schema convenzione buoni pasto
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schema convenzione buoni pasto
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE Il giorno ______ del mese di ______ dell’anno ____, in Magliano Sabina nella sede comunale sono presenti: Il Comune di Magliano Sabina (CF 00108350570) con sede in Piazza Garibaldi, 4 (da qui in poi indicato semplicemente come “Comune”) rappresentato dalla Dott.ssa Manuela Inches, nata a Rieti il 15/08/1978 nella Sua qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali E La Società________________________ con sede in ___________________________________________ C.F. ___________________________________________, P.IVA ___________________________________ (da qui in poi indicata semplicemente come “Esercente”), nella persona del Suo Legale Rappresentante Sig. ______________________________________ nato a ___________________il _______________________ ______________________________________CF nr _____________________________________________ PREMESSO che l’Amministrazione ha deciso attraverso la Delibera G.M. n. 79 del 11.05.1999 e previa procedura negoziata di voler affidare il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti comunali ad uno o più dei servizi privati di ristorazione del territorio comunale e agli esercenti pubblici ( bar/pizzerie/alimentari ecc.); che con Determina nr. ________2015 è stato approvato il presente schema di convenzione e definite le modalità di presentazione di offerte tramite invito per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali, alla quale ha partecipato la ditta __________________________________________; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 – Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 – Oggetto La presente convenzione ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa senza alcuna esclusiva in favore dell’esercente, a mezzo di buoni pasto/tagliandi, da erogarsi a favore del personale dipendente del Comune di Magliano Sabina. L’Esercente, come sopra rappresentato, accetta e si impegna ad assicurare il Servizio di ristorazione, presso l’esercizio ubicato a Magliano Sabina, ________________________________________________________. Art. 3 – Modalità generali di gestione e fruizione Le parti convengono che i documenti di legittimazione necessari alla fruizione dei pasti sono costituiti unicamente dai buoni che ciascun dipendente avrà cura di compilare. In una fase successiva sarà possibile prevedere l’introduzione di un sistema di rendicontazione e controllo buoni pasti elettronico, tramite l’utilizzo di supporti magnetici personali. La firma in originale del dipendente nell’apposito spazio garantisce all'esercizio commerciale/ristorante la prova dell'avvenuta prestazione nei confronti del Comune. Il diritto all’utilizzo dei buoni pasto/tagliandi di presenza NON è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro. All’atto della consumazione di ciascun pasto, il dipendente dovrà compilare in modo chiaro e leggibile l’apposito spazio previsto per la firma nel modello predisposto. I modelli originali dovranno essere consegnati con cadenza mensile al Comune di Magliano Sabina (a corredo della fattura) e costituiranno l’unico documento dimostrativo attestante le effettive presenze dei dipendenti, utile anche per la fatturazione. Art. 4 – Pasti Il pasto ridotto dovrà obbligatoriamente comprendere: ∗ 1 primo piatto ∗ pane ∗ ½ litro di acqua ∗ caffè Sarà sempre facoltà del dipendente integrare la proposta del pasto ridotto, con l’aggiunta di un altro buono del valore di € 5,16 per ottenere il pasto completo. Il pasto completo dovrà obbligatoriamente comprendere: ∗ 1 primo piatto ∗ 1 pietanza con contorno ∗ pane ∗ ½ litro di acqua ∗ caffè Il buono pasto è altresì utilizzabile presso gli esercizi commerciali, bar, pizzerie e rosticcerie che sottoscrivano il presente accordo, per l'acquisto di generi alimentari, al prezzo corrente praticato al pubblico, sempre per un valore nominale di €. 5,16. Gli esercizi sottoscrittori si obbligano, a fronte della consegna del buono pasto, a somministrare alimenti ovvero merci di qualità pari a quelli forniti alla generalità degli utenti e con porzioni adeguate. Art. 5 – Costi Il costo complessivo del pasto dovrà essere rispettivamente: pasto ridotto - euro 5,16 (Iva compresa) pari al valore nominale del buono, pasto completo - euro 10,32 (Iva compresa) pari al valore di due buoni, che saranno fatturati mensilmente a carico del Comune di Magliano Sabina. L’eventuale ulteriore differenza tra il valore del buono e il costo totale del pasto completo, laddove si richiedessero ulteriori aggiunte sarà a carico del dipendente o mediante utilizzo di ulteriori buoni o avverso pagamento. Art. 6 – Fatturazione La fattura emessa mensilmente dall’Esercente, accompagnata dall’originale dei buoni con le firme dei dipendenti, sarà inviata al Comune di Magliano Sabina a mezzo strumento di fatturazione elettronica. Le fatture verranno liquidate entro 60 gg. dalla data di ricezione dall’Ufficio competente. Art. 7 – Durata La presente Convenzione ha validità di 3 (tre) anni a partire dalla stipula. L’ Esercente è tenuto comunque a garantire l’esecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del presente atto anche dopo la scadenza sopra indicata e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La Convenzione potrà essere disdetta anticipatamente da ciascuna delle parti con preavviso di n. 60 (sessanta) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec all’indirizzo istituzionale del Comune. Art. 8 – Risoluzione Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, è in facoltà delle parti risolvere la presente Convenzione dietro semplice comunicazione scritta con preavviso di 10 giorni nei seguenti casi: ∗ per negligenza o per inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate; ∗ a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla gestione delle attività o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa che comporti oneri patrimoniali o giudiziari per le parti. Art. 9 – Privacy La reciproca acquisizione dei dati delle parti è indispensabile per la conclusione e l’esecuzione della presente convenzione, le parti stesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si autorizzano al trattamento dei dati in questione. Art. 10 – Norma finale Per qualsiasi controversia concernente il presente accordo, che non possa trovare composizione in via bonaria tra le parti, sarà competente il Foro di Rieti. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente. Letto, approvato e sottoscritto. Magliano Sabina, _____________ Per il Comune di Magliano Sabina Il Responsabile dell’Area Affari Generali Dott.ssa Manuela Inches Per l’Esercente Il Rappresentante legale Sig. _______________________________