Domande Frequenti - Arcidiocesi di Lucca
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Domande Frequenti - Arcidiocesi di Lucca
Domande Frequenti Si parla spesso dell'idoneità per poter insegnare l'IRC. Ma cos'è esattamente? L'idoneità è tra gli aspetti caratterizzanti dell'IRC. Per un esauriente approfondimento riportiamo l'articolo di Tullio Capelli sull'argomento. Idoneità dell'IdR: Conoscenza, Competenza, Comportamento Elementi per la riflessione e il confronto PREMESSE Spiegazione dei termini IRC è il termine complesso per indicare l’insegnamento scolastico, a seguito della L. 121/1985, che ha sostituito l’insegnamento della religione. La distinzione fondamentale tra la religione, dizione con cui si indicava la materia precedente e IRC attuale sta nel fatto che prima della revisione concordataria la religione cattolica era la religione di stato e quindi la Chiesa aveva diritto di insegnarla anche nella scuola (l’IdR in Trentino-Alto Adige veniva chiamato catechista) mentre attualmente è lo stato che chiede alla Chiesa Cattolica questo servizio, da svolgere con affidamento a competenti, che insegnano a nome della Chiesa stessa. L’insegnamento scolastico, che si distingue dalla catechesi parrocchiale, dalla catechesi di Azione Cattolica e di altre associazioni e movimenti, è sempre stato affiancato a quello non scolastico e questo ha costituito una barriera di sicurezza per la pastorale. Idoneità psicofisica, che viene richiesta con certificazione: qualora infatti si verifichi l’inidoneità, attualmente, l’IdR deve essere licenziato e ha diritto a pensione alle dovute condizioni. Idoneità canonica, che si protrae lungo il rapporto di insegnamento. Se viene revocato il riconoscimento di idoneità all’insegnamento l’IdR cessa dall’IRC e, con la nuova legge, l’IdR è ammesso alla mobilità. Insegnanti di religione: possono essere incaricati e supplenti: – incaricati sono di due categorie: la prima con iscrizione INPS a seguito dell’opzione prevista dall’art. 8 della L. 831/1961; la seconda, con trattenute in conto tesoro; – supplenti: possono essere temporanei o annuali. Metodologia. Nel trattare l’argomento presente si può procedere: – con metodologia induttiva (bottom-up): sarebbe stato interessante procedere dalla casistica. Si pensi agli episodi di Verona (IdR sprovvisto di titolo abilmente falsificato) e di Firenze (IdR che diventa amante del preside), per accennare solo ai casi più clamorosi; – con metodologia deduttiva (top-down): quella che stiamo seguendo partendo dalle fonti. 1. FONTI DELLA DISCIPLINA IRC L’IdR in genere fa riferimento all’autorità ecclesiastica. L’IRC fa riferimento a due autorità: ecclesiastica e civile. Le fonti per la disciplina dell’IRC sono: canonistiche, civilistiche, concordatarie. 1.1 Fonti canonistiche Le fonti canonistiche, con l’abbandono dell’ideologia della codificazione (pretesa di mettere tutto nel Codice), si estendono a una varia tipologia: dai testi conciliari alla normativa di diritto universale, speciale, particolare ecc. che comporta una armonizzazione per impostare e risolvere la problematica relativa. Il Concilio Vaticano II non tratta esplicitamente dell’argomento, salvo il riferimento - nel n. 5 della DH (= Dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae), dove si parla dei diritti dei genitori di scegliere le scuole, così che i figli non siano costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondano alla persuasione religiosa dei genitori; - nel n. 7 della GE (= Dichiarazione conciliare sulla educazione cristiana, Gravissimum educationis) che loda le autorità e società civili che, tenendo conto del pluralismo esistente nella società moderna e garantendo la giusta libertà religiosa, aiutano le famiglie perché l’educazione dei figli possa aver luogo in tutte le scuole secondo i principi morali e religiosi propri delle stesse famiglie. - Si può aggiungere il n. 69 della CT (= Esortazione apostolica, Catechesi Tradendae) del 16.10.1979. In questi documenti ci sono i principi generali sui rapporti tra Chiesa e società civile, cui si deve fare riferimento, specie quando si tratta della libertà religiosa in negativo e in positivo. Il nuovo Codice di Diritto Canonico (can. 331, sul Romano Pontefice e, specialmente per l’IRC, i cann. 804 e 805) con riferimento alle scuole cattoliche e non, statali e non. Si tratta di disposizioni di principio che vanno integrate con le disposizioni delle Conferenze Episcopali e degli Ordinari locali. La Costituzione Apostolica, Sapientia christiana del 15.04.1979 che riforma le università e facoltà ecclesiastiche; La Costituzione Apostolica, Pastor bonus del 1988 che, riformando la Curia, indica le competenze della Congregazione per l’educazione cattolica. Il Papa ha richiamato l’attenzione sul diritto alla libertà religiosa come quello a cui tutti gli altri diritti si connettono. Ecco il testo, che è in sintesi una puntualizzazione in merito alla libertà religiosa: “Un altro diritto fondamentale, sul quale a motivo delle sue frequenti violazioni nel mondo di oggi, ho dovuto ritornare, è quello alla libertà religiosa, riconosciuto sia dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 18) sia dall’Atto finale di Helsinki (1a,VII), sia dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 14). Ritengo, infatti, che il diritto alla libertà religiosa non sia semplicemente uno tra gli altri diritti umani, ma sia quello al quale tutti i diritti umani si connettono, perché la dignità della persona umana ha la sua prima fonte nel rapporto essenziale con Dio. In realtà il diritto alla libertà religiosa “è così strettamente legato agli altri diritti fondamentali, che si può sostenere, a giusto titolo, che il rispetto della libertà religiosa sia come un test per l’osservanza degli altri diritti fondamentali” ”(Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XII/1, 1989, p. 68; cf L’Osservatore Romano del 18.5.03, p. 5). 1.2. Fonti civilistiche Il sistema giuridico e amministrativo è complesso e in continuo divenire. A partire dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 si va affermando un nuovo modello gestionale e organizzativo del lavoro subordinato pubblico nel quale, per un verso, la semplificazione procedurale implica il tendenziale rafforzamento del quadro di comando in capo all’esecutivo e, per altro verso, dopo l’emanazione del D.L.vo del 3 febbraio 1993, n. 29 e, per il comparto scuola, del D.L.vo del 17 febbraio 1993, n. 35, il rapporto di lavoro subordinato pubblico costituisce una variabile dipendente dell’organizzazione amministrativa. Da ciò discende che le strutture amministrative e i dipendenti lavoratori seguano la domanda sociale e non sono sempre necessari per lo svolgimento delle funzioni pubbliche. Quindi il personale docente della scuola pubblica viene coinvolto in processi di mobilità e di profonda ristrutturazione ed anche gli IdR non sfuggono alla flessibilità delle forme giuridiche e di protezione. Al presente interessa sapere che gli IdR nella scuola statale dovranno avere requisiti necessari per l’ammissione ai concorsi, dovranno sottostare alle norme contrattuali, (cf ultimo CCNL per il quadriennio giuridico 2002-2005 e 1° biennio economico 2002-2003) che si concretizzano nel contratto individualizzato. Di particolare rilevanza saranno le Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui “culti ammessi”. L’art. 11 del disegno di legge recita: Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento. Il capo III dello stesso disegno di legge tratta della Stipulazione di intese (artt. 26-35). 1.3. Fonti concordatarie I concordati per regolare i rapporti tra Chiesa e stato sono di tre forme o modelli: – accordo completo, con il quale s’intende regolare tutte le materie attinenti alle mutue relazioni tra Chiesa e stato: di questa forma è il concordato lateranense del 1929; – accordo quadro, configurazione aggiuntiva al precedente, che rinvia a successive intese con la possibilità di pluralità di accordi e modifiche su materie particolari senza che il sistema entri in crisi; tale è la revisione del 1985; – pluralità di accordi paralleli tra loro (detto, anche, accordo per rattoppi), come è avvenuto in Spagna dove, dopo un accordo previo del 1979, si sono avuti 4 accordi su questioni giuridiche, economiche, culturali e di assistenza spirituale. Per quanto riguarda l’Italia, è bene sottolineare la differenza tra il concordato lateranense e quello madamense. Il primo del 1929 è un accordo completo, che insieme al trattato (= Patti Lateranensi) ha chiuso la “questione romana” e riguarda tutta la materia di rapporti tra Chiesa e stato; il secondo del 1985 è un accordo quadro, che rinvia a successive intese con la possibilità di modifiche come è già avvenuto e avverrà, forse, anche per la scuola. Questo poliformismo pattizio è caratteristico del Pontificato attuale e si riverbera anche sulle eventuali intese, che per quanto riguarda l’Italia hanno un valore subconcordatario. (Si noti che il termine intesa ha significato diverso quando si riferisce agli accordi con le varie religioni diverse dalla cattolica, quando si riferisce alle intese collegate al Concordato e quando viene usato per l’affidamento dell’IRC all’IdR). 2. RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ PER L’IRC L’IRC rientra nel quadro della evangelizzazione, missione primaria ed essenziale della Chiesa: svolto nelle scuole statali e non statali, concretizza una vera e propria attività ecclesiale. Ci si domanda perciò se possa essere considerato un ufficio ecclesiastico, ai sensi del can. 145 (§1. “L’ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina, sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale”). In proposito si hanno posizioni diversificate. • Alcuni ritengono che l’IRC sia un’attività ecclesiale, ma escludono che possa considerarsi ufficio ecclesiale: manca infatti della provvisione; non esiste disposizione divina o ecclesiastica per la costituzione di uno stabile ufficio di insegnare nelle scuole; esistono, anzi, precise competenze statali circa la nomina degli IdR e circa la definizione del loro stato giuridico. • Altri ritengono che queste osservazioni appaiono controvertibili, perché nell’IRC c’è un incarico determinato, con annessi diritti e doveri, dotato di stabilità oggettiva (continua, infatti, a sussistere qualora si revochi l’idoneità al titolare), è costituito per disposizione ecclesiastica sia universale che particolare, è ordinato a un fine spirituale congruente con l’evangelizzazione. Esiste, inoltre, un rapporto funzionale tra l’IdR e l’ufficio di insegnare del Vescovo, che ha poteri e doveri di vigilanza. • L’IRC è uno degli incarichi o uffici con specifiche funzioni a fini spirituali, con riferimento al can. 228.1 che afferma: “I laici che risultano idonei sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto”. L’IdR insegna, in forza della missione ricevuta, la dottrina professata dalla Chiesa Cattolica, quanto al dogma, alla morale, alla liturgia e alla disciplina canonica, così che si tratta di un insegnamento oggettivamente confessionale. Per l’IRC si richiama l’art. 9,2 della revisione madamense e l’art. 5 dell’allegato protocollo oltre le delibere della CEI (a norma del can. 455) e quelle dell’Ordinario diocesano. Le disposizioni concordatarie italiane integrano la normativa canonica e sono in deroga del procedimento di nomina delineato dal Codice di Diritto Canonico. Infatti l’atto amministrativo canonico, che certifica l’idoneità (decreto dell’Ordinario del luogo), integra l’accertamento, di cui al can. 804, 2 e si conclude d’intesa con una specie di “atto di concerto ” tra l’autorità scolastica ed ecclesiastica. Per il riconoscimento dell’idoneità agli IdR, i requisiti sono (can. 804): retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L’IdR deve mantenersi fedele a questi principi, pena la revoca dell’idoneità stessa, che è peraltro un obbligo per il Vescovo diocesano (can. 805). Per l’IRC la norma del codice ha trovato conferma anche per le modalità di svolgimento dell’IRC (programmi, organizzazioni, orari, libri di testo, qualificazione professionale degli IdR), che sono determinate con l’intesa tra stato e CEI. La modalità di nomina dell’IdR ha subìto un cambiamento formale di rilievo rispetto alla L. 121/1985 e al Concordato 1929 (inteso, d’intesa). Attualmente l’affidamento dell’IRC si concretizza nella firma di un contratto individuale da parte del destinatario, dopo che si è realizzata l’intesa tra autorità ecclesiastica e scolastica. “Dato che l’idoneità da sola non è più sufficiente per accedere all’IRC, essa non può essere riconosciuta ai candidati ancora privi del prescritto titolo di qualificazione professionale. Solo nel caso in cui i posti da coprire risultino superiori ai candidati idonei e forniti di titoli, potrà essere riconosciuta l’idoneità a persone non ancora qualificate, che comunque potranno essere nominate per supplenze e non con un contratto d’incarico” (CEI). L’idoneità è rilasciata dall’Ordinario diocesano e può essere riconosciuta in sede regionale anche dagli altri vescovi, qualora ci sia un provvedimento della Conferenza episcopale a seguito della decisione della CEI. Non è così nel Triveneto per il mancato accordo tra i vescovi. Durante l’esame del progetto di legge sullo stato giuridico degli IdR è stata prospettata l’ipotesi di una idoneità nazionale, ciò che potrebbe portare a un elenco (impropriamente si parla di graduatoria) non solo regionale, ma anche nazionale. Il Sen. Monticone, nella seduta del 4 febbraio 2007, “manifesta l’interesse per l’intenzione della CEI, adombrata dallo stesso relatore Brignone, di valutare la possibilità di una idoneità nazionale per gli IdR”. Non si dimentichi lo statuto speciale delle zone di confine (il Trentino-Alto Adige non corrisponde esattamente alla attuale dizione amministrativa, ma si riferisce alla zona per tradizione collegata ed ereditata dalla amministrazione austro-ungarica). Detto statuto viene costantemente salvaguardato negli atti legislativi. 3. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ALL’IRC La rimozione dall’IRC avviene attraverso il procedimento inverso, che presenta aspetti specularmene rispondenti al procedimento di affidamento dell’IRC. La base della rimozione è sempre il can. 805, quando cioè ricorrono ragioni di carattere religioso, morale o di costume (si religionis morumve ratio id requirat). Il codice distingue tra rimozione (ius amovendi) e richiesta di rimozione (aut exigendi ut amoveantur). Non mancano problemi di interpretazione perché non c’è un perfetto parallelismo con il can. 804.2, dove si parla recta doctrina al posto della religionis ratio. Se vitae christianae testimonio corrisponde alla morumve ratio si potrebbe vedere in sintesi la salvaguardia dell’ortodossia e dell’ortoprassi. Non è semplice comporre le esigenze di tutela dei diritti e delle legittime aspettative degli interessati con la discrezionalità della competente autorità ecclesiastica, peraltro riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 390/1999. Altro problema è quello della perdita della abilità pedagogica, che rientra nell’ampia formula del can. 805 (cf art. 3,2 della delibera n. 41/1986). L’ortodossia, l’ortoprassi e la capacità pedagogica devono sussistere nell’IdR non solo al momento della nomina, ma anche durante l’incarico. L’idoneità viene rappresentata come una autorizzazione in funzione di controllo e perciò non una tantum, ma con solo atto, che si protrae lungo tutto il rapporto di docenza. La dizione usata dalla CEI ha ottenuto la prescritta recognitio della Sede Apostolica (prevista dal can. 456). Il provvedimento di revoca, che si riconduce nell’ambito del diritto-dovere di vigilanza che grava sull’Ordinario diocesano (can. 804,1), deve comunque avere un giusta causa. C’è la possibilità di impugnare il provvedimento e la procedura è ben indicata nella delibera CEI. La prudenza richiama anche di evitare la lesione della buona fama (can. 220). Il contenzioso può fare riferimento a una sentenza del Consiglio di stato pronunciata il 24 marzo 2000, che ha dato occasione a Sua Ecc. Mons. Attilio Nicora di pronunziarsi su “qualche comportamento infelice, particolarmente per quanto riguarda quel profilo delicatissimo che è il rilascio e l’eventuale revoca dell’idoneità all’insegnamento fatto dall’Ordinario diocesano, solitamente con l’ausilio dei propri uffici della curia diocesana”. L’atto di concessione e di revoca è un atto endoprocedimentale, per cui è soggetto alla verifica del giudice italiano circa il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà propri degli atti amministrativi. Sia consentito riportare la battuta umoristica con cui Mons. Nicora valuta chi così ha operato “degno di essere cavaliere di gran croce” (il top dell’ordine cavalleresco) al merito dell’IRC, perché per provocare, dopo 70 anni di insegnamento religioso in Italia, un esito di questo genere bisogna avere un ingegno raffinato (cf Notiziario dell’UCN, maggio 2001, pp. 6 e ss.). 4. IDONEITÀ: CONOSCENZA, COMPETENZA, COMPORTAMENTO La problematica sull’idoneità si può articolare sotto le tre voci: conoscenza, competenza e comportamento, facendo riferimento anche al profilo professionale docente (cf art. 25 del CCNL), che recita: “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della professionalità del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola”. 4.1. Conoscenza L’IdR deve conoscere la disciplina che insegna in nome della Chiesa e non si può permettere di sostituirla con opinioni personali (ortodossia). Legittimare come opinione la verginità di Maria Santissima, la pratica della contraccezione, il divorzio, ecc… sono tradimenti della propria missione di IdR, abilitati a parlare in nome della Chiesa cattolica. Bando quindi alle opinioni personali, che non è lecito esporre nemmeno da parte dei docenti di teologia. L’IdR deve conoscere i suoi doveri e diritti. La burocrazia va osservata nelle (auto) certificazioni, nei documenti autentici dei titoli di studio e in particolare nel decreto di idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano. Gli IdR sono soggetti tanto alla vigilanza dell’Ordinario (perché l’idoneità canonica può essere rappresentata come un’autorizzazione in funzione di controllo) quanto al rapporto gerarchico e disciplinare da parte del dirigente scolastico, dove gli IdR svolgono la loro missione. 4.2. Competenza Si suggerisce di leggere questo termine come derivante dal com-petere, che significa tendere insieme verso uno scopo; per la competenza non è sufficiente la dottrina, ma ci vuole anche la capacità di relazionarsi: rapporti con gli alunni, con i colleghi, con i dirigenti, con il personale che collabora con la vita della scuola, con i genitori e con eventuali altre agenzie educative. Questa voce non è di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica, ma coinvolge anche l’autorità scolastica: si pensi alla mancanza di puntualità… Nella legge non si prevede il compito di ispezione, riservato agli ispettori tecnici (contrariamente alla disciplina precedente; potrei riferirmi oltre alla esperienza personale, alla legislazione delle regioni del Trentino e Alto Adige). 4.3. Comportamento Questa voce molto delicata riguarda sia l’ambiente scolastico, che extra-scolastico. La disciplina scolastica ha provvedimenti specifici, dalla sospensione alla molteplicità di richiami, ammonimenti ecc. Concludendo L’IRC è una realtà in continuo movimento: anche se tappa significativa in Italia è la novità sullo stato giuridico, interrogativi non mancano sui programmi (a breve, l’urgenza sul dialogo interreligioso), sui titoli di studio, sui riflessi della riforma della scuola e altro in atto. L’IdR è strettamente correlato all’IRC. Il lavoro dell’IdR è per sua natura anfibologico, essenzialmente teso a giocare un continuo ruolo di similitudini e di differenze con il lavoro pubblico statale. Pur condividendo lo stato giuridico degli altri docenti e pur svolgendo una funzione e un servizio pubblico, gli IdR sono condizionati maggiormente dalla domanda sociale (si pensi alla oscillante quota parte degli avvalentisi) ed è prevedibile che fruiscano più di altri della mobilità prevista. Consideriamo un dono la missione del docente impegnandoci con spirito di sacrificio. Il dono non si trasformi in preda. Ci doni il Signore lo stato d’animo del “duc in altum” suggerito dal Papa per “fare memoria grata del passato, vivere con passione il presente e aprirci con fiducia al futuro” (TMI n. 1). Abbiamo accennato alla metodologia induttiva e deduttiva. C’è una terza metodologia, alla quale è necessario fare riferimento nel leggere gli avvenimenti della storia della salvezza e anche della storia e cronaca personale: la metodologia a rovescio, quella che consente di scrivere e leggere a diritto anche per righe storte. È la metodologia più vicina, per non dire che si identifica con il mistero pasquale; è la metodologia che indica la via della salvezza e della santità. Se il chicco di grano non muore non porta frutto (Gv 12,24). Tullio Cappelli (da Insegnare Religione, n. 5 2003, Editrice Elledici, Rivoli TO – pagg. 4-10) Ultimo aggiornamento: 1 Maggio, 2007 Quali sono con precisione i miei doveri di docente IdR?Cosa fare quando si superano le 40 ore di attività funzionali all'insegnamento previste dal Contratto? I Dititti/Doveri sono uguali a tutti gli altri docenti della scuola. Questo è quanto previsto dal contratto. Sono stato immesso in ruolo co primo scaglione ma la mia segreteria sostiene che non si può fare la ricostruzione di carriera degli IdR perchè nel sistema informatica non è previsto l'IRC. E' vero? La risposta è stata presa dal gruppo [email protected] ed è stata data da [email protected] solitamente ben informata sulle questioni giuridiche. "Cari colleghi del primo contingente, finalmente le scuole (poche per ora) stanno cominciando a prendere atto che il sistema informatico MIUR per noi non c'è e non ci sarà, almeno per ora. Stanno partendo le prime ricostruzioni ed alcuni hanno già i cedolini a posto. Il decreto 190/95 in applicazione della 241/90 (cosiddetta legge sulla trasparenza) stabilsce che ci sono 480 giorni dalla domanda per adottare il provvedimento. non c'è da aspettare nulla dalla ragioneria di stato, serve solo la conferma in ruolo del dirigente. E' una leggenda che ci sono anni da aspettare, dopo i 480 giorni si può andare al contenzioso. Si procede come una normale ricostruzione: 4 anni per intero+2/3 ai fini giuridici ed economici ed 1/3 ai fini economici. Qualora qualcuno si trovasse più indietro rispetto a prima viene dato un assegno personale per raggiungere il vecchio gradone. Solo che va fatta manualmente e le segreteria temporeggiano. La mia è già pronta e dovendo aumentare un gradone non vedo perchè aspettare anni, Sandra» (1 novembre 2006). Nella mia scuola tutti gli anni la segreteria distribuisce i moduli della scelta dell'IRC. È corretto? Disposizioni riguardanti la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica Le presenti note vogliono riassumere in sintesi le disposizioni della variegata normativa sull’Insegnamento della Religione Cattolica relativa alla scelta di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento e vengono proposte ai fini di una corretta procedura, nello spirito di collaborazione tra Autorità Scolastica ed Ecclesiastica nella comune gestione de succitato Insegnamento. 1. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere esercitata personalmente dall’avente diritto all’atto dell’iscrizione (Circolare Ministeriale n. 177 del 13 giugno 1987). A tal fine deve essere utilizzato il modello A, allegato alla Circolare Ministeriale n. 122 del 1991 che dovrà essere consegnato – debitamente compilato – unitamente alla restante documentazione necessaria per l’iscrizione. Non sono consentiti cambi di scelta dopo l’iscrizione. 2. Per la scuola primaria e la scuola media inferiore. Il terzo comma del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994), rettificato successivamente dalla Gazzetta Ufficiale de 6 luglio 1994, ha disposto che la scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore avvenga all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo. Occorre quindi curare che i moduli per la scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica siano distribuiti ai genitori solo per l’iscrizione alla prima elementare e alla prima media. Se è dovere del Dirigente Scolastico informare le famiglie – negli anni in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio alla classe successiva -, della possibilità di modificare la scelta compiuta a suo tempo, ad esempio affiggendo notizia all’albo della scuola e ricordando che la segreteria è a disposizione per raccogliere le eventuali variazioni di scelta, pare eccessiva la pretesa da parte del Dirigente Scolastico la consegna obbligatoria del modulo. 3. Per la scuola secondaria superiore. Si ritiene opportuno ritrascrivere il punto 1.4 della Circolare Ministeriale n. 119 del 1995 citata: “In relazione alla disposizione della precedente circolare ministeriale n. 363 del 22 dicembre 1994 che prevede l’iscrizione d’ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all’art. 310 comma quarto – del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 permane salvo diversa espressa volontà, come previsto dal punto 2.1.b) dell’Intesa tra Conferenza Episcopale Italiana e Ministero della Pubblica Istruzione”. Quindi anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica effettuata dall’avente diritto all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, si considera confermata per gli anni successivi, salvo diversa espressa dichiarazione di volontà. La domanda di variazione della scelta precedentemente effettuata dall’avente diritto deve essere presentata entro la scadenza prevista per l’iscrizioni. Le variazioni effettuate successivamente a detto termine non dovranno essere prese in considerazione. 4. Per la scuola dell’infanzia. La scelta va espressa ogni anno. 5. Si osserva con preoccupazione che la modalità di esercizio della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole secondarie superiori sono a volte illegittime, nel caso in cui le scuole si servano di moduli in cui si richiede agli alunni di esprimere la propria scelta e, contestualmente per coloro che non si avvalgono, di dichiarare che cosa preferiscano fare in alternativa, così come l’indicare nel modulo per i non avvalentisi le eventuali attività didattiche. Infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 14 gennaio 1991, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1143 del 1997 per quanto riguarda la non obbligatorietà delle attività alternative, afferma che. “è da separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o della religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”. Solo dopo aver scelto se avvalersi o no dell’Insegnamento della Religione Cattolica, chi non si avvale deve operare una scelta alternativa tra le quattro possibili, mediante l’apposito modulo; attività didattiche formative, studio individuale assistito, libera attività di studio, uscita da scuola ( Circolare Ministeriale n. 122 del 1991 – Mod. B). Il richiamo al rispetto della libertà di coscienza e alla responsabilità educativa dei genitori delimita l’ambito nel quale devono collocarsi le scelte alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica e non può in alcun modo giustificare o favorire il disimpegno dello studente, della famiglia o dell’istituzione scolastica. Spetta al Collegio docenti, quale organo responsabile dell’attività didattica della scuola, entro un mese dall’inizio delle lezioni, valutando le proposte di famiglie e studenti, definire le attività didattiche e formative, che non possono avere contenuti curriculari comuni a tutti gli alunni, ma devono costituire un’opportunità educativa e culturale, mediante l’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile ( Circolari Ministeriali n. 128 – 131 del 1986). Predisporre le suddette attività e garantire condizioni dignitose per l’attuazione dello studio individuale rientra tra i compiti educativi della scuola. 6. La scelta in ordine all’Insegnamento della Religione Cattolica non deve dar luogo a nessuna forma di discriminazione, in relazione sia ai criteri di formazione delle classi sia alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni, che deve rispondere al normale criterio di equilibrata distribuzione delle discipline nella giornata, nella settimana e per ciascuna classe. Il rispetto del pluralismo, oltre che essere valore peculiare della Costituzione, è principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, punto 2.2; Circolare Ministeriale n. 368 del 1985) Per una migliore documentazione si riporta perf esteso la circolare emanata dal Dirigente Scolastico regionale del Piemonte Prot. N. 26386/pb26a (del 3 ottobre 2003): "Non è corretto ed è da ritenersi illegittima la distribuzione dei moduli ogni anno scolastico, talvolta giustificata con l'intento di esplicitare una conferma che viceversa è da considerarsi implicita. Quanto sopra significa che, coerentemente con la natura di disciplina scolastica che ha un programma da svolgere con continuità da un anno altro, l'Irc è scelto una volta per tutte all'inizio di ciascun ciclo scolastico. (Cfr. CM n.174 del 14.12.2001) Nell'ordinamento ancora vigente, la scelta andrà perciò effettuata solo con l'iscrizione in prima elementare, prima media e prima superiore, per tutti gli altri anni deve valere la conferma d'ufficio della scelta, salvo esplicita richiesta di modifica da parte degli interessati, che dovrà essere consegnata alle segreterie scolastiche entro la data prevista per le iscrizioni. Peraltro la scadenza dell'iscrizione deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto illegittime e nulle le modifiche a tale scelta operate dopo l'iscrizione, per es. all'inizio del nuovo anno scolastico o peggio ancora nel corso dell'anno scolastico. Il sopraccitato termine vale sia nell'ipotesi della scelta dell'Irc (Mod. D allegato alla C.M.n.6/99) sia per quanto concerne le opzioni dei non avvalentisi (Mod.E allegato alla C.M. n.6/99). In merito si ribadisce che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.13 del 1991, insieme alla domanda di iscrizione va allegato esclusivamente il modello D, e che il Mod. E va consegnato successivamente solo a coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'Irc; sono pertanto inaccettabili i modelli personalizzati da alcune scuole che riportano nello stesso foglio sia la scelta dell'Irc sia le quattro possibilità per i non avvalentisi. Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all'Irc, fermo restando il carattere di libera programmazione (rimangono escluse in ogni caso le materie curriculari), è compito del collegio dei docenti (fatta eccezione per la scuola elementare, in cui spetta ai consigli di interclasse) assolvere tale adempimento all'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro giorni trenta dall'inizio dello stesso, anche per individuare tempestivamente i nominativi dei docenti impegnati nelle attività alternative prima di compilare l'orario definitivo. Prego le SS.LL. a provvedere con idonei strumenti di gestione e di verifica affinché anche per gli alunni che hanno optato per lo studio individuale, questo non si trasformi, nei fatti, in una "nessuna attività" con imponderabili rischi che potrebbero derivare da un'eventuale trascuratezza dell'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni non avvalentisi. Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti IL DIRIGENTE Paolo IENNACO/ Riferimento Dr Antonino Meduri" Chiedo un'informazione circa la valutazione degli studenti nell'IRC nelle scuole superiori secondarie. Mi è stato detto che i voti sono: moltissimo, molto, sufficiente e scarso. E' possibile una scala di voti più precisa, del tipo: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente? Secondo le normative vigenti questa è la valutazione dell'IRC Per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1 grado: CM 491/96 come per le altre discipline Secondaria II grado: DPR 297/94, art 309: nota relativa all'interesse. CM 291/2000, nuova pagella, senza la scala di giudizi, pertanto potrebbe essere "scarso, suff, molto, moltissimo" . Secondo la CM 20/64. DPR 275/99, le singole scuole possono indicare criteri di valutazione alunni. Valutazione tradizionale di IRC Scuola Media Inferiore Ottimo Distinti Buono Sufficiente Non Sufficiente Scuola Media Superiore --Moltissimo Molto Sufficiente Scarso Che le singole scuole possono indicare criteri di valutazione diverse è confermato da questa lettera; "La scala di valutazione deve essere decisa da Collegio Docenti, come per tutte le altre materie. Quando il Ministero mandava le "vecchie" pagelle c'erano specificate le voci da usare, come riportato in tabella. Ho chiesto al Collegio docenti di sostituirle in questi modo: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. Adesso mi regolo in questo modo, con l'approvazione del Collegio docenti Con cordialità, Mario Banfi docente IRC di Milano -19 maggio 2003). La valutazione dell'IRC entra a far parte del portfolio? No, la valutazione IRC non entra a far parte del portfolio. Per una migliore documentazione si riporta perf esteso la circolare emanata dal Dirigente Scolastico regionale del Piemonte Prot. N. 1230/P/B19 del 07.02.2006 OGGETTO: Ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio r.g. 413 del 1 febbraio 2006 - precisazioni Con nota prot. 1019 del 3 febbraio 2006 il MIUR comunica che, a seguito di impugnativa presentata contro la circolare 10 novembre 2005, n.84 (Portfolio delle competenze - Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione: linee guida per la definizione e l'impiego), la Sezione Terza quater del TAR del Lazio, nella seduta del 1 febbraio 2006, ha emesso un'ordinanza di sospensiva in riferimento ai seguenti due aspetti: a) "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005; b) la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica. La nota citata sottolinea che la pronuncia del Tribunale Amministrativo, in quanto limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare n. 84/2005. Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del TAR, le istituzioni scolastiche per quanto concerne "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla suddetta circolare, in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono invitate dal MIUR, a soprassedere, per il momento alla sua compilazione. Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994. In ogni caso le istituzioni scolastiche potranno regolarmente procedere negli adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il normale svolgimento delle attività didattiche. Si confida nella consueta collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE Anna Maria DOMINICI Il mio Dirigente sostiene che quando gli avvalentesi sono pochi si possono accorpare più classi per fare religione? Qualche preside l'ha fatto, ma non è corretto. L'ultima circolare al riguardo è quella del Dirigente Scolastico regionale del Piemonte Prot. N. 26386/pb26a (del 3 ottobre 2003) che tra le altre cose importanti riguardanti l'IRC, scrive:"In ultimo per quanto concerne l'ipotesi di accorpamento di alunni avvalentisi dell'Irc appartenenti a classi parallele, come precisato dalla C.M. telegrafica n.253 del 13.08.1987 non è consentito procedere ad accorpamenti dei predetti allievi avuto riguardo alle raccomandazioni inserite nell'Intesa circa il divieto di discriminazione "neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi"". Non mi risulta che altre circolari siano state emanate, ma il problema - almeno in molte nostre scuole superiori - esiste e non sono poche le classi con un numero ridotto di alunni che si avvalgono. Sono entrato di ruolo un anno fa. Posso chiedere di essere trasferito? Per quanto riguarda la mobilità, secondo la normativa ordinaria gli insegnanti di ruolo non possono muoversi dalla sede di prima titolarità per un triennio, quindi non si pone ancora il problema di una vera e propria mobilità, è possibile chiedere trasferimento trascorso il triennio come è avvenuto nell’anno scolastico 2008-09 per coloro che sono stati immessi in ruolo col primo scaglione (vedi Ordinanza Ministeriale sulla mobilità degli IdR del 21.02.2008). Va altresì meglio precisata la condizione degli Idr incaricati a tempo determinato circa la sottrazione dei loro posti alle operazioni di mobilità. Qual è il senso e il valore dell' idoneità all'IRC data dall'Ordinario? "Al riconoscimento dell'idoneità va attribuito un rinnovato valore. Con esso infatti si esprime un rapporto di reciproca fiducia fra l'Ordinario e l'Idr (per la valorizzazione di "una risorsa umana di eccezionale rilievo qual è l'Idr", come si esprimeva S.E. Mons. Giuseppe Betori a Roma, al meeting degli Idr, nell'ottobre 2005). Il valore dell'"idoneità" va comunque compreso bene, per evitare che possa essere equivocato o ridotto nel suo rilievo anche ecclesiale. Non viene attribuito per limitare la libertà professionale dei singoli Idr quanto invece per poter disporre di un ulteriore sostegno rispetto a quelli già presenti ed attivi nella scuola; una garanzia più che un ulteriore vincolo; una forma di partecipazione alla vita della diocesi e della propria comunità di appartenenza più che un timbro di controllo; una espressione di corresponsabilità come siamo legittimati a dire dopo il Convegno di Verona. Non va dimenticato che l'Idr è una presenza per un insegnamento che concretizza il prendere atto da parte della scuola che il territorio si esprime in tante proposte culturali ed educative, di cui tenere conto; una di queste e molto significativa è l'operatività della Chiesa cattolica. In fondo è una modalità di realizzare l'autonomia scolastica "ante luterani", posta in atto prima che la relativa legge venisse varata". (Lettera circolare del Servizio Nazionale per l'IRC - Roma 29 marzo 2007, p.4). Qual'è la procedura in caso di revoca dell' idoneità? "Con l'immissione in ruolo diventa sempre più delicato procedere alla revoca dell'idoneità. I singoli casi vanno trattati con molta attenzione e senz'altro nel rispetto della procedura richiesta, tenendo anche presente che nel "regime dello stato giuridico riconosciuto" l'operare d'intesa con i dirigenti scolastici va considerata come un'esigenza da consolidare, dal momento che sono da prevedere le inevitabili ricadute sull'amministrazione statale stessa. Per l'IdR incaricato cui veniva/venga revocata l'idoneità si chiudeva/chiude il suo rapporto di lavoro, invece con l'immissione in ruolo, l'IdR a cui viene revocata l'idoneità potrà chiedere di fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. Per comodità, richiamiamo i passaggi necessari in caso di revoca. Essa, infatti, diventa esecutiva solo in seguito a un decreto formale, per giungere al quale occorre seguire la procedura indicata dal §3 della delibera 41 della CEI: il vescovo deve convocare l'insegnante "contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni"; entro dieci giorni da questo incontro l'insegnante ha facoltà di presentare documenti o memorie e può chiedere di essere nuovamente ascoltato; il vescovo deve essere disponibile ad un secondo incontro, da tenere entro venti giorni dal primo; una volta valutate insufficienti le ragioni addotte dall'insegnante, il vescovo emana il decreto di revoca. Una precisazione importante, soprattutto per gli IdR di sezione e di classe. Non è automatico il decadere dell'idoneità dopo un certo periodo di tempo in cui il docente non ha effettivamente insegnato IrC, nemmeno per il venir meno o l'indebolirsi del requisito dell'abilità pedagogica, come può accadere nel caso siano intervenute modifiche rilevanti come l'introduzione di nuovi programmi didattici. Ma nella facoltà dell'Ordinario sottoporre a prove di verifica coloro che tornano a dare la disponibilità all'Ire, per accertare il permanere dei requisiti sulla cui base venne a suo tempo rilasciata l'idoneità. Ove tali requisiti vengano a mancare, se non ci sono altre vie da perseguire che determinino la libera scelta dell'interessato a non proseguire nella richiesta di riprendere l'insegnamento della RC, si può procedere ad una formale revoca dell'idoneità (prima che la richiesta dell'insegnante produca i suoi effetti, cioè prima dell'inizio del nuovo anno scolastico)". (da «Lettera circolare del Servizio Nazionale per l'IRC - Roma 29 marzo 2007, p.3). Quando si può chiedere una supplenza? C'è un regolamento generale che disciplina le supplenze di IRC? Sulle SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE, offriamo alcune indicazioni operative, che possono tornare utili in particolare per alcune diocesi del nord. Va ricordato che: - nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO si può provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa (Pof), il personale già in servizio fino a un massimo di 15 giorni. Per assenze superiori a 15 giorni (cioè dal 16° giorno in poi) il Dirigente scolastico, relativamente alla sostituzione degli IdR, deve chiedere ai Servizi diocesani Ire la proposta di nomina del supplente. - nella SCUOLA PRIMARIA la sostituzione dei docenti assenti, se ci sono risorse nella scuola, può avvenire ricorrendo alle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, fino ad un massimo di 5 giorni. Per assenze superiori a 5 giorni (cioè dal 6° giorno in poi) il Dirigente scolastico deve ricorrere all'elenco inviato dai Servizi diocesani Ire all'inizio dell'anno scolastico o chiedere direttamente ai Servizi diocesani Ire la proposta di nomina del supplente. - nella SCUOLA DELL'INFANZIA la supplenza temporanea è possibile anche per un giorno di assenza del/la titolare. Il destinatario della proposta di nomina può accettare tutte le ore dell'insegnante assente o solo parte di esse. per la sostituzione di docenti con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza. Questo significa che ogni scuola ricorrerà all'elenco di cui sopra o si rivolgerà direttamente al Servizio diocesano IrR per le ore che l'insegnante ha in quella scuola. (da «Lettera circolare del Servizio Nazionale per l'IRC - Roma 29 marzo 2007, p.3). Si può insegnare IRC a cavallo tra infanzia e primaria? Secondo il parere di Sergio Cicatelli, esperto di questione giuridiche legate all'IRC, sarebbe meglio separare i due ordini di scuola, ma quando non è possibile vi sono comunque solo quattro combinazioni: 1.12 nell'Infanzia + 13 Primaria, con titolarità nella Scuola Primaria; 2.15 Infanzia +10 Primaria, con titolarità sempre nella Scuola dell'Infanzia; 3.21 Infanzia + 4 Primaria, con titolarità sempre nella Scuola dell'Infanzia; 4.15 Primaria + 9 Infanzia, con titolarità nella Scuola Primaria. A questi casi devono essere ricondotti i diversi contratti che si andranno a stipulare con l'assunzione in ruolo dei vincitori del concorso come confermato anche dalla Sovrintendenza Regionale Scolastica della Toscana; e agli stessi quattro casi dovrebbero essere riportati i contratti eventualmente difformi che siano già stati stipulati con le precedenti assunzioni. La speranza è però che si possano trovare soluzioni diverse per consentire una maggiore flessibilità. Quando il voto dell'IdR è determinante per la promozione o la bocciatura di un ragazzo? La questione è dibattuta. Anche recentemente una nota della CGIL scuola (20 aprile 2007) ha riaperto il caso (vedi nota). La CGIL ha dato una lettura restrittiva, ricordando quando contenuto nel DPR 202/1990 che prevede qualora il voto dell'insegnante di religione cattolica risultare determinante, in una deliberazione da adottarsi a maggioranza, per una promozione o bocciatura il voto dell'insegnante di religione «diviene un giudizio motivato iscritto a verbale». La nota conclude (mi pare in modo piuttosto pesante e discutibile) «A qualsiasi ricorso che poggi su argomentazioni contrarie si deve fare la più ferma opposizione. A qualsiasi indicazione, anche proveniente dal Ministero o dalle Direzioni regionali, contraria a questo corretto comportamento valutativo, non si deve dar luogo, nell'ambito dell'esercizio del potere autonomo della scuola interpretata dal suo Dirigente che ne è il legale rappresentante» (dal sito ufficiale della CGIL-scuola). La risposta data dall'ANIR (Associazione nazionale insegnanti di religione) mi sembra più articolata, con tanto di citazioni di TAR che mettono in dubbio o ribaltano l'interpretazione della CGIL. Scrive l'ANIR: «Il voto dell'Insegnante di Religione non può essere messo in discussione anche se, nello scrutinio finale, è determinante e "diviene un giudizio motivato iscritto a verbale" (cfr. Dpr 23-6-1990, n.202, art.2.7). La Cgil-scuola manifesta un'interpretazione restrittiva. Diversi organismi della giustizia amministrativa, invece, hanno evidenziato la piena capacità deliberativa del docente di religione cattolica in seno allo scrutinio finale del Consiglio di classe (sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR Puglia sez. Lecce; ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del TAR di Catania; ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia; sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998). Perfino il TAR della Toscana ha emesso una sentenza favorevole al ruolo determinante dell'Insegnamento della Religione Cattolica: "le decisioni del Consiglio di classe adottata senza il voto determinante del docente di religione devono ritenersi illegittime e vanno pertanto rinnovate" (cfr. sentenza n.1089 del 10/12/1998 del TAR - Toscana). Come si vede l'argomento è oggetto di discussione. Il mio consiglio - qualora si verificassero contenziosi in sede di scrutinio - è di far mettere a verbale il proprio giudizio (come prescrive la legge), ma anche di far scrivere che l'insegnate di religione cattolica dichiara di avere forti dubbi sulla legittimità di questa procedura, in quanto le sentenze di vari TAR hanno dato parere contrario. E' bene anche far mettere a verbale le varie sentenze TAR qui citate. (Sergio Bocchini, responsabile - 28.04.07). Pro memoria per gli scrutini Guida per gli scrutini, a cura di Nicola Incampo www.culturacattolica.it L’intelaiatura della struttura scolastica dell’ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla legge n. 824 del 5 giugno 1930, in cui l’art. n. 4 recita testualmente: ”Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae” . Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge, a proposito dell’art. 4, si dice “Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)”. La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione “….oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato..”. Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa “ che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività…..”. Quindi il giudizio dell’insegnante di religione va trascritto sul registrone, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola. E’ inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n. 117 del 22 marzo 1996 che io non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l’altro si evince che il consigli di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l’insegnante di religione. In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale, …………, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale. Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall’insegnante di religione vale “ nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato. Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità. Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio Scuola Diocesano competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l’Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto. Guida per quando il voto dell’IdR è determinante Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C. d. C formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: " Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale." E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale. Guida per gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione nelle scuole statali e paritarie, dall’anno scorso qualcosa è cambiato. Cerchiamo di evidenziare le novità più rilevanti. Con la Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato disposizioni in merito ai nuovi esami di Stato. Detta Circolare, oltre a confermare quanto già detto con la nota del 31 agosto 2005 e con la nota del 10 novembre 2006, rende noto che la prevista predisposizione di prove da parte dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo ciclo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004 è stata infatti annullata dall’art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Questo significa che è stata confermata l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame. Però prima di procedere ad analizzare le novità previste dalla Circolare Ministeriale numero 28/07 a proposito degli esami di Stato, vorrei riprendere quanto detto dal Ministero con la nota del 10 novembre 2006. Infatti con questa Nota viene precisato come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze da certificare. Mi piace evidenziare, prima di tutto, come con la suddetta Nota, il Collegio dei Docenti ritorni ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare. Il Collegio, quindi non più destinatario di soluzioni venute da lontano, ma promotore di percorsi educativi e didattici. La centralità di quest’organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione, e soprattutto della certificazione delle competenze, con molta libertà e con molto realismo. Per la valutazione la Nota chiarisce come predisporre la scheda di valutazione, infatti leggiamo: “Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell’esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativoopzionali, e del comportamento degli alunni.” La scheda di valutazione che ogni scuola dovrà predisporre, avrà almeno tre caratteristiche: 1. Verrà deliberata dal Collegio dei docenti; 2. Dovrà tener presente gli apprendimenti di tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali; 3. Dovrà obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni. La scheda, che ogni Collegio predisporrà, dovrà obbligatoriamente contenere spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, e dovrà inoltre contenere spazi anche per il comportamento. Il Collegio quindi dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguiti dagli alunni sia in tutte discipline che nelle varie attività scelte. Ad evitare ogni equivoco si vuole anche qui ricordare che per la privacy il MIUR, con nota 16 giugno 2004 prot. n. 10642, ha affermato che “…la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…”. Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: “Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini …. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”. Sintetizzando, e esprimendo una logica conseguenza, in conclusione si può dire questo: ogni Collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ognuno ritiene più opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline: sia quelle curriculari, non esclusa quindi l’IRC, ed anche quelle facoltative opzionali. Passiamo ora ad analizzare le novità previste dalla Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007 a proposito degli esami di Stato. A scanso di equivoci la Circolare afferma con chiarezza che “Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali”. Questo significa che l’alunno potrà essere scrutinato solo se “la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10”. Ma che cosa dicono il comma 1 e 2 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 59 del 10 febbraio 2004? Leggiamoli insieme: 1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2. 2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Questo significa che l’orario annuale che l’alunno dovrà frequentare è comprensivo anche delle ore di religione. Ricordo che il monte ore annuale da quest’anno non è più 891, ma 957, perché si è aggiunta la terza ora di “Lingua Inglese” e la seconda ora di “Tecnologia”. E’ su questo parametro, cioè su 957, che si calcola la percentuale delle ore che l’alunno dovrà frequentare per essere scrutinato, infatti il comma 1 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo numero 59 del 19 febbraio 2004 così recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiestala frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10". Quindi l’alunno, dovrà frequentare la scuola per almeno 718 ore all'anno, perché 718 ore equivalgono precisamente a tre quarti di 957. Si badi bene: non si parla di giorni, ma di ore. Vediamo ora la ricaduta di questa nuova organizzazione sulla scelta dell’ora di religione cattolica. L’alunno che sceglie di avvalersi dell’ora di religione ha come monte ore annuale 957 ore. Chi non si avvale dell’ora di religione può scegliere seconda la Circolare Ministeriale numero 122 del 9 maggio 1991, le seguenti possibilità 1. Attività didattiche e formative; 2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente; 4. Uscita dalla scuola. Questo significa che chi ha scelto la possibilità numero 1 (Attività didattiche e formative), la possibilità numero 2 (Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente), la possibilità numero 3 (Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente), avrà come monte ore annuale 957 ore. Chi invece sceglie l’uscita dalla scuola non avrebbe un monte ore annuale di 957, bensì di 924, perché 957 meno 33 è uguale esattamente a 924. E’ questa possibilità che farebbe abbassare il mote ore annuale dell’alunno che ha scelto di uscire dalla scuola portando il monte ore annuale minimo a 924 e quindi a questo alunno sarebbero sufficiente solo 693 ore annuali per essere scrutinato, perché 693 ore sono i tre quarti di 924 ore. Però questa interpretazione, secondo il mio modesto parere, si scontrerebbe con il Decreto legislativo che stabilisce come monte ore annuale il parametro di 957 ore. Questo significa che in caso di scelta di uscita dalla scuola da parte dei non avvalentesi, questi devono comunque raggiungere il numero delle ore mancanti, cioè 957 annuali con ore disciplinari anche obbligatorie. In conclusione il consiglio di classe disporrà l’ammissione agli esami di tutti quegli alunni che hanno raggiunto un monte ore annuale 693 ore. Inoltre la Circolare al punto 3 del paragrafo “ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’ESAME” “… confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato.” Questo significa che l’insegnante di religione si preoccuperà di consegnare al coordinatore di classe la sua relazione finale disciplinare, affinché questa venga poi tenuta in considerazione per la stesura della “relazione finale del consiglio di classe” Guida per gli esami di Stato: Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, - confermata dall’Ordinanza ministeriale numero 30 del 10 marzo 2008, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli insegnanti di religione nell’attribuzione del credito scolastico. Infatti al comma 13 dell’articolo 8, intitolato credito scolastico di detta Ordinanza leggiamo: “I docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazione del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.” Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei Consigli di Classe quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo. Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: “L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.” Questo significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. comma 2 dell’articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto. Come si nota chiaramente il Consiglio di Classe dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l’attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio individuale assistito e non. Ma il fatto nuovo è che per lo studente che ha scelto “l’ora del nulla”, cioè di uscire fuori dall’edificio scolastico durante l’ora di religione, il Consiglio di Classe può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico, se l’attività presentata dall’alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento. Vediamo quanto il Regolamento dice a proposito del “Credito Scolastico” e del “Credito Formativo”. Per il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) l’articolo 11 chiarisce che “Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che [...] si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. [...].Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, [...] l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.” Mentre per il Credito Formativo l’articolo 12 prevede che “Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame”. Detto questo vorrei richiamare alcune norme che prevedono passaggi importanti prima dell’attribuzione del credito scolastico. Lo scrutinio finale fino all’anno scolastico 1993/94 è stato normato dall’Ordinanza Ministeriale numero 395 del 23.12.1991. A partire dall’a.s. 1994/95 questo atto importantissimo di fine anno è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico e precisamente dall’Ordinanza Ministeriale numero 80 del 9 marzo 1995 e successive integrazioni. Le innovazioni non sono state poche e di poco conto. I poteri del consiglio di classe, ad esempio, risultano sensibilmente affievoliti, perché “il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe” (Cfr. articolo 12 comma 2 Ordinanza Ministeriale 80/95). Ritenendo di fare cosa utile a tutti gli insegnanti di religione cattolica, mi permetto di stilare un promemoria, affinché tutto avvenga come norma prevede. 1. Il primo momento è dato dalla convocazione del collegio dei docenti che dovrà stabilire i criteri generali e gli indici che permetteranno di definire una “insufficienza grave”. I parametri valutativi per gli scrutini dovranno essere deliberati da ogni consiglio di classe. 2. Durante lo scrutinio, il consiglio di classe, dopo aver preso in esame la posizione dei singoli alunni, valuterà se vi siano situazioni di apprendimento sufficiente o meno. 3. Per gli alunni che presentino sufficienza in tutte le discipline il consiglio di classe delibererà il passaggio alla classe successiva, assegnando un voto, per ogni disciplina, non inferiore a 6/10. 4. Il consiglio di classe prenderà in esame gli alunni che presentino insufficienze “non gravi in una o più discipline” e se li terrà in condizioni di seguire proficuamente gli studi, delibererà il passaggio alla classe successiva. Solo a questo punto il Consiglio di Classe assegnerà il voto, che, comunque, non dovrà essere inferiore ai 6/10 per ogni singola disciplina. 5. Il consiglio di classe delibererà il non passaggio alla classe successiva solo per gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni: • Chi presenta sufficienze “gravi” anche soltanto in una materia; • L’alunno che presenti insufficienze “non gravi” in più discipline e il consiglio di classe non lo ritenga in condizione di seguire proficuamente gli studi. 6. In ultimo ricordo che quando la deliberazione per il passaggio alla classe successiva non viene adottata all’unanimità ma a maggioranza, il voto dell’insegnante di religione cattolica ha la stessa efficacia di quello degli altri insegnanti (cfr. TAR Puglia sentenza n. 5/94; ordinanza n.230/95 TAR Sicilia; C.G.A. ordinanza n. 130/96; TAR Lombardia sospensiva del 26.7.1996). Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007 e con il comma 13 e 14 dell’articolo 8 in modo particolare vengono precisate le modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica partecipa alla determinazione del credito scolastico. Le possiamo così sintetizzare: 1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall’alunno in tutte le discipline, tranne l’IRC; 2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nella tabelle allegate al Regolamento; 3. Il consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in considerazione “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. Regolamento) e il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto