MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 16/2006 Il Tenente di Vascello (CP), Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Grado; Ravvisata la necessità di aggiornare e disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Grado, che comprende il territorio dei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro e che si estende dalla foce del fiume Tagliamento (asse mediano) alla foce del fiume Isonzo (asse mediano); Visti gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima; Visto il D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”; Visti i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico; Visto il regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche; Vista la Legge 11 febbraio 1971, n. 50 “Norme sulla navigazione da diporto” e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”; Visto il D. L.vo 19 luglio 2005, n. 171 “Codice delle Navigazione da Diporto ed attuazione delle direttive 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della legge n. 172/03”; Vista la propria ordinanza n. 33/2001 in data 16.11.2001, che disciplina la navigazione nella rada di Porto Buso; Viste le proprie ordinanze n. 03/02 in data 19.03.2002 e n. 12/03 in data 12.04.2003, disciplinanti gli accosti nei porti di Lignano Sabbiadoro e Grado; Vista la propria ordinanza n. 24/03 in data 30.07.2003, sull’esercizio degli sport acquatici, regate veliche e gare di canoa; Vista la propria ordinanza n. 15/06 in data 11 maggio 2006, in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto; Vista la propria ordinanza n. 23/2005 in data 20.05.2005, che ha disciplinato l’attività balneare per la stagione 2005; Vista l’ordinanza n. 13/2006 in data 24.04.2006 del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone, disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa durante la stagione balneare; Visto il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di 1 disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”; Visto il verbale della riunione tenutasi in data 21 aprile 2006 con i rappresentanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed i titolari/rappresentanti dei Circondari marittimi di Trieste, Monfalcone e Grado, avente per oggetto il riparto di competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali in materia di disciplina delle attività balneari e le prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento; Considerata l’opportunità di uniformare in ambito regionale la disciplina della sicurezza balneare alle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto di Trieste con ordinanza n. 09/06 in data 11 maggio 2006; Tenuto conto del Decreto n° PMT/402/DE.4 in data 10 maggio 2006 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto. ORDINA Art. 1 DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE 1. Durante la stagione balneare, stabilita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il Circondario Marittimo di Grado dal 1° maggio al 29 settembre, i concessionari di strutture balneari ed i Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono attivare un efficiente servizio di salvamento, come disciplinato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con il Decreto citato in premessa. 1.1 I concessionari di strutture balneari ed i Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, durante la stagione balneare, hanno l’obbligo di segnalare il limite della zona destinata alla balneazione (stabilito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il Circondario Marittimo di Grado per una distanza di 400 metri dalla battigia) con il posizionamento lungo tutto il fronte della concessione o della spiaggia libera, parallelamente alla linea di costa, di gavitelli di colore rosso, in numero non inferiore almeno a tre, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l’uno dall’altro. Il gavitello centrale deve contenere/sorreggere la denominazione dello stabilimento, chiaramente leggibile. Ove la configurazione litoranea o altri motivi non consentano il corretto posizionamento a detta distanza, i gavitelli possono essere posizionati, previa specifica richiesta, ad una distanza ritenuta idonea dall’Ufficio circondariale marittimo di Grado. 1.2 Qualora i Comuni non provvedano al sistema di segnalazione precedentemente specificato (para 1.1), devono apporre sulle relative spiagge libere un’adeguata segnaletica redatta in più lingue, ben visibile agli utenti, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (400 metri) NON SEGNALATO”. 1.3 I concessionari di strutture balneari e i Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono segnalare il limite delle acque sicure (non oltre 1,60 metri di profondità) entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante l’apposizione di gavitelli di colore bianco posti a distanza non superiore a 5 metri, collegati da una cima, le cui estremità siano ancorate al fondo. Ove ciò non sia possibile, deve essere apposta sulle spiagge e/o su pali posizionati nello specchio acqueo antistante apposita segnaletica redatta in più lingue, ben visibile agli utenti, indicante “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1,60 metri) NON SEGNALATO”. 1.4 I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare, e comunque non oltre il 15 ottobre, da parte dei concessionari di strutture balneari e dei Comuni per gli specchi acquei segnalati antistanti le spiagge libere. 2. Nella zona di mare destinata alla balneazione tra le ore 07.30 e le ore 19.30, è vietato il transito e l’ancoraggio di qualsiasi mezzo, kitesurf compresi, salve le eccezioni e le seguenti deroghe: 2 2.1 natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili; 2.2 mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d’istituto nonché mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, ed adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. 3. Le unità a motore, a vela od a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate al successivo art. 12, e potranno ancorarsi solo in radice degli stessi senza ostacolare il transito. 4. E’ consentito lasciare o raggiungere gli scali e i moletti di approdi, realizzati e/o mantenuti in regime di concessione demaniale marittima, esistenti lungo il litorale di giurisdizione dello scrivente Ufficio, navigando con rotta perpendicolare alla costa, con velocità comunque non superiore a tre nodi e senza creare pericolo per la balneazione. Art. 2 DIVIETI DI BALNEAZIONE 1. Ferma restando l’individuazione delle zone di mare riservate ai bagnanti stabilite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è vietata la balneazione: a) all’interno delle acque dell’ambito portuale di Grado che, ai fini della presente ordinanza, è costituito dal canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole; dal canale navigabile compreso tra punta del Groto ed il tratto iniziale del canale Belvedere in corrispondenza di riva Mosconi; dal canale che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (Piazzetta XXVI Maggio e Piazzetta S. Marco); dalle acque del canale che circonda l’isola della Schiusa, delimitato ad est dal “Baro delle Rane”; b) all’interno delle acque del porto di Lignano Sabbiadoro che, ai fini della presente ordinanza, è costituito dalle due darsene, non comunicanti tra di loro, delle quali la più interna è denominata “Vecchia Darsena” e la più esterna è denominata “Marina Punta Faro”, nonché dal relativo canale di accesso; c) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali dei suddetti porti, nonché da navi mercantili o militari alla fonda; d) nelle acque degli approdi minori del Circondario marittimo di Grado, nonché nel raggio di 100 metri dalle relative imboccature e strutture portuali; e) alle foci dei fiumi e lungo i canali marittimi navigabili; f) all’interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati di cui al successivo articolo 12; g) negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura; h) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze o provvedimenti emanati dall’Autorità marittima. Art. 3 ATTIVITA’ DI PESCA IN RAPPORTO CON L’UTILIZZAZIONE “BALNEARE” DEL LITORALE 1. Nel corso della stagione balneare tra le ore 07.30 e le 19.30, è vietato l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, anche subacquea, nella fascia di mare riservata alla balneazione. 2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 128 bis, 129, 130 e 131 del regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della 3 pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme principali di seguito si riassumono: • La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. • L’esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; c) nelle zone vietate alla balneazione di cui al precedente art. 2; d) dal tramonto al sorgere del sole. • 3. E’ vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica. Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con apposita ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo di Grado. Art. 4 ATTIVITA’ SUBACQUEE IN RAPPORTO CON L’UTILIZZAZIONE “BALNEARE” DEL LITORALE 1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata su di esso, e a bordo dello stesso deve essere obbligatoriamente presente almeno una persona pronta ad intervenire. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale della predetta segnalazione. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nel caso di immersioni subacquee notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d’orizzonte, presente sull’unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull’asta del segnale galleggiante. E’ fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di moderare la velocità e di mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale indicante la presenza del subacqueo. 2. Fatte salve espresse autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio circondariale marittimo di Grado, l’attività subacquea effettuata con apparecchi ausiliari di respirazione è vietata: a) nelle zone e negli orari destinati alla balneazione; b) nelle zone di mare vietate alla balneazione di cui al precedente art. 2; c) a distanza inferiore di 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti di pesca. 3. L’attività subacquea effettuata senza mezzi di respirazione per motivi ludici o didattici, non finalizzata alla pesca e senza attrezzi per la pesca, è consentita nelle zone e negli orari destinati alla balneazione, con le limitazioni di cui ai punti b) e c) del precedente comma. Art. 5 ACQUASCOOTERS (MOTO D'ACQUA) 1. Limitazioni e divieti. La navigazione con acquascooters (moto d’acqua) nel Circondario Marittimo di Grado è vietata: a) nella fascia di mare destinata alla balneazione; b) In ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli; c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione. 2. Condizioni per l’esercizio. Fermo restando quant’altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni citate in premessa, l’utilizzo degli acquascooters (moto d’acqua) nel Circondario Marittimo di Grado è subordinato all’osservanza delle seguenti prescrizioni: a) Nella fascia di mare compresa tra i 400 ed i 1.000 metri dalla costa, gli acquascooters devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocamento; b) Ai sensi dell’art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005, n° 171, la conduzione degli acquascooters è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 09 ottobre 1997, n° 431, qualunque sia la potenza del motore imbarcato; 4 c) In navigazione negli ambiti portuali e nei porti di cui all’art. 2 punti a) e b), in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 5 nodi), dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito; Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica; Gli acquascooters devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo, inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto; Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida; Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica; L’acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile; La partenza e l'arrivo in costa degli acquascooters, durante lastagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di atterraggio/lancio e con le modalità contenute nel successivo articolo 12. d) e) f) g) h) i) Art. 6 SCI NAUTICO 1. Limitazioni e divieti. Lo sci nautico nel Circondario Marittimo di Grado è vietato: a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli; b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa; c) nelle zone vietate alla balneazione di cui al precedente art. 2. 2. Condizioni per l’esercizio. L’esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26.01.1960 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quant’altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia citate in premessa, è subordinato all’osservanza delle seguenti prescrizioni: a) Il conduttore dell’unità utilizzata per lo sci nautico deve essere munito di patente nautica b) c) d) e) f) g) a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; Il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; Lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa; L'unità deve essere m unita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore; Durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino; La partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge; E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori; 5 h) Ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta, e non può i) j) contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.; Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. n° 478 del 5 ottobre 1999) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzat i appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 12. Art. 7 TRAINO DI GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT) 1. Limitazioni e divieti. Nel Circondario Marittimo di Grado il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è vietato: a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli; b) nelle zone di mare destinate alla balneazione; c) nelle zone vietate alla balneazione di cui al precedente art. 2. 2. Condizioni per l’esercizio. Fermo restando quant’altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l’esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni nel Circondario Marittimo di Grado è subordinato alle seguenti prescrizioni: Tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; Può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all’art. 34 del D. L.vo n. 171/05 o, per unità non omologate, art. 13 del D.M. n. 478/99; A bordo dell’unità deve essere sempre presente un’altra persona esperta nel nuoto; Le unità trainanti devono essere dotate di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all’attività, riconosciuti idonei dagli Enti notificati (D. L.vo 171/2005); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell’elica parimenti ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti notificati; Deve essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso; L’unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n°279; Durante le varie fasi dell’attività, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri; Le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati; Per la partenza e l’arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 12. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Art. 8 PARACADUTISMO ASCENSIONALE 1. Limitazioni e divieti. L’esercizio del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Grado è vietato: a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli; b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa; c) nelle zone vietate alla balneazione di cui al precedente art. 2. 2. Condizioni per l’esercizio. Fermo restando quant’altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, la pratica del paracadutismo ascensionale nel Circondario marittimo di Grado è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni: a) Il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce), indipendentemente dalla 6 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) potenza del motore installato a bordo dell’unità; lo stesso dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto; La persona trainata deve avere almeno 14 anni compiuti ed indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore; L’unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico deve essere inoltre munito di dispositivo per l’inversione della marcia e la messa in “folle” del motore; E’ vietato sorvolare con il paracadute qualsiasi tipo di mezzo in mare; L’unità adoperata per svolgere l’attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all’unità stessa e di un verricello; tale verricello deve inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista; Durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra l’unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante; Le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia; La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall’elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); Il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt); E’ vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell’attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest’ultimo; L’unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.; Il mezzo nautico trainante deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza (D.M. n° 478 in data 15.10.1999) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare pronto all’uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri. Art. 9 TAVOLE A VELA (WINDSURF) 1. Limitazioni e divieti. L’uso della tavola a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Grado è vietato: a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli; b) nelle zone vietate alla balneazione di cui al precedente art. 2; c) negli specchi acquei destinati alla balneazione; d) a distanza inferiore ai 500 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta. 2. Condizioni per l’esercizio. Fermo restando quant’altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l’uso del windsurf nel Circondario Marittimo di Grado è subordinato all’osservanza delle seguenti prescrizioni: a) L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti se la superficie velica è superiore a quattro metri quadrati, e di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela; b) Coloro che esercitano l'attività di "windsurf” devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale del tipo conforme alla normativa in vigore indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate; c) Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 12.; 7 d) In assenza dei corridoi di lancio, i conduttori delle tavole a vela e similari devono attraversare la zona riservata alla balneazione (400 metri dalla battigia) con rotta perpendicolare alla battigia e senza l’uso della vela. Art. 10 TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF) 1. Limitazioni e divieti. L’uso del kitesurf nel Circondario Marittimo di Grado è vietato: a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli; b) negli specchi acquei vietati alla balneazione di cui al precedente art. 2; c) a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dall’imboccatura deI porti. 2. Condizioni per l’esercizio. Fermo restando quant’altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'uso delle tavole con aquil one (di seguito denominate kitesurf) nel Circondario Marittimo di Grado è consentito alle seguenti condizioni e modalità: il kitesurf può essere usato solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età, che devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore. E’ obbligatorio l’uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di kitesurf nell’ambito di corsi di avviamento a tale disciplina; è proibito in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento lasciare l’attrezzo incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma; è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell' ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull' altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il iktesurf con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul depower (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala); durante la stagione balneare la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 400 dalla battigia frequentata da bagnanti e i 1.000 metri dalla stessa. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 12. a) b) c) d) Art. 11 LOCAZIONE E NOLEGGIO DI PICCOLI NATANTI DA DIPORTO 1. Ferma restando la disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto regolamentata con l’ordinanza n. 15/06 in data 11 maggio 2006 dell’Ufficio circondariale marittimo di Grado, per il noleggio e la locazione di navi e imbarcazioni da diporto si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 1 lett. a) e 2, del D. L.vo n. 171/05. 2. L’attività di locazione e noleggio dei piccoli natanti, destinati al diporto dei bagnanti, a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, delle tavole a vela e dei piccoli natanti a vela con velatura in opera non superiore a mq. 4, che deve essere preventivamente comunicata per iscritto all’Ufficio circondariale marittimo di Grado e fermo restando quanto previsto dall’art. 21 dell’ordinanza n. 24/03 e dalle altre disposizioni in materia in premessa citate, è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni: a) A bordo dei piccoli natanti a remi o a pedali può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all’art. 13 del D.M. n. 478/99. Detti natanti non possono navigare nelle zone di cui ai punti a), b), c) ed e) del precedente articolo 2; b) Ogni natante impiegato nell’attività di locazione/noleggio deve essere contrassegnato da un numero progressivo seguito dall’indicazione della ditta ed il numero massimo delle persone trasportabili; 8 c) Il locatore/noleggiatore deve tenere un apposito registro, che deve essere disponibile per ogni controllo da parte dei competenti organi, sul quale deve essere specificato il numero del natante ceduto, il giorno, l’ora di inizio e termine della cessione e le generalità complete con il recapito e il numero di telefono cellulare eventualmente in possesso utili per la rintracciabilità in caso di necessità della persona alla quale viene locato/noleggiato il natante; d) Il locatore/noleggiatore deve consegnare il natante in perfetta efficienza, navigabilità e completo di tutte le dotazioni di sicurezza prescritte dal D.M. 478/1999, nonché quant’altro eventualmente previsto dal Decreto legislativo n. 171/2005; e) Il locatore è tenuto a far visionare al locatario le vigenti norme di sicurezza e le principali ordinanze riguardanti le zone vietate alla navigazione da diporto, i divieti di pesca ed i limiti di navigazione rispetto alla costa durante la stagione balneare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia in premessa citate. Di tale adempimento deve rimanere traccia scritta su apposito modulo che dovrà essere firmato dall’utente; f) L’attività può essere effettuata dalle 09.00 alle 19.00 di ogni giorno con condizioni meteomarine assicurate. In caso di previsioni negative la stessa deve essere sospesa. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condimeteo è fatto obbligo al locatore/noleggiatore di far rientrare le unità; g) I piccoli natanti da diporto a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela con velatura in opera non superiore a mq. 4 devono essere locati ai maggiori degli anni 14; h) Il locatore/noleggiatore deve sempre tenere approntata un’unità dotata di salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza che può essere utilizzata anche in caso di necessità di rientro di urgenza per avverse condimeteo; i) L’unità di cui al punto precedente non è necessaria quando i mezzi da spiaggia, a remi o a pedali, abilitati a navigare entro 400 metri dalla costa, vengano noleggiati/locati dai concessionari degli stabilimenti balneari, in quanto gli stessi hanno l’obbligo di attivare il servizio di salvamento. In tal caso i suddetti mezzi possono essere utilizzati solo durante l’orario di balneazione e con condizioni meteomarine favorevoli. Art. 12 CORRIDOI DI LANCIO 1. L’impiego del “corridoio di lancio” è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d’acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat). 2. I concessionari di aree per l’esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche: a) Larghezza 20 metri. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri. b) Profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti nella zona interessata. c) Delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione. d) Individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. e) All’inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue, indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”. 9 3. L’avvenuto posizionamento del corridoio di lancio, preventivamente autorizzato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, deve essere immediatamente comunicato per iscritto all’Ufficio circondariale marittimo di Grado. 4. Norme di comportamento: a) le unità a vela, comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi; b) le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti; c) è vietato ormeggiarsi all’interno dei corridoi di lancio. 5. I corridoi di lancio per kitesurf : a) devono avere un fronte a spiaggia minimo di 30 metri ad allargarsi fino a raggiungere un’ampiezza di 80 metri ed una distanza dalla costa di 100 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema: mt. 400 mt. 100 linea di boe linea boe BATTIGIA mt. 30 linea boe mt. 80 mare mare linea di boe b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 400 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra; c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante; d) per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 400 metri deve avere un diametro di 80 centimetri con indicato il numero di autorizzazione e la dicitura “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE”; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura in più lingue; e) il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie. 6. Circolazione dei kitesurf nei corridoi: a) quando i fondali lo consentono, la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del “Body Drag”, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario, il corridoio di lancio potrà essere attraversato a piedi; b) nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro. 10 7. Regole per prevenire gli abbordi in mare dei kitesurf: a) quando due unità kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il kite; b) quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando; c) quando un’unità kitesurf incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure. 8. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei gestori delle strutture balneari in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza, che sostituisce ed abroga l’ordinanza n. 23/05 in data 20 maggio 2005 ed ogni altra disposizione di altre ordinanze che dovesse essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente. Ravvisandone l’opportunità, l’Autorità Marittima può rilasciare deroghe scritte, nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente ordinanza, onde consentire l’esecuzione di particolari attività. È fatto obbligo agli interessati di esibire i predetti atti su richiesta degli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché dei Pubblici Ufficiali. I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, ai sensi della normativa vigente ed in particolare: o artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; o Legge n. 50/71 e successive modifiche ed integrazioni; o Legge n. 172 /2003; o D. Lgs. n. 171/2005; o Legge n. 963/1965 e Legge n. 381/1988, e successive modifiche ed integrazioni; o art. 650 del Codice Penale. Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali, il rapporto previsto dall’art. 17 della Legge 24/11/1981, n. 689, nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art. 18, devono essere presentati all’Ufficio regionale competente. La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo d’ufficio, agli albi dei Comuni rivieraschi e sul sito internet www.grado.guardiacostiera.it Grado, 12 maggio 2006. IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO Tenente di Vascello (CP) Riccardo COZZANI 11