Allegato A - Porto di Chioggia

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Allegato A - Porto di Chioggia
ALLEGATO A
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
IN LOCALI UBICATI ALL’INTERNO DELLE AREE A SERVIZIO
DELLA STAZIONE MARITTIMA DEL PORTO DI CHIOGGIA (VE)
L’anno ……………, addì .......................... del mese di ………………. in Chioggia (VE) e nella
............................., con la presente scrittura privata a firme autenticate da valere a tutti gli effetti di
legge
TRA
La “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” con sede in Chioggia
(VE), Via Maestri del Lavoro, n. 50, C.F.: 94002810276 e P. IVA 02081110278, nella persona del
Presidente, Dott.…………………, nato a ………… il …../……/19……., residente per la funzione in
………………….(VE),
il quale dichiara di agire nella sua qualità di ……………………….
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. …… del ……………….
di seguito denominata anche “affittante” e/o “parte concedente”;
E
……………………………………………..………………………
……………………………………..
C.F…………………….
rappresentante
e
P.
IVA
via
con
in
………..………………………………………,
………………………………….
……………………………………..
sede
nato
a
in
persona
del
legale
………………………..……….
il
……………………... C.F. ……………………………………,
di seguito denominata anche “affittuario” e/o “parte affittuaria” e/o “gestore”,
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58.1/2008 del 07/11/2008,
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di contratto di affitto di ramo di azienda per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali ubicati all’interno delle aree a servizio
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della stazione marittima del Porto di Chioggia (VE), e più precisamente nella palazzina del nuovo
varco doganale “Gate” sita nell’area portuale di Val da Rio;
- che con determinazione del Presidente/Direttore n. …….. del …………….. veniva indetta
una gara pubblica per l’aggiudicazione dell’affitto del ramo di azienda per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel predetto locale;
- che le attività di cui sopra devono esercitarsi obbligatoriamente nei locali ubicati all’interno
delle aree di servizio della stazione marittima del Porto di Chioggia (VE) e non possono essere trasferiti
in locali diversi;
- che i locali ove si svolge l’esercizio dell’attività aziendale risultano meglio individuati nella
planimetria allegata al presente contratto, sottoscritta ed accettata dalle parti, e costituente parte
integrante della presente scrittura, e sono così composti:
Il primo piano del nuovo varco doganale “Gate”, nell’area portuale di Val da Rio, è stato
adibito quale punto di ristoro, suddividendo la struttura avente in pianta dimensioni di ca. 30 x 30
metri, in 4 moduli separati per ospitare:
1) mensa self-service con posto a sedere per 78 persone;
2) sala ristorante con 80 posti;
3) zona cucine e locali per il personale a servizio di entrambe le precedenti strutture, dimensionati
per coprire 150 pasti a turno;
4) zona bar collegata e posta all’interno dell’area di ristorazione.
La struttura è fornita quindi di un ulteriore soppalco di circa 150 mq realizzato in acciaio, anch’esso
adibito a ristorante e collegato allo stesso da due scale;
– che con determinazione del Direttore (o Cda) n. … del ……. si approvavano gli atti di gara e
conseguentemente si dava atto dell’aggiudicazione dell’affitto di ramo d’azienda disposta in data
………………….. in favore di ……………………………………………;
- che l’immobile sopra menzionato con gli impianti, gli arredi, le attrezzature e l’insegna, di
proprietà della “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”e concessi in uso
alla parte affittuaria, costituiscono un “unicum” aziendale;
- che l’apertura di tale punto di ristoro non è soggetta al rilascio di preventiva autorizzazione da
parte del Comune di Chioggia in quanto trattasi di attività di somministrazione di alimenti e bevande
esercitata all’interno delle aree di servizio della stazione marittima;
- che, pertanto, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n° 29 del 21/09/2007 il regolare
esercizio di tale attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta solamente alla
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dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 241 del 1990, da presentare dal
soggetto interessato al Comune in cui svolge l’attività;
- che l’affittuario dichiara espressamente di possedere tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, così come meglio individuati dall’art. 4 della Legge
Regionale n° 29 del 21/09/2007;
- che i locali ove sarà esercitata la somministrazione sono conformi alle norme e prescrizioni
edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di destinazione d’uso dei locali.
Tutto ciò premesso,
tra
la
“ASPO
–
AZIENDA
SPECIALE
PER
IL
PORTO
DI
CHIOGGIA”
e
……………………………………………………, come sopra rappresentati,
si conviene e si stipula
quanto segue, tenendo conto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente contratto.
Art. 1 – Oggetto del contratto
La “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, nella sua veste di unica
proprietaria, concede in affitto a ……………………………………, come sopra meglio generalizzato,
che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare, il ramo di azienda riferita
all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali ubicati all’interno delle
aree di servizio della stazione marittima del Porto di Chioggia (VE) e più precisamente nella palazzina
del nuovo varco doganale “Gate” sita nell’area portuale di Val da Rio.
La parte concedente dichiara che l’affitto di azienda comprende sia i locali in cui l’impresa è
esercitata, che risultano in regola con le norme edilizie e urbanistiche, sia l’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande indicate nelle premesse con l’insegna e tutti gli impianti, gli
arredi e le attrezzature ivi esistenti, che risultano funzionanti e in regola con le norme di legge, il tutto
esistente e noto alle parti senza riserva ed obiezione alcuna in ordine alla loro consistenza e stato di
conservazione.
In particolare, la consistenza degli impianti, degli arredi e delle attrezzature dovrà risultare da
un apposito inventario, da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto di affitto di ramo
d’azienda, che dovrà essere redatto, sottoscritto e scambiato tra i contraenti al momento della
sottoscrizione del presente contratto.
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L’affitto del ramo di azienda non include debiti e crediti relativi alla precedente gestione anche
se scadenti successivamente alla data di stipula del presente contratto e non prevede alcun trasferimento
di merce; inoltre, la parte affittuaria non subentra in alcun rapporto di lavoro, consulenza e/o
collaborazione, poiché non viene trasferito alcun dipendente e/o collaboratore, così come non subentra
ad “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” in alcun contratto di fornitura di
merci e/o servizi.
Art. 2 - Durata
L’affitto
dell’azienda
avrà
la
durata
di
5
(cinque)
anni,
con
decorrenza
dal
…………………………. sino al ........, non rinnovabile se non previo espletamento di gara.
Al termine, la parte affittuaria, senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue
ed aventi causa e riconsegnarli alla parte concedente non oltre il periodo contrattuale, con consegna
delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti e attrezzature e
dell’osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la
normale usura.
Resta inteso, e da ambo le parti accettato che, alla scadenza del presente contratto di affitto di
ramo d’azienda, nel caso di occupazione dei locali da parte del conduttore senza alcun titolo, verrà
corrisposta una penalità di euro 15.000,00= per ogni mese o frazione di mese, oltre al pagamento del
canone di affitto a titolo di indennizzo per abusiva occupazione, determinato ai sensi dell’articolo
successivo.
Art. 3 - Canone di affitto
Il canone di affitto complessivo si compone di due parti: una parte fissa e una parte variabile
calcolata in relazione al volume di affari annuo realizzato dalla parte affittuaria.
La parte fissa del canone di affitto viene stabilita nel seguente modo:
• per il primo anno in euro -come risultante in sede di offerta- = annui + IVA ai sensi di legge;
• per il secondo anno in euro
• per il terzo anno in euro
“
= annui + IVA ai sensi di legge;
“
= annui + IVA ai sensi di legge.
A decorrere dall’inizio del quarto anno la parte fissa dell’ultimo canone di affitto pagato verrà
aggiornata annualmente, sempre ed in modo automatico, nella misura del 100% delle variazioni,
accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
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In aggiunta alla parte fissa, l’affittuario dovrà corrispondere alla parte concedente anche la parte
variabile del canone di affitto che viene concordata ed accettata dalle parti nella misura percentuale
fissa del 10,00% (diecipercento), da calcolarsi sul volume di affari annuo realizzato con l’esercizio
dell’attività che eccede l’importo complessivo annuo di euro 800.000,00= (se l’esercizio risultasse
inferiore ai 12 mesi, tale importo andrà ragguagliato all’anno).
Il pagamento della parte fissa del canone di affitto dovrà essere effettuato in rate mensili uguali
anticipate entro i primi 5 giorni di ogni mese.
Il pagamento della parte variabile del canone di affitto dovrà essere eseguito dalla parte affittuaria per
il primo anno solare in un’unica soluzione entro il 05 Febbraio dell’anno successivo; per gli anni
successivi l’importo relativo alla parte variabile del canone di affitto verrà pagato dall’affittuario in tre
rate i cui importi saranno determinati nel seguente modo:
• la prima rata di acconto sarà pari al 40%, calcolato sull’importo complessivo dovuto per l’anno
precedente e dovrà essere corrisposta entro il 31 Maggio dell’anno di competenza;
• la seconda rata di acconto sarà pari al 5% calcolato sull’importo complessivo dovuto per l’anno
precedente e dovrà essere corrisposta entro il 30 Settembre dell’anno di competenza;
• la terza rata a saldo dovrà essere corrisposta a saldo della parte variabile sulla base dei
corrispettivi definitivi realizzati nell’anno precedente e dovrà essere versata alla parte concedente
entro il 5 Febbraio dell’anno successivo.
Parte affittuaria si obbliga espressamente ad esibire la documentazione contabile a parte affittante
dietro semplice richiesta scritta, per consentire il necessario riscontro del volume di affari.
L’importo del canone di affitto complessivo sarà aumentato per patto espresso, per l'utilizzo di
ulteriori spazi e/o aree rispetto a quelli dati in gestione con il presente contratto: in particolare, “ASPO
– AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” si impegna a realizzare dei posti-auto
scoperti a servizio del ristorante nel numero minimo di 30 (trenta), entro un anno dalla sottoscrizione
del contratto di affitto; detti posti-auto saranno concessi in uso all’affittuario a fronte di una
integrazione contrattuale del canone di affitto per ciascun posto-auto pari ad euro 180,00= annui +
IVA ai sensi di legge, da corrispondere alla parte concedente in un’unica soluzione entro la fine di
ogni anno.
Il versamento dei canoni d’affitto, sia per la parte fissa che per la parte variabile, dovrà essere
eseguito dalla parte affittuaria con valuta fissa mediante accredito nel conto corrente bancario indicato
dalla parte concedente.
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Il pagamento dei canoni di affitto o quant’altro dovuto per oneri e/o spese accessorie non potrà
essere sospeso o ritardato da alcuna pretesa e/o eccezione dell’affittuario, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato pagamento di tre mensilità, anche non consecutive, del canone, costituirà causa di
immediata risoluzione del presente contratto, che opererà di pieno diritto a seguito di comunicazione
della parte concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., di volersene valere.
Art. 4 – Obblighi e divieti dell’affittuario
L’affittuario si impegna ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dando
attuazione alla proposta gestionale presentata in sede di gara; lo stesso dovrà, inoltre, applicare le
condizioni offerte in sede di gara:
a) condizioni di trattamento di maggior favore applicate nella somministrazione di alimenti e
bevande (relativamente sia al ristorante che al self service) al personale “ASPO – AZIENDA
SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” (es.: sconti praticati sul prezzo di listino o altro);
b) le particolari condizioni preferenziali in occasione di manifestazioni ed eventi o altre attività
organizzati o patrocinati dal Porto di Chioggia presso i locali oggetto del contratto e/o comunque
nell’area portuale.
L’affittuario dovrà gestire direttamente il ramo d’azienda affittata, esclusivamente per gli scopi
citati in premessa, con divieto assoluto di modificare in alcun modo la destinazione attuale.
E’, pure, vietato il subaffitto, sia totale che parziale, e la cessione anche a titolo gratuito del
contratto o comunque concederne a terzi l’uso o il godimento, pena la risoluzione “ipso iure” del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto è
tassativamente vincolato all’immobile che ne forma oggetto e, dunque, non è trasferibile in altri locali;
del pari, il titolo abilitativo non è trasferibile a qualsiasi titolo ad altro soggetto diverso da quello
individuato con la procedura di gara, a pena di risoluzione di diritto del contratto ed incameramento
della cauzione definitiva.
Il soggetto gestore non potrà altresì cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’attività di
gestione oggetto del presente capitolato.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da
parte del soggetto affidatario, il ramo di azienda tornerà nella disponibilità di “ASPO – AZIENDA
SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”.
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È altresì vietata, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva,
la cessione del contratto, anche parziale.
Tutte le spese, imposte, tasse e contributi relativi all’esercizio e decorrenti dall’inizio del
presente contratto sono a carico della parte affittuaria, così come tutti i crediti e debiti per rapporti sorti
nel corso dell’affitto stesso, sono rispettivamente a vantaggio o a carico dell’affittuario.
La “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” resterà estranea a tutti i
rapporti del “gestore” con i conduttori dei servizi, e fornitori in genere, poiché tali rapporti saranno da
intendersi di esclusiva competenza del “gestore”.
L’affittuario si obbliga a gestire il bar-ristorante all’insegna “Ristorenate La Galea” -che
costituisce espressamente patrimonio aziendale di Aspo
Art. 5 - Autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività
L’affittuario si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti affinché possa essere iniziata
l’attività e vengano ad esso intestate e volturate le autorizzazioni igienico – sanitarie e quant’altro
necessario all’esercizio dell’attività.
L’orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio dovrà obbligatoriamente essere
organizzato in modo da garantire l’accesso e l’uso dello stesso da parte di tutti i soggetti che svolgono
attività all’interno della struttura portuale e, comunque, per almeno 16 (sedici) ore giornaliere.
L’orario minimo di funzionamento dell’esercizio pubblico è stato determinato in sede di offerta
e non potrà essere ridotto senza il preventivo consenso della parte concedente, che valuterà le ragioni
della richiesta di modifica dell’orario presentata dall’affittuario; in ogni caso, l’orario di apertura
dell’esercizio non potrà in alcun caso eccedere le fasce orarie di apertura e chiusura stabilite dal
Comune di Chioggia per questa tipologia di attività.
Art. 6 – Consegna dei locali
L’affittuario si impegna a conservare i locali nelle attuali ottime condizioni ed a gestirli con
ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed obbligandosi alle riparazioni di
piccola ed ordinaria manutenzione, ai sensi dell’art. 8 che segue.
Tutti gli impianti, gli arredi e le attrezzature dovranno al termine dell’affitto essere restituiti alla
parte affittante in buono stato di conservazione, dovendo provvedere l’affittuario alla loro sostituzione
in caso di rotture, fatta salva la normale usura.
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L’affittuario non potrà apportare ai beni oggetto del contratto di affitto d’azienda alcuna
innovazione, addizione e/o miglioria, senza il consenso scritto della parte concedente, fermo restando
che, anche se autorizzati, gli eventuali lavori, opere, accessioni, aggiunte o altro, eseguiti durante il
corso del presente contratto, resteranno a vantaggio della parte concedente, senza che l’affittuario possa
vantare diritto, pretesa, rimborso e/o indennità di alcun genere.
Qualora, invece, al termine del contratto, il locatore richiedesse la riduzione in pristino dei
locali, l’affittuario si impegna a provvedervi a proprie spese secondo il disposto dell’art. 1590 c.c.
Nel caso che le opere siano state eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di
“ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” esse si intendono acquisite senza
compenso alcuno da parte della parte concedente. L’affittuario è tenuto, invece, a rimuoverle
immediatamente a proprie spese, qualora la parte concedente dichiari di non volerle ritenere.
La parte concedente potrà, durante il normale orario di apertura, previo appuntamento da
concordare tra le parti, ispezionare o far ispezionare dai suoi incaricati i locali concessi in affitto per
constatare le modalità d’uso o per la verifica degli impianti.
Art. 7 - Avviamento
La parte affittuaria non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell’affittanza per
eventuali migliorie e incrementi nella produttività del ramo d’azienda. In ogni caso parte affittuaria
rinuncia espressamente alla pretesa di alcun indennizzo a titolo di indennità di avviamento.
Art. 8 – Oneri e manutenzione dei locali ed impianti.
Sono interamente a carico dell’affittuario le spese relative alla fornitura dell’acqua, dell’energia
elettrica, del gas, del riscaldamento e ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento
dell’attività esercitata, oltre a quelle relative alle tasse, tariffe e comunque ai tributi afferenti l’attività
svolta.
Le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e ogni altra afferente,
così come la quota parte relativa alle spese per i servizi in comune, saranno poste a carico
dell’affittuario in base all’effettivo consumo come determinato dalla lettura di appositi contatori posti
in zone di esclusiva proprietà di “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, la
quale provvederà ad addebitarne il relativo costo di competenza previo invio di fattura soggetta ad
IVA.
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L’affittuario deve provvedere a eseguire tempestivamente tutti gli interventi utili alla
conservazione dei locali, impianti e attrezzature oggetto del contratto; esso deve provvedere
all'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e pulizia, senza diritto ad alcun rimborso.
Le spese per riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso
ed ogni altra riguardante tutti gli impianti di pertinenza esclusiva dell’immobile concesso in uso, quali,
a mero titolo esemplificativo, elettrici, idraulici, serramenti, serrande, vetrate, tapparelle ecc. sono a
carico dell’affittuario. La parte concedente potrà sostituirsi all’affittuario per eventuali interventi di
manutenzione ordinaria che si rendessero necessari nel corso dell’affittanza, qualora non vi fosse
provveduto tempestivamente, con addebito degli eventuali costi.
Le spese di manutenzione straordinaria resteranno, invece, a carico della parte concedente, che
interverrà, in ogni caso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione, da parte di un suo
tecnico, di una perizia dei lavori.
Le opere di manutenzione straordinaria che l’affittuario intendesse effettuare dovranno essere
preventivamente autorizzate dalla “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”.
Sono posti a carico della parte affittuaria la chiusura serale dei locali, nonché le pulizie degli
accessi al ristorante, senza diritto al riconoscimento di alcun corrispettivo o beneficio economico.
L’affittuario si impegna, inoltre, a fare osservare ai clienti del locale le norme del buon vivere
civile.
Art. 9 – Arredi, attrezzature e beni concessi in uso
Compete alla parte affittuaria dotarsi di tutti quegli arredi, attrezzature, impianti e ogni altra
dotazione necessari per il funzionamento dell’attività oggetto del presente contratto e non inclusi
nell’inventario allegato.
Le parti concordano che gli arredi e le attrezzature di proprietà della “ASPO – AZIENDA
SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, diversi da quelli di cui agli articoli che precedono,
concessi in uso all’affittuario, vengano dallo stesso tenuti e gestiti con la diligenza del buon padre di
famiglia. Tutti i beni anzidetti dovranno essere restituiti alla “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL
PORTO DI CHIOGGIA” nello stesso stato in cui sono stati consegnati, fatte salve le condizioni di
degrado imputabili all’uso ed al tempo.
La manutenzione ordinaria e straordinaria relative a tutti gli arredi e attrezzature di proprietà
della parte concedente e concessi in uso sono a carico della parte affittuaria.
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La “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, solo in caso di accertata
incuria sulla manutenzione ed utilizzo degli arredi e delle attrezzature, potrà rivalersi, per il rimborso
del costo, sul deposito versato a garanzia.
L’eventuale mancato effettivo uso da parte della parte affittuaria di parte degli arredi e delle
attrezzature di proprietà della “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”
concessi in uso, non comporterà alcuna riduzione dell’importo del canone di affitto, che rimane
determinato sulla base dell’offerta formulata in sede di gara in relazione all’importo posto a base d’asta
e riportata nell’art. 3 del presente contratto.
Art. 10 – Responsabilità - Polizze assicurative
L’affittuario solleva la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta
che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento
dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno e all’esterno del locale
affidato; in particolare, l’affittuario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di
sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o dei propri
dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo la
stessa parte concedente escludere ogni propria responsabilità in merito.
L’affittuario si impegna a stipulare, entro il termine di decorrenza del contratto di affitto e,
comunque, a semplice richiesta della parte concedente, con primaria compagnia di assicurazione di
gradimento della parte concedente, le seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del
presente contratto:
a) polizza globale fabbricati limitatamente al rischio di incendio, esplosione, fenomeno elettrico,
eventi atmosferici, grandine, terremoto e atti vandalici per un massimale, pari all’importo
stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura come comunicato dall’affittante alla parte
affittuaria prima della sottoscrizione del presente contratto, al netto del valore dell’area di
sedime;
b) polizza di responsabilità civile verso terzi il cui massimale non dovrà essere inferiore ad euro
1.000.000,00= per ciascun sinistro e comunque per persona; la predetta copertura assicurativa
dovrà essere estesa anche all’eventuale area di parcheggio auto riservata.
Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e l’affittuario dovrà fornirne copia,
unitamente alle quietanze di pagamento, alla parte concedente alla data di decorrenza del contratto.
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La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopra prescritto determinerà la
decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione del contratto.
Art. 11 - Rispetto delle normative vigenti
L’affittuario è tenuto a attuare e garantire congiuntamente all’inizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande presso i locali oggetto del contratto:
a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
b) l’osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed
apporre idonea cartellonistica;
c) l’osservanza della normativa statale e regionale concernente l’igiene dei prodotti alimentari;
d) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.
Art. 12 – Garanzia
L’affittuario si impegna a rilasciare alla stipula del contratto, a favore di Aspo – AZIENDA
SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, una cauzione pari ad euro 300.000,00= (trecentomila) ,
nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo.
La garanzia deve essere costituita, esclusivamente, mediante fideiussione solidale bancaria o
assicurativa a prima richiesta, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della parte concedente. Tale garanzia si intende costituita per l’esatto adempimento di
ogni obbligazione contrattuale, il puntuale e regolare pagamento dei canoni ed oneri accessori
convenuti, il pagamento di penali ed indennizzi ed il risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni
arrecati ai locali, impianti, arredi, attrezzature e beni in genere avuti in dotazione e per l’eventuale
indennità di occupazione; resta salvo per “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI
CHIOGGIA” l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del presente contratto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente
dall’aggiudicazione e la risoluzione del presente contratto.
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La cauzione resterà a disposizione di “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI
CHIOGGIA” non solo per tutto il periodo di durata del contratto di affitto, bensì fino all’adempimento
di tutte le obbligazioni derivanti e/o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che la parte
concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o
parzialmente.
Art. 13 – Penali e cause di risoluzione
Il mancato pagamento puntuale, per qualunque causa, anche di una sola parte dei canoni
convenuti comporterà l’incameramento della cauzione definitiva per le mensilità e gli interessi di legge
dovuti e l’obbligo di sua reintegrazione fino a concorrenza dell’importo originario garantito per il quale
la cauzione è stata costituita.
L’eventuale reiterazione da parte dell’affittuario del mancato pagamento puntuale dei canoni
per tre mensilità anche non consecutive di affitto potrà determinare, a insindacabile giudizio della parte
concedente, la risoluzione “ipso iure” del presente contratto per fatto e colpa dell’affittuario ai sensi
dell’art. 1456 c.c., l’incameramento della cauzione definitiva, salva l’eventuale azione per risarcimento
dei maggiori danni.
Ferme le ipotesi di risoluzione previste nel comma che precede, il presente contratto potrà
risolversi di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nelle seguenti ipotesi:
a) revoca dell’aggiudicazione, nei casi previsti dal bando di gara, dal presente contratto o dalla legge;
b) decadenza dal titolo abilitativo, in caso di mancata attivazione dell’attività entro il termine di legge
dalla data del suo rilascio;
c) utilizzazione di locali affidati per un uso differente da quello oggetto del presente contratto;
d) mancata reintegra della cauzione di cui all'art.12;
e) subaffitto, cessione anche parziale dell'attività.
In ogni caso di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto per causa imputabile
alla parte affittuaria, la parte concedente procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta
salva ogni eventuale azione per il risarcimento dei maggiori danni patiti.
Art. 14 – Revoca
L’affittanza ha carattere precario e la “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI
CHIOGGIA” potrà perciò, indipendentemente dalla sua scadenza, revocarlo unilateralmente per motivi
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di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, senza che
la parte affittuaria possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Acquisto di materiale aggiuntivo rispetto a quello dato in dotazione
La parte concedente si riserva la facoltà di acquistare dal gestore quella parte di arredi e
attrezzature specifiche che lo stesso, per fare fronte alle esigenze della gestione, dovesse avere
acquistato direttamente in aggiunta a quelle date in uso dalla parte concedente a esclusivo utilizzo
dell’esercizio.
Per tale acquisto la parte concedente, oltre che riservarsene la più ampia facoltà, dovrà fare
riferimento al prezzo di costo, documentato dalla fattura originaria di acquisto intestata all’affittuario,
diminuito del 20% per ogni anno di utilizzo.
Art. 16 - Norme regolatrici
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle norme in esso espressamente contenute, dal
bando di gara, dalle norme di legge e regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate dal codice
civile in materia di affitto di azienda.
Ai sensi dell’art. 2561 del Codice Civile e ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 04/02/1988, n. 42, le
parti decidono, in relazione all’obbligo di conservazione ed efficienza dei beni ammortizzabili, la non
applicabilità al presente contratto delle disposizioni del Testo unico imposte sui redditi (art. 102,
comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), restando inteso e, da ambo le parti accettato, che eventuali
quote di ammortamento dei beni strumentali costituenti il ramo d’azienda concesso in affitto saranno
eventualmente deducibili nella determinazione del reddito della parte concedente.
A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto che nel canone di affitto pattuito è
compreso anche il normale deperimento d’uso dei beni aziendali per cui, nessun rimborso dovrà essere
corrisposto dall’affittuario al momento di riconsegna del ramo d’azienda, derogando pertanto dalla
previsione dell’art. 2561, comma 4, del Codice Civile.
Art. 17 - Spese
Tutte le spese per l’imposta di registro, eventuali volturazioni delle licenze ed autorizzazioni e
qualsiasi altra inerente e/o conseguente al presente contratto sono a carico della parte affittuaria.
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Art. 17-bis – Regime IVA e imposta di registro
Il presente contratto è soggetto ad IVA.
Le parti si danno reciprocamente atto che il valore degli immobili supera il 50% del valore
complessivo del ramo d’azienda affittato (art. 35, comma 10-quater del D.L. 223/2006 convertito nella
Legge 248/2006); di conseguenza, ai sensi dell’art. 35, comma 8, della summenzionata legge la parte
concedente espressamente manifesta l’opzione per l’assoggettamento a IVA dell’intero importo dei
canoni di affitto del ramo d’azienda.
Per quanto sopra, il presente affitto di ramo d’azienda è soggetto anche ad imposta di registro
proporzionale nella misura attuale dell’1%.
L’imposta di registro dovuta ai sensi di legge è a carico per metà di ciascuna delle parti; il
pagamento di tale imposta verrà fatto a cura della parte concedente che provvederà all’esecuzione delle
relative incombenze.
Art. 18 - Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicare, l’affittuario elegge domicilio nei locali a lui affittati, e ove egli non li occupi
più o comunque detenga, presso la propria sede legale.
Art. 19 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione ed applicazione
delle clausole della presente convenzione il Foro competente è quello di Venezia.
Art. 20 – Autorizzazione trattamento dati personali
Con riferimento al Codice della Privacy, Decreto Legislativo del 30/06/2003, n° 196,
l’affittuario autorizza il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, con
l’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dalla parte concedente in base agli
obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti
dalla legge.
La parte affittuaria
Letto, confermato e sottoscritto
Chioggia (VE), lì …………………
La parte concedente
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La parte affittuaria
APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura
delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare, reietta sin d’ora ogni reciproca
eccezione, le clausole contenute nei patti:
Art. 3 – Canone di affitto
Art. 4 – Obblighi e divieti dell’affittuario
Art. 6 – Consegna dei locali
Art. 7 – Avviamento
Art. 8 – Oneri e manutenzione dei locali, impianti e attrezzature
Art. 10 – Responsabilità - Polizze assicurative
Art. 12 - Garanzia
Art. 13 – Penali e cause di risoluzione
Art. 14 – Revoca
Art. 16 – Quote ammortamento beni strumentali
Art. 17 – Spese.
La parte concedente
La parte affittuaria
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