apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.
Dott.
Dott.
Vincenzo Perozziello
Angelo Mambriani
Guido Vannicelli
Presidente
Giudice relatore
Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52692/2011 R.G. promossa da:
WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Sgarlata,
Enrico Bazzano, Mario Ortu, e Paolo Bertoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via dei Giardini n. 7, come da procura in autentica notaio in calce all’atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
MARCO BENATTI (CF. BNTMRC53L29L781Y), rappresentato e difeso dagli avv. Elena Carpani
del foro di Milano e Giuseppe Mercanti del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Milano, via Fratelli Gabba n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta;
MARCO GIRELLI (CF. GRLMRC56R17L781J), rappresentato e difeso dagli avv. Elena Carpani del
foro di Milano e Giuseppe Mercanti del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Milano, via Fratelli Gabba n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta;
MARCO TINELLI (CF. TNLMRC69M23Z110B), rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe
Palomba, Francesco Paolo Ruggeri Laderchi e Giovanni Gomez Paloma ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio in Milano, Corso Magenta n. 84, come da procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta;
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
GIORGIO DEL MARE (CF. DLMGRG48P25F205K) e STEFANO ZORZOLI (CF.
ZRZSFN59P15F205N), rappresentati e difesi dall’ avv. Marianna Elisabetta Gurrado ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Milano, via Podgora 12/A, come da procure in calce agli atti di
citazione notificati da parte attrice
FULLSIX SPA, rappresentata e difesa dall’avv. De Vita Galeone Alessandra ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Milano, Via S. Pietro In Gessate n. 2, come da procura allegata alla
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15.05.2015
CONVENUTI
ENRICO ROBBIATI
CONVENUTO CONTUMACE
E CONTRO
ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), rappresentata e difesa dall’avv.. Pintus Lorenzo ed elettivamente
domiciliata in Miano P.zza Borromeo n. 8, come da procura in calce all’atto di chiamata di terzo
notificato da Marco Tinelli in data 31.07.2012
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All’udienza del 19.05.2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli separati che si
intendono integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* Con atto di citazione ritualmente notificato la società WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN)
LLC (di seguito “WPP”), in qualità di socio di minoranza della società Fullsix S.p.A. (di seguito
“Fullsix” o “la Società” o “la Capogruppo”), conveniva in giudizio ai sensi dell’art. 2393 bis c.c. Marco
Benatti, Marco Girelli, Marco Tinelli, Carlo Francesco Jacopo Maffei Faccioli, Giorgio Del Mare,
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
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CARLO FRANCESCO JACOPO MAFFEI FACCIOLI (CF. MFFCLF60R22L781J), rappresentato
e difeso dall’avv. Vittoria Caruso ed elettivamente domiciliato presso il lo studio dell’avv. Pasquale
Picciariello in Milano, via Andrea Costa n. 33, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta;
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
Stefano Zorzoli ed Enrico Robbiati (di seguito anche solo “gli Amministratori”), quali componenti del
Consiglio di Amministrazione della Società all’epoca dei fatti contestati, e con essi la Fullsix
medesima, chiedendo l’accertamento della loro responsabilità in ordine ad una serie di atti di mala
gestio e, per l’effetto, la condanna al risarcimento del danno subito da Fullsix, quantificato in misura
Parte attrice deduceva che la gestione operata dagli amministratori convenuti, ritenuta del tutto
contraria al canone di diligenza richiesto dall’art. 2392 c.c., non solo non aveva contribuito ad arginare
le progressive difficoltà finanziarie di Fullsix, ma le aveva piuttosto fortemente incrementate,
determinando la scomparsa di tutte le attività estere del Gruppo Fullsix e generando ingenti danni per la
Società.
In particolare WPP lamentava la violazione dei doveri gestori da parte degli odierni convenuti con
riferimento ad una pluralità di operazioni:
a) Vicende relative alla controllata inglese
WPP deduceva che gli Amministratori avevano omesso di rilevare tempestivamente le ingenti perdite
della controllata Fullsix Ltd (di seguito “Fullsix UK”), tali da determinare in data 21 novembre 2007 la
sottoposizione della stessa alla procedura di Administration, nonché di offrire adeguata informativa in
ordine alle stesse. A detta dell’attrice risulterebbe infatti del tutto inspiegabile che tali rilevanti perdite
(per complessivi 3,7 milioni nel corso del 2007) siano emerse solo nel secondo semestre del 2007 e che
non siano state menzionate nella relazione semestrale del Cda di Fullsix al 30.06.2007 (doc. 22 att.).
Con riferimento a questa vicenda, pertanto, WPP contestava agli Amministratori di aver colposamente
omesso tanto di riferire sull’andamento di Fullsix UK, in violazione dell’art. 2381 comma 5 c.c.,
quanto di attivarsi prontamente per porre in essere i provvedimenti necessari ad arginare la critica
situazione della controllata, condannandola di fatto all’insolvenza o alla liquidazione con conseguente
grave pregiudizio per Fullsix, che si trovava a perdere uno dei propri asset internazionali.
b) Vicende relative alle controllate francesi
L’attrice contestava altresì l’irragionevolezza dell’operazione risalente all’ottobre del 2007 (di seguito
l’ “Operazione”) con cui la Fullsix International s.a.s. (di seguito “Fullsix International”) – società
controllata al 99,95% da Fullsix ed alla quale erano riferibili le attività operative internazionali (cfr.
doc. 3 att.) – aveva ceduto la propria attività operativa alla società interamente controllata Seven S.a.s.
(che a seguito dell’Operazione assumeva la denominazione Fullsix France s.a.s., di seguito solo
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non inferiore ad € 2.500.000,00.
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
“Fullsix France”). Allegava in particolare WPP, in relazione a detta Operazione – la quale realizzava
un allungamento della catena di controllo e determinava il trasferimento delle attività operative
internazionali ad una sub-holding - che il Collegio sindacale aveva espresso alcune critiche (doc. 14
att.). L’incomprensibilità di tale operazione, a detta di parte attrice, risultava ancor più accentuata se si
International ricorreva ad un finanziamento da parte di BNP Paribas (di seguito “BNP” o “la Banca”)
per l’importo di € 11.500.000 in quattro tranche, di cui le prime due, per l’importo complessivo di €
6.500.000,00, destinate a corrispondere il prezzo dell’opzione di vendita esercitata dai soci della
controllata portoghese Fullsix Portugal e per il rimborso del finanziamento ottenuto per un’altra
acquisizione, mentre le ulteriori due destinate a finanziare future acquisizioni (doc. 24 att.). A garanzia
del finanziamento venivano costituite in pegno le quote di Fullsix France e di Fullsix Portugal. Nel
dicembre 2007 BNP comunicava la presenza di inadempimenti alle condizioni contrattuali e nel
febbraio 2008 notificava alla Fullsix International che l’avvio della procedura di Administration della
Fullsix UK le dava diritto di richiedere l’immediato rimborso del finanziamento effettivamente erogato,
pari a € 3.200.000 (doc. 9 att.).
WPP lamentava dunque che all’esito dell’Operazione, complessivamente intesa, di riorganizzazione
degli asset francesi, il Gruppo Fullsix si era messo nelle condizioni di farsi imputare un inadempimento
tale che, da un lato, veniva ottenuto un finanziamento solo in parte modesta, dall’altro veniva
pregiudicata la disponibilità di importanti asset internazionali, che generavano il 70% del business del
Gruppo.
c) Costi ingiustificatamente sostenuti
WPP deduceva inoltre l’illegittimità di alcuni costi sostenuti dal Gruppo Fullsix nel corso del 2007 per
complessivi € 1.513.000,00 (cfr. bilancio al 31.12.2007, doc. 8 att.), ed in particolare: i) € 1.010.000,00
relativi ad una possibile IPO mai realizzata da parte della Fullsix International, che nel contempo
realizzava l’operazione di cui al punto sub b); ii) € 503.000,00 per spese consulenziali per valutazioni
richieste nell’ambito di un “progetto di valutazione degli asset internazionali” che prevedeva tra le
diverse opzioni un’eventuale cessione, anche parziale, della partecipazione nella Fullsix International,
che invece aveva richiesto il finanziamento di cui sopra sulla base di prospettive del tutto diverse e
incompatibili con la preannunciata cessione (ad esempio possibili nuove acquisizioni). Di qui l’attrice
lamentava l’assenza di giustificazione alla base di detti costi, nonché la mancanza della previa
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considerava che, nel medesimo lasso temporale in cui concedeva i propri asset a Fullsix France, Fullsix
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
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autorizzazione a sostenerli da parte del Cda di Fullsix, vizio rilevato anche dal Collegio Sindacale della
Società (doc. 14 att.).
d) Redazione del bilancio al 31.12.2007
WPP addebitava ai convenuti la violazione dei principi di corretta redazione del bilancio di esercizio e
inseriti, poiché ritenuti recuperabili, dei valori relativi alle controllate Fullsix Intenational e Fullsix
Portugal (rispettivamente € 3.370.000,00 ed € 4.826.000,00 milioni ) sulla base di valutazioni definite
dalla società di revisione Mazars & Guèrard fondate su presupposti “fortemente opinabili” (docc. 13).
Adduceva inoltre che grazie a tale artificio contabile erano state occultate perdite che, se rilevate,
avrebbero integrato le condizioni di cui all’art. 2446 c.c.
e) Mancato perfezionamento dell’aumento di capitale deliberato in data 22.11.2007
L’attrice rilevava che in data 22.11.2007 l’assemblea straordinaria Fullsix aveva deliberato un aumento
di capitale attraverso emissione di nuove azioni per un controvalore compreso tra 10 e 20 milioni di
euro, con termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni fissato al 30.06.2008 (doc. 25 att.). Lo stesso
Presidente del Cda Marco Benatti e il direttore finanziario di Fullsix avevano sottolineato l’importanza
strategica di detto aumento, deliberato a fronte della situazione finanziaria al 30.06.2007 in cui
emergeva un risultato netto negativo per circa 4 milioni. Con un comunicato datato 13.03.2008, Fullsix
precisava che la redazione del prospetto informativo relativo alla offerta in opzione agli azionisti di
azioni ordinarie di Fullsix era in fase di completamento (doc. 9 att.); tuttavia alcuna ulteriore
informazione in proposito veniva fornita e l’aumento di capitale non si concretizzava.
WPP addebitava dunque agli Amministratori l’omissione di tempestivi aggiornamenti circa l’iter che
avrebbe dovuto portare all’aumento di capitale, nonché la negligenza sottesa al fallimento di
quest’iniziativa, stante l’importanza decisiva che essa rivestiva in considerazione della situazione in cui
versava la Società. Parte attrice deduceva altresì che la mancata concretizzazione dell’aumento di
capitale aveva portato il management a reperire mezzi alternativi di finanziamento tramite la vendita di
asset strategici, risultata pregiudizievole per il Gruppo: in data 07.08.2008 l’asset costituito dalla
società Fullsix International veniva infatti asseritamente “svenduto” alla Freedom Holding s.a.s.,
società indirettamente partecipata dal convenuto Tinelli.
f) Propalazione di informazioni ingannevoli
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del Bilancio Consolidato al 31.12.2007 (doc. 8 att.), in quanto alla voce “Avviamento” erano stati
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L’attrice deduceva inoltre che in alcune occasioni gli amministratori avevano rappresentato ai soci e al
mercato un quadro ottimistico sull’andamento della Società del tutto erroneo e fuorviante, come nel
caso dell’intervista del 07.11.2007 rilasciata ad ADV Express dal Presidente del Cda Benatti e delle
dichiarazioni rese nel corso dell’assemblea degli azionisti del 22.11.2007 (doc. 25 att.). La condotta del
in considerazione del fatto che la diffusione di siffatte informazioni potrebbe tutt’ora costituire illecito
amministrativo ex art. 187 ter TUF che, se accertato da Consob, potrebbe esporre la società al
pagamento di sanzioni ex art. 187 quinquies e aveva generato un danno alla reputazione di Fullsix.
Infine WPP rilevava come, a fronte del peggioramento della situazione finanziaria di Fullsix e del
Gruppo ed anche alla luce delle perplessità manifestate in ordine ad alcune delle vicende sopra
richiamate – ed in particolare le vicende sub d) e e) -, la società di revisione Mazars & Guèrard si era
espressa nel senso di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato di Fullsix al 31.12.2007 (docc. 12 e 13 att.) e che anche il Collegio Sindacale,
nella sua relazione del 31.03.2008 (doc. 14 att.) aveva condiviso le motivazioni che avevano condotto
la società di revisione a sospendere il giudizio; evidenziava che sulla scia delle medesime osservazioni,
in data 09.04.2008 la CONSOB aveva richiesto a Fullsix un’estesa serie di chiarimenti e le aveva
imposto l’obbligo di fornire, con cadenza mensile, i dati relativi alla situazione finanziaria e
all’evoluzione del piano di ristrutturazione del debito (docc. 15 e 16 att.); deduceva che tali vicende
avevano comportato un danno reputazionale per Fullsix.
Alla luce di quanto sopra, WPP allegava che il pregiudizio derivato alla Società ascrivibile agli
Amministratori poteva quantificarsi in misura non inferiore ad € 2.500.000,00, di cui: - € 1.503.000,00
a titolo di diminuzione patrimoniale diretta per esborsi ingiustificati (di cui € 503.0000 sostenuti
direttamente, mentre € 1.010.000 indirettamente, in quanto sostenuti da Fullsix International, ma
incidenti sul bilancio consolidato); - il restante importo a titolo di danno da reputazione e da perdita
indiretta di valore della società a causa del sostanziale azzeramento delle controllate straniere (valore
quantificabile, in base alle risultanze di bilancio e con riferimento alla sola Fullsix UK, in non meno di
€ 700.000,00).
* Si costituivano i convenuti Benatti, Girelli, Tinelli, Maffei Faccioli, Del Mare, Zorzoli e Fullisix,
contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
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Benatti, secondo la prospettazione attorea, integrava una violazione del dovere di diligenza, soprattutto
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
In accoglimento dell’istanza dei convenuti Benatti, Girelli, Tinelli, Del Mare e Zorzoli, il Giudice
differiva la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di Allianz S.p.A. (di seguito
“Allianz”), la quale si costituiva in data 28.11.2012.
All’udienza di data 29.01.2013 il Giudice, controllata la regolarità della notificazione, dichiarava la
All’udienza di data 19.05.2015, cui il processo era stato rinviato senza ammissione di prove
costituende, le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione.
* Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.
In primo luogo occorre premettere brevi cenni sulla composizione del Gruppo Fullsix e sull’azione
spiegata in questa sede da WPP (in seguito: “Premessa”).
Fullsix S.p.a. è una società quotata nel mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana, a capo,
all’epoca dei fatti, di un gruppo esteso a livello internazionale nel settore del marketing relazionale e
interattivo (di seguito: “Gruppo Fullsix” o “il Gruppo”). Il controllo veniva esercitato attraverso Fullsix
International S.a.s., partecipata da Fullsix al 99,95%, che a sua volta controllava direttamente un
significativo numero di società estere, tra le quali Fullsix UK e Fullsix Portugal (cfr. doc. 3 att.).
L’odierna attrice WPP, quale socio di minoranza della Capogruppo Fullsix, ha esercitato l’azione
sociale di responsabilità ex art. 2393 bis c.c. contro coloro che rivestivano la carica di consiglieri di
amministrazione di Fullsix alla data di approvazione del bilancio relativo al 31.12.2007 (assemblea di
data 15.04.2008, doc. 8 att.), ascrivendo loro gli atti di mala gestio sopra descritti.
Tuttavia parte attrice, ai fini della ricostruzione degli addebiti mossi nei confronti dei convenuti, ha
richiamato indifferentemente fatti relativi alla Capogruppo e fatti relativi alle controllate, quasi che la
responsabilità degli amministratori della controllante si configuri tout court in caso di atti di mala
gestio posti in essere nell’ambito delle controllate.
L’oggetto del presente giudizio – che, si ribadisce, si configura come un’azione sociale di
responsabilità, promossa ex art. 2393 bis dal socio di minoranza di Fullsix contro gli amministratori
della stessa – non può che essere circoscritto all’attività di gestione posta in essere dai convenuti nella
loro qualità di amministratori di Fullsix medesima, potendosi estendere all’attività di gestione delle
controllate solo a precise condizioni.
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contumacia del convenuto Robbiati ed assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
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RG n. 52692/2011
In particolare, un profilo di responsabilità per atti dannosi compiuti dagli amministratori della
controllata avrebbe potuto essere riconosciuto in capo agli amministratori della controllante, ed
invocato ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., soltanto in presenza dei seguenti requisiti: - specifica
individuazione delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante incidenti sulla
violati da tali condotte e del loro preciso fondamento; - individuazione del danno subito dalle
controllate per effetto delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante e soprattutto
puntuale ricostruzione e specificazione degli effetti pregiudizievoli che si sono riprodotti sul patrimonio
della controllante in conseguenza del danno patito dalle controllate, posto che l’azione sociale di
responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. richiede la sussistenza di un danno diretto per la
società nell’interesse della quale si agisce; - nesso di causalità tra inadempimento, danno per la
controllata e danno per la controllante.
Orbene, nessuno di questi fattori è stato compiutamente provato né, in molti casi, neppure
minimamente allegato da WPP, la quale, al contrario: con riferimento a gran parte degli addebiti ha
contestato l’operato degli Amministratori di Fullsix estendendo tout court nei loro confronti la
responsabilità per asseriti atti di mala gestio realizzati nell’ambito di Fullsix International e Fullsix UK,
senza individuare alcuna direttiva od influenza da loro indirizzata agli organi gestori delle controllate
od ipotizzare qualche obbligo di controllo – peraltro dal titolo inespresso – rimasto inadempiuto; non
ha allegato la violazione di specifici obblighi ma ha solo del tutto genericamente richiamato il dovere di
diligenza di cui all’art. 2392 c.c.; non ha precisato in che modo i lamentati danni verificatisi
nell’ambito delle società controllate si siano in tesi riprodotti direttamente nella sfera patrimoniale di
Fullsix, né a maggior ragione ha provato il nesso di causalità tra condotta negligente, danno per le
controllate e danno per la capogruppo. A tale drammatica carenza di allegazioni si aggiunge il fatto che
l’attrice ha rivolto addebiti nei confronti dei vari convenuti in maniera del tutto indifferenziata,
muovendo le censure di cui sopra senza tenere da conto della diversa natura delle cariche rivestite e
senza pertanto specificare i precisi doveri gestori violati con riferimento a ciascuna posizione.
* Ciò posto, con riferimento alle singole vicende richiamate da parte attrice, si deve osservare quanto
segue.
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sfera delle controllate (i.e. direttive e/o attività di influenza); - puntuale indicazione dei doveri gestori
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Con riferimento al punto sub a) - vicende relative alla controllata inglese Fullsix UK - le contestazioni
attoree sono generiche e infondate.
Come già sopra detto, parte attrice in primo luogo addebita agli Amministratori l’omessa tempestiva
rilevazione delle perdite di Fullsix UK.
elemento idoneo quantomeno ad indicare che sussistesse la possibilità per i convenuti di rilevare
l’andamento negativo di Fullsix UK fin dal primo semestre 2007.
Per quel che risulta dagli atti di causa, al contrario, l’addebito è infondato, in quanto nessun ritardo
risulta imputabile ai convenuti nella rilevazione delle perdite di Fullsix UK. Invero il verbale del Cda di
Fullsix del 14 novembre 2007 riporta che solo nell’ottobre del 2007 la situazione di difficoltà della
controllata inglese è emersa chiaramente, quando si è accertato un EBITDA negativo per 1,8 milioni di
euro (doc. 19 Benatti), talché la relazione semestrale del Cda di Fullsix, datata 30 giugno 2007, non
avrebbe potuto riportare la predetta situazione. Inoltre, la stessa società di revisione Mazars & Guerard,
nella sua relazione relativa alla relazione semestrale di Fullsix, non aveva sollevato alcuna perplessità
sulla posizione della controllata inglese (doc. 6 Tinelli). Infine, anche il Collegio Sindacale di Fullsix,
nella sua relazione di data 31.03.2008, affermava che le “rilevantissime perdite di Fullsix UK Ltd sono
emerse nel secondo semestre del 2007” e che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo aveva
avviato le opportune indagini e verifiche per l’accertamento di eventuali responsabilità (doc. 14 att.).
Quanto al secondo addebito omissivo rivolto agli Amministratori (mancata adozione dei provvedimenti
necessari per risanare la situazione della controllata) difetta altresì totalmente la specificazione delle
condotte asseritamente doverose per i convenuti e delle precise regole gestorie violate, a mente del fatto
che le criticità di Fullsix UK sono addebitabili immediatamente ai suoi amministratori e non già agli
amministratori della Capogruppo, in assenza di elementi idonei a ricostruire una responsabilità in capo
agli stessi nei termini già illustrati in Premessa.
Inoltre, con riferimento ad entrambi gli addebiti, difetta totalmente il requisito del pregiudizio di
Fullsix. L’attrice, in linea con l’atteggiamento sopra descritto, da un lato ha genericamente lamentato
che gli Amministratori avrebbero “condannato la controllata inglese all’insolvenza o alla liquidazione”,
equiparando tout court la posizione degli amministratori della Capogruppo a quella degli
amministratori della controllata; dall’altro ha dedotto, anche qui del tutto genericamente, che il
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Tuttavia la prospettazione attorea sul punto è del tutto generica, in quanto WPP non ha dedotto alcun
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pregiudizio derivato da tale vicenda per Fullsix sarebbe consistito nella perdita dell’asset internazionale
costituito dal braccio operativo nel Regno Unito.
Orbene, si deve precisare che l’asset costituito dalla controllata inglese non è stato affatto “perso” da
Fullsix: invero in data 7 agosto 2008 la Società ha perfezionato la cessione a Cognetas SA– per mezzo
Tinelli e relativo Documento Informativo, doc. 4 Tinelli) - della propria partecipazione in Fullsix
International e di tutte le società operative facenti capo a questa, compresa Fullsix UK, per un
controvalore di € 25.000.000,00, incassato contestualmente al trasferimento delle quote (1), superiore al
valore al quale la medesima partecipazione era stata appostata a bilancio di Fullsix (€ 19.146.000,00,
doc. 8 att., p. 137).
Nello stesso tempo la cessionaria ha preso in carico tutte le posizioni debitorie delle società del
comparto internazionale cedute preesistenti alla Cessione stessa. Risulta pertanto di tutta evidenza che
situazione di insolvenza di Fullsix UK – in ordine alla quale, si ripete, non risultano elementi di sorta
che ne consentano l’ addebito agli amministratori della Capogruppo e comunque superata (va detto che
Fullsix UK usciva dalla procedura di Administration nel febbraio 2008 e veniva posta in liquidazione
volontaria, doc. 21 Benatti) - non ha inciso negativamente sul patrimonio di Fullsix, la quale ha al
contrario concluso un’operazione di cessione ricomprendente anche tale asset a condizioni decisamente
favorevoli, tali da consentirle di superare la propria situazione di criticità (cfr. infra punto sub e).
* Con riferimento al punto sub b) - vicende relative alle controllate francesi - le contestazioni attoree
sono, di nuovo, del tutto generiche, nonché infondate.
WPP contestava infatti l’irragionevolezza dell’Operazione descritta al punto sub b) censurandone, da
un lato, l’esito, costituito dall’allungamento della catena di controllo, dall’altro il finanziamento
richiesto e in parte ottenuto da Fullsix International, asseritamente pregiudizievole per alcuni asset del
Gruppo.
In primo luogo si deve osservare che l’intera Operazione è stata realizzata da Fullsix International, che
è altra rispetto alla società nell’interesse della quale WPP agisce e di cui gli odierni convenuti erano
amministratori. Orbene, WPP ha solo genericamente invocato un presunto principio per cui gli
(1) Oltre ad un eventuale earn-out pari ad un massimo di € 5.500.00,00 condizionato al raggiungimento di determinati livelli
di EBITDA del Gruppo Fullsix International S.a.s. negli esercizi 2008-2009.
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della new-co Freedom Holding S.a.s. (partecipata dal Tinelli) (di seguito “la Cessione”, cfr. doc. 1
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
amministratori della controllante sono responsabili per gli effetti pregiudizievoli sul patrimonio della
controllante derivanti della cattiva gestione della controllata, senza tuttavia allegare compiutamente gli
elementi che, nel caso concreto, sarebbero stati idonei a fondare una responsabilità degli amministratori
della Capogruppo, in linea con quanto già richiamato in Premessa.
S.a.s. è operazione neutra, ed in relazione alla stessa l’attrice non ha allegato alcun profilo di estraneità
alla discrezionalità gestoria, talché non risulta censurabile.
In particolare, in relazione al finanziamento, parte attrice ha unicamente richiamato un comunicato
stampa del 08.10.2007, dal quale risulta che Cda di Fullsix ha espresso un parere favorevole rispetto al
predetto finanziamento proposto da BNP a Fullsix International (doc. 24 att.).
Con riferimento alla cessione degli asset francesi da Fullsix International alla sub-holding Seven S.a.s.
(in seguito Fullsix France), solo in memoria di replica ex art. 190 c.p.c. l’attrice ha individuato in un
documento, prodotto da Tinelli con la propria comparsa di costituzione, la prova dell’esistenza di una
direttiva da parte dell’organo gestorio di Fullsix (verbale Cda del 09.08.2007, doc. 7 Tinelli). Questa
allegazione è evidentemente tardiva, in quanto dedotta solo con l’ultima memoria ex art. 190 c.p.c. a
fronte di una produzione documentale del convenuto allegata già alla comparsa di costituzione e
risposta.
Con riferimento in generale all’ Operazione, parte attrice ha altresì espresso un giudizio di
incomprensibilità e contraddittorietà.
Tale giudizio risulta tuttavia del tutto apodittico, cioè totalmente carente dell’esposizione della regola
gestoria o comunque di diligenza la cui violazione genererebbe tale conclusione. Poiché, in realtà, non
risulta una particolare contraddittorietà nell’operato di una società (Fullsix International) che da un lato
cede le attività operative ad una società sub holding facente parte del gruppo – così divenendo essa
stessa holding pura - e, dall’altro, ottiene un finanziamento per acquistare partecipazioni di altre società
del gruppo ed estinguere precedenti finanziamenti, la suddetta allegazione risulta essenziale. La sua
mancanza determina per ciò solo una valutazione di infondatezza della domanda, per questa parte.
In ogni caso si deve osservare, e ciò risulta dirimente, che difetta totalmente l’allegazione e la prova
dell’esistenza di un danno subito sia dalle controllate coinvolte sia, soprattutto, da Fullsix in
conseguenza dell’ Operazione.
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Invero l’allungamento della catena di controllo per effetto della cessione degli asset francesi a Seven
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
Invero, quanto all’allungamento della catena di controllo per effetto della cessione degli asset francesi
a Fullsix France (già Seven s.a.s.), non se ne apprezza la portata pregiudizievole, in sé, rispetto alla
società Capogruppo.
WPP, invero, si è limitata ad allegare, in proposito, che il Collegio Sindacale nella sua relazione di
riguardavano unicamente l’eventuale pregiudizio per i creditori della cedente e per i creditori della
Capogruppo (doc. 14 par. 1 att.) e non già per la cedente stessa o addirittura per Fullsix. A ciò si
aggiunga che la cessione dell’attività operativa è stata valutata positivamente dal Tribunal de
Commerce de Nanterre (ordinanza 12.07.2007, doc. 22 Benatti).
Ne deriva la totale carenza di allegazione, e a maggior ragione di prova, in punto di danno per Fullsix.
Del pari non può individuarsi, né è stato minimanete allegato da parte attrice, alcun pregiudizio
derivato alla Capogruppo per effetto del successivo ricorso al finanziamento bancario da parte di
Fullsix International per l’importo complessivo di € 11.500.00,00, con contestuale costituzione in
pegno delle quote della medesima Fullsix France (già Seven S.a.s.) e di Fullsix Portugal.
Invero, pur essendo pacifico che in data 28 febbraio 2008 BNP comunicava a Fullsix International che
non sarebbero più state erogate le ulteriori tranche del finanziamento e fissava il termine di rimborso
della somma già finanziata nel 31 maggio 2008 (doc. 25 Benatti), la stessa Banca non ha poi preteso il
pagamento dell’importo finanziato, ma si è limitata a richiedere l’invio del bilancio consolidato
corredato della relazione dei revisori, come si legge nell’informativa richiesta dalla CONSOB in data
30.05.2008 (doc. 26 Benatti). Né BNP ha escusso il pegno costituito sulle quote delle controllate, talché
detti asset non sono stati in alcun modo pregiudicati. In ogni caso l’eventuale danno per la Capogruppo
sarebbe stato solo riflesso, in quanto la società esposta ad eventuali azioni esecutive da parte della
Banca sarebbe stata la controllata francese che ha ottenuto il finanziamento, Fullsix International.
Ma soprattutto, e ciò è dirimente, le superiori osservazioni risultano comunque assorbite dal fatto che a
partire dal 07.08.2008 anche i debiti di Fullsix International relativi al finanziamento in questione sono
rientrati nelle passività cedute a Freedom Holding S.a.s. per effetto della richiamata Cessione, talché è
esclusa ogni eventuale ripercussione su Fullsix, in quanto eventuali vicende relative alle controllate
francesi non possono più coinvolgere nemmeno in via indiretta il patrimonio della holding.
Ne deriva l’infondatezza delle deduzioni attoree in merito alle vicende di cui al punto sub b).
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data 31.03.2008 aveva mosso alcune censure: tuttavia le richiamate osservazioni del Collegio
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RG n. 52692/2011
* Né un danno conseguente a tale Operazione può essere individuato nel fatto che, nel corso del
medesimo esercizio (2007), il Gruppo Fullsix abbia sostenuto i costi di cui al punto sub c) per un totale
di € 1.513.000,00 (cfr. bilancio al 31.12.2007, doc. 8 att.), ed in particolare: - € 1.010.000,00 relativi ad
una possibile operazione di IPO da parte di Fullsix International; - € 503.000,00 per spese di
Le deduzioni attoree in ordine alla natura asseritamente ingiustificata di detti costi sono infatti
infondate.
In primo luogo si deve rilevare come questi non siano stati sostenuti, per la maggior parte, da Fullsix,
bensì da Fullsix International. Invero l’intero ammontare era stato ripartito quanto ad € 415.000,00 su
Fullsix, mentre i restanti € 1.098.000,00 su Fullsix International (cfr. pag. 154 Bilancio Consolidato
Fullsix al 31.12.2007, doc. 31 Benatti) e la stessa WPP ha allegato, nel suo atto introduttivo del
giudizio, che la spesa di € 1.010.000,00 era stata sostenuta direttamente dalla controllata francese,
senza tuttavia ricondurla ad alcuna iniziativa dell’organo gestorio della Capogruppo. Ancora una volta,
dunque, si deve rilevare come l’attrice abbia del tutto sovrapposto le posizioni delle diverse società
facenti parte del Gruppo, arrivando a censurare esborsi sostenuti dalla controllata come se fossero
direttamente riconducibili tout court all’attività degli Amministratori di Fullsix.
In secondo luogo, si deve rilevare che il Collegio Sindacale non ha sollevato alcuna censura in merito
all’opportunità dei richiamati costi, bensì il solo vizio procedurale della mancanza della loro previa
autorizzazione del Cda di Fullsix (doc. 14 att. par. 2), aspetto questo totalmente estraneo alle deduzioni
attoree se non per quel che è stato osservato, del tutto tardivamente, in memoria di replica
conclusionale. Comunque è appena il caso di aggiungere che, anche ammettendo l’eventuale
inadempimento degli amministratori per avere agito senza autorizzazione, il tema della causazione del
danno rimane intatto e, con riferimento ad esso, valgono le considerazioni che si svolgono appresso.
Invero, con riferimento a detti costi, vi è assoluta carenza di prova della loro non congruità o non
inerenza all’attività sociale ed al contrario essi non risultano manifestamente irrazionali ed
ingiustificati, in quanto:
- la spesa di € 503.000,00 (di cui, si ribadisce, solo € 415.000,00 sostenuti da Fullsix) è stata sostenuta
per consulenze nell’ambito del progetto di valorizzazione del comparto estero e può ritenersi del tutto
congrua se si considera che nel 2008 gli asset internazionali sono stati ceduti ad un prezzo di 25 milioni
di euro (cfr. la “Cessione” a Freedom Holding S.a.s.);
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consulenza nell’ambito di un progetto di valorizzazione degli asset internazionali.
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
- la spesa di € 1.010.000,00 era relativa ad una possibile quotazione della controllata francese che,
anche se non perfezionatasi, costituiva un’alternativa percorribile e razionale sul piano gestorio rispetto
alla vendita del comparto internazionale e, in ogni caso, non è stata sostenuta da Fullsix.
Anzitutto si deve osservare che parte attrice, pur avendo mosso in questa sede le richiamate censure,
non ha impugnato il bilancio di Fullsix.
Ciò posto, il contestato ripristino nel Bilancio Consolidato del valore di Avviamento delle due
controllate Fullsix International e Fullsix Portugal (rispettivamente, come già sopra descritto, €
3.370.000,00 ed € 4.826.000,00) ha determinato il riallineamento, nel Bilancio di Fullsix, del valore
della propria partecipazione in Fullsix International – in precedenza svalutata - al valore iniziale di €
19.146.000,00 (doc. 8 att., p. 137). Orbene, le perplessità avanzate in proposito dalla società di
revisione Mazars & Guèrard, che aveva definito tale operazione di ripristino basata su presupposti
“fortemente opinabili” (doc. 13 att.), risultano del tutto superate a fronte della cessione (cfr. la
“Cessione” si cui sopra), a pochi mesi di distanza (agosto 2008), della medesima partecipazione di
Fullsix in Fullsix International ad un prezzo ben superiore a quello di libro, ovvero sia € 25.000.000,00
(oltre ad un eventuale earn-out pari ad un massimo di € 5.500.00,00 condizionato al raggiungimento di
determinati livelli di EBITDA del Gruppo Fullsix International S.a.s. negli esercizi 2008-2009). Ne
deriva la correttezza delle valutazioni operate dagli Amministratori in sede di redazione del Bilancio
relativo al 2007 e la conseguente infondatezza delle contestazioni attoree, basate sulle medesime
osservazioni della società di revisione. È appena il caso di osservare che deriva altresì la totale
infondatezza dell’addebito di omessa rilevazione di perdite tali da integrare le condizioni di cui all’art.
2446 c.c.
In aggiunta alle superiori considerazioni, già dirimenti, si deve aggiungere che in ogni caso WPP non
ha neppure specificamente allegato, né a maggior ragione provato, i danni patrimoniali asseritamente
subiti da Fullsix per effetto della presunta irregolarità contabile. Parte attrice ha infatti solo
genericamente lamentato un danno “a livello di reputazione” e “in termini di accesso di Fullsix al
credito” derivante dalla mancata certificazione del Bilancio da parte della società di revisione Mazars
& Guèrard (dovuta inter alia anche ai dubbi manifestati in relazione al ripristino del valore di
avviamento delle due controllate, docc. 12 e 13 att.) e dalla successiva sottoposizione della Società agli
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* Sono altresì infondate le doglianze relative al bilancio al 31.12.2007 (punto sub d).
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
obblighi informativi da parte della CONSOB ex art. 114 D.Lgs. 58/98 (docc.15 e 16 att.), senza
tuttavia fornire ulteriori specificazioni in merito all’effettivo pregiudizio subito in concreto da Fullsix.
Ne deriva che difetta di ogni elemento utile per un apprezzamento da parte del Tribunale di
* Con riferimento al punto sub e) - mancato perfezionamento del deliberato aumento di capitale - le
contestazioni attoree sono infondate.
È un fatto pacifico e non contestato da parti convenute che l’aumento di capitale deliberato in data
22.11.2007 dall’assemblea straordinaria di Fullsix – che prevedeva, come già sopra descritto,
l’emissione di nuove azioni per un controvalore compreso tra 10 e 20 milioni di euro, (doc. 25 att.) –
non è stato perfezionato nel termine fissato per la sottoscrizione delle azioni (30 giugno 2008).
Tuttavia gli addebiti rivolti contro gli odierni convenuti – omissione di tempestiva informativa in
relazione all’iter che avrebbe dovuto seguire l’aumento e fallimento stesso dell’iniziativa, stante la sua
importanza decisiva – sono infondati.
Infatti emerge, e ciò risulta dirimente, che la successiva vendita del comparto internazionale per un
controvalore di 25 milioni di euro (cfr. la “Cessione” di cui sopra) ha fatto venir meno la necessità di
portare a compimento la procedura di aumento di capitale, peraltro per importo inferiore, la quale
costituiva solo una delle alternative percorribili ai fini del risanamento della situazione di squilibrio di
Fullsix.
Pertanto difetta totalmente la prova di un pregiudizio subito dalla Società in conseguenza del mancato
aumento posto che, a seguito della Cessione della partecipazione in Fullsix International, la Società,
pur senza aver perfezionato la procedura di aumento di capitale, si è di nuovo collocata in una
prospettiva di continuità aziendale. Di ciò era stato dato atto già nell’informativa mensile del
28.08.2008 (doc. 2 Tinelli) e trova conferma nel fatto che i successivi bilanci consolidati e di esercizio
di Fullsix sono stati certificati dalla società di revisione senza rilievi (dato non contestato). La stessa
CONSOB nella nota di data 21.02.2011, con la quale comunicava la revoca degli obblighi di
informativa ex art 114 D.Lgs. 58/98, osservava che, pur protraendosi risultati di periodo negativi, “la
Società non versa più nella suddetta situazione di conclamata crisi gestionale” (doc. 37 Benatti).
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qualsivoglia pregiudizio per la Società.
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
Nè un danno può essere individuato, come prospetta parte attrice, nella circostanza che la mancata
esecuzione dell’aumento di capitale avrebbe condotto alla Cessione degli asset francesi, definita in
termini di “svendita”.
Anzitutto la stessa attrice ha più volte precisato che la questione dell’adeguatezza del corrispettivo della
La congruità del prezzo della Cessione di data 07.08.2008 – che, si ribadisce, è risultato ben superiore
al valore della partecipazione in Fullsix International iscritto a bilancio - è infatti già stata oggetto di
separato giudizio, definito con la sentenza n. 12382/2011 del 18.10.2011 (doc. 14 Benatti) con la quale
il Tribunale di Milano, rigettando le domande di WPP, ha accertato che il corrispettivo della Cessione
risultava per Fullsix economicamente più vantaggioso di quello offerto dalla stessa WPP e ha concluso
per l’assenza di prova in merito all’incongruità dello stesso. La sentenza di primo grado è stata
impugnata, ma il giudizio di appello non è ancora stato definito sicché, sul punto, può essere preso in
considerazione soltanto l’arresto di prime cure. Ne deriva altresì che in questa sede non possono essere
svolte ulteriori valutazioni in merito alla congruità di quel corrispettivo.
Dalle superiori considerazioni consegue che non residua alcuna valida deduzione in punto di danno
prospettata da WPP con riferimento alla contestazione che ne occupa.
Per completezza si deve osservare che l’attrice nel corpo del proprio atto introduttivo ha lamentato che
il mancato perfezionamento della procedura di aumento di capitale era stato alla base, insieme ad altri
fattori, della mancata certificazione del bilancio al 31.12.2007 da parte della società di revisione
Mazars & Guèrard (doc. 13 att.): tuttavia dette osservazioni venivano formulate solo nella parte
generale della ricostruzione in fatto e non venivano riproposte, con le adeguate puntualizzazioni anche
in punto di danno, nei paragrafi dedicati alle contestazioni relative al mancato perfezionamento
dell’aumento di capitale. Valgono pertanto in tal caso tutte le considerazioni di cui al paragrafo
precedente in punto di carenza di allegazione in ordine ai presupposti di un eventuale danno alla
reputazione, difettando addirittura la contestualizzazione del pregiudizio nell’ambito della vicenda
contestata.
* Infine, risultano infondate anche le contestazioni di cui al punto sub f) - propalazione di informazioni
ingannevoli: parte attrice ha riportato a fondamento delle proprie deduzioni, in maniera alquanto
generica, due episodi riferibili unicamente a Benatti, lamentando da un lato il rischio che la CONSOB
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Cessione non è oggetto del presente giudizio (cfr. memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 e n.3 c.p.c.).
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possa applicare a Fullsix delle sanzioni a causa della diffusione di informazioni asseritamente
ingannevoli, dall’altro un “danno reputazionale di difficile quantificazione” (cfr. pag. 35 atto di
citazione).
Orbene, quanto al primo aspetto, poiché allo stato risulta che nessuna sanzione è stata applicata dalla
sussiste, talché non è possibile configurare alcuna responsabilità in capo al convenuto Benatti.
Con riferimento al danno da reputazione, valgono anche in questo caso le superiori considerazioni circa
la totale genericità delle deduzioni attoree e l’assoluta carenza di allegazione, ancor prima che di prova
dello stesso.
* Alla luce delle superiori considerazioni le domande attoree devono essere rigettate.
Sono assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da parti convenute.
* Deve essere inoltre accolta la domanda di parti convenute di condanna dell’attrice al risarcimento dei
danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Anzitutto dalle superiori considerazioni si evince in modo evidente che le prospettazioni attoree sono il
frutto di una grave confusione in punto di individuazione del piano di responsabilità degli
amministratori della società controllante per danni alla società stessa rispetto a quello della
responsabilità degli amministratori della società controllata per danni alla società controllata stessa. Il
presunto principio dell’automatica trasposizione della responsabilità dei primi per danni provocati dai
secondi alle società controllate rispettivamente amministrate non ha fondamento giuridico alcuno, nella
versione proposta dall’attrice. Viceversa, tradotta la problematica in questione in termini
giuridicamente corretti, le domande attoree sono risultate caratterizzate da evidentissimi vuoti sinanco
di allegazione, e, a maiori, di prova. Si tratta di un vizio di impostazione dell’azione evitabile con
l’ordinaria diligenza e che, se preventivamente emendato, avrebbe consentito all’attore di valutare con
maggior consapevolezza il suo fondamento nella prospettiva dell’applicazione dei corretti parametri di
individuazione della responsabilità degli amministratori della società controllante per danni al
patrimonio della società amministrata, rispetto a presunti atti di mala gestio compiuti dagli
amministratori delle società controllate. Peraltro anche questi atti pregiudizievoli nei confronti delle
società controllate sono stati dedotti in modo inaccettabilmente generico e superficiale. Infine non sono
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CONSOB, nonostante il fatto risalga ormai ad otto anni fa, il pregiudizio paventato da WPP non
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mancate deduzioni circa operazioni che nemmeno in astratto paiono determinare danni alla società
controllata (es.: c.d. “allungamento della catena di controllo” con cessione dell’attività operativa da una
sub-holding ad altra società del gruppo) o del tutto infondate e valutabili come tali anche prima della
notificazione dell’atto di citazione.
visto WPP radicare già diversi giudizi avverso gli odierni convenuti all’esito dei quali, allo stato,
nessuna delle domande dell’odierna attrice è stata accolta.
Invero, con la già richiamata sentenza n. 12382/2011 – in seguito impugnata da WPP - il Tribunale di
Milano ha concluso di non ravvisare alcuna violazione dei doveri gestori con riferimento alla Cessione
delle attività operative di data 07.08.2008 e ha condannato WPP, rispetto alla posizione di alcuni
convenuti (non parti dell’odierno giudizio), al pagamento dei danni per lite temeraria (doc. 14 Benatti).
Si deve altresì segnalare il giudizio intentato da altre società del Gruppo WPP contro Girelli, Fullsix e
Pierpaolo Salvaderi, conclusosi con una pronuncia di nullità della citazione (Tribunale Milano,
sentenza n. 10968 del 15.09.2008) accompagnata da un giudizio di estrema genericità e fumosità
dell’azione spiegata da parti attrici (doc. 12 Benatti). La decisione del giudice di prime cure non è stata
riformata in sede di appello - posto che con sentenza n.716/2012 la Corte di Appello di Milano ha
dichiarato l’inammissibilità un motivo di gravame e rigettato gli altri (doc. 13 Benatti) – ed è ora
pendente il giudizio presso la Corte di Cassazione.
Infine va osservato che il presente giudizio costituisce la riproposizione di altro dichiarato estinto con
sentenza n. 9826/2011 del Tribunale di Milano del 05.05.2011 per tardiva notifica da parte dell’attrice
dell’istanza di fissazione dell’udienza (doc. 14 Benatti). Invero con atto di citazione in data 28.05.2008
WPP aveva convenuto i medesimi Benatti, Girelli, Tinelli, Faccioli, Del Mare, Zorzoli, Robbiati,
Fullsix, nonché Eduardo Giliberti ascrivendo loro una serie di atti di mala gestio pressoché negli stessi
termini di cui all’atto di citazione introduttivo del presente giudizio e chiedendo la loro condanna al
risarcimento di un danno quantificato in misura non inferiore a 2,5 milioni (doc. 38 Benatti).
Orbene, alla luce di un contenzioso di notevoli dimensioni già in essere tra le parti - nell’ambito del
quale, allo stato, nessuna delle domande formulate da WPP o da altre società del gruppo è stata accolta
- l’introduzione di un nuovo giudizio contro taluni degli amministratori di Fullsix e contro Fullsix
medesima, nei termini sopra descritti di assoluta genericità e lacunosità, ancor prima che di
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Va altresì sottolineato che il presente giudizio si colloca in una più ampia vicenda giudiziaria che ha
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infondatezza, delle domande, ha comportato un aggravio del tutto ingiustificato della posizione delle
parti convenute.
In particolare, questo Tribunale individua costantemente il danno da lite temeraria sia nel tempo e
mezzi impiegati dalla parte per la ricerca del materiale probatorio e, in generale, per la approntamento
in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento. Quest’ultimo danno, nel caso di specie, è
particolarmente significativo, perché la presente iniziativa processuale coinvolge i convenuti a livello
di immagine professionale, perché è stata preceduta da altre comunque coinvolgenti anche gli odierni
convenuti e parimenti fallite, ed in ragione della riproposizione di un giudizio estinto.
Per giurisprudenza costante di questo Tribunale il danno da lite temeraria è liquidato in misura pari
all'ammontare delle spese processuali liquidate alla parte vittoriosa.
* Il regime delle spese processuali deve seguire il principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.,
talché parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano:
- in favore dei convenuti Benatti e Girelli – difesi dallo stesso procuratore e aventi posizioni
processuali del tutto simili - in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%),
IVA e CPA come per legge;
- in favore del convenuto Tinelli in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge;
- in favore del convenuto Faccioli in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge;
- in favore dei convenuti Del Mare e Zorzoli – difesi dallo stesso procuratore e aventi posizioni
processuali del tutto simili - in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%),
IVA e CPA come per legge;
- in favore del convenuto Fullsix in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge;
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http://bit.ly/1QRABFW
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
della difesa - anche a mente della complessità della causa –, sia nel disagio costituito dal dover resistere
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
* Quanto alla posizione del terzo chiamato Allianz s.p.a., ogni domanda di manleva e indennizzo
rivolta nei suoi confronti dai convenuti chiamanti Benatti, Girelli, Tinelli, Del Mare e Zorzoli deve
essere ritenuta assorbita dal rigetto delle domande attoree rivolte nei loro confronti.
Il regime delle spese è regolato dal principio di soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. nel rapporto
imputazione della causazione della chiamata, in forza del quale l’attore soccombente verso il convenuto
deve altresì rifondere le spese di giudizio al soggetto terzo chiamato, salvo che la chiamata in causa del
terzo sia “palesemente arbitraria” (2).
Nel caso di specie, il Tribunale considera senz’altro giustificate le chiamate in garanzia della società
assicuratrice, sicché le relative spese processuali devono essere poste a carico dell’attore soccombente.
Esse vanno liquidate in € 37.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), Iva e cpa
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o
contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) RIGETTA le domande proposte da parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC
nei confronti di parti convenute.
II) CONDANNA parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC a rifondere a parti
convenute le spese di lite, che si liquidano: - in favore dei convenuti MARCO BENATTI e MARCO
GIRELLI, in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come
per legge; - in favore del convenuto MARCO TINELLI in € 40.000,00 per compensi professionali,
oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge; - in favore del convenuto CARLO
FRANCESCO JACOPO MAFFEI FACCIOLI in € 40.000,00 per compensi professionali, oltre spese
forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge; - in favore dei convenuti GIORGIO DEL MARE e
STEFANO ZORZOLI in € 46.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e
2
) Cfr., tra le tante: Cass., n. 7431 del 2012; Cass., n. 12301 del 2005.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
tra attore e convenuti, ma esso va necessariamente integrato con l’applicazione della regola di
Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 11/01/2016
RG n. 52692/2011
CPA come per legge; - in favore del convenuto FULLSIX S.P.A in 40.000,00 per compensi
professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
III) CONDANNA parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC, ex art. 96 c.p.c., a
FRANCESCO JACOPO MAFFEI FACCIOLI, GIORGIO DEL MARE, STEFANO ZORZOLI e
FULLSIX S.P.A il danno da lite temeraria, danno che si liquida in € 40.000,00 per ciascuna di esse.
IV) CONDANNA parte attrice WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC a rifondere a parte
terza chiamata ALLIANZ s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in 37.000,00 per compensi
professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2015.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Angelo Mambriani
Vincenzo Perozziello
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c6c4adbdcd7f48798c772e34222dd51
risarcire a parti convenute MARCO BENATTI, MARCO GIRELLI, MARCO TINELLI, CARLO