Sport non agonistico: quale certificato medico.

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Sport non agonistico: quale certificato medico.
Newsletter realizzata nell’ambito del progetto per il piano di intervento per l’associazionismo
Provincia di
Ferrara
Sport non agonistico: quale certificato medico.
Nonostante alcuni organi di stampa continuino ad affermare che in piscina
ed in palestra non sia necessario richiedere il certificato medico, la norma
afferma qualcosa di diverso se ad organizzare l’attività sia un soggetto
dell’ordinamento sportivo ed ora il Ministero della Salute ha anche chiarito
quale tipo di accertamenti medici debbano essere espletati.
Il Decreto Balduzzi (DM 24/4/2013) prevede che le attività sportive organizzate da soggetti dell’ordinamento sportivo (ossia associazioni e società spor-
regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni
sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti”.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI con
sede legale in Emilia Romagna potrebbero pertanto non chiedere il certificato
medico con riferimento ad attività che non siano
tive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI nonché Enti di promozione
sportiva, Federazioni, Discipline sportive associate) possano essere di natura:
1. sistematiche e continuative (a titolo esemplificativo iniziative occasionali,
1. sportiva non agonistica: in relazione alla quale è necessario acquisire il
certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario
ovvero dal Medico sportivo;
2. riconducibili a discipline ricomprese all’interno dei Federazioni sportive
nazionali;
2. sportiva agonistica: in relazione alla quale è necessario acquisire il
certificato rilasciato dal medico sportivo;
3. ludica o non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare
quando diretta a non tesserati e patrocinata da Federazioni sportive,
Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (es: manifestazioni
podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di
nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe): in relazione alla quale è
necessario acquisire un certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario ovvero dal medico sportivo, per il quale sia
effettuata la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.
stage);
3. finalizzate a far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti.
Dati questi parametri generali, spetta agli organismi sportivi il compito e la
responsabilità di definire il discrimine tra attività sportiva non agonistica e
attività ludico-motoria, così come spetta agli stessi Enti distinguere tra attività
agonistica e non agonistica.
In merito agli accertamenti da espletare nel caso di attività sportiva non agonistica, il Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto scorso prevede che il
rilascio del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non
agonistico sia subordinato alla realizzazione dei seguenti accertamenti:
⇒ anamnesi ed esame obiettivo, completo della misurazione della pressione
arteriosa;
Rimane aperto in Emilia Romagna il tema dell’attività ludico motoria promossa da soggetti dell’ordinamento sportivo. Detta ipotesi non era contemplata dalla legislazione nazionale (l’articolo 2 del Decreto Balduzzi oggi abro-
⇒ un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato alme-
gato, prevedeva l’esistenza di detto settore per soggetti non appartenenti
all’ordinamento sportivo) ma la Regione (Direttiva del 7/10/2013) afferma
annuale per coloro che hanno superano i 60 anni di età e che associano
altri fattori di rischio cardiovascolare;
che anche gli organismi riconosciuti dal CONI possono organizzare e promuovere attività ludico-motoria in relazione alla quale non chiedere il certificato medico, qualificando quest’ultima - ai fini della tutela sanitaria - come
l’attività che non sia “praticata in modo sistematico e continuativo, secondo
⇒ un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità
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10/2014
no una volta nella vita;
⇒ un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità
annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche
conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche
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rilevate, si può avvalere anche di una prova di sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo, il giudizio clinico, dello specialista di branca.
E’ il medico a conservare la documentazione ma nel certificato viene specificato che “il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …. non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non
agonistica”.
Controlli al non profit.
Vengono pubblicate, come di consueto, le linee guida relative all’attività di
mondo del volontariato.
contrasto all’evasione (Circolare n.25 del 6 agosto 2014) che prevedono anche Si ipotizzano accordi tra Direzioni Regionali ed Enti che gestiscono i registri
controlli agli enti non commerciali, Onlus e altri soggetti che beneficiano di delle organizzazioni di volontariato per acquisire dati e informazioni riguardanti
regimi agevolati.
tali soggetti, al fine di migliorare la conoscenza di tale settore e conseguenteL’obiettivo principale è smascherare quei soggetti che apparentemente si pre- mente l’efficacia dell’azione di contrasto. Non si comprende per quale motivo la
sentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commer- Circolare abbia previsto questa forma di collaborazione solo per il mondo del
ciali.
volontariato e non anche per le associazioni di promozione sociale atteso che
Nel testo della Circolare ci sono delle indicazioni interessanti, ossia si invitano entrambi gli organismi sono iscritti in pubblici registri. Ci si chiede poi,
nell’ambito della riforma che investe le Province, come le Regioni potranno
gli uffici:
assolvere a questo delicato ruolo.
1. ad evitare di perseguire situazioni di minima rilevanza, che nonostante le
ridotte dimensioni assumono evidente rilievo sociale in relazione al con- Per quanto concerne, ancora, il regime agevolativo previsto per le cooperative,
testo in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività la selezione degli Uffici deve indirizzarsi prioritariamente ai soggetti che si qualiistituzionale riguardi la formazione sportiva per giovani, oppure sia rivol- ficano tali pur non risultando iscritti nel relativo Albo, nonché nei confronti di
quelli per i quali vengono rilevati specifici indicatori di rischio quali, a titolo
ta ad anziani o a soggetti svantaggiati;
esemplificativo, crediti IVA di importo elevato non giustificati in base al settore
2. a finalizzare l’attività di controllo nei confronti delle ONLUS – ma questo
di attività o al volume d’affari, perdite di esercizio sistematiche, evidenti incoedovrebbe riguardare tutti gli enti non commerciali – alla verifica della
renze degli indicatori gestionali (quale, ad esempio, il costo del lavoro rispetto ai
circostanza che le attività in concreto esercitate siano effettivamente
ricavi di vendita) o dall’omessa dichiarazione degli elementi rilevanti ai fini
ricomprese tra quelle ritenute meritevoli dalla normativa di settore, evidell’applicazione degli studi di settore.
tando rilievi e contestazioni di carattere meramente formale che impattano negativamente sulle organizzazioni che meritoriamente operano nel
Associazioni in regime 398 e transazioni in contanti.
Salve, sono la tesoriera di una associazione culturale
senza scopo di lucro con partita iva in regime 398. Ho
letto un articolo su una rivista di settore in cui si chiarisce
che ogni transazione finanziaria (pagamenti o compensi
che riceviamo) di importo superiore ad euro 516 deve
avvenire solo attraverso bonifico bancario, assegno non
trasferibile o altra modalità tracciabile. Nessuno ci aveva
detto che eravamo tenuti a farlo per cui abbiamo verificato solo di non superare in contanti le transazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro. Cosa rischiamo?
Il vincolo dei 516 euro non è previsto dalla Legge 398/1981 ma dall’articolo 25 della Legge 133/1999. Questa
disposizione nasce per le associazioni sportive dilettantistiche e non trova pertanto applicazione con riferimento ad altre organizzazioni come le pro loco e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il
regime di cui alla 398/1991.
Si registra però che l’Agenzia delle Entrate ha manifestato in diverse occasioni la convinzione che detto vincolo
debba trovare applicazione nei confronti di tutti i contribuenti in regime 398 e che la Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna, in una recente sentenza, abbia condiviso questo assunto. Propendere per un maggior
utilizzo delle transazioni bancarie rimane in ogni caso preferibile anche per una più semplice gestione contabile dell’associazione per cui potrebbe essere in ogni caso la soluzione da preferire.
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