GDL CRE 12 settembre_finale_1 [Sola lettura]
Transcript
GDL CRE 12 settembre_finale_1 [Sola lettura]
CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE MERCATI AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Milano, 12 settembre 2014 Premessa Il contenuto della Scheda Tecnica, inviata in data 8 agosto c.a., tiene conto delle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione del Documento per la Consultazione 263/2014/R/eel ed è inerente agli aspetti che si ritiene debbano essere trattati con maggiore urgenza (fatturazione e garanzie). I temi di seguito illustrati in merito alla fatturazione e alle garanzie per il servizio di trasporto costituiscono quindi gli orientamenti dell’Autorità sui quali verterà il provvedimento che verrà successivamente approvato. Nell’ambito del presente incontro si intende richiamare quanto indicato nella citata Scheda Tecnica e raccogliere le principali indicazioni in merito agli elementi quantitativi richiesti. Nel presente incontro non si intendono trattare gli argomenti inerenti agli standard di comunicazione (canali di trasmissione, contenuto standard dei documenti). Tali aspetti verranno trattati nell’ambito di successivi incontri dedicati. QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN DOCUMENTO UFFICIALE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO. 2 Tipologie di fattura Si intende prevedere che ciascun documento di fatturazione faccia riferimento ad un unico documento contabile onnicomprensivo di tutte le voci relative a una precisa prestazione o servizio. Coerentemente con le proposte del DCO si intendono prevedere le seguenti tipologie di fatture: di ciclo: relative alla fatturazione delle partite economiche attinenti il servizio di trasporto; di rettifica: relative ad importi precedentemente fatturati attinenti il servizio di trasporto; da valutare se considerarle nella fatturazione di ciclo in relazione al motivo della rettifica di prestazioni e corrispettivi diversi: per indicare la fatturazione di corrispettivi, indennizzi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell’ambito della fatturazione di ciclo. A differenza di quanto proposto nel DCO, il bonus elettrico e gli interessi moratori dovuti a precedenti inadempimenti verrebbero fatturati separatamente. Gli interessi moratori verrebbero definiti pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato: a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali; b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996. 3 Emissione delle fatture L’emissione delle fatture deve essere successiva alla messa a disposizione dei dati di misura validati. Si intende differenziare le tempistiche di fatturazione tra punti di prelievo trattati orari e non. A tal fine si intende modificare l’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura prevedendo per i punti di prelievo trattati orari che tutti i dati siano messi a disposizione validati entro il 5° g.lav. del mese successivo a quello a cui si riferiscono i prelievi. Le fatture devono essere trasmesse entro tre giorni lavorativi dal termine ultimo previsto dalla regolazione per la messa a disposizione dei dati di misura. TERMINE ULTIMO TRASMISSIONE FATTURA TRATTATI ORARI TERMINE ULTIMO TRASMISSIONE FATTURA NON TRATTATI ORARI MESE OGGETTO DI FATTURAZIONE 5° lav. 20 3gg lav. M 3gg lav. TERMINE ULTIMO TERMINE ULTIMO MESSA A MESSA A DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE DATI DATI DI MISURA DI MISURA VALIDATI VALIDATI NON TRATTATI TRATTATI ORARI M+1 ORARI M+2 M+3 4 Aspetti inerenti i termini di pagamento Con riferimento alle fatture di ciclo, previsione di un termine di pagamento differenziato in relazione alla natura del dato di misura, pari a: 30 gg dal termine ultimo previsto per la trasmissione della fattura, con riferimento alle fatture emesse sulla base di dati effettivi validati; 40 gg dal termine ultimo previsto per la trasmissione della fattura, con riferimento a fatture emesse sulla base di dati stimati validati. Con riferimento alle altre fatture: previsione di un termine di pagamento pari a 30 gg dalla data di trasmissione della fattura. TERMINE ULTIMO TRASMISSIONE FATTURA TRATTATI ORARI TERMINE ULTIMO TRASMISSIONE FATTURA NON TRATTATI ORARI 40 gg 30 gg 40 gg 30 gg MESE OGGETTO DI FATTURAZIONE 20 5° lav. 3gg lav. M 3gg lav. TERMINE ULTIMO TERMINE ULTIMO MESSA A MESSA A DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE DATI DATI DI MISURA DI MISURA VALIDATI VALIDATI NON TRATTATI TRATTATI ORARI M+1 ORARI TERMINE PAGAMENTO TRATTATI ORARI EFFETTIVI TERMINE PAGAMENTO TRATTATI ORARI STIMATI TERMINE PAGAMENTO TERMINE PAGAMENTO NON TRATTATI ORARI NON TRATTATI ORARI STIMATI EFFETTIVI M+2 M+3 5 Gestione degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti In relazione ai versamenti a CCSE e al GSE si intende prevedere quanto segue: conferma della responsabilità dei versamenti in capo all’impresa distributrice; individuazione di una tempistica unica per tutti i versamenti, che avranno luogo mensilmente entro il 15 M+3; rimozione dell’aggio attualmente trattenuto dall’impresa distributrice. TERMINE ULTIMO TRASMISSIONE FATTURA TRATTATI ORARI TERMINE ULTIMO TRASMISSIONE FATTURA NON TRATTATI ORARI VERSAMENTO ONERI E ULTERIORI COMPONENTI A CCSE E A GSE 40 gg 30 gg 40 gg 30 gg MESE OGGETTO DI FATTURAZIONE 5° lav. M 20 TERMINE ULTIMO TERMINE ULTIMO MESSA A MESSA A DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE DATI DATI DI MISURA DI MISURA VALIDATI VALIDATI NON TRATTATI TRATTATI ORARI M+1 ORARI TERMINE PAGAMENTO TRATTATI ORARI EFFETTIVI TERMINE 15 PAGAMENTO TRATTATI ORARI STIMATI TERMINE PAGAMENTO TERMINE PAGAMENTO NON TRATTATI ORARI NON TRATTATI ORARI STIMATI EFFETTIVI M+2 M+3 6 Garanzie ammesse Si intende confermare: la possibilità di scelta da parte dell’utente tra fideiussione a prima richiesta (bancaria o assicurativa), deposito cauzionale, rating e parent company guarantee; la possibilità di ricorso ai fini del rating e della parent company guarantee alle agenzie ESMA, previa individuazione di un livello minimo di rating ammesso; che l’accesso al rating e alla parent company guarantee possa avvenire solo in ipotesi di regolarità dei pagamenti per un periodo di sei mesi; l’estinzione della garanzia a valle della risoluzione del contratto tra utente e impresa distributrice per tutti i POD oggetto del medesimo secondo tempistiche coerenti con l’estinzione delle obbligazioni dell’utente. Inoltre, rispetto a quanto posto in consultazione, si intende prevedere che: in caso di garanzie con durata limitata nel tempo, vi sia un obbligo di rinnovo da parte dell’utente entro la fine del terzo mese antecedente il mese della scadenza; il livello di rating (dell’utente o della controllante) debba essere stato emesso/aggiornato nei sei mesi precedenti la data di presentazione del medesimo all’impresa distributrice (fermo restando quanto previsto in consultazione nel caso in cui venga meno il livello minimo di rating ammesso). 7 Conto per la copertura dei rischi e fee Si conferma l’istituzione di un Conto presso CSSE a copertura dei rischi connessi agli inadempimenti degli utenti, finanziato mediante una fee applicata agli utenti che ricorrono a rating e parent company guarantee. I criteri per la determinazione della fee saranno tali da: non disincentivare il ricorso al rating e alla parent company guarantee rispetto alle altre forme di garanzia possibili; valutare l’eventuale differenziazione dell’importo della fee in funzione del ricorso al rating o alla parent company guarantee. 8 Quantificazione e gestione delle garanzie In relazione alla quantificazione delle garanzie: si conferma l’inclusione nel calcolo di tutte le voci di costo; viene previsto un dimensionamento rispetto a 3 mesi di servizio erogato, in ragione tra l’altro dell’allungamento dei tempi di pagamento delle fatture. In merito alla gestione delle garanzie: si conferma l’adeguamento periodico dell’importo garantito sulla base del portafoglio clienti e del corrispettivo medio del servizio di trasporto; si conferma l’implementazione di meccanismi di adeguamento che tengano conto della puntualità dei pagamenti da parte dell’utente; si prevede l’esclusione dai meccanismi di cui sopra di alcuni casi di inadempimento (ad es. mancati pagamenti non imputabili all’utente, ritardi di pagamento contenuti, ritardi legati a fatture delle quali l’utente ne abbia contestato la correttezza e l’impresa distributrice non abbia dato risposta motivata); si intendono valutare modalità di quantificazione dell’adeguamento richiesto coerenti con l’entità del ritardo; posto che per gli utenti che ricorrono al rating o alla parent company gaurantee, un ritardo di pagamento comporta l’obbligo di costituire una fideiussione o un deposito cauzionale, si intende comunque escludere alcuni casi di inadempimento analogamente a quanto sopra indicato. 9 Risoluzione contrattuale In relazione alla disciplina dei casi di risoluzione contrattuale a seguito di mancato pagamento delle fatture: si prevede che la risoluzione abbia luogo nei casi in cui l’esposizione cumulata dell’utente verso l’impresa distributrice superi una soglia predeterminata; si prevede che ai fini della determinazione dell’esposizione cumulata non siano considerati alcuni casi di inadempimento predefiniti (ad es. mancati pagamenti non imputabili all’utente, ritardi legati a fatture delle quali l’utente ne abbia contestato la correttezza e l’impresa distributrice non abbia dato una risposta motivata). Sono in generale previste tempistiche di gestione delle procedure (sollecito e diffida da parte dell’impresa distributrice e versamento o integrazione delle garanzie da parte dell’utente) più ampie di quelle poste in consultazione, pur nel rispetto del principio di minimizzazione del rischio per il sistema. 10 Invio delle osservazioni Le osservazioni attinenti agli argomenti trattati nell’ambito del presente incontro, corredate di eventuali elementi quantitativi, devono pervenire alla Direzione Mercati ([email protected]) entro il 23 settembre 2014. 11 GRAZIE DELL’ATTENZIONE 12