Disposizioni generali
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Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE CAPITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Ambiti e organi di vigilanza I Servizi o Unità Operative di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Igiene degli Alimenti di Origine Animale, per quanto di competenza, esercitano ai fini igienico-sanitari la vigilanza ed il controllo sulla produzione e sul commercio di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione, o comunque impiegata per la preparazione di prodotti alimentari in qualsiasi luogo di produzione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo, sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti finiti, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, sui locali, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sul materiale e le sostanze presenti nei locali comunque destinati all’attività, sui mezzi di trasporto e sul personale. Qualora vengano riscontrate deficienze, irregolarità, inconvenienti tali da mettere a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, il Sindaco, su proposta delle UU.OO. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, ordina la sospensione dell'attività fino a quando gli inconvenienti non siano eliminati. Art. 2 Provvedimenti dell’Autorità Sanitaria Qualora vengano riscontrate deficienze, inconvenienti, irregolarità a carico dei locali e delle attrezzature e nella conduzione degli stessi, le UU.OO. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o Veterinaria, per le rispettive competenze, possono proporre al Sindaco: la sospensione dell’attività dell’esercizio; la revoca dell’autorizzazione sanitaria. I provvedimenti di cui sopra sono adottati indipendentemente senza pregiudizio dell’azione penale o della sanzione pecuniaria amministrativa. Il Sindaco, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, su proposta delle UU.OO. competenti, adotta i provvedimenti di cui all’art.15 della L.283/62 ed all’art.22 del D.P.R. 327/80. Art. 3 Controllo ufficiale dei prodotti alimentari Il controllo ufficiale sugli alimenti ha il fine di assicurare la conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni vigenti dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi del consumatore e quelli inerenti la corretta informazione. Tale controllo è svolto dagli organi competenti ai sensi del D. Lgs 03/03/1993, n.123. Art. 4 Irregolarità delle merci Le UU.OO. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o Veterinaria: quando abbiano fondato motivo di ritenere che la merce non corrisponda alle prescrizioni di legge e ritengano inopportuno lasciarla in libera disponibilità al detentore, la 1 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico pongono sotto sequestro ed eseguono campionamento da sottoporre ad analisi nei casi ritenuti necessari; quando accertino che la merce possa determinare grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, o abbia caratteristiche organolettiche alterate, propongono all’Autorità competente l’immediata distruzione della merce sequestrata dopo che della stessa merce sia stato effettuato prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi al solo fine di evidenziare eventuali fatti o situazioni perseguibili penalmente, salve diverse disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la distruzione diretta alla merce; quando accertino che un prodotto ancora non immesso in commercio è irregolare e legalmente non commerciabile per difetti di confezionamento o altri motivi che ne compromettano il giudizio tecnico di idoneità al consumo, possono proporre al Sindaco che il prodotto venga regolarizzato e quindi, previo controllo, ammesso al normale consumo. Le merci detenute nei negozi o conservate o depositate in locali in comunicazione con i negozi di vendita o esposte in aree aperte al pubblico sono sempre e comunque considerate in vendita a meno che indicazioni inoppugnabili non ne dimostrino la diversa destinazione. Art. 5 Sequestro Per le merci il sequestro può essere disposto, qualora la loro disponibilità rappresenti pericolo per la salute pubblica e deve essere effettuato secondo le modalità previste dall’art.20 del D.P.R. 327/80. Oltre che per le merci il sequestro può essere disposto anche per i locali, arredi, attrezzi e macchinari utilizzati nella lavorazione, produzione e vendita di alimenti, qualora la loro libera disponibilità rappresenti un pericolo per la salute pubblica e deve essere effettuato secondo le modalità previste dal capo II del D.P.R. 571/82. Art. 6 Libretto di idoneità sanitaria - Conservazione – Rinnovo Il libretto di idoneità sanitaria di cui all’art.14 della L.283/62 viene rilasciato o rinnovato dalla UU.OO. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL cui fa capo il Comune di residenza, secondo protocolli emanati dalla Regione. Gli eventuali accertamenti e misure profilattiche per tutto il personale addetto alla produzione, manipolazione, confezionamento, somministrazione e vendita degli alimenti e bevande, devono rispondere alla finalità di prevenire e controllare la diffusione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti in rapporto alle situazioni epidemiologiche regionali e locali. Il libretto deve essere custodito presso il posto di lavoro o di utilizzo. Il titolare o conduttore dell’esercizio deve provvedere alla custodia del libretto. Gli esercenti il commercio ambulante e gli addetti al trasporto, per i quali sia necessario il libretto di idoneità sanitaria, devono tenere, a seconda dell’attività esercitata, il libretto medesimo nel luogo in cui effettuano la vendita o sul mezzo di trasporto. Il libretto deve, comunque, essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte alla vigilanza. Il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria deve essere effettuato entro la scadenza annuale. 2 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Art. 7 Accertamenti estemporanei L’U.O. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione competente può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui trattasi ed adottare o proporre all’Autorità Sanitaria gli eventuali provvedimenti necessari ai fini della tutela della salute pubblica. Art. 8 Igiene del Personale Il personale in qualsiasi forma addetto alla manipolazione di alimenti e bevande ha l’obbligo: a) della massima pulizia, in particolare delle mani, delle unghie e degli avambracci; b) di avere unghie corte; c) di mantenere pulite le eventuali medicazioni che siano compatibili con l’attività lavorativa, qualunque sia la loro forma (bende, fasce, cerotti); d) di indossare sopravveste pulita, di colore chiaro, grembiule e giacca sempre di colore chiaro; la divisa da lavoro del personale non addetto direttamente alla preparazione di alimenti può essere di foggia e colori diversi, purché sempre rispondente al requisito della massima pulizia; e) di indossare idonei copricapo adatti a contenere la capigliatura; f) di eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto. In modo particolare dovranno essere seguite le regole fondamentali per impedire ai germi patogeni di contaminare gli alimenti e di moltiplicarsi in essi. CAPITOLO II Esercizi pubblici - Laboratori - Attività di vendita di alimenti - Depositi all’ingrosso Art. 9 Autorizzazione sanitaria Tutti gli esercizi di produzione, preparazione, e confezionamento, ivi compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, devono essere autorizzati ai sensi dell’art.2 della L.283/62. Gli alberghi e gli esercizi di sola somministrazione di alimenti e di bevande di cui all’articolo unico della legge 16.06.1939 n°1112 devono essere autorizzati ai sensi dell’art.231 del T.U.LL.SS. R.D.27.07.1934 n°1265. Per gli esercizi di sola vendita degli alimenti e bevande, compreso i locali adibiti a deposito di generi alimentari al dettaglio, che dichiarano il rispetto dei requisiti igienico – sanitari dei locali ai sensi dell’art.7, c 2 lett. b del D.Lgs. 31.03.1998, n°114, verrà predisposto idoneo accertamento tramite la competente ASL. Tutti gli esercizi di vendita di carni devono essere autorizzati ai sensi dell’art.29 del R.D. 20.12.1928 n°3298. Tutti gli esercizi di vendita di prodotti ittici devono essere autorizzati ai sensi della Legge Regionale 21.12.1992 n°58. Le latterie devono essere autorizzate ai sensi dell’art.22 del R.D. 09.05.1929 n°994. I veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi o congelati, i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti e le 3 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse, devono essere autorizzati ai sensi dell’art.44 del D.P.R. 327/80. I veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione a privati, devono essere autorizzati ai sensi dell’art.44 del D.P.R. 327/80, perché equiparati al trasporto per la distribuzione al dettaglio. Le autorizzazioni sanitarie sono rilasciate dal Funzionario Dirigente Responsabile previo parere dell’U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Azienda USL. ART. 10 Domanda di autorizzazione La domanda per ottenere l’autorizzazione sanitaria inoltrata ai sensi e secondo le modalità previste dagli artt.25 e 26 del D.P.R. 327/80 deve essere corredata dai seguenti allegati: planimetria dei locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo professionale, in scala non superiore a 1/100, con le dimensioni e l’indicazione d’uso dei singoli locali. Nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni queste andranno specificate. Nelle planimetrie deve essere indicata anche la localizzazione delle principali attrezzature in uso; schema tecnico del sistema di smaltimento delle acque di scarico, firmato da un tecnico iscritto all’albo professionale, con localizzazione delle fosse biologiche o di altri impianti di depurazione dei reflui; relazione tecnica che contenga: 1. Descrizione dell’attività esercitata; 2. Indicazione degli alimenti che si intendono produrre, preparare, confezionare, vendere o tenere in deposito e dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione degli alimenti; 3. il tipo di approvvigionamento idrico con indicazione di eventuali impianti di deposito e/o trattamento delle acque. In caso di approvvigionamento idrico diverso da pubblico acquedotto, deve essere acquisita la certificazione di idoneità per uso potabile dell’acqua, rilasciata da non oltre 90 giorni dall’U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda USL; 4. descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi; 5. descrizione delle modalità di smaltimento delle acque reflue con l’indicazione del corpo recettore finale dello scarico; 6. descrizione delle modalità di allontanamento dei vapori e fumi derivanti dalla cottura (solo per le attività che prevedono la cottura di alimenti); 7. il numero di addetti previsti. Per i laboratori di produzione e/o preparazione la relazione dovrà contenere indicazione delle modalità di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito. Per gli esercizi in cui sia previsto un impianto di ventilazione meccanica o un impianto di condizionamento dell’aria, sia esso relativo a tutto l’esercizio o solo ad una parte dello stesso, devono essere presentate una relazione tecnica circa le caratteristiche di funzionamento dell’impianto ed una planimetria con locazione delle diverse componenti dell’impianto medesimo. La domanda di autorizzazione e tutti gli allegati devono essere presentati in duplice copia (una in originale e una in fotocopia). Per quanto riguarda gli: - impianti di macellazione; - laboratori di sezionamento; - laboratori di produzione/preparazione prodotti a base di carne; - laboratori di produzione carni in pezzi inferiore a 100 gr; 4 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico - depositi di carni fresche; - depositi di pollame; - salumifici; - laboratori per produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; valgono le norme contenute nei relativi Decreti di recepimento delle direttive comunitarie. Per quanto riguarda i veicoli autorizzati ai sensi dell’art.44 del D.P.R. 327/80, la domanda per ottenere la relativa autorizzazione sanitaria inoltrata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art.45 del D.P.R. 327/80 deve essere corredata dalla fotocopia del libretto di circolazione. Per il trasporto di alimenti sfusi dovrà essere allegata anche una dichiarazione attestante l’idoneità dei materiali impiegati e destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari. La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in duplice copia (una in originale e una in fotocopia). Art. 11 Subingresso Il trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio per il quale sia stata rilasciata una autorizzazione sanitaria comporta la semplice volturazione del titolo, previa comunicazione dell’interessato, solo nel caso in cui il subentrante dichiari sotto la propria responsabilità che non è cambiato il tipo di attività svolta e non sono state apportate modifiche ai locali e agli impianti. Nel caso in cui siano state apportate modifiche dovrà essere richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria secondo quanto previsto all’articolo che precede. Nel caso di variazione di nome, ragione sociale, o sede legale dell’impresa dovrà essere presentata semplice comunicazione con le specificazioni di cui al comma 1. In tutti i casi comunque dovrà essere allegata la precedente autorizzazione sanitaria. Art. 12 Parere preventivo L’interessato ha comunque la facoltà di rivolgersi alla ASL territorialmente competente – inoltrando richiesta su apposito modello attraverso lo Sportello Unico Alle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Montemurlo - al fine di ottenere un parere preventivo, anche scritto, su progetti di esercizi pubblici, negozi e impianti di produzione. Art. 13 Esposizione dell’autorizzazione sanitaria I titolari o conduttori degli esercizi di vendita, produzione, somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre l’autorizzazione sanitaria in modo ben visibile al pubblico all’interno dei locali. Art. 14 Autocontrollo Il titolare di qualsiasi attività di produzione, preparazione, somministrazione o vendita di alimenti e bevande è tenuto ad intraprendere tutte le azioni destinate ad assicurare e dimostrare che un prodotto alimentare è conforme alle esigenze di igiene e sicurezza: in particolare deve garantire l’osservanza delle norme di buona produzione, prevedendo tutta una serie di disposizioni atte a minimizzare il rischio microbiologico o chimico per il consumatore ai sensi del D.Lgs 155/97. 5 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Art. 15 Requisiti igienico sanitari comuni a tutti gli esercizi Fatto salvo il rispetto della vigente normativa edilizia sull’igiene sui luoghi di lavoro e in materia di destinazione d’uso dei locali, gli esercizi di cui all’art.9 devono possedere i seguenti requisiti generali: a) I locali di produzione, somministrazione e vendita di alimenti devono avere un’altezza di almeno di mt.2,80 purché tali locali siano muniti di apparecchiature di condizionamento e trattamento d'aria adeguate. Per i locali a copertura inclinata l’altezza media deve essere almeno di mt.2,80 con un’altezza minima di mt.2,20. I locali devono essere rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario; areabili e illuminabili in modo naturale mediante aperture finestrate. Qualora l’areazione o l’illuminazione naturale risultino insufficienti o assenti, devono essere installati idonei sistemi di areazione-illuminazione artificiali. b) I locali accessori (dispense, magazzini, servizi igienici, spogliatoi etc…) devono avere un’altezza almeno di mt.2,20. Per i locali a copertura inclinata l’altezza media deve essere almeno di mt.2,20 con un’altezza minima di mt.1,80. c) Le pareti dei locali destinate a lavorazione, dei servizi igienici, dei locali dispensa o magazzino, devono essere realizzate in materiale lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a mt.2. d) I pavimenti di tutti i locali, ben connessi con le pareti, devono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile. I sistemi di raccolta delle acque di scarico devono essere adeguamente sifonati e protetti contro la risalita di insetti o roditori. e) Tutti gli esercizi devono possedere uno o più servizi igienici, accessibili dall’interno, e non direttamente comunicanti con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari. Per servizio igienico si intende un locale suddiviso in: - locale destinato ad accogliere wc o turca (locale wc); - locale precedente il locale di cui sopra (“antibagno”), dotato di lavabo con comando a pedale o elettrico per l’erogazione dell’acqua, di distributore di sapone liquido o in polvere, di asciugamani del tipo monouso o ad emissione di aria, e con porta dotata di chiusura automatica. La superficie minima complessiva del servizio igienico deve essere pari a mq.2. L’"antibagno” è necessario nel caso in cui il servizio igienico comunichi direttamente con i locali di produzione, deposito o vendita di alimenti. Gli esercizi di vendita con superficie superiore a mq. 250 devono possedere un servizio igienico agibile ed attrezzato per i portatori di handicap. f) In tutti i locali devono essere garantiti idonei sistemi di ventilazione naturale e/o meccanica. Potrà essere concesso l’uso di locali carenti o privi di areazione naturale diretta quando siano istallati idonei sistemi integrativi di ventilazione meccanica. g) Tutti i punti di cottura devono essere dotati singolarmente o cumulativamente di idoneo sistema di aspirazione di fumi e vapori con canalizzazione in canne fumarie aventi sbocco sul tetto dell’edificio. Per particolari situazioni e quando l’attività di cottura è modesta può essere ritenuto idoneo un diverso sistema di neutralizzazione dei fumi e vapori. In ogni caso l’allontanamento-neutralizzazione dei fumi e vapori di cottura deve avvenire avendo cura che da ciò non derivino molestie per il vicinato. h) Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere 6 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico effettuata, a cura del titolare, analisi semestrale dell’acqua utilizzata. Nel caso di attività a carattere stagionale, è sufficiente un’analisi effettuata nel periodo immediatamente precedente all’avvio dell’attività stessa. i) I vari prodotti alimentari, e in particolare quelli a rischio di contaminazioni crociate, devono essere conservati ed esposti in reparti o scompartimenti ben separati per genere merceologico e distinti dai prodotti non alimentari. j) Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono essere apribili solo dalla parte dell’addetto. Deve essere presente in modo visibile per il consumatore un termometro per la lettura della temperatura interna della vetrina quando trattasi di vetrine a temperatura controllata. k) Le celle, gli armadi e banchi frigoriferi devono essere dotati di termometro a lettura esterna. l) Gli alimenti non possono essere esposti all’esterno degli esercizi o al di fuori dei banchi di esposizione e/o vendita, tranne nel caso in cui siano utilizzate vetrinette chiudibili costruite in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti. m) Tutti i locali di produzione, somministrazione, deposito, o confezionamento di alimenti non devono essere in comunicazione con i locali adibiti a civile abitazione e con locali comunque diversamente utilizzati. n) E’ vietata la permanenza negli esercizi di qualsiasi specie di animale. o) Per i locali adibiti ad attività agrituristiche si attuano, in deroga, le normative previste dalle leggi e dalle altre disposizioni vigenti di settore. Tutti gli esercizi normati nel presente regolamento devono essere mantenuti nelle condizioni di igiene e pulizia. Art. 16 Fermo restando quanto previsto dalla L.287/91, ed in particolare la classificazione di cui all’art.5, si indicano di seguito i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolgono le attività elencate nei successivi articoli. Art. 17 Requisiti igienico sanitari per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’attività di ristorazione. L’autorizzazione sanitaria per l’attività di ristorazione viene rilasciata per le seguenti attività: - ristoranti, mense per la collettività, trattorie, osterie, pizzerie, spaghetterie e paninoteche; Per ottenere l’autorizzazione sanitaria, oltre a quanto specificamente previsto dal D.P.R. 327/80 e all’art.15 del presente Regolamento sono necessari i seguenti requisiti: a) Almeno un vano o zona dispensa per la conservazione degli alimenti e delle bevande dotato di: − idonei scaffali con ripiani lavabili; − armadi o celle frigorifere, dotate di scomparti che consentono la separazione tra i diversi generi alimentari conservati. Ove questo non sia possibile, gli alimenti dovranno essere tenuti nei frigoriferi in contenitori coperti. I frigoriferi devono essere dotati di termometri a lettura esterna. b) Un locale preparazione dotato dei seguenti reparti: − preparazione verdure; − preparazione carni; − preparazione altri alimenti; − cottura − lavaggio: attrezzato con lavelli e lavastoviglie in numero adeguato alla attività dell’esercizio. 7 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico I reparti di cui sopra possono essere collocati in locali distinti e tra loro raccordati ovvero in settori o zone di uno tesso locale. c) Una superficie minima complessiva del locale di preparazione (cucina) così determinata: - fino a 30 posti tavola mq.15; - oltre i 30 posti tavola la suddetta superficie sarà incrementata di mq.0,20 per ogni posto tavola; - oltre i 100 posti tavola la superficie minima della cucina sarà determinata dalla autorità sanitaria, su parere della ASL, in relazione alle effettive caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli impianti. Tali parametri non si applicano alle mense per la collettività (scolastiche, aziendali, etc.) in cui vi sia la produzione di un elevato numero di pasti ma con una tipologia dei piatti prodotti alquanto limitata. Ad ogni modo il numero massimo dei pasti prodotti consentito dovrà essere prescritto dall’autorità sanitaria, sentiti i competenti servizi ASL, secondo le caratteristiche degli impianti e delle modalità di produzione. Nelle cucine dove si producono pasti da somministrare a distanza in collettività, dovrà essere presente un’area di superficie adeguata destinata specificamente al confezionamento dei pasti. d) Un vano o un settore di raccordo tra sala pranzo e i diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti per l'uso od eventualmente preparati per l'uso, senza interferire nell'attività di cucina, le posate, le tovaglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta. e) Un locale, o zona spogliatoio, per il personale, dotato/a di armadietti individuali lavabili a due scomparti, per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. Tale zona può essere ricavata anche dall'antibagno se di superficie sufficiente. f) Una o più sale da pranzo in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole attuazione del servizio. g) Servizi igienici a disposizione degli avventori, accessibili dall'interno, non direttamente comunicanti con i locali adibiti a lavorazione, somministrazione e deposito di alimenti, e facilmente individuabili con apposite indicazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 lett. e). Il numero dei servizi igienici per gli avventori dovrà essere rapportato alla capacità ricettiva dell'esercizio (numero posti a tavola) secondo lo schema seguente: - fino a 30 posti tavola: un lavandino, un gabinetto - fino a 80 posti tavola: servizio igienico per donne (un lavandino, un gabinetto); servizio igienico per uomini (un lavandino e un gabinetto). - oltre gli 80 posti tavola e fino a 150 posti tavola: servizio igienico per donne (due lavandini, due gabinetti); servizio igienico per uomini (due lavandini, due gabinetti). L'Autorità Sanitaria per gli esercizi con maggiore capacità rispetto a quella indicata, potrà richiedere una dotazione di servizi proporzionalmente più elevata. h) Un locale o spazio separato ed appositamente attrezzato per la detenzione di sostanze non destinate alla alimentazione. Art. 18 Requisiti igienico sanitari per il rilascio di autorizzazione sanitaria per pizzeria a taglio. Il titolare di tale autorizzazione è autorizzato soltanto alla preparazione, cottura, e vendita dei seguenti prodotti: 8 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico - pizze e focacce di vario genere da vendere e/o somministrare a taglio Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, oltre a quanto specificamente previsto dal D.P.R. 327/80 e dall'art. 15 del presente Regolamento, sono necessari i seguenti requisiti: a) un locale preparazione con superficie non inferiore a mq.10, attrezzato con scaffali e ripiani lavabili ed armadi o celle frigorifere; b) requisiti di cui alle lettere a) e h) dell'art.17 del presente Regolamento. c) l'attività di pizzeria a taglio può essere annessa a quella di friggitoria solamente se sussistono i requisiti di cui alla L.283/62 e D.P.R. 327/80. Art. 19 Requisiti igienico sanitari per il rilascio di autorizzazione sanitaria per bar 1 - I bar nei quali è esercita la preparazione e somministrazione di alcuni dei seguenti prodotti: - panini ripieni in genere, tramezzini, tartine, toasts, pizzette e pizza a taglio, pasticceria surgelata precotta e assimilabili saranno autorizzati con specifico richiamo alle diverse tipologie interessate. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, oltre a quanto specificamente previsto dal D.P.R. 327/80 e dall'art. 15 del presente Regolamento, sono necessari i seguenti requisiti: A. una zona preparazione non inferiore a mq. 6 e comunque proporzionata all'attività; B. un locale dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione ed al tipo di attività autorizzata da utilizzare come deposito; C. un servizio igienico a disposizione degli avventori; D. idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti e delle bevande. Se trattasi di vetrine queste devono essere apribili solo dalla parte degli addetti ed essere munite di termometro a lettura esterna; E. la pasticceria, i dolciumi, lo zucchero, i panini, i tramezzini, toats e gli assimilabili, nonché ogni prodotto venduto o consumato senza originaria confezione, devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere, dagli insetti, e conservati a seconda del tipo di alimento, in contenitori o in vetrine refrigerate, anche quando l'esposizione viene effettuata sul banco di distribuzione; F. una lavastoviglie; G. un locale o zona spogliatoio per personale addetto. Tale zona può essere ricavata anche nell'antibagno se di superficie sufficiente; H. uno spazio separato ed appositamente attrezzato per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione. 2 - I bar nei quali è esercitata la sola somministrazione di alimenti, quali prodotti di pasticceria dolce o salata e di gelati preparati in altra sede, la preparazione di bevande senza complicate e particolari manipolazioni e la preparazione di panini estemporanei a freddo ( con formaggi e salumi), devono acquisire l'autorizzazione nel rispetto di tutti i requisiti di cui sopra tranne il punto A del comma 1 del presente articolo. In questo specifico tipo di esercizi qualora non sia possibile ricavare un servizio igienico per i clienti, può essere messo a disposizione quello ad uso personale. 3Quando l'esercizio di bar è annesso alla produzione di pasticceria dolce e salata e/o di gelati, oltre a quanto specificamente previsto dal D.P.R.327/80, dall'art.15 e dal comma 1 del presente articolo tranne il punto A, devono avere i seguenti requisiti: a) un locale destinato esclusivamente alla produzione di pasticceria dolce e salata di superficie non inferiore a 15 mq. 9 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico b) un locale esclusivamente destinato alla produzione di gelato di superficie non inferiore a 10 mq. c) una zona dispensa per la conservazione, in spazi separati, di materie prime e di prodotti finiti, relativi alla/e attività di pasticceria e/o gelateria dotata di attrezzature idonee. Tale zona può essere ricavata anche nel locale deposito del bar se di dimensioni adeguate. Art. 20 Bar con preparazione e somministrazione di cibi cotti (cosiddetta "ristorazione veloce") Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, oltre a quanto specificamente previsto dal D.P.R. 327/80 e all'art.15 del presente Regolamento, sono necessari i seguenti requisiti: a - requisiti di cui alle lettere a) e h) dell'art.17 del presente Regolamento; b - cucina di superficie non inferiore a mq.15; c - servizi igienici a disposizione degli avventori: almeno uno. Qualora l'attività svolta sia costituita dal solo riscaldamento di cibi precotti si prescinde dal rispetto dei punti sopracitati. Art. 21 Requisiti igienico sanitari per il rilascio di autorizzazione per mescite L'autorizzazione sanitaria per mescita autorizza alla sola somministrazione di bevande, nonché quanto ammesso negli esercizi alimentari. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria per mescita, oltre quanto specificamente previsto dal D.P.R. 327/80 e all'art.15, sono necessari i seguenti requisiti: a - un banco appositamente destinato alla somministrazione di bevande con annesso lavello dotato di lavastoviglie. b - attrezzature di refrigerazione esclusivamente destinate alle bevande. c - uno spazio separato ed appositamente attrezzato per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione Art. 22 Somministrazione in pertinenze esterne Qualora per la somministrazione si intendono utilizzare pertinenze esterne ai locali, le pertinenze devono essere: - collocate in zona tale da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere e simili; - attrezzate in modo tale da proteggere da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare, da garantire la conservazione degli alimenti a temperature previste dalle norme di legge ed all'interno di contenitori idonei, e da consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature. Art. 23 Requisiti igienico sanitari per la vendita di generi alimentari, escluse macellerie e pescherie Per l'apertura di un esercizio per la vendita al dettaglio di generi alimentari è necessario, oltre a quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento, il rispetto dei seguenti requisiti: 10 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico A. locale destinato alla vendita attrezzato per l'esposizione e la conservazione dei prodotti, separati per genere e sollevati da terra di almeno 30 cm; B. una zona, in rapporto diretto con il locale di vendita, munito di lavello dotato di acqua potabile; C. nel caso di esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 400 questi devono essere dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico divisi per sesso. Per quanto riguarda centri di grande distribuzione alimentare al dettaglio devono essere rispettati i requisiti per le singole attività. Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio devono garantire inoltre quanto segue: 1. Attrezzature Tutte le attrezzature presenti ed utilizzate nei locali devono essere lavabili e disinfettabili ed in buono stato di manutenzione. 2. Banchi e vetrine. I banchi e le vetrine devono garantire la costante conservazione alle temperature previste dal D.P.R. 327/80, anche quando abbiano apertura permanente per la loro manipolazione ai fini della vendita. Devono essere muniti di termometri tarati con bulbi protetti, con quadranti posti in modo ben visibile. 3. Carta per confezioni alimenti. Per confezionare sostanze alimentari deve essere utilizzato esclusivamente materiale autorizzato allo scopo. 4. Alimenti non confezionati. Le sostanze alimentari non confezionate vendute allo stato sfuso e quelle confezionate all'origine ma vendute sfuse debbono essere munite di apposito cartello secondo quanto previsto dal D.Lgs 109/92. Per la vendita di questi prodotti, deve essere evitato il contatto con le mani del personale, utilizzando idonei strumenti. Negli esercizi di vendita di generi alimentari è consentita la preparazione di panini estemporanei a freddo ( con formaggi e salumi) Art. 24 Requisiti igienico sanitari per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per laboratorio di cottura legumi e/o verdura annesso a esercizio di vendita di generi alimentari L'autorizzazione sanitaria di cui al presente articolo autorizza alla cottura di legumi e/o verdure destinate ad essere vendute esclusivamente nell'annesso esercizio di vendita di generi alimentari. Per il rilascio della autorizzazione sanitaria, oltre a questa quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento, è necessario il seguente requisito: apposito locale dotato di: 1. lavello fornito di acqua potabile destinato al lavaggio delle verdure e dei legumi; 2. piano cottura con idoneo impianto di aspirazione; 3. spazio separato ed appositamente attrezzato per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione. Art. 25 Requisiti igienico sanitari per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per laboratori di produzione di specialità gastronomiche 11 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico L'autorizzazione sanitaria di cui al presente articolo autorizza alla preparazione, escludendo la somministrazione, di tutti i prodotti la cui preparazione è consentita negli esercizi di ristorazione di cui all'art.17. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, oltre quanto specificatamente previsto dal D.P.R. 327/80 ed all'art.15 del presente Regolamento, sono necessari i seguenti requisiti: a) requisiti previsti ai punti a) b) e) dell'art.17 del presente Regolamento; b) il locale preparazione dovrà essere di superficie non inferiore a mq.15; c) adeguata attrezzatura per la conservazione delle pietanze alle temperature previste dall'art.31 del D.P.R. 327/80. Art. 26 Caratteristiche dei depositi all'ingrosso I locali destinati al deposito all'ingrosso, oltre a rispondere a quanto specificatamente previsto dall'art.30 del D.P.R. 327/80 e dall'art.15 del presente regolamento, devono possedere i seguenti requisiti, con la sola esclusione del punto C nel caso di deposito di prodotti confezionati e di ortofrutticoli: A. avere i soffitti intonacati ed imbiancati o comunque tali da non creare danni per le merci depositate; B. essere asciutti e ben ventilati. L'areazione deve essere garantita per mezzo di aperture finestrate o con impianti di areazione forzata; C. le aperture verso l'esterno devono essere a perfetta chiusura e dotate di idonei mezzi di protezione contro gli insetti e roditori; D. le pareti, in caso di deposito di alimenti non confezionati, devono essere di materiale liscio e lavabile fino all'altezza di giacenza della merce; E. i pavimenti, ben connessi con le pareti, devono essere di materiale liscio e lavabile. Per i depositi di alimenti confezionati e di prodotti ortofrutticoli è ritenuta idonea anche la pavimentazione mediante cemento al quarzo purché in buono stato di manutenzione, e comunque non devono spolverare. Nel caso di magazzini per gli alimenti deperibili, deve essere disponibile un lavabo con erogatore dell'acqua a comando a pedale o elettrico. Per l'attività in oggetto non possono essere utilizzati locali adibiti ad uso civile abitazione. Art. 27 Movimento veicoli Nei locali destinati a deposito di alimenti è vietato l'uso di veicoli azionati da motori alimentati da carburanti o da combustibili di qualsiasi tipo. Art. 28 Depositi all'ingrosso di carni, prodotti ittici, prodotti a base di carne . Relativamente a depositi all'ingrosso di carni, prodotti ittici, prodotti a base di carne si applicano, inoltre, le disposizioni della normativa comunitaria e/o delle normative specifiche di settore. Art. 29 Macelli pubblici e privati 12 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Le attività di impianti di macellazione pubblici e privati per la produzione di carni fresche di bovini, equini, suini ovini, caprini e bufali, nonché di depositi e laboratori di sezionamento di carni fresche, sono regolate dal D.Lgs 18.04.1994, n. 286. Tali impianti devono ottenere il riconoscimento in base alle disposizioni comunitarie (bollo CEE), devono inoltre possedere l’autorizzazione sanitaria, rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario, ai sensi dell’art.2 della legge 283/62. L'obbligo del riconoscimento comunitario non si applica ai depositi di carni fresche annessi agli esercizi di vendita al dettaglio e all'attività di sezionamento presso gli stessi esercizi. In deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs 286/94 l'Autorità Sanitaria può autorizzare l'esercizio di impianti di macellazione a ridotta capacità operativa, per la produzione di carni destinate all'esclusiva commercializzazione in ambito locale con le limitazioni previste dalla legislazione vigente. Art. 30 Conigli e selvaggina d'allevamento La produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio e di selvaggina di allevamento (mammiferi terrestri e volatili selvatici riprodotti, allevati e macellati in cattività; in particolare le quaglie, piccioni, pernici e fagiani) devono rispondere a quanto stabilito dal D.P.R. 30.12.1992, n. 559. Il funzionario dirigente competente, previo parere della competente ASL, può autorizzare impianti di macellazione di conigli e di selvaggina allevata, in deroga a quanto disposto dal D.P.R. 559/92, a ridotta capacità, per la produzione di carni destinate ad essere commercializzate esclusivamente in ambito locale ed in quantità inferiore a n.10.000 - capi annui. All'atto di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere definita la potenzialità annua dell'impianto, l'attività di tale macello dovrà essere sospesa qualora venga raggiunto il limite indicato in autorizzazione. Il funzionario dirigente, dietro richiesta dell'interessato e con parere favorevole del Servizio Veterinario, può consentire: a) la concessione diretta da parte di allevatori e di coltivatori diretti, esclusivamente presso l'azienda di produzione, di carni di coniglio a privati per loro proprio consumo; b) la cessione di conigli macellati, in piccole quantità, direttamente a consumatori finali presso mercati del Comune in cui ha sede l'Azienda o in Comuni limitrofi; Non è consentita la vendita itinerante di conigli prodotti di cui al precedenti punti a) e b). Art. 31 Selvaggina cacciata La lavorazione, i centri di raccolta, la commercializzazione di selvaggina cacciata è soggetta alla disciplina prevista dal D.P.R. 17.10.1996, n. 607. Art. 32 Pesci e prodotti della pesca L'attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito e commercializzazione dei prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi è disciplinata dal D.Lgs 30.12.1992, n. 530, dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 531, dal Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.03.2002. 13 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Art. 33 Requisiti igienico sanitari per il rilascio di autorizzazione sanitaria alla vendita delle carni di cui all'art. 29 del R.D. 3298/28 Tutti gli esercizi di vendita delle carni devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 29 del R.D. 20.12.1928 n. 3298. Per la vendita di carni oltre a quanto previsto dall'art. 15 del presente testo, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti: A. pavimenti ben connessi con i rivestimenti delle pareti con angoli e spigoli arrotondati; B. pareti realizzate in materiale lavabile e disinfettabile fino a 30 cm. al di sopra di scaffalature e/o uncinaie; C. un locale o spazio appositamente destinato al disosso ed al sezionamento delle carni: tale spazio deve essere separato dall'area di vendita al pubblico; D. una o più celle frigorifere, in materiale lavabile e disinfettabile di dimensioni adeguate per garantire le idonee condizioni di conservazione delle carni. Tutti i materiali all'interno delle celle e dei banchi frigoriferi devono essere costruiti nel rispetto del D.M. 21.03.1973; E. lavello con erogazione a pedale o elettrica provvisto di acqua calda e fredda idonea al consumo umano; F. l'eventuale pedana dietro il banco di vendita deve essere in materiale lavabile e costruita in modo tale da favorirne la pulizia; Non è consentita la vendita e la detenzione di selvaggina cacciata che non sia stata sottoposta ad ispezione sanitaria. La vendita dei prodotti ittici all'interno delle macellerie è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 58/92. La vendita di prodotti diversi dalle carni, ai sensi del D.Lgs 31.03.1998, n. 114, può avvenire purché nel rispetto dei requisiti igienico sanitari. La vendita di ortofrutta è ammessa o confezionata o self-service o con personale specificatamente addetto. La vendita di carni in atmosfera modificata annessa ad altra attività di vendita è soggetta a comunicazione con allegata la documentazione prevista per le autorizzazioni sanitarie per la vendita di carni. E' consentita la preparazione di elaborati a base di carni attraverso manipolazioni che non comportino né trattamenti termici né altri procedimenti di trasformazione. Tali elaborati devono costituire il semplice assemblaggio dei prodotti la cui vendita sia stata autorizzata. E' consentito altresì il ricorso alla tecnica del sottovuoto, limitatamente alla creazione di involucri protettivi per carni e loro prodotti, esclusivamente su richiesta e in presenza del cliente in modo estemporaneo. E' vietata la vendita di carni non sottoposte a controllo sanitario. Art. 34 Requisiti igienico sanitari per il piccolo laboratorio artigianale annesso ad esercizio di macelleria L'autorizzazione sanitaria di cui sopra viene rilasciata ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62 secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 327/80. I prodotti alimentari a base di carne prodotti in tali laboratori devono essere venduti esclusivamente all'interno dell'annesso esercizio di vendita. Solo in casi eccezionali il locale da adibirsi a laboratorio può essere rappresentato da un locale in uso all'esercizio di vendita delle carni a condizione che le operazioni di preparazione si svolgano al di fuori dell'orario di apertura al pubblico e che l'orario di tale attività sia trasmesso alla competente ASL. 14 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Art. 35 Laboratori di prodotti a base di carne (salumifici) con vendita a terzi L'attività di impianti e laboratori di prodotti a base di carne, salumi e affini con vendita a terzi è disciplinata dal D.Lgs 30.12.1992, n. 537. Art. 36 Requisiti igienico sanitari per il rilascio di autorizzazione sanitaria per la vendita dei prodotti della pesca freschi o congelati/ surgelati Per ottenere l'autorizzazione prevista dalle LL.RR. 21 dicembre 1992, n. 58 " Norme in materia di vigilanza e controllo igienico, sanitario ed annonario dei prodotti ittici" e 30 dicembre 1993, n.105, oltre a quanto specificamente previsto dal D.P.R. 327/80 e dall'art.15 del presente Regolamento, sono necessari i seguenti requisiti: A. le acque di lavaggio dei pavimenti devono essere convogliate in appositi pozzetti grigliati e sifonati; B. il piano di lavoro per l'eviscerazione ed il sezionamento dei prodotti deve essere costruito in materiale idoneo per venire a contatto con gli alimenti, lavabile e disinfettabile. Art. 37 Chiocciole e rane La vendita al dettaglio di anfibi, molluschi eduli, gasteropodi terresti ed echinodermi è consentita esclusivamente presso gli esercizi di pescheria. Le rane dovranno essere esposte in vendita spellate e completamente eviscerate ed esposte in idonei contenitori all'interno dei banchi dotati di refrigerazione. Le varie specie gasteropodi terrestri dovranno essere poste in vendita vive o congelate. CAPITOLO III Attività Rurali Art. 38 Disposizioni generali. Sono soggette al rilascio di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art, 2 della L.283/62, le attività che comportano una manipolazione degli alimenti, come ad esempio la vinificazione, l’imbottigliamento, la trasformazione del latte in formaggi, la lavorazione del miele, lo stoccaggio degli alimenti all’ingrosso, ecc. Le operazioni che prevedono l’attività di sola vendita al dettaglio di prodotti raccolti direttamente in azienda, ancorché soggetti ad una prima conservazione, non sono soggette al rilascio di autorizzazione sanitaria (es.: ortofrutta sfusa od in cassette, la vendita di miele ed olio sfuso generalmente immesso in un contenitore fornito direttamente dal consumatore ec.). Sono altresì da escludere dalla autorizzazione sanitaria le operazioni di primo stoccaggio o conservazione dei prodotti agricoli effettuati dopo la fase di raccolta. E’ consentito inoltre l’uso di aree esterne, come piazzole o tettoie (per le quali non è richiesta specifica autorizzazione sanitaria), destinate alle seguenti lavorazioni stagionali o comunque occasionali che comportano rischi igienici molto ridotti: - ricevimento e pigiadiraspatura delle uve, 15 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico - fermentazione in vasi vinari, lavaggio, cernita e incassettamento di prodotti ortofrutticoli freschi, insacchettamento di cereali, castagne e legumi. Art. 39 Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione sanitaria L’autorizzazione sanitaria è concessa su domanda al Sindaco ai sensi dell’art. 2 della L. 283/62. Alla domanda, attestante tra l’altro che: - l’impresa richiedente svolge attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, - che i prodotti provengono prevalentemente dalla propria azienda; - che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non è superiore a 41.316,55 Euro (Lire 80.000.000) per gli imprenditori individuali ovvero a 1.032.913,80 Euro (Lire 2.000.000.000) per le società, devono essere allegati in duplice originale: 1. Una planimetria con indicata la destinazione d’uso dei locali oggetto di autorizzazione in scala superiore ad 1:100, a firma di un tecnico abilitato; 2. Una relazione tecnica che contenga: - breve descrizione dell’attività oggetto di autorizzazione e dei sistemi previsti per assicurare la salubrità e la conservazione dei prodotti alimentari; - breve descrizione dei locali oggetto di autorizzazione, degli impianti e degli attrezzi impiegati; - tipo di approvvigionamento idrico; - sistema di smaltimento dei rifiuti; - sistema di smaltimento dei reflui. Art. 40 Deroghe Considerati i vincoli strutturali propri degli edifici rurali, la stagionalità delle operazioni, il numero limitato degli addetti, il complesso delle attività diversificate all'interno della medesima azienda, la frequente incompatibilità tecnologica e microbiologica tra la lavorazione di prodotti tipici e certi procedimenti cautelativi sotto il profilo igienico sanitario, limitatamente a casi eccezionali, è ammessa la deroga dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 327/80, secondo quanto indicato nel "Direttive per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria in materia di alimenti e bevande per il settore agricolo" della Regione Toscana, prot. n.11/11704/5.2 del 26.03.1999. Art. 41 Macellazioni domiciliari La macellazione domiciliare può riguardare solo ed esclusivamente la specie suina e deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/28. La macellazione domiciliare dei suini, che può essere effettuata solo per esclusivo uso familiare, deve avvenire nel rispetto dell'ordinanza annuale adottata dal dirigente a seguito di direttiva della ASL U.O. Igiene Alimenti O.A. 16 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Art. 42 Vendita diretta dal produttore al consumatore La vendita diretta di prodotti alimentari da parte del produttore, o di membri della sua famiglia, ai sensi del D.Leg.vo 18.05.2001, n. 228, deve essere svolta nel rispetto dei seguenti requisiti: 1. Nel caso di cessione di prodotti dell'agricoltura o di attività zootecniche che non hanno subito manipolazioni né trattamenti di alcun tipo, ( uova, ortaggi frutta ecc.) l'attività può essere svolta su aree pubbliche e presso il domicilio del consumatore nel rispetto della normativa vigente. 2. Nel caso di carne di coniglio, selvaggina da allevamento e carne di volatili da cortile si applicano le norme speciali (D.P.R. 559/92, D.P.R. 495/97). 3. La cessione di animali vivi, venduti a scopo alimentare, deve avvenire limitatamente alle specie avicunicole e nel rispetto delle norme sul benessere degli animali. Art. 43 Produzione di miele L'attività di smielatura e confezionamento di prodotti dell’apiario destinati al consumo alimentare umano è soggetta ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco corredata da una relazione tecnica comprendente una descrizione delle caratteristiche dei locali, delle diverse fasi di lavorazione, della quantità di prodotto lavorati e dei sistemi previsti per assicurare la salubrità del prodotto. Non costituisce attività soggetta ad autorizzazione sanitaria la produzione di miele per il consumo familiare da parte di piccoli produttori, esclusivamente per prodotti dei propri apiari, quando la consistenza dell'impianto non superi le 10 arnie. In tutti i casi l'apicoltore tenuto a denunciare il possesso dei propri alveari al servizio Veterinario della U.S.L. competente per territorio. Art. 44 Agriturismo Per i requisiti igienico sanitari cui devono conformarsi le attività di ristorazione svolte dalle aziende agricolo-zootecniche nell'ambito agrituristico, si fa riferimento alla vigente disciplina di settore. Art. 45 Altre strutture ricettive Per i requisiti igienico-sanitari cui devono conformarsi le attività di cui all'art. 45 della L.R. 23.03.2000, n. 42 (strutture ricettive extra – alberghiere) si fa riferimento alle specifiche leggi e regolamenti in materia. 17 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico CAPITOLO IV Commercio su aree Pubbliche Art. 46 Requisiti igienico sanitari I requisiti igienico sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari, effettuata sia in strutture fisse sia mediante mezzi o banchi rimovibili, sono quelli indicati nelle specifiche ordinanze in materia dal Ministero della Sanità. Art. 47 Autorizzazione alla preparazione e vendita di alimenti su mezzi mobili La preparazione di alimenti effettuata su mezzi mobili per la vendita e la somministrazione in loco deve essere autorizzata ai sensi dell'art.2 della L.283/62. L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Comune di residenza del proprietario del mezzo mobile. Art. 48 Preparazione e trasformazione su mezzi mobili : prodotti consentiti E' ammessa la preparazione e trasformazione su mezzi mobili dei seguenti prodotti: patate fritte; tutti i prodotti congelati o surgelati di cui è possibile la cottura tramite frittura o arrostitura; tripperia solo per la parte di riscaldamento con o senza con o senza l'aggiunta di aromi; arrostitura di carne fresche: è ammessa come preparazione solo l'aggiunta di aromi naturali e di olio; E. croccanti e zucchero filato; F. panini e toasts. A. B. C. D. Art. 49 Preparazione e trasformazione sui mezzi mobili: prodotti assolutamente non consentiti A. B. C. D. E' proibita sui mezzi mobili la preparazione dei seguenti prodotti: pasticceria fresca (sono consentiti gli impasti di farina ed acqua con o senza zuccheri); prodotti che comportino l'uso di uova fresche; panna fresca e prodotti a base di latte; preparazione di condimenti a base di carne (es. ragù). Non è ammessa l'attività di ristorazione tramite mezzi mobili. Art. 50 Chioschi per la vendita di prodotti alimentari I chioschi devono essere costruiti in materiale idoneo. Deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento. La rete di smaltimento degli scarichi liquidi, deve essere collegata alla rete fognaria. I prodotti alimentari devono essere riparati dagli insetti e dalla polvere e devono essere conservati in modo separato per genere merceologico. Qualora in un chiosco venga esercitata anche l'attività di preparazione degli alimenti è necessaria l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 L.283/72. 18 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico CAPITOLO V SAGRE-FESTE POPOLARI CIRCOLI PRIVATI Art. 51 Preparazione di alimenti in occasione di sagre, feste e fiere La preparazione di alimenti durante lo svolgimento di sagre , feste popolari o fiere è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria (Art.2 L.283/62). La durata dell'autorizzazione sanitaria è temporanea e limitata al solo periodo di svolgimento della manifestazione. La domanda per ottenere tale autorizzazione deve contenere oltre le generalità del richiedente : A. denominazione della manifestazione; B. luogo di installazione degli stands gastronomici; C. data di inizio e data della fine; D. modalità di approvvigionamento idrico. In caso di approvvigionamento diverso dal pubblico acquedotto, deve essere acquisita certificazione di idoneità per uso potabile dell'acqua rilasciata da non oltre 90 giorni; E. modalità di smaltimento delle acque reflue; F. modalità di allontanamento dei rifiuti solidi; G. modalità di smaltimento di eventuali olii di frittura esausti; H. descrizione dei mezzi e delle modalità di conservazione dei cibi; I. breve relazione tecnica descrittiva dell'attività esercitata. La domanda di autorizzazione sanitaria, indirizzata al sindaco deve essere presentata in duplice copia (una in originale e una in fotocopia) almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Per consentire il corretto svolgimento del sopralluogo finalizzato al rilascio del parere igienico sanitario da parte delle U.O. di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione USL, gli stands gastronomici dovranno essere completamente allestiti almeno 24 ore prima dell'inizio della manifestazione. Le manifestazioni temporanee nelle quali vi sia la preparazione e/o cottura di alimenti molto semplici quali ad esempio: caldarroste, bruschetta, castagnaccio, panini con salumi e formaggi, polenta, zonzelle, cenci ecc., e la durata delle stesse sia limitata a una o parte di giornata, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria. La sola somministrazione e la sola vendita di prodotti alimentari confezionati e/o preparati in strutture autorizzate, non necessita di autorizzazione sanitaria. Art. 52 Scelta dell'area Le manifestazioni all'aperto in cui vi sia produzione di alimenti dovranno svolgersi preferenzialmente in un'area attrezzata con le seguenti caratteristiche : - possibilità di collegamento con il pubblico acquedotto; - possibilità di smaltimento delle acque reflue nel sistema fognario; - possibilità di collegamento con la rete dell'energia elettrica; - presenza di platee asfaltate o cementate dove allestire gli stands gastronomici. 19 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Art. 53 Requisiti degli stands gastronomici Gli stands gastronomici devono essere adeguatamente protetti dagli insetti, dalla polvere e da ogni altro inquinante. Il piano di calpestio dovrà essere coperto (es: asfaltato, cementato, o provvisto di pedana di legno), lo stesso dovrà essere tenuto pulito e asciutto (ad es. si dovrà evitare il ristagno di acque piovane o di scarico). Le pareti dovranno permettere una rapida e facile pulizia. I piani di lavoro, il banco di distribuzione e tutte le attrezzature interne allo stand dovranno essere di materiale lavabile o ricoperte di materiale lavabile. I lavelli saranno in numero adeguato alle necessità. Un lavello deve essere destinato esclusivamente al lavaggio delle mani ed attrezzato con sapone liquido ed asciugamani a perdere. Devono essere disponibili frigoriferi di ampiezza e numero sufficiente a garantire all’interno di essi una conservazione dei vari tipi di alimenti in modo igienicamente corretto. All’interno dei frigoriferi deve essere mantenuta rigorosamente la separazione fra cibi crudi e cotti. Durante la preparazione degli alimenti deve essere scrupolosamente evitata la contaminazione crociata tra carni crude, o uova (spesso contaminate da batteri) e gli alimenti cotti. Devono essere disponibili scaffalature di materiale liscio e lavabile dove tenere gli alimenti non deperibili e contenitori o armadietti chiusi dove tenere le stoviglie e gli utensili da cucina. I bicchieri, le posate, i piatti utilizzati devono essere del tipo monouso. E’ consentito l’uso di stoviglie di tipo non monouso qualora sia disponibile un’adeguata attrezzatura per il lavaggio delle stesse. E’ comunque vietato l’uso di vasche e tinozze non dotate di acqua corrente. I contenitori devono essere idonei per gli alimenti. I rifiuti solidi devono essere raccolti in contenitori chiusi muniti di coperchio. I rifiuti saranno conferiti in sacchi di plastica chiusi. L’allontanamento dei rifiuti dall’area della manifestazione dovrà avvenire quotidianamente previo accordo con il servizio di Nettezza Urbana. Le acque di scarico devono essere smaltite in modo idoneo. Nel caso di attività che comportino un discreto utilizzo di olii (es. stand friggitoria), gli olii esausti di frittura devono essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata al loro ritiro ai fini di un corretto smaltimento. Deve essere disponibile un servizio igienico ad esclusivo uso del personale addetto alla preparazione – somministrazione di alimenti dotato di lavandino con erogatore dell’acqua a comando non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani del tipo monouso. Nel caso di sagre o feste che durano un solo giorno e in cui vi sia la preparazione di alimenti che non richiedono particolari manipolazioni (es. la bruschetta), o quando la tipologia degli alimenti prodotti è alquanto limitata, l’attività di preparazione può essere fatta anche in stands molto semplici o in appositi spazi. Tali stands o spazi devono avere le seguenti caratteristiche: - il piano di calpestio dovrà essere coperto (es: asfaltato, cementato, o provvisto di pedana di legno); - i banchi e i piani di lavoro devono essere di materiale lavabile o ricoperti di materiale lavabile; - i contenitori devono essere idonei per alimenti; - i bicchieri, le posate, i piatti utilizzati per la somministrazione devono essere del tipo monouso e devono essere conservati al riparo da ogni contaminazione; - deve essere presente un lavello con acqua potabile. 20 Comune di Montemurlo Provincia di Prato Ufficio Sviluppo Economico Art. 54 Area di somministrazione degli alimenti Tale area dovrà possedere i seguenti requisiti: Ai tavoli dovranno essere di materiale lavabile o comunque ricoperti di materiale lavabile, ed essere mantenuti puliti; Bdisponibilità per il pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti; Cdisponibilità di servizi igienici per il pubblico. Il loro numero sarà rapportato al flusso dell’utenza. Art. 55 Circoli Gli spazi dei circoli privati e degli enti collettivi assistenziali, così come definiti dall’art.86 del T.U.L.P.S 773/193, dalla L. 287/91, nonché dal D.P.R. 04.04.2001, n. 235, qualora effettuino la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, sono soggetti alle disposizioni previste nel presente regolamento, relativamente al tipo di autorizzazione sanitaria corrispondente. CAPITOLO VI Norme finali Art. 56 Applicazione e deroga Le disposizioni contenute nel presente testo si applicano a tutti gli esercizi soggetto ad autorizzazione o parere igienico-sanitario dopo l’entrata in vigore del Regolamento. Agli esercizi che sono già in possesso dell’autorizzazione sanitaria o parere igienico sanitario alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento anche in caso di subingresso, senza le modifiche dell’attività svolta, dei locali e delle attrezzature. Art. 57 Abrogazioni Sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente regolamento comunale di igiene nonché tutte le altre norme a carattere comunale in contrasto con la presente normativa. Art. 58 Sanzioni Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ove non costituiscano reato, sono punite ai sensi del comma 2 dell'art. 344 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel rispetto dei principi generali e del procedimento stabilito dalla Legge n. 689/81, con la sanzione amministrativa da Euro 25 (Lire 50.000) fino ad un massimo di euro 103 (lire 200.000). 21