schema convenzione buoni pasto

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schema convenzione buoni pasto
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER
IL PERSONALE DIPENDENTE
Il giorno ______ del mese di ______ dell’anno ____, in Magliano Sabina nella sede comunale sono presenti:
Il Comune di Magliano Sabina (CF 00108350570) con sede in Piazza Garibaldi, 4 (da qui in poi indicato
semplicemente come “Comune”) rappresentato dalla Dott.ssa Manuela Inches, nata a Rieti il 15/08/1978
nella Sua qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali
E
La Società________________________ con sede in ___________________________________________
C.F. ___________________________________________, P.IVA ___________________________________
(da qui in poi indicata semplicemente come “Esercente”), nella persona del Suo Legale Rappresentante Sig.
______________________________________ nato a ___________________il _______________________
______________________________________CF nr _____________________________________________
PREMESSO
che l’Amministrazione ha deciso attraverso la Delibera G.M. n. 79 del 11.05.1999 e previa procedura
negoziata di voler affidare il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti comunali ad uno o più dei servizi
privati di ristorazione del territorio comunale e agli esercenti pubblici ( bar/pizzerie/alimentari ecc.);
che con Determina nr. ________2015 è stato approvato il presente schema di convenzione e definite le
modalità di presentazione di offerte tramite invito per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i
dipendenti comunali, alla quale ha partecipato la ditta __________________________________________;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa senza alcuna esclusiva
in favore dell’esercente, a mezzo di buoni pasto/tagliandi, da erogarsi a favore del personale dipendente
del Comune di Magliano Sabina.
L’Esercente, come sopra rappresentato, accetta e si impegna ad assicurare il Servizio di ristorazione, presso
l’esercizio ubicato a Magliano Sabina, ________________________________________________________.
Art. 3 – Modalità generali di gestione e fruizione
Le parti convengono che i documenti di legittimazione necessari alla fruizione dei pasti sono costituiti
unicamente dai buoni che ciascun dipendente avrà cura di compilare. In una fase successiva sarà possibile
prevedere l’introduzione di un sistema di rendicontazione e controllo buoni pasti elettronico, tramite
l’utilizzo di supporti magnetici personali.
La firma in originale del dipendente nell’apposito spazio garantisce all'esercizio commerciale/ristorante la
prova dell'avvenuta prestazione nei confronti del Comune.
Il diritto all’utilizzo dei buoni pasto/tagliandi di presenza NON è cedibile, commercializzabile, cumulabile o
convertibile in denaro. All’atto della consumazione di ciascun pasto, il dipendente dovrà compilare in modo
chiaro e leggibile l’apposito spazio previsto per la firma nel modello predisposto. I modelli originali
dovranno essere consegnati con cadenza mensile al Comune di Magliano Sabina (a corredo della fattura) e
costituiranno l’unico documento dimostrativo attestante le effettive presenze dei dipendenti, utile anche
per la fatturazione.
Art. 4 – Pasti
Il pasto ridotto dovrà obbligatoriamente comprendere:
∗ 1 primo piatto
∗ pane
∗ ½ litro di acqua
∗ caffè
Sarà sempre facoltà del dipendente integrare la proposta del pasto ridotto, con l’aggiunta di un altro buono
del valore di € 5,16 per ottenere il pasto completo.
Il pasto completo dovrà obbligatoriamente comprendere:
∗ 1 primo piatto
∗ 1 pietanza con contorno
∗ pane
∗ ½ litro di acqua
∗ caffè
Il buono pasto è altresì utilizzabile presso gli esercizi commerciali, bar, pizzerie e rosticcerie che
sottoscrivano il presente accordo, per l'acquisto di generi alimentari, al prezzo corrente praticato al
pubblico, sempre per un valore nominale di €. 5,16.
Gli esercizi sottoscrittori si obbligano, a fronte della consegna del buono pasto, a somministrare alimenti
ovvero merci di qualità pari a quelli forniti alla generalità degli utenti e con porzioni adeguate.
Art. 5 – Costi
Il costo complessivo del pasto dovrà essere rispettivamente:
pasto ridotto - euro 5,16 (Iva compresa) pari al valore nominale del buono,
pasto completo - euro 10,32 (Iva compresa) pari al valore di due buoni,
che saranno fatturati mensilmente a carico del Comune di Magliano Sabina.
L’eventuale ulteriore differenza tra il valore del buono e il costo totale del pasto completo, laddove si
richiedessero ulteriori aggiunte sarà a carico del dipendente o mediante utilizzo di ulteriori buoni o avverso
pagamento.
Art. 6 – Fatturazione
La fattura emessa mensilmente dall’Esercente, accompagnata dall’originale dei buoni con le firme dei
dipendenti, sarà inviata al Comune di Magliano Sabina a mezzo strumento di fatturazione elettronica. Le
fatture verranno liquidate entro 60 gg. dalla data di ricezione dall’Ufficio competente.
Art. 7 – Durata
La presente Convenzione ha validità di 3 (tre) anni a partire dalla stipula. L’ Esercente è tenuto comunque a
garantire l’esecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del presente atto anche dopo la scadenza
sopra indicata e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
La Convenzione potrà essere disdetta anticipatamente da ciascuna delle parti con preavviso di n. 60
(sessanta) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec all’indirizzo
istituzionale del Comune.
Art. 8 – Risoluzione
Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, è in facoltà delle parti risolvere la
presente Convenzione dietro semplice comunicazione scritta con preavviso di 10 giorni nei seguenti casi:
∗ per negligenza o per inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate;
∗
a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla gestione delle attività o per la pendenza di
contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa che comporti oneri patrimoniali o
giudiziari per le parti.
Art. 9 – Privacy
La reciproca acquisizione dei dati delle parti è indispensabile per la conclusione e l’esecuzione della
presente convenzione, le parti stesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) si autorizzano al trattamento dei dati in questione.
Art. 10 – Norma finale
Per qualsiasi controversia concernente il presente accordo, che non possa trovare composizione in via
bonaria tra le parti, sarà competente il Foro di Rieti.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Magliano Sabina, _____________
Per il Comune di Magliano Sabina
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dott.ssa Manuela Inches
Per l’Esercente
Il Rappresentante legale
Sig. _______________________________