Disposizioni riduzione prezzo benzina e gasolio

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Disposizioni riduzione prezzo benzina e gasolio
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 6 - Martedì 03 febbraio 2015
D.g.r. 30 gennaio 2015 - n. X/3076
Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in
materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del
gasolio utilizzati per autotrazione» e successive modificazioni
e integrazioni. Introduzione, dal giorno 1° febbraio 2015,
del beneficio dello sconto sui rifornimenti di gasolio per
autotrazione, limitatamente ai cittadini residenti nei comuni
ricompresi nella fascia di sconto A (Comuni distanti da 0,000
a 10,000 km dal confine elvetico)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la normativa vigente in materia di sconto benzine, e
precisamente:
• l’articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
• l’articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio
1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;
• la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in
materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina
e del gasolio utilizzati per autotrazione» e successive modificazioni e integrazioni;
• la l. 4 dicembre 2008,n. 189 di conversione del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, che all’art. 2-ter detta disposizioni in
materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione
a decorrere dall’1 gennaio 2009;
Visto il d.m. 25 febbraio 2009 con il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha stabilito le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 2- ter della l. 189/2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2011,
IX/1509 «Determinazioni in merito all’iniziativa carta sconto benzina ai sensi della l.r. 28/1999 mediante l’introduzione della Carta Regionale dei Servizi quale nuova modalità per la fruizione
dell’agevolazione in materia di acquisto carburanti»;
Dato atto che le agevolazioni recate dalla richiamata normativa statale e regionale hanno, ad oggi, interessato solamente la
benzina per autotrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2014, n.
X/431 « Ordine del giorno concernente l’assestamento al bilancio 2014-2016:estensione della carta sconto al gasolio», con la
quale il Consiglio invita la Giunta regionale a:
• estendere al gasolio per autotrazione le agevolazioni oggi
in corso per la sola benzina per autotrazione;
• limitare i benefici dello sconto sui rifornimenti di gasolio ai
soli cittadini residenti nei comuni ricompresi nell’attuale
fascia di sconto A (comuni distanti da 0,000 a 10,000 Km
dal confine elvetico);
• fissare, quale misura iniziale, l’entità dello sconto, per litro
di gasolio, in euro 0,08;
• a predisporre idonea comunicazione concernente l’estensione al gasolio delle agevolazioni in essere per la benzina;
Ritenuto, ai sensi della citata d.c.r 431/2014, di introdurre il beneficio dello sconto sui rifornimenti di gasolio per autotrazione,
limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nella
fascia di sconto A (comuni distanti da 0,000 a 10,000 Km dal
confine elvetico) e per l’importo, pro litro, di euro 0,08;
Considerato che la Carta Regionale dei Servizi (CRS) per
diffusione e caratteristiche tecniche rappresenta lo strumento
idoneo per l’effettuazione di rifornimenti di benzina e gasolio a
prezzo scontato nel rispetto delle disposizioni recate dall’art.1,
comma 5, del citato Decreto del MEF 25 febbraio 2009;
Dato atto che la Carta Regionale dei Servizi della Regione
Lombardia si è uniformata alla Tessera Sanitaria (TS) – Carta Nazionale dei Servizi (CNS), e che quelle oggi in circolazione, alla
loro scadenza, saranno da quest’ultima sostituite;
Tenuto conto che le vigenti disposizioni per la benzina devono
ritenersi valide anche per il gasolio per autotrazione e che, quindi, è necessario riformulare l’allegato A alla richiamata d.g.r 30
marzo 2011, IX/1509;
Ritenuto dunque di approvare, in sostituzione del precedente,
l’Allegato A) «Disposizioni attuative della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, ‘Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio’, a seguito dell’implementazione di un nuovo sistema del provvedimento agevolativo
e l’introduzione della Carta Regionale dei Servizi (C.R.S.)/ Tessera Sanitaria (TS) – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) quale strumento per ottenere lo sconto sui rifornimenti di benzina e gasolio per autotrazione», parte integrante e sostanziale del presente
atto, col quale sono definite le principali procedure amministra-
tive ed operative relative all’applicazione della stessa legge regionale 28/1999;
Considerato che, ai sensi della normativa statale e regionale, tale misura può essere adeguata purchè sia garantito che il
prezzo finale non risulti inferiore a quello praticato in Svizzera e
se la differenza di prezzo ordinario, la cui rilevazione è effettuata, di norma, trimestralmente, dall’Ambasciata d’Italia presso la
confederazione Elvetica, sia superiore ad euro 0,05 per litro (art.
2-ter, del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni
dalla Legge 4 dicembre 2008, n. 189; art. 1, comma 4, del Decreto, di attuazione del citato art. 2-ter, del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 25 febbraio 2009; art. 2, comma 2-bis, della Legge
Regionale 20 dicembre 1999, n. 28);
Rilevato che, ai sensi della citata d.g.r. 30 marzo 2011, n.
IX/1509, gli adempimenti concernenti l’adeguamento della misura dello sconto, praticato sui rifornimenti di benzina effettuati nei comuni lombardi a ridosso della fascia di confine con la
Svizzera, sono attribuiti al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate
Regionali che, pertanto, li eserciterà anche per quanto attiene al
gasolio per autotrazione;
Ritenuto di attribuire alla dirigente della U.O. Tutela delle Entrate
Regionali le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del sistema sconto carburanti e i conseguenti atti di gestione finanziaria;
Dato atto che i quantitativi massimi di benzina, qui confermati,
giornalieri e mensili, acquistabili a prezzo scontato, si attestano
rispettivamente in litri 80 e litri 250, come disposto dalla d.g.r. 30
marzo 2011, n. IX/1509;
Ritenuto di adottare gli stessi quantitativi, nei limiti giornaliero
di litri 80 e mensile di litri 250 anche per il gasolio;
Ribadito che, ai sensi dell’art. 2-ter del d.l. 7 ottobre 2008 n.154,
introdotto dalla Legge di conversione 4 dicembre 2008 n. 189, la
riduzione alla pompa del prezzo della benzina spetti ai cittadini
residenti nei Comuni lombardi, a ridosso della fascia di confine
con la Confederazione Elvetica, per consumi personali;
Valutato di stabilire nel giorno 1° febbraio 2015 la data di introduzione dello sconto sui rifornimenti di gasolio per autotrazione;
Precisato che l’attivazione della misura dello sconto avverrà
con decreto della dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, anche in considerazione dell’impossibilità, alla data di approvazione del presente atto, di definire lo sconto alla pompa
del gasolio, stanti le recenti modifiche del tasso di cambio operato dalla Confederazione Elvetica;
Verificata da parte del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate
Regionali, la regolarità dell’istruttoria sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di introdurre, con decorrenza 1° febbraio 2015, il beneficio
dello sconto sui rifornimenti di gasolio per autotrazione, limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nella fascia di
sconto A (comuni distanti da 0,000 a 10,000 Km dal confine elvetico), precisando che l’attivazione della relativa misura avverrà con
decreto della dirigente della U.O.Tutela delle Entrate Regionali;
2. di approvare l’Allegato A) «Disposizioni attuative della legge
regionale 20 dicembre 1999, n. 28, ‘Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio’, a seguito
dell’implementazione di un nuovo sistema del provvedimento agevolativo e l’introduzione della Carta Regionale dei Servizi (C.R.S.)/
Tessera Sanitaria (TS) – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) quale strumento per ottenere lo sconto sui rifornimenti di benzina e gasolio
per autotrazione», parte integrante e sostanziale del presente atto,
col quale sono definite le principali procedure amministrative relative all’applicazione della stessa legge regionale 28/1999;
3. di demandare a provvedimenti della dirigente della U.O.
Tutela delle Entrate Regionali l’adeguamento della misura dello
sconto sui carburanti praticato nei Comuni Lombardi a ridosso
della fascia di confine con la Svizzera;
4. di attribuire alla dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del
sistema sconto carburanti e la relativa gestione finanziaria;
5. di attestare, per il gasolio per autotrazione, i limiti acquistabili a prezzo scontato in litri 80 giornalieri e litri 250 mensili;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
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ALLEGATO A
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999, N. 28,“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO
ALLA POMPA DELLA BENZINA E DEL GASOLIO”, A SEGUITO DELL’IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DEL PROVVEDIMENTO
AGEVOLATIVO E L’INTRODUZIONE DELLA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI (C.R.S.)/ TESSERA SANITARIA (TS) – CARTA NAZIONALE DEI
SERVIZI (CNS) QUALE STRUMENTO PER OTTENERE LO SCONTO SUI RIFORNIMENTI DI BENZINA E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.
Finalità
Il presente Allegato definisce le principali procedure amministrative relative all’applicazione della legge regionale 20 dicembre
1999, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni “Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del
gasolio”.
Definizioni
Ai fini dell’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definiti:
a)
con il termine”beneficiari”: le persone fisiche, residenti nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della Giunta
Regionale di cui all’art. 2, comma 1, della citata legge regionale, intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di godimento
dei veicoli, autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (d’ora in poi carburanti), per consumi personali, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1 della Legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Si intendono, altresì “beneficiari” i componenti del nucleo familiare degli intestatari, cointestatari, titolari di diritto reale di
godimento dei veicoli, secondo le risultanze dello stato di famiglia presso l’Anagrafe comunale, autorizzati da questi a
beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti.
Sono, altresì, beneficiari i cittadini aventi diritto in conseguenza di un contratto di locazione finanziaria (leasing), le cui
informazioni sono rilevabili dalla carta di circolazione del veicolo.
b)
con il termine “veicoli”: gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei Pubblici Registri automobilistici, alimentati,
secondo le risultanze delle carte di circolazione, a benzina, gasolio, ovvero con sistemi che prevedano anche l’utilizzo di
questi carburanti.
c)
con il termine “identificativi”: le Carte Regionali dei Servizi e/o Tessere Sanitarie (TS) – Carte Nazionali dei Servizi (CNS) dei
beneficiari, abilitate per ottenere lo sconto sui rifornimenti alla pompa dei carburanti;
d)
con il termine “POS”: gli apparecchi attraverso i quali sono effettuate le operazioni che attengono alle transazioni effettuate
con gli identificativi;
e)
con il termine “gestori degli impianti di carburante”: i gestori degli impianti di carburante ad uso stradale, ubicati sul territorio
dei Comuni individuati con il provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art.2, comma 1 della l.r. 20 dicembre 1999 n.28;
Nota esplicativa: i consumi personali sono una conseguenza dell’applicazione del beneficio “al privato cittadino”. Sono pertanto
esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni . E’,
pertanto, ritenuto veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle
relative deduzioni o detrazioni d’imposta previste dalla legge. L’utilizzo della scheda carburante (o equivalente documento fiscale) è
alternativo allo sconto sul rifornimento effettuato ai sensi della l.r. 28/1999. Sono altresì esclusi dall’agevolazione i veicoli di proprietà
di enti pubblici in quanto non destinati ad uso di persona fisica.
Pertanto ai sensi degli artt. 54 e 53 del vigente codice della strada, debbono essere prese in considerazione, esclusivamente, le
categorie:
‰
autoveicoli: le autovetture definite veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
‰
motoveicoli: i motocicli definiti come veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore
a due compreso il conducente.
L’agevolazione è estesa ai seguenti veicoli:
•
autocaravan (camper, motorhome, ecc) se attrezzati per un utilizzo esclusivamente ricreativo. Le relative caratteristiche sono rinvenibili nella carta di circolazione di tali veicoli;
•
quadricicli destinati al trasporto di persone.
Requisiti e modalità per l’abilitazione degli identificativi
L’identificativo per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, con validità pluriennale, è abilitato dal Comune
di residenza.
Ai fini dell’abilitazione dell’identificativo, il soggetto interessato presenta apposita istanza al Comune di residenza previa esibizione
dei seguenti documenti:
a)
documento di riconoscimento in corso di validità;
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b)
carta di circolazione dalla quale risulti la titolarità, contitolarità, il diritto reale di godimento o l’intestazione per locazione
finanziaria, la tipologia e l’alimentazione del veicolo;
c)
autocertificazione attestante la regolarità del pagamento annuale della tassa automobilistica.
Ai fini dell’abilitazione dell’identificativo dei componenti del nucleo familiare, i beneficiari intestatari, cointestatari, titolari di diritto
reale di godimento dei veicoli, presentano apposita istanza, al Comune di residenza, previa esibizione dei seguenti documenti:
a)
documento di riconoscimento in corso di validità;
b)
carta di circolazione dalla quale risulti la titolarità, contitolarità, il diritto reale di godimento o l’intestazione per locazione
finanziaria, la tipologia e l’alimentazione del veicolo;
c)
generalità del familiare (nome, cognome e codice fiscale).
Istruzioni ai beneficiari per il corretto utilizzo delle agevolazioni
•
per ottenere lo sconto sui rifornimenti di carburante il beneficiario dovrà dotarsi preventivamente di PIN associato al proprio
identificativo;
•
l’identificativo è personale e non è cedibile;
•
il PIN è personale e deve essere conservato dal beneficiario titolare dell’identificativo;
•
il PIN non deve essere noto a soggetti terzi;
•
il PIN deve essere digitato esclusivamente dal beneficiario titolare dell’identificativo;
•
il titolare dell’identificativo risponde direttamente per l’utilizzo irregolare e fraudolento e per la non corretta conservazione dello stesso;
•
attraverso la lettura dello scontrino emesso dal POS è possibile controllare il saldo giornaliero e mensile dei rifornimenti
di benzina effettuati a prezzo scontato e segnalare eventuali discordanze o anomalie a Regione Lombardia;
•
l’utilizzo dell’identificativo è strettamente legato ai rifornimenti di carburante dei veicoli e di conseguenza è severamente
vietato il rifornimento delle taniche a prezzo scontato;
•
il diritto allo sconto è limitato ai veicoli che risultano associati all’identificativo;
•
il beneficiario è tenuto a segnalare al Comune che ha abilitato l’identificativo il trasferimento della propria residenza in
altra via nell’ambito dello stesso Comune per il conseguente aggiornamento degli archivi del sistema “Sconto carburanti”;
•
nel caso di trasferimento della residenza in altro Comune ammesso al beneficio dello “sconto carburanti”, il beneficiario
dovrà, presso il nuovo Comune, chiedere nuova abilitazione del proprio identificativo e di quello degli eventuali familiari. Il
Comune di provenienza può procedere, d’ufficio, ad inibire l’utilizzo dell’identificativo;
•
nel caso di trasferimento della residenza in altro Comune non ammesso al beneficio dello “sconto carburanti”, il beneficiario, dalla data del suo trasferimento, non sarà più autorizzato ad effettuare rifornimenti di carburante a prezzo scontato
ed il Comune di provenienza procederà, d’ufficio, ad inibire l’utilizzo dell’identificativo;
•
è fatto obbligo di comunicare al Comune di residenza il venir meno dell’intestazione, della titolarità del diritto reale di
godimento, dell’intestazione per locazione finanziaria del veicolo per il quale è in corso il beneficio dello sconto sui rifornimenti di carburante. In caso di inosservanza di tale obbligo, in sede di controllo, il Comune procederà ad inibire l’utilizzo
dell’identificativo;
•
nel caso in cui sia operata, in capo all’intestatario, al cointestatario, al titolare di diritto reale di godimento, all’intestatario
per locazione finanziaria del veicolo la sospensione della fruizione dello sconto, tale inibizione avrà effetto dalla medesima
data anche nei confronti dei componenti dei rispettivi nuclei familiari autorizzati.
è fatto divieto assoluto di trascrivere il PIN sull’identificativo in maniera da renderlo noto a terzi;
L’utilizzo dell’identificativo, per i rifornimenti di carburante a prezzo agevolato, prevede l’applicazione un canone annuo di euro 1,50
con le seguenti modalità:
1)
è dovuto per ogni veicolo associato all’ identificativo.
2)
è trattenuto, in una o più riprese, dallo sconto praticato ai cittadini intestatari o cointestatari di un veicolo. Qualora
il primo rifornimento di benzina dell’anno solare non sia effettuato dall’intestatario o dal cointestatario, tale onere graverà
sullo sconto che sarà praticato al componente del nucleo familiare - al quale il beneficio è stato esteso - che effettuerà il
rifornimento.
Nel caso in cui lo sconto praticato non fosse sufficiente a coprire l’intero ammontare del canone, la quota residua, fino alla concorrenza del suo valore complessivo, sarà trattenuta sui successivi rifornimenti, e non necessariamente sul medesimo identificativo.
Se intestatario e cointestatario di un veicolo, secondo le risultanze dei pubblici registri, siano marito e moglie, ovvero padre e figlio/a
oppure madre e figlio/a, appartenenti al medesimo nucleo familiare, come risultante dall’anagrafe del Comune di residenza, ed il
cointestatario sia registrato nel sistema carta sconto quale familiare autorizzato dall’intestatario, il canone annuo avrà quale riferimento esclusivamente l’ identificativo dell’intestatario del veicolo.
Le informazioni relative all’importo relativo al canone trattenuto sullo sconto ed all’eventuale quota residua, sono riportate nello scontrino rilasciato dal gestore dell’impianto a conclusione della transazione per il rifornimento di benzina effettuato.
Riduzioni di prezzo e limiti quantitativi erogabili a prezzo ridotto
La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza dei beneficiari ed è indipen-
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dente dall’ubicazione dell’impianto di distribuzione carburante scelto per il rifornimento.
La Regione può rideterminare la misura dello sconto, purchè si verifichino le seguenti condizioni:
1.
il prezzo finale, praticato in Italia, non deve essere inferiore a quello praticato in Svizzera.
2.
la differenza dei prezzi ordinari tra la Confederazione Elvetica e l’Italia, i cui valori sono rilevati e comunicati alla Regione dall’Ambasciata d’Italia presso la confederazione Elvetica, di norma, trimestralmente, sia superiore ad euro 0,05
al litro.
I quantitativi massimi di benzina, giornalieri e mensili, acquistabili a prezzo ridotto, non possono superare, rispettivamente litri 80 e
litri 250.
Per lo stesso veicolo, il successivo rifornimento a prezzo scontato è ammesso a condizione che siano trascorse almeno 12 ore dal
precedente;
I limiti quantitativi giornalieri e mensili associati ad un veicolo non variano anche nel caso in cui sulla targa dello stesso risultino
abilitati più identificativi.
Sistema Informativo
Per le finalità della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, è istituita una banca dati informatica relativa a:
•
anagrafe dei beneficiari e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti;
•
rilevazione e conseguente monitoraggio dei consumi e dei prezzi dei carburanti;
•
rilevazione di eventuali anomalie nei consumi dei carburanti;
•
gestione delle procedure di rimborso ai gestori degli impianti di carburante;
•
sanzioni amministrative comminate.
Per le finalità di cui sopra, le Amministrazioni Comunali comunicano a Regione Lombardia i dati relativi ai cittadini residenti. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza giornaliera in via informatizzata.
Nelle funzioni delegate alle Amministrazioni Comunali dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, Regione Lombardia esercita
funzioni di vigilanza, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardi di atti dovuti per legge o da provvedimenti
amministrativi.
Per prevenire e contrastare comportamenti non coerenti con le disposizioni recate dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, si
dovranno esperire apposite verifiche in relazione a:
a) consumi effettuati a prezzo ridotto la cui quantità, nell’ambito della stessa giornata, risulti superiore a quella dei consumi
complessivamente rilevati, compresi quelli a prezzo pieno;
b) rifornimenti giornalieri effettuati dallo stesso beneficiario superiori a litri 80;
c) rifornimenti mensili effettuati dallo stesso beneficiario superiori a litri 250;
d) rifornimenti plurimi e consecutivi effettuati nello stesso giorno e per lo stesso veicolo dallo stesso beneficiario;
e) rifornimenti effettuati in Comuni ubicati in diversa fascia territoriale rispetto a quella di residenza del beneficiario
in periodi consecutivi superiori a 30 giorni.
Per consentire l’effettuazione dei rimborsi ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, il sistema informativo dovrà rendere
disponibili i dati necessari con cadenza non superiore ad una settimana.
Il sistema consente lo storno contabile di una transazione che abbia dato luogo a sconto sull’acquisto di carburante a condizione
che tale operazione sia eseguita nello stesso giorno in cui il rifornimento è stato effettuato. Tale operazione è possibile solamente
alla presenza del beneficiario cui il rifornimento è stato effettuato poiché è indispensabile l’utilizzo dell’identificativo ed il relativo PIN.
Modalità di erogazione – Doveri e istruzioni per i gestori
Per l’acquisto di carburante a prezzo ridotto il beneficiario consegna al gestore del punto
vendita , dotato di POS, il proprio identificativo.
Il gestore inserisce l’identificativo nel POS ed il beneficiario digita il PIN per avviare la transazione.
Il gestore, attraverso il POS, è tenuto a verificare che la targa del veicolo per il quale è stato
effettuato il rifornimento sia presente nell’elenco delle targhe dei veicoli associati all’identificativo.
Il gestore digita sul POS il quantitativo di litri erogati, contestualmente memorizzati nel sistema carta sconto e rilascia al beneficiario
lo scontrino emesso dal POS.
Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza dei litri erogati con quanto riportato nello scontrino emesso dal POS.
Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente registrati nei POS ad ogni
variazione del prezzo dei carburanti.
Il gestore è tenuto ad inviare a Regione Lombardia, con cadenza mensile, la copia dei registri UTF: la trasmissione potrà avvenire a
mezzo del servizio postale o a mezzo fax entro il 10 del mese successivo.
Il gestore è tenuto alla conservazione degli scontrini emessi dal POS nei termini di prescrizione previsti dalla legge.
E’ vietata la custodia ed il deposito presso l’impianto di distribuzione carburanti degli identificativi dei beneficiari.
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Le inadempienze del gestore dell’impianto di carburanti, derivanti dall’inosservanza degli adempimenti previsti nei commi precedenti, comporta in capo allo stesso l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, si intendono autorizzati alla vendita di benzina e gasolio per
autotrazione a prezzo scontato i gestori di punti vendita situati nei Comuni individuati dai provvedimenti della Giunta Regionale e
che si sono dotati, con oneri a proprio carico, di POS.
Giornalmente, con modalità automatica, il gestore del punto vendita, attraverso il POS, comunica al sistema informativo i dati relativi
alle vendite realizzate con e senza sconto nel corso della giornata. Ai fini di tale comunicazione, i dati dei quantitativi complessivamente erogati nella giornata dovranno corrispondere a quelli riportati, quotidianamente nei registri UTF.
La trasmissione dei dati dal POS al sistema avviene tramite linea telefonica connessa a rete privata dedicata esclusivamente alla
gestione dello sconto carburanti.
Il POS in dotazione ai gestori consente di visualizzare e stampare i dati riepilogativi delle transazioni effettuate nella giornata ovvero
nella settimana. Il POS consente anche la stampa dei dati relativi alle transazioni effettuate nella settimana precedente il giorno
dell’interrogazione.
Nella stampa sono indicati i dati quantitativi dell’erogato complessivo e dell’erogato scontato. Sono altresì indicati i dati relativi a:
a) totale degli importi al netto degli sconti praticati;
b) totale degli sconti praticati;
c) totale degli importi al lordo degli sconti praticati.
Funzioni dei Comuni
I Comuni provvedono a:
a) raccogliere le istanze di abilitazione degli identificativi;
b) verificare e certificare il diritto all’abilitazione dell’identificativo;
c) trasmettere informaticamente gli elenchi dei beneficiari a Regione Lombardia;
d) comunicare a Regione Lombardia le sospensioni e le revoche delle autorizzazioni per le abilitazioni degli identificativi;
e) aggiornare l’anagrafe dei beneficiari;
f) eseguire i controlli sui consumi, anche su richiesta di Regione Lombardia, con conseguente trasmissione dei risultati;
g) applicare le sanzioni amministrative di loro competenza.
I Comuni, di propria iniziativa, segnalano a Regione Lombardia eventuali irregolarità rilevate nei confronti sia dei gestori che dei
beneficiari.
Regione Lombardia emana opportune direttive, per l’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, dei relativi provvedimenti attuativi e del coordinamento dell’attività dei Comuni. Tali direttive sono rese note anche attraverso il sistema informativo
dello sconto carburanti in uso ai Comuni, al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche
in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
Per le funzioni delegate ai Comuni Regione Lombardia riconosce agli stessi, annualmente, una cifra capitaria secondo i criteri di
cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 48802 dell’1 marzo 2000, n. 77 del 13 giugno 2000 e n. 5707 del 27 luglio 2001.
Come disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 5707 del 27 luglio 2001, quale remunerazione dell’attività di vigilanza
delegata ed effettuata dai Comuni ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, l’Amministrazione Regionale riconosce agli stessi l’acquisizione diretta al proprio bilancio dei relativi importi riscossi ed effettivamente introitati.
Rimborsi ai benzinai attinenti alle riduzioni di prezzo e canone annuo di gestione delle carte sconto carburanti al Tesoriere
Regionale
Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate con cadenza settimanale ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS.
Per l’effettuazione dei rimborsi, il sistema informativo provvede a trasmettere al funzionario regionale delegato, ai sensi del regolamento di contabilità della Giunta Regionale,2 aprile 2001 n.1, tutte le informazioni sintetiche ed analitiche necessarie per l’accredito
ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti degli importi derivanti dalle riduzioni di prezzo praticate sui consumi rilevati nella
settimana precedente.
La settimana contabile ha inizio nel giorno di sabato e termina il venerdì successivo.
Il canone annuo di € 1,50 per ogni targa associata al titolare dell’identificativo è rimborsato con cadenza settimanale al Tesoriere
Regionale, con le medesime modalità di erogazione previste per i gestori degli impianti di distribuzione carburante.
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APPENDICE
Modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’abilitazione dell’identificativo
1. la domanda per l’ottenimento dell’abilitazione dell’identificativo deve contenere i seguenti dati:
•
dati anagrafici:
a)
nome e cognome
b)
data di nascita
c)
luogo di nascita
d)
cittadinanza
e)
comune di residenza
f)
codice fiscale
•
qualifica del richiedente (intestatario, cointestatario, titolare di diritto reale di godimento, intestatario per
contratto di locazione finanziaria)
•
dati relativi al veicolo come risultanti dalla carta di circolazione:
a)
targa del veicolo
b)
tipo veicolo
c)
alimentazione veicolo
2. all’atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:
a)
documento di riconoscimento in corso di validità;
b)
carta di circolazione dalla quale risulti la titolarità, contitolarità, il diritto reale di godimento o l’intestazione per locazione finanziaria, la tipologia e l’alimentazione del veicolo;
c)
autocertificazione attestante la regolarità del pagamento annuale della tassa automobilistica.
Caratteristiche del POS
Il POS emette uno scontrino in duplice copia con i seguenti dati:
1. Titolo Scontrino (es. “CARBURANTE AGEVOLATO”)
2. Codice punto vendita
3. Ragione sociale del punto vendita
4. Indirizzo punto vendita
5. Identificativo POS
6. Codice Carta Virtuale
7. Codice fiscale (in sostituzione del codice assistito)
8. Targa veicolo
9. Fascia di sconto applicata
10. Numero univoco transazione
11. Sconto (al litro) praticato in euro
12. Data e ora transazione
13. Totale complessivo litri erogati
14. Totale litri “scontati”
15. Tipo Carburante (Benzina/Gasolio)
16. Prezzo praticato al litro (in euro)
17. Importo lordo (in euro)
18. Sconto totale (in euro)
19. Canone decurtato (EVENTUALE)
20. Importo netto da pagare a cura del cittadino (in euro)
21. Residuo giornaliero in litri a valle dell’operazione
22. Residuo mensile in litri a valle dell’operazione
23. Messaggio di coda scontrino generale per Regione (OPZIONALE)
24. Messaggio di coda scontrino personalizzato per Comune di residenza del proprietario (OPZIONALE)
25. Messaggio di coda scontrino personalizzato per Carta Virtuale (OPZIONALE)
26. Messaggio di coda scontrino personalizzato per familiare autorizzato (OPZIONALE)
27. Messaggio di coda scontrino personalizzato per Distributore (OPZIONALE)
28. Numero scontrino (progressivo per POS/giorno)
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 6 - Martedì 03 febbraio 2015
Funzionalità per gestore e beneficiario
1. Aggiornamento del prezzo del carburante
2. Inserimento prezzo/litro per tipologia di carburante
3. Inserimento numero di litri complessivi erogati
4. Inserimento CRS/ TS-CNS
5. digitazione PIN (a cura del beneficiario)
6. Selezione tramite frecce della targa del veicolo
7. Conferma della transazione
Riepilogo giornaliero del carburante
1. Possibilità di stampare uno scontrino che riepiloghi il numero di litri complessivamente erogati nella giornata (scontati e non) per
tipologia di carburante
2. Possibilità di stampare uno scontrino fino a 7 giorni arretrati
Storno delle transazioni
Possibilità di stornare una transazione eseguita dal POS a condizione che:
1. sia stata effettuata dallo stesso POS
2. sia legata all’erogazione di carburante scontato e non sia già stata stornata precedentemente
3. sia stata eseguita nella stessa giornata (dalle ore 00.00 alle ore 24.00)
4. sia l’ultima transazione effettuata dallo stesso identificativo (è richiesto l’inserimento della CRS/ TS-CNS e la digitazione del PIN)
U.O. Tutela delle Entrate Regionali