relazione - Consiglio regionale dell`Abruzzo
Transcript
relazione - Consiglio regionale dell`Abruzzo
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE E L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO Il progetto di legge in esame, che la Commissione Speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto ha licenziato in data 05.12.2012, detta le regole per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo nel rispetto dei principi fissati dal legislatore statale con la legge n. 165 del 2004 con l’obiettivo di portare a compimento il lungo percorso di approvazione di una propria disciplina elettorale regionale organica che tracci finalmente le caratteristiche di un sistema elettorale svincolato dagli schemi delineati dalla normativa statale applicata in via generale alle regioni ordinarie. Il progetto di legge si compone di 25 articoli, suddivisi in 7 Titoli, e di quattro allegati. Il Titolo I (artt. da 1 a 4) contiene i principi generali. Il Titolo II (art. 5) è dedicato all'elettorato attivo e passivo. Il Titolo III (artt. da 6 a 10) detta le norme relative alle manifestazioni di voto. Il Titolo IV (art. 11) individua gli organi elettorali. Il Titolo V (artt. da 12 a 14) disciplina la presentazione delle liste elettorali e delle candidature. Il Titolo VI (artt. da 15 a 20) descrive le operazioni relative alla attribuzione dei seggi e alla proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti. Il Titolo VII (artt. da 21 a 25) contiene le disposizioni sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni nonchè disposizioni finali e abrogative. L’Allegato 1 prevede la composizione delle circoscrizioni elettorali. 2 Gli Allegati 2 e 3 disciplinano, rispettivamente il modello della faccia interna e della faccia esterna della scheda di votazione. L’Allegato 4 disciplina le caratteristiche della scheda di votazione. Il progetto di legge si pone in diretta attuazione dell’articolo 122 della Costituzione, nel testo modificato dalla L. cost. n. 1 del 1999, il quale, al comma 1, prevede che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”. Il legislatore statale, come è noto, con la legge 2 luglio 2004, n. 165, ha dettato i principi fondamentali in materia di sistema di elezione stabilendo in particolare all’articolo 4 che: “1 Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; b) contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l’ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l’elezione del Presidente e per l’elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; c) divieto di mandato imperativo”. Tra i principi fondamentali in materia di cause di ineleggibilità, l’art. 2 della medesima L. n. 165/2004 ha, inoltre, dettato il principio della “non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”. Infine, con riguardo alla durata, l’art. 5 della L. 165/2004 ha stabilito che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione”. Come noto la disciplina del sistema di elezione si intreccia anche con le norme in materia di forma di governo dettate dallo Statuto regionale al quale, come indicato da costante giurisprudenza costituzionale, spetta in particolare determinare il numero dei componenti il Consiglio. Al riguardo il comma 2 dell’art. 14 dello Statuto, ribadisce anzitutto quanto statuito dall’art. 122 della Costituzione, assegnando alla legge regionale il 3 compito di stabilire il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”. Quanto alla determinazione del numero dei Consiglieri, il comma 1 dello stesso articolo 14, come recentemente modificato dall’articolo 1 della legge regionale statutaria approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale con deliberazione 135/1 del 4.12.2012 in attuazione all’art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 2011, stabilisce che il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. Tale sopravvenuta modifica statutaria ha inevitabilmente influito sull’iter di approvazione del progetto di legge in esame inducendo la Commissione ad approvare un emendamento all’articolo 4 che lo rende coerente con la nuova formulazione dell’articolo 14 dello Statuto. Infatti, nel rispetto della copiosa giurisprudenza costituzionale che ha affermato la sussistenza di un rapporto di presupposizione tra la fonte statutaria, nella parte in cui disciplina la forma di governo, e la legge elettorale regionale, la Commissione ha ritenuto necessario inserire nel progetto di legge, all’articolo 25, un articolo volto a subordinare l’applicazione della nuova disciplina elettorale all’entrata in vigore della predetta legge di riforma statutaria. Gli aspetti che maggiormente caratterizzano il nuovo sistema elettorale introdotto dal progetto di legge in esame sono i seguenti: - - - sistema elettorale proporzionale, su base circoscrizionale, corretto con l’applicazione di un premio di maggioranza; a tal fine il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali che corrispondono sostanzialmente ai territori delle attuali province. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, che viene stabilita con Decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente alla convocazione dei comizi, è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale, pari a 29, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione; elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, con contemporanea assegnazione di un seggio al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, in conformità con quanto previsto dal citato art. 14 dello Statuto; soppressione del “listino” ed assegnazione del premio di maggioranza, secondo una procedura che, fermi restando i due seggi attribuiti di diritto al Presidente eletto e al candidato Presidente che ha ottenuto il numero di voti 4 - - - - - - validi immediatamente inferiore, garantisce alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio contestualmente assicurando alle minoranze una percentuale di seggi non inferiore al 35 per cento; previsione di una soglia di sbarramento per l’assegnazione dei seggi alle liste. Nello specifico, l’art. 16 dispone, che non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento. possibilità di esprimere una preferenza per uno dei canditati nelle liste circoscrizionali; al riguardo l’art. 7 dispone che ogni elettore può: esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; esprimere un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; attribuire una preferenza con le modalità indicate all’art. 9 che, in particolare, non consente il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegata è nullo; previsione che in ogni lista provinciale nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, in linea con l’art. 6 dello Statuto che garantisce la parità di accesso alle cariche elettive; previsione che le liste provinciali dei candidati, ai sensi dell’art. 2, sia accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge (art. 2, co. 2); previsione che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, a norma dell’art. 3, sia accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste (art. 3, co.5). Inoltre, ai sensi del co. 3 dell’art. 3, non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi. Tale norma dà attuazione al succitato principio fissato dall’art. 2 della L. n. 165 del 2004; previsione di un sistema semplificato rispetto a quello originario delle operazioni per l’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali, per l’applicazione del premio di maggioranza e per la proclamazione degli eletti, gestite a norma dell’articolo 17, a livello circoscrizionale, dagli 5 Uffici centrali circoscrizionali e, a livello regionale, dall’Ufficio centrale regionale. L’esame del progetto di legge è stato frutto di un lungo dibattito politico in seno alla Commissione che si è riunita più volte nell’arco di oltre due anni al fine di giungere alla ricerca di un testo il più possibile condiviso tra tutte le forze politiche rappresentante in Commissione. La discussione e l’approvazione degli articoli in particolare si sono svolte complessivamente nelle sedute del 24 ottobre, del 31 ottobre 2012 e del 5 dicembre 2012. Ad eccezione degli articoli 12, 15 e 16, approvati con la maggioranza dei presenti, i restanti articoli del progetto di legge sono stati approvati ad unanimità dalla Commissione. La Commissione ha esaminato, altresì, complessivamente 33 emendamenti. La Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto nella seduta del 5 dicembre 2012 ha esaminato ed approvato, all’unanimità dei presenti, il progetto di legge n. 173/2010 nel suo complesso e propone, pertanto, al Consiglio di approvarlo nel testo allegato alla presente relazione, i cui articoli e commi sono stati rinumerati dalla Segreteria alla luce degli emendamenti approvati.