1998 Cariparma Contratto Integrativo

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1998 Cariparma Contratto Integrativo
Contratto Integrativo Aziendale
per i Quadri, Impiegati, Subalterni e Ausiliari
della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa
1998
1
Il giorno 5 luglio 1998
fra La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa rappresentata da
Badolato Dr Antonio, Lancioni Dr Piero, Pozzi Dr Enrico
e
le Rappresentanze Sindacali
FABI:
Tanara Fabrizio
Cassani Anna
Gullotti Giancarlo
Caraffini Carlo
Piccioni Danilo
FIBA/Cisl
Mare Pietro
Cristofaro Emilio
Mangora Giovanni
Briggi Giancarlo
Rubino Nunziato
FISAC/Cgil
Romani Piergiorgio
Rosi Maurizio
Mauri Carlo
Guidotti Donatella
UILCA/Uil
Bardani Luigi
Borghesi Olga
Guatelli Cristiano
in relazione a quanto già definito nell'Ipotesi di Intesa del 23 Dicembre 1997 per il rinnovo del
Contratto Integrativo Aziendale stabiliscono quanto segue:
2
INDICE CIA 5.7.1998
Art. 1 Limiti soggettivi di applicazione del contratto.
Art. 2 Classificazione dipendenze.
Art. 3 Inquadramento del personale.
Art. 4 Categorie del personale.
Art. 5 Categoria quadri.
Art. 6 Gradi.
Art. 7 N. minimo posti per ogni grado.
Art. 8 Inquadramento del personale - Gradi minimi dei preposti.
Art. 9 Inquadramento del personale - Gradi minimi dei v. preposti.
Art. 10 Assunzione Quadri/Impiegati.
Art. 11 Organigramma CED.
Art. 12 Inquadramento Impiegati/Quadri.
Art. 13 Inquadramento operai specializzati.
Art. 14 Reperibilità - (accordo ali. A).
Art. 15 Indennità di reggenza.
Art. 16 Indennità di rischio.
Art.17 Indennità "compenso giornaliero data entry".
Art. 18 Passaggio personale subalterni/ausiliari a categoria Impiegati.
Art. 19 Gratifica natalizia e 14A mensilità (pagamento).
Art.20 Aumenti periodici (decorrenza).
Art.21 Personale straordinario.
Art.22 Scatti di anzianità per passaggio di grado.
Art.23 Automatismi di carriera.
Art.24 Automatismi economici V.C.U..
Art.25 Mansioni.
Art.26 Indennità di trasferta.
Art.27 Ricorso avverso le note qualifica.
Art.28 Corsi aggiornamento.
Art.29 Commissione paritetica (racc. CEE n° 635).
Art.30 Incarico di custode.
Art.31 Concorso spese studio.
Art.32 Permessi studio.
Art.33 Permessi retribuiti.
Art.34 Vestiario subalterni.
Art.35 Premio di anzianità.
Art.36 Indennità di famiglia.
Art.37 Premio di rendimento.
Art.38 Condizioni igienico ambientali.
Art.39 Sussidio handicap.
Art.40 Distacco del personale.
Art.41 Polizza sanitaria.
Art.42 Indennità di alloggio.
Art.43 Maggiorazione per laurea.
Art.44 Indennità "ticket pasto".
Art.45 Speciale assegno mensile 5,50%.
Art.46 Differenza aziendale.
Art.47 Gratifica annuale.
Art.48 Indennità ipotesi intesa 23.12.97.
Art.49 Premio Aziendale.
Art.50 Validità del C.I.A..
3
Allegato "A".
Norma transitoria - Pensionabilità.
Protocollo aggiuntivo.
Norma transitoria - Decorrenze.
Accordo Economico Integrativo.
Tabelle.
4
ART. 1
II rapporto di lavoro del Personale del ramo credito della Cassa, appartenente alle categorie quadri, impiegati, subalterni
e ausiliari, è regolato dal C.C.N.L. A.C.R.I. del 19 dicembre 1994 e dal presente Contratto Integrativo Aziendale.
ART. 2 A termini dell' art.l del
C.C.N.L. 19 dicembre 1994, le Dipendenze sono così classificate:
PROVINCIA DI MILANO
SEDE DI MILANO
MILANO AG. 1
MILANO AG. 2
MILANO AG. 3
MILANO AG. 4
MILANO AG. 5
MILANO AG. 6
MILANO AG. 7
MILANO AG. 8
MILANO AG. 9
MILANO AG. 10 UNIL IT
MILANO AG. 11
MILANO AG. 12
MILANO AG. 13
MILANO AG. 14
MILANO AG. 15
MILANO AG. 17
ABBIATEGRASSO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CESANO BOSCONE
CINISELLO BALSAMO
MELEGNANO
MONZA
MOTTA VISCONTI
PAULLO
S.GIULIANO MILANESE
SESTO S.GIOVANNI
Sportello aziendale Bracco
PROVINCIA DI PARMA
SEDE PARMA
SEDE PARMA 2
AGENZIA 1
AGENZIA 2
AGENZIA 3
AGENZIA 4
AGENZIA 5
AGENZIA 6
AGENZIA 7
AGENZIA 8
AGENZIA 9
AGENZIA 10
AGENZIA 11
AGENZIA 12
AGENZIA 13
AGENZIA 14
AGENZIA 15
AGENZIA 16
AGENZIA 17
AGENZIA 19
Bancone Avanzato Spip ex Ag.18
Bancone Avanzato - Campus
5
AGENZIA 20 AGENZIA 21
AGENZIA 22 AGENZIA 23
AGENZIA 24 SPORTELLO
BARILLA ALBARETO
BARDI
BASILICANOVA
BEDONIA
BERCETO
BORE
BORGO VAL DI TARO
BORGO VAL DI TARO 2
BUSSETO
CALESTANO
COENZO
COLLECCHIO
COLORNO
CORNIGLIO
FELEGARA
FELINO
FIDENZA
FIDENZA 2
FIDENZA 3
FONTANELLATO
FONTANELLE
FONTEVIVO
FORNOVO TARO
LAGRIMONE
LANGHIRANO
LANGHIRANO 2
LESIGNANO BAGNI
MEDESANO
MEZZANO INF.
MONCHIO DELLE CORTI
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
PALANZANO
PAROLA
PELLEGRINO PARMENSE
PIEVEOTTOVILLE
PILASTRO
POLESINE PARMENSE
PONTETARO
ROCCABIANCA
SALA BAGANZA
SALA BAGANZA 2
SALSOMAGGIORE TERME
SALSOMAGGIORE T. 2
SALSOMAGGIORE T. 3
S.POLO TORRILE
SAN SECONDO PARMENSE
S.MARIA DEL TARO
SISSA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO
TABI ANO BAGNI
TIZZANO VAL PARMA
TRAVERSETOLO
Sportello tesoreria - Tomolo
Bancone Avanzato - Compìano/Tarsogno
Punto vendita - Bosco di Corniglio
Bancone Avanzato - S. Andrea Bagni
Bancone Avanzato - Lanehirano 3
Bancone Avanzato - Scurano
Bancone Avanzato - Cepim
6
TRAVERSETOLO 2
TRECASALI
VALMOZZOLA
VARSI
ZIBELLO
Sportello di Pieve di Gusaliggio
PROVINCIA DI PIACENZA
SEDE DI PIACENZA
AGENZIA A
AGENZIA B
AGENZIA C
AGENZIA D
AGENZIA E
AGENZIA F
AGENZIA G
AGENZIA I
AGENZIA L
AGENZIA M
AGENZIA N
AGENZIA O
AGENZIA P
AGENZIA R
AGAZZANO
ALSENO
BETTOLA
BOBBIO
BORGONOVO VAL TIDONE
CALENDASCO
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CASTELL'ARQUATO
CASTEL S. GIOVANNI
CASTEL VETRO PIACENTINO
CORTEMAGGIORE
FARINI D'OLMO
FERRIERE
FIORENZUOLA D'ARDA
FIORENZUOLA D'ARDA 2
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE
GROPPARELLO
LUGAGNANO VAL D'ARDA
MONTICELLI D'ONGINA
MORFASSO
NIBBIANO
OTTONE
PERINO
PIANELLO VAL TIDONE
PODENZANO
PONTE DELL'OLIO
PONTENURE
RIVERGARO
ROTTOFRENO
ROVELETO DI CADEO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN NICOLO' A TREBBIA
SAN POLO DI PODENZANO
SARMATO
TRAVO
VERNASCA
VIGOLZONE
7
VILLANO VA SULL'ARDA
ZIANO PIACENTINO
Bancone Avanzato - Vicobarone
PROVINCIA DI PAVIA
SEDE DI PAVIA
PV AG. 1
PV AG. 2
SEDE DI VIGEVANO
AGENZIA 1
AGENZIA 2
AGENZIA 3
ALAGNA LOMELLINA
BELGIOIOSO
BORGO SAN SIRO
BRESSANA BOTTARONE
BRONI
CASSOLNOVO
CASTEGGIO
CASTELLO D'AGOGNA
CERTOSA DI PAVIA
CORTEOLONA
GAMBOLO'
GARLASCO
MEDE
MORTARA
PARONA
PIEVE PORTO MORONE
ROBBIO
SAN MARTINO SICCOMARIO
SARTIRANA LOMELLINA
SCALDASOLE
STRADELLA
TROMELLO
VOGHERÀ
PROVINCIA
DI
ALESSANDRIA
DI
AREZZO
Sportello Aziendale - Marelli
Sportello Usi (Ag.4)
Sportello Tesoreria - Villanova d'Ardenghi
Sportello Tesoreria - Castelnovetto
VALENZA
PROVINCIA
SEDE DI AREZZO
PROVINCIA
DI
ASTI
DI
BERGAMO
DI
BOLOGNA
ASTI
PROVINCIA
TREVIGLIO
PROVINCIA
SEDE DI BOLOGNA
BO A. G.l
S. LAZZARO S AVENA
PROVINCIA DI BRESCIA
BRESCIA
MANERBIO
8
PROVINCIA DI CREMONA
SEDE DI CREMA
SEDE DI CREMONA
CR. AGENZIA 1
CR. AGENZIA 2
CR. AGENZIA 3
CR. AGENZIA 4
ANNICCO
CASALBUTTANO
CASALMAGGIORE
CASTEL VERDE
CINGIA DE1 BOTTI
CORTE DE1 CORTESI
GALLIGNANO DI S.
GRUMELLO CR.
GUSSOLA
PADERNO PONCHIELLI
PANDINO
PERSICHELLO
PIADENA
PIEVE D'OLMI
PIZZIGHETTONE
RIVAROLO DEL RE
ROBECCO D'OGLIO
ROMANENGO
S. GIOVANNI CROCE
SESTO CREMONESE
SORESINA
SPIN ADESCO
TRIGOLO
VESCOVATO
Sportello Tesoreria - Crotta d'Adda
PROVINCIA DI LODI
SEDE DI LODI
LODI AG. 1
LODI AG. 2
CASALPUSTERLENGO
CODOGNO
S. ANGELO LODIGIANO
Sportello Aziendale - Lever Gibbs
Sportello Aziendale - KasKo Nobel
PROVINCIA DI LUCCA
FORTE DEI MARMI
PROVINCIA DI FIRENZE
SEDE DI FIRENZE
FIRENZE AG. 1
FIRENZE AG.2
EMPOLI
PROVINCIA DI GENOVA
SEDE DI GENOVA
CHIAVARI
9
PROVINCIA DI MANTO VA
SEDE DI MANTOVA
MN AGENZIA 1
MN AGENZIA 3
MN AGENZIA 4
ASOLA
CASTEL D'ARIO
CASTELLUCCHIO
CASTIGLIONE ST.
COGOZZO DI VIADANA
MARMIROLO
OSTIGLIA
PORTO MANTOVANO
RONCOFERRARO
ROVERBELLA
SUZZARA
Sportello Aziendale Bellelli/Enichem
PROVINCIA DI MODENA
SEDE DI MODENA
MODENA AG. 1
MODENA AG. 2
CARPI SASSUOLO
VIGNOLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SEDE DI REGGIO EMILIA
AGENZIA 1
CASALGRANDE
MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI ROMA
SEDE
ROMA
AG. 1
AG. 2
AG. 3
AG. 4
AG. 5
DI
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
PROVINCIA DI TORINO
SEDE DI TORINO
TO AG. 1
TO AG. 2
TO AG. 3
TO AG. 4
ORBASSANO
RIVOLI
VINOVO
PROVINCIA DI VERONA
SEDE DI VERONA
Tali classificazioni e denominazioni potranno essere variate a giudizio dell'Amministrazione della Cassa.
10
ART. 3
Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. 19.12.1994 il personale impiegatizio al quale la Cassa chieda, all'atto dell'assunzione, la
licenza di scuola media inferiore o di scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado meno elevato
della categoria.
Sempre ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. 19.12.1994 il personale impiegatizio al quale la Cassa chieda, all'atto
dell'assunzione, un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, ovvero la laurea o altro titolo di studio
universitario, viene inquadrato nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
11
ART. 4
In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 2 del C.C.N.L. 19.12.1994 il personale al quale si applica il presente
contratto è suddiviso nelle seguenti categorie:
•
•
•
•
Quadri.
Impiegati.
Subalterni.
Ausiliari.
ART. 5
Ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 19.12.1994, e fatto comunque salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 106,
appartiene alla categoria quadri il personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino
particolare responsabilità gerarchica e/o funzionale ovvero elevata capacità professionale con facoltà decisionale
nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
In particolare, in applicazione dei criteri di cui sopra, viene riconosciuto l'inquadramento minimo di quadro a chi:
• è identificato come tale dagli artt. 8, 9, 11 e 12 del presente C.I.A..
• presso gli uffici centrali è incaricato dalla Cassa, in via permanente, di sostituire il capo dell'ufficio, limitatamente
agli aspetti organizzativi e operativi, in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 6
Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. 19.12.1994 le categorie del personale indicate nel precedente art. 4 sono suddivise nei
seguenti gradi:
• QUADRI:
Quadro di I/a Quadro di 2/a
• IMPIEGATI:
Capo Ufficio Vice Capo Ufficio Capo Reparto
Impiegato grado 4° Impiegato grado 5°
• PERSONALE SUBALTERNO:
Capo Commesso Vice Capo Commesso
Commesso
• PERSONALE AUSILIARIO:
Operaio specializzato Operaio, Autista Guardia
notturna/diurna Personale di fatica
grado
Grado
I
II
Grado
I
Grado
Grado
Grado
Grado
II
III
IV
V
Grado
I
Grado
Grado
II
III
Grado
I
Grado
Grado
Grado
II
II
III
ART. 7
Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. 19.12.1994 il minimo dei posti per ogni grado è indicato come segue:
•
•
Quadro
Capo Ufficio
300
334
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vice Capo Ufficio
Capo Reparto
Impiegato di 4°
Impiegato di 5°
Capo Commesso
Vice Capo Commesso
Commesso
Operaio Specializzato
Operaio
Guardia notturna/diurna
Personale di fatica
28
44
Vengono stabiliti i seguenti numeri minimi:
•
Funzionari
305
ART. 8
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. 19.12.1994 spetta l'inquadramento almeno nel grado minimo della categoria
Funzionari a:
Preposti ai Servizi e agli Uffici Centrali.
Responsabili delle Aree Commerciali.
Preposti delle Sedi.
Preposti delle seguenti Agenzie:
CREMONA AG. 3 LODI
AG. 2 MANTOVA AG. 2
MANTO VA AG. 3
MILANO AG. 1
MILANO AG. 2
MILANO AG. 3
MILANO AG. 4
MILANO AG. 5
MILANO AG. 6
MILANO AG. 7
MILANO AG. 8
MILANO AG. 9
MILANO AG. 12
MILANO AG. 13
MILANO AG. 14
MILANO AG. 15
PARMA AG. 1 PARMA
AG. 2 PARMA AG. 3
PARMA AG. 4 PARMA
AG. 5 PARMA AG. 6
PARMA AG. 7 PARMA
AG. 8 PARMA AG. 9
PARMA AG. 10 PARMA
AG. 11 PARMA AG. 12
PARMA AG. 12 PARMA
AG. 14 PARMA AG. 15
PARMA AG. 16 PAVIA
AG. 1 PIACENZA AG. A
PIACENZA AG. B
PIACENZA AG. C
PIACENZA AG. D
PIACENZA AG. E
PIACENZA AG. F
PIACENZA AG. L
ROMA AG. 1
13
TORINO AG. 1
VIGEVANO AG. 1
VIGEVANO AG. 2
VIGEVANO AG. 3
BEDONIA
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRESCIA
BRONI
BUSSETO
CAORSO
CARPANETO PIACENTINO
CASALMAGGIORE
CASALPUSTERLENGO
CASSOLNOVO
CASTEL SAN GIOVANNI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERTOSA DI PAVIA
CODOGNO
COLLECCHIO
COLORNO
CORTEMAGGIORE
FELINO
FIDENZA
FIDENZA 2
FIDENZA 3
FIORENZUOLA D'ARDA
FONTANELLATO
FORNOVO DI TARO
LANGHIRANO
MEDESANO
MELEGNANO
MONTICELLI D'ONGINA
NOCETO
PODENZANO
PONTE DELL'OLIO
PONTENURE
PONTETARO
ROVELETO DI CADEO
SALA BAGANZA 2
SALSOMAGGIORE TERME
SAN GIULIANO MILANESE
SAN POLO DI TORRILE
SAN SECONDO PARMENSE
SANT'ANGELO LODIGLANO
SESTO SAN GIOVANNI
SISSA
SORAGNA
SORBOLO
SUZZARA
TRAVERSETOLO
VALENZA
Spetta inoltre l'inquadramento almeno nel grado minimo della categoria Quadri ai preposti delle seguenti Agenzie:
ABBIATEGRASSO
AGAZZANO
ALSENO
ASOLA
ASTI
BARDI
BASILICANOVA
BELGIOIOSO
14
BERCETO
BETTOLA
BOBBIO
CALENDASCO
CALESTANO
CARPI
CASALBUTTANO
CASTEGGIO
CASTEL D'ARIO
CASALGRANDE
CASTELL'ARQUATO
CASTELLUCCHIO
CASTELVERDE
CASTELVETRO
CASTIGLIONE ST.
CESANO B.
CHIAVARI
CINISELLO B.
CORNIGLIO
CORTEOLONA
CREMONA AG. 2
EMPOLI
FELEGARA
FERRIERE
FONTANELLE
GAMBOLO'
GARLASCO
GOSSOLENGO
GRAGNANO
LANGHIRANO 2
LESIGNANO BAGNI
LODI AG. 1
LUGAGNANO VAL D'ARDA
MARMIROLO
MEDE
MILANO AG. 10 - UNIL IT
MILANO AG. 11
MONTECCHIO E.
MORFASSO
MORTARA
NEVIANO ARDUINI
ORBASSANO
OSTIGLIA
PANDINO
PARONA
PIACENZA AG. G
PIACENZA AG. I
PIANELLO VAL TIDONE
PIZZIGHETTONE
POLESINE PARMENSE
REGGIO E. AG. 1
RIVERGARO
ROBBIO
ROCCABIANCA
ROMA AG. 3
ROMA AG. 4
ROMANENGO
ROTTOFRENO
ROVERBELLA
SALA BAGANZA
SALSOMAGGIORE TERME 2
SAN GIORGIO PIACENTINO
15
SAN NICOLO1 A TREBBIA
SORESINA
SPORTELLO BARILLA
TORINO AG. 2
TRAVERSETOLO 2
TRAVO
TRECASALI
TREV1GLIO
TROMELLO
VESCOVATO
VILLANOVA
VINOVO
VOGHERÀ
ZIANO
ZIBELLO
Spetta il grado minimo di Capo Ufficio ai preposti degli altri sportelli già operanti e di quelli di nuova istituzione.
Sempre ai sensi dell'art, 1, comma 2, del C.C.N.L. 19.12.1994, è previsto il grado minimo di Capo Ufficio per le
seguenti posizioni, in quanto istituite nelle dipendenze:
• Responsabile di Cliente.
• Responsabile Operativo.
Qualora il Responsabile Operativo operi in dipendenze nelle quali sia contrattualmente previsto il grado minimo di
Funzionario per il Preposto e per il Vice Preposto, ad esso spetta il grado minimo di Quadro.
Qualora le posizioni, per le quali sia contrattualmente previsto un grado minimo, siano ricoperte da personale con grado o
categoria superiore a quello minimo stabilito ciò non costituisce elevazione degli stessi gradi minimi.
Al fine di definire in modo equilibrato l'attribuzione dei gradi minimi ai Preposti o a loro collaboratori delle dipendenze
non classificate "Sedi", le parti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno a partire dal 1995 per verificare le
dimensioni operative delle stesse dipendenze.
Qualora le parti concordassero modifiche a quanto definito nel CI.A. in materia, tali modifiche avranno decorrenza dal
mese successivo all'accordo e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno in corso.
ART. 9
Ai sensi dell'ari. 1, comma 2, del C.C.N.L. 19.12.1994, sono previsti i seguenti gradi minimi per i collaboratori dei
Preposti:
- due Funzionari
nelle Sedi di:
PARMA
MILANO
- un Funzionario
nelle Sedi di:
BOLOGNA
CREMA
CREMONA
LODI
MANTOVA
PARMA 2 PAVIA
PIACENZA
REGGIO EMILIA
ROMA TORINO
VIGEVANO
e nelle Agenzie di:
MILANO AG. 3
MILANO AG. 5
MILANO AG. 12
16
MILANO AG. 15
PARMA AG. 1 PARMA
AG. 3 PARMA AG. 4
PARMA AG. 5 PARMA
AG. 8 PIACENZA AG. A
PIACENZA AG. D
PIACENZA AG. E
COLLECCHIO
FIDENZA FORNOVO
LANGHIRANO
SALSOMAGGIORE T.
- un Quadro
nelle Sedi di:
AREZZO
FIRENZE
GENOVA
MODENA
VERONA
e nelle Agenzie di:
BORGO VAL DI TARO
BORGONOVO VAL TIDONE
BRONI
BUSSETO
CAORSO
CARPANETO P.NO
CASALMAGGIORE
CASALPUSTERLENGO
CASSOLNOVO
CASTEL S. GIOVANNI
CODOGNO
COLORNO
CORTEMAGGIORE
CREMONA AG. 3
FELINO
FIDENZA 3
FIORENZUOLA A.
FONTANELLATO
MANTOVA AG. 2
MANTOVA AG. 3
MEDESANO
MELEGNANO
MILANO AG. 1
MILANO AG. 2
MILANO AG. 4
MILANO AG. 6
MILANO AG. 7
MILANO AG. 8
MILANO AG. 9
MONTICELLI ONGINA
NOCETO
PARMA AG. 2
PARMA AG. 6
PARMA AG. 7
PARMA AG. 9
PARMA AG. 10
PARMA AG. 11
PARMA AG. 12
17
PARMA AG. 13
PARMA AG. 14
PARMA AG. 15
PARMA AG. 16
PAVIA AG. 1
PIACENZA AG. B
PIACENZA AG. C
PIACENZA AG. F
PODENZANO
PONTENURE
PONTETARO
ROVELETO C.
SALA BAGANZA 2
SAN ANGELO LODIGIANO
SAN GIULIANO M.
SESTO SAN GIOVANNI
SORBOLO
SUZZARA
TRAVERSETOLO
VALENZA
VIGEVANO AG. 1
VIGEVANO AG. 2
VIGEVANO AG. 3
- un Capo Ufficio
nelle Agenzie di:
ABBIATEGRASSO
ALSENO
ASOLA
ASTI
BASILICANOVA
BEDONIA
BELGIOIOSO
BOBBIO
BRESCIA
CALESTANO
CARPI
CASALBUTTANO
CASTEGGIO
CASTEL D'ARIO
CASTELLARQUATO
CASTELLUCCHIO
CASTIGLIONE ST.
CERNUSCO NAVIGLIO
CERTOSA PAVIA
CESANO BOSCONE
CREMONA AG. 2
EMPOLI
FIDENZA 2
LANGHIRANO 2
LODI 2
LUGAGNANO V. A.
MARMIROLO
MILANO AG. 10 UNIL IT
MILANO AG. 11
MILANO AG. 13
MILANO AG. 14
NEVIANO A.
PANDINO
PIACENZA AG. L
18
PIANELLO
PIZZIGHETTONE PONTE
DELL'OLIO RIVERGARO
ROCCAB TANCA ROMA AG.
1 ROMA AG. 3 ROMA AG. 4
ROMANENGO
ROVERBELLA SALA
BAGANZA
SALSOMAGGIORE 2 SAN
GIORGIO P.NO SAN
NICOLO1 T. SAN POLO
TORRILE SAN SECONDO P.
SE SISSA SORAGNA
SORESINA
SPORTELLO BARILLA
TORINO AG. 1 TORINO AG.
2 TRAVERSETOLO 2
TREVIGLIO VESCOVATO
VINOVO ZIBELLO
- un Vice Capo Ufficio
nelle Agenzie di:
AGAZZANO
BARDI
BETTOLA
CALENDASCO
CASALGRANDE
CASTELVETRO P.NO
CORNIGLIO
FELEGARA
FONTANELLE
FONTEVIVO
GAMBOLO1
GARLASCO
GRAGNANO
LESIGNANO BAGNI
MEDE
MEZZANO I.
MONTECCHIO
MORTARA
OSTIGLIA
PAROLA
PARONA
PIACENZA AG. G
PIACENZA AG. I
POLESINE
ROBBIO
ROTTOFRENO
TIZZANO V. P.
TRECASALI
TROMELLO
19
VARSI
VIGOLZONE
VILLANOVA
ZIANO P.NO
Le posizioni indicate nel presente articolo potranno essere rivedute in sede di verifica annuale secondo quanto stabilito
negli ultimi 2 commi del precedente articolo.
NOTA A VERBALE
In relazione alle ulteriori trasformazioni e riorganizzazioni in atto nell'azienda conseguenti anche al processo di
concentrazione, le parti si impegnano ad incontrarsi, a semplice richiesta di una di esse, per la codifica di eventuali
mansioni il cui contenuto richieda uno specifico inquadramento.
ART. 10
L'assunzione del personale appartenente alle categorie quadri e impiegati è effettuata secondo quanto previsto dal
CCNL tempo per tempo vigente.
ART. 11
Ai sensi dell'art. 69 C.C.N.L. 19.12.1994 spetta il grado minimo di Quadro ai Responsabili dei seguenti settori presso il
Servizio CED:
• Assistenza Utenti.
• Gestione Dati e Controllo Qualità.
• Sistemi Centrali.
• Sala Macchine.
• Procedurizzazione.
• Sicurezza EAD.
Spetta inoltre il grado minimo di Quadro ai Responsabili delle Aree Sviluppo Applicativo presso T'Ufficio Sviluppo
Applicativo".
Presso il Servizio CED e l'Ufficio Sviluppo Applicativo è prevista complessivamente anche la copertura di almeno 12
posti di Capo Ufficio.
Tale numero si intenderà coperto anche da personale al quale, al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e
2, sia attribuita la qualifica di "Quadro".
Al personale adibito a mansioni inerenti l'EAD, presso il Servizio CED e 1 Ufficio Sviluppo Applicativo, sono attribuite
le indennità di mansione per 12 mensilità indicate nel separato accordo economico aziendale.
Dette indennità cessano con il cessare dell'adibizione alle specifiche mansioni e vengono sospese dal 31 giorno
consecutivo di assenza dal servizio anche se determinata la malattia.
ART. 12
Ai sensi dell'art. 9 C.C.N.L. 19.12.1994 sono inquadrati nel grado IV della categoria Impiegati:
•
•
•
i dipendenti addetti in via permanente e continuativa alle sostituzioni di cassieri;
i dipendenti addetti in via prevalente e continuativa a terminali "conversazionali";
i responsabili dell'Archivio Generale e del Magazzino Stampati.
I responsabili, come sopra indicato, si avvarranno della collaborazione di personale impiegatizio e/o subalterno e/o
ausiliario.
Sempre a termini dell'art. 9 del C.C.N.L. 19.12.1994 appartengono alla categoria impiegati:
•
•
•
gli addetti al carico e scarico moduli e archivio stampati;
gli addetti alla archiviazione e catalogazione presso il Centro Elaborazione Dati;
gli addetti al Reparto Spedizioni - Taglierina - Stampanti Imbustatrici.
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Vengono inoltre inquadrati nel grado minimo di Quadro:
• il Responsabile del Reparto Sicurezza (Uff. Tecnico)
nel grado minimo di Capo Ufficio:
•
•
•
il Responsabile del Reparto Spedizioni - Taglierina - Stampanti - Imbustatrici;
il Coordinatore dei Personale Subalterno Ausiliario;
il Coordinatore del Reparto Autisti.
Il personale inquadrato come impiegato di grado V, quando sia in possesso di un titolo di studio che dia accesso ad un
facoltà universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico, avrà diritto all'inquadramento nel grado IV dell
categoria impiegati dopo un periodo di servizio dì un anno con qualifica di almeno "buono".
NOTA A VERBALE
La Cassa si impegna per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti inerenti alle mansioni di cui al 3° comma ai
attingere dal personale inquadrato nella categoria Subalterni ed Ausiliari che sia ritenuto idoneo.
ART. 13
Ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. 19.12.1994 le mansioni che danno luogo all'inquadramento come operaio specializzati
sono le seguenti:
• manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione di impianti di riscaldamento, condizionamento, elettrici
idraulici, di sicurezza, di posta pneumatica, macchine da ufficio, parte muraria di edifici ed in genere attività chi
richiedano particolari capacità, perizia e conoscenza di disegni tecnici.
Sono inoltre inquadrati come operai specializzati i responsabili della legatoria e tipografia.
Agli operai specializzati spetta un'indennità di specializzazione, per 14 mensilità, nella misura e secondo i criter
stabiliti nella tabella n.12 del separato accordo economico aziendale.
La Cassa determina, in rapporto alle esigenze di servizio, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro degli opera
specializzati, compresa la possibilità ove necessario, di anticipare l'orario di inizio di prestazione.
Per particolari servizi l'orario di lavoro settimanale degli operai specializzati potrà essere distribuito in turni giornalieri
restando in tal caso inteso che tra un turno e l'altro effettuato dal singolo addetto dovranno intercorrere non meno d
dodici ore.
Al personale di cui sopra spettano, per il lavoro eventualmente svolto in turni, i compensi indicati dal 3° e 5° comm;
dell'art. 55 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994.
Qualora addetti a mansioni di operaio specializzato siano inquadrati nella categoria del personale subalterno (
impiegatizio, agli stessi viene attribuito, qualora la retribuzione di provenienza sia superiore a quella spettante pe
effetto del nuovo inquadramento, un assegno ad personam assorbibile in caso di avanzamento di carriera.
ART. 14
Ai lavoratori ai quali la Cassa, ai sensi dell'art. 55 e 69 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994 richieda di volta in volt;
l'obbligo della reperibilità, verrà applicato quanto stabilito nell'accordo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante de
presente contratto.
ART. 15
Ai Preposti alle dipendenze non inquadrati nella categoria Funzionari viene corrisposta un'indennità di reggenza per Ij
mensilità nella misura stabilita nella tab. 7 del separato Accordo Economico Aziendale.
Detta indennità cessa col venir meno delle funzioni cui è connessa o in caso di promozione alla categoria Funzionari, ec
è sospesa dal 31 ° giorno consecutivo di assenza dal servizio, anche se questa è determinata da malattia.
Al personale incaricato della temporanea sostituzione di un Preposto, l'indennità di cui sopra sarà corrisposta in ragioni di
1/20 di quella mensile per ogni giorno di svolgimento dell'incarico di Preposto, con un massimo pari alla misun
dell'indennità mensile.
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ART. 16
Ai sensi dell'alt. 52 del C.C.N.L. 19.12.1994, a personale incaricato in via continuativa del servizio di cassa, svolto
anche con mansioni di operatore unico, spetta una indennità di rischio nella misura stabilita dall'Accordo Economico
Nazionale richiamato nella tab. 13 dell'Accordo Economico Aziendale.
Detta indennità cessa con il venir meno delle mansioni cui è connessa ed è sospesa dal 31° giorno consecutivo di
assenza dal servizio, anche se questa è determinata da malattia, con esclusione delle ferie.
Al personale incaricato in via saltuaria del servizio di cassa svolto anche con mansioni di operatore unico, spetta una
indennità di rischio giornaliero, pari a 1/10 della indennità mensile prevista per le piazze di prima categoria per ogni
giorno di effettivo svolgimento della mansione, con un minimo mensile di 3/10 ed un massimo pari alla misura mensile
dell'indennità.
Ai fini della misura applicabile le piazze sono considerate tutte di prima categoria.
Le parti convengono che l'indennità di rischio sopra stabilita è attribuita anche al cassiere pegni e al magazziniere pegni.
RACCOMANDAZIONE
La Direzione della Cassa prende atto della raccomandazione delle OO.SS. dei Lavoratori affinchè vi sia disponibilità,
nei casi di deficienze di cassa e dietro richiesta del lavoratore interessato, ad accordare la rateizzazione della loro
rifusione tenendo anche conto della loro entità, fermo restando che in caso di rateizzazione superiore a sei mesi, verrà
applicato un tasso di interesse in misura corrispondente a quello tempo per tempo previsto per i finanziamenti al
personale dipendente nella forma di apertura di credito in c/c.
La Direzione della Cassa prende atto della raccomandazione delle OO.SS. dei Lavoratori affinchè vengano esaminate,
compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste delle lavoratrici in stato di gravidanza di essere
temporaneamente adibite a mansioni diverse da quelle di cassa.
Le OO.SS. raccomandano la Cassa che eventuali eccedenze di cassa cadute in prescrizione vengano versate alla Cassa
di Mutua Assistenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.
ART. 17
Al personale con mansioni di data entry non in via esclusiva e permanente, ma con impegno prevalente e continuativo
nell'arco della giornata, sarà corrisposta un'indennità denominata "compenso giornaliero data entry" commisurata alle
giornate di effettiva adibizione.
Al personale con mansioni di data entry in via esclusiva e permanente, sarà corrisposta un'indennità fissa mensile
denominata "indennità data entry".
Tali indennità saranno revocate con il venir meno delle mansioni cui sono connesse e saranno sospese dal trentunesimo
giorno consecutivo di assenza dal servizio, anche se questa è determinata da malattia.
La misura delle suddette indennità è indicata nel separato Accordo Economico Aziendale (tab. 14 bis).
L'Azienda si impegna a comunicare annualmente alle OO.SS. l'elenco del personale che percepisce le suddette
indennità.
NOTA A VERBALE
Pe mansioni di data entry si intende la semplice immissione di dati nell'ambito di programmi che non richiedano
discrezionalità operativa (es.: Ufficio Clientela Enti, Servizi Vari).
ART. 18
Per il passaggio di personale subalterno ed ausiliario alla categoria impiegatizia, verrà effettuata una selezione interna
con cadenza biennale per il passaggio al grado V della categoria Impiegati per un numero di posti da concordare di
volta in volta.
Al fine di accedere a detta selezione interna sarà necessario il seguente requisito: •
anzianità di servizio di almeno due anni con qualifica non inferiore a "buono".
Le modalità di svolgimento della selezione interna verranno portate preventivamente a conoscenza degli Organi di Coordinamento. Il
personale Subalterno e Ausiliario che consegua in servizio uno dei diplomi di scuola media superiore previsti dall'art. 9
del C.C.N.L. 19.12.1994 verrà inquadrato nel grado IV della categoria impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese
successivo alla data di presentazione del titolo conseguito dopo l'assunzione.
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RACCOMANDAZIONE
La Cassa accogliendo la raccomandazione delle OO.SS. s'impegna dopo 20 anni di anzianità nella categoria ausiliari e/o
subalterni, a provvedere quantomeno alla parificazione al trattamento economico tabellare dell'impiegato di grado V
purché la qualifica degli ultimi 5 anni sia stata almeno di "sufficiente".
ART. 19
La gratifica natalizia sarà pagata contestualmente alla mensilità di dicembre ed alla 14A mensilità con valuta 22 dicembre.
Essa sarà conteggiata come previsto dall'art. 51 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994. La 14A mensilità sarà conteggiata
come la gratifica natalizia.
ART. 20
Gli aumenti periodici avranno decorrenza dal primo giorno del mese in cui maturano e quelli derivanti dal passaggio di
grado o di categoria dal primo giorno del mese stabilito nel relativo provvedimento.
ART. 21
Al personale straordinario assunto secondo le norme dell'alt. 32 del C.C.N.L. 19.12.1994, sarà applicato lo stesso
trattamento economico del personale in pianta stabile della stessa categoria all'inizio di carriera.
Al suddetto personale compete, subordinatamente ad una valutazione positiva "giudizio" da parte della Cassa del
servizio prestato ed in proporzione allo stesso, una somma ragguagliata alla misura prevista dal presente contratto
integrativo aziendale in materia di premio di rendimento.
ART. 22
Tn caso di promozione che comporti il passaggio dal grado V al grado IV della categoria Impiegati, al promosso
spettano tanti scatti di anzianità, nelle misure previste per gli impiegati al grado IV, quanti sono i bienni di anzianità
maturati o riconosciuti nel grado precedente.
Gli stessi criteri sono adottati per le promozioni dalla categoria del Personale Subalterno a quella degli Impiegati.
ART. 23
Ai sensi dell'art. 10 C.C.N.L. 19.12.1994, al personale in servizio presso la Cassa alla data del 31 dicembre 1993, ai fini
degli automatismi di carriera o economici, si applicheranno i seguenti criteri:
1) Categoria Impiegati:
- dal grado V al grado IV dopo 5 anni di anzianità nel grado con qualifica minima di "sufficiente";
- dal grado IV al grado III dopo 5 anni di anzianità nel grado con qualifica minima di "sufficiente";
- dal grado III al grado II dopo 4 anni di anzianità nel grado con qualifica minima di "sufficiente".
NORMA TRANSITORIA
Al personale appartenente alla categoria impiegati già dipendente della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano spa
alla data del 28/2/93 si applicheranno i criteri previsti dall'art. 7, punto 1, del C.I.A. 18.2.1992 della stessa Cassa di
provenienza ai soli fini del primo passaggio automatico maturabile dopo la data di stipula del presente C.I.A..
2) Categoria Subalterni:
competono due automatismi economici di L. 55.000 cadauno per 14 mensilità da corrispondersi il primo dopo 6
anni di anzianità nella categoria ed il secondo dopo ulteriori 6 anni di anzianità, con qualifica minima di
"sufficiente".
3) Categoria Ausiliari:
competono due automatismi economici di L. 35.000 cadauno per 14 mensilità da corrispondersi il primo dopo 4
anni di anzianità nella categoria ed il secondo dopo ulteriori 6 anni, con qualifica minima di "sufficiente".
Gli automatismi economici vengono assorbiti fino a concorrenza in caso di passaggio a categoria superiore, fatto salvo
il mantenimento sottoforma di assegno "ad personam" dell'eventuale differenza retributiva, assorbibile per futuri
miglioramenti tabellari e di carriera.
23
ART. 24
Al personale appartenente alla categoria Impiegati in servizio presso la Cassa alla data del 31 dicembre 93, spettano i
seguenti automatismi economici in sostituzione di quanto previsto dall'art. 10 C.C.N.L. 19.12.1994:
1) ai Vice Capo Ufficio con almeno 5 anni di anzianità nel grado e con qualifica minima di "sufficiente" L. 130.000
per 14 mensilità;
2) l'automatismo di cui al precedente n. 1 viene incrementato di L. 130.000 per 14 mensilità dopo ulteriori 3 anni di
anzianità nel grado con qualifica minima di "sufficiente";
3) in caso di promozione a grado o categoria superiore i suddetti automatismi economici saranno assorbiti fino a
concorrenza del maggior trattamento economico tabellare conseguito restando attribuita "ad personam" l'eventuale
differenza residua.
Al personale entrato alle dipendenze della Cassa per effetto della incorporazione della F.lli Ceriana e del Credito
Commerciale, viene attribuito, in sostituzione di quanto previsto dall'art.10 C.C.N.L. 19.12.1994 e successive modifiche
e di quanto sopra un automatismo economico pari a L. 130.000 per 14 mensilità dopo 8 anni di permanenza nel grado di
VCU con qualifica di almeno sufficiente. L'anzianità nel grado di VCU maturata presso le dette banche incorporate
viene considerata interamente utile ai fini di cui sopra.
NORMA TRANSITORIA
Al personale già dipendente della cessata Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.A. alla data del 28.2.93 sarà
attribuito in sostituzione di quanto previsto ai punti 1) e 2) del presente articolo un automatismo economico di L.
260.000 per 14 mensilità dopo 5 anni di anzianità nel grado di vice capo ufficio in quanto abbia maturato almeno 11
anni di servizio effettivo ed abbia conseguito qualifiche non inferiori a "buono" negli anni di permanenza nel grado di
VCU.
L'automatismo economico già attribuito in base all'art. 13 CIA 18/2/92 della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano
S.p.A. sarà sostituito, a decorrere dal mese successivo alla data di stipula del CI.A. 26 maggio 94, dall'automatismo
economico di cui al precedente comma.
In ogni caso si applicherà, ricorrendone l'ipotesi, quanto previsto al punto 3) del presente articolo.
ART. 25
II personale appartenente ad ogni categoria e grado può essere utilizzato, a giudizio della Cassa, sia presso la Sede
Centrale che presso le dipendenze. Pure nelle nuove destinazioni il personale dovrà essere adibito alle mansioni proprie
della categoria di appartenenza.
Il personale appartenente alla categoria subalterni e ausiliari non può essere utilizzato per svolgere mansioni proprie del
personale di fatica e del personale delle pulizie (lavori di facchinaggio, traslochi, carico e scarico automezzi,
sostituzione asciugamani, ricambio materiale di pulizia, ecc).
Al personale incaricato di svolgere la mansione di autista spetta una indennità secondo le misure individuate
nell'allegata tabella n. 15 del separato accordo economico aziendale.
Si precisa che l'indennità giornaliera viene erogata al personale comandato a svolgere le mansioni di autista in
sostituzione del personale di cui al comma precedente.
RACCOMANDAZIONI
La Direzione della Cassa prende atto della raccomandazione delle OO.SS. dei lavoratori affinchè, in caso di
trasferimento fuori del comune di residenza, sia sentito preventivamente l'interessato.
Il trasferimento ad altra dipendenza o ad altro ufficio sarà comunicato all'interessato con un congruo preavviso. La
Direzione della Cassa prende, inoltre, atto delle raccomandazioni rivolte dalle OO.SS. dei lavoratori affinchè:
•
•
vengano accolte compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei cassieri dopo sette anni di
espletamento del relativo servizio, di essere destinati ad altri uffici, purché gli interessati possano essere
proficuamente utilizzati in mansioni di competenza del grado ricoperto;
il personale addetto a mansioni di data entry venga avvicendato e dopo dieci anni di espletamento di tali mansioni
non venga adibito alle macchine, ferma comunque l'osservanza dell'art.44, 2 comma, del C.C.N.L. 19.12.1994.
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ART. 26
Al personale comandato in missione sarà corrisposta la indennità di trasferta nella misura stabilita nella tab.17
dell'Accordo Economico Aziendale e tab.i Accordo Economico Nazionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai
sensi delle disposizioni previste dall'art. 99 del C.C.N.L. vigente.
Al personale comandato in missione nel luogo dove ha stabilito la residenza o domicilio non compete alcuna indennità
di trasferta.
11 dipendente dovrà, ove possibile, utilizzare i mezzi pubblici per i trasferimenti conseguenti alla missione.
Qualora il dipendente, espressamente autorizzato, si avvalga di automezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio
verrà effettuato secondo le tabelle A.CI. dei costi medi di esercizio per classi di cilindrata con distinzione del tipo di
alimentazione (benzina, gasolio) delle autovetture in produzione. Per quelle a benzina utilizzando le sole prime tre
classi (la terza sarà valida anche per autovetture oltre 1500 cc) per quelle a gasolio le sole prime 2 classi (la seconda
sarà valida anche per autovetture oltre 2500 cc).
Per le autovetture alimentate a GPL o gas metano valgono le tabelle a benzina ridotte di un quarto. In
dette tabelle si assumeranno come valori quelli relativi alla percorrenza media annua di 30.000 km.
Nell'uso di tali tabelle si terrà conto della formulazione più aggiornata fornita periodicamente da tale ente e verranno
applicate per i rimborsi di viaggi sostenuti nel mese successivo a quello in cui le tabelle saranno effettivamente
disponibili per la Cassa.
Il computo dei kilometri da rimborsare verrà effettuato dal comune di partenza al comune di arrivo utilizzando le tabelle
Autoroute (che calcolano la distanza dal centro del comune di partenza al centro del comune di arrivo).
La Cassa provvederà alla copertura assicurativa con polizza "Kasko" degli automezzi utilizzati dal personale, previa
debita autorizzazione, per lo svolgimento delle missioni, limitatamente al periodo della missione stessa.
Qualora la polizza "Kasko" stipulata preveda delle franchigie la Cassa si farà carico della quota del danno non coperta
dall'assicurazione.
L'Azienda, valutata l'eccezionaiità dei casi di furto ed incendio dell'automezzo utilizzato per la missione con diritto a
diaria, regolarmente autorizzata, in assenza di idonea copertura assicurativa, esaminerà positivamente le richieste di
risarcimento danni effettivamente subiti e documentati, secondo i parametri dì riferimento utilizzati dalle compagnie
assicurative.
ART. 27
A sensi dell'art. 104 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994, in ogni fase del ricorso avverso le note di qualifica, il lavoratore
potrà farsi assistere da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto cui aderisce o
conferisce mandato.
Al lavoratore che lo richieda per iscritto saranno comunicate in forma scritta le motivazioni relative all'attribuzione
della nota di qualifica oggetto di ricorso.
L'Azienda prende atto delle richieste delle Organizzazioni Sindacali in merito ad un maggior coinvolgimento dei
dipendenti in sede di valutazione.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 ottobre 1998 e comunque in occasione della presentazione delle nuove
schede di valutazione del personale, per le opportune valutazioni in merito.
ART. 28
In conformità a quanto previsto dall'art. 142 e 143 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994, la Cassa si impegna a istituire corsi
di aggiornamento, qualificazione e specializzazione tecnico professionale di durata non inferiore a 37 ore e 30 minuti
nel biennio, da tenersi durante il normale orario di lavoro, non selettivi e a partecipazione non obbligatoria, aperti a tutto
il personale in pianta stabile.
Il limite di durata si intenderà rispettato anche qualora l'Azienda effettui un unico corso, per un periodo quadriennale, la
cui durata risulti pari alla somma delle dotazioni orarie di ciascun biennio.
La partecipazione dei dipendenti sarà coordinata ed opportunamente scaglionata al fine di assicurare le esigenze di
servizio degli uffici o dipendenze di appartenenza.
Il piano formativo preventivo annuale sarà portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del CIA unitamente al
consuntivo dell'attività formativa svolta per realizzare il coinvolgimento delle stesse nel processo di formazione del
personale e per valutare congiuntamente i bisogni formativi dell'Azienda ed i criteri e le modalità di attuazione dei programmi.
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La programmazione dei corsi dovrà essere attuata entro il mese di marzo dell'anno di competenza.
La Cassa fornirà annualmente alle OO.SS. una informativa dettagliata sulle attività formative poste in atto, sulla durata
delle stesse sul numero dei dipendenti partecipanti suddivisi tra maschi e femmine.
Per il personale interessato alla introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e/o ristrutturazioni organizzative
saranno istituiti opportuni corsi di aggiornamento professionale.
Sarà previsto il recupero per la mancata partecipazione a corsi determinata da esigenze di servizio o da cause
indipendenti dalla volontà dei lavoratori.
RACCOMANDAZIONE
La Direzione della Cassa prende atto della raccomandazione delle OO.SS. affinchè siano rimossi gli eventuali ostacoli
strutturali che si frappongono alla libera partecipazione ai corsi suddetti, dando pertanto effettiva possibilità di
accedervi a tutto il personale.
ART. 29
Nell'ambito delle raccomandazioni C.E.E. n. 635 del dicembre 1984, le parti si impegnano ad istituire una commissione
paritetica Sindacato/Azienda al fine di individuare e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari
opportunità per le lavoratrici e promuovere, con la partecipazione di consulenti esterni, programmi di "azioni positive".
A tal fine le parti assumeranno, quale contributo qualificante, il progetto già definito nell'ambito dell'incorporato
Credito Commerciale.
ART. 30
L'incarico di custode può essere conferito a personale subalterno o ausiliario. L'eventuale passaggio alla categoria
Impiegati di tale personale non costituisce di per sé motivo per il mutamento di mansioni. A detto personale è concesso,
con l'obbligo di risiedervi, l'uso gratuito dell'alloggio con il riscaldamento e l'energia elettrica nei limiti del normale
consumo.
Al personale subalterno che presta temporaneamente servizio di vigilanza notturna, nonché a quello che presta servizio
di custodia diurna nella giornata di sabato, è corrisposto uno speciale compenso nella misura stabilita dal separato
Accordo Economico Aziendale (tab. n. 16).
Il servizio di vigilanza notturna si intende svolto in sostituzione del normale lavoro diurno.
ART. 31
Le parti si impegnano a valutare la possibilità di adeguare la normativa di cui al presente articolo a quanto previsto dal
Testo Unico art. 65, D.L. 314/97 art. 3 e DPR 917/86 art.48.
Ai lavoratori studenti viene corrisposto un concorso spese nelle seguenti misure:
•
•
scuola media inferiore: L. 50.000 annue, solo in caso di promozione;
scuola media superiore: L. 80.000 annue per la durata del corso di studio da corrispondersi in caso di promozione.
Inoltre il concorso spese verrà erogato anche in caso di ripetizione dell'anno scolastico, per una sola volta.
• università: L. 150.000 annue per la durata del corso legale degli studi più un anno, con un minimo di 3 esami da
superarsi nell'anno accademico per il quale il contributo compete.
Nel caso in cui il lavoratore studente frequenti fuori del comune di residenza un corso per il quale non esista la scuola in
detto comune, il concorso spese sarà aumentato di L. 20.000 annue per la scuola media e L. 30.000 annue per
l'Università.
Per i figli o persone equiparate a carico dei dipendenti che frequentino la scuola media o l'università viene corrisposto il
concorso spese previsto dalla corrispondente normativa nazionale (art.86 C.C.N.L. 19 dicembre 1994).
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ART. 32
II personale che deve sostenere esami usufruirà, oltre a quelli di legge, dei seguenti permessi retribuiti:
•
•
•
•
8 giorni per gli esami di scuola media inferiore;
8 giorni per gli esami di scuola media superiore;
1 giorno per ciascun esame universitario;
8 giorni per la discussione della tesi di laurea.
I permessi eccedenti quelli previsti dalla legge non saranno concessi per sostenere gli esami ripetuti.
Ai dipendenti che frequentano una facoltà universitaria, spettano inoltre 5 giorni per ogni anno del corso legale di studi
più uno.
Tali permessi devono essere richiesti con un preavviso minimo di tre giorni.
La Cassa si riserva la facoltà di esigere la documentazione relativa agli esami sostenuti.
Qualora non fosse possibile sostenere l'esame nel giorno di convocazione per motivi connessi all'effettivo svolgimento
della prova, il personale usufruirà di un ulteriore permesso per il tempo strettamente necessario all'effettuazione
dell'esame stesso.
Tali rinvii dovranno essere opportunamente documentati.
ART. 33
Ai termini dell'art. 82 del C.C.N.L. 19.12.1994 si conviene regolamentare la concessione dei permessi retribuiti secondo le
seguenti previsioni:
• 3 giorni per decesso di coniuge, convivente o parente di 1 ° grado;
• 1 giorno per decesso parente di 2° grado od affine di 1 ° grado;
• 1 giorno per la nascita di un figlio;
• 1 giorno in caso di degenza ospedaliera di coniuge, convivente o parente di 1 ° grado;
• 1 giorno per operazione chirurgica di coniuge, convivente o parente di 1 ° grado.
L'Azienda ha facoltà di concedere, previa richiesta, brevi permessi retribuiti per visite mediche o visite specialistiche,
idoneamente documentate, che non possano essere effettuate fuori orario di ufficio e/o per urgenti necessità familiari.
In attesa della normativa a livello nazionale, le parti concordano che i permessi sostitutivi festività soppresse potranno
essere usufruiti entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Saranno concessi permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario e per non più di 10 giorni, una sola volta
nel triennio, per l'inserimento dei figli all'asilo nido e/o alla scuola materna con presentazione di idonea documentazione
che ne attesti l'esigenza.
Le normative di legge, tempo per tempo vigenti, relative alla concessione di periodi di aspettativa per cure di
disintossicazione o per assistenza a familiari tossicodipendenti, vengono estese anche ai casi di alcolismo.
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, consentirà l'utilizzo dell'aspettativa di cui all'art.92 del C.C.N.L.
anche in modo frazionato in più di due periodi quando specifiche esigenze lo richiedano e per comprovata malattia dei
figli che abbiano superato il 4° anno di età.
Ferma restando la previsione dell'art.53 del C.C.N.L. 19.12.94 in materia di frazionabilità di permessi, le parti
convengono che gli stessi, previo preavviso e nel limite massimo di 7,30 ore, possono essere utilizzati in minuti.
II dipendente potrà richiedere, preventivamente, permessi non retribuiti, nel limite massimo di 3 giorni all'anno
frazionabili nel limite minimo di mezz'ora, a condizione che abbia già utilizzato i permessi sostitutivi delle festività soppresse.
L'Azienda potrà concedere, previa richiesta, che le ferie vengano usufruite in mezze giornate che dovranno coincidere
con la durata dell'intera mattina o del pomeriggio e determinano un residuo per la mezza giornata corrispondente.
Le parti convengono che le ferie non usufruite nel corso dell'anno di maturazione devono essere godute entro i
successivi 4 anni e comunque entro la cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cure termali per le quali i dipendenti abbiano ottenuto dallo specialista dall'USL una autorizzazione che non
contenga tutti gli elementi necessari per l'ottenimento del permesso retribuito, ed intendano ugualmente effettuare un
ciclo di cure nelle località termali vicine, potranno chiedere di usufruire, in via del tutto eccezionale, di un periodo
feriale ad ore. Con tale possibilità i dipendenti interessati potranno assentarsi al pomeriggio per un periodo massimo di
due settimane, utilizzando complessivamente tre giornate di ferie.
27
ART. 34
Al personale subalterno ed ausiliario è fornito il vestiario da usarsi in servizio.
Detto vestiario, di foggia uniforme e di taglio civile, comprende:
•
•
•
abito di stoffa pesante per la stagione invernale;
abito di stoffa più leggera per le altre stagioni;
cappotto; impermeabile;
camicia bianca con cravatta blu;
camicia azzurra a mezze maniche;
scarpe.
Il rinnovo del vestiario sopra elencato avverrà con le seguenti periodicità:
• per l'abito invernale ed estivo: una giacca e due paia di pantaloni all'anno;
• per il cappotto: ogni 3 anni;
• per l'impermeabile: ogni 3 anni;
• per le camicie: quattro estive e quattro invernali all'anno;
• per la cravatta: due all'anno;
• per le scarpe: due paia all'anno.
Al personale subalterno ed ausiliario con mansioni di autista saranno forniti inoltre:
•
•
per la stagione estiva: pantaloni blu,
giubbetto.
Il rinnovo del vestiario per detto personale avverrà con la seguente periodicità:
• per i pantaloni: due paia all'anno;
• per il giubbetto: ogni 3 anni.
Identici trattamenti competono al personale promosso nella categoria impiegatizia purché continui a svolgere
effettivamente le mansioni della categoria di provenienza.
Al personale del Centro Elaborazione Dati sarà fornita una vestaglia bianca ed al personale ausiliario una vestaglia nera,
vestiario tutto rinnovabile ad usura.
Qualora per le particolari mansioni svolte, il vestiario previsto dal presente articolo non dovesse risultare adeguato, sarà
possibile fornire un corredo da lavoro alternativo.
ART. 35
Al compimento del 25° anno di effettivo servizio spetta il premio di anzianità, non computabile ai fini del TFR, pari al
14,50% della retribuzione tabellare annua riferita al mese di compimento del 25° anno stesso con esclusione della
indennità di scala mobile.
ART. 36
Al personale viene corrisposta, nel mese di dicembre dell'anno di competenza ed in proporzione ai mesi di servizio
effettuati nello stesso anno un'indennità di famiglia nella misura di lire 225.000 per ogni carico di famiglia secondo la
normativa vigente per gli assegni familiari prescindendo dai limiti di reddito.
Detta indennità è esclusa dal computo per i trattamenti dì pensione aziendalmente previsti e per qualsiasi altro
trattamento economico.
28
ART. 37
Ai sensi dell'alt. 105 del C.C.N.L. 19.12.94, la misura ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio di rendimento
sono i seguenti:
a) la nota di qualifica minima riferita all'anno di competenza è stabilita in "sufficiente";
b) la misura è stabilita nel 265% della retribuzione ordinaria del mese di dicembre dell'anno di competenza, con
esclusione della indennità di scala mobile, dello speciale assegno 5,5%, dell'indennità di rischio e di tutte le
indennità non aventi carattere continuativo ed ammontare determinato (ad es.: lavoro straordinario, compenso turni
diurni e notturni, indennità macchine, diarie, ecc).
e) ulteriore importo correlato al grado ed all'anzianità di servizio come risulta dalla tabella n. 19 e 19 bis per gli
assunti dopo il 31.12.93 (accordo economico aziendale).
Al personale in pianta stabile avente diritto a nota di qualifica a termini di C.C.N.L., qualora abbia conseguito una nota
di qualifica inferiore a "sufficiente", riferito all'anno di competenza, è attribuito un importo pari a lire 1.940.000 a titolo
di premio di rendimento.
Al personale che nell'anno di competenza del premio, sia rimasto assente anche se non continuativamente per più di sei
mesi (escluse le assenze con diritto alla integrale retribuzione), l'ammontare complessivo del premio spetta in
proporzione all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi a mese intero le frazioni di mese.
Il premio di rendimento compete al personale assunto con contratto a tempo indeterminato che al 31 dicembre dell'anno
di competenza abbia compiuto il periodo di prova.
Al personale assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno il premio di rendimento di competenza dell'anno stesso
spetta in proporzione all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi a mese intero le frazioni di mese.
Il premio di rendimento non sarà erogato al personale destituito nel corso dell'anno per l'anno di riferimento.
Erogazione del premio nel mese di aprile di ogni anno con valuta fissa 1° aprile.
ART. 38
La Cassa, in relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dell'art. 147 del
vigente C.C.N.L., consente che eventuali rilevazioni sulle condizioni igienico-ambientali dei locali in cui operano i
dipendenti siano effettuate, previa richiesta delle R.S.A alla Direzione Generale, da Organizzazioni preposte alla tutela
della salute ed alla prevenzione delle malattie.
Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'art. 149 del vigente C.C.N.L. la Cassa si impegna ad esaminare con le OO.SS.
firmatarie del presente contratto, tutte quelle misure atte a garantire la sicurezza del lavoro nonché a prevenire atti criminosi.
In caso di rapina il personale interessato è sollevato da ogni responsabilità se la somma rapinata risulta superiore ai
limiti di giacenza stabiliti dalla normativa aziendale e/o dalla polizza assicurativa purché l'eccedenza non dipenda da
comportamento negligente.
La Cassa valuterà favorevolmente e compatibilmente con le esigenze di servizio le richieste di dipendenti coinvolti in
atti criminosi durante il servizio volte al superamento del disagio conseguente.
Infine a miglior tutela dei dipendenti, la Cassa provvederà ad estendere a favore del personale una apposita
assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali.
Con riferimento al D.Lgs. 626/94 gli addetti che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere e per tutta la settimana lavorativa, hanno diritto,
nella mattinata, ad una pausa di quindici minuti ogni due ore di adibizione continuativa.
RACCOMANDAZIONI
La Direzione della Cassa prende atto delle raccomandazioni delle OO.SS. dei lavoratori affinchè:
•
•
•
per gli operatori ai videoterminali, impegnati con un carico visivo oltre le due ore giornaliere, sia predisposta in
modo coordinato con il servizio di medicina del lavoro territoriale, a richiesta degli interessati, una visita
specialistica mirata, con cadenza non inferiore al biennio, salvo casi di particolare necessità;
in relazione alle esigenze di servizio, vengano esaminate le richieste delle lavoratrici in stato di gravidanza di essere
esonerate dall'adibizione ai videoterminali;
in riferimento alle leggi e alle norme vigenti, sia tutelata la salute dei dipendenti, con particolare attenzione ai
problemi del fumo negli ambienti di lavoro e ad una corretta progettazione ed impostazione dell'ambiente e del posto di lavoro.
29
ART. 39
A favore di dipendenti con figli o coniuge, fiscalmente a carico, portatori di handicap, la Cassa, erogherà, su richiesta
dei dipendenti interessati, supportata da idonea documentazione, un contributo annuo pari a lire 2.500.000. La Cassa
terrà conto anche di eventuali segnalazioni da parte delle R.S.A..
Identico contributo sarà erogato a fronte di cure per disintossicazione riguardante i figli e coniuge, fiscalmente a carico,
affetti da tossicodipendenza o da alcolismo.
Detto contributo non è computabile ai fini TFR, ai fini pensionistici aziendali né di ogni altro trattamento economico.
ART. 40
Al personale distaccato in Società controllate o collegate alla Cassa individuato secondo le norme dell'art. 6 del
C.C.N.L. 19.12.1994 verrà mantenuto il trattamento normativo, economico, previdenziale e ogni altro accordo, delibera
o regolamento in vigore presso la Cassa.
Per il personale distaccato, interessato da processi di mobilità, si applicano tutte le norme previste in tali casi.
L'Azienda si impegna inoltre a garantire il rientro in Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa:
a) al verificarsi di variazioni negli assetti societari tali da far perdere il controllo della Società;
b) in caso di chiusura o soppressione o vendita della Società.
ART. 41
La Cassa, a far tempo dal 1° gennaio 1994, assume a proprio carico, una somma pari a L. 600.000 annue per ogni
dipendente, quale onere relativo alla copertura collettiva del rischio inerente a spese sanitarie sostenute dal dipendente
per sé e per i suoi familiari fiscalmente a carico.
La definizione delle modalità tecniche per la realizzazione di detta copertura sarà concordata tempo per tempo fra la
Cassa e le OO.SS. firmatarie del C.I.A. fermo restando che nel caso si ritenga di realizzare detta copertura tramite la
stipula di polizza assicurativa, saranno le OO.SS. firmatarie del C.I.A. ad individuare la Compagnia Assicuratrice fra le
primarie del mercato.
L'importo di cui al 1° comma è assorbibile fino a concorrenza a fronte di eventuali accordi nazionali che prevedessero
oneri a carico dell'Azienda allo stesso titolo.
L'importo a carico della Cassa non è computabile ai fini dell'accantonamento TFR, del trattamento pensionistico
aziendale e di ogni altro istituto contrattuale e sarà erogato esclusivamente per i dipendenti che aderiscano alla forma di
copertura convenuta tra le parti.
ART. 42
Al personale in servizio presso la Cassa alla data del 31 dicembre 1993 verrà corrisposto, per 12 mensilità, un'indennità
di alloggio da erogarsi mensilmente nella misura indicata dal separato Accordo Economico Aziendale (tab. 10).
ART. 43
Al personale in possesso di laurea già acquisita all'atto dell'assunzione o nel corso del servizio si applicano gli art. 48 e
98, 3° comma del C.C.N.L. 19.12.94.
Al personale in servizio alla data di stipula del presente accordo al quale sia stata riconosciuta, in sostituzione dei
benefici previsti dai precitati articoli, un'indennità pari al 10% delle voci retributive "paga base" e "scatti di anzianità'",
detta indennità sarà mantenuta "ad personam".
ART. 44
A decorrere dal 1 gennaio 1998 la misura del ticket pasto, fermi i criteri stabiliti dall'art. 12 A.E.N. del 19.12.94 viene
elevata a L. 10.200 giornaliere.
In sostituzione del ticket pasto di cui al precedente comma ed utilizzando gli stessi criteri di erogazione, potrà essere
corrisposto, a scelta del dipendente, da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo,
30
una indennità sostitutiva di mensa pari in busta paga senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
Il ticket pasto e l'indennità sostitutiva non sono utili ai fini del TFR, del trattamento pensionistico aziendale e del premio
di rendimento e di ogni altro trattamento economico.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di modificazioni legislative in materia fiscale e/o previdenziale,
verranno concordati gli opportuni adeguamenti al fine di mantenere inalterati i costi aziendali.
In attesa dell'emanazione di circolari ministeriali attuative, al personale che opera stabilmente in turni continuativi o con
rapporto di lavoro part time senza intervallo sarà erogato un importo annuo pari a lire 1.100.000.
L'assegno in ogni caso è erogato in proporzione ai mesi di effettivo servizio svolto durante l'anno di competenza a
retribuzione intera computandosi come mese intero la frazione di esso.
L'assenza con riduzione della retribuzione oltre il 50% comporterà la riduzione dell'assegno, per il periodo interessato,
alla percentuale della retribuzione percepita.
L'erogazione non è utile ai fini del TFR, del trattamento pensionistico aziendale, del premio di rendimento e di ogni
altro trattamento economico.
Le parti concordano, dopo le opportune verifiche tecniche, di valutare l'opportunità di erogazione del ticket ovvero
dell'indennità sostitutiva individuandone i relativi importi, in luogo di quanto previsto al paragrafo 2 della Nota a
verbale.
L'Azienda si impegna a riconoscere, in occasione dell'erogazione della gratifica annuale, a favore del personale assente
con diritto all'intera retribuzione, un importo di lire 1.610 per ciascun giorno di assenza fino ad un massimo di lire
312.000 lorde annue.
ART. 45
Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1993 viene corrisposto, per 14 mensilità, uno speciale assegno
mensile costituito da una somma pari al 5,50% del trattamento economico soggetto a contribuzione ordinaria di legge ai
fini previdenziali (escluso: la scala mobile, il premio di rendimento, le indennità di cui agli artt. 36 e 44 del presente
CI.A. e l'assegno stesso).
ART. 46
Al personale in servizio presso la Cassa alla data del 31.12.93 è attribuita per 14 mensilità, in relazione al grado
ricoperto ed all'anzianità di servizio, la voce denominata "differenza aziendale", nella misura prevista dall'allegata
tabella n. 18.
ART. 47
Al personale viene erogata una "gratifica annuale", la cui misura é stabilita nell'allegata tabella a.0 11, nel mese di
gennaio dell'anno di competenza.
Rimane altresì invariata, riproporzionata all'orario, la tabella n. 11 allegata al CIA 26 maggio 1994, per il personale parttime e per i turnisti (attualmente tabella 11 bis).
Al personale che cessa dal servizio durante l'anno, saranno detratti dalle competenze di fine rapporto tanti dodicesimi
della gratifica quanti sono i mesi interi intercorrenti dal mese di cessazione al 31 dicembre.
ART. 48
La Cassa si impegna ad erogare dal 1 gennaio 1998 una indennità per 12 mensilità onnicomprensiva a favore dei
dipendenti in servizio al 1° gennaio 1998 provenienti dall'ex Credito Commerciale e F.lli Ceriana e dei dipendenti
assunti dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 la cui misura è stabilita nell'allegata tabella nr. 9.
Resta inteso che, in caso di promozione alla categoria del personale direttivo, tali indennità verranno assorbite.
31
ART.49
A norma dell'art. 167 del C.C.N.L. 19.12.94 per il periodo di valenza contrattuale - anni 1996, 1997, 1998 - si definisce
il seguente metodo per l'attribuzione del "Premio Aziendale".
Per ciascun anno di riferimento si calcola l'indicatore di produttività (risultato prò capite).
Risultato prò capite -
RLG
N
dove:
=> RLG = Risultato lordo di gestione, formato dalla somma algebrica delle voci 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 del
prospetto di conto economico del Bilancio approvato e relativo all'anno di riferimento.
=> N ~ Numero dei dipendenti formato dalla somma dei valori di fine anno precedente e fine anno di
riferimento diviso due; detti valori sono ottenuti sommando i dipendenti a tempo indeterminato, i
dipendenti a contratto di formazione e lavoro beneficiari del premio e computando i dipendenti a part
time in proporzione alla relativa percentuale di lavoro.
Qualora l'indicatore così ottenuto risultasse inferiore o uguale a 70.000.000, non si darà luogo ad alcuna erogazione.
Al di sopra di tale soglia il Premio Aziendale medio sarà pari al 2,2% dell'indicatore.
Il premio così calcolato sarà attribuito al grado di VCU e verrà riparametrato, al fine di determinare gli importi da
attribuire agli altri gradi secondo la seguente tabella:
• Quadro di 1A
152
•
Quadro di 2A
143,2
•
Capo Ufficio
132
•
Vice Capo Ufficio
120
•
Capo Reparto
109,6
•
Impiegato gr.4°
102,4
•
Impiegato gr.5° e altre categorie
100
Premesso quanto sopra si precisa che:
•
il premio di produttività spetta al personale che sia confermato in servizio e che abbia conseguito la nota
caratteristica di almeno "sufficiente", in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno di riferimento;
•
per le assenze dal servizio non retribuite non spetta il premio;
•
per le assenze retribuite, superiori a 6 mesi anche se non continuative, il premio spetta in proporzione all'effettivo
servizio prestato arrotondandosi a mese intero le frazioni di mese;
per il personale part-time il premio viene ridotto nella stessa proporzione della riduzione di orario;
•
•
il premio non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto, dei trattamenti pensionistici aziendali e di ogni altro
istituto contrattuale ivi compreso l'art. 45 del presente CI.A.;
•
l'erogazione avverrà nel mese di giugno.
Fermo quanto sopra coloro che abbiano già prestato servizio presso la Cassa con contratto a tempo determinato per
almeno 3 mesi e siano assunti a tempo indeterminato nell'ultimo trimestre dell'anno percepiranno i ratei del Premio
Aziendale con il Premio Aziendale dell'anno successivo.
ART.50
II presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale in servizio alla data di stipula del presente CI. A. ed a
quello successivamente assunto salvo quanto espressamente previsto nelle singole norme.
Il presente CI.A. scade il 31 dicembre 1998 e sostituisce integralmente abrogandole le disposizioni aziendalmente in
vigore per effetto di precedenti contratti o accordi o regolamenti o deliberazioni ed esclude l'applicazione di qualsiasi
uso o consuetudine locali riguardanti le materie espressamente trattate. Per quanto non disposto dal presente contratto,
valgono le norme del C.C.N.L. 19 dicembre 1994.
32
Ali. A
ACCORDO SULLA REPERIBILITA'
(art. 14 C.I.A.)
Art. 1
L'Azienda può stabilire turni di reperibilità per i lavoratori addetti alle attività di cui all'art. 55 C.C.N.L. 19.12.94.
I lavoratori interessati sono tenuti a comunicare all'Azienda il luogo in cui possono essere reperiti ed il relativo recapito
telefonico ed, in ogni caso, a rendersi tempestivamente reperibili nei periodi in cui sono soggetti a tale obbligo.
Detti lavoratori devono essere dotati di idonea strumentazione di ricerca atta a consentire spostamenti rispetto al luogo
in cui possono essere reperiti.
Art. 2
I turni di reperibilità dovranno avere, di norma, durata settimanale ed essere intervallati da almeno 2 settimane. E
consentita, in caso di particolari necessità, l'effettuazione di turni bisettimanali. L'attribuzione dei turni alle
singole persone dovrà avvenire con cadenza trimestrale.
In caso di necessità impreviste il dipendente già posto in reperibilità, potrà essere sostituito o farsi sostituire da altro
dipendente idoneo, con un preavviso minimo di 24 ore, salvo il caso di forza maggiore.
La sostituzione di cui al comma precedente potrà essere chiesta anche per singole giornate.
L'Azienda comunicherà preventivamente alle OO.SS. il numero dei lavoratori inseriti nei turni di reperibilità, le relative
attività e le successive variazioni.
Art. 3
In caso di effettivo intervento dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti norme:
1 ) Interventi in giorni feriali:
a) per interventi dalle ore 6 alle ore 8,15 e dalle ore 13,30 alle ore 15, il dipendente potrà decidere se riprendere il
lavoro con regolare orario di ingresso ed uscita, oppure se restare direttamente al lavoro anticipando l'orario di
uscita di un tempo uguale all'ingresso anticipato;
b) per interventi dalle ore 17,15 alle ore 20 il lavoro sarà ripreso normalmente il giorno successivo con regolare
orario di ingresso ed uscita;
e) per interventi dalle ore 20 alle ore 24 l'orario d'ingresso della giornata lavorativa successiva verrà posticipato di
1 ora con conseguente riduzione dell'orario a ore 6,30 e regolare uscita alle 17,15;
d) per interventi dalle ore 0 alle ore 6 l'orario d'ingresso della giornata lavorativa verrà posticipato di un numero
di ore pari alla durata dell'intervento con un minimo di 2 ore e regolare uscita alle 17,15.
2)
Interventi al sabato:
qualora sia di durata superiore a h. 7,30 si darà luogo a riposo compensativo, in giorno da concordare, pari ad
una giornata lavorativa con pagamento della sola maggiorazione oraria e dell'eventuale lavoro straordinario
effettuato oltre le h. 7,30.
3)
Interventi in giorni semifestivi:
a) per interventi dalle ore 0 alle ore 6 valgono le norme di cui al punto 1 d), con uscita alle ore 13,15;
b) per interventi dalle ore 13,15 alle ore 20 valgono le norme di cui al punto 1 b);
e) per interventi dalle ore 20 alle ore 24 valgono le norme di cui al punto 1 e).
4)
Interventi in giorni festivi, infrasettimanali:
a) per interventi dalle ore 0 alle ore 20 valgono le norme di cui al punto 1 b);
b) per interventi dalle ore 20 alle ore 24 valgono le norme di cui al punto 1 e).
5)
Interventi in giorno di domenica:
a) per interventi di durata inferiore o uguale a 3 ore (con esclusione di quelli solo telefonici), si darà luogo al
riposo compensativo per l'intera mattinata del primo giorno lavorativo successivo;
b) per interventi di durata superiore alle 3 ore si darà luogo al riposo compensativo per l'intera giornata del primo
giorno lavorativo successivo.
33
Art. 4
Ogni intervento che comporti lavoro prestato oltre il normale orario settimanale dovrà essere remunerato con il
compenso per lavoro straordinario secondo le previsioni portate dal C.C.N.L. per la durata effettiva dell'intervento con
un minimo di un'ora.
Ogni intervento che comporti riposo compensativo o spostamenti di orario lasciando invariato l'orario settimanale,
verrà remunerato con la sola maggiorazione per lavoro straordinario secondo le previsioni del C.C.N.L. per la durata
effettiva dell'intervento con un minimi di un'ora.
Art. 5
Qualora per esigenze inerenti l'intervento il dipendente debba utilizzare un proprio automezzo avrà diritto al rimborso
kilometrico, secondo le tariffe tempo per tempo in vigore come previsto dal CIA, per i kilometri percorsi a partire dal
luogo di reperibilità comunicato all'Istituto.
Avrà, inoltre, diritto al rimborso a pie di lista di eventuali spese documentate sostenute a causa dell'intervento.
RACCOMANDAZIONE'
L'Azienda prende atto della raccomandazione delle OO.SS. affinchè siano trovati opportuni accorgimenti al fine di
consentire l'utilizzo di automezzi a trazione integrale di proprietà dell'Istituto in caso di interventi in località
particolarmente disagiate e/o in condizioni atmosferiche avverse.
NOTA AVERBALE
In caso di utilizzo di automezzo di proprietà del dipendente all'auto stessa verrà estesa la copertura assicurativa della
Polizza Kasco già prevista dal CIA, per tutta la durata dell'intervento.
Art. 6
Ai lavoratori, per ogni giornata per la quale sia richiesto lo stato di reperibilità, spetta un compenso di lit. 50.000
ragguagliato ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di lit. 25.000, oltre al rimborso delle spese come previsto al
precedente art. 5.
In caso di semplice chiamata telefonica, senza cioè intervento in loco, spetta un compenso giornaliero di lit. 10.000.
Art. 7
II personale in stato di reperibilità non potrà effettuare lavoro straordinario. Tale divieto é escluso nelle sole ipotesi di
intervento, secondo quanto previsto dall'art. 4 dei presente accordo.
Art. 8
Ai fini dei presente accordo l'inizio dell'intervento è sempre calcolato al momento della chiamata, la fine al momento
del rientro al luogo di reperibilità comunicato all'Azienda.
Per interventi che comportano l'inizio in una fascia oraria e la conclusione nella fascia oraria successiva si
applicheranno le norme più favorevoli al dipendente.
Non potrà essere messo in reperibilità il personale in stato di gravidanza.
Art. 9
L'Azienda, per i lavoratori addetti alle attività di cui all'art. 69 C.C.N.L. 19.12.94 (attualmente collocati nel Servizio
CED e nel Servizio Sviluppo Organizzativo), può stabilire turni di reperibilità estesi su tutto l'arco dell'anno e/o per
periodi temporalmente più limitati.
In tali ipotesi si applicano le norme del presente accordo tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative.
Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle norme del presente accordo riguardanti i compensi ed il rimborso delle
spese come previsto al precedente art. 5.
34
Qualora, per esigenze non prevedibili, sia richiesta, a lavoratori che non siano in stato di reperibilita un intervento non in
loco sarà riconosciuta una "indennità di chiamata" nella misura fissa di lit. 50.000 a cui si aggiungerà nel caso di
intervento in loco, un compenso per la prestazione straordinaria oltre al rimborso di eventuali spese come previsto al
precedente art. 5 e le stesse agevolazioni d'orario previste per il personale in stato di reperibilita.
Resta in ogni caso ferma l'effettuazione del riposo compensativo nel caso di intervento in loco eventualmente svolto in
giornata destinata al riposo settimanale.
Art. 10
II presente accordo sostituisce integralmente ogni precedente accordo, regolamento, uso e consuetudine, che restano
abrogati, e segue le sorti del CCNL 16.1.1991.
35
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
A)
Anche in considerazione di posizioni di lavoro a particolare contenuto professionale, è facoltà dell'Azienda
provvedere ad integrazioni del premio di rendimento correlate alla valutazione dell'apporto qualitativo e
quantitativo del personale in questione.
La somma destinata a tali integrazioni non potrà superare l ' I , 50% del monte retributivo lordo riferito alle
categorie quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari, relativo all'anno di competenza.
L'Azienda si impegna ad informare gli Organi di Coordinamento circa la percentuale di riferimento al monte
salari della somma erogata, l'ammontare complessivo ed il numero delle integrazioni corrisposte, nonché la loro
misura minima e massima.
B)
Le parti convengono di aumentare la percentuale nazionale massima dei rapporti part-time dello 0,50%.
C)
L'Azienda dichiara che, per quanto riguarda l'affidamento di posizioni di responsabilità ai vari livelli (anche in
termini di sviluppo di carriera), di norma elemento necessario, anche se di per sé non sufficiente, è la conoscenza
adeguata dei servizi principali gestiti dalla Cassa o, per particolari settori dell'Istituto in cui siano state richieste
professionalità specifiche, l'elevata capacità professionale posseduta e dimostrata.
In particolare, quando la posizione di responsabilità da ricoprire comporta il coordinamento di un certo numero
di collaboratori, tra gli elementi di cui sopra è da ricomprendersi anche la valutazione positiva sulla capacità di
gestione del personale.
Resta comunque fermo, agli effetti delle promozioni, il rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme
contrattuali.
D)
L'Azienda si impegna a trasmettere agli Organi di Coordinamento delle Organizzazioni Sindacali, alla chiusura
di ciascun esercizio, i seguenti dati:
a) l'anzianità di servizio relativa a Funzionari, Quadri, Capi Ufficio, Vice Capi Ufficio, Capi Reparto, Impiegati
di gr. 4°, Impiegati di gr. 5°, Commessi ed Ausiliari;
b) l'ammontare globale del costo del personale così ripartito:
• retribuzioni dirette;
• retribuzioni per lavoro straordinario;
• contributi sociali a carico dell'Azienda;
e) il numero degli assegni ad personam attribuiti a personale diverso con la indicazione dell'entità mensile
minima e massima.
Con riferimento alle norme di legge in materia, l'Azienda si impegna a valutare le problematiche relative alle
barriere architettoniche sia nel senso di rimuovere gradualmente, ove possibile, quelle esistenti, sia in quello di
evitare, per il futuro, situazioni non corrette.
E)
36
NORMA TRANSITORIA - PENSIONABILITÀ1
Le parti si danno atto che, appena definito il C.I.A., si effettuerà il primo incontro informativo in
materia di previdenza aziendale.
In attesa, considerato che gli effetti economici derivanti dall'accordo 4.2.93 (accordo di fusione) e
dall'unificazione dei C.I.A. comporterebbero sfasature nell'applicazione dei regolamenti/accordi
pensionistici aziendali tuttora vigenti (Regolamento Fondo Pensioni CR Parma 13.7.90,
Regolamento Fondo Pensioni CR Piacenza e Vigevano ramo credito 16.2.90, Regolamento Fondo
Pensioni CR Piacenza e Vigevano ramo riscossione tributi 4.6.90, Accordo previdenziale aziendale
Banca Emiliana 21.11.88), considerato altresì che è in corso la trattativa per la revisione dei suddetti
regolamenti/accordi, le parti convengono che le seguenti voci di trattamento economico non siano
transitoriamente considerate ai fini pensionistici (imponibilità e pensionabilità) per i dipendenti della
Cassa che non risultino iscritti al Fondo Pensioni integrative della Cassa di Risparmio di Piacenza
e Vigevano spa (ramo credito e ramo riscossione tributi) alla data del 28 febbraio 1993:
•
•
•
•
•
•
•
assegno mensile denominato "50% differenze retributive ex fusione" di cui all'accordo 4.2.93;
indennità di specializzazione per operai specializzati (art. 13 CIA);
automatismi economici per i Vice Capi Ufficio per la parte eccedente complessivamente L. 105.000
mensili (art. 24
CIA);
indennità di alloggio (art. 42 CIA);
speciale assegno 5,5% (art. 45 CIA);
differenza aziendale (art. 46 CIA);
gratifica annuale (art. 47 CIA).
Resta stabilito che l'eventuale pensionabilità delle suddette voci avrà la stessa decorrenza prevista dal
C.I.A. e/o accordi per la loro applicazione al suddetto personale in servizio.
37
NORMA TRANSITORIA - DECORRENZE
Le norme del presente CI.A. decorrono a far data dal 1 gennaio 1998, salvo quanto diversamente stabilito nei singoli
articoli.
38
ACCORDO ECONOMICO INTEGRATIVO
Art. 1
II trattamento economico del personale della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., appartenente alla categoria
Quadri, Impiegati, Subalterni e Ausiliari è stabilito in base alle allegate tabelle, fatto salvo quanto previsto nelle singole
norme (parte normativa) del presente CI.A..
Art. 2
II presente accordo economico integrativo abroga tutte le disposizioni di carattere economico aziendalmente in vigore
per effetto di precedenti contratti, accordi, regolamenti, deliberazioni riguardanti le materie in esso regolamentate ed
esclude l'applicazione di qualsiasi uso e consuetudine locale.
Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme stabilite dal C.C.N.L. 19.12.1994.
39
tab. 1
PAGA BASE (per
14 mensilità)
Quadri
2.210.489
Capi Ufficio - Vice Capi Ufficio
Capi Reparto - Impiegati grado 4°
1.480.451
Impiegati grado 5°
1.341.297
Operai Specializzati
1.341.297
Subalterni
1.220.770
Ausiliari (operai, autisti, guardie)
1.185.247
Ausiliari (personale di fatica)
1.080.718
dal 01.05.97
40
tab. 2
SCATTI BIENNALI
(per 14 mensilità)
Ann Servizio
1-
2
4
35- 6
7- 8
9- 10
11- 12
13- 14
15- 16
17- 18
19- 20
21- 22
23- 24
25
Ann Servizio
Classe tabellare
1
2
Quadri e impiegati di
grado superiore al
Minimo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Classe tabellare
Subalterni
1-
2
1
_
3-
4
6
8
2
3
4
5
46.941
93.882
140.823
187.764
234.705
281.646
328.587
375.528
422.469
469.410
516.351
563.292
57-
911131517-
1921 23-
10
12
14
16
18
20
22
24
25
6
7
8
9
10
11
12
13
Impiegati grado 5
-
_
67.084
134.168
201.252
268.336
335.420
402.504
469.588
536.672
603.756
670.840
737.924
805.008
57.432
114.864
172.296
229.728
287.160
344.592
402.024
459.456
516.888
574.320
631.752
689.184
Ausiliari
(operai
Spec.)
Ausiliari
(operai,
autisti e
guardie)
Ausiliari
(personale
di fatica)
57.432
114.864
172.296
229.728
287.160
344.592
402.024
459.456
516.888
574.320
631.752
689.184
41.731
83.462
125.193
166.924
208.655
250.386
292.117
333.848
375.579
417.310
459.041
500.772
32.469
64.938
97.407
129.876
162.345
194.814
227.283
259.752
292.221
324.690
357.159
389.638
dal 01.05.97
41
tab. 3
INDENNITÀ' DI CARICA
(per 14 mensilità)
Quadri di 1/a
205.185
Capi Ufficio
483.475
Vice Capi Ufficio
284.308
Capi Reparto
142.712
Capi Commesso
59.699
Vice Capi Commesso
36.416
dal 01.05.97
------ & ------
tab. 4
SCALA MOBILE
(per 14 mensilità)
Quadro gr. 1
Quadro gr II
Capoufficio
Vice Capo Ufficio
Capo Reparto
Impiegato gr. IV
Impiegato gr. V
Capo Commesso
Vice Capo Commesso
Commesso
Operaio Specializzato
Ausiliari (operai, autisti, guardie)
Ausiliari (personale di fatica)
1.073.757
1.065.075
1.054.033
1.042.189
1.035.431
1.029.052
1.020.377
1.017.538
1.016.067
1.013.735
1.020.377
1.011.473
1.004.697
42
tab. 5
INDENNITÀ' DI MENSA
(per 12 mensilità)
L. 85.262
------- & ------
tab. 6
INDENNITÀ' PER LAVORI SVOLTI IN LOCALI SOTTERANEI
(per 12 mensilità)
L. 82.500
dal 01.01.95
oc—
tab. 7
INDENNITÀ' DI REGGENZA (art. 15 C.I.A.)
(per 12 mensilità)
Preposti di Filiali non funzionari
L. 260.000
Importo da definire al termine della verifica in materia di inquadramenti
------ & ------
tab. 8
TIKET PASTO (art. 44 C.I.A.)
L. 10.200
dal 01.01.98
------ & ------
43
tab. 9
INDENNITÀ' EX IPOTESI DI INTESA 23.12.97 (art. 48 C.I.A.)
(per 12 mensilità)
Quadri di I/a e 2/a
92.000
Capi Ufficio
92.000
Vice Capi Ufficio
92.000
Capi Reparto
60.000
Impiegato gr. 4
55.000
Impiegato gr. 5 + altri
50.000
dal 01.01.98
44
tab. 10
INDENNITÀ' DI ALLOGGIO (art. 42 C.I.A.)
(per 12 mensilità)
Quadri e Capi Ufficio
75.000
Altri gradi e categorie
35.000
tab. 11
GRATIFICA ANNUALE (art. 47 C.I.A.) (da
erogarsi nel mese di gennaio dell'anno di competenza)
Quadro gr. I Quadro
gr II Capo Ufficio
Vice Capo Ufficio
Capo Reparto
Impiegato gr. IV
Impiegato gr. V Capo
Commesso Vice Capo
Commesso
Commesso Ausiliari
598.000
538.000
478.000
448.000
418.000
388.000
358.000
318.000
288.000
258.000
228.000
tab. 11 bis
GRATIFICA ANNUALE (art. 47 C.I.A.)
(da erogarsi nel mese di gennaio dell'anno di competenza)
per il personale part-time e turnisti
Quadro gr. I Quadro
gr II Capo Ufficio
Vice Capo Ufficio
Capo Reparto
Impiegato gr. IV
Impiegato gr. V Capo
Commesso Vice Capo
Commesso
Commesso Ausiliari
910.000
850.000
790.000
760.000
730.000
700.000
670.000
630.000
600.000
570.000
540.000
45
tab. 12
INDENNITÀ' DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERAI SPECIALIZZATI (art. 13 CI.A.)
(per 14 mensilità)
Dopo 4 anni con note di qualifica almeno di "sufficiente"
70.000
Dopo ulteriori 4 anni con note di qualifica almeno di "sufficiente" aumento di
70.000
Dopo ulteriori 4 anni con note di qualifica almeno di "sufficiente" ulteriore aumento di
120.000
N. B. Le misure sopra indicate, in quanto derivanti dal C.I.A. 18.02.92 della cessata Cassa di Risparmio di
Piacenza e Vigevano, tengono conto della parificazione delle voci "stipendio" e "indennità di scala
mobile" per gli operai specializzati a quelle per gli impiegati di gradi V.
------ &-------
tab. 13
INDENNITÀ' DI RISCHIO (art. 16 C.I.A.)
(per 12 mensilità)
5 ore
Addetti agli sportelli contanti
Addetti agli sportelli con esborso e/o introito valori
6 ore
oltre 6 ore
245.168
294.202
335.390
245.168
294.202
335.390
174.726
209.671
239.025
124.335
121.046
124.335
145.255
124.335
165.591
106.618
127.942
145.854
70.442
70.442
70.442
94.100
245.168
94.100
294.202
94.100
335.390
245.168
294.202
335.390
Addetti agli sportelli non contanti Altri cassieri
Addetti agli sportelli per l'incasso
effetti bollette e similari
Addetti alla cassa per coadiuvare
il cassiere
Personale subalterno che ha il maneggio
di valore o contante non esplicabile allo sportello
Impiegati addetti alla stanza di compensazione che
svolgono oltre alle mansioni inerenti il servizio di
compensazione anche mansioni di maneggio di
contante non esplicabile allo sportello
Cassiere pegni Magazziniere pegni
dal 01.01.97
46
tab. 14
INDENNITÀ' DI MANSIONE EAD (art. 11 C.I.A.)
(per 12 mensilità)
Analista di applicazioni
220.000
Programmatore analista
160.000
Addetto sicurezza EAD, amministratore base dati,
specialista di sistemi centrali periferici procedurista,
schedulatore
Addetto assistenza utenti, addetto controllo rete
operatore non turnista, programmatore
160.000
dopo 3 anni 220.000
100.000
dopo 3 anni 220.000
Operatore turnista
160.000
Operatore capo turno, analista operazioni
220.000
Personale di supporto (segreteria, marcatura spunta
e controllo)
Addetto archiviazione, spedizione, taglierina,
imbustatrici
63.000
giornaliera
o mensile
2.800
55.000
Importi da definire al termine della verifica in materia di inquadramenti
------ & -----
tab. 14 bis
COMPENSO GIORNALIERO DATA ENTRY (art. 17 C.I.A.)
2.800
Per ogni giornata di effettiva adibizione
INDENNITÀ' DATA ENTRY (art. 17 C.I.A.)
(per 12 mensilità)
L. 63.000
47
tab. 15
COMPENSO SPECIALE PER GLI AUTISTI (art. 25 C.I.A.)
(per 12 mensilità)
Al personale con mansioni di autista in via continuativa
giornaliere
110.000
5.000
tab. 16
COMPENSO GIORNALIERO PER CUSTODIA/VIGILANZA (art. 30 C.I.A.)
Per il pernottamento
33.000
Per la vigilanza notturna di durata superiore
all'orario di lavoro
44.000
Per la vigilanza notturna di durata non superiore
all'orario normale di turno
26.400
Per la custodia diurna nella giornata di sabato o
di lunedì secondo previsioni del C.C.N.L.
88.000
dal 01.01.95
tab. 17
INDENNITÀ' DI TRASFERTA (art. 26 C.I.A.)
QUADRI
Centri fino a 200.000
Abitanti
Centri da 200.001 a
500.000 abitanti
171.700
188.870
IMPIEGATI
SUBALTERNI
149.700
164.670
Centri da 500.001 a
1.000.000 di abitanti
Centri con oltre
1.000.000 di abitanti
118.300
AUSILIARI
111.000
122.100
130.130
206.040
179.640 141.960
133.200
223.210
194.610 153.790
144.300
48
dal
01.01.97
49
Tab.
n° 18
e
r
D
I
F
F
E
R
E
N
Z
A
A
Z
I
E
N
D
A
QuadroL I
Q. 1E
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
91.953
(
137.529
a
112.859
r
148.170
t
123.500
.
158.796
4
134.126
6
169.442
141.135
C
176.376
.
148.069
I
195.330
.
167.023
A
203.034
.
174.727
)
210.718
182.411
218.402
(
190.095
p
1
4
m
e
n
s
i
l
i
t
à
)
Q.2
C.U.
IMP. 1
vcu
IMP. 2
Capo Rep.
IMP. 3
Imp. I
IMP. 4
Imp. II
IMP. 5
Capo Com.
GR. 6
V.C. Com.
GR. 7
Commesso
GR. 8
91.953
137.529
112.859
148.170
123.500
158.796
134.126
169.442
141.135
176.376
148.069
195.330
167.023
203.034
174.727
210.718
182.411
218.402
190.095
91.953
137.529
112.859
148.170
123.500
158.796
134.126
169.442
141.135
176.376
148.069
195.330
167.023
203.034
174.727
210.718
182.411
218.402
190.095
47.778
93.354
68.684
103.995
79.325
114.621
89.951
125.267
96.960
132.251
103.944
151.155
122.848
158.859
130.552
166.543
138.236
174.227
145.920
47.018
88.889
64.219
95.560
70.890
102.231
77.561
108.892
80.585
111.926
83.619
114.945
86.638
117.969
89.662
121.008
92.701
124.042
95.735
47.097
85.833
61.163
90.214
65.544
94.615
69.945
98.976
70.669
99.745
71.438
100.499
72.192
101.243
72.936
101.992
73.685
102.736
74.429
59.269
91.074
69.620
94.925
73.471
98.756
77.302
102.592
78.577
103.857
79.842
105.132
81.117
106.392
82.377
107.672
83.657
108.952
84.937
40.400
63.670
45.826
65.936
48.092
68.212
50.368
70.483
50.903
73.198
53.618
73.848
54.268
74.468
54.888
75.128
55.548
75.783
56.203
27.543
50.813
32.969
53.079
35.235
55.355
37.511
57.626
38.046
60.341
40.761
60.991
41.411
61.611 ,
42.031
62.271
42.691
62.926
43.346
22.215
42.660
24.816
43.491
25.647
44.337
26.493
45.198
25.618
44.308
24.728
43.423
23.843
42.533
22.953
41.643
22.063
40.758
21.178
Quadro II
50
O
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
226.096
197.789
233.785
205.478
241.479
213.172
238.797
238.797
264.432
264.432
226.096
197.789
233.785
205.478
241.479
213.172
238.797
238.797
264.432
264.432
226.096
197.789
233.785
205.478
241.479
213.172
238.797
238.797
264.432
264.432
181.921
153.614
189.610
161.303
197.304
168.997
194.622
194.622
220.257
220.257
127.076
98.769
130.110
101.803
133.134
104.827
126.662
126.662
148.487
148.487
103.490
75.183
104.244
75.937
105.003
76.696
96.286
96.286
115.866
115.866
110.217
86.202
111.502
87.487
112.767
88.752
105.257
105.257
121.762
121.762
76.428
56.848
77.078
57.498
77.718
58.138
70.738
70.738
83.353
83.353
63.571
43.991
64.221
44.641
64.861
45.281
57.881
57.881
70.496
70.496
39.878
20.298
38.963
19.383
38.083
18.503
29.868
29.868
41.228
41.228
51
31.019
12.188
28.774
9.943
26.514
7.683
17.348
17.348
26.998
26.998
31.019
12.188
28.774
9.943
26.514
7.683
17.348
17.348
26.998
26.998
83.871
70.433
85.931
72.493
87.986
74.548
84.208
84.208
93.863
93.863
E
N
T
O
Tab.
n° 19
C
I
F
R
A
(
a
r
t
.
F
I
S
S
A
3
7
C
.
I
.
A
.
)
I
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
A
G
G
I
U
N
T
A Quadro I
Q.l
A
L 1.476.000
P 1.446.376
R 1.423.452
E 1.400.499
M 1.377.575
I 1.354.633
O 1.331.709
1.308.753
D 1.288.193
I 1.265.286
1.244.726
R
1.214.007
E
N 1.193.446
D 1.170.039
I 1.149.479
M 1.126.085
Quadro II
Q.2
C.U.
IMP. 1
V.C.U.
IMP. 2
Capo Rep.
IMP. 3
Imp. I
IMP. 4
Imp. II
IMP. 5
Capo Com.
GR. 6
V.C. Com.
GR. 7
Comm.
GR. 8
1.583.180
1.553.556
1.530.631
1.507.679
1.484.755
1.461.813
1.438.888
1.415.933
1.395.373
1.372.466
1.351.906
1.321.186
1.300.626
1.277.219
1.256.659
1.233.265
1.689.311
1.659.687
1.636.763
1.613.811
1.590.886
1.567.944
1.545.020
1.522.064
1.501.504
1.478.598
1.458.037
1.427.318
1.406.758
1.383.350
1.362.790
1.339.396
1.847.285
1.817.660
1.794.736
1.771.784
1.748.860
1.725.917
L 1 .702.993
1.680.038
1.659.478
1.636.538
1.615.978
1.585.291
1.564.731
1.541.324
1.520.764
1.497.370
1.921.328
1.894.111
1.871.187
1.850.816
1.827.891
1.807.520
1.784.595
1.764.230
1.743.670
1.723.299
1.702.738
1.682.376
1.661.816
1.641.451
1.620.891
1.600.516
1.995.554
1.970.376
1.947.452
1.928.569
1.905.644
1.886.748
1.863.824
1.844.954
1.824.394
1.805.494
1.784.934
1.766.044
1.745.484
1.726.601
1.706.041
1.687.155
2.059.753
2.039.080
2.019.673
2.003.225
1.983.819
1.967.383
1.947.977
1.931.538
1.913.797
1.897.365
1.879.623
1.863.184
1.845.443
1.829.014
1.811.272
1.794.830
2.103.697
2.088.572
2.072.911
2.059.839
2.044.178
2.031.100
2.015.439
2.002.364
1.987.832
1.973.340
1.958.807
1.945.658
1.931.125
1.917.995
1.903.462
1.890.306
2.124.123
2.108.997
2.093.336
2.080.265
2.064.604
2.051.526
2.035.865
2.022.790
2.008.257
1.993.765
1.979.233
1.966.083
1.951.551
1.938.421
1.923.888
1.910.732
2.146.462
2.133.173
2.117.512
2.105.373
2.089.712
2.077.563
2.061.902
2.049.744
2.035.211
2.023.063
2.008.530
1.996.378
1.981.846
1.969.697
1.955.165
1.943.016
52
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1.105.525
1.082.131
1.061.571
1.038.170
1.017.610
994.212
973.652
950.252
929.691
913.035
913.035
896.372
896.372
1.212.705
1.189.311
1.168.750
1.145.350
1.124.790
1.101.392
1.080.832
1.057.431
1.036.871
1.020.215
1.020.215
1.003.552
1.003.552
1.318.836
1.295.442
1.274.882
1.251.481
1.230.921
1.207.524
1.186.963
1.163.563
1.143.003
1.126.346
1.126.346
1.109.684
1.109.684
1.476.809
1.453.415
1.432.855
1.409.454
1.388.894
1.365.497
1.344.937
1.321.536
1.300.976
1.284.320
1.284.320
1.267.657
1.267.657
1.579.956
1.559.584
1.539.024
1.518.653
1.498.092
1.477.721
1.457.161
1.436.795
1.416.235
1.402.043
1.402.043
1.387.856
1.387.856
1.666.594
1.647.711
1.627.151
1.608.262
1.587.701
1.568.812
1.548.252
1.529.359
1.508.799
1.496.065
1.496.065
1.483.338
1.483.338
1.777.089
1.760.647
1.742.905
1.726.473
1.708.731
1.692.286
1.674.545
1.658.113
1.640.371
1.629.643
1.629.643
1.618.914
1.618.914
1.875.774
1.862.621
1.848.088
1.834.942
1.820.409
1.807.260
1.792.727
1.779.584
1.765.051
1.756.861
1.756.861
1.748.662
1.748.662
1.896.199
1.883.046
1.868.514
1.855.367
1.840.835
1.827.685
1.813.153
1.800.010
1.785.477
1.777.287
1.777.287
1.769.087
1.769.087
1.928.483
1.916.332
1.901.799
1.889.644
1.875.111
1.862.979
1.848.446
1.836.291
1.821.759
1.814.371
1.814.371
1.806.987
1.806.987
53
1.971.451
1.960.673
1.948.679
1.937.901
1.925.907
1.915.126
1.903.131
1.892.360
1.880.366
1.874.084
1.874.084
1.867.811
1.867.811
1.971.451
1.960.673
1.948.679
1.937.901
1.925.907
1.915.126
1.903.131
1.892.360
1.880.366
1.874.084
1.874.084
1.867.811
1.867.811
2.039.587
2.029.510
2.019.381
2.009.307
1.999.177
1.989.104
1.978.974
1.968.904
1.958.774
1.952.495
1.952.495
1.946.219
1.946.219
Tab. n? 19: bis
CIFRA FISSA IN AGGIUNTA AL PREMIO DI RENDIMENTO
PER GLI ASSUNTI DOPO IL 31.12.1993 (art. 37 CI.A.)
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Quadro I
Quadro II
C.U.
V.C.U. 1
V.C.U.
Capo Rep.
Imp. I
Imp. II
1.476.000
1.423.452
1.377.575
1.331.709
1.288.193
1.244.726
1.193.446
1.149.479
1.105.525
1.061.571
1.017.610
973.652
929.691
1.583.180
1.530.631
1.484.755
1.438.888
1.395.373
1.351.906
1.300.626
1.256.659
1.212.705
1.168.750
1.124.790
1.080.832
1.036.871
1.689.311
1.636.763
1.590.886
1.545.020
1.501.504
1.458.037
1.406.758
1.362.790
1.318.836
1.274.882
1.230.921
1.186.963
1.143.003
1.847.285
1.794.736
1.748.860
1.702.993
1.659.478
1.615.978
1.564.731
1.520.764
1.476.809
1.432.855
1.388.894
1.344.937
1.300.976
1.847.285
1.794.736
1.748.860
1.702.993
1.659.478
1.615.978
1.564.731
1.520.764
1.476.809
1.432.855
1.388.894
1.344.937
1.300.976
1.921.328
1.871.187
1.827.891
1.784.595
1.743.670
1.702.738
1.661.816
1.620.891
1.579.956
1.539.024
1.498.092
1.457.161
1.416.235
1.995.554
1.947.452
1.905.644
1.863.824
1.824.394
1.784.934
1.745.484
1.706.041
1.666.594
1.627.151
1.587.701
1.548.252
1.508.799
2.059.753
2.019.673
1.983.819
1.947.977
1.913.797
1.879.623
1.845.443
1.811.272
1.777.089
1.742.905
1.708.731
1.674.545
1.640.371
Capo Com. V.C. Com.
2.103.697
2.072.911
2.044.178
2.015.439
1.987.832
1.958.807
1.931.125
1.903.462
1.875.774
1.848.088
1.820.409
1.792.727
1.765.051
2.124.123
2.093.336
2.064.604
2.035.865
2.008.257
1.979.233
1.951.551
1.923.888
1.896.199
1.868.514
1.840.835
1.813.153
1.785.477
Comm.
Op. Spec.
Op.Aut.G
Pers. Fat.
2.146.462
2.117.512
2.089.712
2.061.902
2.035.211
2.008.530
1.981.846
1.955.165
1.928.483
1.901.799
1.875.111
1.848.446
1.821.759
2.068.120
2.028.040
1.992.185
1.956.344
1.922.163
1.887.990
1.853.809
1.819.639
1.785.455
1.751.272
1.717.098
1.682.911
1.648.738
2.155.848
2.131.456
2.108.384
2.085.305
2.062.546
2.039.771
2.016.998
1.994.233
1.971.451
1.948.679
1.925.907
1.903.131
1.880.366
2.203.207
2.181.532
2.161.066
2.140.594
2.120.400
2.100.200
2.079.991
2.059.800
2.039.587
2.019.381
1.999.177
1.978.974
1.958.774
55
56
PART TIME ORIZZONTALE CON DIRITTO AI TICKET PASTO
1997
1998
TICKET PASTO
TICKET PASTO
L. 7.000 x 220 gg.
Netto
L. 350.000 rapportate
L. 2.029.000
Diff. 1997
Netto
L.10200x220gg.
GRATIFICA ANNUALE
GRATIFICA ANNUALE
Vecchia misura rapportata
Nuova misura rapportata
Netto
L. 2.441.000
L. 412.000
PART TIME VERTICALE CON DIRITTO AI TICKET PASTO
1997
1
1998
TICKET PASTO
TICKET PASTO
L. 7.000 x 138 gg.
Netto
L. 350.000 rapportate
L. 1.366.000
Diff. 1997
Netto
L. 10200 x 138 gg.
GRATIFICA ANNUALE
GRATIFICA ANNUALE
Vecchia misura rapportata
Nuova misura rapportata
Netto
L. 1.569.000
L. 203.000
PART TIME MISTO CON DIRITTO AI TICKET PASTO PER 3 GG. ALLA SETTIMANA
1997
1998
TICKET PASTO
TICKET PASTO
L. 7.000 x 138 gg.
Netto
L. 350.000 rapp. x 3 gg.
L. 1.100.000 rapp. x 2 gg.
GRATIFICA ANNUALE
L. 1.736.000
Vecchia misura rapportata
Diff. 1997
Netto
L.10200xl38gg.
L. 1.970.000
L. 1.100.000 rapp. x 2 gg.
GRATIFICA ANNUALE
Nuova misura rapp. x 3 gg.
Vecchia misura rapp. x 2 gg.
Netto
L. 234.000
PART TIME MISTO CON DIRITTO Al TICKET PASTO PER 2 GG. ALLA SETTIMANA
1997
1998
TICKET PASTO
TICKET PASTO
L. 7.000 x 90 gg.
Netto
L. 350.000 rapp. x 2 gg.
L. 1.100.000 rapp. x 3 gg.
GRATIFICA ANNUALE
L. 1.459.830
Vecchia misura rapportata
Diff. 1997
Netto
L. 10200 x 90 gg.
L. 1.620.445
L. 1.100.000 rapp. x 3 gg.
GRATIFICA ANNUALE
Nuova misura rapp. x 2 gg.
Vecchia misura rapp. x 3 gg.
Netto
L. 160.615
PART TIME MISTO CON DIRITTO AI TICKET PASTO PER 1 GG. ALLA SETTIMANA
1997
1998
TICKET PASTO
L. 7.000 x 50 gg.
L. 350.000 rapp. x 1 gg.
L. 1.100.000 rapp. x 4 gg.
GRATIFICA ANNUALE
Vecchia misura rapportata
TICKET PASTO
Netto
L. 1.245.157
Diff. 1997
Netto
L. 10200 x 50 gg.
L. 1.346.775
L. 1.100.000 rapp. x 4 gg.
GRATIFICA ANNUALE
Nuova misura rapp. x 1 gg.
Vecchia misura rapp. x 4 gg.
Netto
L. 101.618
57
TURNISTA IMP. 4° 130 GG. TURNO 90 GG. TICKET 30 GG. ASSENZA
1997
1998
TICKET PASTO
TICKET PASTO
L. 7.000 x 90 gg.
Netto
L. 350.000
L. 1.261.393
GRATIFICA ANNUALE
Vecchia misura
Diff. 1997
Netto
L.10200x90gg.
L. 1.306.216
L. 1.610 x 160 gg.
GRATIFICA ANNUALE
Nuova misura
Netto
L. 44.823
TURNISTA IMP. 4° 220 GG. TURNO E 30 GG. ASSENZA
1997
1998
1 IPOTESI INTEGRAZIONE
TICKET PASTO
A
TICKET PASTO
L. 350.000
L. 661.800
Netto
L. 631.392
GRATIFICA ANNUALE
L. 700.000
Diff. 1997
L. 1.610 x 220 gg.
Netto
L. 1.590 x 160 gg.
L. 631.272
GRATIFICA ANNUALE
L. 388.000
Netto
- L. 120
Resta inteso che i rapporti di lavoro part-time e turnisti con diritto a ticket, non sono ricompresi nella previsione di cui all'ultimo
comma del capitolo "Gratifica Annuale" dell'ipotesi di intesa del 23 dicembre 1997.
58
ACCORDI
BANCA DELLE ORE
PART-TIME
DISTACCHI
59
"BANCA DELLE ORE"
II giorno 21 dicembre 1998
tra
la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa rappresentata da Pozzi Dr Enrico e le
Rappresentanze Sindacali Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca/Uil
Premesso che:
in data 2 marzo 1998 è stato sottoscritto l'accordo banca delle ore a carattere sperimentale e con scadenza 31.12.98
gli interventi organizzativi da attuarsi, finalizzati al duraturo ridimensionamento dei ricorso al lavoro straordinario,
possono determinare effetti nel medio periodo
le prestazioni di lavoro relative alla banca delle ore creano unicamente il diritto ad una corrispondente riduzione del
normale orario di lavoro
le parti si sono incontrate nel mese di dicembre 1998 per valutare la suddetta fase sperimentale e le modalità di rinnovo
dell'accordo
in caso di modifiche legislative e/o contrattuali al regime degli straordinari o all'istituto della banca delle ore, le parti daranno
luogo a verifica per eventuali adeguamenti del presente accordo.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 1. le
premesse fanno parte integrante dei presente accordo;
2.
l'azienda, in considerazione di quanto previsto nell'art. 73 dei CCNL 19.12.94 - limite delle 100 ore annue condivide la necessità evidenziata dalle OO.SS. di contenere il ricorso al lavoro straordinario espressa anche a
livello nazionale in calce all'art. 71 CCNL dei 19.12.1994;
3.
è volontà dell'azienda, anche nell'ambito di corsi di formazione, il cui contenuto sarà portato a conoscenzadelle OO.SS. firmatarie del presente accordo, che saranno invitate a partecipare ad iniziative in materia,
sensibilizzare i Responsabili delle unità in merito all'eccezionaiità dell'utilizzo del lavoro straordinario ed
all'operatività dei presente accordo
4.
al personale con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato non si applica il presente accordo;
5.
nelle agenzie ove presta attività un solo addetto, il dipendente potrà optare per la non applicazione della banca
delle ore. Nel caso in cui intenda trasformare le prestazioni di lavoro oltre il normale orario in una
corrispondente riduzione del normale orario di lavoro nei limiti dei presente accordo potrà effettuare il
recupero a giornate intere
6.
le parti concordano sulla necessità di analizzare l'andamento dello strumento della banca delle ore nonché
dello straordinario, con incontri specifici a cadenza mensile ai sensi di quanto previsto nella dichiarazione in
calce all'art. 71 dei C.C.N.L.
Criteri di utilizzo
I.
Ferma restando la franchigia di cui al punto seguente, in ciascun mese, darà diritto al trattamento economico
previsto per il lavoro straordinario l'80% delle eventuali prestazioni effettuate oltre il normale orario di
lavoro; il rimanente 20% darà esclusivamente diritto ad una corrispondente riduzione del normale orario di
lavoro;
II.
Le prime 20 ore annue eccedenti il normale orario giornaliero e/o settimanale contrattualmente stabilito effettuate dal personale non direttivo - nel limite di due ore giornaliere e 10 settimanali, (ed. franchigia)
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verranno inserite nella banca ore e non saranno in nessun caso retribuite. Tali ore dovranno essere recuperate
tramite la fruizione di un corrispondente periodo di riduzione del normale orario di lavoro;
III. Al dipendente verrà mensilmente consegnato apposito modulo (cartaceo ovvero su supporto informatico), sul
quale saranno registrati:
■ i relativi periodi di permesso maturati nella ed. banca delle ore
■ data ed ora di effettivo utilizzo dei permessi fruiti nel mese precedente.
Sarà cura dell'Azienda acquisire da ogni dipendente il relativo riscontro per presa visione.
IV. Il dipendente può, previa autorizzazione dei Servizio Personale, optare, annualmente, per il ricorso a banca
ore per la totalità delle proprie prestazioni oltre il normale orario di lavoro e comunque oltre i limiti minimi.
Tale opzione resterà valida fino ad esplicita diversa richiesta da parte del dipendente.
Modalità di fruizione
I.
La richiesta di recupero di prestazioni aggiuntive dovrà avvenire con adeguato preavviso (max 5 gg.
Lavorativi) da parte del lavoratore interessato al responsabile dell'unità di appartenenza che dovrà darne
tempestiva conferma, contemperando le esigenze di servizio con l'obbligatorietà della fruizione del recupero.
II.
Il recupero delle ore inserite nella banca delle ore effettuate nei primi 5 mesi del l'anno (gennaio/maggio)
deve necessariamente avvenire entro il 31 ottobre. Il recupero delle ore effettuate nei restanti 7 mesi
(giugno/dicembre) deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo, fermo restando il divieto di
effettuare recuperi nei mesi di luglio e dicembre.
III. L'assenza potrà essere frazionata nel limite minimo di mezz'ora. Le frazioni verranno cumulate fino al
raggiungimento della soglia minima di mezz'ora, fatto salvo comunque il godimento di eventuali residui
mediante trascinamento al periodo successivo
IV. Sono vietate effettuazioni e fruizioni, nella medesima giornata lavorativa di prestazioni di lavoro eccedenti il
normale orario di lavoro e di recuperi rientranti nella ed. banca delle ore.
Restano esclusi da tale norma i casi di lavoro straordinario, preventivamente autorizzati dal Servizio Personale, degli
addetti alla cassa per comprovate esigenze di quadratura contabile.
V.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (con esclusione della destituzione, decesso,
invalidità e/o inabilità, nei quali casi verrà liquidata una indennità corrispondente), il dipendente dovrà
obbligatoriamente fruire di tutti i periodi di riduzione dell'orario normale di lavoro prima della scadenza del
rapporto di lavoro.
VI. Sono escluse dal regime di recupero le prestazioni lavorative effettuate nel giorno fissato per il riposo
settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) che restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e
dall'art. 73 del CCNL 19.12.94, nonché quelle relative agli interventi richiesti dalla Azienda a norma dell'art.
55 dei medesimo CCNL, ai lavoratori tenuti a garantire la propria reperibilità, nonché quelle effettuate dalle
ore 22 alle ore 6, nonché quelle effettuate nella giornata di sabato.
VII. In caso di assenza dal servizio a qualunque titolo, che si protragga oltre il termine di tre mesi, gli eventuali periodi residui
di recupero dovranno essere fruiti senza ritardo alla ripresa del servizio da parte del lavoratore interessato.
Diritti di informativa
L'azienda si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie dei presente accordo, per ogni unità produttiva, in modo disaggregato:
mensilmente, il numero delle ore di prestazioni oltre il normale orario di lavoro effettuate di cui il punto VI
delle "modalità di fruizione"
mensilmente, il numero delle ore di lavoro straordinario e/o di flessibilità rientranti nella banca delle ore,
nonché dei recuperi effettuati e/o residui
Durata dell'accordo
I. Il presente accordo scadrà il 31.12.2000.
II. Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2000 per valutare il funzionamento della banca ore e verificare
le condizioni e modalità di rinnovo dei presente accordo.
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'PART-TIME'
il giorno 21 dicembre 1998
tra
la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa rappresentata da Pozzi Dr Enrico
le Rappresentanze Aziendali delle OO.SS.: Fabi, Fiba-Cìsl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
premesso che
•
l'accordo vigente in materia di lavoro a tempo parziale siglato in data 4 marzo 1997, scade il 31.12.1998
•
la Cassa ha accolto, con il 31.12.1998, domande di trasformazione dei rapporto di lavoro a tempo parziale nel
limite della percentuale dell' 11 %
•
non tutte le domande presentate sono state accolte
•
in caso di modifiche contrattuali al regime del rapporto di lavoro a tempo parziale le parti daranno luogo a
verifica ai fini di eventuali adeguamenti dei presente accordo.
•
le parti considerano lo strumento del lavoro a tempo parziale, uno strumento di flessibilità e di gestione in
occasione dell'analisi delle ricadute sul personale nel processo di riorganizzazione aziendale
si conviene che
1.
le premesse fanno parte integrante dell'accordo
2.
l'accordo 4.3.1997 viene prorogato fino al 31.12.2000 salvo quanto di seguito previsto
3.
fin d'ora si considera adempiuto, nel biennio 1999/2000, il raggiungimento della percentuale
minima dell'I 1% di cui al pto. 1 dell'accordo citato, compreso quanto previsto al pto. 3
dell'accordo citato, con l'assegnazione, entro il 31/12/2000, di nr. 45 rapporti di lavoro a tempo parziale sulla base delle
domande attualmente in essere, salvo rinuncia scritta dell'interessato, rivenienti dall'accordo citato, di cui 20 entro il
31.12.1999
4.
con quanto previsto dal pto, precedente si intende definitivamente esaurito il pto. 6 dell'accordo citato
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'DISTACCHI'
Parma 21 dicembre 1998 Premesso
che:
•
il processo di integrazione della Cassa in Banca Intesa sarà oggetto di specifica procedura ex art. 154 CCNL;
•
la materia dei distacchi di personale è regolamentata dall'art. 6 CCNL 19.12.94 e dall'art. 40 CIA 05.07.98;
•
la Cassa sta attuando alcuni distacchi di personale presso Banca Intesa e società del Gruppo Intesa;
Le parti convengono quanto segue:
1.
le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2.
i distacchi di personale presso Banca Intesa e società del Gruppo Intesa saranno regolati da quanto verrà definito,
in materia, nell'ambito della procedura sindacale, per l'integrazione della Cassa in Banca Intesa;
3.
le previsioni di cui al precedente punto 2 verranno applicate con decorrenza pari alla data effettiva del distacco;
4.
l'Azienda si impegna a comunicare preventivamente alle 00.SS. firmatarie del presente accordo il numero dei
distacchi che verranno nel frattempo attuati, nonché il grado e le unità di appartenenza e destinazione del
personale coinvolto.
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
Raccomandazione 00.SS.
Le OO.SS. firmatarie invitano l'Azienda, in occasione dei distacchi oggetto dell'accordo, a considerare gli eventuali disagi
logistici, del personale interessato, in via provvisoria, sulla base di una attenzione economica, fino alla conclusione della
procedura contrattuale ex art. 154 CCNL.
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