COMUNE DI CAPRIASCA
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COMUNE DI CAPRIASCA REGOLAMENTO DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE DI CAPRIASCA Tesserete, 5 ottobre 2015 2 I. DISPOSIZIONI GENERALI 4 1. 2. 3. Scopo e campo d’applicazione Azienda Acqua Potabile Capriasca (AAPC) Competenze e compiti 4 4 4 II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 5 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Piano generale di distribuzione Rete di erogazione Condotte principali Condotte di distribuzione Installazione Idranti Azionamento degli idranti e delle saracinesche Uso dei fondi privati 5 5 5 5 5 5 5 5 III. ALLACCIAMENTI DI STABILI 6 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Definizione Tracciato e caratteristiche Esecuzione Condizioni tecniche Acquisizione dei diritti di passo Proprietà dell’allacciamento Manutenzione Messa fuori esercizio 6 6 6 6 6 6 6 6 IV. INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI 7 20. 21. 22. Installazioni Collaudo Controlli 7 7 7 V. PRESCRIZIONI TECNICHE 7 23. 24. 25. 26. Messa a terra degli impianti elettrici Manutenzione Impianti di trattamento dell’acqua Pericolo di gelo 7 7 8 8 VI. FORNITURA DELL’ACQUA 8 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Estensione e garanzia della fornitura Responsabilità dell’Azienda Limitazione della fornitura Domanda di allacciamento Responsabilità dell’utente Dovere di annuncio Divieto di cessione d’acqua Prelievo abusivo Fornitura d’acqua temporanea, acqua per cantieri Disdetta dell’abbonamento Obbligo di allacciamento Fornitura d’acqua per scopi speciali Prelievi di punta anomali Fornitura ad altri Comuni e altri enti pubblici e privati 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 3 VII. CONTATORI 10 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Posa Responsabilità Ubicazione Prescrizioni tecniche Misurazione Disfunzioni Sotto-contatori 10 10 10 10 10 10 10 VIII. FINANZIAMENTO 11 48. 49. 50. 51. 52. 53. Autonomia finanziaria Contributi comunali Partecipazioni speciali Spese per le condotte principali e di distribuzione Costi di allacciamento Debitore della tassa d’allacciamento 11 11 11 11 11 11 IX. TARIFFARIO 12 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Tassa di allacciamento Tasse d’utenza Tassa di consumo Noleggio Contatori Tassa per uso temporaneo e di cantiere Monti Tassa di consumo per fontane pubbliche Periodi di fatturazione Notifica delle tasse 12 12 13 13 13 14 14 14 14 X. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI 15 63. 64. 65. 66. Infrazioni Reclami Ricorsi Entrata in vigore 15 15 15 15 COMPENDIO DELLE ABBREVIAZIONI “LMSP = Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici” “PGD = Piano generale di distribuzione” “SSIGA = Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque” “CCS = Codice Civile Svizzero” “AAP = Azienda Acqua potabile” AZIENDA ACQUA POTABILE DI CAPRIASCA 4 REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA Il Consiglio Comunale di CAPRIASCA, visti gli art. 7 lett. g LMSP e ogni altra norma applicabile R I S O L V E: I. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Scopo e campo d’applicazione Questo regolamento disciplina la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell’acquedotto comunale, come pure i rapporti con i Comuni convenzionati e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali. 2. Azienda Acqua Potabile Capriasca (AAPC) L’Azienda Acqua Potabile Capriasca (in seguito nominata Azienda) è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907) e ogni altra norma applicabile. 3. Competenze e compiti L’Azienda provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca e dei Comuni ad essa convenzionati secondo le norme della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907), del presente Regolamento e di ogni altra normativa applicabile alla fattispecie. L’Azienda, tramite l’Acquedotto, distribuisce acqua per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nel suo comprensorio e secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. L’Azienda assicura, nella stessa misura, l’erogazione dell’acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione. 5 II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 4. Piano generale di distribuzione Gli impianti dell’acquedotto sono attuati in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le direttive cantonali. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore (PR) comunale. Al di fuori delle zone edificabili l’Azienda non è obbligata a fornire l’acqua; essa promuove tuttavia l’approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile a condizioni tecniche ed economiche da definire caso per caso, tese comunque ad evitare all’Azienda impegni tecnici e finanziari non giustificabili. 5. Rete di erogazione La rete comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure gli idranti antincendio. 6. Condotte principali Le condotte principali alimentano la rete di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti. Le stesse fanno parte dell’impianto di base. Sono posate in funzione della realizzazione dei piani di urbanizzazione comunali e in conformità al piano generale di distribuzione (PGD). 7. Condotte di distribuzione Le condotte di distribuzione sono quelle posate all’interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi. 8. Installazione L’Azienda, o il suo mandatario, stabiliscono le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Esse sono realizzate secondo le prescrizioni cantonali e le direttive della Società Svizzera dell’industria, del Gas e delle Acque (SSIGA). La messa in opera e la manutenzione degli impianti è eseguita dalle maestranze dell’Azienda o dalle ditte incaricate dal Municipio. 9. Idranti Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti sulla propria giurisdizione. Esso contribuirà alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante al servizio antincendio. Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d’acqua devono essere sempre accessibili ai militi. In caso d’incendio l’intera riserva d’acqua è a disposizione degli stessi. L’Azienda assume il controllo, la manutenzione e la riparazione degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune. 10. Azionamento degli idranti e delle saracinesche Solo le persone autorizzate dall’Azienda hanno il diritto di attivare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche. 11. Uso dei fondi privati Ogni proprietario è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all’installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placche segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del CCS. 6 Nel limite del possibile la posa delle saracinesche, degli idranti e delle placche segnaletiche deve avvenire su sedimi di proprietà pubblica. III. ALLACCIAMENTI DI STABILI 12. Definizione L’allacciamento di uno stabile raccorda l’installazione interna di un impianto alla condotta di distribuzione. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale. 13. Tracciato e caratteristiche Il tracciato e le caratteristiche dell’allacciamento sono stabiliti dall’Azienda. 14. Esecuzione Il proprietario del fondo può fare eseguire l’allacciamento dello stabile unicamente dalle maestranze dell’Azienda oppure da installatori concessionari autorizzati dall’AAP, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell’autorizzazione all’allacciamento. 15. Condizioni tecniche Di regola ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali si può autorizzare un solo allacciamento per più stabili. Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti di dominio pubblico, conformemente alle direttive emanate dalla Società Svizzera dell’Industria, del Gas e delle Acque (SSIGA). Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull’area di dominio pubblico. 16. Acquisizione dei diritti di passo L’acquisizione di eventuali diritti di superficie e di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. I diritti di superficie e di passo possono essere iscritti a registro fondiario a spese dell’acquisitore. 17. Proprietà dell’allacciamento Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l’organo di interruzione - anche se questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà dell’Azienda. Tutto il resto dell’allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato. 18. Manutenzione La manutenzione o la sostituzione dell’allacciamento avviene a cura dell’Azienda oppure i lavori devono essere eseguiti unicamente da installatori concessionari autorizzati dall’AAP, secondo le prescrizioni di SSIGA. I lavori su area pubblica sono a spese dell’Azienda, quelli su area privata a spese del proprietario dell’allacciamento, per il tronco di raccordo ai sensi dell’art. 52 del presente regolamento. Il proprietario dell’allacciamento o il suo beneficiario deve informare immediatamente l’Azienda di eventuali danni all’allacciamento. 19. Messa fuori esercizio In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l’Azienda provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che sia garantita la riutilizzazione entro 12 mesi. 7 IV. INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI 20. Installazioni L’abbonato deve far eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori devono essere eseguiti unicamente da installatori concessionari autorizzati dall’AAP, secondo le prescrizioni SSIGA. In particolare sull’impianto dovranno essere presenti: il rubinetto principale di interruzione; il contatore; il riduttore di pressione; la valvola di ritenuta. 21. Collaudo A lavori ultimati l’installatore attesta sul modulo “Lavoro ultimato - Richiesta del contatore” che il lavoro da lui eseguito è stato controllato ed è conforme con le norme della SSIGA. L’Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. Non si assume responsabilità per i lavori o per gli apparecchi eseguiti e posati dall’installatore. Il costo del controllo è conglobato nella tassa d’allacciamento. 22. Controlli L’Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell’Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provvedesse, l’Azienda potrà far eseguire i lavori a spese del proprietario. V. PRESCRIZIONI TECNICHE 23. Messa a terra degli impianti elettrici Il rispetto delle “Direttive per l’esecuzione delle installazioni di acqua” della Società Svizzera dell’Industria, del Gas e delle Acque è obbligatorio per l’esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio. In particolare nelle nuove costruzioni la messa a terra dell’impianto elettrico deve far capo alle maglie dei ferri d’armatura della fondazione e/o a un altro tipo di dispersore, in alternativa all’acquedotto. La messa a disposizione del dispersore di terra compete al proprietario o all’utente. Nel caso di rifacimenti di raccordi con tubi in materiale isolante per stabili sprovvisti di fondazione in cemento armato, l’Azienda consente all’utente di raccordare il proprio impianto di messa a terra al tubo metallico principale dell’acquedotto mediante un nastro in rame galvanizzato di 30 x 3 mm o un conduttore isolato, pure in rame, della sezione di 50 mm2. Questo raccordo è eseguito a cura dell’Azienda e a carico dell’utente. 24. Manutenzione Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento. 8 25. Impianti di trattamento dell’acqua L’installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell’Azienda. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete. 26. Pericolo di gelo Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. L’abbonato è responsabile di tutti i danni. Il Comune è responsabile per la chiusura delle fontane pubbliche nel periodo di gelo. VI. FORNITURA DELL’ACQUA 27. Estensione e garanzia della fornitura In linea generale l’acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L’Azienda garantisce una fornitura d’acqua al dettaglio conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari. L’Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell’acqua erogata. 28. Responsabilità dell’Azienda E’ esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell’Azienda per mancata o ridotta erogazione dell’acqua nei casi elencati all’art. 29 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell’abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l’insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell’erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l’utente. 29. Limitazione della fornitura L’Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell’acqua nei seguenti casi: a. forza maggiore; b. eventi atmosferici straordinari; c. carenza d’acqua; d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; e. disturbi dell’esercizio (in particolare guasti); f. qualità dell’acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari; g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall’Azienda. L’Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. E’ compito dell’abbonato avvertire tempestivamente gli utenti. 9 30. Domanda di allacciamento Per ogni nuovo raccordo alla rete deve essere inoltrata all’Azienda una domanda di allacciamento. La sua autorizzazione è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie. L’Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell’acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, così come alle direttive per l’esecuzione delle installazioni d’acqua della SSIGA. 31. Responsabilità dell’utente L’utente risponde nei confronti dell’Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate per incuria nonché per insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro i quali sono autorizzati ad usare le sue installazioni. 32. Dovere di annuncio Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente all’Azienda e per iscritto. 33. Divieto di cessione d’acqua È vietato all’utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l’autorizzazione dell’Azienda. È pure vietato posare derivazioni o prese d’acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d’arresto piombate. 34. Prelievo abusivo Chi preleva acqua senza debita autorizzazione, è tenuto a riparare il danno subito dall’Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente. 35. Fornitura d’acqua temporanea, acqua per cantieri La fornitura temporanea d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l’uso degli idranti richiede un’autorizzazione specifica da parte dell’Azienda. 36. Disdetta dell’abbonamento L’utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d’acqua deve comunicarlo all’Azienda per iscritto con due mesi d’anticipo. L’allacciamento sarà interrotto a spese dell’utente. 37. Obbligo di allacciamento I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell’acquedotto comunale a meno che dispongano di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l’acqua potabile. Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentati da acquedotti privati. 38. Fornitura d’acqua per scopi speciali1 Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (Sprinkler o altri), necessitano di speciale autorizzazione. L’Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni speciali ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.50 al m3. Il riempimento periodico delle piscine è soggetto a notifica all’Azienda cui competono le relative disposizioni. 39. Prelievi di punta anomali La fornitura d’acqua ad utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma l’oggetto di una convenzione speciale tra l’utente e l’Azienda. Il prezzo di vendita sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.50 al m3. 10 40. Fornitura ad altri Comuni e altri enti pubblici e privati Il prezzo di vendita sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.50 al m3. 1 VII. CONTATORI 41. Posa La fornitura ed il conteggio dell’acqua avviene secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore è di proprietà dell’Azienda e l’utente è tenuto al pagamento della tassa di noleggio come previsto dal tariffario. In caso di riattazioni o trasformazioni di edifici, l’Azienda ha la facoltà di mantenere in esercizio l’apparecchio esistente o di chiederne la rimozione e la sua sostituzione, a dipendenza dei lavori previsti. 42. Responsabilità Il proprietario o l’abbonato risponde di tutti i danni causati al contatore e non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche all’apparecchio. 43. Ubicazione L’ubicazione del contatore è stabilita dall’Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla sua posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo e facilmente accessibile, di regola all’interno dello stabile. 44. Prescrizioni tecniche Prima e dopo il contatore devono essere posati i rubinetti d’interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l’esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA. 45. Misurazione L’Azienda procede alla revisione periodica dei contatori. Qualora l’abbonato esprima dubbi sull’esattezza delle misurazioni registrate al contatore, l’apparecchio sarà smontato dall’Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 %, le spese che derivano dal controllo sono a carico dell’abbonato. In caso contrario esse sono sopportate dall’Azienda che assicura anche la copertura delle spese di revisione dell’apparecchio. La lettura del contatore avviene di regola una volta all’anno nell’ambito della fatturazione cui all’articolo 56. E’ prevista in questo ambito l’autocertificazione, secondo le modalità stabilite dal Municipio, riservata in ogni caso la facoltà di verifica da parte dell’Azienda. 46. Disfunzioni In caso di cattivo funzionamento del contatore il quantitativo è stabilito in base al consumo medio dei tre anni precedenti. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all’Azienda. 47. Sotto-contatori Se l’utente desidera posare dei sotto-contatori ne deve sopportare le spese di acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L’Azienda non si assume la lettura di tali contatori, ma può richiederla agli utenti. 11 VIII. FINANZIAMENTO 48. Autonomia finanziaria La costruzione e l’esercizio dell’acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento: a. tasse di allacciamento; b. tasse di utilizzazione; c. fatturazione di forniture speciali; d. contributi comunali; e. pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari; f. sussidi ufficiali; g. contributi di miglioria; h. altre partecipazioni di terzi; 49. Contributi comunali Se il Comune sul suo territorio giurisdizionale deve costruire nuove strade, migliorare strade esistenti, eseguire canalizzazioni e opere che rendano necessaria la realizzazione, lo spostamento o, a giudizio dell’Azienda, la sostituzione di condotte principali e di distribuzione si assume gli oneri che ne derivano con l’applicazione dei seguenti criteri: spostamenti di condotte esistenti per far spazio ad altre strutture sono interamente a carico del Comune ed eseguite a cura dell’Azienda; sostituzioni di tubazioni principali e di distribuzione in concomitanza con lavori intrapresi dal Comune stesso o da altri enti di diritto pubblico, sono a carico del Comune o dell’ente pubblico per tutte le opere di scavo e di pavimentazione. All’Azienda compete l’onere della fornitura e della messa in opera del nuovo impianto; costruzioni di nuovi tronchi di tubazione necessari per l’urbanizzazione di nuove zone devono essere eseguite, in conformità con il PGD, a carico del Comune. Il nuovo impianto diventa di proprietà dell’Azienda a lavori ultimati e dopo il relativo collaudo. 50. Partecipazioni speciali Per prestazioni speciali come ad esempio lavaggio delle strade, delle fognature ecc., il Comune versa all’Azienda un contributo adeguato. Per le fontane ornamentali fa stato quanto previsto nel tariffario. 51. Spese per le condotte principali e di distribuzione Le spese di manutenzione delle condotte principali e di distribuzione sono sopportate di regola dall’Azienda. Per contro i proprietari devono partecipare alle spese per nuove condotte, ai sensi degli articoli 4 e 48. 52. Costi di allacciamento I costi della condotta di allacciamento con l’organo d’interruzione ed il tronco di raccordo alla rete di distribuzione (raccordo a T compreso) devono essere sopportati dal proprietario dell’impianto. 53. Debitore della tassa d’allacciamento Il debitore della tassa unica di allacciamento alla sua scadenza è il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato. 12 IX. TARIFFARIO 54. Tassa di allacciamento Ogni nuovo allacciamento o ampliamento di allacciamenti esistenti è soggetto al pagamento di una tassa unica (IVA inclusa), intesa quale quota di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro interno della condotta d’allacciamento. Il diametro viene stabilito in base alle specifiche direttive SSIGA. L’importo delle tasse è stabilito nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella: a) per stabili e costruzioni: Tubazione Tubazione Diametro Tassa in Fe (") in PE interno d’allacciamento (mm) (mm) (Fr.) ≤1 ≤32 < 30 mm 1'000 – 1'500 1¼ 40 31-40 mm 1'500 – 2'000 1½ 50 41-50 mm 2'000 – 2'500 2 63 51-60 mm 2'500 – 3'000 ≥2 ½ ≥75 > 60 mm 3'000 – 5'000 b) per terreni agricoli: Fr. 200.-c) per piscine oltre i 5m3 (per ogni metro cubo di capienza): Fr. 50.-d) impianti antincendio: Fr. 500.-e) impianti di climatizzazione e raffreddamento industriali: Fr. 5000.-Tasse d’allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione, se comprovate, e dedotte in caso d’interventi di trasformazione o di riattazione. 55. Tasse d’utenza a) Definizione La tassa d’utenza annua (IVA inclusa) è definita secondo le seguenti unità di consumo: Un’unità di consumo: per ogni casa unifamiliare o appartamento, ufficio, impresa artigianale, piscina con capacità pari o superiore ai 5 m3 e munita di impianto di riciclaggio dell’acqua, come pure d’impianto d’irrigazione automatico e/o manuale. Definizione di appartamento: la presenza della cucina e dei servizi igienici in relazione a spazi abitativi indipendenti determina il numero di utenze fatturate di uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluente ai fini dell’emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato. Un’unità di consumo: per ogni albergo, garni, pensione, ristorante, bar e altro esercizio pubblico di affitto camere e un’ulteriore unità di consumo ogni tre camere o frazione superiore. Due unità di consumo: per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d’altra destinazione non abitativa con contatore fino a 25 mm. Quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm. Cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre. b) Costo per unità di consumo Il costo dell’abbonamento per unità di consumo può variare da Fr. 140.-- a Fr. 180.-- annui ed è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie dell’Azienda. Per durate inferiori è calcolato pro rata temporis in funzione dei giorni d’uso. La tassa è a carico del proprietario dello stabile o dell’impianto. Per gli impianti d’irrigazione il costo della tassa è ridotto del 50%. 13 c) Piscine Alle piscine sottoposte a tassa utenza vengono applicate le seguenti regole: conformemente a quanto stabilito dall’art. 38 il riempimento di piscine di qualsiasi genere è soggetto a notifica all’Azienda. Esso può essere effettuato unicamente previa autorizzazione da parte della medesima; il mancato utilizzo saltuario per un anno non dà diritto al rimborso della tassa utenza; la non messa in esercizio per diversi anni deve essere preventivamente comunicata mediante lettera all’Azienda. La mancata notifica dell’uso di piscine può essere passibile di multa in ottemperanza all’art.63. 56. Tasse di consumo Il consumo è fatturato al proprietario dello stabile o dell’impianto in funzione della misura al contatore ed in ragione di un minimo di fr. 0.50 a un massimo di Fr. 2.30 per metro cubo. Il prezzo applicato è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale pubblicata il mese di dicembre dell’anno precedente, sulla base del preventivo dell’Azienda e dell’ultima lettura dei contatori. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, questo è ridotto del 50%. La tassa di consumo (IVA inclusa) è determinata dal rilievo annuale della lettura del contatore e basata sulle unità di consumo secondo l’art. 55 e i seguenti parametri: 0 – 200 m3 di acqua consumata per unità di consumo: 0.50 – 1.50 Fr./ m3 201 – 400 m3 di acqua consumata per unità di consumo: 0.70 – 2.00 Fr./ m3 > 400 m3 di acqua consumata per unità di consumo: 0.90 – 2.30 Fr./ m3 Il consumo di un contatore che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell’autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d’ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito per l’anno in corso. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni l’Azienda si riserva di procedere con la lettura forzata. 57. Noleggio Contatori Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda. Il noleggio del contatore è a carico del proprietario dell'impianto. La tassa annua di noleggio è fissata come segue: Per contatore fino a 20 mm Fr. 30,-- per anno/contatore. Per contatore di 25 mm Fr. 35,-- per anno/contatore. Per contatore di 32 mm Fr. 40,-- per anno/contatore. Per contatore di 40 mm Fr. 60,-- per anno/contatore. Per contatore di 50 mm Fr. 100,-- per anno/contatore. Per calibri superiori ai 50 mm Fr. 150,-- per anno/contatore. Il noleggio per durate inferiori a un anno è calcolato pro rata tempore in funzione dei mesi di utilizzazione. 58. Tassa per uso temporaneo e di cantiere Per gli allacciamenti temporanei e di cantiere è applicata una tassa pari a un quinto della tassa d’allacciamento secondo l’art. 54, ritenuto un minimo di Fr. 200.- e un massimo di Fr. 1'000.Essa è comprensiva dei consumi fino al momento della posa del contatore. 14 59. Monti Nelle zone dei monti, dove le condizioni climatiche o situazioni contingenti non permettono la posa di un contatore si applicano le seguenti tasse di consumo: A) Tassa base di consumo comprendente il primo rubinetto: tra un minimo di Fr. 140.-- e un massimo di Fr. 220.--. B) Tassa di consumo per ogni ulteriore rubinetto: tra un minimo di Fr. 10.-- e un massimo di Fr. 40.--. Le tasse sono a carico del proprietario dello stabile o dell’impianto. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, le tasse sono ridotte del 50%. 60. Tassa di consumo per fontane pubbliche La tassa per il consumo dell’acqua delle fontane ad uso pubblico è fatturata al comune in base al consumo rilevato al contatore. Le fontane comunali non sono soggette a tassa di abbonamento. Il prezzo dell’acqua potabile è definito dal Municipio ed è parificato a quello per le aziende agricole. Per le fontane pubbliche sprovviste di contatore è calcolato un consumo medio rilevato al rubinetto, ritenuti un minimo di 1’500 m3. annui. 61. Periodi di fatturazione2 1. La fatturazione ricorrente comprendente la tassa di utenza, il noleggio del contatore e il consumo registrato al proprietario dell’impianto una volta all’anno in autunno. 2. Le altre fatture sono emesse con il relativo atto; il termine di pagamento di regola è fissato a trenta (30) giorni. 62. Notifica delle tasse 1. Le tasse sono notificate al proprietario dello stabile e da lui dovute quale unico responsabile del pagamento di ogni fattura attinente al servizio. 2. Contro le decisioni è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla loro emissione. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione. 3. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.--. 4. Le bollette emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa supplementare di fr. 5.-- per ogni richiamo e di fr. 15.-- per eventuali diffide di pagamento. 5. Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle bollette comporta, a libero giudizio dell’Azienda, l’applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti: l’interruzione dell’erogazione normale, la posa di un contatore a pagamento, il versamento di una garanzia. 15 X. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI 63. Infrazioni Le infrazioni più gravi ai contenuti del presente regolamento potranno avere per conseguenza la soppressione della fornitura, garantendo tuttavia la fornitura di un minimo vitale. L’infrazione non libera l’utente dagli impegni assunti nei confronti dell’Azienda. Sono riservate l’azione penale e l’azione civile per il risarcimento del danno causato all’Azienda. L’esecuzione di lavori di impianti inerenti l’acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione nonché tutte le infrazioni al presente regolamento potranno essere punite dal Municipio con una multa sino a fr. 10'000.--. Sono riservate l’azione penale e l’azione civile per il risarcimento del danno causato all’Azienda. I proprietari sono responsabili delle conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento. 64. Reclami Le decisioni dell’Azienda e dei suoi organi sono soggette a procedura di reclamo al Municipio entro quindici giorni dalla comunicazione. 65. Ricorsi Contro le decisioni e le disposizioni del Municipio possono essere interposti ricorsi al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall’intimazione. 66. Entrata in vigore Il presente regolamento di distribuzione dell’acqua entra in vigore con l’approvazione del Consiglio comunale e la ratifica della Sezione degli Enti Locali. Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 7 del 5 ottobre 2015. PER IL CONSIGLIO COMUNALE Il Presidente: Domenico Fraschina Il Segretario: Davide Conca Gli Scrutatori: Sandra Milesi Remo Canonica Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC a partire dal 7 ottobre 2015. Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. 229-RE-13604 del 1° marzo 2016.