CAPITOLATO_dOneri_ Piscine_2010
Transcript
CAPITOLATO_dOneri_ Piscine_2010
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI NATATORI ESTERNI, DEL BAR PUNTO RISTORO E STRUTTURE ANNESSE DEL COMPLESSO SPORTIVO “VILLASPORT" - VILLAFRANCA in LUNIGIANA – ESTATE 2010. ART. 1 - OGGETTO Il Comune di Villafranca L., di seguito denominato “COMUNE” intende affidare la gestione temporanea delle seguenti parti del complesso sportivo Villasport sotto indicate: - impianti natatori esterni, ad esclusione delle tribune, con relativi servizi, parco e bar punto ristoro, il tutto nella situazione e condizione di fatto in cui si trovano allo stato attuale. ART. 2 - DURATA E IMPORTO A BASE D’ASTA Il contratto avrà la durata dal 20.06.2010 al 12.09.2010. L’importo a base d’asta sarà pari a 80.000,00, con offerte in aumento. ART. 3- PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE Si richiedono le seguenti prestazioni finalizzate a garantire la gestione temporanea degli impianti specificati all' art. 1, in particolare: a) impianti natatori e parco - apertura al pubblico e conduzione degli impianti natatori e dei servizi connessi nel rispetto degli standard di sicurezza ed igienico-sanitari, previsti dalla legislazione vigente e in particolare dal D.M. 18.03.1996, dall’Accordo tra Stato e Regioni del 16.01.2003, dalle disposizioni previste dalle Leggi e Regolamenti regionali relativi a piscine ad uso natatorio, dal Regolamento comunale d’Igiene e dal Regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti - servizi di biglietteria - servizio di assistenza e sorveglianza dei bagnanti e dell’utenza in genere, secondo le modalità e con operatori in possesso dei requisiti e delle competenze previsti dalle vigenti disposizioni di legge - attività che verranno proposte nel piano gestionale - funzionamento degli impianti tecnici - manutenzione ordinaria e pulizia del prato e parco alberato di pertinenza - il pagamento delle utenze per la fornitura del gas-metano, dell’acqua, dell’energia elettrica e del telefono per l’importo eccedente la somma complessiva di 10.000,00. b) bar punto ristoro - possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni. - apertura nelle fasce orarie corrispondenti a quelle di apertura al pubblico degli impianti natatori - fornitura dell’attrezzatura ritenuta necessaria, che non sia già presente all’interno del locale adibito a bar punto ristoro, rispondente alle vigenti disposizioni di legge - accensione continua, anche durante la notte, del condizionatore posto all’interno dei locali per evitare danni ai frigoriferi - pagamento delle utenze per la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica determinato in base agli effettivi consumi rilevati dagli appositi contatori installati nel bar-punto ristoro Sono inoltre a carico del soggetto gestore per i punti a) e b): - interventi di manutenzione ordinaria necessari ai fini di assicurare l’espletamento dei servizi oggetto di gestione - gli oneri retributivi, previdenziali, ed assicurativi del personale impiegato, che, quindi, nulla potrà pretendere dal Comune, il quale è mallevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno i medesimi possano subire o arrecare nell’esercizio delle prestazioni contrattuali - l’impegno all’applicazione dei contratti collettivi nazionali per i settori di appartenenza a favore del personale dipendente impiegato nell’espletamento dei servizi - la costituzione di una cauzione definitiva a favore dell’Ente appaltante del valore minimo di 15.000,00 da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa; ART. 4 - RESPONSABILITA’ DEL GESTORE Il soggetto gestore provvederà, a proprie spese, al ripristino, secondo le prescrizioni dei competenti servizi e/o uffici comunali, dei danni cagionati eventualmente all’impianto e alle sue singole parti, ai mezzi meccanici, alle attrezzature, alle suppellettili di proprietà comunale, arrecati nel corso dell’attività di gestione. La gestione e conduzione dei servizi avverrà nella completa autonomia gestionale del gestore, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, rispondendo egli in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del concedente e dei terzi. Il gestore risponde direttamente e personalmente dei danni diretti ed indiretti e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell’espletamento dell’attività gestionale potrebbero derivare a terzi in genere o ai propri dipendenti. Il gestore inoltre è tenuto a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti possa essere fatta valere da terzi. A tale scopo il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa. per la copertura della responsabilità civile, infortuni e rischio locativo con un massimale non inferiore a 2.500.000,00. Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il Comune all’atto della stipulazione del contratto. ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE In considerazione della breve durata del contratto si stabilisce che per quanto attiene alle forniture di acqua, energia elettrica, gas metano, utenze telefoniche, le stesse rimangono formalmente intestate al Comune, il quale provvederà al pagamento delle relative bollette fino alla concorrenza della somma totale di 10.000,00. Le somme eccedenti dovranno essere rimborsamene totalmente dal gestore senza diritto di rivalsa, come indicato all’art. 3 punto a) impianti natatori e parco. Per i consumi di acqua e energia elettrica afferenti il bar punto ristoro si rimanda a quanto espresso al sopraindicato art. 3 punto b). ART. 6 – GESTIONE BAR PUNTO RISTORO Il soggetto gestore dovrà provvedere all’esercizio del bar punto ristoro annesso agli impianti natatori nel rispetto delle norme di legge in vigore. ART. 7 - USO DELL’IMPIANTO Il complesso è destinato ad uso ricreativo, sportivo e turistico. Manifestazioni di altro genere potranno essere effettuate previa autorizzazione del Comune ed in osservanza delle normative di legge in materia. In considerazione dell’importanza dell’impianto e della sua valenza sociale, il Comune si riserva la facoltà di utilizzo dell’impianto, per iniziative o per attività patrocinate dal medesimo. Il rimborso di eventuali spese relative all’attività del punto precedente sarà concordato preventivamente tra le parti. ART. 8 - TARIFFE e PREZZI I proventi derivanti dalla gestione degli impianti natatori e dalla gestione del bar punto di ristoro spettano al soggetto cui sarà affidata la gestione. Le tariffe relative ai servizi essenziali per l’utilizzo degli impianti sono stabilite dal Comune e dovranno essere esposte a cura del gestore in un luogo aperto al pubblico presso l’impianto. Le tariffe massime da applicare sono di seguito riportate: INGRESSO INGRESSO GIORNALIERO GIORNALIERO FERIALE FESTIVO Fino a tre anni di età gratuito Fino a tre anni di età gratuito Età 4- 5 anni 2,00 Età 4- 5 anni 2,00 Età 6 – 13 anni 4,00 Età 6 – 13 anni 6,00 Da 14 anni in poi 5,00 Da 14 anni in poi 7,00 INGRESSO INGRESSO POMERIDIANO POMERIDIANO FERIALE (dalle 16,30) FESTIVO (dalle 16,30) Età 4- 5 anni 1,50 Età 4 -5 anni 1,50 Da 6 anni in poi 2,50 Dai 6 ai 13 anni 3,00 Dai 14 anni in poi 3,50 INGRESSO FERIALE NELLA FASCIA ORARIA 12,30 - 14,30 2,50 INGRESSO 1,50 POMERIDIANO DALLE 18,00 ABBONAMENTI ABBONAMENTO MENSILE VALIDO TUTTI I 50,00 GIORNI Dai 6 ai 14 anni ABBONAMENTO PER 6 INGRESSI NOMINALE ( 5 feriali + 1 festivo) Età 4 – 5 anni 7,00 Dai 6 ai 13 anni 20,00 Dai 14 anni in poi 25,00 ABBONAMENTO 12 INGRESSI NOMINALE (10 feriali + 2 festivi) Età 4-5 anni 12,00 Dai 6 ai 13 anni 35,00 Dai 14 anni in poi 45,00 ABBONAMENTO 10 INGRESSI NON NOMINALE ( valido solo per giorni feriali) Dai 6 ai 13 anni 32,00 Dai 14 anni in poi 40,00 Il gestore dovrà inoltre assicurare l’ingresso gratuito per: - gli utenti del centro educativo-ricreativo “Estate Ragazzi” organizzato dal Comune di Villafranca in Lunigiana - bambini e ragazzi segnalati dai competenti Servizi sociali dell’ASL 1 Massa Carrara, previa richiesta scritta indirizzata al Comune - disabili e loro accompagnatori segnalati dalle competenti strutture socio-sanitarie, previa richiesta scritta indirizzata al Comune Il gestore dovrà inoltre prevedere una riduzione del 50% sulle tariffe di ingresso sopraindicate per i cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Villafranca in Lunigiana. Le tariffe per i servizi aggiuntivi, non ricompresi nei servizi essenziali, e quelle relative all’eventuale introduzione di nuove fasce orarie, sono stabilite dal gestore con l’obbligo di darne preventiva comunicazione per il recepimento da parte del Comune, le stesse dovranno egualmente essere esposte a cura del gestore in un luogo aperto al pubblico presso l’impianto. I prezzi praticati presso il Bar punto ristoro sono stabiliti dal gestore e dovranno essere quelli comuni di mercato, in ogni caso i medesimi dovranno rispecchiare, in linea di massima, quelli praticati in strutture funzionanti in impianti similari. Il gestore ha l’obbligo di dare preventiva comunicazione dei prezzi stabiliti per il recepimento da parte del Comune. ART. 9 - PUBBLICITA’ Il gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto dell’affidamento, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. Il Comune è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Le forme pubblicitarie dovranno essere compatibili con l’ambiente circostante e non essere di impatto acustico e visivo. Resta a carico del gestore l’onere delle imposte di pubblicità. ART. 10 - CONSEGNA DELL’IMPIANTO Il gestore verrà immesso nel possesso dell’impianto a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. All’atto di consegna dell’impianto le parti, con l’intervento anche dell’Ufficio tecnico comunale, provvederanno a verificare mediante sopralluogo nell’impianto quanto segue: - Agibilità dei locali rilasciata dai competenti organi. - Conformità dell’impianto alle planimetrie. - Stato degli immobili - Arredi e pertinenze Dovranno essere redatti verbali e apposito inventario di tutte le attrezzature, arredi e apparecchiature tecnologiche messe a disposizione del gestore. ART. 11 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI Al termine dell’affidamento il gestore dovrà lasciare gli impianti in buono stato rispetto a quello iniziale, salvo il normale deperimento d' uso. In caso di accertata inadempienza il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva oltre al risarcimento del maggior danno. ART. 12 - SUBCONCESSIONE Il gestore non potrà subconcedere il presente contratto, sarà possibile il sub-appalto a terzi, previa autorizzazione del Comune, della gestione di alcune attività. ART. 13 – VIGILANZA Il Comune, a mezzo dei propri incaricati, avrà diritto di accedere in qualsiasi momento nel complesso sportivo, aree e strutture annesse allo scopo di accertare lo stato di manutenzione, di conservazione e, in genere, l’osservanza dei patti contrattuali. ART. 14 – GARANZIE Il Gestore dovrà costituire a titolo di deposito cauzionale definitivo una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo di 15.000,00 a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni contrattuali. ART. 15 - SANZIONI , CONTENZIOSO A) - In caso di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle disposizioni previste dai precedenti punti: - art. 7 - svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla tipologia degli impianti - art.12 - sub-concessione senza preventiva autorizzazione del Comune il Comune, ai sensi dell’art.1456 del C.C., ha il diritto di risolvere l’affidamento in qualsiasi momento, mediante deliberazione di Giunta Comunale motivata. Il gestore è tenuto all’eventuale risarcimento dei danni. Le eventuali controversie in merito all' applicazione della presente convenzione saranno giudicate da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno per ciascuno nominati rispettivamente dal Comune e dal gestore, il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Massa. Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall' art 806 del CPC. ART. 16- ELEZIONE DI DOMICILIO Il gestore, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge il proprio domicilio legale presso la sede indicata dal medesimo. Tutte le notifiche verranno eseguite al domicilio legale del gestore con lettera raccomandata a/r. ART. 17 - NORME FINALI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi e di impianti ad uso natatorio.