Comune di Sala Consilina

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Comune di Sala Consilina
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Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI DESCRITTIVO PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI E
ATTREZZATURE/SOFTWARE RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO
“GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI” A VALERE SUL
PSR 2007/2013 della Regione Campania ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005
MISURA 321 “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali”
Tipologia G – Interventi finalizzati alla fruizione allargata e coordinata dei servizi alle persone
PARTE GENERALE
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO
ART. 3
TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA
ART. 4
ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO
ART. 5
GARANZIA OBBLIGATORIA ED AGGIUNTIVA
ART. 6
MODALITA’ DI PAGAMENTO
ART. 7
INADEMPIENZE E PENALITA’
ART. 8
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 9
RECESSO
ART. 10
RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
ART. 11
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 12
SOSTITUZIONE DEL RUP
ART. 13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EX D.LGS. N. 196/2003
ART. 14
FORO COMPETENTE
PARTE TECNICA
ALLEGATO “A” DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN APPALTO
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato speciale d’oneri riguarda la fornitura di ATTREZZATURE per le attività del “Progetto GRUPPO
APPARTAMENTO PER PERSONE ANZIANE”.
La descrizione delle quantità e delle caratteristiche funzionali, tecniche e qualitative, della fornitura è indicata nel presente capitolato
speciale – parte tecnica, Allegato “A” (vedi art. 68 del d.lgs. 163/2006).
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara ammonta a complessivi € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) compreso IVA, e
comprende:
- la fornitura dei beni di cui all’allegato A) Attrezzature per complessivi € 36.000,00;
- il trasporto, il montaggio presso le sedi indicate dal Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4, lo
smaltimento degli imballaggi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o ridurre la fornitura oggetto dell’appalto, fino alla concorrenza del quinto
dell’importo complessivo aggiudicato, fermo restando le stesse condizioni di aggiudicazione, ex art. 11 del R.D. 2440/1923.
ART. 3 – TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA
Il tempo massimo per la consegna della fornitura richiesta dal presente capitolato speciale d’oneri è fissato in 90 giorni.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare la fornitura completa di tutti i beni richiesti in sede di gara.
I giorni sono da intendersi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della lettera racc.ta A/R di comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, e sono comprensivi del tempo necessario all’effettuazione del collaudo di cui all’art. 4 che segue,
nonché del tempo necessario allo svolgimento delle pratiche per l'omologazione di dotazioni ed accessori e per la consegna delle
forniture presso il luogo sottoindicato.
La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede del Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4.
Resta fermo quanto prescritto dal DPCM n. 452 del 06/08/1997.
ART. 4 – ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E COLLAUDO
La ditta appaltatrice dovrà dare comunicazione scritta, anche via e-mail al RUP, non appena la fornitura da intendersi completa sarà
disponibile presso la sede della ditta stessa.
Entro i 15 giorni naturali e consecutivi dal giorno di ricevimento della suddetta comunicazione, il RUP stesso indicherà una data:
 per la verifica in contraddittorio, redigendo apposito verbale, della corrispondenza della fornitura rispetto quanto richiesto
dal presente capitolato, eventualmente anche con riferimento alla rispondenza della stessa ai valori di benchmark richiesti
nell’allegato tecnico al presente capitolato, così come dichiarato in sede di offerta;
 per l’effettuazione del collaudo.
Solamente dopo la constatazione dell’accettabilità della fornitura e a fronte dell’esito favorevole del collaudo della stessa risultante
da apposito verbale, la ditta appaltatrice dovrà provvedere, nel termine di cui all’art. 3, alla consegna della fornitura presso il luogo
indicato dall’Amministrazione, ex precedente art. 3.
Qualora sia verificata la non corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura a quanto richiesto dal presente capitolato
speciale d’oneri, eventualmente anche con riferimento alla rispondenza della stessa ai valori di benchmark richiesti, la ditta
appaltatrice dovrà provvedere, entro 10 giorni lavorativi successivi, ad adeguare la fornitura ovvero fornire quanto richiesto dal
capitolato stesso, e ciò secondo le indicazioni dettate dal Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4.
Alla scadenza del termine di cui sopra, il Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 comunicherà alla ditta
appaltatrice la nuova data del collaudo che dovrà avvenire entro i successivi 5 giorni lavorativi, sempre presso la sede della ditta
appaltatrice.
In caso di collaudo positivo, la ditta provvederà alla consegna della fornitura nel termine di cui all’art. 3, presso il luogo indicato dal
Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4, ex precedente art. 3.
In caso di ulteriore difformità della fornitura rispetto ai requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale d’oneri, eventualmente anche
con riferimento alla rispondenza della stessa ai valori di benchmark richiesti, il Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di
Zona S4 si riserva la facoltà di valutare o l’acquisizione parziale della fornitura, con decurtazione del valore al lordo della beni non
conformi, oppure di operare la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste nel successivo art. 6.
Resta fermo quanto prescritto dal DPCM n. 452 del 06/08/1997.
ART. 5 – GARANZIA OBBLIGATORIA ED AGGIUNTIVA
A partire dalla data del verbale di ultimazione della fornitura, la ditta aggiudicataria sarà garante delle forniture eseguite e relativa
installazione fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo e, successivamente ad esso, sia terminato il periodo di
garanzia iniziale pari a non meno di mesi 24 (ventiquattro), decorrente dalla data del collaudo stesso.
ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro
presentazione di regolari fatture posticipate, emesse a seguito dell’avvenuta consegna della fornitura completa e a valutazione
positiva del collaudo effettuato.
Le fatture dovranno essere indirizzate al Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 Via Mezzacapo 217 Sala
Consilina (Sa), il quale provvederà alla loro liquidazione dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed
aver acquisito dall’appaltatore la documentazione attestante il versamento delle ricevute fiscali, dei contributi previdenziali e
assicurativi dei dipendenti.
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Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese in cui sono state ricevute.
L’appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e
dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura
prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne
darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell’appaltatore costituiranno
completo adempimento delle obbligazioni a carico dell’Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a
riguardo. Resta fermo quanto stabilito dal medesimo articolo.
ART. 7 – INADEMPIENZE E PENALITA’
Il Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 procederà, per il tramite del RUP, all’accertamento della conformità
della fornitura resa rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle
prescrizioni contrattuali, il RUP procederà all’immediata contestazione all’appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite
raccomandata a/r anticipata via fax. L’appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax. Il RUP , valutate le ragioni addotte, potrà procedere all’applicazione delle
relative penali:
a.
nel caso di mancato rispetto del termine ultimo previsto per la consegna della fornitura, ex precedente art 3, verrà applicata
una penale dell'0,5‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo per i primi dieci giorni lavorativi consecutivi a tale
data di scadenza
b.
se il ritardo di cui al punto precedente prosegue, verrà applicata una penale del 5% dell'importo contrattuale, per ogni giorno
di ritardo successivo al decimo giorno di ritardo di cui al precedente punto a., fino al raggiungimento di 180 giorni dalla data
di stipulazione del contratto.
Qualora il ritardo sia determinato da ritardi dovuti ai tempi burocratici per le pratiche amministrative o da cause di forza maggiore,
l’aggiudicatario dovrà tempestivamente notificare tale circostanza al Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 ,
con lettera raccomandata A/R anticipata via fax.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti
dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Resta fermo quanto prescritto dal DPCM n. 452 del 06/08/1997.
ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
previa contestazione degli addebiti all’aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e
spesa, nei seguenti casi:

qualora il ritardo nella consegna superi i 180 giorni dalla stipula del contratto;

nel caso in cui per negligenza grave oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate l’appaltatore
comprometta la buona riuscita della fornitura;

nel caso di gravi e persistenti inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, secondo quanto dispone l’art. 1662 del c.c.;

al secondo collaudo, nel caso di ulteriore difformità della fornitura rispetto ai requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale
d’oneri, ex precedente art. 3.
Resta fermo quanto prescritto dal DPCM n. 452 del 06/08/1997.
ART. 9 – RECESSO
E’ facoltà del Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice
Civile, anche se è già iniziata la prestazione della fornitura; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all’appaltatore, da
parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese
prima della data del recesso. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o
in corso di esecuzione al momento del recesso.
Resta fermo quanto prescritto dal DPCM n. 452 del 06/08/1997.
ART. 10 – RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.
L’appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo
stesso o ai suoi dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari, sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l’espletamento della fornitura.
ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile
nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato.
Il Comune di Sala Consilina Capofila Piano Sociale di Zona S4 provvederà al pagamento della fornitura oggetto di subappalto
esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l’onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.
Il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:
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






l’appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al RUP il quale provvederà all’autorizzazione con separato
atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall’art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;
l’appaltatore deve depositare – presso l’ufficio del RUP - il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’esecuzione
delle relative attività;
al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il
possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione di ordine giuridico prescritti dal bando di gara;
non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 575/65 e successive
modificazioni;
l’esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriori subappalto;
e’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate;
l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
ART. 12 – SOSTITUZIONE DEL RUP
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del Responsabile Unico del procedimento, sarà
cura del nuovo RUP nominato darne tempestiva comunicazione all’aggiudicatario.
ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:
1.
di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono
soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2.
di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3.
di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l’Amministrazione
in caso di situazioni anomale o di emergenze;
4.
di riconoscere il diritto dell’Amministrazione a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate;
5.
di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”.
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente
competente il Foro di Sala Consilina (Salerno).
Nei casi previsti dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.
Approvazione specifiche di clausole
La ditta dichiara, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, di avere preso conoscenza e di approvare specificamente le clausole
previste agli artt. 6 e 14.
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Allegato “A”
PARTE TECNICA
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN APPALTO
PROGETTO “GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI”
ATTREZZATURE PER GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI
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