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[doc. web n. 1112169] Provvedimento del 18 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Pierro nei confronti di Vodafone Omnitel N.V.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, titolare di un'utenza telefonica mobile attivata da Vodafone Omnitel N.V., afferma di non aver ricevuto riscontro dalla società ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l'invio alla propria utenza telefonica di alcuni "messaggi di promozione a servizi roaming" in occasione di un viaggio in un paese non appartenente all'Unione europea, nonché l'invio di "un sms di natura informativo/promozionale", si era opposto "all'invio di materiale pubblicitario, promozionale e informativo, in forma di sms e di mms", opposizione peraltro già manifestata precedentemente e, apparentemente, accolta dalla società resistente (a seguito di un precedente ricorso proposto dinanzi a questa Autorità). Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, l'interessato ha ribadito la propria opposizione ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 5 luglio 2004, sostenendo che: • Vodafone aveva già aderito all'opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e promozionali manifestata; al ricorrente, a seguito di tale opposizione, sono stati inviati dalla società solo messaggi aventi ad oggetto modifiche nelle condizioni tariffarie che "possono essere inviati alla clientela a prescindere dalla manifestazione del consenso"; • "tutti i messaggi che vengono inviati quando il cliente si trova in un paese straniero sono messaggi di servizio e non pubblicitari in quanto lo informano sulle modalità di utilizzo di determinati servizi (…). Lo informano, inoltre, della possibilità di scegliere un operatore straniero, partner di Vodafone, il quale può garantire modalità di richiesta dei servizi identiche a quelle utilizzate nel paese di origine (…)", ovvero "della possibilità di usufruire di condizioni economiche migliorative per l'utilizzo dei servizi di dati". Con nota del 9 luglio 2004, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, con particolare riferimento alla pretesa natura non pubblicitaria dei messaggi ricevuti. Con ulteriori comunicazioni anticipate via fax il 16 luglio e il 7 settembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente, riconoscendo il carattere pubblicitario di due messaggi ricevuti dal ricorrente durante il suo soggiorno in Egitto (relativi, tra l'altro, a servizi quali una guida turistica o un interprete), ha dichiarato che: • tali messaggi "sono stati inviati dall'operatore egiziano, Vodafone Egypt, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, essendo stati inviati in territorio egiziano"; • pur non essendo in alcun modo responsabile dell'invio di tali messaggi, la società, non avendoli autorizzati, ha "invitato l'operatore egiziano ad interrompere immediatamente la trasmissione degli sms in contestazione"; • l'operatore egiziano ha confermato di aver interrotto tale invio. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali a scopo promozionale e pubblicitario, effettuato durante un soggiorno all'estero del ricorrente, in relazione ad un'utenza telefonica mobile di cui lo stesso è titolare. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Il titolare del trattamento ha fornito, nel corso del procedimento, un riscontro adeguato alle richieste dell'interessato, confermando (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver inibito l'invio di materiale pubblicitario a mezzo di messaggi sms e mms. In relazione alla ricezione di messaggi a contenuto pubblicitario durante un soggiorno all'estero dell'interessato, la società ha poi asserito di non essere titolare del trattamento dei dati in questione, effettuato dall'operatore telefonico egiziano Vodafone Egypt che, dietro sollecitazione della medesima resistente, ha comunicato di aver interrotto l'invio di tali messaggi. Questa Autorità si riserva di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice, al fine di verificare la liceità del trattamento dei dati effettuato dalla resistente con specifico riguardo ai rapporti con operatori esteri facenti parte del medesimo gruppo societario. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Vodafone Omintel N.V., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Vodafone Omintel N.V., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 18 ottobre 2004 IL PRESIDENTE Rodotà IL RELATORE Santaniello IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli
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VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.