Disciplinare per l`indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al

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Disciplinare per l`indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al
Disciplinare per l’indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al patrimonio
zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti Della Laga.
(Approvato con Delibera Presidenziale 15 del 15/07/2014)
Art. 1
Finalità
1. Il presente disciplinare, nelle more dell’approvazione del Regolamento del Parco di cui all’Art. 11
della L.394/91 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 4,
della stessa Legge, le modalità per l’accertamento, la valutazione e la liquidazione degli indennizzi
per i danni provocati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco.
2. Il presente disciplinare stabilisce inoltre le modalità per l’eventuale concessione di incentivi agli
allevatori che abbiano determinati requisiti e che utilizzino buone pratiche di allevamento in
accordo con le finalità del Parco e stabilisce, inoltre, i criteri per l’adozione delle misure di
prevenzione atte a ridurre i danni provocati dalla fauna selvatica all’allevamento.
3. Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui
dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. L’Ente Parco, tramite il presente disciplinare, indennizza esclusivamente i danni provocati dalla
fauna selvatica al patrimonio zootecnico.
2. Ai fini del presente disciplinare vengono indennizzati i danni provocati dalle seguenti specie di
fauna selvatica: orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); lupo appenninico (Canis lupus
lupus); aquila reale (Aquila chrysaetos); lince europea (Linx linx); gatto selvatico europeo (Felis
silvestris silvestris); tasso (Meles meles); faina (Martes foina); martora (Martes martes); volpe
comune (Vulpes vulpes); cinghiale (Sus scrofa).
3. Ai fini del seguente disciplinare vengono indennizzati i danni arrecati:
a. alle seguenti specie di animali domestici allevati: bovino domestico (Bos taurus); pecora
domestica (Ovis aries); capra domestica (Capra hircus); cavallo domestico (Equus
caballus); asino domestico (Equus asinus domesticus); gli ibridi ottenuti dagli incroci di
cavalli ed asini (mulo e bardotto); coniglio domestico (Oryctolagus cuniculus); suino
domestico (Sus scrofa); specie avicole appartenenti ai generi: Anas, Anser, Cygnopsis,
Numida, Meleagris; ape domestica (Apis mellifera);
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b. alle seguenti specie di animali selvatici allevati: cervo (Cervus elaphus); capriolo
(Capreolus capreolus); daino (Dama dama); cinghiale (Sus scrofa); lepre (Lepus
europaeus).
L’indennizzo è determinato sulla base del nocumento che il soggetto danneggiato subisce a causa
del danno ed in particolare:
a. per i soggetti che svolgono l’attività di allevamento del bestiame con la qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e
s.m.i.) o di Coltivatore Diretto - C.D. (ai sensi dell’art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n.
454 e s.m.i.), viene riconosciuto un indennizzo pari al 100% del valore di riferimento
dell’entità del danno accertato secondo le modalità specificate negli articoli che
seguono;
b. per i soggetti che svolgono l’attività di allevamento del bestiame senza la qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e
s.m.i.) o di Coltivatore Diretto - C.D. (ai sensi dell’art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n.
454 e s.m.i.), è riconosciuta, quale indennizzo del danno, una percentuale del 50% del
valore dell’entità del danno accertato come al comma che precede;
All’Ente Parco è affidato il compito di predisporre un “Prontuario dei danni al patrimonio
zootecnico del Parco” che definisca l’elenco delle razze animali normalmente utilizzate per
l’allevamento e l’importo degli indennizzi. Tale prontuario viene periodicamente aggiornato ed
approvato dall’Ente.
Sono altresì riconosciuti ed indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e
conduzione) utilizzati per la difesa del gregge che rimangano feriti o uccisi a seguito di un evento di
predazione ascrivibile solo al lupo o all’orso. Non sono riconosciuti, per i cani, altri eventi
imputabili ad altre specie selvatiche.
Gli allevatori che hanno subito perdite ai loro cani da guardiania, potranno essere inseriti nella rete
per la cessione di cani per la guardiania del gregge, al fine di rimpiazzare i soggetti perduti.
Sono riconosciuti ed indennizzati i danni causati alle arnie ascrivibili esclusivamente all’orso e al
cinghiale.
Sono previste le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sul valore di base dell’indennizzo (indicato
nell’allegato A “Elenco e prezziario delle principali specie indennizzabili”):
a. per le razze iscritte ai rispettivi libri genealogici oppure ai registri anagrafici,
regolarmente certificati: aumentando del 50% il valore complessivo attribuito ai capi
indennizzati. Per i soggetti nuovi nati non fanno fede le certificazioni dei genitori ad
eccezione di agnelli e capretti (in considerazione delle difficoltà tecniche in merito
all’applicazione del tatuaggio) per i quali le certificazioni dei genitori faranno fede solo
fino ad un massimo di 6 mesi e dei puledri A.I.T.P.R., per i quali, in considerazione dei
periodi e delle modalità di anagrafe, faranno fede le certificazioni dei genitori solamente
fino al mese di ottobre dell’anno di nascita.
b. in caso di capi di bestiame oggetto di specifici progetti di studio attuati dall’Ente Parco:
aumentando del 50% il valore complessivo attribuito ai capi indennizzati.
c. per l’allevamento biologico certificato: dovrà essere praticata una maggiorazione sui
valori tabellari pari al 35%. Per gli allevamenti (biologici certificati) di ovini, la
maggiorazione è considerata per tutti i capi, mentre per gli allevamenti (biologici
certificati) di bovini ed equidi, la maggiorazione, sarà applicata solo fino ad un limite
annuo (anno solare) così come di seguito specificato:
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di 3 (tre) capi equini o 3 (tre) capi bovini o 5 (cinque) capi se l’allevamento
comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica fino ai 50 capi
allevati (esclusi i nuovi nati);

di 5 (cinque) capi equini o 5 (cinque) capi bovini o 7 (sette) capi se
l’allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica fino
ai 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati);

di 10 (dieci) capi equini o 10 (dieci) capi bovini o 15 (quindici) capi se
l’allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica di
oltre 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati);
d. in caso di allevamenti di ovini non biologici, ma che abbiano ottenuto l’Indicazione
Geografica Protetta (I.G.P.) Agnello del Centro Italia,
verrà praticata una
maggiorazione sui valori tabellari pari al 35%;
e. in caso di allevamenti di bovini e di equidi non biologici, ma che abbiano tutti sotto
elencati requisiti verrà praticata una maggiorazione sui valori tabellari pari al 35%.
La maggiorazione per “BUONA CONDUZIONE AZIENDALE”, potrà essere erogata
solo nel rispetto di tutti i seguenti punti:
1. per i soggetti che svolgono l’attività di allevamento del bestiame con la qualifica
di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. (ai sensi del D. Lgs 29 marzo
2004, n. 99 e s.m.i.) o di Coltivatore Diretto - C.D. (ai sensi dell’art. 48 della
Legge 2 giugno 1961, n. 454 e s.m.i.);
2. evento di predazione avvenuto nel rispetto della normativa di monticazione
vigente;
3. possesso ed utilizzo di una struttura per il ricovero invernale degli animali
allevati e di un recinto per la gestione del bestiame al pascolo e che rispondano ai
seguenti requisiti:
 struttura per il ricovero invernale dei capi:
1. struttura in muratura, con pareti e copertura idonei alla gestione
del bestiame ricoverato e con pavimentazione idonea che consenta
la rimozione periodica dello stallatico;
2. struttura di dimensioni idonee ad ospitare almeno l’80% del
bestiame allevato;
 recinto per la gestione del bestiame al pascolo:
1. struttura in pali e rete elettrosaldata, con un altezza minima di
1,6m, oppure una struttura elettrificata, costruita al fine di evitare
l’ingresso di predatori nel recinto stesso;
4. tutti i capi di bestiame correttamente iscritti all’anagrafe;
5. solo fino ad un limite annuo (anno solare):
 di 3 (tre) capi equini o 3 (tre) capi bovini o 5 (cinque) capi se
l’allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza
numerica fino ai 50 capi allevati (esclusi i nuovi nati);
 di 5 (cinque) capi equini o 5 (cinque) capi bovini o 7 (sette) capi se
l’allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza
numerica fino ai 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati);
 di 10 (dieci) capi equini o 10 (dieci) capi bovini o 15 (quindici) capi se
l’allevamento comprende bovini ed equini ed ha una consistenza
numerica di oltre 100 capi allevati (esclusi i nuovi nati);

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6. solo se il soggetto predato ha un età anagrafica superiore ai due mesi;
7. solo (a decorrere da gennaio 2015) se nell’ambito dell’anno solare precedente a
quello della denuncia non siano state elevate a carico del titolare richiedente
l’indennizzo, un numero maggiore di 5 sanzioni amministrative inerenti le
attività legate al pascolo di bestiame.
La dichiarazione verrà resa compilando apposita modulistica.
9. Sono riconosciuti i rimborsi, relativi alle spese veterinarie documentate per le cure del bestiame (di
cui al presente articolo, comma 3) accertato come ferito a seguito di un evento di predazione, fino
al limite di € 50,00 per ogni capo ovino e caprino e di € 100,00 per ogni capo bovino ed equino.
Inoltre, per le vacche che hanno subito la perdita del vitello in seguito ad un evento di predazione e
presentano lesioni ascrivibili a mastite, è riconosciuto un rimborso fino ad un massimo di € 100,00
per il rimborso delle spese veterinarie dietro presentazione di apposita certificazione, mentre, nel
caso in cui l’animale con mastite debba essere abbattuto, è riconosciuto un contributo alla
macellazione pari ad € 300,00 (dietro presentazione di certificato di macellazione).
La procedura per il contributo alla macellazione di vacche con la mastite, deve prevedere:
1. la denuncia da parte dell’allevatore proprietario della vacca con l’episodio di mastite;
2. l’organizzazione di un sopralluogo di verifica da parte del comando CFS (con la presenza
se possibile di un veterinario dell’Ente);
3. l’identificazione della bovina con la mastite quale madre di un vitello riconosciuto ed
indennizzato come predato (corrispondenza di cedolini e marche auricolari);
4. l’istruttoria della pratica da parte del comando CFS, solo se la perdita di funzionalità della
mammella riguarda tutti e 4 i quarti.
10. per gli arieti, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell’evento di
predazione, è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (documentato) al netto
dell’IVA.
Art. 3
Casi di non riconoscimento dell’indennizzo e annullamento del sopralluogo
1. Costituiscono motivi per la perdita del diritto di indennizzo:
a. assenza della carcassa dell’animale morto;
b. presenza di resti dell’animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso;
c. solo per gli ovi-caprini, la mancanza dell’installazione delle misure di prevenzione (di cui
all’articolo 9, comma 2) eventualmente fornite o cofinanziate dall’Ente a protezione del
bestiame;
d. il pascolo e la gestione del bestiame, non effettuati nel rispetto dei regolamenti e della
normativa vigenti;
e. la mancata apposizione sulla carcassa o sull’animale ferito (nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa vigente) dei metodi identificativi previsti dall’anagrafe nazionale di ciascuna specie
oggetto della denuncia.
2. La mancata formalizzazione della denuncia di danno esposta verbalmente, costituisce motivo per
l’annullamento del sopralluogo.
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Art. 4
Compiti del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato
1. Al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione
Forestali dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di
accertamento dell’evento dannoso con relativa istruttoria, quantificare il danno e trasmettere la
documentazione alla Direzione dell’Ente per le procedure di indennizzo.
2. L’accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte
dell’interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni.
3. In fase di accertamento il danneggiato attesta l’avvenuto sopralluogo controfirmando ed
eventualmente controdeducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le
considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.
4. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all’Ente Parco entro 45
giorni dalla denuncia del danno.
5. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori
danni futuri.
Art. 5
Denuncia del Danno.
1. Il compito di ricevere le denunce per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico
è affidato al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione
Forestali dipendenti.
2. La denuncia di presunta predazione a danno del patrimonio zootecnico, deve essere presentata nel
più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti e dall’accertamento di
capi dispersi e deve:
a. essere effettuata in forma di autocertificazione, per iscritto o via fax o anche verbalmente e
formalizzata al momento del sopralluogo e presentata dall’interessato presso il Comando
Stazione Forestale competente territorialmente o, nel caso di irreperibilità dello stesso, al
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente per il Parco, oppure all’Ente Parco;
b. essere effettuata compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo disponibile presso il
Comando Stazione Forestale competente territorialmente, presso il Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente oppure presso l’Ente Parco;
c. contenere l’attestazione che il danneggiato non abbia avanzato uguale richiesta di indennizzo ad
altro Ente o che da questo non abbia già ricevuto alcun indennizzo o equivalente;
3. Il diritto alle maggiorazioni di indennizzo di cui all’art. 2 verrà perso se entro il termine di 30 giorni
dalla data della denuncia non sarà prodotta ed inviata dal danneggiato al Comando Stazione
Forestale competente territorialmente, la seguente documentazione cartacea:
a. copia di “Notifica di attività con metodo biologico” emessa dall’Ente Certificatore (Attestato di
Idoneità Aziendale e Certificato di Conformità della Produzione);
b. certificazione di iscrizione ai libri genealogici oppure ai registri anagrafici delle razze allevate
dei capi oggetto di denuncia;
c. autocertificazione del possesso dei requisiti di buona conduzione aziendale di cui all’articolo 2,
comma 8, lettera d).
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Art. 6
Accertamento del danno
1. Il compito di effettuare il sopralluogo e redigere il verbale di accertamento dell’evento dannoso è
affidato al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione
Forestali dipendenti. Il personale del Corpo Forestale dello Stato potrà essere accompagnato al
sopralluogo da personale dell’Ente. Nel caso si tratti di personale veterinario (dell’Ente o da questo
all’uopo incaricato), il verbale di accertamento del danno elaborato dal personale del Corpo
Forestale dello Stato sarà integrato da un’apposita perizia medico legale.
2. L’accertamento o l’esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse
(DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l’attività di sorveglianza per le T.S.E.
(Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività
di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL/ASUR competente per territorio, che
deve essere contattato dal proprietario degli animali.
3. L’accertamento del danno è subordinato esclusivamente alla possibilità di rinvenire, da parte del
personale incaricato, segni sulla carcassa che permettano l’identificazione della causa di morte
come predazione e l’individuazione del presunto predatore come fauna selvatica.
4. Non sono indennizzati i capi dispersi.
5. Al termine del sopralluogo viene consegnata al danneggiato, firmata dal personale accertante, copia
del verbale di accertamento indicante l’effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato
arrecato da fauna selvatica ovvero che non si sia trattato di un evento di predazione.
6. L’Ente Parco si riserva la facoltà di provvedere, con propri mezzi e personale, allo smaltimento
delle carcasse, fatta salva la possibilità di riuscire a raggiungere le suddette carcasse con apposito
automezzo.
Art. 7
Valutazione del danno
1. La valutazione del danno con determinazione dell’indennizzo spettante, viene effettuata dal
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga o da personale dell’Ente o da questo, all’uopo incaricato, sulla
base delle risultanze del sopralluogo e dei dati di riferimento indicati in “Prontuario”.
2. L’Ente Parco può dotarsi, mediante apposite convenzioni o bandi, di un quantitativo definito di
ovini e caprini, di diverse razze autoctone e differenti attitudini produttive, al fine di rimpiazzare i
capi deceduti a seguito di un evento di predazione, per gli allevatori che ne facciano richiesta, in
alternativa all’indennizzo monetario. In questo caso, ogni capo riconosciuto come indennizzabile
potrà essere sostituito da un capo adulto in età produttiva e della stessa attitudine di quello
deceduto, oppure, a scelta dell’allevatore, di attitudine differente. La sostituzione potrà essere
effettuata fino ad esaurimento del numero di soggetti di razze ovine e caprine disponibili, esauriti i
quali, farà seguito il consueto indennizzo monetario.
3. L’importo degli indennizzi viene stabilito sulla base del “Prontuario dei danni al patrimonio
zootecnico del Parco”, predisposto dall’Ente, in cui sono definite le specie e le razze indennizzabili
ed i prezzi unitari medi riconosciuti.
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Art. 8
Liquidazioni
1. L’Ente Parco liquida l’indennizzo all’avente diritto entro novanta giorni dall’accertamento
dell’evento dannoso.
Art. 9
Misure di prevenzione
1. L’allevamento nel Parco deve essere condotto con l’ausilio di misure di prevenzione dell’evento di
predazione ad opera della fauna selvatica.
2. Per l’allevamento ovino e caprino, devono essere utilizzate come misure di prevenzione all’interno
del territorio del Parco:
a. l’utilizzo di uno o più custodi che si occupino della sorveglianza costante del gregge durante il
pascolo e lo spostamento dallo stazzo al pascolo;
b. l’utilizzo di cani da guardiania appartenenti a razze con specifica attitudine in misura di due
cani per gregge (se inferiore ai 100 capi) ovvero con un rapporto di almeno 1 cane ogni cento
pecore (se superiore ai cento capi);
c. l’utilizzo di misure di protezione per il ricovero notturno delle greggi, quali stazzi elettrificati,
stazzi in rete metallica e stazzi in muratura.
3. Per l’allevamento bovino ed equino, possono essere utilizzate come misure di prevenzione
all’interno del territorio del Parco:
a. l’utilizzo di uno o più custodi che si occupino della sorveglianza giornaliera della mandria
durante il pascolo e lo spostamento dallo stazzo al pascolo;
b. l’utilizzo di stazzi elettrificati o in rete metallica per la protezione di vitelli e vacche in procinto
del parto.
4. L’Ente Parco può assegnare in comodato d’uso gratuito e mediante apposite graduatorie, agli
allevatori che ne facciano richiesta, utilizzando specifica modulistica, recinzioni elettrificate o
metalliche.
5. Il Parco promuove la rete di scambio di cani da guardiania di razza pastore abruzzese, agli
allevatori che ne facciano richiesta.
Art. 10
Trasparenza
L’Ente Parco, ai fini della trasparenza:
1. Renderà pubblici sul proprio sito i dati sulle denunce effettuate sul numero di capi interessati e
sugli indennizzi erogati ad ogni allevatore;
2. Renderà pubblica sul proprio sito la somma destinata anno per anno all’indennizzo;
3. Renderà pubblici sul proprio sito i dati sulla fauna selvatica presente sul territorio del parco.
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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
ALLEGATO A: ELENCO E PREZZIARIO DELLE PRINCIPALI SPECIE INDENNIZZABILI
Allevamento zootecnico
(Allevamento convenzionale)
SPECIE
OVINI
CAPRINI
BOVINI
EQUINI
SUINI
ANIMALI DI
BASSA
CORTE
API
ETÀ
Agnello
Agnellone
Pecora
Pecora Gravida
Ariete
Capretto (max 6 mesi)
Capretto (6 mesi-1 anno)
Capra
Capra Gravida
Becco
Vitelli ( 1 giorno – 6 mesi)
Vitelli ( 6 mesi -1 anno)
Manze (fino a 2 anni)
Manza Gravida
Vacca
Vacca Gravida
Tori
Puledri ( 1 giorno -1 anno)
Cavalla
Cavalla Gravida
Cavallo
Suinetti fino a 15 kg
Scrofette
Scrofa
Verro
Pulcini
Pollastri
Galline
Tacchini (max 2 mesi)
Tacchini adulti
Conigli
Danni solo all’arnia
Danno al mielario (apr. – ago.)
Danni alla famiglia di api
PREZZO PER CAPO IN EURO
70,00
90,00
120,00
140,00
230,00
70,00
90,00
120,00
140,00
230,00
800,00
900,00
1.200,00
1.450,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
800,00
1.200,00
1.440,00
1.200,00
50,00
250,00
400,00
500,00
3,00
10,00
10,00
15,00
40,00
20,00
140,00
80,00
130,00