Determinazione N. 26 del 17/01/2013 Linee di indirizzo

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Determinazione N. 26 del 17/01/2013 Linee di indirizzo
Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia
P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352
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SETTORE V°
Servizio Segreteria-Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 26 del 17/01/2013
ORIGINALE
Oggetto : RIDUZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI LINEE DI INDIRIZZO
L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi sono stati
approvati i seguenti provvedimenti legislativi:
− decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94
(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012): Art. 7. Modifiche alle disposizioni in materia di
procedure di acquisto
− decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
(Supplemento ordinario n. 173, alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012): Art. 1 Riduzione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
− legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) con particolare riferimento all’art. 1, comma 151, che
modifica l’art. 1, comma 7, primo periodo, del DL 95/2012;
PRESO ATTO che le norme innanzi menzionate recano disposizioni dirette a ridurre la spesa
sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, dai Comuni, per l’acquisto di beni e servizi;
CONSIDERATO CHE viene rafforzato il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip
S.p.A., le centrali regionali di acquisto e gli strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Cosip
(mercato elettronico, accordi quadro) in modo da migliorare le condizioni economiche degli acquisiti di
beni e servizi grazie alla realizzazione di economie di scala che consentono alle singole PA di beneficiare
di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure
contrattuali;
RITENUTO quindi di adottare linee di indirizzo per tutti i settori dell’Ente al fine di disciplinare
in modo uniforme le procedure di acquisto di beni i servizi e definire una programmazione delle verifiche
sui contratti in corso previste dalla normativa sopra richiamata;
DATO ATTO che le linee guida allegate al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale sono frutto di un attento lavoro di studio e confronto svolti in senso al comitato dei
responsabili di settore dal segretario generale e da tutti i responsabili di settore;
RITENUTO, pertanto, opportuno formalizzare tali linee guida attraverso una determinazione a
firma congiunta del segretario generale e di tutti i responsabili di settore individuati con i provvedimenti
Sindacali n. 6414 del 28.06.2012 e n. 11531 del 03.12.2012;
DETERMINA
Di approvare le linee di indirizzo finalizzate alla riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi,
allegate al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere, via mail, le presenti linee di indirizzo a tutti gli uffici comunali e, per conoscenza, alla
giunta comunale.
IL RESP. DEL 2° SETTORE
Dr.sa Pelosi Anna Maria
IL RESP. DEL I° SETTORE
Dr.sa Fava Germana
IL RESP. DEL III° SETTORE
Arch. Cavallari Silvia
IL RESP. IV° SETTORE
Dr.sa Bertani Stefania
IL RESP. DEL V° SETTORE
Dr. Grassi Alberto
Allegato alla determina 26
OGGETTO: Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi – linee di indirizzo
1. Riferimenti normativi
− decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94
(Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012): Art. 7. Modifiche alle disposizioni in materia di
procedure di acquisto
− decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
(Supplemento ordinario n. 173, alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012): Art. 1 Riduzione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
− legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) con particolare riferimento all’art. 1, comma 151, che
modifica l’art. 1, comma 7, primo periodo, del DL 95/2012
2. Finalità
Le norme innanzi menzionate recano disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle Pubbliche
Amministrazioni e, quindi, dai Comuni, per l’acquisto di beni e servizi. Viene, di conseguenza, rafforzato
il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A., le centrali regionali di acquisto e gli
strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Cosip (mercato elettronico, accordi quadro) in
modo da migliorare le condizioni economiche degli acquisiti di beni e servizi grazie alla realizzazione di
economie di scala che consentono alle singole PA di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli
oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.
2. Obblighi Consip -IntercentER
L’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 stabilisce che
“successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 95/2012, i contratti
stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip SPA, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”.
La conseguenza di questa disposizione è che per tutte le forniture di beni e servizi è sempre
necessario procedere alla verifica delle convenzioni Consip o delle centrali di acquisto regionali,
indipendentemente dal valore o dall’entità della fornitura. Sarà la convenzione a fissare importi o
quantitativi minimi.
Qualora si decida di non avvalersene, bisognerà utilizzare i parametri di prezzo-qualità in esse
rinvenibili come limite massimo per la stipulazione dei relativi contratti.
I contratti stipulati omettendo la verifica Consip sono NULLI e configurano un danno erariale.
2.1 Per quali categorie merceologiche è obbligatorio il ricorso alle convenzioni Consip
−
−
−
−
−
energia elettrica;
gas;
carburanti rete ed extra rete;
combustibili per riscaldamento;
telefonia fissa e mobile.
La norma fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti con modalità diverse a condizione che
si tratti o di approvvigionamenti da altre centrali di committenza (es: IntercentER ma potrebbero
essere anche centrali di committenza di altre regioni) o qualora, a seguito di espletamento di
procedura ad evidenza pubblica, i corrispettivi previsti siano inferiori a quelli Consip. In tal caso è
obbligatorio inserire nei contratti la condizione risolutiva prevedendo la possibilità per il fornitore
di adeguarsi ai prezzi Consip qualora subentri una convenzione in momento successivo alla stipula
del contratto.
2.2 Casi in cui si conviene di non ricorrere alle convenzioni Consip o agli altri strumenti di acquisto
telematici
Trattasi di casi del tutto eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva:
• acquisto di prodotti alimentari deperibili (da consumare in giornata)
• fornitura di beni deperibili (mazzi di fiori o corone per solennità)
• fornitura di beni e servizi per far fronte a situazioni eccezionali, impreviste ed urgenti, da cui
potrebbe derivare nocumento per la sicurezza dell’Amministrazione o dei cittadini o danno per i
medesimi
• fornitura di utensileria in uso alla squadra degli operai non preventivabile in sede di
programmazione degli acquisti, il cui ridotto quantitativo non consente l’acquisto attraverso le
centrali di committenza
• fornitura di beni e servizi il cui prezzo sia stabilito dalle norme (es. libri biblioteca)
• fornitura di beni e servizi che rappresentano espressione artistica o opera dell’ingegno (es.
brochure per convegno)
Con la determina a contrarre, il responsabile di settore dovrà adeguatamente motivare il mancato ricorso
ai sistemi di acquisto telematici.
Qualora, inoltre, siano attive convenzioni per forniture e servizi analoghi a quelli che il Comune intende
acquistare, ma si rinvengono nelle stesse elementi di antieconomicità, è ammesso l’accesso al mercato,
con l’obbligo, da parte del responsabile di settore, di motivare compiutamente, nella determina a
contrarre, tutti gli elementi di fatto, con dimostrazione economica, che rendono antieconomico il ricorso
alla convenzione.
2.3 Indisponibilità della convenzione Consip
Considerato che il legislatore intende garantire effettività agli obblighi di acquisto attraverso le convenzioniquadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all’acquisto, è possibile effettuare acquisti
autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento
in attesa della stipula della convenzione che determinerà, di conseguenza, la risoluzione del contratto
autonomamente stipulato.
3. Verifiche da effettuare sulle posizioni contrattuali
I provvedimenti di revisione della spesa impongono agli Enti una serie di verifiche, di seguito indicate, il
cui mancato adempimento comporta responsabilità amministrativa:
1. verifica di tutti i contratti in vigore alla data del 15 agosto 2012, partendo dagli impegni di
spesa più rilevanti e procedendo, man mano, verso gli impegni meno rilevanti, al fine di
contenere l’eventuale danno erariale arrecato all’Ente. In tal caso, qualora i contratti di
forniture e servizi (contratti di durata o la cui prestazione non si sia ancora esaurita) siano
stati stipulati in violazione delle norme menzionate al punto 1 del presente atto, il
responsabile di settore dovrà provvedere a notificare alla controparte contrattuale la nullità
del contratto, a meno che le condizioni contrattuali non fossero migliorative rispetto a
quelle delle convenzioni Consip. L’obiettivo è verificare entro 90 giorni decorrenti dalla
data del presente atto, le posizioni contrattuali degli impegni assunti a decorrere dal 15
agosto 2012;
2. qualora, invece, l’Amministrazione abbia validamente stipulato un contratto di forniture e
servizi (in genere contratti di durata) e durante il periodo di vigenza intervenga una
convenzione Consip i cui parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip siano
migliorativi, l’art. 1, comma 13, prevede l’obbligo di esercitare il diritto di recesso da parte
della pubblica amministrazione. La clausola si inserisce automaticamente nei contratti in
corso anche in deroga ad eventuali clausole difformi. È quindi necessario effettuare la
verifica procedendo nel seguente modo:
•
entro 90 giorni andranno verificate le posizioni contrattuali attive a decorrere dal 15
agosto 2012;
•
periodicamente (ogni tre mesi) si verificherà sul sito Internet www.consip.it le nuove
convenzioni Consip;
•
il confronto tra le condizioni economiche del contratto in essere e quelle della
convenzione va fatto tenendo conto del decimo delle prestazioni non ancora eseguite
che va comunque corrisposto al fornitore in caso di recesso (non è detto che il
recesso sia più conveniente per il Comune);
•
si dà un preavviso di 15 giorni al fornitore chiedendo di rivedere le condizioni
contrattuali (cioè, a parità di qualità, il prezzo);
•
in caso di risposta negativa si esercita il diritto di recesso e si aderisce a Consip
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite.
4. Obblighi Mepa
L’obbligo di acquisto attraverso il Mepa è previsto dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 che ha
modificato l’art. 1, comma 450, delle legge 296/2012. A seguito di questa modifica, gli Enti Locali sono
tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del DPR 207/2010.
Il Mepa è un mercato digitale in cui le amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori
alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori che presentano i propri cataloghi sul sistema.
L’amministrazione, collegandosi al sito http://www.acquistinretepa.it, può abilitarsi per poter visionare la
vetrina del mercato elettronico o navigare sul catalogo dei prodotti ed effettuare l’acquisto.
4.1 Caratteristiche del Mepa
− si possono effettuare acquisti per beni e servizi sotto soglia (€. 200.000,00);
− la scelta del contraente avviene attraverso un sistema gestito per via elettronica e telematica;
− la procedura esonera l’amministrazione dagli obblighi relativi alla gestione della gara ma mantiene
intatti gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto;
− per il pagamento delle fatture, deve essere acquisito direttamente il DURC, in quanto quello fornito
dalla Ditta a Consip per l’abilitazione al Mepa riguarda la prima fase e cioè quella della verifica delle
autodichiarazioni rese dagli operatori. Qualora si tratti di approvvigionamento di forniture/servizi fino
a € 20.000, è possibile richiedere al fornitore la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell'art. 48, comma 1 , lett. p., del DPR 445/2000 (all. 1)
In estrema sintesi:
1. Sussiste sempre l’obbligo di verificare in Consip e Intercenter la disponibilità del bene/servizio ed il
prezzo offerto.
2. Nel caso di NON disponibilità, nella determinazione a contrattare motiveremo con puntualità la fase
preliminare eseguita e daremo conto dell’esito negativo.
3. Si procederà poi alla verifica sul Mepa e, analogamente, se ne darà conto in determina a contrarre.
4. Qualora sul Mepa non sia presente la fornitura o il servizio, il responsabile di settore valuterà se
lanciare una RDO o, in alternativa, procedere secondo le modalità già previste dal regolamento per
servizi, lavori e forniture in economia.
5. Resta inteso che, se il bene/servizio è presente in Consip/Intercenter/Mepa ad un prezzo superiore
(giudizio di congruità), si acquisterà in modo autonomo.
Allegato 1
CARTA INTESTATA DITTA
“Oggetto: (indicare oggetto della fornitura e/o servizio)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________
nato a __________________________________________il
__________________________________________
in qualità di (carica
sociale)___________________________________________________________________
dell’impresa (nome società)
___________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ Via
________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________
Partita Iva __________________________ Telefono ____________________ e-mail
____________________
In base all’art. 4, comma 14 bis della Legge 106/2011 che recita: “Per i contratti di forniture e
servizi fino a 20.000 euro stipulati con la Pubblica Amministrazione e le società in house, i
soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 48, c.c. 1,
lettera p) del t.u. di cui al DPR 445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva
(DURC)”
DICHIARA
a) di essere in regola con il versamento dei premi e accessori all’ I.N.A.I.L.
INAIL codice Ditta n. ……………………………………………………..
Posizioni assicurative territoriali ………………………………………………..
b) di essere in regola con i contributi all’ I.N.P.S.
INPS – Matricola Azienda n. ………………………………………………
INPS sede competente ……………………………………………………………
C.C.N.L. applicato ………………………………………………………….
c) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare controlli periodici
sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo t.u. di cui al DPR
445/2000.
Allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità.
Data ________________
Il sottoscritto