Negoziazione assistita e mediazione
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Negoziazione assistita e mediazione
Evento formativo accreditato dal COA Palermo e organizzato a cura dell'Associazione Giuridica JUS con la collaborazione delle associazioni ANDE Palermo e ANUSCA. Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, 13.04.2015. Negoziazione assistita e mediazione: per un raffronto tra i due istituti (D. Lgs. N. 28 del 2010 - D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014). Avv. Paola Catania – Civilista del Foro di Palermo, Mediatrice professionista civile e commerciale. A. PREMESSE Premesso che la negoziazione obbligatoria è entrata in vigore il 09.02.2015, quella facoltativa l'11.11.2014, mentre la mediazione era già contenuta nel D.Lgs. 28 del 2010, poi modificato dal D.L. n. 69 del 2013, occorre tenere presente che l'introduzione della negoziazione assistita non elimina in alcun modo la mediazione obbligatoria ma semmai pone un problema di coordinamento tra i due istituti. La mediazione, infatti, rappresenta uno sorta di step ulteriore rispetto alla negoziazione assistita. Entrambe sono, tuttavia, procedure negoziali: si svolgono prima che la lite non sia più gestibile, si situano, cioè, in una fase precontenziosa. L'accordo eventualmente raggiunto, quindi, non stabilisce chi aveva ragione e chi torto, ma rappresenta un punto di incontro tra due opposte richieste. A differenza di giudizio ordinario ed arbitrato che stanno nella fase evoluta del conflitto e portano entrambi ad una decisione (tra l'altro non sempre incompatibili, visto la possibilità prevista dal D.L. "Orlando" che si passi dal giudizio ordinario a quello arbitrale). In entrambi i casi, pur con sostanziali differenze di regole e costi, si chiede ad un terzo imparziale non di aiutarci nel prevenire la lite (come nella mediazione), ma di decidere chi è nel giusto. La differenza netta che c’è tra il processo e le procedure negoziali è che mentre il primo coinvolge POSIZIONI GIURIDICHE E DIRITTI, le seconde si incentrano sugli INTERESSI DELLE PARTI. Come anticipato, la negoziazione assistita costituisce un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie che si aggiunge, e non si sovrappone, al percorso di composizione delle liti rappresentato dalla mediazione e da molte altre norme, che prevedono, per esempio, la conciliazione in sede non contenziosa avanti il Giudice di Pace (art. 322 c.p.c.), la conciliazione tra imprese e consumatori presso le Camere di Commercio, il tentativo di conciliazione in materia di consumo (art. 140- bis cod. cons.), la conciliazione tra uomo e donna prevista dall'art. 36 del Codice delle pari opportunità (D.lgs. 198/2006), e quelle in materia di affiliazione commerciale e di società. q1 Ed, infatti, l'art. 3, commi 1 e 5, del D. L. 132/2014, come convertito dalla L. 162/2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati e, in particolare, le previsioni di cui all'art. 5, comma 1- bis, del D. Lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione. La negoziazione assistita, infatti, risulta obbligatoria nei casi in cui si voglia esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei casi in cui si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria (ovvero quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Le parti in lite non si trovano, dunque, nella condizione di dover necessariamente esperire i due procedimenti di ADR prima di poter procedere con la domanda giudiziale e sempre che si verta in materia di diritti disponibili. “Occorre, in ogni caso, sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010. (…) Detti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie risultano, peraltro, utilizzabili anche in via facoltativa dalle parti, sulla base di una loro libera scelta e/o dietro consiglio del loro legale, tenuto ad informarle di tale possibilità. Ben potrà accadere che ad una mediazione obbligatoria fallita – e prima di andare dal giudice - segua un tentativo di negoziazione assistita o, viceversa – e con maggiori probabilità di successo – ad una negoziazione fallita le parti decidano di avvalersi del procedimento di mediazione, stante l'aggiuntiva figura del mediatore, soggetto terzo ed imparziale, che opera quale facilitatore della comunicazione tra le parti in lite. Spetta sicuramente all'abilità degli avvocati difensori capire se sussista o meno l'opportunità di avvalersi di detti istituti, laddove non siano previsti quali obbligatori” (così Visciola Roberto in “Negoziazione assistita e mediazione: rapporti tra i due istituti”, articolo del 03.02.2015 in http://www.altalex.com/index.php?idnot=70234). q2 Infine, anche con riguardo alla negoziazione in materia di separazione e divorzio esiste un contatto tra negoziazione e mediazione, in questo caso quella familiare. Nell’accordo di negoziazione assistita, equiparabile nella sostanza al ricorso, dovrà, infatti, necessariamente darsi atto “che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori” (art. 6, comma 3). La mediazione familiare serve appunto ad esplorare le necessità dei coniugi, per organizzare un accordo pienamente soddisfacente anche sul profilo emotivo. La vita sentimentale dei membri di una (ex) coppia influisce infatti moltissimo sulle decisioni e sulle condizioni della separazione. Un professionista che accompagni le parti in questa negoziazione deve quindi saper affrontare anche aspetti relazionali. B. ALCUNE NORME A CONFRONTO E QUESITI SU CASI DUBBI 1. DEFINIZIONI La mediazione è definita all'art. 1 del D.Lgs. 28/2010 come “ attività svolta da un terzo imparziale (...)”; la negoziazione è definita all'art. 2 del D.L. 132. In particolare, la negoziazione assistita evolve l'istituto della transazione, che è un contratto, negoziato dagli avvocati delle parti, con cui due o più persone compongono una lite scambiandosi concessioni reciproche. Gli avvocati devono preparare 2 contratti diversi, quando gestiscono una negoziazione assistita: la convenzione di negoziazione assistita, con cui le parti e gli avvocati si impegnano a collaborare amichevolmente a risolvere la lite entro una certa data e secondo certe regole di comportamento, scelte dalle parti e dai loro avvocati; l'accordo di conciliazione, che risolve la lite secondo le clausole contrattuali negoziate dagli avvocati delle parti. 2. NATURA L’accordo di negoziazione disegnato dalla riforma può avere tre possibili nature: a) volontaria (art. 2, comma 1); b) obbligatoria (art. 3); c) « per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», con procedimento distinto a seconda vi sia prole autosufficiente o meno. Anche la mediazione può essere volontaria o obbligatoria (nelle materie ex art. 5) ma in più può essere delegata (cfr. art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010). q3 La legge, invece, non prevede alcuna ipotesi di negoziazione assistita “delegata” dal Giudice sebbene, nonostante il silenzio del legislatore, non si possa ritenere del tutto precluso al giudice di invitare le parti alla negoziazione assistita. E' importante ricordare, tuttavia, che per la mediazione delegata non basta solo il primo incontro. Si segnalano infatti alcune pronunce di merito piuttosto rigorose sul punto. Ad esempio l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 19/03/2014, affronta per prima alcuni punti critici della mediazione delegata dal giudice, stabilendo che affinché l’ordine del giudice di mediazione delegata possa ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata) è necessario che la mediazione si svolga con la presenza personale delle parti e che vi sia la prova che la mediazione sia stata effettivamente svolta, non essendo sufficiente lo svolgimento del solo primo incontro utile all’acquisizione del consenso ma deve esserci prova che le parti abbiano effettivamente tentato di addivenire ad un accordo. Conforme a questi principi anche il Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 29 ottobre 2013. 3. OBBLIGO INFORMATIVA Sussiste per entrambi gli istituti. Per la negoziazione se ne occupa l'art. 2, comma 7; per la mediazione l'art. 4 comma 3 del Dlgs. 28/2010). 4. CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' La mancata attivazione di entrambe le procedure rende impossibile (tecnicamente improcedibile) rivolgersi al giudice, ed è identica la maniera in cui si deve far valere l'improcedibilità. Sia per la mediazione sia per la negoziazione, infatti, la mancanza della condizione di procedibilità deve essere fatta valere dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza (cfr. articoli 5 del d.lgs. 28 e 3 del decreto 132). 5. MATERIE OBBLIGATORIE Ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, la mediazione è obbligatoria - al momento soltanto fino al 2017 - in materia di: condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia q4 locazione comodato affitto di aziende risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari. Il D.L. 132/2014 (art. 3) impone, invece, di tentare la Negoziazione assistita prima di incardinare un giudizio in materia di: risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (su questo possibilità di contrasto con le norme della mediazione con riguardo alla materia dei contratti assicurativi quando si verta nei casi di indennizzo diretto) pagamento a qualsiasi titolo di somme entro € 50.000,00 (dunque si tratta di materia contrattuale tout court, fatta eccezione per gli ambiti sussumibili in quelli propri della mediazione obbligatoria e per le “controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”). 6. INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE Per la negoziazione il riferimento è l'art. 8 della L. 162/2014; per la mediazione l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010. 7. SOSPENSIONE FERIALE Il termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 28/2010, non è soggetto alla sospensione feriale, come riformulata dalla stessa L. 162/2014. Nulla si dice al riguardo con riferimento alla negoziazione assistita obbligatoria, mentre per quella prevista all'art. 6 della L. 162/2014, in materia di separazione e divorzio, una nota del Min. Giustizia del 13 marzo 2015, in risposta al quesito posto dal Pg della Corte di appello di http://www.cameracivileveneziana.it/news/visual.php? num=91013) ha stabilito che non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e succ. modificazioni in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale. Milano (consultabile al link: 8. PRESENZA DELLE PARTI PERSONALMENTE/PRESENZA DEL TERZO IMPARZIALE q5 Come visto sopra con riguardo alla mediazione delegata, una parte della giurisprudenza (in particolare, alcune sentenze dei Tribunali di Firenze, Roma e Bologna) ha avuto modo di affermare che la natura della mediazione richiede che all'incontro siano presenti (anche e soprattutto) le parti personalmente e non sono i loro legali. L'istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto. Questo implica, quindi, necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. Pertanto, anche nell'ipotesi della mediazione volontaria o obbligatoria non delegata, qualora davanti al mediatore compaiano i soli difensori, anche se con apposita delega a transigere in rappresentanza delle parti, non può considerarsi in alcun modo efficacemente svolta la mediazione: in pratica non si considererà assolta la condizione di procedibilità. Nella negoziazione assistita, invece, tendenzialmente ci sono solo gli avvocati. Ma la prima – e fondamentale – differenza tra le due procedure è data dalla circostanza che nella procedura di mediazione è attribuito un ruolo fondamentale a un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, ossia il mediatore, definito dalla legge (art. 1 d.lgs. 28/2010) « la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio». Inoltre grande importanza riveste, all'interno della procedura di mediazione, la possibilità di svolgere anche sessioni separate (con incontro tra il mediatore e solo una delle parti in lite) che, agevolano la comprensione delle posizioni delle parti in lite e aiutano a far emergere i veri bisogni sottostanti. Non possono aversi, ovviamente, sessioni separate all'interno della negoziazione assistita inoltre, la ricerca di una composizione della lite è affidata direttamente alle parti, con l’assistenza dei difensori, senza l’intervento di alcun soggetto esterno. All’assenza del mediatore si accompagna, ovviamente, anche quella dell’organismo di mediazione (e quindi degli oneri procedurali e dei costi conseguenti all’intervento di una struttura organizzativa esterna alle parti). Non vi è, quindi, nella negoziazione assistita alcun soggetto imparziale che promuove la conclusione di un accordo: vi sono, invece, solo dei soggetti naturalmente portati a essere “parziali”. Tali soggetti sono indotti a cercare un’intesa dall’obbligo, liberamente assunto, di negoziare in buona fede. 9. DURATA L’articolo 6 del d.lgs. 28/2010 prevede solo un limite massimo di durata della mediazione (tre mesi), mentre la disciplina della negoziazione prevede anche un periodo minimo di durata della procedura (un mese). q6 10. RISERVATEZZA Sia l’articolo 10 del d.lgs. 28/2010 sia l’articolo 9 del decreto 132 stabiliscono il divieto di utilizzo processuale delle informazioni apprese nel procedimento. L’articolo 10 citato, però, stabilisce che il (solo) mediatore non sia tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Nella disciplina della negoziazione, invece, la facoltà di astensione dalla deposizione testimoniale è più ampia, perché l’articolo 9 del decreto 132/2014 stabilisce in modo più ampio che i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non siano tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. 11. EFFICACIA ESECUTIVA Dall’articolo 12 del d.lgs. 28/2010 emerge che l’accordo conciliativo raggiunto all’esito di una mediazione ha efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Segnatamente: “quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”. L’accordo concluso a seguito di una procedura di negoziazione, invece, è definito “titolo esecutivo” in senso molto ampio dall’articolo cinque del decreto 132, dal che si deve desumere che non esistono limitazioni alla possibilità di portarlo in esecuzione. Specificatamente: “l’accordo eventualmente raggiunto, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, mentre la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati intervenuti.” Con riguardo alla copia esecutiva, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva. Sarà l'ufficiale giudiziario a certificare la conformità della copia all'originale per uso notifica. E' sufficiente notificare il verbale e l'accordo unitamente al precetto. In entrambi i casi (negoziazione e mediazione) l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto (art. 5 commi 2 bis e 4 bis L. 162/2014 ). 12. RAPPORTO CON IL PROCESSO. In linea generale: per l’articolo 5 del d.lgs. 28 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel q7 successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile ; l’articolo 4 del decreto 132 prevede, invece, una sanzione maggiore, stabilendo che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Con riguardo alla mediazione, inoltre, all’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell’indennità spettante al mediatore (e all’esperto, se nominato). Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Sempre per il caso dell’obbligatorietà è, però, diversa la conseguenza del rifiuto di aderire alla procedura. Nel caso della mediazione obbligatoria è previsto che il giudice possa condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4 bis). Nel caso della negoziazione obbligatoria non è, invece, prevista, una sanzione maggiore di quella prevista in linea generale per il rifiuto di adesione alla procedura (valutazione del giudice ai fini delle spese e artt. 96 e 642, 1 comma, c.p.c.; vedi art. 4). 13. RAPPORTI CON IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE/ALTRI PROCEDIMENTI ESCLUSI/CONTROVERSIE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Il testo del decreto legislativo 28/2010 esclude l’applicabilità della mediazione obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, ma solo “ fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ”. Il decreto 134/2014, all'art. 3, comma 3 lett. a), invece, prevede in modo più ampio che la negoziazione obbligatoria non sia applicabile nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione: sembra quindi che non sia possibile la sospensione del procedimento dopo la pronuncia sulla provvisoria esecutività. In generale, non sottostanno alla condizione di procedibilità in campo di negoziazione assistita, i procedimenti elencati all'art. 3, comma 3, della L. 162/2014; in campo di mediazione, i procedimenti elencati all'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 28/2010. q8 Interessante, tuttavia, la recentissima ordinanza del Trib. Torino, III Sez. Civile, del 23 marzo 2015 (pubblicata su www.dirittoegiustizia.it), secondo la quale l'obbligatorietà della mediazione dipende dalla natura della causa e non dal rito scelto dalle parti. Di conseguenza, l'attore è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche nel procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis, c.p.c. Quanto alle cause dinanzi al Giudice di Pace, si registrano alcune pronunce nel senso di escludere l'obbligo di esperire previamente la mediazione obbligatoria. E' quanto ha affermato in un'ordinanza il Giudice di Pace di Civitanova Marche, Avv. Giuseppe Fedeli (consultabile al link:http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15234.asp#ixzz32ZBVB Q9t), e nella sentenza n. 10141 del 23 marzo 2012, il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Felice Alberto D’Onofrio. I GdP osservano, infatti, che la normativa sulla mediazione non appare contenere alcun richiamo al processo dinanzi al Giudice di Pace. Ma la questione si fonda sull'interpretazione dell'art. 320 e 322 c.p.c. che, prevedono già un obbligo per il Giudice di esperire dinanzi a sé il tentativo di conciliazione. In questo senso è anche la prassi, sebbene, esaminando più approfonditamente la questione, sembra che sul piano dei contenuti le pronunce non siano condivisibili. Ed infatti l’istituto della mediazione civile e commerciale di cui al D. Lgs. 28/2010 non ha fisionomia analoga a quella amministrabile dal Giudice di Pace. La negoziazione del mediatore è cooperativa, agevola tra le parti la reciproca comprensione degli interessi e dei bisogni e non culmina mai con un’imposizione del terzo mediatore stesso. Si aggiunga poi che la conciliazione del Giudice di Pace è comunque sempre facoltativa. Se fosse vera la tesi della fungibilità di questa con la procedura di cui al D. Lgs. 28/2010, si potrebbe verificare – paradossalmente – che, nelle controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità, il pregiudiziale esperimento del tentativo compositivo mai abbia luogo. Pertanto, “attesa la natura non contenziosa dell'attività di conciliazione compiuta dal Giudice di Pace, la stessa non deve essere proceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione; ma successivamente sì (...): resta dunque fermo il principio che, prima di attivare il giudizio civile contenzioso, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi al Giudice di Pace, si deve comunque esperire il tentativo di mediazione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 28/2010 ” (così G. Triscari in “Codice commentato della mediazione” a cura di Ruscetta, Caradonna, Giorgetti, IPSOA, 2014, pag. 87). Con riguardo alla negoziazione assistita obbligatoria basta solo porre mente alle materie per le quali è necessaria, per vedere che la condizione di procedibilità si deve coordinare necessariamente con le cause riservate alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma 2, c. p. c. (spettano, infatti, al giudice di pace la cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purché di valore non eccedente € 20.000,00, nonché le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro). 14. STABILITA’ DEGLI ISTITUTI q9 La mediazione obbligatoria non è, allo stato, un istituto consolidato. Talune ipotesi di mediazione obbligatoria, infatti, sono previste in via permanente dall’ordinamento (mediazione in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori, di subfornitura nelle attività produttive, di diritto d’autore). La più discussa e rilevante ipotesi di mediazione obbligatoria non è, invece, in vigore in via definitiva: si tratta di quella prevista dall’articolo 5 del decreto 28/2010 in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Detta disposizione, infatti, stabilisce che l’obbligatorietà della mediazione nelle dette materie abbia efficacia in via sperimentale per i soli quattro anni successivi alla data dell’entrata in vigore della legge 98/2013 (emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012), con previsione di una procedura di “monitoraggio” decorsi due anni. A differenza della mediazione obbligatoria la negoziazione obbligatoria è un istituto di carattere permanente, perché non è prevista alcuna fase di sperimentazione né alcuna limitazione temporale all’efficacia della normativa. 15. COSTI Il compenso per l'avvocato che svolge una negoziazione assistita dipende dai parametri dei compensi medi per gli avvocati stabiliti dal Ministero della Giustizia (v. Parametri forensi di cui al Decreto Min. Giustizia 10.03.2014 n° 55 in G.U. 02.04.2014: “Prestazioni giudiziali. Art. 4 comma 6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta”. Il compenso per l'avvocato è indicativo perché i parametri professionali indicano valori medi, quindi variabili. Il compenso per un organismo di mediazione e per il mediatore dipendono invece dalle tariffe proporzionali al valore della lite indicate dal Ministero della Giustizia. Inoltre di regola non c’è nessuna spesa in caso di mancato accordo in esito al primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore, ma solo la corresponsione delle spese di avvio all'Organismo di mediazione e nessun compenso per il mediatore. Ora però la sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 - immediatamente esecutiva - ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, perciò non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Gli organismi di q10 mediazione sono invitati ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni. Il costo della mediazione civile stragiudiziale è certo perché le tabelle ministeriali indicano valori assoluti. La mediazione civile conferisce inoltre alle parti il diritto a un credito d'imposta fino a € 500,00 cioè "uno sconto" sulle tasse che le parti pagano ogni anno dopo aver compilato la dichiarazione dei redditi. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. 16. GRATUITO PATROCINIO Nella negoziazione data l’obbligatorietà dell’assistenza del legale, sarà a carico delle parti il compenso per la prestazione professionale fornita dall’avvocato tuttavia, l’art. 3, c. 6 del d. l. 132/14 prevede che “Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”. Tale disposizione non si applica con riferimento alla negoziazione facoltativa. Va detto, peraltro, che la formulazione della norma suscita dubbi di incostituzionalità nel momento in cui lascia intendere che in caso di negoziazione assistita obbligatoria il professionista non debba ricevere alcun compenso non solo dal cliente che autocertifichi la propria condizione reddituale ma neanche dallo Stato. Nella mediazione obbligatoria l' art. 17, comma 5 bis recita: “all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. Di recente una importante ed innovativa ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 gennaio 2015 (a firma della Presidente della II Sezione civile, Breggia), dice che anche alla mediazione si può estendere il gratuito patrocinio con riguardo al compenso per il difensore: il gratuito patrocinio vale anche nella mediazione obbligatoria conclusa con l’accordo. Infatti, la parte assistita dall’avvocato che all’esito della mediazione obbligatoria risolve la lite mediante l’accordo ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato (qualora ne sussistano i requisiti reddituali). Partendo dallo spunto offerto dalla Cassazione, che pur non q11 riconoscendo l’ammissione al gratuito patrocinio per l’attività stragiudiziale, apre con una recente sentenza al riconoscimento delle attività svolte «in vista di una successiva azione giudiziaria» (Cassazione, sentenza 9529/2013), la Corte fiorentina rilegge l’articolo 75 del Dpr 115/2012 alla luce dei principi costituzionali in un sistema italo-comunitario delle fonti sino a ritenere che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, e che ivi si debba includere «la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo». 17. IMPOSTE Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000. Niente di ciò è previsto per la negoziazione. La norma (D.L. 132/2014) lascia alcuni dubbi che riguardano soprattutto il regime fiscale della convenzione di negoziazione e dell'accordo: le parti devono registrare i contratti versando imposta di bollo e di registro? In materia di separazione e divorzio, gli atti di negoziazione assistita finalizzati a sciogliere il matrimonio dovrebbero essere esenti "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa", ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005, secondo cui l'esenzione si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi" (cfr. anche sent. Cort. Cost. n. 202/2003). 18. PARTECIPAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Con riguardo alla mediazione, la Circolare n. 9/2012 del Min. Funzione Pubblica afferma che “Nelle fonti normative richiamate non si rinvengono disposizioni che escludono le Pubbliche amministrazioni dall'ambito di applicazione della disciplina introdotta. Pertanto la normativa in materia di mediazione in ambito civile e commerciale trova applicazione anche in riferimento al settore pubblico. L'articolo 1, comma 2, della predetta direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 [1] prevede che la disciplina recata dalla direttiva medesima "non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)", deducendo, dunque, a contrario, che rientrano nel novero delle controversie disciplinate dal D.Lgs. 28/2010 esclusivamente quelle che implichino la responsabilità della Pubblica amministrazione per atti di natura non autoritativa. Per controversia è da intendersi la crisi di cooperazione tra soggetti privati, ovvero tra privati e pubbliche amministrazioni che agiscono "iure privatorum". q12 Altresì, l'Avvocatura dello Stato, rispetto alle procedure non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto, tra cui quella di mediazione, svolge esclusivamente la funzione consultiva di cui all'articolo 13 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, come assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate. Trattandosi, come detto, di procedura non riconducibile alla tutela legale contenziosa in senso stretto, resta esclusa, nell'ambito del procedimento di mediazione, la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate da parte dell'Avvocatura dello Stato le quali non possono neanche avvalersi dell'assistenza di avvocati del libero Foro. L'amministrazione, pertanto, procede alla valutazione in concreto sulla convenienza a partecipare al procedimento di mediazione, provvedendo, ove non intenda intervenire, a formalizzare con specifico atto la scelta operata sulla base della propria discrezionalità e, ove ritenuto opportuno, comunicando tale scelta all'organismo di mediazione. Nell'ambito della procedura di mediazione, si evidenzia l'opportunità che l'amministrazione formuli motivata richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato, esponendo le proprie valutazioni sulla controversia, nei casi in cui il tentativo di transazione riguardi controversie di particolare rilievo, dal punto di vista della materia che ne costituisce l'oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire anche in riferimento al numero di controversie ulteriori che potrebbero derivarne, analogamente a quanto previsto dall'articolo 417-bis, comma 2, del codice di procedura civile. L'amministrazione, nella persona del dirigente o funzionario responsabile, sulla base della delega conferita, valuta se accogliere o rigettare la proposta di conciliazione, anche tenuto conto del parere dell'Avvocatura dello Stato ove richiesto e pervenuto assicurando comunque il rispetto dei termini della procedura. Nel procedimento di mediazione, pertanto, solo in casi assolutamente eccezionali, giustificati dalla particolare rilevanza della potenziale controversia, l'Avvocatura dello Stato, a fronte della richiesta avanzata dall'amministrazione interessata, valuta se intervenire nella procedura di mediazione in ogni caso non sostituendo ma affiancando il rappresentante dell'amministrazione. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la sottoscrizione dell'accettazione della proposta di conciliazione e la rappresentanza dell'amministrazione davanti all'organismo di mediazione è demandata al dirigente dell'Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia ovvero ad altro dirigente a tal fine delegato. q13 Le suddette funzioni possono essere altresì delegate a dipendenti di qualifica non dirigenziale che, è opportuno, siano dotati di comprovata e particolare competenza ed esperienza nella materia del contenzioso e in quella a cui afferisce la controversia. Ai fini della rappresentanza nel procedimento di mediazione, le Amministrazioni, ove possibile, si avvalgono degli Uffici territoriali con sede nel luogo in cui si svolge il procedimento di mediazione. Si segnala sul tema la recente sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Sicilia (http://www.mondoadr.it/cms/wp-content/uploads/Sicilia_2719_23-lug-2013.pdf) e la nota di commento di cui al seguente link: http://www.mondoadr.it/cms/articoli/brevi-note-temadi-pubblica-amministrazione-transazione-mediazione-civile-commerciale.html Nella negoziazione si dice, invece, espressa mente che “è fatto obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di affidare la convenzione alla propria avvocatura” (art. 2, comma 1-bis). 19. ACCORDI CHE TRASFERISCONO DIRITTI REALI, TRASCRIZIONE Per la negoziazione la norma di riferimento è l'art. 5, comma 3; per la mediazione è l'art. 11, comma 3, ultima parte, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 . In entrambi i casi è richiesta l'autentica notarile per potersi procedere alla trascrizione. Ci si chiede quali saranno le modalità concrete di intervento del pubblico ufficiale notaio nel caso di specie e, quindi, quale rapporto si possa ipotizzare tra l'accordo di conciliazione e la forma richiesta ai fini della pubblicità. In linea teorica, si possono ipotizzare diverse modalità operative, distinguibili dal fatto che l'intervento del notaio sia contestuale alla conclusione dell'accordo di conciliazione o meno. Ma per la mediazione è stata anche introdotta la norma espressa in materia di trascrizione del verbale che accerta l'avvenuta usucapione portata dall'art. 2643, comma 12 bis (sul punto interessante lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 718-2013/C). Problemi in entrambi i casi sussistono sul tipo di intervento notarile e sulla necessità ed opportunità di demandare al notaio tutte le verifiche ipocatastali e urbanistiche (il Consiglio Nazionale del Notariato ha redatto un documento, a cura di Maria Luisa Cenni e Valentina Rubertelli, che contiene il "decalogo del notaio" che interviene in veste di pubblico ufficiale al fine di autenticare o ricevere un accordo di conciliazione). A parere di chi scrive deve farsi riferimento alla prassi formatasi con riferimento ai negozi attuativi delle disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione tra i coniugi e, dunque, procedere - in un momento successivo alla sottoscrizione del verbale di accordo certificato dal mediatore, nel quale si saranno assunti soltanto obblighi – alla ripetizione del q14 suo contenuto davanti ad un notaio. Ciò consentirà al pubblico ufficiale di procedere con le verifiche a lui demandate ed alle parti di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per il verbale di mediazione positiva. 20. INCOMPATIBILITA’ Per la negoziazione assistita, l'art. 9 della L. 162/2014 stabiIisce che “I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse”. Per i mediatori bisogna far riferimento al codice deontologico degli avvocati, alla riforma del Regolamento di mediazione di cui al D.M. 180/2010, coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 145 del 2011 (in vigore dal 26 agosto 2011). 21. FORMAZIONE AVVOCATI Occorre andare verso la formazione di due categorie di avvocati: da una parte quelli che chiameremo i “negoziatori” e dall'altra i “contendenti”. Ciò sebbene ormai gli avvocati siano mediatori di diritto ed abbiano l’obbligo di aggiornamento professionale oltre ad assistere le parti durante l’intera procedura di mediazione e di negoziazione 22. CONCLUSIONI La mediazione è destinata a divenire il mezzo privilegiato di composizione delle controversie di consumo e di utenza con il recepimento (il cui termine scade il 9 luglio 2015) della Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, nonché con la completa entrata in vigore (gennaio 2016) del Regolamento 524/2013/UE, anch’esso del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Inoltre grazie anche ai promettenti indirizzi giurisprudenziali in tema di mediazione delegata dal giudice, la procedura sta procedendo verso un potenziamento delle sue applicazioni. Ipotizzando poi – de iure condendo - il pagamento per step dell'indennità di mediazione (qualora ovviamente si sia andati oltre l'incontro programmatico), correlando il pieno pagamento solo alla mediazione positiva e prevedendo, invece, un pagamento dimezzato per quella negativa, si potrà anche rendere più concorrenziale la procedura rispetto alla tentazione di rinviare ad un giudizio e ai suoi lunghi tempi di risoluzione, gli oneri finanziari di una controversia. Quanto alla negoziazione assistita - tenendo presente altresì il suo sostanziale fallimento già verificatosi in Francia ed in Germania - il rischio evidente è che rimanga solo sulla carta, essendo in tutto affidata alle parti in lite per il tramite dei loro legali. Un solo aspetto positivo è forse, possibile, scorgere nell'invito alla trattativa, nei casi in cui essendo questa obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se, infatti, deve q15 essere, prima, inviato l'invito alla negoziazione assistita, di fatto al debitore moroso è concessa la possibilità di sanare entro trenta giorni la propria posizione senza costi ulteriori, ma né più né meno che come accade con una normale lettera di messa in mora. Ma è evidente come tutta la procedura possa facilmente risolversi in un mero formalismo qualora segua solo il silenzio nei 30 gg. successivi all'invio della racc. A./R. che invita la controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita o, peggio, quando le parti prima ancora di cominciare, non riescano ad accordarsi sul contenuto convenzione di negoziazione. stesso della Infine, per un efficace riassunto su tutti i rischi, pratici ed emotivi, di affidarsi al negoziato diretto fra le parti, libero e senza l’assistenza di terzi, è utile leggere l'articolo di cui al link che segue: http://www.mondoadr.it/cms/articoli/mediazione-negoziazione-assistita-14- ostacoli-nel-negoziare-direttamente-una-controversia.html. Avv. Paola Catania Bibliografia Oltre alle sentenze e ai riferimenti già citati nel corpo del testo, si rimanda a: Izzo Filippo - “Brevi note in tema di pubblica amministrazione, transazione, mediazione civile e commerciale” in http://www.mondoadr.it/cms/articoli/brevi-note-tema-di-pubblica- amministrazione-transazione-mediazione-civile-commerciale.html Marotta Giangreco – a cura di, “Differenze tra mediazione civile e negoziazione assitita”, in http://www.ilmediatorecivile.net/wp-content/uploads/2014/11/differenze-tra-mediazionecivile-e-negoziazione.pdf Piselli Diego – a cura di, “La negoziazione assistita da avvocato. Commento al Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014” in http://www.ordineavvocatidellaspezia.it/upload/news/LinkClick.pdf Vaccà Cesare - “Negoziare o mediare? La negoziazione assistita dagli avvocati”, articolo dell'11.11.2014 in http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/negoziare-o- mediare-la-negoziazione-assistita-dagli-avvocati/ Valcavi Gianpaolo - “Arbitrato, mediazione e negoziazione assistita: le principali differenze”, articolo del 26.09.2014 in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-09-26/arbitratomediazione-e-negoziazione-assistita-principali-differenze-115237.php Visciola Roberto - “Negoziazione assistita e mediazione: rapporti tra i due istituti”, articolo del 03.02.2015 in http://www.altalex.com/index.php?idnot=70234 q16 Guide legali Studio Cataldi - “Negoziazione assistita:guida al nuovo istituto” in http://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/negoziazione-assistita-guida-alnuovo-istituto.asp Guide Iformediate - “Le differenze tra negoziazione assistita e mediazione civile” in http://www.iformediate.com/negoziazione-assitita-e-mediazione-civile.html Guide rapide INMEDIAR - “Scegliere l'avvocato per la Mediazione o la negoziazione assistita” in http://www.inmediar.it/inmediar/repository/sito0001/document/Scegliere%20un%20avvocato %20per%20la%20Mediazione%20o%20la%20negoziazione%20assistita.pdf http://www.worldlawbook.com/article/negoziazione-assistita-e-mediazione-per-unraffronto-tra-i-due-istituti-d-lgs-n-28-del-2010-d-l-132-2014-convertito-in-l-1622014-5609.htm q17