenti di struttura, in modo da uniformare detto piano ai cambiamenti
organizzativi pianificati, e con la Direzione della Formazione in modo da garantire allo
stesso la necessaria coerenza metodologica.
Promuove e sviluppa meccanismi operativi finalizzati alla definizione di indicatori di qualità
dell’assistenza, e alla precoce rilevazione di eventi critici, secondo i criteri fissati dalla comunità
scientifica, perseguendo obiettivi di eccellenza dei contenuti professionali.
Collabora, per la parte di competenza alla definizione degli standard domestico alberghieri,
assicurandone la pertinenza ai bisogni degli utenti.
Promuove e sviluppa progetti di ricerca e di sviluppo professionale, perseguendo la
valorizzazione del personale “esperto” e l’integrazione delle professionalità presenti nella
struttura, e privilegiando le aree di sviluppo aziendale alla cui individuazione partecipa.
Promuove il monitoraggio di situazioni di disagio lavorativo al fine di attivare strumenti di
supporto ai gruppi coinvolti.
Collabora alla definizione degli indirizzi concernenti l’applicazione del contratto e
all’identificazione
di
sistemi
premianti
e
di
un
sistema
di
valutazione
delle
prestazioni/competenze, specifico per le risorse professionali gestite e coerente con il più
generale sistema aziendale, implementandolo e garantendone la gestione in modo omogeneo.
Assicura, nel rispetto dei criteri concordati, il budget assegnato per la gestione dei sistemi
premianti e delle prestazioni aggiuntive.
Collabora alla definizione del sistema informativo del personale e redige la relazione annuale
sulle attività della D.I.O.A.
Collabora con gli organismi di tutela dei diritti dei cittadini e con le associazioni di
volontariato.
E’ componente degli organi collegiali aziendali.
Direzione della Formazione Universitaria
E’ una struttura posta in relazione di staff alla D.I.O.A., che assicura la formazione
universitaria di base, post-base e specialistica, nelle sedi attivate a tal fine per le professioni
infermieristiche e ostetriche.
Collabora per l’organizzazione e la valutazione delle attività formative (insegnamento clinico), e
si integra a tal fine con le strutture organizzative aziendali.
Assicura il mantenimento di elevate competenze didattico-tutoriali, promuovendo la
formazione e l’aggiornamento dei tutor.
Direzione della Formazione Continua
E’ una struttura posta in relazione di staff alla D.I.O.A, che assicura la formazione continua
delle professioni infermieristiche e ostetriche e degli operatori di supporto, attraverso la
programmazione e promozione relative all’organizzazione, realizzazione e valutazione delle
attività di formazione permanente.
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Contribuisce alla valorizzazione dei professionisti, attraverso l’implementazione di nuove
tecnologie e/o nuovi modelli di gestione della formazione (sia sul campo che a distanza)
all’interno dell’organizzazione, in coerenza con le strategie aziendali e i piani di sviluppo.
Direzione Ricerca e Sviluppo
E’ una struttura posta in relazione di staff alla D.I.O.A., che ha per finalità la promozione, il
coordinamento e lo sviluppo di progetti di ricerca e di evoluzione professionale, perseguendo,
per la parte di relativa competenza, l’integrazione tra le varie professionalità presenti nella
struttura.
Direzione Qualità e Accreditamento
E’ una struttura posta in relazione di staff alla D.I.O.A., che ha per finalità la promozione e lo
sviluppo della revisione dei modelli organizzativi di erogazione dell’assistenza, delle attività
tecniche di supporto e domestico-alberghiere pertinenti ai bisogni degli utenti, nel rispetto
delle condizioni di sicurezza e della personalizzazione, laddove vi siano portatori di bisogni
complessi.
Direzione Infermieristica e Ostetrica Ospedaliera (D.I.O.O.)
E’ una struttura posta in line alla D.I.O.A, che ha per finalità di:
- Garantire, attraverso la gestione del personale infermieristico-ostetrico e di supporto, la
risposta ai bisogni di assistenza infermieristica e ostetrica alla persona assistita in
ospedale, assicurando l’integrazione dei processi assistenziali con i processi ospedalieri
e aziendali, in un’ottica multidisciplinare e di miglioramento continuo della qualità delle
cure.
- Costituire il riferimento assistenziale per la direzione degli ospedali e per i direttori
medici di ospedale, e collaborare con essi per la predisposizione e attuazione delle
proposte riguardanti la programmazione, organizzazione e valutazione delle attività e
delle risorse implicate nel processo di assistenza infermieristica e ostetrica.
- Garantire la coerenza della gestione delle risorse umane ad essa affidate, con le linee
adottate a livello aziendale e ospedaliero.
Direzione Infermieristica e Ostetrica Territoriale (D.I.O.T.)
E’ una struttura in line alla D.I.O.A., che ha per finalità di:
- garantire la risposta ai bisogni di assistenza infermieristica e ostetrica territoriale,
attraverso la gestione del personale infermieristico-ostetrico e di supporto, assicurando
l’integrazione dei processi assistenziali con i processi organizzativi della struttura
territoriale e dell’azienda, in un’ottica multidisciplinare e di miglioramento continuo della
qualità delle cure.
- Costituire il riferimento assistenziale per la direzione medica e sociale dei distretti e dei
dipartimenti, e collaborare con esse per la predisposizione e attuazione delle proposte
riferite alla programmazione, organizzazione e valutazione delle attività e delle risorse
implicate nel processo di assistenza.
- Garantire la coerenza della gestione delle risorse umane ad essa affidate, con le linee
adottate a livello aziendale.
26
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE IN PUGLIA DELLA LEGGE
43/06; DEL CCNL IN VIGENZA E DELL’ACCORDO STATO – REGIONI 1/8/2007
SULLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA.
In data 10 aprile 2008 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto del servizio sanitario nazionale quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007 oggi in piena vigenza.
L’art 4 (Coordinamento), composto di due comma riporta quanto segue :
1.comma.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento),
nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall’entrata in vigore del presente
contratto, ai fini dell’affidamento dell’incarico di coordinamento di cui all’art. 10 del
CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in
management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi dell’art. 3,
comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9 del regolamento di cui al
Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270,
nonché un’esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello
economico Ds, di tre anni.
2.comma.
Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all’art. 6,
comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido
ai fini dell’affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.
Legge 43/2006 ART. 6.
(Istituzione della funzione di coordinamento).
1. In conformità' all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, il personale
laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge, e' articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito
anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi
dell'articolo 4della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o
per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3,comma 9, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche
rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 3novembre 1999, n. 509, e
dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel
27
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano
esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni,
oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge10
agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di
coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine,
l'eventuale
conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 10 agosto2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche
di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano
finanziario.
3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento e' espletato da coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area
di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3novembre 1999, n. 509, e
dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica,
incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, e' valido per l'esercizio della
funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione
agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7.
Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e assistenziale, ove
istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo
specifico profilo professionale.
Analisi:
La legge 43/06, il successivo accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, nonché il CCNL in vigenza
impegna le regioni alla applicazione delle nuove norme in ambito alle funzioni di
coordinamento.
In particolare il 3 comma art 6 legge 43/06 definisce i criteri e le modalità applicative per
l’attivazione della funzione di coordinamento. Tale atto diventa, quindi, propedeutico per
l’applicazione delle nuove regole per l’affidamento dell’incarico di coordinamento in tutte le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
Molte sono le regioni italiane che hanno dato continuità all’impegno assunto in applicazione
delle norme su dette. In Puglia l’attribuzione delle funzioni di coordinamento, in assenza di
indicazioni regionali sono “gestite” in modo “personalistico” dalle singole Aziende Sanitarie.
a) Nessuna Azienda sanitaria ha determinato le modalità istitutive della funzione di
coordinamento;
b) In alcune Aziende in cui sono presenti in organico le figure di Operatore professionale
1° categoria coordinatore (ex caposala) si continua ad assegnare le funzioni di
coordinamento a personale non in possesso dei requisiti richiesti (master di primo
livello in management o certificato
di
abilitazione
alle funzioni direttive
nell'assistenza infermieristica) senza attivare nessuna procedura selettiva.
Proposta:
Impegnare formalmente le Aziende sanitarie ad applicare la legge, individuando i
modelli organizzativi entro cui prevedere la funzione di coordinamento e nelle more
28
assegnando la funzione di coordinamento a professionisti in possesso dei requisiti
richiesti ed attivando procedure selettive pubbliche
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