1. La quantità minima di burro o di crema di cui giorno successivo a

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1. La quantità minima di burro o di crema di cui giorno successivo a
N. L 184/ 19
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
29 . 7 . 68
Articolo 14
1 . La quantità minima di burro o di crema di cui
all'articolo 9, paragrafo 1 , lettera e) del regolamento
(CEE) n. 985/68 è fissata a 1.000 kg per partita.
2. Le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1 ,
lettera f), del regolamento ( CEE) n. 985/68 per il
controllo delle partite sotto contratto formano og­
getto di un capitolato d'oneri.
3 . Fino alla data di applicazione delle disposizioni
adottate in virtù dell'articolo 27 del regolamento
( CEE) n. 804/68 e in deroga alle disposizioni dell'ar­
ticolo 37, paragrafo 3 , dello stesso regolamento, il
capitolato d'oneri prevede, per quanto riguarda il
burro, che le iscrizioni sull'imballaggio devono recare
almeno le indicazioni di cui all'articolo 5, para­
grafo 3 , del regolamento n. 192/64/CEE.
numero di giorni viene calcolato a partire dal
giorno successivo a quello dell'entrata all'am­
masso fino al giorno dell'uscita. Tuttavia, l'im­
porto massimo da prendere in considerazione è
fissato a 94,50 unità di conto per tonnellata.
c) 55 unità di conto per il deprezzamento qualita­
tivo, purché la durata d'ammasso sia almeno
di 4 mesi.
Articolo 16
L'aiuto all'ammasso privato può essere accordato
soltanto per la crema pastorizzata prodotta diretta­
mente con latte. Per il calcolo dell'aiuto, le quantità
di crema sono convertite in « equivalenti di burro »
moltiplicando per 1,25 la quantità di materia grassa
contenuta nella crema.
Articolo 17
Per la campagna lattiera 1968/1969, il periodo d'am­
masso termina il 30 settembre 1968 . Il periodo di
Articolo 15
uscita dall'ammasso inizia il 1° novembre 1968 e
L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è
stabilito come segue per tonnellata di burro o di
equivalente di burro :
termina il 31 maggio 1969.
a) 8 unità di conto per le spese fisse,
1968 .
b) 0,525 unità di conto per giorno d'ammasso, per
le spese connesse alla durata dell'ammasso. H
Esso è applicabile fino al termine della campagna
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio
lattiera 1968/ 1969 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968 .
Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY
REGOLAMENTO (CEE) >N. 1102/68 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1968
che stabilisce le norme di attuazione per la concessione di un aiuto al latte scremato,
trasformato in caseina e caseinati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
dotti lattiero-caseari (*), in particolare l'articolo 11 ,
paragrafo 3 ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei pro
considerando che il regolamento (CEE) n. 987/68 del
Consiglio del 15 luglio 1968 (2) ha definito le norme
1) GU n. L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13 .
(2) GU n. L. 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.
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di base per la concessione di un aiuto al latte scre­
mato trasformato in caseina e caseinati ; che tali
norme di base richiedono determinate disposizioni di
applicazione per quanto riguarda la procedura di
versamento dell'aiuto ;
29 . 7. 68
Tale domanda deve indicare :
a) il nome e l'indirizzo del produttore,
b) il quantitativo di caseina o di caseinati di pro­
duzione propria venduto e per il quale si richiede
l'aiuto .
considerando che, per rendere possibile un efficace
controllo, è necessario imporre al produttore di ca­
seina e di caseinati la tenuta di registro di carico e
scarico rispondente alle particolari esigenze della
concessione dell'aiuto ;
considerando che è opportuno prevedere che il com­
puto destinato all'organismo d'intervento sia ese­
guito ' in modo che il richiedente notifichi il quanti­
tativo di caseina o di caseinati da lui prodotti, che
ha venduto e che verrà convertito, mediante un coef­
ficiente forfettario corrispondente al tasso di resa
media, in latte scremato ;
considerando che le misure previste nel presente
regolamento sono conformi al parere del Comitato
di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
2. L'organismo di intervento può esigere informa­
zioni supplementari, in particolare per quanto riguar­
da il quantitativo di latte scremato o di caseina
grezza trasformati e la qualità della caseina o dei
caseinati prodotti.
Articolo 4
1 . I produttori di caseina o di caseinati possono
beneficiare dell'aiuto soltanto se tengono una con­
tabilità mensile relativa alle quantità prodotte, con­
segnate, utilizzate e vendute per quanto concerne il
burro ed i prodotti lattiero-caseari, nonché la caseina
ed i caseinati .
2. Nei libri contabili relativi alle quantità devono
figurare almeno i seguenti dati :
a) entrate di latte e di crema ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
b) acquisti di caseina grezza presso i caseifici ed il
commercio ;
Articolo 1
Ai produttori di caseina o di caseinati viene concesso
un aiuto soltanto se tali prodotti sono stati fab­
bricati utilizzando latte scremato o caseina grezza
ricavati da latte prodotto nella Comunità.
c) acquisti di caseina e di caseinati ;
d) data di fabbricazione e quantità prodotte di ca­
seina e di caseinati ;
e) quantità degli altri prodotti lattiero-caseari fab­
bricati ;
f) data di vendita e quantità di caseina e di casei­
Articolo 2
Ai fini del calcolo dell'aiuto si considera che la pro­
duzione di un chilogrammo di caseina o di caseinati
richiede l'impegno di 33,75 chilogrammi di latte
nati vendute, nonché il nome e l'indirizzo del
destinatario ;
g) perdite, campioni, quantità di latte vendute e
sostituite, prodotti lattiero-caseari, caseina e ca­
seinati .
scremato .
Articolo 3
I dati sono giustificati in particolare dalle bollette
di consegna, dalle fatture e dai documenti d'espor­
1 . L'aiuto può essere accordato soltanto sucessiva­
Articolo 5
tazione.
mente alla vendita della caseina o dei caseinati . La
domanda va inoltrata per iscritto all'organismo d'in­
II presente regolamento entra in vigore il 29 luglio
tervento .
1968 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968 .
Ter la Commissione
Il Presidente
Jean REY