Protocollo per i soggiorni di studio all`estero I soggiorni di studio all

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Protocollo per i soggiorni di studio all`estero I soggiorni di studio all
Protocollo per i soggiorni di studio all’estero
I soggiorni di studio all’estero costituiscono una esperienza formativa
regolamentata da indicazioni normative che vengono recepite all’interno del
presente protocollo approvato in sede di Collegio dei Docenti.
1. Soggiorni. I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di
programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di
singoli alunni e non possono avere durata superiore a un anno scolastico;
in ogni caso si devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico (C.M. n. 181 del 17.07.1997 come richiamata dalla nota MIUR,
prot. 2787 del 20 aprile 2011)
2. Validità. Le esperienze di studio compiute all’estero attraverso i soggiorni
individuali sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e
sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli
obiettivi didattici previsti dai programmi di studio italiani (C.M. 181/97)
3. Giudizio preliminare. Per consentire al consiglio di classe competente il
previsto giudizio preliminare sul programma di studio all’estero e una
tempestiva informazione a studenti e genitori circa discipline e argomenti
che saranno oggetto di verifica e valutazione all’atto della riammissione, lo
stesso consiglio di classe deve acquisire, direttamente dalla scuola
straniera che lo studente intende frequentare, le informazioni relative ai
piani e programmi di studio che lo studente medesimo intende svolgere e
al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera (C.M. 181/97,
nota MIUR prot. 2787/2011). E’ quanto mai opportuno quindi che i contatti
tra la scuola di partenza e quella ospitante possano iniziare a svilupparsi
prima della partenza dell’alunno. Sarà compito dello studente e dei
genitori prendere per tempo gli eventuali contatti con il docente
coordinatore di classe fornendo tutte le indicazioni utili.
4. Recupero. Gli studenti che hanno intenzione di compiere un soggiorno di
studio all’estero devono impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno
stesso e durante le successive vacanze estive, gli argomenti indicati dai
docenti del consiglio di classe competente in termini di conoscenze, abilità
e competenze irrinunciabili anche in vista dei percorsi didattici dell’anno
scolastico successivo alla riammissione.
5. Riammissione. Al termine degli studi all’estero, in consiglio di classe
competente delibera circa la riammissione dell’alunno. Tale delibera
avviene visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e visto il
risultato delle prove integrative cui il consiglio di classe competente
intende sottoporre lo studente. Tali prove sono volte ad accertare il
possesso delle conoscenze fondamentali e il livello di competenza nelle
discipline che il consiglio di classe ritiene oggetto di integrazione. Gli
studenti e i loro genitori devono trasmettere al consiglio di classe tutti gli
elementi utili alla valutazione degli studi compiuti all’estero, in particolare
la documentazione e gli atti relativi alla valutazione, quali attestati di
frequenza, documenti di valutazione (pagella), relazioni di sintesi
sull’esperienza.
6. Attribuzione del credito. Premesso che, in via generale, nelle scuole
estere vengono seguiti piani di studio e criteri di valutazione non
corrispondenti a quelli italiani, per ragioni di equità e parità di trattamento
occorre adeguare la fattispecie dello studio compiuto all’estero alle
previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla disciplina sugli
esami di Stato (C.M. n. 236, 8 ottobre 1999). Pertanto il consiglio di classe,
dopo gli accertamenti previsti, formula una valutazione globale che tiene
conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie
comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione determina l’inserimento degli
alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico
previste dalla vigente normativa.
7. Tutor. Allo studente impegnato in soggiorni di studio all’estero viene
assegnato un docente in funzione di tutor, solitamente il coordinatore di
classe o altro docente incaricato dal dirigente. Compito precipuo del tutor è
quello di tenere i contatti con lo studente e i genitori anche tramite le
tecnologie della comunicazione, di ricevere informazioni sull’attività
all’estero e di fornire informazioni sull’attività della classe di appartenenza
dello studente in Italia. Lo studente deve inviare almeno due relazioni
durante l’anno scolastico che trattino le seguenti tematiche: materie di
studio nella scuola ospitante, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra
docenti e studenti,attività opzionali e facoltative, struttura e organizzazione
della scuola.