1. La quantità minima di burro o di crema di cui giorno successivo a
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1. La quantità minima di burro o di crema di cui giorno successivo a
N. L 184/ 19 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 . 7 . 68 Articolo 14 1 . La quantità minima di burro o di crema di cui all'articolo 9, paragrafo 1 , lettera e) del regolamento (CEE) n. 985/68 è fissata a 1.000 kg per partita. 2. Le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1 , lettera f), del regolamento ( CEE) n. 985/68 per il controllo delle partite sotto contratto formano og getto di un capitolato d'oneri. 3 . Fino alla data di applicazione delle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 27 del regolamento ( CEE) n. 804/68 e in deroga alle disposizioni dell'ar ticolo 37, paragrafo 3 , dello stesso regolamento, il capitolato d'oneri prevede, per quanto riguarda il burro, che le iscrizioni sull'imballaggio devono recare almeno le indicazioni di cui all'articolo 5, para grafo 3 , del regolamento n. 192/64/CEE. numero di giorni viene calcolato a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata all'am masso fino al giorno dell'uscita. Tuttavia, l'im porto massimo da prendere in considerazione è fissato a 94,50 unità di conto per tonnellata. c) 55 unità di conto per il deprezzamento qualita tivo, purché la durata d'ammasso sia almeno di 4 mesi. Articolo 16 L'aiuto all'ammasso privato può essere accordato soltanto per la crema pastorizzata prodotta diretta mente con latte. Per il calcolo dell'aiuto, le quantità di crema sono convertite in « equivalenti di burro » moltiplicando per 1,25 la quantità di materia grassa contenuta nella crema. Articolo 17 Per la campagna lattiera 1968/1969, il periodo d'am masso termina il 30 settembre 1968 . Il periodo di Articolo 15 uscita dall'ammasso inizia il 1° novembre 1968 e L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è stabilito come segue per tonnellata di burro o di equivalente di burro : termina il 31 maggio 1969. a) 8 unità di conto per le spese fisse, 1968 . b) 0,525 unità di conto per giorno d'ammasso, per le spese connesse alla durata dell'ammasso. H Esso è applicabile fino al termine della campagna Articolo 18 Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio lattiera 1968/ 1969 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968 . Per la Commissione Il Presidente Jean REY REGOLAMENTO (CEE) >N. 1102/68 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1968 che stabilisce le norme di attuazione per la concessione di un aiuto al latte scremato, trasformato in caseina e caseinati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, dotti lattiero-caseari (*), in particolare l'articolo 11 , paragrafo 3 , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei pro considerando che il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio del 15 luglio 1968 (2) ha definito le norme 1) GU n. L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13 . (2) GU n. L. 169 del 18. 7. 1968, pag. 6. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 184/20 di base per la concessione di un aiuto al latte scre mato trasformato in caseina e caseinati ; che tali norme di base richiedono determinate disposizioni di applicazione per quanto riguarda la procedura di versamento dell'aiuto ; 29 . 7. 68 Tale domanda deve indicare : a) il nome e l'indirizzo del produttore, b) il quantitativo di caseina o di caseinati di pro duzione propria venduto e per il quale si richiede l'aiuto . considerando che, per rendere possibile un efficace controllo, è necessario imporre al produttore di ca seina e di caseinati la tenuta di registro di carico e scarico rispondente alle particolari esigenze della concessione dell'aiuto ; considerando che è opportuno prevedere che il com puto destinato all'organismo d'intervento sia ese guito ' in modo che il richiedente notifichi il quanti tativo di caseina o di caseinati da lui prodotti, che ha venduto e che verrà convertito, mediante un coef ficiente forfettario corrispondente al tasso di resa media, in latte scremato ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, 2. L'organismo di intervento può esigere informa zioni supplementari, in particolare per quanto riguar da il quantitativo di latte scremato o di caseina grezza trasformati e la qualità della caseina o dei caseinati prodotti. Articolo 4 1 . I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto se tengono una con tabilità mensile relativa alle quantità prodotte, con segnate, utilizzate e vendute per quanto concerne il burro ed i prodotti lattiero-caseari, nonché la caseina ed i caseinati . 2. Nei libri contabili relativi alle quantità devono figurare almeno i seguenti dati : a) entrate di latte e di crema ; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : b) acquisti di caseina grezza presso i caseifici ed il commercio ; Articolo 1 Ai produttori di caseina o di caseinati viene concesso un aiuto soltanto se tali prodotti sono stati fab bricati utilizzando latte scremato o caseina grezza ricavati da latte prodotto nella Comunità. c) acquisti di caseina e di caseinati ; d) data di fabbricazione e quantità prodotte di ca seina e di caseinati ; e) quantità degli altri prodotti lattiero-caseari fab bricati ; f) data di vendita e quantità di caseina e di casei Articolo 2 Ai fini del calcolo dell'aiuto si considera che la pro duzione di un chilogrammo di caseina o di caseinati richiede l'impegno di 33,75 chilogrammi di latte nati vendute, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario ; g) perdite, campioni, quantità di latte vendute e sostituite, prodotti lattiero-caseari, caseina e ca seinati . scremato . Articolo 3 I dati sono giustificati in particolare dalle bollette di consegna, dalle fatture e dai documenti d'espor 1 . L'aiuto può essere accordato soltanto sucessiva Articolo 5 tazione. mente alla vendita della caseina o dei caseinati . La domanda va inoltrata per iscritto all'organismo d'in II presente regolamento entra in vigore il 29 luglio tervento . 1968 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968 . Ter la Commissione Il Presidente Jean REY