NEWSdel Gruppo Silaq
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ANTEPRIMA NEWS periodico di informazione del Gruppo Silaq Anno 4 n°3 - Ottobre 2006 Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 011 70 71 470 Siracusa Via Agnone, 128 96016 Lentini (SR) Tel. 0039 095 78 38 644 Lugano Via San Salvatore, 13/A 6901 Lugano-Paradiso (CH) Tel. 0041 (0)91 980 40 46 L’inquinamento elettromagnetico: la normativa in vigore, il D.M.381/98, la L.36/2001 e annessi decreti attuativi. Il caso regionale. Fausto Gelmini Docente Igiene e Sicurezza del Lavoro Le leggi di settore che attualmente fanno testo in Italia sono in sostanza due: il D.M.381/98 e la L.36/2001. A queste si dovrà aggiungere la Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, la quale (mentre le prime due si applicano indistintamente sia alla popolazione generica sia ai lavoratori) interessa espressamente il mondo del lavoro e dovrà essere recepita entro il 30 aprile 2008. Gli organismi internazionali deputati alla salvaguardia della salute (WHO = World Health Organisation, ICNIRP = International Commission on Non Ionising Radiation Protection, IARC = International Authority on Research on Cancer) hanno emesso direttive più o meno complete sulla protezione degli esseri umani dagli effetti nocivi dei campi elettromagnetici (nel seguito CEM). L'impostazione comune è sempre consistita nel correlare i valori delle grandezze di campo con gli effetti nocivi accertati, e gli unici effetti nocivi di cui si tiene conto sono quelli riconosciuti come acuti, mentre gli eventuali effetti dovuti a esposizioni di lunga durata a bassi valori di campo non vengono presi in considerazione. La qual cosa, in pratica, significa affermare che valori bassi per lunghi periodi non producono effetti. Più in particolare, l'ipotesi di lavoro è che non necessariamente un effetto osservato si traduce in un effetto nocivo con danno conseguente, a meno che ciò non sia provato da una correlazione sperimentale. In effetti, va ricordato come una corretta indagine scientifica imponga una netta distinzione tra locuzioni quali interazione, effetto biologico e danno biologico. Per il solo fatto che qualsiasi corpo è costituito da atomi e molecole, l'interazione con un campo elettromagnetico c'è sempre: il “quadro elettrico” generale di un individuo investito da tali campi viene sicuramente alterato, in modo più o meno marcato. Si può parlare di effetto biologico solo quando questa interazione riesce a interessare strutture di livello sovramolecolare, come cellule, tessuti, organi. Si avrà poi danno biologico solo se gli effetti biologici non riescono a essere neutralizzati dai meccanismi di autodifesa dell'organismo. Nelle misure in cui ha significato il SAR (Specific Absorption Rate) il tempo di media è pari a 6 minuti primi. Nelle esposizioni a campi di frequenza multipla, la sommatoria dei rapporti tra i valori misurati e i valori di riferimento di ciascuna frequenza deve essere <= 1. 1. - Il D.M. 381/1998 Il decreto del Ministero dell'Ambiente in questione si riferisce alla protezione dagli effetti dei CEM a radiofrequenza e microonde. Il titolo è “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” e si occupa della limitazione degli effetti derivanti dai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Quindi, si direbbe, non interessante ai fini delle azioni di conformità in ambito aziendale. Tuttavia, se ad es. si installa in azienda un sistema di comunicazione interna tipo DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, mediante una mappatura di tipo RFID, Radio Frequency Identification Device), i livelli immessi possono sommarsi con quelli della stazione radio base (SRB) vicina, magari in aggiunta a una torre TV. In questi casi sarebbe opportuno (tramite strumento a banda larga) assicurarsi che le risultanti non superino i livelli ammissibili. Anche se la legge lo autorizzasse, in simili casi non è operabile la distinzione tra popolazione e lavoratori, in quanto la qualifica di lavoratore “esposto per motivi professionali” deve essere legata alle mansioni e lavorazioni, non alla gestione. Qualora si rilevassero superamenti, un'ulteriore analisi a banda stretta (con antenna, cavo coassiale e analizzatore di spettro) permetterebbe di individuare i livelli di ciascuna frequenza e di rientrare a specifica, facendo riferimento alle linee guida accluse al D.M. 381/98, che sono: Limiti per la popolazione (art. 3) Gli effetti nocivi presi in considerazione sono i seguenti: ! elettrostimolazione di cellule nervose a livello muscolare e sensorio, ! riscaldamento localizzato o esteso di tessuti. In base a tali effetti, noto che sia l'agente fisico responsabile in un dato intervallo di frequenze, se ne individuano i valori di soglia e si definisce il limite da non superare mai. I valori di soglia degli agenti fisici responsabili sono spesso difficili da misurare. Pertanto, mediante adeguati modelli di correlazione, si definiscono i relativi parametri di campo (di più agevole rilevazione), le cui soglie garantiscono il non raggiungimento dei valori dell'agente fisico in grado di causare effetti nocivi. I valori limite e i livelli di riferimento che ne derivano sono affetti da un fattore di sicurezza, a ulteriore garanzia che condizioni di caso pessimo, variazioni locali, ipersensibilità individuali non costituiscano motivo di superamento dei limiti. L'intervallo di frequenza f spazia dal campo statico fino a 300 GHz, e le grandezze significative sono le seguenti: ! per f < 1 MHz, si analizza sia il campo elettrico E che il campo magnetico H (e/o l'induzione magnetica B), ! in una zona intermedia, fino a circa 100 MHz, va analizzato il tipo di campo, ! oltre i 100 MHz ciò che importa è la densità di potenza S. Poiché nei casi di esposizione prolungata possono verificarsi variazioni significative dei campi, si è introdotto il concetto di media, con la conseguenza che per tempi brevi si può essere soggetti a valori più elevati (ma comunque al di sotto dei limiti massimi), e che la limitazione si applica alla media temporale su un intervallo di tempo prefissato. Misure di cautela e obbiettivi di qualità (art. 4) In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere e nell'intervallo di frequenza da 3 MHz a 300 GHz, i limiti divengono: Erms < 6 V/m Hrms < 0,016 A/m Seq < 0,1 W/m2 . Con il termine “edifici”, oltre a quelli di tipo residenziale o dedicato (quali ospedali, scuole, caserme, uffici), s'intende una vasta categoria di luoghi, anche aperti, quali spazi gioco, terrazzi, balconi. ANTEPRIMA NEWS periodico di informazione del Gruppo Silaq Anno 4 n°3 - Ottobre 2006 Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 011 70 71 470 Siracusa Via Agnone, 128 96016 Lentini (SR) Tel. 0039 095 78 38 644 Lugano Via San Salvatore, 13/A 6901 Lugano-Paradiso (CH) Tel. 0041 (0)91 980 40 46 L’inquinamento elettromagnetico: la normativa in vigore, il D.M.381/98, la L.36/2001 e annessi decreti attuativi. Il caso regionale. 2. - La Legge n. 36 del febbraio 2001: “Legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Il ruolo delle regioni. Tra gli obbiettivi figurano: assicurare la tutela della salute dei lavoratori, lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare le misure di cautela in applicazione del principio di precauzione, assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità dei campi, secondo le migliori tecnologie disponibili. Si introducono le seguenti definizioni: ! limite di esposizione: è il valore di campo (di immissione) definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori; ! valore di attenzione: è il valore di campo (di immissione) che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine; ! obbiettivi di qualità: i valori di campo definiti ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione; ! elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione. La legge 36/2001 annulla tutte le disposizioni precedenti in materia di bassa frequenza (quelle che ad esempio implicavano distanze di rispetto minime dagli elettrodotti) ed è particolarmente significativa riguardo agli obblighi di prevenzione e riconduzione a conformità. Infatti l'azienda è il tipico luogo in cui si associano i due casi emblematici del mondo ELF (Extremely Low Frequencies): la presenza di una sottostazione MT/BT e una distribuzione di elevate correnti attraverso i locali. Ciò può sottoporre i non professionalmente esposti a campi magnetici particolarmente elevati. I limiti posti dalla L36/2001, attraverso il DPCM 8 luglio 2003, in termini di valori efficaci dell'induzione magnetica generata da elettrodotti a 50 Hz, sono i seguenti: limitedi esposizione: valore di attenzione: obbiettivo di qualità (nuove installazioni): 100 microT (rms) 10 microT (rms) 3 microT (rms) Il limite di esposizione e l'obbiettivo di qualità devono intendersi come valori di mediana giornalieri per esposizioni costanti. I limiti per frequenze da 100 kHz a 300 GHz sono definiti dal DPCM 8 luglio 2003 specifico per l'alta frequenza e sono gli stessi del DM 381/98. Le tecniche di misurazione e determinazione dei livelli di esposizione sono definite nella norma CEI 211-6/2001 per la parte relativa a frequenze comprese tra 0 Hz e 10 kHz, mentre la parte relativa alle alte frequenze sono normate dalla CEI 211-7/2001. E' ammesso l'uso di norme internazionali equivalenti. Possono essere utilizzati calcoli valutativi finché i risultati non superino il 50% dei limiti di esposizione. Al di sopra, sono richieste misure sperimentali. Nonostante la responsabilità della conformità all'art. 32 della Costituzione attenga agli organismi statali e alle sentenze in merito, la modifica del Titolo V della Costituzione ha lasciato ampio margine ad alcune regioni particolarmente sensibili alla sicurezza da CEM di legiferare in merito (Toscana, Abruzzo, Veneto, Liguria, Emilia Romagna). Le relative ARPA esigono a volte limiti di esposizione ben al di sotto perfino dell'obbiettivo di qualità (soprattutto per nuove costruzioni o ristrutturazioni di scuole, ospedali, edifici pubblici), manifestando spesso elevati livelli di incompetenza e di scarsa capacità operativa. La richiesta tipica è addirittura di 0,2 microT, non lontana dal fondo naturale. Valori di questo impegno, oltre a essere del tutto anomali nel contesto internazionale (si va dai 100 microT e oltre, ai 20 della Florida e NY, a 1 microT della Svizzera per nuovi impianti, secondo il “principio di precauzione”), sono raggiungibili solo con grandi difficoltà tecniche e costi molto elevati. A chiarimento del “principio di precauzione”, spesso interpretato in modo arbitrario, è utile citare quanto espresso dall'Unione Europea, DG XXIV “Politiche per i consumatori e per la protezione della loro salute” Linee Guida: Il principio di cautela: “Un approccio alla gestione dei rischi applicato in condizioni di incertezza scientifica, che riflette l'esigenza di intraprendere azioni a fronte di rischi potenzialmente gravi, senza attendere i risultati delle ricerca scientifica” (17/10/1998). Questa definizione, integrata dalle raccomandazioni del WHO e di altre agenzie, va interpretata nel senso che è sì suggerito un approccio cautelativo, senza tuttavia dimenticare che la mancanza di evidenza non deve giustificare interventi illimitati sotto il profilo di una realistica valutazione del rapporto costi benefici.