Gaslini Termini Pagamento Francia 2012

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Gaslini Termini Pagamento Francia 2012
Gaslini Membretti
AVOCATS - AVVOCATI
PARIS - MILANO
Maximilien
Gaslini
Avocat au Barreau
de Paris
[email protected]
2012
Riforma dei termini di
pagamento
nelle transazioni commerciali
con aziende francesi
La legge francese n. 2008-776 del 4 agosto 2008 (detta Loi de Modernisation de l’Economie,
LME), aveva accorciato il limite massimo dei termini di pagamento che gli operatori
economici potevano applicare nelle loro transazioni in Francia.
I limiti erano abbastanza corti:
- obbligo di emettere fattura contestualmente alla consegna;
- termine di pagamento 30 gg data fattura in caso di assenza di previsioni delle parti;
- In ogni caso, termini di pagamento massimi di 45 giorni fine mese o 60 giorni data fattura.
La nuova legge era stata promossa per evitare la fornitura di un credito eccessivo da parte
dei fornitori e per stimolare l’attività economica con il finanziamento bancario.
Si poneva inoltre la questione dell’applicabilità della legge alle transazioni tra parti estere e
parti francesi, e per quanto interessa l’autore, tra aziende italiane e francesi.
L’amministrazione francese aveva affermato che tale norma era assolutamente applicabile
alle relazioni tra aziende francesi ed estere, e affermava che sarebbe stata particolarmente
attenta a non permettere distorsioni di concorrenza conseguenti a un non rispetto della
norma nelle relazioni internazionali1.
In pratica la norma non è stata applicata facilmente, anche a causa della crisi economica, che
ha fatto venir meno il presupposto iniziale, e cioè che le banche avrebbero sostituito i
fornitori nel finanziamento delle transazioni commerciali.
La legge 2012-387 di “Semplificazione del Diritto”, in occasione del recepimento della
Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
relazioni commerciali, ha dunque alleggerito e modificato la legge francese in un’ottica di
snellimento degli obblighi vigenti, e ha anche chiarificato ulteriormente le conseguenze del
ritardo di pagamento.
1
: circolare DGCCRF del 2009 I – Termini di Pagamento
La legge LME del 2008 aveva previsto, a titolo di misura transitoria, la possibilità per i vari
settori merceologici di concludere, a titolo provvisorio, degli accordi settoriali di transizione
per diminuire gradualmente i termini di pagamento massimi. La legge prevedeva che in ogni
caso tutti gli operatori economici avrebbero dovuto adattarsi ai termini di legge (45 gg f.m o
60 gg. d.f.) entro il 31 dicembre 2011.
La riforma in esame riapre la possibilità di concludere degli accordi settoriali per aumentare i
termini massimi di pagamento. Le condizioni per poter concludere un tale accordo
derogatorio sono state modificate e non riguardano tutti i settori di attività.
Occorre infatti che gli accordi derogatori:
-
riguardino vendite di prodotti o prestazioni di servizi rientranti in settori coperti da un
accordo derogatorio concluso in applicazione della legge LME del 2008;
-
fissino dei termini inferiori rispetto a quelli applicabili al 31 dicembre 2011;
Esempio : per un settore merceologico per cui un accordo derogatorio, al 31 dicembre
2011, prevedeva un termine di 100 giorni, contro i 60 previsti per legge, il nuovo accordo
potrà prevedere un termine compreso tra 60 e 100 giorni.
-
Siano conclusi nei 6 mesi successivi alla pubblicazione delle nuova legge, avvenuta il 23
marzo 2012;
-
Abbiano acquisito il parere positivo della Autorité de la Concurrence.
Inoltre le vendite di prodotti o le prestazioni di servizio devono presentare un carattere
stagionale particolarmente marcato, tale da rendere difficile il rispetto dei termini di legge;
La legge di riforma prevede inoltre che i termini di pagamento convenuti per il regolamento
degli acconti mensili e del saldo dei marchés de travaux privés (prestazioni degli architetti,
imprese edili, subappaltatori), conclusi fra professionisti, non possono superare i termini
legali di 45 gg. fine mese o 60 gg. data fattura (CCH art. L 111-3-1, al. 1 e 2 nuovi).
Questo limite non si applica all’acconto su richiesta, che sarà pagato secondo le modalità
previste nel contratto. In caso di superamento dei termini di legge, l’imprenditore potrà
sospendere l’esecuzione dei lavori dopo aver fatto una messa in mora rimasta infruttuosa alla
scadenza di un termine di 15 giorni (CCH art. L 111-3-1, al. 3 nuovo).
I termini di legge generali sono invece invariati:
- termine di pagamento 30 gg data fattura in caso di assenza di previsioni delle parti;
- In ogni caso, termini di pagamento massimi di 45 giorni fine mese o 60 giorni data fattura.
Tali misure entrano in vigore immediatamente dalla data di pubblicazione della legge 2012387, ovvero dal 23 marzo 2012. Occorrerà verificare quali accordi derogatori saranno
considerati in linea con i requisiti di legge e diventeranno di conseguenza dei decreti
applicabili anche alle relazioni con le imprese italiane.
II - Interessi applicabili in caso di pagamento ritardato
La riforma in esame modifica il tasso d’interesse applicabile e prevede che, fermo restando
che esso, in assenza di previsioni contrattuali, è pari al tasso di rifinanziamento BCE + 10
punti percentuali, il tasso applicabile nel primo semestre dell’anno è il tasso BCE in vigore
all’1 gennaio dell’anno in questione e, per il secondo semestre, quello in vigore all’1 luglio (C.
com. art. L 441-6, I-al. 12 come modificato).
Inoltre, la riforma prevede che il creditore potrà pretendere di pieno diritto un’indennità
forfettaria per le spese di riscossione, il cui ammontare sarà stabilito per decreto.
L’ammontare di tale indennità non potrà essere inferiore a 40 euro, limite minimo previsto
dalla direttiva 2011/7/UE.
Qualora le spese sostenute per ottenere la soddisfazione del proprio credito siano superiori
all’indennità forfettaria, il creditore potrà pretendere un’indennità complementare.
L’indennità forfettaria non potrà essere reclamata nel caso in cui il pagamento a scadenza del
debito si riveli impossibile a causa dell’apertura di una procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire (forme di procedura concorsuale/fallimentare).
L’ammontare dell’indennità forfettaria dovrà essere indicato nelle condizioni di regolamento e
sulla fattura.
Tali previsioni saranno applicabili dall’1 gennaio 2013 ai contratti in corso e per i crediti il cui
termine di pagamento decorrerà a partire da tale data.
Si tratta ovviamente di una buona notizia per gli industriali italiani che devono recuperare dei
crediti in Francia.
III - Controllo dell’amministrazione
La riforma dispensa il revisore dei conti (commissaire aux comptes) delle micro-imprese e
delle piccole e medie imprese (PME) dall’obbligo di trasmettere al ministero dell’economia
copia della sua relazione se ha rilevato degli inadempimenti significativi alle regole che
fissano la durata massima dei termini di pagamento contrattuali.
Il Legislatore ha ritenuto, infatti, che per le micro-imprese e per le PME questo adempimento
costituisse un onere aggiuntivo, la cui utilità non è stata dimostrata.
Ricordiamo che sono interessate le imprese di meno di 250 dipendenti, con un fatturato
annuo inferiore a 50 milioni di euro o con un bilancio totale inferiore a 43 milioni di euro.
Tale disposizione ha efficacia immediata.
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In conclusione, trattandosi della riforma dei termini di pagamento, dopo un periodo
caratterizzato da un certo lassismo ben comprensibile in quanto indotto dalla situazione di
crisi economica delle aziende francesi ed europee, possiamo pensare che contestualmente al
momento in cui la legge introduce una dose di elasticità e di adattabilità nelle proprie
previsioni, è probabile che le aziende in situazione di violazione dei termini massimi di
pagamento verranno maggiormente controllate ed eventualmente sanzionate.
Per tale motivo seguiremo con attenzione gli accordi che saranno adottati in applicazione
della riforma.
MG.