Disciplinare contenente le modalità per l`adozione dei cani ricoverati
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Disciplinare contenente le modalità per l`adozione dei cani ricoverati
COMUNE DI PALAIA Provincia di Pisa Disciplinare contenente le modalità per l’adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato, erogazione contributi e accesso al canile convenzionato – Progetto “Adotta un cane dimenticato” Art. 1 Oggetto e scopo 3 Art. 2 Ricovero cani randagi 3 Art. 3 Modalità di cattura 3 Art. 4 Registrazione 3 Art. 5 Campo di applicazione 3 Art. 6 Adozione cani 3 Art. 7 Adozione definitiva 4 Art. 8 Obblighi dell’adottante 5 Art. 9 Esclusioni 5 Art. 10 Associazioni animaliste 5 Art. 11 Adempimenti amministrativi 6 Art. 12 Restituzione del cane 6 Art. 13 Controlli post adozione 6 Art. 14 Incentivi affido 6 Art. 15 Contributo per l’adozione definitiva 7 Art. 16 Disposizione finale 8 ART. 1 - OGGETTO E SCOPO. Le presenti procedure disciplinano l’attività e l’iter di affido dei cani ospitati nel canile convenzionato col Comune di Palaia, nonché l’accesso allo stesso. La finalità delle presenti procedure è quella di regolamentare le attività di adozione dei cani ospiti del canile convenzionato, valutandone contestualmente i rischi connessi. Nell’intento di migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini e di incentivare le adozioni, il Comune di Palaia promuove ogni iniziativa volta a favorire le adozioni responsabili e a limitare gli insuccessi rappresentati dalle restituzioni dei cani alla struttura. ART. 2 – RICOVERO CANI RANDAGI. I cani randagi catturati sul territorio comunale, per assenza di strutture pubbliche idonee, sono ricoverati presso struttura privata convenzionata con questo Comune. La convenzione è di durata annuale con possibilità di rinnovo salvo disdetta da una delle parti, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno tre mesi prima della scadenza. ART. 3 – MODALITA’ DI CATTURA. Le modalità di cattura e detenzione sono meglio descritte nella convenzione per l’affido del servizio di cui al precedente articolo. ART. 4 – REGISTRAZIONE. Il cane randagio deve essere catturato nel territorio di pertinenza del Comune di Palaia. All’atto del ricovero il gestore del canile convenzionato è tenuto a compilare un registro nel quale dovrà annotare la data di ingresso del cane, le condizioni generali ed il luogo dove è stato raccolto. Il registro dovrà contenere inoltre le caratteristiche somatiche del cane, il sesso e l’eventuale numero identificativo del microchip. La fotografia a colori dell’animale visto di fronte e/o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal gestore stesso in cui vengono annotati i cani catturati. ART. 5 – CAMPO DI APPLICAZIONE. La procedura in oggetto viene applicata a tutte le adozioni dei cani ospiti del canile convenzionato con il Comune di Palaia. ART. 6 – ADOZIONE CANI. Il Comune di Palaia auspica l’affido responsabile e consapevole dei cani ospitati presso il canile convenzionato e promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. I cani sono preaffidati o adottati a titolo gratuito. Il Comune riconosce la funzione sociale dell’adozione, da parte di soggetti privati, di cani abbandonati o randagi ospitati presso il canile convenzionato, allo scopo di garantirne il benessere e prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero. I cani randagi ricoverati in canili convenzionati con il Comune sono tutti passibili di adozione, tranne i soggetti di cui all’art. 9 del presente regolamento. Possono adottare un cane i cittadini maggiorenni, residenti o non residenti nel Comune di Palaia, che si impegnano a garantire un adeguato trattamento all’animale e che non abbiano riportato condanne per reati in danno agli animali, sottoscrivendo il “Modulo di affido cani randagi”. Possono presentare domanda anche le associazioni di volontariato e/o onlus, dedite alla tutela degli animali, tramite il loro Legale Rappresentante. Nella scelta del cane è auspicabile che il cittadino valuti oltre al proprio stile di vita, la propria situazione familiare (presenza nel nucleo di bambini o anziani), la propria soluzione abitativa, la disponibilità economica ed il tempo da dedicare all’animale, nonché le attitudini personali. Nel caso di più istanze di adozione, ha priorità: 1) Il richiedente che dichiara di non possedere cani; 2) Il richiedente che risiede nel Comune di Palaia, o comunque nella Provincia di Pisa; 3) Il richiedente che ha presentato prima l’istanza. I cittadini che intendono adottare un cane, accedono liberamente al canile convenzionato negli orari di apertura, e possono essere accompagnati da volontari di associazioni animaliste presenti sul territorio. I cittadini possono visionare i cani ricoverati nei box passeggiando nel corridoio o nei marciapiedi esterni. E’ fatto divieto di accedere, invece, all’interno del box. Su ogni box è affissa scheda descrittiva del cane, comprensiva di tutte le informazioni utili. I cittadini possono visionare i cani anche durante la sgambatura, attività svolta da volontari di associazioni animaliste del territorio. E’ previsto un colloquio pre adozione con i volontari dell’associazione animalista di riferimento o con gli operatori del canile, nonché verifiche post adozione a cura dei volontari medesimi e/o del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della USL di riferimento e/o di delegati comunali. La normativa non impone limitazioni del numero di animali liberamente detenibili dal singolo cittadino, e non impone nessun limite quantitativo di adozioni per le associazioni animaliste. ART. 7 – ADOZIONE DEFINITIVA. L’adozione definitiva dei cani ospiti del rifugio avviene direttamente presso il canile. Il responsabile del canile invierà via fax o via mail al Comune la richiesta di affido e trasmetterà entro tre giorni l’atto di adozione all’USL competente, presso la quale è registrato il cane, per l’aggiornamento della banca dati regionale. All’adottante è fornito il libretto sanitario del cane, che riporta le condizioni di salute dell’animale, gli esami ed interventi effettuati, le profilassi vaccinali ordinarie, gli esiti dei test della filariosi e leishmaniosi ed il certificato anagrafico in originale. I cani, secondo normativa vigente, vengono consegnati sterilizzati, vaccinati, curati e disinfestati. ART 8 – OBBLIGHI DELL’ADOTTANTE. L'adottante assume i seguenti obblighi: - mantenere il cane in buone condizioni di salute e di benessere e di custodirlo presso la propria residenza o ad altro domicilio; - non cederlo, se non previa segnalazione al Comune e al servizio veterinario dell’USL dove il cane è stato microchippato; - dichiarare (entro il terzo giorno successivo all’evento) al servizio veterinario dell’USL lo smarrimento o il decesso dell’animale ricevuto in adozione; - in caso di morte accidentale o per malattia del cane, distruzione, a norma di Legge, della carcassa solo dopo sopralluogo della Polizia Municipale o del servizio veterinario dell’USL o di altro Medico Veterinario libero professionista; - mostrare l'animale al personale, all'uopo incaricato, nel corso dei controlli predisposti dal Comune di Palaia; - osservare integralmente quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani, ed in particolare di stipulare la prescritta assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi. ART. 9 – ESCLUSIONI. Non sono adottabili i soggetti di comprovata pericolosità, come attestato da relazione sanitaria redatta da apposito collegio veterinario, a meno che un privato cittadino od un’associazione animalista non ne faccia richiesta, impegnandosi a mantenere e rieducare l’animale a proprie spese e assumendosene la piena responsabilità. Non sono adottabili i soggetti gravemente malati ed incurabili, a meno che un privato cittadino od un’associazione animalista non ne faccia richiesta, impegnandosi a mantenere e curare l’animale a proprie spese e assumendosene la piena responsabilità. ART. 10 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. L’articolo 3 della L. 14 agosto 1991, n° 281, introduce il principio della garanzia dell’ingresso in canile da parte delle associazioni animaliste quale requisito indispensabile per un canile che intenda convenzionarsi con qualsiasi Pubblica Amministrazione. Le associazioni animaliste incentivano le adozioni dei cani ospiti del canile convenzionato, accompagnando i cittadini desiderosi di adottare un cane, e pubblicizzando a mezzo stampa e su siti internet le fotografie ed i dati segnaletici dei cani adottabili. I volontari di associazioni animaliste possono ritirare cani in affido per la successiva cessione all’adottante, se muniti di apposita delega, come da modulo predisposto, ed allegata copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’adottante. I volontari di associazioni animaliste possono ritirare cani per il successivo ricovero in altri canili rifugio gestiti o convenzionati con le medesime associazioni esclusivamente in casi particolari (gravi malattie, soggetti che richiedono riabilitazione comportamentale ecc). Le associazioni animaliste si impegnano a comunicare i dati dei canili ove saranno ricoverati gli animali in attesa di affido, e a segnalare entro tre giorni dall’evento la successiva cessione del cane od il suo trasferimento in altro canile o luogo, ai fini di garantire la costante ed effettiva rintracciabilità degli animali. ART. 11 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Il cittadino che adotta un cane deve compilare con calligrafia leggibile il modulo d’adozione preposto e deve esibire un documento d’identità in corso di validità ed il codice fiscale. All’adottante verrà consegnata una copia del certificato di adozione ed il certificato anagrafico in originale, insieme ad una nota informativa sulle modalità di gestione del cane e sulle disposizioni per la concessione del contributo. ART. 12 – RESTITUZIONE DEL CANE. Il Comune prevede un periodo di prova di trenta giorni, entro il quale l’adottante può recedere dall’affidamento. In caso di evidenti e documentate difficoltà nell’adattamento del cane al nuovo ambiente o nell’impossibilità di gestione dello stesso, in caso di gravi disturbi comportamentali o sopraggiunti seri e documentati problemi di salute del cane o dell’affidatario, sarà possibile restituire il soggetto al canile. All’atto della restituzione dovrà essere compilato l’apposito modulo predisposto, previa comunicazione a competente Ufficio del Comune di Palaia. ART. 13 – CONTROLLI POST ADOZIONE. Il Comune, in collaborazione con i Dipartimenti USL e le associazioni animaliste, dispone controlli post adozione, eseguendo sopralluoghi presso il domicilio dell’adottante o effettuando verifiche telefoniche, tramite l’utilizzo di apposita check list. L’affidatario si impegna a consentire i controlli post adozione, permettendo l’accesso agli incaricati delle verifiche al luogo di ricovero del cane all’interno della sua proprietà. Il rifiuto al controllo comporta la successiva ed immediata restituzione del cane. In caso di irregolarità nella modalità di gestione e detenzione dell’animale, gli incaricati delle verifiche procedono a notificare all’adottante le prescrizioni sanitarie volte a risolvere la non conformità. Nel caso in cui si configuri il maltrattamento dell’animale, gli incaricati procederanno a segnalare il caso all’Autorità Giudiziaria e a richiedere il sequestro del cane, che viene nuovamente ricoverato presso il canile convenzionato. ART. 14 – INCENTIVI AFFIDO. L’Amministrazione comunale di Palaia, ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l’affido di cani randagi da parte dei cittadini, residenti e non, e delle associazioni animaliste del territorio. ART. 15 – CONTRIBUTO PER L’ADOZIONE DEFINITIVA. L’incentivazione delle adozioni costituisce uno dei punti cardine della lotta al randagismo, dimostrandosi un valido correttivo per il contenimento del sovraffollamento dei canili e per l’abbattimento dei rilevanti costi di gestione del servizio posti a carico del bilancio comunale. In tale ottica, il Comune eroga un contributo in natura in favore dell’affidatario. All’atto dell’affidamento, presso il canile comunale e/o convenzionato, verranno consegnati all’affidatario del cane (sia esso privato cittadino o legale rappresentante di associazione animalista), con onere ad esclusivo carico del Comune, un “Kit prima accoglienza” completo di cuccia, n° 2 ciotole, un guinzaglio, una pettorina, una spazzola ed una confezione con paletta per eseguire la raccolta delle deiezioni. In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato o al canile rifugio, il beneficiario del contributo si impegna a trasferire l’attrezzatura ricevuta, nelle condizioni in cui si troverà al momento della cessione, al soggetto ricevente l’animale. In caso di inadempienza all’obbligo di custodire e di mantenere l’animale in buone condizioni, l’affidatario è tenuto a restituire il controvalore monetario del corredo consegnato al momento dell’affidamento ART. 16 – DISPOSIZIONE FINALE. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla vigente normativa in materia.