Protocollo per i soggiorni di studio all`estero I soggiorni di studio all
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Protocollo per i soggiorni di studio all`estero I soggiorni di studio all
Protocollo per i soggiorni di studio all’estero I soggiorni di studio all’estero costituiscono una esperienza formativa regolamentata da indicazioni normative che vengono recepite all’interno del presente protocollo approvato in sede di Collegio dei Docenti. 1. Soggiorni. I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni e non possono avere durata superiore a un anno scolastico; in ogni caso si devono concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico (C.M. n. 181 del 17.07.1997 come richiamata dalla nota MIUR, prot. 2787 del 20 aprile 2011) 2. Validità. Le esperienze di studio compiute all’estero attraverso i soggiorni individuali sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di studio italiani (C.M. 181/97) 3. Giudizio preliminare. Per consentire al consiglio di classe competente il previsto giudizio preliminare sul programma di studio all’estero e una tempestiva informazione a studenti e genitori circa discipline e argomenti che saranno oggetto di verifica e valutazione all’atto della riammissione, lo stesso consiglio di classe deve acquisire, direttamente dalla scuola straniera che lo studente intende frequentare, le informazioni relative ai piani e programmi di studio che lo studente medesimo intende svolgere e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera (C.M. 181/97, nota MIUR prot. 2787/2011). E’ quanto mai opportuno quindi che i contatti tra la scuola di partenza e quella ospitante possano iniziare a svilupparsi prima della partenza dell’alunno. Sarà compito dello studente e dei genitori prendere per tempo gli eventuali contatti con il docente coordinatore di classe fornendo tutte le indicazioni utili. 4. Recupero. Gli studenti che hanno intenzione di compiere un soggiorno di studio all’estero devono impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno stesso e durante le successive vacanze estive, gli argomenti indicati dai docenti del consiglio di classe competente in termini di conoscenze, abilità e competenze irrinunciabili anche in vista dei percorsi didattici dell’anno scolastico successivo alla riammissione. 5. Riammissione. Al termine degli studi all’estero, in consiglio di classe competente delibera circa la riammissione dell’alunno. Tale delibera avviene visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e visto il risultato delle prove integrative cui il consiglio di classe competente intende sottoporre lo studente. Tali prove sono volte ad accertare il possesso delle conoscenze fondamentali e il livello di competenza nelle discipline che il consiglio di classe ritiene oggetto di integrazione. Gli studenti e i loro genitori devono trasmettere al consiglio di classe tutti gli elementi utili alla valutazione degli studi compiuti all’estero, in particolare la documentazione e gli atti relativi alla valutazione, quali attestati di frequenza, documenti di valutazione (pagella), relazioni di sintesi sull’esperienza. 6. Attribuzione del credito. Premesso che, in via generale, nelle scuole estere vengono seguiti piani di studio e criteri di valutazione non corrispondenti a quelli italiani, per ragioni di equità e parità di trattamento occorre adeguare la fattispecie dello studio compiuto all’estero alle previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla disciplina sugli esami di Stato (C.M. n. 236, 8 ottobre 1999). Pertanto il consiglio di classe, dopo gli accertamenti previsti, formula una valutazione globale che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione determina l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. 7. Tutor. Allo studente impegnato in soggiorni di studio all’estero viene assegnato un docente in funzione di tutor, solitamente il coordinatore di classe o altro docente incaricato dal dirigente. Compito precipuo del tutor è quello di tenere i contatti con lo studente e i genitori anche tramite le tecnologie della comunicazione, di ricevere informazioni sull’attività all’estero e di fornire informazioni sull’attività della classe di appartenenza dello studente in Italia. Lo studente deve inviare almeno due relazioni durante l’anno scolastico che trattino le seguenti tematiche: materie di studio nella scuola ospitante, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra docenti e studenti,attività opzionali e facoltative, struttura e organizzazione della scuola.