capitolato collaudo SP6 - Provincia di Monza e Brianza

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capitolato collaudo SP6 - Provincia di Monza e Brianza
SCHEMA CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA
L’INGEGNERIA PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONTABILE, STATICO
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E MANUFATTI, IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI PER
REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO
MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”.
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Sommario
Premessa per l’uso linguistico ............................................................................................. 2
Art. 1 - Oggetto .................................................................................................................... 2
Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio ............................................................ 3
Art. 3 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni.............................................. 3
Art. 4 - Impegni dell’Affidatario ............................................................................................. 8
Art. 5 - Impegni della Stazione Appaltante ........................................................................... 8
Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali ............................................................................. 9
Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi .................................................................. 9
Art. 8 - Collaborazioni - subappalti ..................................................................................... 10
Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento ................................................................... 10
Art. 10 - Tracciabilità .......................................................................................................... 11
Art. 11 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività ...................... 11
Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative........................................................................ 12
Art. 13 - Penali ................................................................................................................... 12
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa ................................................................................ 12
Art. 15 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale ............................................................ 13
Art. 16 - Recesso ............................................................................................................... 13
Art. 17 - Incompatibilità ...................................................................................................... 14
Art. 18 - Controversie ......................................................................................................... 14
Art. 19 - Domicilio e corrispondenza .................................................................................. 14
Art. 20 - Spese ................................................................................................................... 15
Art. 21 - Rinvio ................................................................................................................... 15
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Premessa per l’uso linguistico
La lingua italiana non dispone di concetti correnti, che rendano parimenti giustizia sia ad attori di sesso
femminile che a quelli di sesso maschile; aggiungendo le usuali forme quali “il/la”, “o/a” e simili, il testo
diviene troppo prolisso e la leggibilità incontra diversi ostacoli. Non volendo ulteriormente appesantire la
già complicata materia, come è quella di una gara di servizi, ci adattiamo al ricorrente uso linguistico,
prevalentemente maschile. Pertanto, le espressioni che saranno usate nel presente testo come
p.e.” ”l’affidatario”, l’architetto”, ” l’ingegnere”, “il professionista”, “il collaboratore”, ecc, in quanto
definizioni professionali, comprendono sempre anche la forma femminile e al fine del presente bando di
gara devono intendersi termini neutri.
Art. 1 - Oggetto
L’oggetto del presente capitolato prestazionale consiste, in conformità alla normativa vigente, nello
svolgimento di tutti i servizi inerenti il collaudo tecnico, amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera
e finale ai sensi degli artt. 120 e 141 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. , degli artt. dal 215 al 238 e
dell’art. 251 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 67 del DPR 380/2001 e s.m.i.. Poiché i lavori sono eseguiti in
zone di nuova classificazione sismica (vedi D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129), in sede di collaudo statico deve
essere tenuto conto di tale aspetto e dell’osservanza in termini più generali delle norme sismiche. Fanno
altresì parte dei compiti del soggetto preposto al collaudo delle opere, le attività riguardanti i collaudi
tecnico funzionali degli impianti e delle reti tecnologiche previste dal progetto (es. il sistema di raccolta
delle acque, gli allacciamenti alle reti pubbliche, l’impianto antincendio – reti idranti –, di rilevazione fumi,
di illuminazione pubblica, di illuminazione di sicurezza, ecc).
Inoltre, sarà ulteriore compito dell’affidatario, supervisionare ed analizzare le risultanze delle prove
dinamiche che la stazione appaltante intende effettuare sulle travi in C.A.P. da utilizzare per la realizzazione
della soletta di copertura della galleria artificiale (stoccate presso l’area di cantiere), confermando, sulla
base di tali prove, la certificazione già emessa dall’Ing. Lorenzo Jurina in data 7 aprile 2014. Tali ulteriori
verifiche sulla qualità delle travi, rispetto alle indagini di tipo distruttivo e non, già poste in essere dalla
stazione appaltante nelle campagne di verifiche dei manufatti nei mesi scorsi, consentiranno, inoltre, di
individuare eventuali travi inadeguate rispetto all’uso previsto.
L’opera a cui si riferiscono i servizi afferenti all’architettura e l’ingegneria sopra elencati riguarda la
realizzazione di un’infrastruttura viaria, compreso opere d’arte quali galleria artificiale, rampe, ed opere
impiantistiche ecc., per consentire, ad intervento ultimato, il collegamento della S.S. 36 “Del lago di Como e
dello Spluga” con la S.P. 6, con la funzione di strada di gronda per i Comuni di Monza e Lissone. Il luogo di
esecuzione dei lavori si sviluppa in corrispondenza di via Nobel tra i Comuni di Monza e Lissone, includendo
Vedano al Lambro per l’area di stoccaggio delle travi in C.A.P. (da utilizzare in corso d’opera).
Data la complessità e l’importanza strategica dell’intervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso, il
cui mancato rispetto comporterebbe gravi problemi alla viabilità nel contorno dell’Ospedale di Monza anche per la previsione dell’attestazione dell’opera connessa TRMI10 della costruenda Autostrada
Pedemontana Lombarda - i servizi in oggetto dovranno essere espletati da soggetto di elevata e
comprovata professionalità, che assicuri adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da
garantire la realizzazione delle opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati.
L’articolazione delle operazioni di collaudo deriva dalla particolarità dei lavori e dalla complessità degli
stessi, anche dal punto di vista amministrativo, che impongono l’esigenza di coniugare l’inscindibile
unitarietà tecnico-amministrativa dell’intera opera, con l’ineludibile controllo specialistico e puntuale di
manufatti ed impianti. L’affidatario durante le fasi di collaudo, potrà collaborare quindi con altri soggetti
facenti capo alla propria organizzazione aziendale, professionisti di settore di propria fiducia e di
comprovata esperienza per specifiche verifiche ed attività mirate, che si renderanno necessarie durante le
operazioni di collaudo in corso d’opera come meglio dettagliato al successivo art.8.
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Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio
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Per l’attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente
Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di collaudo di opere pubbliche, in particolare:
L. 5.11.1971, n.1086;
D.L. 30/04/1992, n. 285 e Regolamento di cui al DPR 16/12/1992;
D.M 9 gennaio 1996;
DPR 380/2001 (testo unico per l’edilizia) e s.m.i.;
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i. (di seguito, per brevità, solo
<Codice>);
R.R. 24/04/2006 recante “Norme tecniche per le costruzioni stradali”;
D.M. 19/04/2006 recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali”;
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
D.M. 14/01/2008 recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, armato
normale e precompresso e a struttura metallica”, incluse circolari e ulteriori decreti ministeriali;
D.P.R. 05/10/2010, n. 207 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» (di seguito, per brevità, solo <Regolamento>);
L. 09/08/2013, n. 98 (conversione del c.d. Decreto del fare);
“Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della
Provincia di Monza e Brianza”, sottoscritto in data 12/7/2012 da Provincia di Monza e della Brianza,
Prefettura di Monza e della Brianza, ASL Monza e Brianza, Camera di Commercio Monza Brianza,
Conferenza dei Sindaci di Monza e Brianza, D.T.L. Milano, INPS e INAIL Monza, Confindustria MB,
CONFAPI Industria Monza, Confartigianato MB, Unione Artigiani MB, Assimpredil Ance e tutte le sigle
sindacali (di seguito, per brevità, solo <Accordo>);
Norme tecniche vigenti e norme CNR, CSI, UNI ed altre norme europee.
Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni
Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto dei servizi in argomento, riguardano il complesso delle verifiche
e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, l’idoneità dei materiali
impiegati, la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie
suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto
adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori, la corretta liquidazione
da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera
realizzata alle finalità per le quali l’amministrazione ha commissionato l’opera stessa e comprende l’esame
di eventuali riserve e relativo parere. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle
operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono
funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14
gennaio 2008 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti
in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Questa
fase del collaudo presuppone l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni
appropriate e la redazione di verbali di prova. Inoltre, trattandosi di lavori di particolare complessità
tecnica ai sensi dell’art. 236 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il collaudo dovrà essere effettuato sulla base
delle certificazioni di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo
complessivo dei lavori non inferiore al 5%.
L’affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenzia nel cantiere per tutta la
durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione
che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente,
secondo il proprio apprezzamento.
In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando
gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l’affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni
caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di due sopralluoghi mensili, assicurando
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comunque la reperibilità 24 ore su 24; la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito
presso l’Ufficio Direzione Lavori e potrà essere documentata anche mediante l’utilizzo del sistema di
“badge” in uso all’Appaltatore per il controllo degli accessi al cantiere, fornito da Cassa Edile (art. 3, comma
6 dell’Accordo.)
In ogni caso, durante l’esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa,
ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d’arte e/o sue parti e, comunque, quando lo
richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze
tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere d’arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.);
inoltre, durante l’esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l’affidatario dovrà richiedere al
personale tecnico specializzato alle dipendenze dell’appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per
la raccolta di provini e/o l’effettuazione di tutte le necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto,
necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire,
con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di
provini, etc.).
Nell’esecuzione dei servizi di collaudo del presente capitolato prestazionale, saranno ad esclusivo carico
dell’affidatario dell’incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come <Affidatario>, tutti gli oneri, gli
obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d’opera e finale, comprese le
attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell’appaltatore, anche ai
fini dell’art. 240 del Codice, qualora su richiesta del RUP, l’affidatario sia chiamato a redigere la prescritta
relazione riservata.
Sono a carico dell’affidatario, inoltre, gli oneri derivanti dall’Accordo sottoscritto dalla Provincia, oltre ad
ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la
compiuta esecuzione del contratto.
Nell’esecuzione dei servizi, l’affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare
riguardo al Codice e al relativo Regolamento di attuazione.
L’Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l’ufficio direzione lavori, con
l’Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.
L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto -essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel
corrispettivo- all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non
espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate
e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo
scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutti gli
oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali, con esclusione
degli oneri relativi all’apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione
dall’Appaltatore dei Lavori.
Rimangono altresì a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l’alloggio ed il trasporto.
L’Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
tempestività nei contatti con l’appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante
l’andamento dei Lavori e finale;
• completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
• diligenza nella vigilanza ed ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo
agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la
loro realizzazione.
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In sede di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO in corso d’opera, l’affidatario dovrà eseguire, tra
gli altri, i seguenti compiti:
• verificare e certificare che l’opera/il lavoro siano eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle
certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
• redigere disposizioni nei confronti dell’appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei
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materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e
con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei
materiali, dei componenti e delle provviste;
esprimersi, su richiesta della stazione appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto;
redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in
ottemperanza ai disposti di cui all’art. 230 del Regolamento, qualora la stazione appaltante abbia la
necessità di utilizzare l’opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio;
controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
redigere il verbale “processo verbale di visita” da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni alla
stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei
termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di
piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica
della loro corretta esecuzione;
proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non
pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell’opera;
redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall’impresa appaltatrice dei lavori al certificato
di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.
In sede di COLLAUDO STATICO delle strutture, l’affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei
lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine
di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d’idoneità dell’opera per il fine per cui è stata realizzata. In
esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice e
del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché al D.M.. 14.1.2008, con
l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo
svolgimento delle attività. Inoltre, nel corso dell’esecuzione delle opere deve fornire una valida
collaborazione al direttore dei lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle
prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la Direzione lavori
ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.
Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi, nelle seguenti operazioni:
• esame del progetto;
• controllo dei requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa
vigente;
• modalità esecutive;
• esame visivo delle strutture;
• prove sui materiali;
• eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.
L’affidatario deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:
• che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti per territorio,
sia essa relativa ai lavori principali che alle varianti;
• la completezza degli atti depositati;
• la tenuta in cantiere del progetto strutturale vidimato dallo sportello unico per l’edilizia e vidimato
dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall’impresa;
• la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture;
• che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso lo sportello unico per
l’edilizia.
Il collaudo statico in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e circolari esplicative, oltre al controllo del corretto adempimento
delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere i seguenti adempimenti tecnici:
• ispezione generale dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti
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di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per l’affidatario è obbligatorio fissare almeno due
visite di collaudo settimanali per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei
casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma
operativo proposto dall’Impresa appaltatrice dei lavori;
• accertamento del numero dei prelievi effettuati;
• controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati
dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
• esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati “qualificati”;
• controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
• esame dell’impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle
azioni considerate;
inoltre l’affidatario, verificherà che:
• gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del sistema
strutturale nel suo insieme;
• le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai quali
saranno effettivamente sottoposte le strutture con particolare riferimento ai D.M. 9 e 16 gennaio
1996 e s.m.i.;
• siano rispettate le norme sismiche.
Inoltre, nell’ambito della propria discrezionalità, l’affidatario potrà richiedere di effettuare quegli
accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell’opera, (esempio: ulteriori prove di carico,
saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi
sulle strutture, ecc.); per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine
prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M 9 gennaio 1996 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla
relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei lavori. In questa fase del collaudo, come detto
all’art. 1, l’affidatario dovrà supervisionare l’esecuzione delle prove dinamiche per cercare una possibile
correlazione tra la frequenza propria di ogni singola trave in C.A.P. e l’eventuale presenza di lesioni non
evidenziabili a vista. Lo scopo di tale indagine è di individuare sperimentalmente la prima frequenza propria
di vibrazione della trave; tale informazione - essendo legata a tutti gli elementi geometrici e meccanici della
struttura- rappresenta un valido strumento di controllo dell’eventuale variazione delle condizioni generali
del singolo manufatto prefabbricato e quindi della presenza di eventuali danneggiamenti.
Il collaudo statico avrà ad oggetto le parti di opere d’arte e strutture che includono:
• realizzazione di piè dritti tramite paratie di micropali e cordoli superiori in c.a.;
• posa in opera di travi prefabbricate in c.a.p. e realizzazione della soletta collaborante in c.a.;
• realizzazione di platee di fondo in c.a. e delle guance di rivestimento dei piedritti;
• opere di sostegno provvisionali e definitive compreso, tiranti e muri di controripa;
• finiture edilizie comprese interventi di impermeabilizzazione.
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In sede di COLLAUDO FUNZIONALE in corso d’opera, l’affidatario dovrà verificare la perfetta
esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga
necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in
opera, con particolare riferimento alle norme UNI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC
ove applicabili. L’affidatario, così come per gli obblighi necessari in sede di collaudo statico, è obbligato a
fissare almeno due visite di collaudo settimanali, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori
ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al
programma operativo proposto dall’Impresa appaltatrice dei lavori.
Tra le attività e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto
dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali, devono essere comprese:
• esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme
vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni
pubbliche;
• verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle
corrispondenti normative;
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approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la
loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
• esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie “Guide” con
adeguate strumentazioni;
• analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di
impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle
norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
• verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti
(conduttori, tubazioni, corpi illuminanti, apparecchi di comando, ecc.)
• certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco
di tutti i materiali non metallici;
• supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi
specifici verbali (es: rete idranti);
• supervisione e verifica delle prove di funzionamento e taratura degli impianti elettrici e speciali (es.
rilevazione fumi, emergenza, ecc.).
Il collaudo tecnico funzionale avrà ad oggetto gli impianti elettrici e le parti d’opera che includono,
suddivisi per le varie categorie:
Parte elettrica
• cavidotti e vie cavi;
• linee di alimentazione elettrica;
• apparecchi per illuminazione galleria;
• apparecchi per illuminazione per esterno;
• impianto di segnalazione vie di fuga in galleria;
• impianto di rivelazione incendio in galleria;
• impianto di segnalazione delineatori carreggiata;
• quadri elettrici ed apparecchiature di bassa tensione;
• apparecchiature per l’alimentazione elettrica di emergenza (gruppo di continuità);
• impianti di illuminazione, prese fm di servizio locale tecnico;
• barriere e semafori agli imbocchi galleria e pannello PMV in rotatoria esistente e della birona;
• reti di terra e collegamenti equipotenziali;
• gruppo misure dell’ente distributore;
• quadro distribuzione BT;
• gruppo di continuità per le utenze di continuità assoluta;
• regolatori per l’illuminazione delle rampe e della rotatorie;
• centralina di controllo incendio in galleria.
Parte di fognatura e captazione delle acque meteoriche:
• cunette;
• caditoie a griglia con sottostante pozzetto;
• caditoie a bocca di lupo con pozzetto;
• tubazioni circolari in PVC da diam. 250 a 500 mm;
• pozzetti di ispezione di dimensioni 1.00x1.00 m;
• pozzi perdenti in cls di diametro 2.00 m;
• vasca di raccolta idrocarburi.
Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione
alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:
I.
Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo seguito
(dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere) e delle
eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali
delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione
tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o
dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
dell’opera e/o parti di essa;
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II.
III.
IV.
V.
Verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al
progetto;
Eventuale relazione riservata sulle domande dell’impresa appaltatrice dei lavori per maggiori
compensi richiesti durante l’esecuzione dei lavori;
Certificato di collaudo tecnico funzionale d’impianti, manufatti ed apparecchiature;
Certificato di collaudo statico delle strutture.
Art. 4 - Impegni dell’Affidatario
Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere eseguiti personalmente dall’affidatario,
secondo quanto indicato in sede di gara, nonché nei termini e modalità previste dal presente capitolato
prestazionale. E’ vietato il subappalto delle prestazioni professionali. Le attività di verifica di strutture,
manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni
normative vigenti e, ove previsto dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.
L’affidatario deve produrre al RUP, periodicamente ed almeno a cadenza mensile, report illustrativi
dell’attività svolta, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento,
rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare
presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della stazione appaltante. L’affidatario deve rapportarsi con la
D.L. e con i componenti dell’ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contradditorio, per
l’approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo
svolgimento dell’incarico stesso; per dette attività saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle
richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.
In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore deve porre in essere
un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se
queste restano sotto la completa e totale responsabilità del Direttore dei Lavori.
Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la
redazione di apposti verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la responsabilità della
Direzione lavori e trasmessi al RUP, di norma entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.
L’Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi le assenze per ferie.
Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla
Stazione appaltante.
Su richiesta scritta del RUP, l’Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente
previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’ufficio Direzione lavori e dall’impresa
Appaltatrice dei lavori e suoi subappaltatori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, nonché per
partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante. L’Affidatario infine è obbligato a
comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza
maggiore, si dovesse verificare nell’esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall’incarico
e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle
prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa ad
esso fornita dopo l’aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e
validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante.
L’Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
Art. 5 - Impegni della Stazione Appaltante
La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’affidamento del Servizio, il
progetto esecutivo dell’opera, le indagini sulle travi depositate presso le aree di stoccaggio già eseguite, i
verbali di verifica e validazione e ogni altro atto necessario.
La Stazione appaltante s’impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in
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particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all’Affidatario copia della documentazione
contrattuale occorrente per l’esecuzione del contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo 5)
esclusivamente per gli scopi inerenti l’esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza,
nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del contratto.
Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto
all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi
inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del
Servizio, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.
Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali
Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente capitolato
prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed
assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in
seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere
sollevata eccezione di sorta.
Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi
L’Affidatario, dovrà prestare i servizi indicati all’art. 1 e dettagliati all’art.3 del presente capitolato
prestazionale presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori – rispettando la presenza minima di
cui al precedente art. 3, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso.
Le prestazioni di cui al contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del
presente Servizio e avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico
amministrativo dell’opera da parte della Stazione appaltante. I servizi di cui al presente capitolato
prestazionale, dovranno essere espletati nei tempi di seguito riportati:
• i certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti, dovranno essere emessi prima
dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale e comunque non oltre 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali
sospensioni e proroghe;
• il certificato di collaudo statico dovrà essere redatto prima dell’emissione del certificato di collaudo
tecnico-amministrativo e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal DL.
In relazione a quanto indicato ai precedenti punti, la durata complessiva del contratto è indicativamente
stimata in giorni 930 (novecentotrenta) decorrenti dalla data disposta con l’Ordine di Inizio
Attività\verbale di consegna del RUP, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di collaudo. Tutti i
servizi di collaudo, compresa l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale dovranno
quindi terminare entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui a cura del direttore
lavori è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori. Trattandosi di collaudo in corso d’opera, eventuali
vizi, difetti o non conformità devono essere risolti in corso di esecuzione, tramite le prescrizioni impartite
attraverso i verbali di visita eseguiti in contradditorio con l’appaltatore dei lavori e con il direttore dei lavori.
Nel solo caso persistano i difetti non risolti dopo la data di ultimazione dei lavori, il collaudatore ha la
facoltà, prevista dalla legge, di sospendere le operazioni di collaudo fino a quando il RUP e direzione lavori
non abbiano dichiarato l’eliminazione da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori dei difetti riscontrati.
L’Affidatario, pertanto, prende atto e accetta che la durata di cui sopra è meramente indicativa ed è stata
stimata sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma del Progetto esecutivo per l’esecuzione
dei Lavori e che, pertanto, la medesima potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica.
L’Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori
oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del
vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
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Art. 8 - Collaborazioni - subappalti
Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della Provincia di Monza e
della Brianza per tutte le prestazioni fornite dall’Affidatario, ai sensi dell’art. 91 comma 3 del Codice non
sono ammessi subappalti. L’affidatario potrà avvalersi (per attività di verifica specialistica) comunque del
supporto di eventuali collaboratori/consulenti facenti parte della propria struttura organizzativa (vedi art.
1) aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, muniti di polizza assicurativa a copertura
dei rischi di natura professionale.
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza durante le fasi di collaudo
in corso d’opera e per tutte le operazioni oggetto del presente affidamento, saranno regolate mediante
intese dirette ed esclusive tra l’Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e
spese del medesimo.
La Provincia di Monza e della Brianza sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come
unica controparte il soggetto Affidatario dei Servizi.
Della nomina dei collaboratori/consulenti di cui sopra, l’Affidatario è tenuto a darne preventiva
comunicazione al RUP, per l’espressione del relativo gradimento.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori/consulenti rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario e
per la loro attività, nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9. È vietata la cessione del
contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 116 del Codice.
Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento
L’onorario e il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sono
determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice Civile, tenendo
conto:
delle prestazioni tecniche da svolgere;
del grado di complessità dell’opera da realizzare;
dell’importo presunto dell’opera dichiarato dalla Stazione appaltante, pari ad € 9.848.225,08.
Il corrispettivo per le prestazioni richieste che la Stazione appaltante si impegna a corrispondere, posto a
base di gara e soggetto a ribasso, calcolato forfettariamente a corpo, in modo omnicomprensivo, fisso ed
invariabile, ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013, ammonta ad € 179.441,87 (cento
settantanovemilaquattrocentoquarantuno/87 Euro), oltre I.V.A. 22% ed INARCASSA 4%, per un importo
complessivo di € 227.675,84 (duecentoventisettemilaseicentosettantacinque/84 Euro).
La determinazione dei corrispettivi, dettagliata in ogni singola voce, è allegata quale parte integrante del
presente Capitolato prestazionale.
Al variare dell’opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere
rideterminato l’importo del compenso professionale con l’aggiornamento scritto dello stesso.
Si stabilisce e conviene che, trattandosi di collaudo in corso d’opera, il pagamento del 50% dell’onorario
avverrà tramite acconti da liquidarsi dopo l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori sotto riportati. Il
saldo delle competenze residue pari al 50% del compenso professionale, sarà suddiviso in parti uguali tra la
consegna del collaudo statico e collaudi funzionali, da consegnarsi in un'unica trasmissione alla stazione
appaltante, ed a saldo, dopo l’approvazione del certificato di collaudo tecnico- amministrativo da parte
della stazione appaltante.
Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta dei lavori:
Corrispettivi
Fase raggiunta dei lavori
1° Acconto
2° Acconto
3° Acconto
Saldo finale
1° S.A.L. (emissione certificato di pagamento)
Ultimo S.A.L. (emissione certificato di pagamento)
Collaudo statico e collaudi funzionali (emissione)
Certificato di collaudo tecnico amministrativo
(approvazione)
% Parcella
finale
25%
25%
25%
25%
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Il compenso sarà comunque adeguato all’importo eventualmente aggiornato dei lavori secondo lo stesso
criterio utilizzato per il calcolo del corrispettivo contrattuale.
Ferma restando l’ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei
compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato
corretto adempimento contrattuale, nonché assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel
pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Durc).
In caso di inadempimento contrattuale, la Provincia di Monza e della Brianza si riserva di non procedere alla
liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non
corretto adempimento.
In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle
somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in
nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando
eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.
Art. 10 - Tracciabilità
Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su
conto corrente bancario, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da
indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.
(In caso di Raggruppamento):
Sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico
di propria competenza. Spetterà al capogruppo (...): raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei
singoli professionisti, vistarle per congruità e consegnarle alla Stazione Appaltante e quietanzare le somme
dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti
separati ai componenti del Raggruppamento.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 11 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività
La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo
incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione
appaltante.
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera
né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle
prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere
a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È facoltà della Provincia accertare in ogni tempo e in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità
professionale del collaudatore e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
A tal fine, l’Affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed
ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed
occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi
attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e
trattamento dei dati personali.
L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà
grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà
della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della
Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché
per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.
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Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative
• A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Affidatario deve
produrre polizza assicurativa per un massimale minimo pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) di
una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel
territorio dell’Unione Europea a copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all’emissione del
collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione
dell’incarico (come definita al precedente art. 7) e i dati relativi alla medesima dovranno essere
comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della legge
24/3/2012, n. 27.
• Poiché il Bando di gara prevede che gli operatori economici partecipanti siano in possesso di certificato
di sistema di management in qualità UNI EN ISO 9001 (rilasciato da organismo di certificazione
accreditato, riguardante il campo applicativo dell’Ingegneria Civile, dell’Architettura e Ambiente, ovvero
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, come previsto dall’art.43 del
Codice), l’Affidatario s’impegna a prestare, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice, a corredo
dell’offerta (documentazione amministrativa) la cauzione provvisoria di € 1.794,41
(millesettecentonovantaquattro/41, pari all’1% (uno percento) dell’importo complessivo dell’appalto,
valida per almeno centottanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte.
• L’importo della cauzione provvisoria va inoltre aumentato di € 179,44 (1 per mille dell’importo a base di
gara) a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del
D.Lgs 163/2006, come introdotto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 secondo il quale “la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 obbliga il concorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria”.
• L’Affidatario s’impegna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a prestare la cauzione
definitiva prevista dall’art. 113 del Codice nonché dagli articoli 127 e 128 del Regolamento.
Art. 13 - Penali
In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell’affidatario dei servizi di collaudo agli obblighi di cui agli
articoli 3/4/7 del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal
RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla
Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura
pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo.
Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da
operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di
incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli
importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua
esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla
concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla
reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa
vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della
risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Provincia di Monza e della Brianza si intenderà libera da ogni impegno
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con
l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano
state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza
dell’inadempimento.
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Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
• quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
• quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei
servizi;
• quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
• quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
• quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
• in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.
Art. 15 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo
provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro un
termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle
prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti
dalla Provincia in conseguenza dell’inadempimento.
Art. 16 - Recesso
L’Affidatario potrà, ai sensi degli artt. da 2223 a 2237 del Codice Civile, recedere dal contratto mediante
raccomandata a.r. e/o P.E.C. con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con invito alla Stazione
appaltante alla nomina di nuovo affidatario entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della comunicazione e con l’avviso che la mancata nomina entro il citato termine comporterà l’automatica
esenzione dell’Affidatario receduto da qualsivoglia responsabilità. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il
compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di
comunicazione del recesso. Il versamento delle spese e del compenso professionale dovrà essere eseguito
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura
al momento del ricevimento del versamento. Tra la data di efficacia del recesso e il termine per la nomina
del nuovo affidatario, l’Affidatario receduto eseguirà quanto strettamente necessario per evitare
pregiudizio all’ex-Committente.
In ogni caso di recesso come sopra indicato o di risoluzione, ad avvenuto saldo delle spese e del compenso
professionale, l’Affidatario consegnerà alla Stazione appaltante e/o all’eventuale suo nuovo affidatario,
entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutti i documenti/elaborati correlati alle prestazioni svolte che
siano in proprio possesso, custodia o sotto il proprio controllo (tanto in via di preparazione quanto già
predisposti). Il tutto su supporto cartaceo e informatico in formato leggibile e compatibile con i tradizionali
programmi (es. pdf, dwg, ecc.) anche se non modificabile.
La Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di Stazione appaltante, per effetto dei sopra richiamati
articoli del Codice Civile, potrà recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. e/o P.E.C. senza obbligo
di motivazione e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il
compenso professionale ed il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di
comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni maturate.
Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento
del ricevimento del versamento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risoluzione del contratto da parte della Provincia di Monza e
della Brianza potrà avvenire per le seguenti motivazioni:
• frode nell’esecuzione della prestazione;
• inadempimento alle disposizioni del RUP, riguardo ai tempi d’esecuzione, o quando risulti accertato il
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•
•
•
•
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide attuate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei
termini previsti dal contratto;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;
non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l’espletamento della
prestazione quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
In tali casi l’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le
spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico, con le modalità indicate nel presente
articolo.
Art. 17 - Incompatibilità
Per l’Affidatario fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza.
In particolare non potrà assumere l’incarico relativo ai servizi di collaudo in argomento:
• colui che nel triennio antecedente ha avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
l’appaltatore dei lavori e/o suoi subappaltatori;
• colui che ha svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza
direzione dei lavori, delle opere da collaudare;
• colui che faccia parte di organismi con funzione di vigilanza o di controllo nei riguardi
dell’intervento da collaudare;
• colui che ha espletato attività di verifica di cui all’art.112 del codice. (verifica della progettazione)
L’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all’Affidatario del
presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’Affidatario, ai
collaboratori ecc.
Art. 18 - Controversie
Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto, si applica quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del Codice.
L’Affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con la
Provincia.
La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale
dell’Affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto
in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni
intimato dalla Provincia, inviatagli a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), non vi abbia ottemperato; il
termine decorre dal ricevimento della nota.
In detta ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Provincia di Monza e della Brianza in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità
Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Monza. E’ altresì esclusa la
competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n.244.
Art. 19 - Domicilio e corrispondenza
Con riferimento al contratto, l’Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico
riferimento alla città, indirizzo, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le
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intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
La corrispondenza inerente il contratto sarà intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.
Art. 20 - Spese
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della
Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:
• le spese contrattuali;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del
contratto;
• le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.
Fermo restando la quantificazione di dettaglio effettuata successivamente all’aggiudicazione del Servizio,
orientativamente, le spese amministrative da sostenere, a carico dell’aggiudicatario, ammontano a circa €
3.500,00.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali, attrezzature ed ogni altro onere
necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:
• le spese per provvedere agli eventuali strumenti di misurazione in genere ed al personale di supporto
all’affidatario, necessario per le operazioni di verifica, controllo, monitoraggio, taratura, finalizzato
all’espletamento della presente prestazione;
• le spese per la collaborazione con i progettisti, l’ufficio direzione lavori, la Stazione appaltante e
l’Appaltatore dei lavori;
• gli oneri per le polizze assicurative.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a
quelle del Codice e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
vigente per quanto applicabile.
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