COMUNE DI CAPRIASCA

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COMUNE DI CAPRIASCA
COMUNE DI CAPRIASCA
REGOLAMENTO
DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE DI CAPRIASCA
Tesserete, 5 ottobre 2015
2
I.
DISPOSIZIONI GENERALI
4
1.
2.
3.
Scopo e campo d’applicazione
Azienda Acqua Potabile Capriasca (AAPC)
Competenze e compiti
4
4
4
II.
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
5
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Piano generale di distribuzione
Rete di erogazione
Condotte principali
Condotte di distribuzione
Installazione
Idranti
Azionamento degli idranti e delle saracinesche
Uso dei fondi privati
5
5
5
5
5
5
5
5
III.
ALLACCIAMENTI DI STABILI
6
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Definizione
Tracciato e caratteristiche
Esecuzione
Condizioni tecniche
Acquisizione dei diritti di passo
Proprietà dell’allacciamento
Manutenzione
Messa fuori esercizio
6
6
6
6
6
6
6
6
IV.
INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI
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20.
21.
22.
Installazioni
Collaudo
Controlli
7
7
7
V.
PRESCRIZIONI TECNICHE
7
23.
24.
25.
26.
Messa a terra degli impianti elettrici
Manutenzione
Impianti di trattamento dell’acqua
Pericolo di gelo
7
7
8
8
VI.
FORNITURA DELL’ACQUA
8
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Estensione e garanzia della fornitura
Responsabilità dell’Azienda
Limitazione della fornitura
Domanda di allacciamento
Responsabilità dell’utente
Dovere di annuncio
Divieto di cessione d’acqua
Prelievo abusivo
Fornitura d’acqua temporanea, acqua per cantieri
Disdetta dell’abbonamento
Obbligo di allacciamento
Fornitura d’acqua per scopi speciali
Prelievi di punta anomali
Fornitura ad altri Comuni e altri enti pubblici e privati
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
3
VII.
CONTATORI
10
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Posa
Responsabilità
Ubicazione
Prescrizioni tecniche
Misurazione
Disfunzioni
Sotto-contatori
10
10
10
10
10
10
10
VIII.
FINANZIAMENTO
11
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Autonomia finanziaria
Contributi comunali
Partecipazioni speciali
Spese per le condotte principali e di distribuzione
Costi di allacciamento
Debitore della tassa d’allacciamento
11
11
11
11
11
11
IX.
TARIFFARIO
12
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Tassa di allacciamento
Tasse d’utenza
Tassa di consumo
Noleggio Contatori
Tassa per uso temporaneo e di cantiere
Monti
Tassa di consumo per fontane pubbliche
Periodi di fatturazione
Notifica delle tasse
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12
13
13
13
14
14
14
14
X.
DISPOSIZIONI PENALI E FINALI
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63.
64.
65.
66.
Infrazioni
Reclami
Ricorsi
Entrata in vigore
15
15
15
15
COMPENDIO DELLE ABBREVIAZIONI
“LMSP = Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici”
“PGD = Piano generale di distribuzione”
“SSIGA = Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque”
“CCS = Codice Civile Svizzero”
“AAP = Azienda Acqua potabile”
AZIENDA ACQUA POTABILE DI CAPRIASCA
4
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA
Il Consiglio Comunale di CAPRIASCA, visti gli art. 7 lett. g LMSP e ogni altra norma applicabile
R I S O L V E:
I. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Scopo e campo d’applicazione
Questo regolamento disciplina la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e il
finanziamento degli impianti dell’acquedotto comunale, come pure i rapporti con i Comuni
convenzionati e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali.
2. Azienda Acqua Potabile Capriasca (AAPC)
L’Azienda Acqua Potabile Capriasca (in seguito nominata Azienda) è un ente di diritto
pubblico senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della Legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907) e ogni altra norma
applicabile.
3. Competenze e compiti
L’Azienda provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, su tutto il
territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca e dei Comuni ad essa convenzionati
secondo le norme della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre
1907), del presente Regolamento e di ogni altra normativa applicabile alla fattispecie.
L’Azienda, tramite l’Acquedotto, distribuisce acqua per uso pubblico, domestico, artigianale
e industriale nel suo comprensorio e secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni
del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
L’Azienda assicura, nella stessa misura, l’erogazione dell’acqua necessaria alla lotta
antincendio nella zona di distribuzione.
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II.
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
4. Piano generale di distribuzione
Gli impianti dell’acquedotto sono attuati in base al piano generale di distribuzione (PGD)
allestito secondo le direttive cantonali.
Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone
edificabili del piano regolatore (PR) comunale.
Al di fuori delle zone edificabili l’Azienda non è obbligata a fornire l’acqua; essa promuove
tuttavia l’approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona
edificabile a condizioni tecniche ed economiche da definire caso per caso, tese comunque
ad evitare all’Azienda impegni tecnici e finanziari non giustificabili.
5. Rete di erogazione
La rete comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure gli idranti
antincendio.
6. Condotte principali
Le condotte principali alimentano la rete di distribuzione. Di regola dalle condotte principali
non si dipartono allacciamenti. Le stesse fanno parte dell’impianto di base. Sono posate in
funzione della realizzazione dei piani di urbanizzazione comunali e in conformità al piano
generale di distribuzione (PGD).
7. Condotte di distribuzione
Le condotte di distribuzione sono quelle posate all’interno della zona da approvvigionare,
alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei
fondi.
8. Installazione
L’Azienda, o il suo mandatario, stabiliscono le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle
condotte principali e di distribuzione. Esse sono realizzate secondo le prescrizioni cantonali
e le direttive della Società Svizzera dell’industria, del Gas e delle Acque (SSIGA).
La messa in opera e la manutenzione degli impianti è eseguita dalle maestranze
dell’Azienda o dalle ditte incaricate dal Municipio.
9. Idranti
Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti sulla propria giurisdizione. Esso
contribuirà alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di
distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante al servizio
antincendio.
Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri
senza limitazioni. I punti di rifornimento d’acqua devono essere sempre accessibili ai militi.
In caso d’incendio l’intera riserva d’acqua è a disposizione degli stessi. L’Azienda assume il
controllo, la manutenzione e la riparazione degli idranti dietro corrispondente rifusione delle
spese da parte del Comune.
10. Azionamento degli idranti e delle saracinesche
Solo le persone autorizzate dall’Azienda hanno il diritto di attivare gli idranti, gli sfiatatoi e gli
scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.
11. Uso dei fondi privati
Ogni proprietario è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari
all’installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di
tollerare la posa delle placche segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676
e 742 del CCS.
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Nel limite del possibile la posa delle saracinesche, degli idranti e delle placche segnaletiche
deve avvenire su sedimi di proprietà pubblica.
III. ALLACCIAMENTI DI STABILI
12. Definizione
L’allacciamento di uno stabile raccorda l’installazione interna di un impianto alla condotta di
distribuzione.
Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
13. Tracciato e caratteristiche
Il tracciato e le caratteristiche dell’allacciamento sono stabiliti dall’Azienda.
14. Esecuzione
Il proprietario del fondo può fare eseguire l’allacciamento dello stabile unicamente dalle
maestranze dell’Azienda oppure da installatori concessionari autorizzati dall’AAP, secondo
le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell’autorizzazione
all’allacciamento.
15. Condizioni tecniche
Di regola ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali si può
autorizzare un solo allacciamento per più stabili.
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti di dominio
pubblico, conformemente alle direttive emanate dalla Società Svizzera dell’Industria, del
Gas e delle Acque (SSIGA).
Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino
possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull’area di dominio
pubblico.
16. Acquisizione dei diritti di passo
L’acquisizione di eventuali diritti di superficie e di passo necessari attraverso i fondi di terzi
compete al proprietario dello stabile da allacciare. I diritti di superficie e di passo possono
essere iscritti a registro fondiario a spese dell’acquisitore.
17. Proprietà dell’allacciamento
Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l’organo di interruzione - anche se
questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà dell’Azienda. Tutto
il resto dell’allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.
18. Manutenzione
La manutenzione o la sostituzione dell’allacciamento avviene a cura dell’Azienda oppure i
lavori devono essere eseguiti unicamente da installatori concessionari autorizzati dall’AAP,
secondo le prescrizioni di SSIGA. I lavori su area pubblica sono a spese dell’Azienda, quelli
su area privata a spese del proprietario dell’allacciamento, per il tronco di raccordo ai sensi
dell’art. 52 del presente regolamento.
Il proprietario dell’allacciamento o il suo beneficiario deve informare immediatamente
l’Azienda di eventuali danni all’allacciamento.
19. Messa fuori esercizio
In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l’Azienda provvede alla separazione
del tronco dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che sia garantita
la riutilizzazione entro 12 mesi.
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IV. INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI
20. Installazioni
L’abbonato deve far eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori
devono essere eseguiti unicamente da installatori concessionari autorizzati dall’AAP,
secondo le prescrizioni SSIGA.
In particolare sull’impianto dovranno essere presenti:
 il rubinetto principale di interruzione;
 il contatore;
 il riduttore di pressione;
 la valvola di ritenuta.
21. Collaudo
A lavori ultimati l’installatore attesta sul modulo “Lavoro ultimato - Richiesta del contatore”
che il lavoro da lui eseguito è stato controllato ed è conforme con le norme della SSIGA.
L’Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio.
Non si assume responsabilità per i lavori o per gli apparecchi eseguiti e posati
dall’installatore.
Il costo del controllo è conglobato nella tassa d’allacciamento.
22. Controlli
L’Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.
In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di
cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell’Azienda, provvedere a
fare eliminare i difetti entro il termine fissato.
Qualora egli non vi provvedesse, l’Azienda potrà far eseguire i lavori a spese del
proprietario.
V. PRESCRIZIONI TECNICHE
23. Messa a terra degli impianti elettrici
Il rispetto delle “Direttive per l’esecuzione delle installazioni di acqua” della Società Svizzera
dell’Industria, del Gas e delle Acque è obbligatorio per l’esecuzione, la modifica ed il
rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.
In particolare nelle nuove costruzioni la messa a terra dell’impianto elettrico deve far capo
alle maglie dei ferri d’armatura della fondazione e/o a un altro tipo di dispersore, in
alternativa all’acquedotto.
La messa a disposizione del dispersore di terra compete al proprietario o all’utente.
Nel caso di rifacimenti di raccordi con tubi in materiale isolante per stabili sprovvisti di
fondazione in cemento armato, l’Azienda consente all’utente di raccordare il proprio
impianto di messa a terra al tubo metallico principale dell’acquedotto mediante un nastro in
rame galvanizzato di 30 x 3 mm o un conduttore isolato, pure in rame, della sezione di 50
mm2.
Questo raccordo è eseguito a cura dell’Azienda e a carico dell’utente.
24. Manutenzione
Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed
ineccepibile stato di funzionamento.
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25. Impianti di trattamento dell’acqua
L’installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione
dell’Azienda.
Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall’Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP) e l’acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i
requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca
ogni ritorno di acqua in rete.
26. Pericolo di gelo
Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio
e vuotati.
L’abbonato è responsabile di tutti i danni.
Il Comune è responsabile per la chiusura delle fontane pubbliche nel periodo di gelo.
VI. FORNITURA DELL’ACQUA
27. Estensione e garanzia della fornitura
In linea generale l’acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete.
L’Azienda garantisce una fornitura d’acqua al dettaglio conforme alle norme della
legislazione in materia di derrate alimentari.
L’Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura
e della pressione dell’acqua erogata.
28. Responsabilità dell’Azienda
E’ esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell’Azienda per mancata o ridotta erogazione
dell’acqua nei casi elencati all’art. 29 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse
comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti
che indiretti.
Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell’abbonato adottare ogni misura adeguata
ad evitare l’insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell’erogazione di acqua.
Egli deve avvertire tempestivamente l’utente.
29. Limitazione della fornitura
L’Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell’acqua nei seguenti
casi:
a. forza maggiore;
b. eventi atmosferici straordinari;
c. carenza d’acqua;
d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
e. disturbi dell’esercizio (in particolare guasti);
f. qualità dell’acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in
contrasto con le prescrizioni emanate dall’Azienda.
L’Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i
mezzi più appropriati. E’ compito dell’abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.
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30. Domanda di allacciamento
Per ogni nuovo raccordo alla rete deve essere inoltrata all’Azienda una domanda di
allacciamento. La sua autorizzazione è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
ed alle condizioni tariffarie.
L’Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell’acqua, fintanto che le installazioni
e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, così come alle
direttive per l’esecuzione delle installazioni d’acqua della SSIGA.
31. Responsabilità dell’utente
L’utente risponde nei confronti dell’Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di
manovre errate per incuria nonché per insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue
installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro i
quali sono autorizzati ad usare le sue installazioni.
32. Dovere di annuncio
Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente
all’Azienda e per iscritto.
33. Divieto di cessione d’acqua
È vietato all’utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l’autorizzazione
dell’Azienda. È pure vietato posare derivazioni o prese d’acqua prima del contatore, come
pure aprire saracinesche d’arresto piombate.
34. Prelievo abusivo
Chi preleva acqua senza debita autorizzazione, è tenuto a riparare il danno subito
dall’Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.
35. Fornitura d’acqua temporanea, acqua per cantieri
La fornitura temporanea d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l’uso
degli idranti richiede un’autorizzazione specifica da parte dell’Azienda.
36. Disdetta dell’abbonamento
L’utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d’acqua deve comunicarlo
all’Azienda per iscritto con due mesi d’anticipo.
L’allacciamento sarà interrotto a spese dell’utente.
37. Obbligo di allacciamento
I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell’acquedotto comunale a meno che
dispongano di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive
tecniche concernenti l’acqua potabile.
Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentati da acquedotti privati.
38. Fornitura d’acqua per scopi speciali1
Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta
antincendio (Sprinkler o altri), necessitano di speciale autorizzazione. L’Azienda si riserva
la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a
condizioni speciali ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.50 al m3. Il
riempimento periodico delle piscine è soggetto a notifica all’Azienda cui competono le
relative disposizioni.
39. Prelievi di punta anomali
La fornitura d’acqua ad utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo
forma l’oggetto di una convenzione speciale tra l’utente e l’Azienda. Il prezzo di vendita
sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr.
2.50 al m3.
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40. Fornitura ad altri Comuni e altri enti pubblici e privati
Il prezzo di vendita sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e
un massimo di fr. 2.50 al m3. 1
VII. CONTATORI
41. Posa
La fornitura ed il conteggio dell’acqua avviene secondo il consumo misurato dal contatore. Il
contatore è di proprietà dell’Azienda e l’utente è tenuto al pagamento della tassa di
noleggio come previsto dal tariffario. In caso di riattazioni o trasformazioni di edifici,
l’Azienda ha la facoltà di mantenere in esercizio l’apparecchio esistente o di chiederne la
rimozione e la sua sostituzione, a dipendenza dei lavori previsti.
42. Responsabilità
Il proprietario o l’abbonato risponde di tutti i danni causati al contatore e non dovuti alla
normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche all’apparecchio.
43. Ubicazione
L’ubicazione del contatore è stabilita dall’Azienda tenuto conto delle esigenze del
proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla sua
posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo e facilmente accessibile, di regola
all’interno dello stabile.
44. Prescrizioni tecniche
Prima e dopo il contatore devono essere posati i rubinetti d’interruzione.
Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l’esecuzione delle installazioni di
acqua della SSIGA.
45. Misurazione
L’Azienda procede alla revisione periodica dei contatori. Qualora l’abbonato esprima dubbi
sull’esattezza delle misurazioni registrate al contatore, l’apparecchio sarà smontato
dall’Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le
indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite
di tolleranza del +/- 5 %, le spese che derivano dal controllo sono a carico dell’abbonato. In
caso contrario esse sono sopportate dall’Azienda che assicura anche la copertura delle
spese di revisione dell’apparecchio.
La lettura del contatore avviene di regola una volta all’anno nell’ambito della fatturazione
cui all’articolo 56. E’ prevista in questo ambito l’autocertificazione, secondo le modalità
stabilite dal Municipio, riservata in ogni caso la facoltà di verifica da parte dell’Azienda.
46. Disfunzioni
In caso di cattivo funzionamento del contatore il quantitativo è stabilito in base al consumo
medio dei tre anni precedenti. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all’Azienda.
47. Sotto-contatori
Se l’utente desidera posare dei sotto-contatori ne deve sopportare le spese di acquisto, di
posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate.
L’Azienda non si assume la lettura di tali contatori, ma può richiederla agli utenti.
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VIII. FINANZIAMENTO
48. Autonomia finanziaria
La costruzione e l’esercizio dell’acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti.
Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:
a. tasse di allacciamento;
b. tasse di utilizzazione;
c. fatturazione di forniture speciali;
d. contributi comunali;
e. pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari;
f. sussidi ufficiali;
g. contributi di miglioria;
h. altre partecipazioni di terzi;
49. Contributi comunali
Se il Comune sul suo territorio giurisdizionale deve costruire nuove strade, migliorare
strade esistenti, eseguire canalizzazioni e opere che rendano necessaria la realizzazione,
lo spostamento o, a giudizio dell’Azienda, la sostituzione di condotte principali e di
distribuzione si assume gli oneri che ne derivano con l’applicazione dei seguenti criteri:
spostamenti di condotte esistenti per far spazio ad altre strutture sono interamente a
carico del Comune ed eseguite a cura dell’Azienda;
sostituzioni di tubazioni principali e di distribuzione in concomitanza con lavori intrapresi
dal Comune stesso o da altri enti di diritto pubblico, sono a carico del Comune o dell’ente
pubblico per tutte le opere di scavo e di pavimentazione. All’Azienda compete l’onere
della fornitura e della messa in opera del nuovo impianto;
costruzioni di nuovi tronchi di tubazione necessari per l’urbanizzazione di nuove zone
devono essere eseguite, in conformità con il PGD, a carico del Comune. Il nuovo impianto
diventa di proprietà dell’Azienda a lavori ultimati e dopo il relativo collaudo.
50. Partecipazioni speciali
Per prestazioni speciali come ad esempio lavaggio delle strade, delle fognature ecc., il
Comune versa all’Azienda un contributo adeguato.
Per le fontane ornamentali fa stato quanto previsto nel tariffario.
51. Spese per le condotte principali e di distribuzione
Le spese di manutenzione delle condotte principali e di distribuzione sono sopportate di
regola dall’Azienda. Per contro i proprietari devono partecipare alle spese per nuove
condotte, ai sensi degli articoli 4 e 48.
52. Costi di allacciamento
I costi della condotta di allacciamento con l’organo d’interruzione ed il tronco di raccordo
alla rete di distribuzione (raccordo a T compreso) devono essere sopportati dal proprietario
dell’impianto.
53. Debitore della tassa d’allacciamento
Il debitore della tassa unica di allacciamento alla sua scadenza è il proprietario,
rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato.
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IX. TARIFFARIO
54. Tassa di allacciamento
Ogni nuovo allacciamento o ampliamento di allacciamenti esistenti è soggetto al
pagamento di una tassa unica (IVA inclusa), intesa quale quota di partecipazione ai costi di
realizzazione degli impianti già esistenti.
La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro interno della condotta
d’allacciamento. Il diametro viene stabilito in base alle specifiche direttive SSIGA.
L’importo delle tasse è stabilito nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella:
a) per stabili e costruzioni:
Tubazione
Tubazione
Diametro
Tassa
in Fe (")
in PE
interno
d’allacciamento
(mm)
(mm)
(Fr.)
≤1
≤32
< 30 mm
1'000 – 1'500
1¼
40
31-40 mm
1'500 – 2'000
1½
50
41-50 mm
2'000 – 2'500
2
63
51-60 mm
2'500 – 3'000
≥2 ½
≥75
> 60 mm
3'000 – 5'000
b) per terreni agricoli:
Fr. 200.-c) per piscine oltre i 5m3 (per ogni metro cubo di capienza):
Fr.
50.-d) impianti antincendio:
Fr. 500.-e) impianti di climatizzazione e raffreddamento industriali:
Fr. 5000.-Tasse d’allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione, se
comprovate, e dedotte in caso d’interventi di trasformazione o di riattazione.
55. Tasse d’utenza
a) Definizione
La tassa d’utenza annua (IVA inclusa) è definita secondo le seguenti unità di consumo:
 Un’unità di consumo: per ogni casa unifamiliare o appartamento, ufficio, impresa
artigianale, piscina con capacità pari o superiore ai 5 m3 e munita di impianto di
riciclaggio dell’acqua, come pure d’impianto d’irrigazione automatico e/o manuale.
Definizione di appartamento: la presenza della cucina e dei servizi igienici in relazione
a spazi abitativi indipendenti determina il numero di utenze fatturate di uno stabile adibito
totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluente ai fini dell’emanazione
della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente
disabitato.
 Un’unità di consumo: per ogni albergo, garni, pensione, ristorante, bar e altro esercizio
pubblico di affitto camere e un’ulteriore unità di consumo ogni tre camere o frazione
superiore.
 Due unità di consumo: per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d’altra
destinazione non abitativa con contatore fino a 25 mm.
 Quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm.
 Cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre.
b) Costo per unità di consumo
Il costo dell’abbonamento per unità di consumo può variare da Fr. 140.-- a Fr. 180.-- annui
ed è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, in funzione delle
necessità finanziarie dell’Azienda. Per durate inferiori è calcolato pro rata temporis in
funzione dei giorni d’uso.
La tassa è a carico del proprietario dello stabile o dell’impianto.
Per gli impianti d’irrigazione il costo della tassa è ridotto del 50%.
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c) Piscine
Alle piscine sottoposte a tassa utenza vengono applicate le seguenti regole:
 conformemente a quanto stabilito dall’art. 38 il riempimento di piscine di qualsiasi genere
è soggetto a notifica all’Azienda. Esso può essere effettuato unicamente previa
autorizzazione da parte della medesima;
 il mancato utilizzo saltuario per un anno non dà diritto al rimborso della tassa utenza;
 la non messa in esercizio per diversi anni deve essere preventivamente comunicata
mediante lettera all’Azienda.
La mancata notifica dell’uso di piscine può essere passibile di multa in ottemperanza
all’art.63.
56. Tasse di consumo
Il consumo è fatturato al proprietario dello stabile o dell’impianto in funzione della misura al
contatore ed in ragione di un minimo di fr. 0.50 a un massimo di Fr. 2.30 per metro cubo.
Il prezzo applicato è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale
pubblicata il mese di dicembre dell’anno precedente, sulla base del preventivo dell’Azienda
e dell’ultima lettura dei contatori.
Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, questo è ridotto del
50%.
La tassa di consumo (IVA inclusa) è determinata dal rilievo annuale della lettura del
contatore e basata sulle unità di consumo secondo l’art. 55 e i seguenti parametri:
0 – 200 m3 di acqua consumata per unità di consumo: 0.50 – 1.50 Fr./ m3
201 – 400 m3 di acqua consumata per unità di consumo: 0.70 – 2.00 Fr./ m3
> 400 m3 di acqua consumata per unità di consumo: 0.90 – 2.30 Fr./ m3
Il consumo di un contatore che non ha potuto essere rilevato con il sistema
dell’autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito
d’ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non
possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito per l’anno in corso. Nel caso di reiterate
mancate autocertificazioni l’Azienda si riserva di procedere con la lettura forzata.
57. Noleggio Contatori
Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda.
Il noleggio del contatore è a carico del proprietario dell'impianto. La tassa annua di noleggio
è fissata come segue:
 Per contatore fino a 20 mm Fr. 30,-- per anno/contatore.
 Per contatore di 25 mm Fr. 35,-- per anno/contatore.
 Per contatore di 32 mm Fr. 40,-- per anno/contatore.
 Per contatore di 40 mm Fr. 60,-- per anno/contatore.
 Per contatore di 50 mm Fr. 100,-- per anno/contatore.
 Per calibri superiori ai 50 mm Fr. 150,-- per anno/contatore.
Il noleggio per durate inferiori a un anno è calcolato pro rata tempore in funzione dei mesi di
utilizzazione.
58. Tassa per uso temporaneo e di cantiere
Per gli allacciamenti temporanei e di cantiere è applicata una tassa pari a un quinto della
tassa d’allacciamento secondo l’art. 54, ritenuto un minimo di Fr. 200.- e un massimo di Fr.
1'000.Essa è comprensiva dei consumi fino al momento della posa del contatore.
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59. Monti
Nelle zone dei monti, dove le condizioni climatiche o situazioni contingenti non permettono
la posa di un contatore si applicano le seguenti tasse di consumo:
A) Tassa base di consumo comprendente il primo rubinetto: tra un minimo di Fr. 140.-- e un
massimo di Fr. 220.--.
B) Tassa di consumo per ogni ulteriore rubinetto:
tra un minimo di Fr. 10.-- e un massimo di Fr. 40.--.
Le tasse sono a carico del proprietario dello stabile o dell’impianto.
Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, le tasse sono ridotte
del 50%.
60. Tassa di consumo per fontane pubbliche
La tassa per il consumo dell’acqua delle fontane ad uso pubblico è fatturata al comune in
base al consumo rilevato al contatore. Le fontane comunali non sono soggette a tassa di
abbonamento. Il prezzo dell’acqua potabile è definito dal Municipio ed è parificato a quello
per le aziende agricole.
Per le fontane pubbliche sprovviste di contatore è calcolato un consumo medio rilevato al
rubinetto, ritenuti un minimo di 1’500 m3. annui.
61. Periodi di fatturazione2
1. La fatturazione ricorrente comprendente la tassa di utenza, il noleggio del contatore e il
consumo registrato al proprietario dell’impianto una volta all’anno in autunno.
2. Le altre fatture sono emesse con il relativo atto; il termine di pagamento di regola è
fissato a trenta (30) giorni.
62. Notifica delle tasse
1. Le tasse sono notificate al proprietario dello stabile e da lui dovute quale unico
responsabile del pagamento di ogni fattura attinente al servizio.
2. Contro le decisioni è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla loro emissione.
Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel
termine di 30 giorni dalla data di intimazione.
3. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine
fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento
tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono
sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.--.
4. Le bollette emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della
Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una
tassa supplementare di fr. 5.-- per ogni richiamo e di fr. 15.-- per eventuali diffide di
pagamento.
5. Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle
bollette comporta, a libero giudizio dell’Azienda, l’applicazione di uno o più dei seguenti
provvedimenti: l’interruzione dell’erogazione normale, la posa di un contatore a
pagamento, il versamento di una garanzia.
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X.
DISPOSIZIONI PENALI E FINALI
63. Infrazioni
Le infrazioni più gravi ai contenuti del presente regolamento potranno avere per
conseguenza la soppressione della fornitura, garantendo tuttavia la fornitura di un minimo
vitale. L’infrazione non libera l’utente dagli impegni assunti nei confronti dell’Azienda.
Sono riservate l’azione penale e l’azione civile per il risarcimento del danno causato
all’Azienda. L’esecuzione di lavori di impianti inerenti l’acqua potabile comunale senza la
necessaria autorizzazione nonché tutte le infrazioni al presente regolamento potranno
essere punite dal Municipio con una multa sino a fr. 10'000.--.
Sono riservate l’azione penale e l’azione civile per il risarcimento del danno causato
all’Azienda. I proprietari sono responsabili delle conseguenze del mancato ossequio al
presente regolamento.
64. Reclami
Le decisioni dell’Azienda e dei suoi organi sono soggette a procedura di reclamo al
Municipio entro quindici giorni dalla comunicazione.
65. Ricorsi
Contro le decisioni e le disposizioni del Municipio possono essere interposti ricorsi al
Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.
66. Entrata in vigore
Il presente regolamento di distribuzione dell’acqua entra in vigore con l’approvazione del
Consiglio comunale e la ratifica della Sezione degli Enti Locali.
Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 7 del 5 ottobre 2015.
PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
Domenico Fraschina
Il Segretario:
Davide Conca
Gli Scrutatori:
Sandra Milesi
Remo Canonica
Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di
Legge, articoli 75 e 187 LOC a partire dal 7 ottobre 2015.
Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali con risoluzione no. 229-RE-13604 del 1° marzo 2016.