decreto Madia su mobilita

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decreto Madia su mobilita
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0052199 P-4.17.1.7.4
del 15/09/2015
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
l!Lll
II
UORCC.PA
Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personak
delle pubbliche amministrazioni, la progr;irn11i;1zionc delle
assunzioni, il redut<rnw11lo, la mobilità e la valutazione
CGIL
[email protected]
CISL
scgreteria.generale@cisLit
UIL
[email protected]
CGU-CISAL
[email protected]
CIDA
dirigen [email protected]
CONFEDIR
[email protected]
CONFSAL
[email protected]
COSMED
[email protected]
CSE
[email protected]
USB
[email protected]
USAE
[email protected]
UGL
[email protected]
OGGETTO: decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
14 settembre 2015, recante "criteri per la mobilità del personale dipendente a
tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della
Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo
svolgimento delle jimzioni di polizia municipale".
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA
Scrvi<.io per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni dcl 1wrsonale
delle pubbliche <lmministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mohilitù e b valutazione
Si trasmette copia del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015, in attesa della registrazione da parte della
Corte dei Conti, adottato a norma dell'articolo 30, comma 2, dcl decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la
determinazione dei criteri per la mobilità del person<ile dipendente a tempo indeterminato
degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei
corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.
IL DIRETTORE DELL'
I
1/-MlttlstroJ7er la sen!f'lj/icazlonc e ftz;n1bblica amn11!1ùtrazlone
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 P, in particolare, l'articolo 30, comma 2, che demanda a
un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le
confPderazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di tonfercnza unificata di
cui all'articolo 8 dcl decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la possibilità di fissare criteri per realizzare
i processi di mobilità;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo l, commi da 421 a 428 e comma 530, e successive
modificazioni ed integra:t:ioni,
VISTO, in particolare, il comma 123 dell'articolo 1 della predetta leggP n. 190 del 2014, che prevPùe
!'adozione di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta
in conseguenza dei quali definire procedure di mobilit?i del personale interessato, previa definizione di
criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16S;
VISTO l'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 6S;
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n, 104 e, in particolare, gli articoli 21e33;
VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTI gli articoli 29-bis e 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTO il decreto legislativo 15 m;irzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ed in
particolare l'articolo 2259-ter:
VISTO l'articolo 6 dcl decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
VISTO l'articolo 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, 11. 147;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni.";
VISTO l'Accordo, sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge n, 56 del 2014, sancito in
sede di Conferenza unificata dell'll sellembre 2014, repertorio atti n. 106/Cll;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri L6 settembre 2014, emanato in attuazione
dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2014,
Il. 263;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dcl-20 dicembre 2014 di definizione dei criteri di
utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo riestinato al miglioramento dell'allornzione del
personale presso le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2015, n. 78;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 20 lS, recante tabelle di
equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni lra i diversi comparti di
contrattazione, adottato ai sensi dell'articolo 29-bis del decrf'to lPgislativo n. 165 del 2001;
VISTO il decreto-IPgge 31 dicembre 7,014, n. 192, convertito con moriificazioni dalla legge 27 febbraio
LO lS, n. 11, e in particolare l'articolo 1, comma 5 e l'articolo 7, comma 2 his;
VISTA la circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2015, n. 62;
VISTI gli articoli 4, 5, 15 e 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 201S, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
VISTO l'articolo 21, comma 1, dcl decreto-legge 27 giueno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 132;
1
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@! oU'inistrtJ per h scmp4/iarzicmc e tr pubblica- ammit1ù1nrzkmc
RITENUTO nP.Cessario definire i criteri per lo svolgimento delle procedure di mohilità del personale di cui
all'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014;
SENTITO l'Osservatorio nazionale di cui all'accordo previsto dall'artìcolo 1, comma 91, della legge 7 aprile
2014, n. 56;
SENTITE le confederazioni sindacali rappresentative in data 14 luglio 2015;
CONSIDERATO che non è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata sul provvedimento iscritto
per la prima volta all'ordine del giorno della seduta del 16 luglio 2015 e riesaminato anche nel corso della
seduta del 30 luglio 2015;
VISTA la nota del 14 settembre 2015, n. B1 S7, del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che trasmette la copia conforme all'originale
della delibera del Consiglio dei Ministri, relativa alla riunione del 4 settembre 2015. concernente
l'autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro per la semplificazione e la puhhlica amministrazione
recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta.
dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per
lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;
VISTO ìl decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria
Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza
portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al
Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. li presente decreto stabilisce i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi
dell'articolo 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, al personale dipendente a
tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: "dipendenti in
soprannumero"), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo. Fissa, altresì. le modalità e le
procedure per il transito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. ll5, del personale appartenente ai corpi e servizi di
polizia provinciale, di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato
soprannumerario (di seguito "personale di poli:tia provinciale"), nei ruoli degli enti locali per lo
svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Al personale di polizia provinciale che non è
ricollocato ai sensi del citato articolo S del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i
criteri di mobilità specificamente previsti dal presente decreto.
2. Il presente decreto disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 7, comma l·bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015. n. 11, i criteri per lo
svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce
2
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rossa italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (di seguito:
"dipendenti CRI").
3. li presente decreto non si applica al personale soprannumcr:.ll"io destinato allo svolgimento di funzioni
connesse con il mercato dcl lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'articolo 15 del
decreto-legge n. 78 dcl 2015, né al personale che sarà collocato n riposo entro il 31 dicembre 2016,
fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov",
disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it/ (di seguito "PM(;"), in coerenza con la
ridcterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle province.
4. I criteri e le procedure del presente decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1 .
.S. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 121, 422, 123, 424, 42.S, 426, 127, 428 e 429 sono d.:i
intendersi come relativi ai corrispondenti commi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 2
(Inquadramento del personale delle Province in pusizione di comundo o distacco)
Entro dieci giorni dalla data di pnbhlicazionc dcl presente decreto nella Gazzrtta Ufficinle, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 'L, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il
consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista
dall'articolo 4, comma 2, del Llecreto-legge n. 78 del 2015, si lruv;ivJ. presso le stesse in posizione di
comando o distacco o altri istituti comunque Llenominati.
2. L'inquadramento dcl personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 è disposto
nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione
organica e nei limiti delle risorse fin<Jnziarie disponihili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la sostenibilità finanziari<J a regime della relativa spesa, ;rnche in deroga, per le
amministrazioni di cui all'articolo 5, comma l, alle facoltà Lii assumere. Nel caso in cui non ricorrano le
condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i
criteri di cui <Jgli <Jrticoli 7 e 8. L'inquadramento è comunicato alle province di provenienza dcl rcbtivo
personale entro venti giorni dalla dat;:i di pubblicazione dcl presente dPcreto nella Gazzetta Ufficiale.
L
Art 3
(Riordi11u delle funzioni da parte delle regioni)
Le regioni che, entro il termine ultimo del 31ottobre2015, previsto dall'articolo 7, comma 9-qulnquies,
del decreto-legge n. 78 del 2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56
del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione direttd dei
dipendenti in soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo stesso termine del ::n
ottobre 2015 provvedono <ld adempiere all'ohbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante
l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le modalità indicate nello stesso Portale.
2. Alle regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'articolo .S.
~- Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che abbiano adeguato i loro ordinamenti in
base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 145, della lem~e n. 56 del 2011 ed ai principi dell'articolo
1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere al Dipartimento della funzione pubblica
1.
3
1('Mznt5troyer
la sc11!plJlià1zlont1 e fa;1u/Jf7fica avunlnlftrazlonc
della Presidenza dcl Consiglio dci ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi rlelle procedure di
cui 0 1 presente decreto. Il Dipartìmento adolta le determinazioni conseguenti per destinare le risorse
rlisponibili per le assunzioni alle relative procerlure rli mobilità. In caso di mancata richiesta al
Dipartimento le regioni a statuto speciale procerlono autonomamente.
Art. 4
{Domanda di mobilità)
1.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta U/Jicinlc, gli enti di
arca vasta inseriscono nel PMr. gli elenchi di cui al comrna 422, secondo le modalitù indicate nello
stesso Portale. Ai sensi dell'articolo 5 rlcl rlecreto-lcgge n_ 78 dcl 2015, nell'ambito degli elenchi è
identificato il personale di polizia provinciale, il qu;:ilc può esprimere una preferenza a non mantenere
il proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini dell<i ricollocazione. Negli stessi elenchi è,
altresi, indicato il personale in posizione di comando con apposita precisazione dell'avvio o meno
delle procedure di inquadramenlo di cui all';;irticolo 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi
dell'articolo 2 può essere ricollocato con le modalilà previste per i dipendenti soprannumerari. Gli
elenchi sono eventualmente aggiornati, entro il termine del 31 ottobre 2015, escludendo dagli stessi il
personale di cui all'articolo 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso di incremento della domanda cii
mobilità, gli elenchi di cui al presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio :w16 e
potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.
2. Entro il termine del 31 ottobre 2015, la Croce rossa italiana inserisce nel PMG, secondo le modalità
indicate nello slesso portale, l'elenco del proprio personale interess<ito, ai sensi del decreto legislativo
28 settembre 2012, n_ 178, ai processi di mobilità, distinto rer sede di servizio.
3. Gli elenchi inseriti ai sensi dci commi 1 e 2 contengono le informazioni richiesle dallo stesso portale,
necessarie all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilità di cui al presente decreto. Dopo
l'inserimento previsto dai medesimi commi 1 e 2, nel PMG è pubblic;;it;;i, nel rispetto dell'anonimato, la
tipologia professionale del personale da ricollocare, aggregata per categorie di in4uadramento e profili
professionali, anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3.
4_
Nel caso in cui gli enti di arca vasta non adempiono, nei tempi previsti, alle previsioni del presente
articolo, il personale dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enli può avanzare istanza di
mobililà secondo le previsioni dell'articolo 6 ed essere ricollocalo con i criteri del presente decreto.
Art. 5
(nJJàw di mobilità)
1.
Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'articolo 4 cd entro i trenta giorni successivi ;:il '.·O ottobre
2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti dcl
Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi
indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree
funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga :ille proprie facoltà
di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e
la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della pulizia nnmicipale degli enti locali, risc1·vati al personale di
polizia provinciale, per gli <inni 201 Se 2016. Entro il 31 gennaio 2016 prowedono all'aggiorn;:imenlo
4
2.
3.
4.
5.
6.
dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento co-stituisce adempimento dell'obbligo di
comunicdzione di cui al comma 424.
Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'articolo 4 ed entro trenta giorni successivi al 31 ottobre
2015, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalità indicate nello
stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di
inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario. alla disponihilità delle risorse destinate, per gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente.
Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il
Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime
modalità, indica, altrcsì, un numero di posti conispondente ad un contingente massimo di 2.000 unità
dì personale amministrativo proveniente dagli enti di arca vasta, di cui 1.000 da acquisire nel corso
dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, ti. 83. Si tiene conto di
quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015.
Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individudllO i posli disponibili, nell'ambito
delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate,
delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta
ai posti disponibili nPi limiti delle facoltà di assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti
disponibili nei ruoli dPll;;i polizi;:i municipale, in deroga alle facoltii di assumere ai sensi del comma 1. Le
amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni
organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di
inquadramento dei dipendenti Cl{!. Ai fini dell'individuazione dei posti si tiene conto del personale
interessato già in posizione di comando.
Entro sess;;int;;i giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Oipartimento rende pubblici sul PMG
i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi
dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli disponibili presso le amministr;;izioni di
cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016 provvede all'aggiornamento per
l'anno 2016. [ posti sono distinti per funzione e per arca funzionale e categoria di im1uadramento e
sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano. Entro lo stesso
termine del primo periorlo del presente comma è pubblicato l'elenco nominativo rlPI personale
interessato alle procedure rii cui all'articolo 6.
In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilità che le
amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il
Dipartimento della funzione pubblica definisce ed avvia una nuova procedura di mobilità che tiene
conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dci commi 1 e 2, seronrlo il prpsente decreto.
Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del
presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto, fatte
salve le assunzioni di cui all'articolo 4, comm;:i 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.
Art. 6
(Preferenze di assPgna7ione)
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'artirolo 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero,
compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di
:,
assegnazione in relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG. Nel caso
previsto dall'articolo 4, comma 1, nel PMG sunu attivate apposite funzioni al fine di consentire la
presentazione delle istanze al personale interessato.
2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili in
relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi
dell'articolo 7, comma 2-bis, <lei decreto-legge n. 192 del 2014, i dipendenti CRI possono indicare
soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'articolo S dcl
decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se non esprime la preferenza a non
mantenere il profilo, indica in via prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la corrispondente
qualifica e funzione e in subordine procede con l'indicazione previMa per i dipendenti in
soprannumero. Qualora esprin1a la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine di priorit:ì
descritto.
3. I dipendenti possono esprimere prclerenze, ollre che per i posti disponibili presso le amministrazioni
aventi sede nel proprio ambilo provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune
capoluogo della relativa regione, nonché nell'ambito terriloriale di Roma Capitale. L'assegnazione tiene
conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.
4. Al personale che non esprime preterenzr di assegnazione entro il termine e con le modalità di rni al
presente articolo si applica l'articolo <J, comma 1, ultimo periodo.
Art. 7
(Criteri generali di mobilità)
1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mohilità, i posti disponibili sono nssegnati ai
dipendenti in sopr<innumcro, <il personale di polizi<1 provinci<1lc e ai dipendenti CRI secondo i seguenti
criteri, in ordine di priorità:
a) assegnazione dcl personale in comamlo o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei
ruoli dell'amministrazione prC'sso cui i medesimi pre.st<ino servizio anche <la data successiva
rispelto a quella prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015;
b) assegna?.ionc dcl personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni ùi polizia locale
nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale l;i rimllocazione
avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della
preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo ùi inquadramento;
c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 1. comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data ùcl 1° gennaio
2015 svolgev;i lP funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli
autotrasportatori di cose per conto <li terzi, nei limiti delle risorse destinate;
d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enli
locali, inclusi gli enti pubblici non economici da Pssi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, rispettando l'area funzionale, b categoria di inquadramento e, possibilmente, la
corrispondenz<i del personale alle fumioni svolte, in rcl<1zione <11 riordino delle funzioni
medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, rL 56 e della normativa vigente, con conseguente
prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge ii. $6 del
2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni cd agli enti
locali titolari delle stessp funzioni;
6
11(Mtlustro_per fa se1'!plj!icc1z1one e fa_puli!ifica a1111nfnlstrr1zlone
e) assegnazione dci dipendPnti in soprannumero e dci dipendenti CRI alle amministrazioni di cui
al comma 425 1 con priorit?i per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando
l'area funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente di 2.000 unità di personale
amministrativo indicato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. !33, è riservato al personale proveniente dagli Pnti di area
vasta.
Art. 8
(Criteri ir1divìduali di mobilità)
1. Sulla base delle informazioni acquisite ni sensi dell'articolo 4 e in relazionP alle prPferPnze espresse ai
sensi dell'articolo 6, il Dip;irtimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che
abbiano indicato la stessa amminìstrazionc e sede di lavoro, applk;i i seguenti criteri, in ordine di
priorità:
a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell'nmbiw territoriale della città
metropolitana di Roma capitale, ;ii dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i
posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle
relative province o città metropolitane;
b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'articolo 21 della lcggp 5
febbraio 1992 n. 104;
c) precedenza ai dipendenli riconosciuti titolari dei benefici di cui all'articolo 33, comma 3, della
legge S febbraio l 9Y2 n. 104, a condizione che il domicilio della pPrsona da assistere sia situato
nella medesima provincia o città metropolit;ma;
d) prncedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.
2.
A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si Uene conlo dei seguenti criteri di
precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del prpsente
decreto:
a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e
quelli unici titolari di reddito familiare;
b) l'età anagrafica.
3.
I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine
per l'espressione delle preferenze di assegnnzionc.
Art.9
[Procedure di mobilità)
1. ln applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla scadenza del tprmine per
l'espressione delle preferenze di cui all'articolo 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni
dcl personalP di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai
dipendenti chP h:mno espresso le preferenze, ai sensi dPll'articolo 6, per i relvtivi posti. Se più
dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i critPri di cui
all'articolo 8. Per i dipendenti che rimangono 11011 collocati, il Dipartimento procede unilateralmente
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:Jf!.Mlnùtro_per la st?ff!J'~cazlonc e k~pulilil?az am111inistn1z1one
2.
3.
4.
5.
all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo
restando l'ambito provinciale/metropolitano 0 1 in subordine, l'ambito regionale.
ln applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), nrllo stesso termine e con le stesse modalità di cui
al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del personale che allJ data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni
relalive alla cura e alla gestione degli Albi prnvinciali degli autotrasportalori di cose per conto di terzi.
In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), entro lo stesso termine e con le stesse modalità di
cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero
alle regioni e agli enti lornli, inclusi gli rnti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del
Servizio sanitario nazionale
Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti
locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi rlipendenli e gli enti dcl Servizio sanitario
nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dci posti disponibilì presso le amministrazioni di
cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalit;'.i di cui al comma 1.
I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione
di destinazione entro 30 giorni dalla data rii pubblicazionP òelle assegnazioni.
Art. 10
crriteri di inquadramento)
Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipenrlenti e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, e le amministrazioni <lì cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del
personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadrnmento del
personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del
decreto del Presidente dcl Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 29-his dcl decreto
legislativo n. 165 dcl 2001.
2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di muhilit8 disciplinate dal presente
decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferinwnto ;i\le voci del trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con rnrattere di generalità e natura fissa
e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché
l'anzianit;l di servizio maturata. Al solo fine di delerminare l'ammontare delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variahili del
trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto rlalle
disposizioni contrattuali viRenti, vanno a costituire specifici fondì, destinati esclusivamente al
personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle
categorie e dirigenziale, a valere sul risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la
retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incr-ementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigm-e rlella legge n. 56 dcl
2014.
1.
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'lf'Mln/stro_per
fa se113pljfict1ztonc e /O_pu!ifliài a1111nltzirtrazione
3. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procPdure di mobilità disciplinate dal presentP dpcreto, si
;ipplic:ano le disposizioni di cui dll'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 11
(Disposi?inni /inali)
1 _ TI
presente decreto non si applica ;ille procedure di mobilità volontaria avviate dalle
amministrazioni pubbliche anteriormente al l" gennaio 2015. Sono, altresì. escluse dnlla disciplina
del presente decreto le procedure di mobilit,ì volontaria avviate anche successivamente alla
predetta data del 1° gennaio 2015, purché riserw1te in via prioritaria ;il personale degli enti di area
vasta o al personale della CRI. Le procedure di mobilitci di cui al presente comma no11 devono
incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli ;mni 2015 e 2016 e comunque
devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di mobililil avviate d<1l Ministero della giustizia a
valere sul fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.
2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli
adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali. adottando, ove necessario, gli atti
di competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilità In stretta collaborazio11c con il
Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altrcsì sul rispetto del divieto di efff'tluare assunzioni a
tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, d;:il comma 424 e d;:il comma 425.
3. A conclusione delle procedure di cui al presente derreto si procederà, in presenza di unità di
personale degli enti di area vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo l, comma
5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbr<iio
2015, n. 11.
4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento agli Pnti dPl SSN si applicano ai
medesimi enti salvo rhe le Regioni determinino diversamente in sede di riordino di cui ;_ill'articolo 3.
5. Per l'anno 2016 si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 2259-ter ciel r\erreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, in merito ;:ill'avvio di processi di
trasferimento presso ;iltre amministrazioni pubbliche dcl person;:ile civile del Ministero della difesa.
Il presente r\errero è inviJto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2015
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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1/Mlnfrtro_per la sev!pljj?cazlone e layu6bliccz a111nunt5tnzz1011e
TABELLA A
Sistema di punteggio per la form;n.ione delle graduatorie ai fini della ricollocazione sensi dell'articolo 1, commi 424 e
425, legge 22 dicembre 2014, n. 190.
CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA
PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali
4
_l?ipendcntc con 4 persone a carico ai fini fiscali
3
2,5
2
1,5
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali
Dipendente con 1 persona a carico ;ii fin i lise.ili
o
Dipendente con nP.ssun;i persona a carico ai fini fiscali
Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5
punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico
equivale a una persona a carico a fini fiscali.
CRITERIO DELL'ETÀ ANAGRAFICA
PUNTEGGIO
Dipendente con età inferiore ai 25 anni
o
Dipendente con età superiore o uguale di 25 ;inni e
1
infe~_?.re o uguale ai 4'.i
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni
)
Dipendente con età superiore ai 60 anni
1
A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età
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