Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune
Transcript
Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CESANO MADERNO Licenziato dalle Commissioni paritetiche Mobbing e Pari Opportunità Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.2007 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno Art. 1 PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITI DI INTERVENTO Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto della libertà e dignità della persona. Le molestie sessuali, morali e psicologiche insidiano la dignità di chi le subisce compromettendone la personalità morale e l'integrità fisica e psichica, l’autostima e la motivazione al lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Cesano Maderno hanno il diritto di svolgere le proprie funzioni in un ambiente che garantisca il rispetto della dignità umana di ciascuno, in cui siano evitati ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno ed indesiderato. L'Amministrazione comunale garantisce ad ogni dipendente il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole e discriminazioni di genere, anche in via indiretta. Adotta le iniziative volte a favorire un maggiore rispetto reciproco dell'inviolabilità della persona, attraverso la formazione, l'informazione e la prevenzione, nella consapevolezza che l’attuazione dei principi enunciati dipende dalla responsabilità di ciascuna delle persone che operano nell’Amministrazione. Ognuno, nei rapporti interpersonali, è tenuto a contribuire alla promozione ed al mantenimento di un ambiente e di una organizzazione del lavoro che siano ispirati e fondati su principi di correttezza, libertà, dignità ed uguaglianza. Sono tenuti all’osservanza dei principi e delle finalità contenute nel presente Codice, tutti i/le dipendenti e tutte le persone che operano nel Comune, a qualsiasi titolo. A costoro spetta una parte precisa nell’impegno comune di creare un clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sia considerata inaccettabile, col mostrarsi coscienti del problema e consapevoli delle sue conseguenze, imponendo a sé ed agli altri una condotta ispirata ai principi del Codice. Il presente documento vuole contribuire, insieme ad altri strumenti, ad individuare principi che operino sulla cultura organizzativa, attraverso l’individuazione di un codice di condotta finalizzato a rimuovere qualsiasi discriminazione fondata sulla diversità, tra cui la differenza di genere, qualora offenda la dignità della persona, anche solo a livello professionale. Art. 2 DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI MOLESTIE SESSUALI Ai fini del presente regolamento costituisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale e non verbale. 2 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno È inoltre da intendersi molestia sessuale ogni atto o comportamento sessuale o basato sul sesso di un soggetto che, esplicitamente o implicitamente, utilizzi a scopo ricattatorio i poteri e le facoltà derivanti dalla sua posizione per ottenere prestazioni sessuali, vantando di poter influenzare le decisioni riguardanti l'assunzione, il mantenimento del posto, la formazione professionale, la carriera, gli orari, gli emolumenti o altro aspetto della vita lavorativa. Sono classificate come molestie sessuali le seguenti categorie di comportamenti: a) Molestie che offendono la persona e deteriorano l’ambiente lavorativo: discriminazioni (simili a quelle razziali): comportamenti ed osservazioni verbali sessiste mirate a trasmettere atteggiamenti di ostilità, offensivi, che implicano una concezione inferiore dell’altro sesso; insinuazioni e pressioni: comportamenti inappropriati ed offensivi tesi ad ottenere ed a proporre prestazioni sessuali; contatti fisici non desiderati o aggressioni: contatti fisici provocati intenzionalmente, non graditi ed imbarazzanti, a sfondo sessuale. Rientrano in queste categorie ad esempio: apprezzamenti verbali sul corpo; sguardi insistenti e gesti alludenti al rapporto sessuale; discorsi a doppio senso a sfondo sessuale; esposizione di materiale pornografico; allusioni alla vita privata sessuale; apprezzamenti rozzi; sottolineare con parole o commenti la presunta inferiorità della persona in quanto appartenente ad un determinato sesso; contatti corporei fastidiosi (pizzicotti, pacche, carezze, ecc..). b) Molestie basate sullo scambio: ricatti: proposta e imposizione di prestazioni sessuali tramite minacce di sanzioni, di punizioni o di conseguenze negative sul lavoro; corruzioni: richieste di prestazioni sessuali con la promessa di ricompensa e/o vantaggi personali. Rientrano in queste categorie, ad esempio: proposte esplicite di relazioni sessuali in cambio di vantaggi; far intendere che l’accondiscendere a qualche proposta di natura sessuale può comportare giudizi favorevoli o altre situazioni vantaggiose; minacce di comportamenti violenti e vessatori che ripetano situazioni tese a rendere impossibile la vita alle persone, o intimidatori come far percepire una eventuale segnalazione di giudizi negativi a superiori in caso di non accondiscendenza a richieste sessuali. Ogni comportamento va valutato secondo il principio di seguito riportato: ⌦ spetta a ciascuno stabilire, secondo ragionevolezza, quale comportamento possa tollerare e quale consideri offensivo o sconveniente; ⌦ una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia se viene reiterata verso chi non l’accetta. 3 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno La/il dipendente che abbia subito molestie sessuali ha diritto all'interruzione della condotta molesta anche avvalendosi di procedure diversificate, tempestive e imparziali, di cui l'Amministrazione assicura l'esercizio ed inoltre, nel caso di denuncia di molestie, alla riservatezza delle notizie che garantiscano la persona offesa da possibili atteggiamenti, diretti o indiretti, di ritorsione. La discriminazione di genere equivale a molestia sessuale in quanto il fattore che la determina è rappresentato dal sesso di colui o colei che ne è fatto/a oggetto ed è pertanto vietata: l’amministrazione promuove e assicura nell’organizzazione del lavoro la parità, come possibilità per i singoli di far emergere le loro rispettive specificità e conseguenti professionalità e responsabilità. Art. 3 DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI MOBBING Si definisce mobbing ogni forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. Il comportamento mobbizzante sussiste quando possiede le seguenti caratteristiche: è reiterato e protratto nel tempo, è sistematico, è mirato a danneggiare la persona. Rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tipologia della molestia morale e della persecuzione psicologica i seguenti comportamenti: a) umiliazioni e maltrattamenti verbali; b) delegittimazione di immagine e discredito negli ambienti di lavoro; c) atti e comportamenti mirati a discriminare e danneggiare il dipendente nella carriera, status, assegnazione o rimozione da incarichi o mansioni; d) trattamenti pregiudizievoli conseguenti all’adozione di criteri discriminatori che svantaggino il dipendente sulla base di requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa; e) sottostima dei risultati non giustificata da insufficiente rendimento o mancato assolvimento dei compiti assegnati; f) calunniare o diffamare una persona, oppure la sua famiglia; g) negare deliberatamente informazioni relative al lavoro, oppure fornire informazioni non corrette, incomplete, insufficienti; h) sabotare o impedire deliberatamente l’esecuzione del lavoro; i) isolare in modo esplicito il lavoratore oppure boicottarlo; j) esercitare minacce, intimorire o avvilire la persona; k) controllare il lavoratore senza che lo sappia e con l’intento di danneggiarlo; 4 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno l) effettuare uno spostamento immotivato dal posto di lavoro o dai suoi doveri. Gli atteggiamenti mobbizzanti sono quelli caratterizzati da mancanza di rispetto della dignità della persona e lesivi dei principi di ordine generale sui quali si fonda un rapporto interpersonale corretto, rispettoso e non discriminante. Si tratta di atteggiamenti che incidono negativamente sia sui singoli individui, sia sui gruppi di lavoro e quindi sul "clima" di ufficio. Art. 4 CONSULENTE DI FIDUCIA In applicazione del presente Codice l’Amministrazione istituisce la figura del Consulente di Fiducia. Il Consulente di Fiducia, individuato mediante una preventiva candidatura svolta su basi di trasparenza, è nominato dal Sindaco, su indicazione del Comitato per le Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing, di concerto tra loro, tra persone esterne all’Ente che possiedano l’esperienza, la preparazione e le capacità necessarie per svolgere il compito previsto. Il Consulente decade contemporaneamente al mandato del Sindaco e può essere riconfermato; protrae le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consulente. Il Consulente di Fiducia può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, su indicazione del Comitato per le Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing, di concerto tra loro, nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza fissati dal presente Codice di condotta nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Consulente, al fine di ottenere l’interruzione della molestia, suggerisce all’Amministrazione gli idonei provvedimenti. Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale della struttura amministrativa: può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare nei limiti consentiti dalla vigente normativa ed, inoltre, ha il compito di monitorare le eventuali situazioni a rischio. Il Direttore Generale ed i Dirigenti dei settori interessati favoriscono l’accesso ai documenti amministrativi e rimuovono, compatibilmente con le norme di legge, gli eventuali ostacoli. Su richiesta della persona interessata: 1. prende in carico il caso ed informa sulle modalità più idonee per affrontarlo; 2. sente il presunto autore dei comportamenti molesti ed acquisisce eventuali testimonianze; 3. promuove incontri congiunti tra la persona vittima della molesta e il presunto autore della medesima. Il Consulente, qualora non ritenga opportuna la procedura informale, propone a chi sottopone il caso altre vie, non esclusa quella penale, se il comportamento denunciato si configura come reato; inoltre, segnala al Direttore Generale i casi di recidiva, per i conseguenti provvedimenti. Qualora richiesto, il Consulente assiste la persona vittima di molestie nei procedimenti disciplinari avviati per i casi di molestia. Ogni anno il Consulente relaziona sulla propria attività al Sindaco, al Comitato per le Pari Opportunità, al Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing, al Direttore Generale ed ai Dirigenti; suggerisce azioni specifiche e generali, volte a promuovere un clima organizzativo idoneo 5 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno ad assicurare la pari libertà e dignità delle persone e partecipa alle iniziative informazione/formazione promosse dall’Amministrazione e/o dal Comitato per tale scopo. di La Giunta Comunale stabilisce il compenso ed il rimborso spese spettanti al Consulente di Fiducia per l’esercizio delle proprie funzioni. Art. 5 PROCEDURE PER LA TRATTAZIONE DEI CASI Fatta salva comunque ogni altra forma di tutela giurisdizionale, il dipendente che abbia subito o sia esposto nel luogo di lavoro, a molestie sessuali, violenze morali e persecuzioni psicologiche, può avvalersi della procedura informale, rivolgendosi direttamente al Consulente di Fiducia per la trattazione del caso o, in alternativa, della procedura formale ai sensi dell’ordinamento vigente in materia di responsabilità disciplinare, salve le speciali disposizioni previste dal vigente Codice. Il ricorso alla procedura formale è altresì consentito nel caso in cui la persona offesa da comportamenti molesti ritenga insufficienti, inadeguati o comunque non risolutivi i tentativi di soluzione del problema esperiti in via informale. Art. 6 PROCEDURA INFORMALE Il dipendente interessato chiede, senza particolari formalità, l’intervento del Consulente di Fiducia al recapito che l’Amministrazione ha l’obbligo di portare a conoscenza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici di comunicazione, delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ente. Il Consulente di Fiducia esamina il caso, fornendo all’interessato ogni utile informazione, in relazione alla rilevanza e gravità dei fatti, sulle possibili forme di tutela, anche giurisdizionali, previste dall’ordinamento e sui relativi limiti di tempo entro cui vanno attivate. D’intesa con la persona offesa dal comportamento molesto il Consulente valuta l’opportunità di un confronto diretto, alla propria presenza, con il presunto molestatore. Procede in via riservata all’acquisizione degli elementi e delle informazioni necessarie per la trattazione e la valutazione del caso, nel rispetto dei diritti sia della parte offesa che del presunto responsabile. Il Consulente di Fiducia dovrà comunque preventivamente comunicare alla parte lesa, ricevendone assenso scritto, ogni iniziativa del procedimento che intende assumere e le proposte conclusive, per la soluzione in via pacifica, che ritiene di promuovere. 6 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno Riferisce al Direttore Generale, o al Sindaco nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia persona interessata dai fatti, sull’esito della procedura affinché disponga per assicurare la composizione della questione. Il consulente di fiducia può proporre la mobilità interna di una o delle persone interessate, nel rispetto della facoltà del dipendente offeso di chiedere di rimanere o di essere trasferito dall’unità operativa in cui lavora. La procedura informale deve essere compiuta senza ritardo e concludersi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di intervento; il termine, su richiesta del Consulente di Fiducia e previa comunicazione agli interessati, è prorogato per motivate ragioni espresse al Direttore Generale o al Sindaco, per un tempo non superiore al termine originario (30 giorni). La partecipazione degli interessati agli incontri con il Consulente può avvenire in orario di servizio. È facoltà della parte lesa chiedere in ogni momento la non prosecuzione della procedura per avvalersi di altre forme di tutela. Art. 7 PROCEDURA FORMALE La procedura formale prende avvio con la segnalazione scritta del comportamento molesto da parte dell’interessato al Direttore Generale che esercita direttamente il potere disciplinare. Il procedimento disciplinare si svolge nei modi, nelle forme e con le garanzie previste dall’ordinamento vigente in materia di responsabilità disciplinare. Qualora richiesto, nell’attivazione ed in ogni fase del procedimento disciplinare, il Consulente di Fiducia presta assistenza alla persona offesa dalle molestie e consulenza tecnica alle Autorità competenti all’istruttoria e all’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Al responsabile di comportamenti molesti sono applicabili le sanzioni disciplinari secondo i criteri fissati dall’ordinamento vigente di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità delle violazioni. Qualora risulti accertata la fondatezza della segnalazione, l’Amministrazione provvede a tutelare il dipendente che l’ha presentata da qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione o penalizzazione e vigila sull’effettiva cessazione dei comportamenti molesti. Analoga garanzia è riservata ai dipendenti che hanno deposto in senso conforme alla segnalazione. Qualora la denuncia si dimostri infondata, l’Amministrazione comunale opererà in modo da garantire il rispetto del buon nome dell’accusato riservandosi di adottare iniziative opportune, di natura disciplinare e organizzativa, nei confronti dell’accusatore al fine di rimuovere le cause che hanno portato alla denuncia rivelatasi priva di fondamento. 7 Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno Nell’ipotesi di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale provvede a riabilitare il buon nome dell’accusato, garantendo anche forme di pubblicità quando richieste dall’interessato. Art. 8 RISERVATEZZA E TUTELA DELLE PROCEDURE Tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio o carica, vengono informate o partecipano ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, sono tenute al riserbo sui fatti, atti o notizie di cui siano venute a conoscenza a causa delle loro funzioni. È garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi ai diretti destinatari ed ai terzi ai quali il provvedimento possa arrecare un pregiudizio e la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Non è comunque ammesso ai terzi l’accesso agli atti preparatori nel corso delle procedure, quando la conoscenza di essi possa impedire, ostacolare o turbare il regolare svolgimento del procedimento o la formazione del provvedimento finale. Nei casi di assunzione di provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione, conseguenti o correlati a procedimenti per molestie, il nominativo del dipendente interessato è omesso d’ufficio nel documento pubblicato. Art. 9 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE A tutti i dipendenti comunali e ai neo assunti è consegnata copia del presente “Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Cesano Maderno”, disponibile anche sul sito dell’Ente. L’Amministrazione adotta le iniziative e le misure organizzative idonee ad assicurare la massima informazione e formazione sulle finalità e sui procedimenti disciplinati dal presente documento. I Dirigenti sono responsabili della corretta attuazione degli obiettivi e delle disposizioni in esso contenute. 8