GDL CRE 12 settembre_finale_1 [Sola lettura]

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GDL CRE 12 settembre_finale_1 [Sola lettura]
CODICE DI RETE TIPO PER LA
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
DIREZIONE MERCATI
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Milano, 12 settembre 2014
Premessa
Il contenuto della Scheda Tecnica, inviata in data 8 agosto c.a., tiene conto delle
osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del Documento per la
Consultazione 263/2014/R/eel ed è inerente agli aspetti che si ritiene debbano
essere trattati con maggiore urgenza (fatturazione e garanzie).
I temi di seguito illustrati in merito alla fatturazione e alle garanzie per il servizio di
trasporto costituiscono quindi gli orientamenti dell’Autorità sui quali verterà il
provvedimento che verrà successivamente approvato.
Nell’ambito del presente incontro si intende richiamare quanto indicato nella citata
Scheda Tecnica e raccogliere le principali indicazioni in merito agli elementi
quantitativi richiesti.
Nel presente incontro non si intendono trattare gli argomenti inerenti agli standard
di comunicazione (canali di trasmissione, contenuto standard dei documenti). Tali
aspetti verranno trattati nell’ambito di successivi incontri dedicati.
QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN DOCUMENTO UFFICIALE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA
ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO.
2
Tipologie di fattura
Si intende prevedere che ciascun documento di fatturazione faccia riferimento ad un unico
documento contabile onnicomprensivo di tutte le voci relative a una precisa prestazione o
servizio. Coerentemente con le proposte del DCO si intendono prevedere le seguenti
tipologie di fatture:
di ciclo: relative alla fatturazione delle partite economiche attinenti il servizio di trasporto;
di rettifica: relative ad importi precedentemente fatturati attinenti il servizio di trasporto;
da valutare se considerarle nella fatturazione di ciclo in relazione al motivo della rettifica
di prestazioni e corrispettivi diversi: per indicare la fatturazione di corrispettivi, indennizzi
o prestazioni diversi da quelli fatturati nell’ambito della fatturazione di ciclo.
A differenza di quanto proposto nel DCO, il bonus elettrico e gli interessi moratori dovuti a
precedenti inadempimenti verrebbero fatturati separatamente.
Gli interessi moratori verrebbero definiti pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato:
a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di
soglia previsto dalla legge 108/1996.
3
Emissione delle fatture
L’emissione delle fatture deve essere successiva alla messa a disposizione dei dati di
misura validati.
Si intende differenziare le tempistiche di fatturazione tra punti di prelievo trattati orari e non.
A tal fine si intende modificare l’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura
prevedendo per i punti di prelievo trattati orari che tutti i dati siano messi a disposizione
validati entro il 5° g.lav. del mese successivo a quello a cui si riferiscono i prelievi.
Le fatture devono essere trasmesse entro tre giorni lavorativi dal termine ultimo previsto
dalla regolazione per la messa a disposizione dei dati di misura.
TERMINE ULTIMO
TRASMISSIONE
FATTURA
TRATTATI ORARI
TERMINE ULTIMO
TRASMISSIONE
FATTURA NON
TRATTATI ORARI
MESE OGGETTO DI
FATTURAZIONE
5° lav.
20
3gg lav.
M
3gg lav.
TERMINE ULTIMO
TERMINE ULTIMO
MESSA A
MESSA A
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE DATI
DATI DI MISURA
DI MISURA VALIDATI
VALIDATI
NON TRATTATI
TRATTATI ORARI M+1
ORARI
M+2
M+3
4
Aspetti inerenti i termini di pagamento
Con riferimento alle fatture di ciclo, previsione di un termine di pagamento differenziato in
relazione alla natura del dato di misura, pari a:
30 gg dal termine ultimo previsto per la trasmissione della fattura, con riferimento alle
fatture emesse sulla base di dati effettivi validati;
40 gg dal termine ultimo previsto per la trasmissione della fattura, con riferimento a
fatture emesse sulla base di dati stimati validati.
Con riferimento alle altre fatture:
previsione di un termine di pagamento pari a 30 gg dalla data di trasmissione della
fattura.
TERMINE ULTIMO
TRASMISSIONE
FATTURA
TRATTATI ORARI
TERMINE ULTIMO
TRASMISSIONE
FATTURA NON
TRATTATI ORARI
40 gg
30 gg
40 gg
30 gg
MESE OGGETTO DI
FATTURAZIONE
20
5° lav.
3gg lav.
M
3gg lav.
TERMINE ULTIMO
TERMINE ULTIMO
MESSA A
MESSA A
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE DATI
DATI DI MISURA
DI MISURA VALIDATI
VALIDATI
NON TRATTATI
TRATTATI ORARI M+1
ORARI
TERMINE
PAGAMENTO
TRATTATI
ORARI
EFFETTIVI
TERMINE
PAGAMENTO
TRATTATI
ORARI STIMATI
TERMINE PAGAMENTO TERMINE PAGAMENTO
NON TRATTATI ORARI NON TRATTATI ORARI
STIMATI
EFFETTIVI
M+2
M+3
5
Gestione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti
In relazione ai versamenti a CCSE e al GSE si intende prevedere quanto segue:
conferma della responsabilità dei versamenti in capo all’impresa distributrice;
individuazione di una tempistica unica per tutti i versamenti, che avranno luogo
mensilmente entro il 15 M+3;
rimozione dell’aggio attualmente trattenuto dall’impresa distributrice.
TERMINE ULTIMO
TRASMISSIONE
FATTURA
TRATTATI ORARI
TERMINE ULTIMO
TRASMISSIONE
FATTURA NON
TRATTATI ORARI
VERSAMENTO ONERI E
ULTERIORI
COMPONENTI A CCSE
E A GSE
40 gg
30 gg
40 gg
30 gg
MESE OGGETTO DI
FATTURAZIONE
5° lav.
M
20
TERMINE ULTIMO
TERMINE ULTIMO
MESSA A
MESSA A
DISPOSIZIONE
DISPOSIZIONE DATI
DATI DI MISURA
DI MISURA VALIDATI
VALIDATI
NON TRATTATI
TRATTATI ORARI M+1
ORARI
TERMINE
PAGAMENTO
TRATTATI
ORARI
EFFETTIVI
TERMINE
15
PAGAMENTO
TRATTATI
ORARI STIMATI
TERMINE PAGAMENTO TERMINE PAGAMENTO
NON TRATTATI ORARI NON TRATTATI ORARI
STIMATI
EFFETTIVI
M+2
M+3
6
Garanzie ammesse
Si intende confermare:
la possibilità di scelta da parte dell’utente tra fideiussione a prima richiesta (bancaria o
assicurativa), deposito cauzionale, rating e parent company guarantee;
la possibilità di ricorso ai fini del rating e della parent company guarantee alle agenzie
ESMA, previa individuazione di un livello minimo di rating ammesso;
che l’accesso al rating e alla parent company guarantee possa avvenire solo in ipotesi di
regolarità dei pagamenti per un periodo di sei mesi;
l’estinzione della garanzia a valle della risoluzione del contratto tra utente e impresa
distributrice per tutti i POD oggetto del medesimo secondo tempistiche coerenti con
l’estinzione delle obbligazioni dell’utente.
Inoltre, rispetto a quanto posto in consultazione, si intende prevedere che:
in caso di garanzie con durata limitata nel tempo, vi sia un obbligo di rinnovo da parte
dell’utente entro la fine del terzo mese antecedente il mese della scadenza;
il livello di rating (dell’utente o della controllante) debba essere stato emesso/aggiornato
nei sei mesi precedenti la data di presentazione del medesimo all’impresa distributrice
(fermo restando quanto previsto in consultazione nel caso in cui venga meno il livello
minimo di rating ammesso).
7
Conto per la copertura dei rischi e fee
Si conferma l’istituzione di un Conto presso CSSE a copertura dei rischi connessi agli
inadempimenti degli utenti, finanziato mediante una fee applicata agli utenti che ricorrono a
rating e parent company guarantee.
I criteri per la determinazione della fee saranno tali da:
non disincentivare il ricorso al rating e alla parent company guarantee rispetto alle altre
forme di garanzia possibili;
valutare l’eventuale differenziazione dell’importo della fee in funzione del ricorso al rating
o alla parent company guarantee.
8
Quantificazione e gestione delle garanzie
In relazione alla quantificazione delle garanzie:
si conferma l’inclusione nel calcolo di tutte le voci di costo;
viene previsto un dimensionamento rispetto a 3 mesi di servizio erogato, in ragione tra
l’altro dell’allungamento dei tempi di pagamento delle fatture.
In merito alla gestione delle garanzie:
si conferma l’adeguamento periodico dell’importo garantito sulla base del portafoglio
clienti e del corrispettivo medio del servizio di trasporto;
si conferma l’implementazione di meccanismi di adeguamento che tengano conto della
puntualità dei pagamenti da parte dell’utente;
si prevede l’esclusione dai meccanismi di cui sopra di alcuni casi di inadempimento (ad
es. mancati pagamenti non imputabili all’utente, ritardi di pagamento contenuti, ritardi
legati a fatture delle quali l’utente ne abbia contestato la correttezza e l’impresa
distributrice non abbia dato risposta motivata);
si intendono valutare modalità di quantificazione dell’adeguamento richiesto coerenti con
l’entità del ritardo;
posto che per gli utenti che ricorrono al rating o alla parent company gaurantee, un
ritardo di pagamento comporta l’obbligo di costituire una fideiussione o un deposito
cauzionale, si intende comunque escludere alcuni casi di inadempimento analogamente
a quanto sopra indicato.
9
Risoluzione contrattuale
In relazione alla disciplina dei casi di risoluzione contrattuale a seguito di mancato
pagamento delle fatture:
si prevede che la risoluzione abbia luogo nei casi in cui l’esposizione cumulata dell’utente
verso l’impresa distributrice superi una soglia predeterminata;
si prevede che ai fini della determinazione dell’esposizione cumulata non siano
considerati alcuni casi di inadempimento predefiniti (ad es. mancati pagamenti non
imputabili all’utente, ritardi legati a fatture delle quali l’utente ne abbia contestato la
correttezza e l’impresa distributrice non abbia dato una risposta motivata).
Sono in generale previste tempistiche di gestione delle procedure (sollecito e diffida da parte
dell’impresa distributrice e versamento o integrazione delle garanzie da parte dell’utente) più
ampie di quelle poste in consultazione, pur nel rispetto del principio di minimizzazione del
rischio per il sistema.
10
Invio delle osservazioni
Le osservazioni attinenti agli argomenti trattati nell’ambito del presente
incontro, corredate di eventuali elementi quantitativi, devono pervenire alla
Direzione Mercati ([email protected]) entro il 23 settembre 2014.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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