Statuto Sociale Cogart CNA Piemonte
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Statuto Sociale Cogart CNA Piemonte
Statuto Sociale Cogart CNA Piemonte TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA’ ARTICOLO 1 Promossa dalla CNA Piemonte è costituita una società cooperativa per azioni denominata: "COGART CNA COOPERATIVA DI GARANZIA E CONSULENZA FINANZIARIA ALLE IMPRESE" siglabile: "COGART CNA PIEMONTE s.c.p.a. ARTICOLO 2 La Cooperativa ha sede nel Comune di Torino. La Cooperativa consta, oltre che della sede in Torino, anche di Filiali su tutto il territorio Regionale. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali, uffici ed altre unità operative purché site nella Regione Piemonte e nelle Regioni confinanti. La società ha durata sino al 31/12/2050 (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera assembleare. In deroga all’art. 2437, comma 2, lett. a), Cod. Civ., l’eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci. ARTICOLO 3 La Cooperativa, che ha la finalità di agevolare l’accesso al credito alle imprese socie secondo il principio della mutualità prevalente al fine di stimolarne lo sviluppo, l’ammodernamento e la trasformazione, nel quadro del potenziamento del sistema economico, è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ed è senza fini di lucro. La Cooperativa ha per oggetto, in conformità alle vigenti norme di legge, l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese socie da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di concessione di crediti, di imprese e di enti parabancari. Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Cooperativa potrà svolgere le attività connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle disposizioni vigenti alla attività esercitata in misura prevalente, esercitando tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, ed in particolare potrà svolgere l’attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. La Cooperativa potrà, inoltre, esercitare le ulteriori attività riservate agli altri Intermediari Finanziari iscritti all’Albo ex. art. 106 TUB entro il limite fissato dalle vigenti disposizioni. La Cooperativa potrà effettuare operazioni immobiliari esclusivamente in coerenza con quanto previsto dal D.M 53/2015 Art. 5 comma 3) lettera a e successive modifiche ed integrazioni. La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. ARTICOLO 4 La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale infruttiferi, senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti con il sistema bancario, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, con obbligo di restituzione a carico della società, saranno eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge affinché non vengano considerati come attività di raccolta del risparmio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. TITOLO II – SOCI CAPO I SOCI, RESPONSABILITA’, REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE ARTICOLO 5 Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l’attività delle società cooperative. ARTICOLO 6 Possono far parte della cooperativa le imprese iscritte all’albo previsto dalla legge 443/85 e successive modifiche ed integrazioni. Possono, inoltre, essere soci della cooperativa le altre micro, piccole e medie imprese – di cui al comma n. 8 dell’art 13 del D.L. 30/09/2003 n 269 - come definite dalla disciplina comunitaria. Ai sensi ed alle condizioni del comma n 9 dell’art 13 del D.L. 30/09/2003 n 269, alla cooperativa possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie. L’attività prevalente dovrà essere esercitata nei confronti di soci aventi sede e/o svolgenti la propria attività nella Regione Piemonte e regioni confinanti. I soggetti che non possono essere ammessi alla cooperativa in qualità di soci, possono sostenere l’attività attraverso contributi. Non possono essere in ogni caso soci quanti esercitano un’attività concorrente a quelle della Cooperativa. ARTICOLO 7 L’ammissione dei soci è informata al principio della porta aperta ed è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati, ai quali deve essere comunicata l’ammissione ai sensi dell’art. 2528, Cod. Civ., ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. I soci sono obbligati: - qualora previsto dal Consiglio di Amministrazione, al versamento di una tassa di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altri contributi, nelle misure e nei modi determinati dal medesimo; - alla sottoscrizione di almeno dieci azioni, il cui valore nominale è pari a € 5,16= (euro cinque/16) ed al versamento del relativo conferimento. Nessun socio può essere titolare di tante azioni il cui valore nominale superi il due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite potranno essere rimborsate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’art. 2545 ter del codice civile. L’ammissione diventa operativa e deve essere annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni, deve motivare il rigetto della istanza di ammissione e darne comunicazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, al momento della prestazione di garanzia, nel rispetto dei criteri fissati da specifico regolamento, di richiedere al socio la sottoscrizione ed il versamento di un numero di azioni aggiuntive e/o di un deposito cauzionale tale per cui vi sia proporzione tra l’importo versato e la garanzia richiesta dallo stesso alla Cooperativa. In ogni caso le azioni acquisite dal socio a qualsiasi titolo sono infruttifere. CAPO II MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI ARTICOLO 8 La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte; essa deve essere annotata, a cura degli Amministratori, nel libro dei soci. ARTICOLO 9 Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali: 1) nei casi previsti dalla legge, qualora non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti: a) le modificazioni sostanziali e significative dell’oggetto sociale; b) la trasformazione della Società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la revoca dell’eventuale stato di liquidazione; e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; h) la proroga del termine. 2) nel caso in cui risultino regolarmente estinti tutti i finanziamenti garantiti dalla Cooperativa. Non costituisce causa di recesso la fattispecie di cui all’art. 2437, secondo comma, lettera b). In relazione alle clausole di recesso diverse da quelle inderogabili di cui al punto 1, il Consiglio di Amministrazione assume le proprie determinazioni in ordine ad un’eventuale limitazione o differimento, anche totale, per un periodo illimitato, del rimborso, valutando, in particolare: a) la complessiva situazione prudenziale finanziaria, di liquidità e di solvibilità del Confidi; b) l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di primo e di secondo pilastro, fermo restando la necessità di effettuare una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia relativamente alla riduzione dei fondi propri. La dichiarazione di recesso deve essere in ogni caso motivata e deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione, al socio. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell’articolo 2532 del Codice Civile, avverso il diniego comunicatogli dal Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Non costituisce causa di recesso la fattispecie di cui all’art. 2437, secondo comma, lettera b). ARTICOLO 10 L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; c) che, ai sensi dell’art. 2043 del C.C., cagiona alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; d) che sia dichiarato inabilitato o interdetto, ovvero subisca condanna per reato pronunziata da sentenza passata in giudicato; e) a carico del quale sia stata avviata la procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; f) che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa. In tale fattispecie gli amministratori hanno facoltà di procedere all’annullamento delle azioni sottoscritte dal socio insolvente fino a concorrenza di quanto garantito dalla Cooperativa e dei danni subiti e, in ogni caso, a garanzia dell’azione di regresso di cui all’art. 1953 cod. civ.; g) che trasferisca la sede o l’attività della propria impresa fuori dall’ambito territoriale operativo della Cooperativa; h) che sia privo dei requisiti previsti per l’ammissione alla Cooperativa di cui all’art. 6 del presente statuto, ovvero li perda successivamente; i) che si renda responsabile di qualsiasi altra grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno o dal rapporto mutualistico; l) e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi. Nella fattispecie di cui alle lettere G e H del presente articolo, continueranno ad operare fino alla loro regolare estinzione le garanzie prestate. ARTICOLO 11 Le deliberazioni in materia di esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari a cura degli Amministratori entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell’articolo 2533 del Codice Civile. ARTICOLO 12 I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto hanno il diritto al rimborso delle partecipazioni sociali, ai sensi dell’art. 2535 c.c. entro il limite del valore nominale versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite quali risultanti dai bilanci precedenti e/o da quello di esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. La liquidazione delle azioni avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all’importo effettivamente versato, calcolato secondo quanto previsto al comma 1, anche previa compensazione delle somme dovute dal socio, e secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 9. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall’approvazione del precitato bilancio in caso di recesso ed esclusione ed entro sessanta giorni in caso di morte. Nel caso di perdita della qualità di socio, le azioni e/o il deposito cauzionale di cui non sia stata richiesta la restituzione entro cinque anni dalla cessazione a qualsiasi titolo potranno essere destinate alla riserva di cui al successivo articolo 14 lettera c). ARTICOLO 13 I soci che hanno ottenuto garanzie dalla Cooperativa hanno diritto di ottenere la restituzione della frazione del deposito cauzionale versato corrispondente ai finanziamenti regolarmente estinti. A tal fine, i soci devono indirizzare apposita domanda alla Cooperativa, che provvederà al rimborso entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta. I soci non possono chiedere alcun altro rimborso prima di aver adempiuto a tutti gli impegni. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, è responsabile per l’esecuzione dei conferimenti non versati, ai sensi dell’articolo 2536 del Codice Civile, fino al termine di un anno dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio. TITOLO III – PATRIMONIO CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ARTICOLO 14 Il patrimonio della Società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale di euro 5,16 (cinque/16). In nessun caso il capitale sociale potrà essere di importo inferiore a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge. b) dalla riserva legale; c) dalla riserva nella quale confluiranno anche le partecipazioni sociali e/o depositi cauzionali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed eredi dei soci defunti; d) da fondi formati da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da parte di Enti Pubblici o Privati, e da una parte degli utili; e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri; f) da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatta a favore della società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. g) dalle risorse proprie, da imputare al capitale sociale, costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite al patrimonio di vigilanza senza vincoli di destinazione. La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, Cod. Civ. In tal caso, l’assemblea può autorizzare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci. In nessun caso il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all’importo minimo stabilito dalle vigenti norme di legge dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione, ivi compresi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate. Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme provenienti: 1) dai versamenti fatti dai soci a titolo di tassa di ammissione, di diritti di segreteria/costi istruttoria o di contributi; 2) dai proventi per l’attività prevalente, connessa e strumentale, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale alle linee di credito ottenute e al servizio erogato; 3) dai redditi patrimoniali della Cooperativa; 4) dai contributi appositamente erogati in conto esercizio dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da qualsiasi ente pubblico e privato, dai soci e da privati. CAPO II ARTICOLO 15 I conferimenti relativi alle azioni sottoscritte dovranno essere versati all’atto della sottoscrizione, secondo modalità e termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della Società Cooperativa e resi noti in conformità del principio della porta aperta. ARTICOLO 16 Le azioni sono nominative e non sono divisibili. In caso di comproprietà trova applicazione l’art. 2347, cod. civ. Ai sensi dell’art. 2346, comma uno, cod. civ., è esclusa l’emissione di titoli azionari. La qualità di socio è provata dall’iscrizione nell’apposito libro. Le azioni non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura La Cooperativa non può fare anticipazioni sulle azioni versate Le azioni possono essere cedute per atto tra vivi con effetto verso la Cooperativa secondo le modalità previste dall’art. 2530, cod. civ., esclusivamente a favore di soggetti che: a) che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 6; b) che presentino condizioni di affidabilità patrimoniale compatibili con la policy sul credito deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di decesso del socio, le azioni possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa soltanto a favore dell’avente causa che presenti i requisiti per l’ammissione a socio. In caso di più aventi causa, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali. ARTICOLO 17 Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima, proporzionali alla partecipazione sottoscritta e versata da ciascun socio. Tuttavia, nell’esercizio della funzione deliberativa, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione, dovrà tenersi conto: 1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell’impresa richiedente, e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa, nonché delle capacità imprenditoriali del titolare; 2) della durata e forma tecnica dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre; 3) dell’esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e per le richieste in corso di istruzione. Resta salvo il fatto che in caso di diniego di concessione della garanzia, non sussiste obbligo in capo alla Cooperativa di motivare l’eventuale rifiuto. ARTICOLO 18 La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito, con altri enti e società, per la concessione ai propri soci di crediti, finanziamenti o quant’altro soddisfi i bisogni finanziari delle imprese socie e per i quali essa possa rilasciare prestazioni di garanzia. ARTICOLO 19 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all’atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria e/o una quota di attivazione di garanzia/diritto di istruttoria a copertura delle spese necessarie. Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al versamento di un numero di azioni rapportato alla garanzia ottenuta ed al pagamento di una commissione anch’essa rapportata all’importo ed alla durata della garanzia ottenuta, nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 20 - Sono organi della società: L’Assemblea Generale dei Soci; le Assemblee separate locali; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio Sindacale; Tutti gli esponenti aziendali, in relazione al rispettivo ruolo, dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa di vigilanza applicata agli Intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB. CAPO II - ASSEMBLEE ARTICOLO 21 La società svolge la propria attività in più aree. Le assemblee possono essere generali e separate. L'Assemblea generale è costituita dai soci delegati dalle assemblee separate locali. Le assemblee separate locali sono formate dai soci iscritti nei Territori di competenza delle varie Filiali. L’Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa è convocata: a) su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno; b) quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci. In tal caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le Assemblee Separate Locali: - sono convocate nelle diverse zone mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza ed essere inviato o recapitato entro 8 (otto) giorni prima della data dell’adunanza ai Soci; - devono tutte presentare lo stesso ordine del giorno; - devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quelle obbligatorie come sopra stabilite, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza dei soci. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo fissati per le assemblee separate e per quella generale, sia in prima che in seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Qualora i soci iscritti nell’area territoriale superino il numero di 1.000 (mille) la convocazione può essere effettuata tramite la sua pubblicazione su un quotidiano avente ampia diffusione nel territorio. L’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nella sede sociale o altrove purché in Italia. Le assemblee separate locali sono convocate nelle sedi sociali o altrove purché nelle aree territoriali dei comuni sedi delle Filiali. ARTICOLO 22 Le Assemblee Separate Locali sono presiedute da un membro del Consiglio di Amministrazione o da un altro soggetto appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. Nelle Assemblee Separate e generali hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco e non dipendente della società. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Hanno diritto di voto nelle assemblee separate i soci iscritti aventi sede o che svolgono l’attività nelle relative aree. Nelle Assemblee Separate Locali i verbali, sottoscritti dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale. Le Assemblee Separate Locali deliberano sugli argomenti all’ordine del giorno che formeranno oggetto dell'Assemblea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assemblea generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devono essere soci e rappresentano i soci votanti delle assemblee separate. I delegati sono nominati in ragione di un delegato ogni 15 (quindici) soci o sua frazione. Il computo dei voti nell'assemblea generale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai soci delegati delle assemblee separate. I delegati saranno portatori, nell’Assemblea Generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all’Assemblea Separata. Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato. Nella nomina dei delegati, devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall’Assemblea Separata nella misura di un delegato ogni 15 voti o sua frazione espressi dalle minoranze. L’Assemblea separata locale elegge inoltre un numero di delegati supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi. I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Locali. ARTICOLO 23 Le assemblee separate locali, in prima convocazione, sia ordinarie che straordinarie sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi sede nelle rispettive aree territoriali, così come definite dal regolamento interno, aventi diritto al voto e deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione le Assemblee separate locali, sia ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi sede nelle rispettive aree territoriali, così come definite dal regolamento interno, aventi diritto al voto e deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. ARTICOLO 24 In prima convocazione l’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. In seconda convocazione l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno hanno luogo per alzata di mano. In caso di parità di voti la proposta in votazione s’intende respinta. Per l’elezione alle cariche sociali, a parità di voti viene eletto il più anziano in età. ARTICOLO 25 L’Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L’Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Verbalizzante. Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio mentre la verbalizzazione a mezzo di Notaio non è necessaria per le assemblee separate. ARTICOLO 26 L’Assemblea Generale ordinaria, per l’approvazione del bilancio, ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Essa è costituita dai delegati delle assemblee separate. ARTICOLO 27 L’Assemblea Ordinaria: a) approva il bilancio; b) determina l’ammontare degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci; c) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 28; d) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione; e) nomina i componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; f) determina il compenso da corrispondersi ai componenti il Collegio Sindacale, nonché l’eventuale compenso e/o rimborso spese e/o gettone di presenza da corrispondersi ai componenti il Consiglio di Amministrazione; g) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale; h) delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità; i) approva e modifica il Regolamento Interno; l) delibera su gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria delibera: a) sulle modificazioni dello Statuto; b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa; c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 28 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea generale in maggioranza tra i soci cooperatori, di cui due terzi, titolari di imprese. Fa parte del Consiglio di Amministrazione un membro designato dalla CNA Piemonte ed eletti dall’Assemblea generale. I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione salvo che l’assemblea disponga diversamente all'atto della nomina. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. Il Consiglio elegge fra i propri membri, nell’ambito degli imprenditori soci eletti dall’Assemblea Generale, il Presidente e il Vice Presidente, che sono rieleggibili. Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, stabilendone le specifiche funzioni e competenze. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e in ogni caso ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di fax, telegramma, posta elettronica o lettera consegnata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Nelle adunanze, che sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado o il coniuge. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate: a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno; c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo. ARTICOLO 29 La gestione della società spetta agli amministratori, i quali compiono tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale, ferma restando la specifica autorizzazione Assembleare nei casi previsti dalla legge. Spettano in particolare al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti: - curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; - nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente; - definire organigramma e funzionigramma approvando, su proposta della Direzione Generale, la struttura organizzativa della società, nominando i responsabili delle funzioni e delle principali articolazioni, determinandone il livello di autonomia; - determinare il sistema interno delle deleghe e i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate; - deliberare sulla costituzione di patrimoni dedicati; - sovraintendere all’attività di controllo del rischio e controllo delle procedure, definendo la politica degli impieghi e gli obiettivi economici; - redigere il bilancio e le relative relazioni di gestione; - deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; - conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti; - assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni. - nominare il Direttore Generale determinandone le facoltà, i poteri ed il trattamento giuridico ed economico oltreché le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico; - approvare il regolamento interno generale per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, sottoponendolo successivamente alla approvazione dell’Assemblea dei soci alla sua prima adunanza; - provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili; - approvare eventuali regolamenti interni specifici; ARTICOLO 30 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, nel rispetto dei criteri di composizione previsti dall’articolo 28, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza di quelli in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. CAPO IV - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 31 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno coordinandone i lavori. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza della Cooperativa attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito. CAPO V - LA DIREZIONE GENERALE ARTICOLO 32 La direzione della società è costituita dal Direttore Generale. La Direzione partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Direttore Generale: - attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per la gestione della società e in particolare garantisce un’efficace gestione dell’operatività aziendale e dei rischi a cui la società si espone; - provvede periodicamente alla verifica dell’adeguatezza dell’organico e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa; - costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei riguardi dello stesso, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro. CAPO VI - COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 33 Il Collegio Sindacale è costituito da numero 3 (tre) componenti effettivi e da numero 2 (due) componenti supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti il collegio Sindacale, subentrano in ordine di età i membri supplenti, i quali restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata con urgenza l’assemblea perché provveda all’integrazione. Non possono essere eletti alla carica di componente del Collegio Sindacale e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) i componenti il Consiglio di Amministrazione; c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; d) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. ARTICOLO 34 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale spetta la valutazione circa l’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo interno, coordinando le proprie funzioni con le strutture organizzative interne deputate al medesimo controllo, allo scopo di approfondire il grado di conoscenza sull’andamento della gestione aziendale. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il collegio Sindacale, nell’ambito della relazione prevista dall’articolo 2429 del codice civile illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. ARTICOLO 35 Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta giorni, nonché: a) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno; b) quando ne sia fatta richiesta da uno dei componenti effettivi; la convocazione è fatta a mezzo di lettera, telegramma, fax, o posta elettronica con comunicazione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti a mezzo di telefono o lettera consegnata a mano, in modo che i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Il Collegio si riunisce nel luogo designato nell’avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Sindaci in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell’apposito libro sociale. Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. ARTICOLO 36 Il controllo contabile sulla società è esercitato, a norma dell’art. 2409 bis, ultimo comma, del Codice Civile, dal Collegio Sindacale. Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE CAPO I - L’ESERCIZIO SOCIALE ARTICOLO 37 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto specificamente previsto dall’articolo 2428 Cod. Civ. dovranno essere specificatamente indicati: - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, ai sensi dell’art. 2 della legge 31/01/1992 n 59, nonché dell’art. 2545 Cod. Civ.; - le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi Soci, ai sensi dell’art. 2528, comma quinto, Cod. Civ. ARTICOLO 38 In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine di lucro speculativo, ed in conformità all’art. 2514 del codice civile, nonché alle altre vigenti norme di legge, alla Cooperativa è fatto divieto di distribuire ai Soci utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma. Se prevista per obbligo di legge una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall’Assemblea attribuiti nella misura: - del trenta per cento alla riserva legale - del restante settanta per cento alle riserve di cui all’articolo 14 comma 1 lettera c. E’ in ogni caso vietata, in conformità all’articolo n 2514 , comma 1 lettera b, cod.civ. nonché alle altre vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai Soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento della Cooperativa. Le perdite di esercizio sono coperte secondo le disposizioni vigenti in materia di società Cooperative e Confidi. TITOLO VI – REQUISITI MUTUALISTICI ARTICOLO 39 Come espressamente previsto dall’articolo 3 comma primo del presente Statuto Sociale, la Cooperativa è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha alcun fine di lucro, in conformità all’articolo 2514 del Codice Civile. TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 40 L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno più liquidatori ai sensi di legge, scegliendoli preferibilmente tra i Soci. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO DELLA LIQUIDAZIONE ARTICOLO 41 In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, dedotte le azioni sociali versate, a favore del Fondo di Garanzia Interconsortile a cui la Cooperativa aderisce o, in mancanza, ai Fondi di Garanzia di cui alle vigenti norme di legge. I liquidatori dovranno in ogni caso notificare alla Giunta Regionale i motivi e le cause dello scioglimento della Società. La clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE REGOLAMENTO INTERNO GENERALE ARTICOLO 42 Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno generale da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea Ordinaria dei soci. L’ARBITRO ARTICOLO 43 Qualsiasi controversia in dipendenza dei rapporti sociali e dell’applicazione od esecuzione del presente Statuto che potesse insorgere fra la Società, i Soci, gli Amministratori od i liquidatori, ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell’autorità giudiziaria, sarà deferita ad un Arbitro Unico. L’Arbitro è nominato dal Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su istanza della parte più diligente con esclusione dei componenti degli Organi Sociali della Cooperativa e loro parenti ed affini entro il quarto grado. L’Arbitro deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia. L’Arbitro decide in conformità al disposto dell’art. 36 D. Lgs. 17/01/2003 n 5. La decisione dell’Arbitro deve essere emessa per iscritto e comunicata alle Parti, non oltre trenta giorni dalla data del ricorso. ARTICOLO 44 Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.