DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO Disposizione del Direttore
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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO Disposizione del Direttore generale Classificazione: V/5 N. allegati: 0 Linee Guida sull’adozione di controlli sulle autocertificazioni ISEEU relative all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente presentate dagli studenti dell’Università degli Studi di Siena per ottenere la riduzione dei contributi universitari, o per accedere alle diverse forme di beneficio, quali collaborazioni a tempo parziale, borse di studio, riconoscimenti di merito universitario o premi di laurea IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; visto l’art. 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; visto l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con Legge di conversione 4 aprile 2012, n.35, ''Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo''; visto l’art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, che prevede, per gli enti erogatori di servizi di diritto allo studio, l’obbligatorietà dei controlli della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa vigente; considerato che l’Università degli Studi di Siena, nel corso delle procedure di immatricolazione/iscrizione degli studenti ai corsi di studio, ha previsto che gli studenti intenzionati ad ottenere benefici sulla determinazione dell’importo delle tasse e dei contributi dovuti, provvedano ad inserire i dati reddituali del nucleo familiare di appartenenza (ricavati da Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU – ISEE) sotto forma di apposita autocertificazione online; considerato che il Senato accademico, nella seduta del 4 ottobre 2016, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 ottobre 2016, sono stati informati sui criteri e sulle modalità con cui si svolgono i necessari controlli sulle autocertificazioni di cui al punto precedente; considerata la necessità di procedere ai controlli e alle verifiche di cui ai punti precedenti; 1 DISPONE 1. Vengono emanate le seguenti “Linee Guida sull’adozione di controlli sulle autocertificazioni ISEEU relative all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente presentate dagli studenti dell’Università degli Studi di Siena per ottenere la riduzione dei contributi universitari, o per accedere alle diverse forme di beneficio, quali collaborazioni a tempo parziale, borse di studio, riconoscimenti di merito universitario o premi di laurea”. Linee Guida sull’adozione di controlli sulle autocertificazioni ISEEU relative all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente presentate dagli studenti dell’Università degli Studi di Siena per ottenere la riduzione dei contributi universitari, o per accedere alle diverse forme di beneficio, quali collaborazioni a tempo parziale, borse di studio, riconoscimenti di merito universitario o premi di laurea Previsioni normative in tema di diritto allo studio universitario L’Università degli Studi di Siena in molti casi eroga servizi e interventi correlandoli alle condizioni economiche degli studenti (fasce di contribuzione ridotta, collaborazioni a tempo parziale, etc.). In tali contesti gli studenti presentano domanda autocertificando la propria situazione economica. La valutazione delle condizioni economiche avviene utilizzando l’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), introdotto dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni; l’ISEE viene rilevato con le specificazioni di cui alla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario. La disciplina normativa in materia di ISEE è stata significativamente revisionata con l’emanazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, n. 159, con il quale il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. Modalità di controllo delle autocertificazioni L’Università di Siena intende procedere con il controllo a campione delle autocertificazioni, previsto peraltro dalla normativa vigente, nella convinzione che tale attività di controllo contribuisca in misura significativa ad assicurare che i benefici vadano effettivamente a chi ne ha diritto; dunque, non solo l’assolvimento di un adempimento normativo, ma anche la risposta ad un “obbligo sociale”, rafforzato dalla costatazione dell’esiguità delle risorse disponibili, soprattutto in relazione alla particolare congiuntura economica attuale. L’Università di Siena intende perciò provvedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie e avvalendosi della normativa vigente. Il controllo viene effettuato su nominativi selezionati in base ad un campione casuale, estratto tramite un algoritmo implementato nel sistema gestionale delle carriere degli studenti Esse3 che l’Università di Siena utilizza, - con un filtro impostato relativo a coloro che hanno caricato in carriera un esonero in quanto vincitori/idonei alla borsa di studio regionale. Infatti in tal caso gli studenti in parola sono già sottoposti al medesimo controllo da parte di ARDSU Toscana. Analogo filtro viene impostato per gli studenti disabili con percentuale pari o superiore al 66% in quanto tali studenti, esonerati per legge dal 2 pagamento della contribuzione universitaria, consegnano idonea e completa documentazione che testimonia il loro status presso l’Ufficio accoglienza disabili e disturbi DSA. La documentazione degli studenti in parola è sottoposta a controlli da parte del predetto ufficio. Si procede al controllo, indipendentemente dall’estrazione casuale, anche qualora si evidenziasse un fondato dubbio circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. In particolare, occorrerà verificare quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e, comunque, rese in modo tale da non consentire all’Amministrazione adeguata e completa valutazione delle dichiarazioni presentate. Per ogni anno accademico vengono selezionati nominativi di studenti pari ad una percentuale minima del 5% del numero complessivo delle autocertificazioni rese dai soggetti richiedenti benefici. Alla fase di estrazione dei nominativi degli studenti da sottoporre a controlli, eseguita alla presenza di tre funzionari dell’Area servizi allo studente che redigono il verbale relativo alle operazioni contenente anche l’elenco dei nominativi selezionati, sono invitati a presenziare il Presidente del Consiglio studentesco ed i Rappresentanti degli Studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena. Acquisito l’elenco dei nominativi, i competenti uffici dell’Università di Siena contattano gli studenti interessati ai controlli per richiedere di esibire la documentazione necessaria. Oltre a richiedere agli studenti interessati al controllo tutte le informazioni che saranno ritenute necessarie, l’Università di Siena può svolgere tutte le opportune indagini presso organi e amministrazioni competenti, avvalendosi anche dell'Anagrafe Tributaria e chiedendo informazioni all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici Catastali e alla Polizia Tributaria. Sanzioni Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè delle norme penali per i fatti costituenti reato.” Descrizione della procedura da adottare Il procedimento del controllo segue le seguenti fasi: 1) l’Ufficio competente provvede a comunicare con lettera raccomandata A/R allo studente sorteggiato che la sua dichiarazione sostituiva è sottoposta a controllo nell’ambito dei criteri delle presenti Linee guida e chiede la consegna della copia della dichiarazione medesima. Sono indicati i termini procedurali, le motivazioni per le quali la dichiarazione viene sottoposta a controllo, il Responsabile del Procedimento, l’ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti previsti dal procedimento. 2) l’Ufficio competente provvede ad attivare i controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e il confronto dei dati reddituali e patrimoniali innanzitutto attraverso l’incrocio con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, dell’INPS ed eventualmente tramite l’attività ispettiva 3 della Guardia di Finanza. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il Responsabile del Servizio adotterà ogni misura utile a sospendere, revocare, recuperare i benefici concessi e tutto quanto è previsto dalle norme vigenti, dai Regolamenti e dal Manifesto annuale degli studi. Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori e/o imprecisioni, ecc., che non costituiscono falsità (dati anagrafici con cifre di nascita invertite o con l’indicazione dell’anno in corso invece dell’anno di nascita, la non incidenza effettiva sul procedimento in corso, ecc…), i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del Procedimento ad integrare o a rettificare le dichiarazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. Viene garantito allo studente interessato il diritto al contraddittorio: lo studente in fattispecie può far pervenire eventuali osservazioni scritte, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità rilevate. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 3) il procedimento di controllo viene concluso con provvedimento del Responsabile del Procedimento costituente provvedimento definitivo. Di detto provvedimento viene data comunicazione allo studente. Il Responsabile del Procedimento deve comunicare all’INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza. L’Ufficio competente, come organo ricevente, nonché il Responsabile del Procedimento assicura la riservatezza dei dati di cui viene in possesso ai sensi della normativa vigente. Il procedimento di controllo delle autocertificazioni ISEE si conclude entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data della lettera raccomandata A/R di cui al punto a). 2. I criteri di estrazione del campione sono i seguenti: a) La funzione dell’estrazione del campione è applicata su tutti le dichiarazioni ISEE presentate; b) la funzione dell’estrazione del campione è applicata su tutti i dichiaranti eccetto quelli che sono risultati vincitori della borsa DSU o che hanno dichiarato più di 100mila euro ; c) estrazione del campione: 5% dei dichiaranti ISEE. Siena, data della firma digitale Il Direttore generale vicario Giovanni Colucci Firmato digitalmente da GIOVANNI COLUCCI C = IT Visto Il Responsabile del procedimento Marina Chilin Firmato digitalmente da MARINA CHILIN CN = CHILIN MARINA O = NON PRESENTE C = IT 4